Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova Camera di Commercio Padova Start – up innovative Profili lavoristici nelle start – up innovative Strumenti ordinari e flessibilità agevolata Avv. Patrizio Bernardo Mercoledì 19 marzo 2014 Le finalità della disciplina art. 25, co. 1, D.L. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) La politica a sostegno delle start – up mira «a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile» ed intende «contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all’innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall’estero» 2 Start – up innovative e aspetti lavoristici Maggiore flessibilità (artt. 28 e 31) Incidenza sui costi del lavoro contratto a termine somministrazione di lavoro a termine Remunerazione con strumenti finanziari e credito di imposta (art. 27 e 27 bis) La retribuzione (art. 28, co. 7 e 8) 3 … omissis Art. 25, co. 2, lett. h: La start up innovativa «possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti» (requisiti alternativi) : 1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento* del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. 2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, • in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di dottorato di ricerca o che lo sta svolgendo presso università italiana/straniera o in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici/privati, in Italia o all'estero, • ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.* Punto modificato dall’art. 9, co. 16, lett. c), D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni in L. 9 agosto 2013, n. 99. 3. sia titolare/depositaria/licenziataria di almeno una privativa industriale … o titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario … direttamente afferenti all’oggetto 4 sociale e all’attività di impresa» SOCIETA’ GIA’ COSTITUITE Art. 25, co. 3 «Le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (19 dicembre 2012) e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se [entro 60 giorni dalla stessa data]* depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all’art. 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione: • per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, • di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, • e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti». * Punto soppresso dall’art. 9, co. 16-bis, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in L. 9 agosto 2013, n. 99. 5 contratto a termine somministrazione di lavoro a termine 6 Maggiore flessibilità (artt. 28 e 31) Maggiore flessibilità per il ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di somministrazione di lavoro a termine. art. 28, co. 2 Le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all’art. 1, co. 1, D.lgs. n. 368/20011 e di cui all’art. 20, co. 4 D.lgs. n. 276/2003, si intendono sussistenti SE il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione* sia stipulato da una start-up innovativa per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale della stessa* La start-up innovativa «ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico» (art. 25, co. 2, lett. f, D.L. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012). * Estensione introdotta dalla legge di conversione del Decreto Legge. 7 art. 28, co. 1 Le nuove disposizioni si applicano per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione della start - up o per il più limitato periodo previsto per le società già costituite (art. 25 co. 3, D.L. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012); art. 28, co. 3 • Durata minima e massima del contratto a termine: minima di sei mesi e massima di trentasei, ferma la possibilità di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai sensi della normativa generale vigente. • Successione di contratti a termine: entro il limite di durata massima, possono essere stipulati contratti a termine senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 5, co. 3, D.Lgs. 368/2001, anche senza soluzione di continuità, senza obbligo di rispettare l’intervallo di tempo previsto fra un contratto e l’altro (oggi 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi o 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi – art. 5, co. 3, D.lgs. n. 368/2001). • Deroga al limite di durata massima: in deroga al limite di trentasei mesi, può essere stipulato un successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti per la durata residua rispetto al periodo di cui all’art. 28, co. 1 o del più limitato periodo previsto per le società già costituite, sempre per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 28, co. 2, a condizione 8 che la stipula avvenga presso la DTL competente per territorio. • I contratti stipulati ai sensi dell’art. 28, co. 3 sono in ogni caso esenti dalle limitazioni quantitative di cui all’art. 10, co. 7, D.lgs. N. 368/2001*. Art. 10, co. 7, D.lgs. n. 368/2001: «La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi : a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici; b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni; c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; d) con lavoratori di età superiore a 55 anni». 9 art. 28, co. 4 In caso di superamento del periodo massimo di 36 mesi (o la diversa maggiore durata stabilita dal comma 3) per effetto di più contratti a termine (comprensivi di proroghe e rinnovi ed indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l’altro) il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato [dalla scadenza del termine di durata massima]. art. 28, co. 5 La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine oltre la durata massima prevista da questo articolo - periodo massimo di 36 mesi o la diversa maggiore durata stabilita dall’art. 28, co. 3 - [salvo in ogni caso il disposto di cui all’art. 5, co. 1 e 2, D.lgs. n. 368/2001, in tema di prosecuzione di fatto] o la loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d’opera o professionale, determinano la trasformazione degli stessi contratti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 10 art. 28, co. 9 SANZIONI PER IL MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 25, co. 2 e 3 «Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una società che non risulti avere i requisiti di start-up innovativa di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato e trovano applicazione le disposizioni derogate dal presente articolo». art. 31, co. 5 IN CASO DI SOPRAVVENUTA PERDITA DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 25, co. 2 Se la start-up perde uno dei requisiti previsti dall'art. 25, co. 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25, e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della disciplina di favore prevista, incluse le disposizioni di cui all’art. 28, MA resta ferma l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up sino alla scadenza del relativo termine. 11 art. 28, co. 6 RINVIO ALLA DISCIPLINA GENERALE. Per quanto non diversamente disposto, ai contratti a termine si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 368/2001 ed ai contratti di lavoro somministrato a termine quelle del D.lgs. n. 276/2003. Restano dunque sempre applicabili: a) l’ipotesi di stipula di contratti a termine, secondo la disciplina generale per i rapporti di durata inferiore ai sei mesi. b) Le conseguenze a carattere economico, normativo e regolamentare previste all’art. 5, co. 1 e 2, 2 bis, D.lgs. n. 368/2001, in tema di prosecuzione di fatto. c) L’esercizio del diritto di precedenza di cui all’art. 5, co. 4 quater, D.lgs. n. 368/2001 nelle assunzioni a tempo determinato effettuate entro i successivi dodici mesi dalla scadenza del contratto per lo svolgimento delle mansioni già espletate. d) Le regole in tema di decadenza per l’impugnativa del contratto di 120 e 180 giorni, ex art. 1, co. 11 e 12, L. n. 92/2012. e) L’indennità risarcitoria secondo la norma interpretativa art. 1, co. 13, L. n. 92/2012. f) L’addizionale contributiva già prevista all’art. 2, co. 28, L. n. 92/2012 per tutti i rapporti di lavoro flessibili. IN SINTESI Le deroghe all’ordinaria disciplina legale in materia di contratto a tempo determinato di cui alla D.Lgs. 368/2001, per le start - up, per come indicati all’art. 28, D.L. n. 179/2012, convertito con modifiche nella L. n. 221/2012, riguardano: • • • a) la presunzione di sussistenza delle causali ex art. 1 comma 1, D.lgs. n. 368/2001, per tutti i contratti di durata minima di sei mesi e massima di trentasei; b) l’assenza di limiti temporali minimi per la successione di più contratti, in deroga ai commi 3 e 4 dell’art. 5, d.lgs. n. 368/2001; c) l’esenzione dalle limitazioni quantitative previste all’art. 10, comma 7, del D.lgs. n. 368/2001. 13 La compatibilità con la disciplina dell’Unione Europea Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 Principio di non discriminazione (clausola 4) 1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 14 La compatibilità con la disciplina dell’Unione Europea Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 Misure di prevenzione degli abusi (clausola 5) 1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti. 15 «JOBS ACT» Contratto a termine. • • • • Con l'entrata in vigore del decreto legge il datore di lavoro potrà stipulare contratti di lavoro a tempo determinato «acausali», nel limite di durata di trentasei mesi. Tali contratti saranno prorogabili fino ad un massimo di 8 volte nei trentasei mesi, purchè le proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale i contratti medesimi sono stati inizialmente stipulati. Ciascun datore di lavoro potrà stipulare contratti a termine «acausali» nei limiti del 20% rispetto al proprio organico complessivo. È sempre fatto salvo il disposto di cui all'art. 10, co. 7, D.lgs. n. 368/2001 che, da un lato, lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo e, dall'altro, tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità. Le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un contratto a termine. 16 La retribuzione (art. 28, co. 7 e 8) 17 Incidenza sui costi del lavoro LA RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE Art. 28, co. 7: La retribuzione dei lavoratori assunti dalla start – up è costituita da: una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, una parte variabile, consistente in: trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa; alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonche' dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei soggetti destinatari, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla societa' emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o e' controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui 18 avviene la cessione (art. 27 co. 1). LA RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE Art. 28, co. 8: I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono definire in via diretta ovvero in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui all’art. 28, co. 7, funzionali alla promozione dell'avvio delle start-up, nonchè criteri per la definizione della parte variabile. disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva. 19 D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011 art. 8 «Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità» 1.I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitivita' e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attivita'. 2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalita' di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio , il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonche' fino ad un anno di eta' del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento. 2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonche' i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro (4). 3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unita' produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori. 20 Omissis…
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