Avv. Bernardo - Start Up innovative

Ordine dei dottori commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova
Camera di Commercio Padova
Start – up innovative
Profili lavoristici nelle start – up innovative
Strumenti ordinari e flessibilità agevolata
Avv. Patrizio Bernardo
Mercoledì 19 marzo 2014
Le finalità della disciplina
art. 25, co. 1, D.L. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese)
La politica a sostegno delle start – up mira «a favorire la crescita
sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e
l’occupazione, in particolare giovanile» ed intende «contestualmente
contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di
un contesto maggiormente favorevole all’innovazione, così come a
promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti,
imprese innovative e capitali dall’estero»
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Start – up innovative e aspetti lavoristici
Maggiore
flessibilità
(artt. 28 e 31)
Incidenza sui costi
del lavoro
 contratto a termine
 somministrazione di lavoro a termine
 Remunerazione con strumenti finanziari e
credito di imposta (art. 27 e 27 bis)
 La retribuzione (art. 28, co. 7 e 8)
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… omissis
Art. 25, co. 2, lett. h: La start up innovativa «possiede almeno uno dei
seguenti ulteriori requisiti» (requisiti alternativi) :
1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento* del maggiore valore
fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa.
2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo,
• in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di
personale in possesso di dottorato di ricerca o che lo sta svolgendo presso università
italiana/straniera o in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di
ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici/privati, in Italia o all'estero,
• ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva,
di personale in possesso di laurea magistrale.* Punto modificato dall’art. 9, co. 16, lett. c), D.L. 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni in L. 9 agosto 2013, n. 99.
3. sia titolare/depositaria/licenziataria di almeno una privativa industriale … o titolare dei diritti
relativi ad un programma per elaboratore originario … direttamente afferenti all’oggetto
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sociale e all’attività di impresa»
SOCIETA’ GIA’ COSTITUITE
Art. 25, co. 3
«Le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto (19 dicembre 2012) e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate
start-up innovative ai fini del presente decreto se [entro 60 giorni dalla stessa data]*
depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all’art. 2188 del codice civile, una
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti
dal comma 2.
In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione:
• per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se
la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti,
• di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti,
• e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti».
* Punto soppresso dall’art. 9, co. 16-bis, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in L. 9 agosto 2013, n. 99.
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 contratto a termine
 somministrazione di lavoro
a termine
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Maggiore
flessibilità
(artt. 28 e 31)
Maggiore flessibilità per il ricorso al contratto a tempo
determinato e al contratto di somministrazione di lavoro a
termine.
art. 28, co. 2
Le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all’art. 1, co. 1,
D.lgs. n. 368/20011 e di cui all’art. 20, co. 4 D.lgs. n. 276/2003, si intendono sussistenti SE il
contratto a tempo determinato, anche in somministrazione* sia stipulato da una start-up
innovativa per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale della
stessa*
La start-up innovativa «ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la
produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico» (art. 25, co. 2, lett. f, D.L. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012).
* Estensione introdotta dalla legge di conversione del Decreto Legge.
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 art. 28, co. 1
Le nuove disposizioni si applicano per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione della
start - up o per il più limitato periodo previsto per le società già costituite (art. 25 co. 3, D.L. n.
179/2012, conv. in L. n. 221/2012);
 art. 28, co. 3
•
Durata minima e massima del contratto a termine: minima di sei mesi e massima di
trentasei, ferma la possibilità di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei
mesi, ai sensi della normativa generale vigente.
•
Successione di contratti a termine: entro il limite di durata massima, possono essere
stipulati contratti a termine senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 5, co. 3, D.Lgs.
368/2001, anche senza soluzione di continuità, senza obbligo di rispettare l’intervallo di
tempo previsto fra un contratto e l’altro (oggi 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a
sei mesi o 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi – art. 5, co. 3, D.lgs. n.
368/2001).
•
Deroga al limite di durata massima: in deroga al limite di trentasei mesi, può essere
stipulato un successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti per la durata residua
rispetto al periodo di cui all’art. 28, co. 1 o del più limitato periodo previsto per le società
già costituite, sempre per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 28, co. 2, a condizione
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che la stipula avvenga presso la DTL competente per territorio.
•
I contratti stipulati ai sensi dell’art. 28, co. 3 sono in ogni caso esenti dalle
limitazioni quantitative di cui all’art. 10, co. 7, D.lgs. N. 368/2001*.
Art. 10, co. 7, D.lgs. n. 368/2001: «La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti
quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1,
commi 1 e 1-bis, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti
a tempo determinato conclusi :
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco
allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;
c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni».
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 art. 28, co. 4
In caso di superamento del periodo massimo di 36 mesi (o la diversa maggiore durata
stabilita dal comma 3) per effetto di più contratti a termine (comprensivi di proroghe e rinnovi
ed indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l’altro) il
rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato [dalla scadenza del termine di
durata massima].
 art. 28, co. 5
La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine oltre la durata massima prevista da
questo articolo - periodo massimo di 36 mesi o la diversa maggiore durata stabilita dall’art.
28, co. 3 - [salvo in ogni caso il disposto di cui all’art. 5, co. 1 e 2, D.lgs. n. 368/2001, in tema
di prosecuzione di fatto] o la loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei
caratteri della prestazione d’opera o professionale, determinano la trasformazione degli
stessi contratti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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
art. 28, co. 9
SANZIONI PER IL MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 25, co. 2 e 3
«Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine ai sensi delle disposizioni di cui al
presente articolo da una società che non risulti avere i requisiti di start-up innovativa di cui
all'articolo 25, commi 2 e 3, il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato e
trovano applicazione le disposizioni derogate dal presente articolo».
 art. 31, co. 5
IN CASO DI SOPRAVVENUTA PERDITA DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 25, co. 2
Se la start-up perde uno dei requisiti previsti dall'art. 25, co. 2, prima della scadenza dei
quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo
25, e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa
l'applicazione della disciplina di favore prevista, incluse le disposizioni di cui all’art. 28, MA
resta ferma l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up sino alla
scadenza del relativo termine.
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art. 28, co. 6
RINVIO ALLA DISCIPLINA GENERALE.
Per quanto non diversamente disposto, ai contratti a termine si applicano le disposizioni del
D.lgs. n. 368/2001 ed ai contratti di lavoro somministrato a termine quelle del D.lgs. n.
276/2003.
Restano dunque sempre applicabili:
a) l’ipotesi di stipula di contratti a termine, secondo la disciplina generale per i rapporti di
durata inferiore ai sei mesi.
b) Le conseguenze a carattere economico, normativo e regolamentare previste all’art. 5, co.
1 e 2, 2 bis, D.lgs. n. 368/2001, in tema di prosecuzione di fatto.
c) L’esercizio del diritto di precedenza di cui all’art. 5, co. 4 quater, D.lgs. n. 368/2001 nelle
assunzioni a tempo determinato effettuate entro i successivi dodici mesi dalla scadenza
del contratto per lo svolgimento delle mansioni già espletate.
d) Le regole in tema di decadenza per l’impugnativa del contratto di 120 e 180 giorni, ex art.
1, co. 11 e 12, L. n. 92/2012.
e) L’indennità risarcitoria secondo la norma interpretativa art. 1, co. 13, L. n. 92/2012.
f) L’addizionale contributiva già prevista all’art. 2, co. 28, L. n. 92/2012 per tutti i rapporti di
lavoro flessibili.
IN SINTESI
Le deroghe all’ordinaria disciplina legale in materia di contratto a tempo
determinato di cui alla D.Lgs. 368/2001, per le start - up, per come indicati all’art.
28, D.L. n. 179/2012, convertito con modifiche nella L. n. 221/2012, riguardano:
•
•
•
a) la presunzione di sussistenza delle causali ex art. 1 comma 1, D.lgs. n.
368/2001, per tutti i contratti di durata minima di sei mesi e massima di trentasei;
b) l’assenza di limiti temporali minimi per la successione di più contratti, in
deroga ai commi 3 e 4 dell’art. 5, d.lgs. n. 368/2001;
c) l’esenzione dalle limitazioni quantitative previste all’art. 10, comma 7, del
D.lgs. n. 368/2001.
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La compatibilità con la disciplina dell’Unione Europea
Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999
Principio di non discriminazione (clausola 4)
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non
possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato
comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a
meno che non sussistano ragioni oggettive.
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La compatibilità con la disciplina dell’Unione Europea
Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999
Misure di prevenzione degli abusi (clausola 5)
1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti
di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a
norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse,
dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un
modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più
misure relative a:
a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.
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«JOBS ACT»
Contratto a termine.
•
•
•
•
Con l'entrata in vigore del decreto legge il datore di lavoro potrà stipulare
contratti di lavoro a tempo determinato «acausali», nel limite di durata di
trentasei mesi.
Tali contratti saranno prorogabili fino ad un massimo di 8 volte nei trentasei
mesi, purchè le proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la
quale i contratti medesimi sono stati inizialmente stipulati.
Ciascun datore di lavoro potrà stipulare contratti a termine «acausali» nei limiti
del 20% rispetto al proprio organico complessivo. È sempre fatto salvo il
disposto di cui all'art. 10, co. 7, D.lgs. n. 368/2001 che, da un lato, lascia alla
contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo e,
dall'altro, tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità.
Le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un
contratto a termine.
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La retribuzione
(art. 28, co. 7 e 8)
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Incidenza
sui costi
del lavoro
LA RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE
 Art. 28, co. 7: La retribuzione dei lavoratori assunti dalla start – up è costituita da:
 una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di
inquadramento, dal contratto collettivo applicabile,
 una parte variabile, consistente in:
 trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa;
 alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro,
 o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti,
 incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione
gratuita delle medesime quote o azioni.
Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione
di strumenti finanziari o diritti similari, nonche' dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari,
non concorre alla formazione del reddito imponibile dei soggetti destinatari, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a
condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla
societa' emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o e' controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore
certificato, ovvero e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato. Qualora gli
strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente
concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
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avviene la cessione (art. 27 co. 1).
LA RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE
 Art. 28, co. 8: I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale possono definire in via diretta ovvero in via
delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni
 criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui all’art. 28, co. 7, funzionali alla
promozione dell'avvio delle start-up, nonchè criteri per la definizione della parte variabile.
 disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle
esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la
presenza nella realtà produttiva.
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D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011
art. 8 «Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità»
1.I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di
legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche
intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario
relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro, all'adozione di
forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitivita' e di salario, alla gestione delle
crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attivita'.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della
produzione con riferimento:
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del
personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai casi di
ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalita' di assunzione e disciplina del rapporto di
lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di
lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio , il licenziamento della
lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi
di interdizione al lavoro, nonche' fino ad un anno di eta' del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del
congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o
affidamento.
2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonche' i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni
internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le
materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro (4).
3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno
2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unita' produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione
che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.
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Omissis…