Download 2014.12.11 CIRCOLARE LIMITE

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Segrate
Dott. Carmine Pallino
Rag. Michele Pallino
Dott. Fabio Sica
Dott.ssa Michela Andreocci
Dott. Michele Castellana
Dott.ssa Federica Mauro
Dott.ssa Manuela Sala
Dott.ssa Teresa Consoli
LIMITI NUMERICI DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Il Decreto Legge 34/2014 ha trasformato la precedente normativa in materia di assunzione a tempo
determinato:
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Confermando la c.d. acasualità;
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Fissando il periodo massimo del tempo determinato a 36 mesi;
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Prevedendo la possibilità di prorogare fino a 5 volte il contratto, comunque nell’ambito del
suddetto periodo massimo.
Una delle novità di maggior rilievo, contenute nel D.L. 34/2014, è rappresentata dalla limitazione del
ricorso ai contratti a tempo determinato al 20% del numero dei dipendenti in forza, con contratto a
tempo indeterminato, alla data del 1 Gennaio di ciascun anno.
Alla contrattazione collettiva, anche a livello aziendale, è stata data la possibilità di fissare limiti
diversi.
Il suddetto limite, anche tenuto conto di quanto previsto dall’Art. 7 del D.L. 76/2013, non va rispettato
se l’assunzione avviene in alcuni casi particolari previsti espressamente dalla Legge come ad
esempio quelle effettuate per ragioni di carattere sostitutivo o l’assunzione di personale in mobilità
da diversa Azienda.
La circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2014 ha precisato che, per il calcolo del limite del 20%:
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Nell’imponibile non vanno considerati, anche se assunti a tempo indeterminato, i lavoratori a
chiamata privi dell’indennità di disponibilità, i lavoratori autonomi o con lavoro accessorio, i
parasubordinati e gli associati in partecipazione;
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Nella quota dei dipendenti in forza nell’applicazione nel 20% vanno considerati, se con
contratto a tempo indeterminato, i dirigenti, gli apprendisti e, in proporzione all’orario, i
lavoratori a tempo parziale;
Web: http:// www.studiopallino.it
Milano -Roma
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Segrate –
Viale Sabotino, 19/2
Via del Casale Strozzi, 33/B - ang P.le Clodio
Piazza Pontida, 16 – Palazzo Ghislanzoni
Via Madrid, 16 – Centro Dir.le Milano Oltre
Tel 02.58300672 Fax 02.58310806
Tel 06.37511508 Fax 06.94375273
Tel 035.218296 Fax 035.4229634
Tel 02.26922897 r.a. Fax 02.2133227
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Tra i contratti a tempo determinato vanno considerati quelli in essere all’atto dell’assunzione,
ignorando quindi eventuali contratti iniziati nell’anno ma già risolti, mentre come detto in
precedenza,non vanno considerati i contratti a termine stipulati con lavoratori provenienti da
mobilità ex L. 223/1991 o quelli per sostituzione (es. maternità)
La stessa circolare precisa che, in caso di risultato con decimale, il risultato va arrotondato all’unità
superiore se la frazione risultasse superiore o pari a 0,50 e all’unità inferiore in caso contrario.
Anche non raggiungendo i limiti esposti, in ogni caso le aziende hanno diritto ad avere in
forza almeno due persone con contratto a tempo determinato
Mantenere in carico al 31/12/2014 lavoratori a tempo determinato in eccedenza rispetto al limite
numerico comporta, per il datore di lavoro, una sanzione amministrativa, calcolata sulla retribuzione,
per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata dei rapporti di lavoro instaurati
in violazione della norma, in misura del:
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20% se si trattasse di un unico rapporto di lavoro;
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50% se si trattasse di più rapporti di lavoro
I datori di lavoro con situazioni al di fuori di tale limite per contratti stipulati anteriormente alla data
del 21 marzo 2014 non potranno effettuare altre assunzioni a termine finché non rientrano nel limite
imposto dalla norma. Per i contratti stipulati dopo il 21 marzo 2014 e fino alla conversione del D.L.
34/2014 (20 Maggio 2014), potranno rientrare nel limite del 20% entro il 31/12/2014 senza previsione
di multa ma è preclusa la possibilità di istaurare nuovi rapporti a termine fino alla regolarizzazione.
Per i contratti stipulati dopo la conversione del D.L. 34/2014 che superino i limiti della Legge e/o del
CCNL è prevista la sanzione suddetta.
Il D.L. 34/2014 ha previsto l’inserimento, nel calcolo del limite dei 36 mesi, per il contratto a
tempo determinato, degli eventuali periodi nei quali il lavoratore interessato ha prestato
servizio con le medesime mansioni ma con contratto di somministrazione. Un ulteriore
contratto a termine, dopo i 36 mesi, può comunque essere sottoscritto presso la Direzione
Provinciale del Lavoro ma per un periodo non superiore a 8 mesi.
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I lavoratori assunti a tempo determinato hanno il diritto di precedenza nel caso di successive
assunzioni a tempo indeterminato per le medesime mansioni svolte dall’interessato; è obbligatorio
comunicare nella lettera di assunzione il diritto contemplato.
Si rammenta, infine, che la Sentenza della Corte di Cassazione n. 5241/2012 ha sancito che, a
seguito emanazione del D. Lgs. 368/2001, la mancata valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del
D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni vieta al datore di lavoro di stipulare contratti a termine.
Nell’invitarvi a verificare la Vs posizione aziendale, non esitate a contattarci ove occorrer possa o
per particolari situazioni.
Segrate, lì 11 Dicembre 2014
Studio Pallino
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