Milano - Roma - Bergamo - Segrate Dott. Carmine Pallino Rag. Michele Pallino Dott. Fabio Sica Dott.ssa Michela Andreocci Dott. Michele Castellana Dott.ssa Federica Mauro Dott.ssa Manuela Sala Dott.ssa Teresa Consoli LIMITI NUMERICI DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Il Decreto Legge 34/2014 ha trasformato la precedente normativa in materia di assunzione a tempo determinato: - Confermando la c.d. acasualità; - Fissando il periodo massimo del tempo determinato a 36 mesi; - Prevedendo la possibilità di prorogare fino a 5 volte il contratto, comunque nell’ambito del suddetto periodo massimo. Una delle novità di maggior rilievo, contenute nel D.L. 34/2014, è rappresentata dalla limitazione del ricorso ai contratti a tempo determinato al 20% del numero dei dipendenti in forza, con contratto a tempo indeterminato, alla data del 1 Gennaio di ciascun anno. Alla contrattazione collettiva, anche a livello aziendale, è stata data la possibilità di fissare limiti diversi. Il suddetto limite, anche tenuto conto di quanto previsto dall’Art. 7 del D.L. 76/2013, non va rispettato se l’assunzione avviene in alcuni casi particolari previsti espressamente dalla Legge come ad esempio quelle effettuate per ragioni di carattere sostitutivo o l’assunzione di personale in mobilità da diversa Azienda. La circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2014 ha precisato che, per il calcolo del limite del 20%: - Nell’imponibile non vanno considerati, anche se assunti a tempo indeterminato, i lavoratori a chiamata privi dell’indennità di disponibilità, i lavoratori autonomi o con lavoro accessorio, i parasubordinati e gli associati in partecipazione; - Nella quota dei dipendenti in forza nell’applicazione nel 20% vanno considerati, se con contratto a tempo indeterminato, i dirigenti, gli apprendisti e, in proporzione all’orario, i lavoratori a tempo parziale; Web: http:// www.studiopallino.it Milano -Roma -Bergamo – Segrate – Viale Sabotino, 19/2 Via del Casale Strozzi, 33/B - ang P.le Clodio Piazza Pontida, 16 – Palazzo Ghislanzoni Via Madrid, 16 – Centro Dir.le Milano Oltre Tel 02.58300672 Fax 02.58310806 Tel 06.37511508 Fax 06.94375273 Tel 035.218296 Fax 035.4229634 Tel 02.26922897 r.a. Fax 02.2133227 In collaborazione con 2 - Tra i contratti a tempo determinato vanno considerati quelli in essere all’atto dell’assunzione, ignorando quindi eventuali contratti iniziati nell’anno ma già risolti, mentre come detto in precedenza,non vanno considerati i contratti a termine stipulati con lavoratori provenienti da mobilità ex L. 223/1991 o quelli per sostituzione (es. maternità) La stessa circolare precisa che, in caso di risultato con decimale, il risultato va arrotondato all’unità superiore se la frazione risultasse superiore o pari a 0,50 e all’unità inferiore in caso contrario. Anche non raggiungendo i limiti esposti, in ogni caso le aziende hanno diritto ad avere in forza almeno due persone con contratto a tempo determinato Mantenere in carico al 31/12/2014 lavoratori a tempo determinato in eccedenza rispetto al limite numerico comporta, per il datore di lavoro, una sanzione amministrativa, calcolata sulla retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata dei rapporti di lavoro instaurati in violazione della norma, in misura del: - 20% se si trattasse di un unico rapporto di lavoro; - 50% se si trattasse di più rapporti di lavoro I datori di lavoro con situazioni al di fuori di tale limite per contratti stipulati anteriormente alla data del 21 marzo 2014 non potranno effettuare altre assunzioni a termine finché non rientrano nel limite imposto dalla norma. Per i contratti stipulati dopo il 21 marzo 2014 e fino alla conversione del D.L. 34/2014 (20 Maggio 2014), potranno rientrare nel limite del 20% entro il 31/12/2014 senza previsione di multa ma è preclusa la possibilità di istaurare nuovi rapporti a termine fino alla regolarizzazione. Per i contratti stipulati dopo la conversione del D.L. 34/2014 che superino i limiti della Legge e/o del CCNL è prevista la sanzione suddetta. Il D.L. 34/2014 ha previsto l’inserimento, nel calcolo del limite dei 36 mesi, per il contratto a tempo determinato, degli eventuali periodi nei quali il lavoratore interessato ha prestato servizio con le medesime mansioni ma con contratto di somministrazione. Un ulteriore contratto a termine, dopo i 36 mesi, può comunque essere sottoscritto presso la Direzione Provinciale del Lavoro ma per un periodo non superiore a 8 mesi. Web: http:// www.studiopallino.it Roma -Milano -Segrate – Bergamo – Via del Casale Strozzi, 33/B - ang P.le Clodio Viale Sabotino, 19/2 Via Madrid, 16 – Centro Dir.le Milano Oltre Piazza Pontida, 16 – Palazzo Ghislanzoni Tel 06.37511508 Fax 06.94375273 Tel 02.58300672 Fax 02.58310806 Tel 02.26922897 r.a. Fax 02.2133227 Tel 035.218296 Fax 035.4229634 In collaborazione con 3 I lavoratori assunti a tempo determinato hanno il diritto di precedenza nel caso di successive assunzioni a tempo indeterminato per le medesime mansioni svolte dall’interessato; è obbligatorio comunicare nella lettera di assunzione il diritto contemplato. Si rammenta, infine, che la Sentenza della Corte di Cassazione n. 5241/2012 ha sancito che, a seguito emanazione del D. Lgs. 368/2001, la mancata valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni vieta al datore di lavoro di stipulare contratti a termine. Nell’invitarvi a verificare la Vs posizione aziendale, non esitate a contattarci ove occorrer possa o per particolari situazioni. Segrate, lì 11 Dicembre 2014 Studio Pallino Web: http:// www.studiopallino.it Roma -Milano -Segrate – Bergamo – Via del Casale Strozzi, 33/B - ang P.le Clodio Viale Sabotino, 19/2 Via Madrid, 16 – Centro Dir.le Milano Oltre Piazza Pontida, 16 – Palazzo Ghislanzoni Tel 06.37511508 Fax 06.94375273 Tel 02.58300672 Fax 02.58310806 Tel 02.26922897 r.a. Fax 02.2133227 Tel 035.218296 Fax 035.4229634 In collaborazione con
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