La società fiduciaria: intestataria di quote, escrow agent e sostituto d

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Tutela del patrimonio
La società fiduciaria: intestataria di
quote, escrow agent e sostituto
d’imposta anche alla luce della
voluntary disclsosure
Avv. Fabrizio Vedana
Unione Fiduciaria s.p.a.
17 luglio 2014 - Sala delle Colonne Banca Popolare di Milano
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TEMI TRATTATI
FIDUCIARIA: LE NORME DI RIFERIMENTO
FIDUCIARIA E SOCIETA’
FIDUCIARIA ESCROW AGENT
FIDUCIARIA SOSTITUTO D’IMPOSTA
SOCIETA’ FIDUCIARIA
«Le società fiduciarie cosiddette statiche, previste dalla legge 23
novembre 1939, n. 1966, svolgono l’attività di gestione e
amministrazione dei beni affidati dai fiducianti sulla base di un
mandato fiduciario, realizzando in tal modo la separazione fra
proprietà sostanziale, in capo al fiduciante, e intestazione, in
capo alla fiduciaria.»
Così vengono definite le fiduciarie dalla Banca d’Italia nell’ambito delle
disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (oggetto di
consultazione) e con le quali si da attuazione a quanto previsto dall’articolo
199 del TUF, come modificato dall’articolo 9, comma 8, del d.lgs. 141/2010,
con il quale si prevedono due categorie di fiduciarie: quelle di primo livello (o
di «serie A») e quelle di secondo livello (o di «serie B»).
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SOCIETA’ FIDUCIARIA
Fonti normative
- legge 23 novembre 1939, n. 1966, che istituisce e disciplina le
attività delle società fiduciarie
- Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato «Elementi informativi del procedimento di
autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di revisione e
disposizioni di vigilanza» del 16 gennaio 1995, che disciplina i
poteri autorizzativi e di vigilanza del Ministero dello Sviluppo
Economico
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CARATTERISTICHE DEL MANDATO
FIDUCIARIO
separazione di fatto tra effettiva proprietà e legittimazione formale (solo
quest’ultima viene trasferita alla società fiduciaria, restando la prima di
esclusiva pertinenza del fiduciante);
diritto del fiduciante alla restituzione, in qualsiasi momento, dei beni affidati
alla società fiduciaria;
obbligo della società fiduciaria di astenersi dall’esercitare qualsiasi attività
relativa ai beni amministrati se non sulla base di preventive ed esclusive
istruzioni scritte del fiduciante;
obbligo della società fiduciaria, previsto per legge, di operare sempre su base
finanziaria completamente coperta o garantita. Di conseguenza non può in
alcun caso contrarre debiti o assumere impegni finanziari per conto dei propri
fiducianti, se non previa fornitura dei fondi necessari all’esecuzione di
qualsiasi attività relativa ai beni amministrati;
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MANDATO FIDUCIARIO E SOCIETA’
La partecipazione in società non quotate è l’operatività storica delle
società fiduciarie e in alcuni casi è stato il veicolo per l’apertura presso la
Banca proponente di depositi in cui inserire le azioni o le obbligazioni
emesse dalle S.p.A. partecipate.
Qualora un cliente avesse necessità di intestare fiduciariamente una
partecipazione, la prima cosa da chiedergli è relativa al tipo di società cui
si riferisce poiché la Fiduciaria non partecipa (normalmente) in società di
persone.
Un efficace servizio “Corporate” può ravvisare direttamente nel Cliente le
esigenze di riservatezza che l’intestazione fiduciaria può soddisfare.
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MANDATO FIDUCIARIO E SOCIETA’
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assicura al fiduciante la riservatezza nella compagine sociali ottenendo
l’anonimato presso il registro imprese;
consente l’attuazione di patti di sindacato e altri patti parasociali, piani di
stock-option, costituzione di fondi di garanzia (escrow accounts);
consente quale Terzo imparziale, il trasferimento di partecipazioni contro il
pagamento del corrispettivo, anch’esso amministrato fiduciariamente, al
verificarsi di predeterminate condizioni;
permette il passaggio generazionale di beni di famiglia assicurando la
continuità gestionale (garante dell’esecuzione dei “patti di famiglia”).
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MANDATO FIDUCIARIO E SOCIETA’
COSTITUZIONE DI SOCIETÀ
La fiduciaria può intervenire direttamente alla costituzione di una società di
capitale, previo specifico incarico del fiduciante stesso, sottoscrivendo e
liberando integralmente la quota di capitale sociale; in tal caso viene
garantito sin dall’origine l’anonimato sulla proprietà.
SOTTOSCRIZIONE DI AUMENTI DI CAPITALE
L’intervento della fiduciaria può realizzarsi anche attraverso la sottoscrizione
di aumenti di capitale deliberati nel pieno rispetto del diritto di opzione da
parte dei soci. Entrambe le operazioni hanno il requisito di garantire
l’anonimato sin dall’origine con un rapporto esclusivamente tra l’emittente e
la fiduciaria senza il coinvolgimento di Terzi (come nel caso della
compravendita).
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MANDATO FIDUCIARIO E SOCIETA’
ACQUISTO DA TERZI
La Fiduciaria può acquistare azioni o quote sostituendosi al Cliente all’atto di
acquisto stipulando con il venditore il fissato bollato o l’atto notarile.
La partecipazione acquistata deve essere completamente liberata.
I vincoli esistenti, se non decadono per la loro natura, permangono.
L’esistenza di patti parasociali cui dovesse aderire l’acquirente impone che la
fiduciaria ne prenda visione prima della formalizzazione dell’acquisto per
poter valutare l’operatività richiesta a seguito dell’adesione ai patti.
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FIDUCIARIA ESCROW AGENT
Per raggiungere un risultato che faccia collimare interessi anche contrapposti
o che contenga gli individualismi a favore di uno scopo comune e superiore
alle parti occorre una figura imparziale e confidenziale, che sia indipendente,
riservata e sopravviva alla vita dei contraenti.
Tra i soggetti che possiedono tali caratteristiche vi sono le Società Fiduciarie.
Esempi di utilizzo della fiduciaria come escrow agent:
- Intestazione alla fiduciaria di deposito titoli/conto corrente di regolamento
di una transazione commerciale
- Intestazione alla fiduciaria di conto corrente sul quale deve essere versata
la somma relativa alla sottoscrizione di prestito obbligazionario
«condizionato»
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FIDUCIARIA ESCROW AGENT
La società è in vendita e occorre:
- essere certi che tutti i soci vendano;
- essere certi che gli acquirenti paghino;
- permettere agli acquirenti di accedere alla contabilità sociale per
effettuare una revisione contabile;
- garantire il venditore per le eventuali sopravvenienze passive e il
venditore per le sopravvenienze attive determinate dalla sua gestione.
La Fiduciaria entra in possesso, in esecuzione di mandato fiduciario, del
capitale sociale oggetto di compravendita vincolando tutti i soci cedenti in
un mandato "collettivo" allo scopo che nessuno si defili al momento della
compravendita. Contestualmente l'acquirente mette a disposizione presso
una banca, su un conto intestato alla Fiduciaria, l'intero corrispettivo o la
parte ritenuta congrua con eventuali fidejussioni a garanzia dell'intera
copertura.
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FIDUCIARIA ESCROW AGENT
Al realizzarsi della condizione sospensiva (che potrebbe essere la
conclusione della revisione contabile o la verifica della consistenza del
magazzino ecc.) la Fiduciaria da una parte girerà o consegnerà la
partecipazione all'acquirente - operando anche quale sostituto di imposta ai
fini del capital gain - e trasferirà al venditore su un conto fiduciariamente
intestato per conto di quest'ultimo, il corrispettivo dal quale tratterrà un
importo predefinito da considerare vincolato a garanzia dell'acquirente per
eventuali sopravvenienze passive che verranno a determinarsi in un periodo
contrattualmente previsto.
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FIDUCIARIA SOSTITUTO D’IMPOSTA
La società fiduciaria applica e chiede alla Banca che venga applicata la
fiscalità riconducibile alla figura giuridica del proprio fiduciante (principio
della trasparenza fiscale).
La fiduciaria è comunque anche nella qualità di intermediario finanziario
sostituto d’imposta e può chiedere alla Banca depositaria di non applicare la
fiscalità almeno per quanto riguarda i redditi diversi.
La possibilità di compensazione tra perdite e guadagni sulle compravendite di
titoli permette alla fiduciaria di realizzare per il cliente un Consolidato
fiscale.
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FIDUCIARIA SOSTITUTO D’IMPOSTA
Principali norme di riferimento:
Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167 recante la disciplina del
cosiddetto “monitoraggio fiscale”, modificata ed integrata con legge
97/2013;
Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 (articolo 12) recante norme di
contrasto ai paradisi fiscali;
Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 (articolo 13-bis, comma 7)
recante nuove sanzioni per la violazione degli obblighi di
monitoraggio fiscale;
Varie circolari dell’Agenzia delle Entrate, tra le quali la più recente è
la 38/E del 23 dicembre 2013
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FIDUCIARIA SOSTITUTO D’IMPOSTA
Il Decreto prevede, a carico dei contribuenti che detengono investimenti
all’estero e attività estere di natura finanziaria, i seguenti obblighi:
- articolo 4, comma 1 - riportare nella dichiarazione annuale dei redditi gli
investimenti e le attività attraverso cui possono essere conseguiti redditi di
fonte estera imponibili in Italia
- articolo 4, comma 2 - riportare nella dichiarazione annuale dei redditi
l’ammontare dei trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso del
periodo d’imposta hanno interessato i medesimi investimenti all’estero e
attività estere di natura finanziaria, sempre che l’ammontare nel corso
dell’anno sia di importo complessivo superiore a € 15.000 (in passato era
10.000)
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FIDUCIARIA SOSTITUTO D’IMPOSTA
Il Decreto (articolo 1 e ss) prevede, a carico degli intermediari che
intervengono in operazioni di trasferimento transfrontaliero di attività
finanziarie (tra i quali le società fiduciarie), i seguenti adempimenti:
- rilevare e segnalare i flussi transfrontalieri di attività finanziarie qualora
intervengano nelle relative operazioni di trasferimento;
- effettuare comunicazioni in sede di compilazione del modello sostituto
d’imposta (quadro SO del modello 770) per evidenziare la fuoriuscita o la
chiusura di rapporti dedicati ad attività rimpatriate in specie a seguito
dell’adesione al cosiddetto Scudo Fiscale.
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FIDUCIARIA SOSTITUTO D’IMPOSTA
Con la legge 6 agosto 2013, n. 97 recante “Disposizioni per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea –
Legge europea 2013”, entrata in vigore il 5 settembre 2013, sono state
apportate significative novità alla legge del 1990.
Nella legge sono state inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai
casi di non corretto recepimento, da parte dell’Italia, della normativa
dell’Unione europea nell’ordinamento nazionale.
L'articolo 9 della legge, attraverso una profonda revisione del D.L.
28/06/1990, n. 167, interviene sulla disciplina in materia di monitoraggio
fiscale, nell’ottica della semplificazione e della riduzione degli adempimenti,
del contenuto del quadro RW. Inoltre, la disposizione, ai fini del contrasto
alle frodi comunitarie, è volta ad allineare il monitoraggio fiscale
all’antiriciclaggio, consentendo all’Agenzia delle entrate di richiedere agli
intermediari i dati e le notizie relative a operazioni finanziarie con l’estero,
da chiunque poste in essere. Per le sanzioni, infine, viene prevista
un’attenuazione per le violazioni degli obblighi di dichiarazione.
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FIDUCIARIA SOSTITUTO D’IMPOSTA
Gli intermediari (tra i quali le fiduciarie) esercenti attività finanziaria che
intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti
da o verso l'estero di mezzi di pagamento, sono tenuti a trasmettere
all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle predette operazioni oggetto di
rilevazione ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 21/11/2007, n.
231 (legge antiriciclaggio), limitatamente alle operazioni eseguite per
conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società
semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR.
La citata lettera b) del c. 2 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 231/2007 fa
riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000
Euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di
più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare
un'operazione frazionata.
Modalità e termini di trasmissione di tali dati all’Agenzia delle entrate sono
stati stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, e
messi anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure
informatiche.
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FIDUCIARIA SOSTITUTO D’IMPOSTA
Per effetto delle modifiche introdotte viene previsto l'obbligo per le persone fisiche, gli enti non
commerciali, e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che, nel periodo d’imposta,
detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di
produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Gli obblighi
di dichiarazione vengono altresì estesi ai predetti soggetti che, pur non essendo possessori
diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi
dell’investimento. In riferimento a tale adempimento dichiarativo, lo stesso deve essere
effettuato a prescindere dall’ammontare detenuti all’estero (non risulta più vigente il limite
minimo precedentemente previsto dei 10 mila euro).
Tale valore indicativo risulterebbe ancora vigente, invece, per i “trasferimenti di denaro al
seguito” effettuati in dogana.
Viene quindi abrogato qualsiasi obbligo dichiarativo circa l’indicazione nella dichiarazione dei
redditi dei trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno hanno interessato le
attività detenute all’estero.
Viene inoltre confermato e rafforzato l'esonero dagli obblighi di dichiarazione per le attività
finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e
per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi
derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli
intermediari stessi.
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FIDUCIARIA SOSTITUTO D’IMPOSTA
Per la violazione degli obblighi di trasmissione posti a carico degli
intermediari, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10%
al 25% dell’importo dell’operazione non segnalata (la precedente
normativa prevedeva l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria del 25% per la violazione dell'obbligo di dichiarazione).
Per la violazione dell’obbligo di dichiarazione posto a carico dei contribuenti
(possesso di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura
finanziaria), si applicherà: la sanzione pecuniaria dal 3% al 15%
dell’ammontare degli importi non dichiarati nell’ipotesi in cui il paese di
detenzione dei beni sia White List. Qualora, invece, il Paese di detenzione
dei beni non sia fra quelli collaborativi (es. Svizzera, Montecarlo), si
applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista in misura dal 6%
al 30% degli importi non dichiarati.
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FIDUCIARIA SOSTITUTO D’IMPOSTA
L’Italia, alla luce di quanto previsto dal GAFI nelle raccomandazioni
dell’ottobre 2012 in materia di «Managing the anti-money laundering
and counter-terrorist financing policy implications of voluntary tax
compliance programmes», sta definendo norme con le quali si intende
incentivare l’emersione dei capitali detenuti all’estero e non dichiarati al
fisco.
Le attività, finanziarie o patrimoniali, potranno:
A) essere trasferite nel «Paese d’origine» ovvero nello Stato presso il
quale ha la residenza il contribuente (per es. l’Italia)
B) rimanere nel «Paese ospitante» ovvero nello Stato in cui si trovano.
In tal caso, a seconda dell’inclusione o meno dello Stato ospitante in
determinate liste (da definire), verranno determinate le relative
sanzioni (maggiori se le attività si trovano e rimangono in uno Stato
non collaborativo).
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FIDUCIARIA SOSTITUTO D’IMPOSTA
Nel caso sub B), il contribuente potrebbe optare per due possibili
soluzioni:
1) detenere le attività direttamente: in tal caso il contribuente dovrà
compilare gli appositi quadri della dichiarazione dei redditi, effettuare i
relativi calcoli delle imposte (ivi incluse IVIE ed IVAFE) e provvedere al
versamento delle relative imposte (vd. anche circolare Agenzia Entrate
n. 38/E del 23 dicembre 2013)
2) detenere le attività per il tramite della fiduciaria: in tal caso la
fiduciaria fungerà da sostituto d’imposta nei termini e con le modalità
previste dal contratto fiduciario e dalla normativa
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FIDUCIARIA SOSTITUTO D’IMPOSTA
Nel caso in cui il contribuente decida di detenere le attività finanziarie
e/o patrimoniali all’estero per il tramite della fiduciaria, potrà decidere
di:
1) intestare le attività, in specie finanziarie, alla fiduciaria e quindi
sottoscrivere un mandato fiduciario «classico» o con intestazione
2) non intestare le attività, in specie patrimoniali (immobili, quote di
società, ecc.), alla fiduciaria e quindi sottoscrivere un mandato
fiduciario «light» o senza intestazione
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FIDUCIARIA SOSTITUTO D’IMPOSTA
La fiduciaria dovrà effettuare vari adempimenti di legge: registrazione
dati in AUI, comunicazioni in Archivio Rapporti Finanziari, adempimenti
previsti dalla normativa sulla tassazione dei redditi USA, calcolo e
versamento delle imposte dovute sui redditi prodotti dalle attività
estere (sostituzione d’imposta), ivi incluso il calcolo ed il versamento
dell’imposta di bollo nella misura del 2 per mille (in precedenza 1,5 per
mille).
Per assicurare il puntuale e tempestivo adempimento dei citati obblighi,
ed in particolare il versamento delle imposte dovute, la fiduciaria dovrà
ricevere dalla banca/fiduciaria/gestore un flusso completo ed aggiornato
di dati secondo modalità da concordare preventivamente.
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PER SAPERNE DI PIU’
IL SEGRETO BANCARIO E FIDUCIARIO IN ITALIA E ALL’ESTERO,
D.Contini, R.Lenzi, F. Vedana, edito da Egea Bocconi
PATRIMONI. STRUMENTI DI AMMINISTRAZIONE E PROTEZIONE,
V.Felline, F.Vedana, edito da Egea Bocconi (terza edizione aggiornata in
libreria da settembre 2014)
Fabrizio Vedana
Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria
02-724221
[email protected]
www.unionefiduciaria.it
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