prima categoria - FIGC Comitato Regionale Umbria

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA
STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5069611
FAX: 075 5069631/34
mailbox: [email protected]
NUMERO COMUNICATO 67
DATA COMUNICATO 28/11/2014
STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
Sommario
COMUNICAZIONI ......................................................................................................................................... 1943
Comunicazioni C.R. Umbria ......................................................................................................................... 1943
Comunicazioni Segreteria ............................................................................................................................ 1943
Attività di Rappresentativa .......................................................................................................................... 1944
RISULTATI..................................................................................................................................................... 1946
Elenco risultati ............................................................................................................................................. 1946
GIUDICE SPORTIVO ...................................................................................................................................... 1947
PROGRAMMA GARE .................................................................................................................................... 1949
Variazioni gare ............................................................................................................................................. 1949
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE .............................................................................................. 1951
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COMUNICAZIONI
Comunicazioni C.R. Umbria
Autorizzazione art. 34 c. 3 lettera b) delle N.O.I.F. – Limiti di
partecipazione dei calciatori alle gare
 Vista l’istanza presentata dalla Società A.S.D. Foligno Calcio Femminile;
 Esaminati i documenti allegati;
 Visti i certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica, il C.R. Umbria, ha espresso
parere favorevole all’utilizzo in gare ufficiali della prima squadra, fino al termine del
rispettivo certificato, la seguente calciatrice:
calciatrice
data di nascita
matricola
scadenza certificato
Cali Sherife
24/08/1999
2.559.468
17/11/2015
Comunicazioni Segreteria
Comunicati e Circolari della L.N.D. - Allegati
Con il presente Comunicato Ufficiale si pubblica, in allegato, per opportuna conoscenza la
seguente Circolare rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C., in data 25-26 Novembre
2014:
- COMUNICATO N° 111 DEL 26 NOVEMRE 2014
Contenente in allegato, il C.U. N. 82/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell’art. 22 bis
delle N.O.I.F.
- COMUNICATO N° 114 DEL 26 NOVEMRE 2014
Contenente in allegato, il C.U. N. 85/A della F.I.G.C., inerente integrazioni nelle
composizioni di alcuni Organi Territoriali della giustizia sportiva.
- CIRCOLARE N° 16 DEL 25 NOVEMRE 2014
avente per Oggetto: Modello EAS - “Remissione in bonis”
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Attività di Rappresentativa
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REG.LE CATEG. GIOVANISSIMI (2000/2001)
Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto – Prof. Giacomo PARBUONI –
convoca per GIOVEDI’ 04 DICEMBRE 2014, alle ore 15:00, presso l’impianto sportivo Federale,
Strada di Prepo, 1 (Pg), per disputare una seduta di allenamento i sotto elencati calciatori:
POL.
AGELLO A.S.D.
Cappelloni Gabriele, Legorano Vincenzo, Sfascia
Michele.
G.S.
ARRONE A.S.D.
Barbonari Lorenzo, Cordiali Riccardo, Fausti Manuel,
Giovacchini Lorenzo.
BALDACCIO BRUNI
Lanzini Antonio, Sartini Gregorio, Sartini Lorenzo.
POL. D. CAMPITELLO
De Souza Riccardo, Laudizi Diego, Sanchez Jonatan,
Serra Riccardo, Tiberti Lorenzo.
SSDSRL CALCIO CASTELLO F. GIUNTI
Boriosi Alessio.
A.S.D.
GUALDO CASACASTALDA
Cumani Aleks,
Alessandro.
S.S.D.
J.CAMPOMAGGIO STRONCONE C.
Baldhari Rajan, Swan Karan.
ORVIETANA CALCIO SRL
Caciolla Gabriele, Cioccolo Gabriele, Dottarelli
Alessandro, Perquoti Mirko, Terracina Enea.
A.S.D.
PETRIGNANO
Cagliesi Giacomo, Fiore Alessandro,
Alessio, Siniscalco Giacomo.
A.S.D.
PGS E. BOSICO
Mihoci Cosmin.
A.S.D.
PONTEVALLECEPPI
Acitelli Emanuele, Cerboni Alessandro, Pieretti
Nicolò, Potenza Nicodemo.
ROMEO MENTI
Ialonardi Alessandro, Peparelli Lorenzo.
A.S.D.
S.SABINA
Conti Leonardo.
A.S.D.
SAN SISTO
Rosati Alessio.
A.S.D.
TERNI EST
Massarelli Pascal Dominic, Mirdita Xhulian, Rocco
Valentino.
A.S.D.
VIS NUOVA ALBA
Gigli Edoardo, Magurna Vittorio.
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Campanacci
Yuri,
Scassellati
Grasselli
Gli interessati dovranno presentarsi muniti degli indumenti personali di gioco e della COPIA DEL
CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’. Si precisa che in mancanza del certificato medico il
calciatore interessato non potrà effettuare l’allenamento o l’eventuale gara amichevole.
DIRIGENTE RESPONSABILE
SELEZIONATORE
MEDICO
MASSO FISIO TERAPISTA
MASSAGGIATORE
PREPARATORE PORTIERI
COLLABORATORE
SIG.
PROF.
DR.
SIG.
SIG.
SIG.
SIG.
SCOCCIA FAUSTO
GIACOMO PARBUONI
ROBERTO NELLI
IGNOZZA CARLO ALBERTO
CIACCINI GIANCARLO
FAUSTO BALLARANI
MASSIMO FANALI
Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati
a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi,
dovrà essere ASSOLUTAMENTE COMUNICATA ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI’ 03 DICEMBRE
2014 e motivata al numero di cellulare 340/4765723 documentandola successivamente anche a
mezzo fax al n. 075/5069634.
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RISULTATI
Elenco risultati
REGIONALE JUNIORES A2
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/11/2014
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE B - 12 Giornata - A
MASSA MARTANA
- ROMEO MENTI
6-0
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GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Marco BRUSCO, nella seduta del 28/11/2014,
ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL CAMPIONATO Prima categoria
GARE DEL 26/10/2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 26/10/2014 4 CASTELLI VALNERINA - CASCIA
SCIOGLIENDO la riserva di cui al C.U. n.49 del 30 Ottobre 2014;
LETTO il reclamo presentato dalla Società 4 CASTELLI VALNERINA;
VISTI gli atti ufficiali;
Constatato che i motivi posti a fondamento dell'impugnazione non trovano riscontro negli atti di gara;
Che, infatti, la Società reclamante pone a fondamento del reclamo un asserito "grossolano errore arbitrale"
in cui sarebbe incorso il direttore di gara al minuto 47 del IIº tempo;
Che, tuttavia, non solo nel referto arbitrale non vi è traccia di detto presunto errore ma, altresì, dalla lettura
del reclamo, neppure si individuano gli elementi posti a sostegno della tesi del ricorrente risolvendosi,
l'impugnazione, in una generica lamentela circa la condotta del direttore di gara;
Che, in ogni caso, dalla lettura del referto appare chiaro come nessuna irregolarità sia stata concretizzata;
Che, pertanto il reclamo deve essere rigettato.
DELIBERA
1) IL RIGETTO DEL RECLAMO;
2) L'INCAMERAMENTO DELLA TASSA RECLAMO;
3) L'OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO (4 CASTELLI - CASCIA 2-2).
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GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES A2
GARE DEL 26/11/2014
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
CICALA ALESSANDRO
(ROMEO MENTI)
AMMONIZIONE (V INFR)
CICALA ALESSIO
(ROMEO MENTI)
AMMONIZIONE (I INFR)
RAMADANI ILIR
(MASSA MARTANA)
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PROGRAMMA GARE
Variazioni gare
RECUPERO PROGRAMMATO
PRIMA CATEGORIA
GIRONE B
Data N°
Gara Gior.
03/12/2014
11 A
Squadra 1
MARTINEA 2013
Squadra 2
S.ARCANGELO
Data
Orig.
16/11/2014
Ora Ora
Var. Orig.
20:30
14:30
Impianto
COM. SAN SISTO(SINT) /PERUGIA SAN
SISTO VIA DONIZETTI
SECONDA CATEGORIA
GIRONE B
Data N°
Gara Gior.
03/12/2014
11 A
Squadra 1
AMMETO
Squadra 2
REAL S.ORSOLA
Data
Orig.
16/11/2014
Ora Ora
Var. Orig.
20:30
14:30
Impianto
PRIV. BIGI LOC SPINA/MARSCIANO SPINA
VOC MONTICELLO
REGIONALE JUNIORES A1
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
03/12/2014
10 A
Squadra 1
ANGELANA 1930
Squadra 2
OLYMPIA THYRUS S.V.FARINI
Data
Orig.
08/11/2014
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Ora Ora
Var. Orig.
15:00
14:45
Impianto
Altre Variazioni
CAMPIONATO ECCELLENZA
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
30/11/2014
13 A
Squadra 1
Squadra 2
TODI CALCIO
Data
Orig.
NESTOR CALCIO
Ora Ora
Var. Orig.
Impianto
COM. LOC COLLEPEPE/COLLAZZONE
COLLEPEPE DI COLLAZZONE VIA COLLE
S. STEFANO
14:30
PROMOZIONE
GIRONE B
Data N°
Gara Gior.
Squadra 1
Squadra 2
Data
Orig.
Ora Ora
Var. Orig.
Impianto
30/11/2014
13 A
NUOVA GUALDO BASTARDO
DUCATO CALCIO
14:30
COM.LE G. ROMOLI DI BASTARDO
BASTARDO VIA CADUTI DELLA MINIERA
30/11/2014
13 A
OLYMPIA THYRUS S.V.FARINI
BEVAGNA
14:30
COM.LE LAURETI (SINT) /TERNI TERNI VIA
PAPA BENEDETTO III°, 21/A
SECONDA CATEGORIA
GIRONE C
Data N°
Gara Gior.
30/11/2014
13 A
Squadra 1
PROFIAMMA
Squadra 2
Data
Orig.
S.ERACLIO
Ora Ora
Var. Orig.
15:00
Impianto
14:30
GIRONE D
Data N°
Gara Gior.
30/11/2014
13 A
Squadra 1
Squadra 2
Data
Orig.
J.CAMPOMAGGIO STRONCONE C PGS E BOSICO
Ora Ora
Var. Orig.
14:30
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Impianto
PRIVATO POLYMER DON BOSCO /TR
TERNI VIA NARNI N.158
CORTE SPORTIVA DI APPELLO
TERRITORIALE
La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita
dall’Avv. Francesco Temperini Presidente, dall’Avv. Paolo Cutini Vice Presidente, dal
Comm. Vincenzo Internò, dall’Avv. Maurizio Lorenzini, Rag. Riccardo Toccaceli, dal Dott.
Domenico Oristanio, Componenti, nella sua riunione del 27 NOVEMBRE 2014 ha
assunto le seguenti decisioni :
PRIMA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG IACOPELLI JACO IN PROPRIO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA ELLERA CALCIO - AGELLO DISPUTATA AD ELLERA IL
09/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL
C.U. N. 57 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 13.11.2014, PUBBLICATA IN
PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE IACOPELLI JACO
PER QUATTRO GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.11.2014, all’esito della riserva assunta il
20.11.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il Sig. Iacopelli Jaco, chiedendo la riduzione
della sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha confermato che, a gioco fermo, nel rialzarsi da terra il calciatore
Jacopelli ha calpestato volontariamente alla coscia ed allo stinco un avversario a sua volta
a terra. Considerato peraltro che l’arbitro ha specificato che il suddetto gesto non ha
causato alcun pregiudizio al calciatore colpito, la sanzione può essere ridotta a tre giornate
effettive di squalifica.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Jacopelli
Jaco a tre giornate di gara.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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PRIMA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL QUADRELLI IN
RIFERIMENTO ALLA GARA REAL AVIGLIANO – REAL QUADRELLI, DISPUTATA AD
AVIGLIANO UMBRO IL 09/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 57 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL
12.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:
 SQUALIFICA CALCIATORE EGW NARCISO RAWLINGS PER TRE GARE;
 SQUALIFICA CALCIATORE MACERIA MICHELE PER TRE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.11.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società reclamante, chiedendo la riduzione delle
sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti di gara è emerso che i calciatori EGWU Narciso Rawungs e Maceria
Michele hanno entrambi strattonato e spintonato alcuni giocatori avversari; il Maceria,
peraltro, ha anche tentato di aggredire un dirigente della squadra avversaria.
Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore
Maceria Michele debba essere confermata, mentre la squalifica inflitta al Sig. Egwu
Narciso Rawungs possa essere ridotta a due giornate effettive di gara.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce a due giornate di gara la squalifica inflitta al
calciatore Egwu narciso Rawungs. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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ALLIEVI REGIONALI A2
NEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG MONTORI FRANCO IN PROPRIO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA DUCATO CALCIO – OLYMPIA THYRUS S.V.FARINI,
DISPUTATA A SAN GIACOMO DI SPOLETO IL 02/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE
DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA, DEL 06.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:
 INIBIZIONE FINO AL 31/10/2019;
 AMMENDA €.300,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.11.2014, all’esito della riserva assunta il
20.11.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il Sig. Montori Franco, chiedendo la riduzione
delle sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha confermato integralmente il rapporto, dal quale emerge che il Sig.
Montori Franco lo ha aggredito con pugni e calci ed anche con la bandierina; tale
condotta, protrattasi per circa 10/12 secondi ed interrotta soltanto dall’intervento di alcuni
dirigenti del Ducato, ha provocato al direttore di gara dolore per alcuni minuti ed in
conseguenza di ciò ha ritenuto opportuno recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale di
Foligno per gli accertamenti del caso.
Il comportamento violento tenuto dal Montori è di particolare gravità e merita pertanto
adeguata sanzione.
Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene congrua e commisurata ai fatti
l’inibizione fino al 31/10/2019 irrogata dal G.S., sanzione che pertanto deve essere
confermata.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo confermando l’impugnata decisione del G.S..
- Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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GIOVANISSIMI REGIONALI A1
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SAN MARCO JUVENTINA F.C. IN
RIFERIMENTO ALLA GARA SAN MARCO JUVENTINA F.C. - NARNIA 2014,
DISPUTATA A PERUGIA FRAZIONE SAN MARCO IL 09/11/2014, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 58 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA, DEL 13.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:
 SQUALIFICA CALCIATORE MONICCHI FILIPPO PER TRE GARE;
 AMMENDA €.500,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.11.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società reclamante, chiedendo la riduzione delle
sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti ufficiali della gara ed all’esito dell’audizione del direttore di gare e
della società reclamante questa Corte osserva quanto segue.
Quanto all’espulsione del calciatore Monicchi Filippo, la condotta dello stesso può essere
qualificata quale comportamento sicuramente violento, ma comunque avvenuto in un
contesto di gioco; appare pertanto equo ridurre la squalifica a due giornate di gara.
Quanto all’ammenda comminata dal G.S. alla società reclamante, a seguito del
comportamento posto in essere nei confronti dell’arbitro da alcuni calciatori della San
Marco Juventina e da alcuni tifosi della stessa società, al momento e subito dopo la
decretata espulsione del suddetto calciatore, l’arbitro nel confermare il proprio rapporto
precisando in maniera articolata le predette condotte. In particolare il direttore di gara ha
ribadito di aver ricevuto tre spinte alla schiena da calciatori della San Marco Juventina non
identificati, (che non gli procuravano dolore) ribadendo altresì il comportamento offensivo
e minaccioso da parte della tifoseria del San Marco Juventina, segnatamente, di un suo
sostenitore.
La Sanzione dell’ammenda appare conseguentemente equa rispetto ai fatti contestati e
come tale meritevoli di integrale conferma.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce a due giornate di gara la squalifica inflitta al
calciatore Monicchi. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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ALLIEVI PROVINCIALI (DELEGAZIONE DI PERUGIA)
NEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG GELSOMINO MIRCO IN PROPRIO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA VENTINELLA – S. NICOLO’, DISPUTATA A SOCCORSO DI
MAGIONE IL 09/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N. 16 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL
13.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA
DELL’ALLENATORE GELSOMINO MIRCO FINO AL 27/12/2014;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.11.2014, all’esito della riserva assunta il
20.11.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il Sig. Gelsomino Mirco, chiedendo la
riduzione della sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha confermato integralmente il rapporto, dal quale emerge che il Sig.
Gelsomino Mirco, in occasione dell’espulsione comminata ad un proprio calciatore,
cercava di ostacolarlo durante tale notifica e in seguito gli rivolgeva frasi offensive.
Il comportamento tenuto dall’allenatore Gelsomini va senza dubbio sanzionato e la
squalifica inflittagli dal G.S. appare equa e commisurata ai fatti commessi.
P.Q.M.
Respinge il reclamo confermando l’impugnata decisione del G.S..
- Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
Avv. Francesco Temperini Presidente
Avv. Paolo Cutini Vice Presidente
Comm. Vincenzo Internò
Avv. Maurizio Lorenzini
Rag. Riccardo Toccaceli
Dott. Domenico Oristanio
*********************
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Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato
Ufficiale deve essere effettuato a favore di questo Comitato entro il 13 12 2014.
PUBBLICATO IN PERUGIA IL 28 NOVEMBRE 2014.
Il Segretario
Valerio Branda
Il Presidente
Luigi Repace
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