Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE UMBRIA STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG) CENTRALINO: 075 5069611 FAX: 075 5069631/34 mailbox: [email protected] NUMERO COMUNICATO 67 DATA COMUNICATO 28/11/2014 STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 Sommario COMUNICAZIONI ......................................................................................................................................... 1943 Comunicazioni C.R. Umbria ......................................................................................................................... 1943 Comunicazioni Segreteria ............................................................................................................................ 1943 Attività di Rappresentativa .......................................................................................................................... 1944 RISULTATI..................................................................................................................................................... 1946 Elenco risultati ............................................................................................................................................. 1946 GIUDICE SPORTIVO ...................................................................................................................................... 1947 PROGRAMMA GARE .................................................................................................................................... 1949 Variazioni gare ............................................................................................................................................. 1949 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE .............................................................................................. 1951 Pag. 1942 / 67 COMUNICAZIONI Comunicazioni C.R. Umbria Autorizzazione art. 34 c. 3 lettera b) delle N.O.I.F. – Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare Vista l’istanza presentata dalla Società A.S.D. Foligno Calcio Femminile; Esaminati i documenti allegati; Visti i certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica, il C.R. Umbria, ha espresso parere favorevole all’utilizzo in gare ufficiali della prima squadra, fino al termine del rispettivo certificato, la seguente calciatrice: calciatrice data di nascita matricola scadenza certificato Cali Sherife 24/08/1999 2.559.468 17/11/2015 Comunicazioni Segreteria Comunicati e Circolari della L.N.D. - Allegati Con il presente Comunicato Ufficiale si pubblica, in allegato, per opportuna conoscenza la seguente Circolare rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C., in data 25-26 Novembre 2014: - COMUNICATO N° 111 DEL 26 NOVEMRE 2014 Contenente in allegato, il C.U. N. 82/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell’art. 22 bis delle N.O.I.F. - COMUNICATO N° 114 DEL 26 NOVEMRE 2014 Contenente in allegato, il C.U. N. 85/A della F.I.G.C., inerente integrazioni nelle composizioni di alcuni Organi Territoriali della giustizia sportiva. - CIRCOLARE N° 16 DEL 25 NOVEMRE 2014 avente per Oggetto: Modello EAS - “Remissione in bonis” Pag. 1943 / 67 Attività di Rappresentativa CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REG.LE CATEG. GIOVANISSIMI (2000/2001) Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto – Prof. Giacomo PARBUONI – convoca per GIOVEDI’ 04 DICEMBRE 2014, alle ore 15:00, presso l’impianto sportivo Federale, Strada di Prepo, 1 (Pg), per disputare una seduta di allenamento i sotto elencati calciatori: POL. AGELLO A.S.D. Cappelloni Gabriele, Legorano Vincenzo, Sfascia Michele. G.S. ARRONE A.S.D. Barbonari Lorenzo, Cordiali Riccardo, Fausti Manuel, Giovacchini Lorenzo. BALDACCIO BRUNI Lanzini Antonio, Sartini Gregorio, Sartini Lorenzo. POL. D. CAMPITELLO De Souza Riccardo, Laudizi Diego, Sanchez Jonatan, Serra Riccardo, Tiberti Lorenzo. SSDSRL CALCIO CASTELLO F. GIUNTI Boriosi Alessio. A.S.D. GUALDO CASACASTALDA Cumani Aleks, Alessandro. S.S.D. J.CAMPOMAGGIO STRONCONE C. Baldhari Rajan, Swan Karan. ORVIETANA CALCIO SRL Caciolla Gabriele, Cioccolo Gabriele, Dottarelli Alessandro, Perquoti Mirko, Terracina Enea. A.S.D. PETRIGNANO Cagliesi Giacomo, Fiore Alessandro, Alessio, Siniscalco Giacomo. A.S.D. PGS E. BOSICO Mihoci Cosmin. A.S.D. PONTEVALLECEPPI Acitelli Emanuele, Cerboni Alessandro, Pieretti Nicolò, Potenza Nicodemo. ROMEO MENTI Ialonardi Alessandro, Peparelli Lorenzo. A.S.D. S.SABINA Conti Leonardo. A.S.D. SAN SISTO Rosati Alessio. A.S.D. TERNI EST Massarelli Pascal Dominic, Mirdita Xhulian, Rocco Valentino. A.S.D. VIS NUOVA ALBA Gigli Edoardo, Magurna Vittorio. Pag. 1944 / 67 Campanacci Yuri, Scassellati Grasselli Gli interessati dovranno presentarsi muniti degli indumenti personali di gioco e della COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’. Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l’allenamento o l’eventuale gara amichevole. DIRIGENTE RESPONSABILE SELEZIONATORE MEDICO MASSO FISIO TERAPISTA MASSAGGIATORE PREPARATORE PORTIERI COLLABORATORE SIG. PROF. DR. SIG. SIG. SIG. SIG. SCOCCIA FAUSTO GIACOMO PARBUONI ROBERTO NELLI IGNOZZA CARLO ALBERTO CIACCINI GIANCARLO FAUSTO BALLARANI MASSIMO FANALI Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere ASSOLUTAMENTE COMUNICATA ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI’ 03 DICEMBRE 2014 e motivata al numero di cellulare 340/4765723 documentandola successivamente anche a mezzo fax al n. 075/5069634. ********* Pag. 1945 / 67 RISULTATI Elenco risultati REGIONALE JUNIORES A2 RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/11/2014 Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE B - 12 Giornata - A MASSA MARTANA - ROMEO MENTI 6-0 Pag. 1946 / 67 GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Marco BRUSCO, nella seduta del 28/11/2014, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: GARE DEL CAMPIONATO Prima categoria GARE DEL 26/10/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 26/10/2014 4 CASTELLI VALNERINA - CASCIA SCIOGLIENDO la riserva di cui al C.U. n.49 del 30 Ottobre 2014; LETTO il reclamo presentato dalla Società 4 CASTELLI VALNERINA; VISTI gli atti ufficiali; Constatato che i motivi posti a fondamento dell'impugnazione non trovano riscontro negli atti di gara; Che, infatti, la Società reclamante pone a fondamento del reclamo un asserito "grossolano errore arbitrale" in cui sarebbe incorso il direttore di gara al minuto 47 del IIº tempo; Che, tuttavia, non solo nel referto arbitrale non vi è traccia di detto presunto errore ma, altresì, dalla lettura del reclamo, neppure si individuano gli elementi posti a sostegno della tesi del ricorrente risolvendosi, l'impugnazione, in una generica lamentela circa la condotta del direttore di gara; Che, in ogni caso, dalla lettura del referto appare chiaro come nessuna irregolarità sia stata concretizzata; Che, pertanto il reclamo deve essere rigettato. DELIBERA 1) IL RIGETTO DEL RECLAMO; 2) L'INCAMERAMENTO DELLA TASSA RECLAMO; 3) L'OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO (4 CASTELLI - CASCIA 2-2). Pag. 1947 / 67 GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES A2 GARE DEL 26/11/2014 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) CICALA ALESSANDRO (ROMEO MENTI) AMMONIZIONE (V INFR) CICALA ALESSIO (ROMEO MENTI) AMMONIZIONE (I INFR) RAMADANI ILIR (MASSA MARTANA) Pag. 1948 / 67 PROGRAMMA GARE Variazioni gare RECUPERO PROGRAMMATO PRIMA CATEGORIA GIRONE B Data N° Gara Gior. 03/12/2014 11 A Squadra 1 MARTINEA 2013 Squadra 2 S.ARCANGELO Data Orig. 16/11/2014 Ora Ora Var. Orig. 20:30 14:30 Impianto COM. SAN SISTO(SINT) /PERUGIA SAN SISTO VIA DONIZETTI SECONDA CATEGORIA GIRONE B Data N° Gara Gior. 03/12/2014 11 A Squadra 1 AMMETO Squadra 2 REAL S.ORSOLA Data Orig. 16/11/2014 Ora Ora Var. Orig. 20:30 14:30 Impianto PRIV. BIGI LOC SPINA/MARSCIANO SPINA VOC MONTICELLO REGIONALE JUNIORES A1 GIRONE A Data N° Gara Gior. 03/12/2014 10 A Squadra 1 ANGELANA 1930 Squadra 2 OLYMPIA THYRUS S.V.FARINI Data Orig. 08/11/2014 Pag. 1949 / 67 Ora Ora Var. Orig. 15:00 14:45 Impianto Altre Variazioni CAMPIONATO ECCELLENZA GIRONE A Data N° Gara Gior. 30/11/2014 13 A Squadra 1 Squadra 2 TODI CALCIO Data Orig. NESTOR CALCIO Ora Ora Var. Orig. Impianto COM. LOC COLLEPEPE/COLLAZZONE COLLEPEPE DI COLLAZZONE VIA COLLE S. STEFANO 14:30 PROMOZIONE GIRONE B Data N° Gara Gior. Squadra 1 Squadra 2 Data Orig. Ora Ora Var. Orig. Impianto 30/11/2014 13 A NUOVA GUALDO BASTARDO DUCATO CALCIO 14:30 COM.LE G. ROMOLI DI BASTARDO BASTARDO VIA CADUTI DELLA MINIERA 30/11/2014 13 A OLYMPIA THYRUS S.V.FARINI BEVAGNA 14:30 COM.LE LAURETI (SINT) /TERNI TERNI VIA PAPA BENEDETTO III°, 21/A SECONDA CATEGORIA GIRONE C Data N° Gara Gior. 30/11/2014 13 A Squadra 1 PROFIAMMA Squadra 2 Data Orig. S.ERACLIO Ora Ora Var. Orig. 15:00 Impianto 14:30 GIRONE D Data N° Gara Gior. 30/11/2014 13 A Squadra 1 Squadra 2 Data Orig. J.CAMPOMAGGIO STRONCONE C PGS E BOSICO Ora Ora Var. Orig. 14:30 Pag. 1950 / 67 Impianto PRIVATO POLYMER DON BOSCO /TR TERNI VIA NARNI N.158 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall’Avv. Francesco Temperini Presidente, dall’Avv. Paolo Cutini Vice Presidente, dal Comm. Vincenzo Internò, dall’Avv. Maurizio Lorenzini, Rag. Riccardo Toccaceli, dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua riunione del 27 NOVEMBRE 2014 ha assunto le seguenti decisioni : PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG IACOPELLI JACO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELLERA CALCIO - AGELLO DISPUTATA AD ELLERA IL 09/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 57 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 13.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE IACOPELLI JACO PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.11.2014, all’esito della riserva assunta il 20.11.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il Sig. Iacopelli Jaco, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato che, a gioco fermo, nel rialzarsi da terra il calciatore Jacopelli ha calpestato volontariamente alla coscia ed allo stinco un avversario a sua volta a terra. Considerato peraltro che l’arbitro ha specificato che il suddetto gesto non ha causato alcun pregiudizio al calciatore colpito, la sanzione può essere ridotta a tre giornate effettive di squalifica. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Jacopelli Jaco a tre giornate di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo. Pag. 1951 / 67 PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL QUADRELLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL AVIGLIANO – REAL QUADRELLI, DISPUTATA AD AVIGLIANO UMBRO IL 09/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 57 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 12.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: SQUALIFICA CALCIATORE EGW NARCISO RAWLINGS PER TRE GARE; SQUALIFICA CALCIATORE MACERIA MICHELE PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.11.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società reclamante, chiedendo la riduzione delle sanzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti di gara è emerso che i calciatori EGWU Narciso Rawungs e Maceria Michele hanno entrambi strattonato e spintonato alcuni giocatori avversari; il Maceria, peraltro, ha anche tentato di aggredire un dirigente della squadra avversaria. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Maceria Michele debba essere confermata, mentre la squalifica inflitta al Sig. Egwu Narciso Rawungs possa essere ridotta a due giornate effettive di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce a due giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Egwu narciso Rawungs. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. - Dispone restituirsi la tassa reclamo. Pag. 1952 / 67 ALLIEVI REGIONALI A2 NEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG MONTORI FRANCO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA DUCATO CALCIO – OLYMPIA THYRUS S.V.FARINI, DISPUTATA A SAN GIACOMO DI SPOLETO IL 02/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 06.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: INIBIZIONE FINO AL 31/10/2019; AMMENDA €.300,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.11.2014, all’esito della riserva assunta il 20.11.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il Sig. Montori Franco, chiedendo la riduzione delle sanzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato integralmente il rapporto, dal quale emerge che il Sig. Montori Franco lo ha aggredito con pugni e calci ed anche con la bandierina; tale condotta, protrattasi per circa 10/12 secondi ed interrotta soltanto dall’intervento di alcuni dirigenti del Ducato, ha provocato al direttore di gara dolore per alcuni minuti ed in conseguenza di ciò ha ritenuto opportuno recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Foligno per gli accertamenti del caso. Il comportamento violento tenuto dal Montori è di particolare gravità e merita pertanto adeguata sanzione. Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene congrua e commisurata ai fatti l’inibizione fino al 31/10/2019 irrogata dal G.S., sanzione che pertanto deve essere confermata. P.Q.M. Rigetta il reclamo confermando l’impugnata decisione del G.S.. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo. Pag. 1953 / 67 GIOVANISSIMI REGIONALI A1 NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SAN MARCO JUVENTINA F.C. IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN MARCO JUVENTINA F.C. - NARNIA 2014, DISPUTATA A PERUGIA FRAZIONE SAN MARCO IL 09/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 58 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 13.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: SQUALIFICA CALCIATORE MONICCHI FILIPPO PER TRE GARE; AMMENDA €.500,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.11.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società reclamante, chiedendo la riduzione delle sanzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali della gara ed all’esito dell’audizione del direttore di gare e della società reclamante questa Corte osserva quanto segue. Quanto all’espulsione del calciatore Monicchi Filippo, la condotta dello stesso può essere qualificata quale comportamento sicuramente violento, ma comunque avvenuto in un contesto di gioco; appare pertanto equo ridurre la squalifica a due giornate di gara. Quanto all’ammenda comminata dal G.S. alla società reclamante, a seguito del comportamento posto in essere nei confronti dell’arbitro da alcuni calciatori della San Marco Juventina e da alcuni tifosi della stessa società, al momento e subito dopo la decretata espulsione del suddetto calciatore, l’arbitro nel confermare il proprio rapporto precisando in maniera articolata le predette condotte. In particolare il direttore di gara ha ribadito di aver ricevuto tre spinte alla schiena da calciatori della San Marco Juventina non identificati, (che non gli procuravano dolore) ribadendo altresì il comportamento offensivo e minaccioso da parte della tifoseria del San Marco Juventina, segnatamente, di un suo sostenitore. La Sanzione dell’ammenda appare conseguentemente equa rispetto ai fatti contestati e come tale meritevoli di integrale conferma. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce a due giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Monicchi. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. - Dispone restituirsi la tassa reclamo. Pag. 1954 / 67 ALLIEVI PROVINCIALI (DELEGAZIONE DI PERUGIA) NEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG GELSOMINO MIRCO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VENTINELLA – S. NICOLO’, DISPUTATA A SOCCORSO DI MAGIONE IL 09/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 16 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL 13.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE GELSOMINO MIRCO FINO AL 27/12/2014; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.11.2014, all’esito della riserva assunta il 20.11.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il Sig. Gelsomino Mirco, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato integralmente il rapporto, dal quale emerge che il Sig. Gelsomino Mirco, in occasione dell’espulsione comminata ad un proprio calciatore, cercava di ostacolarlo durante tale notifica e in seguito gli rivolgeva frasi offensive. Il comportamento tenuto dall’allenatore Gelsomini va senza dubbio sanzionato e la squalifica inflittagli dal G.S. appare equa e commisurata ai fatti commessi. P.Q.M. Respinge il reclamo confermando l’impugnata decisione del G.S.. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE Avv. Francesco Temperini Presidente Avv. Paolo Cutini Vice Presidente Comm. Vincenzo Internò Avv. Maurizio Lorenzini Rag. Riccardo Toccaceli Dott. Domenico Oristanio ********************* Pag. 1955 / 67 Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a favore di questo Comitato entro il 13 12 2014. PUBBLICATO IN PERUGIA IL 28 NOVEMBRE 2014. Il Segretario Valerio Branda Il Presidente Luigi Repace Pag. 1956 / 67
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