Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE UMBRIA STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG) CENTRALINO: 075 5069611 FAX: 075 5069631/34 mailbox: [email protected] NUMERO COMUNICATO 158 DATA COMUNICATO 13/06/2014 STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 Sommario COMUNICAZIONI ......................................................................................................................................... 3498 Allegato ........................................................................................................................................................ 3498 COMMISSIONE DISCIPLINARE...................................................................................................................... 3499 Pag. 3497 / 158 COMUNICAZIONI Allegati ALLEGATI - COMUNICATI UFFICIALI DELLA L.N.D. Con il presente Comunicato Ufficiale si pubblica, in allegato, per opportuna conoscenza il seguente Comunicato rilasciato dalla Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C., in data 12 giugno 2014: - COMUNICATO UFFICIALE N° 231 DEL 12 GIUGNO 2014 contenente, in allegato, il C.U. 175/A della F.I.G.C. - inerente l’anticipo dell’Assemblea Federale, già convocata per il giorno 1° settembre 2014, al giorno 11 agosto 2014. ****** Pag. 3498 / 158 COMMISSIONE DISCIPLINARE La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall’Avv. Francesco Temperini Presidente, dal Comm. Vincenzo Internò, dall’Avv. Paolo Cutini, dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua riunione del 12 APRILE 2014 ha assunto le seguenti decisioni : PLAY OUT DI PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. GRIFO CANNARA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO CANNARA – AMERINA DISPUTATA A MARCELLANO DI GUALDO CATTANEO IL 18.05.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 152 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATO 22.05.2014 E PUBBLICATO IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA PER OTTO GARE AL CALCIATORE MEMAJ ALFRED TESSERATO PER LA SUDDETTA SOCIETA’. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.06.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società Grifo Cannara, chiedendo la riduzione della violazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti di gara è emerso che il calciatore Alfred Memaj, nel protestare nei confronti del direttore di gara, ha pronunciato frasi offensive e gravemente irriguardose nei suoi confronti; inoltre ha puntato il dito indice di fronte agli occhi dell’Arbitro ed ha lievemente appoggiato le mani sul petto del medesimo, senza tuttavia provocargli alcun dolore. A parere di questa Commissione il gesto non ha assunto alcun connotato di violenza, essendosi invero trattato di una snodata protesta. Alla luce di quanto procede, la squalifica inflitta dal G.S. può essere ridotta a sei giornate di gara. P.Q.M. Riduce la squalifica inflitta dal G.S. a sei giornate effettive di gara al calciatore Memaj Alfred. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO. ****** Pag. 3499 / 158 PLAY OUT SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. PANICALE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PASSIGNANO – PANICALE DISPUTATA A MAGIONE IL 18.05.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 152 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATO 22.05.2014 E PUBBLICATO IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’AMMENDA DI €.1.800,00 ALLA SUDDETTA SOCIETA’, L’INIBIZIONE FINO AL 30/09/2014 AL DIRIGENTE RICCI GIANLUCA, LA SQUALIFICA FINO AL 31/12/2014 AL CALCIATORE MARCHESINI SIMONE, LA SQUALIFICA FINO AL 30/06/2015 AL CALCIATORE NIZI ANDREA, LA SQUALIFICA PER OTTO GARE AL CALCIATORE LIA ANDREA, LA SQUALIFICA FINO AL 28/02/2015 AL CALCIATORE PIOMBAROLI MARCO, LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE AL CALCIATORE SCACCIATELLA ALESSIO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.06.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società Panicale, chiedendo le riduzioni delle violazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Direttore di gara e gli assistenti hanno integralmente confermato a questa Commissione quanto dai medesimi descritti nei rispettivi referti circa il comportamento del pubblico nonché del calciatore del Panicale e dei Dirigenti. Costoro hanno peraltro sentito quanto prospettato dalla Società reclamante. Una volta accertati che i fatti si sono effettivamente verificati come descritti nel referto, la Commissione ritiene tuttavia meritevoli di riduzione alcune delle sanzioni inflitte dal G.S., in quanto più congrue rispetto agli episodi constatati, in particolare: - riduce ad Euro 1.300,00 l’ammenda a carico della Società reclamante; riduce fino al 31/12/2014 la squalifica nei confronti del calciatore Piombaroli Marco; riduce a 4 giornate, la squalifica nei confronti di Sciattella Alessio; riduce fino al 30/03/2015 la squalifica nei confronti di Nizi Andrea; riduce a 6 giornate la squalifica nei confronti di Lia Andrea; conferma nel resto l’impugnata decisione del Giudice Sportivo. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, proposto dalla Società Panicale, riduce i seguenti provvedimenti disciplinari: - riduce ad Euro 1.300,00 l’ammenda a carico della Società reclamante; - riduce fino al 31/12/2014 la squalifica nei confronti del calciatore Piombaroli Marco; Pag. 3500 / 158 - riduce a 4 giornate, la squalifica nei confronti di Sciattella Alessio; - riduce fino al 30/03/2015 la squalifica nei confronti di Nizi Andrea; - riduce a 6 giornate la squalifica nei confronti di Lia Andrea; conferma nel resto l’impugnata decisione del Giudice Sportivo. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO. ****** PLAY OFF JUNIORES REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIS FOLIGNO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA FULGINIUM ASD – VIS FOLIGNO DISPUTATA AD ASSISI IL 17.05.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 152 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATO 22.05.2014 E PUBBLICATO IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE DUE AMMENDE RISPETTIVAMENTE DI €.200,00 E € 120,00 ALLA SUDDETTA SOCIETA’. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.06.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società Vis Foligno, chiedendo la riduzione delle violazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE L’audizione del Commissario di campo da parte della C.D. ha permesso di ricostruire quanto accaduto all’inizio della partita e più precisamente all’ingresso dei sostenitori della Vis Foligno all’interno dell’impianto di gioco dove facevano esplodere dei potenti petardi. Stessa cosa veniva ripetuta, dai medesimi tifosi, in occasione del pareggio della propria squadra. In merito poi alle frasi offensive rivolte all’indirizzo dell’assistente dell’Arbitro il Commissario ha confermato le frasi già riportate nonché l’ingresso a fine partita di c.a 15 sostenitori sempre della Vis Foligno all’interno del recinto di gioco senza autorizzazione. Tutto ciò premessa la sanzione inflitta dal G.S. appaiono eque e ben commisurate. P.Q.M. Si respinge il reclamo della Società Vis Foligno, confermando le ammende inflitte dal G.S. alla stessa Società. DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO. ****** Pag. 3501 / 158 TORNEO “IL TREBBIO” DI PILA - CATEGORIA ALLIEVI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.S.D. GIOVANILI TODI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLLEPIEVE – GIOVANILI TODI DISPUTATA A PILA IL 17.05.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 153 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATO 23.05.2014 E PUBBLICATO IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’AMMENDA DI €.800,00 ALLA SUDDETTA SOCIETA’. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.06.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società Giovanili Todi, chiedendo la riduzione della violazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali e dell’audizione del Direttore di gara è emersa che la tifoseria del C.S.D. Giovanili Todi ha tenuto a più riprese un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’Arbitro ed ha altresì reiteratamente denigrato e mortificato il calciatore n.14 del Collepieve, tanto da costringerlo ad abbandonare in lacrime il terreno di gioco. In tale frangente l’Arbitro ha anche sospeso la gara per tre minuti. Il Direttore di gara ha tuttavia ribadito di non aver percepito alcun insulto razziale nei confronti del ragazzo, il che impone una riduzione dell’ammenda, che può essere contenuta in € 600,00. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, proposto dalla Società Giovanili Todi, riduce l’ammenda inflitta dal G.S. ad Euro 600,00. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Avv. Francesco Temperini Presidente Comm. Vincenzo Internò Avv. Paolo Cutini Rag. Riccardo Toccaceli ********************* Pag. 3502 / 158 PUBBLICATO IN PERUGIA IL 13 GIUGNO 2014. Il Segretario Valerio Branda Il Presidente Luigi Repace Pag. 3503 / 158
© Copyright 2024 Paperzz