commissione disciplinare - FIGC Comitato Regionale Umbria

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA
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NUMERO COMUNICATO 158
DATA COMUNICATO 13/06/2014
STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
Sommario
COMUNICAZIONI ......................................................................................................................................... 3498
Allegato ........................................................................................................................................................ 3498
COMMISSIONE DISCIPLINARE...................................................................................................................... 3499
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COMUNICAZIONI
Allegati
ALLEGATI - COMUNICATI UFFICIALI DELLA L.N.D.
Con il presente Comunicato Ufficiale si pubblica, in allegato, per opportuna conoscenza il seguente
Comunicato rilasciato dalla Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C., in data 12 giugno 2014:
- COMUNICATO UFFICIALE N° 231 DEL 12 GIUGNO 2014
contenente, in allegato, il C.U. 175/A della F.I.G.C. - inerente l’anticipo dell’Assemblea
Federale, già convocata per il giorno 1° settembre 2014, al giorno 11 agosto 2014.
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COMMISSIONE DISCIPLINARE
La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall’Avv. Francesco
Temperini Presidente, dal Comm. Vincenzo Internò, dall’Avv. Paolo Cutini, dal Rag. Riccardo Toccaceli,
Componenti, nella sua riunione del 12 APRILE 2014 ha assunto le seguenti decisioni :
PLAY OUT DI PROMOZIONE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. GRIFO CANNARA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO
CANNARA – AMERINA DISPUTATA A MARCELLANO DI GUALDO CATTANEO IL 18.05.2014, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 152 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA,
DATATO 22.05.2014 E PUBBLICATO IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA PER
OTTO GARE AL CALCIATORE MEMAJ ALFRED TESSERATO PER LA SUDDETTA SOCIETA’.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.06.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società Grifo Cannara, chiedendo la riduzione della violazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti di gara è emerso che il calciatore Alfred Memaj, nel protestare nei confronti
del direttore di gara, ha pronunciato frasi offensive e gravemente irriguardose nei suoi confronti;
inoltre ha puntato il dito indice di fronte agli occhi dell’Arbitro ed ha lievemente appoggiato le
mani sul petto del medesimo, senza tuttavia provocargli alcun dolore.
A parere di questa Commissione il gesto non ha assunto alcun connotato di violenza, essendosi
invero trattato di una snodata protesta.
Alla luce di quanto procede, la squalifica inflitta dal G.S. può essere ridotta a sei giornate di gara.
P.Q.M.
Riduce la squalifica inflitta dal G.S. a sei giornate effettive di gara al calciatore Memaj Alfred.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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PLAY OUT SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. PANICALE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA
PASSIGNANO – PANICALE DISPUTATA A MAGIONE IL 18.05.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 152 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATO
22.05.2014 E PUBBLICATO IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’AMMENDA DI
€.1.800,00 ALLA SUDDETTA SOCIETA’, L’INIBIZIONE FINO AL 30/09/2014 AL DIRIGENTE RICCI
GIANLUCA, LA SQUALIFICA FINO AL 31/12/2014 AL CALCIATORE MARCHESINI SIMONE, LA
SQUALIFICA FINO AL 30/06/2015 AL CALCIATORE NIZI ANDREA, LA SQUALIFICA PER OTTO GARE AL
CALCIATORE LIA ANDREA, LA SQUALIFICA FINO AL 28/02/2015 AL CALCIATORE PIOMBAROLI
MARCO, LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE AL CALCIATORE SCACCIATELLA ALESSIO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.06.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società Panicale, chiedendo le riduzioni delle violazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Direttore di gara e gli assistenti hanno integralmente confermato a questa Commissione quanto
dai medesimi descritti nei rispettivi referti circa il comportamento del pubblico nonché del
calciatore del Panicale e dei Dirigenti. Costoro hanno peraltro sentito quanto prospettato dalla
Società reclamante.
Una volta accertati che i fatti si sono effettivamente verificati come descritti nel referto, la
Commissione ritiene tuttavia meritevoli di riduzione alcune delle sanzioni inflitte dal G.S., in
quanto più congrue rispetto agli episodi constatati, in particolare:
-
riduce ad Euro 1.300,00 l’ammenda a carico della Società reclamante;
riduce fino al 31/12/2014 la squalifica nei confronti del calciatore Piombaroli Marco;
riduce a 4 giornate, la squalifica nei confronti di Sciattella Alessio;
riduce fino al 30/03/2015 la squalifica nei confronti di Nizi Andrea;
riduce a 6 giornate la squalifica nei confronti di Lia Andrea;
conferma nel resto l’impugnata decisione del Giudice Sportivo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, proposto dalla Società Panicale, riduce i seguenti
provvedimenti disciplinari:
-
riduce ad Euro 1.300,00 l’ammenda a carico della Società reclamante;
-
riduce fino al 31/12/2014 la squalifica nei confronti del calciatore Piombaroli Marco;
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-
riduce a 4 giornate, la squalifica nei confronti di Sciattella Alessio;
-
riduce fino al 30/03/2015 la squalifica nei confronti di Nizi Andrea;
-
riduce a 6 giornate la squalifica nei confronti di Lia Andrea;
conferma nel resto l’impugnata decisione del Giudice Sportivo.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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PLAY OFF JUNIORES REGIONALE “A2”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIS FOLIGNO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA
NUOVA FULGINIUM ASD – VIS FOLIGNO DISPUTATA AD ASSISI IL 17.05.2014, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 152 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA, DATATO 22.05.2014 E PUBBLICATO IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE
DUE AMMENDE RISPETTIVAMENTE DI €.200,00 E € 120,00 ALLA SUDDETTA SOCIETA’.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.06.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società Vis Foligno, chiedendo la riduzione delle violazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’audizione del Commissario di campo da parte della C.D. ha permesso di ricostruire quanto
accaduto all’inizio della partita e più precisamente all’ingresso dei sostenitori della Vis Foligno
all’interno dell’impianto di gioco dove facevano esplodere dei potenti petardi. Stessa cosa veniva
ripetuta, dai medesimi tifosi, in occasione del pareggio della propria squadra.
In merito poi alle frasi offensive rivolte all’indirizzo dell’assistente dell’Arbitro il Commissario ha
confermato le frasi già riportate nonché l’ingresso a fine partita di c.a 15 sostenitori sempre della
Vis Foligno all’interno del recinto di gioco senza autorizzazione.
Tutto ciò premessa la sanzione inflitta dal G.S. appaiono eque e ben commisurate.
P.Q.M.
Si respinge il reclamo della Società Vis Foligno, confermando le ammende inflitte dal G.S. alla
stessa Società.
DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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TORNEO “IL TREBBIO” DI PILA - CATEGORIA ALLIEVI
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.S.D. GIOVANILI TODI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA
COLLEPIEVE – GIOVANILI TODI DISPUTATA A PILA IL 17.05.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 153 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATO
23.05.2014 E PUBBLICATO IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’AMMENDA DI
€.800,00 ALLA SUDDETTA SOCIETA’.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.06.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società Giovanili Todi, chiedendo la riduzione della violazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti ufficiali e dell’audizione del Direttore di gara è emersa che la tifoseria del
C.S.D. Giovanili Todi ha tenuto a più riprese un comportamento offensivo e minaccioso nei
confronti dell’Arbitro ed ha altresì reiteratamente denigrato e mortificato il calciatore n.14 del
Collepieve, tanto da costringerlo ad abbandonare in lacrime il terreno di gioco.
In tale frangente l’Arbitro ha anche sospeso la gara per tre minuti.
Il Direttore di gara ha tuttavia ribadito di non aver percepito alcun insulto razziale nei confronti del
ragazzo, il che impone una riduzione dell’ammenda, che può essere contenuta in € 600,00.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, proposto dalla Società Giovanili Todi, riduce l’ammenda
inflitta dal G.S. ad Euro 600,00.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Avv. Francesco Temperini Presidente
Comm. Vincenzo Internò
Avv. Paolo Cutini
Rag. Riccardo Toccaceli
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PUBBLICATO IN PERUGIA IL 13 GIUGNO 2014.
Il Segretario
Valerio Branda
Il Presidente
Luigi Repace
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