Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE LAZIO Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA Tel.: 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815 Indirizzo Internet: www.lnd.it - www.crlazio.org e-mail: [email protected] Sponsor Tecnico Unico Stagione Sportiva 2013/2014 Comunicato Ufficiale N° 189/CDT del 14/3/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Si da atto che la Commissione Disciplinare Territoriale, nella riunione del 6 marzo 2014 ha adottato le seguenti decisioni: I° COLLEGIO Presidente: Componenti: AVV. FRANCESCO ESPOSITO SIG. MASSIMO D’APOSTOLI, SIG. CARLO CALABRIA, DOTT. FEDERICO TORELLA Rappresentante Aia: SIG. ANTONINO GIARRAPUTO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. DANIELE DI CIACCIO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA A.S.D. MINTURNO CALCIO A 5 AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S. La Procura Federale, letta la nota trasmessa dal Presidente del Comitato Regionale Lazio del 27.5.2013, relativa ai fatti accaduti nel corso della gara di calcio a 5 del giorno 18.5.2013 disputatasi al Palazzetto dello Sport di Fondi tra la POL. SEZZE e la Società MINTURNO C5, valida per il Titolo di campione Provinciale di Latina – Serie D – Calcio a 5 maschile, in cui si chiede di individuare l’autore degli atti di violenza consumata al termine dell’incontro, ai danni dell’arbitro, sig. ANDREA SIMONELLI , mentre questi cercava di portarsi verso la zona degli spogliatoi. Letto l’articolo di stampa del quotidiano LATINA OGGI ed esaminate le decisioni del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Latina, sulla base di quanto refertato dall’arbitro, che poneva in evidenza il comportamento dei sostenitori dell’A.S.D. MINTURNO ed in particolare di un tifoso, qualificatosi successivamente Presidente della Società, il quale sporgendosi dalla tribuna ove era posizionato, colpiva l’arbitro con numerosi sputi al volto e con un pugno alla testa e tentando, successivamente, di aggredirlo nuovamente, non riuscendovi per l’immediato intervento dei presenti. Dallo svolgimento delle indagini, la Procura, attraverso le audizioni dei diversi soggetti istituzionali presenti all’incontro, dell’arbitro stesso e del Dirigente DANIELE DI RESTA, Vice Presidente AIA della sezione di Roma 2, è emerso che l’autore dei fatti violenti citati sopra è stato DANIELE DI CIACCIO, Presidente dell’A.S.D. MINTURNO C5. Ha ritenuto pertanto la Procura, che nella condotta del tesserato siano emerse responsabilità evidenti di colpevolezza per cui ha deferito il Sig. DANIELE DI CIACCIO a questa Commissione Disciplinare per le violazioni regolamentari a lui ascritte ed alla Società MINTURNO C5. Alla riunione indetta da questa Commissione, era presente per la Procura Federale, l’Avv.to LUCA SANZI, mentre per i deferiti nessuno è presente, né sono pervenute memorie difensive al riguardo. La Procura conclude con l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo per il Sig. DI CIACCIO DANIELE l’inibizione per anni 4 e per la Società MINTURNO C5 l’ammenda di € 1.000. Questa Commissione Disciplinare, dopo aver esaminati con la massima attenzione i gravissimi comportamenti tenuti nei confronti dell’arbitro,dal Presidente della Società MINTURNO C5, Sig. DANIELE DI CIACCIO, in occasione della Finale di Coppa Serie D della Provincia di Latina, non può che concordare con le richieste formulate dalla Procura Federale sia a carico del massimo responsabile della Società, che a carico della Società da lui presieduta. Quanto sopra premesso, questa Commissione DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in titolo e di infliggere al Sig. DANIELE DI CIACCIO l’inibizione per anni 4 ed alla Società MINTURNO C5 € 1.000 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. TATANO KANJI PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 11 BIS DELLE NOIF Il Segretario dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., in data 9.12.2013, segnalava alla Procura Federale di aver revocato il tesseramento, precedentemente autorizzato, in favore della Società S.S.D. BOMARZO, per il calciatore TATANO KANJI, di nazionalità Giapponese, in quanto era stata allegata una dichiarazione del calciatore in cui affermava “di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti a Federazioni Estere”, mentre da accertamenti eseguiti, risultava che il calciatore in questione, era stato tesserato per il club “BOREHAN WOOD F.C.” appartenente alla Federazione Giapponese. La Procura Federale, dopo aver esaminata la predetta documentazione e rilevato che la dichiarazione rilasciata dal calciatore in questione era da considerarsi in contrasto con il disposto dell’art. 40 comma 11 bis delle NOIF, per cui la richiesta di tesseramento, basata su dichiarazione mendace, abbia comportato le violazioni regolamentari indicate in titolo, ha ritenuto di deferire a questa Commissione Disciplinare Territoriale il calciatore TATANO KANJI. Alla riunione indetta da questa Commissione, è presente per la Procura Federale, l’Avv.to LUCA SANZI, il calciatore deferito, accompagnato dal Presidente della Società BOMARZO. La Procura conclude con l’affermazione di responsabilità del deferito chiedendo per il calciatore TATANO KANJI la squalifica per 6 mesi. Il Presidente della Società BOMARZO interviene a difesa del calciatore, affermando che il TATANO, non conoscendo bene la lingua italiana, non aveva compreso la domanda postagli a suo tempo dall’Organo Inquirente e che, comunque, precisa che il calciatore aveva svolto attività calcistica amatoriale. Conclude affermando la totale buona fede dello stesso. Questa Commissione Disciplinare, dopo aver esaminato il contenuto dell’art. 40 quater delle NOIF (ex art. 40 – 11 bis) e le motivazioni espresse, in cui in effetti, il Presidente della Società BOMARZO pone in evidenza le difficoltà da parte del calciatore Giapponese a capire il significato in lingua italiana di quanto dichiarato, e che in totale buona fede non riteneva influente il fatto di aver svolto attivita amatoriale nel proprio Paese. Alla luce di tali considerazioni, questa Commissione Disciplinare ritiene che la sanzione proposta dalla Procura Federale nei confrotni del calciatore TATANO KANJI possa essere lievemente ridimensionata. Quanto sopra premesso, questa Commissione DELIBERA Di ritenere il calciatore TATANO KANJI responsabile delle violazioni a lui ascritte ed indicate in titolo infliggendo allo stesso la squalifica fino al 30.6.2014. La sanzione decorre dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del C.R. Laio per le comunicazioni di rito. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C DEL SIG. MONTAGNANI LUCA PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16 LETT.L E 32 COMMA 1 PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO E DELLA A.S.D. PALOMBARA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. Il Comitato Regionale Lazio, segnalava alla Procura Federale che il Sig. DALIA SANTI MAURIZO, allenatore di base, avrebbe svolto, nel corso della stagione sportiva 2012/2013, a far data dal 23.12.2012, le mansioni di massaggiatore a favore della Società PALOMBARA. La Procura Federale, esperiva gli opportuni accertamenti e rilevava che, dalla consultazione dell’archivio del Settore Tecnico della F.I.G.C., risultava il DALIA SANTI MAURIZIO, iscritto nei ruoli, quale allenatore dilettante di base (codice 48284), con ultimo tesseramento nella stagione 2011/2012 a favore della Società PALOMBARA, partecipante al campionato di Promozione. Dal foglio di censimento della predetta Società non compare, a nessun titolo, il nominativo del citato SANTI MAURIZIO, seppure in una interrogazione del sistema, risulta qualificato come massaggiatore della medesima società. Dall’istruttoria, la Procura ha accertato che l’allenatore in questione è stato inserito nelle distinte di gara degli incontri dal 23.12.2012 al 17.3.2013 disputati dalla A.S.D. PALOMBARA, con la qualifica di massaggiatore, senza avere richiesto ed ottenuto la necessaria sospensiva dall’albo del Settore Tecnico e, comunque, in assenza di alcun titolo abilitativo per lo svolgimento di tale mansione. A questo punto, la Procura, considerato che nei fatti sopradescritti si configura la responsabilità del Sig. LUCA MONTAGNANI, Presidente della A.S.D. PALOMBARA, per avere permesso le violazioni ascritte al tecnico, Sig. DALIA SANTI MAURIZIO, per il quale si provvede con atto autonomo di deferimento alla Commissione del Settore Tecnico della F.I.G.C. Ritiene la Procura che dalle condotte suindicate, consegue la responsabilità diretta ed oggettiva per la Società AS.D. PALOMBARA ex art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S. Detto tutto ciò, la Procura deferisce a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. LUCA MONTAGNANI, Presidente della A.S.D. PALOMBARA e la Società medesima. Alla riunione indetta da questa Commissione, è presente per la Procura Federale l’Avv. LUCA SANZI, mentre per i deferiti nessuno è presente, né sono pervenute memorie difensive. Il Rappresentante della Procura insiste nel ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in titolo, chiedendo per il Presidente MONTAGNANI LUCA l’inibizione per 3 mesi e per la Società A.S.D. PALOMBARA l’ammenda di € 800,00. Questa Commissione, tenuto conto delle responsabilità ascritte al Presidente, Sig. LUCA MONTAGNANI, per aver consentito l’inserimento nelle liste di gara dal 23.12.2012 al 17.3.2013 del tecnico DALIA SANTI MAURIZIO, in qualità di massaggiatore, violando quindi le disposizioni regolamentari in questione, ritiene che le proposte di sanzioni avanzate dalla Procura siano del tutto congrue per le motivazioni sopraesposte. Quanto sopra premesso, questa Commissione DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in titolo e di infliggere al Sig. LUCA MONTAGNANI l’inibizione per 3 mesi ed alla Società PALOMBARA, € 800 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del C.R. Laio per le comunicazioni di rito. RECLAMO DELLA SOCIETA’ OLIMPUS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FEDERICO MONNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 75 C5 DEL 19.2.2014 (Gara: LIDO DI OSTIA – OLIMPUS C5 del 17.2.2014 – Campionato Calcio a 5 C1) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che le argomentazioni poste in essere dalla reclamante, sia pure in parte assumibili, in quanto l’episodio si caratterizza in una unicità di comportamenti del calciatore FEDERICO MONNI, il che offre margini di un seppur lieve ridimensionamento della sanzione. Detto ciò, questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo a 2 gare la squalifica a carico del calciatore FEDERICO MONNI, così come anticipato sul C.U. 181 CDT del 7.3.2014. La tassa reclamo va restituita. RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOR SAPIENZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 A CARICO DEI CALCIATORI PALETTA PERLUIGI E ROCCHETTI VINCENZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 172 DEL 26.2.2014 (Gara: TOR SAPIENZA – ALBALONGA del 22.2.2014 – Campionato Jun. Reg.) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società TOR SAPIENZA, nel proprio reclamo, sostiene che il calciatore ROCCHETTI , dopo l’espulsione, avrebbe lasciato il terreno di gioco senza alcuna reazione, mentre il compagno di di squadra PALETTA, a fine gara, non avrebbe compiuto alcun gesto offensivo verso l’arbitro. Quanto contenuto dagli atti ufficiali, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.), smentisce le affermazioni della ricorrente. Infatti, l’arbitro riferisce che il ROCCHETTI, dopo essere stato ammonito, gli rivolgeva frasi irriguardose e mimava minacciosamente il gesto di colpirlo con un pugno, mentre il PALETTA, a fine gara, lo offendeva e gli rivolgeva un gesto di particolare volgarità. Tanto premesso, considerate insussitenti le lamentele della reclamante e adeguate le squalifiche inflitte, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate, così come anticipato sul C.U 181 CDT del 7.3.2014. La tassa reclamo va incamerata. ******************************** Si da atto che la Commissione Disciplinare Territoriale, nella riunione del 13 marzo 2014 ha adottato le seguenti decisioni: I° COLLEGIO Presidente: Componenti: AVV. LIVIO PROIETTI AVV. FRANCESCO ESPOSITO, SIG. MASSIMO D’APOSTOLI, SIG. CARLO CALABRIA Rappresentante Aia: SIG. ANTONINO GIARRAPUTO RECLAMO DELLA LIBERTAS PORTONACCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COM. UFF. 38 DEL 23-1-2014 IN MERITO ALLA GARA LIBERTAS PORTONACCIO – HERMES ROMA C.S. DEL 19-1-2014 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA ROMA L’Arbitro della gara in epigrafe, riferiva nel suo rapporto, di aver sospeso l’incontro al 45 del secondo tempo sul risultato di due ad uno per la squadra di casa. A motivo della sospensione, adduce il comportamento di un gruppo di sostenitori della squadra ospite che, dopo la segnatura di una rete su calcio di rigore, per la Libertas Portonaccio iniziavano ad inveire ripetutamente nei suoi confronti con cori razzisti pronunciando più volte la frase “Negro di merda”. Il direttore di gara, di colore, si sentiva profondamente offeso e turbato tanto da non sentirsi più nella condizione di dirigere in serenità l’incontro e decideva di sospendere a quel punto la gara, quando mancavano da disputare i tre minuti di recupero concessi. Il competente Giudice Sportivo nella decisione impugnata ricostruiva puntualmente l’episodio e decideva di annullare la gara ordinandone la ripetizione, comminando altresì alla società Hermes Roma l’ammenda di euro 350,00. A sostegno della decisione assunta rilevava come nella specie non sussistessero pericoli per l’incolumità del direttore di gara e, pur comprendendo il disagio psicologico in cui si era venuto a trovare l’Arbitro riteneva che questo non giustificasse la sospensione della gara, anche in considerazione del breve lasso di tempo che mancava alla fine. Avverso la decisione ricorre la società Libertas Portonaccio che sostiene, in buona sostanza, che nella specie sussistessero quelle condizioni eccezionali che giustificano la sospensione dell’incontro anche perché poteva configurarsi nel comportamento dei sostenitori della società Hermes Roma un potenziale pericolo per l’incolumità del direttore di gara. Il reclamo è fondato per le motivazioni che seguono. Contrariamente a quanto sottolineato dalla reclamante ed, in parte, dallo stesso Giudice di prime cure, il pericolo per l’incolumità fisica dell’Arbitro è uno dei parametri che possono giustificare la decisione della sospensione dell’incontro, unitamente a quello della procurata inidoneità dello stesso a proseguire nella conduzione dell’incontro. In particolare l’inidoneità dell’Arbitro è non solo fisica, e questa si verifica ogniqualvolta l’Arbitro si infortuni o venga menomato per le percosse subite, ma anche psicologica, ogni qualvolta minacce gravi od altre forme di costrizione psicologica lo mettano obiettivamente non in condizioni di condurre a termine l’incontro. A questo proposito è stata considerata minaccia idonea a giustificare la sospensione dell’incontro quella portata con arma (anche giocattolo ma con i dispositivi di identificazione alterati) e costrizione psicologica, l’ingiuria portata con lo sputo al volto. Nel caso di specie il reiterato insulto razzistico, gravissimo, diretto ed inequivocabile è senz’altro idoneo ad indurre nel direttore di gara una condizione psicologica inidonea a proseguire l’incontro, ingenerando un misto di umiliazione, rabbia, rivalsa ed avvilimento non dissimile da quella che si subisce quando si viene attinti dallo sputo in pieno volto che, per costante giurisprudenza di questa commissione sempre confermata in appello di ultimo grado, è risultato idoneo a giustificare pienamente la sospensione della gara. La decisione va quindi riformata ed alla società Hermes Roma va irrogata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 per i fatti direttamente ed inequivocabilmente attribuiti ai propri sostenitori e che hanno portato alla sospensione dell’incontro. Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto di comminare alla società Hermes Roma C.S. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 La tassa reclamo va restituita. RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO CIVITAVECCHIA C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58C5 DEL 17-1-2014 (GARA ATL. CIVITAVECCHIA – LIDO DI OSTIA DEL 21-12-2013 CAMPIONATO C5 C1) Il competente Giudice Sportivo, a seguito di reclamo della società Lido di Ostia Calcio a 5, irrogava alla società Atletico Civitavecchia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6, oltre alla squalifica del calciatore Fattori Fabrizio e l’inibizione del dirigente Valentini Marco fino al 7 febbraio 2014. A motivo della decisione rilevava come alla gara avesse partecipato il calciatore Fattori, incorso nella squalifica per una gara per recidività in ammonizione (VIII ammonizione) con provvedimento pubblicato sul C.U. 48 del 20 dicembre 2013. Avverso la decisione reclama la società Atl. Civitavecchia che rileva come l’inserimento del calciatore nell’elenco dei calciatori incorsi nella recidività in ammonizione, e quindi nella squalifica per una gara, fosse frutto di un mero errore materiale del Giudice Sportivo, in quanto il calciatore non si trovava tra i diffidati ed aveva conseguito la settima ammonizione e non l’ottava. Contro ricorre la società Lido di Ostia che afferma come l’assunto della reclamante sia infondato ed indimostrato e non valga a smentire la decisione pubblicata sul comunicato ufficiale che deve essere eseguita a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il reclamo è fondato. Nel comunicato ufficiale 68 C5 è stata pubblicata l’errata corrige con la quale viene depennato dall’elenco dei calciatori squalificati per recidività in ammonizione (VIII infrazione) pubblicato sul comunicato 48 C5 del 20-12-2013, il Fattori Fabrizio in quanto, effettivamente, non era incorso nella ottava ammonizione ma nella settima. La pubblicazione dell’errata corrige fa venir meno ex tunc e quindi dall’origine la decisione pubblicata, in quanto si tratta non di una nuova decisione ma di una mera presa d’atto di un errore materiale di conteggio. La decisione nulla sin dall’origine non si spiega alcun effetto e quindi non è idonea a rendere irregolare la posizione del calciatore che di fatto era perfettamente regolare. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di annullare la decisione impugnata e di ripristinare il risultato acquisito sul campo ATLETICO CIVITAVECCHIA - LIDO DI OSTIA 2-2 La tassa reclamo va restituita. Pubblicato in Roma il 14 marzo 2014 IL SEGRETARIO Claudio Galieti IL PRESIDENTE Melchiorre Zarelli
© Copyright 2024 Paperzz