GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI Dott. Temistocle Bussino – Funzionario Ispettivo Componente Centro Studi Attività Ispettiva Ministero del Lavoro Docente di ‘’Amministrazione del personale’’ all’Università Bocconi Docente di ‘’Prassi previdenziale’’ all’Università Cattolica Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI) Non viene modificata la disoccupazione agricola CIGO : resta invariata CIGS : dal 2016 eliminata solo per le procedure concorsuali CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ : resta invariato MOBILITA’-ASPI : a pieno regime nel 2017 • DISOCCUPAZIONE – ASPI : a pieno regime nel 2016 • • • • • • • • • Circolare n. 137 del 12 dicembre 2012 Circolare n. 140 del 14 dicembre 2012 Circolare n. 142 del 18 dicembre 2012 Messaggio n. 020774 del 17 dicembre 2012 Messaggio n. 020803 del 18 dicembre 2012 Messaggio n. 020830 del 18 dicembre 2012 Messaggio n. 760 del 14 gennaio 2013 Circolare n. 2 del 7 gennaio 2013 Circolare n. 1 del 7 gennaio 2013 ASPI le quote di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) (art. 2, co. 4-5) Requisiti di accesso • Perdita involontaria dell'occupazione: sono esclusi i lavoratori che siano cessati per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (fatti salvi i casi in cui questa sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso la DTL a seguito di licenziamento) e che siano: – In stato di disoccupazione (ex d.lgs. n. 181/2000) – Possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. il D.L. lavoro (D.L. n. 76/2013) ripristina la conservazione dello stato di disoccupazione alle regole previgenti alla Riforma Fornero (L. n. 92/2012). Pertanto, è possibile mantenere lo status di disoccupato - a prescindere da tipo di rapporto di lavoro intrapreso – se il ricavato resta all’interno della soglia reddituale esclusa da imposizione fiscale (da ultimo, 8.000 euro annui per il lavoro subordinato e 4.800 euro annui per gli autonomi). o un contratto a tempo di durata non superiore a sei mesi 7 Il lavoratore decade dal trattamento quando: rifiuta di essere avviato ad un percorso si riqualificazione professionale lavoro. L’obbligo di adesione a un’offerta formativa o di riqualificazione vincola alla frequenza di almeno l’80% della durata complessiva; rifiuto di un lavoro congruo (non accetta l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all’importo lordo dell’indennità cui ha diritto ( e non più inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20%, rispetto a quello delle mansioni di provenienza). L’indennita` quindi spetta quando lo stato di disoccupazione sia involontario, con esclusione, quindi, dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. In merito, si chiarisce che continuano a dare diritto alla prestazione le dimissioni qualora avvengano: — durante il periodo tutelato di maternita` (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio); — per giusta causa e cioe` , secondo quanto indicato a titolo esemplificativo dall’INPS con circ. n. 163/2003, motivate ad esempio da: — mancato pagamento della retribuzione; — aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro; — modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; — mobbing; — notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda; — spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive» previste dall’art. 2103 codice civile; — comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente. Durata ASPI Con decorrenza 1.1.2016, per i nuovi eventi di disoccupazione verificatesi da tale data ‐ età inferiore a 55 anni: max 12 mesi ‐ età pari o superiore a 55 anni: max 18 mesi INDENNITA’ di MOBILITA’ NOZIONE I lavoratori licenziati in seguito a procedura di mobilità o di licenziamento Collettivo hanno diritto, in conseguenza della loro iscrizione in apposite liste, ad una particolare indennità di disoccupazione, denominata indennità di mobilità SOGGETTI ESCLUSI Le esclusioni concernono: • dirigenti; • apprendisti; • contratti di inserimento; • lavoratori a termine; • dipendenti di aziende del terziario occupanti meno di 201 dipendenti (meno di 51 fino al 31 dicembre 2012); •Lavoratori dell’edilizia INDENNITA’ di MOBILITA’ I PRESUPPOSTI PER L’OTTENIMENTO DELL’INDENNITÀ SONO • iscrizione nelle liste di mobilità; • anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 effettivamente lavorati; • inoltro di apposita domanda al Centro per l’impiego. LA MISURA DELL’INDENNITÀ E` LA SEGUENTE: • dal 1º al 12º mese: 100% del trattamento Cigs; • dal 13º mese: 80% del trattamento Cigs. Lavoratori collocati in mobilità Circolare n. 2/2013 Dal 1/1/2013 Dal 1/1/2015 Dal 1/1/2016 Dal 1/1/2017 al 31/12/2014 al 31/12/2015 al 31/12/2016 Mobilità Mobilità Mobilità Disoccupazione (AspI) Durata in mesi Durata in mesi Durata in mesi Durata in mesi Centro Nord fino a 39 anni 12 12 12 12 Centro Nord da 40 a 49 anni 24 18 12 12 Centro Nord da 50 anni in su 36 24 18 12/18 Sud fino a 39 anni 24 12 12 12 Sud da 40 a 49 anni 36 24 18 12 Sud da 50 anni in su 48 36 24 12/18 Importo ASPI L’indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 In ogni caso la nuova indennità mensile (rapportata alla retribuzione mensile) risulta essere pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui quest’ultima non superi, nel 2013, l’importo mensile di 1.180 euro (annualmente rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo); Qualora la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo, l’indennità verrà determinata aggiungendo al 75% dell’importo di euro 1.180 euro una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo L’indennità mensile si riduce del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo il 12° mese di fruizione L’indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 L’Aspi ha un limite massimo • E’ l’importo della integrazione salariale massima prevista per la Cassa integrazione guadagni straordinaria • l’indennità mensile non può in ogni caso superare l’importo mensile massimo di integrazione salariale. Per il 2013 sarà di 1152 Se la retribuzione è 2300 , l’Aspi è la somma del 75% di 1180 = 885 + il 25% della differenza tra 2300 e 1180 (1.120) = 280 il totale è 885 + 280 =1.165, superiore all’importo massimo erogabile dell’Aspi pari a euro 1. 152 Messaggio n. 20774 del 17-12-2012 INTEGRAZIONI SALARIALI ordinarie (CIGO) NOZIONE La Cassa integrazione guadagni ordinaria e` un ammortizzatore sociale attraverso il quale il lavoratore subordinato, per un determinato periodo di tempo, viene sospeso dal lavoro, o lavora ad orario ridotto, e percepisce, da parte del datore di lavoro, che la eroga per conto dell’Inps, una particolare indennità denominata integrazione salariale. PRESUPPOSTI Presupposti per l’intervento della Cigo sono: 1) Temporaneità della situazione di difficoltà aziendale; 2) Certezza della ripresa dell’attività produttiva. INTEGRAZIONI SALARIALI ordinarie (CIGO) CAUSE INTEGRABILI Costituiscono, pertanto, cause integrabili: 1) temporanea crisi di mercato (mancanza di lavoro, mancanza di commesse, mancanza di materie prime, ecc.). 2) ragioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori. Il requisito della transitorietà è legato alla temporaneità della causale che ha determinato la richiesta di CIG e alla ripresa certa (ovvero prevedibile) dell'attività lavorativa con riferimento al complesso aziendale e non ai singoli operai. In linea generale: 1) una sospensione di attività non può ritenersi transitoria quando la ripresa è prevista in tempi molto distanti dallo scadere del limite massimo delle 13 settimane integrabili (INPS, circ. 148/1994); 2) la ripresa dell'attività va valutata in via preventiva e non sulla base di quanto successivamente accaduto. Il momento in cui effettuare tale valutazione è quello in cui ha avuto inizio la contrazione dell'attività lavorativa (INPS, circ. 130/2003 e msg. 6990/2009). Diventa essenziale a questo fine la documentazione di supporto fornita dalla ditta richiedente; se mancante, tale documentazione deve essere richiesta dalle commissioni al fine di poter formulare un favorevole giudizio previsionale di ripresa di attività (INPS, msg. 7526/2009). Cause d'intervento della CIG ordinaria • Mancanza di lavoro, mancanza di commesse o di ordini. Qualora la mancanza di ordini o di commesse riguardi un’impresa che lavori per un unico cliente, difficilmente tale causa è considerata come integrabile, in quanto la stessa è ricollegabile al tipo di organizzazione aziendale e come tale imputabile all’imprenditore; • Crisi di mercato. La crisi temporanea di mercato, da assimilarsi alla mancanza di lavoro o di ordini, non deve essere determinata da mancanze strutturali dell’impresa; in presenza delle quali ricorre la fattispecie della crisi aziendale, che è causale espressamente prevista per l’intervento straordinario di integrazione salariale ma non per quello ordinario; • Mancanza di materie prime non dipendente da inadempienze contrattuali dei fornitori o da inerzia del datore di lavoro; • Interruzione di energia elettrica dovuta a fatto proprio dell'ente erogatore; • Incendio; • Eventi naturali diversi dalle intemperie. Per le aziende produttrici di manufatti in cemento, l’Inps potrà accertare se l’adozione di alcuni accorgimenti tecnici (es. costruzione di capannoni coperti), potrebbe evitare il ricorso alla CIG; • Sciopero di un reparto per rivendicazioni proprie non riguardante la maestranza della quale determina la sospensione e/o riduzione dell'attività, sciopero di altra azienda collegata all'attività produttiva dell'impresa richiedente. Per tali ipotesi di sospensione o riduzione di attività è essenziale, ai fini dell'integrabilità, che la situazione negativa sia transitoria e non vi siano dirette responsabilità imputabili al datore di lavoro o ai dipendenti dell'azienda interessata. • Guasti di macchinari o impraticabilità di locali adibiti allo svolgimento dell’attività produttiva. E’ necessario documentare che l’evento dannoso si è prodotto nonostante sia stata effettuata la manutenzione ordinaria del macchinario o dello stabile e che non sussista alcuna negligenza o imperizia dell’imprenditore. • Manutenzione straordinaria delle attrezzature. Dovrà essere comprovato che detta operazione riveste carattere di eccezionalità ed urgenza e che non rientra nella normale manutenzione. • Ordine di pubblica autorità. In questo caso è da stabilire se l’ordine di sospensione dell’attività produttiva proveniente da pubblica autorità non sia motivato dalla inosservanza da parte dell’impresa di norme a tutela del pubblico interesse ovvero se derivi da fatti sopravvenuti non attribuibili ad inadempienza dell’azienda. INTEGRAZIONI SALARIALI ordinarie (CIGO) SETTORI INTERESSATI • imprese industriali, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati; • imprese industriali dello Stato e degli Enti pubblici svolgenti attività di natura industriale con capitale non più interamente pubblico; • cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività assimilabili a quelle industriali, comprese le cooperative agricole di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, sempre che queste ultime ricorrano normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli o zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella trasformata, manipolata e commercializzata. INTEGRAZIONI SALARIALI ordinarie (CIGO) LAVORATORI BENEFICIARI La Cigo compete ai seguenti lavoratori: • operai • impiegati • quadri • lavoratori con contratti di inserimento (possibile la sua stipulazione fino al 31/12/2012 • lavoratori con contratto di solidarietà • lavoratori soci con rapporto di lavoro dipendente delle cooperative rientranti nel campo di applicazione della Cigo. La Cigo compete anche ai lavoratori assunti a termine e/o a tempo parziale. • La Cigo può essere corrisposta per un massimo di 3 mesi (13 settimane) per ogni unità produttiva (stabilimento, reparto o settore autonomo). • Trimestralmente, in via eccezionale, potrebbero essere autorizzate delle proroghe per periodi successivi, fino ad un massimo di 52 settimane. Una nuova richiesta non potra` essere inoltrata, in tale caso, se non sono trascorse almeno 52 settimane. La misura dell’integrazione salariale e` pari all’80% della retribuzione globale lorda che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore non lavorate fino ad un massimo di 40 settimanali, decurtate della percentuale del 5,84%. Oltre alla retribuzione base e alla contingenza, devono essere considerate le altre voci fisse, compresi i superminimi e, ad esempio, l’indennità per turno, l’indennità di trasferta per la parte imponibile, l’indennità di mensa e di cassa. Vanno computati, inoltre, gli aumenti retributivi, gli scatti di anzianità successivi alla messa in CIG, nonché i ratei di tredicesima e delle mensilità aggiuntive maturate durante il periodo di integrazione salariale. Questi ultimi restano a carico dell’INPS per le quote riferite alle ore di riduzione di orario o sospensione, mentre per la parte corrispondente alle ore lavorate l’obbligo di pagamento ricade sul datore di lavoro, il quale peraltro non è tenuto ad integrare al 100% i ratei a carico dell’Istituto. Sono escluse dal computo della retribuzione integrabile le quote giornaliere di TFR che, per il periodo di sospensione del rapporto, maturano regolarmente nella stessa misura prevista per il caso di normale attività, rimanendo a carico del datore di lavoro. CIG E CIGS • Nel caso di un periodo di CIG a cui segua immediatamente una richiesta di CIGS non è automaticamente da considerare non soddisfatto il requisito della temporaneità . • Risulta pertanto autorizzabile il periodo di CIG (ovvero continua a risultare legittima l'autorizzazione già concessa) anche se la ditta non ha ripreso l'attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie. • Ciò vale indipendentemente dalla causale (ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a queste ultime (INPS, msg. 6990/2009). • In caso di sospensione dell'attività per crisi aziendale è possibile accedere al trattamento di CIGS immediatamente dopo e senza soluzione di continuità con il trattamento di CIG quando questa sia stata fruita nel limite massimo di 52 settimane (INPS, msg. 13406/2009). È ammissibile che un'azienda dopo un periodo di CIGO, ed uno successivamente di CIGS richieda un ulteriore periodo di CIGO senza soluzione di continuità, qualora sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge (non imputabilità dell'evento, temporaneità e transitorietà dello stesso e prevedibilità di ripresa dell'attività lavorativa) e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge (INPS, msg. 25623/2010). • Nel caso in cui un'azienda abbia usufruito di 52 settimane consecutive di Cigo, seguite da 52 settimane di Cigs ed intenda chiedere un ulteriore periodo di Cigo, l'anno di Cigs può essere considerato al pari di una ripresa di attività lavorativa solo nel caso in cui non ci sia stata sospensione a zero ore, ma l'attività lavorativa sia comunque proseguita per 52 settimane, seppure ad orario ridotto. • Nel caso in cui la ditta abbia usufruito di 52 settimane di Cigs a zero ore non è ammissibile la richiesta di un nuovo periodo di Cig ordinaria prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa (INPS, msg. 19350/2011). INTEGRAZIONI SALARIALI Straordinarie (CIGS) NOZIONE La Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) e` un ammortizzatore sociale attraverso il quale il lavoratore subordinato, per un determinato periodo di tempo, viene sospeso dal lavoro, o lavora a orario ridotto, e percepisce, da parte del datore di lavoro, che la eroga per conto dell’Inps, o dall’Inps direttamente, una particolare indennità denominata integrazione salariale. A differenza dell’intervento ordinario (Cigo), che presuppone la ripresa dell’attività lavorativa ed e`utilizzato per difficoltà di carattere transitorio, l’intervento straordinario (soprattutto per crisi aziendale) indica una situazione aziendale di incertezza che perdura nel tempo e che potrebbe sfociare anche in una procedura di mobilità , ai sensi dell’art. 4 della legge n. 223/1991. CAUSE DI CONCESSIONE DELLA CIGS • crisi aziendale (cessazione attività) che si configura in particolari difficoltà aziendali non superabili in tempi brevi e che escludono il ricorso alla cassa integrazione ordinaria; è uno stato di diffusa e continuativa difficoltà dell’impresa di vera e propria impossibilità nella prosecuzione dell’attività ( INPS circ. 30 luglio 1991, n. 204). ristrutturazione aziendale che riguarda l'aggiornamento tecnologico degli impianti, ammodernamenti, modifica dell'ubicazione; riorganizzazione aziendale che consiste in mutamenti organizzativi dei fattori lavorativi allo scopo di migliorare l'efficienza produttiva e la qualità della produzione; riconversione aziendale che modifica i cicli produttivi degli impianti per introdurre nuovi cicli di produzione; CRISI AZIENDALE: • E’ concesso il trattamento di CIGS anche quando la situazione di crisi risulti conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale (lett. e, art. 1, D.M. 18.12.2002). • Rientrano in tale casistica tutti quegli eventi che, pur non potendosi definire eccezionali, possono aver avuto un immediato impatto sulla gestione economico-produttiva dell'azienda. • Ne è un esempio l'interruzione, senza congruo preavviso, dell'affidamento di commesse da parte dell'azienda A all'azienda B quando da tali commesse l'azienda B dipenda esclusivamente, o per la maggior parte (Min. lav., circ. 50/2000). • L'evento improvviso ed imprevisto è riferibile non solo a puntuali fattispecie ascrivibili alla singola impresa, ma anche a tutte quelle situazioni emerse in ambito nazionale o internazionale che comportino una ricaduta sui volumi produttivi dell'impresa o sui volumi di attività e di conseguenza sull'occupazione (la riduzione di commesse, la perdita di quote del mercato nazionale o la riduzione del medesimo, la contrazione delle esportazioni, la difficoltà di accesso al credito). • Tali eventi devono comportare una ricaduta sui volumi produttivi o sui volumi di attività e conseguentemente determinare una situazione occupazionale cui far fronte con lo strumento della CIGS (Min. lav., lett. circ. prot. 14/0005251 del 30.3.2009). Procedure concorsuali Il trattamento straordinario di integrazione salariale potrà essere concesso, ai lavoratori delle imprese soggette a (Circ. INPS 141/1992): dichiarazione di fallimento; liquidazione coatta amministrativa; amministrazione straordinaria (Circ. Min. Lav.48/2000), nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata; concordato preventivo consistente nella cessione dei beni CIGS NELLE IPOTESI DI AZIENDE INTERESSATE DA PROCEDURE CONCORSUALI • Il comma 70, articolo 2 della Legge 92/2012 introduce due novità alla disciplina della concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario per le aziende interessate da procedure concorsuali. • Innanzitutto vengono modificati i requisiti previsti per la concessione del trattamento di CIGS che può riguardare soltanto le aziende per le quali “sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione”. • Tale tipo di procedura concorsuale non persegue, dunque, fini liquidatori dell'attività aziendale, • ma è tesa a soddisfare i creditori, in tutto o in parte, mediante la conservazione della cosiddetta continuità aziendale utilizzando proprio il cash flow generato della prosecuzione dell'attività di impresa e il contestuale raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della società, attraverso il risanamento dell'impresa. Periodo 2013-2015 Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. L’articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016″. Per quanto attiene alla sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività, occorrerà verificare la presenza nell’istanza, anche in via alternativa, di: - misure volte all'attivazione di azioni miranti alla prosecuzione o alla ripresa dell'attività aziendale, adottate o da adottarsi da parte del responsabile della procedura concorsuale; - manifestazioni di interesse da parte di terzi, anche conseguenti a proposte di cessione, anche parziale dell'azienda, ovvero a proposte di affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa; - tavoli, in sede governativa o regionale, finalizzati all'individuazione di soluzioni operative tese alla continuazione o alla ripresa dell'attività, anche mediante la cessione, totale o parziale, ovvero l'affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa. Con riferimento, invece, alla salvaguardia, anche parziale dei livelli di occupazione, occorrerà valutare, in aggiunta ai parametri ora citati, la sussistenza, in via anche alternativa, di: - piani volti al distacco dei lavoratori presso imprese terze; - stipula di contratti a tempo determinato con datori di lavoro terzi; - piani di ricollocazione dei soggetti interessati, programmi di riqualificazione delle competenze, di formazione o di politiche attive in favore dei lavoratori. Decreto del 4 dicembre 2012, n. 70750, CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA IN OGNI CASO Con effetto dal 1º gennaio 2016, comunque, sarà abrogato l’art. 3 della legge n. 223/1991 che disciplina la richiesta di integrazione salariale straordinaria nei casi di procedure concorsuali. Pertanto, non sarà più possibile accedere alla cassa integrazione guadagni straordinaria da parte di aziende interessate da procedure fallimentari liquidazione coatta amministrativa amministrazione straordinaria concordato preventivo. DURATA DEL TRATTAMENTO • il trattamento non può avere una durata complessiva superiore a 36 mesi nell'arco di un quinquennio, per ciascuna unità produttiva, indipendentemente dalle cause per le quali è stato concesso (art. 1, co. 9, L. 223/1991). • Nel computo dei 36 mesi vanno considerati tutti i periodi in cui, una unità produttiva, abbia fruito di integrazione salariale (cioè integrazione salariale straordinaria, integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà o integrazione salariale ordinaria concessa per contrazioni o sospensioni dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato) (Min. lav., nota 1879/2010). Per quanto attiene invece la tipologia di intervento le durate massime risultano le seguenti: - crisi aziendale, 12 mesi; - ristrutturazione, riorganizzazione e conversione, 24 mesi; - procedure concorsuali, 12 mesi. • Il limite massimo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale (36 mesi) può essere superato nelle singole unità produttive, qualora venga stipulato un contratto di solidarietà come strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità. • È concessa la possibilità di proroga della CIGS fino a 24 mesi quando l'utilizzo di tale istituto è finalizzato alla chiusura totale o parziale dell'azienda . CIGS E MOBILITA’ SCELTA DEI LAVORATORI: devono essere a scelti utilizzando criteri: obiettivi controllabili verificabili ovvero deve sussistere un nesso tra lavoratori sospesi e la causa della sospensione. Inoltre devono essere rispettati i criteri di non discriminazione. SCELTA DEI LAVORATORI DA SOSPENDERE E MODALITÀ DI ROTAZIONE • Secondo un consolidato orientamento della Cassazione, in materia di scelta dei lavoratori operano i seguenti principi: i criteri, fissati dal datore di lavoro o dall'accordo collettivo, devono essere obiettivi e razionali, rispettare i principi di equità, correttezza e buona fede e, comunque, evitare qualsiasi discriminazione; il provvedimento del datore di lavoro rimane unilaterale anche se recepisce un accordo sindacale e, come tale, sempre impugnabile anche dai lavoratori iscritti; la violazione dei criteri inficia la scelta in maniera diversa, a seconda del tipo di illegittimità commessa: la rende nulla, con effetti ripristinatori, se determinata da motivi illeciti o discriminatori; la rende invece annullabile, con effetti solamente risarcitori, se effettuata in malafede o commettendo scorrettezze, senza razionalità o obiettività. Si devono, infine, segnalare alcune sentenze che hanno ritenuto legittima la individuazione dei dipendenti da collocare in C.i.g. fondata ora sui criteri dell'anzianità anagrafica o contributiva, della fungibilità delle mansioni e della professionalità degli interessati, ora sulla possibilità di fruire del pensionamento anticipato, ora sulla professionalità e sull'assenteismo anomalo, ora sul rendimento dei lavoratori. Criteri di scelta dei lavoratori In particolare, l'art. 5, commi 1 e 2, L. n. 223/1991 stabilisce che la scelta dei lavoratori da porre in mobilità - e quindi da licenziare - deve essere effettuata in base ai criteri previsti dagli accordi collettivi stipulati con le rispettive associazioni sindacali o, in mancanza, in base ai seguenti criteri in concorso tra loro: carichi di famiglia Anzianità esigenze tecnico-produttive e organizzative • Il datore di lavoro, pur dovendo tenere conto nella scelta dei lavoratori da porre in mobilità del complesso dei criteri stabiliti in sede collettiva o, in mancanza, dalla legge, ne può privilegiare comunque uno in particolare (può quindi ad esempio privilegiare il criterio delle esigenze tecnico-produttive rispetto a quello dell'anzianità). • L’ inosservanza dei criteri di scelta comporta l'annullabilità del licenziamento. Cassazione, sentenza 25/2/2013, n. 4667 • Nelle more della procedura di mobilità il datore di lavoro, nella comunicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare deve dare una "puntuale indicazione" dei criteri di scelta e delle modalità applicative. • Diversamente, il lavoratore non è in grado di contestare l'illegittimità del recesso. Mobilità e licenziamenti collettivi: ridurre l'impatto sociale • In tema di collocamento in mobilità e licenziamento collettivo, la Suprema Corte sottolinea, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 268 del 1994, nell’ambito della disciplina di cui alla legge n. 223 del 1991 e della determinazione concordata dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, la necessità di attuazione dei principi di non discriminazione e riduzione dell’impatto sociale. • Cassazione, sentenza 20/3/2013, n. 6959 Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 62 • Deve rispettare non solo il principio di non discriminazione ma anche il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri dell'obiettività e della generalità oltre a dover essere coerenti con il fine dell'istituto della mobilità dei lavoratori. • Tale finalità deve essere perseguita in modo "imparziale", senza immotivate discriminazioni tra i dipendenti e cercando di ridurre al minimo il cosiddetto "impatto sociale", scegliendo, nei limiti in cui ciò sia consentito dalle esigenze oggettive a fondamento della riduzione del personale, di espellere i lavoratori che, per vari motivi (questa volta principalmente soggettivi e "personali"), subiscono ragionevolmente un danno comparativamente minore. Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 63 Trattamenti di integrazione salariale in deroga • L'art. 2, comma 67, L. n. 92/2012 dispone che al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga si applicano, rispettivamente le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, del D.L. n. 86/1988 (anzianità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro di almeno novanta giorni) e quelle di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991 (anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro, derivanti da ferie, festività ed infortuni, in rapporti non a termine). • Secondo la bozza di decreto, la cassa integrazione in deroga, nel 2014, potrà essere concessa solo ai lavoratori (operai impiegati e quadri) con almeno 12 mesi di anzianità lavorativa per un periodo non superiore a 8 mesi nell’arco di un anno. • Dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016 il sussidio potrà essere concesso fino a 6 mesi nell’arco di un anno e a 12 mesi nell’arco di un biennio mobile. Per le imprese che hanno già la cassa ordinaria e straordinaria, la deroga potrà essere concessa per il 2014 con un tetto di 8 mesi ma per il 2015 e il 2016 per 5 mesi nell’arco di un anno e per 11 mesi nel biennio mobile. La stretta dell’esecutivo interessa anche la mobilità. Per il 2014 – si legge nella bozza del decreto – la mobilità in deroga potrà essere concessa per un massimo di 7 mesi (10 al Sud) per chi ha beneficiato di meno di 3 anni del sussidio e per un massimo di 5 mesi (8 al Sud) per chi ha già usufruito del sussidio per tre anni o più. I tetti si abbassano nel 2015 e nel 2016 con un massimo di 6 mesi (8 al Sud) per chi ha avuto l’indennità per meno di 3 anni mentre nulla è previsto per chi ha già superato i 3 anni di sussidio. Dal 2017 la mobilità in deroga non potrà più essere concessa. COSTO DEL LAVORO E ASPI Ultimo aggiornamento 23 Maggio 2013 66 Con la circolare 140/2012 l'Inps affronta gli aspetti contributivi della nuova assicurazione introdotta dalla “Riforma Fornero". Ultimo aggiornamento 23 Maggio 2013 67 Ultimo aggiornamento 23 Maggio 2013 68 Ultimo aggiornamento 23 Maggio 2013 69 Ultimo aggiornamento 23 Maggio 2013 70 Cooperative il contributo ASPI dovuto dalle cooperative DPR 602/1970 alla misura a regime (1,31% contributo base + 0,30% di contributo addizionale) prevedendo un allineamento graduale della nuova aliquota ASPI con incrementi annui pari allo: • 0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016; 0,27 per cento per l’anno 2017. Analogo scaglionamento sarà previsto per il contributo aggiuntivo ASPI, pari allo 0,30%, destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali. In tal caso sono previsti incrementi della misura pari allo 0,06% per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017. Ultimo aggiornamento 23 Maggio 2013 71 Ultimo aggiornamento 23 Maggio 2013 72 DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 2013 ASpI e mini ASpI per i soci lavoratori delle cooperative Art. 2 - Ai lavoratori di cui alle categorie indicate all'articolo 1 le indennità ASpl e mini - ASpl sono liquidate, con riferimento all'anno 2013, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari al 20 per cento della misura delle indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Sono interessati al decreto in commento tutti quei soggetti, come – ad esempio – i soci operai delle Coop ex Dpr 602/70 ovvero gli artisti dipendenti, che sono entrati quest'anno in orbita Aspi e che, fino al 2012, non hanno potuto contare su alcuna forma specifica di sostegno al reddito diversa dall'eventuale trattamento in deroga in quanto esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali e, in particolar modo, dalla disoccupazione. Per il 2013, l'indennità è stabilita in misura pari al 20% del trattamento base. In pratica, quindi, per coloro che possono contare su una retribuzione di riferimento pari, ad esempio, a 1.000 euro (considerato che l'Aspi viene calcolata sul 75% della retribuzione di riferimento) la prestazione spettante sarà di 150 euro. Ultimo aggiornamento 23 Maggio 2013 73 I contratti a tempo determinato per startup innovativi saranno esentati del prelievo dell’1,4% per il finanziamento dell’Aspi. Ultimo aggiornamento 23 Maggio 2013 74 Esclusi • Assunti a termine in sostituzione • Assunti a termine stagionali ( dal 2013 al 2015) Per il Ministero del Lavoro le imprese che svolgono un’attività a carattere stagionale, così individuata da contratti collettivi o avvisi comuni formalizzati entro la fine del 2011 (ad es. CCNL Turismo 20 febbraio 2010), sono esonerate dal versamento del contributo addizionale pari all’1,4 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali in relazione al personale a tempo determinato. (Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21/12/2012, n. 42) Ultimo aggiornamento 23 Maggio 2013 75 Attività stagionali definite dal D.P.R. n. 1525/1963 1 . SGUSCIATURA DELLE MANDORLE. 2 . SCUOTITURA, RACCOLTA E SGRANATURA DELLE PIGNE. 3 . RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOBOSCO (FUNGHI, TARTUFI, FRAGOLE, LAMPONI, MIRTILLI, ECC.). 4 . RACCOLTA E SPREMITURA DELLE OLIVE. 5 . PRODUZIONE DEL VINO COMUNE (RACCOLTA, TRASPORTO, PIGIATURA DELL'UVA, TORCHIATURA DELLE VINACCE, COTTURA DEL MOSTO, TRAVASAMENTO DEL VINO). 6 . MONDA E TRAPIANTO, TAGLIO E RACCOLTA DEL RISO. 7 . MOTOARATURA, MIETITURA, TREBBIATURA MECCANICA DEI CEREALI E PRESSATURA DEI FORAGGI. 8 . LAVORAZIONE DEL FALASCO. 9 . LAVORAZIONE DEL SOMMACCO. 10 . MACIULLAZIONE E STIGLIATURA DELLA CANAPA. 11 . ALLEVAMENTO BACHI, CERNITA, AMMASSO E STUFATURA DEI BOZZOLI. 12 . AMMASSO, SGRANATURA, LEGATURA, MACERAZIONE E STESA ALL'APERTO DEL LINO. 13 . TAGLIO DELLE ERBE PALUSTRI, DISERBO DEI CANALI, RIORDINAMENTO SCOLINE DELLE OPERE CONSORTILI DI BONIFICA. 14 . RACCOLTA, INFILZATURA ED ESSICCAMENTO DELLA FOGLIA DEL TABACCO ALLO STATO VERDE. 15 . CERNITA E CONDIZIONAMENTO IN COLLI DELLA FOGLIA DEL TABACCO ALLO STATO SECCO. 16 . TAGLIO DEI BOSCHI, PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ABBATTIMENTO DELLE PIANTE PER LEGNAME DA OPERA, ALLE OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLA LEGNA DA ARDERE, ALLE OPERAZIONI DI CARBONIZZAZIONE NONCHÉ ALLE RELATIVE OPERAZIONI DI TRASPORTO. Ultimo aggiornamento 23 Maggio 2013 76 in tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine. Ultimo aggiornamento 23 Maggio 2013 77 Esempio di restituzione Durata del rapporto a termine 12 mesi Trasformazione Restituzione 6 mesi Riassunzione entro sei mesi Se la riassunzione avviene dopo: 3 mesi, restituzione di 3 mesi (6 – 3) 5 mesi, restituzione di 1 mesi (6 – 1) 7 mesi, nessuna restituzione 78 Ultimo aggiornamento 23 Maggio 2013 78 Ultimo aggiornamento 23 Maggio 2013 79 Ultimo aggiornamento 23 Maggio 2013 80 Versamento “contributo di mobilità” all’INPS Anticipo del contributo di mobilità comunemente detto “Contributo d’ingresso” Già al momento della comunicazione di apertura della procedura, l’azienda è tenuta a versare a titolo di anticipazione per ogni lavoratore ritenuto in esubero, una somma pari ad una mensilità del trattamento massimo mensile di integrazione salariale, senza operare la riduzione pari al contributo previsto per gli apprendisti (5,84%). Versamento a saldo del contributo di mobilità all’INPS Per ogni lavoratore collocato in mobilità l'azienda dovrà versare il residuo contributo di mobilità. L’importo complessivo del “contributo di mobilità” è pari a: - 3 volte il trattamento massimo mensile netto di integrazione salariale per il numero lavoratori licenziati, nel caso in cui sia stato raggiunto l’accordo in sede sindacale. - 6 volte il trattamento massimo mensile netto di integrazione salariale per il numero lavoratori licenziati, nel caso di mancato raggiungimento di un accordo in sede sindacale, per procedure avviate durante o al termine della CIGS; Ultimo aggiornamento 23 Maggio 2013 81 Ulteriore ipotesi sposata dall’INPS Ultimo aggiornamento 23 Maggio 2013 82 Ultimo aggiornamento 23 Maggio 2013 84 Ultimo aggiornamento 23 Maggio 2013 85 N.B Nei casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale Ultimo aggiornamento 23 Maggio 2013 86 Ultimo aggiornamento 23 Maggio 2013 87 Ultimo aggiornamento 23 Maggio 2013 88 Le nuove norme sui licenziamenti individuali LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (MOTIVI ECONOMICI) DATORI DI LAVORO INTERESSATI QUELLI CUI SI APPLICA REGIME DELLA TUTELA REALE 89 GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO COSA DEVE DIMOSTRARE IL DATORE DI LAVORO? Il datore di lavoro che voglia validamente recedere per GMO da un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato deve provare in giudizio quanto segue: 1) La sussistenza delle ragioni addotte 2) Il nesso di causalità con il recesso 3) L’impossibilità di adibire utilmente il lavoratore a mansioni diverse con riguardo all'organizzazione aziendale (complessiva) in essere al momento del recesso. Cd. onere di repechage N.B. Secondo parte della giurisprudenza, il datore deve anche fornire la prova di aver offerto al lavoratore, senza ottenerne il consenso, il reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale (Cass. 1° luglio 2011, n. 14517). 90 Corte di cassazione - sentenza 12810 del 23 maggio 2013, • L'azienda che licenzia non può usare due pesi e due misure quando ricolloca gli ex dipendenti, offrendo ad alcuni la riassunzione e ad altri un'attività autonoma. A beneficiare del divieto di discriminazione nel "repechage" è il consulente di una società di assicurazioni, a cui viene annullato il licenziamento. • La Corte d'Appello aveva preso per buone le ragioni che avevano indotto l'assicuratrice a tagliare uno dei servizi offerti alla clientela; l'agenzia non era però riuscita a fornire la prova dell'impossibilità di riassorbire il consulente licenziato offrendogli mansioni equivalenti. • La società riteneva che i giudici non avessero considerato la validità dell'offerta fatta al lavoratore a cui era stato prospettato un "reimpiego" come collaboratore autonomo. • Quella era, per il datore, l'unica soluzione possibile per evitare il licenziamento, ma per i giudici di merito e per la Corte di cassazione si tratta di una proposta inaccettabile. Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 91 Le nuove norme sui licenziamenti individuali FACOLTÀ DI PROVA CONTRARIA DA PARTE DEL LAVORATORE Poiché il licenziamento per motivi economici comporta solo in alcuni specifici casi - se ritenuto illegittimo dal giudice - la reintegrazione, è stata prevista la facoltà del lavoratore di provare che esso, in realtà, è stato disposto per ragioni discriminatorie o disciplinari IN QUESTI CASI – OVE IL GIUDICE RITENGA DIMOSTRATE TALI CIRCOSTANZE – APPLICA IL REGIME di TUTELA CORRISPONDENTE ALL’EFFETTIVA NATURA DEL LICENZIAMENTO. 95 Le nuove norme sui licenziamenti individuali LICENZIAMENTO GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: PROCEDURA 1)Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato da ragioni inerenti l’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (art. 3, co. 1, L. 604/1966); 2)Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere preceduto da richiesta di conciliazione del datore rivolta alla Direzione territoriale lavoro e trasmessa a lavoratore (nuovo testo art. 7 L. 604/1966: procedura di conciliazione); OMESSA ATTIVAZIONE PROCEDURA = INEFFICACIA = RISARCIMENTO DANNO DA 6 A 12 MESI RETRIBUZIONE, SALVO PROVA DIFETTO GIUSTIFICAZIONE: IN QUESTO CASO REINTEGRA O RIASSUNZIONE 96 Le nuove norme sui licenziamenti individuali LICENZIAMENTO GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: PROCEDURA 3) Nella richiesta di conciliazione, il datore deve dichiarare intenzione di licenziare per motivo oggettivo, indicando i motivi e le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore; 4) la DTL convoca le parti nel termine perentorio di 7 giorni; 5) Le parti possono farsi assistere dal sindacato, da un avvocato o da un consulente del lavoro; 6) Esame soluzioni alternative a recesso con obbligo chiusura entro 20 gg da convocazione (salvo diversi accordi tra le parti) 7) Se il tentativo fallisce, il datore può comunicare il licenziamento; 97 Le nuove norme sui licenziamenti individuali LICENZIAMENTO GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: PROCEDURA LA CONCILIAZIONE DAVANTI ALLA DTL RIESCE: SI , Risoluzione consensuale del rapporto Affidamento lavoratore ad agenzia per l’impiego e percepisce ASPI NO Si apre il contenzioso da parte del lavoratore che ricorre al giudice del lavoro impugnando il recesso 98 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali circolare n. 3/2013. Il documento si sofferma sui seguenti aspetti: - datori di lavoro interessati; - motivazioni del licenziamento; - modalità e contenuti della comunicazione datoriale; - istruttoria della DTL; - attività della commissione di conciliazione; - esito negativo/positivo del tentativo di conciliazione. - Secondo il ministero la nuova procedura potrà riguardare anche altre materie oltre quella specifica del licenziamento. - Spiega la circolare, infatti, che, in sede di accordo sulla risoluzione del rapporto, è possibile «addivenire anche alla composizione di altre questioni di natura economia afferenti il rapporto come, ad esempio, le differenze retributive, le ore di lavoro straordinario o il Tfr». - La cosa appare possibile, precisa il ministero, «purché ci sia la piena consapevolezza del lavoratore circa la definitività della questione e la sua conseguente inoppugnabilità». CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ difensivi Decreto del Ministero del lavoro n. 46488 del 10/7/09 (entrato in vigore il 3 agosto 2009) NOZIONE Scopo del contratto di solidarietà con effetti difensivi e` quello di salvaguardare i livelli occupazionali attraverso la riduzione collettiva dell’orario di lavoro. Il contratto (aziendale) di solidarietà, con effetti difensivi, comporta una riduzione collettiva dell’orario di lavoro, finalizzata alla riduzione, anche solo parziale, della dichiarazione di esubero del personale. Conseguentemente, il contratto si pone come strumento alternativo al licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991 e, in alcune ipotesi, anche alternativo alla procedura di Cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui, comunque, rappresenta una particolare fattispecie CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ difensivi Si possono distinguere due tipologie di contratti di solidarietà : 1) la solidarietà ordinaria, riferita, in linea generale, alle aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina della Cassa integrazione guadagni straordinaria; 2) la solidarietà speciale (o di tipo B), riferita alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della disciplina della Cassa integrazione guadagni straordinaria. Nella solidarietà ordinaria, attraverso la stipula del contratto: - il lavoratore percepirà , da parte del datore di lavoro, la retribuzione per le ore effettivamente lavoratore e, dall’inps, il trattamento di integrazione salariale, pari al 60% (80%, in via transitoria, per il 2012, entro i limiti delle risorse all’uopo stanziate) del monte retributivo perso a seguito della riduzione di orario; - il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore il solo trattamento retributivo dovuto in relazione al minor orario di lavoro. CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ difensivi PRESUPPOSTI •l’accordo con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori. presupposti per la stipulazione del contratto di solidarietà sono: •l’esubero di personale e, conseguentemente, la necessità di ridurre il monte ore lavorato dai dipendenti; SETTORI INTERESSATI Le aziende che possono usufruire del contratto di solidarietà ordinaria sono le stesse destinatarie della disciplina della Cassa integrazioni guadagni straordinaria. Novità dal 2009 La riduzione dell’orario di lavoro potrà essere rivista per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro Non solo: queste stesse ragioni l’impresa potrà chiedere ai lavoratori (pure se posti in solidarietà) prestazioni straordinarie Cambia, inoltre, il parametro di congruità utilizzato per testare l’idoneità dell’accordo di solidarietà La riduzione dell’orario di lavoro, parametrata su base settimanale, non deve superare il 60% dell’orario dei lavoratori coinvolti nella solidarietà Aumento dell’integrazione salariale del 20% (dal 60% all’80%) Il contratto di solidarietà deve recare le seguenti indicazioni ministero lavoro circolare n. 33/1994, 1) data della stipula del contratto; 2) esatta individuazione delle parti stipulanti, riportando accanto alla firma, nome, cognome e cariche dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali competenti alla stipula e dell'impresa; 3) contratto collettivo di lavoro applicato; 4) orario di lavoro ordinario applicato e sua articolazione; 5) data dell'eventuale apertura della procedura di mobilità (ex art. 4 e/o 24, L. n. 223/1991) e numero esuberi dichiarati; 6) quantificazione dell'esubero di personale all'atto della stipula dell'accordo; 7) motivi che hanno determinato tale esubero; 8) 9) 10) 11) 12) 13) decorrenza contratto di solidarietà; durata del contratto; forma di riduzione dell'orario di lavoro; articolazione puntuale della riduzione; parametrazione su orario medio settimanale; indicazione della percentuale complessiva di riduzione dell'orario; 14) eventuali deroghe all'orario concordato (art. 5, comma 10, L. n. 236/1993); 15) misure che le parti intendono intraprendere per agevolare il mantenimento dell'occupazione. • Qualora il contratto di solidarietà interessi più unità produttive, i soprarichiamati punti devono essere esplicitati per ciascuna delle unità interessate. Il contratto di solidarietà è considerato idoneo a perseguire il suo scopo quando la riduzione non superi il 60% dell'orario previsto per i lavoratori coinvolti dal programma di riduzione (art. 4, comma 3, D.M. n. 46448/2009). In caso di temporanee esigenze può essere applicata una minore riduzione di orario, secondo le modalità previste nel contratto di solidarietà, con comunicazione al competente ufficio del Ministero del Lavoro. Nel caso in cui le temporanee esigenze richiedano l'applicazione di una maggiore riduzione di orario, è necessario invece stipulare un nuovo contratto di solidarietà con la conseguente presentazione di una nuova istanza (co. 4, art. 4, D.M. 46448/2009). Esempio Orario di lavoro settimanale = 40 ore Lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà = n. 40 Non è più rilevante il numero dei lavoratori in esubero Infatti la norma prevede che la diminuzione massima delle ore da lavorare sia del 60%, nell’esempio 60% di 1600 = 960 ore Le ore complessive lavorate saranno di 1600 - 960 = 640 Ognuno dei 40 lavoratori avrà un orario di lavoro di 640 ore : 40 = 16 ore. Non è previsto di indicare in contratto una riduzione minima di orario, ma le parti possono convenire che le ore da lavorare possono essere maggiori di quelle che risultano dall’applicazione della riduzione del 60%. LAVORO STRAORDINARIO in generale non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario salvo il caso di sopravvenute esigenze straordinarie collegate all’attività produttiva di cui l’azienda deve fornire prova (art. 4 comma 5 del D.M. n. 46448 del 10/7/09). Integrazione salariale: AMMONTARE DEL TRATTAMENTO INPS, msg. 20334/2009 Esempio: lavoratore “mensilizzato’’ subisce una perdita della retribuzione a seguito del contratto pari a 300 euro. In tal caso l’Inps indennizza quanto segue : 300,00 euro – 5,84% = 282, 48 282,48 x 80% = 226,00 che corrisponde all’indennità corrisposta dall’Inps Il contratto di solidarietà di tipo difensivo Durata dell'integrazione Il contratto di solidarietà non può avere una durata superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro del lavoro, successivamente alla scadenza del periodo massimo dei 24 mesi, può prorogare il trattamento, fino ad un massimo di 24 mesi (36 mesi per i lavoratori occupati nel Mezzogiorno). Qualora il contratto di solidarietà raggiunga la durata massima un nuovo contratto di solidarietà può essere stipulato, per le medesime unità aziendali coinvolte dal contratto precedente, decorsi dodici mesi (art. 6, D.M. n. 46448/2009). Deroga al limite temporale massimo Il limite massimo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale stabilito dall'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (36 mesi nell'arco di un quinquennio), può essere superato nelle singole unità produttive, qualora il ricorso al contratto di solidarietà abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità (art. 7, D.M. n. 46448/2009). Si tratta di una significativa modifica rispetto alle precedenti disposizioni che prevedevano invece il criterio della rioccupazione per almeno il 50% degli eccedenti •Il datore di lavoro non è tenuto a versare il contributo addizionale (previsto per la cigs) di cui all’art. 8 c.1, D.L. 21 marzo 1988, n. 86 Una seconda tipologia di contratto di solidarietà è quella prevista per le aziende non rientranti nel regime di CIGS di cui all'art. 5 comma 5 del decreto legge n.148/93, convertito con legge n. 236/93, così come modificato dall'art. 7–ter, comma 9, lettera d) della legge n. 33/2009. Possibilità di stipulare contratti senza limiti alla riduzione di orario. Durata massima 2 anni. • Viene concesso a carico del Fondo per l'occupazione un contributo pari al 50% della retribuzione persa diviso a metà tra azienda e lavoratore Il contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. . Calcolo del contributo • Con riguardo al calcolo del contributo integrativo da erogare all'impresa e ai singoli lavoratori interessati, la retribuzione lorda da prendere a riferimento è quella relativa ai dodici mesi precedenti il periodo interessato alla riduzione dell'orario di lavoro, con esclusione del compenso per lavoro straordinario, in quanto elemento variabile della retribuzione (ML nota n. 8781/2009). • Sono, invece, ricomprese nella retribuzione lorda, le indennità di maternità e di malattia, nonché la paga base o minimo contrattuale, l'indennità di contingenza, l'E.d.r., gli scatti di anzianità, le mensilità aggiuntive, il rateo di t.f.r. maturato (ML nota n. 11025/2009) e ogni altro elemento caratterizzato dalla stabilità dell'erogazione, poiché tali elementi hanno carattere continuativo e di stabilità. • In definitiva, risultano escluse dalla base retributiva, oltre che le voci retributive non connotate dal requisito selettivo della continuità, oppure corrisposte a titolo occasionale, soltanto le prestazioni non aventi natura retributiva, erogate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti (quali, ad esempio, il servizio mensa in difetto della previsione di un'indennità sostitutiva). (ML circ. n. 20/2004): Vi rientrano pertanto: paga base o minimo contrattuale; indennità di contingenza; EDR; scatti di anzianità; mensilità aggiuntive; ogni altro elemento caratterizzato dalla stabilità dell'erogazione (comprese, se erogate continuativamente, eventuali maggiorazioni, indennità e superminimi) Risultano invece escluse: le voci retributive non connotate dal requisito della continuità oppure corrisposte a titolo occasionale; le prestazioni, non aventi natura retributiva, erogate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti (ad esempio il servizio mensa in difetto della previsione di un'indennità sostitutiva). I fondi di solidarietà Nell’intento di irrobustire le tutele per le imprese dei settori non coperti da cassa integrazione ordinaria e straordinaria, in coerenza con il tramonto della cassa in deroga, la riforma del mercato del lavoro introduce i fondi di solidarietà. Imprese con più di 15 dipendenti non coperte da Cig. Contributi di finanziamento I decreti istitutivi dei Fondi determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro (2/3) e lavoratori (1/3), in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l’avvio dell’attività sia per la situazione di regime, da verificarsi anche sulla base dei bilanci di previsione. Per l’erogazione dell’assegno ordinario, è previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti istitutivi e comunque non inferiore all'1,5%. Per la prestazione straordinaria: a carico del datore di lavoro, versamento di un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. Ai contributi di finanziamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria. Fondi di solidarietà bilaterali (art. 3, co.14-15) Il "modello alternativo" • In alternativa al modello descritto si intende disciplinare un'altra casistica. • In particolare, si fa riferimento ai settori nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della legge, consolidati sistemi di bilateralita` e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell’artigianato. • Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali - nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge - possono adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle finalita` perseguite , prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attivita` lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attivita` produttive interessate. Per le finalità descritte, gli accordi e i contratti collettivi definiscono: a) un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20%; b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale; c) l’adeguamento dell’aliquota in funzione dell’andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l’altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell’economia e l’esigenza dell’equilibrio finanziario del fondo medesimo; d) la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l’eventuale fondo interprofessionale di cui al comma 13; e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi. Il fondo residuale • Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, per i quali non siano stipulati entro il 31 marzo 2013 accordi collettivi volti all'attivazione del fondo di solidarietà viene istituito, con decreto interministeriale (di concerto Ministero Lavoro e Ministero Economia) , un fondo di solidarietà residuale cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati. Considerando che in un anno le ore lavorabili sono circa 2.000 - 4.000 in un biennio – dividendo per 1/8 si arriva ad un totale di 500 ore, 62 giornate lavorative circa. • In sostanza tale prestazione, al fine di garantire “adeguate” forme di sostegno al reddito non può non assicurare un intervento di durata “almeno pari ad un ottavo delle ore lavorabili” ( interpello Ministero del lavoro n. 39/2012). • la Legge di Stabilità (art. 1 - comma 251) oltre a confermare la durata minima dell’indennità, stabilisce anche le regole che stabiliscono a durata massima dell’erogazione della stessa e cioè sino a 12 mesi. DL 76 Fondi di solidarietà Fondi di solidarietà Art.7,co.5, lett.c) c) all'articolo 3: 1) al comma 4, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013»; 2) al medesimo comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, al fine di assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori interessati dalla presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si provvede mediante la attivazione del fondo di solidarietà residuale di cui ai commi 19 e seguenti.»; 3) al comma 14, al primo periodo, le parole: «nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»; 4) al comma 19, le parole: «entro il 31 marzo 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»; 5) ai commi 42, 44 e 45, le parole «entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013»; Il termine ultimo assegnato alle parti sociali per sottoscrivere accordi collettivi finalizzati a costituire fondi bilaterali nei settori non coperti dalla normativa sulle integrazioni salariali, con la finalità di assicurare una tutela ai lavoratori in costanza di rapporto di lavoro per riduzione sospensione dell’attività lavorativa per ipotesi nelle quali la normativa prevede il ricorso alla Cigo o alla Cigs, slitta dal 18 luglio 2013 (12 mesi dall’entrata in vigore della L. n.92/12) al 31 ottobre 2013. Qualora entro tale data non si dovesse avere alcun accordo, a partire dal 1° gennaio 2014, viene attivato un fondo di solidarietà residuale costituito con decreto di natura non regolamentare del Ministro del Lavoro. Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 129 La Casa della previdenza PREVIDENZA Pensione pubblica obbligatoria Pensione complementare Risparmio previdenziale 130 Le posizioni previdenziali dopo la legge 335/95 Con 18 anni di Contribuzione (sistema retributivo) Posizioni assicurative al 31 Dicembre 1995 Con meno di 18 anni di contribuzione (sistema misto) Con inizio contribuzione Dal 1° gennaio 1996 (sistema contributivo) Pensioni LE NOVITA’ DAL 2013 Pensione di vecchiaia e requisiti anagrafici La nuova pensione anticipata dal 2012 La pensione anticipata (si chiama anticipata proprio perché si consegue in anticipo rispetto al compimento dell’età pensionabile per vecchiaia) cancella la pensione di anzianità e modifica anche i requisiti per l’ottenimento della nuova pensione. Il diritto alla pensione anticipata a carico dell'AGO, delle forme sostitutive ed esclusive e della Gestione separata, nell’anno 2012, si matura con almeno 42 anni ed 1 mese per gli uomini e con almeno 41 anni ed 1 mese per le donne, indipendentemente dall’età anagrafica. I suddetti requisiti di anzianità contributiva sono aumentati di un mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014 e sono, inoltre, incrementati con gli adeguamenti alla speranza di vita. LEGGE 8 agosto 1995 n. 335 Annuo della pensione o della quota contributiva MONTANTE INDIVIDUALE DEI CONTRIBUTI X COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE anno Retribuzione assogg. Contributi da accred. coeff. Rivalut. montante precedente montante rivalutato 1996 20.000,00 6.600,00 6.600,00 1997 20.400,00 6.732,00 1,055871 6.968,75 13.700,75 1998 20.808,00 6.866,64 1,053597 14.435,07 21.301,71 1999 21.224,16 7.003,97 1,056503 22.505,32 29.509,29 2000 21.648,64 7.144,05 1,051781 31.037,31 38.181,36 2001 22.081,62 7.286,93 1,047781 40.005,71 47.292,64 2002 22.523,25 7.432,67 1,043698 49.359,23 56.791,91 2003 22.973,71 7.581,33 1,041614 59.155,24 66.736,57 2004 23.433,19 7.732,95 1,039272 69.357,45 77.090,40 2005 23.901,85 7.887,61 1,040506 80.213,02 88.100,64 2006 24.379,89 8.045,36 1,035386 91.218,16 99.263,53 anno Retribuzione assoggettabile Contributi da accred. coeff. Di montante rivalutazione precedente Montante rivalutato 2007 24867,49 8206,27 1,035386 102776,1 110982,3 2008 25364,84 8370,396 1,035386 114909,6 123280 2009 25872,13 8537,804 1,035386 127642,3 136180,1 2010 26389,58 8708,56 1,035386 140999 149707,6 2011 26917,37 8882,731 1,035386 155005,1 163887,9 2012 27455,71 9060,386 1,035386 169687,2 178747,6 2013 28004,83 9241,593 1,035386 185072,7 194314,3 2014 28564,92 9426,425 1,035386 201190,3 210616,8 2015 29136,22 9614,954 1,035386 218069,6 227684,6 2016 29718,95 9807,253 1,035386 235741,5 245548,7 2017 30313,33 10.003,4 1,035386 254237,7 264241,1 Valutazione finale • Età : 65 anni • Pensione annua : 16.213,83 • Montante : 264.241,09 • Rata mensile : 1247,21 • Coefficiente 6,136% • Pensione/Retribuzione : 53,48% Anno Compenso assoggettab ile Aliq. di fnan.to (IVS) Contrib uti da versare Aliq. di compu to Importo da accredita re Montant e contribu tivo 1.996 15.000,00 10,00 1.500,00 10,00 1.500 1.500,00 1.997 30.000,00 10,00 3.000,00 10,00 3.000,00 4.583,81 1.998 30.000,00 11,50 3.600,00 12,50 3.750,00 8.579,48 1.999 40.000,00 11,50 4.800,00 12,50 5.000,00 14.064,25 2.000 40.000,00 12,50 5.200,00 14,50 5.800,00 20.592,51 2.001 50.000,00 12,50 6.500,00 14,50 7.250,00 28.826,44 2.002 50.000,00 13,50 7.000,00 15,50 7.750,00 37.836,10 2.003 60.000,00 13,50 8.400,00 15,50 9.300,00 48.710,61 2.004 37.883,00 17,30 6.743,17 19,30 7.311,42 2.004 22.117,00 18,30 4.158,00 20,00 4.423,40 2005 38.641,00 17,50 6.955,38 19,50 7.535,00 2005 21.359,00 18,50 4.058,21 20,00 4.271,80 11.734,82 62.358,39 11.806,80 76.691,08 Anno di decorrenza della pensione Età alla decorrenza 57 Coefficiente di trasformazione 2.006 4,720 Montante contributivo 76.691,00 Rendita annua al valore attuale 3.620,00 Rendita mensile al valore attuale 278,00 PENSIONE CHE NON PUO’ ESSERE EROGATA IN QUANTO INFERIORE ALL’IMPORTO DELL’ASSEGNO SOCIALE + 20% PENSIONE SOCIALE MENSILE 2006 = 381,72 + 20% = € 458,06 Età Coefficienti 2010-12 Coefficienti 2013-15 Differenza 57 4,42% 4,304% -0,116% 58 4,54% 4,416% -0,124% 59 4,66% 4,535% -0,125% 60 4,80% 4,661% -0,139% 61 4,94% 4,796% -0,144% 62 5,09% 4,940% -0,150% 63 5,26% 5,094% -0,166% 64 5,43% 5,259% -0,171% 65 5,62% 5,435% -0,185% 66 5,62% 5,624% +0,004% 67 5,62% 5,826% +0,206% 68 5,62% 6,046% +0,426% 69 5,62% 6,283% +0,663% 70 5,62% 6,541% +0,921% Favorire il passaggio tra anziani e giovani Il Ministro del Lavoro ha comunicato (comunicata stampa del 6 dicembre 2012) che è in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale un DM che prevede la possibilità di concludere un “accordo” fra cinque attori diversi (soggetti pubblici, Enti previdenziali, imprese, lavoratori anziani, lavoratori giovani ) in base al quale, a fronte di un lavoratore anziano che accetti di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a parttime ci sarà un giovane che verrà assunto con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato. • In particolare il decreto prevede la possibilità di concludere un ‘accordo’ fra cinque attori diversi soggetti pubblici, Enti previdenziali, imprese, lavoratori anziani, lavoratori giovani - in base al quale, a fronte di un lavoratore anziano che accetti di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time ci sarà un lavoratore giovane che verrà assunto con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato: condizione necessaria è che il saldo finale in termini di posti di lavoro sia positivo. • Spetterà al soggetto pubblico farsi carico del versamento all’Ente previdenziale dei contributi previdenziali aggiuntivi in favore del lavoratore anziano, garantendogli un livello di copertura pensionistica adeguato. Il progetto sviluppato da Assolombarda in collaborazione con Regione Lombardia Messaggio N. 020775 del 17/12/2012 Gli over 60 che parteciperanno all'iniziativa verranno infatti coinvolti in tre diversi programmi formativi. Il primo servirà a potenziare le loro competenze di coaching, che serviranno ad affiancare i neo-assunti per l'intera durata del progetto al fine di trasferire a questi ultimi l'esperienza maturata negli anni in azienda; un secondo per prepararli alle nuove mansioni alle quali saranno destinati dopo la trasformazione del contratto da full a part-time; un ultimo mirato a sviluppare competenze che, raggiunta l'età della pensione, potranno essere sfruttate per azioni di volontariato nella società o nel terzo settore. I lavoratori anziani cui manchino tre anni per la pensione che volontariamente aderiranno al progetto saranno collocati in part-time ed impegnati in attività di affiancamento ai giovani neoassunti ; l'attività formativa svolta sarà ovviamente remunerata con il ricorso ad un apposito fondo, mentre la Regione garantirà la copertura finanziaria per la contribuzione volontaria. ”. Regione Campania : è stato siglato un accordo con le parti sociali sulla “Staffetta generazionale”. I destinatari dell’iniziativa sono i lavoratori anziani che presenteranno domanda volontaria di adesione al percorso, che entro i 36 mesi successivi dalla domanda conseguono i requisiti del diritto alla pensione e i giovani disoccupati e inoccupati destinatari di contratti di apprendistato dai 18 ai 32 anni e fino a 35 se laureati. L’integrazione contributiva in favore del lavoratore anziano potrà raggiungere un importo massimo di 6.000,00 euro annui, mentre per l’assunzione del giovane apprendista si possono utilizzare gli incentivi previsti dal piano “Campania al Lavoro!”. Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 153 È sempre di questi giorni la sottoscrizione da parte di Confindustria Lazio e le Organizzazioni Sindacali del Lazio CGIL, CISL e UIL di un protocollo d'intesa che prevede delle iniziative di solidarietà intergenerazionali che prende a modello la sperimentazione lombarda. Gli interventi avranno durata di 3 anni e i beneficiari sono da un lato i lavoratori a cui mancano fino a 36 mesi al pensionamento che possono decidere di trasformare volontariamente il proprio contratto da tempo pieno a tempo parziale - sia orizzontale che verticale - con la riduzione dell'orario di lavoro non oltre il 50% beneficiando della stessa copertura contributiva come se continuasse il rapporto di lavoro a tempo pieno che verrà garantita dalle risorse assegnate alle Regioni da erogare in accordo con l'Inps; dall'altro i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che l'azienda si impegna ad assumere con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato, assicurando un saldo occupazionale positivo in azienda che potrà eventualmente anche beneficiare di un'azione formativa esercitata dal lavoratore "anziano". • Con la circolare n. 24 del 19 giugno 2013, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni introdotte dall’art. 4 commi da 1 a 7-ter della L. n. 92/2012, con le quali si definisce un programma avente la finalità di incentivare in caso di eccedenza di personale nelle aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti, l’uscita dal mercato del lavoro dei lavoratori più anziani, ormai prossimi alla pensione, con un impegno economico unicamente a carico del datore di lavoro. INPS circolare n. 119/2013 A. Fattispecie previste A.1. Incentivo all’esodo mediante accordo aziendale A.2. Accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 A.3. Processi di riduzione di personale dirigente Requisiti dei lavoratori coinvolti Quanto ai requisiti dei lavoratori coinvolti si prevede che questi debbano raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. Tale requisito sarà verificato dall’Inps e sarà condizione per la validità della cessazione del rapporto di lavoro. Qualora, invece, ci si trovi nell’ipotesi di accordo nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, sarà il coinvolgimento del lavoratore nella procedura ad essere inficiato. • Il meccanismo, che prevede un coinvolgimento triangolare (azienda-Inpslavoratori), è semplice: l'azienda si fa carico del complesso degli oneri connessi all'operazione, vale a dire sia delle somme che, attraverso l'Inps vengono erogate ai lavoratori (in sopensione), sia del relativo costo contributivo (contribuzione correlata), utile a garantire ai lavoratori la copertura pensionistica fino al raggiungimento del diritto all'assegno di quiescenza definitivo. La disciplina prevede una serie di condizioni da rispettare. • Innanzitutto, è necessario che le situazioni di esubero rientrino in un accordo sottoscritto dall'azienda con le Oo.Ss. più rappresentative a livello aziendale; inoltre, potranno rientrarvi soltanto i lavoratori cui manchino, al massimo, 4 anni per l'accesso, secondo le regole vigenti, al trattamento pensionistico. Una volta sottoscritto l'accordo, che assume valore vincolante solo a seguito di accettazione da parte degli interessati, entra in gioco l'Inps, cui il legislatore demanda: - la valutazione della consistenza organica dell'azienda (+15 dipendenti in media); - l'accertamento, in capo ai lavoratori, del possesso dell'anzianità utile al conseguimento dell'assegno pensionistico entro, al massimo, i successivi 4 anni; • A tutela della solvibilità dell'operazione, la legge prevede che sia presentata all'Inps una fideiussione bancaria da parte dell'azienda. • Infatti, qualora quest'ultima interrompa i pagamenti mensili, l'Istituto di previdenza deve sospendere l'erogazione del trattamento ai lavoratori e notificare al datore di lavoro un avviso di pagamento; perdurando l'insolvenza per 180 giorni dalla notifica, l'Inps potrà escutere la fideiussione e proseguire nella corresponsione del trattamento previsto. • Per garantire il percettore, è previsto che fa fideiussione possa essere escussa anche parzialmente, al verificarsi del mancato versamento di una o più quote della provvista e/o della contribuzione correlata. INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE SCHEMA PRINCIPI GENERALI COMUNI A TUTTI GLI INCENTIVI Esclusione in caso di assunzione obbligatoria Esclusione in caso di sospensioni Cumulo dei benefici Tutela condizioni di lavoro Esclusioni per rapporti proprietari coincidenti e rapporti di collegamento societario Comunicazioni obbligatorie 163 INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE LEGGE 28/6/ 2012, N. 92 – INPS Circ. 12/12/2012, n. 137 •se l’assunzione del lavoratore non è altro che l’attuazione di un obbligo preesistente previsto da norme di legge o da contratti collettivi; •se l’assunzione è in contrasto con un diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo - di riassumere un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Se dunque un determinato lavoratore beneficia di un diritto di precedenza e il datore di lavoro ne assume un altro, l’incentivo non può essere concesso 164 INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE LEGGE 28/6/ 2012, N. 92 – INPS Circ. 12/12/2012, n. 137 •se il datore di lavoro stesso o l’utilizzatore con contratto di somministrazione presentano sospensioni del lavoro in corso dovute ad una crisi o riorganizzazione aziendale, a meno che l’assunzione abbia lo scopo di acquisire professionalità diverse da quelle dei dipendenti sospesi; •se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, mostri degli assetti proprietari coincidenti con quelli del datore che assume, o che abbia con esso un rapporto di collegamento o di controllo Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 165 INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE LEGGE 28/6/ 2012, N. 92 – INPS Circ. 12/12/2012, n. 137 •l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. •Osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro: l’autocertificazione circa l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali deve essere resa alla competente DTL e deve essere menzionata nelle comunicazioni inoltrate all’Inps per l’applicazione degli incentivi. La condizione di osservanza delle norme sulla tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia l’agenzia di somministrazione che l’utilizzatore. Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 166 DIRITTO DI PRECEDENZA 167 DIRITTO DI PRECEDENZA CONTRATTO A TERMINE ATTIVITÀ NON STAGIONALI • Fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il dipendente che, nel corso di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia lavorato per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine (art. 5, c. 4-q ; art. 21, D.L. 25.06.2008, n. 112). I • l lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro di volersi avvalere del diritto di precedenza entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto; • il diritto si estingue entro 1 anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (art. 5, c. 4- ). Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 168 DIRITTO DI PRECEDENZA LAVORATORI STAGIONALI Il diritto di precedenza dei lavoratori con contratti stagionali riguarda i lavoratori assunti con contratti a temine presso lo stesso datore di lavoro per medesime attività stagionali. Il diritto deve essere esercitato con una dichiarazione di volontà rilasciata entro tre mesi dalla data di cessazione del contratto stagionale ed è relativo alle assunzioni effettuate entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. 169 DIRITTO DI PRECEDENZA ONERE DEL DATORE DI LAVORO È consigliabile l'uso della forma scritta con data certa (raccomandata AR), in cui si chiede al lavoratore se intende accettare o meno, avendo cura di stabilire un termine di decadenza (es. 5/7 giorni di calendario) per l'accettazione (termine che decorre dalla data in cui la comunicazione datoriale sia pervenuta all'interessato). 170 DIRITTO DI PRECEDENZA PLURALITA’ DI AVENTI DIRITTO Qualora il datore debba procedere a un'unica assunzione e i titolari siano in numero superiore, occorre procedere in base ai criteri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cc. Un parametro potrebbe essere costituito dalle condizioni sociali e familiari dei "pretendenti", restando in secondo piano il mero criterio cronologico di arrivo delle comunicazioni da parte dei lavoratori. 171 DIRITTO DI PRECEDENZA DUBBI INTERPRETATIVI Il diritto di precedenza, essendo liberamente esercitabile dal lavoratore, può essere oggetto di rinuncia mediante accordo consensuale (non si applica art. 2113 c.c.) ? E’ possibile prevedere un corrispettivo in favore del lavoratore ? 172 MOBILITÀ E RIDUZIONE DEL PERSONALE I lavoratori in mobilità e quelli licenziati per riduzione del personale hanno diritto di precedenza in caso di riassunzione presso la medesima azienda entro 6 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 15, L. 29.4.1949, n. 264; art. 8, L. 23.7.1991, n. 223). Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 173 DIRITTO DI PRECEDENZA LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA’ – ESEMPIO (2) Il datore di lavoro assume per 12 mesi il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità; dopo tre mesi dalla cessazione del rapporto lo assume a tempo indeterminato: spetta la riduzione contributiva per i 12 mesi del rapporto a termine mentre non spettano i benefici (né la riduzione contributiva né il contributo mensile) per l’assunzione a tempo indeterminato ove il lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza all’assunzione, ai sensi dell’art.5, co. 4 quater, dlgs n. 368/2001. Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 174 DIRITTO DI PRECEDENZA LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA’ Nel caso specifico della trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine ai sensi della L. n.223/91, l’Inps, con la circolare n.137/12 ha chiarito che se la trasformazione è effettuata entro la scadenza del beneficio connesso al rapporto a tempo determinato l’incentivo spetta a prescindere dalla circostanza che il lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato. 175 IL CUMULO DEGLI INCENTIVI Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 176 IL CUMULO DEGLI INCENTIVI DURATA L’articolo 4, co. 13, recita: “Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato 177 IL CUMULO DEGLI INCENTIVI ESEMPIO (1) Assunzione a tempo determinato dalle liste di mobilità (art.8, co.2, L. 223/1991 – beneficio contributivo pari a 12 mesi9. Nel caso di datore di lavoro che: • utilizza per sei mesi un lavoratore agevolato mediante un contratto di somministrazione; • nell’eventualità di successiva assunzione dello stesso lavoratore con contratto a tempo determinato; • l’agevolazione spetterà per sei mesi (anche nel caso in cui il Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 178 contratto sia stato stipulato per un termine maggiore). IL CUMULO DEGLI INCENTIVI ESEMPIO (2) Assunzione a tempo determinato dalle liste di mobilità (art.8, co.2, L. 223/1991 – beneficio contributivo pari a 12 mesi9. Nel caso di datore di lavoro che: • utilizza il lavoratore agevolato mediante un contratto di somministrazione di almeno 12 mesi; • nell’eventualità di successiva assunzione dello stesso lavoratore con contratto a tempo determinato; • non spetterà alcuna agevolazione. Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 179 ASSETTI PROPRIETARI COINCIDENTI • Per la Corte di Cassazione ha affermato che l'agevolazione contributiva viene meno se l'impresa, pur riassumendo i lavoratori licenziati a seguito di procedura di mobilità, abbia "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" con quelli dell'impresa che ebbe a procedere ai licenziamenti. • Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" possono ritenersi, ad avviso della giurisprudenza, "tutte quelle situazioni che, pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da un'azienda e la loro assunzione da parte dell'altra“ • In questo caso, ovverosia qualora l'azienda originaria, intesa nel suo complesso, abbia continuato o riprenda ad operare, la prosecuzione del rapporto di lavoro o la sua riattivazione presso la nuova impresa costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l'effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge (art. 2112 cod. civ.), come tale non meritevole dei benefici dello sgravio . Cass. Lavoro sentenza n. 26391 del 3/11/08 ….qualora l'azienda originaria, intesa nel suo complesso, abbia continuato o riprenda ad operare, la prosecuzione del rapporto di lavoro o la sua riattivazione presso la nuova impresa costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l'effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge (art. 2112 cod. civ. trasferimento di azienda ), come tale non meritevole dei benefici dello sgravio . • Si tratta dell’applicazione dell’art.2112 c.c, ai sensi del quale, in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano Sentenza n. 26873 del 14 dicembre 2011 • Nel dicembre del 2011 la sentenza n. 26873 del 14 dicembre , ha chiarito che sono da considerarsi illegittimi gli sgravi contributivi nei confronti di lavoratori messi in mobilità e successivamente riassunti da una nuova azienda, che subentra nella gestione del ramo d’azienda della vecchia ed il cui titolare è uno dei due ex soci. La Cassazione lavoro (sentenza 9224/2006) • Ritiene che l’indagine sui legami tra impresa che licenzia ed impresa che assume debba estendersi oltre le nozioni di collegamento e controllo di cui all’art 2359 del c.c. • Vanno anche indagati quei rapporti tra imprese che di fatto si traducono in comportamenti abituali e coordinati originati dagli stretti legami tra soggetti del nucleo proprietario. • Significativi legami matrimoniali, di parentela e di lunga e consolidata amicizia tra i soci. SENTENZA N.18766 DEL 14 SETTEMBRE 2011 In particolare, la sentenza n.18766 del 14 settembre 2011, conferma l’orientamento già espresso in precedenza dal giudice di legittimità, secondo il quale (Cass. n.9224/06) al riconoscimento del diritto all'indennità di cui all'art.8, co.4-bis della L. n.223/91 a favore dell'impresa che assume lavoratori collocati in mobilità ostano non soltanto quei rapporti - tra detta impresa e quella che abbia proceduto a detta collocazione - che si concretizzino in forme di controllo e/o di collegamento espressamente regolate dall'art.2359 c.c., ma pure quei rapporti tra imprese che si traducano, sul piano fattuale, in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato, in ragione di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (legami di coniugio, di parentela, di affinità o finanche di collaudata e consolidata amicizia tra soci ecc.), che conducano a ideare, o fare attuare, operazioni coordinate di ristrutturazione, comportanti il licenziamento da parte di un'impresa e l'assunzione di lavoratori da parte dell'altra, e che oggettivamente attestino l'utilizzazione dei benefici per finalità diverse da quelle per le quali essi sono stati concepiti. DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI ARTICOLO 1 D.L. 76/2013 DL 76 Nuovo bonus assunzioni Art. 1 (Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani) 1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, è istituito in via sperimentale, nel limite delle risorse di cui ai commi 12 e 16, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al comma 2, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Incentivo a favore di datori di lavoro che assumono GIOVANI Consentiranno il beneficio: - Le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (comma 1); - Le trasformazioni con contratto a tempo indeterminato (comma 5). DL 76 Nuovo bonus assunzioni 2. L'assunzione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni: a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; Oppure b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; • Età: 18 / 29 (Fino a 30 anni meno un giorno) coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione. Condizione 1: privo di impiego retribuito da almeno 6 mesi il Ministero del lavoro con circ. n. 34/2013 ha fatto riferimento alla definizione presente nel D.M. 20.3.2013 (G.U. 2.7.2013, n. 153). il concetto di «privo di impiego regolarmente retribuito» deve essere riferibile a coloro che nel periodo indicato (6 mesi): non hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato di durata di almeno 6 mesi (da verificare solo la durata e non anche il quantum percepito); hanno svolto attività di natura autonoma o parasubordinata dalla quale ne è derivato un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (euro 4.800 per lavoro autonomo ed euro 8.000 per lavoro subordinato). L'accertamento del predetto requisito prescinde dall'eventuale stato di disoccupazione e pertanto non richiede la registrazione presso il Cpi. Condizione 2: mancanza di un titolo di studio di scuola superiore o professionale La seconda condizione tende ad agevolare i soggetti giovani privi di un diploma di scuola superiore o professionale (ISCED 3) ossia di quella categoria di lavoratori che abbiano ottenuto eventualmente solo il diploma di scuola secondaria di I livello (ex scuola media inferiore). INPS Quali rapporti di lavoro sono incentivati L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Spetta altresì per i soci lavoratori che instaurano con l’organismo cooperativo un rapporto di lavoro subordinato. Non spetta per le assunzioni di lavoratori domestici, né spetta per i lavoratori intermittenti o con contratto ripartito. Importo del beneficio e durata Per ogni lavoratore assunto, è prevista la concessione di un sgravio contributivo pari a 1/3 della retribuzione mensile lorda (imponibile ai fini previdenziali), fino ad un massimo di 650 euro mensili. Si prevede un beneficio economico equivalente alla decontribuzione totale per le retribuzioni fino a 1.950 euro al mese (per un periodo massimo di 18 mesi) per nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni» (1.950,00 x 1/3 = 650,00). Il beneficio sarà riconosciuto per: - 18 mesi in caso si assunzione con contratto a tempo indeterminato (importo massimo recuperabile: 650 x 18 = euro 11.700); - 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato (importo massimo recuperabile: 650 x 12 = euro 7.800). Apprendisti • Tradotto in pratica il vincolo consegna tre situazioni in base al tipo di azienda e considerando che agli apprendisti assunti dal 2012 al 2016 è applicabile lo sgravio totale, che sconta i contributi del 100% a eccezione dell'aliquota dell'1,61% destinata all'Aspi.. In pratica, allora, in relazione all'assunzione di un apprendista con paga di 1.950 euro mensili (misura che dà 650 euro, cioè il limite «ordinario» di bonus mensile), ne deriva che: se l'azienda occupa fino a nove dipendenti e si avvale anche dello sgravio totale il bonus fruibile è di 31 euro, invece di 650 euro (1.950 x 1.61%); se l'azienda occupa più di nove dipendenti (per cui esclusa dallo sgravio totale) il bonus fruibile è di 226 euro, invece di 650 euro ( 1.950 x 11,61%) DL 76 Nuovo bonus assunzioni 6. L'incremento occupazionale di cui al comma 3 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno 7. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L’incentivo spetta a condizione che l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente l’assunzione stessa (ovvero nell’anno precedente la decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato); E’ altresì necessario che tale incremento sia mantenuto per ogni mese di calendario di vigenza dell’incentivo. In caso di assunzione a tempo indeterminato l’incremento netto dell’occupazione deve essere mantenuto per 18 mesi e verificato confrontando due valori medi convenzionali. Il primo termine di confronto è sempre costituito dalla forza media occupata nei 12 mesi precedenti l’assunzione. ll secondo termine di confronto è costituito, per i primi dodici mesi di vigenza del rapporto agevolato, dalla forza media relativa al primo anno successivo all’assunzione; per il terzo semestre di vigenza del rapporto agevolato, il secondo termine di confronto è invece costituito dalla forza media occupata nel secondo anno successivo all’assunzione. Come valutare l’incremento occupazionale in U.L.A. Per stabilire se l'assunzione di un lavoratore determina un incremento occupazionale in termini di Unità di Lavoro Annuo (ULA) si deve procedere come segue: - Si calcola la media della forza lavoro utilizzata nei 12 mesi precedenti l’assunzione (Forza Media Anno Precedente – fmap); - Si calcola la media dei lavoratori proiettandola nei 12 mesi successivi, includendo il lavoratore assunto e tenendo conto dei rapporti di lavoro a termine che verranno a cessare (Forza Media Anno Successivo – fmas). Si confrontano i due valori e se Fmas è superiore a Fmap, anche se solo per decimali, l’effetto incrementale è verificato. Il 17 aprile 2013 ALFA assume Tizio, a tempo pieno e indeterminato, Fmap L1 – lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato il 10 aprile 2012 e rimasto alle dipendenze del datore di lavoro (dal 17 aprile 2012 al 16 aprile 2013 12/12 come riferimento all’ anno precedente la data di assunzione del nuovo lavoratore) L2 - lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato il 17 ottobre 2012 e 6/12 rimasto alle dipendenze del datore di lavoro (dal 17 ottobre al 16 aprile 2013 sono 6 mesi ) L3 - lavoratore assunto a tempo pieno e determinato, per 7 mesi, il 17 dicembre 2012 (scade il 16 luglio 2013) e rimasto alle dipendenze del datore di lavoro (dal 17 dicembre 2012 al 16 aprile 2013 sono 4 mesi ) (L1+L2+L3) forza lavoro Tizio – assunto il 17 aprile 2013 a tempo pieno per otto mesi (L1+L2+L3+Tizio) INCREMENTO Fmas 12/12 Essendo a t. indeter. 12/12 come sopra 4/12 3/12 scadenzo del TD a luglio 2013 ( dal 17 aprile 2013 al 16 luglio 2013 sono 3 mesi) 22/12 27/12 -- 12/12 39/12 SÌ (39 è >22) • In questo caso l’effetto incrementale è verificato in quanto la Fmas (forza media anno successivo) è pari a 35/12 di U.L.A., quindi è superiore alla Fmap (forza media anno precedente) che è invece pari a 22/12 di U.L.A. Reg.CE 800/2008 Dalla condizione che «le assunzioni determinino un aumento occupazionale netto» si fa «salvo che il posto si sia reso vacante per dimissioni volontarie, Invalidità pensionamento per raggiunti limiti d'età riduzione volontaria dell'orario di lavoro licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzioni di personale. Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale successivo ripristino dell’incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza ALFA assume in data 01.10.2013; il beneficio scade il 31.03.2015; se non mantiene l’incremento per il 4° mese (nel nostro primo esempio 35 scende a 22) e lo ripristina per il 7° mese, non spetta il beneficio per i mesi dal 4° al 6° mentre spetta nuovamente dal 7° e – se il nuovo incremento è mantenuto – per i mesi successivi fino al 31.03.2015. Bonus anche senza assunzione • Il bonus per la stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato di un under 30 già presente in azienda può essere assegnato anche se il datore di lavoro non effettua un'ulteriore assunzione. • L’ ulteriore assunzione prevista dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto legge può non essere necessaria quando la trasformazione a tempo indeterminato già determina un incremento occupazionale. • Questa lettura del decreto, favorevole alle aziende, è resa possibile dal fatto che l'incremento occupazionale si calcola in unità di lavoro anno (Ula). • In termini generali l'assunzione compensativa non è necessaria in tutti i casi in cui il calcolo della forza media nel primo anno seguente la trasformazione risulti superiore a quello dell'anno precedente. Tale assunzione compensativa deve ritenersi necessaria solo nelle ipotesi in cui, altrimenti, – considerando il valore in ULA del rapporto trasformato e degli altri rapporti in essere alla data di decorrenza della trasformazione – non si realizzerebbe l’incremento Es.: ALFA ha un solo dipendente a tempo determinato; dopo 5 mesi il rapporto è trasformato a tempo indeterminato; la forza media occupata da ALFA prima dell’assunzione è pari a 5/12 di ULA; la forza media occupata da ALFA per effetto della trasformazione è pari a 12/12 di ULA; 12/12 è maggiore di 5/12; La trasformazione realizza l’incremento netto dell’occupazione, senza necessità di effettuare alcuna assunzione ulteriore. Lavoratori sospesi da almeno 24 mesi A norma dell'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 Il beneficio è riconosciuto a condizione che i datori di lavoro non abbiano operato licenziamenti o sospensioni nei sei mesi che precedono l'assunzione, o non abbiano risolto il rapporto per mancato superamento del periodo di prova (v. INPS mess. n. 19018/1999 e n. 20399/2005; ML interpello n. 37/2010). • il comma 14 dell’art. 4 della riforma ha modificato il testo dell’art. 8, comma 9 della L. n. 407/1990, circoscrivendo il divieto di riconoscimento degli incentivi ai soli casi in cui le assunzioni di lavoratori disoccupati o sospesi di lunga durata siano effettuate in sostituzione di lavoratori sospesi o licenziati non più “per qualsiasi causa” – come disponeva la norma previgente – ma solo “per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale”. Misura delle agevolazioni A) Per la generalità dei datori di lavoro ammessi al beneficio: si applica per un periodo di trentasei mesi una riduzione del 50% dei contributi dovuti a carico del datore di lavoro fermo restando il versamento dell'intera quota a carico del lavoratore; B) per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane: si applica l'esenzione totale per un periodo di trentasei mesi dei contributi a carico del datore di lavoro, mentre è dovuta l'intera contribuzione a carico del lavoratore IL FONDO DI GARANZIA IL FONDO DI GARANZIA la legge 29 maggio 1982, n. 297 ha istituito il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto ed il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, ha esteso la garanzia alle ultime retribuzioni Il Fondo, alimentato con un contributo a carico dei soli datori di lavoro, pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, elevato allo 0,40% per i dirigenti di aziende industriali, sostituisce il datore di lavoro per il pagamento di taluni crediti dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza dello stesso datore di lavoro. Circ. n. 74 del 15/07/2008 - Circolare INPS n. 32 del 4 marzo 2010 Per il Fondo di garanzia legata alla Previdenza complementare circolare INPS n. 23/2008 IL FONDO DI GARANZIA Beneficiari 1. Lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all'Istituto del contributo che alimenta la Gestione (compresi dirigenti ed apprendisti) 2. Soci delle cooperative di lavoro 3. Eredi dei lavoratori indicati al punto 1. 4. Finanziarie (circolare 89/2012) 5. Altri cessionari dei crediti IL FONDO DI GARANZIA Prestazioni a carico del Fondo di Garanzia • Trattamento di fine rapporto • Crediti di lavoro • Omesso versamento del datore di lavoro ai fondi di previdenza integrativa L’INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA •Lo stato di insolvenza del datore di lavoro •La cessazione del rapporto di lavoro •L’accertamento giudiziale del credito STATO D’INSOLVENZA Si dimostra con una delle procedure concorsuali: • Fallimento, Amministrazione straordinaria, Liquidazione coatta amministrativa • Concordato preventivo • Esecuzione individuale qualora l’azienda non sia soggetta a fallimento DATORE DI LAVORO SOGGETTO ALLE PROCEDURE CONCORSUALI: il Fondo di Garanzia interviene, in caso di datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali, purché vi sia: - la cessazione del rapporto di lavoro subordinato; - l'apertura di una procedura concorsuale; - l'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto. DATORE DI LAVORO NON SOGGETTO ALLE PROCEDURE CONCORSUALI Qualora il datore di lavoro non sia soggetto in concreto (Cass., sentenza n. 1178/09) alle procedure concorsuali, il Fondo di Garanzia interviene qualora vi sia • cessazione del rapporto di lavoro subordinato; • inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali; • insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata; • l'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto Presentazione telematica • Nuove modalità di presentazione della domanda di intervento del Fondo di garanzia del t.f.r. e dei crediti di lavoro diversi dal t.f.r. (art. 2 della legge n. 297/1982 e artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 80/1992) e del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare (art. 5 del D.Lgs. n. 80/1992). circolare 27 marzo 2012, n. 46 FALLIMENTO E FONDO DI TESORERIA INPS In caso di fallimento di un'azienda che abbia almeno 50 dipendenti nell'anno solare, i lavoratori che hanno optato per lasciare il TFR in azienda, devono recuperare il TFR in parte dal Fondo di Garanzia INPS ex art. 2, Legge n. 297/1982 (TFR maturato fino al 31.12.2006) e in parte dal Fondo di Tesoreria INPS (il TFR maturato dall'1.1.2007). Messaggio n. 2057/2012 TFR Definizione e caratteristiche Fonti normative Il rapporto di lavoro subordinato prevede con l’estinzione del rapporto di lavoro, qualsiasi sia la causa, un’indennità di fine rapporto commisurata alla retribuzione percepita ed al periodo di attività lavorativa svolta presso lo stesso datore di lavoro Art. 2120 c.c. L’indennità di fine rapporto ha subito con l’intervento della Legge 29/5/1982, n. 297, una radicale trasformazione tanto da farle cambiare la sua natura, che con l’indennità di anzianità era risarcitoria, trasformata invece in “retribuzione differita” con la modifica in trattamento di fine rapporto Nozione generale e destinatari Il trattamento di fine rapporto (TFR) è una forma di salario differito che spetta al lavoratore dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque causa è dovuto per tutti i rapporti di lavoro subordinato (ivi compresi i contratti a termine, a tempo parziale, di apprendistato e di inserimento ) e matura anche durante il periodo di prova. Sorge in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro sia essa dovuta a dimissioni, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo ovvero decesso QUOTA ANNUA Annualmente il lavoratore dipendente matura una quota di trattamento di fine rapporto. • La quota di TFR maturata nell'anno: 1. rimane accantonata presso il datore di lavoro (ovvero versata al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS in caso di aziende con più di 50 dipendenti), nel caso in cui il lavoratore non abbia optato, tramite il Modello TFR1 o Modello TFR2, per l'adesione ad un fondo di previdenza complementare; 2. viene versata ad un fondo di previdenza complementare, con le modalità e i termini previsti dal fondo stesso, in caso di adesione tacita o esplicita alla previdenza complementare. Calcolo, accantonamento e rivalutazione Modalità di calcolo e rivalutazione Il TFR si calcola sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari all’importo della retribuzione dovuta per l’anno divisa per 13,5 Gli importi accantonati sono indicizzati, al 31 dicembre di ogni anno, mediante l’applicazione di un tasso costituito dal 1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT registrato nel mese di dicembre dell’anno precedente Composizione del TFR Il TFR è pertanto composto: dalla somma complessivamente maturata al 31 dicembre dell'anno precedente dalla rivalutazione di tale somma sulla base del tasso risultante per il mese di cessazione (ovvero per il mese precedente se la cessazione è avvenuta entro il giorno 14) dalla quota di competenza maturata dal 1º gennaio al momento della cessazione Contributo aggiuntivo 0,50% IVS In sede di rivalutazione del TFR e di accantonamento della quota annua il datore di lavoro recupera , sulla quota accantonata stessa, un importo pari allo 0,50% dell'imponibile previdenziale dell'anno di riferimento (art. 3 L. 297/1982). Modalità di calcolo: Primo esempio Ipotizziamo una retribuzione annua utile ai fini del TFR pari a 29.572,00 euro La quota annua di TFR da accantonare è così calcolata: 29.572,00 : 13,5 = 2.203,85 euro Al risultato deve essere poi detratto quello risultante dalla applicazione della contribuzione aggiuntiva e a tal fine occorre prendere in considerazione la retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Supponiamo che quest’ultima sia pari ad euro 30.491,65 x 0,50% = 152,46 euro La quota effettiva da accantonare è data dalla differenza 2.203,85 - 152,46 = 2.051,39 euro Retribuzione utile al calcolo del TFR Caratteri della retribuzione onnicomprensiva “Tutti gli emolumenti della retribuzione previsti in dipendenza del rapporto di lavoro” non soltanto quelli corrispondenti ad una prestazione lavorativa: esempio indennità di ferie, mancato preavviso, gratifica di bilancio “Con esclusione degli emolumenti occasionali” L’occasionalità è propria di quei compensi – fortuiti, imprevedibili – che non trovano riscontro nella abituale prestazione lavorativa. La sporadicità dell’erogazione può essere un segno del carattere occasionale. Spesso i giudici richiedono di esaminare una sequenza di buste paga. La tendenza è di giudicare occasionali le somme erogate a titolo di risarcimento danni o come atti di liberalità riservati non alla generalità dei dipendenti. Entrambi: risarcimento danni e liberalità sono funzioni diverse dalla retribuzione e non possono rappresentare somme utili al TFR. EROGAZIONE A TITOLO NON OCCASIONALE: LO STRAORDINARIO Cass. 14 febbraio 2008 n. 4014 Continuità del lavoro straordinario: non può fondarsi sull'accertamento di una semplice reiterazione delle prestazioni eccedenti l'orario normale, ma va individuato nella duplice condizione di una verificata regolarità o frequenza o periodicità della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà; in particolare, si è aggiunto, che occorre misurare la riconoscibilità di regolarità, frequenza o anche mera periodicità di una prestazione eccedente l'orario ordinario con riguardo al suo ripetersi con costanza ed uniformità per un apprezzabile periodo di tempo, così da divenire abituale nel quadro dell'organizzazione del lavoro. Valorizzazione fringe benefits • Autovettura Non è prevista una specifica normativa che disponga un criterio univoco. Il controvalore dell’utilizzo privato dell’autovettura concessa al lavoratore deve essere determinato con un criterio di ragionevolezza, che può anche fondarsi sulle tariffe ACI, ma che deve tener conto dell’effettivo utilizzo dell’auto per uso personale. Valorizzazione fringe benefits • Alloggio La giurisprudenza riconosce la computabilità nel Tfr del controvalore relativo all’utilizzo dell’alloggio per esigenze personali e familiari del lavoratore, con qualunque modalità (corresponsione di un importo mensile al lavoratore, comodato gratuito, canone di locazione pagato dal datore), sempre che tale liberalità sia connessa al rapporto di lavoro ed alla posizione lavorativa del dipendente • Cass. 22 giugno 2004 n. 11644 - Cass. 2 marzo 2005 n. 4341 Cass. 22 aprile 1987 n. 3914 Valorizzazione fringe benefits • Mensa e buoni pasto Salvo diversa disposizione contrattuale, il controvalore del servizio mensa e degli eventuali ticket restaurant non fa parte della retribuzione a nessun effetto attinente agli istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, pertanto non rientrano nel computo del Tfr Cass. S.U. 1° aprile 1993 n. 3888 Un orientamento più recente, peraltro, attribuisce natura retributiva alla mensa, come istituto contrattuale, soltanto quando sia accompagnata da un'indennità sostitutiva e solo in misura corrispondente al valore dell'indennità, dovendo in tal caso incidere sugli istituti indiretti legali e contrattuali se così dispone la contrattazione collettiva (Cass. 14 novembre 2001 n. 14198). Valorizzazione fringe benefits • Premi per polizze assicurative Le polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro a favore dei propri lavoratori (fringe benefits) entrano nella base di calcolo del Tfr, in quanto trattasi di emolumenti che trovano la loro causa tipica nel normale rapporto di lavoro cui sono connesse Cass., 22 giugno 2000 n. 8496). Computabilità indennità • Indennità di trasferta Se la trasferta rappresenta una modalità abituale della prestazione, l’indennità entra a far parte della base di calcolo del Tfr. In caso contrario deve essere esclusa, anche se erogata per trasferte o missioni protrattesi per un apprezzabile lasso di tempo ma con carattere occasionale ed episodico Cass. 14 luglio 1988 n. 4621 - Cass. 13 aprile 1985 n. 2449). Computabilità indennità • Indennità per ferie e ROL non goduti Salvo diversa previsione contrattuale, l’orientamento attualmente prevalente (anche se non unanime) ritiene che tale indennità, in quanto connessa al rapporto di lavoro, debba formare retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr Cass. 8 giugno 2005 n. 11936 Computabilità indennità • Festività non godute Con la sentenza n° 11448/2004 la Corte di Cassazione ha ribadito che sono da includere nel computo del Tfr i compensi erogati per festività non godute. Infatti già parte della dottrina e della giurisprudenza aveva ritenuto non occasionali tali compensi in quanto reiterabili nel tempo e dovuti in base ad una norma Computabilità indennità • Indennità sostitutiva del preavviso Dopo un lungo periodo nel quale giurisprudenza prevalente considerava che, pur non trattandosi del corrispettivo di una prestazione di lavoro, l’indennità sostitutiva del preavviso riconosciuta al lavoratore avesse natura retributiva e, quindi, fosse computabile nella base di calcolo del Tfr, l’orientamento attuale prevede che tale indennità non debba essere considerata nel calcolo del trattamento di fine rapporto essendo mancato l'effettivo servizio nel periodo di mancato preavviso. (Da ultimo, ved. Corte di Cassazione, 5 ottobre 2009, n° 21216) Computabilità indennità • Indennità estero Secondo la Corte di Cassazione (sentenze n° 3278/2004, n° 24875/2005 e 3374/2009) tale indennità ha natura retributiva sia nel caso che assuma una funzione compensativa della gravosità e del disagio ambientale, sia nel caso in cui sia correlata alla professionalità del lavoratore. Pertanto è utile ai fini del computo del Tfr. Computabilità indennità • Premio di anzianità o di fedeltà La Corte di Cassazione (sent. 12411/2002 e 4418/2009) ha stabilito che il premio di anzianità rientra nella base di calcolo del Tfr in quanto non può essere considerato una prestazione occasionale. SOSPENSIONI DELL’ATTIVITÀ Deve essere computato l'equivalente della retribuzione cui avrebbe avuto diritto il lavoratore in caso di normale svolgimento del rapporto (art. 2120 , c. 3, c.c.) : - infortunio e malattia professionale; - malattia; - donazione sangue; - gravidanza e puerperio; - cassa integrazione ordinaria e straordinaria; - contratti di solidarietà. T.F.R. e congedi parentali • Un profilo di problematicità riguarda quali periodi di assenza per maternità siano considerati utili, in quanto l’art. 2110 c.c. fa un generico rinvio al periodo della “gravidanza” e del “puerperio”, senza menzionare espressamente i congedi parentali. • Mentre non ci sono dubbi riguardo la computabilità dei congedi per maternità, non c’è certezza riguardo i congedi parentali. • Un primo orientamento giurisprudenziale prevedeva la computabilità anche di questi ultimi, mentre altre condivisibili sentenze hanno stabilito che l’assenza facoltativa non è utile alla maturazione del Tfr… T.F.R. e congedi parentali • In effetti, non esistendo una definizione giuridica di “puerperio”, al momento le soluzioni adottate dalla giurisprudenza sono tre: 1) con interpretazione estensiva del puerperio, Cassazione n° 2114/1993 e 23898/2004 ammette il congedo parentale (si ritiene fino all’età di 8 anni del bambino) 2) Con un’interpretazione più restrittiva, una seconda soluzione consente che il periodo massimo di astensione dal lavoro per la maturazione del Tfr è di 3 mesi, considerato che il puerperio, come fenomeno medico, non supera i 30-40 gg. 3) La terza soluzione, con un chiaro approccio di compromesso tra le prime due, ammette il congedo parentale ma solo fino all’età di 3 anni del bambino (Si ricorda che la L. 53/2000 ed il D.Lgs. 151/2001 prevedono che il congedo può essere fruito fino ai 3 anni del bambino e dai 3 agli 8 solo con particolari modalità) Retribuzione utile al calcolo del TFR Frazioni inferiori a 15 giorni Cassazione 25 settembre 2002 n. 13934 • Le frazioni inferiori ai 15 gg.: soltanto una lontana sentenza del 1987 è contro l’inclusione, perché il legislatore avrebbe stabilito come periodo di accantonamento l’anno e non i mesi. L’osservazione è ingegnosa, ma la dottrina ed una recente sentenza del 2002 sono per l’inclusione tra gli emolumenti utili al Tfr, per ragioni più sostanziali. • L’art. 1 afferma che “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro è dovuto il trattamento di fine rapporto”, anche quando il rapporto dura un solo giorno. • L‘art. 2120 afferma che le frazioni di mese superiori o pari a 15 giorni sono calcolate come mese intero, ma ciò non significa che periodi inferiori non siano utili al Tfr. ----Ritorniamo al Fondo di Garanzia L'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro (circolare INPS n. 74/2008) si intende dimostrata quando si verifichi una delle seguenti ipotesi: - il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell'azienda e presso il luogo di residenza del datore di lavoro se imprenditore individuale; - il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell'azienda e presso la residenza di tutti coloro che rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali in caso di società di persone; - il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso la sede della società (legale ed operativa se diverse). INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA QUANDO IL TRIBUNALE DECRETI DI NON PROCEDERE ALL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO SECONDO LA PREVISIONE DELL'ART. 102 L.F • Qualora non si proceda alla verifica dello stato passivo, viene a mancare lo "stato passivo" di cui all'art. 2, c. 2, legge 297/1982 ed il lavoratore rischierebbe di restare privo di tutela. • A tal proposito è intervenuto l'INPS con circolare 32/2010 chiarendo che il lavoratore può chiedere l'intervento del Fondo di garanzia purché il credito risulti accertato sulla base dell'art. 2, c. 5, legge 297/1982. I DOCUMENTI NECESSARI Al fine di ottenere dall’INPS il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro fallito, il lavoratore è tenuto a corredare la relativa istanza con la documentazione necessaria richiesta dall’Ente previdenziale, cui non incombe l’obbligo di provvedere d’ufficio all’acquisizione dei dati necessari per la liquidazione del dovuto. PRESCRIZIONE Il diritto al TFR si prescrive in cinque anni (art. 2948, comma 5, c.c.) che decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di fallimento, se il lavoratore ha insinuato il proprio credito nel termine di cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, potrà richiedere l'intervento del Fondo entro cinque anni dalla chiusura della procedura. Tale principio è valido anche per la procedura di amministrazione straordinaria. Nel concordato preventivo, non si ha alcun effetto interruttivo permanente della Prescrizione. Il Fondo interviene solo se tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di presentazione della domanda all'Istituto non siano trascorsi più di cinque anni, fatti salvi eventuali atti interruttivi della prescrizione. CREDITI DI LAVORO DIVERSI DAL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Il Fondo corrisponde esclusivamente i crediti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro purché rientrino nei dodici mesi che precedono: La data di deposito in Tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro, nel caso in cui l’intervento del Fondo avvenga a seguito di esecuzione individuale La data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell’esercizio provvisorio, di revoca dell’autorizzazione alla continuazione all’esercizio di impresa, per i lavoratori che dopo l’apertura di una procedura concorsuale abbiano effettivamente continuato a prestare attività lavorativa; La data della domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell’apertura della procedura stessa. CREDITI DI LAVORO DIVERSI DAL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO I crediti che possono essere corrisposti a carico del Fondo sono quelli inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro: tre mesi di calendario l’arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente Nel caso in cui gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro coincidano con un periodo successivo all’apertura della procedura essi potranno essere posti a carico del Fondo se non corrisposti dalla procedura ed ammessi allo stato passivo in prededuzione. PRESCRIZIONE Il diritto alla prestazione si prescrive in un anno. Il lavoratore potrà richiedere l'intervento del Fondo entro un anno dalla chiusura della procedura.
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