diffida inviata al Comune di Milano

RACCOMANDATA A/R
Spett.le
Comune di Milano
In persona del Sindaco pro tempore
Piazza della Scala 2
20121 MILANO
Milano, 26 febbraio 2015
Oggetto: diffida ex art. 3, comma 1, D.Lgs. n.198/2009, in materia di
ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi
pubblici
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, membro del Consiglio
Nazionale dei Consumatori ed utenti, con sede in Milano, Via Valassina, n. 22,
dichiara quanto segue.
PREMESSO CHE
‐ da numerose segnalazioni di consumatori nostri associati siamo venuti a
conoscenza del fatto che, a partire dal mese di marzo 2014, data di attivazione di
sette nuovi Autovelox, il Comune di Milano ha iniziato a notificare ai presunti
trasgressori dell’art. 142, Cod. Strada, il verbale di accertamento dell’infrazione con
la seguente dicitura: “il verbalizzante [….] in servizio presso l’Ufficio Varchi della
Polizia Locale di Milano in data […], dalla quale decorrono i termini di notifica del
presente verbale, ha accertato che il conducente del veicolo targato […] in data [….]
alle ore […] ha commesso le seguenti violazioni: […]”;
- con tale dicitura la Polizia Locale di Milano ha indotto in errore i cittadini,
informandoli del fatto che i termini per notificare il verbale di accertamento decorrano
dalla data in cui l’agente accertatore ha potuto registrare l’infrazione, anziché dalla
data dell’infrazione stessa;
- sulla base di tale (errata) informazione, numerosi cittadini, in buona fede, hanno
provveduto ad effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta entro 60 giorni
ovvero beneficiando dello sconto del 30% entro 5 giorni dalla notifica;
- L’art. 201, Cod. strada, prevede, che
immediatamente contestata, il verbale,
violazione e con la indicazione dei
contestazione immediata, deve, entro
notificato all'effettivo trasgressore…”;
“Qualora la violazione non possa essere
con gli estremi precisi e dettagliati della
motivi che hanno reso impossibile la
novanta giorni dall'accertamento, essere
- Molti presunti trasgressori, accortisi del mancato rispetto del termine di 90 giorni da
parte del Comune di Milano, presentavano così ricorso ex art. 203, Cod. Strada, al
Prefetto di Milano, che, visto il numero esorbitante di ricorsi, chiedeva delucidazioni
al Ministero dell’Interno in relazione alla prassi adottata dal Comune stesso di far
decorrere i novanta giorni non dalla data di commissione della violazione, ma da
quella in cui gli Agenti visionano i fotogrammi ed associano i dati della targa a quelli
del proprietario del veicolo;
- il Ministero dell’Interno riscontrava la nota n. 21/MC/2014/Area III
con
comunicazione del 7.11.2014 nella quale veniva confermata l’illegittimità della prassi
seguita dal Comune di Milano, contraria sia alle norme di legge, sia alla
giurisprudenza della Suprema Corte;
- E’ nota altresì la sentenza del Giudice di pace di Milano, n. 13347, depositata in
data 20.11.2014, che confermava le osservazioni del Ministero dell’Interno;
- nonostante ciò, ci risulta che il Comune di Milano, in data 24.11.2014, in risposta ad
una interrogazione presentata in data 29.09.2014, continuava a sostenere che il
verbale “deve essere notificato entro 90 giorni dall’accertamento che viene effettuato
da un agente della Polizia Locale il quale deve verificare le immagini trasmesse
dall’apparecchiatura e accertare che il veicolo con una determinata targa viaggiava
ad una velocità superiore al limite”;
- risulta altresì che ancora nel mese di gennaio 2015 molti cittadini abbiano ricevuto
verbali di accertamento notificati fuori dai termini di legge e contenenti l’informazione
“contra legem” sopra richiamata relativa al decorso dei termini per la notifica;
- stante il perpetrarsi di questo comportamento illegittimo contrario all’art. 201, Cod.
Strada, alla nota del Ministero dell’Interno e all’orientamento giurisprudenziale,
Altroconsumo, nell’interesse della pluralità dei cittadini/consumatori vittima di tale
prassi,
CHIEDE
ai sensi dell’art. 3, comma 1, D.Lgs. n.198/2009,
1. l’immediata cessazione della notifica di verbali di accertamento di sanzioni
amministrative oltre i 90 giorni dall’infrazione, perché tale notifica costringe il cittadino
a dover presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, nonostante la Polizia
locale e il Comune siano pienamente a conoscenza del superamento del termine;
2. l’annullamento in autotutela di tutti i verbali di accertamento di infrazione del
Codice della strada notificati oltre i 90 giorni dall’infrazione;
3. l’immediata modifica del testo contenuto nei verbali di accertamento, con la
precisa indicazione che il termine di 90 giorni decorre dalla data dell’infrazione e non
da quella di visione dei fotogrammi da parte degli Agenti;
4. l’attuazione di una procedura per la restituzione delle somme incassate
illegittimamente a fronte di verbali notificati tardivamente in violazione dell’art. 201,
Cod. strada;
5. l’annullamento e/o immediata sospensiva, in ogni caso, di qualsivoglia procedura
esecutiva e/o di riscossione coattiva basata su verbali illegittimi notificati
tardivamente, con l’impegno di non domandare, anche tramite Equitalia, le somme
non versate;
6. l’annullamento e/o l’immediata sospensione delle procedure di emissione dei
verbali di cui all’art. 126-bis, Cod. strada, per non aver i presunti trasgressori
comunicato i dati del soggetto che si trovava alla guida.
In conformità a quanto previsto dalla richiamata disposizione, si fa presente che
trascorsi 90 giorni dal ricevimento della presente, in caso di mancato adempimento a
quanto richiesto e in caso di mancata comunicazione delle iniziative assunte, si
provvederà a tutelare i diritti e gli interessi dei consumatori nelle competenti sedi
giudiziarie.
Distinti saluti,
Luisa Crisigiovanni
Segretario Generale Altroconsumo