RACCOMANDATA A/R Spett.le Comune di Milano In persona del Sindaco pro tempore Piazza della Scala 2 20121 MILANO Milano, 26 febbraio 2015 Oggetto: diffida ex art. 3, comma 1, D.Lgs. n.198/2009, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori ed utenti, con sede in Milano, Via Valassina, n. 22, dichiara quanto segue. PREMESSO CHE ‐ da numerose segnalazioni di consumatori nostri associati siamo venuti a conoscenza del fatto che, a partire dal mese di marzo 2014, data di attivazione di sette nuovi Autovelox, il Comune di Milano ha iniziato a notificare ai presunti trasgressori dell’art. 142, Cod. Strada, il verbale di accertamento dell’infrazione con la seguente dicitura: “il verbalizzante [….] in servizio presso l’Ufficio Varchi della Polizia Locale di Milano in data […], dalla quale decorrono i termini di notifica del presente verbale, ha accertato che il conducente del veicolo targato […] in data [….] alle ore […] ha commesso le seguenti violazioni: […]”; - con tale dicitura la Polizia Locale di Milano ha indotto in errore i cittadini, informandoli del fatto che i termini per notificare il verbale di accertamento decorrano dalla data in cui l’agente accertatore ha potuto registrare l’infrazione, anziché dalla data dell’infrazione stessa; - sulla base di tale (errata) informazione, numerosi cittadini, in buona fede, hanno provveduto ad effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta entro 60 giorni ovvero beneficiando dello sconto del 30% entro 5 giorni dalla notifica; - L’art. 201, Cod. strada, prevede, che immediatamente contestata, il verbale, violazione e con la indicazione dei contestazione immediata, deve, entro notificato all'effettivo trasgressore…”; “Qualora la violazione non possa essere con gli estremi precisi e dettagliati della motivi che hanno reso impossibile la novanta giorni dall'accertamento, essere - Molti presunti trasgressori, accortisi del mancato rispetto del termine di 90 giorni da parte del Comune di Milano, presentavano così ricorso ex art. 203, Cod. Strada, al Prefetto di Milano, che, visto il numero esorbitante di ricorsi, chiedeva delucidazioni al Ministero dell’Interno in relazione alla prassi adottata dal Comune stesso di far decorrere i novanta giorni non dalla data di commissione della violazione, ma da quella in cui gli Agenti visionano i fotogrammi ed associano i dati della targa a quelli del proprietario del veicolo; - il Ministero dell’Interno riscontrava la nota n. 21/MC/2014/Area III con comunicazione del 7.11.2014 nella quale veniva confermata l’illegittimità della prassi seguita dal Comune di Milano, contraria sia alle norme di legge, sia alla giurisprudenza della Suprema Corte; - E’ nota altresì la sentenza del Giudice di pace di Milano, n. 13347, depositata in data 20.11.2014, che confermava le osservazioni del Ministero dell’Interno; - nonostante ciò, ci risulta che il Comune di Milano, in data 24.11.2014, in risposta ad una interrogazione presentata in data 29.09.2014, continuava a sostenere che il verbale “deve essere notificato entro 90 giorni dall’accertamento che viene effettuato da un agente della Polizia Locale il quale deve verificare le immagini trasmesse dall’apparecchiatura e accertare che il veicolo con una determinata targa viaggiava ad una velocità superiore al limite”; - risulta altresì che ancora nel mese di gennaio 2015 molti cittadini abbiano ricevuto verbali di accertamento notificati fuori dai termini di legge e contenenti l’informazione “contra legem” sopra richiamata relativa al decorso dei termini per la notifica; - stante il perpetrarsi di questo comportamento illegittimo contrario all’art. 201, Cod. Strada, alla nota del Ministero dell’Interno e all’orientamento giurisprudenziale, Altroconsumo, nell’interesse della pluralità dei cittadini/consumatori vittima di tale prassi, CHIEDE ai sensi dell’art. 3, comma 1, D.Lgs. n.198/2009, 1. l’immediata cessazione della notifica di verbali di accertamento di sanzioni amministrative oltre i 90 giorni dall’infrazione, perché tale notifica costringe il cittadino a dover presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, nonostante la Polizia locale e il Comune siano pienamente a conoscenza del superamento del termine; 2. l’annullamento in autotutela di tutti i verbali di accertamento di infrazione del Codice della strada notificati oltre i 90 giorni dall’infrazione; 3. l’immediata modifica del testo contenuto nei verbali di accertamento, con la precisa indicazione che il termine di 90 giorni decorre dalla data dell’infrazione e non da quella di visione dei fotogrammi da parte degli Agenti; 4. l’attuazione di una procedura per la restituzione delle somme incassate illegittimamente a fronte di verbali notificati tardivamente in violazione dell’art. 201, Cod. strada; 5. l’annullamento e/o immediata sospensiva, in ogni caso, di qualsivoglia procedura esecutiva e/o di riscossione coattiva basata su verbali illegittimi notificati tardivamente, con l’impegno di non domandare, anche tramite Equitalia, le somme non versate; 6. l’annullamento e/o l’immediata sospensione delle procedure di emissione dei verbali di cui all’art. 126-bis, Cod. strada, per non aver i presunti trasgressori comunicato i dati del soggetto che si trovava alla guida. In conformità a quanto previsto dalla richiamata disposizione, si fa presente che trascorsi 90 giorni dal ricevimento della presente, in caso di mancato adempimento a quanto richiesto e in caso di mancata comunicazione delle iniziative assunte, si provvederà a tutelare i diritti e gli interessi dei consumatori nelle competenti sedi giudiziarie. Distinti saluti, Luisa Crisigiovanni Segretario Generale Altroconsumo
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