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C.T. Prov. Vicenza 17.7.2014 n. 431/9/14
Data: 23.10.2014 7:36:44
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C.T. Prov. Vicenza 17.7.2014 n. 431/9/14
Fatto e diritto
Con ricorso notificato il 9.5.2013 ad Equitalia Nord spa e ad all'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Vicenza, R. G. premesso che:
- in data 8.3.2013 gli era stata notificata la comunicazione di Equitalia Nord spa di affidamento
ad essa della riscossione delle somme richieste con avviso di accertamento n. [Omissis],
asseritamente notificato a cura dell'Agenzia delle Entrate in data 27.7.2012, ed implicante
l'obbligo di pagamento dell'importo di euro 21.372,81;
- esso non aveva mai ricevuto il citato avviso di accertamento ma, a seguito della
comunicazione di cui sopra, ne aveva acquisito una copia informalmente dall'Agenzia delle
Entrate;
- dichiarava di impugnare sia la comunicazione di Equitalia Nord spa sia l'avviso di
accertamento in questa presupposto, osservando che l'impugnazione dell'accertamento era
consentita, a norma dell'art. 19 del del DLgs. n. 546/92, perché solo a seguito della citata
comunicazione esso aveva avuto notizia dell'accertamento presupposto.
I motivi della duplice impugnazione sono esposti in prosieguo in sede di riscontro degli stessi.
All'odierna udienza sono stati riuniti al presente procedimento, per connessione oggettiva, i
seguenti procedimenti:
- n. 1296/13 promosso da Ma. L., avverso la comunicazione notificatagli il 7.3.2013 di Equitalia
Nord spa di affidamento della riscossione dell'importo di euro 21.372.81 di cui all'avviso di
accertamento n. [Omissis] asseritamente ad esso notificato il 27.7.2012, nonché avverso detto
avviso di accertamento; anche Ma. L. esponeva non essergli mai stato notificato l'atto, del
quale esso aveva avuto copia informalmente dall'Agenzia delle Entrate;
- n. 17/14 promosso da Ma. L. avverso la comunicazione di Equitalia Nord spa di affidamento
della riscossione dell'importo di euro 21.661.77 di cui all'avviso di accertamento n. [Omissis]
asseritamente ad esso notificato l'11.1.2013, ma che il ricorrente esponeva di non essergli mai
stato notificato.
Nei tre procedimenti i ricorrenti deducono in primo luogo i vizi e della notifica e del contenuto
sostanziale delle comunicazioni di Equitalia Nord spa di affidamento per la riscossione.
Sul primo punto, notifica, si deve rilevare che nei rispettivi ricorsi ciascuno dei ricorrenti espone
di aver ricevuto la notifica dell'avviso di Equitalia Nord spa ma, con contraddizione solo
apparente, allega l'inesistenza, nullità ecc. della comunicazione di affidamento perché la notifica
non si è perfezionata per avvenuta violazione dell'art. 26 DPR n. 602/73 e dell'art. 60 del DPR
n. 600/73.
Si ritiene di dover interpretare il motivo di impugnazione nel senso che con questo si intende
affermare che le comunicazioni di affidamento sono pervenute ai rispettivi destinatari, ma la
procedura adottata non è stata quella della notificazione prevista dalle norme citate.
E' incontestato quanto affermano in fatto dai ricorrenti: Equitalia Nord spa conferma che le
comunicazioni sono state portate a conoscenza dei rispettivi destinatari non con le procedure di
notificazione di cui all'art. 26 del DPR n. 602/73 e di cui all'art. 60 del DPR n. 600/73 ma
esattamente con la procedura specifica prescritta per detti atti dall'art. 29 comma primo lett. b)
del DL n. 78/2010, e cioè con semplice raccomandata. L'art. 26 citato attiene alla notifica della
cartella di pagamento: la comunicazione di affidamento della riscossione non è una cartella di
pagamento.
L'art. 60 del DPR n. 600/73 attiene alla "notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge
devono essere notificati al contribuente". L'art. 29 comma primo lett. b) del DL n. 78/2010
prevede che le comunicazioni di affidamento della riscossione siano inoltrate con semplice
raccomandata.
A fronte della specifica disposizione di legge citata da Equitalia Nord spa non resta spazio
all'interprete per ritenere che fosse necessaria una notifica ex art. 26 DPR 602/73 o ex art. 60
DPR n. 600/73 e si deve, invece, ritenere che le comunicazioni di affidamento siano state
portate a conoscenza degli interessati legittimamente a mezzo raccomandata, pervenendo detti
atti ai destinatari, come è ammesso dagli stessi, sia pure con l'affermazione, impropria, di
averne ricevuto la notificazione.
Non è necessario esplicare la "ratio legis" della differente procedura di comunicazione adottata
dall'art. 29 comma primo lett. b) del DL n. 78/2010 per riscontrare la legittimità della
procedura con la quale Equitalia Nord spa ha portato a conoscenza dei ricorrenti le rispettive
comunicazioni di riscossione: ma la ragione della differente procedura prevista per dette
comunicazioni è chiaramente ravvisabile nella natura di queste.
Le comunicazioni di affidamento della riscossione non sono atti impositivi, non costituiscono
alcun obbligo od onere che il contribuente non abbia già per effetto di altro precedente titolo ed
hanno solo la funzione di avvertire il contribuente che, per un atto esecutivo precedente,
Equitalia Nord spa si accinge ad intraprendere procedure di riscossione, anche coattiva, del
debito citato nella comunicazione, per il titolo, che pure deve essere citato nella comunicazione.
Appunto per la semplicità e la funzione di mera informazione delle comunicazioni in questione il
contenuto, più che la motivazione, strettamente necessario è quello a mezzo del quale di
realizza l'informazione, cioè l'indicazione del contribuente al quale ci si rivolge, dell'entità del
debito tributario che Equitalia Nord spa è stata incaricata di riscuotere, del titolo dal quale
deriva il debito.
Ed è dal titolo, e solo dal titolo, che il contribuente deve avere tutte le indicazioni e motivazioni
per conoscere l'origine della pretesa fiscale e per difendersi eventualmente dalla stessa.
La comunicazione di cui si discute serve solo ad avvertire il contribuente che per un credito
tributario, del quale esso deve essere stato già precedentemente informato e contro il quale
deve avere già avuto ogni possibilità di difesa. Equitalia Nord spa si accinge ad avviare
procedure anche coattive di riscossione sicché il contribuente, se lo ritiene, possa pagare il
debito evitando dette procedure.
Definiti nei termini precedenti contenuto e natura della comunicazione di affidamento di
Equitalia Nord spa, risultano evidentemente infondati i motivi di ricorso con i quali si sostiene
l'illegittimità della comunicazione per difetti di requisiti (motivazione, indicazione di
responsabile del procedimento, ecc.) che sono propri degli atti impositivi, trascurando che le
comunicazioni di affidamento non sono atti impositivi. Né è richiesto da alcuna norma che dette
comunicazioni siano sottoscritte da un funzionario (requisito non necessario neanche per le
cartelle esattoriali) laddove, come nel caso di specie, sia chiaro, anche solo dall'intestazione
della comunicazione, l'Ente dal quale provengano.
L'indicazione dell'autorità davanti alla quale l'atto sia impugnabile non è condizione di validità
neanche per gli atti impositivi; a maggior ragione non lo è per comunicazioni di cortesia
istituzionale.
Inoltre è fortemente dubbio che dette comunicazioni siano impugnabili per vizi propri; non si
ravvisa quale interesse apprezzabile (art. 100 c.p.c. ) abbia il contribuente ad ottenere la
declaratoria di illegittimità di una comunicazione di affidamento che lascia inalterato il debito
tributario e non pregiudica il potere dovere dell'Amministrazione di riscuotere anche
coattivamente il credito che trova fondamento in tutto tranne che nella comunicazione.
Diverso è il caso in cui il contribuente solo attraverso la comunicazione di affidamento venga a
conoscenza dell'esistenza di titolo (avviso di accertamento, di liquidazione, cartella di
pagamento) presupposto dalla comunicazione e sul quale si fonda la pretesa tributaria, titolo
che, in ipotesi, non sia mai stato portato a conoscenza del contribuente. In questo caso
l'interesse ad impugnare la comunicazione esiste per far valere in tal sede i vizi dell'atto
presupposto.
Invero l'art. 19 comma 3 del DLgs. n. 546/92 consente tale facoltà quando si impugna un atto
già di per se autonomamente impugnabile e si faccia valere il vizio di altro atto precedente che
non sia stato notificato.
Come già rilevato, è dubbia l'autonoma impugnabilità della comunicazione di affidamento della
riscossione, ma, interpretando l'esigenza di garanzia del diritto di difesa ex art. 24 della
Costituzione quale ragione della disposizione di cui al comma 3 dell'art. 19 citato, si può
ritenere che sia ammissibile l'impugnazione proposta avverso la comunicazione di affidamento
della riscossione laddove detta impugnazione sia svolta congiuntamente all'impugnazione
dell'atto esecutivo citato nella comunicazione, nel presupposto che questo non sia stato
precedentemente notificato.
Per i tre ricorsi riuniti si deve, pertanto, procedere all'esame preliminare della questione della
ritualità o non della notifica dell'avviso di accertamento, questione sollevata con articolati motivi
in ciascuno dei ricorsi.
Nel ricorso rubricato sub n. 1296/13 R. Ma. L., impugna, con la comunicazione di affidamento
della riscossione emessa il 18.2.2013, anche l'avviso di accertamento n. [Omissis] (di seguito
per brevità n. [Omissis]), il quale, come risulta dalla copia prodotta dall'Agenzia delle Entrate,
avvertiva lo stesso Ma. L., quale legale rappresentante della C. D. G. di L. Ma. & C. sas, nonché
Ma. L. e R. G. quali soci dell'accertamento compiuto a carico della C. D. G. sas relativamente
all'anno 2007, che aveva riscontrato la debenza di maggiori importi per IRES (anche per
l'accertamento di minori perdite rispetto a quelle dichiarate) e per IVA.
La C. D. G. di L. Ma. & C. sas ha cessato l'attività il 15.5.2012, il 13.6.2012 è stata cancellata
dal registro delle Imprese e l'Agenzia delle Entrate ne ha avuto segnalazione in data 13.6.2012
(doc. 17 ricorrente).
L'Agenzia delle Entrate produce, a prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n.
[Omissis] alla C. D. G. di L. Ma. & C. sas, l'attestazione dell'agente postale che la notifica alla
società non era stata possibile presso la sede della stessa in Vicenza, via [Omissis] "per
irreperibilità del destinatario" e che la notifica è stata eseguita a mezzo affissione nell'Albo del
Comune di Vicenza, a sensi dell'art. 60 lett. e) del DPR n. 600/73.
Risulta da tale documentazione che la procedura di notifica alla C. D. G. di L. Ma. & C. sas si è
perfezionata il 27.7.2012, quindi ben dopo l'avvenuta cancellazione della Società da registro
delle imprese, quando era cessata la capacità e la legittimazione della stessa.
Dalla data di cancellazione non era più possibile un accertamento a carico della Società in
quanto tale ma erano esercitabili verso i soci della stessa le azioni ex artt. 2312 e 2324 c.c..
L'accertamento n. 1430 non è stato, pertanto, legittimamente notificato alla C. D. G. sas ed il
ricorrente Ma. L. ha interesse, per essere stato socio accomandante e legale rappresentante
della Società, a detta pronuncia. Deve, pertanto, essere accolto il ricorso di Ma. L. dichiarandosi
l'inefficacia della notifica alla C. D. G. di L. Ma. & C. sas dell'accertamento in oggetto: in detta
pronuncia resta assorbito ogni altro motivo di impugnazione dell'accertamento; per la Società è
inesistente l'accertamento che non le è stato notificato prima della cessazione della stessa.
Non si può ritenere neanche che l'avviso di accertamento in questione abbia prodotto effetto
nei confronti dei soci Ma. L. e R. G. in quanto anche ad essi diretto: la documentazione prodotta
dall'Agenzia delle Entrate nel procedimento n. 1296/13 attiene solo al tentativo di notifica nei
confronti della società.
R. G. ha impugnato, con il ricorso sub 1295/13, lo stesso avviso di accertamento [Omissis].
L'Agenzia delle Entrate non ha prodotto alcuna prova di una notifica a R. G. di detto
accertamento; anche in questo caso la documentazione prodotta attiene solo al tentativo di
notifica alla Società.
Si deve dichiarare dunque l'inefficacia dell'accertamento n. 1430 anche nei confronti di R. G.; in
questa pronuncia restano assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso proposto da R. G..
Con il ricorso rubricato sub n. 17/14 Ma. L. ha impugnato l'avviso di accertamento n. [Omissis].
A fronte delle eccezioni del ricorrente di inesistenza della notifica di tale atto l'Agenzia delle
Entrate ha esposto di aver rilevato, dal Registro degli italiani residenti all'estero (AIRE), che Ma.
L. era residente non più a Torri di Quartesolo (VI) ma in Australia all'indirizzo [Omissis], ha
prodotto copia di una comunicazione postale di altro atto (diverso dall'accertamento in
questione) diretta a Ma. L. e restituita al mittente verosimilmente per errato indirizzo, ed ha
dedotto di aver poi eseguito la notifica dell'accertamento in oggetto con la procedura ex art. 60
comma 1 lett. e) del DPR n. 660/73, documentando (doc. 5 conv.) che il deposito del plico
diretto a Ma. L. è stato effettuato presso la casa comunale di Torri di Quartesolo in data
3.1.2013.
Il ricorrente, con la produzione delle certificazioni, consolari e del Comune di Torri di Quartesolo
allegate sub 2, 3, 4, e 5, ha provato che all'AIRE di detto Comune risultava che a decorrere dal
16.1.2012 esso residente non più a Torri di Quartesolo ma in Australia, e che erano state
registrate anche le successive modifiche dei luoghi di sua residenza in Australia.
La parte ricorrente afferma che non le è mai stato notificato l'avviso di accertamento impugnato
c.d. in fatto, effettivamente non risulta che l'Agenzia delle Entrate abbia anche solo tentato la
notifica di tale atto ad alcuno degli indirizzi, in diversi Stati australiani, di Ma. L. risultanti dal
registro, pubblico, degli italiani residenti all'estero.
Ma appunto da detto registro risultava la residenza all'estero del destinatario dell'accertamento:
dunque la notifica a Ma. L. doveva essere effettuata con la procedura di cui all'art. 60 comma 1
lett. e) del DPR n. 600/73, deposito del plico presso la casa comunale del luogo nel quale il
destinatario aveva la residenza fiscale, che, nel caso del ricorrente, era, pacificamente, Torri di
Quartesolo.
In tal senso è chiara l'interpretazione della norma citata da parte della Corte di Cassazione la
quale, con la sentenza 27.11.206 n. 25095 e con le ulteriori decisioni ivi citate ha ritenuto che
"le persone fisiche che dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi non sono più
residenti nel territorio dello Stato per aver trasferito la propria residenza all'estero, hanno, per
espressa previsione di legge, il domicilio fiscale nel Comune in cui si è prodotto il reddito (DPR
29.9.1973 n. 600, art. 58, commi 1 e 2). Pertanto la notificazione dell'avviso di accertamento
fiscale, ove non possa essere eseguita presso il domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi
per il trasferimento all'estero del contribuente, non deve essere eseguita nelle forme consolari,
ma con l'affissione dell'avviso di deposito all'albo del Comune, senza che tale disciplina, tenuta
ferma anche dallo Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000 (art. 6 comma 1)
possa dirsi lesiva del diritto di difesa del contribuente, il quale deve essere contemperato con
l'interesse fiscale dello Stato (Cass. n. 9922/2003)".
La notifica dell'avviso di accertamento a Ma. L. a mezzo deposito dell'atto presso la casa
comunale di Torri di Quartesolo si è perfezionata otto giorni dopo il deposito. L'11.1.2013,
realizzando la legale conoscibilità dell'atto per il destinatario, il ricorso proposto da Ma. L. il
10.12.2013 è dunque inammissibile perché tardivo a norma dell'art. 21 del DLgs. n. 546/92.
L'inammissibilità, come preclude l'esame di ogni ulteriore motivo di impugnazione
dell'accertamento, così impedisce ogni possibile sindacato sulla fondatezza dell'accertamento, in
particolare sul rapporto tra accertamento di violazioni fiscali compiute dalla C. D. G. di L. Ma. &
C. sas e conseguenti obblighi tributari a carico dei soci, quali quelli attribuiti a Ma. L. nell'avviso
di accertamento n. 3448 in questa sede impugnato.
L'Agenzia delle Entrate è totalmente soccombente nei confronti di R. G. ed obbligata, pertanto,
alla rifusione in favore dello stesso delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
Tra Agenzia delle Entrate e Ma. L. la soccombenza è reciproca nei due ricorsi proposti da detto
contribuente, sicché ricorrono giusti motivi per disporre tra loro la compensazione delle spese.
I ricorrenti sarebbero tutti soccombenti verso Equitalia Nord spa se i ricorsi fossero stati limitati
all'impugnazione delle comunicazioni di affidamento della riscossione; ma l'impugnazione di tali
atti era funzionale all'impugnazione degli avvisi di accertamento, impugnazione accolta in due
ricorsi.
Ricorrono, pertanto, giusti motivi per disporre la compensazione tra dette parti delle spese del
giudizio.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi come in epigrafe proposti da R. G. e Ma. L. avverso le comunicazioni di
affidamento della riscossione ad essi rispettivamente dirette da Equitalia Nord spa, impugnate
in questa sede:
Dichiara inefficace la notifica diretta dall'Agenzia delle Entrate a C. D. G. di L. Ma. & C. sas, a R.
G. ed a Ma. L. dell'avviso di accertamento n. [Omissis];
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ma. L. avverso l'avviso di accertamento n.
[Omissis];
Dichiara compensate le spese del giudizio tra Equitalia Nord spa ed i ricorrenti;
Dichiara l'Agenzia delle Entrate obbligata alla rifusione in favore di R. G. delle spese del relativo
giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (mille cinquecento) per diritti ed onorari, con gli
accessori di legge, oltre alla rifusione del contributo notificato;
Dichiara compensate tra Agenzia delle Entrate e Ma. L. le rispettive spese di giudizio.