Bollettino CONFINDUSTRIA Venezia Giulia INFORMA Numero 09 del 12/03/2015 SOMMARIO XXVIII Meeting GI NordEst Programma Convegno - Trieste 14 marzo 2015 destinatari: Tutte le imprese Notizia in Primo Piano pagina n. 4 Corsi di Formazione “La predisposizione del Bilancio d’esercizio 2015” Ronchi dei Legionari, 17 - 24 - 31 marzo 2015 destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0231 pagina n. 6 Incontro illustrativo “Agevolare gli investimenti delle imprese: Quali le novità?” Ronchi dei Legionari, 18 marzo 2015 destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0265 pagina n. 8 Corso di Aggiornamento RLS (4 e 8 ore di formazione) Ronchi dei Legionari, 23 marzo 2015 destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0198 pagina n. 9 Incontro illustrativo “Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale - MUD 2015” Ronchi dei Legionari, 26 marzo 2015 destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0289 pagina n. 10 CONFINDUSTRIA Venezia Giulia 34134 Trieste, Piazza A. e K. Casali 1 – 34170 Gorizia, Via degli Arcadi 7 Agevolazioni • Contributi a favore di progetti di aggregazione in rete destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0242 pagina n. 11 Ambiente • Dichiarazione annuale MUD per l’anno 2014: scadenza di presentazione 30 aprile 2015 destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0269 pagina n. 12 Credito Finanza Assicurazioni • Aperte le candidature per il progetto "ELITE" di Borsa Italiana, destinato ad aziende che affrontano progetti di crescita destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0270 pagina n. 16 Lavoro e Previdenza • Lavori usuranti: obbligo delle comunicazioni annuali - Scadenza del 31 marzo 2015 destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0258 pagina n. 19 • Denuncia di infortunio e di malattia professionale: mancato o tardivo inoltro del certificato medico richiesto dall’INAIL – Profili sanzionatori destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0266 pagina n. 22 • Jobs Act: pubblicati i Decreti Legislativi sul contratto a tutele crescenti e sulla Nuova ASpI destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0272 pagina n. 24 • Ministero del Lavoro: Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per le imprese sottoposte a procedure concorsuali – Precisazioni destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0273 pagina n. 25 • Contratto a tutele crescenti: primo commento di Confindustria al D.Lgs. n. 23/2015 destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0277 pagina n. 27 • Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati: prime indicazioni destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0281 pagina n. 28 Normativa Tecnica e Legislazione di settore • Cisterne mobili di gasolio di carburante (diesel tank) con capacità fino 9.000 litri: prorogato al 7 ottobre 2016 il termine entro il quale alcune attività devono espletare le formalità in materia di prevenzione incendi (Art. 4 commi 2-bis e 2ter della Legge n. 11/15) destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0256 pagina n. 35 Trasporti e Circolazione • Nuovo Codice della Strada. Sospesa la disposizione per i veicoli in locazione con utilizzatore diverso dall'intestatario per periodi superiori ai 30 giorni destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0257 pagina n. 38 • Autotrasporto merci in conto terzi. Proroga del divieto di cabotaggio in Italia per i vettori croati destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0290 Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 2 pagina n. 41 Turismo • Compensi SIAE: positicpato il termine di pagamento al 20 marzo 2015 destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0260 pagina n. 42 Finanziamenti per la Formazione Sportello Informativo Confindustria Gorizia, unitamente a Formindustria, intende promuovere un’azione per l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse accumulate dalle aziende sul proprio “Conto Formazione” FONDIMPRESA e FONDIRIGENTI, al fine di agevolare l’organizzazione della formazione aziendale. Per consentire un contatto diretto con le aziende, Confindustria Gorizia ha attivato un servizio di “Sportello” con incontri individuali (previo appuntamento). ___________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a: Genny Lovisoni - tel. 0481 33101 - int. 16 - fax 0481 532204 - [email protected] È disponibile una Banca Dati di Curriculum Vitae Si ricorda che presso i nostri Uffici sono disponibili numerosi curricula di persone laureate e/o diplomate, che, tramite Confindustria Gorizia, si rendono disponibili ad avere contatti con Aziende potenzialmente interessate ad un ampliamento dell’organico. ___________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a: Genny Lovisoni - tel. 0481 33101 - int. 16 - fax 0481 532204 - [email protected] Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 3 Classificazione: Comunicazioni Associative Notizia in Primo Piano Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Titolare) XXVIII Meeting GI NordEst - Programma Convegno - Trieste 14 marzo 2015 I4 - Industria Internazionalizzazione Infrastrutture, Italia. 28^ meeting dei Giovani Imprenditori Nord Est - Trieste 12, 13 e 14 marzo 2015. Sabato 14 marzo 2015 Stazione Marittima, Trieste 09.30 Iscrizione dei partecipanti 10.00 Inno italiano eseguito dal Coro del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico Saluti Istituzionali Roberto Cosolini, Sindaco del Comune di Trieste Introduzione ai lavori Matteo Di Giusto, Project Leader Meeting, Presidente GI Confindustria FVG 10.10 Intervento di apertura Marco Gay, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria 10.30 I - Industria Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 4 Idee per l'industria italiana Elevator Pitch di un giovane imprenditore Fare impresa in Italia Alberto Baban, Presidente Nazionale Piccola Industria Mariacristina Gribaudi, Amministratrice Unica Keyline Matteo Marzotto, Presidente Fiera di Vicenza SpA 11.10 I - Internazionalizzazione Idee per l'internazionalizzazione Elevator Pitch di un giovane imprenditore Internazionalizzare le aziende e destinazione Italia Erich Cossutta, Presidente Confindustria Serbia Franco Alzetta, Direttore Generale Danieli 11.50 I - Infrastrutture Idee per le infrastrutture Elevator Pitch di un giovane imprenditore Infrastrutture Antonio Tajani, Vicepresidente Parlamento Europeo Debora Serracchiani, Presidente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Marguerite Mc Mahon, Capo Divisione Banche e Corporates, Dipartimento Mare Adriatico Bei – Banca Europea degli Investimenti 12.30 I - Italia Idee per l'Italia Elevator Pitch di un giovane imprenditore Identità italiana: creatività, qualità, passione, innovazione Jan Slangen, Comandante Frecce Tricolori Barbara Franchin, Director & Project Supervisor ITS – International Talents Support 13.10 Intervento conclusivo Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Modera i lavori: David Parenzo, giornalista link al sito: http://www.ggimeetingne.it/ Pagina facebook del gruppo giovani FVG: https://www.facebook.com/confindustriafvg Pagina facebook dell'evento: https://www.facebook.com/events/290186401151542 I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Giorgio Bressan - tel. 0481 33101 - int. 26 - fax 0481 532204 - [email protected] Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 5 Classificazione: Formazione\Corsi Seminari Incontri Notizia n. GO15.0231 del 26/02/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Personale) Corso di Formazione “La predisposizione del Bilancio d’esercizio 2015” - Ronchi dei Legionari, 17 - 24 - 31 marzo 2015 Al fine di fornire un aggiornamento di taglio operativo sulle novità di legge, da applicare in sede di redazione del Bilancio 2015, relative alla struttura dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa e dei connessi criteri di valutazione, Confindustria Venezia Giulia organizza un corso di formazione, articolato in tre incontri. DESTINATARI: Personale degli Uffici Amministrativo e Contabile e personale coinvolto nella redazione del Bilancio d’esercizio. OBIETTIVI: Fornire le conoscenze per una corretta predisposizione del Bilancio d’esercizio attraverso lo studio delle novità, l’analisi degli aspetti procedurali e la trattazione di esempi pratici. CALENDARIO: Il corso si svolgerà presso Confindustria Venezia Giulia, sede di Ronchi dei Legionari (GO) in Via Pietro Micca n. 10, e sarà articolato in tre mezze giornate con orario 9.00 - 13.00: Martedì 17 marzo 2015 Martedì 24 marzo 2015 Martedì 31 marzo 2015 PROGRAMMA: Aspetti procedurali: la formazione dei documenti di bilancio Redazione del progetto di bilancio Controllo del progetto di bilancio Deposito del progetto di bilancio Approvazione del bilancio Pubblicazione del bilancio Bilancio in forma abbreviata e collegio sindacale I nuovi principi contabili e l’impatto sul bilancio 2014 Bilancio 2014: analisi di casistiche, novità e adempimenti La valutazione delle immobilizzazioni materiali, immateriali, la perdita durevole di valore e il nuovo OIC 9 La valutazione delle immobilizzazioni finanziarie I crediti: valutazione, svalutazione e cancellazione La valutazione delle rimanenze Fondi per rischi ed oneri e i debiti Perdite civilistiche ed impatti sul bilancio d’esercizio Cambiamenti di principi e di stime, correzioni di errori e accadimenti successivi alla data di bilancio DOCENTE: Luca Mambrin, Dottore Commercialista in Trieste. ATTESTATI DI FREQUENZA E VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI: Per ogni partecipante verrà rilasciato l’attestato di frequenza e la relativa dispensa. ATTIVAZIONE DEL CORSO: Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 12 partecipanti. Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 6 TERMINI DI ISCRIZIONE: Entro il 13 marzo 2015 tramite la scheda di adesione allegata. QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Per le Aziende Associate la quota individuale di partecipazione è di € 320,00 + IVA. Per le Aziende non Associate la quota individuale di partecipazione è di € 420,00 + IVA. La quota comprende le dispense, l’attestato di frequenza ed il coffee break. POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO DEI CORSI A PAGAMANENTO: Le quote di partecipazione ai corsi a pagamento, per le imprese aderenti a Fondimpresa, possono essere finanziate con il conto formazione. Il piano deve essere presentato prima dell’avvio del primo seminario/corso cui si intende partecipare e può comprendere tutti i seminari/corsi che si svolgono in un periodo di 11 mesi dalla data di avvio (o da quella di autorizzazione, se precedente). Per la richiesta di preventivi ed assistenza nella presentazione, gestione e rendicontazione dei piani, si invita a rivolgersi a Formindustria - P.zza Casali n. 1, Trieste - tel. 040.366434, [email protected]. I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ___________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a: Genny Lovisoni - tel. 0481 33101 - int. 16 - fax 0481 532204 - [email protected] Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 7 Classificazione: Agevolazioni\Corsi Seminari Incontri Notizia n. GO15.0265 del 05/03/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Titolare o legale rappresentante) Incontro illustrativo "Agevolare gli investimenti delle imprese: Quali le novità?" - Confindustria Venezia Giulia, 18 marzo 2015 Per offrire una panoramica aggiornata sulle opportunità agevolative a sostegno degli investimenti produttivi, CONFINDUSTRIA VENEZIA GIULIA organizza un incontro illustrativo per le imprese associate che si svolgerà Mercoledì 18 marzo 2015 alle ore 9.30 presso la sede operativa a Ronchi dei Legionari, Via Pietro Micca n. 10. PROGRAMMA IL FONDO SVILUPPO PMI I FINANZIAMENTI ANTICRISI PER LIQUIDITA' E CONSOLIDO Diego Angelini Direttore Servizio Accesso al Credito - Direzione Centrale Attività Produttive - Regione FVG IL FONDO DI ROTAZIONE PER LE INIZIATIVE ECONOMICHE (FRIE) Vincenzo Spinelli Responsabile Segreteria FRIE IL FONDO GORIZIA: QUALI LE NOVITA' Pierluigi Medeot Segretario Generale CCIAA di Gorizia IL NUOVO BANDO DEL FONDO TRIESTE Paolo Apollinari Coordinatore attività commissariali e controllo gestione Fondo Trieste - Commissariato del Governo nella Regione FVG Per ragioni organizzative si prega di confermare la propria partecipazione alla Segreteria (sig.ra Susanna Pastore – Tel. 0403750206 – Email [email protected] ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Flavio Flamio Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 26, 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204, 0481 532204 [email protected], [email protected] Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 8 Classificazione: Formazione\Corsi Seminari Incontri Notizia n. GO15.0198 del 18/02/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Personale) Corso di Aggiornamento RLS (4 e 8 ore di formazione) - Ronchi dei Legionari, 23 marzo 2015 Confindustria Venezia Giulia organizza il corso di Aggiornamento per R.L.S. rivolto a: - aziende da 15 a 50 dipendenti (4 ore di formazione); - aziende con più di 50 dipendenti (8 ore di formazione). Il corso, concordato a livello di Organismo Paritetico Provinciale, è finalizzato a fornire ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza la formazione specifica ed obbligatoria in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, art. 37, comma 11, del D.Lgs. 81/2008. Sede, date di svolgimento e durata Sede del corso: Confindustria Venezia Giulia - Via P. Micca n. 10, Ronchi dei Legionari. Modulo da 4 ore (per aziende da 15 a 50 dipendenti): 23 marzo 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Modulo da 8 ore (per aziende con più di 50 dipendenti): 23 marzo 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 Quota individuale di partecipazione La quota individuale di iscrizione (comprensiva della fornitura di dispense didattiche e attestato di partecipazione) è: Modulo da 4 ore Aziende associate € 120,00 (+ IVA) a persona Aziende non associate € 200,00 (+ IVA) a persona Modulo da 8 ore Aziende associate € 240,00 (+ IVA) a persona Aziende non associate € 400,00 (+ IVA) a persona Le aziende interessate sono pregate di effettuare l’iscrizione attraverso l’invio del modulo on line, entro il 16.03.2015. Confindustria Venezia Giulia si riserva comunque di rinviare od annullare il corso, qualora non pervenga un numero sufficiente di iscrizioni. Modalità di pagamento Bonifico bancario a: INDUSVI S.r.l. - Via degli Arcadi, 7 Gorizia - P.IVA 00174010314 Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. - Sede di Gorizia IBAN: IT 49 A 06340 12410 07402006840W I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ___________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a: Genny Lovisoni - tel. 0481 33101 - int. 16 - fax 0481 532204 - [email protected] Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 9 Classificazione: Ambiente\Corsi Seminari Incontri Notizia n. GO15.0289 del 12/03/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Tutte le funzioni aziendali) ll Modello Unico di Dichiarazione ambientale - MUD 2015. Incontro illustrativo - Ronchi dei Legionari, 26 marzo 2015 ore 9.30 Con il D.P.C.M. 17/12/2014 sono state fornite le indicazioni relative alle modalità di compilazione della dichiarazione ambientale MUD per il 2015, riferita ai rifiuti prodotti, trasportati, recuperati e smaltiti nell’anno 2014. La scadenza per la presentazione è fissata al prossimo 30 aprile 2015. Come nel 2014, la modalità di trasmissione del MUD potrà avvenire esclusivamente per via telematica mediante firma digitale, a meno che non ricorrano le condizioni previste per la cd. “comunicazione semplificata”. Confindustria Venezia Giulia organizza un incontro illustrativo sulle modalità di compilazione e presentazione della dichiarazione, che si terrà 26 marzo 2015, alle ore 9.30 Sala Convegni - Confindustria Venezia Giulia Via Pietro Micca 10, Ronchi dei Legionari Relatore: Francesco Addobbati La partecipazione è gratuita e riservata alle Aziende Associate. Abbiamo predisposto un servizio di compilazione della dichiarazione e dell’invio telematico, secondo le modalità di cui al prospetto allegato. Per motivi organizzativi si prega voler confermare la propria partecipazione tramite la scheda di adesione allegata entro martedì 24 marzo 2015. I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Massimiliano Ciarrocchi Elisa Ambrosi - tel. 0481 33101 - int. 22, 0481 33101 - int. 15 - fax 0481 532204, 0481 532204 [email protected], [email protected] Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 10 Classificazione: Agevolazioni\Varie Notizia n. GO15.0242 del 04/03/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Fisco - finanza, Titolare o legale rappresentante) Contributi a favore di progetti di aggregazione in rete A partire dal 30 marzo 2015 e fino al 29 aprile 2015 è possibile presentare domanda per la concessione di contributi a fondo perduto per progetti di aggregazione in rete. Gli incentivi sono riservati alle PMI partecipanti e l'intensità dell'incentivo è pari al 50 % della spesa ammissibile, fino ad un massimo di 150.000 €. La domanda si presenta, esclusivamente via PEC, alla Camera di Commercio competente per territorio. Le spese ammissibili, le modalità per accedere ai contributi e la modulistica da compilare sono disponibili nell'apposita Sezione del sito di Unioncamere FVG. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Flavio Flamio Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 26, 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204, 0481 532204 [email protected], [email protected] Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 11 Classificazione: Ambiente\Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) Notizia n. GO15.0269 del 06/03/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Ambiente e sicurezza, Amministrazione, Logistica e trasporti, Produzione, Sistema qualità, Tecnica, Titolare o legale rappresentante) Dichiarazione annuale MUD per l’anno 2014: scadenza di presentazione 30 aprile 2015 La comunicazione annuale MUD relativa all’anno 2014 deve essere presentata entro il prossimo 30 aprile utilizzando la modulistica recentemente emanata dal Ministero dell’Ambiente con il d.P.C.M. 17 dicembre 2014 che sostituisce quella utilizzata l’anno scorso. I dati da comunicare hanno subito solo alcune limitate modifiche che sono illustrate nella parte di “approfondimenti” della notizia e nella "guida alla compilazione" allegata. La modulistica per effettuare la comunicazione annuale MUD è stata recentemente aggiornata (1) e riguarda: a) il MUD RIFIUTI, articolato in: – MUD ordinario per i produttori, i gestori di rifiuti (smaltitori e recuperatori), gli intermediari ed i trasportatori di rifiuti a titolo professionale, sostituibile per i produttori con il MUD semplificato, ove ricorrano determinate condizioni; – MUD VEICOLI FUORI USO previsto per le attività di autodemolizione, rottamazione e frantumazione dei veicoli; – MUD RAEE previsto per tutte le attività di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (impianti di recupero, stoccaggi, ecc.) b) il MUD IMBALLAGGI di competenza del CONAI o di altri consorzi, dei soggetti che hanno attivato un proprio sistema di raccolta sul territorio nazionale e anche degli impianti che recuperano rifiuti da imballaggio ; c) il MUD RIFIUTI URBANI di competenza dei titolari dei servizi pubblici; d) il MUD AEE, previsto per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. n. 49/2014 e per i sistemi collettivi previsti dal medesimo decreto. PRINCIPALI NOVITA’ Si riportano di seguito le principali modifiche apportate alle istruzioni ed alla modulistica dalla nuova disciplina rispetto al MUD 2014. Comunicazione Modifiche Comunicazione Rifiuti Semplificata e Comunicazione Rifiuti Ordinaria Sono stati aggiunti agli stati fisici già esistenti (solido polverulento, solido non polverulento, fangoso palabile, liquido) i seguenti stati fisici: “vischioso e sciropposo” e “altro”. Comunicazione Rifiuti Semplificata e Comunicazione Rifiuti Ordinaria Il produttore dei rifiuti deve indicare la quantità di rifiuto in giacenza al 31/12/2014, distinguendo sulla base delle informazioni in possesso dell'impresa, i rifiuti tenuti in deposito temporaneo in attesa di essere avviati a recupero da quelli in attesa di essere inviati a smaltimento. Comunicazione Rifiuti Ordinaria Nel modulo, compilato dai soggetti che producono rifiuti fuori dalle proprie unità locali, oltre alle opzioni “attività di bonifica amianto”, “manutenzioni” e “assistenza sanitaria” è stata aggiunta la voce “cantieri temporanei e mobili (anche di bonifica)”. Questa aggiunta comporta che anche per i rifiuti pericolosi da costruzione e Modulo RE Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 12 demolizione e per i rifiuti derivanti da bonifica deve essere compilato un modulo RE per ogni Comune in cui sono stati prodotti tali rifiuti. E’ stato chiarito che nel caso in cui i gestori di rifiuti e i trasportatori di rifiuti conto terzi gestiscano (nel primo caso) e/o trasportino (nel secondo caso) rifiuti prodotti da soggetti non individuabili come imprese o enti dovranno barrare la casella “privati” indicando anche il Comune di provenienza del rifiuto. Comunicazione Rifiuti Ordinaria Modulo RT Comunicazione Rifiuti – Veicoli Fuori Uso – Imballaggi RAEE Modulo MG (MG Rifiuti – MG Veic – MG Imb – MG Raee) Comunicazione Rifiuti – Veicoli Fuori Uso - RAEE – Imballaggi Modulo MG – (MG Rifiuti – MG Veic – MG Imb – MG Raee) Comunicazione Rifiuti – Veicoli Fuori Uso - RAEE – Imballaggi Modulo MG – (MG Rifiuti – MG Veic – MG Imb – MG Raee) Le istruzioni chiariscono che con riferimento all’attività di recupero R13 (messa in riserva per operazioni da R1 a R12) vanno inserite le quantità complessive di rifiuto che il dichiarante, nel 2014, ha ricevuto e messo in riserva per poi avviarle ad operazioni di recupero in altri impianti o le quantità di rifiuto prodotte presso il proprio impianto e sottoposte ad attività di messa in riserva (R13). Le istruzioni chiariscono che con riferimento all’attività di smaltimento D15 (deposito preliminare alle operazioni da D1 a D14) vanno inserite esclusivamente le quantità complessive di rifiuto che il dichiarante, nel 2014, ha ricevuto e messo in deposito preliminare presso il proprio impianto per poi avviarle ad operazioni di smaltimento in altri impianti. Nel riquadro relativo alla “giacenza al 31/12” la quantità di rifiuti in giacenza va distinta a seconda che siano tenuti in: - messa in riserva in attesa di essere inviati al recupero presso la propria unità locale o al di fuori di essa oppure - deposito preliminare in attesa di essere inviati allo smaltimento presso la propria unità locale o al di fuori di essa. 1) MUD RIFIUTI SPECIALI Chi deve presentare il MUD rifiuti? L’obbligo di presentare la comunicazione riguarda: • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; • le imprese e gli enti, che hanno più di dieci dipendenti e che sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da: – lavorazioni industriali, – lavorazioni artigianali, – attività di potabilizzazione, trattamenti delle acque e depurazione delle acque reflue ed abbattimento di fumi; • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti; • i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, ossia tutti coloro che operano con l’iscrizione all’Albo gestori ambientali alle categorie 4 e 5; • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ossia tutti coloro che operano con l’iscrizione all’Albo gestori ambientali alla categorie 8; • i gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Chi è esonerato dalla presentazione del MUD rifiuti? Sono esonerati dall’obbligo: • gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro; • le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi con l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali semplificata 2 bis (l’esonero riguarda solo la fase di trasporto); • le imprese e gli enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti (intesi come numero totale di dipendenti dell’impresa, esclusi quindi gli addetti con contratti cosiddetti “atipici”); Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 13 • i produttori di rifiuti pericolosi che li hanno conferiti al servizio pubblico di raccolta previa apposita convenzione, nel qual caso la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alle quantità conferite; • i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure per i rifiuti pericolosi e a rischio infettivo che producono (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati). MUD veicoli fuori uso I demolitori, rottamatori e frantumatori di veicoli fuori uso (2) dovranno compilare, oltre alla sezione anagrafica del MUD rifiuti speciali comprensiva della scheda relativa alle autorizzazioni (Sa-AUT), la specifica sezione relativa alle attività svolte sui veicoli fuori uso (2). Eventuali altri trattamenti o produzioni di rifiuti dovranno essere comunicati utilizzando la sezione MUD rifiuti ordinario. MUD rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Questa sezione deve essere presentata, in aggiunta alla sezione anagrafica del MUD rifiuti comprensiva della scheda relativa alle autorizzazioni (Sa-AUT), da quei soggetti che svolgono specifiche attività di recupero di RAEE (3), cioè: • dagli impianti di trattamento di RAEE, per la sola specifica parte relativa a questi rifiuti (per eventuali altri trattamenti sono tenuti a compilare le specifiche schede del MUD rifiuti ordinario); • dai centri di raccolta istituiti dai produttori o da terzi che agiscono in loro nome. Eventuali altri trattamenti o produzioni di rifiuti dovranno essere comunicati utilizzando la sezione MUD rifiuti ordinario. Come si deve compilare e presentare il MUD rifiuti? Il MUD rifiuti è costituito da: - il MUD rifiuti ordinario, da compilare solo su supporto informatico fornito dal sistema camerale (scaricabile dal sito www.ecocerved.it) e da trasmettere esclusivamente per via telematica al portale del sistema camerale (www.mudtelematico.it). Per poter firmare il MUD è necessario avere a disposizione il dispositivo di firma digitale, in corso di validità, del legale rappresentante dell’impresa (Smart Card o Carta Nazionale dei Servizi o Business Key) e la carta di credito per il versamento dei diritti di segreteria, per un importo pari a € 10 per ogni unità locale. Non è possibile trasmettere il MUD su supporto magnetico (nastro, floppy disk, CD, DVD, ecc.). Il MUD può essere trasmesso dalle associazioni di categoria e dagli studi di consulenza, sulla base di un’espressa delega del dichiarante, apponendo cumulativamente la firma del delegato. I singoli soggetti dichiaranti restano comunque responsabili della veridicità dei dati inviati. - il MUD rifiuti semplificato, che può essere compilato solo da produttori iniziali di rifiuti, in alternativa al MUD ordinario, solo se ricorrono tutte le seguenti condizioni: • nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione sono stati prodotti non più di sette tipologie di rifiuti da dichiarare; • per il conferimento di ciascun rifiuto non sono stati utilizzati più di tre trasportatori terzi e non vi sono state più di tre destinazioni; • eventuali trasporti eseguiti “in proprio” dal dichiarante (con iscrizione all’Albo gestori ambientali semplificata ai sensi dell’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006) hanno riguardato solo rifiuti non pericolosi (per i quali la fase di trasporto “in conto proprio” non è oggetto di comunicazione); • il dichiarante non ha svolto, presso l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, alcuna attività di recupero o smaltimento. Nel caso in cui il produttore opti per il MUD semplificato, la compilazione deve avvenire solo su supporto cartaceo utilizzando la modulistica messa a disposizione sul sito www.ecocerved.it (in allegato). La trasmissione deve avvenire, a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento, alla Camera di Commercio dove ha sede l’unità locale dichiarante previo pagamento dei diritti di segreteria di 15,00 (non è consentita la consegna allo sportello). Sulla busta (in allegato) vanno riportati: - codice fiscale, nome, ragione sociale e indirizzo del mittente - la dicitura "Dichiarazione ANNO 2014" . Non è più ammessa la trasmissione dei dati su supporto magnetico. DIRITTI DI SEGRETERIA Per la presentazione del MUD si devono versare i "diritti di segreteria" di: - € 10,00 per ogni MUD presentato in via telematica da pagare con Carta di credito o tramite Telemaco-Pay, - € 15,00 per ogni MUD cartaceo tramite bollettino di conto corrente postale e indicando la causale "DIRITTI DI SEGRETERIA MUD - legge 70/1994" e il codice fiscale del dichiarante". Inserire nella busta la "Attestazione di Versamento" dei diritti di segreteria. 2) MUD IMBALLAGGI Dovrà essere presentata, da parte di CONAI all’ISPRA e da parte dei soggetti che hanno messo in atto un sistema autonomo di raccolta dei propri imballaggi sul territorio nazionale all’ISPRA e contestualmente a Conai, la comunicazione delle quantità di imballaggi immessi sul mercato e riutilizzati nel corso del 2014. Viene inoltre prevista la comunicazione delle quantità di imballaggi ricevute e recuperate da parte degli impianti Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 14 autorizzati alla gestione di tali rifiuti. 3) MUD AEE I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (3) devono comunicare al Registro AEE le quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nazionale nel corso del 2014. La comunicazione va effettuata in via telematica collegandosi al portale www.registroaee.it. 4) MUD RIFIUTI URBANI Dovrà essere presentata per via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it, la comunicazione relativa alle quantità di rifiuti urbani, assimilati ed in convenzione che le aziende titolari del servizio pubblico hanno raccolto nel corso del 2014. _______________________ Note (1) D.P.C.M. 17 dicembre 2014 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2015”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 299, S.O n. 97, del 27 dicembre 2014, sostituisce la modulistica emanata con D.P.C.M. 12 dicembre 2013. (2) Soggetti rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 209/2003 (veicoli L2, M1, N1) (3) Come previsto dal d.lgs. n. 49/2014 e dal d.m. n. 185/2007 I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Massimiliano Ciarrocchi Elisa Ambrosi - tel. 0481 33101 - int. 22, 0481 33101 - int. 15 - fax 0481 532204, 0481 532204 [email protected], [email protected] Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 15 Classificazione: Credito Finanza Assicurazioni\Internazionalizzazione Notizia n. GO15.0270 del 06/03/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Fisco - finanza, Titolare o legale rappresentante) Aperte le candidature per il progetto "ELITE" di Borsa Italiana, destinato ad aziende che affrontano progetti di crescita Borsa Italiana ha iniziato a valutare candidature per la nuova sessione del progetto formativo denominato “ELITE”. Il suo obiettivo è rafforzare le imprese con progetti di crescita, specialmente PMI ma non solamente, attraverso un programma di formazione, mirato a raggiungere prefissati standard di comunicazione, di governance interna, di definizione di strategie, di pianificazione. Al termine di questo percorso, l’impresa acquisirà competenza sui mercati finanziari ed un network di relazioni di spessore, indispensabile per rapportarsi alla pari con investitori professionali, per reperire nuove risorse finanziarie dai mercati dei capitali. Soggetto erogatore Borsa Italiana Utenti Aziende italiane, specialmente PMI Avvio Aprile 2015 Scopo Rafforzamento delle imprese con progetti di crescita Premessa Borsa Italiana ha da tempo avviato numerosi progetti ed attività per far avvicinare le aziende ai mercati dei capitali in genere. Nel caso del progetto ELITE l’azienda deve avere un solo obbiettivo primario: voler finanziare un proprio progetto di crescita ed essere alla ricerca delle giuste competenze (interne) e delle risorse finanziarie (esterne) per realizzare il proprio business plan. Il percorso formativo ELITE vuole aiutarla a trovare entrambe. Confindustria ha firmato un protocollo con Borsa Italiana per promuovere e favorire lo sviluppo del progetto, certa della reale utilità ed impatto che porta nella gestione aziendale. L’esperienza di successo di ELITE, giunto alla settima edizione, è stata definitivamente sancita dalla estensione del progetto al London Stock Exchange (LSE) avvenuta nel 2014 e dalla presentazione ufficiale del progetto al Parlamento Europeo a dicembre 2014 come caso scuola d’eccellenza da estendere ad altri paesi membri. Il percorso ELITE: gli obbiettivi Borsa Italiana non ha costruito questo percorso formativo solo per le aziende che possono essere interessate alla quotazione nel mercato azionario: possono essere interessate a valutare anche l’intervento di un private equity, un’emissione obbligazionaria quotata o collocata privatamente (minibond), oppure desiderose di migliorare i propri processi e strategie, per un migliore accesso al mercato del credito bancario. Le aziende italiane che accettano la sfida globale e dell’internazionalizzazione devono acquisire conoscenze e competenze per rafforzare anche la propria struttura finanziaria. Gli obbiettivi dichiarati del progetto sono: · Supporto/stimolo ai cambiamenti culturali, organizzativi e manageriali necessari per sostenere la crescita nel medio periodo · Visibilità nei confronti della comunità imprenditoriale e finanziaria sia domestica che internazionale · Avvicinamento graduale al mercato dei capitali Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 16 · Miglioramento del rapporto con il sistema bancario · Supporto nei processi di internazionalizzazione Il percorso ELITE: fasi e durate Il percorso si articola in tre fasi: Get Ready Get Fit Get Value Stimola l’azienda al cambiamento culturale ed organizzativo, prevede sia formazione accademica che casi studio con manager esperti. I focus dei quattro moduli sono crescita ed internazionalizzazione, cultura aziendale e governance, pianificazione e controllo, reperimento risorse finanziarie e comunicazione aziendale. Questa fase prevede 8 giornate di formazione, distribuite in 4 moduli un periodo di cca 4/6 mesi. Implementazione delle esperienze del modulo precedente in azienda: i partecipanti affiancati dal team ELITE lavoreranno per applicare concretamente in azienda i concetti appresi. Il team fornirà supporto alla stesura del business plan aziendale, aiuterà a verificare la correttezza della governance, e dei sistemi di controllo, suggerirà strumenti di trasparenza informativa e preparazione alla comunicazione finanziaria. Una volta che l’azienda avrà completato le aree di auto-miglioramento, otterrà il Certificato ELITE. Questa fase prevede una durata indicativa che va dai 6 ai 18 mesi. Fin dal primo giorno di partecipazione le aziende sono affiancante dal team di Borsa Italiana a livello marketing e comunicazione. Avranno accesso alla piattaforma web del progetto (1) con visibilità su testate giornalistiche nazionali per la comunicazione del proprio brand e dei risultati. Dopo il raggiungimento del Certificato ELITE si ha accesso ad una community internazionale composta da private equity e investitori istituzionali, sistema bancario, imprenditori e management di gruppi quotati, rete di professionisti di Borsa Italiana al servizio dell’impresa. Il network relazionale che si apre davanti all’azienda a questo punto è davvero molto ampio e globale. Questa fase si protrarrà indicativamente per cca 6/12mesi post conseguimento del Certificato Elite. Requisiti di ingresso L’azienda candidata deve presentare un progetto di crescita credibile. I requisiti economici previsti sono: · fatturato minimo di 10 mln€ (anche inferiore ma solo in presenza di alti tassi di crescita) · risultato operativo in percentuale sul fatturato superiore al 5% · ultimo bilancio in utile Borsa Italiana si riserva la facoltà di consentire l’accesso e/o la permanenza in ELITE, pur in caso di mancato rispetto dei requisiti economici, tenuto conto dell’andamento macroeconomico e delle caratteristiche del settore, nonché di eventuali circostanze aziendali temporanee o straordinarie. Requisiti di permanenza Le aziende ammesse devono attenersi alle seguenti previsioni per restare all’interno del programma fino al termine: · Partecipazione attiva al programma di formazione · Aggiornamento periodico del Company Profile · Redazione della relazione semestrale · Pubblicazione dei commenti ai risultati annuali e semestrali · Redazione del budget annuale e del piano industriale · Eventuale implementazione di un sistema di controllo di gestione adeguato alla dimensione e alla gestione della complessità aziendale · Definizione di un modello di Governance adeguato alle dimensioni e alla struttura dell’azienda · Revisione contabile del bilancio · Motivazione ad affrontare il cambiamento aziendale Come candidarsi Le aziende con i requisiti richiesti possono candidarsi attraverso: · il sito (2) · inviando una mail (3) Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 17 È necessario allegare la seguente documentazione: · descrizione sintetica della società e delle principali attività svolte · progetto di crescita, con indicazione degli obiettivi economico\finanziari e delle risorse necessarie, · azioni da intraprendere, impatto economico e organizzativo, tempistica di realizzazione, · ultimo bilancio depositato presso la Camera di Commercio La candidatura sarà sottoposta ad un Comitato di Valutazione, indipendente da Borsa Italiana, che valuterà l'ammissibilità ad ELITE. I moduli inizieranno ad Aprile 2015. Costi del progetto e storia ELITE partì come progetto formativo con la prima edizione di aprile 2012. Fino ad oggi sono state coinvolte 176 aziende che si sono presentate nelle 6 edizioni finora avviate (l’ultima attualmente è in corso è partita ad novembre 2015). Il costo dell’intero pacchetto è di circa 10.000,00 euro oltre ad IVA annuali. Le figure aziendali coinvolte possono essere la proprietà oltre ai vertici aziendali impegnati nella gestione e nella definizione della strategia aziendale. _________________________ Note (1) www.borsaitaliana.it/elite (2) www.borsaitaliana.it/elite (3) [email protected] I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204 - [email protected] Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 18 Classificazione: Lavoro e Previdenza\Pubblicazioni Notizia n. GO15.0258 del 05/03/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante) Lavori usuranti: obbligo delle comunicazioni annuali - Scadenza del 31 marzo 2015 Si segnala che il 31 marzo 2015 scade il termine per la presentazione della comunicazione del lavoro notturno usurante. Si coglie l’occasione per riepilogare gli adempimenti e le modalità di effettuazione della comunicazione. Lavoro notturno usurante Sono da considerare addetti ad attività usuranti e quindi oggetto di comunicazione: i lavoratori a turno che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64; i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo. A tal proposito con la Nota n. 9630 del 23 maggio 2012 il Ministero del Lavoro ha chiarito che: lavoro notturno a turni: se il datore di lavoro ha occupato il lavoratore notturno per l'intero anno ed in via esclusiva, la comunicazione deve essere fatta solamente se il lavoro notturno è stato prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate; lavoro notturno: la comunicazione va fatta se il lavoro notturno è stato svolto effettivamente per almeno 3 ore giornaliere nell'arco dell'intero anno, con esclusione, pertanto, di lavoro svolto per periodi inferiori. In entrambe le ipotesi, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell'anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolte. Come già detto sopra il termine per la comunicazione è il 31 marzo 2015. Monitoraggio altre attività usuranti Per tutte le altre attività definite usuranti (lettere a), c) e d) dell’art. 1, comma 1 del Decreto Legislativo n. 67/2011) è prevista una “rilevazione” il cui termine è individuato dal DM 20/9/2011 con riferimento ad una “periodicità almeno annuale", senza che sia indicato alcun termine più puntuale ed alcuna sanzione. Si tratta del monitoraggio delle seguenti lavorazioni: - lettera a) lavori in galleria o miniera; lavori nelle cave; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale; lavorazione del vetro cavo; lavori espletati in spazi ristretti con carattere di prevalenza e continuità e in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; lavori di asportazione dell’amianto qualora le mansioni siano svolte con carattere di prevalenza e continuità; Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 19 - lettera c) :i lavoratori che, alle dipendenze di imprese per le quali operano specifiche voci di tariffa INAIL elencate dal Decreto (es. prodotti dolciari; additivi per bevande e alimenti; lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti ecc.) siano addetti alla cd. “linea catena” ovvero che, nell’ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale; - lettera d) : i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Su tale casistica si è pronunciato nuovamente il Ministero del Lavoro con Nota n. 9622 del 22/5/2012, fornendo dei chiarimenti sulla figura del cosiddetto operatore di esercizio. Chi non abbia ancora effettuato tale adempimento lo potrà effettuare al 31 marzo 2015 o anche successivamente, essendo un obbligo non sanzionato. Lavoratori somministrati Da ultimo sottolineiamo che la norma ha posto a carico delle aziende utilizzatrici l'onere di effettuare le suddette comunicazioni per quanto riguarda i lavoratori che abbiano svolto la loro missione in attività rientranti fra quelle indicate come usuranti. Chiaramente per quanto riguarda il lavoro notturno il lavoratore andrà segnalato anche nel caso in cui abbia svolto meno di 64 giornate in un anno, in analogia con quanto detto relativamente agli assunti/cessati in corso d'anno e ai part-time verticali. Compilazione modello LAV_US Per la compilazione del modello on-line, i datori di lavoro devono preventivamente accreditarsi al sistema, con le modalità indicate dal Ministero del Lavoro, nell'apposita sezione del portale Cliclavoro. Sono previste cinque tipologie di comunicazione: 1. "Inizio lavoro a catena" (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 67/2011); 2. "Lavoro usurante D.M. 1999" (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 67/2011); 3. "Lavoro usurante notturno" (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 67/2011 e art. 5, comma 1, D.Lgs. 67/2011); 4. "Lavoro usurante a catena" (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 67/2011); 5. "Lavoro usurante autisti" (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 67/2011). La Sezione - Datore di lavoro permette di indicare i riferimenti dell'azienda che effettua le attività. Per riempire i campi obbligatori (contrassegnati da un asterisco *) relativi all'indirizzo della sede legale, è necessario compilare il campo Comune sede legale, ricercandolo e selezionandolo tramite l'apposito tasto. Le successive tre Sezioni consentono di inserire i dati con i quali le aziende sono iscritte agli enti previdenziali. In particolare: Nella Sezione - INPS il datore di lavoro deve inserire la o le matricole INPS e i codici relativi all'inquadramento assegnati dall'INPS all'azienda all'atto di iscrizione. Nella Sezione - INAIL il datore di lavoro deve inserire il codice cliente attribuito dall'lNAIL al momento dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Nella Sezione - Altri enti il datore di lavoro deve indicare l'ente previdenziale al quale l'azienda risulta iscritta e il rispettivo codice ad esso attribuito. Nella medesima sezione occorre inoltre indicare il numero di iscrizione alla Camera di commercio o all'Albo delle imprese artigiane, indicando altresì il settore di attività con il quale l'azienda risulta iscritta, secondo la classificazione Ateco 2007. La Sezione - Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività consente di inserire tutte le sedi territoriali nelle quali l'azienda svolge le attività oggetto della comunicazione. Il modello va compilato indicando, per ciascuna unità produttiva, tutti i dati richiesti. Per ciascuna unità produttiva indicata, è prevista la compilazione dei relativi lavoratori impegnati nelle attività oggetto di comunicazione. Tra di essi si segnala la necessità di inserire i dati identificativi (Nome, Cognome e Codice Fiscale) oltre al numero di giorni di effettivo svolgimento di lavoro usurante/intero anno lavorativo nelle altre casistiche di tipologia. Il sistema permette di salvare le informazioni e l'inserimento verrà confermato da un riepilogo dei dati sotto forma di tabella riassuntiva. In caso di errore, sarà possibile eliminare i dati erroneamente inseriti. Nel caso di modello erroneamente compilato ma inviato al sistema, il soggetto che ha effettuato la comunicazione potrà inviare un nuovo modulo (che sostituisce l'invio precedente) esclusivamente entro la data di scadenza indicata per Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 20 ciascuna tipologia di comunicazione. Si sottolinea che non sarà possibile inviare l'annullamento di modelli già inviati né tantomeno inviare tardivamente gli stessi. La Sezione Dati di invio, compilata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti in fase di accreditamento, consente di individuare il soggetto che ha effettuato la comunicazione, se diverso dal datore di lavoro, e la tipologia di comunicazione. Per completare la procedura di invio occorre cliccare su "invia modulo". Tutti i modelli saranno archiviati e saranno consultabili nella pagina personale di accesso. S’informa, infine, che il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione sul proprio sito una serie di FAQ sull'argomento. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 [email protected], [email protected] Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 21 Classificazione: Lavoro e Previdenza\INAIL Notizia n. GO15.0266 del 05/03/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante) Denuncia di infortunio e di malattia professionale: mancato o tardivo inoltro del certificato medico richiesto dall’INAIL – Profili sanzionatori Con l’allegata nota del 12 gennaio 2015, il Ministero del Lavoro ha espresso il proprio parere in merito al regime sanzionatorio applicabile nei confronti del datore di lavoro che non ottemperi, ovvero adempia tardivamente rispetto al termine fissato dall’INAIL, alla richiesta di inoltro del certificato medico relativo ad una denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. In primo luogo, il Ministero ricorda che, secondo quanto stabilito, nella loro formulazione originaria, dai commi 1 e 5 dell’art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: •la denuncia di infortunio sul lavoro deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico; •la denuncia di malattia professionale deve essere trasmessa dal datore di lavoro, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ne ha fatto denuncia al datore di lavoro stesso. La mancata o tardiva trasmissione del certificato medico costituivano, quindi, un comportamento direttamente sanzionabile a norma del comma 8 del medesimo art. 53. Successivamente, intervenendo sui commi 1 e 5 dell'art. 53, è stato previsto che il datore di lavoro che effettui la denuncia di infortunio o di malattia professionale per via telematica, è tenuto a trasmettere il relativo certificato medico soltanto su espressa richiesta dell’INAIL nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore (1). Ciò premesso, il Ministero del Lavoro rimarca che l’attuale procedura di denuncia telematica degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali non introduce novità in merito ai profili sanzionatori della fattispecie contemplati dall’art. 53, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965. Ad avviso del Ministero, non si può infatti attribuire al periodo aggiunto ai commi 1 e 5 di tale articolo una autonoma rilevanza ai fini del comportamento sanzionabile, ma soltanto una valenza regolatoria e definitoria della procedura e delle modalità di adempimento, la cui inosservanza contribuisce comunque ad integrare gli estremi della violazione della norma, che sostanzialmente impone l’obbligo della trasmissione sia delle denunce che del certificato medico. Pertanto, il Ministero del Lavoro ritiene che, qualora non ottemperi o adempia tardivamente alla specifica richiesta di inoltro della certificazione medica da parte dell’INAIL, il datore di lavoro è sanzionabile ai sensi del comma 8 del menzionato art. 53 (ed è quindi soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.290,00 ad € 7.745,00) (2). _______________________ (1) Vd. Decreti Ministeriali 15 luglio 2005 e 30 luglio 2010. (2) Nello specifico, qualora l’INAIL accerti la violazione dell’art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, il datore di lavoro, a norma dell’art. 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (v. “Lavoro e Previdenza” n. 32/2004, pagine 14-38), viene diffidato a sanare l’inosservanza ed al pagamento della sanzione Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 22 amministrativa nella misura minima di € 1.290,00. Decorso inutilmente il termine fissato nell’atto di diffida, l’Istituto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 35, comma 7, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede alla contestazione della violazione del citato art. 53: in questa ipotesi, a norma dell’art. 16 della stessa Legge n. 689/1981, il datore di lavoro è ammesso, entro sessanta giorni dal ricevimento della contestazione, al pagamento della sanzione amministrativa in forma ridotta, pari ad € 2.580,00. Laddove anche tale termine decorra inutilmente, la sanzione amministrativa viene calcolata nella misura intera, sulla base dei criteri indicati dall’art. 11 della Legge n. 689/1981 (gravità della violazione, opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, personalità del medesimo e sue condizioni economiche). Si ricorda che, con circolari n. 44 dell’11 ottobre 2005 e n. 36 del 15 settembre 2010, la Direzione Generale dell’INAIL, in riferimento all’ipotesi di mancato/tardivo invio del certificato medico richiesto dall’Istituto, ha confermato le istruzioni fornite al punto 6. della circolare n. 22 del 2 aprile 1998, relativamente al procedimento sanzionatorio previsto per le violazioni dell’art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965. I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 [email protected], [email protected] Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 23 Classificazione: Lavoro e Previdenza\Pubblicazioni Notizia n. GO15.0272 del 09/03/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante) Jobs Act: pubblicati i Decreti Legislativi sul contratto a tutele crescenti e sulla Nuova ASpI Dal 7 marzo 2015 sono in vigore i primi due decreti attuativi del cosiddetto “Jobs Act” (Legge 10 dicembre 2014, n. 183). Si tratta in particolare del: - Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, avente ad oggetto disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (NASpI) Relativamente al provvedimento in tema di tutele crescenti, si fa presente che la disciplina in esso contenuta, relativa ai licenziamenti individuali e collettivi, si applica ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati con operai, impiegati o quadri, iniziati a decorrere dal 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore). Facendo riserva di approfondimenti al riguardo, si allegano entrambi i provvedimenti. RIFERIMENTI Notizia n. VG15.0239 del 03/03/2015 I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 [email protected], [email protected] Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 24 Classificazione: Lavoro e Previdenza\Ammortizzatori sociali Notizia n. GO15.0273 del 09/03/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante) Ministero del Lavoro: Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per le imprese sottoposte a procedure concorsuali – Precisazioni Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 4 del 2 marzo 2015 – testo di seguito allegato, comunica che l’impresa interessata da una procedura concorsuale, con prosecuzione anche parziale dell’attività, può richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale anche in un momento successivo alla data di ammissione o sottoposizione alla procedura. In primo luogo, la menzionata circolare rimarca che: ai sensi della predetta disposizione, il trattamento straordinario di integrazione salariale viene concesso ai lavoratori delle imprese soggette alla normativa della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del Lavoro1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. Nell’ipotesi di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori viene detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi; con nota prot. 14/4314 del 17 marzo 2009, il Ministero del Lavoro ha ritenuto che l’istituto della ristrutturazione dei debiti, di cui all’art. 182-bis, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (“Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”) 2, può essere ricondotto nell’ambito delle causali previste dall’art. 3, comma 1, della Legge n. 223/1991, ai fini della ammissione ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria; con nota prot. 14/0013876 del 26 maggio 2010, il Ministero ha poi segnalato che l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 223/1991, può essere consentito non solo alle aziende interessate dalla procedura di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, ma anche a quelle che presentino un piano concordatario caratterizzato dalla prosecuzione dell’attività di impresa. Ciò premesso, con specifico riguardo al periodo di fruizione dell’ammortizzatore sociale, il Ministero del Lavoro ricorda che, secondo la prassi dallo stesso adottata, il trattamento straordinario di integrazione salariale è riconosciuto a partire dalla data in cui viene emanato il provvedimento formale di ammissione o sottoposizione ad una delle procedure concorsuali di cui trattasi. Tuttavia, in molti casi le imprese assoggettate ad una procedura concorsuale decidono di richiedere l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria in un momento successivo rispetto alla data di ammissione alla procedura. La ragione di questa scelta – osserva il Ministero – risiede nel pregiudizio cui andrebbe incontro l’impresa (impegnata a completare commesse ed a evadere ordini in precedenza acquisiti) qualora sospendesse nell’immediato le prestazioni lavorative del personale dipendente. In tale contesto, l’azienda potrebbe ritenere più confacente l’utilizzo di un ammortizzatore sociale alternativo e più coerente con la sua effettiva situazione, caratterizzata dalla prosecuzione, anche parziale, dell’attività, e decidere quindi di ricorrere al trattamento di integrazione salariale ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 223/1991, in epoca Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 25 successiva alla data di ammissione alla procedura. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il Ministero del Lavoro giunge alla conclusione che l’impresa interessata da una procedura concorsuale, con prosecuzione anche parziale dell’attività, può richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, a norma del più volte citato art. 3, comma 1, anche in un momento successivo alla data di ammissione o sottoposizione ad una delle suddette procedure. _______________ 1 Si ricorda che i parametri oggettivi di valutazione delle istanze di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria presentate dal curatore, dal liquidatore o dal commissario, nei casi di dichiarazione di fallimento, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione ad amministrazione straordinaria, sono stati definiti dal Ministero del Lavoro con Decreto 4 dicembre 2012. 2 L’art. 182-bis è stato inserito nel Regio Decreto n. 267/1942 dall’art. 2, comma 1, lettera l), del Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, e, successivamente, sostituito dall’art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169. I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 [email protected], [email protected] Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 26 Classificazione: Lavoro e Previdenza\Pubblicazioni Notizia n. GO15.0277 del 10/03/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante) Contratto a tutele crescenti: primo commento di Confindustria al D.Lgs. n. 23/2015 In allegato, si invia un primo commento di Confindustria al Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2015, n. 54 ed vigore dal 7 marzo 2015. Per comodità si invia, nuovamente, il testo del suddetto Decreto Legislativo. RIFERIMENTI Notizia n. VG15.0261 del 09/03/2015 Notizia n. VG15.0239 del 03/03/2015 I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 [email protected], [email protected] Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 27 Classificazione: Lavoro e Previdenza\Pubblicazioni Notizia n. GO15.0281 del 11/03/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Amministrazione, Fisco - finanza, Personale, Titolare o legale rappresentante) Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati: prime indicazioni Si forniscono le prime note illustrative del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che, in attuazione di quanto previsto dal “Jobs Act”, ha introdotto disposizioni per il riordino degli strumenti di sostegno al reddito nei casi di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Tale provvedimento, entrato in vigore il 7 marzo 2015 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), è suddiviso in V Titoli, recanti, rispettivamente: la disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI); la disciplina dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL); la disciplina dell’Assegno di disoccupazione (ASDI); la disciplina del contratto di ricollocazione; le disposizioni finanziarie e finali. Nel riportare nuovamente il testo del citato decreto legislativo, si forniscono di seguito le prime note illustrative dei principali contenuti del medesimo, facendo riserva di tornare sugli argomenti esaminati anche ad esito delle istruzioni che verranno diramate dagli Enti competenti. NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO (NASpI) - TITOLO I, articoli 1-14 A decorrere dal 1° maggio 2015 viene istituita - presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell’INPS e nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) – una indennità mensile di disoccupazione denominata “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)”, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni ASpI e mini-ASpI introdotte dall’art. 2 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° maggio 2015. Destinatari - art. 2 La NASpI si applica a tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato. Requisiti - art. 3 L’indennità viene corrisposta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: · siano in stato di disoccupazione involontaria (intendendosi per tale la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i Servizi competenti); · possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione; · possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo (a prescindere dal minimale contributivo) nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. La NASpI viene riconosciuta anche nel caso di: · dimissioni per giusta causa; Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 28 · risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura preventiva di conciliazione da tenersi presso la Direzione territoriale del lavoro secondo le modalità previste dall’art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 40, della Legge n. 92/2012 (ove prevista). Modalità di calcolo e misura della prestazione - art. 4 L’indennità: · è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi, nonché delle mensilità aggiuntive), divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33; · è pari al: 75% delle quote di retribuzione come sopra determinata fino all’importo (nel 2015) di euro 1.195, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente; 25% delle quote di retribuzione eccedenti euro 1.195; fino al massimale mensile pari (nel 2015) ad euro 1.300, rivalutato annualmente sulla base della variazione del predetto indice ISTAT; · subisce una riduzione del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione; · non è soggetta al prelievo contributivo previsto dall’art. 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, attualmente pari al 5,84%. Durata - art. 5 La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non vengono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2017, la NASpI è corrisposta per un massimo di settantotto settimane. Presentazione della domanda - art. 6, comma 1 La domanda di NASpI deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorrenza dell’indennità - art. 6, comma 2 L’indennità spetta: · dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno; · dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, se questa viene presentata dopo l’ottavo giorno. Condizionalità - art. 7 L’erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione del beneficiario alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. Con il decreto legislativo attuativo della delega conferita al Governo dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 183/2014, verranno introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di una occupazione ed al reinserimento nel tessuto produttivo. Le condizioni e le modalità per l’attuazione delle suindicate disposizioni, nonché le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva, saranno determinate con decreto del Ministero del Lavoro, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Incentivo all’autoimprenditorialità - art. 8 Il lavoratore beneficiario della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato: · a titolo di incentivo all’avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale; · ovvero per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha per oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. L’erogazione anticipata in unica soluzione dell’indennità non dà diritto alla contribuzione figurativa e all’assegno per il nucleo familiare. Qualora intenda avvalersi della liquidazione della prestazione in unica soluzione, il lavoratore deve inoltrare all’INPS, a pena di decadenza, una specifica domanda in via telematica, entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Il lavoratore che instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale è riconosciuta la liquidazione anticipata dell’indennità deve restituire per intero l’anticipazione ottenuta (salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale). Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 29 Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato - art. 9 L’art. 9 del decreto legislativo in commento disciplina i casi in cui il beneficiario della NASpI, durante il periodo di fruizione dell’indennità, svolge attività lavorativa di natura subordinata. In particolare, viene previsto che: · qualora il reddito annuale derivante dal nuovo rapporto di lavoro subordinato sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, il lavoratore decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In questa ipotesi l’indennità è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini della maturazione dei requisiti e della durata di una eventuale ulteriore prestazione in caso di disoccupazione; · se il reddito annuale derivante dal nuovo rapporto di lavoro subordinato è inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, il lavoratore conserva il diritto all’indennità, ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina la fruizione dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno, a condizione che: o il lavoratore comunichi all’INPS, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto; o il datore di lavoro o l’utilizzatore (qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino, rispetto ad essi, rapporti di collegamento o controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. Anche in questa ipotesi la contribuzione versata è utile ai fini del raggiungimento dei requisiti e della durata di una eventuale ulteriore prestazione in caso di disoccupazione; · il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno di tali rapporti per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura preventiva di conciliazione da tenersi presso la Direzione territoriale del lavoro secondo le modalità stabilite dall’art. 7 della Legge n. 604/1966, e il cui reddito sia inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendone tutti gli altri requisiti, di percepire l’indennità ridotta nei termini suindicati, a condizione che comunichi all’INPS, entro trenta giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo previsto. L’art. 9 del decreto legislativo in discorso stabilisce inoltre che la contribuzione relativa all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti versata in relazione all’attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell’INPS. Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale - art. 10 Il lavoratore che durante il periodo di percezione della NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. In tale caso, la misura dell’indennità è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente fra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento della prestazione o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. I lavoratori per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi devono inviare all’INPS una apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo (nel caso di mancata presentazione della predetta autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale). La contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti versata in relazione alle attività lavorative di cui trattasi non dà luogo ad accrediti e viene riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell’INPS. Decadenza - art. 11 Ferme restando le misure che verranno stabilite con il decreto del Ministero del Lavoro di cui all’art. 7, comma 3, del decreto legislativo in esame, è prevista la decadenza dalla fruizione della NASpI nei casi di: · perdita dello stato di disoccupazione; · inizio di un’attività lavorativa subordinata o di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, senza che il lavoratore provveda alle prescritte comunicazioni all’INPS; · raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata; · acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI. Contribuzione figurativa - art. 12 La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33, entro il limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità per l’anno in corso. Le retribuzioni computate nei suddetti limiti, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano inferiori alla retribuzione media pensionabile ottenuta non tenendo conto di tali retribuzioni. Resta salvo il computo dell’anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente esclusi nella determinazione della Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 30 retribuzione pensionabile ai fini dell’applicazione dell’art. 24, comma 2, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (1). Rinvio - art. 14 Ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo in argomento, alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili. INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (DIS-COLL) - TITOLO II, art. 15 Nelle more degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti dall’art. 1, comma 7, lettera a), della Legge n. 183/2014, il decreto legislativo in esame dispone che, in via sperimentale per il 2015 ed in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (con esclusione degli amministratori e dei sindaci), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, l’“Indennità di disoccupazione (DIS-COLL)”. Requisiti - commi 2 e 10 L’indennità viene riconosciuta ai soggetti che: · siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione (intendendosi per tale la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i Servizi competenti); · possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente la cessazione dell’attività lavorativa e tale evento; · possano far valere, nell’anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione dell’attività lavorativa, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione. L’erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione involontaria ed alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. Ulteriori misure volte a condizionare la fruizione dell’indennità alla ricerca attiva di una occupazione ed al reinserimento nel tessuto produttivo verranno introdotte con il decreto legislativo previsto dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 183/2014. Modalità di calcolo e misura della prestazione - commi 3, 4 e 5 L’indennità: · è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione, relativo all’anno in cui si è verificata la cessazione dell’attività lavorativa ed all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi; · è pari al: 75% delle quote del reddito medio mensile come sopra determinato fino all’importo (nel 2015) di euro 1.195, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente; 25% delle quote del reddito medio mensile eccedenti euro 1.195; nei limiti del massimale mensile pari (nel 2015) ad euro 1.300, rivalutato annualmente sulla base della variazione del predetto indice ISTAT; · subisce una riduzione del 3% ogni mese a partire dal 1° giorno del quarto mese di fruizione. Durata - comma 6 L’indennità viene corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente la cessazione dell’attività lavorativa e tale evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. In ogni caso la durata massima della DIS-COLL non può superare i sei mesi. Contribuzione figurativa - comma 7 Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi. Presentazione della domanda - comma 8 La domanda deve essere presentata all’INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorrenza dell’indennità - comma 9 La DIS-COLL spetta: · dall’8° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, · ovvero dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, se questa viene presentata dopo l’8° giorno. Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 31 Nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato - comma 11 In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato: · se tale contratto ha una durata superiore a cinque giorni, il lavoratore decade dal diritto alla indennità; · se invece il contratto di lavoro subordinato ha una durata non superiore a cinque giorni, l’indennità è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, e, al termine del periodo di sospensione, riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale - comma 12 Il lavoratore beneficiario della DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. In caso di mancata comunicazione del reddito previsto il lavoratore decade dal diritto all’indennità a decorrere dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente fra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di fruizione dell’indennità ovvero, se antecedente, la fine dell’anno. Tale riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Qualora sia esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il lavoratore deve inoltrare all’INPS, entro il 31 marzo dell’anno successivo, una apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. Nell’ipotesi di mancata presentazione dell’autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire l’indennità percepita dalla data di inizio dell’attività autonoma o di impresa individuale. Collaboratori coordinati e continuativi già beneficiari della “indennità una tantum”, di cui all’art. 2, commi 51-56, della Legge n. 92/2012 - comma 13 Tali soggetti fruiscono fino al 31 dicembre 2015 esclusivamente della nuova prestazione introdotta dalle disposizioni in esame. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013. Risorse finanziarie - comma 14 Le risorse già stanziate per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, di cui all’art. 19, comma 1, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, ed all’art. 2, commi 51-56, della Legge n. 92/2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni concernenti la DIS-COLL. Estensione dell’indennità agli anni successivi al 2015 - comma 15 L’eventuale estensione della DIS-COLL agli anni successivi al 2015 potrà avvenire sulla base di futuri provvedimenti legislativi che stanzino le necessarie risorse finanziarie. ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE (ASDI) - TITOLO III, art. 16 In attuazione del criterio di delega di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), n. 5, della Legge n. 183/2014, viene introdotto, a decorrere dal 1° maggio 2015, in via sperimentale per l’anno 2015, l’“Assegno di disoccupazione (ASDI)”. Beneficiari dell’assegno e condizioni per la sua erogazione - commi 1, 2, 4 e 5 L’ASDI viene istituito a favore dei lavoratori che hanno fruito della prestazione NASpI per l’intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. Nel primo anno di applicazione, l’ASDI sarà riservato, in via prioritaria, ai lavoratori appartenenti ai nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. La corresponsione dell’assegno è condizionata all’adesione del lavoratore ad un progetto personalizzato redatto dai competenti Servizi per l’impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva del lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita dell’ASDI. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, i redditi derivanti da una nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l’assegno, nei limiti e secondo i criteri che verranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Durata e importo dell’assegno - comma 3 L’ASDI viene erogato mensilmente, per una durata massima di sei mesi, in misura pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita e, comunque, non superiore all’importo dell’assegno sociale (pari, nel 2015, ad € 448,52 mensili e ad € 5.830,76 annui), incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalità che verranno stabilite con il citato decreto interministeriale. Risorse finanziarie (comma 7, primo periodo). Per la copertura finanziaria dell’assegno viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro, uno specifico Fondo, con dotazione di € 200 milioni in ciascuno degli anni 2015 e 2016. Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 32 Attuazione e gestione dell’intervento - comma 7, secondo e terzo periodo L’INPS provvede all’attuazione e alla gestione dell’intervento di cui trattasi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il predetto Istituto riconosce il beneficio in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nell’ipotesi di insufficienza delle risorse (valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione), non prende in considerazione ulteriori domande, dandone immediata notizia anche attraverso il proprio sito internet. Estensione dell’assegno agli anni successivi al 2015 - comma 8 L’eventuale estensione dell’ASDI agli anni successivi al 2015 potrà avvenire sulla base di futuri provvedimenti legislativi che stanzino le necessarie risorse finanziarie. CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE - TITOLO IV, art. 17 Il Fondo per le politiche attive del lavoro è incrementato, per l’anno 2015, di 32 milioni di euro, affinché le Regioni possano attuare e finanziare il contratto di ricollocazione, nel rispetto dei seguenti principi: il soggetto in stato di disoccupazione (privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i Servizi competenti) ha diritto di ricevere dai Servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione finanziato, a condizione che il soggetto effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, ai sensi dell’emanando decreto legislativo in materia di politiche attive per l’impiego (comma 2); a seguito della definizione del profilo personale di occupabilità, al soggetto è riconosciuta una somma denominata “dote individuale di ricollocazione” spendibile presso i soggetti accreditati (comma 3); il soggetto destinatario del contratto di ricollocazione ha diritto ad una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato; ha inoltre il dovere di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative propostegli; ha il diritto-dovere di partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato (comma 4); l’ammontare della dote individuale è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e il soggetto accreditato ha diritto a incassarlo soltanto a risultato occupazionale ottenuto (comma 5); il soggetto beneficiario decade dalla dote individuale in caso di mancata partecipazione alle predette iniziative o nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro pervenuta in seguito all’attività di accompagnamento attivo al lavoro, o, comunque, se perde lo stato di disoccupazione (comma 6). DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI - TITOLO V, art. 18 La norma in oggetto stabilisce che ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni sopra riportate si provvede a valere sulle risorse già stanziate per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 19, comma 1, del Decreto-Legge n. 185/2008, ed all’art. 2, commi 51-56, della Legge n. 92/2012, e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro, dall’art. 1, comma 107, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione: dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro; nonché dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti ed indiretti. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal decreto in commento e, laddove si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative volte alla correzione dei predetti effetti. __________________________ (1) L’art. 24 del Decreto-Legge n. 201/2011, nel testo modificato dall’art. 1, comma 707, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a dette anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con applicazione delle regole di calcolo vigenti prima del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del Decreto-Legge n. 201/2011), computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata nel periodo intercorrente tra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione medesima. Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 33 I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 [email protected], [email protected] Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 34 Classificazione: Normativa Tecnica e Legislazione di settore\Prevenzione incendi Notizia n. GO15.0256 del 04/03/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Ambiente e sicurezza, Amministrazione, Produzione, Sistema qualità, Tecnica, Titolare o legale rappresentante) Cisterne mobili di gasolio di carburante (diesel tank) con capacità fino 9.000 litri: prorogato al 7 ottobre 2016 il termine entro il quale alcune attività devono espletare le formalità in materia di prevenzione incendi (Art. 4 commi 2-bis e 2ter della Legge n. 11/15) Con la Legge che dispone la proroga dei termini previsti da disposizioni legislative è stata disposto il rinvio sino al 7 ottobre 2016 dell’entrata in vigore delle disposizioni previste dal regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi, per le cisterne mobili di gasolio di carburante (diesel tank) con capacità fino 9.000 litri, in esercizio alla data del 7 ottobre 2011 e che da tale data rientrano per la prima volta nella citata disciplina. Con l’articolo 4, commi 2-bis e 2-ter, della Legge 27 febbraio 2015 n. 11 (1), recante la conversione in legge del Decreto Legge n. 192/2014 in materia di proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, è stato introdotto il rinvio sino al 7 ottobre 2016 dell’entrata in vigore delle disposizioni previste dal regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi per le cisterne mobili di gasolio di carburante (diesel tank) con capacità fino 9.000 litri, in esercizio alla data del 7 ottobre 2011 e che da tale data rientrano per la prima volta nella citata disciplina (2). Utilizzo delle cisterne mobili di carburante (diesel tank) nelle attività delle aziende agricole, delle cave e dei cantieri Con il regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (2), è stato disposto che la cisterna rimovibile di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C (gasolio) e di capacità geometrica fino a 9 m3, a servizio per il rifornimento di macchine e automezzi all’interno: delle aziende agricole; delle cave per estrazione di materiali; dei cantieri stradali, ferroviari e edili, deve, entro il prossimo 7 ottobre 2016, essere regolarizzata ai fini antincendio, mediante l’invio al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio della Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) predisposta da un tecnico abilitato alla prevenzione incendi e previo rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento (3). In relazione alle cisterne mobili di carburante (diesel tank) utilizzate nelle aziende agricole, la normativa recante disposizioni urgenti per il settore agricolo (4), ha escluso dell’applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi (2), gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 m3 anche se muniti di erogatore. Utilizzo delle cisterne mobili di carburante (diesel tank) nelle attività non appartenenti a quelle delle aziende agricole, delle cave e dei cantieri Per quanto riguarda l’impiego delle cisterne mobili di carburante (diesel tank) con capacità fino 9 m 3 al di fuori delle attività sopra riportate per il rifornimento: di mezzi destinati a circolare all’interno dell’azienda, il Ministero dell’Interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Servizio tecnico centrale, con lettera circolare prot. n. P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998, ha precisato ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco che: -) l’installazione dell’apparecchiatura in questione può essere consentita anche presso altre attività produttive se utilizzate esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada; Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 35 -) i contenitori-distributori mobili, ancorché provvisti di dispositivo per l’erogazione, sono da considerarsi come semplici depositi di carburanti e come tali soggetti ai requisiti di sicurezza previsti da specifica normativa antincendio (5) e alla relativa regolarizzazione (6) tramite il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per serbatoi di capacità geometrica complessiva a partire da 0,5 m3. Il regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (2) assoggetta ora agli obblighi in questione i depositi di liquidi aventi punto di infiammabilità superiore a 65 °C (gasolio) se aventi capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3. Le imprese che: *) hanno ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per il deposito di carburante con capacità complessiva: a partire da 0.5 m3 e inferiore a 1 m3, non devono più procedere con la richiesta di rinnovo del Certificato, in quanto non più soggette agli obblighi di prevenzione incendi, salvo nel caso in cui non ricadono in altre attività ricomprese nella normativa di semplificazione di prevenzione incendi (7), per le quali è previsto l’obbligo di dover espletare le formalità di regolarizzazione nei confronti del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio; superiore a 1 m3, devono procedere al rinnovo (8) entro la data di scadenza del Certificato di Prevenzione incendi, tramite l’invio dell’attestazione di rinnovo periodico al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio. Il rinnovo deve poi essere inviato al Comando con cadenza quinquennale dalla data di presentazione della precedente attestazione; *) non hanno richiesto e/o ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), devono quanto prima espletare tutte le formalità previste regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (2) come nuova attività, in vista del fatto che la cisterna non è autorizzata ai fini antincendio. In particolare al possesso dei requisiti di sicurezza antincendio (5) deve essere presentata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco la segnalazione certificate d’inizio attività (SCIA); di mezzi destinati a circolare all’esterno dell’azienda la normativa antincendio (5) consente l’utilizzo solamente se la cisterna è interrata. Nel caso in cui vi siano motivi per i quali non è possibile interrare la cisterna (es. problemi con la falda acquifera) è prevista la possibilità di poter autorizzare, ai fini antincendio, l’utilizzo di quella mobile previa richiesta di specifica deroga alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco ottenuta per il tramite del Comando provinciale competente per territorio. Le imprese che: *) hanno ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), devono procedere al rinnovo (8) entro la data di scadenza del Certificato di Prevenzione incendi, tramite l’invio dell’attestazione di rinnovo periodico al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio. Il rinnovo deve poi essere inviato al Comando con cadenza quinquennale dalla data di presentazione della precedente attestazione; *) non hanno richiesto e/o ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), devono quanto prima espletare tutte le formalità previste regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (2) come nuova attività, in vista del fatto che la cisterna non è autorizzata ai fini antincendio. In particolare al possesso dei requisiti di sicurezza antincendio (5) deve essere presentata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco la segnalazione certificate d’inizio attività (SCIA). Utilizzo delle cisterne mobili di carburante (diesel tank) nelle imprese di autotrasporto merci conto terzi, di trasporto persone in servizio di linea, noleggio con conducente e i taxi Per quanto riguarda l’impiego delle cisterne mobili di carburante (diesel tank) con capacità fino 9 m 3 nelle imprese di autotrasporto merci conto terzi, di trasporto persone in servizio di linea, noleggio con conducente e i taxi, per precisare che la normativa di riferimento (9) detta le regole di prevenzione incendi atte a: minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio; limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e o locali contigui all'impianto; consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza. La normativa di riferimento (9) prevedeva che: l’installazione dei contenitori-distributori rimovibili era soggetta alle visite e ai controlli di prevenzione incendi e al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). Dette disposizioni sono ora state superate dal regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (2), il quale prevede oggi la sola presentazione della SCIA; il certificato di prevenzione incendi doveva essere rinnovato entro la relativa scadenza temporale. Dette disposizioni sono state riconfermate dalla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (2). Le imprese di autotrasporto merci conto terzi, di trasporto persone in servizio di linea, noleggio con conducente e i taxi che: hanno ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) devono procedere al rinnovo (8) entro la data di scadenza del Certificato di Prevenzione incendi, tramite l’invio dell’attestazione di rinnovo periodico al Comando provinciale dei Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 36 Vigili del fuoco competente per territorio. Il rinnovo deve poi essere inviato al Comando con cadenza quinquennale dalla data di presentazione della precedente attestazione; non hanno richiesto e/o ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), devono quanto prima espletare tutte le formalità previste regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (2) come nuova attività, in vista del fatto che la cisterna di carburante risulta essere non autorizzata ai fini antincendio. In particolare al possesso dei requisiti di sicurezza antincendio (5) deve essere presentata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco la segnalazione certificate d’inizio attività (SCIA). Disposizioni previste dal regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi Ricordiamo che il regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (2), classifica la cisterna rimovibile di carburanti liquidi con punto d’infiammabilità superiore a 65 °C (gasolio) e di capacità geometrica fino a 9 m3 nella categoria A (rischio basso). In detta circostanza e al rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla specifica normativa di riferimento, l’ente o il privato deve presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco e prima dell’inizio dell’attività, la segnalazione certificata d’inizio dell’attività (SCIA). Il Comando, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione, può effettuare specifici controlli ispettivi, tramite sopralluogo, atti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. In caso di controllo e su richiesta dell’interessato, il Comando rilascia copia del verbale di visita tecnica. La segnalazione d’inizio attività ha validità di 5 anni e deve essere rinnovata entro la relativa cadenza. Ulteriore autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti di distribuzione di carburanti Ricordiamo che l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti pubblici e privati sono soggetti a un’autorizzazione rilasciata dal Comune nel quale è esercitata l’attività ed è subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, alle normative concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici e al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi. I contenitori-distributori rimovibili (diesel tank) utilizzati per il rifornimento di automezzi destinati: a non circolare per strada non sono soggetti ad autorizzazione comunale in quanto assimilati ai depositi; a circolare per strada sono soggetti invece ad autorizzazione comunale. Al fine di accertare se sussiste o meno l’obbligo di dover richiedere l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti è opportuno contattare il Comune ove è stato installato e verificare con questi quali disposizioni devono eventualmente essere adottate. ________________________________ Note (1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015. (2) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151. (3) ai sensi del Decreto Ministeriale 19 marzo 1990. (4) ai sensi dell’articolo 1-bis, commi 1, della Legge 11 agosto 2014 n. 116. (5) ai sensi del Decreto Ministeriale 31 luglio 1934, recante l’approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi. (6) ai sensi del Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 e del Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n. 37. (7) di cui all’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151. (8) di cui all’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151. (9) ai sensi del Decreto Ministeriale 12 settembre 2003. I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204 - [email protected] Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 37 Classificazione: Trasporti e Circolazione\Nuovo Codice della Strada Notizia n. GO15.0257 del 05/03/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Logistica e trasporti) Nuovo Codice della Strada. Sospesa la disposizione per i veicoli in locazione con utilizzatore diverso dall'intestatario per periodi superiori ai 30 giorni Una ulteriore circolare del Ministero dell’interno del 2 marzo 2015 ha dato istruzioni in merito alla sospensiva dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 94 del nuovo Codice della Strada, relativo all’identificazione del reale utilizzatore di un autoveicolo, quando un soggetto diverso dall’intestatario ne abbia la disponibilità per un periodo superiore ai 30 giorni, limitatamente ai veicoli in locazione oltre i 30 giorni: questo a seguito di apposite ordinanze del Consiglio di Stato che ha confermato altrettante ordinanze del TAR Lazio che sospendeva l’efficacia delle disposizioni in oggetto. Restano invece valide le disposizioni per tutte le altre fattispecie (veicoli aziendali – per la gran parte dei casi non ci sono adempimenti -, passaggi di proprietà, variazioni ragione sociale intestatario). Normativa di riferimento Con il DPR 28 settembre 2012 n. 198, pubblicato sulla G.U. n. 273 del 22 novembre 2012, è stata data attuazione (senza che però nel frattempo fossero operative) alle modifiche al nuovo Codice della Strada previste dalla legge n. 120/10, con particolare riferimento anche all’intestazione temporanea di autoveicoli, di cui all’art. 94 dello stesso Codice della Strada ed all’art. 247-bis del Regolamento di attuazione. Con la circolare del 10 luglio 2014, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva fornito le indicazioni pratiche delle nuova normativa, analizzando tra i vari casi, anche quelli dei veicoli aziendali. Con la successiva circolare del 27 ottobre 2014, lo stesso Ministero ha fornito una interpretazione completamente diversa delle situazioni che vedono coinvolte le aziende per loro veicoli utilizzati da soggetti diversi, per un periodo superiore ai 30 giorni continuativi. Veicoli aziendali Il nuovo testo ha precisato che il comodato è per sua natura a titolo gratuito e quindi è da escludere la sussistenza di un comodato ogniqualvolta la disponibilità del veicolo preveda un corrispettivo ed inoltre, deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore. Pertanto, sono escluse dalle nuove regole di cui all’art. 94, comma 4-bis e dell’art. 247 del Regolamento: l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe-benefit (autovetture), in quanto il comodato non si verifica venendo meno la gratuità per effetto della retribuzione in natura dei veicoli assegnati ai dipendenti in uso promiscuo lavoro-tempo libero: ne deriva che per tali veicoli non si deve fare alcun adempimento, nemmeno per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014 anche nel caso in cui la disponibilità ecceda i 30 giorni continuativi (è comunque suggeribile tenere a bordo del veicolo copia del contratto da cui si evince il fringe-benefit); l’utilizzo di veicoli aziendali in modo promiscuo, ovvero impiegati per l’esercizio dell’attività ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione o nel tempo libero, in quanto qui viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo: ne deriva che anche in questo caso non si deve fare alcun adempimento (né notifica all’Archivio Nazionale Veicoli, né aggiornamento della carta di circolazione), nemmeno per situazioni che vengono a crearsi a partire dal 3 novembre 2014 e se la disponibilità eccede i 30 giorni (può essere utile tenere a bordo del veicolo, una delega aziendale in carta semplice all’utilizzo del veicolo in modo non esclusivo e non personale); l’utilizzo di un veicolo aziendale per la cui guida si alternino più dipendenti, in quanto non si verifica l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale stesso e nemmeno la continuità temporale dello stesso: ne deriva che Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 38 anche in questo caso, non si deve fare nessun adempimento (può essere utile, tenere a bordo del veicolo, una delega aziendale in carta semplice in cui si elencano tutti i dipendenti autorizzati all’utilizzo del veicolo a seconda delle loro necessità lavorative, questo solo ai fini di possibili controlli in itinere). In pratica l’unica fattispecie aziendale che dovrà sottostare alle nuove norme (per atti posti in essere dal 3 novembre 2014) sono i veicoli di proprietà di case costruttrici che vengano da queste concesse in comodato per periodi superiori ai 30 giorni, a soggetti esterni alla struttura organizzativa d’impresa, quali giornalisti, istituzioni pubbliche, per esigenze di mercato o di rappresentanza connesse a particolari eventi; in tal caso, sarà necessario la semplice annotazione nell’Archivio Nazionale Veicoli, utilizzando la modulistica dell’allegato A/1 o A/2 della circolare ministeriale del 10 luglio 2014 (a seconda che l’avente causa sia persona fisica o persona giuridica ai fini della delega – per il modello A/2 dovrà essere utilizzata la nuova versione corretta, indicata nella circolare ministeriale del 27 ottobre 2014 – e dell’allegato B/1 per la relativa richiesta di annotazione all’Ufficio di Motorizzazione competente per territorio). Si ribadisce, comunque, che le procedure non riguardano i veicoli iscritti al REN (autobus ed autocarri con autorizzazione al trasporto merci in conto terzi) o autocarri muniti di licenza in conto proprio. Resta invece valida la disposizione che prevede che nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato l’utilizzo del proprio veicolo ad un terzo per uso esclusivo e personale, sia persona fisica che giuridica, per un periodo superiore a trenta giorni (sempre per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014), ne venga data comunicazione all’Ufficio della Motorizzazione Civile, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione con stampa di apposito tagliando adesivo: sono esenti da tale adempimento i componenti del nucleo familiare, purchè conviventi. Locazione senza conducente Per periodi superiori a 30 giorni, la disposizione regolamentare, nonché la circolare ministeriale del 10 luglio 2014 (punto E.3), imponeva un obbligo di comunicazione finalizzato al solo aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli, senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione (disposizione ora sospesa, come più sotto spiegato). Sarebbe stata infatti rilasciata, in tempo reale, unicamente una ricevuta attestante l’assolvimento di detto obbligo e contenente l’indicazione: del nominativo del locatore, delle generalità del locatario e della sua residenza (anche estera), se si tratta di persona fisica; della denominazione e della sede principale o secondaria (in Italia o all’estero) del locatario, se si tratta di persona giuridica; della scadenza del contratto di locazione. Per la regolarità della circolazione, non è prescritto che la predetta ricevuta debba essere tenuta a bordo del veicolo locato senza conducente (ma è suggeribile averne copia); pertanto, la sua mancanza non costituisce violazione suscettibile di sanzione in sede di controllo su strada. L’obbligo è per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014, mentre è facoltativa per quelli fatti prima di tale data, senza che vi siano sanzioni al riguardo. La circolare del 27 ottobre 2014 prevede che la delega dell’avente causa (locatario o sub-locatario) in favore del dante causa (locatore) può essere ora comprovata a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto notorio, utilizzando non i modelli A/1 e A/2 della circolare del 10 luglio 2014, bensì la dichiarazione del locatore di cui al modello A/3 della circolare del 27 ottobre 2014. A differenza di quanto scritto nella circolare del 10 luglio 2014, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la circolare del 27 ottobre 2014 ha stabilito che se alla scadenza della locazione in favore dell’utilizzatore finale il locatore non effettua ulteriori comunicazioni, il contratto si intende implicitamente prorogato fino a quando il locatore stesso non comunichi che il veicolo è rientrato nella propria disponibilità o non comunichi il nominativo di un nuovo locatore (viene così meno l’automatismo del rientro nella disponibilità del locatore, previsto dalla circolare del 10 luglio 2014). La circolare del 27 ottobre 2014 ha analizzato poi anche i casi di cessazione anticipata della locazione senza conducente e dell’immatricolazione e contestuale annotazione della locazione senza conducente. Tutte queste disposizioni sono state ora sospese con la circolare del Ministero dell’interno del 2 marzo 2015 (anche dal punto di vista sanzionatorio) dal momento che il Consiglio di Stato, con le ordinanze nn. 614 e 615 del 10 febbraio 2015, ha confermato il contenuto delle ordinanze n. 6056 e 6057 del 27 novembre 2014 con le quali il TAR Lazio ha sospeso l’efficacia delle disposizioni operative della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2014 (punto E.3) contenenti istruzioni agli uffici della Motorizzazione per l’applicazione delle disposizioni dell’art. 94, comma 4bis del nuovo Codice della Strada. Tali ordinanze hanno quindi l’effetto di sospendere cautelarmente, in attesa della definizione del giudizio di merito, l’applicazione delle disposizioni relative all’obbligo di annotazione delle generalità dell’utilizzatore limitatamente ai veicoli in locazione per periodi superiori a 30 giorni. Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 39 Passaggi di proprietà In tutti i casi in cui si debba procedere al trasferimento di proprietà di un veicolo la cui carta di circolazione rechi l’annotazione di una intestazione temporanea, l’operazione è gestita mediante emissione del duplicato della carta di circolazione, al fine di poter effettuare la cancellazione dell’annotazione stessa. Variazione ragione sociale intestatario, generalità persona fisica intestataria o variazioni toponomastiche. Occorrerà provvedere all’aggiornamento della carta di circolazione mediante apposizione di specifico tagliando rilasciato dagli uffici della Motorizzazione. Per le variazioni toponomastiche che interessano intere popolazioni (accorpamento di comuni e Province), non viene richiesto ai cittadini ed alle imprese di richiedere l’aggiornamento dei documenti di circolazione, in quanto essi restano validi con le precedenti denominazioni fino alla loro scadenza naturale; sarà quindi il CED della Direzione Generale della Motorizzazione-Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a provvedere d’ufficio ai necessari aggiornamenti d’archivio, su comunicazione dell’ente locale interessato. Le pratiche di cui sopra, rimanenti in capo agli interessati, potranno essere svolte, in alternativa agli uffici della Motorizzazione, anche presso gli Studi di consulenza automobilistica che siano abilitati al rilascio dei tagliandi di aggiornamento e delle ricevute di avvenuta annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli. La circolare ministeriale del 10 luglio 2014 ha preso poi in considerazione anche i casi custodia giudiziale, locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale, intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire ed altre fattispecie (de cuius, rent to buy), nonché i veicoli facenti parte del patrimonio di un “trust”, situazioni che vengono in parte aggiornate con le nuove istruzioni contenute nella circolare del 27 ottobre 2014. I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Giorgio Bressan - tel. 0481 33101 - int. 26 - fax 0481 532204 - [email protected] Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 40 Classificazione: Trasporti e Circolazione\Autotrasporto merci in conto terzi Notizia n. GO15.0290 del 12/03/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Logistica e trasporti) Autotrasporto merci in conto terzi. Proroga del divieto di cabotaggio in Italia per i vettori croati Viene prorogato fino al 30 giugno 2017 il divieto per le imprese di autotrasporto merci croate di effettuare trasporti di cabotaggio in Italia La nota ministeriale Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato alla Commissione europea (1) di volersi avvalere della proroga di altri due anni del divieto di cabotaggio in Italia da parte delle imprese di autotrasporto merci della Croazia: come tale (2), fino al 30 giugno 2017 i vettori croati non potranno effettuare viaggi di cabotaggio, ovvero trasporti di merci tra due località interne italiane. La normativa Questo per effetto della normativa comunitaria che ammette un periodo di moratoria di 2+2 anni dalla data di adesione della Croazia all’Unione europea (1° luglio 2013), durante il quale escludere i vettori croati dalla possibilità di effettuare trasporti di cabotaggio negli altri Stati UE. A regime di reciprocità, fino al 30 giugno 2017, i vettori italiani non potranno effettuare trasporti di cabotaggio in territorio croato. __________________ Note (1) Comunicazione del 26 febbraio 2015 (2) Comunicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 5 marzo 2015 RIFERIMENTI Scheda: I trasporti in regime di cabotaggio: normativa, applicazione e suggerimenti pratici I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Giorgio Bressan - tel. 0481 33101 - int. 26 - fax 0481 532204 - [email protected] Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 41 Classificazione: Turismo\Adempimenti Notizia n. GO15.0260 del 05/03/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Titolare o legale rappresentante) Compensi SIAE: positicpato il termine di pagamento al 20 marzo 2015 SIAE ha comunicato lo slittamento del termine ultimo per il rinnovo degli abbonamenti per la cosiddetta “Musica d’Ambiente” tramite strumenti meccanici al 20 marzo 2015. I compensi perciò potranno essere corrisposti, sia tramite MAV che direttamente agli sportelli SIAE, entro il 20 marzo 2015 senza incorrere in sanzioni. Le imprese associate a Confindustria Alberghi potranno usufruire delle agevolazioni dovute all’Accordo SIAE/Associazione Italiana Confindustria Alberghi. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Giorgio Bressan - tel. 0481 33101 - int. 26 - fax 0481 532204 - [email protected] Boll. n. 09 del 12/03/2015 ag.n. 42
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