COLLANA PERCORSI tributari IVA 2014: NOVITà E DICHIARAZIONE ANNUALE Sandro Cerato Michele Bana Locazioni e cessioni di immobili Iva per cassa Operazioni con l’estero Esportatore abituale e dichiarazione d’intento Note di variazione Iva e procedure concorsuali Compensazione del credito Iva Rimborso del credito annuale Liquidazione dell’Iva di gruppo Gruppo Wolters Kluwer in collaborazione con QUESTO VOLUME È ANCHE ONLINE Consultalo gratuitamente ne “La Mia Biblioteca”, la prima biblioteca professionale in the cloud con le pubblicazioni di CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA. Grazie al suo evoluto sistema di ricerca puoi accedere ai tuoi scaffali virtuali e ritrovare tra i tuoi libri la soluzione che cerchi da PC, iPad o altri tablet. Ovunque tu sia. 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Focus Si evidenzia che per la presentazione della dichiarazione annuale Iva è possibile utilizzare, in alternativa al presente modello, il modello Iva Base 2014, costituente una versione semplificata del modello ordinario. I contribuenti che possono utilizzare il modello Iva Base/2014 sono i soggetti Iva, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell’anno: • hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti dall’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 per gli agricoltori o dal successivo art. 74-ter per le agenzie di viaggio; • hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’art. 34-bis; • non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, eccetera); • non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond di cui all’art. 2, co. 2, della Legge n. 28/1997; • non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive. L’utilizzo del modello “semplificato” è invece comunque precluso ai: • soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta; • alle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi; • ai soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE; • ai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a fallimento e liquidazione coatta amministrativa; IVA 2014: novità e dichiarazione annuale 3 Cap. 1 – Dichiarazione annuale Iva e novità • alle società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 633/1972. Modalità e termini di presentazione sono invece gli stessi previsti per la Dichiarazione Iva annuale ordinaria. 1.2. Presentazione della dichiarazione La trasmissione della dichiarazione annuale Iva da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento deve essere effettuata esclusivamente per via telematica. In base all’art. 8 del D.P.R. n. 322/1998, la dichiarazione Iva, relativa all’anno 2013 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2014 nel caso in cui sia presentata in via autonoma ovvero entro il 30 settembre 2014 in caso di dichiarazione unificata. Categorie di contribuenti per i quali è prevista la trasmissione “in via autonoma” • le società di capitali e gli enti soggetti ad Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2013; • le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione dell’Iva di gruppo ai sensi dell’art. 73, anche per periodi inferiori all’anno; • i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., qualora quest’ultimi abbiano partecipato durante l’anno alla procedura della liquidazione dell’Iva di gruppo; • i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d’imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali; • i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione IVA per loro conto; • i soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972; • particolari soggetti (ad es., i venditori “porta a porta”), qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; • i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2013, tenuti a presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc.). 4 IVA 2014: novità e dichiarazione annuale Cap. 1 – Dichiarazione annuale Iva e novità Inoltre, possono presentare la dichiarazione in via autonoma: • i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale (art. 3, co. 1, del D.P.R. n. 322/1998); • i soggetti che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio al fine di poter usufruire dell’esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva, come chiarito dalla C.M. n. 1/E/ 2011. 1.3. Prestazioni di servizi Focus La novità più rilevante riguarda il rigo VE39, riservato all’indicazione delle operazioni non soggette ad Iva a norma degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972, che – a partire dal 1° gennaio 2013 – sono soggette all’obbligo di fatturazione e, quindi, concorrono alla formazione del volume d’affari di cui all’art. 20 del predetto Decreto, in virtù della modifica operata dall’art. 1, co. 325, lett. c), della Legge n. 228/2012. A questo proposito, si rammenta che nel modello Iva 2013, riguardante l’anno solare 2012, il rigo VE39 era destinato all’indicazione delle prestazioni di servizi escluse dall’applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, al solo fine di monitoraggio, non contribuendo alla determinazione del volume d’affari. Dal 1° gennaio 2013 tali prestazioni di servizi, così come tutte le altre operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, di cui all’art. 21 co. 6bis del DPR 633/72 (per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione), concorrono ora alla formazione del volume d’affari e devono essere dichiarate a tutti gli effetti nel modello annuale. Si ricorda peraltro che tali operazioni non rilevano ai fini dell’acquisizione dello status di esportatore abituale. La Legge n. 228/2012 ha, infatti, modificato l’art. 1, co. 1, lett. a), del D.L. n. 746/1983, prevedendo che – nel calcolo della percentuale del 10% di incidenza delle operazioni non imponibili sul totale del volume d’affar – non si debba tenere conto, relativamente a quest’ultimo, “delle operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. IVA 2014: novità e dichiarazione annuale 5 Cap. 1 – Dichiarazione annuale Iva e novità 1.4. Quadri della dichiarazione Nel quadro VE è presente il nuovo rigo VE23 dedicato all’indicazione delle operazioni assoggettate all’aliquota ordinaria Iva del 22%, in vigore dal 1° ottobre 2013. Nel rigo VE36, relativo alle “Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi”, è stato eliminato il campo 2 destinato all’indicazione delle operazioni rientranti nel regime della liquidazione “Iva per cassa” di cui all’art. 7, D.L. n. 185/2008. Tale regime è, infatti, stato soppresso a decorrere dal 1° dicembre 2012, in virtù dell’entrata in vigore del nuovo regime dell’Iva per cassa di cui all’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 applicabile a partire dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, appunto, dal 1° dicembre 2012. Come già più sopra anticipato, nel rigo VE39, ridenominato “Operazioni non soggette ad imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies”, devono essere riportate le operazioni non soggette ad Iva per le quali è stata emessa fattura. L’importo indicato nel rigo in esame concorre a formare il volume d’affari 2013. Nella compilazione del quadro VC le operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72, pur concorrendo alla formazione del volume d’affari, non devono essere considerate e, quindi, non influiscono sulla verifica dello status di esportatore abituale. Pertanto, nella colonna 3 va indicato il volume d’affari mensile al netto delle predette operazioni. Nel quadro VF, è stato introdotto il nuovo rigo VF12 dedicato all’indicazione delle operazioni assoggettate all’aliquota Iva del 22%, applicabile alle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2013, a norma dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. Nella composizione del rigo VF20 (corrispondente al VF 19 del modello Iva 2013), analogamente al quadro VE, è stato eliminato il campo destinato alle operazioni assoggettate al regime dell’Iva per cassa di cui al previgente regime disciplinato dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008, ed ora il campo 2 accoglie le operazioni nel regime dell’Iva per cassa di cui all’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012. Il rigo VF34 è come al solito dedicato alla determinazione del pro-rata di detraibilità dell’imposta, ovvero del rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno – comprendenti sia le operazioni imponibili che le operazioni di cui all’art. 19, co. 3, del D.P.R. n. 633/1972, assimilate alle operazioni imponibili ai fini delle detrazione – e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo. 6 IVA 2014: novità e dichiarazione annuale Cap. 1 – Dichiarazione annuale Iva e novità Operazioni che non influenzano il calcolo della percentuale di detrazione (art. 19-bis, co. 2, D.P.R. n. 633/1972) • cessioni di beni ammortizzabili; • passaggi interni disciplinati dall’art. 36, ultimo co., del D.P.R. n. 633/1972; • operazioni di cui all’art. 2, co. 3, lett. a), b), d) e f), del D.P.R. n. 633/1972; • operazioni esenti previste dall’art. 10, n. 27 quinquies), del D.P.R. n. 633/1972; • operazioni esenti indicate ai numeri da 1 a 9 del predetto art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, qualora non formino oggetto dell’attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, ovvero quando siano eseguite nell’ambito di attività occasionali o strumentali per il perseguimento dell’oggetto dell’impresa. Con riferimento alle operazioni da 1 a 9 dell’art. 10 del Decreto Iva, è espressamente prevista la indetraibilità dell’imposta per i beni ed i servizi utilizzati esclusivamente per la loro effettuazione e ciò in ossequio al principio di carattere generale, che prevede la indetraibilità dell’imposta per i beni e servizi utilizzati in operazioni esenti (art. 19, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972). Le istruzioni al nuovo modello prevedono che al rigo VF34, campo 5, non debbano essere indicate le operazioni per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell’art. 21, co. 6-bis, del D.P.R. n. 633/1972. L’indicazione di tali operazioni è, infatti, prevista nel VE39, e devono essere considerate ai fini della determinazione dell’importo da indicare nel rigo VE40 (totale volume d’affari). Alcune novità riguardano anche il quadro VO, in quanto nei righi VO10 e VO11 (dedicati all’opzione ovvero revoca per l’applicazione dell’Iva nello Stato UE di destinazione dei beni, oggetto di cessione in base a cataloghi, corrispondenza e simili) è stata introdotta la casella 28, denominata“HR”, a seguito dell’ingresso nell’UE della Croazia a far data dal 1° luglio 2013. Da tale data, gli scambi di beni da o verso la Croazia rientrano tra le operazioni intracomunitarie disciplinate dal D.L. n. 331/1993, e non costituiscono più importazioni/esportazioni. IVA 2014: novità e dichiarazione annuale 7 Cap. 1 – Dichiarazione annuale Iva e novità Operazioni in corso al 1° luglio 2013: fonti normative e prassi • disposizioni transitorie contenute nell’art. 60 del D.L. n. 331/1993; • Circolare dell’Agenzia delle Dogane 25 giugno 2013, n. 11/D, ed chiarimenti già forniti con la circolare 7 aprile 2004, n. 21/D e la Nota 27 dicembre 2006, prot. n. 3393; • indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, contenute nella Circolare 5 agosto 2004, n. 39/E, emanata al momento dell’ingresso nell’UE di 10 nuovi Stati (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, ecc.). In altri termini, il trattamento di tali operazioni in corso può essere così schematizzato: Cessioni di beni con trasporEsportazione non imponibile (art. 8 to/spedizione iniziato prima del 1° ludel D.P.R. n. 633/1972) glio 2013 Cessione intracomunitaria non impoCessioni di beni con traspornibile (art. 41 del D.L. n. 331/1993), ed to/spedizione iniziato dopo il 1° luglio obbligo di presentazione del modello 2013 INTRA-1 Il trattamento resta confermato, ma in presenza delle condizioni di non Cessione già fatturata o pagata prima imponibilità di cui all’art. 41 del D.L. del 1° luglio 2013 in regime di non im- 331/1993, l’operazione va inclusa nel ponibilità, a norma dell’art. 8 del mod. INTRA-1. In assenza invece di taD.P.R. n. 633/1972 li presupposti, l’operazione va considerata imponibile e occorre regolarizzare applicando l’Iva Acquisto di beni ricevuti prima del 1° Importazione con bolletta doganale luglio 2013 Acquisto effettuato secondo le regole Acquisto di beni ricevuti dopo il 1° luintracomunitarie, ivi incluso l’obbligo glio 2013 di presentazione del modello INTRA-2 L’operazione deve essere considerata comunque intracomunitaria, evenAcquisto già fatturato o pagato prima tualmente ricorrendo alla emissione del 1° luglio 2013 dell’autofattura (art. 46, co. 5, del D.L. n. 331/1993), se non in possesso della fattura estera. 8 IVA 2014: novità e dichiarazione annuale Cap. 1 – Dichiarazione annuale Iva e novità Nella sezione 2 del quadro VO, sono inoltre stati soppressi i righi destinati alle opzioni di cui all’art. 1, co. 1093 e 1094, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, riservate alle società agricole. Infatti, le opzioni in parola per la determinazione del reddito non sono più esercitabili per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 513, Legge n. 228/2012. L’ultima novità della dichiarazione IVA 2014 riguarda la soppressione del modello IVA 26/LP, che sino all’anno scorso doveva essere presentato dalla società controllante all’Agente della riscossione in accompagnamento alle eventuali garanzie per le eccedenze di credito compensate nel gruppo. I dati di tale prospetto sono prelevati direttamente dal quadro VH dei singoli dei modelli annuali IVA 2014 delle società controllate. Anche le società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo dovranno compilare il rigo VH13 del modello IVA 2014. Nella dichiarazione dell’anno precedente, invece le società controllanti e controllate che avessero fruito per l’intero anno della procedura di compensazione dell’IVA dovevano compilare il quadro VH, ad esclusione del rigo VH13. Infine, ora non è più prevista la presentazione all’Agente della riscossione da parte della società controllante del mod. IVA 26/PR. 1.5. Novità della Legge di Stabilità 2014 Focus La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di Stabilità 2014) ha apportato poche modifiche alla normativa riguardante l’Iva, ma comunque destinate ad avere un impatto rilevante, come nel caso dell’introduzione della c.d. web tax, che interesserà, a partire dal 1° luglio 2014, gli acquisti di pubblicità online, spazi pubblicitari e link sponsorizzati. La norma non si presenta di facile attuazione anche per i riflessi che esercita a livello economico e commerciale transnazionale, e necessiterà evidentemente di coordinamento, e chiarimenti ai fini della sua concreta attuazione. La seconda novità rilevante riguarda il regime applicabile alle prestazioni rese dalle cooperative sociali, di fatto con un sostanziale ritorno al passato ante Legge n. 228/2012. IVA 2014: novità e dichiarazione annuale 9 Cap. 1 – Dichiarazione annuale Iva e novità 1.5.1. Web tax L’art. 1, co. 33 della Legge n. 147/2013 ha introdotto l’articolo 17-bis al DPR 633/72, che, come anticipato, disciplina il funzionamento dell’imposta sul valore aggiunto applicata agli acquisti di pubblicità on-line. In particolare, tale disposizione prevede, testualmente, che: Art. 17-bis del D.P.R. n. 633/1972 “1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana. 2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti”. Conseguentemente, la norma introduce un nuovo obbligo in base al quale: • i soggetti passivi Iva devono effettuare gli acquisti di pubblicità on-line nonché di link sponsorizzati, anche attraverso centri media e operatori terzi, da soggetti titolari di partita Iva in Italia; • gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono sulle pagine dei risultati dei motori di ricerca visualizzabili in Italia durante la visita ad un sito Internet o la fruizione di un servizio on-line devono essere acquistati esclusivamente da soggetti titolari di partita Iva in Italia. La norma si applica anche se l’operazione di compravendita è effettuata tramite centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti. L’entrata in vigore della nuova norma era inizialmente prevista con decorrenza dal 1° gennaio 2014: successivamente, l’art. 1, co. 1, del D.L. n. 151/2013 ne ha rinviato l’entrata in vigore al 1° luglio 2014. Il successivo co. 178 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede, inoltre, che il pagamento dell’acquisto di pubblicità on-line e di servizi ad esso ausiliari debba essere effettuato esclusivamente con bonifico bancario o postale dal quale devono risultare i dati identificativi del beneficiario, o con altri strumenti idonei a 10 IVA 2014: novità e dichiarazione annuale Cap. 1 – Dichiarazione annuale Iva e novità consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario. Le modalità di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, delle informazioni necessarie per l’effettuazione dei relativi controlli sono demandate ad un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che verrà emanato dopo un confronto con le associazioni di categoria degli operatori finanziari. Focus La Legge di Stabilità 2014 ha, inoltre, modificato le disposizioni riguardanti l’imposizione diretta e le norme relative al transfer pricing, imponendo alle società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi a essa ausiliari, l’adozione di indicatori “di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività”. L’art. 1, co. 177, della Legge n. 147/2013 ha, infatti, previsto che le società operanti nel settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari che, ferma restando l’applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione d’impresa (art. 162 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo alle operazioni di cui all’art. 110, co. 7, del Tuir – ovvero quelle effettuate con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa – sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale. 1.5.2. Aliquota Iva delle prestazioni rese da cooperative sociali La Legge di Stabilità 2014 ha rivisto il regime introdotto dall’art. 1, co. 488 e 489, della Legge n. 228/2012, che era intervenuta a modificare, dal 1° gennaio 2013, la disciplina Iva delle prestazioni socio - assistenziali di cui all’art. 10, co. 1, nn. da 18) a 21) e 27-ter), del D.P.R. n. 633/1972, rese dalle cooperative, abrogando il n. 41-bis, Tabella A, parte II, allegata al Decreto. Come si ricorderà, in base a tale disposizione, si applicava l’aliquota Iva del 4% alle prestazioni socio sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. In particolare, si trattava delle seguenti prestazioni: IVA 2014: novità e dichiarazione annuale 11 Cap. 1 – Dichiarazione annuale Iva e novità • sanitarie di diagnosi, cura, riabilitazione, ricovero (compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali); • educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere incluse le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici e le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie; • di brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; • socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore dei cosiddetti soggetti svantaggiati (anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti nonché di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo). La disciplina prevista dalla Legge n. 228/2012 comportava che, a partire dal 1° gennaio 2013, le prestazioni socio – assistenziali: • rese dalle cooperative non sociali, ovvero da quelle generiche, fossero soggette ad Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria, in luogo della previgente misura pari al 4%, sia se rese direttamente ovvero a seguito di contratto di appalto o convenzione. Era stato, invece, confermato il trattamento di esenzione, qualora la cooperativa presenti i requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. n. 446/1997, assumendo la qualifica di Onlus “di fatto” a seguito dell’iscrizione nell’Anagrafe delle Onlus; • rese dalle cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991 e loro consorzi fossero soggette ad Iva con aliquota del 10% ai sensi del n. 127-undevicies alla Tabella A, parte III del DPR n. 633/72 in esecuzione di contratti d’appalto oppure esenti se rese direttamente a favore del beneficiario. A questo proposito, si rammenta che per le prestazioni rese da una cooperativa sociale, sia direttamente ai beneficiari che in base a contratti di appalto o convenzioni, era stato precisato che “la stessa dovrà applicare contemporaneamente e rispettivamente il regime di esenzione e quello di imponibilità ad aliquota ridotta, con inevitabile calcolo delle percentuali di detrazione” (C.M. 3 maggio 2013, n. 12/E). Con la riforma era venuta meno la possibilità per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991 e alle Onlus di diritto (art. 10, co. 8, della Legge n. 460/1997) di esercitare l’opzione per il regime di esenzione in luogo dell’imponibilità (R.M. 13 dicembre 2013, n. 93/E). In tema di decorrenza del suddetto regime, l’art. 1, co. 490, della Legge n. 228/2012 aveva stabilito l’applicazione dell’aliquota Iva del: • 4%, per le prestazioni sono rese in esecuzione di contratti stipulati, rinnovati – anche tacitamente – o prorogati entro il 31 dicembre 2013; 12 IVA 2014: novità e dichiarazione annuale Cap. 1 – Dichiarazione annuale Iva e novità • 10%, con riguardo alle prestazioni eseguite in base a contratti stipulati dal 1° gennaio 2014, ovvero rinnovati (anche tacitamente) o prorogati dopo il 31 dicembre 2013. La C.M. n. 12/E/2013 aveva, inoltre, chiarito che “fino a quando sarà efficace un contratto stipulato precedentemente (al 31 dicembre 2013), continuerà ad applicarsi l’aliquota del 4 per cento. Ai rinnovi – espressi o taciti – nonché le proroghe di contratti già in essere tra le parti successivi alla predetta data del 31 dicembre 2013 si applica il nuovo regime”. L’Agenzia delle Entrate aveva altresì precisato che, con riguardo alle prestazioni rese in esecuzione di contratti di appalto (e convenzioni), l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% era circoscritta alle ipotesi in cui le prestazioni fossero rese in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni – e, quindi, non a quelle eseguite direttamente – stipulati dopo il 31 dicembre 2013: con l’effetto che, nel caso di contratti sipulati entro il 31 dicembre 2013 da cooperative sociali e loro consorzi, restavano alternativamente applicabili l’Iva agevolata al 4% o il regime di esenzione. Soggetti Cooperative generiche non sociali, né Onlus Cooperative sociali e loro consorzi e Onlus di diritto Operazioni prestazioni rese direttamente nei confronti del beneficiario finale prestazioni rese in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni prestazioni rese direttamente nei confronti del fruitore finale prestazioni rese in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni prestazioni rese direttamente nei confronti del beneficiario finale Cooperative generiche Onlus prestazioni rese in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni IVA 2014: novità e dichiarazione annuale Disciplina ante L. n. 228/2013 Disciplina post L. n. 228/2013 Operazioni soggette a Iva 4% (n. 41-bis, tab. A, parte II) Operazioni soggette a Iva 22% Operazioni soggette a Iva 4% Oppure Esenti da Iva su opzione Operazioni esenti da Iva Operazioni esenti da Iva Operazioni soggette ad Iva 4% per appalti stipulati entro il 31 dicembre 2013, altrimenti Iva 10% Operazioni esenti da Iva 13 Cap. 1 – Dichiarazione annuale Iva e novità Il suddetto regime è, ora, modificato per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 1, co. 172, della Legge n. 147/2013, che di fatto ha ripristinato le disposizioni preesistenti all’emanazione della Legge n. 228/2012: è stato, infatti, previsto che “in vista delle riforme dei regimi IVA speciali dell’Unione Europea previsti dalla Direttiva 112/2006/UE il n. 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 Novembre 1991, n. 381”. Conseguentemente, la modifica normativa dispone nuovamente per le sole cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991 l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 4% in luogo di quella più elevata del 10% prevista dalla Legge n. 228/2012. Resta inteso, quindi, che le medesime prestazioni, qualora eseguite da cooperative non sociali, dovranno scontare l’aliquota ordinaria. Si consideri, inoltre, che la Legge di Stabilità 2014 ha abrogato il co. 489 della Legge n. 228/2012, ripristinando l’art. 1, co. 331, della Legge n. 296/2006, in base al quale viene riaperta la possibilità, per le cooperative sociali ed Onlus di diritto, di optare, secondo un criterio di convenienza, tra il regime di esenzione (art. 10 del D.P.R. n. 633/1972) e quello relativo all’imponibilità Iva al 4%. In altri termini, dal 1° gennaio 2014: • alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991, sia direttamente agli utenti che in base a convenzioni, si applica l’aliquota Iva del 4%; • le cooperative Onlus di diritto possono accedere nuovamente all’opzione per l’esenzione da Iva, in luogo dell’applicazione dell’aliquota 4%; • le cooperative diverse da quelle sociali, per le prestazioni dirette o su convenzioni stipulate dal 1° gennaio 2014, sono soggette all’applicazione dell’aliquota Iva ordinaria del 22%. 14 IVA 2014: novità e dichiarazione annuale
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