e dichiarazione annuale - Catalogo

COLLANA PERCORSI tributari
IVA 2014: NOVITà
E DICHIARAZIONE ANNUALE
Sandro Cerato
Michele Bana
Locazioni e cessioni di immobili
Iva per cassa
Operazioni con l’estero
Esportatore abituale e dichiarazione d’intento
Note di variazione Iva e procedure concorsuali
Compensazione del credito Iva
Rimborso del credito annuale
Liquidazione dell’Iva di gruppo
Gruppo Wolters Kluwer
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© 2014 Wolters Kluwer Italia S.r.l
Strada I, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)
ISBN: 978-88-217-4597-3
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Cap. 1 – Dichiarazione annuale Iva e novità
Capitolo 1
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA E NOVITÀ
1.1. Premessa
Il modello della dichiarazione Iva 2014 si presenta con la consueta struttura modulare, riguarda l’anno d’imposta 2013 e deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale Iva nel modello Unico
2014.
Focus
Si evidenzia che per la presentazione della dichiarazione annuale Iva è possibile
utilizzare, in alternativa al presente modello, il modello Iva Base 2014,
costituente una versione semplificata del modello ordinario.
I contribuenti che possono utilizzare il modello Iva Base/2014 sono i soggetti Iva,
sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso
dell’anno:
• hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione
secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno
applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio,
quelli previsti dall’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 per gli agricoltori o dal
successivo art. 74-ter per le agenzie di viaggio;
• hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le
quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’art.
34-bis;
• non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti
intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, eccetera);
• non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta
avvalendosi dell’istituto del plafond di cui all’art. 2, co. 2, della Legge n.
28/1997;
• non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali
soggettive.
L’utilizzo del modello “semplificato” è invece comunque precluso ai:
• soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile
organizzazione ovvero che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza
fiscale o dell’identificazione diretta;
• alle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;
• ai soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE;
• ai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la
dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a fallimento e
liquidazione coatta amministrativa;
IVA 2014: novità e dichiarazione annuale
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Cap. 1 – Dichiarazione annuale Iva e novità
• alle società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell’Iva di
gruppo di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 633/1972.
Modalità e termini di presentazione sono invece gli stessi previsti per la Dichiarazione Iva annuale ordinaria.
1.2. Presentazione della dichiarazione
La trasmissione della dichiarazione annuale Iva da parte dei soggetti tenuti a tale
adempimento deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.
In base all’art. 8 del D.P.R. n. 322/1998, la dichiarazione Iva, relativa all’anno
2013 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30
settembre 2014 nel caso in cui sia presentata in via autonoma ovvero entro il 30
settembre 2014 in caso di dichiarazione unificata.
Categorie di contribuenti per i quali
è prevista la trasmissione “in via autonoma”
• le società di capitali e gli enti soggetti ad Ires con periodo d’imposta non
coincidente con l’anno solare nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche,
con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2013;
• le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione dell’Iva
di gruppo ai sensi dell’art. 73, anche per periodi inferiori all’anno;
• i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni
sostanziali soggettive tenuti a comprendere nella propria dichiarazione
annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati,
trasformati, ecc., qualora quest’ultimi abbiano partecipato durante l’anno
alla procedura della liquidazione dell’Iva di gruppo;
• i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi
presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di
liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d’imposta fino alla
chiusura delle rispettive procedure concorsuali;
• i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto
a presentare la dichiarazione IVA per loro conto;
• i soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del
D.P.R. n. 633/1972;
• particolari soggetti (ad es., i venditori “porta a porta”), qualora non siano
tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di
redditi per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione
dei redditi;
• i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni
sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014
e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2013, tenuti a
presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito
della operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc.).
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IVA 2014: novità e dichiarazione annuale
Cap. 1 – Dichiarazione annuale Iva e novità
Inoltre, possono presentare la dichiarazione in via autonoma:
• i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a
rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale (art. 3, co.
1, del D.P.R. n. 322/1998);
• i soggetti che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio al fine di
poter usufruire dell’esonero dalla presentazione della comunicazione annuale
dati Iva, come chiarito dalla C.M. n. 1/E/ 2011.
1.3. Prestazioni di servizi
Focus
La novità più rilevante riguarda il rigo VE39, riservato all’indicazione delle operazioni non soggette ad Iva a norma degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n.
633/1972, che – a partire dal 1° gennaio 2013 – sono soggette all’obbligo di fatturazione e, quindi, concorrono alla formazione del volume d’affari di cui all’art. 20
del predetto Decreto, in virtù della modifica operata dall’art. 1, co. 325, lett. c),
della Legge n. 228/2012.
A questo proposito, si rammenta che nel modello Iva 2013, riguardante l’anno solare 2012, il rigo VE39 era destinato all’indicazione delle prestazioni di servizi
escluse dall’applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n.
633/1972, al solo fine di monitoraggio, non contribuendo alla determinazione del
volume d’affari.
Dal 1° gennaio 2013 tali prestazioni di servizi, così come tutte le altre operazioni
fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, di cui all’art. 21 co. 6bis del DPR 633/72 (per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione), concorrono
ora alla formazione del volume d’affari e devono essere dichiarate a tutti gli effetti
nel modello annuale.
Si ricorda peraltro che tali operazioni non rilevano ai fini dell’acquisizione dello
status di esportatore abituale.
La Legge n. 228/2012 ha, infatti, modificato l’art. 1, co. 1, lett. a), del D.L. n.
746/1983, prevedendo che – nel calcolo della percentuale del 10% di incidenza
delle operazioni non imponibili sul totale del volume d’affar – non si debba tenere
conto, relativamente a quest’ultimo, “delle operazioni di cui all’articolo 21,
comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633”.
IVA 2014: novità e dichiarazione annuale
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Cap. 1 – Dichiarazione annuale Iva e novità
1.4. Quadri della dichiarazione
Nel quadro VE è presente il nuovo rigo VE23 dedicato all’indicazione delle
operazioni assoggettate all’aliquota ordinaria Iva del 22%, in vigore dal 1° ottobre
2013.
Nel rigo VE36, relativo alle “Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta
esigibile in anni successivi”, è stato eliminato il campo 2 destinato all’indicazione
delle operazioni rientranti nel regime della liquidazione “Iva per cassa” di cui
all’art. 7, D.L. n. 185/2008.
Tale regime è, infatti, stato soppresso a decorrere dal 1° dicembre 2012, in virtù
dell’entrata in vigore del nuovo regime dell’Iva per cassa di cui all’art. 32-bis del
D.L. n. 83/2012 applicabile a partire dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi
poste in essere, appunto, dal 1° dicembre 2012.
Come già più sopra anticipato, nel rigo VE39, ridenominato “Operazioni non
soggette ad imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies”, devono essere
riportate le operazioni non soggette ad Iva per le quali è stata emessa fattura.
L’importo indicato nel rigo in esame concorre a formare il volume d’affari 2013.
Nella compilazione del quadro VC le operazioni non soggette ad IVA ex artt. da
7 a 7-septies, DPR n. 633/72, pur concorrendo alla formazione del volume
d’affari, non devono essere considerate e, quindi, non influiscono sulla verifica
dello status di esportatore abituale. Pertanto, nella colonna 3 va indicato il volume
d’affari mensile al netto delle predette operazioni.
Nel quadro VF, è stato introdotto il nuovo rigo VF12 dedicato all’indicazione
delle operazioni assoggettate all’aliquota Iva del 22%, applicabile alle operazioni
effettuate dal 1° ottobre 2013, a norma dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.
Nella composizione del rigo VF20 (corrispondente al VF 19 del modello Iva
2013), analogamente al quadro VE, è stato eliminato il campo destinato alle
operazioni assoggettate al regime dell’Iva per cassa di cui al previgente regime
disciplinato dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008, ed ora il campo 2 accoglie le
operazioni nel regime dell’Iva per cassa di cui all’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012.
Il rigo VF34 è come al solito dedicato alla determinazione del pro-rata di
detraibilità dell’imposta, ovvero del rapporto tra l’ammontare delle operazioni che
danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno – comprendenti sia le operazioni
imponibili che le operazioni di cui all’art. 19, co. 3, del D.P.R. n. 633/1972,
assimilate alle operazioni imponibili ai fini delle detrazione – e lo stesso
ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo.
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IVA 2014: novità e dichiarazione annuale
Cap. 1 – Dichiarazione annuale Iva e novità
Operazioni che non influenzano il calcolo della percentuale di detrazione
(art. 19-bis, co. 2, D.P.R. n. 633/1972)
• cessioni di beni ammortizzabili;
• passaggi interni disciplinati dall’art. 36, ultimo co., del D.P.R. n. 633/1972;
• operazioni di cui all’art. 2, co. 3, lett. a), b), d) e f), del D.P.R. n. 633/1972;
• operazioni esenti previste dall’art. 10, n. 27 quinquies), del D.P.R. n.
633/1972;
• operazioni esenti indicate ai numeri da 1 a 9 del predetto art. 10 del D.P.R. n.
633/1972, qualora non formino oggetto dell’attività propria del soggetto
passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, ovvero quando siano
eseguite nell’ambito di attività occasionali o strumentali per il
perseguimento dell’oggetto dell’impresa. Con riferimento alle operazioni da
1 a 9 dell’art. 10 del Decreto Iva, è espressamente prevista la indetraibilità
dell’imposta per i beni ed i servizi utilizzati esclusivamente per la loro
effettuazione e ciò in ossequio al principio di carattere generale, che
prevede la indetraibilità dell’imposta per i beni e servizi utilizzati in
operazioni esenti (art. 19, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972).
Le istruzioni al nuovo modello prevedono che al rigo VF34, campo 5, non
debbano essere indicate le operazioni per le quali è stata emessa fattura ai sensi
dell’art. 21, co. 6-bis, del D.P.R. n. 633/1972.
L’indicazione di tali operazioni è, infatti, prevista nel VE39, e devono essere
considerate ai fini della determinazione dell’importo da indicare nel rigo VE40
(totale volume d’affari).
Alcune novità riguardano anche il quadro VO, in quanto nei righi VO10 e VO11
(dedicati all’opzione ovvero revoca per l’applicazione dell’Iva nello Stato UE di
destinazione dei beni, oggetto di cessione in base a cataloghi, corrispondenza e
simili) è stata introdotta la casella 28, denominata“HR”, a seguito dell’ingresso
nell’UE della Croazia a far data dal 1° luglio 2013.
Da tale data, gli scambi di beni da o verso la Croazia rientrano tra le operazioni
intracomunitarie disciplinate dal D.L. n. 331/1993, e non costituiscono più
importazioni/esportazioni.
IVA 2014: novità e dichiarazione annuale
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Cap. 1 – Dichiarazione annuale Iva e novità
Operazioni in corso al 1° luglio 2013: fonti normative e prassi
• disposizioni transitorie contenute nell’art. 60 del D.L. n. 331/1993;
• Circolare dell’Agenzia delle Dogane 25 giugno 2013, n. 11/D, ed chiarimenti
già forniti con la circolare 7 aprile 2004, n. 21/D e la Nota 27 dicembre 2006,
prot. n. 3393;
• indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, contenute nella Circolare 5 agosto
2004, n. 39/E, emanata al momento dell’ingresso nell’UE di 10 nuovi Stati
(Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, ecc.).
In altri termini, il trattamento di tali operazioni in corso può essere così
schematizzato:
Cessioni di beni con trasporEsportazione non imponibile (art. 8
to/spedizione iniziato prima del 1° ludel D.P.R. n. 633/1972)
glio 2013
Cessione intracomunitaria non impoCessioni di beni con traspornibile (art. 41 del D.L. n. 331/1993), ed
to/spedizione iniziato dopo il 1° luglio
obbligo di presentazione del modello
2013
INTRA-1
Il trattamento resta confermato, ma
in presenza delle condizioni di non
Cessione già fatturata o pagata prima imponibilità di cui all’art. 41 del D.L.
del 1° luglio 2013 in regime di non im- 331/1993, l’operazione va inclusa nel
ponibilità, a norma dell’art. 8 del mod. INTRA-1. In assenza invece di taD.P.R. n. 633/1972
li presupposti, l’operazione va considerata imponibile e occorre regolarizzare applicando l’Iva
Acquisto di beni ricevuti prima del 1°
Importazione con bolletta doganale
luglio 2013
Acquisto effettuato secondo le regole
Acquisto di beni ricevuti dopo il 1° luintracomunitarie, ivi incluso l’obbligo
glio 2013
di presentazione del modello INTRA-2
L’operazione deve essere considerata
comunque intracomunitaria, evenAcquisto già fatturato o pagato prima tualmente ricorrendo alla emissione
del 1° luglio 2013
dell’autofattura (art. 46, co. 5, del D.L.
n. 331/1993), se non in possesso della
fattura estera.
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IVA 2014: novità e dichiarazione annuale
Cap. 1 – Dichiarazione annuale Iva e novità
Nella sezione 2 del quadro VO, sono inoltre stati soppressi i righi destinati alle
opzioni di cui all’art. 1, co. 1093 e 1094, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296,
riservate alle società agricole.
Infatti, le opzioni in parola per la determinazione del reddito non sono più
esercitabili per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 513, Legge n.
228/2012.
L’ultima novità della dichiarazione IVA 2014 riguarda la soppressione del
modello IVA 26/LP, che sino all’anno scorso doveva essere presentato dalla
società controllante all’Agente della riscossione in accompagnamento alle
eventuali garanzie per le eccedenze di credito compensate nel gruppo. I dati di
tale prospetto sono prelevati direttamente dal quadro VH dei singoli dei modelli
annuali IVA 2014 delle società controllate.
Anche le società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo dovranno compilare
il rigo VH13 del modello IVA 2014. Nella dichiarazione dell’anno precedente,
invece le società controllanti e controllate che avessero fruito per l’intero anno
della procedura di compensazione dell’IVA dovevano compilare il quadro VH, ad
esclusione del rigo VH13.
Infine, ora non è più prevista la presentazione all’Agente della riscossione da
parte della società controllante del mod. IVA 26/PR.
1.5. Novità della Legge di Stabilità 2014
Focus
La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di Stabilità 2014) ha apportato
poche modifiche alla normativa riguardante l’Iva, ma comunque destinate ad
avere un impatto rilevante, come nel caso dell’introduzione della c.d. web tax, che
interesserà, a partire dal 1° luglio 2014, gli acquisti di pubblicità online, spazi
pubblicitari e link sponsorizzati.
La norma non si presenta di facile attuazione anche per i riflessi che esercita a
livello economico e commerciale transnazionale, e necessiterà evidentemente di
coordinamento, e chiarimenti ai fini della sua concreta attuazione.
La seconda novità rilevante riguarda il regime applicabile alle prestazioni rese
dalle cooperative sociali, di fatto con un sostanziale ritorno al passato ante Legge
n. 228/2012.
IVA 2014: novità e dichiarazione annuale
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Cap. 1 – Dichiarazione annuale Iva e novità
1.5.1. Web tax
L’art. 1, co. 33 della Legge n. 147/2013 ha introdotto l’articolo 17-bis al DPR
633/72, che, come anticipato, disciplina il funzionamento dell’imposta sul valore
aggiunto applicata agli acquisti di pubblicità on-line. In particolare, tale disposizione prevede, testualmente, che:
Art. 17-bis del D.P.R. n. 633/1972
“1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati
ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata
dall’amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine
dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul
territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio
on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati
esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie,
motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata
dall’amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante
centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti”.
Conseguentemente, la norma introduce un nuovo obbligo in base al quale:
• i soggetti passivi Iva devono effettuare gli acquisti di pubblicità on-line
nonché di link sponsorizzati, anche attraverso centri media e operatori terzi,
da soggetti titolari di partita Iva in Italia;
• gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono sulle pagine
dei risultati dei motori di ricerca visualizzabili in Italia durante la visita ad un
sito Internet o la fruizione di un servizio on-line devono essere acquistati
esclusivamente da soggetti titolari di partita Iva in Italia. La norma si applica
anche se l’operazione di compravendita è effettuata tramite centri media,
operatori terzi e soggetti inserzionisti.
L’entrata in vigore della nuova norma era inizialmente prevista con decorrenza dal
1° gennaio 2014: successivamente, l’art. 1, co. 1, del D.L. n. 151/2013 ne ha
rinviato l’entrata in vigore al 1° luglio 2014.
Il successivo co. 178 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede, inoltre, che il
pagamento dell’acquisto di pubblicità on-line e di servizi ad esso ausiliari debba
essere effettuato esclusivamente con bonifico bancario o postale dal quale
devono risultare i dati identificativi del beneficiario, o con altri strumenti idonei a
10
IVA 2014: novità e dichiarazione annuale
Cap. 1 – Dichiarazione annuale Iva e novità
consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del
beneficiario.
Le modalità di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, delle
informazioni necessarie per l’effettuazione dei relativi controlli sono demandate
ad un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che verrà emanato
dopo un confronto con le associazioni di categoria degli operatori finanziari.
Focus
La Legge di Stabilità 2014 ha, inoltre, modificato le disposizioni riguardanti
l’imposizione diretta e le norme relative al transfer pricing, imponendo alle
società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi a
essa ausiliari, l’adozione di indicatori “di profitto diversi da quelli applicabili ai
costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività”.
L’art. 1, co. 177, della Legge n. 147/2013 ha, infatti, previsto che le società
operanti nel settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa
ausiliari che, ferma restando l’applicazione delle disposizioni in materia di stabile
organizzazione d’impresa (art. 162 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) ai fini
della determinazione del reddito d’impresa relativo alle operazioni di cui all’art.
110, co. 7, del Tuir – ovvero quelle effettuate con società non residenti nel
territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa –
sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi
sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla
procedura di ruling di standard internazionale.
1.5.2. Aliquota Iva delle prestazioni rese da cooperative sociali
La Legge di Stabilità 2014 ha rivisto il regime introdotto dall’art. 1, co. 488 e 489,
della Legge n. 228/2012, che era intervenuta a modificare, dal 1° gennaio 2013, la
disciplina Iva delle prestazioni socio - assistenziali di cui all’art. 10, co. 1, nn. da
18) a 21) e 27-ter), del D.P.R. n. 633/1972, rese dalle cooperative, abrogando il n.
41-bis, Tabella A, parte II, allegata al Decreto.
Come si ricorderà, in base a tale disposizione, si applicava l’aliquota Iva del 4%
alle prestazioni socio sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza
domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli
anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids, rese da
cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di
appalto e di convenzioni in generale.
In particolare, si trattava delle seguenti prestazioni:
IVA 2014: novità e dichiarazione annuale
11
Cap. 1 – Dichiarazione annuale Iva e novità
• sanitarie di diagnosi, cura, riabilitazione, ricovero (compresa la
somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni
di cura rese da stabilimenti termali);
• educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere
incluse le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e
materiali didattici e le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie;
• di brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie
marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù
comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni
curative e le altre prestazioni accessorie;
• socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili,
in favore dei cosiddetti soggetti svantaggiati (anziani ed inabili adulti,
tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati psicofisici, minori anche
coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti
nonché di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo).
La disciplina prevista dalla Legge n. 228/2012 comportava che, a partire dal 1°
gennaio 2013, le prestazioni socio – assistenziali:
• rese dalle cooperative non sociali, ovvero da quelle generiche, fossero
soggette ad Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria, in luogo della
previgente misura pari al 4%, sia se rese direttamente ovvero a seguito di
contratto di appalto o convenzione. Era stato, invece, confermato il trattamento
di esenzione, qualora la cooperativa presenti i requisiti previsti dall’art. 10 del
D.Lgs. n. 446/1997, assumendo la qualifica di Onlus “di fatto” a seguito
dell’iscrizione nell’Anagrafe delle Onlus;
• rese dalle cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991 e loro consorzi
fossero soggette ad Iva con aliquota del 10% ai sensi del n. 127-undevicies
alla Tabella A, parte III del DPR n. 633/72 in esecuzione di contratti
d’appalto oppure esenti se rese direttamente a favore del beneficiario. A
questo proposito, si rammenta che per le prestazioni rese da una cooperativa
sociale, sia direttamente ai beneficiari che in base a contratti di appalto o
convenzioni, era stato precisato che “la stessa dovrà applicare
contemporaneamente e rispettivamente il regime di esenzione e quello di
imponibilità ad aliquota ridotta, con inevitabile calcolo delle percentuali di
detrazione” (C.M. 3 maggio 2013, n. 12/E).
Con la riforma era venuta meno la possibilità per le cooperative sociali di cui
alla Legge n. 381/1991 e alle Onlus di diritto (art. 10, co. 8, della Legge n.
460/1997) di esercitare l’opzione per il regime di esenzione in luogo
dell’imponibilità (R.M. 13 dicembre 2013, n. 93/E).
In tema di decorrenza del suddetto regime, l’art. 1, co. 490, della Legge n.
228/2012 aveva stabilito l’applicazione dell’aliquota Iva del:
• 4%, per le prestazioni sono rese in esecuzione di contratti stipulati, rinnovati –
anche tacitamente – o prorogati entro il 31 dicembre 2013;
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IVA 2014: novità e dichiarazione annuale
Cap. 1 – Dichiarazione annuale Iva e novità
• 10%, con riguardo alle prestazioni eseguite in base a contratti stipulati dal 1°
gennaio 2014, ovvero rinnovati (anche tacitamente) o prorogati dopo il 31
dicembre 2013.
La C.M. n. 12/E/2013 aveva, inoltre, chiarito che “fino a quando sarà efficace un
contratto stipulato precedentemente (al 31 dicembre 2013), continuerà ad
applicarsi l’aliquota del 4 per cento. Ai rinnovi – espressi o taciti – nonché le
proroghe di contratti già in essere tra le parti successivi alla predetta data del 31
dicembre 2013 si applica il nuovo regime”.
L’Agenzia delle Entrate aveva altresì precisato che, con riguardo alle prestazioni
rese in esecuzione di contratti di appalto (e convenzioni), l’applicazione
dell’aliquota ridotta del 10% era circoscritta alle ipotesi in cui le prestazioni
fossero rese in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni – e, quindi, non a
quelle eseguite direttamente – stipulati dopo il 31 dicembre 2013: con l’effetto
che, nel caso di contratti sipulati entro il 31 dicembre 2013 da cooperative sociali
e loro consorzi, restavano alternativamente applicabili l’Iva agevolata al 4% o il
regime di esenzione.
Soggetti
Cooperative generiche non sociali,
né Onlus
Cooperative sociali
e loro consorzi e
Onlus di diritto
Operazioni
prestazioni rese direttamente nei
confronti del beneficiario finale
prestazioni rese in
esecuzione di contratti di appalto o
convenzioni
prestazioni rese direttamente
nei confronti del
fruitore finale
prestazioni rese in
esecuzione di contratti di appalto o
convenzioni
prestazioni rese direttamente nei
confronti del beneficiario finale
Cooperative
generiche Onlus
prestazioni rese in
esecuzione di
contratti di appalto
o convenzioni
IVA 2014: novità e dichiarazione annuale
Disciplina ante
L. n. 228/2013
Disciplina post
L. n. 228/2013
Operazioni
soggette a Iva 4%
(n. 41-bis, tab. A,
parte II)
Operazioni
soggette a Iva 22%
Operazioni soggette
a Iva 4%
Oppure
Esenti da Iva
su opzione
Operazioni esenti
da Iva
Operazioni
esenti da Iva
Operazioni soggette ad Iva 4% per
appalti stipulati entro il 31 dicembre
2013,
altrimenti
Iva 10%
Operazioni
esenti da Iva
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Cap. 1 – Dichiarazione annuale Iva e novità
Il suddetto regime è, ora, modificato per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 1,
co. 172, della Legge n. 147/2013, che di fatto ha ripristinato le disposizioni
preesistenti all’emanazione della Legge n. 228/2012: è stato, infatti, previsto che
“in vista delle riforme dei regimi IVA speciali dell’Unione Europea previsti dalla
Direttiva 112/2006/UE il n. 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26
ottobre 1972, n. 633, non si applica alle società cooperative e loro consorzi
diversi da quelli di cui alla legge 8 Novembre 1991, n. 381”.
Conseguentemente, la modifica normativa dispone nuovamente per le sole
cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991 l’applicazione dell’aliquota
Iva agevolata del 4% in luogo di quella più elevata del 10% prevista dalla Legge
n. 228/2012.
Resta inteso, quindi, che le medesime prestazioni, qualora eseguite da cooperative
non sociali, dovranno scontare l’aliquota ordinaria.
Si consideri, inoltre, che la Legge di Stabilità 2014 ha abrogato il co. 489 della
Legge n. 228/2012, ripristinando l’art. 1, co. 331, della Legge n. 296/2006, in
base al quale viene riaperta la possibilità, per le cooperative sociali ed Onlus di
diritto, di optare, secondo un criterio di convenienza, tra il regime di esenzione
(art. 10 del D.P.R. n. 633/1972) e quello relativo all’imponibilità Iva al 4%.
In altri termini, dal 1° gennaio 2014:
• alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali di cui alla Legge n.
381/1991, sia direttamente agli utenti che in base a convenzioni, si applica
l’aliquota Iva del 4%;
• le cooperative Onlus di diritto possono accedere nuovamente all’opzione
per l’esenzione da Iva, in luogo dell’applicazione dell’aliquota 4%;
• le cooperative diverse da quelle sociali, per le prestazioni dirette o su
convenzioni stipulate dal 1° gennaio 2014, sono soggette all’applicazione
dell’aliquota Iva ordinaria del 22%.
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IVA 2014: novità e dichiarazione annuale