IVA, dichiarazione e ultime novità

IVA, dichiarazione e ultime novità
13 febbraio 2014
Sandra Migliaccio
Agenzia delle Entrate - DR Piemonte, Ufficio Fiscalità Generale
Credito IVA:
rimborsi e compensazione
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IVA, dichiarazione e ultime novità
L’utilizzo del credito IVA
13 febbraio 2014
 Compensazione verticale
 Rimborso del credito IVA annuale
 Rimborso del credito IVA trimestrale
 Compensazione orizzontale
credito annuale
credito trimestrale
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IVA, dichiarazione e ultime novità
Il rimborso
del credito IVA annuale
13 febbraio 2014
Art. 30, co. 2, D.P.R. 633/1972
«Se dalla dichiarazione annuale risulta che l’ammontare detraibile
di cui al n. 3) dell’articolo 28, aumentato delle somme versate
mensilmente, è superiore a quello dell’imposta relativa alle
operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il
contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in
detrazione nell’anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle
ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione
di attività» .
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IVA, dichiarazione e ultime novità
I presupposti per la richiesta
del rimborso annuale
Effettuazione di operazioni attive con aliquota media
inferiore rispetto a quella sulle operazioni passive
Effettuazione di operazioni non imponibili per un
ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni
effettuate
Acquisto o importazione di beni ammortizzabili
o di beni e servizi per studi e ricerche
Effettuazione prevalente (>50%) di operazioni
non soggette ad imposta perché carenti
del requisito della territorialità
13 febbraio 2014
L’eccedenza
di credito deve
essere superiore
ad € 2.582,28
anche se l’importo
chiesto a rimborso
può essere
inferiore
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13 febbraio 2014
Soggetti non residenti: la richiesta
di rimborso deve essere effettuata
dal rappresentante fiscale degli operatori esteri
che l’hanno nominato o dagli stessi operatori
se identificatisi direttamente
Cessioni all’esportazione a soggetti extra UE
e cessioni intracomunitarie effettuate da produttori
agricoli e ittici (art. 30, co. 9, D.P.R. 633/1972)
L’eccedenza
di credito deve
essere superiore
ad € 2.582,28
anche se l’importo
chiesto a rimborso
può essere
inferiore
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IVA, dichiarazione e ultime novità
13 febbraio 2014
Eccedenze di credito risultanti dalle
dichiarazioni annuali per tre anni
consecutivi
L’importo massimo richiedibile è pari
al minore dei crediti del triennio.
Non è richiesto che l’importo sia
superiore ad € 2.582,28
Cessazione dell’attività
Può essere richiesto il rimborso
indipendentemente dall’ammontare
del credito (purché superiore
ad € 10,33, ai sensi dell’art. 3,
D.P.R. 126/2003)
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IVA, dichiarazione e ultime novità
Modalità di presentazione della
richiesta di rimborso IVA annuale
13 febbraio 2014
Fino all’anno 2010 (e, quindi, fino anno d’imposta 2009),
il contribuente presentava il Modello VR per la richiesta
di rimborso del credito IVA annuale all’Agente della Riscossione
territorialmente competente, in doppio originale. L’Agente
della Riscossione protocollava le richieste, le ordinava secondo
un progressivo cronologico e trasmetteva i dati in via telematica
all’Agenzia delle Entrate. Entro 5 giorni dalla presentazione
del Modello VR, l’Agente ne trasmetteva una copia all’Ufficio
competente.
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IVA, dichiarazione e ultime novità
Modalità di presentazione della
richiesta di rimborso IVA annuale
13 febbraio 2014
Per gli anni d’imposta 2010 e 2011, il Modello VR è stato
inserito all’interno del modello di dichiarazione IVA, il che
ha consentito di richiedere, contestualmente alla presentazione
della dichiarazione (che, a tal fine, può essere presentata
in forma autonoma), il rimborso del credito IVA annuale.
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… a partire dal 2013
13 febbraio 2014
Nel Modello IVA 2013/2012, è stato eliminato il quadro VR.
Pertanto, a partire dall’anno d’imposta 2012, la richiesta
di rimborso del credito IVA annuale deve essere effettuata
compilando direttamente il quadro VX, o, in caso
di presentazione della dichiarazione unificata, il quadro RX,
Sezione III, di UNICO.
(Le società che si avvalgono dell’IVA di gruppo, richiedono
il rimborso compilando il prospetto 26 PR).
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IVA, dichiarazione e ultime novità
Il quadro VX
13 febbraio 2014
Art. 30, co. 4,
L. 724/1994
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Termini di presentazione della
richiesta di rimborso IVA annuale
13 febbraio 2014
1° febbraio 2014: termine iniziale
30 settembre 2014: termine finale
N.B.
Ai sensi degli artt. 2 e 8, D.P.R. 22/07/1998, n. 322, e successive
modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni
dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applicazione
delle sanzioni previste dalla legge.
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Ufficio competente
alla trattazione dei rimborsi IVA
13 febbraio 2014
Ufficio Territoriale di ciascun capoluogo di provincia.
Se nel capoluogo di provincia opera più di un Ufficio Territoriale,
quello competente (o quelli competenti) viene individuato
(vengono individuati) con atto del Direttore Provinciale.
Attenzione!
Per i cd. “grandi contribuenti” (soggetti con volume d’affari, ricavi
o compensi non inferiori a 100 milioni di euro), il D.L. 29/11/2008,
n. 185 ha trasferito la competenza dagli Uffici Locali alle Direzioni
Regionali
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Modalità di richiesta: procedura
semplificata e procedura ordinaria
13 febbraio 2014
Procedura semplificata
 Il rimborso deve essere erogato tra il 41° ed il 60° giorno successivo
alla trasmissione della dichiarazione.
 Il rimborso viene erogato direttamente dall’Agente della Riscossione.
 Il limite massimo di rimborso ottenibile attraverso questa procedura è,
attualmente, pari ad euro 700.000 (art. 9, co. 2, D.L. 35/2013).
A tale limite concorrono anche le compensazioni tra imposte diverse
e/o contributi, effettuate ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 09/07/1997, n. 241.
 In caso di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme corrisposte
maturano gli interessi nella misura del 2% annuo.
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IVA, dichiarazione e ultime novità
Modalità di richiesta: procedura
semplificata e procedura ordinaria
13 febbraio 2014
Procedura ordinaria
 Il rimborso deve essere erogato entro tre mesi dalla scadenza
del termine di presentazione della dichiarazione.
 In caso di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme corrisposte
maturano gli interessi nella misura del 2% annuo, a decorrere dal 90° giorno
successivo a quello di presentazione della richiesta.
 Il rimborso viene erogato dall’Agente della Riscossione solo dopo
che l’Ufficio competente ne ha autorizzato il pagamento tramite
disposizione di pagamento.
 Non è previsto un limite massimo di importo rimborsabile.
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IVA, dichiarazione e ultime novità
Attenzione!!!
13 febbraio 2014
La procedura semplificata non può essere utilizzata
in caso di:
 contribuenti sottoposti a procedure concorsuali;
 contribuenti che, nell’anno cui si riferisce il rimborso
del credito IVA, hanno cessato l’attività;
 contribuenti che, con riferimento al medesimo anno
d’imposta cui il rimborso si riferisce, hanno già effettuato
compensazioni per euro 700.000.
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Il rimborso del credito IVA
trimestrale
13 febbraio 2014
Art. 38-bis, co. 2, D.P.R. 633/1972
Il credito IVA trimestrale può essere richiesto a rimborso
unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti
dalle lett. a), b) ed e) del terzo comma dell’art. 30, nonché
dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lett. c)
e d) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto
alle ipotesi di rimborso annuale.
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I presupposti per la richiesta
del rimborso (o della compensazione)
trimestrale
Effettuazione nel trimestre di operazioni attive con
aliquota media inferiore rispetto a quella sugli acquisti
Effettuazione nel trimestre di operazioni non imponibili
per un ammontare superiore al 25% di tutte le
operazioni effettuate nello stesso trimestre
Acquisto o importazione di beni ammortizzabili per un
ammontare superiore ai 2/3 degli acquisti del trimestre
Presenza delle condizioni di cui all’art. 17, co. 2,
D.P.R. 633/1972. Rimborso o compensazione in caso
di rappresentanza fiscale o identificazione diretta.
13 febbraio 2014
L’eccedenza di credito
deve essere superiore
ad € 2.582,28 anche
se l’importo chiesto
a rimborso può essere
inferiore.
Nel caso di rappresentante
fiscale l’Ufficio competente
è quello del rappresentate.
Nell’ipotesi di identificazione
diretta è sempre competente
il Centro operativo di Pescara.
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Nuovo presupposto
dal primo trimestre 2012
Effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non
stabiliti in Italia, nel trimestre, di operazioni attive
per un importo superiore al 50% di tutte le
operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività:
 prestazioni di lavorazione relative a beni mobili
materiali;
 prestazioni di trasporto di beni e relative
prestazioni di intermediazione;
 prestazioni di servizi accessori ai trasporti di
beni e relative prestazioni di intermediazione;
 prestazioni indicate nell’art. 19, co. 3, lett. a-bis),
D.P.R. 633/1972.
13 febbraio 2014
L’eccedenza di credito
deve essere superiore
ad € 2.582,28 anche
se l’importo chiesto
a rimborso può essere
inferiore.
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IVA, dichiarazione e ultime novità
Modalità di presentazione
della richiesta di rimborso
(compensazione) IVA trimestrale
13 febbraio 2014
Il contribuente che, avendone i presupposti, intende richiedere
il rimborso del credito IVA trimestrale (o utilizzarlo
in compensazione), deve trasmettere, telematicamente,
direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati,
di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, D.P.R. 22/07/1998, n. 322
e successive modificazioni, il Modello TR, entro l’ultimo giorno
del mese successivo al trimestre di riferimento, e cioè, entro
il 30 aprile, per il primo trimestre, entro il 31 luglio, per il secondo
trimestre, ed entro il 31 ottobre, per il terzo trimestre.
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IVA, dichiarazione e ultime novità
Modalità di presentazione
della richiesta di rimborso
(compensazione) IVA trimestrale
13 febbraio 2014
Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Entro la scadenza del termine di presentazione relativo a
ciascun trimestre, il contribuente può integrare o rettificare
un’istanza già presentata. In tal caso, deve essere compilato
ed inviato un modello nuovo, completo in tutte le sue parti,
barrando la casella « correttiva nei termini» .
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IVA, dichiarazione e ultime novità
13 febbraio 2014
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IVA, dichiarazione e ultime novità
Esecuzione dei rimborsi
IVA trimestrali
13 febbraio 2014
I rimborsi del credito Iva trimestrale devono essere eseguiti entro
il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi
tre trimestri solari.
A partire da tale data, decorrono gli interessi in ragione del 2%
annuo.
Il rimborso viene erogato dall’Agente della Riscossione solo
dopo che l’Ufficio competente ne ha autorizzato il pagamento
tramite disposizione di pagamento.
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IVA, dichiarazione e ultime novità
La garanzia
13 febbraio 2014
Per i rimborsi di importo superiore ad euro 5.164,57
al contribuente verrà richiesto di prestare una garanzia.
In genere il contribuente presenta una fideiussione
bancaria o una polizza fideiussoria assicurativa.
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IVA, dichiarazione e ultime novità
Presentazione della garanzia
13 febbraio 2014
La garanzia deve essere presentata all’Agente della
Riscossione per i rimborsi da erogarsi con procedura
semplificata; all’Ufficio competente per tutti gli altri tipi
di rimborso.
Essa deve comprendere l’ammontare del rimborso
e degli interessi.
La sua durata è pari a tre anni dalla data di esecuzione
del rimborso, ovvero, al periodo mancante al termine
di decadenza dell’accertamento, se inferiore.
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IVA, dichiarazione e ultime novità
Casi di esonero dalla
prestazione della garanzia
13 febbraio 2014
a) rimborsi di importo non superiore ad euro 5.164,57 (art. 38-bis,
co. 1, D.P.R. 633/1972). Tale limite va riferito all’intero periodo
d’imposta e non alla singola richiesta di rimborso;
b) rimborsi (in procedura semplificata) di importo non superiore
al 10% del totale dei versamenti affluiti in conto fiscale nei due
anni precedenti la richiesta, al netto dei rimborsi già erogati
(art. 21, D.M. 567/1993);
c) rimborsi richiesti dai c.d. “contribuenti virtuosi” (art. 38-bis,
commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972);
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IVA, dichiarazione e ultime novità
Casi di esonero dalla
prestazione della garanzia
13 febbraio 2014
d) rimborsi richiesti dalle Amministrazioni dello Stato (art. 90,
D.P.R. 43/1973 e art. 19, L. 1161/1971, Risoluzione 05/06/1995,
n. 141 del Ministero delle Finanze, Risoluzione 01/08/2007, n. 198/E);
e) rimborsi non ancora liquidati alla data della dichiarazione
di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, di ammontare
non superiore ad euro 258.228,45 (art. 74-bis, co. 3, D.P.R. 633/1972);
f) rimborsi richiesti da fondi comuni di investimento immobiliare
(art. 8, co. 1, D.L. 25/09/2001, n. 351).
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IVA, dichiarazione e ultime novità
La compensazione
dei crediti IVA
13 febbraio 2014
Crediti IVA risultanti dalla dichiarazione annuale
Compensazioni IVA
fino a 5.000 euro annui
Compensazioni IVA
per importi superiori
a 5.000 euro ma inferiori
a 15.000 euro annui
Compensazioni IVA
per importi superiori
a 15.000 euro annui
Compensazioni ammesse
dal 1° gennaio successivo
senza preventiva
presentazione della
dichiarazione (possibilità di
utilizzo dei servizi di home
banking o remote banking)
Compensazioni ammesse
dal 16 del mese successivo
alla presentazione della
dichiarazione senza visto di
conformità (utilizzo dei
canali Entratel o Fisconline)
Compensazioni ammesse
dal 16 del mese successivo
alla presentazione della
dichiarazioni con visto di
conformità (utilizzo dei
canali Entratel o Fisconline)
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IVA, dichiarazione e ultime novità
La compensazione
dei crediti IVA
13 febbraio 2014
Crediti IVA infrannuali (risultanti dal Modello TR)
Compensazioni IVA fino
a 5.000 euro annui
Compensazioni IVA per importi superiori
a 5.000 euro annui
Compensazioni ammesse dal primo
giorno successivo alla chiusura del
trimestre, dopo la presentazione del
Modello TR (possibilità di utilizzo dei servizi
di home banking o remote banking)
Compensazioni ammesse dal 16 del mese
successivo alla presentazione del Modello
TR (utilizzo dei canali Entratel o Fisconline)
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IVA, dichiarazione e ultime novità
La compensazione
dei crediti IVA: limiti
13 febbraio 2014
Art. 9, co. 2, D.L. 08/04/2013, n. 35
« A decorrere dall’ anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto
dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è
aumentato a 700.000 euro» .
Per effetto dell’art. 35, co. 6-ter, D.L. 04/07/2006, n. 223 convertito
dalla L. 04/08/2006, n. 248, il predetto limite annuo è elevato
ad 1.000.000 di euro nei confronti dei subappaltatori che nell’anno
precedente abbiano registrato un volume d’affari costituito
per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti
di subappalto.
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IVA, dichiarazione e ultime novità
La compensazione
dei crediti IVA: limiti
13 febbraio 2014
Al limite suindicato concorrono anche gli importi chiesti a rimborso
direttamente all’Agente della Riscossione (cd. rimborsi
con procedura semplificata) e le compensazioni di credito
IVA infrannuale.
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IVA, dichiarazione e ultime novità
Attenzione!!!
13 febbraio 2014
Un ulteriore limite all’utilizzo in compensazione dei crediti
periodici è stato introdotto dall’art. 31, co. 1,
D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito dalla L. 30/07/2010, n. 122.
A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione
dei crediti d’imposta, relativi alle imposte erariali, è vietata
in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali
e relativi accessori, superiori a 1.500 euro, per i quali
è scaduto il termine di pagamento.
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IVA, dichiarazione e ultime novità
Attenzione!!!
13 febbraio 2014
È prevista, tuttavia, la possibilità di pagare, anche
parzialmente, tali somme iscritte a ruolo, mediante la
compensazione dei crediti attinenti alle stesse imposte.
La compensazione, quindi, può riguardare solo le imposte
erariali iscritte a ruolo con crediti fiscali anch’essi erariali,
purché tali crediti siano compensabili ai sensi delle regole
generali, fissate dall’art. 17, D.Lgs. 241/1997.
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IVA, dichiarazione e ultime novità
Anticipazione del credito IVA
13 febbraio 2014
Il credito IVA annuale o infrannuale chiesto a rimborso può
essere oggetto di anticipazione (nella misura dell’80-90%)
da parte delle banche che hanno sottoscritto un accordo
con l’Agenzia delle Entrate
Modalità:
su www.agenziaentrate.gov.it
Cosa devi fare  Richiedere  Rimborsi
 IVA anticipazione in conto fiscale
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IVA, dichiarazione e ultime novità
Cessione del credito IVA
13 febbraio 2014
Oggetto di cessione può essere solo il credito, chiesto a
rimborso, risultante dalla dichiarazione annuale. È esclusa,
pertanto, la possibilità di cessione dei crediti trimestrali
(Risoluzione n. 279/E del 12 agosto 2002).
La cessione deve risultare da atto pubblico o da scrittura
privata autenticata.
Deve essere notificata tramite ufficiale giudiziario
all’Ufficio e all’Agente della Riscossione.
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IVA, dichiarazione e ultime novità
L’erogazione prioritaria
13 febbraio 2014
I rimborsi ammessi all’erogazione prioritaria (siano essi stati
richiesti con procedura semplificata o ordinaria) devono essere
pagati entro 3 mesi dalla richiesta.
Sono ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso:
 i soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti
dai contratti di subappalto nel settore edile;
 i soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione
per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
 i soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché
i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi;
 i soggetti che producono alluminio e semilavorati.
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IVA, dichiarazione e ultime novità
L’erogazione prioritaria
13 febbraio 2014
I rimborsi devono essere richiesti nel rispetto del presupposto
dell’aliquota media e, al momento dell’istanza, devono sussistere
queste condizioni:
 il richiedente deve esercitare l’attività da almeno tre anni;
 l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso deve risultare
di importo pari o superiore a 10.000 euro (3.000 euro per
i rimborsi infrannuali) e deve rappresentare il 10% dell’importo
complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti
e sulle importazioni effettuate nell’anno o nel trimestre
cui il rimborso si riferisce.
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IVA, dichiarazione e ultime novità
I contribuenti virtuosi
13 febbraio 2014
(art. 38-bis, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972)
 Il rimborso deve essere stato richiesto per “aliquota media”,
“operazioni non imponibili” e “operazioni non soggette
all’imposta”;
 l’attività deve essere esercitata da almeno cinque anni;
 non devono essere stati notificati avvisi di accertamento
o di rettifica riguardanti l’imposta dovuta o l’eccedenza detraibile,
da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi
accertati e quelli dell’imposta dovuta o dell’eccedenza
di credito dichiarata superiore a determinati limiti (indicati
al comma 7 dell’art. 38-bis);
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IVA, dichiarazione e ultime novità
I contribuenti virtuosi
13 febbraio 2014
(art. 38-bis, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972)
 deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva, attestante
la sussistenza di specifiche condizioni di carattere patrimoniale
(indicate al comma 7 dell’art. 38-bis), nonché la regolarità
dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi;
 l’ammontare del rimborso senza garanzia non può essere
superiore alla media dei versamenti affluiti in conto fiscale
del biennio precedente
La norma recata dall'art. 38-bis, co. 7, D.P.R. 633/ 1972 non indica espressamente l’arco
temporale rispetto al quale occorre verificare la mancanza di atti di accertamento o rettifica
per riconoscere al contribuente la qualifica di « virtuoso» . Si ritiene che tale arco temporale
possa coincidere con i cinque anni precedenti alla data di richiesta del rimborso.
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IVA, dichiarazione e ultime novità
Determinazione dell’importo
erogabile senza garanzia
AMMONTARE DEI VERSAMENTI DEI TRIBUTI E DEI CONTRIBUTI
INPS AFFLUITI IN CONTO FISCALE NEI DUE ANNI PRECEDENTI
MEDIA
DEI
X 50% = VERSAMENTI
LA RICHIESTA DI RIMBORSO, ANCHE ATTRAVERSO
LA COMPENSAZIONE
MEDIA DEI VERSAMENTI
- RIMBORSI ESEGUITI NEI DUE ANNI
PRECEDENTI SENZA GARANZIA1
= IMPORTO EROGABILE SENZA GARANZIA (rigo VR9, campo 2)
1
Tale voce comprende:
- i rimborsi erogati senza garanzia ai sensi dell’articolo 38-bis, settimo e ottavo comma;
- i rimborsi erogati senza garanzia ai sensi dell’articolo 21 del D.M. 567/1993;
- i crediti utilizzati in compensazione;
- i rimborsi dei tributi e dei contributi Inps materialmente erogati;
- i crediti tributari e quelli relativi ai contributi Inps utilizzati in compensazione con Modello F24.
13 febbraio 2014
(A)
(A)
- (B)
= (C)
cfr. Circolare n. 10/E del 4 marzo 2011
Biennio
in caso di richiesta di rimborso inoltrata,
ad esempio, in data 5 febbraio 2014,
il periodo cui far riferimento per il calcolo
in argomento sarà: 5 febbraio 2012
- 5 febbraio 2014
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IVA, dichiarazione e ultime novità
I rimborsi alle società
cancellate dal registro delle imprese
13 febbraio 2014
Art. 5 del Decreto 26/02/1992 del Ministero delle Finanze
« Qualora una società sia stata cancellata dal registro
delle imprese, l’ufficio può eseguire il rimborso al liquidatore
regolarmente legittimato, nella sua qualità di rappresentante
legale della società in fase di estinzione sempreché il credito
di imposta sia stato evidenziato nel bilancio di liquidazione
finale depositato nella cancelleria del tribunale [...]»
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IVA, dichiarazione e ultime novità
Risoluzione 27/07/2011, n. 77/E
13 febbraio 2014
Con la Risoluzione 27/07/2011, n. 77/E, l’Amministrazione finanziaria
ha rivisto la propria posizione sull’argomento, muovendo dalla mutata
disciplina civilistica delle società estinte (art. 2495, c.c.), intervenuta
con il D.Lgs. 17/01/2003, n. 6, e dalla conseguente evoluzione della
giurisprudenza della Corte di Cassazione, affermando che con la
cancellazione dal registro delle imprese si verifica a pieno titolo
l’irreversibile estinzione della società.
Pertanto, l’estinzione della società non consente – oggi – di invocare
il menzionato art. 5, nella parte in cui prevede che il rimborso IVA,
spettante alla società cancellata, sia eseguibile nei confronti del
liquidatore, quale rappresentante della medesima società in fase
di estinzione.
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IVA, dichiarazione e ultime novità
Risoluzione 27/07/2011, n. 77/E
13 febbraio 2014
Alla luce di quanto sopra, sia nel caso di cancellazione delle società
di capitali, che di persone, il rimborso spetta ai soci, in proporzione
alle quote di partecipazione precedentemente detenute; fermo
restando che costoro possono delegare all’incasso un unico
soggetto, compreso l’ultimo liquidatore.
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IVA, dichiarazione e ultime novità
In sintesi
13 febbraio 2014
Redazione
Deposito
Soggetto legittimato
bilancio finale bilancio finale a riscuotere il rimborso
Società di persone cessate NO
senza liquidazione
NO
Soci o terzo delegato
o cessionario del credito
Società di persone cessate SI
con liquidazione
NO
Soci o terzo delegato
o cessionario del credito
Società di capitale
SI
Soci o terzo delegato
o cessionario del credito
SI
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