Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 52 17.02.2014 IVA: rimborso credito 2013 Normativa e procedure operative Categoria: Iva Sottocategoria: Rimborso Per i soggetti che si trovano strutturalmente a credito d’imposta, a partire dal 1° Febbraio è possibile chiedere il rimborso del credito Iva 2013, presentando la Dichiarazione Iva autonoma. I casi in cui può essere chiesto il rimborso Iva sono dettati dall’art. 30, D.P.R. 633/1972. La richiesta del rimborso del credito Iva annuale avviene compilando: → il quadro VX, rigo VX4, della dichiarazione annuale Iva, per chi presenta la Dichiarazione Iva autonoma; → la sezione III, del quadro RX di Unico 2014, per chi presenta la dichiarazione unificata. In base a quanto stabilito dall’art 38-bis, D.P.R. n. 633/72, per ottenere il rimborso del credito Iva annuale, il soggetto interessato deve prestare un’idonea garanzia. Premessa In via preliminare, si segnala che l’art. 183 della Direttiva 2006/112/CE sancisce che, in caso di “credito Iva”, gli Stati membri possono decidere se riportare l’eccedenza al periodo successivo o procedere al rimborso secondo procedure da essi stabilite. In via generale, i soggetti che presentano la Dichiarazione Iva a credito possono: → utilizzarlo in compensazione nel mod. F24, a partire dall’01.01.2014 (codice tributo “6099”), per il pagamento di tributi, contributi o premi. Si ricorda che: 9 la compensazione “orizzontale” del credito Iva annuale o trimestrale, nel mod. F24, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata, esclusivamente, attraverso i servizi Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale; 9 per poter compensare il credito Iva annuale per importi superiori a € 15.000 annui, è necessario anche il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. L’art. 9 D.L. 35/2013, a decorrere dal 2014: → aumenta da €. 516.456,90 a € 700.000 il limite di crediti fiscali e contributivi che possono essere compensati mediante modello F24; → il limite aumenta ad € 1.000.000 per i subappaltatori edili, se il volume d’affari registrato nell’anno precedente, è costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in subappalto. → richiedere il credito a rimborso, al ricorrere di determinati requisiti e, comunque, in caso di cessazione dell’attività. Le due procedure non sono alternative, in quando il credito può essere destinato in parte in compensazione e in parte chiesto a rimborso. La richiesta del rimborso La richiesta del rimborso del credito Iva annuale avviene compilando: → il quadro VX, rigo VX4, della dichiarazione annuale Iva per chi presenta la Dichiarazione Iva autonoma; si ricorda che con riferimento alle modalità di presentazione della dichiarazione Iva autonoma, si deve tener conto di quanto disposto: 9 dal D.L. n. 78/2009, secondo il quale i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva in forma unificata (se a credito d’imposta), possono scegliere di presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma, cioè sganciata dal modello Unico; 9 dalla Circolare 25 gennaio 2011, n. 1, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha esteso la facoltà di presentare la dichiarazione Iva a febbraio anche ai contribuenti con saldo Iva annuale a debito, eliminando la disparità di trattamento tra i soggetti a debito e quelli a credito. In taluni casi (società di capitali e altri soggetti Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31.12.2013 ecc….), è obbligatoria la presentazione della Dichiarazione Iva autonoma. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info → la sezione III, del quadro RX di Unico 2014, per chi presenta la dichiarazione unificata. La richiesta di rimborso L’art. 30, comma 2 e 4, D.P.R. 633/1972 detta i casi in cui può essere chiesto il rimborso. Per tale richiesta deve sussistere uno dei seguenti requisiti (l’eccedenza detraibile deve derivare da una di queste condizioni): → Aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti; → Operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate; → Acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche; → Prevalenza di operazioni non soggette ad Iva; → Soggetti non residenti. Il credito Iva deve essere superiore a € 2.582,28. Il rimborso può essere richiesto anche solo per una parte del credito, ancorché inferiore al predetto importo minimo. Indipendentemente dal verificarsi dei suddetti requisiti, il rimborso Iva può essere chiesto: → in caso di cessazione dell’attività, anche se il relativo importo è inferiore a € 2.582,28; → se le dichiarazioni degli ultimi 3 anni presentano un credito, ancorché di importo inferiore a € 2.582,28, è possibile richiedere il rimborso, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, limitatamente al minor credito Iva risultante dalle dichiarazioni annuali relative al triennio, per la parte non chiesta già a rimborso / non compensata nel mod. F24. Posso chiedere altresì il rimborso Iva i produttori agricoli che hanno effettuato operazioni non imponibili ex. art. 34, comma 9, D.P.R. 633/1972. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Cessazione attività Il rimborso del credito Iva, dunque, spetta, a prescidere da limiti quantitativi, ai contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del 2013. Per data di cessazione dell’attività deve intendersi la data di ultimazione delle operazioni di liquidazione dell’azienda. Per le società di capitali, tale data coincide con la chiusura del bilancio finale di liquidazione. Per le società di capitali (non per quelle dipersone) condizione per ottenere il rimborso è l'avvenuto deposito presso il Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. del bilancio finale di liquidazione (R.M. 10.6.1997, n. 140/E). In mancanza del procedimento legale di liquidazione, o con riferimento alle società di persone, il rimborso può essere effettuato a favore di un terzo o degli ex soci della società cessata, qualora questi provvedano a presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La stessa dovrà contenere: → i soggetti destinatari del rimborso; → le quote di partecipazione di ciascun socio al capitale; → la data di cessazione dell'attività. Il requisito in esame prevede che venga esercitata, prevalentemente o Aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti esclusIvamente, un’attività per la quale: ALIQUOTA MEDIA OPERAZIONI ATTIVE + 10% ALIQUOTA MEDIA OPERAZIONI ATTIVE Inferiore ALIQUOTA MEDIA ACQUISTI E IMPORTAZIONI Per il calcolo delle aliquote medie si deve tener conto delle seguenti operazioni: OPERAZIONI ATTIVE Operazioni imponibili Comprese Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 OPERAZIONI PASSIVE Acquisti e importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione Compresi 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info 9 cessioni di investimento oro da imponibili a 9 Spese generali; 9 Canoni di leasing. seguito di opzione, e cessioni di oro industriale e di argento puro; 9 cessioni di rottami ex art. 74, commi 7 e 8; 9 operazioni con applicazione del reverse charge ex art. 17, commi 6 e 7; 9 cessioni nei confronti di soggetti terremotati. Escluse Esclusi Cessioni beni ammortizzabili Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili Esempio Nel 2013, Alfa Srl ha maturato un credito Iva di € 20.000 e presenta la seguente situazione: • aliquota media operazioni attive 13,85% • aliquota media operazioni attive maggiorata 10% 15,23% • aliquota media operazioni passive 15,30% Poiché l'aliquota sulle operazioni attive maggiorata del 10%, è inferiore a quella sulle operazioni passive, la società può richiedere il rimborso del credito Iva. Operazioni non imponibili superiori al 25% delle operazioni effettuate Il requisito in esame, prevede che venga esercitata, prevalentemente o esclusIvamente, un’attività per la quale: Operazioni non imponibili 2013 Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 Maggiori 25% Operazioni effettuate nel 2013 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Tra le operazioni NON imponibili vanno ricomprese: 9 cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e servizi internazionali (artt. 8, 8-bis e 9); 9 le cessioni effettuate nei confronti di esportatori abituali, a seguito di dichiarazione d’intento, ancorché le stesse non concorrano alla formazione del plafond; 9 operazioni con la Città del Vaticano e San Marino (art. 71) e con organismi internazionali (art. 72); 9 cessioni UE di beni (artt. 41 e 58, D.L. n. 331/93); 9 cessioni UE ed esportazioni di beni estratti da un deposito Iva (art. 50bis, comma 4, lett. f e g, D.L. n. 331/93); 9 prestazioni delle agenzie di viaggio rese fuori UE (art. 74-ter); 9 esportazioni di beni usati soggetti al regime del margine (art. 37, D.L. n. 41/95). Operazioni effettuate nel 2013 Per le operazioni effettuate nel 2013, si deve fa rriferimento alla somma dei righi: VE40 (volume d'affari) + rigo VE38 (cessioni beni ammortizzabili e passaggi interni) Esempio Nel 2013, Alfa Srl ha maturato un credito Iva di € 5.000 e presenta la seguente situazione: • Operazioni non imponibile 20.000 • Volume d’affari 70.000 • Operazioni non imponibili/Volume d’affari*100 28,57%. Alfa può chiedere il rimborso Iva. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 6 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche Nel caso in questione, il rimborso spetta limitatamente all’Iva relativa all’acquisto / importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche. Come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria, per l’individuazione dei beni “ammortizzabili”, “occorre far riferimento alle norme previste per le imposte sui redditi” ossia all’ammortizzabilità degli stessi. Nel caso di specie, il rimborso può essere chiesto: - per gli acquisti di beni ammortizzabili effettuati nel 2013; - per gli acquisti di beni ammortizzabili effettuati negli anni precedenti, la cui Iva non è stata chiesta a rimborso né utilizzata in compensione. L’Amministrazione Finanziaria ha affrontato numerosi casi particolari, che vengono riepilogati nella seguente tabella. Fattispecie Rimborso Iva Beni ammortizzabili acquisiti tramite Si (C.M. 2/E/1990) contratto di appalto Acconti acquisti di attrezzature Si (R.M. 111/E/2002) ammortizzabili No, (C.M. 179/E/2005 e Acconti contratto preliminare 6/E/2006) Acquisto terreno No, (R.M. 238/E/1996) Si se dotate di autonoma Spese pluriennali beni di terzi Prevalenza operazioni extra territoriali funzionalità (R.M. 179/E/2005) Il suddetto requisito implica che: Operazioni extra Superiori al 50% Operazioni territoriali effettuate Quadro VE, rigo VE39, Operazioni Dichiarazione Iva effettuate 2014 Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 7 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Le istruzioni alla Dichiarazione Iva 2014 precisano che per stabilire la sussistenza della prevalenza, in aggiunta alle operazioni di cui al rigo VE39, vanno considerate anche: → le esportazioni e le operazioni a queste assimilate (artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/72); → le operazioni intraUE ex artt. 41 e 58, D.L. n. 331/93. Soggetti non residenti Il rimborso del credito Iva, può essere richiesto anche dagli operatori non residenti: 9 identificati direttamente ai fini Iva ex art. 35-ter, ovvero 9 che hanno nominato in Italia un rappresentante fiscale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, attraverso il quale è effettuata la richiesta del rimborso. Minor credito Iva risultante dalle Dichiarazioni Iva ultimo triennio Altra ipotesi di rimborso, è il caso in cui le dichiarazioni degli ultimi 3 anni presentino un credito. Nel caso in esame, è possibile richiedere il rimborso limitatamente al minor credito Iva, risultante dalle dichiarazioni annuali relative al triennio, anche se inferiore ad € 2.582,28, per la parte non chiesta già a rimborso / non compensata nel modello F24. Esempio Alfa S.r.l presenta la seguente situazione Anno Credito Utilizzo 2011 € 5.000 Riportato nel 2012 2012 € 7.500 Riportato nel 2013 2013 € 1.300 Poiché il credito 2013 risulta il minore importo del triennio, la società può chiedere a rimborso il relativo ammontare, pari a € 1.300. Esempio Alfa S.r.l presenta la seguente situazione Anno Credito Utilizzo 2011 € 5.000 Riportato nel 2012 2012 € 7.500 Utilizzato in compensazione 3.000. Residuo 4.500. 2013 € 6.000 Poiché il credito 2012, al netto della compensazione, risulta il minor importo del triennio, la società può chiedere a rimborso il relativo ammontare, pari a € 4.500. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 8 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Compilazione Dichiarazione Iva 2014 In caso di presentazione della Dichiarazione Iva autonoma, per la richiesta del rimborso del credito Iva, è necessario compilare il rigo VX4 presente nel modello Iva 2014. E’ bene sottolineare che il rimborso è eseguito: 9 con la procedura semplificata, dall’Agente della riscossione, per importi fino a € 700.000 (in luogo del precedente pari a € 516.546,90) / € 1.000.000 per i subappaltatori del settore edile che presentano un volume d’affari 2013, costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto; 9 con la procedura ordinaria, da parte del competente Ufficio, per gli importi eccedenti il predetto limite o in caso di cessazione dell’attività o assoggettamento a procedure concorsuali. Va indicata la quota parte di rimborso, non superiore a € 700.000 / 1.000.000, che sarà Importo chiesto effettuato tramite la procedura semplificata, ossia a rimborso direttamente dall’Agente della riscossione. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 9 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Campo 3: causale del rimborso 1 Cessazione attività; 2 Aliquota media; 3 Operazioni non imponibili; 4 Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche; 5 Operazioni non soggette ad Iva, ex artt. da 7 a 7-septies; 6 Condizioni previste dall’art. 17, comma 3 (soggetti non residenti); 7 Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli; 8 Rimborso della minore eccedenza detraibile nel triennio; 9 Tale codice va utilizzato nel caso in cui il contribuente, oltre a possedere i requisiti, di cui al precedente codice 8, abbia acquistato anche beni ammortizzabili o beni / servizi per studi e ricerche. In tal caso, l’Iva relativa a tali acquisti non deve essere già stata compresa nel minor credito chiesto a rimborso. 10 Rimborso della minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo IVA. Le garanzie In base a quanto stabilito dall’art. 38-bis, DPR n. 633/72, per ottenere il rimborso del credito IVA annuale il soggetto interessato deve prestare un’idonea garanzia: 9 di durata pari a 3 anni dall’esecuzione del rimborso o, se inferiore, al periodo mancante al termine per l’accertamento; 9 costituita da: - una cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero - una fideiussione rilasciata da un istituto di credito o un’azienda commerciale ritenuta affidabile da parte dell’Amministrazione Finanziaria, o una polizza fideiussoria rilasciata da un’assicurazione. Le garanzie possono essere cumulate e devono comprendere, oltre all’ammontare dell’imposta, anche i relativi interessi. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 10 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Le stesse vanno prestate a seguito di richiesta da parte: → dell’Agente della riscossione, formulata dallo stesso entro 10 giorni dal ricevimento dei dati relativi alla richiesta di rimborso ad esso trasmessa dall’Agenzia delle Entrate, se il contribuente si avvale della c.d. procedura semplificata; → dell’Agenzia delle Entrate se l’erogazione del rimborso è effettuata mediante la procedura ordinaria. La prestazione della garanzia non è necessaria: o per coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore a euro 5.164,57. Si precisa che, tale limite va riferito all’intero periodo d’imposta e non alla singola richiesta di rimborso (art. 38-bis e R.M. n. 165/E del 3 novembre 2000); o coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati. Ai fini della verifica del 10%, si cumulano i rimborsi erogati nei due anni precedenti la richiesta (art. 21 del decreto 28 dicembre 1993, n. 567); o i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore a euro 258.228,40. Tale limite, va riferito a tutti i rimborsi erogati nel corso della procedura concorsuale e non ai singoli periodi d’imposta (cfr. R.M. n. 54/E del 19 giugno 2002); o i soggetti indicati nell’art. 8 del D.L. 25 settembre 2001, n.351 convertito in L. 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare. Le imprese virtuose Sono esonerate dalla presentazione di idonea garanzia, tra l’altro, le c.d. imprese definite “virtuose” che soddisfano le condizioni di affidabilità e solvibilità stabilite dal comma 7 del citato art. 38-bis. Sono definite virtuose le imprese che: - se esercitano l’attività da almeno 5 anni; - non hanno ricevuto notifica di avvisi di accertamento o di rettifica relativi all’Iva dovuta o all’eccedenza detraibile dai quali risulti, per ogni anno, una differenza tra importi accertati e imposta dovuta / Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 11 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info eccedenza di credito superiore: 9 al 10% degli importi dichiarati, se non superiori a € 51.645,69; 9 al 5% degli importi dichiarati, se superiori a € 51.645,69, ma non a € 516.456,90; 9 ll’1% degli importi dichiarati, o comunque a € 51.645,69, se quanto dichiarato supera € 516.456,90. Le imprese in esame sono esonerate dalla prestazione delle garanzie, se la richiesta di rimborso è collegata alla sussistenza di uno dei seguenti requisiti: 1. aliquota media operazioni attive inferiore a quella degli acquisti; 2. operazioni non imponibili superiori al 25% delle operazioni effettuate; 3. prevalenza di operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/72. Per beneficiare dell’esonero, è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante le seguenti condizioni: 1. rispetto a quanto risultante dall’ultimo bilancio approvato non sono intervenute: - diminuzioni patrimoniali superiori al 40%; - diminuzioni della consistenza degli immobili superiori al 40%, a seguito di cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; 2. non è cessata l’attività né sono state effettuate cessioni d’azienda o rami d’azienda compresi nell’ultimo bilancio approvato; 3. non sono state cedute, nel caso in cui il rimborso sia richiesto da una società di capitali non quotata in mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa, per un importo superiore al 50% del capitale sociale; 4. sono stati regolarmente versati i contributi previdenziali e assistenziali. La dichiarazione sostitutiva va presentata a seguito di richiesta da parte: • dell’Agente della riscossione, se il contribuente si avvale della procedura semplificata; • dell’Agenzia delle Entrate, se l’erogazione del rimborso è effettuata con la procedura ordinaria. Il comma 8 art. 38-bis, Decreto Iva prevede che “l’ammontare del rimborso senza garanzia non può eccedere il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente”. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 12 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Barrare per indicare impresa virtuosa Subappaltatori e operatività Indicare l’importo erogabile senza garanzia. Si segnala infine che: - il campo 4 è riservato ai contribuenti che possono accedere, ai sensi dell’art. 38-bis, comma 9, D.P.R. n. 633/72 all’erogazione del rimborso in via prioritaria, ossia entro 3 mesi dalla richiesta. In tale ipotesi, va evidenziato il codice corrispondente alla categoria di appartenenza, ossia: 1. Subappaltatori operanti nel settore edile che effettuano prestazioni di servizi con applicazione del reverse charge, ex art. 17, comma 6, lett. a); 2. Soggetti esercenti le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 – 37.10.1 (codice ATECO 2007 – 38.32.10), ossia che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici; 3. Soggetti esercenti le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 – 27.43.0 (codice ATECO 2007 – 24.43.00), ossia che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi; 4. Soggetti esercenti le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 – 27.42.0 (codice ATECO 2007 – 24.42.00), ossia che producono alluminio e semilavorati. - il campo 5 va barrato per indicare la situazione di subappaltatori che nel 2013 presentano un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto nel settore edile. Il limite annuo per la compensazione è pari a € 1.000.000; - il campo 6 va barrato per indicare che si tratta di società operatIva. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 13 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Si ricorda infatti, che ai sensi dell’art. 30, comma 4, L. n. 724/94 il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale delle società non operative (c.d. “di comodo”) non può essere: 9 richiesto a rimborso; 9 utilizzato in compensazione nel mod. F24 (compensazione c.d. “orizzontale”); 9 ceduto. - Riproduzione riservata - Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 14 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
© Copyright 2024 Paperzz