XI CIRCOLO DIDATTICO “ SAN CIRO “ XI CIRCOLO DIDATTICO

XI CIRCOLO DIDATTICO “ SAN CIRO “
di Foggia
IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
DI ISTITUTO
A.Sc.2013/14
•
VISTO IL C.C.N.L. di comparto del 29/11/2007
•
VISTA la proposta del Dirigente Scolastico
tra
PARTE PUBBLICA
Rappresentata da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO-TEMPORE:
Dott.ssa Lucia MAGALDI
E
PARTE SINDACALE
nelle persone di :
R.S.U.
docente FILIPPONIO M. PIA per SNALS
docente MASCIELLO CAROLINA per CISL-SCUOLA
nelle persone di
R.S.A.
docente RUTIGLIANO M.ROSARIA per GILDA
collaboratore scolastico SAMPIERI MICHELE per UIL
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Scopo…………...………………………………………………………………………………
PARTE PRIMA
modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa
art. 2 - criteri di assegnazione del personale docente ( alle sezioni, alle classi, ai plessi)
art. 3 – criteri generali di attribuzione degli incarichi
art. 4 – servizio dei docenti
art. 5 - riunioni degli oo.cc
art. 6 – casi particolari di utilizzazione
art. 7 - – permessi orari brevi
art. 8 – ore di completamento dell’orario obbligatorio
art. 9 – sostituzione docenti assenti ( per periodi non superiori ai 5 giorni)
art. 10 - uscite didattiche: visite guidate – viaggi di istruzione
Art .11 - criteri generali per l’impiego delle risorse
PARTE SECONDA
criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi,
ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dalla intensificazione delle prestazioni
legate alla definizione dell’unità
art. 12 - – piano delle attivita’
art. 13 – ripartizione delle mansioni ed assegnazioni dei reparti
art. 14 – turni e orari di lavoro
art. 15 – servizi minimi in caso di sciopero e/o assemblea
art. 16 – ritardi – permessi – recuperi
art. 17– chiusura prefestiva
art. 18 - ferie e festivita’ soppresse
art.19 – prestazioni aggiuntive - sostituzione personale assente - assegnazione del personale ai progetti
art. 20- criteri per l’attribuzione degli incarichi
art. 21 - formazione
PARTE TERZA
criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di
personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata
dalla legge n. 83/2000
Art. 22 - Campo di applicazione
Art. 23 – Relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica
Art. 24 – Strumenti:
Art. 25 - Soggetti delle relazioni e composizione delle delegazioni
Art. 26 – Premessa
Art. 27 - Informazione preventiva
Art. 28 - Contrattazione
Art. 29 - Informazione successiva
Art. 30 - Tempi delle procedure
Art. 31 - Informazione e partecipazione: calendario degli incontri
Art. 32– Modalità delle procedure
Art. 33 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione
Art. 34 – Diritto di informazione
Art. 35 – Albo sindacale RSU
Art. 36 – Albo sindacale delle OO.SS.
Art. 37 - Uso dei locali e delle attrezzature
Art. 38 – Accesso ai luoghi di lavoro da parte delle OO.SS.
Art. 39 – Permessi sindacali retribuiti
Art.40 – Accesso agli atti
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Art. 41 – Referendum
Art. 42 - Assemblee sindacali
Art. 43 – Servizi minimi in caso sciopero
Art. 44 - Rilevazione della partecipazione allo sciopero
Art. 45 – Patrocinio e Patronato
PARTE QUARTA
attuazione della normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 46 - Visione degli atti
Art.47 - Soggetti tutelati
Art. 48 – Obblighi del Dirigente scolastico in materie di sicurezza
Art. 49 – Il servizio di prevenzione-protezione
Art. 50 – Documento valutazione dei rischi
Art. 51 – Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi
Art. 52 - Rapporti con l’Ente locale
Art. 53 – Attività di formazione e informazione
Art. 54 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 55 - Controversie
Art. 56 – Servizio di pronto / primo soccorso
Art. 57 - Soggetti tutelati
Art. 58 - Obblighi del D.S. in materia di sicurezza dei dati personali (Privacy)
Art. 59 – Formazione personale
PARTE QUINTA
criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi
accessori, ai sensi dell’art.45, comma 1, del dlgs n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA
Art.60 – Calcolo delle Risorse
Art.61 – Impiego delle Risorse
Art. ART. 62 - impiego dettagliato delle risorse
PARTE SESTA
criteri e modalità relative alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale
docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA
da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di Istituto
Art. 63 – Utilizzazione disponibilità eventualmente residuate
Art. 6 Art. 64 – Variazioni delle situazioni
Art. Art.65– Modalità di assegnazione degli incarichi
Art. Art. 66 – Permessi sindacali
Art. 6 Art.67 – Verifica dell’accordo
Art. 68 – Interpretazione autentica
Art.69 – Tentativo di conciliazione
Art. 70 - Norme
Art. 71 - Norme di tutela
Art. 72 - Compatibilità
Art. 73 - Lettera d’incarico
Art. 74 - Liquidazione compensi a carico del fondo d’istituto
Art. 7Art. 75 – Durata e validità del contratto
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Anno Scolastico 2013/14
L’anno duemilatredici , il giorno sei del mese di novembre , alle ore 15,00 , presso la Direzione
Didattica “San Ciro” – via Labriola di Foggia, in sede di negoziazione integrativa a livello di
istituzione scolastica, il Dirigente Scolastico dell’ XI Circolo didattico “S. Ciro” di Foggia dott.ssa
Lucia MAGALDI incontra la RSU nelle persone di Filipponio M.Pia – Masciello Carolina e la RSA
nelle persone di Rutigliano M.Rosaria e Sampieri Michele.
Oggetto dell’incontro è la “Contrattazione Collettiva Integrativa d’Istituto in applicazione
dell’art. 6, comma 2, del Ccnl del 16 novembre 2007 per l’anno scolastico 2013/14 .
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Scopo
1. Il presente contratto integrativo di Istituto ha lo scopo di regolare quanto previsto dall’art. 6 del
CCNL di comparto ed è finalizzato ad incrementare la qualità del servizio scolastico,
sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità
coinvolte, garantendo l’informazione più ampia ed il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti.
PARTE PRIMA
modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa
PERSONALE DOCENTE
Art. 2 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
( ALLE SEZIONI, ALLE CLASSI, AI PLESSI)
Ai sensi delle norme vigenti, l’assegnazione alle classi avverrà secondo i criteri generali individuati dal
Consiglio di Circolo e dal Collegio dei Docenti.
Nell’ambito di tali criteri si prediligerà la disponibilità dei docenti.
Questo Istituto non ha plessi dipendenti ma comprende una sezione di scuola dell’infanzia , con
funzionamento ad orario ridotto. Per l’assegnazione dei docenti alla detta sezione, fatta salva
ovviamente la continuità dell‘insegnante inizialmente preposto, nel caso di concorrenza si procederà
alla formazione di apposita graduatoria, in cui saranno valutati tutti i titoli contemplati nel vigente
contratto sulla mobilità a domanda.
Art. 3 – CRITERI GENERALI DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
Per l’assegnazione degli incarichi relativi ad attività e progetti di ampliamento dell’offerta formativa
saranno privilegiati:
DISPONIBILITA’
COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE
CREDITI FORMATIVI coerenti con i progetti proposti
COMPETENZE riferite al progetto
Nel caso di concorrenza prevale il criterio della anzianità di servizio.
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Art. 4 – SERVIZIO DEI DOCENTI
Il personale a disposizione o tenuto al completamento dell’orario d’insegnamento sarà utilizzato
con priorità per garantire l’offerta formativa della scuola; al di fuori di questa necessità sarà
impegnato nelle supplenze dei colleghi assenti fino a 5 giorni.
La fruizione del giorno libero dal servizio di docenza va concordata a livello di interclasse,
secondo un fondamentale criterio di rotazione (anche per l’insegnante di sostegno) e sempre
nell’ambito delle esigenze generali di organizzazione del servizio espresse dal Collegio dei
Docenti.
In ogni caso, la fruizione della giornata libera da parte del docente di sostegno , non deve
coincidere con quella dei colleghi del team.
In sede di definizione dell’orario obbligatorio d’insegnamento da parte del Dirigente Scolastico o
di commissione dallo stesso preposta, devono essere sentiti i rappresentati sindacali, per tutelare i
diritti di tutti i lavoratori, nello spirito di quanto enunciato dalle declaratorie contrattuali.
Su questa materia Le RSU si riservano di avanzare eventuali ulteriori o diverse proposte, avendo
interpellato preventivamente la base.
Resta fermo, in ogni caso, che di fronte a palesi sperequazioni dell’orario d’insegnamento e al fine
di poter contare su disponibilità abbastanza equilibrate per la sostituzione di colleghi assenti (fino a
5 giorni) il GRUPPO DI PROGETTO E PER L’AUTOANALISI, sentito il D.S., sentita la R.S.U,
potrà apportare opportuni correttivi;
Lo scambio della giornata libera può avvenire nell’ambito dell’équipe pedagogica e, in casi
eccezionali, anche al di fuori. Ogni scambio deve essere preventivamente autorizzato dal D.S.
L’orario settimanale di servizio deve rispondere a criteri di omogeneità, evitando, finché è
possibile, le ore di buco;
Saranno affissi in bacheca, oltre agli orari di tutto il personale,debitamente compilati e firmati, il
prospetto delle ore di completamento dell’orario obbligatorio e il rendiconto mensile delle
sostituzioni;
Eventuali ore di servizio, rese oltre i propri obblighi (per effetto di formale incarico),saranno
recuperate dietro intesa con il D.S. o con uno dei docenti collaboratori.
Art. – 5 –RIUNIONI DEGLI OO.CC
Le riunioni previste nel piano delle attività possono essere eseguite nell’arco dell’intera settimana,
eccetto il sabato, tranne che nei casi di particolare urgenza;
Art. 6 – CASI PARTICOLARI DI UTILIZZAZIONE
In caso di viaggi d’istruzione, visite didattiche, elezioni, in conformità a quanto previsto dal
CCNL, i docenti non partecipanti saranno utilizzate prioritariamente per la sostituzione dei colleghi
assenti.
Nei periodi intercorrenti tra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni e tra il termine delle attività
didattiche in aula e il 30 giugno, secondo quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere
utilizzati solo per attività programmate .
Art. 7 – PERMESSI ORARI BREVI
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• Come previsto dal CCNL, il personale docente potrà usufruire di permessi orari, nelle ore di
servizio e restituire le ore non rese entro i due mesi successivi, secondo la disponibilità
personale comprensiva della giornata libera: le ore relative a detti permessi riferite alla
programmazione ,verranno restituite durante le ore di lezione ,data l’esiguità del personale a
disposizione; nell’ambito generale delle 24 ore di servizio (come da consuetudine consolidata
in questa scuola).
• Il docente assente anche per un giorno deve essere sostituito da supplente esterno
appositamente nominato.
• Le ore di recupero derivanti dal godimento di permessi brevi saranno utilizzate prioritariamente
per le sostituzioni dei docenti assenti.
• Le richieste di permesso breve, saranno regolarmente protocollate.
• Il n° massimo di ore annue di “permessi brevi” è pari a 22.
Art.8 – ORE DI COMPLETAMENTO DELL’ORARIO OBBLIGATORIO
La quota oraria eccedente l’attività frontale può essere destinata, previa programmazione approvata
dal Collegio dei docenti, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e/o di recupero
individualizzato e/o in attività alternative all’I.R.C.
La quota oraria eccedente l’attività frontale, non destinata a quanto sopra riportato, è destinata alla
sostituzione dei colleghi assenti fino a 5 giorni.
Art. 9 – SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI
( per periodi non superiori ai 5 giorni)
La sostituzione sarà compiuta dai docenti con ore di completamento ( vedi art. 7 – punto 2).
Nel caso di necessità, gli orari di servizio dei docenti potranno essere riadattati secondo i criteri
contemplati nell’art.3, in quanto applicabili.
Ore eccedenti:previa disponibilità generale su tutto le classi tutti i docenti di scuola primaria
potranno essere incaricati di ore eccedenti (al di fuori orario servizio) per la sostituzione dei
docenti assenti.
Il docente di sostegno, in caso di assenza dell’alunno portatore di handicap, deve comunicare con
tempestività l’assenza e rendersi disponibile per eventuali sostituzioni. Resta fermo in ogni caso
che,in quanto contitolare di classe, nel caso di assenza del collega dell’équipe,il docente di
sostegno non va sostituito, fatti salvi i casi di assoluta gravità delle condizioni dell’alunno,secondo
il giudizio del D.S.
Art. 10 – USCITE DIDATTICHE: Visite guidate – viaggi di istruzione
La visita guidata si svolge nell’ambito dell’orario didattico giornaliero.
Il viaggio di istruzione si svolge nell’ambito della giornata. Superiore a 8 ore darà diritto al
rimborso “pasto” , come da norme vigenti per i dipendenti pubblici.
Gli insegnanti impegnati come accompagnatori recuperano le ore rese al di fuori dell’ attività
curriculare frontale obbligatoria .
Art. 11 – CRITERI GENERALI PER L’IMPIEGO DELLE RISORSE
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Le risorse finanziarie riferite al fondo d’istituto, verranno utilizzate su progetti e attività indicate
dal Collegio e deliberate dal Consiglio di Circolo (se competono a detto Organo) con le seguenti
priorità:
a) Retribuzione delle figure istituzionali (Collaboratori del dirigente, Gruppi di Progetto e per
l’Autoanalisi, ecc.)
b) Attività aggiuntive non d’insegnamento per il personale docente (eccedenti le 40 ore previste)
ivi comprese le attività di formazione (nel caso di missioni eventualmente autorizzate
preventivamente dal Collegio dei Docenti) ;
c) Progetti approvati.
Qualora sia necessario ricorrere a esperti esterni all’Istituto per eventuali progetti di ampliamento
o arricchimento dell’O.F. (contratti di prestazione d’opera da pagare con i fondi derivanti dalla
Legge 440/97) sarà data la precedenza nell’individuazione del suddetto personale a coloro che
dimostreranno di possedere idonee competenze ,come esplicitamente indicato nella Carta dei
Servizi:
Lo svolgimento della mansione sarà comprovato mediante relazione sull’attività svolta, da
presentare al termine delle attività.
PARTE SECONDA
criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute
sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dalla intensificazione delle prestazioni legate alla definizione
dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani
PERSONALE ATA
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ATA
Art. 12 – PIANO DELLE ATTIVITA’ ( il Piano delle attività adottato dal Dirigente Scolastico è affisso
all’Albo della scuola)
Il piano viene formulato dal D.S.G.A. entro il 15 settembre sulla base della contrattazione di
istituto , dell’atto d’indirizzo formulato dal Consiglio di Circolo e della verifica di congruenza
rispetto al POF da parte del Dirigente Scolastico. Esso contiene la ripartizione delle mansioni fra il
personale in organico, l’organizzazione dei turni e degli orari e le necessità di ore aggiuntive.
Il D.S.G.A. individua il personale cui assegnare le mansioni, i turni e gli orari, sulla base dei criteri
indicati nel contratto di Istituto e ne dispone l’organizzazione del lavoro. Dopo aver sentito il
personale, il Dirigente Scolastico attribuisce gli incarichi, con ordine di servizio collettivo affisso
all’albo, contenente gli impegni individuali da svolgere per tutto l’anno scolastico;
Entro il 30 settembre il Dirigente Scolastico indice la riunione organizzativa del personale ATA
Art. 13 – RIPARTIZIONE DELLE MANSIONI ED ASSEGNAZIONI DEI
REPARTI.
I settori scolastici sono individuati ed attribuiti dal D.S.G.A. in maniera equa tra tutto il Personale,
tenendo conto prioritariamente delle competenze, delle attitudini e dell’esperienza;in caso di
concorrenza sulle assegnazioni si procederà secondo i criteri così individuati:
- Disponibilità
- Anzianità di servizio
- Maggiore età anagrafica
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Le chiavi della scuola sono consegnate a tutti i Collaboratori scolastici, in modo da assicurare
sempre l’accesso all’edificio;
In modo particolare per gli Assistenti Amministrativi il D.S.G.A. provvede alla ripartizione dei
carichi di lavoro valutando le singole competenze acquisite;
Copie delle ripartizioni dei carichi di lavoro sono esposte all’albo ATA.
Particolare attenzione è stata raccomandata al suddetto personale a proposito della tutela della privacy
nell’ambito del giusto documento che la scuola ha elaborato.
Art. 14 – TURNI E ORARI DI LAVORO
L’orario di lavoro del personale ATA è di 36 ore settimanali, suddiviso normalmente su 6 giorni e
per 6 ore giornaliere.
Durante la programmazione dei docenti i C.S.( a rotazione ) osserveranno l’orario pomeridiano
dalle ore 15,30 alle ore 18,30 con recupero di ore nel periodo di sospensione dell’attività didattica
Durante il periodo di sospensione della mensa le C.S. della scuola dell’infanzia osserveranno il
seguente orario:7.30/13.30Durante la sospensione delle attività didattiche il personale ATA osserverà il seguente
orario:7.30/13.30
Art. 15 – SERVIZI MINIMI IN CASO DI SCIOPERO E/O ASSEMBLEA
Secondo quanto stabilito dalla legge 146/90, dalla legge 83/2000, dall’apposito allegato al CCNL,
26.05.1999, art.3 (che prevede un massimo di 8 giorni di sciopero per le scuole primarie e
dell’infanzia), dall’accordo integrativo nazionale del 08.10.1999 e dalle attuali norme che prevedono
10 ore di assemblee per ciascun anno scolastico, si conviene che in caso di sciopero e/o assemblea del
personale ATA il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e
specifiche situazioni sotto elencate:
a) Svolgimento di qualsiasi tipo di esame e scrutini finali: n.1 AA. mm. vo e
n.1 Collaboratore
Scolastico.
b)Vigilanza straordinaria durante il servizio di mensa in occasione di contemporaneo sciopero del
personale Docente, nel caso in cui il Dirigente Scolastico sia costretto a mantenere oggettivamente
il servizio: n.1 Collaboratore Scolastico;
c)Il minimo indispensabile per garantire la vigilanza e la sicurezza dei locali.
Al di fuori delle specifiche situazioni elencate, ovviamente, non potrà essere impedita l’adesione allo
sciopero e/o assemblea.
In caso di adesione totale, l’individuazione del personale da mantenere in servizio avverrà a rotazione.
I dipendenti, di cui al comma precedente, ufficialmente precettati per l’espletamento dei servizi
minimi, vanno computati tra chi ha aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute
stipendiali.
Art. 16 – RITARDI – PERMESSI – RECUPERI
A. Ritardi
Premesso che tutto il personale è tenuto all’osservanza scrupolosa dell’orario di servizio, il ritardo
sull’orario d’ingresso non potrà avere carattere abituale. L’eventuale ritardo deve essere
comunicato e giustificato al Dirigente Scolastico (o al suo delegato);
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Se il ritardo è inferiore a trenta minuti, può essere recuperato lo stesso giorno, a discrezione
dell’interessato, prolungando l’orario d’uscita.
Se il ritardo è superiore a 30 min. sarà recuperato entro 60 gg. dalla fruizione fino a un massimo di
18 ore annue.
B. Permessi orari e recuperi
I permessi sono autorizzati dal D.S., acquisito il parere non vincolante del D.S.G.A;
L’eventuale rifiuto o riduzione della concessione deve essere comunicato per iscritto, specificando
i motivi in modo preciso e può avvenire solo per valide e non rinviabili esigenze di servizio;
Il recupero con ore di lavoro, da soddisfare entro i due mesi successivi e comunque non oltre
l’anno scolastico in corso, avverrà nei giorni e periodi di più intensa attività amministrativa.
Art. 17– CHIUSURA PREFESTIVA
Si rispetta la chiusura prefestiva della Scuola nei seguenti periodi:
1 2 novembre 2013
2 24-28-31 dicembre 2013
3 4 gennaio 2014
4 19 aprile 2014
5 Tutti i sabato del mese di luglio e agosto 2014
5 14 agosto 2014
Il dipendente, al fine di restituire le ore lavorative non prestate,per effetto della chiusura pre-festiva,
può chiedere di essere collocato in ferie (o festività soppresse) oppure restituire le ore di cui trattasi
secondo le esigenze dell’Ufficio.
Art. 18 - FERIE E FESTIVITA’ SOPPRESSE
Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico, dopo aver
acquisito il parere non vincolante del DSGA.
La richiesta di ferie deve avvenire entro il 31-05-2014. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il
personale può frazionare le ferie in più periodi .Il godimento delle ferie dovrà comunque essere
effettuato assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo
nel periodo 15 giugno-31 agosto 2014. In caso di più richieste coincidenti,nell’autorizzare le
ferie,si applicherà il criterio della rotazione.
Le ferie non godute,in caso di particolari esigenze di servizio o per motivate esigenze personali o
di malattia,possono essere fruite non oltre il mese di aprile 2015.
Art.19 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - SOSTITUZIONE PERSONALE
ASSENTE - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI PROGETTI
Prestazioni Aggiuntive
Devono essere previste dal piano annuale delle attività e preventivamente autorizzate.
Crediti orari
Eventuali crediti orari (oltre il lavoro straordinario autorizzato) saranno recuperati prioritariamente nei
giorni di chiusura pre-festiva,e comunque nel periodo natalizio, pasquale ed estivo.
Sostituzione personale assente
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Il personale assente sarà sostituito tenendo presenti le reali esigenze di servizio.
Assegnazione del personale ai Progetti
L’assegnazione ai Progetti dovrà essere compiuta equamente tra tutto il personale in Servizio.
Le indennità e i compensi al personale ATA possono essere corrisposte in, in base alle ore
effettivamente prestate e registrate sul libro firma,prioritariamente per la scuola dell’infanzia.
Per quest’ ultimo tipo di incarico, nel caso di subentro o sostituzione del dipendente originario (a
seguito di assenza o per altro motivo), il compenso sarà corrisposto pro-quota a coloro che hanno
effettivamente svolto la mansione.
Art. 20- CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
Per l’assegnazione degli incarichi relativi ad attività (o Incarichi Specifici ) saranno adottati gli stessi
criteri utilizzati per il conferimento al personale docente.
Per quanto riguarda invece le nuove posizioni economiche -art.7-,per l’attribuzione dell’ incarico
relativo alla sostituzione del DSGA (in caso di concorrenza) si terrà presente la collocazione in
graduatoria stilata dall’UFF.IX, l’anzianità di servizio e la continuità nella stessa scuola..
Art. 21 - FORMAZIONE
I bisogni formativi sono quelli indicati nel Piano Ata.
Le ore impiegate dal personale in attività di formazione,oltre l’orario di servizio,verranno recuperate
sempre nei giorni di chiusura prefestiva e nei giorni di sospensione dell’attività didattica.
PARTE TERZA
criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti
dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000
ADEMPIMENTO E COMPORTAMENTO IN CASO DI ASSEMBLEE E SCIOPERO
SERVIZI MINIMI IN CASO DI SCIOPERO
Art. 22 - Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed Ata – sia con contratto di lavoro a
tempo indeterminato che determinato – in servizio presso l’istituzione scolastica.
Art. 23 – Relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica
1. Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali:
a) informazione preventiva e successiva;
b) partecipazione;
c) contrattazione integrativa di istituto;
d) procedure di raffreddamento e di conciliazione;
e) interpretazione autentica.
Art. 24 – Strumenti:
1. I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:
a) informazione preventiva e successiva, da realizzarsi attraverso appositi incontri, nei quali la
parte pubblica fornisce chiarimenti sulla documentazione scritta precedentemente consegnata;
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b) partecipazione, da realizzarsi attraverso accordi e/o intese nei quali entra, a pieno titolo, la
presenza della RSU e delle OO.SS. firmatarie del CCNL del 24/7/2003;
c) contrattazione integrativa di istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto
le materie di cui all’art. 6 del CCNL 2002/2005 del 24.07.2003 e quelle previste dai contratti
integrativi nazionali e/o regionali;
d) conciliazione attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle
controversie;
e) interpretazione autentica, attraverso la sottoscrizione di un accordo per la definizione
consensuale delle clausole controverse.
Art. 25 - Soggetti delle relazioni e composizione delle delegazioni
1. I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:
a) per la parte pubblica il dirigente scolastico;
b) per la parte sindacale la Rappresentanza Sindacale Unitaria eletta all’interno dell’istituzione
scolastica e i rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL, come
previsto dall’Accordo quadro del 7/8/1998 sulla costituzione della RSU, ai sensi dell’art. 7 del
CCNL 2002/2005 del 24/7/2003.
2. Il Dirigente scolastico, la RSU e le OO.SS. firmatarie del contratto nazionale detengono in
esclusiva il potere di contrattare. Ogni membro della delegazione dei sindacati provinciali
firmatari del CCNL è titolare del potere di contrattare. Il DS e la RSU non possono delegare il
potere di contrattare, ma è loro consentito farsi assistere da esperti facenti parte del personale
alle dipendenze dell’istituzione scolastica interamente intesa. Prima dell’inizio di ogni seduta,
le parti comunicano la composizione della relativa delegazione.
Art. 26 – Premessa
1. In coerenza con l’autonomia dell’istituzione scolastica e nel rispetto delle competenze del
dirigente scolastico e con particolare riferimento alle deliberazioni degli organi collegiali, le
relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dai successivi articoli.
2. Nel primo mese dell’anno scolastico, il dirigente concorda un calendario di incontri in cui
fornire la predetta informazione. La documentazione scritta sarà consegnata almeno tre giorni
prima di ogni incontro. Per le OO.SS. detta documentazione sarà consegnata anche a mezzo
posta o fax o posta elettronica.
Art. 27 - Informazione preventiva
1. Sono materie di informazione preventiva le seguenti:
a) proposte di formazione delle classi e determinazione degli organici della scuola;
b) criteri per il godimento dei permessi per l’aggiornamento;
c) utilizzazione dei servizi sociali ( Asl FG/3, Uffici Servizi sociali del Comune di Foggia,
mensa scolastica, scuola bus, operatori socio assistenziali alunni diversamente abili).
2. Nel primo mese dell’anno scolastico, il Dirigente Scolastico concorda un calendario di incontri
in cui fornire la predetta informazione. Al fine di consentire un’efficace discussione, la
documentazione scritta sarà consegnata almeno 5 giorni prima di ogni incontro. Per le OO.SS.
detta documentazione sarà consegnata anche a mezzo posta, fax o posta elettronica.
3. Il Dirigente fornirà informazione circa l’organigramma dell’istituzione scolastica in materia di
responsabilità e funzioni assegnate, e di eventuali e successivi mutamenti di carattere
organizzativo, che modifichino precedenti attribuzioni di competenze.
4. Per acquisire altri elementi circa il funzionamento dell’istituzione scolastica, il dirigente,
metterà a disposizione della RSU e dei rappresentanti delle OO.SS. aventi titoli alla
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contrattazione, il piano dell’offerta formativa deliberato, le delibere del consiglio di circolo e
del collegio dei docenti concernenti la programmazione delle attività didattiche e organizzative
della scuola e il prospetto delle disponibilità finanziarie. Parimenti, sarà messa a disposizione
la proposta organizzativa del DSGA riguardante l’organizzazione del lavoro del personale
ATA e , quindi, il piano delle medesime attività adottato dal dirigente.
Art. 28 - Contrattazione
1. Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:
a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al Piano dell’Offerta Formativa adottato
dalla scuola,
b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni
staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni
pomeridiani;
c) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di
personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e
integrata dalla legge n. 83/2000;
d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) criteri generali per la ripartizione del fondo di istituto e per l’attribuzione dei compensi
accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 al personale docente ed Ata;
f) criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del
personale docente, ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente,
educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di Istituto
Art. 29 - Informazione successiva
1. Sono materie di informazione successiva le seguenti:
a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da
specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma
stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con
altri enti e istituzioni;
c) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle
risorse.
d) Ai sensi dell’art. 13, comma 6 del CCIR dell’8/9/2003, copia dei prospetti analitici relativi alla
retribuzione del fondo dell’istituzione scolastica indicanti le attività, i nomi degli insegnanti
coinvolti, gli impegni orari di ciascuno, deve essere affisso all’albo e consegnato alla RSU e
alle OO.SS. firmatarie del CCNL, sempre nell’ambito del diritto all’informazione successiva.
Art. 30 - Tempi delle procedure
Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico, tutte le
procedure previste negli articoli precedenti debbono concludersi nei termini stabiliti dal
Direttore generali regionale per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo e, per le
altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.
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Art. 31 - Informazione e partecipazione: calendario degli incontri
1. Le parti trattanti concordano, altresì, il seguente calendario annuale degli incontri tra Dirigente
scolastico e RSU tendente a garantire l’informazione preventiva e successiva di cui all’art. 6
del CCNL 1999, art. 3 del CCNL 15.03.2001 e art. 6 del CCNL 2002-2005:
1^ quadrimestre
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali
adeguamento degli organici del personale
organizzazione del lavoro del personale ATA
informazione sull’assegnazione del personale ai plessi e sezioni staccate
informazione sull’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività
criteri generali per l’impiego delle risorse del fondo di istituto in relazione alle diverse
professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola ed alle tipologie delle attività
piano delle attività aggiuntive retribuite con il fondo d’Istituto
utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi
misura dei compensi per il personale ATA e per le funzioni miste derivanti da convezioni ed
intese con gli enti locali
misura dei compensi da corrispondere al personale che ricopre l’incarico di collaboratore del
dirigente scolastico
comunicazione monte ore globale dei permessi sindacali spettanti ai rappresentanti eletti nella
RSU
sicurezza nei luoghi di lavoro
utilizzazione dei servizi sociali
2^ quadrimestre
a) verifica dell’ attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto sull’utilizzo delle
risorse.
b) Gli incontri sono convocati dal Dirigente scolastico, anche su richiesta della RSU, almeno
cinque giorni prima degli incontri.
c) Il Dirigente Scolastico fornisce la relativa documentazione almeno 48 ore prima dell’incontro.
Art. 32– Modalità delle procedure
1. Gli incontri sono pubblicizzati tramite l’albo dell’istituto e sono sempre formalmente convocati
dal dirigente.
2. Di ogni convocazione, il dirigente invierà formale comunicazione alle OO.SS. territoriali e alla
RSU, specificando, oltre all’ora e alla durata, l’ordine del giorno in trattazione.
3. Qualora la parte sindacale richieda l’apertura delle procedure, ricevuta la richiesta, il dirigente
scolastico convoca i soggetti che ne hanno titolo.
4. L’amministrazione può avvalersi del supporto del Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi.
5. I delegati sindacali sono i rappresentanti del sindacato dei lavoratori nella scuola ; questi, per
essere riconosciuti tali ai fini dell’esercizio della titolarità sindacale, devono essere
formalmente accreditati dal segretario territoriale dell’organizzazione sindacale.
6. Le parti si comunicano preventivamente la composizione delle proprie delegazioni.
7. Negli incontri successivi la comunicazione delle rispettive delegazioni è obbligatoria sola se
siano intervenute variazioni. I delegati sindacali partecipano paritariamente alle trattative.
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8. Di ogni riunione tra le delegazione, viene redatto sintetico verbale che, approvato e sottoscritto,
viene rilasciato in copia a ciascuna delle parti.
9. In caso di mancato accordo il verbale riporterà le diverse posizioni emerse e le decisioni che
saranno assunte a maggioranza dei membri la delegazione trattante. Ciascuna delle parti,
quindi, ha diritto ad apporre una propria dichiarazione a verbale del contratto o all’intesa
sottoscritti, della quale si darà diffusione congiuntamente all’atto di cui trattasi.
10. La parte pubblica, dopo la firma del contratto, oltre all’affissione all’albo dell’istituto, ne cura
la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici.
11. I contratti sottoscritti potranno essere affissi all’albo della RSU e a quello sindacale.
Il Dirigente scolastico s’impegna a curarne altresì l’affissione all’albo della scuola.
12. Le piattaforme per la contrattazione integrativa sono presentate almeno 8 giorni prima della
scadenza del contratto che si intende rinnovare o dalla data fissata per l’avvio del confronto.
13. La richiesta di avvio della contrattazione deve essere presentata al Dirigente scolastico da
almeno un soggetto avente titolo a partecipare al tavolo negoziale, che si apre entro 10 giorni
dalla richiesta formale e si conclude, di norma, entro 15 giorni dalla prima convocazione.
14. Durante l’intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni
dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l’amministrazione di procedere ad
adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla RSU e ai rappresentanti delle
OO.SS. ammessi al tavolo negoziale. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo
avvio dell’anno scolastico, tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di
assicurare sia il regolare inizio delle lezioni che la necessaria informazione alle famiglie degli
alunni.
Art. 33- Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. Ai sensi dell’art. 9 del CCIR sulle relazioni sindacali del 15/7/2003, è stato istituito un tavolo di
raffreddamento al quale ricorrere in caso di controversie sulle materie di contrattazione e
all’applicazione dei contratti integrativi di istituto.
2. Le procedure di raffreddamento prendono avvio in conformità a una richiesta scritta e motivata
da parte della RSU e/o delle OO.SS. abilitate alla contrattazione o su diretta richiesta del
Dirigente Scolastico.
3. Ai sensi del citato art. 9, il Direttore regionale convoca le parti, di norma, entro 7 giorni di
ricevimento della richiesta e il tentativo di raffreddamento dovrà esaurirsi entro quindici giorni
dal primo incontro.
4. Le procedure di conciliazione in questione non sostituiscono quelle previste dal CCNQ in
materia di procedura di conciliazione del 25/1/2001 e del 18/10/2001, e quelle di cui agli artt.
65 e 66 del D.Lgs. 165/2001.
5. Attivate le procedure di raffreddamento, le parti si impegnano a non assumere iniziative
unilaterali fino alla conclusione delle stesse.
6. L’amministrazione s’impegna altresì ad astenersi dall’adottare iniziative pregiudizievoli nei
confronti dei lavoratori coinvolti nella controversia.
7. Ai fini delle procedure di raffreddamento di fronte al CSA, oltre le parti in disaccordo,
partecipano i rappresentanti dei sindacati aventi titolo alla contrattazione.
Art. 34 – Diritto di informazione
1. Alla RSU e alle OO.SS. firmatarie di CCNL dovranno essere tempestivamente consegnate
copia di tutti gli atti della scuola che sono o sono stati affissi all’albo della scuola. La richiesta
potrà essere consegnata anche oltre gli orari di apertura al pubblico degli Uffici di direzione e
segreteria.
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2. Il Dirigente assicurerà, altresì, la tempestiva trasmissione del materiale sindacale inviato dalla
OO.SS. per posta, fax o e-mail sia alla RSU, sia al terminale associativo che, eventualmente
avranno cura di affiggerlo all’albo.
Art. 35 – Albo sindacale RSU
1. La RSU ha diritto ad avere un apposito albo in ogni sede dell’istituzione scolastica per
affiggere materiale informativo di interesse sindacale e inerente la sua attività.
2. La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile ai lavoratori, non
marginale, e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola.
3. La RSU, organizzata per settore (docente / ATA) provvederà alla cura dell’albo,
assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente
Scolastico.
4. Il Dirigente scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale a loro
indirizzato ed inviato per posta, per fax e per via e-mail.
Art. 36 – Albo sindacale
1. In ogni sede dell’Istituto, alle organizzazioni sindacali è garantito l’utilizzo di una apposita
bacheca per l’affissione di materiale informativo di interesse sindacale.
2. La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile ai lavoratori, non
marginale, e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola.
3. Nella bacheca sindacale le OO.SS. hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale.
4. I rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO.SS. esercitano il diritto di
affissione assumendosene la relativa responsabilità.
5. Non è prevista l’autorizzazione preventiva del Dirigente Scolastico.
Art. 37 – Uso dei locali e delle attrezzature
1. Alla RSU è consentito, per lo svolgimento della sua funzione:
a)
b)
c)
2.
3.
4.
5.
di comunicare con il personale della scuola libero da impegni di servizio;
l’uso gratuito del telefono, del fax, della fotocopiatrice, nonché l’uso del personal computer,
compreso l’utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche;
l’utilizzo di un apposito locale per le riunioni e di un armadio per la raccolta del materiale
sindacale.
I componenti la RSU hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di
informazione preventiva e successiva. Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di
norma, entro due giorni dalla richiesta.
La RSU ed i sindacati territoriali, su delega degli interessati, al fine della tutela loro richiesta,
hanno diritto di accesso agli atti secondo le norme vigenti.
La richiesta di accesso agli atti di cui ai comma precedenti può avvenire anche verbalmente,
dovendo assumere forma scritta solo in seguito a motivata richiesta dell’Amministrazione
scolastica.
Risparmio del cartaceo in tutte le procedure didattiche ed amministrative
Riduzione degli oneri a carico della scuola per acquisti relativi alle procedure amministrative e
didattiche:
registri digitali scuola primaria e scuola dell’infanzia (pen drive/CD)
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registri presenze del personale (software)
riduzione utilizzo del fotocopiatore per didattica ed amministrazione : digitalizzazione dei
documenti e utilizzo di posta elettronica tramite mailing list del personale.
Art. 38 - Accesso ai luoghi di lavoro da parte delle OO.SS.
1. Le OO.SS. hanno diritto di acquisire, all’interno della scuola, elementi di conoscenza per la
loro attività, anche riguardo alla tutela dell’igiene, della sicurezza e della medicina preventiva,
come previsto dal D. Lgs. 81/2008.
Art. 39 – Permessi sindacali retribuiti
1. Le tipologie di permessi sindacali sono definite dagli artt. 10, 11 e 12 del CCNQ del 7/8/1998
2. I permessi di cui all’art11 sono distinti e aggiuntivi rispetto a quelli a quelli previsti nell’art.10
3. Il personale docente può fruire di permessi retribuiti di cui all’art. 10 del CCNQ 7/8/1998, fino
ad un massimo di 12 giorni per anno scolastico.
4. Il restante personale ATA ha diritto di fruire di sessanta giorni complessivi nell’arco dell’anno
scolastico e può cumulare permessi consecutivi fino ad un massimo di 20 giorni lavorativi. Nei
casi di godimento di un periodo superiore a 10 giorni consecutivi, il successivo permesso può
essere fruito se intercorre un periodo di effettivo servizio non inferiore a cinque giorni.
5. Detti periodi non potranno essere fruiti in continuità con le altre assenze previste dagli altri
istituti contrattuali.
6. I dirigenti sindacali – individuati tali dagli Statuti delle relative Associazioni Sindacali –
possono altresì fruire di permessi sindacali non retribuiti, per partecipare a trattative sindacali,
congressi o convegni fino ad un massimo di otto giorni l’anno, secondo quanto previsto dal
comma 2, dell’art. 12, del CCQN 1998 citato.
7. La sostituzione del personale in permesso sindacale avviene secondo la normativa per le
supplenze brevi; le assenze del DSGA e del personale ATA non possono comportare oneri
diretti per la sostituzione (supplenza o straordinario).
8. I permessi di cui all’art. 11 del CCQN predetto (per la partecipazione agli organismi Statutari
delle OO.SS. ecc.) sono distinti ed aggiuntivi rispetto a quelli dei cui all’art. 10 del precitato
CCQN.
9. Il Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno scolastico comunica il monte ore spettante alla
RSU nel suo complesso.
10. I membri della RSU, per l’espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi
retribuiti e non retribuiti giornalieri, ed orari. I permessi sindacali possono essere fruiti entro i
limiti complessivi ed individuali, con le modalità e per le finalità previste dal ACNQ del 7
agosto 1988 e dal CCNQ del 20 novembre 1999.
11. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente scolastico:
• dalle segreterie territoriali delle OO:SS., se si tratta della quota di permessi di propria
competenza;
• direttamente dalle RSU, per la quota di loro spettanza.
13. La comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell’utilizzo del permesso. Il dirigente
scolastico, entro e non oltre il 15 novembre di ciascun anno scolastico, comunica alla RSU il
monte ore dei permessi spettanti globalmente nell’anno scolastico ai rappresentanti eletti nella
RSU.
14. Nel caso di sedute in orario di lavoro i componenti della RSU possono fruire dei permessi
previsti
per l’esercizio della funzione.
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15. Gli incontri convocati in orario di servizio, che non comportano spese a
carico
dell’amministrazione, non incidono sul monte ore permessi.
16. Alla RSU spetta un monte ore annuale pari a 30 minuti per dipendente in servizio a tempo
indeterminato ed utilizzati, ne sono esclusi i supplenti annuali.
17. I permessi sono orari ma ai fini del limite sono conteggiati i giorni in cui si prendono.
18. Il delegato RSU, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSL) ha diritto a 40 ore di
permesso l’anno.
Art.40 – Accesso agli atti
1. La RSU e le segreterie territoriali delle OO.SS., oltre a quanto già previsto dagli artt. 12, 15 e
16 del presente contratto, hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie
oggetto di informazione preventiva, successiva e sugli atti relativi all’applicazione e alla
gestione del presente contratto.
Art. 41 – Referendum
1. La RSU e le OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa possono richiedere, anche
disgiuntamente, di svolgere un referendum tra i lavoratori, su tutte le materie relative
all’attività sindacale d’istituto. La richiesta va rivolta al dirigente, che la porta a conoscenza
delle altre organizzazioni sindacali.
2. Il DS assicura l’informazione a tutto il personale sulle modalità di svolgimento del referendum
e mette a disposizione locali idonei, attrezzature, strumenti e materiali, nonché gli elenchi del
personale interessato.
Art. 42 - Assemblee sindacali
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di servizio, ad assemblee sindacali, per
n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. Tali
assemblee sono da tenersi in idonei locali sul luogo di lavoro, concordati con il dirigente
scolastico.
2. Secondo quanto previsto dal CCNL vigente, nel caso di assemblee in orario di servizio che
coinvolgono i dipendenti di un’unica istituzione scolastica la durata massima è fissata in due
ore, da tenersi all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere .
3. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidenti con quello delle
assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
4. Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola
istituzione scolastica. Per le assemblee di istituto tenute in istituzioni scolastiche divise in
plessi, sedi staccate e succursali, il lavoratore ha diritto a fruire anche del tempo necessario per
il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio che comunicherà
tempestivamente al dirigente scolastico, ai fini del computo delle dieci ore individuali.
5. Fermo restando il contenuto del CCNL vigente, le assemblee di scuola, sia in orario di
servizio e/o in orario di attività funzionali all’insegnamento ( riunioni, collegio, corsi di
aggiornamento…), sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalla RSU della
scuola sia della Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni sindacali di cui agli
art. 47 comma2 e 47 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni.
6. Il diritto a partecipare all’assemblea è individuale.
7. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il
personale dirigente, docente ed ATA può essere invitato a partecipare ad assemblee anche
separatamente in orari e giorni non coincidenti.
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8. Nella Scuola dell’Infanzia, durante il periodo di funzionamento della mensa, alla assemblea
sindacale può partecipare un docente. In questo caso, come previsto nella C.I.R, si assicura la
distribuzione della mensa con la presenza di almeno un insegnante. Le lezioni terminano alle
ore 13.00. Le famiglie sono informate dell’interruzione anticipata delle lezioni.
9. La convocazione dell’assemblea, la durata, la sede, l’ordine del giorno e l’eventuale
partecipazione di dirigenti scolastici esterni devono avvenire con preavviso di almeno tre
giorni prima se si svolge fuori orario di servizio o in orario di attività funzionali
all'insegnamento e di almeno 6 giorni di anticipo se si svolge durante l’orario di lezione, con
comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail indirizzata al dirigente scolastico.
10. Il dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative
all’indizione delle assemblee, sia in orario, sia fuori orario di servizio vengano affisse nelle
bacheche sindacali nella stessa giornata.
11. Il Dirigente Scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma
precedente a tutto il personale interessato con circolari interne della scuola.
12. L’informazione alle famiglie sarà fatta entro i cinque giorni precedenti la data dell’assemblea.
13. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma
scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini
del computo del monte ore annuo individuale ( n. 10 ore ) ed è irrevocabile.
14. I partecipanti all’assemblea non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere altri
adempimenti.
15. Dell’avvenuta partecipazione del personale alle assemblee non va fornita alcuna attestazione.
16. Nel caso di assenza dal servizio, manifestatasi dopo la dichiarazione di partecipazione, non si
terrà conto del calcolo per il monte ore. Al personale non interpellato, o che non è stato
informato, non può essere impedito di partecipare all’assemblea.
17. Le assemblee sindacali sono convocate:
singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel
comparto sulle prerogative sindacali;
• dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità previste dalla
norma;
• RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto
sulle prerogative sindacali;
Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA se l’adesione è totale il Dirigente
Scolastico e la RSU verifica prioritariamente la disponibilità dei singoli, stabilisce i nomi di quanti
sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili
coincidenti con l’assemblea, concordano già in questa sede la quota di 1 (uno) assistente
amministrativo per quanto riguarda la segreteria, di 1 ( uno) collaboratore scolastico per la vigilanza
agli ingressi, al piano superiore e al piano inferiore e di uno collaboratore per ogni plesso di scuola
dell’infanzia.
Qualora si renda necessaria l’applicazione di quanto riportato nel comma precedente, il dirigente
scolastico sceglierà i nomi tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel
corso dell’anno scolastico.
Non si possono tenere assemblee nelle ore in cui si svolgono esami o scrutini finali;
Nella scuola si possono tenere solo due assemblee al mese, sia che la convochi la RSU o un
sindacato.
Il limite di due assemblee il mese è da intendersi riferito ad assemblee che coinvolgono tutto il
personale. In caso di assemblee di gruppi di personale il limite si riferisce ai singoli gruppi.
Il dirigente scolastico è tenuto a fare adattamenti di orari e a utilizzare docenti a disposizione e
insegnanti tenuti a recuperare ore di permessi.
•
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Per le riunioni scolastiche e territoriali indette al di fuori dell’orario di servizio del personale, si applica
la prerogativa sindacale, fermo restante l’obbligo da parte dei soggetti sindacali, di concordare con il
dirigente scolastico l’uso dei locali e la tempestiva affissione all’albo da parte del dirigente scolastico,
della comunicazione riguardante l’assemblea.
Art. 43 – Servizi minimi in caso sciopero
1. Il Dirigente scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero,
valutate le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dall’organizzazione dello stesso,
individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare la prestazioni indicate nell’art. 1 dell’
Accordo Integrativo Nazionale:
• per garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: 1 assistente
Amministrativo e 1 Collaboratore Scolastico per ogni sede di scrutini e valutazioni finali;
• per garantire lo svolgimento degli esami d’idoneità, con particolare riferimento a quelli
conclusivi dei cicli d’istruzione: 1 assistente Amministrativo e 1 Collaboratore Scolastico per
ogni sede di esami.
• per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica ove tale servizio
sia eccezionalmente mantenuto: 1 collaboratore scolastico per ogni sede di mensa;
• il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso previsto
dall’Accordo Integrativo: il Direttore dei SGA, 1 Assistente amministrativo, 1 collaboratore
scolastico;
• per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente verificare le
esigenze di servizio: i docenti in servizio dovranno garantire innanzitutto la sorveglianza dei
minori presenti in istituto e, in secondo luogo, se la situazione lo permette, garantire il corretto
svolgimento delle lezioni.
2.
3.
4.
5.
6.
Il Dirigente scolastico comunica al personale interessato ed espone all’albo della scuola
l’ordine di servizio con i nomi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi.
Nella comunicazione del personale da obbligare, i dirigente scolastico indicherà in primo
luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma
scritta), successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero
già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.
Al di fuori delle specifiche situazioni sopra elencate, non potrà essere impedito l’adesione
totale allo sciopero dei dipendenti, poiché nessun atto autoritario potrà essere assunto dai
Dirigenti scolastici nei confronti dei medesimi senza un apposito accordo con la R.S.U. o con
le Organizzazioni Sindacali provinciali e/o regionali firmatarie del CCNL Scuola 2007-2009.
Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore dalla data dello sciopero il dirigente scolastico
fornisce alla RSU e agli Uffici competenti una comunicazione del numero esatto degli
scioperanti con relativa percentuale di adesione.
I dipendenti di cui ai precedenti commi, ufficialmente precettati per l’espletamento dei servizi
minimi, vanno computati fra chi ha aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle
trattenute stipendiali.
Art. 44 - Rilevazione della partecipazione allo sciopero
1.
Entro le ore 14,00 del giorno successivo a quello di conclusione di un’azione di sciopero, il Ds
fornisce su richiesta della RSU o dei rappresentanti delle OO.SS., i dati numerici e percentuali
concernenti la partecipazione e ne dispone contemporaneamente l’affissione all’albo
dell’Istituto.
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Art. 45 – Patrocinio e Patronato
1. I rappresentanti sindacali, su delega degli interessati, possono rappresentare in tutte le
situazioni previste della normativa vigente, con particolare riferimento alle procedure di
contenzioso e di conciliazione.
2. Il personale scolastico, in attività o in quiescenza, può farsi rappresentare da un sindacato o da
un patronato per l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e
previdenziali, davanti ai componenti organi dell’Amministrazione scolastica.
Art. 46 – Visione degli atti
1. Il lavoratore ha diritto alla visione di tutti gli atti della scuola che siano pertinenti con
l’esercizio di un legittimo interesse, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e successive.
2. La presa visione deve essere resa possibile prima che siano adottati atti che possano nuocere
agli interessi del richiedente.
3. Chi vi ha interesse può altresì chiedere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi per
l’accesso agli atti, nonché il luogo, l’ora e l’ufficio in cui procedere all’accesso stesso.
PARTE QUARTA
attuazione della normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
***********************************
>>>ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI<<<
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO – D.lgs 81/2008
Art. 47 - Soggetti tutelati
I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell’istituzione scolastica prestano servizio con
rapporto di lavoro subordinato anche speciale.
Art. 48 – Obblighi del Dirigente scolastico in materie di sicurezza
1. Il Dirigente scolastico, come datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i
seguenti obblighi in materia di sicurezza:
• adozione di misure protettive in materie di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, video
terminali, ecc.
• valutazione dei rischi esistenti;
• elaborazione di un apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione
seguiti, le
misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi
miglioramenti;
• designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
• attuazione di
formazione rivolti a favore del personale scolastico da organizzare
compatibilmente con ogni altra attività.
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Art. 49 – Il servizio di prevenzione-protezione
1. Nell’unità scolastica il DS deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando
per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o
più persone tra i dipendenti secondo le dimensioni della scuola.
2. I lavoratori designati (docenti o Ata) devono essere in numero sufficiente, possedere le
capacità necessarie e avere mezzi e tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del loro
incarico.
Art. 50 – Documento valutazione dei rischi
1. Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal Dirigente scolastico che si avvale, visto la
indisponibilità degli esperti dell’Ente locale, della collaborazione di un professionista esperto
proposto alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori.
Art. 51 – Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi
1) Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, indice almeno una volta l’anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi,
alla quale partecipano: lo stesso dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede; il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione; il medico competente, ove previsto; il
rappresentante per la sicurezza.
2) Nel corso della riunione di DS sottopone all’esame dei partecipanti il documento sulla
sicurezza; l’idoneità dei mezzi di protezione individuale; i programmi d’informazione e
formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3) La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere sostanzialmente consultivo.
4) Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla
riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi
documentati nell’apposito verbale che deve essere redatto ad ogni riunione.
Art. 52 - Rapporti con l’Ente locale
1. Per gli interventi di tipo strutturale deve essere rivolta all’ente locale una richiesta formale di
adempimento.
2. In caso di pericolo grave, Il dirigente scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi
necessari dalla contingenza, dei quali va informato tempestivamente l’ente locale.
Art. 53 – Attività di formazione e informazione
1. Nei limiti delle risorse disponibili devono essere realizzate attività di formazione e
informazione nei confronti dei dipendenti.
2. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.I. lavoro/sanità del 16/1/97,
enunciati al comma 2 del precedente art.5.
3. Al fine di dare maggiore certezza all’azione svolta dalla scuola in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro, si stabilisce di continuare la collaborazione con RSPP competente e all’altezza
della situazione e, quindi, responsabile della rilevazione dei rischi e del relativo piano.
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Art. 54 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto nei modi previsti dall’Accordo Quadro
10.07.1996 e dall’art. 58 del CCNL31.08.99.
2. Nell’unità scolastica è stato designato/eletto nell’ambito della RSU un rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (RLS) nella persona dell’ins.nte Melfi Antonella.
3. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,disciplinate
negli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 81/08, le parti concordano su quanto segue:
• il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel
rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente scolastico le
visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi
congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi
incaricato;
• il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la
documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle
inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del
lavoro e gli ambienti dei lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli
infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di
vigilanza;
• l rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere consultato preventivamente in
ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica
della prevenzione;
• il DS su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le
informazioni e la documentazione richiesta. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è
tenuto a fare della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione ;
• Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione scientifica prevista
dall’art. 19, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 626/94. La formazione deve prevedere un programma
base di minimo 32 ore;
• il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizi alcuno a causa dello
svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge
per le rappresentanze sindacali;
• Il RSL per eseguire i propri compiti ha diritto a 40 ore annue di permessi retribuiti, in aggiunta
a quelli di cui ha diritto la Rsu.
4. Il RLS ha i seguenti obblighi:
a) avvertire il dirigente scolastico sui rischi individuati nella scuola durante l’esercizio dei suoi
compiti;
b) mantenere il segreto d’ufficio.
5. Ogni operatore della scuola ( docente e non docente), nell’ambito della normativa vigente, è
tenuto a notificare subito in direzione tutti i problemi inerenti la sicurezza che emergono. Tali
atti saranno notificati preventivamente, quando possibile, e in seguito al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza nella persona dell’ins. Melfi Antonella
6. Per quanto attiene alla tutela della salute nell’ambiente di lavoro e alle garanzie per il
Rappresentante della sicurezza, si stabilisce di lasciare invariato l’articolato degli artt. 70 e 71
del CCNL del 24.07.2003.
Art. 55 - Controversie
1. In merito a controversie che dovessero sorgere sull’applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di
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prima istanza di riferimento è svolta dall’organismo paritetico territoriale previsto dall’art. 20
del D.Lgs. 626/94.
2. È fatta salva la via giurisdizionale.
Art. 56 – Servizio di pronto / primo soccorso
1. Il Dirigente Scolastico, poiché datore di lavoro, è tenuto ad assicurare il servizio di pronto
soccorso.
2. Al fine di dare maggiore certezza all’azione svolta dalla scuola in materia di pronto soccorso, ai
sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 646/94 e seguenti si organizzerà un corso di formazione .
3. I contenuti della formazione sono quelli previsti dalla normativa vigente in materia.
4. Ai fini di una ottimizzazione del servizio di pronto soccorso , nei limiti delle risorse disponibili
vanno formate altre tre unità di personale in servi
>>>ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI<<<
Art. 57 - Soggetti tutelati
1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che hanno rapporti con l’Istituzione scolastica ( utenti,
dipendenti, fornitori).
Art. 58 - Obblighi del D.S. in materia di sicurezza dei dati personali (Privacy)
1. Il Dirigente scolastico, in qualità di titolare dei dati personali, ha l’obbligo di redigere, ai sensi
e per gli effetti dell’art.34, comma 1, lett.g) del D.Leg.vo 30 giugno 2003, n. 196 e del
disciplinare tecnico allegato al medesimo decreto sub., il Documento Programmatico sulla
Sicurezza dei dati personali (DPS);
2. Il D.S ha l’obbligo di adottare tutte le misure e i provvedimenti idonei e finalizzati a
garantire:
a) rispetto della privacy, della riservatezza dei dati, della tutela, della dignità personale,
dell’identità personale;
b) rispetto della riservatezza, con riguardo alla tutela dei dati personali, anche allo scopo di
evitare l’ingerenza di terzi;
c) Tutela della riservatezza delle documentazioni custodite dalla scuola e salvaguardia
dell’integrità nel tempo delle documentazioni medesime, siano esse custodite da materiale
cartaceo che registrate su supporti informatici.
d) Individuazione titolare del trattamento dati (DS);
e) Individuazione e nomina responsabile del trattamento dati(DSGA);
f) Individuazione e nomina degli incaricati ( personale amministrativo e docenti) del trattamento
dati;
g) Informativa al personale e alle famiglie
Art. 59 – Formazione personale
1. Il personale in servizio ha il diritto-dovere alla formazione.
PARTE QUINTA
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criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai
sensi dell’art.45, comma 1, del D Lgs n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA
IMPIEGO DELLE RISORSE RIFERITE AL FONDO DI ISTITUTO
Art.60 – Calcolo delle Risorse
Le risorse finanziarie (come da note prot.n. 8903 del 3/12/2013 e n. 9144 del 05/12/2013 ), oggetto di
contrattazione integrativa di istituto per l’anno scolastico 2013/14 sono determinate come segue:
- Importo FIS calcolato con i parametri definiti in sede di accordo tra Ministero P.I.e OO.SS.;
- Economie del FIS provenienti dagli anni precedenti ;
- Importi riferiti alle Funzioni Strumentali;
- Importi riferiti agli Incarichi Specifici;
- Ore eccedenti ;
==============
I fondi dei Genitori (Entrate finalizzate) , come da delibere degli Organi Collegiali saranno , invece,
destinati a retribuire i compensi per:
o Progetto “ Pre-Post Scuola”
o Progetti di Musica-Attività Motoria
Prospetto Risorse
Risorse anno scolastico 2013/14
Lordo dipendente
Fondo d'istituto
Funzioni strumentali al POF (art. 30 CCNL 24/7/03)
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL24/7/03)
Ore eccedenti
Legge n. 440/97 per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti
Economie F.I S.-(art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003)
Lordo Stato
13.726,49
18.215,05
2.374,20
3.150,57
596,83
792,00
1.109,65
1.472,50
Non comunicato
4.094,08
Art.61 – Impiego delle Risorse
Si precisa che l’importo del FIS - Lordo dipendente - pari a € 17.820,57 ( € 13.726,49 + €
4.094,08) ,
depurato di:
€ 500,00 ( fondo di riserva )
€ 3.700,00 ( compensi da destinare alla Collaboratrice del D.S.- Scuola Primaria)
€ 875,00 ( compensi da destinare alla Collaboratrice del D.S.- Scuola dell’Infanzia)
€ 3.000,00 ( compensi per Indennità di Direzione al DSGA e Sostituto –quota variabile)
ammonta a € 9.745,57
Questa quota ( € 9.745,57) viene divisa in percentuali pari a € 80% per il personale docente e il
restante 20% per il personale ATA.
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docenti – 80%
ATA – 20%
7.796,45
1.949,12
totale
€
9.745,57
Le suindicate somme saranno così ripartite
PERSONALE DOCENTE
Lordo dipendente
Flessibilità didattica (art. 86, comma 2, lett. a) CCNL 24/7/03)- €
4.208,95
art.88c.2 CCNL 2007
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 86, comma 2, lett. b) CCNL
00
24/7/03)-art.88 CCNL 2007
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.86,comma 2, lett.c)
00
CCNL 24/7/03)-(art.88 CCNL 2007
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività
deliberata nell'ambito del POF (art. 86, c. 2, lett. j) CCNL 24/7/03)
€
3.587,50
e(art 88 CCNL 29/11/07 c.2 l.ett.K)
Totale Docenti
€
7.796,45
Funzioni strumentali al POF (art. 30 del CCNL 24/7/03)
€
2.374,20
PERSONALE ATA
Prestazioni aggiuntive del personale ATA e prestazioni intensive
Totale ATA
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 24/7/03)
1.949,12
1.949,12
596,83
Art. 62 - IMPIEGO DETTAGLIATO DELLE RISORSE (LORDO DIPENDENTE)
Personale Docente
Figure Istituzionali
• Prima Collaboratrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
• Seconda Collaboratrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€
Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€
========================
Altre Attività
• Gruppo progetto di Autoanalisi ore 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
• Sito web (25 ore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .€
• Flessibilità organizzativa e didattica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€
• Progetto pre-post scuola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
3.700,00
875,00
4.575,00
1.680,00
437,50
4.208,95
1.470,00
7.796,45
Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa
I Progetti approvati dagli Organi Collegiali con esperti esterni ,a totale carico dei genitori, risultano i
seguenti:
• Pratica musicale per “Flauto dolce” (Scuola Primaria)
• Sette cappelli per . .
(Scuola Primaria)
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• Progetto CONI, Educazione Fisica (Scuola Primaria)
Personale Ata
Figura Istituzionale
DSGA / Sostituto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.000,00
Attività estensive ed intensive
Assistenti Amm.vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 974,00
Collaboratori Scolastici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 975,00
Assistenti Amministrativi:
€ 110 ,00 pro capite a Bruno Patrizia e La Porta Gemma come incremento all’incarico specifico assegnato
€ 188,50 pro-capite per 4 unità come attività intensiva (ore 13 pro-capite).
per un totale di € 974,00
Collaboratori Scolastici:
attività aggiuntive ore 20 scuola infanzia e prim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 250,00
Bolumetto Teresa incremento incarico specifico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 100,00
Russo Fabio incremento incarico specifico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 50,00
Sampieri Michele incremento incarico specifico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 50,00
Bolumetto Teresa attività intensiva ore 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 250,00
Russo Fabio attività intensiva ore 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 100,00
Sampieri Michele attività intensiva ore 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 175,00
per un totale di € 975,00
Incarichi Specifici
Per quest’anno scolastico, visti gli impegni, la somma a disposizione di € 596,80 viene così ripartita:
•
•
•
•
•
•
Incarico Specifico
Bruno Patrizia . . . . . . . . . . €
Incarico Specifico
La Porta Gemma . . . . . . . €
Incarico Specifico Bolumetto Teresa . . . . . . . . €
Incarico Specifico De Stefano Maria. . . . . . . . . . .€
Incarico Specifico Sampieri Michele . . . . . . . . . . €
Incarico Specifico Russo Fabio . . . . . . . . . . . . . . €
100,00
100,00
200,00
65,60
65,60
65,60
A causa dell’esiguità del fondo di istituto e della riduzione del personale ( Collaboratori Scolastici) si
concorda di incrementare l’incarico specifico assegnato con recupero di ore ,da usufruire durante la
sospensione delle attività didattiche, come appresso specificato :
Scodellamento pasti scuola infanzia ore 60 pari a gg.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bolumetto Teresa
Assistenza alunni anche con riferimento all’igiene personale ore 30 pari a gg.5. . . . De Stefano Maria
Assistenza alunni anche con riferimento all’igiene personale ore 30 pari a gg.5. . . . Russo Fabio
Assistenza alunni anche con riferimento all’igiene personale ore 30 pari a gg.5. . . . Sampieri Michele
PARTE SESTA
criteri e modalità relative alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente,
educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle
attività retribuite con il Fondo di Istituto
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Art. 63 – Utilizzazione disponibilità eventualmente residuate
Nel caso in cui le attività contemplate nel presente contratto non esaurissero le disponibilità di cui allo
specifico finanziamento del Fondo di Istituto, le disponibilità eventualmente residuate confluiranno
nella parte personale docente e/o personale A.T.A. dello stesso fondo per essere utilizzate in parte come
fondo di riserva e comunque secondo criteri concordati successivamente con la RSU
Art. 64 – Variazioni delle situazioni
Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell’Istituto finanziamenti ulteriori rispetto a
quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo, ne sarà data sollecita comunicazione e
su di essi sarà aperta ulteriore contrattazione e saranno rese note altresì le variazioni di bilancio
conseguenti.
Analogamente, nel caso in cui fosse assolutamente necessario, per comprovati motivi,
effettuare attività oltre quelle previste e senza che vi sia copertura finanziaria per la
corresponsione di quanto dovuto, si procederà alla revisione del piano generale delle attività
reperendo le risorse finanziarie necessarie attraverso la diminuzione degli impegni di spesa qui
previsti.
Art. 65 – Modalità di assegnazione degli incarichi
L’assegnazione di incarichi ed attività aggiuntive di cui al presente accordo sarà effettuata mediante
comunicazione scritta nominativa agli interessati in cui saranno altresì indicate le modalità di
svolgimento e l’importo lordo spettante.
Art. 66 – Permessi sindacali
I permessi di spettanza sindacale delle R.S.U., come da Contratto Collettivo quadro del 09/08/2000,
art.3-3, sono calcolati in ragione di 30 minuti per dipendente in servizio e dunque nel corrente a.s. sono
pari a 35 ore e 30 minuti.
Fatti salvi i casi di particolare urgenza si stabilisce altresì che le richieste di permesso sindacale
andranno avanzate con un preavviso di almeno tre giorni.
Art. 67 – Verifica dell’accordo
1. I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere la verifica dello stato di
attuazione.
2. Al termine della verifica il contratto può essere modificato con nuova intesa tra le parti.
Art. 68 – Interpretazione autentica
1. In caso di controversie circa l’interpretazione di una norma del presente contratto, le parti che
lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, si
incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. La procedura deve concludersi entro 20 giorni dalla data del primo incontro.
3. L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del
contratto.
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4. La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori mediante i
normali mezzi di comunicazione ( albo, sito web).
Art.69 – Tentativo di conciliazione
In caso di controversia su una delle materie di cui all’art. 6 del CCnl del 26.05.1999,ciascuno dei
soggetti sindacali intervenuto in sede d’esame,può chiedere la procedura di conciliazione prevista
dall’art.16 del CCNL 04/08/1995.
Allo scopo di cui al precedente comma, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve
contenere una sintetica descrizione dei fatti.
Art.70 – Norme
Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della
richiesta scritta d’incontro
Art.71 -Norme di tutela
Per le parti non disciplinate dal presente accordo,si rinvia ai Contratti Nazionali,ai Contratti Regionali
ed ai contratti provinciali,nonché alle vigenti norme regolamentari e di legge
Art. 72 –Compatibilità
Il presente accordo è subordinato al parere favorevole di compatibilità finanziaria da parte degli organi
competenti,Collegio Revisori dei Conti e Consiglio di Circolo.In caso di parere negativo le parti
convengono di rivedersi per apportare le relative modifiche.
Art.73 – Lettera di incarico
Il Dirigente Scolastico affida l’incarico con una lettera scritta in cui viene indicato il tipo di attività,i
compiti,l’eventuale compenso che può essere,a seconda del tipo di incarico,orario o forfettario.
Art.74-Liquidazione compensi a carico del fondo di istituto
1 -Tutte le attività a pagamento verranno realizzate,compatibilmente con le risorse finanziarie del
fondo di istituto,nel rispetto dei vincoli di destinazione delle somme e delle ore assegnate a ciascuna
attività.
2- Il personale entro il 30 giugno deve presentare il resoconto delle attività per l’anno corrente,con
l’indicazione delle ore svolte.
3- I compensi a carico del FIS sono liquidati entro il 31 agosto dell’anno scolastico in cui si sono
svolte le attività (semprechè sia pervenuta da parte del Miur comunicazione delle effettive risorse
assegnate alla scuola e fatta salva la disponibilità di cassa e la certificazione dei revisori dei conti).
Art. 75 – Durata e validità del contratto
Il presente contratto ha validità annuale o fino a nuova contrattazione e potrà essere sottoposto a
verifica,nel corso della sua validità,su richiesta scritta di uno dei soggetti firmatari,per sopraggiunti
motivi. Esso si intende altresì tacitamente confermato in assenza,nei termini di scadenza,di volontà di
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revisione espressa da una delle parti contraenti. Resta fermo infine che,nel caso di
controversia,l’interpretazione autentica è anch’essa di competenza dei contraenti.
Le parti sottoscrivono il Contratto Integrativo di Istituto con specifico riferimento a: PARTE PRIMA PARTE SECONDA -PARTE TERZA -PARTE QUARTA-PARTE QUINTA -PARTE SESTA
Per quanto non menzionato,si fa riferimento alla normativa vigente o alla contrattazione integrativa
vigente.
Letto, approvato e sottoscritto
Foggia,
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Lucia MAGALDI
IL COMPONENTI LA RSU
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