DIREZIONE DIDATTICA - I CIRCOLO “N. SPEDALIERI” - BRONTE CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP Piazza N. Spedalieri 8 – 95034 Bronte - Tel. 095/691240 - Fax 095/7722902 Cod. Fiscale 80013070877 - Codice Meccanografico CTEE04700L Sito web: www.primocircolobronte.it - Indirizzo e-mail: [email protected] Il giorno dieci del mese di dicembre duemilaquattordici . alle ore 11.00, nel locale della Direzione del 1° Circolo Didattico di Bronte viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell’Istituto “N. Spedalieri” di Bronte. La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere. L’ipotesi di accordo viene sottoscritta tra: PARTE PUBBLICA Il Dirigente pro-tempore Dott Alfio Borzì __________________________ PARTE SINDACALE RSU Raciti Eleonora __________________________ Russo Antonella ___________________________ Vicinzino Sebastiano ________________________ IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza, durata. 1 Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente e ATA in servizio nel Circolo. 2 Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino alla stipula di un nuovo accordo, salvo nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con le stesse. 3 Su richiesta motivata di una delle parti le intese possono essere sottoposte a integrazione e/o modifiche. Art. 2 Finalità del contratto 1 Le intese di cui al presente accordo perseguono l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale, con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza del servizio e di sostenere i processi innovativi, in particolare il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa. Art. 3 Materie della contrattazione In base all’art. 6 comma 2 del CCNL e del D.Lg.vo 150/2009sono oggetto del presente contratto le seguenti materie: - Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di Personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/90, così come modificata e integrata dalla legge 83/2000; - Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; - Criteri generali per la ripartizione delle risorse del Fondo d’Istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45 comma 1 del D.L. 165/2001 al Personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari; TITOLO I MODALITA’ E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI Art. 4 Relazioni sindacali Le relazioni sindacali si realizzano secondo i seguenti modelli relazionali: a) informazione preventiva e successiva; b) partecipazione; c) contrattazione integrativa d’istituto e attività di verifica periodica; d) conciliazione. 1 Art. 5 Strumenti I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti: a) l’informazione preventiva e successiva viene garantita attraverso specifici e periodici incontri fissati nel testo della seguente intesa; b) la partecipazione si realizza attraverso accordi e/o intese; c) la contrattazione integrativa d’istituto si attua attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie di cui all’art. 6 del C.C.N.L. 2007e al D.Leg.vo N 150/ 2009 d) la conciliazione si realizza attraverso tentativi di risoluzione bonaria di eventuali controversie collettive. Art. 6 Soggetti delle relazioni e composizione delle delegazioni I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono: − per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico; − per la parte sindacale: la RSU eletta all’interno dell’istituzione scolastica; le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL, nella persona del segretario generale o di un suo delegato. Il Dirigente Scolastico può essere assistito durante la contrattazione e/o confronto sindacale da personale al quale ha affidato compiti specifici di collaborazione, nell’ambito delle sue prerogative o da esperti esterni: tali esperti non hanno comunque diritto di parola. La RSU potrà essere assistita durante la contrattazione e/o confronto sindacale da personale esperto dei problemi oggetto dell’incontro: tali esperti non hanno, comunque, diritto di parola. Art. 7 Svolgimento degli incontri Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico anche a seguito richiesta formale della RSU o dei rappresentanti delle OO.SS territoriali firmatarie del CCNL. Al termine di ogni incontro viene redatto processo verbale, sottoscritto dalle parti. I contratti sottoscritti saranno affissi all’albo della RSU ed a quello sindacale. Il Dirigente Scolastico fornisce l’eventuale documentazione relativa almeno 48 ore prima dell’incontro. Gli incontri per il confronto - esame possono concludersi con un accordo/intesa oppure con un disaccordo. In caso di disaccordo, nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni. Art. 6 Ambiti della contrattazione integrativa d’Istituto La contrattazione integrativa d’istituto ha per oggetto le materie indicate dall’art. 6 comma 2 lett. F del C.C.N.L. 2007 e dall’art. 3 del Contratto economico del 15/03/2001: • modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa; • 2 • Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente , educativo ed ATA alle sezioni staccati e ai plessi , ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica ; ritorni pomeridiani; • Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000; • attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; • i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’ art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari; • criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, compresi i criteri per l’individuazione del personale docente , educativi e ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. Art. 8 Informazione Il Dirigente Scolastico fornisce l’informazione preventiva, consegnando l’eventuale documentazione, sulle seguenti materie: • proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; • piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale; • criteri di attuazione dei progetti P.O.N. nazionali, europei e territoriali; • criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; • utilizzazione dei servizi sociali; • criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica con altri enti e istituzioni; • tutte le materie oggetto di contrattazione; Il Dirigente Scolastico fornisce l’informazione successiva sulle seguenti materie: • nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; • verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse. Art. 9 Calendario degli incontri 3 Il Dirigente scolastico e la RSU concordano il seguente calendario annuale di massima degli incontri tendente a garantire la contrattazione e/o informazione di cui all’art. 6 del CCNL 2007. SETTEMBRE Contrattazione integrativa: • modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa; • criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente , educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi , ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica ; ritorni pomeridiani; • Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000; • i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’ art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari; • criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica con altri enti e istituzioni; Informazione preventiva: • proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; • piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale; • criteri di attuazione dei progetti P.O.N. nazionali, europei e territoriali; • criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; • utilizzazione dei servizi sociali; • criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica con altri enti e istituzioni; • tutte le materie oggetto di contrattazione; FEBBRAIO - MARZO Informazione preventiva: 4 • proposte di formazione delle classi della scuola. e di determinazione degli organici GIUGNO - SETTEMBRE Informazione successiva: • nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto. • Verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto sull’utilizzo delle risorse. Art. 10 Trasparenza Il Dirigente Scolastico cura l’affissione all’albo dei prospetti analitici relativi all’utilizzo del Fondo dell’istituzione scolastica deliberati dagli organi collegiali competenti (Collegio dei docenti e Consiglio di Circolo). Detti prospetti riporteranno i nominativi, le attività quantificate in impegni orari e i compensi spettanti al personale incaricato. Copia fotostatica dei predetti prospetti , in attuazione del diritto all’informazione può essere richiesta dalle RSU. Art. 11 Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica. In caso di controversia sull’interpretazione e/o sull’applicazione dei contratti integrativi d’istituto, le parti che li hanno sottoscritti, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per quindici giorni dalla formale trasmissione delle richiesta scritta d’incontro. L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa. In caso di controversia su una delle materie oggetto di contrattazione, si farà ricorso alla procedura della conciliazione, prevista dal CCNQ in materia di procedura di conciliazione e di arbitrato, ai sensi degli articoli 59 bis, 69 e 69 bis del D.lgs. 29/93, nonché dell’art. 412 ter e quater C.P.C.. Art. 12 Patrocinio e diritto di accesso agli atti La RSU e gli eventuali terminali associativi delle OO.SS. rappresentative e/o firmatarie del CCNL Scuola 29/11/2007 hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva. Le OO.SS, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda. Il rilascio di copia degli atti personali avviene senza oneri e di norma entro 3 giorni dalla richiesta. 5 I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare, previa formale delega scritta, da un Sindacato per l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell’Amministrazione Scolastica. Art. 13 Diritto di informazione Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla RSU ed ai propri rappresentanti tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax, posta elettronica. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali. Art. 14 Albo Sindacale Alla RSU ed alle OO.SS. è garantito l’utilizzo di un’apposita bacheca al fine dell’esercizio del diritto di affissione di cui all’art. 25 della L. 300/70. Il Dirigente Scolastico assicura in ogni sede dell’istituzione scolastica la predisposizione in via permanente di una bacheca riservata all’esposizione di materiale sindacale della RSU, a fianco della bacheca sindacale, in modo da essere facilmente accessibile e visibile a tutti i lavoratori. La RSU e le OO.SS. hanno diritto di affiggere nelle bacheche materiale di interesse sindacale e del lavoro, assumendosene la responsabilità e senza preventiva autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico. Art. 15 Utilizzo dei locali e delle attrezzature Per le finalità inerenti alle funzioni attribuite, alla RSU è consentito − comunicare con il personale della scuola libero da impegni di servizio; − l’uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice, nonché l’uso del personale computer, compreso l’utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche; − l’utilizzo di un locale idoneo per le riunioni e di un armadio per la raccolta del materiale sindacale. Art. 16 Assemblee Sindacali La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione, espressa in forma scritta dal personale in servizio nell’orario dell’assemblea, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale (10 ore per anno scolastico) ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti. 6 L’informazione alle famiglie sarà fatta entro i due giorni precedenti la data dell’assemblea. Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, il Dirigente Scolastico, la RSU e gli eventuali terminali associativi delle OO.SS. rappresentative e/o firmatarie del CCNL 2007, al fine di assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi alla scuola, al centralino, ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale, stabiliscono la quota del personale obbligato al servizio nella seguente misura: n° 1 collaboratore scolastico per ogni ingresso da vigilare; n° 1 assistente amministrativo. L’individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto prioritariamente dell’eventuale disponibilità, in caso contrario, si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione nel corso dell’anno scolastico, al fine di garantire il diritto alla partecipazione alle assemblee di tutto il personale. Per quanto non esplicitamente espresso dal presente accordo, resta fermo quanto disposto dall’art. 2 del CCNQ del 7 agosto 1998, dall’art. 13 del CCNL 5/08/1995 come integrato dal CCNL 15/03/2001, dal CCNL 24/07/2003 e dal CCNL 29/11/2007. Art. 17 Permessi Sindacali I membri della RSU, per l’espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, giornalieri od orari. I permessi sindacali possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali , con le modalità e per le finalità previste dal ACNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ del 20 novembre 1999. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico: a) dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota dei permessi di propria competenza; b) direttamente dalla RSU, per la quota loro spettante. La comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell’utilizzo del permesso. Il Dirigente Scolastico entro e non oltre il 15 novembre di ciascun anno scolastico, comunica alla RSU il monte ore dei permessi spettanti globalmente nell’anno scolastico, ai rappresentanti eletti nella RSU, pari a 30 minuti per ciascun dipendente a tempo indeterminato. Per l’anno scolastico 2014/15 il monte ore risulta essere di n. 32,00 ore equivalente a 8 giorni. La R.S.U. decide ripartirlo equamente tra le n° 3 unità e pertanto, arrotondando per eccesso, n° 3 giorni per ciascuna R.S.U. Art. 18 Referendum La RSU e le OO.SS abilitate alla contrattazione integrativa possono richiedere, anche disgiuntamente, di svolgere un referendum tra i lavoratori su tutte le materie inerenti l’attività sindacale d’istituto. La richiesta motivata sarà indirizzata al Dirigente Scolastico e per conoscenza alle altre OO.SS. 7 Il Dirigente Scolastico assicura l’informazione a tutto il personale sulle modalità di svolgimento del referendum e mette a disposizione locai idonei, nonché gli elenchi del personale interessato. Art. 19 Determinazione dei contingenti Al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla tipologia del servizio e dalla organizzazione dello stesso, si individuano i seguenti contingenti: − per lo svolgimento degli scrutini e delle valutazioni finali nonché degli esami di idoneità: n° 1 assistente amministrativo, n° 1 collaboratore scolastico; − per la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione, ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto. n° 1 collaboratore scolastico per ogni plesso, sede di servizio mensa; − per il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato: Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, n° 1 assistente amministrativo, n° 1 collaboratore scolastico. Art. 20 Individuazione del personale obbligato Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all’albo della Scuola l’ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi. Nell’individuazione del personale da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso in forma scritta. Successivamente effettuerà un sorteggio, escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti. Art. 21 Rilevazione della partecipazione agli scioperi Entro le ore 14:00 del giorno successivo a quello di sciopero, il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS., sia in caso di avvenuta adesione che in caso contrario, i dati relativi. TITOLO II ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 8 Art. 22 Soggetti tutelati 1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente l’uso di apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel POF. 2. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l’istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano di emergenza. 3. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all’interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti). Art. 23 Servizio di prevenzione e protezione 1. Nell’unità scolastica il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola. 2. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del loro incarico. Art. 24 Riunione periodica del servizio di prevenzione e protezione 1. Il Dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all’anno una riunione degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, alla quale partecipano lo stesso Dirigente scolastico, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ove non svolto dallo stesso datore di lavoro, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 2. Nel corso della riunione il Dirigente scolastico sottopone all’esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, le misure di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. 3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo. Art. 25 Attività di aggiornamento, formazione e informazione 9 1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti di tutto il personale. Art. 26 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) viene designato nell’ambito delle RSU. 2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 626/94, le parti concordano quanto segue: a) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con il suo sostituto. b) Il Dirigente scolastico consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali le disposizioni normative prevedono interventi consultivi. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte ed opinioni che devono essere verbalizzate. c) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 22, comma 5, del D.Lgs. 626/94. d) Il Dirigente scolastico, su specifica istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, fornirà tutte le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione adottate, nonché quelle inerenti lo stato degli edifici e la situazione relativa agli infortuni. e) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e dell’eventuale documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione. f) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall’art. 19, comma 1, lett. g) del D.Lgs 626/94 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore. g) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 10 h) Per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 19 del D.Lgs. 626/94, il rappresentante per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue; il predetto monte ore e l’attività sono considerati tempo di lavoro e di servizio a tutti gli effetti. TITOLO III MODALITA’ E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO DELL’ISTITUTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO Art. 27 Risorse Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da: a. stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa (ALL. 1); b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA (ALL. 1); c. stanziamenti del Fondo dell’Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR (all.2); d. fondi per ore eccedenti – sostituzione docenti assenti (ALL.3) e. altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale dell’istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni o altro (PON, POR, Fondi per Aree a rischio, etc. ).(ALL.3) Art. 28 Finalità del fondo. L’impiego del fondo dell’Istituzione scolastica è finalizzato a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti. Art. 29 Risorse finanziarie Le risorse finanziarie del fondo dell’istituzione scolastica risultano costituite dagli stanziamenti di cui all’art. 84 CCNL/2007. Art. 30 Criteri di ripartizione 1) Si conviene di ripartire l’entità del fondo dell’Istituzione scolastica nella misura del 70% per il personale docente e del 30% per il personale ATA come da allegato 2. 2) I finanziamenti destinati al personale docente vengono ripartiti in misura proporzionale tra docenti di scuola primaria e docenti di scuola dell’infanzia 3) Analogamente i finanziamenti destinati al personale ATA vengono ripartiti in misura proporzionale tra collaboratori scolastici e personale di segreteria. 11 4) Dai finanziamenti destinati al personale docente di scuola primaria, N 30 ore di attività funzionali vengono destinate a retribuire il personale impegnato a proseguire il “ Progetto Biblioteca”. 5) Dai finanziamenti destinati al personale docente di scuola infanzia, N 10 ore di attività funzionali vengono destinate a retribuire il personale impegnato a proseguire il “ Progetto Biblioteca”. 6)Al fine di perseguire le finalità di cui all’art. 88 per il corrente anno scolastico, il F.I.S. è ripartito tra le aree di attività specificate nell’all. 2. Art. 31 Personale docente Si individuano le seguenti attività: 1) Attività aggiuntive di insegnamento: laboratori 2) Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento: a) supporto organizzativo; b) progettazione e produzione di materiali per la didattica: - referenti; - coordinatori di progetto; c) flessibilità organizzativa e didattica; 3) Ore eccedenti di insegnamento. Art. 32 Ore eccedenti di insegnamento Le parti convengono di utilizzare i docenti che ne fanno domanda ad inizio dell’anno scolastico, fino a 6 ore aggiuntive di insegnamento per sostituire colleghi assenti secondo i seguenti criteri: a) disponibilità espressa dal docente per iscritto; b) docenti che non ricoprono incarichi retribuiti a nessun titolo; c) docenti che ricoprono incarichi retribuiti con il fondo di Istituto; Art. 33 Personale amministrativo Si individuano le seguenti attività: 1) sostituzione personale assente 2) lavoro straordinario 3) intensificazione attività per impegni connessi alla realizzazione della autonomia e attuazione del Pof Art. 34 Collaboratori scolastici Si individuano le seguenti attività: ♦ attività aggiuntive finalizzate alla vigilanza e al supporto ai progetti previsti dal POF ♦ piccola manutenzione 12 ♦ lavoro straordinario ♦ sostituzione personale assente ♦ progetti di miglioramento (es. tinteggiatura, ecc...). Art. 35 Collaboratori del Dirigente Scolastico Le parti concordano che i collaboratori del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 31 del CCNL/07, saranno retribuiti con un compenso forfettario pari a N. 90 ore per il collaboratore di scuola primaria, N° 40 ore per il collaboratore di scuola dell’infanzia. Art. 36 Flessibilità Didattica Relativamente all’anno scolastico 2014/2015 ad ogni docente che attua forme di flessibilità didattico-organizzativa è corrisposto un compenso annuo lordo di € 155,00. Art. 37 Sostituzione Personale ATA assente Si computeranno due ore di lavoro, quale intensificazione con retribuzione oraria per ogni unità di personale assente. Ove venga effettuato con lavoro oltre l’orario d’obbligo l’assegnazione di ore aggiuntive può essere compensata utilizzando recuperi prefestivi o giornate di riposo compensativi (eccetto l’intensificazione). Le ore aggiuntive saranno computate solo a condizione che venga espletato effettivamente il lavoro di pulizia che verrà ogni volta formalmente monitorato dal D.S.G.A. con l’utilizzo di apposite schede di rilevazione/valutazione. Il servizio svolto in maniera “insufficiente” comporta la non assegnazione di ore aggiuntive/intensificazione. Art. 38 Individuazione del personale 1) Tenuto conto delle specifiche professionalità e competenze richieste, il Dirigente Scolastico individua il personale cui assegnare le attività aggiuntive sulla base dei seguenti criteri: ♦ professionalità accertate; ♦ disponibilità espressa dal personale; ♦ particolari condizioni ed esigenze di servizio connesse ai compiti assegnati; ♦ secondo parametri d’equità tra il personale disponibile. Si darà precedenza al personale che non fruisce di permessi (L. 104/92, mandato amministrativo). In caso di carenza del personale disponibile l’incarico potrà essere attribuito anche al personale che fruisce di tali permessi, ma la effettuazione di ore aggiuntive potrà avvenire solo se l’orario di servizio giornaliero è stato interamente prestato. Agli interessati verrà data comunicazione scritta contenente le attività aggiuntive da svolgere, il monte ore previsto e il compenso spettante. 13 Le attività realizzate saranno sottoposte a verifica. Art. 39 Criteri di retribuzione a carico del fondo d’istituto Lo svolgimento delle attività aggiuntive dà diritto alla remunerazione con il fondo d’istituto, in base al compenso orario definito dalle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL/2007. Al termine dell’anno scolastico è comunque effettuata una valutazione dell’attività svolta, sulla base di una relazione nell’ambito della valutazione finale del POF. Il compenso per le attività aggiuntive d’insegnamento è erogato di norma per le ore effettivamente prestate in aggiunta al normale orario di lavoro. Ove non sia possibile una quantificazione oraria dell’impegno, sono previsti compensi forfettari su una base oraria di riferimento. Per il personale ATA una parte dell’impegno aggiuntivo può essere considerato una intensificazione dell’attività lavorativa e quindi prestato nel normale orario di lavoro. Una quota dell’intensificazione è compensata a tutto il personale A.T.A. con la fruizione di un’ora al giorno durante tutti i periodi di sospensione delle attività didattiche, in cui l’orario di servizio sarà dalle ore 8:30 alle ore 13:30, salvo particolari esigenze di servizio. Inoltre, sempre per il personale ATA, la quota oraria da svolgersi in orario aggiuntivo può essere sostituita a richiesta da riposti compensativi. E’ previsto un eventuale aggiornamento del piano intermedio per meglio adeguarlo alle effettive esigenze e un consuntivo entro il mese di giugno sulla base del quale erogare i compensi. Esaminato il consuntivo finale, è possibile compiere operazioni di riequilibrio tra le diverse attività, compatibilmente con le disponibilità finanziarie programmate per lo specifico profilo professionale. Il pagamento dei compensi verrà corrisposto complessivamente per tutto il personale, a condizione della effettiva disponibilità sul sistema del cedolino unico , entro il 31/08/2015 e comunque entro il 31/12/2015. Art. 40 Criteri di accesso alle risorse dell’art. 9 del CCNL-Comparto Scuola – Aree a rischio Eventuali finanziamenti vengano utilizzati come segue: - Per il 70 al personale docente , il rimanente 30% al personale ATA. - La quota spettante al personale docente sarà destinata prioritariamente ad incrementare i laboratori da attivare in orario extrascolastico e a retribuire il personale che parteciperà alla manifestazione conclusiva ; - Il pagamento avverrà secondo le tabelle del CCNL/2007; - I laboratori verranno retribuiti quali “ore di insegnamento”; - il personale coinvolto nella manifestazione conclusiva (allestimento stand) percepirà un compenso “forfettario” con retribuzione riferita a unità orarie , per il personale docente, come da tabella N. 5 del Contratto-ore aggiuntive non di insegnamento. - Tutte le attività realizzate saranno sottoposte a verifica. 14 Art. 41 Criteri di accesso alle risorse provenienti da Progetti PON e POR Fondi per l’autonomia 1) I finanziamenti provenienti da Progetti PON e POR verranno utilizzati tenendo conto delle relative “Linee Guida”. Il personale verrà individuato con apposito bando, se previsto dalla normativa di riferimento, o secondo i criteri esplicitati nell’art. 58. 2) Relativamente ad eventuali fondi per l’autonomia (legge 440 del ’97) si concorda che gli stessi vengano prioritariamente utilizzati per: a) acquisto di materiale e attrezzature didattiche per l’attuazione dei progetti; b) la retribuzione di eventuali esperti esterni per la promozione di attività specialistiche; c) le stampe di eventuali pubblicazioni prodotte dall’istituto. 3) Le risorse destinate per la sezione ospedaliera verranno utilizzatie per finanziare le attività del personale e per l’acquisto di materiale Norme finali Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione. All’inizio di ogni anno scolastico le parti si incontrano per verificare la volontà di confermare o meno le norme contrattuali del presente contratto. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa primaria di riferimento in materia è costituita dalle norme legislative e il contratto nazionale. Letto, confermato e sottoscritto Bronte, 10 dicembre 2014 Per la parte pubblica Per la RSU IL DIRIGENTE SCOLASTICO Ins. Eleonora Raciti Dott.Alfio Borzì _________________________ ___________________________ Ins. Russo Antonella __________________________ Sig. Vicinzino Sebastiano ___________________________ 15 16
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