Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE LAZIO Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA Tel.: 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815 Indirizzo Internet: www.lnd.it - www.crlazio.org e-mail: [email protected] Sponsor Tecnico Unico Stagione Sportiva 2013/2014 Comunicato Ufficiale N° 196/CDT del 21/3/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Si da atto che la Commissione Disciplinare Territoriale, nella riunione del 20 febbraio 2014 ha adottato le seguenti decisioni: I° COLLEGIO Presidente: Componenti: AVV. FRANCESCO ESPOSITO SIG. MASSIMO D’APOSTOLI, SIG. CARLO CALABRIA, AVV. FELICE SIBILLA, AVV. CESARE COLETTA Rappresentante Aia: SIG. ANTONINO GIARRAPUTO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MAURIZI DAVID PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ G.S.D. PIANOSCARANO 1949 E DELLA SOCIETA’ G.S.D. PIANOSCARANO 1949 La Procura Federale della FIGC con atto del 9-1-2014 ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Maurizi David, Presidente e Legale rappresentante della società PIanoscarano 1949 e la società Pianoscarano 1949 per rispondere: il primo della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS, in riferimento all’articolo 94 ter, comma 13 delle NOIF e dell’articolo 8 comma 9 del CGS, per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento disposto dal Collegio Arbitrale e di provvedere al conseguente invio della relativa liberatoria nel termine prescritto dall’articolo 94 ter comma 13 della NOIF; la società Pianoscarano 1949, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 comma 1 del CGS a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. A sostegno deduce che il Presidente del CR Lazio della LND con nota trasmessa il 13-2-2013 segnalava la mancata presentazione da parte della società deferita nel termine prescritto di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, della liberatoria relativa al pagamento di € 3.589,00 da parte della società medesima in favore dell’allenatore Andrea Simonetto, cosi come disposto dal Collegio Arbitrale del 1-12-2012 e riportato nel C.U. n. 2 del 112-2012. Esperiti gli opportuni accertamenti si rilevava la fondatezza della denuncia non avendo la società presentato nei termini prescritti la dichiarazione liberatoria nelle forme imposte dal regolamento. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per la produzione di scritti difensivi. Faceva pervenire memoria difensiva la società Pianoscarano 1949 con la quale deduce di non aver avuto cognizione dell’instaurata vertenza innanzi al Collegio Arbitrale promossa dall’allenatore Simonetto. Di aver appreso quindi esclusivamente della decisione del Collegio e di aver adito immediatamente la Procura Federale in quanto la ricostruzione dei fatti operata dal Simonetto non era conforme al vero, avendo egli percepito regolarmente i rimborsi ed avendo abbandonato la conduzione tecnica della squadra per collaborare con altra società del Viterbese, senza essere mai stato formalmente esonerato. Inoltre il pagamento era avvenuto solo in data 16-7-2013 in quanto, benché l’assegno fosse pronto da tempo il Simonetto non si era presentato per ritirarlo presso la sede. Nella riunione, nell’assenza dei deferiti, la Procura Federale richiedeva l’affermazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle sanzioni di mesi sei di inibizione per il Presidente Maurizi e di tre punti di penalizzazione, da scontare nella corrente stagione sportiva, per la società Pianoscarano 1949. Ritiene la Commissione che i fatti di cui al deferimento siano provati per tabulas. E’ in atti la copia dell’assegno con cui si è dato adempimento alla condanna della società a corrispondere all’allenatore la somma indicata, documento che porta la data del 16-7-2013, mentre la pubblicazione della decisione del collegio arbitrale è del 1-12-2012 (C.U. n. 2 di pari data), quindi ben oltre il termine di 30 giorni previsto dalla norma richiamata (art. 94 ter n. 13 delle NOIF). Né può valere la giustificazione addotta dalla società di una difficoltà insorta nell’esecuzione della sanzione per il ritardo dell’allenatore nel ritirare la somma presso la sede, non essendovi alcuna prova di tale circostanza che, peraltro, non scuserebbe, in quanto il pagamento poteva e doveva avvenire in forme idonee a dare esecuzione al lodo, ad esempio con la spedizione con lettera raccomandata presso il domicilio del creditore. “Quoad poenam” va affermato che, a parere della Commissione, la Procura Federale non ha correttamente invocato la normativa di riferimento. Considerando che la disposizione dell’articolo 94 ter delle NOIF fa riferimento, per un evidente difetto di coordinamento del testo, ad un articolo 7 comma 6 bis del CGS non più esistente e comunque ad un articolo che regola e sanziona fattispecie del tutto diverse, la normativa sanzionatoria va ricercata nell’articolo 8 comma 9 CGS che recita testualmente: “Il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (LND) o dalla Commissione vertenze economiche comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche”. La disposizione citata si colloca sul piano sistematico come normativa speciale e quindi da applicare nel caso concreto in quanto contempla espressamente la fattispecie del deferimento che attiene appunto alla violazione di un lodo del collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche. Quindi la società non risponde per le violazioni dei propri tesserati, in modo oggettivo o diretto, ex articolo 4 comma 1 e 2 CGS, ma per una violazione propria, intendendo nella specie obbligata al comportamento non il rappresentante ma la società che ne risponde in proprio. Corrobora tale interpretazione la lettura del successivo comma 10 dell’articolo 8 del CGS che punisce i tesserati che “partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti”, dimostrando quindi che si tratta di due violazioni autonome che coesistono con pene edittali minime stabilite. Non si tratta quindi, nel caso della società di responsabilità per fatto alieno ma per fatto proprio, mentre per i tesserati si tratta di una responsabilità non collegata alla funzione, ma all’attività effettivamente espletata nella commissione dell’illecito, tanto è vero che la sanzione è rivolta indistintamente a tutte le categorie di soci, dirigenti e rappresentanti previste dallo Statuto Federale. Ciò detto, ritiene la Commissione che, nel caso di specie, senza discostarsi dai precedenti già adottati, si possa contenere la sanzione nel minimo edittale, essendovi stato comunque adempimento seppur tardivo e quindi vada applicata alla società la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica ed al Presidente la sanzione dell’inibizione per mesi sei. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA Di ritenere la società PIANOSCARANO 1949 responsabile delle violazioni di cui all’articolo 94 ter comma 13 delle NOIF ed all’articolo 8 comma 9 del CGS, così riqualificata l’originaria incolpazione, e per l’effetto di comminarle la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato 2013-2014. Di ritenere il Sig. MAURIZI David responsabile delle violazioni di cui all’articolo 94 ter comma 13 delle NOIF ed all’articolo 8 comma 10 del CGS, così riqualificata l’originaria incolpazione, e per l’effetto di comminargli la sanzione della inibizione per mesi sei. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MARIANO GIOVANNINI EMANUELE, PRESIDENTE DELLA ASD POLISPORT ANTEA E DELLA SOCIETA’ ASD POLISPORT ANTEA L’Associazione Italiana Allenatori di calcio, Gruppo Regionale Lazio, ha segnalato alla Procura Federale la condotta tenuta dal tecnico MASSIMO GIOVANNINI CRISTIANO, allenatore di base, per avere svolto nella stagione sportiva 2012/2013 attività tecnica sia per la Società VITERBESE CALCIO (partecipante al Campionato Nazionale Serie D), che per la consorella A.S.D. POL. ANTEA, Società di puro settore giovanile. Preliminarmente è stato rilevato che dalla consultazione dell’archivio del Settore Tecnico della F.I.G.C., il Sig. MARIANO GIOVANNINI CRISTIANO figura nei ruoli quale allenatore di base, codice 57390 con tesseramento per la stagione 2012/2013 a favore della Società VITERBESE CALCIO SRL. L’attività istruttoria svolta dalla Procura ha portato ad ascoltare due calciatori minorenni accompagnati dai loro genitori. Si è appurato che il predetto allenatore, nei giorni di lunedì e mercoledì, alcune volte, dirigeva gli allenamenti. Acquisiva anche la Procura due notizie stampa on-line, nelle quali si da atto della presenza del Sig. CRISTIANO MARIANO GIOVANNINI nell’organizzazione tecnica della Società A.S.D. POL. ANTEA. Da quanto sopra, appare provato che il tecnico in questione, nella stagione calcistica 2012/2013, abbia prestato la propria attività, contemporaneamente in due Società, seppure in costanza di tesseramento solamente con la Società VITERBESE CALCIO. Considerato che nei fatti come descritti in narrativa, si configura la responsabilità del Sig. MARIANO GIOVANNINI EMANUELE, Presidente della Società A.S.D. POL. ANTEA, il quale ha permesso o comunque non vigilato opportunamente sulle violazioni ascrivibili al Sig. MARIANO GIOVANNINI CRISTIANO e ritenuto comunque che ne deriva la responsabilità diretta ed oggettiva per la Società ANTEA ex art. 4 commi 1 e 2, la Procura Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare il Sig. MARIANO GIOVANNINI EMANUELE e la Società A.S.D. POL. ANTEA. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di scritti difensivi. Nessuno dei deferiti faceva pervenire scritti difensivi ma nella riunione compariva il rappresentante della società che protestava l’assoluta buonafede in quanto il sodalizio a conduzione familiare non conosceva la norma e riteneva che fosse possibile che un tesserato per una società maggiore potesse collaborare con una di calcio giovanile. Il rappresentante della Procura Federale richiedeva l’affermazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi due per il tesserato Mariano Giovannini Emanuele e l’ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Polisport Antea. I fatti di cui al deferimento sono stati provati e confermati dalla stessa società deferita. L’ignoranza delle norme ovviamente non scusa e, del resto, anche senza conoscere il regolamento è di comune esperienza che un tesserato non possa svolgere attività nella stessa Stagione per due società diverse. La sanzione richiesta appare congrua rispetto agli addebiti. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare al Sig. MARIANO GIOVANNINI Emanuele la sanzione della inibizione per mesi due ed alla società A.S.D. POL. ANTEA l’ammenda di € 300,00. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito. RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLONNA AVVERSO LE DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 42 DEL 6-2-2014 IN MERITO ALLA GARA CITTA’ DI CAMPINO – COLONNA CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE ROMA Il competente Giudice Sportivo disponeva la ripetizione della gara in epigrafe in quanto la stessa non era iniziata a causa di un improvviso guasto dell’impianto di illuminazione artificiale. Con il medesimo comunicato veniva disposta l’effettuazione della gara di recupero in data 15-2-2014. La gara veniva poi regolarmente disputata nella data indicata. Nelle more proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare avverso la decisione la società Colonna che deduceva l’ingiustizia della decisione assunta dal Giudice di prime cure in quanto la mancata effettuazione dell’incontro doveva addebitarsi alla società di casa in quanto era evidente un difetto di manutenzione dell’impianto in quanto tutte le altre utenze limitrofe, comprese alcune dell’impianto sportivo funzionavano regolarmente e quindi non poteva trattarsi di una interruzione della società gerente la rete di distribuzione. La società chiedeva altresì di essere ascoltata e la Commissione ne disponeva l’audizione nel corso della quale ribadiva le sue lagnanze, allegando giurisprudenza a sostegno, pur confermando di aver regolarmente disputato l’incontro di recupero senza far altresì presente per le vie brevi alla Delegazione Provinciale di aver inoltrato il reclamo chiedendo quindi la sospensione della gara di recupero. Ritiene la Commissione che ci si trovi in un evidente caso di rinuncia al ricorso, seppur per fatti concludenti. Invero il reclamo risulta inoltrato in data 10-2-2014 e quindi vi era tutto il tempo per richiedere per le vie brevi la sospensione della gara di recupero in attesa delle decisioni sul ricorso. Il reclamo risulta protocollato in arrivo il 14-2-2014 e, quindi, solo il giorno precedente alla gara e, peraltro, la segreteria della Commissione Disciplinare non avrebbe mai potuto provvedere a sospendere l’effettuazione dell’incontro, non avendone il potere, né vi sarebbero stati i tempi per provvedere; vi è poi da aggiungere che, naturalmente, l’ufficio ignorava che fosse stata fissata la gara di recupero addirittura per il giorno successivo. La società, rimanendo assolutamente silente ed inerte e recandosi a disputare la gara, implicitamente e per fatti concludenti, rinunciava al ricorso finalizzato esclusivamente ad evitare proprio la ripetizione dell’incontro. Il reclamo va quindi dichiarato improcedibile, non potendo ovviamente la Commissione dichiarare la nullità dell’incontro di ripetizione, avverso il quale, del resto, nessun gravame risulta presentato, e non potendo emettere una decisione che, di fatto, ne vanifichi l’effettuazione. Le tassa reclamo, in presenza di una rinuncia al ricorso, va restituita. Tutto ciò premesso DELIBERA Di dichiarare il reclamo improcedibile per rinuncia. La tassa reclamo va restituita. ******************************** Si da atto che la Commissione Disciplinare Territoriale, nella riunione del 20 marzo 2014 ha adottato le seguenti decisioni: I° COLLEGIO Presidente: Componenti: AVV. FRANCESCO ESPOSITO AVV. CESARE COLETTA, SIG. MASSIMO D’APOSTOLI, SIG. CARLO CALABRIA, AVV. FELICE SIBILLA Rappresentante Aia: SIG. ANTONINO GIARRAPUTO RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUMBER NINE FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 54 C5 DEL 26.2.2014 (Gara: ROMA TORRINO – NUMBER NINE FUTSAL del 19.2.2014 – Campionato Giovanissimi Calcio a 5 Provinciale Roma) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni. RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.8.2014 A CARICO DEL CALCIATORE GIANNINI CHRISTIAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 79 SGS DEL 6.3.2014 (Gara: PETRIANA – LA SABINA del 1°.3.2014 – Campionato Allievi Reg. Fascia B) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni. RECLAMO DELLA SOCIETA’ ESTENSE TIVOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2014 A CARICO DEL CALCIATORE DIEGO PULICANI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 173 DEL 27.2.2014 (Gara: POLI – ESTENSE TIVOLI del 23.2.2014 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni. RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANINO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 2.5.2014 A CARICO DEL CALCIATORE CANNUCCIARI ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 61 DEL 6.3.2014 (Gara: CIVITELLA UNITED – CANINO CALCIO del 1°.3.2014 – Campionato III Categoria Viterbo) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore CANNUCCIARI ROBERTO al 10.4.2014. La tassa reclamo va restituita. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni. RECLAMO DELLA SOCIETA’ TREVIGNANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 250 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2017 A CARICO DEL CALCIATORE SOCCORSI EDOARDO E DI INIBIZIONE FINO AL 30.5.2014 AL DIRIGENTE MARIOTTI ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 180 DEL 6.3.2014 (Gara: TREVIGNANO – REAL TEVERINA CIVITELLA del 2.3.2014 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica del calciatore SOCCORSI EDOARDO al 30.9.2015, l’inibizione del Dirigente MARIOTTI ANTONIO al 30.4.2014. Di confermande l’ammenda di € 250 a carico della Società TREVIGNANO. La tassa reclamo va restituita. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni. II° COLLEGIO Presidente: Componenti: AVV. LIVIO PROIETTI AVV. FRANCESCO ESPOSITO, AVV. CESARE COLETTA, SIG. MASSIMO D’APOSTOLI, SIG. CARLO CALABRIA, AVV. FELICE SIBILLA Rappresentante Aia: SIG. ANTONINO GIARRAPUTO RECLAMO DELLA SSD POLISPORTIVA GAETA S.R.L. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 172 DEL 26-2-2014 IN MERITO ALLA GARA ATLETICO BOVILLE ERNICA – GAETA S.R.L. DEL 12-1-2014 CAMPIONATO DI ECCELLENZA. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, con la decisione impugnata, respingeva il reclamo presentato dalla Polisportiva Gaeta con il quale eccepiva la irregolare posizione del calciatore Testa Gianni. La reclamante sosteneva che il calciatore in questione, iscritto nell’albo degli allenatori dilettanti, aveva contratto il tesseramento quale calciatore con la società Atletico Boville Ernica, senza aver previamente richiesto la sospensione dall’albo. Il Giudice di prime cure, nel respingere il reclamo, precisava che la normativa attuale consente agli iscritti nell’albo degli allenatori di base di contrarre il tesseramento quale calciatore e di partecipare alle gare e nel contempo non aveva violato la disposizione che consente agli allenatori di tesserarsi quali calciatori esclusivamente presso la medesima società ove svolgono le funzioni di allenatori. Avverso la decisione reitera le sue doglianze la Polisportiva Gaeta che ritiene la delibera carente di motivazione nella parte in cui non prende in esame la norma contenuta nell’articolo 36 del Regolamento del Settore Tecnico e che prescrive che “i tecnici per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall’Albo precisando la natura della nuova attività” e quindi non ha dato conto della eventuale richiesta di sospensione dall’albo presentata dall’allenatore Testa ed, in caso di carenza, avrebbe dovuto rilevare la irregolare posizione del calciatore. Propone scritti difensivi la società Atletico Boville Ernica che deduce come il proprio tesserato abbia presentato in data antecedente alla gara la domanda di sospensione dall’albo a partire dall’11-1-2014 e quindi abbia ottemperato al disposto dell’articolo 36 del Regolamento del Settore Tecnico e conclude per il rigetto del reclamo E’ stata altresì sentita la società Polisportiva Gaeta, come da formale richiesta, che ha ribadito il contenuto del ricorso, facendo esplicitamente riferimento alla Giurisprudenza di altri Organi disciplinari della F.I.G.C. già prodotta nel reclamo. Ritiene la Commissione che il reclamo sia infondato. Le norme invocate dalla reclamante e la chiara dizione dell’articolo 37 del Regolamento del Settore Tecnico non possono che essere lette nel senso che l’allenatore di base possa tesserarsi quale calciatore e possa partecipare a gare ed altresì che possa addirittura svolgere la duplice attività di calciatore ed allenatore purchè lo faccia con la medesima società. Ritiene altresì la Commissione che, proprio a cagione di tale facoltà ulteriore consentita dal regolamento, l’allenatore di base non debba richiedere alcuna sospensione dall’albo quando si tesseri come calciatore per una società in quanto sia preventivamente che successivamente a tale tesseramento può tesserarsi con la medesima società come allenatore. In buona sostanza, a differenza di altre categorie di tecnici, l’allenatore di base non perde il diritto di appartenere all’albo in costanza del tesseramento quale calciatore e quindi non deve chiedere alcuna sospensione dall’albo che, diversamente opinando, gli precluderebbe un diritto (quello di tesserarsi in futuro o di restare tesserato come allenatore per la medesima società per la quale contrae il tesseramento come calciatore). La disposizione dell’articolo 36 è norma di carattere generale che viene esplicitamente derogata da quella contenuta nell’articolo 37 ai commi 1 e 2, che è norma speciale rispetto alla prima e riguarda unicamente una delle plurime categorie dei tecnici, puntualmente elencate nella delibera del Giudice di prime cure. La posizione del calciatore è quindi regolare e non vale nemmeno esaminare la puntualizzazione della società reclamata, relativa alla presentazione prima della gara dell’istanza di sospensione prescritta dall’articolo 36 in quanto, a parere della Commissione per le ragioni anzidette, non necessaria per la particolare categoria di tecnici a cui il Testa appartiene. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata. RECLAMO DELLA SSD POLISPORTIVA GAETA S.R.L. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 180 DEL 6-3-2014 IN MERITO ALLA GARA VIS ARTENA – GAETA S.R.L. DEL 16-2-2014 CAMPIONATO DI ECCELLENZA. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, con la decisione impugnata, respingeva il reclamo presentato dalla Polisportiva Gaeta con il quale eccepiva la irregolare posizione del calciatore Piccheri Alessio. La reclamante sosteneva che il calciatore in questione, iscritto nell’albo degli allenatori dilettanti, aveva contratto il tesseramento quale calciatore con la società Vis Artena, senza aver previamente richiesto la sospensione dall’albo. Il Giudice di prime cure, nel respingere il reclamo, precisava che la normativa attuale consente agli iscritti nell’albo degli allenatori di base di contrarre il tesseramento quale calciatore e di partecipare alle gare e nel contempo non aveva violato la disposizione che consente agli allenatori di tesserarsi quali calciatori esclusivamente presso la medesima società ove svolgono le funzioni di allenatori. Avverso la decisione reitera le sue doglianze la Polisportiva Gaeta che ritiene la delibera carente di motivazione nella parte in cui non prende in esame la norma contenuta nell’articolo 36 del Regolamento del Settore Tecnico e che prescrive che “i tecnici per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall’Albo precisando la natura della nuova attività” e quindi non ha dato conto della eventuale richiesta di sospensione dall’albo presentata dall’allenatore Testa ed, in caso di carenza, avrebbe dovuto rilevare la irregolare posizione del calciatore. E’ stata altresì sentita la società Polisportiva Gaeta, come da formale richiesta, che ha ribadito il contenuto del ricorso, facendo esplicitamente riferimento alla Giurisprudenza di altri Organi disciplinari della F.I.G.C. già prodotta nel reclamo. Ritiene la Commissione che il reclamo sia infondato. Le norme invocate dalla reclamante e la chiara dizione dell’articolo 37 del Regolamento del Settore Tecnico non possono che essere lette nel senso che l’allenatore di base possa tesserarsi quale calciatore e possa partecipare a gare ed altresì che possa addirittura svolgere la duplice attività di calciatore ed allenatore purchè lo faccia con la medesima società. Ritiene altresì la Commissione che, proprio a cagione di tale facoltà ulteriore consentita dal regolamento, l’allenatore di base non debba richiedere alcuna sospensione dall’albo quando si tesseri come calciatore per una società in quanto sia preventivamente che successivamente a tale tesseramento può tesserarsi con la medesima società come allenatore. In buona sostanza, a differenza di altre categorie di tecnici, l’allenatore di base non perde il diritto di appartenere all’albo in costanza del tesseramento quale calciatore e quindi non deve chiedere alcuna sospensione dall’albo che, diversamente opinando, gli precluderebbe un diritto (quello di tesserarsi in futuro o di restare tesserato come allenatore per la medesima società per la quale contrae il tesseramento come calciatore). La disposizione dell’articolo 36 è norma di carattere generale che viene esplicitamente derogata da quella contenuta nell’articolo 37 ai commi 1 e 2, che è norma speciale rispetto alla prima e riguarda unicamente una delle plurime categorie dei tecnici, puntualmente elencate nella delibera del Giudice di prime cure. La posizione del calciatore Piccheri è quindi regolare ed il reclamo va respinto. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata. Pubblicato in Roma il 21 marzo 2014 IL SEGRETARIO Claudio Galieti IL PRESIDENTE Melchiorre Zarelli
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