DELIBERAZIONE N° X / 2455 Seduta del 07/10/2014

DELIBERAZIONE N° X / 2455
Seduta del 07/10/2014
Presidente
ROBERTO MARONI
Assessori regionali
MARIO MANTOVANI Vice Presidente
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
PAOLA BULBARELLI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI
ALBERTO CAVALLI
GIOVANNI FAVA
MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
CLAUDIA TERZI
Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi
Su proposta dell'Assessore Mario Mantovani
Oggetto
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE
D’APPELLO PER LA REVISIONE DEI CERTIFICATI DI NON IDONEITÀ ALLA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVE
AGONISTICHE ISTITUITA AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA L.R. N. 66/81
Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
I Dirigenti
Maria Gramegna
Il Direttore Generale
Walter Bergamaschi
L'atto si compone di 6 pagine
di cui 3 pagine di allegati
parte integrante
Liliana Coppola
VISTO l’art. 6 del DM. 18 febbraio 1982 che stabilisce che avverso il giudizio di non
idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport, gli atleti possono proporre
ricorso innanzi alla Commissione regionale d’appello composta da medici
specialisti;
VISTO l’art. 10 della l.r. n. 66/81 “Norme per la promozione dell’educazione
sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive” che
stabilisce che la Giunta regionale costituisce una commissione regionale
d’appello determinando il numero dei componenti, le modalità di funzionamento
e l’entità dei compensi spettanti ai componenti;
DATO ATTO che a seguito dell’avvio nuova legislatura, con DGR n. 872 del
31/10/2013 si è provveduto a nominare la Commissione regionale d’appello e i
suoi componenti, definendo la durata in carica, i compensi e alcuni aspetti di
funzionamento;
RILEVATA la necessità di procedere al riordino nonché all’aggiornamento delle
procedure organizzative alla vigente normativa e alle indicazioni della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome 13/075/CR9c/C7 “Il nuovo ruolo della
medicina dello sport rivisitazione dei protocolli di idoneità all’attività sportivo
agonistica e non agonistica”, approvate in sede di Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome del 24 luglio 2013, anche al fine di garantire un corretto
e trasparente funzionamento della Commissione;
ACQUISITO il parere della UO Rapporti istituzionali, giuridico-legislativo, personale e
medicina convenzionata territoriale della DG Salute e della Struttura Centrale
Amministrazione Avvocatura che hanno confermato l’opportunità di adottare un
Regolamento di funzionamento della Commissione da approvare con
provvedimento della Giunta regionale;
RITENUTO
pertanto
di
procedere
all’approvazione
del
documento
“Organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Regionale
d’Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività
sportive agonistiche”, allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DATO ATTO che è demandato alla Dirigente della Struttura competente
l’approvazione di ogni successivo adempimento derivante dall’applicazione del
regolamento;
1
CONSIDERATO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito
istituzionale di Regione Lombardia;
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il procedimento nei tempi
previsti ai sensi di legge;
VAGLIATE e assunte come proprie le predette considerazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.
di approvare il regolamento “Organizzazione e modalità di funzionamento
della Commissione Regionale d’Appello per la revisione dei certificati di non
idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche” allegato A che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
2.
di demandare al Dirigente della Struttura competente l’approvazione di
ogni successivo adempimento derivante dall’applicazione del regolamento
3.
di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul Portale istituzionale di
Regione Lombardia
IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI
2
Organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Regionale
d’Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività
sportive agonistiche
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D’APPELLO REGIONALE
La Commissione Regionale d’Appello (di seguito CRA) è nominata dalla Giunta regionale ai sensi della LR n. 66/81
e successive modificazioni ed è costituita da cinque componenti (D.M. 18.02.1982, art. 6):
•




un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche funzioni di presidente
un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti
un medico specialista o docente in cardiologia
un medico specialista o docente in ortopedia
un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni
Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria la CRA si avvale di un funzionario regionale inquadrato nella
categoria non inferiore alla “D” incaricato dal Dirigente della Struttura regionale competente.
NOMINA E DURATA DELLA COMMISSIONE
Per l’individuazione dei nuovi componenti e dei componenti supplenti sarà istituito un elenco aperto e
continuamente aggiornabile denominato “Elenco regionale degli idonei alla nomina di componente della
Commissione regionale d’Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive
agonistiche. Ai fini dell’istituzione del predetto elenco si procederà con la pubblicazione, sul BURL e sul sito
istituzionale, di un avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di iscrizione.
La valutazione dell’ammissibilità delle domande, ai fini dell’inserimento nell’elenco e la successiva individuazione
dei componenti titolari e dei componenti supplenti tramite valutazione comparativa dei curricula, è affidata a un
gruppo di lavoro istituito presso la competente struttura della Direzione Salute.
Tutti i componenti sono nominati dalla Giunta regionale e restano in carica per l’intera durata della legislatura.
INCOMPATIBILITA’ E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI
Non possono essere nominati componenti della CRA coloro che svolgono attività nei centri di medicina sportiva
accreditati con il Fondo Sanitario Regionale o riconosciuti idonei e i Liberi Professionisti Specialisti in Medicina
dello Sport autorizzati e in particolare i soggetti che :
 partecipano, direttamente o indirettamente, alla gestione di centri di medicina dello sport ubicati nel
territorio della regione accreditati o riconosciuti idonei da Regione Lombardia;
 sono titolari direttamente o a mezzo terzi, di partecipazioni associative o quote societarie in società
responsabili della gestione dei suddetti centri accreditati o riconosciuti idonei di medicina dello sport
 coloro che a qualunque titolo hanno in corso rapporti di impiego o di collaborazione con i centri accreditati o
riconosciuti idonei di medicina dello sport
ovvero coloro che si trovino in una delle cause di esclusione e di incompatibilità previste dagli artt. 5 e 6 della l.r.
32/2008. Non può altresì ricoprire l’incarico chi si trova in una delle condizioni di conflitto di interessi previste
dall’art.7 della l.r. 32/2008
L’insussistenza delle cause d’incompatibilità deve essere dichiarata dai componenti all’accettazione dell’incarico.
I componenti decadono dall’incarico in seguito a dimissioni e incompatibilità sopraggiunta allo svolgimento
dell’incarico.
L’assenza a tre sedute consecutive dà luogo alla decadenza d’ufficio dall’incarico.
La Giunta regionale provvede alla nomina del nuovo componente a seguito di rinuncia all’incarico da parte
dell’interessato, eventuale revoca per cause di incompatibilità, per decadenza o altre cause.
La CRA al termine di ciascuna annualità e a fine mandato dovrà predisporre e trasmettere alla Direzione Generale
Salute una relazione sull’attività svolta evidenziando, in particolare nella relazione di fine mandato, le istanze in
corso di istruzione e non ancora concluse.
GETTONE DI PRESENZA
Ai componenti spetta, per ogni seduta alla quale sia assicurata la partecipazione per l’intera durata, un
compenso lordo e omnicomprensivo, conformemente a quanto previsto dalla DGR n.16954 del 31/03/2004 Allegato C – “Determinazioni in ordine ai Comitati, Commissioni, Consulte ed in generale gli Organismi collegiali
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previsti in forza di legge o Regolamento” e tenuto conto della riduzione di cui dell’art. 6, comma 3, del D. L. 78/10
convertito con L. n.122/10, salvo eventuali adeguamenti o modifiche successivamente intervenuti .
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
Convocazione e comunicazione agli interessati
La CRA è convocata dal Presidente. Il Dirigente della struttura competente comunica alle ASL di residenza degli
interessati la data di convocazione, ai fini della notifica agli stessi. L'interessato, ove richiesto in sede di istanza,
può essere assistito da un medico di sua fiducia che in tal caso riceverà notifica della seduta della CRA. (ai sensi
del comma 2 dell’art.9 della LR 66/81 e successive modificazioni).
Si riunisce presso la Direzione Generale Salute Palazzo Lombardia, P.zza Citta di Lombardia, 1 - Milano ove ha la
sua sede, di norma ogni due mesi e comunque nel rispetto dei tempi definiti per l’esame del ricorso stabiliti dal
Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 13/075/CR9c/C7.
Lavori della Commissione
Al fine di agevolare l’utenza avvicinando i servizi al cittadino, è compito dei servizi di Medicina dello Sport delle
ASL curare la ricezione dei ricorsi presentati dagli atleti e tutte le relative comunicazioni raccogliendo tutta la
documentazione necessaria ed eventualmente curando l’effettuazione di accertamenti integrativi richiesti dalla
CRA (DGR n. 17502/2004)
Il termine perentorio per la presentazione del ricorso è di trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte
dell’atleta, del certificato di non idoneità definitiva (fa fede il timbro postale della RR di ricevimento). Il ricorso
deve essere inviato con Raccomandata R.R. oppure presentato brevi manu al Servizio di Medicina dello Sport –
Dipartimento di Prevenzione Medica - dell’ASL di residenza dell’atleta che provvederà all’inoltro alla CRA.
La seduta della CRA è valida quando sono presenti almeno 3 dei suoi componenti: devono comunque essere
sempre presenti il Presidente e i componenti specialisti nelle patologie relative ai ricorsi da esaminare.
Il ricorso è affidato dal Presidente al componente esperto nella patologia specifica segnalata.
Il giudizio finale è espresso a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La CRA entro sessanta giorni deve esprimere il giudizio finale.
Nello svolgimento dell’istruttoria per verificare l’ammissibilità del ricorso, in caso di documentazione incompleta
o qualora siano necessari elementi aggiuntivi di informazione, esami integrativi e/o visite specialistiche mirate, la
CRA ne fa richiesta all’interessato. I documenti richiesti devono essere consegnati alla ASL di competenza.
E’ inammissibile il ricorso per non idoneità temporanea.
Qualora dall’istruttoria emerga che una istanza esula dalla competenza della CRA, l’istanza sarà comunque
valutata nella prima seduta utile e l’eventuale documentazione presentata sarà reinviata all’atleta con la
motivazione del respingimento.
La CRA può richiedere all’interessato (nel caso di minore, a chi ne detiene la patria potestà) qualunque
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supplemento di indagine ritenuto necessario a formulare il giudizio.
La documentazione richiesta deve pervenire alla segreteria entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
raccomandata con cui la stessa è stata richiesta. I termini di conclusione del procedimento sono sospesi o
interrotti ai sensi dell’art.6 della LR n. 1/2012.
In tal caso il giudizio è rinviato e l’atleta è sospeso dall’attività agonistica fino a quando non gli venga comunicato
l’esito del ricorso.
I pareri richiesti non sono vincolanti ai fini dell’esito finale del ricorso.
Il giudizio finale è espresso in:
 Idoneo all’attività sportiva agonistica specifica
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Per supplemento d'indagine si deve intendere:
 una indagine strumentale
 un parere clinico emesso sotto forma di certificato finalizzato alla pratica agonistica specifica dello sport di cui è chiesta l’idoneità,
rilasciato da uno specialista operante nel Servizio Sanitario Regionale o nelle Facoltà Mediche della Regione Lombardia.
Che dovranno essere eseguiti presso: Aziende Ospedaliere Pubbliche, IRCCS sia pubblici che di diritto privato, Case di Cura Private Accreditate
Non saranno presi in considerazione esami eseguiti presso strutture non accreditate con SSR
In casi di particolare complessità o qualora sia necessaria una competenza specifica lo specialista può essere individuato ad "personam". Al
fine di pervernire ad una completa e approfondita valutazione clinico-funzionale la Commissione può richiedere che l’atleta sia visitato da un
suo stesso componente.
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 temporaneamente Idoneo. L’ idoneità è concessa per un periodo di tempo determinato pari a un anno o
inferiore all’anno. In questi casi, scaduto il termine, l’atleta è tenuto a sottoporsi ad una nuova visita
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d’idoneità e a presentare gli eventuali accertamenti clinici prescritti dalla Commissione .
 non idoneo. Il giudizio di non idoneità è definitivo. L’atleta potrà rivolgersi al TAR (Tribunale Amministrativo
Regionale) entro sessanta giorni dal ricevimento con Raccomandata RR dell’esito del ricorso.
 temporaneamente non idoneo. L’atleta è confermato non idoneo per un periodo di tempo determinato pari
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a un anno o inferiore all’anno. Al termine di tale periodo l’atleta dovrà sottoporsi a nuova vista di idoneità
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presentando eventuali esami integrativi o visite specialistiche mirate che la CRA ha ritenuto necessari
prescrivere.
Per ciascuna seduta viene redatto un verbale nel quale sono riportati: il numero della pratica, i dati anagrafici
dell’atleta, lo sport praticato, il giudizio espresso con la relativa motivazione.
Il verbale delle riunioni è sottoscritto da tutti i componenti ed è conservato presso la segreteria della CRA.
La decisione della CRA è definitiva, ai sensi del comma 6 della LR n.66/81 e successive modificazioni.
Procedura atipica di presentazione del ricorso (Circ.r. n.9/2005)
Gli atleti dichiarati non idonei che non hanno presentato ricorso o che sono stati confermati non idonei dopo il
ricorso alla CRA, possono presentare istanza di revisione avvalorata dalla documentazione clinica quando:
 il progresso scientifico ha diversificato e resa meno severa la prognosi oppure
 la diagnosi di base che ha condotto alla non idoneità si è rilevata errata oppure
 l’atleta non è stato sufficientemente informato sui termini di presentazione del ricorso e ha lasciato
decorrere i termini per la presentazione (30 giorni).
La CRA valuterà la documentazione presentata e, se necessario, potrà richiedere ulteriori accertamenti clinici che
dovranno pervenire alla segreteria entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata con cui gli
stessi sono stati richiesti. I termini di conclusione del procedimento sono sospesi o interrotti ai sensi dell’art.6
della LR n. 1/2012.
In questo caso il giudizio è rinviato.
Il giudizio finale è espresso in:
 positivo. In tale caso il certificato di non idoneità è annullato e l’atleta dovrà sottoporsi a una nuova visita
 negativo quando viene confermata la non idoneità.
Notifica dell’esito del ricorso
Il Presidente trasmette all’interessato, per il tramite della struttura regionale competente, l'esito del ricorso o
dell’istanza di revisione indicandone la motivazione. Oltre all’interessato, l’esito del ricorso o dell’istanza di
revisione, non corredato dalle motivazioni, è comunicato con lettera raccomandata RR oppure, se noti, agli
indirizzi pec, anche:
 alla Società Sportiva dell’atleta
 alla Federazione Sportiva o all’Ente di Promozione Sportiva di competenza, nelle sedi centrali e periferiche
 al Centro di medicina dello sport della ASL o centro accreditato di Medicina Sportiva o Libero Professionista
autorizzato che ha rilasciato il certificato di non idoneità.
 alla ASL di residenza dell’atleta.
Se l’esito del ricorso prevede obblighi di ricognizioni diagnostiche oppure la richiesta di pareri che possano far
risalire a patologie specifiche, la segreteria avrà cura di trasmettere tali elementi solo all’interessato.
Nel caso in cui ci fosse la necessità che tali valutazioni cliniche debbano essere visionate e monitorate nel tempo,
la comunicazione sarà indirizzata oltre che all’atleta anche a chi ha valutato l’atleta in prima istanza.
La documentazione clinica originale è restituita all’interessato su sua richiesta.
I commissari sono tenuti al segreto d’ufficio e al rispetto della normativa sulla privacy .
NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti.
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Tali accertamenti devono essere eseguiti presso un centro di medicina dello sport della ASL o un centro accreditato di Medicina Sportiva o
un Libero Professionista autorizzato
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Vedi nota 3
Eventuali accertamenti dovranno essere svolti presso: Aziende Ospedaliere Pubbliche, IRCCS sia pubblici che di diritto privato, Case di Cura
Private Accreditate
Non saranno presi in considerazione esami eseguiti presso strutture non accreditate con SSR.
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