Commissione di revisione certificati di idoneità sportiva

Bollettino Ufficiale
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Serie Ordinaria n. 41 - Venerdì 10 ottobre 2014
D.g.r. 7 ottobre 2014 - n. X/2455
Approvazione del regolamento di funzionamento della
Commissione regionale d’appello per la revisione dei
certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive
agonistiche istituita ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 66/81
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 6 del d.m. 18 febbraio 1982 che stabilisce che avverso il giudizio di non idoneità alla pratica agonistica di un
determinato sport, gli atleti possono proporre ricorso innanzi
alla Commissione regionale d’appello composta da medici
specialisti;
Visto l’art. 10 della l.r. n. 66/81 «Norme per la promozione
dell’educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive» che stabilisce che la Giunta regionale costituisce una commissione regionale d’appello determinando il numero dei componenti, le modalità di funzionamento
e l’entità dei compensi spettanti ai componenti;
Dato atto che a seguito dell’avvio nuova legislatura, con d.g.r.
n. 872 del 31 ottobre 2013 si è provveduto a nominare la Commissione regionale d’appello e i suoi componenti, definendo la
durata in carica, i compensi e alcuni aspetti di funzionamento;
Rilevata la necessità di procedere al riordino nonché all’aggiornamento delle procedure organizzative alla vigente normativa e alle indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome 13/075/CR9c/C7 «Il nuovo ruolo della medicina dello sport rivisitazione dei protocolli di idoneità all’attività sportivo agonistica e non agonistica», approvate in sede
di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24
luglio 2013, anche al fine di garantire un corretto e trasparente
funzionamento della Commissione;
Acquisito il parere della UO Rapporti istituzionali, giuridico-legislativo, personale e medicina convenzionata territoriale della
DG Salute e della Struttura Centrale Amministrazione Avvocatura che hanno confermato l’opportunità di adottare un Regolamento di funzionamento della Commissione da approvare con
provvedimento della Giunta regionale;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del documento «Organizzazione e modalità di funzionamento della
Commissione Regionale d’Appello per la revisione dei certificati
di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche», allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che è demandato alla Dirigente della Struttura
competente l’approvazione di ogni successivo adempimento
derivante dall’applicazione del regolamento;
Considerato che il presente provvedimento sarà pubblicato
sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;
Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento nei tempi previsti ai sensi di legge;
Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare il regolamento «Organizzazione e modalità
di funzionamento della Commissione Regionale d’Appello per
la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività
sportive agonistiche» allegato A che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto
2. di demandare al Dirigente della Struttura competente l’approvazione di ogni successivo adempimento derivante dall’applicazione del regolamento
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul Portale istituzionale di Regione Lombardia
II segretario: Fabrizio De Vecchi
——— t ———
ALLEGATO A
ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE D’APPELLO PER
LA REVISIONE DEI CERTIFICATI DI NON IDONEITÀ ALLA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVE AGONISTICHE
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D’APPELLO REGIONALE
La Commissione Regionale d’Appello (di seguito CRA) è nominata dalla Giunta regionale ai sensi della LR n. 66/81 e successive
modificazioni ed è costituita da cinque componenti (D.M. 18.02.1982, art. 6):
t
un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche funzioni di presidente
t
un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti
t
un medico specialista o docente in cardiologia
t
un medico specialista o docente in ortopedia
t
un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni
Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria la CRA si avvale di un funzionario regionale inquadrato nella categoria non inferiore alla
“D” incaricato dal Dirigente della Struttura regionale competente.
NOMINA E DURATA DELLA COMMISSIONE
Per l’individuazione dei nuovi componenti e dei componenti supplenti sarà istituito un elenco aperto e continuamente aggiornabile
denominato “Elenco regionale degli idonei alla nomina di componente della Commissione regionale d’Appello per la revisione dei
certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche. Ai fini dell’istituzione del predetto elenco si procederà con la
pubblicazione, sul BURL e sul sito istituzionale, di un avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di iscrizione.
La valutazione dell’ammissibilità delle domande, ai fini dell’inserimento nell’elenco e la successiva individuazione dei componenti
titolari e dei componenti supplenti tramite valutazione comparativa dei curricula, è affidata a un gruppo di lavoro istituito presso la
competente struttura della Direzione Salute.
Tutti i componenti sono nominati dalla Giunta regionale e restano in carica per l’intera durata della legislatura.
INCOMPATIBILITA’ E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI
Non possono essere nominati componenti della CRA coloro che svolgono attività nei centri di medicina sportiva accreditati con il
Fondo Sanitario Regionale o riconosciuti idonei e i Liberi Professionisti Specialisti in Medicina dello Sport autorizzati e in particolare i
soggetti che :
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−
partecipano, direttamente o indirettamente, alla gestione di centri di medicina dello sport ubicati nel territorio della regione accreditati o riconosciuti idonei da Regione Lombardia;
−
sono titolari direttamente o a mezzo terzi, di partecipazioni associative o quote societarie in società responsabili della gestione
dei suddetti centri accreditati o riconosciuti idonei di medicina dello sport
−
coloro che a qualunque titolo hanno in corso rapporti di impiego o di collaborazione con i centri accreditati o riconosciuti idonei
di medicina dello sport
ovvero coloro che si trovino in una delle cause di esclusione e di incompatibilità previste dagli artt. 5 e 6 della l.r. 32/2008. Non può
altresì ricoprire l’incarico chi si trova in una delle condizioni di conflitto di interessi previste dall’art.7 della l.r. 32/2008
L’insussistenza delle cause d’incompatibilità deve essere dichiarata dai componenti all’accettazione dell’incarico.
I componenti decadono dall’incarico in seguito a dimissioni e incompatibilità sopraggiunta allo svolgimento dell’incarico.
L’assenza a tre sedute consecutive dà luogo alla decadenza d’ufficio dall’incarico.
La Giunta regionale provvede alla nomina del nuovo componente a seguito di rinuncia all’incarico da parte dell’interessato, eventuale revoca per cause di incompatibilità, per decadenza o altre cause.
La CRA al termine di ciascuna annualità e a fine mandato dovrà predisporre e trasmettere alla Direzione Generale Salute una relazione
sull’attività svolta evidenziando, in particolare nella relazione di fine mandato, le istanze in corso di istruzione e non ancora concluse.
GETTONE DI PRESENZA
Ai componenti spetta, per ogni seduta alla quale sia assicurata la partecipazione per l’intera durata, un compenso lordo e omnicomprensivo, conformemente a quanto previsto dalla DGR n.16954 del 31/03/2004 - Allegato C – “Determinazioni in ordine ai Comitati,
Commissioni, Consulte ed in generale gli Organismi collegiali previsti in forza di legge o Regolamento” e tenuto conto della riduzione di
cui dell’art. 6, comma 3, del D. L. 78/10 convertito con L. n.122/10, salvo eventuali adeguamenti o modifiche successivamente intervenuti.
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
Convocazione e comunicazione agli interessati
La CRA è convocata dal Presidente. Il Dirigente della struttura competente comunica alle ASL di residenza degli interessati la data di
convocazione, ai fini della notifica agli stessi. L’interessato, ove richiesto in sede di istanza, può essere assistito da un medico di sua fiducia che in tal caso riceverà notifica della seduta della CRA. (ai sensi del comma 2 dell’art.9 della LR 66/81 e successive modificazioni).
Si riunisce presso la Direzione Generale Salute Palazzo Lombardia, P.zza Citta di Lombardia, 1 - Milano ove ha la sua sede, di norma
ogni due mesi e comunque nel rispetto dei tempi definiti per l’esame del ricorso stabiliti dal Documento della Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome 13/075/CR9c/C7.
Lavori della Commissione
Al fine di agevolare l’utenza avvicinando i servizi al cittadino, è compito dei servizi di Medicina dello Sport delle ASL curare la ricezione
dei ricorsi presentati dagli atleti e tutte le relative comunicazioni raccogliendo tutta la documentazione necessaria ed eventualmente
curando l’effettuazione di accertamenti integrativi richiesti dalla CRA (DGR n. 17502/2004)
Il termine perentorio per la presentazione del ricorso è di trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte dell’atleta, del certificato
di non idoneità definitiva (fa fede il timbro postale della RR di ricevimento). Il ricorso deve essere inviato con Raccomandata R.R. oppure presentato brevi manu al Servizio di Medicina dello Sport – Dipartimento di Prevenzione Medica - dell’ASL di residenza dell’atleta
che provvederà all’inoltro alla CRA.
La seduta della CRA è valida quando sono presenti almeno 3 dei suoi componenti: devono comunque essere sempre presenti il
Presidente e i componenti specialisti nelle patologie relative ai ricorsi da esaminare.
Il ricorso è affidato dal Presidente al componente esperto nella patologia specifica segnalata.
Il giudizio finale è espresso a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La CRA entro sessanta giorni deve esprimere il giudizio finale.
Nello svolgimento dell’istruttoria per verificare l’ammissibilità del ricorso, in caso di documentazione incompleta o qualora siano
necessari elementi aggiuntivi di informazione, esami integrativi e/o visite specialistiche mirate, la CRA ne fa richiesta all’interessato. I
documenti richiesti devono essere consegnati alla ASL di competenza.
E’ inammissibile il ricorso per non idoneità temporanea.
Qualora dall’istruttoria emerga che una istanza esula dalla competenza della CRA, l’istanza sarà comunque valutata nella prima
seduta utile e l’eventuale documentazione presentata sarà reinviata all’atleta con la motivazione del respingimento.
La CRA può richiedere all’interessato (nel caso di minore, a chi ne detiene la patria potestà) qualunque supplemento di indagine1
1
Per supplemento d’indagine si deve intendere:
9una indagine strumentale
9un parere clinico emesso sotto forma di certificato finalizzato alla pratica agonistica specifica dello sport di cui è chiesta l’idoneità, rilasciato da uno specialista operante nel Servizio Sanitario Regionale o nelle Facoltà Mediche della Regione Lombardia.
che dovranno essere eseguiti presso: Aziende Ospedaliere Pubbliche, IRCCS sia pubblici che di diritto privato, Case di Cura Private Accreditate
Non saranno presi in considerazione esami eseguiti presso strutture non accreditate con SSR
In casi di particolare complessità o qualora sia necessaria una competenza specifica lo specialista può essere individuato ad “personam”. Al fine di pervernire ad una
completa e approfondita valutazione clinico-funzionale la Commissione può richiedere che l’atleta sia visitato da un suo stesso componente.
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ritenuto necessario a formulare il giudizio.
La documentazione richiesta deve pervenire alla segreteria entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata con
cui la stessa è stata richiesta. I termini di conclusione del procedimento sono sospesi o interrotti ai sensi dell’art.6 della LR n. 1/2012.
In tal caso il giudizio è rinviato e l’atleta è sospeso dall’attività agonistica fino a quando non gli venga comunicato l’esito del ricorso.
I pareri richiesti non sono vincolanti ai fini dell’esito finale del ricorso.
Il giudizio finale è espresso in:
9Idoneo all’attività sportiva agonistica specifica
9temporaneamente Idoneo. L’ idoneità è concessa per un periodo di tempo determinato pari a un anno o inferiore all’anno. In
questi casi, scaduto il termine, l’atleta è tenuto a sottoporsi ad una nuova visita d’idoneità e a presentare gli eventuali accertamenti
clinici prescritti dalla Commissione2.
9non idoneo. Il giudizio di non idoneità è definitivo. L’atleta potrà rivolgersi al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro sessanta
giorni dal ricevimento con Raccomandata RR dell’esito del ricorso.
9temporaneamente non idoneo. L’atleta è confermato non idoneo per un periodo di tempo determinato pari a un anno o inferiore
all’anno. Al termine di tale periodo l’atleta dovrà sottoporsi a nuova vista di idoneità3 presentando eventuali esami integrativi o
visite specialistiche4 mirate che la CRA ha ritenuto necessari prescrivere.
Per ciascuna seduta viene redatto un verbale nel quale sono riportati: il numero della pratica, i dati anagrafici dell’atleta, lo sport
praticato, il giudizio espresso con la relativa motivazione.
Il verbale delle riunioni è sottoscritto da tutti i componenti ed è conservato presso la segreteria della CRA.
La decisione della CRA è definitiva, ai sensi del comma 6 della LR n.66/81 e successive modificazioni.
Procedura atipica di presentazione del ricorso (Circ.r. n.9/2005)
Gli atleti dichiarati non idonei che non hanno presentato ricorso o che sono stati confermati non idonei dopo il ricorso alla CRA, possono presentare istanza di revisione avvalorata dalla documentazione clinica quando:
9 il progresso scientifico ha diversificato e resa meno severa la prognosi oppure
9 la diagnosi di base che ha condotto alla non idoneità si è rilevata errata oppure
9 l’atleta non è stato sufficientemente informato sui termini di presentazione del ricorso e ha lasciato decorrere i termini per la
presentazione (30 giorni).
La CRA valuterà la documentazione presentata e, se necessario, potrà richiedere ulteriori accertamenti clinici che dovranno pervenire
alla segreteria entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata con cui gli stessi sono stati richiesti. I termini di
conclusione del procedimento sono sospesi o interrotti ai sensi dell’art.6 della LR n. 1/2012.
In questo caso il giudizio è rinviato.
Il giudizio finale è espresso in:
9positivo. In tale caso il certificato di non idoneità è annullato e l’atleta dovrà sottoporsi a una nuova visita
9negativo quando viene confermata la non idoneità.
Notifica dell’esito del ricorso
Il Presidente trasmette all’interessato, per il tramite della struttura regionale competente, l’esito del ricorso o dell’istanza di revisione
indicandone la motivazione. Oltre all’interessato, l’esito del ricorso o dell’istanza di revisione, non corredato dalle motivazioni, è
comunicato con lettera raccomandata RR oppure, se noti, agli indirizzi pec, anche:
9alla Società Sportiva dell’atleta
9alla Federazione Sportiva o all’Ente di Promozione Sportiva di competenza, nelle sedi centrali e periferiche
9al Centro di medicina dello sport della ASL o centro accreditato di Medicina Sportiva o Libero Professionista autorizzato che ha
rilasciato il certificato di non idoneità.
9alla ASL di residenza dell’atleta.
Se l’esito del ricorso prevede obblighi di ricognizioni diagnostiche oppure la richiesta di pareri che possano far risalire a patologie
specifiche, la segreteria avrà cura di trasmettere tali elementi solo all’interessato.
Nel caso in cui ci fosse la necessità che tali valutazioni cliniche debbano essere visionate e monitorate nel tempo, la comunicazione
sarà indirizzata oltre che all’atleta anche a chi ha valutato l’atleta in prima istanza.
La documentazione clinica originale è restituita all’interessato su sua richiesta.
I commissari sono tenuti al segreto d’ufficio e al rispetto della normativa sulla privacy.
NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2 Tali accertamenti devono essere eseguiti presso un centro di medicina dello sport della ASL o un centro accreditato di Medicina Sportiva o un Libero Professionista
autorizzato
3
4
Vedi nota 3
Eventuali accertamenti dovranno essere svolti presso: Aziende Ospedaliere Pubbliche, IRCCS sia pubblici che di diritto privato, Case di Cura Private Accreditate
Non saranno presi in considerazione esami eseguiti presso strutture non accreditate con SSR.