Bollettino Ufficiale –5– Serie Ordinaria n. 41 - Venerdì 10 ottobre 2014 D.g.r. 7 ottobre 2014 - n. X/2455 Approvazione del regolamento di funzionamento della Commissione regionale d’appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche istituita ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 66/81 LA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 6 del d.m. 18 febbraio 1982 che stabilisce che avverso il giudizio di non idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport, gli atleti possono proporre ricorso innanzi alla Commissione regionale d’appello composta da medici specialisti; Visto l’art. 10 della l.r. n. 66/81 «Norme per la promozione dell’educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive» che stabilisce che la Giunta regionale costituisce una commissione regionale d’appello determinando il numero dei componenti, le modalità di funzionamento e l’entità dei compensi spettanti ai componenti; Dato atto che a seguito dell’avvio nuova legislatura, con d.g.r. n. 872 del 31 ottobre 2013 si è provveduto a nominare la Commissione regionale d’appello e i suoi componenti, definendo la durata in carica, i compensi e alcuni aspetti di funzionamento; Rilevata la necessità di procedere al riordino nonché all’aggiornamento delle procedure organizzative alla vigente normativa e alle indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 13/075/CR9c/C7 «Il nuovo ruolo della medicina dello sport rivisitazione dei protocolli di idoneità all’attività sportivo agonistica e non agonistica», approvate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 luglio 2013, anche al fine di garantire un corretto e trasparente funzionamento della Commissione; Acquisito il parere della UO Rapporti istituzionali, giuridico-legislativo, personale e medicina convenzionata territoriale della DG Salute e della Struttura Centrale Amministrazione Avvocatura che hanno confermato l’opportunità di adottare un Regolamento di funzionamento della Commissione da approvare con provvedimento della Giunta regionale; Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del documento «Organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Regionale d’Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche», allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; Dato atto che è demandato alla Dirigente della Struttura competente l’approvazione di ogni successivo adempimento derivante dall’applicazione del regolamento; Considerato che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia; Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento nei tempi previsti ai sensi di legge; Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni; A voti unanimi espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. di approvare il regolamento «Organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Regionale d’Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche» allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 2. di demandare al Dirigente della Struttura competente l’approvazione di ogni successivo adempimento derivante dall’applicazione del regolamento 3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul Portale istituzionale di Regione Lombardia II segretario: Fabrizio De Vecchi ——— t ——— ALLEGATO A ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE D’APPELLO PER LA REVISIONE DEI CERTIFICATI DI NON IDONEITÀ ALLA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVE AGONISTICHE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D’APPELLO REGIONALE La Commissione Regionale d’Appello (di seguito CRA) è nominata dalla Giunta regionale ai sensi della LR n. 66/81 e successive modificazioni ed è costituita da cinque componenti (D.M. 18.02.1982, art. 6): t un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche funzioni di presidente t un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti t un medico specialista o docente in cardiologia t un medico specialista o docente in ortopedia t un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria la CRA si avvale di un funzionario regionale inquadrato nella categoria non inferiore alla “D” incaricato dal Dirigente della Struttura regionale competente. NOMINA E DURATA DELLA COMMISSIONE Per l’individuazione dei nuovi componenti e dei componenti supplenti sarà istituito un elenco aperto e continuamente aggiornabile denominato “Elenco regionale degli idonei alla nomina di componente della Commissione regionale d’Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche. Ai fini dell’istituzione del predetto elenco si procederà con la pubblicazione, sul BURL e sul sito istituzionale, di un avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di iscrizione. La valutazione dell’ammissibilità delle domande, ai fini dell’inserimento nell’elenco e la successiva individuazione dei componenti titolari e dei componenti supplenti tramite valutazione comparativa dei curricula, è affidata a un gruppo di lavoro istituito presso la competente struttura della Direzione Salute. Tutti i componenti sono nominati dalla Giunta regionale e restano in carica per l’intera durata della legislatura. INCOMPATIBILITA’ E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI Non possono essere nominati componenti della CRA coloro che svolgono attività nei centri di medicina sportiva accreditati con il Fondo Sanitario Regionale o riconosciuti idonei e i Liberi Professionisti Specialisti in Medicina dello Sport autorizzati e in particolare i soggetti che : –6– Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 41 - Venerdì 10 ottobre 2014 − partecipano, direttamente o indirettamente, alla gestione di centri di medicina dello sport ubicati nel territorio della regione accreditati o riconosciuti idonei da Regione Lombardia; − sono titolari direttamente o a mezzo terzi, di partecipazioni associative o quote societarie in società responsabili della gestione dei suddetti centri accreditati o riconosciuti idonei di medicina dello sport − coloro che a qualunque titolo hanno in corso rapporti di impiego o di collaborazione con i centri accreditati o riconosciuti idonei di medicina dello sport ovvero coloro che si trovino in una delle cause di esclusione e di incompatibilità previste dagli artt. 5 e 6 della l.r. 32/2008. Non può altresì ricoprire l’incarico chi si trova in una delle condizioni di conflitto di interessi previste dall’art.7 della l.r. 32/2008 L’insussistenza delle cause d’incompatibilità deve essere dichiarata dai componenti all’accettazione dell’incarico. I componenti decadono dall’incarico in seguito a dimissioni e incompatibilità sopraggiunta allo svolgimento dell’incarico. L’assenza a tre sedute consecutive dà luogo alla decadenza d’ufficio dall’incarico. La Giunta regionale provvede alla nomina del nuovo componente a seguito di rinuncia all’incarico da parte dell’interessato, eventuale revoca per cause di incompatibilità, per decadenza o altre cause. La CRA al termine di ciascuna annualità e a fine mandato dovrà predisporre e trasmettere alla Direzione Generale Salute una relazione sull’attività svolta evidenziando, in particolare nella relazione di fine mandato, le istanze in corso di istruzione e non ancora concluse. GETTONE DI PRESENZA Ai componenti spetta, per ogni seduta alla quale sia assicurata la partecipazione per l’intera durata, un compenso lordo e omnicomprensivo, conformemente a quanto previsto dalla DGR n.16954 del 31/03/2004 - Allegato C – “Determinazioni in ordine ai Comitati, Commissioni, Consulte ed in generale gli Organismi collegiali previsti in forza di legge o Regolamento” e tenuto conto della riduzione di cui dell’art. 6, comma 3, del D. L. 78/10 convertito con L. n.122/10, salvo eventuali adeguamenti o modifiche successivamente intervenuti. MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO Convocazione e comunicazione agli interessati La CRA è convocata dal Presidente. Il Dirigente della struttura competente comunica alle ASL di residenza degli interessati la data di convocazione, ai fini della notifica agli stessi. L’interessato, ove richiesto in sede di istanza, può essere assistito da un medico di sua fiducia che in tal caso riceverà notifica della seduta della CRA. (ai sensi del comma 2 dell’art.9 della LR 66/81 e successive modificazioni). Si riunisce presso la Direzione Generale Salute Palazzo Lombardia, P.zza Citta di Lombardia, 1 - Milano ove ha la sua sede, di norma ogni due mesi e comunque nel rispetto dei tempi definiti per l’esame del ricorso stabiliti dal Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 13/075/CR9c/C7. Lavori della Commissione Al fine di agevolare l’utenza avvicinando i servizi al cittadino, è compito dei servizi di Medicina dello Sport delle ASL curare la ricezione dei ricorsi presentati dagli atleti e tutte le relative comunicazioni raccogliendo tutta la documentazione necessaria ed eventualmente curando l’effettuazione di accertamenti integrativi richiesti dalla CRA (DGR n. 17502/2004) Il termine perentorio per la presentazione del ricorso è di trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte dell’atleta, del certificato di non idoneità definitiva (fa fede il timbro postale della RR di ricevimento). Il ricorso deve essere inviato con Raccomandata R.R. oppure presentato brevi manu al Servizio di Medicina dello Sport – Dipartimento di Prevenzione Medica - dell’ASL di residenza dell’atleta che provvederà all’inoltro alla CRA. La seduta della CRA è valida quando sono presenti almeno 3 dei suoi componenti: devono comunque essere sempre presenti il Presidente e i componenti specialisti nelle patologie relative ai ricorsi da esaminare. Il ricorso è affidato dal Presidente al componente esperto nella patologia specifica segnalata. Il giudizio finale è espresso a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Presidente. La CRA entro sessanta giorni deve esprimere il giudizio finale. Nello svolgimento dell’istruttoria per verificare l’ammissibilità del ricorso, in caso di documentazione incompleta o qualora siano necessari elementi aggiuntivi di informazione, esami integrativi e/o visite specialistiche mirate, la CRA ne fa richiesta all’interessato. I documenti richiesti devono essere consegnati alla ASL di competenza. E’ inammissibile il ricorso per non idoneità temporanea. Qualora dall’istruttoria emerga che una istanza esula dalla competenza della CRA, l’istanza sarà comunque valutata nella prima seduta utile e l’eventuale documentazione presentata sarà reinviata all’atleta con la motivazione del respingimento. La CRA può richiedere all’interessato (nel caso di minore, a chi ne detiene la patria potestà) qualunque supplemento di indagine1 1 Per supplemento d’indagine si deve intendere: 9una indagine strumentale 9un parere clinico emesso sotto forma di certificato finalizzato alla pratica agonistica specifica dello sport di cui è chiesta l’idoneità, rilasciato da uno specialista operante nel Servizio Sanitario Regionale o nelle Facoltà Mediche della Regione Lombardia. che dovranno essere eseguiti presso: Aziende Ospedaliere Pubbliche, IRCCS sia pubblici che di diritto privato, Case di Cura Private Accreditate Non saranno presi in considerazione esami eseguiti presso strutture non accreditate con SSR In casi di particolare complessità o qualora sia necessaria una competenza specifica lo specialista può essere individuato ad “personam”. Al fine di pervernire ad una completa e approfondita valutazione clinico-funzionale la Commissione può richiedere che l’atleta sia visitato da un suo stesso componente. Bollettino Ufficiale –7– Serie Ordinaria n. 41 - Venerdì 10 ottobre 2014 ritenuto necessario a formulare il giudizio. La documentazione richiesta deve pervenire alla segreteria entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata con cui la stessa è stata richiesta. I termini di conclusione del procedimento sono sospesi o interrotti ai sensi dell’art.6 della LR n. 1/2012. In tal caso il giudizio è rinviato e l’atleta è sospeso dall’attività agonistica fino a quando non gli venga comunicato l’esito del ricorso. I pareri richiesti non sono vincolanti ai fini dell’esito finale del ricorso. Il giudizio finale è espresso in: 9Idoneo all’attività sportiva agonistica specifica 9temporaneamente Idoneo. L’ idoneità è concessa per un periodo di tempo determinato pari a un anno o inferiore all’anno. In questi casi, scaduto il termine, l’atleta è tenuto a sottoporsi ad una nuova visita d’idoneità e a presentare gli eventuali accertamenti clinici prescritti dalla Commissione2. 9non idoneo. Il giudizio di non idoneità è definitivo. L’atleta potrà rivolgersi al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro sessanta giorni dal ricevimento con Raccomandata RR dell’esito del ricorso. 9temporaneamente non idoneo. L’atleta è confermato non idoneo per un periodo di tempo determinato pari a un anno o inferiore all’anno. Al termine di tale periodo l’atleta dovrà sottoporsi a nuova vista di idoneità3 presentando eventuali esami integrativi o visite specialistiche4 mirate che la CRA ha ritenuto necessari prescrivere. Per ciascuna seduta viene redatto un verbale nel quale sono riportati: il numero della pratica, i dati anagrafici dell’atleta, lo sport praticato, il giudizio espresso con la relativa motivazione. Il verbale delle riunioni è sottoscritto da tutti i componenti ed è conservato presso la segreteria della CRA. La decisione della CRA è definitiva, ai sensi del comma 6 della LR n.66/81 e successive modificazioni. Procedura atipica di presentazione del ricorso (Circ.r. n.9/2005) Gli atleti dichiarati non idonei che non hanno presentato ricorso o che sono stati confermati non idonei dopo il ricorso alla CRA, possono presentare istanza di revisione avvalorata dalla documentazione clinica quando: 9 il progresso scientifico ha diversificato e resa meno severa la prognosi oppure 9 la diagnosi di base che ha condotto alla non idoneità si è rilevata errata oppure 9 l’atleta non è stato sufficientemente informato sui termini di presentazione del ricorso e ha lasciato decorrere i termini per la presentazione (30 giorni). La CRA valuterà la documentazione presentata e, se necessario, potrà richiedere ulteriori accertamenti clinici che dovranno pervenire alla segreteria entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata con cui gli stessi sono stati richiesti. I termini di conclusione del procedimento sono sospesi o interrotti ai sensi dell’art.6 della LR n. 1/2012. In questo caso il giudizio è rinviato. Il giudizio finale è espresso in: 9positivo. In tale caso il certificato di non idoneità è annullato e l’atleta dovrà sottoporsi a una nuova visita 9negativo quando viene confermata la non idoneità. Notifica dell’esito del ricorso Il Presidente trasmette all’interessato, per il tramite della struttura regionale competente, l’esito del ricorso o dell’istanza di revisione indicandone la motivazione. Oltre all’interessato, l’esito del ricorso o dell’istanza di revisione, non corredato dalle motivazioni, è comunicato con lettera raccomandata RR oppure, se noti, agli indirizzi pec, anche: 9alla Società Sportiva dell’atleta 9alla Federazione Sportiva o all’Ente di Promozione Sportiva di competenza, nelle sedi centrali e periferiche 9al Centro di medicina dello sport della ASL o centro accreditato di Medicina Sportiva o Libero Professionista autorizzato che ha rilasciato il certificato di non idoneità. 9alla ASL di residenza dell’atleta. Se l’esito del ricorso prevede obblighi di ricognizioni diagnostiche oppure la richiesta di pareri che possano far risalire a patologie specifiche, la segreteria avrà cura di trasmettere tali elementi solo all’interessato. Nel caso in cui ci fosse la necessità che tali valutazioni cliniche debbano essere visionate e monitorate nel tempo, la comunicazione sarà indirizzata oltre che all’atleta anche a chi ha valutato l’atleta in prima istanza. La documentazione clinica originale è restituita all’interessato su sua richiesta. I commissari sono tenuti al segreto d’ufficio e al rispetto della normativa sulla privacy. NORME DI RINVIO Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 2 Tali accertamenti devono essere eseguiti presso un centro di medicina dello sport della ASL o un centro accreditato di Medicina Sportiva o un Libero Professionista autorizzato 3 4 Vedi nota 3 Eventuali accertamenti dovranno essere svolti presso: Aziende Ospedaliere Pubbliche, IRCCS sia pubblici che di diritto privato, Case di Cura Private Accreditate Non saranno presi in considerazione esami eseguiti presso strutture non accreditate con SSR.
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