Maggio 2014 (PDF, 656 Kb)

Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
SOMMARIO - N° 5 – MAGGIO 2014
www.lex24.ilsole24ore.com
ARTICOLI
RASSEGNA DI
CIVILE E PENALE
GIURISPRUDENZA
pag. 2
RASSEGNA DI
AMMINISTRATIVA
GIURISPRUDENZA
pag. 8
NOTIZIE FLASH
pag. 11
ARTICOLI
pag. 24
RASSEGNA LEGISLATIVA
pag. 50
FOCUS
pag. 59
Circolazione stradale e codice della strada
Infrazioni stradali: annullata la direttiva europea
sullo scambio transfrontaliero
delle informazioni
pag. 24
Consumatori
Il danno da prodotto difettoso: competenza
del giudice del luogo del fatto generatore
del danno
pag. 28
Risarcimento Danni
Il danno da perdita della vita è risarcibile ma l'ultima
parola spetta alle Sezioni Unite
pag. 37
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
CORTI SUPERIORI – CIVILE
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Danno alla salute
DANNO DA EMOTRASFUSIONI
pag. 2
Lavori pubblici
ATTESTAZIONE SOA
Contratti
DEPOSITO IN ALBERGO
pag. 3
Responsabilità civile
RESPONSABILITÀ PER DANNO
DA PRODOTTO DIFETTOSO
pag. 4
pag. 8
RASSEGNA LEGISLATIVA
La rassegna dei provvedimenti legislativi
di maggiore interesse pubblicati
nel periodo di riferimento,
classificati per argomento
pag. 50
CORTI SUPERIORI – PENALE
Tutela degli animali
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
Misure cautelari
RIPARAZIONE PER INGIUSTA
DETENZIONE
pag. 5
pag. 59
FOCUS
L’approfondimento, curato dalla Redazione
di Lex24, sulle tematiche giuridiche
di maggiore interesse.
In questo numero:
“La voluntary disclosure”
pag. 59
La presente newsletter è stata chiusa in Redazione
in data 29.5.2014
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 1
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
CORTI SUPERIORI – CIVILE
DANNO DA EMOTRASFUSIONI
Danno alla salute – danno da emotrasfusioni – attività di vigilanza e controllo a cui è tenuto il
ministero – responsabilità ex art. 2043 c.c.
Pur essendo indubbio il connotato della pericolosita' insito nella pratica terapeutica della trasfusione del
sangue e dell'uso degli emoderivati, cio' non si traduce nella pericolosita' anche della correlata attivita' di
controllo e di vigilanza cui e' tenuto il Ministero della salute; ne consegue che la responsabilita' di
quest'ultimo per i danni conseguenti ad infezione da HIV e da epatite, contratte da soggetti emotrasfusi
per omessa vigilanza da parte dell'Amministrazione sulla sostanza ematica e sugli emoderivati, e'
inquadrabile nella violazione della clausola generale di cui all'articolo 2043 cod. civ. e non in quella di cui
all'articolo 2050 cod. civ. (Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008, n. 576).
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 14 gennaio 2014, n. 534
Danno alla salute – danno da emotrasfusioni - risarcimento - indennizzo - prescrizione decorrenza.
La responsabilita' del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV
contratte da soggetti emotrasfusi e' di natura extracontrattuale, ne' sono ipotizzabili, al riguardo, figure di
reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue
che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto
doloso o colposo di un terzo e' soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma
dell'articolo 2935 cod. civ. e articolo 2947 cod. civ., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la
modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensi' da
quello in cui tale malattia viene percepita o puo' essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al
comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze
scientifiche, a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica
ospedaliera di cui alla Legge n. 210 del 1992, articolo 4, bensi' con la proposizione della relativa domanda
amministrativa (Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576; Cass. 23 maggio 2011, nn. 11301 e 11302;
Cass., ord. 5 luglio 2011, n. 14694; Cass. 13 luglio 2011, n. 15391; Cass. 14 luglio 2011, n. 15453).
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 14 gennaio 2014, n. 534
Danno alla salute - contagio da virus hbv, hiv, hcv a seguito di emotrasfusioni - responsabilità
del ministero della salute - natura extracontrattuale della responsabilità - termine di
prescrizione dell'azione risarcitoria – decorrenza.
Soggiace al termine di prescrizione quinquennale il diritto al risarcimento dei danni subiti da chi assume di
aver contratto patologie per fatto doloso o colposo della struttura sanitaria, conseguente ad
emotrasfusioni. Invero, costituisce orientamento consolidato quello secondo il quale si ritiene che la
responsabilità del Ministero della salute per i danni derivanti da infezioni da virus HBV, HIV E HCV, è di
natura extracontrattuale ove non siano ipotizzabili figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione.
A norma del combinato disposto degli artt. 2935 e 2947 c.c., il termine di prescrizione quinquennale
decorre non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno, né dal momento in
cui la malattia di manifesta all'esterno, bensì dal giorno in cui tale malattia viene percepita o può essere
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 2
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e
tenendo conto della diffusione delle conoscenza scientifiche.
Corte d'Appello Napoli, Sezione 3 BIS civile, Sentenza 2 ottobre 2013, n. 3392
Danno alla salute - emotrasfusioni- indennizzo - rivalutazione annuale- spettanza - sussiste.
In tema di danni da trasfusione e somministrazione di emoderivati, l'indennità integrativa speciale,
prevista dall'articolo 2, comma 2°, della legge 210/1992, è soggetta a rivalutazione annuale, a seguito
della sentenza della Corte costituzionale 293/2011, che ha dichiarato illegittima l'esclusione della
rivalutazione per violazione del principio di uguaglianza, rispetto alla disciplina, introdotta con l'articolo 2,
comma 363°, della legge 244/2007, dei danni da somministrazione di talidomide.
Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 17 settembre 2013, n. 21225
Igiene e sanità pubblica - in genere - trattamento sanitario - reponsabilità per contagio da
virus hbv, hiv o hcv a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto - giudizio risarcitorio possibilità di compensare le somme dovute a titolo di indennizzo con quelle determinate a
titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") - criteri - fondamento.
Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al
contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla
legge n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del
danno ("compensatio lucri cum damno"), qualora non sia stato corrisposto o quantomeno sia determinato
o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di
una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia
riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto
ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati
specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum", il preciso importo da portare in decurtazione del
risarcimento.
Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Sentenza 14 giugno 2013, n. 14932
DEPOSITO IN ALBERGO
Contratti - deposito - in albergo - responsabilità dell'albergatore - cose portate in albergo cose non affidate in custodia - perdita o sottrazione - responsabilità dell'albergatore - integrale
risarcimento del danno - prova della colpa dell'albergatore - necessità - mancanza applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1783 cod. civ. – condizioni.
In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l'obbligo di affidare gli oggetti di
valore di sua proprietà in custodia all'albergatore, mancando una specifica previsione normativa in tale
senso; tuttavia, se non si avvalga di tale facoltà, corre il rischio di non poter ottenere, in caso di
sottrazione, l'integrale risarcimento del danno, come disposto dall'art. 1783 cod. civ., a meno che non
provi la colpa dell'albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione, ai
sensi dell'art. 1785-bis cod. civ.. In assenza di tale riscontro probatorio, la determinazione del "quantum"
entro il limite massimo stabilito nell'ultimo comma dell'art. 1783 cod. civ. rientra nel potere discrezionale
del giudice di merito, il quale è libero di determinare la somma da liquidare secondo il suo prudente
apprezzamento. (F.C.)
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 4 marzo 2014, n. 5030
Responsabilità civile - deposito in albergo - albergatore - responsabilità - prova liberatoria. (cc,
articoli 1783 e 1785).
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 3
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
Il direttore di una struttura alberghiera, al fine di liberarsi dalla responsabilità cui è gravato, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 1783 del Cc, relativamente alle cose portate dal cliente in albergo, deve fornire la
prova che la distruzione delle cose in questione sia ascrivibile al cliente, ovvero dovuta a forza maggiore,
oppure dipesa dalla natura delle cose stesse (articolo 1785 del Cc).
Corte d'Appello Roma, Sezione 3 civile, Sentenza 4 maggio 2012, n. 2373
Deposito (contratto di) - in albergo - perfezionamento del contratto - consegna delle chiavi
dell'autovettura al vetturiere dell'albergo - sussistenza - fattispecie in tema di furto di
autovettura.
Qualora un cliente consegni le chiavi dell'autovettura al vetturiere dell'albergo in cui alloggia, con la
consegna, che integra l'affidamento del veicolo, si perfeziona l'ordinario contratto di deposito.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 12 marzo 2010, n. 6048
Deposito (contratto di) - in albergo - responsabilità dell'albergatore - cose portate in albergo perdita e sottrazione - furto di beni custoditi dal cliente nella propria camera - responsabilità
dell'albergatore - presupposti - insufficiente predisposizione di un servizio di custodia - prova
liberatoria - dimostrazione della sproporzione tra costo del servizio di custodia e natura della
prestazione erogata al cliente - necessità.
L'albergatore risponde, ai sensi dell'art. 1785-bis cod. civ., del furto di un oggetto di valore sottratto dalla
camera del cliente, qualora il furto si verifichi nelle ore di indisponibilità del servizio di custodia gestito
dall'albergatore stesso, e non sia stata assicurata una adeguata sorveglianza dei locali e delle chiavi delle
camere. Per liberarsi da tale responsabilità, l'albergatore ha l'onere di provare che la prevenzione del furto
avrebbe richiesto l'adozione di misure dal costo sproporzionato ed inesigibile in rapporto alla natura ed al
prezzo delle prestazioni alberghiere fornite al cliente, nonché in relazione al rischio concreto del verificarsi
di eventi del genere.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 7 maggio 2009, n. 10493
Deposito (contratto di) - in albergo - responsabilità dell'albergatore - cose portate in albergo in genere - cose non affidate in custodia - perdita o sottrazione - responsabilità
dell'albergatore - integrale risarcimento del danno - prova della colpa dell'albergatore necessità - mancanza - applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1783 cod. civ. - condizioni.
In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l'obbligo di affidare gli oggetti di
valore di sua proprietà in custodia all'albergatore, mancando una specifica previsione normativa in tale
senso; tuttavia, se non si avvalga di tale facoltà, corre il rischio di non poter ottenere, in caso di
sottrazione, l'integrale risarcimento del danno, come disposto dall'art. 1783 cod. civ., a meno che non
provi la colpa dell'albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione, ai
sensi dell'art. 1785 bis cod. civ.. In assenza di tale riscontro probatorio, la determinazione del "quantum"
entro il limite massimo stabilito nell'ultimo comma dell'art. 1783 cod. civ. rientra nel potere discrezionale
del giudice di merito, il quale é libero di determinare la somma da liquidare secondo il suo prudente
apprezzamento.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 5 dicembre 2008, n. 28812
RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
Responsabilità civile - responsabilità per danno da prodotto difettoso ex art. 5 del d.p.r. n. 224
del 1988 (trasfuso nell'art. 117 del "codice del consumo") - prodotto difettoso - nozione -
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 4
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
apprezzamento del suo livello di sicurezza in termini di innocuità - insussistenza apprezzamento alla luce delle circostanze tipizzate dalla norma suddetta e di altri elementi
valutativi - sussistenza.
Ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (trasfuso nell'art. 117 del cd. "codice del consumo"),
il livello di sicurezza al di sotto del quale il prodotto deve ritenersi difettoso non corrisponde a quello della
sua innocuità, dovendo piuttosto farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti
dall'utenza in relazione alle circostanze tipizzate dalla suddetta norma, o ad altri elementi valutabili e in
concreto valutati dal giudice di merito, nell'ambito dei quali rientrano anche gli standard di sicurezza
eventualmente imposti da normative di settore.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 29 maggio 2013, n. 13458
Responsabilità civile - danno da prodotto difettoso - responsabilità del fornitore - esonero condizioni.
Qualora la persona danneggiata da un prodotto difettoso ignori l'identità del produttore, il fornitore è
esonerato da responsabilità soltanto se renda note informazioni idonee a consentire l'effettiva
individuazione del costruttore, sì che non è all'uopo sufficiente la mera comunicazione dei dati relativi a un
soggetto, indicato come produttore, occorrendo invece la dimostrazione della sussistenza di tale qualità.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 1 giugno 2010, n. 13432
CORTI SUPERIORI – PENALE
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
Fauna e flora - tutela degli animali - reato di abbandono di animali - requisiti per la
configurabilità e concetto di gravità della sofferenza – (art. 727 cod. pen.; l. n. 189/04).
Il reato di abbandono di animali comprende non solo tutti quei comportamenti dell'uomo che offendono il
comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali destando ripugnanza per la loro aperta crudeltà,
ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore (Cass. Sez. 3^
22.11.2012 n. 49298, Tomat; idem 7.11.2007 n. 44287, Belloni Pasquinelli). La novella di cui alla L. n.
189/04, richiede ai fini della integrazione della fattispecie non solo che le condizioni di custodia
dell'animale appaiano incompatibili con la natura dello stesso, ma che tali condizioni siano produttive di
gravi sofferenze per l'animale. E se è innegabilmente vero che il concetto di gravità della sofferenza
necessario per la condotta prevista dall'art. 727 cod. pen. è diverso dal concetto di grave danno alla
salute (dell'animale) contemplato nell'art. 544 ter cod. pen., è comunque indispensabile che le sofferenze
cui gli animali mal custoditi dovessero essere sottoposti debbano raggiungere un livello tale da rendere
assolutamente inconciliabile la condizione in cui vengono tenuti con la condizione propria dell'animale in
situazione di benessere. Tale giudizio va espresso con riferimento alle situazioni contingenti, essendo
evidente che una temporanea situazione di disagio dell'animale non può essere confusa con la situazione
contra legem enunciata dal comma 2° dell'art. 727.
Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 24 febbraio 2014, n. 8676
Fauna e flora - maltrattamenti - abbandono di animale - comportamenti di abbandono e incuria
– (art. 727 comma 2 c.p.)
Costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non solo le sevizie, le
torture o le crudeltà caratterizzate da dolo, ma anche quei comportamenti (sia pure colposi) di abbandono
e incuria che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi esseri viventi, capaci di
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 5
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell'uomo (sez. III 22.11.12, Tomat, rv.
253882).
Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 22 gennaio 2014, n. 2852
Abbandono di animali - abbandono in canile - inadempimento contrattuale.
Non commette reato di abbandono il proprietario di un cane che lascia l'animale in un canile. È evidente
che questo reato non può ravvisarsi nel solo comportamento del proprietario che affidi il suo cane ad una
struttura o allevamento privato, il quale, sulla base di uno specifico contratto oneroso assuma verso il
proprietario l'obbligazione di custodire e curare l'animale e di evitare i pericoli per la sua incolumità,
provvedendo, anche in caso di bisogno, alle necessarie prestazioni sanitarie e ai mezzi terapeutici. Inoltre
neppure un comportamento di abbandono - nel senso indicato dalla norma incriminatrice - può ravvisarsi
di per sé nel solo fatto di avere sospeso il pagamento del corrispettivo o nel non avere ritirato il cane,
perché ciò configura appunto un inadempimento contrattuale ma non autorizza certamente la struttura o il
canile affidatario ad abbandonare il cane a se stesso, ad interromperne la cura e la custodia o, addirittura,
a sopprimerlo, comportamenti questi che, del resto, potrebbero a loro volta integrare il reato a carico del
responsabile del canile. Quest'ultimo, infatti, in una ipotesi del genere, oltre ad agire civilmente per il
recupero del suo credito, potrà legalmente liberarsi del cane solo con le procedure previste dalla legge per
l'affidamento dell'animale ad una struttura pubblica. Ne deriva che il proprietario che abbia affidato il cane
ad un canile privato che si sia contrattualmente obbligato alla sua cura e custodia, potrà eventualmente
rispondere di abbandono nel caso di sospensione dei pagamenti o di mancato ritiro solo quando sia
concretamente prevedibile per l'inaffidabilità o la mancanza di professionalità del canile affidatario che
questa situazione determini l'abbandono del cane da parte del canile.
Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 20 marzo 2013, n. 12852
Animali - maltrattamenti e abbandono - trasporto per un lungo viaggio all'interno del
bagagliaio di un'automobile non collegato con l'abitacolo, senza conseguente possibilità di
movimento.
Il trasporto di cani per un lungo viaggio all'interno del bagagliaio di un'automobile non collegato con
l'abitacolo, senza conseguente possibilità di movimento, in considerazione dello stato di sofferenza
prodotto, integra il reato di abbandono di animali, previsto dall'art. 727 c.p., punito con l'arresto fino ad
un anno e con l'ammenda da 1.000 a 10mila euro. Il c. 2 infatti recita che soggiace alla pena "chiunque
detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 7 febbraio 2013, n. 5979
Conservazione della natura - sanzioni penali - maltrattamento animali - nozione di abbandono semplici patimenti dell'animale - elementi costitutivi del reato - fattispecie – (art. 727 cod.
pen.)
Ai fini dell'integrazione degli elemento costitutivi del reato di cui all'art. 727 cod. pen. , non è necessaria la
volontà del soggetto agente di infierire sull'animale, né che quest'ultimo riporti una lesione all'integrità
fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti. D'altra parte, la nozione di abbandono va intesa
non solo come volontà di interrompere ogni accadimento dell'animale, ma anche come omesso
adempimento da parte dell'agente dei propri doveri di custodia e cura (Cass. Sez. 3, n. 175 del
13/11/2007, Mollaian). Nel caso di specie, è stato accertato che due animali erano stati lasciati all'interno
di un'autovettura esposta ai raggi solari durante la stagione estiva, per almeno 5 ore e 20 minuti, con un
minimo ricambio di aria ed una ridotta scorta di acqua, e ciò aveva comportato un peggioramento delle
condizioni di vita degli animali.
Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 7 febbraio 2013, n. 5971
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 6
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE
Istanza di riparazione per ingiusta detenzione - mandato difensivo - formule sacramentali non sono richieste.
La domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l'abbia
indebitamente sofferta, ma la sua proposizione, in quanto espressione della volonta' della parte di far
valere il diritto alla riparazione in giudizio puo' avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di
procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'articolo 122 c.p.p.. Va pertanto ribadito che il
rilascio di un mero mandato difensivo, con cui si attribuisce al difensore il potere di esercitare la difesa
tecnica, non e' sufficiente ad attribuire al difensore il potere di presentare l'istanza in nome e per conto
della parte interessata, necessitando a tal fine una procura speciale, con la quale detta parte trasferisce
ad altro soggetto (ad es. al difensore) un potere di cui quest'ultimo non e' titolare.
Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 17 gennaio 2014, n. 1928
Favoreggiamento personale - arresto - convalida - riparazione per ingiusta detenzione - rigetto
- illegittima costituzionale.
La Corte costituzionale con sentenza 109/99, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 314
c.p.p., comma 1 nella parte in cui non prevede che chi e' stato prosciolto con sentenza irrevocabile con
una delle formule previste dalla citata disposizione ha diritto, entro gli stessi limiti previsti per la custodia
cautelare, a un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di
indiziato di delitto. Tale pronuncia, ponendo sullo stesso piano normativo, ai fini che qui interessano,
custodia cautelare e custodia precautelare, ha evidentemente eliminato in radice ogni incertezza
interpretativa al riguardo. Pertanto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, di cui all'articolo 314
c.p.p., e' riconoscibile, entro gli stessi limiti previsti per la custodia cautelare, anche a favore di chi abbia
subito privazione della liberta' a causa di arresto in flagranza o fermo.
Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 17 gennaio 2014, n. 1918
Riparazione per ingiusta detenzione - cause ostative - "colpa grave" - stupefacenti - condotta
del tossicodipendente.
Per consolidata giurisprudenza la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per
ingiusta detenzione non puo' identificarsi nella mera condizione di tossicodipendente. A tal fine, la colpa
grave puo' essere ravvisata nella condotta del tossicodipendente che detenga sostanze stupefacenti, solo
allorche' ricorrano elementi ulteriori i quali inducano ragionevolmente a ritenere che la detenzione sia
finalizzata allo spaccio (Sezione 4, 26 gennaio 2011, Migliano, non massimata, Sezione 4, 3 giugno 2008,
n. 37026, Bologna).
Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 15 gennaio 2014, n. 1549
Riparazione per ingiusta detenzione - misure cautelari - procedimento - integrazione
documentale - disponibilità delle prove.
Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione il giudice deve rigettare l'istanza se le parti
non ottemperino al suo invito ad integrare la documentazione presentata, trovando applicazione le regole
del processo civile ed essendo, pertanto, preclusi al giudicante gli accertamenti di ufficio (Cass. pen. Sez.
4, n. 2429 del 13.12.2011, Rv. 251738). Infatti, il procedimento per riparazione da ingiusta detenzione,
come disciplinato dagli articoli 314 c.p.p. e segg., pur essendo disciplinato dal codice di procedura penale,
(v. Sezioni unite 9.7.2003, n. 35760, Azgejui, Rv. 225471) ha prevalente natura civilistica, benche' il
principio civilistico della disponibilita' delle prove in capo alle parti vada coordinato con la specifica natura
del procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione che, riguardando un rapporto obbligatorio di
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 7
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
diritto pubblico, non puo' non avere incidenza anche sul suddetto principio civilistico sicche', quanto
all'acquisizione documentale ritenuta necessaria, il giudice della riparazione ben puo' procedere ad attivita'
integrativa di ufficio ma i suoi poteri officiosi non possono giammai totalmente sovrapporsi all'onere che
incombe sulle parti, se non di provare i fatti costitutivi o quelli estintivi (o modificativi), quanto meno di
allegare le circostanze idonee a contrastare la contrapposta tesi; allegazioni sulle quali potranno poi
esercitarsi i poteri di accertamento attribuiti al giudice.
Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 15 gennaio 2014, n. 1553
Misure cautelari - personali - riparazione per l'ingiusta detenzione - in genere - dolo o colpa
grave dell'instante - condotte precedenti e successive all'emissione della misura - valutazione necessità - fattispecie.
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche
prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia
"strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale
misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi
"ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa
o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria
funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto. (Fattispecie in cui è
stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di
interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche
intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni
"travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni).
Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, Sentenza 24 dicembre 2013, n. 51779
Misure cautelari - personali - riparazione per l'ingiusta detenzione - in genere - dolo o colpa
grave del richiedente - valutazione - atti utilizzabili - atti del procedimento penale affetti da
inutilizzabilità "fisiologica" - ammissibilità - fattispecie.
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il
giudice può utilizzare gli atti che nel giudizio di cognizione sono risultati "fisiologicamente" inutilizzabili.
(Nella specie, si trattava di dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da coimputati che in
dibattimento o non si erano sottoposti all'esame, o avevano ritrattato).
Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 10 dicembre 2013, n. 49771
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
ATTESTAZIONE SOA
Gare d'appalto - partecipazione - requisiti di qualificazione - attestazione SOA - possesso continuità - vuoto temporale tra la scadenza della precedente attestazione ed il rilascio della
nuova attestazione - irrilevanza - condizione - tempestiva istanza di rinnovo.
Ai fini della continuità del possesso del requisito di qualificazione connesso all'attestazione SOA, non
assume rilievo l'esistenza di un vuoto temporale intercorrente tra la data di scadenza della precedente
attestazione e quella di rilascio della nuova attestazione, a condizione che l'impresa interessata abbia
tempestivamente presentato la domanda di rinnovo alla società attestatrice, poiché non vi è ragione di
penalizzare l'impresa che pure ha adempiuto all'onere di provvedere alla presentazione nei termini della
domanda di verifica. In circostanze siffatte, invero, l'impresa verrebbe esclusa pur in mancanza del
dichiarato esito negativo della verifica, in contrasto con il principio del favore verso la più ampia
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 8
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
partecipazione alle gare. Ne consegue che la fictio iuris della retroattività del rinnovo dell'attestazione
SOA, con la neutralizzazione della vacatio temporale eventualmente verificatasi (anche in virtù del
termine di centottanta giorni di cui la società di attestazione può avvalersi, ex art. 76, comma 3, D.P.R. n.
207 del 2010, ai fini del rilascio della attestazione rinnovata), è subordinata alla tempestiva attivazione
dell'impresa interessata.
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno, Sezione 2, Sentenza 11 aprile 2014, n. 713
Appalti - attestazione SOA - avvalimento - messa a disposizione delle risorse carenti - mero
documento certificativo - insufficienza.
L'avvalimento dell'attestazione SOA sottende necessariamente una totale o parziale carenza in capo
all'impresa concorrente di risorse (economico-finanziarie e/o tecnico-organizzative) necessarie
all'esecuzione dei lavori previsti in appalto e possedute dall'impresa ausiliaria; attraverso l'avvalimento,
dette risorse, e non il mero documento certificativo della qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici
(che delle prime costituisce la sintesi espressiva) devono essere messe a disposizione in tutto o in parte
dell'impresa ausiliata, a seconda della relativa carenza (T.A.R. Napoli, sez. VIII, 25 febbraio 2011,
n.1209; T.A.R. Napoli, sez. I, 2 febbraio 2011 n. 644; T.A.R. Piemonte, sez. I, 15 gennaio 2010 n. 224;
T.A.R. Piemonte sez. I, 16 giugno 2011, n. 631).
Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino, Sezione 1, Sentenza 19 marzo 2014, n. 472
Appalti - attestazione SOA - art. 88, c. 1, lett. a), d.p.r. n. 207/2010 - specifica indicazione delle
singole risorse prestate - contratti pubblici di lavori.
L'art. 88, comma 1, lett. a), d.p.r. n. 207/10 e il correlato obbligo di specifica identificazione delle singole
risorse prestate si applica ai soli contratti pubblici di lavori, con la conseguenza che mentre per questi non
può prescindersi da un contratto di avvalimento ad oggetto determinato, per i soli contratti relativi a
servizi e forniture può ritenersi sufficiente un contratto di avvalimento ad oggetto determinabile, ai sensi
del principio generale di cui all'art. 1346 c.c.. (cfr. in tal senso T.A.R. Lazio, sez. III 11 aprile 2013, n.
3672).
Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino, Sezione 1, Sentenza 19 marzo 2014, n. 472
Appalti - attestazioni SOA - art. 357, c. 12 del d.p.r. n. 207/2010 - attestazioni rilasciate in
vigenza del d.p.r. n. 34/2000 - scadenza - ultrattività.
L'art. 357, co. 12, del D.P.R. 207/2010 ha previsto, tra l'altro, in via transitoria, la cessazione della
validità delle attestazioni rilasciate nella vigenza del D.P.R. n. 34 del 2000 a decorrere dal
cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; dunque, alla
data del 5 dicembre 2012, per un verso, le attestazioni rilasciate a norma del D.P.R. n. 34/2000 avevano
perso efficacia e, in ragione di tale circostanza, non si può considerare operante retroattivamente il
principio dell'assorbimento della OS 28 nell'OG 11, in mancanza dell'allegazione dell'intervenuto
ottenimento, da parte delle imprese in questione, di una nuova attestazione SOA conforme alle
disposizioni regolamentari dettate dal D.P.R. n. 207/2010.
Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania, Sezione 4, Sentenza 18 febbraio 2014, n. 576
Affidamento - lavori di ristrutturazione - dichiarazione ex art. 38, comma 1 dlgs n. 163/2006 fungibilità con la certificazione di qualità SOA – inconfigurabilità.
Ancorché ai fini del rilascio della certificazione di qualità da parte della SOA occorra attestare, ai sensi
dell'art. 78, comma 3, del d.P.R. 207/2010, il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38,
comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti pubblici, spetta comunque alla stazione appaltante, nei
termini e secondo le modalità riportate a pena d'esclusione nel bando di gara, la verifica concreta del
possesso di detti requisiti di carattere generale, trattandosi di requisiti di onorabilità, moralità e
professionalità soggettivamente indefettibili, ossia intrinsecamente legati al soggetto concorrente e alla
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 9
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
sua personale idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l'amministrazione, e che vanno
pertanto dichiarati come sussistenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e non con
riferimento alla (diversa) data in cui l'attestazione SOA viene rilasciata.
Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia, Sezione 1, Sentenza 15 ottobre 2013, n. 1174
Appalto misto di lavori e forniture - contratti della PA - procedura aperta - per l'affidamento dei
lavori di fornitura e posa in opera di barriere per mitigazione - avvalimento - art. 49 d.lgs. n.
163/2006 - avvalimento dei requisiti soggettivi - contenuto minimo del contratto.
L'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, al primo comma, consente espressamente che l'avvalimento possa
soddisfare la richiesta relativa al possesso - da parte delle imprese che concorrono all'aggiudicazione di un
appalto pubblico - dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero anche
dell'attestazione della certificazione SOA. La disposizione deve essere peraltro letta in unione con quella di
cui al successivo secondo comma, che esige l'impegno dell'impresa ausiliaria, nei confronti del concorrente
e della stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie
di cui è carente il concorrente; e, soprattutto, con l'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, che, nell'individuare il
contenuto minimo del contratto di avvalimento, stabilisce che esso riporti in modo compiuto, esplicito ed
esauriente l'oggetto del contratto, inteso come specifica indicazione delle risorse e dei mezzi prestati
dall'impresa ausiliaria alla concorrente, nonché la durata ed ogni altro elemento utile. L'avvalimento nei
requisiti soggettivi di qualità deve pertanto essere infatti reale e non formale, e all'uopo non risulta
sufficiente il "prestito" della certificazione posseduta: limitarsi a questo farebbe venire meno la stessa
essenza dell'istituto, finalizzato non già ad arricchire la capacità tecnica ed economica del concorrente,
bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri
soggetti, garantendo nondimeno l'affidabilità dei lavori, dei servizi o delle forniture appaltati; né l'oggetto
dell'avvalimento è determinabile aliunde sulla base dell'attestazione SOA di qualificazione dell'impresa
ausiliaria, trattandosi di riferimento insufficiente al fine di stabilire quali e quanti dei mezzi e delle risorse
organizzative dell'impresa ausiliaria, e che contribuiscono al possesso della qualifica nella categoria e
classifica oggetto dell'attestazione "prestata", siano effettivamente messi a disposizione dell'impresa
ausiliata (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2013, n. 1772; id., sez. V, 10 gennaio 2013, n. 90; id., sez.
III, 29 ottobre 2012, n. 5512; id., sez. V, 18 novembre 2011, n. 6079).
Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze, Sezione 1, Sentenza 11 luglio 2013, n. 1173
Pubblica amministrazione - contratti della PA - in genere - attestazione SOA - in corso di
verifica triennale - richiesta tempestiva o fuori termine - conseguenze.
L'impresa che ha richiesto in termini la verifica triennale del proprio attestato SOA può partecipare alle
gare indette dopo il triennio anche se la verifica sia compiuta successivamente, fermo restando che
l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 11, comma 8°, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
all'esito positivo della verifica stessa; viceversa l'impresa che abbia presentato la richiesta fuori termine
può partecipare alle gare soltanto dopo la data di positiva effettuazione della verifica.
Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 21 giugno 2013, n. 3397
Lavori pubblici - società organismo attestazione (SOA) - previsione che lo statuto delle SOA
prescriva come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento dell'attività di attestazione
dell'esistenza dei requisiti per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici - conseguenti
divieto per un medesimo soggetto di svolgere contemporaneamente attività di organismo di
certificazione e di SOA e divieto per un organismo di certificazione di avere partecipazioni
azionarie in una SOA - asserita irragionevolezza e violazione del principio della libertà di
iniziativa economica - asserita disparità di trattamento tra gli operatori economici insussistenza - esercizio di una funzione di natura pubblica che giustifica limitazioni a garanzia
di neutralità e imparzialità - non fondatezza della questione.
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 10
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, co. 3, del d.lgs. n. 163 del
2006, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dal TAR del Lazio, il quale dubita della legittimità
costituzionale di questa norma nella parte in cui, stabilendo il principio di esclusività dell'oggetto sociale
della SOA (Società organismo attestazione), avrebbe il duplice corollario di vietare ad un medesimo
soggetto di svolgere contemporaneamente attività di organismo di certificazione e di SOA e di vietare ad
un organismo di certificazione di avere partecipazioni azionarie in una SOA. La libertà di iniziativa
economica privata infatti, come gode della tutela accordata dall'art. 41 Cost. alle imprese singolarmente
considerate, così soggiace, quindi, ai limiti che lo stesso parametro costituzionale consente di stabilire a
salvaguardia di valori di rilievo costituzionale, ivi compreso quello di un assetto competitivo dei mercati a
tutela delle stesse imprese e dei consumatori. L'art. 41 Cost., dunque, è un parametro che garantisce non
solo la libertà di iniziativa economica, ma anche l'assetto concorrenziale del mercato di volta in volta preso
in considerazione; ed è, altresì, questo che il divieto di partecipazione in esame concorre soprattutto a
tutelare. Qualora, infatti, fosse permesso, è palese che il possesso da parte di un organismo di
certificazione di partecipazioni sociali in una SOA può favorire la concentrazione delle due distinte verifiche
in capo a soggetti sostanzialmente unitari (nella specie, poi, la partecipazione è praticamente totalitaria),
anche senza ipotizzare condotte in concreto necessariamente scorrette, ma con pregiudizio per l'assetto
concorrenziale del mercato.
Corte Costituzionale Sentenza 22 maggio 2013, n. 94
NOTIZIE FLASH
In "Gazzetta" il "Salva Roma"
È stata pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" del 5 maggio 2014 n. 102 la legge 2 maggio 2014, n. 68
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni
urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle
istituzioni scolastiche.
Il testo coordinato
IL DECRETO IN PILLOLE
TASI - L'aliquota massima per l'abitazione principale potrà essere del 3,3 per mille, ma questo limite
riguarda solo il 2014 mancando un impegno analogo per gli anni successivi. Per le altre tipologie di
immobili (che al dicembre 2013 avevano un'aliquota Imu del 10,6 per mille), il limite viene alzato all'11,4
per mille. Per finanziare detrazioni di imposta, secondo un accordo sancito con l'Anci, i Comuni hanno la
possibilità di alzare l'aliquota massima per lo 0,8 per mille, rispetto all'attuale 2,5 per mille, producendo
un gettito possibile per lo Stato pari a 125 milioni (prima erano 500). Sono esenti dalla Tasi: gli immobili
dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali, allo stesso modo degli immobili degli enti del servizio
sanitario nazionali, ma destinati solo a funzioni istituzionali. Fuori dalla portata della Tasi anche gli
immobili già esentati dall'Ici, quindi stazioni, ponti e fabbricati destinati a uso pubblico, i fabbricati per uso
culturale, per l'esercizio del culto e quelli del Vaticano. Le modifiche apportate nelle Commissioni riunite
Finanze e Bilancio della Camera hanno esentato anche i terreni agricoli, i rifugi alpini non custoditi, i punti
d'appoggio e i bivacchi.
TARI - I comuni, per il 2014 e 2015, potranno utilizzare coefficienti per la determinazione della Tari
superiori o inferiori del 50% rispetto a metodo normalizzato.
PAGAMENTO E RISCOSSIONE DI TASI E TARI – Sono state rese omogenee a quelle dell'Imu (F24 e
bollettino c/c), quindi no ai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. La TASI
deve essere pagata in due rate: entro il 16 giugno la prima e entro il 16 dicembre la seconda. Per la TARI
i termini di pagamento sono fissati dal Comune, con almeno 2 rate a scadenza semestrale. Per questo
tributo sono invece possibili le modalità con servizi elettronici e di pagamento interbancari e postali. Sono
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 11
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
esentati dal pagamento i rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Per il
primo anno il pagamento della TASI prima casa avverrà "di norma" in un'unica soluzione entro il 16
dicembre 2014, a meno che non venga pubblicato prima sul sito informatico del Ministero dell'Economia
(entro il 31 maggio 2014) la delibera comunale con l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni
d'imposta. È consentito in ogni caso il pagamento della Tari e della Tasi in un'unica soluzione entro il 16
giugno di ciascun anno.
RIEQUILIBRIO FINANZIARIO - Per gli enti con criticità finanziarie è consentito, per il 2014, di riproporre
un nuovo piano di riequilibrio entro 120 giorni a partire dal momento in cui la Corte dei Conti ne ha
respinto una sua prima versione. Fino allo scadere dei 120 giorni vengono sospese le procedure per la
dichiarazione dello stato di dissesto.
SOCIETÀ PARTECIPATE - La legge proroga dall'1 maggio 2014 all'1 gennaio 2015 il termine entro il quale
procedere alla cessione delle partecipazioni in società che producono beni e servizi non strettamente
necessari per le finalità istituzionali delle amministrazioni.
ROMA CAPITALE - Dovrà redigere un rapporto sul disavanzo di bilancio e predisporre un piano triennale
per il riequilibrio strutturale del bilancio, che dovrà poi essere approvato con un apposito decreto della
presidenza del consiglio dei ministri. Entro il 4 luglio il comune dovrà trasferire al ministero dell'Interno, al
Mef, al parlamento e alla Corte dei conti un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo
di bilancio, anche con riferimento alle società controllate. Dovrà essere adottate un piano triennale per la
riduzione del disavanzo. Il commissario straordinario potrà inserire nella massa passiva del debito le
eventuali ulteriori partite debitorie relative a obbligazioni e oneri, fino a un massimo di 30 mln. Per
superare la crisi nella gestione dei rifiuti la legge prevede la possibilità di utilizzare 22,5 milioni di risorse,
già iscritte nel bilancio dello Stato, per gli anni 2014-2015.
IMU: viene soppressa la norma che stabiliva, in caso di insufficiente versamento della seconda rata Imu
per il 2013, prevedeva la non applicazione di sanzioni e interessi, in caso di pagamento entro il 24
gennaio. La sanatoria, quindi, è condizionata al versamento della differenza entro il termine della prima
rata Imu, dovuta per il 2014 (cioè il 16 giugno).
ROTTAMAZIONE CARTELLE - Viene spostato dal 28 febbraio al 31 maggio il termine per aderire alla
rottamazione delle cartelle Equitalia (con lo sconto sugli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e sugli
interessi di mora). Di conseguenza viene spostato al 16 giugno il termine di sospensione della riscossione
dei relativi carichi.
IRPEF - Per il 2013 sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale Irpef, approvate entro
il 31 dicembre 2013, in deroga a quanto stabilito del decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale.
PULIZIA SCUOLE - Viene spostato al 31 marzo il termine per la prosecuzione dei contratti stipulati dagli
istituti scolastici ed educativi statali, per l'acquisto di servizi di pulizia e altri servizi ausiliari (in essere al
31 dicembre).
MUTUI - Per il 2014 e 2015 gli enti locali potranno accedere ai forme di finanziamento, oltre i limiti stabiliti
dall Tuel, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui rimborsate nell'esercizio
precedente.
CONTRIBUTI ORDINARI - A partire da quest'anno viene ridotto il contributo ordinario, spettante agli enti
locali, nella misura di 7 mln per le province e 118 mln per i comuni. La riduzione si applica inbase alla
popolazione residente.
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 12
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
FONDO SOLIDARIETA' - Entro il 15 marzo di quest'anno i comuni e le regioni dovranno ricevere un
anticipo, su quanto spetta per il 2014a titolo di fondo di solidarietà comunale, pari al 20% di quanto
ricevuto nel 2013.
FONDO RIEQUILIBRIO - Viene confermato per il 2014 la modalità di riparto alle province del fondo
sperimentale di riequilibrio.
RELAZIONE FINE MANDATO - Vengono modificati i termini entro cui le relazioni di fine mandato dei sindaci
e presidenti di province devono essere sottoscritte, certificate e inviate alla Corte dei conti.
FABBISOGNI STANDARD - Il 10% del fondo di solidarietà comunale dovrà essere ripartito tra i comuni,
sulla base dei fabbisogni standard, tenendo conto anche delle capacità fiscali.
Penalisti, Opg: la pericolosità si deve basare su condizioni oggettive
"L'Anm ha preso posizione contro alcuni passaggi del testo del decreto sulla chiusura degli Opg emendato
anche dall'Unione delle Camere Penali e ora all'esame della Camera. In nome di un realismo che finisce
per pregiudicare i più deboli, il sindacato dei magistrati si oppone a che sia solo la pericolosità soggettiva
a determinare la possibile permanenza in Opg e invoca il mantenimento del criterio delle 'condizioni di vita
individuali, familiari e sociali del reo' che, come noto, spesso ha determinato proroghe ingiustificate e
disparità di trattamenti tra chi ha risorse familiari e di rete e chi di esse non dispone".
Un criterio, questo "da superare - ammonisce l'Unione delle Camere Penali - anche per responsabilizzare i
servizi territoriali sanitari e sociali che troppo spesso hanno latitato e la cui inerzia ha dato sovente causa
a proroghe inutili". "Che la pericolosità debba basarsi unicamente sulle condizioni soggettive - aggiungono
i penalisti - pare indispensabile per evitare che chi è guarito ma non ha una famiglia in grado di
accoglierlo (o una struttura alternativa che fino ad ora non è stata realizzata) debba rimanere in Opg in
eterno. Con il risultato finale che chi ha i mezzi sta fuori e chi ne è privo dentro''.
"Bisognerebbe che anche i magistrati - fa notare l'Ucpi - visitassero gli Opg, così come stanno facendo gli
avvocati delle Camere Penali, al di là delle sale colloqui e nelle aree più buie delle nostre prigioni. Il
giudizio di pericolosità basato sulle condizioni cliniche e sanitarie potrebbe evitare l'ingresso in Opg anche
come misura provvisoria, con gestione del paziente temporanea in ospedale''.
Anf, bene Orlando con tavolo avvocatura
"Bene il Ministro Orlando che sta dimostrando di tener fede agli impegni assunti con l'obiettivo di creare
un luogo di dialogo vero con l'avvocatura. La riunione tenutasi al ministero sul Tavolo sull'Avvocatura è
stata propositiva e ha individuato i tavoli di confronto composti rispettando le specificità delle
rappresentanze associative, che già entro la fine del mese di maggio dovranno formulare proposte affidate
poi alla elaborazione da parte dell'Ufficio legislativo del Ministero". Lo dichiara il segretario generale
dell'Associazione Nazionale Forense Ester Perifano.
"Si prefigura molto interessante e proficuo - continua Perifano - il confronto che ci attende su argomenti
fondamentali, come le specializzazioni e le società tra professionisti, che potrebbero contribuire a
modernizzare l'attività professionale e ad incanalare positivamente le grandi energie della categoria".
"Anche la Riforma Forense - sottolinea Perifano - dovrà essere rivista. Lo stesso Ministro Orlando ha,
infatti, indicato che una delle strade per ridurre il contenzioso passa proprio per il potenziamento delle
soluzioni stragiudiziali con il coinvolgimento degli avvocati. In particolare, si punta sulle camere arbitrali e
sulla introduzione della negoziazione assistita per separazioni e divorzi consensuali. Si tratta di un insieme
di misure che andrebbero nella giusta direzione".
Anf, bene Orlando con tavolo avvocatura
"Bene il Ministro Orlando che sta dimostrando di tener fede agli impegni assunti con l'obiettivo di creare
un luogo di dialogo vero con l'avvocatura. La riunione tenutasi al ministero sul Tavolo sull'Avvocatura è
stata propositiva e ha individuato i tavoli di confronto composti rispettando le specificità delle
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 13
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
rappresentanze associative, che già entro la fine del mese di maggio dovranno formulare proposte affidate
poi alla elaborazione da parte dell'Ufficio legislativo del Ministero". Lo dichiara il segretario generale
dell'Associazione Nazionale Forense Ester Perifano.
"Si prefigura molto interessante e proficuo - continua Perifano - il confronto che ci attende su argomenti
fondamentali, come le specializzazioni e le società tra professionisti, che potrebbero contribuire a
modernizzare l'attività professionale e ad incanalare positivamente le grandi energie della categoria".
"Anche la Riforma Forense - sottolinea Perifano - dovrà essere rivista. Lo stesso Ministro Orlando ha,
infatti, indicato che una delle strade per ridurre il contenzioso passa proprio per il potenziamento delle
soluzioni stragiudiziali con il coinvolgimento degli avvocati. In particolare, si punta sulle camere arbitrali e
sulla introduzione della negoziazione assistita per separazioni e divorzi consensuali. Si tratta di un insieme
di misure che andrebbero nella giusta direzione".
In "Gazzetta" il riordino del diritto d'autore
È stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 5 maggio 2014 n. 102 il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014 «Riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di
cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni».
Avvocati in sciopero, i perché in mezza pagina su Corsera
Una mezza pagina pubblicitaria sul Corriere della Sera per spiegare, ancora una volta, le ragioni che
hanno portato negli ultimi mesi gli avvocati in trincea con scioperi e altre forme di protesta. L'hanno
acquistata con una raccolta di fondi gli avvocati sardi e leccesi. Sei "sai che" per ricordare dove sta
andando la giustizia. Il primo: "Sai che il Contributo Unificato, tassa che il cittadino deve pagare per
iniziare una causa, in 10 anni è aumentato del 55,62% per il primo grado, del 119,15% per l'appello e del
182,67% per il ricorso in Cassazione?". E si continua così. Denunciando ad esempio che dal primo gennaio
2014 lo Stato ha aumentato da 8 a 27 euro la marca da bollo, altra tassa che occorre pagare per iscrivere
la causa al ruolo. E che dal 3 maggio, inoltre, lo Stato ha aumentato i costi fino al 50% in più per bolli per
le copie cartacee. Su queste problematiche è stata presentata anche un'interrogazione in Senato dalla
senatrice sarda del M5S Manuela Serra, ma il Governo - spiega il movimento in una nota - non ha ancora
provveduto a dare una risposta alle domande. Stessa sorte è toccata all'interrogazione presentato alla
Camera dalla deputata sarda sempre del M5S, Emanuela Corda.
Matrimonio egualitario: depositate a roma, milano e torino mozioni
L'Associazione Radicale Certi Diritti ha promosso il deposito di una mozione a favore della trascrizione
dell'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso in varie città italiane tra cui Roma, Milano e Torino.
Secondo l'associazione: «Un'ormai corposa giurisprudenza nazionale ed europea ha riconosciuto le
relazioni omosessuali come piene titolari di un diritto alla vita familiare, che il diritto di sposarsi non è
necessariamente limitato a coppie di sesso diverso e che la differenza di sesso non è un connotato
essenziale del matrimonio. Inoltre, lo straniero che abbia contratto un matrimonio fuori dall'Italia con un
cittadino straniero dello stesso sesso deve essere qualificato quale "familiare", ai fini del diritto al
soggiorno in Italia».
La nota ricorda che recentemente il Tribunale di Grosseto, con ordinanza del 3 aprile 2014, ha ordinato al
Comune di Grosseto di trascrivere nei registri dello stato civile il matrimonio tra persone dello stesso
sesso celebrato all'estero, «poiché non è contrario all'ordine pubblico, è valido e produce effetti giuridici
nel luogo in cui è stato pubblicato e infine non sussiste né nelle norme del diritto internazionale privato né
nella legislazione interna, un riferimento alle diversità di sesso quale condizione necessaria per contrarre
matrimonio».
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 14
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
«Dopo questa sentenza – continua il comunicato dell'Associazione - la città di Latina ha deciso di
sostenere le eventuali richieste di trascrizione e sabato una coppia di Fano ha annunciato che chiederà al
Comune la trascrizione del proprio matrimonio contratto in Olanda».
Da qui l'invito agli amministratori locali affinché «mostrino coraggio nel sostenere legittime richieste di
inclusione e di cittadinanza da parte delle coppie omosessuali». Anche il governo, però, «e in particolare il
Ministro dell'Interno», secondo i radicali, «deve prendere una posizione chiara», soprattutto dopo «la
sciagurata circolare Amato, inviando una nuova circolare che imponga la trascrizione dei matrimoni tra
persone dello stesso sesso contratti all'estero».
In "Gazzetta" la direttiva sulla declassificazione dei documenti
È stata pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" del 2 maggio 2014 n. 100 la direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 aprile 2014 per la «declassifica e per il versamento straordinario di documenti
all'Archivio centrale dello Stato». Il documento, firmato dal premier Matteo Renzi, parte anche «dalla
positiva esperienza compiuta in relazione al carteggio sul sequestro e sull'uccisione dell'Onorevole Moro,
che ha consentito negli scorsi anni di rendere disponibile gli atti per la consultazione con largo anticipo
rispetto ai tempi prescritti». Per queste ragioni, si legge nella direttiva, «preso atto che non esiste in
materia segreto di Stato, dispongo perciò in via preliminare che si dia luogo alla declassifica della
documentazione relativa a gravissime vicende avvenute da un trentennio e, specificamente, degli atti
concernenti gli eventi di Piazza Fontana a Milano (1969), di Gioia Tauro (1970), di Peteano (1972), della
Questura di Milano (1973), di Piazza della Loggia a Brescia (1974), dell'Italicus (1974), di Ustica (1980),
della stazione di Bologna (1980), del Rapido 904 (1984)».
Pene non detentive, la delega in "Gazzetta"
È stata pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" del 2 maggio 2014 n. 100 la legge 28 aprile 2014 n. 67
«Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio.
Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli
irreperibili».
Uffici giudiziari: Orlando firma decreto per rimborso Comuni
Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato il decreto interministeriale che ridetermina l'entità dei
contributi dovuti ai Comuni come rimborso delle spese sostenute per la gestione degli uffici giudiziari nel
2011. I contributi, pari a quasi 171milioni di Euro, sono stati ripartiti fra tutti i Comuni sedi di Corte di
Appello (84.501.661 euro), di Tribunali (68.809.751), di Sezioni distaccate di tribunale (12.740.680), di
Giudice di Pace (4.660.016). Il decreto è stato ora inviato al Ministero dell'Interno e al Ministero
dell'Economia e delle Finanze per l'espletazione degli atti di loro competenza.
Cosa cambia nella Pa: da stretta dirigenti a Pin
Quarantaquattro punti per una nuova pubblica amministrazione: così nella lettera agli statali, firmata dal
premier Matteo Renzi e dal ministro della P.a, Marianna Madia, il governo riassume le linee guida della
riforma della P.a, si va dalla possibilità di licenziare i dirigenti, all'identità digitale, che affida a ogni
cittadino un Pin per sbrigare le pratiche burocratiche, passando per la riduzione delle prefetture, ridotte a
40.
Le misure se entreranno in vigore consentiranno anche di risparmiare anche se l'obiettivo non è fare
spending review, ha spiegato Renzi, ma rendere più efficienti la macchina: "vogliamo risparmiare, e
risparmieremo".
DIRIGENZA Un capitolo riguarda sicuramente le figure apicali della Pa, con l'introduzione del ruolo unico a
livello nazionale, eliminando la suddivisione per fasce, prima e seconda. La carriera sarà portata avanti
per incarichi. Soprattutto, per i dirigenti, è prevista la possibilità di licenziamento quando restano privi di
incarico oltre un determinato termine.
MOBILITÀ Madia, ha spiegato come occorra "mettere in campo" una 'mobilità che funzioni", sia
"volontaria, ma anche obbligatoria, garantendo dignità al lavoratore", con riferimento alle retribuzioni e
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 15
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
alla "non lontananza da luogo lavoro". Alla mobilità si collega il demansionamento, che il premier ha
indicato come strada alternativa all'esubero. Tra le misure che riguarderebbero l'universo della Pa, c'è
anche la riduzione del 50% del monte ore dei permessi sindacali nel pubblico impiego, che suscita già
reazioni contrarie dei sindacati, e la creazione di asili nido nelle amministrazioni.
RETRIBUZIONI La valutazione dei risultati sarà fatta seriamente, si legge nella lettera, e la retribuzione di
risultato erogata in funzione dell'andamento dell'economia. Applicazione rigorosa delle norme sui limiti ai
compensi che un singolo può percepire dalla pubblica amministrazione, compreso il cumulo con il reddito
da pensione
TURNOVER Secondo i calcoli del governo l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio, che
riguarda coloro che restano per due anni a lavoro dopo avere maturato i diritti alla pensione,
permetterebbe oltre 10.000 assunzioni per giovani. Tra gli altri strumenti per sbloccare il turnover, oggi
operativo solo al 20%, sono indicati anche l'introduzione dell'esonero dal servizio, che consentirebbe di far
uscire chi è ancora alcuni anni lontano dalla pensione con un assegno ridotto, e l'agevolazione del parttime.
TAGLIO ENTI La rivoluzione della Pa passa anche per la riorganizzazione della presenza dello Stato sul
territorio, dalle ragionerie provinciali alle sedi regionali Istat. E nelle linee guida compare la riduzione delle
Prefetture a non più di 40 (nei capoluoghi di regione e nelle zone più strategiche per la criminalità
organizzata). Un altro obiettivo coincide con la riduzione delle aziende municipalizzate, che Renzi ha già
spiegato di volere portare da 8 mila a mille. Perfino la ricerca non sfugge dalla logica dell'accorpamento,
con l'aggregazione di oltre 20 enti. Nel dettaglio, si parla della soppressione della Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (le funzioni della Covip passerebbero alla Banca d'Italia), dell'accorpamento di
Aci, Pra e Motorizzazione civile, della riduzione delle scuole della Pa, ne rimarrebbe solo una.
P.A DIGITALE Il governo immagina un Pin per ogni cittadino, così da garantire a tutti l'accesso a qualsiasi
servizio pubblico attraverso un'unica identità digitale, con cui sbrigare le diverse pratiche burocratiche, dal
pagamento della bolletta al ritiro di un certificato. Tra i punti indicati anche l'obbligo di trasparenza da
parte dei sindacati, con ogni spesa online. In questo capitolo rientra pure l'attuazione del sistema della
fatturazione elettronica per tutte le amministrazioni.
La Camera approva il Dl droga dopo la fiducia
L'Aula della Camera ha approvato il decreto sulle sostanze stupefacenti emanato dal governo dopo la
bocciatura della legge Fini-Giovanardi da parte della Corte Costituzionale. Hanno votato sì 280 deputati,
no 146, due gli astenuti. Il testo passa all'esame del Senato. A favore del provvedimento Fi, Psi, Centro
democratico, Per l'Italia, Scelta Civica, Nuovo centrodestra e Pd. Contrari Fratelli d'Italia, Lega, Sel e
Movimento 5 Stelle.
Ma già si annuncia battaglia: il Nuovo centro destra contesta, infatti, il diverso trattamento riservato alla
cannabis: inserita nella tabella delle droghe pesanti se ottenuta da sintesi di laboratorio, ma collocata tra
le droghe leggere se '"naturale" ogm, e contenente quindi, afferma Ncd, un'analoga quantità, rispetto alla
cannabis di sintesi, di principio attivo dannoso.
Il provvedimento potrebbe dunque subire modifiche nel passaggio a Palazzo Madama, tuttavia, il ministro
della Salute Beatrice Lorenzin ha detto che «siamo giunti ad un buon risultato e ad un
testo equilibrato». Il punto, ha spiegato, è che «c'é la necessità di dare un messaggio forte al Paese, e
cioè che drogarsi non è normale e dobbiamo sconfiggere la cultura della normalizzazione del drogarsi che
sta provocando danni enormi sia agli adulti sia ai giovani».
Parlano di testo "equilibrato" ed invitano ad evitare "guerre di religione" pure i relatori del provvedimento,
Donatella Ferranti (Pd) e Pierpaolo Vargiu (Sc). Resta invece critico il giudizio di Fratelli d'Italia-Alleanza
nazionale, il cui esponente Fabio Rampelli, intervenendo in aula, ha rivolto il "benvenuto a questo governo
di spacciatori". Ed il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri chiede che il Senato "voti modifiche
sostanziali al decreto".
In campo sono scesi anche operatori e associazioni del settore che, pur dando via libera al Dl, hanno
chiesto che al più presto venga avviato un percorso di riscrittura della normativa sulle dipendenze.
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 16
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
"Fortemente contraria" si dice invece la Comunità di San Patrignano: "Non vogliamo rassegnarci alla
cultura della normalizzazione della droga.
Camera: al via indagine conoscitiva misure cautelari personali
Prende il via il 28 maggio in commissione Giustizia della Camera un'indagine conoscitiva in merito
all'esame della proposta di legge 631 che detta disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita
a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari. In questo ambito a partire dalle
14 si svolgeranno le audizioni di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, dell'Unione delle
Camere penali italiane, di Giuseppe Pignatone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e
di Enrico Marzaduri, ordinario di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Pisa. Il giorno
successivo a partire dalle 13.30 la commissione Giustizia svolgerà un approfondimento in relazione
all'esame delle Pdl che puntano a introdurre il delitto di tortura nel nostro ordinamento. Previste le
audizioni di Mauro Palma, Presidente del Consiglio europeo per la cooperazione nell'esecuzione penale del
Consiglio d'Europa, di rappresentanti dell'Associazione Amnesty International Italiane e dell'Associazione
Antigone.
Droga, il 29 maggio le S.U. sulla Fini Giovanardi
Saranno le sezioni unite penali della Cassazione a chiarire se le conseguenze della bocciatura, da parte
della Consulta, della legge Fini-Giovanardi sulle droghe, riguarderanno anche le condanne già passate in
giudicato. La Suprema Corte, infatti, è chiamata a sciogliere il nodo giurisprudenziale - più generale
rispetto ai reati in materia di stupefacenti - «se la dichiarazione di illegittimità di una norma penale
sostanziale diversa dalla norma incriminatrice comporti una rideterminazione della pena 'in executivis'
vincendo la preclusione del giudicato».
La Suprema Corte, con diverse pronunce depositate dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulla FiniGiovanardi, ha già stabilito che, con il ritorno alla legge Jervolino-Vassalli in cui erano previste pene più
miti per i reati legati alle droghe leggere, si applica il principio del 'favor rei' nei casi di processi ancora in
corso. L'unico nodo rimasto in sospeso, dunque, è al momento quello relativo alle condanne già definitive.
Se la Cassazione sancirà che le pronunce di incostituzionalità travolgono il giudicato, dovranno essere
riviste le pene anche per chi è già stato condannato in via definitiva con le norme della Fini-Giovanardi. Un
esito del genere potrebbe avere ripercussioni anche sul numero dei detenuti nelle carceri italiane.
Divorzio breve, Eurispes: favorevole l'84% degli italiani
Una larghissima maggioranza di italiani è favorevole al divorzio breve, previsto da una proposta di
modifica dell'attuale legge che riduce i tempi processuali, approvata in commissione giustizia della
Camera. Secondo le rilevazioni dell'Eurispes, si tratta dell'84% degli italiani, circa otto su dieci. Ad essere
contrario è invece il 15%. Si tratta di un orientamento stabile e ben radicato presso l'opinione pubblica,
come confermano i dati rilevati negli ultimi tre anni: se i favorevoli al divorzio breve in assenza di prole
erano l'82,2% nel 2012, sono passati all'86,3% nel 2013 per attestarsi all'attuale 84%.
La fascia d'età centrale, tra i 35 e i 44 anni, è quella in cui i favorevoli raggiungono la percentuale più
elevata, il 90,2%, che scende al 70% per gli over 65. Dal punto di vista del titolo di studio, i più convinti
sono i diplomati, all'86,6%, e i laureati, all'85,9%. Quanto allo stato civile, prevalgono i conviventi con il
92,2%.
Non fa nessuna differenza l'appartenenza politica: centrosinistra e centrodestra sono pari, 89,9 e 89,8%.
L'Eurispes ha stimato in circa 50 milioni di euro annui i costi che il sistema giudiziario, e quindi, lo Stato
deve sostenere per separazioni e divorzi, con un costo medio di 815 euro a procedimento. A questo
importo va aggiunta la perdita di retribuzione dei due coniugi che devono assentarsi dal lavoro per
incontrare i propri legali e per presentarsi alle udienze: una cifra che arriva a circa 2.400 euro a coppia.
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 17
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
La maggior parte dei procedimenti inoltre è assistita da due legali che le parti devono pagare: le spese
vanno da 3.000 euro (per una separazione consensuale) a 13.000 (per una causa di divorzio). Il divorzio
breve, sottolinea quindi l'istituto, non eliminerà questi oneri, ma sicuramente potrà contribuire a
calmierarli, sia per quanto riguarda quelli sostenuti dagli ex coniugi sia per quelli di cui deve farsi carico lo
Stato.
Csm, Creazzo nuovo procuratore capo di Firenze
È Giuseppe Creazzo il nuovo procuratore capo di Firenze. Lo ha nominato, a maggioranza, il plenum del
Csm. Creazzo, fino ad oggi a capo della Procura di Palmi, ha ottenuto 14 voti a favore, tra cui quelli del
vicepresidente, Michele Vietti e del pg di Cassazione, Gianfranco Ciani. Solo sei voti, invece, sono andati
all'altro candidato, il capo della procura di Termini Imerese, Alfredo Morvillo.
Nel corso della sua carriera, Creazzo ha lavorato negli uffici giudiziari di Enna e di Reggio Calabria, poi, dal
2006 al 2009, è stato vice capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia. Rientrato in ruolo, dal
2009 é alla guida della procura di Palmi. Tra i grandi processi di cui si è occupato, quelli sugli omicidi dei
magistrati Antonino Scopelliti e Cesare Terranova, nonché su quello più recente di Francesco Fortugno.
Creazzo, che è anche membro del Comitato direttivo centrale dell'Anm, è stato votato dai togati di Unicost
e di Area, e dai laici Filiberto Palumbo (centrodestra) e Guido Calvi (centrosinistra).
A favore di Morvillo, hanno invece votato i togati indipendenti Paolo Corder e Nello Nappi, il gruppo di
Magistratura Indipendente e il laico di centrodestra, Annibale Marini. Quattro gli astenuti: i laici di
centrodestra, Zanon, Romano e Albertoni e il laico di centrosinistra, Glauco Giostra.
Csm, Volpe è il nuovo procuratore capo di Bari
Giuseppe Volpe è il nuovo procuratore capo di Bari. Lo ha nominato il plenum del Consiglio superiore della
magistratura con 16 voti a favore. Volpe, attualmente sostituto Pg in Cassazione, ha prevalso su altri due
candidati: Fausto Zuccarelli, procuratore aggiunto a Napoli, e Pasquale Drago, aggiunto a Bari e reggente
della Procura dopo il trasferimento a Roma di Antonio Laudati.
Volpe ha avuto i voti dei consiglieri togati di Unicost e di area, dei laici del Pd , del vicepresidente Michele
Vietti e del procuratore generale della Corte di Cassazione, Gianfranco Ciani. Nel suo ruolo di sostituto Pg
della Cassazione Volpe si è occupato di processi importanti. Ha sostenuto l'accusa per i fatti di Bolzaneto,
per l'omicidio di Filippo Raciti, per le firme false alle elezioni regionali del Piemonte e per la vicenda delle
tangenti di Sesto, a carico di Filippo Penati. Ha chiesto il carcere per Sabrina Misseri per l'omicidio di Sara
Scazzi e si è opposto alla richiesta, avanzata dai legali di Silvio Berlusconi, di trasferire da Milano i
processi Ruby e Mediaset. In magistratura dal 1976, Volpe ha iniziato la sua carriera a Verbania, prima
come giudice poi come pretore, poi è stato procuratore a Tempio Pausania, dove si è occupato
dell'inchiesta sul sequestro di Faruk Kassam. Come sostituto Pg a Bari si è occupato del l'incendio al teatro
Petruzzelli.
Csm archivia esposto contro Robledo ma invia atti a Pg Ciani
Archiviazione perché "non ricorrono ipotesi rilevanti di competenza" del Csm , ma allo stesso tempo invio
degli atti al Pg della Cassazione, Gianfranco Ciani, titolare dell'azione disciplinare, perché possa valutare
gli estremi per un suo intervento. Così il plenum del Csm ha archiviato l'esposto dell'ex sindaco di Milano,
Gabriele Albertini contro il procuratore aggiunto di Milano, Alfredo Robledo, nel quale si lamentava di
alcuni comportamenti del Pm protagonista dello scontro alla procura di Milano.
La decisione è passata con 23 voti a favore e la sola astensione del vicepresidente del Csm, Michele Vietti.
Nel suo esposto, Albertini sosteneva che Robledo era "venuto meno ai principi di diligenza e operosità" in
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 18
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
due inchieste: quella sugli "emendamenti in bianco" al bilancio preventivo del Comune di Milano e il
procedimento "Penati-Serravalle". Con riferimento alla prima indagine, Albertini censurava soprattutto i
metodi che - a suo dire - sarebbero stati utilizzati nei confronti del direttore della Ragioneria del Comune
di Milano, Giancarlo Penco: questi sarebbe stato prelevato da agenti della Guardia di Finanza mentre era
al lavoro, trattenuto ore in una stanza, e interrogato continuativamente dalle 18 alle 2 di notte con
domande pressanti e la minaccia del carcere. Mentre per quanto riguarda il procedimento PenatiSerravalle, la doglianza dell'ex sindaco era che Robledo avrebbe trattenuto il fascicolo per un periodo di
tempo eccessivo prima di trasmetterlo, nel 2011, alla Procura di Monza.
L'istruttoria compiuta dalla I Commissione del Csm ha escluso che Penco "sia stato ininterrottamente
presente negli uffici della Procura" nella fascia oraria indicata da Albertini. Peraltro - fanno notare i
consiglieri - fu lo stesso Penco a chiedere ai Pm di poter meglio formulare le sue stesse dichiarazioni, con
il risultato di rendere necessaria una sua "ulteriore deposizione notturna".
Quanto invece alla vicende Penati-Serravalle, l'eventuale ritardo da parte di Robledo nella trasmissione del
fascicolo a Monza "può eventualmente avere rilevanza esclusivamente sotto il profilo disciplinare sottolinea la delibera - qualora si dovesse rilevare un'inescusabile inezia investigativa". Si tratta dunque di
una questione che esula dalle competenze del Csm e che invece potrebbe interessare il Pg della
Cassazione, cui per questa ragione vengono trasmessi gli atti.
Csm: Spataro (il Pm di Abu Omar) nuovo procuratore di Torino
È stato il Pm del processo sul sequestro di Abu Omar. E negli anni di piombo ha rappresentato la pubblica
accusa in numerosissimi procedimenti contro il terrorismo e l'eversione, il primo dei quali - a carico di
Renato Curcio e di altri appartenenti alle Brigate Rosse - sostenuto quando aveva appena finito il suo
tirocinio da uditore giudiziario. Ora Armando Spataro, 66 anni, originario di Taranto, ma milanese di
adozione visto che la sua carriera si è sviluppata tutta nel capoluogo lombardo, guiderà la procura di
Torino, rimasta "orfana" dal dicembre scorso con l'uscita anticipata di Giancarlo Caselli, dopo una
polemica con la sua corrente, Magistratura democratica, legata alla questione No tav.
La nomina di Spataro - che secondo Caselli "premia un magistrato che ha dimostrato di sapere operare
con efficacia e indipendenza" - è stata decretata dal plenum del Csm a larga maggioranza, con 16 voti a
favore contro gli otto andati al suo diretto concorrente, il procuratore di Novara Francesco Enrico Saluzzo.
Per lui hanno votato i togati di Unità per la Costituzione (il gruppo di centro della magistratura) e quelli di
Area (la coalizione delle correnti di sinistra delle toghe); i laici del Pd Guido Calvi e Glauco Giostra, il vice
presidente del Csm Michele Vietti e il Pg della Cassazione Gianfranco Ciani.
Lo stesso schieramento che con qualche piccola differenza si era rivelato determinante poco prima per le
nomine di altri due nuovi capi di procura: Giuseppe Creazzo a Firenze, attualmente procuratore di Palmi,
pm dell'inchiesta sull'omicidio del vice presidente del Consiglio regionale della Calabria Francesco Fortugno
e dei processi a Bernardo Provenzano e a Michele Greco per gli omicidi dei giudici Scopelliti e Terranova; e
Giuseppe Volpe a Bari, sostituto pg in Cassazione, che alla Suprema Corte ha rappresentato l'accusa nel
processi sui fatti di Bolzaneto e sull'omicidio Raciti, a carico di Antonio Speziale, oltre a ottenere che
rimanessero a Milano i processi Ruby e Mediaset a carico di Silvio Berlusconi.
Non c'è stato dunque nessun colpo di scena rispetto alle previsioni della vigilia: l'accordo tra le due
principali correnti della magistratura, Unicost e Area, ha retto, nonostante l'intesa saltata la settimana
scorsa sulla nomina del nuovo segretario generale del Csm: una partita che aveva visto alla fine prevalere
il candidato dello schieramento concorrente, Paola Piraccini, segretario generale della Scuola superiore
della magistratura. C'è stata comunque battaglia soprattutto da parte di Magistratura Indipendente , che
con i laici del contro-destra sosteneva i candidati di minoranza. Nomi di peso come a Firenze, Alfredo
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 19
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
Morvillo, il procuratore di Termini Imerese cognato di Giovanni Falcone, che ha nel suo curriculum tanti
processi importanti (a cominciare da quello sull'omicidio di Libero Grassi) e che sta coordinando le ricerche
di Matteo Messina Denaro.
Avvocato generale Ue, il datore può imporre il ritorno al tempo pieno
La normativa europea non impedisce che un datore di lavoro possa trasformare il rapporto di lavoro da
tempo parziale a tempo pieno contro la volontà del dipendente. È questa la conclusione dell'avvocato
generale Nils Wahl che invita la Corte Ue a pronunciarsi sulle norme italiane in relazione al caso della
funzionaria del ministero di Giustizia italiano che aveva revocato unilateralmente il regime a tempo
parziale imponendole di lavorare a tempo pieno. La direttiva 97/81/Ce sul lavoro a tempo parziale «non
concede ai lavoratori un incontestabile diritto di rifiutare la trasformazione del rapporto di lavoro».
In "Gazzetta" la conversione del Dl stupefacenti
In vigore la versione definitiva del Dl sugli stupefacenti: ieri è stata, infatti, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale 115/2014 la legge 16 maggio 2014 n. 79 "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno
onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale".
Arrivano quindi pene più lievi per il "piccolo spaccio", possibilità di lavori di pubblica utilità al posto del
carcere ai tossicodipendenti condannati per fatti lievi, depenalizzazione per l'uso personale e ripristino
delle modalità di prescrizione e registrazione dei medicinali per la terapia del dolore severo.
Sono le modifiche introdotte tra molte polemiche dalla Camera e "ratificate" dal Senato al testo originario
del Dl, nato per ripristinare la distinzione tra droghe leggere e pesanti riscrivendo le tabelle delle sostanze
stupefacenti dopo che la la Consulta ha bocciato la legge Fini-Giovanardi con la sentenza 32/2014.
Roma, Giudici di pace in sciopero il 3 e 4 giugno
Proclamazione dell'astensione nazionale dalle udienze dei giudici di pace nella sede di Roma il 3 e 4
giugno prossimi. Lo ha deciso l'Unione nazionale giudici di pace, denunciando che ''nonostante il notevole
carico di lavoro dell'ufficio di Roma e i gravi ritardi delle cancellerie, pure particolarmente efficienti, si sono
registrati notevoli ritardi nella pubblicazione delle sentenze, non e' stato disposto alcun trasferimento di
personale amministrativo''. ''Addirittura - spiega una nota dell'Unagipa - una circolare del 10 aprile del
Capo dipartimento organizzazione del ministero della Giustizia ha disposto, in aperta violazione della
previsione normativa, il trasferimento presso tribunali e procure del 97% del personale amministrativo
addetto negli uffici del giudice di pace soppressi, il cui carico di lavoro sarà assegnato integralmente agli
uffici accorpati''. Nel caso di Roma, ''a seguito dell'accorpamento di Ostia - rileva il presidente dell'Unione
nazionale giudici di pace, Gabriele Longo - oltre 8.000 procedimenti l'anno graveranno in più sui già
insostenibili carichi di lavoro''.
Nella proclamazione di astensione inviata al Guardasigilli, Andrea Orlando, al Csm e al presidente della
Corte d'Appello di Roma, si denuncia anche ''l'inadempienza dell'ufficio per il pagamento delle competenze
dei giudici da due mesi'' e ''il gravissimo disagio dei cittadini e degli avvocati per il ritardo nella
pubblicazione delle sentenze e dei decreti ingiuntivi''. Pertanto, si legge ancora nella nota dell'Unagipa, ''si
protesta per le gravissime disfunzioni degli uffici capitolini, determinate dalla assoluta insufficienza del
personale amministrativo in servizio, carente del 50% rispetto alle necessita', che ha provocato ritardi di
oltre due anni nella pubblicazione delle sentenze, nonché per l'incomprensibile e reiterato atteggiamento
negativo dei competenti dirigenti del ministero della Giustizia, a cui compete assicurare l'efficienza degli
uffici giudiziari, e che hanno determinato gravissimi disservizi a carico degli utenti dell'Ufficio e addirittura
il blocco del pagamento degli stipendi dei giudici di pace''.
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 20
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
Diritto navigazione aerea, de Meo aggiorna la bibliografia generale
È pronta e consultabile gratuitamente on-line la nuova edizione della «Bibliografia Generale Italiana del
Diritto della Navigazione aerea dal 1900 al 2010» realizzata dallo Studio legale de Meo & Associati.
L'opera unica nel suo genere - se si esclude in la bibliografia mondiale di Heere pubblicata in Olanda da
Sijthoff, comprensiva di testi italiani ma con qualche lacuna relativa al BelPaese e non così aggiornata – è
facilmente fruibile grazie ad un dettagliato indice analitico in italiano, inglese e russo.
La struttura dell'opera
Introduzione – Presentazione - Il diritto aereo in generale - Aviazione civile - Diritto Internazionale
dell'aria - Aeroporti e impianti aeroportuali - L'aeromobile - Gente dell'aria - Atti di stato civile nella
navigazione aerea - Contratti si utilizzazione dell'aeromobile - Sinistri aeronautici - Avarie comuni Responsabilità per danni a terzi - Assistenza e salvataggio - ritrovamento di relitti - Assicurazioni - Norme
penali e disciplinari della navigazione aerea - Risoluzione delle controversie internazionali - Guerra aerea e
aeromobili militari.
Sanità, 36% dei risarcimenti per errori chirurgici
Sono più di 4 milioni gli interventi effettuati ogni anno in Italia. E oltre un terzo degli errori (36,91%) per
cui i cittadini hanno richiesto un risarcimento, riguarda proprio l'area chirurgica: in cima ortopedia
(13,54%), seguita da Struttura e parti comuni (11,99%), Chirurgia generale (7,97%), Ostetricia e
ginecologia (4,78%), Dea/Pronto soccorso (4,53%%), Cardiochirurgia (4,47%), Odontoiatria (4,38%),
Oculistica e Oftalmologia (3,90%). Partendo da queste segnalazioni giunte al Tribunale per i diritti del
malato, Cittadinanzattiva ha realizzato la guida 'Operazione sicurezza, cosa fare e cosa sapere in caso di
intervento chirurgico'. Scegliere il luogo, documentarsi sulle tecniche e sulle dotazioni delle strutture,
capire cosa succede nel post-operatorio - sottolinea l'associazione - aiuta il paziente ad acquisire fiducia e
sicurezza prima dell'intervento. Spesso, però, è tutt'altro che semplice disporre delle informazioni
necessarie. Colmare questa carenza è l'obiettivo della Guida, realizzata con il contributo non condizionato
di Baxter e presentata oggi al pubblico nel Salone della direzione generale del Policlinico Umberto I di
Roma. Il volume si può consultare anche online su www.cittadinanzattiva.it.
Consob dovrà risarcire 13,8 mln per crac De Asmundis
La Consob dovrà risarcire, per omessa vigilanza, 13,8 milioni ai risparmiatori colpiti dal crac da oltre 400
miliardi di lire della Sim partenopea Professione e Finanza e dell'agenzia di cambio De Asmundis. Lo ha
stabilito la Corte di Appello di Roma quasi raddoppiando il risarcimento da 7,2 milioni deciso dal giudice di
primo grado. Il verdetto arriva a 18 anni dal fallimento che risale al 1996, quando alla Consob era
presidente Enzo Berlanda. In un altro caso, per la stessa vicenda, a Napoli la Commissione è stata assolta.
Il crac della De Asmundis, che portò a 11 arresti per reati come associazione a delinquere e falso in
bilancio, creò un buco nero nelle casse della Sim che inghiottì i risparmi di circa tremila persone della
Napoli 'bene'.
Un centinaio di risparmiatori, difeso dagli avvocati e professori Astolfo e Alessio Di Amato assieme ad altri
legali napoletani, si rivolse allora al tribunale civile di Roma, chiedendo che fosse accertata la
responsabilità della Consob, per omessa vigilanza e della Repubblica Italiana, per responsabilità in
relazione al ritardato recepimento di una direttiva europea.
Un passaggio chiave della vicenda De Asmundis avvenne nel 2008 quando il giudice respinse la richiesta
di risarcimento nei confronti della Repubblica italiana mentre condannò la Consob a risarcire circa la metà
dei soldi investiti dai risparmiatori, per un totale di circa 7,2 milioni. Da qui la decisione della Commissione
di ricorrere in appello. Dopo 18 anni è arrivata anche la sentenza di secondo grado che non solo ha
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 21
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
confermato le responsabilità della Consob ma ha ritenuto che non fosse corretto decurtare le somme
investite del 50%, come deciso dal tribunale.
Secondo la Corte «la Consob - si legge nella sentenza - ha atteso un anno e quattro mesi prima di
disporre l'esecuzione dell'ispezione nei confronti dello studio De Asmundis e la stessa è iniziata solo dopo
altri sei mesi. Si tratta di un lasso di tempo, di quasi due anni, del tutto incompatibile con le esigenze di
celerità imposte dai compiti di vigilanza attribuiti dalla legge alla Consob quale organo di garanzia del
risparmio e del mercato in base all'articolo 47 della Costituzione». All'importo, di circa 13,8 milioni, che la
Consob dovrà sborsare, si dovranno sommare gli interessi e la rivalutazione dal 1996. Alla Commissione,
per evitare i risarcimenti ai risparmiatori, resta solo la strada del ricorso in Cassazione.
Immigrati, a Lampedusa task force avvocati
Contribuire al rispetto dei diritti delle persone migranti. È il cuore del progetto umanitario promosso dal
Consiglio nazionale forense con la sua fondazione Scuola superiore dell'Avvocatura, insieme con l'Unione
dei Fori siciliani: le tre istituzioni forensi promuovono e organizzano nell'isola di Lampedusa un «presidio
informativo giuridico» attivo per tutta la stagione di maggior concentrazione degli sbarchi, da maggio a
ottobre prossimi.
Il presidio, operativo dalla prima settimana di maggio nella sede del Comune di Lampedusa, è composto
da un avvocato senior e uno-due junior (praticanti o giovani avvocati): fornisce informazioni di natura
giuridica e sulla corretta applicazione delle normative italiana, europea e internazionale, aggiornate con la
più recente giurisprudenza nazionale ed internazionale, finalizzate alla piena tutela dei diritti umani in
merito a questioni relative alla immigrazione via mare, anche in relazione ai casi concreti che verranno
rappresentati dai soggetti istituzionalmente preposti alla gestione dell'immigrazione, quali la Capitaneria di
Porto, l'Amministrazione locale e le Organizzazioni non governative. Nessun avvocato del presidio potrà
assumere mandati professionali specifici ma fornirà le prime informazioni sulle questioni giuridiche
rilevanti.
Il «presidio Lampedusa» vuole contribuire a far fronte all'emergenza umanitaria che investe le coste
siciliane e l'isola, vero simbolo di accoglienza e umanità per milioni di immigrati. Nella prima settimana di
impegno è già stato redatto un parere sulle normative e sulle prassi che sovrintendono ai soccorsi in
mare. L'iniziativa si ricollega nelle attività di collaborazione indicate nel Protocollo d'intesa siglato
nell'autunno scorso tra la Scuola superiore dell'Avvocatura-Fondazione del Consiglio nazionale forense, e il
Comando generale del corpo della capitaneria di porto, volto in via generale alla promozione di attività di
formazione, che ha costituito l'occasione per sviluppare e promuovere la tutela dei diritti umani nelle
operazioni di salvataggio in mare e di cura delle persone immigrate. «Ci siamo chiesti come contribuire
istituzionalmente, in rappresentanza di tutta l'Avvocatura italiana, da una parte ad alleviare le sofferenze
di queste persone migranti; e dall'altra a fornire un supporto fattivo alle autorità impegnate nelle
operazioni di salvataggio - dichiara il presidente del Cnf Guido Alpa - abbiamo fatto appello all'esperienza
istituzionale promossa in questi anni in tema di tutela dei diritti umani e di formazione».
Anai, contrari a unire giustizia ordinaria e amministrativa
No all'ipotesi di unificare la giustizia ordinaria e quella amministrativa, anche perché quest'ultima
"rappresenta un argine alla corruzione dilagante" ed è "un incentivo per le Amministrazioni a tenere un
comportamento rigoroso". La presa di posizione è dell'Associazione Nazionale Avvocati Italiani.
"Esiste un'insofferenza dei pubblici amministratori nei confronti dell'interventismo del Giudice
Amministrativo, accusato di bloccare importanti progetti e realizzazioni, attraverso una giustizia cavillosa,
che porta a infinite battaglie giurisdizionali. Indubbiamente il problema esiste, ma il ventilato rimedio può
essere peggiore del male", afferma Isabella Stoppani, del Direttivo Nazionale.
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 22
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
Secondo l'Anai "la Giustizia Amministrativa non va abolita, al contrario va riscoperto il suo ruolo originario
e questo a vantaggio sia degli interessi legittimi dei cittadini che della stessa funzionalità della Pubblica
Amministrazione. Non è imputando ai tempi e alle decisioni della Giustizia Amministrativa il
malfunzionamento del sistema che si risolve il problema, che trae origine invece proprio dai vizi della
gestione amministrativa, complice una legislazione confusa e incoerente".
Peraltro "il ricorso al giudice ordinario contro gli atti della PA avrebbe l'effetto di allontanare ancora di più
il cittadino dalla partecipazione ai procedimenti amministrativi. Che senso avrebbe fare osservazioni alle
varianti di un Piano Regolatore Generale se poi tutto dovesse risolversi in una richiesta di risarcimento in
un interminabile giudizio in sede civile?".
In "Gazzetta" gli incentivi per le auto
È stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 10 maggio 2014 n. 107 il decreto 3 aprile 2014 del
ministero dello Sviluppo economico "Ripartizione delle risorse, per l'anno 2014, relativo agli incentivi per
l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive di cui agli artt. 17-bis e successivi del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Vaglio, attacco grave e illegittimo del Cnf
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma si schiera con il suo presidente, Mauro Vaglio, nella vicenda
che lo vede contrapposto al Consiglio nazionale forense in relazione al caso dell'esposto presentato nei
suoi confronti da 4 ex consiglieri e ''rimarca la gravità dell'accaduto e la necessità di intraprendere ogni
iniziativa a tutela del prestigio dell'istituzione forense romana e, dunque, del suo presidente'', disponendo
la trasmissione della delibera approvata nell'adunanza di oggi al ministero della Giustizia, al Cnf, all'Oua,
alla Cassa Forense e a tutti gli iscritti ''dichiarandola immediatamente esecutiva''.
È quanto si legge nell'estratto del verbale dell'adunanza di oggi nell'Ordine degli avvocati di Roma. Nel
corso della riunione, come si legge nel verbale, Vaglio ha stigmatizzato il comportamento del Cnf,
ripercorrendo i passi salienti del caso che lo vede coinvolto, e ha annunciato ''un'istanza di accesso agli
atti relativamente alle modalità di assunzione da parte del Cnf del proprio responsabile comunicazione e
media, nonché dei precedenti addetti alla comunicazione'' e ''all'elenco dettagliato di tutte le spese
sostenute dal Cnf a decorrere dal 1 gennaio 2013 che non sono state pubblicate sull'apposita pagina del
proprio sito web''. Vaglio ha posto l'accento sui ''forti attriti esistenti'' nei suoi confronti da parte della
''vecchia dirigenza del Cnf (attualmente ancora in maggioranza) per averla apertamente criticata in varie
occasioni'', ricordando tra l'altro alcuni episodi specifici che ritiene essere alla base della ''grave inimicizia
del Cnf'' nei suoi confronti. Secondo il presidente dell'Ordine di Roma, dunque, ''non c'è da meravigliarsi
se i componenti di 'questa' maggioranza del Cnf abbiamo colto al volo l'occasione dell'esposto di predetti
consiglieri, bocciati dall'elettorato romano, per avviare un vero e proprio attacco su tutti i fronti''.
In particolare, Vaglio contesta al Cnf di aver, ''immediatamente e senza alcuna preventiva interlocuzione
con l'Ordine di Roma'', trasmesso l'esposto nei suoi confronti al Consiglio dell'Ordine di Perugia, al
ministero della Giustizia e alla Procura della Repubblica, senza darne neanche avviso al diretto
interessato''. Ma non solo. Il presidente sottolinea anche come, ''con una tempistica davvero
emblematica'', subito prima ''che la richiesta di archiviazione del 26 luglio 2013, già decisa, fosse
trasmessa al gip, il Consiglio nazionale forense, dopo solo 11 giorni, faceva pervenire al sostituto, in
extremis il 6 agosto 2013, una relazione sui fatti attribuiti al presidente Vaglio, fondata su norme
inapplicabili a qualsiasi ordine professionale'', tanto che il pm ''di fronte alla chiara indicazione di un
organo istituzionale come il Cnf di individuare un illecito pur dove lui non l'aveva rilevato'' ha revocato, ''in
assenza di alcun supplemento di indagine'', la richiesta di archiviazione, procedendo alla chiusura delle
indagini e al ''relativo avviso ai sensi dell'articolo 415 bis cpp, ipotizzando come capo d'imputazione
provvisiorio il reato di abuso d'ufficio sulla scorta proprio di quelle norme inapplicabili suggerite nella
relazione del Cnf''.
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 23
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
Cassazionisti o avvocati di merito, al Csm non passa l'aut aut
O cassazionisti o avvocati di merito. Nel tentativo di dare respiro alla Suprema Corte che rischia di
affondare sotto il peso di 130mila ricorsi arretrati, tra civile e penale, e 80mila nuovi ricorsi l'anno, la
maggioranza della Sesta Commissione del Csm ha presentato al plenum questa proposta da sottoporre
all'esame del ministro della Giustizia. Al fondo, l'idea che a questa situazione difficile - e che non ha
riscontri in altri Paesi d'Europa, se si pensa che in Germania vengono proposti meno di 7mila ricorsi l'anno
e in Spagna e Francia meno di 30mila - contribuisca anche il numero eccessivo di avvocati abilitati al
ricorso in Cassazione: 50mila contro la quarantina della Germania e il centinaio della Francia.
Ma per un soffio la proposta non è passata: 10 i voti favorevoli, 11 i contrari e due astenuti. Sarebbe
bastata la presenza al momento del voto del primo presidente della Cassazione Giorgio Santacroce - che
nella seduta precedente si era pronunciato a sostegno della proposta - per capovolgere il risultato, si
ragiona dallo schieramento sconfitto, che comprendeva il vice presidente del Csm Michele Vietti, il Pg della
Cassazione Gianfranco Ciani, l'intero gruppo di Area, due togati di Unicost, l'indipendente Nello Nappi e il
laico del Pd Guido Calvi: con il suo sì favorevoli e contrari sarebbero stati pari, ma la proposta sarebbe
ugualmente passata, perché in questi casi, vale doppio il voto di Vietti.
Sono state invece approvate altre due proposte della Commissione che dunque saranno inviate a Orlando:
eliminare, con una modifica al codice di procedura penale, la possibilità che l'imputato ricorra
personalmente in Cassazione, senza l'assistenza del difensore; intervenire sulla Costituzione, garantendo
un doppio grado di giudizio nel merito, ma riservando al legislatore ordinario il compito di stabilire in quali
casi le sentenze possano essere ricorribili in Cassazione per violazione di legge.
Telecom: Tar Lazio conferma multa Antitrust da circa 104 mln
Il Tar del Lazio ha confermato la multa comminata dall'Antitrust a Telecom Italia da circa 104 milioni di
euro per abuso di posizione dominante. Il Tribunale, come apprende Radiocor, ha quindi respinto il ricorso
di Telecom Italia. L'Antitrust aveva multato la società telefonica nel maggio del 2013 per abuso di
posizione dominante nella fornitura di servizi di accesso all'ingrosso alla rete e alla banda larga. A
presentare ricorso inizialmente erano stati gli operatori alternativi Wind e Fastweb. Sulla stessa questione
pendono anche due cause civili per risarcimento danni: una presentata da Vodafone Italia per un miliardo
di euro e un'altra da Fastweb per 1,7 miliardi.
ARTICOLI TRATTI DALLE RIVISTE GIURIDICHE DE IL GRUPPO 24 ORE
CIRCOLAZIONE STRADALE E CODICE DELLA STRADA
Guida al Diritto, 24.5.2014 - n. 22 - p. 94, Infrazioni stradali: annullata la direttiva europea
sullo scambio transfrontaliero delle informazioni
Corte di giustizia dell'Unione europea - Grande Sezione - Sentenza 6 maggio 2014
Causa C-43/12 - Commento
(Presidente Skouris; Relatore Tizzano; Avvocato generale Bot;
avente a oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 del Tfue,
proposto il 27 gennaio 2012; Commissione europea contro Parlamento europeo
e Consiglio dell'Unione europea e altri)
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 24
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
LA MASSIMA
Circolazione stradale e codice della strada - Ricorso di annullamento - Direttiva n. 2011/82/Ue - Scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale - Scelta del fondamento
giuridico - Articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del Tfue - Articolo 91 del Tfue - Mantenimento degli effetti
della direttiva in caso di annullamento. (Tfue, articoli 87, paragrafo 2, lettera a), e 91)
È annullata la direttiva n. 2011/82/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011,
intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza
stradale. Gli effetti della direttiva n. 2011/82 sono mantenuti fino all'entrata in vigore, entro un termine
ragionevole che non può eccedere i dodici mesi dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una
nuova direttiva basata sul fondamento giuridico appropriato, ossia l'articolo 91, paragrafo 1, lettera c), del
Tfue.
Non ha fatto in tempo a essere adottato (peraltro in ritardo) il Dlgs 4 marzo 2014 n. 37, recante
«Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale», pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 67 del 21 marzo 2014, ed entrato in
vigore il giorno successivo (si veda Piccioni, «La difficoltà di individuare l'ambito di applicazione ha
determinato defezioni nell'adesione alla direttiva», su «Guida al Diritto» n. 17 del 19 aprile 2014, pagine
48 e seguenti), che la Corte di Lussemburgo ne ha annullato il presupposto atto normativo del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 (cosiddetto cross-border enforcement).
Il contesto degli eventi - Il 19 marzo 2008, la Commissione europea presentava al Parlamento europeo e
al Consiglio una proposta di direttiva mirante a facilitare lo scambio di informazioni riguardo a talune
infrazioni del codice stradale nonché all'esecuzione transfrontaliera delle relative sanzioni. La proposta
aveva come fondamento giuridico l'articolo 71 paragrafo 1 lettera c) del trattato Ce, le cui disposizioni
sono state riprese nell'articolo 91, paragrafo l, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (Tfue), inserito sotto il titolo «Trasporti» - secondo il quale «tenuto conto degli aspetti peculiari
dei trasporti, il Parlamento europeo e il Consiglio (...) stabiliscono: (...) c) le misure atte a migliorare la
sicurezza dei trasporti».
Dopo lunghi e difficili negoziati, il 25 ottobre 2011, il Parlamento e il Consiglio adottavano la direttiva n.
2011/82, individuando, tuttavia, quale fondamento giuridico l'articolo 87, paragrafo 2, del Tfue, inserito
sotto il titolo «Cooperazione di polizia» - del seguente tenore: «il Parlamento europeo e il Consiglio (...)
possono stabilire misure riguardanti: a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio
delle pertinenti informazioni.
Alla fine del testo della direttiva, veniva pubblicata sulla "Gazzetta ufficiale dell'Unione europea" una
dichiarazione della Commissione a tenore della quale, preso atto del fatto che il Consiglio e il Parlamento
europeo avevano concordato di sostituire la base giuridica proposta, e ritenuto che, da un punto di vista
giuridico e istituzionale, il citato articolo 87 non costituisce la base giuridica appropriata, si riservava di
azionare gli strumenti giuridici a sua disposizione.
E così è stato: dopo soli tre mesi dalla pubblicazione, la Commissione, ritenuto che la direttiva era stata
adottata su un fondamento giuridico errato, ha proposto ricorso contro il Parlamento e il Consiglio per
l'annullamento della direttiva ai sensi dell'articolo 263 del Tfue.
Analisi della causa C-43/12: la posizione della Commissione - Osserva la ricorrente che l'articolo 87,
paragrafo 2, del Tfue concerne la cooperazione di polizia tra i servizi competenti nell'ambito della
prevenzione o dell'individuazione dei «reati» e delle relative indagini, che può essere considerata come
fondamento giuridico solo per le misure riguardanti specificamente i «reati».
Inoltre, sebbene ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, siglata a Roma il 4 novembre 1950, la nozione di materia «penale» abbia una
«portata materiale», tale da comprendere anche le infrazioni di natura amministrativa, si deve tener conto
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 25
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
della valenza sistematica del titolo V della parte terza del Tfue, secondo il quale occorrerebbe fare
riferimento a una nozione più «formale» di reato.
Ne deriva che, poiché sia lo scopo - miglioramento della sicurezza stradale - che il contenuto - scambio di
informazioni relative a infrazioni di natura amministrativa quanto di natura penale in materia di sicurezza
stradale - della direttiva rientrano nell'ambito della politica dei trasporti, il relativo fondamento giuridico
doveva essere individuato nell'articolo. 91 del Tfue.
La posizione dei convenuti - Il Parlamento e il Consiglio, sostenuti da una serie di Paesi membri
intervenienti - Regno del Belgio, Irlanda, Ungheria, Repubblica di Polonia, Repubblica slovacca, Regno di
Svezia e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord - ritengono, invece, che fosse proprio l'articolo
87 a costituire il fondamento giuridico appropriato.
E, infatti, secondo il Parlamento, il ricorso a tale norma non può essere limitato alle sole ipotesi in cui sia
in discussione l'adozione di misure rientranti nella nozione di «materia penale», dato che il capo 5 del
titolo V della parte terza del trattato, relativo alla «Cooperazione di polizia», in cui si inserisce detta
disposizione, non contiene nessuna indicazione o precisazione in tal senso. La Commissione si basa,
comunque, su un'interpretazione troppo restrittiva della nozione. In conclusione, la direttiva de qua non
poteva fondarsi sull'articolo 91 del Tfue.
Il Consiglio osserva che, siccome la direttiva prevede norme relative all'esecuzione di sanzioni
concernenti determinate infrazioni in materia di sicurezza stradale, sia di natura amministrativa che di
natura penale, secondo l'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro, la relativa procedura di
esecuzione deve essere considerata come rientrante nella categoria delle norme di procedura penale.
Premesso che il problema di cosa rientri nella «materia penale» dovrebbe essere risolto in modo
autonomo nell'ambito del diritto dell'Unione, a prescindere dall'organizzazione interna di ciascuno Stato
membro e dalla corrispondente terminologia nazionale, dovrebbero essere considerate «penali», ai sensi
del titolo V della terza parte del trattato, tutte le norme che hanno lo scopo di difendere i beni giuridici
tradizionalmente difesi da tale diritto, id est, la vita e l'integrità fisica, nonché l'integrità morale delle
persone e la proprietà. Ne deriva che le disposizioni della direttiva, che persegue la repressione di
comportamenti pericolosi, rientrano necessariamente nella materia «penale» e non possono essere
classificate come norme concernenti la sicurezza stradale, ai sensi dell'articolo 91 del Tfue.
La direttiva, invece, persegue obiettivi previsti dall'articolo 87, paragrafo 2, del Tfue. Infatti, in primo
luogo, tratta di agevolare l'individuazione degli autori di infrazioni transfrontaliere in materia di sicurezza
stradale; in secondo luogo, persegue lo scopo di raccogliere informazioni relative a infrazioni al fine di
agevolare la loro repressione; in terzo luogo, il riferimento a «tutte le autorità competenti» contenuto
nell'articolo 87, paragrafo 1, del Tfue, confermerebbe l'irrilevanza che i relativi servizi abbiano, in ciascuno
Stato membro interessato, carattere amministrativo oppure penale.
La sentenza del 6 maggio 2014 - La Corte, richiamata la propria costante giurisprudenza, precisa che la
scelta del fondamento giuridico di un atto dell'Unione deve fondarsi su elementi oggettivi, suscettibili di
sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto. Laddove un atto
comunitario persegua un duplice scopo o possieda una doppia componente, ma solo uno sia identificabile
come principale, mentre l'altro resti accessorio, l'atto deve basarsi sul solo fondamento giuridico richiesto
dallo scopo o dalla componente preponderante.
Nel caso di specie:
l'articolo 1 della direttiva, intitolato «Obiettivo», che riprende la formulazione del considerando 26,
enuncia espressamente che «mira ad assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della
strada nell'Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di
sicurezza stradale»;
dalla lettura dei considerando 1 e 6, si evince che lo scopo di miglioramento della sicurezza stradale
nell'insieme dell'Unione dev'essere perseguito mediante l'istituzione di un sistema di scambio
transfrontaliero di dati relativi all'immatricolazione dei veicoli, allo scopo di agevolare l'identificazione delle
persone che abbiano commesso alcune infrazioni, a prescindere dal fatto che siano di natura
amministrativa o penale alla luce della legge dello Stato membro interessato;
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 26
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
il considerando 2, rileva che la direttiva si fonda sulla constatazione del legislatore dell'Unione secondo la
quale le sanzioni pecuniarie spesso non vengono applicate quando le infrazioni stradali sono commesse in
uno Stato membro diverso da quello in cui il veicolo è immatricolato;
come precisa il considerando 7, lo scambio di informazioni può accentuare l'effetto dissuasivo in materia
di infrazioni stradali e incitare alla prudenza i conducenti di veicoli immatricolati in uno Stato diverso da
quello in cui l'infrazione è stata commessa, circostanza che consentirebbe di ridurre il numero di vittime di
incidenti stradali.
In buona sostanza scopo principale o preponderante della direttiva è il miglioramento della sicurezza
stradale il quale, come enuncia il considerando 1, costituisce un obiettivo centrale della politica dei
trasporti dell'Unione.
Anche l'esame del contenuto della direttiva, che istituisce una procedura di scambio di informazioni tra
Stati membri relativa a otto infrazioni determinate, conferma che lo scopo perseguito è quello di
migliorare la sicurezza stradale.
Ne deriva che, poiché la giurisprudenza della Corte ha già dichiarato che misure dirette a migliorare la
sicurezza stradale rientrano nell'ambito della politica dei trasporti e, di conseguenza, possono essere
adottate sul fondamento dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera c) del Tfue, in quanto rientrano nella nozione
di «misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti», anche la direttiva de qua doveva essere adottata
ai sensi di tale disposizione.
Al contrario, osserva la Corte, l'articolo 87, paragrafo 2, del Tfue deve essere interpretato nel contesto
del trattato in cui è inserito: il capo intitolato «Cooperazione di polizia», che interessa le autorità
competenti degli Stati membri, ivi compresi i servizi di polizia, i servizi doganali e altri servizi incaricati
dell'applicazione della legge, specializzati «nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e
delle relative indagini».
Di conseguenza, ritenuta la fondatezza del ricorso - nonostante il parere contrario dell'avvocato generale la Corte (Grande Sezione) con sentenza del 6 maggio 2014, ha annullato la direttiva n. 2011/82.
Effetti dell'annullamento - La Commissione e il Consiglio avevano chiesto alla Corte, in caso di
annullamento della direttiva, di mantenerne gli effetti per esigenze di certezza del diritto.
La Corte, ai sensi dell'articolo 264, comma 2, del Tfue, tenuto conto dell'importanza che riveste il
perseguimento degli scopi previsti dalla direttiva, unitamente al fatto che il termine di recepimento da
parte degli Stati membri è scaduto 6 mesi prima, ha disposto il mantenimento degli effetti della direttiva
sino all'entrata in vigore, entro il termine di 12 mesi, di una nuova direttiva basata sul fondamento
giuridico appropriato, ossia l'articolo 91, paragrafo 1, lettera c) del Tfue.
Le conclusioni - Tutto da rifare, allora. Si deve, però, osservare che l'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva
prevede - al pari dei considerando 2, 9 e 10 - che, per effettuare lo scambio di informazioni, gli Stati
membri si avvalgono in particolare dell'applicazione informatica appositamente concepita ai fini
dell'articolo 12 della decisione n. 2008/615/Gai del Consiglio, del 23 giugno 2008. Ciò dimostra come la
direttiva costituisca l'estensione, in materia di infrazioni stradali, di altri strumenti di cooperazione di
polizia, quali le decisioni di Prüm, destinate segnatamente a contrastare il terrorismo e la criminalità
transfrontaliera.
La necessità di correggere l'errore, tuttavia, si pone quale utile occasione per consentire al legislatore
comunitario di rivedere le tipologie di infrazioni oggetto di scambio di informazioni reputate in grado di
mettere in «grave pericolo» la sicurezza stradale.
Non si può, infatti, fare a meno di rilevare la carente pertinenza (almeno parziale) dell'ambito di
applicazione prospettato in prima istanza.
Da un lato, non tutte le infrazioni che risultano tra i principali fattori di rischio per gli incidenti mortali
sono ricomprese nell'elenco recato dall'articolo 2 della direttiva - si pensi all'obbligo di precedenza, al
divieto di sorpasso e all'omissione di soccorso stradale. Per incidens, si osservi che all'interno della
definizione di «eccesso di velocità», prevista dall'articolo 3 lettera d), non vengono ricomprese le
limitazioni connesse allo status di neo-patentato, recate in Italia dall'articolo 117 del codice della strada.
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 27
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
Dall'altro, risultano contemplate alcune violazioni che non paiono significativamente pregiudizievoli per
l'incolumità personale - si pensi alla circolazione su corsia vietata, che ricomprende anche l'utilizzo
indebito di una corsia preferenziale, istituita più per agevolare la celerità del trasporto pubblico che per
preservare la sicurezza.
Peraltro, mentre alcune infrazioni possono essere rilevate e trattate in modo automatizzato e senza un
contatto diretto con il conducente, è indubbio che le violazioni relative alla guida in stato di ebbrezza o
sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, richiedono la rilevazione diretta da parte degli organi di polizia
stradale che, in linea di massima, possono (debbono) accertare immediatamente l'identità dei
trasgressori.
Infine, in un'Europa senza frontiere, in cui la circolazione degli uomini e delle merci costituisce la prima
libertà fondamentale, sembra ormai opportuno (rectius, necessario) procedere a un'omogeneità tra le
varie legislazioni nazionali, per arrivare, un giorno, a un codice della strada europeo; non è più pensabile,
infatti, che la «sicurezza stradale internazionale» possa restare ancora vincolata all'applicazione del
singolo tessuto normativo vigente alla frontiera.
CONSUMATORI
Il Merito, 15.5.2014, Il danno da prodotto difettoso: competenza del giudice del luogo del fatto
generatore del danno, di Bianchi Deborah
Corte di Giustizia UE, Sentenza 163 gennaio 2014, n. 45/13
La Corte di Giustizia UE è stata chiamata in via pregiudizale dalla magistratura austriaca a determinare la
competenza giurisdizionale tra Stati Membri nel caso in cui un prodotto difettoso da cui è derivato danno
al consumatore sia stato acquistato nel Paese UE (nel nostro caso: Austria) in cui è domiciliato
l’acquirente ma sia stato fabbricato in altro Paese UE (nel nostro caso: Germania).
La questione è stata sollevata da un consumatore di Salisburgo nei confronti di un’impresa con sede in
Germania.
Il fatto attiene a un incidente che il nostro consumatore austriaco subisce a causa di un vizio di fabbrica
della propria bicicletta acquistata in Austria ma prodotta in Germania. A seguito del sinistro viene avviata
la causa per risarcimento danni nei confronti del produttore tedesco e viene incardinata in Austria.
Tuttavia la fabbrica tedesca si oppone adducendo l’incompetenza del giudice adito e indicando quale
giurisdizione competente quella del proprio Stato di appartenenza. Alla luce della questione pregiudiziale
emersa la magistratura austriaca rimette il caso alla Corte di Giustizia UE.
Nella sentenza in esame del 16 gennaio 2014 la Corte ha sottolineato che le regole di competenza
speciali- in deroga alla regola generale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto- dettate
dall’articolo 5, punto 3 del regolamento 44/2001 devono essere interpretate restrittivamente, non
consentendo un’interpretazione che vada oltre le ipotesi espressamente contemplate dal citato
regolamento.
La Corte, posto che in queste fattispecie si applica l’art. 5, punto 3, del Regolamento CE n. 44/2001, viene
chiamata più precisamente a determinare in via interpretativa quale sia il “luogo in cui l’evento dannoso è
avvenuto o può avvenire”. Luogo che dal Supremo Collegio viene riconosciuto nel luogo di fabbricazione
del prodotto.
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 28
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
“33. Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni proposte che l’art. 5, punto
3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di contestazione della
responsabilità di un fabbricante per prodotti difettosi, il luogo del fatto generatore del danno è costituito
dal luogo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi”.
(Corte di Giustizia UE, sentenza 16.01.2014, n.45/13)
I Giudici di Lussemburgo giungono a tale soluzione applicando il criterio del nesso di collegamento
particolarmente stretto tra la contestazione e il giudice del luogo in cui il fatto dannoso si è verificato.
Nesso di collegamento intercettato in virtù del principio della “corretta amministrazione del processo”
maggiormente favorita da un luogo in prossimità della sede del fabbricante del prodotto, sito in cui si è
originato il vizio fonte del danno e dove è più facile assumere le prove del difetto contestato.
“27. Considerato che la prossimità con il luogo dell’evento generatore del danno al prodotto agevola,
particolarmente in considerazione della possibilità di ivi raccogliere gli elementi di prova al fine di
accertare il vizio di cui trattasi, l’utile organizzazione del processo e, pertanto, una corretta
amministrazione della giustizia, l’attribuzione di competenza al giudice nel territorio del quale tale luogo
sia situato risulta conforme alla ratio della competenza speciale prevista all’articolo 5, punto 3, del
regolamento n. 44/2001, vale a dire l’esistenza di un nesso di collegamento particolarmente stretto tra la
contestazione e il giudice del luogo in cui il fatto dannoso si è prodotto”
(Corte di Giustizia UE, sentenza 16.01.2014, n.45/13)
L’interpretazione assunta dalla Corte UE si presta alla facile obiezione formulata dallo Stato del
consumatore austriaco secondo cui l’operazione ermeneutica sulla competenza speciale da illecito
dovrebbe tener conto, oltre all’interesse di una corretta amministrazione della giustizia, anche
dell’interesse della persona danneggiata ad avviare il giudizio nello Stato membro in cui ha il proprio
domicilio. Tale osservazione viene respinta sulla scorta di due punti: la competenza speciale è una deroga
al foro generale del domicilio del convenuto da applicarsi in via rigorosamente restrittiva; la competenza
speciale stabilita in modo diverso come richiesto dal consumatore non garantirebbe nemmeno che il
consumatore possa in ogni caso adire i giudici del proprio domicilio.
“30. Per quanto attiene infine all’argomento dedotto dal sig. Ka., secondo cui l’interpretazione della
competenza speciale ex delictu o quasi delictu dovrebbe tener conto, oltre all’interesse di una corretta
amministrazione della giustizia, di quello della persona lesa permettendole di avviare un’azione dinanzi al
giudice dello stato membro in cui sia domiciliato, non può trovare accoglimento.
31. Non solo la Corte ha già avuto modo di rilevare che l’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non
è per l’appunto volto ad offrire alla parte più debole una tutela rafforzata…bensì va osservato inoltre che
l’interpretazione suggerita dal sig. Ka., secondo cui il luogo del fatto generatore sarebbe quello in cui il
prodotto di cui trattasi sia stato trasferito al consumatore finale o al rivenditore, non garantirebbe
nemmeno che il consumatore stesso possa in ogni caso adire i giudici del proprio domicilio, considerato
che tale luogo può trovarsi altrove e persino in un altro paese.”
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 29
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
(Corte di Giustizia UE, sentenza 16.01.2014, n.45/13)
2 Spazio di giustizia civile europeo e cooperazione giudiziaria in materia civile
La pronunzia in esame si inquadra nell’ambito della costruzione dello spazio unico europeo della giustizia
civile e appartiene al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE, titolo V) ovvero al blocco per
la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia UE.
L’obiettivo prefissato si raggiunge grazie alla cooperazione giudiziaria tra tutti gli Stati membri. La
cooperazione giudiziaria in materia civile mira a stabilire una più stretta collaborazione tra le autorità degli
Stati membri. Lo scopo è quello di eliminare gli ostacoli derivanti dalle discrepanze esistenti tra i diversi
sistemi giudiziari e amministrativi, agevolando in tal modo l’accesso alla giustizia. Il cardine di tale
cooperazione è il principio di riconoscimento reciproco e di esecuzione delle decisioni giudiziarie ed
extragiudiziali.
Il Regolamento CE n. 44/2001 cui fa riferimento la nostra CGUE 16.01.2014, n. 45/13 si colloca in questo
contesto normativo e costituisce paradigma interpretativo per l’applicazione di questo processo di
unificazione giurisdizionale civile nell’Europa.
Il Regolamento CE n. 44/2001 determina la competenza dei giudici in materia civile e commerciale.
Prevede che le decisioni emesse in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) siano riconosciute negli
altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, salvo in caso di
contestazione. La dichiarazione di esecutività deve essere rilasciata a seguito di un controllo meramente
formale dei documenti prodotti, senza che il giudice possa rilevare d'ufficio i motivi di diniego
dell'esecuzione indicati nel regolamento. Il regolamento non concerne il settore fiscale, doganale ed
amministrativo. Sono altresì esclusi: lo stato e la capacità delle persone fisiche, i regimi matrimoniali, i
testamenti, le successioni; i fallimenti; la sicurezza sociale; l'arbitrato.
3 Regolamento CE n. 44/2001. Criteri di competenza giurisdizionale nello spazio unico di giustizia civile
europea
Il regolamento n° 44/2001 (detto “Bruxelles I”) concerne la competenza giurisdizionale, il riconoscimento
e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale negli Stati Membri dell'Unione europea e’
stato elaborato al fine di costruire uno spazio giudiziario europeo civile comune a tutti gli Stati Membri in
modo tale da dotarsi di regole comuni per la ripartizione di competenza, per il riconoscimento e
l’esecuzione delle pronunzie rese da un Paese Membro e valide automaticamente per tutti gli altri
componenti dell’Unione Europea.
Il Regolamento nasce per dirimere i conflitti tra Membri UE nell’ipotesi di cause che coinvolgono almeno
due di essi. Consideriamo appunto il caso sotteso alla pronunzia in esame in cui l’illecito si è verificato tra
un produttore della Germania e un consumatore dell’Austria. Qual è il giudice competente a trattare la
controversia?
La disciplina in grado di risolvere la questione si individua nel Regolamento CE n. 44/2001 che prevede tre
tipologie di competenza:
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 30
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
• i fori cc.dd. “generali” secondo i quali è competente il giudice del domicilio del convenuto;
• i fori cc.dd. “speciali”, alternativi a quelli generali e fondati su criteri ratione materiae;
• i fori cc.dd. “esclusivi”, in deroga ai fori generali e valevoli indipendentemente dal domicilio del
convenuto. I fori “esclusivi”, a differenza dei fori “generali” e di quelli “speciali”, sono sempre inderogabili.
La fattispecie che ci occupa parrebbe appartenere alla tipologia di competenza risultante dall’applicazione
del criterio dei Fori speciali che si determinano in base alla materia trattata. Nel nostro caso, collocandosi
la responsabilità per danno da prodotto difettoso nell’ambito dell’illecito, la competenza si assegna al
giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto in deroga al principio generale secondo cui la
competenza si individua di solito nel giudice del luogo del domicilio del convenuto. Più esattamente la
disposizione cui fare riferimento è l’art. 5, punto 3 del Regolamento CE n. 44/2001:
“Articolo 5
La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato
membro:
1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o
deve essere eseguita;………
2) in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il
domicilio;………
3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è
avvenuto o può avvenire;….”
(art. 5, punto 3 del Regolamento CE n. 44/2001)
La Corte UE, una volta stabilito il criterio di competenza del Foro speciale, è chiamata ad approfondire la
questione dovendo specificare esattamente quale sia il “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può
avvenire”.
4 Nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
La Corte di Giustizia 16.01.2014, n. 45/13 asserisce che per rispondere all’interrogativo su quale sia il
“luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” occorre rifarsi al costante orientamento giurisprudenziale in
materia manifestato negli anni dalla medesima Corte:
“Al fine di rispondere a tale questione, si deve anzitutto ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le
disposizioni del regolamento n. 44/2001 vanno interpretate in modo autonomo, alla luce del loro sistema
e delle loro finalità (v. in particolare, sentenze del 16 luglio 2009, Zuid-Chemie, C-189/08, Racc. pag.I6917, punto 17, e del 3 ottobre 2013, Pinckney, C-170/12 non ancora pubblicata in Raccolta, punto 23).”
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 31
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
(Corte di Giustizia UE, sentenza 16.01.2014, n.45/13).
L’orientamento già ampiamente consolidato della Corte di Giustizia Europea, fonda l’individuazione della
competenza giurisdizionale speciale sul “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” che risulta variare a
seconda della natura giuridica del diritto violato.
Ecco che i vari tipi di controversia esaminati dai Giudici di Lussemburgo hanno determinato Fori diversi.
Come abbiamo già visto nella CGUE 16.01.2014 e come vedremo nei paragrafi successivi per altre
pronunzie il meccanismo per determinare la competenza nell’ambito del Foro Speciale inerente alla
materia del danno si articola secondo una stessa linea logica.
L’analisi delle varie pronunzie in materia rivela un ragionamento interpretativo costante: ogni controversia
sul “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” dev’essere valutata in riferimento alla natura del diritto di
cui viene lamentata la violazione. Di conseguenza l’individuazione del luogo in cui si materializza il danno
può variare proprio in base alla natura del diritto che si ritiene violato.
La tipologia di diritto violato per cui si vuole ottenere tutela contribuisce a individuare il giudice
maggiormente adatto a conoscere della fattispecie illecita in virtù del criterio del “collegamento stretto tra
l’organo giurisdizionale e la controversia al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia”.
La pronunzia in esame, CGUE 16.01.2014, n.45/13, sulla scorta dell’anzidetto criterio del “collegamento
stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia” ha stabilito che la violazione del diritto del
consumatore ad acquistare un prodotto integro viene più agevolmente accertata dal giudice del luogo in
cui ha sede il produttore (causa del vizio del bene) piuttosto che dal giudice del luogo in cui è domiciliato il
danneggiato (consumatore).
Il costante orientamento giurisprudenziale della Corte si riscontra anche nelle pronunzie che verranno
esaminate nei paragrafi seguenti e sulla scorta del quale si ricava un quadro giurisprudenziale per ciascun
tipo di controversia trattata in cui sovvenga il problema di determinazione della competenza tra Stati
membri differenti.
Nella responsabilità da prodotto difettoso il “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” viene stigmatizzato
nel territorio dove ha sede il produttore (CGUE 16.01.2014, n.45/13 e CGUE, 16.07.2009, Zuid-Chemie,
C-189/08 ).
Nella responsabilità per violazione dei diritti di proprietà intellettuale il “luogo in cui l’evento dannoso è
avvenuto” viene stigmatizzato solo negli Stati ove si è proceduto alla loro registrazione. La ratio della
scelta appare chiara e mira a favorire la competenza di quei giudici degli Stati dove si è effettuata la
registrazione, proprio perché maggiormente competenti nel valutare l’esistenza o meno delle presupposte
violazioni dei diritti oggetto dei procedimenti (CGUE, 3 ottobre 2013, Pinckney, C-170/12 ).
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 32
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
Nella responsabilità per violazione dei diritti della personalità on line, tutelati in tutti gli Stati membri, il
“luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” viene stigmatizzato in ogni Stato membro sul cui territorio il
suddetto contenuto web sia accessibile oppure lo sia stato. O ancora si può stigmatizzare nello Stato
membro centro di interessi del danneggiato in quanto l’impatto, sui diritti della personalità di un
soggetto, di una violazione commessa per mezzo di un’informazione messa in rete può essere valutato
meglio dal giudice del luogo in cui l’offeso possiede il proprio centro di interessi. pertanto la presunta
vittima può scegliere di adire, per la totalità del danno cagionato, soltanto il giudice di tale luogo
(sentenza eDate Advertising e Martinez, cit., punto 48).
5 CGUE sulla nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” nel danno da prodotto difettoso.
Oltre alla già esaminata CGUE 16.01.2014, n.45/13 un’altra pronunzia in materia di responsabilità da
prodotto difettoso è la CGUE, 16.07.2009, Zuid-Chemie, C-189/08.
Si tratta “di una controversia insorta tra la Zuid Chemie BV (in prosieguo: la «Zuid-Chemie»), un’impresa
di produzione di fertilizzanti con sede in Sas van Gent (Paesi Bassi) e la Philippo’s Mineralenfabriek NV/SA
(in prosieguo: la «Philippo’s»), con sede in Essen (Belgio), vertente sulla consegna, effettuata da
quest’ultima alla Zuid-Chemie, di un prodotto contaminato utilizzato per la produzione di fertilizzante.
……. 15 In tale contesto, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) In caso di comportamento illecito come quello posto a fondamento della domanda della Zuid-Chemie,
quale danno debba essere considerato come il danno iniziale conseguente al comportamento stesso: il
danno prodotto a causa della consegna del prodotto difettoso o il danno prodotto con l’uso normale del
prodotto, per lo scopo a cui esso era destinato.
La Corte risponde al quesito applicando il criterio di “collegamento stretto” tra la natura del diritto violato
e il giudice maggiormente adeguato ad assicurarne la tutela e stabilisce che il diritto alla consegna di un
prodotto integro (e non contaminato come nella fattispecie scrutinata) viene più agevolmente accertato
dal giudice del luogo in cui ha sede il produttore perché è qui che si origina la fonte del “danno prodotto
con l’uso normale del prodotto, per lo scopo a cui esso era destinato”. La Corte non considera invece
rilevante ai fini della competenza giurisdizionale il luogo “del danno prodotto a causa della consegna del
prodotto difettoso” ovvero il luogo della sede della ditta acquirente che ha utilizzato il bene contaminato
acquisito per fabbricare il fertilizzante risultato poi nocivo.
Leggiamo insieme il ragionamento seguito dai Giudici di Lussemburgo:
“16 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 5, punto 3, del
regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di una controversia quale
quella di cui alla causa principale, i termini «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» designino il luogo
della consegna all’acquirente del prodotto difettoso, ovvero se essi facciano riferimento al luogo in cui è
intervenuto il danno iniziale in ragione della normale utilizzazione del prodotto ai fini cui esso è destinato.
…………..
23 per costante giurisprudenza, qualora il luogo in cui avviene il fatto implicante un’eventuale
responsabilità da delitto o quasi-delitto non coincida con il luogo in cui tale fatto ha causato un danno,
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 33
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», di cui all’art. 5, punto 3, della Convenzione di
Bruxelles, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno, quanto al
luogo ove si è verificato l’evento generatore dello stesso; ne consegue che il convenuto può essere citato,
a scelta dell’attore, dinanzi al giudice dell’uno o dell’altro luogo (v., in particolare, sentenze 30 novembre
1976, causa 21/76, Bier, detta «Mines de potasse d’Alsace», Racc. pag. 1735, punti 24 e 25; 1° ottobre
2002, causa C 167/00, Henkel, Racc. pag. I 8111, punto 44; 5 febbraio 2004 causa C 18/02, DFDS
Torline, Racc. pag. I 1417, punto 40, e Kronhofer, cit., punto 16).
24 In proposito, la Corte ha precisato che la regola di competenza speciale enunciata all’art. 5, punto 3,
della Convenzione di Bruxelles trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente
stretto tra una data controversia e il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, che giustifica
un’attribuzione di competenza a quest’ultimo giudice ai fini della buona amministrazione della giustizia e
dell’economia processuale (v. in tal senso, segnatamente, sentenze Mines de potasse d’Alsace, cit., punto
11; 11 gennaio 1990, causa C 220/88, Dumez France e Tracoba, Racc. pag. I 49, punto 17; 7 marzo
1995, causa C 68/93, Shevill e a., Racc. pag. I 415, punto 19, e 19 settembre 1995, causa C 364/93,
Marinari, Racc. pag. I 2719, punto 10). Infatti, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto è
normalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità alla controversia e di
facilità di assunzione delle prove (v. sentenza Henkel, cit., punto 46).
…. 32 Dalle considerazioni che precedono risulta che l’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve
essere interpretato nel senso che, nell’ambito di una controversia quale quella di cui alla causa principale,
i termini «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» designano il luogo in cui si è verificato il danno
iniziale in ragione del normale utilizzo del prodotto ai fini cui esso è destinato”.
(CGUE, 16.07.2009, Zuid-Chemie, C-189/08).
6 CGUE sulla nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” nel danno da violazione del diritto di
proprietà intellettuale.
La Corte di Giustizia nella sentenza 16.01.2014 in merito alla competenza speciale per danno da prodotto
difettoso e all’individuazione del “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” cita a supporto della propria
argomentazione anche la CGUE, 3 ottobre 2013, Pinckney, C-170/12, oltre alla già ricordata CGUE,
16.07.2009, Zuid-Chemie, C-189/08.
La pronunzia Pinckney non riguarda una controversia di illecito da prodotto difettoso ma una controversia
di diversa natura dove il diritto violato è il diritto di proprietà intellettuale o industriale.
Siamo dunque fuori dalla fattispecie sottesa alla pronunzia in esame in questa sede ovvero la
responsabilità per danno da prodotto difettoso.
Tuttavia risulta utile seguire il ragionamento applicato per giungere all’individuazione del “luogo in cui
l’evento dannoso è avvenuto” perché si evince essere lo stesso già intrapreso da tutte le pronunzie dei
Giudici di Lussemburgo in tema di competenza giurisdizionale speciale.
L’applicazione dell’art. 5, punto 3, del Regolamento CE n. 44/2001 richiede sempre come primo step
quello di stigmatizzare la natura giuridica del diritto violato. Proprio in base a tale natura cambia il luogo
in cui si materializza il danno in quanto luogo del giudice che più adeguatamente può assumere le prove
“al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia”.
Nella causa Pinckney, il sig. Pinckney, residente in Francia, ha richiesto i danni per violazione dei propri
diritti patrimoniali d’autore alla KDG Mediatech AG (in prosieguo: «Mediatech»), società con sede in
Austria, che aveva riprodotto senza la sua autorizzazione su un compact disc (CD) dodici canzoni di cui
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 34
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
l’attore era autore, compositore e interprete. Questi CD erano stati poi commercializzati sotto forma di file
dalle società britanniche Crusoe o Elegy mediante diversi siti Internet accessibili dal luogo di residenza del
Sig. Pickney in Francia (Tolosa).
Dopo aver scoperto che tali canzoni erano state riprodotte senza la sua autorizzazione, il sig. Pinckney cita
la Mediatech dinanzi al Tribunal de grande instance de Toulouse (Tribunale di primo grado di TolosaFrancia) ma la Mediatech eccepisce l’incompetenza dei giudici francesi. Così dopo esiti alterni sulla
determinazione di competenza, si giunge in Cassazione e la Suprema Corte francese decide di rimettere la
questione alla Corte di Giustizia che così si pronunzia:
“28 Poiché l’individuazione di uno degli elementi di collegamento riconosciuti dalla giurisprudenza
ricordata supra al punto 26 deve consentire di radicare la competenza del giudice che ricopre
obiettivamente la miglior posizione per valutare se ricorrano gli elementi costitutivi della responsabilità
della persona convenuta, può essere validamente adito solo il giudice nel cui distretto sia situato
l’elemento di collegamento pertinente (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2012, Folien Fischer e
Fofitec, C 133/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 52).
29 Occorre osservare che, nel caso di specie, contrariamente alle circostanze da cui è scaturita la citata
sentenza Melzer, il procedimento principale non verte sulla possibilità di citare in giudizio, in base al luogo
dell’evento generatore, uno dei presunti autori del danno dedotto dinanzi al giudice adito. È infatti pacifico
che tale luogo non si trovi nel distretto del giudice adito dal sig. Pinckney. Si pone, invece, la questione se
tale giudice sia competente in base alla concretizzazione del danno dedotto.
30 Occorre pertanto determinare concretamente le circostanze in cui, ai fini dell’articolo 5, punto 3, del
regolamento, il danno derivante da un’asserita violazione dei diritti patrimoniali di un autore si concretizza
o può concretizzarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui il convenuto ha riprodotto l’opera
dell’autore su un supporto materiale che è stato poi venduto tramite un sito Internet accessibile anche nel
distretto del giudice adito.
31 La Corte ha già interpretato l’articolo 5, punto 3, del regolamento in casi in cui sono state dedotte
violazioni commesse per mezzo di Internet e che possono quindi concretizzarsi in numerosi luoghi (v.
sentenze del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e Martinez, C 509/09 e C 161/10, Racc. pag. I 10269,
nonché del 19 aprile 2012, Wintersteiger, C 523/10, non ancora pubblicata nella Raccolta).
32 Dalla suddetta giurisprudenza risulta, anzitutto, che il luogo in cui si concretizza il danno ai sensi di tale
disposizione può variare in funzione della natura del diritto asseritamente violato (v., in tal senso,
sentenza Wintersteiger, cit., punti da 21 a 24).
33 In secondo luogo, il rischio che un danno si concretizzi in un determinato Stato membro è subordinato
alla circostanza che il diritto del quale si lamenta la violazione sia protetto in tale Stato membro (v.
sentenza Wintersteiger, cit., punto 25).
34 Infine, risulta da tale giurisprudenza, in terzo luogo, che, conformemente agli obiettivi ricordati al
punto 27 della presente sentenza, nell’individuare il luogo della concretizzazione del danno al fine di
attribuire a un giudice la competenza a conoscere di un’asserita violazione in materia di illeciti civili dolosi
o colposi è importante anche considerare quale giudice sia in grado di valutare meglio degli altri il merito
della violazione dedotta (citate sentenze eDate Advertising e Martinez, punto 48, nonché Wintersteiger,
punto 27).
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 35
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
35 In applicazione di tali principi, ai fini dell’individuazione del luogo della concretizzazione del danno
asseritamente causato tramite Internet, la Corte ha distinto le violazioni dei diritti della personalità da
quelle di un diritto della proprietà intellettuale e industriale.
36 Pertanto, la presunta vittima di una violazione dei diritti della personalità commessa per mezzo di un
contenuto messo in rete, protetti in tutti gli Stati membri, sulla base della concretizzazione del danno può
esperire un’azione per responsabilità dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio il suddetto
contenuto sia accessibile oppure lo sia stato. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno
cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito (v. sentenza eDate Advertising e Martinez,
cit., punto 52). Inoltre, poiché l’impatto, sui diritti della personalità di un soggetto, di una violazione
commessa per mezzo di un’informazione messa in rete può essere valutato meglio dal giudice del luogo in
cui tale soggetto possiede il proprio centro di interessi, la presunta vittima può scegliere di adire, per la
totalità del danno cagionato, soltanto il giudice di tale luogo (sentenza eDate Advertising e Martinez, cit.,
punto 48).
37 Per contro, la deduzione di una violazione di un diritto della proprietà intellettuale e industriale, la cui
tutela derivante da un atto di registrazione è limitata al territorio dello Stato membro di registrazione,
deve essere dedotta davanti ai giudici di quest’ultimo. Infatti, sono i giudici dello Stato membro di
registrazione che possono meglio valutare se sussista effettivamente una violazione del diritto in
questione (v. in tal senso, a proposito dei marchi nazionali, sentenza Wintersteiger, cit., punti 25 e 28)”.
7 CGUE sulla nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” nel danno da violazione dei diritti della
personalità.
Nella fattispecie di danno da violazione dei diritti della personalità si tratta di libertà fondamentali
riconosciute in tutti gli Stati Membri e quindi in teoria ciascuno di essi risulterebbe in grado di gestirne il
giudizio. Anche in questo ambito come abbiamo già visto sia per la responsabilità da prodotto difettoso sia
per la responsabilità da violazione dei diritti di proprietà intellettuale si esegue il medesimo ragion amento
logico già applicato.
L’applicazione dell’art. 5, punto 3, del Regolamento CE n. 44/2001 richiede sempre come primo step
quello di stigmatizzare la natura giuridica del diritto violato. Proprio in base a tale natura cambia il luogo
in cui si materializza il danno in quanto luogo del giudice che più adeguatamente può assumere le prove
“al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia”.
La sentenza Wintersteiger C-523/10, citata dalla nostra CGUE 16.01.2014, tratta il caso di materiale
caricato on line atto a ledere i diritti della personalità del ricorrente. In questa pronunzia la Corte stabilisce
che il danneggiato può rivolgersi per citare il convenuto di fronte al giudice in cui si trova il proprio centro
d’interessi in quanto “poiché l’impatto, sui diritti della personalità di un soggetto, di una violazione
commessa per mezzo di un’informazione messa in rete può essere valutato meglio dal giudice del luogo in
cui tale soggetto possiede il proprio centro di interessi, la presunta vittima può scegliere di adire, per la
totalità del danno cagionato, soltanto il giudice di tale luogo (sentenza eDate Advertising e Martinez, cit.,
punto 48)”
(CGUE, 3 ottobre 2013, Pinckney, C-170/12).
Un’altra pronunzia in materia è il caso Martinez C-161/10. Qui la competenza viene attribuita, oltre che al
giudice dello stato dove ha sede l’editore della pubblicazione illecita e a quello dove è situato il centro di
gravità del conflitto, anche ai giudici degli stessi Stati dove le informazioni sono state diffuse attraverso la
rete. Tutto questo sulla scorta del seguente filo logico:
“la presunta vittima di una violazione dei diritti della personalità commessa per mezzo di un contenuto
messo in rete, protetti in tutti gli Stati membri, sulla base della concretizzazione del danno può esperire
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 36
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
un’azione per responsabilità dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio il suddetto contenuto
sia accessibile oppure lo sia stato. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul
territorio dello Stato membro del giudice adito (v. sentenza eDate Advertising e Martinez, cit., punto 52)”
(CGUE, 3 ottobre 2013, Pinckney, C-170/12).
RISACIMENTO DANNI
Ventiquattrore Avvocato, 9.5.2014 - n. 5 - p. 35, Il danno da perdita della vita è risarcibile ma
l'ultima parola spetta alle Sezioni Unite - SINTESI E APPROFONDIMENTO, di Russo Paolo
la QUESTIONE
Il danno da perdita della vita è risarcibile? Rappresenta una ipotesi di danno non patrimoniale? Come si
può determinare il quantum da corrispondere?
la RISPOSTA IN SINTESI
Come ha espressamente rammentato la recente (e per certi versi già storica) sentenza n. 1361/2014 della
Corte di Cassazione, il danno tanatologico è risarcibile. Con tale espressione (definita altresì danno da
morte immediata) si è soliti rappresentare l’evento costituito dalla morte di una persona, causata
dall’altrui fatto illecito, allorquando il decesso sia contestuale all’azione dannosa, ossia istantaneo, ovvero
strettamente consecutivo a essa. Il medesimo pregiudizio viene indicato, altresì, come danno da perdita
della vita, quasi a voler porre l’accento sul fatto in sé del venir meno, in conseguenza dell’evento dannoso,
di quel preciso bene giuridico rappresentato dall’esistenza, a prescindere dunque dalla materiale durata
dell’infermità dell’individuo, dalla insorgenza dell’illecito sino alla sua morte. Come ha espressamente
chiarito la Suprema Corte nella pronuncia ora richiamata, costituisce danno non patrimoniale il pregiudizio
rappresentato dalla perdita della vita, da intendersi quale bene supremo dell’individuo, oggetto di un
diritto assoluto e inviolabile garantito in via primaria da parte dell’ordinamento, anche sul piano della
tutela civilistica. Al contrario, nell’ipotesi in cui la morte della vittima non sia immediata, ma si configuri
dopo un lasso di tempo giudicato “apprezzabile”, decorrente dal momento in cui il danneggiato abbia
subito la lesione della propria integrità psicofisica, essa assume un autonomo rilievo, traducendosi in una
perdita (la salute) che il soggetto, ancora in vita, è indubbiamente in grado di risentire. In tal caso,
dunque, indubbiamente sorge un credito risarcitorio in capo alla vittima primaria dell’illecito,
conseguentemente, la sua trasmissibilità agli eredi, correlato alla sussistenza di un adeguato spatium
vivendi . I pregiudizi ora richiamati abbracciano tutti i profili del danno non patrimoniale alla persona
(identificabili, a scopo descrittivo, quali danni di tipo biologico, morale ed esistenziale), e vengono raccolti
nelle due espressioni: danno biologico terminale e danno catastrofico (o danno morale terminale).
gli APPROFONDIMENTI
•
Il danno da perdita della vita è risarcibile ma l’ultima parola spetta alle Sezioni Unite
•
La selezione giurisprudenziale
•
Il caso concreto
Il danno da perdita della vita è risarcibile ma l’ultima parola spetta alle Sezioni Unite
l ’ APPROFONDIMENTO
Il “ Sì ” della Suprema Corte al danno tanatologico
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 37
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
Sino a oggi la Cassazione si era sempre schierata per la irrisarcibilità del danno da morte immediata. Con
una recentissima sentenza (Cass. civ., Sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361) la stessa Suprema Corte, in
consapevole contrasto con la propria, precedente giurisprudenza, è pervenuta a una conclusione
diametralmente opposta, riconoscendo come risarcibile il danno da perdita della vita immediatamente
conseguito alle lesioni riportate a seguito dell’evento illecito; così evidentemente intendendo superare il
criterio dell’individuazione di un adeguato periodo di lucidità e di coscienza nella vittima del sinistro ai fini
dell’acquisizione al suo patrimonio di un diritto trasmissibile iure successionis .
Pochi giorni orsono la Terza Sezione della Cassazione (Cass. civ., Sez. III, ordinanza 4 marzo 2014, n.
5056), preso atto del contrasto di giurisprudenza generatosi sul punto della risarcibilità iure haereditario
del danno non patrimoniale da morte immediata, reso ancora più evidente a seguito della ora citata
pronuncia n. 1361/2014, e tenuto conto della particolare importanza della questione, ha deciso di
investire sull’argomento le Sezioni Unite della Corte di legittimità.
Ma andiamo per ordine. La pronunzia di gennaio, come detto davvero rivoluzionaria, ribalta il proprio
costante orientamento e indica, anche in relazione al danno da perdita della vita, espressi principi giuridici
ai quali attenersi.
Merita rammentarli integralmente:
a) costituisce danno non patrimoniale il danno da perdita della vita, quale bene supremo dell’individuo,
oggetto di un diritto assoluto e inviolabile garantito in via primaria da parte dell’ordinamento;
b) tale danno non patrimoniale è altro e diverso, in ragione del diverso bene tutelato, dal danno alla
salute, e si differenzia dal danno biologico terminale e dal danno morale terminale (o catastrofale o
catastrofico) della vittima, rilevando ex se nella sua oggettività di perdita del principale bene dell’uomo
costituito dalla vita, a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia, e dovendo essere
ristorato anche in caso di morte cd. immediata o istantanea, senza che assumano pertanto al riguardo
rilievo la persistenza in vita all’esito del danno evento da cui la morte derivi né l’intensità della sofferenza
interiore patita dalla vittima in ragione della cosciente e lucida percezione dell’ineluttabile sopraggiungere
della propria fine;
c) il diritto al ristoro di detto danno si acquisisce dalla vittima istantaneamente al momento della lesione
mortale, e quindi anteriormente all’ exitus , costituendo ontologica, imprescindibile eccezione al principio
dell’irrisarcibilità del danno-evento e della risarcibilità dei soli danni-conseguenza, giacché la morte ha per
conseguenza la perdita non già solo di qualcosa bensì di tutto; non solamente di uno dei molteplici beni,
ma del bene supremo della vita; non già di qualche effetto o conseguenza, bensì di tutti gli effetti e
conseguenze, di tutto ciò di cui consta (va) la vita della (di quella determinata) vittima e che avrebbe
continuato a dispiegarsi in tutti i molteplici effetti suoi propri se l’illecito non ne avesse causato la
soppressione;
d) il ristoro di tale pregiudizio ha funzione compensativa, e il relativo diritto (o ragione di credito) è
trasmissibile iure hereditatis ;
e) il danno tanatologico è imprescindibilmente rimesso alla valutazione equitativa del giudice;
f) non essendo esso contemplato dalle Tabelle di Milano, l’individuazione dei criteri di relativa valutazione
che consentano di pervenire alla liquidazione di un ristoro equo è rimessa alla prudente discrezionalità del
giudice di merito.
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 38
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta con ampia e articolata motivazione e dopo un lungo
excursus sul panorama giurisprudenziale e dottrinario, giungendo, come detto, a conclusioni del tutto
diverse dal passato, sulla premessa secondo la quale «la perdita della vita non può lasciarsi, invero, priva
di tutela (anche) civilistica», poiché il diritto alla vita è altro e diverso dal diritto alla salute, così che la sua
risarcibilità costituisce realtà ontologica e imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli
danni conseguenza.
Tale decisione ha, insomma, evidentemente inteso superare il criterio della individuazione di un adeguato
periodo di lucidità e di coscienza nella vittima del sinistro ai fini dell’acquisizione al suo patrimonio di un
diritto trasmissibile iure successionis .
Ma è ovvio che una questione tanto dibattuta e delicata non poteva restare senza il vaglio delle Sezioni
Unite, cui opportunamente l’ordinanza di marzo della Cassazione ha fatto rinvio.
Per inciso, le questioni inerenti il ristoro del danno conseguente alla perdita della vita, nonché la
trasmissibilità del credito risarcitorio della vittima, sono state nel tempo oggetto di interesse e di prese di
posizione, spesso contrastanti, anche da parte della dottrina.
Tali tematiche, in effetti, hanno rappresentato uno degli argomenti giuridici più dibattuti degli ultimi trenta
anni.
A fronte di chi, ad esempio, ha ritenuto e ritiene non risarcibile, di per sé, la perdita della vita, e
unicamente ristorabile la lesione del bene salute, altri si sono fatti e si fanno, al contrario, portavoci di un
diverso orientamento, favorevole alla prima soluzione.
La tesi negativa considera che, per subire un danno, la vittima dell’illecito debba essere in vita,
prevenendo la morte l’insorgere di qualsiasi pregiudizio, consistente in perdite di tipo economico e di
diversa natura.
Secondo tale assunto, insomma, il soggetto in capo al quale dovrebbe maturare il diritto al risarcimento
del danno, pur in astratto esistente, perderebbe la capacità giuridica, e dunque la possibilità di divenire
titolare del diritto medesimo, al momento della morte.
La tesi positiva, di contro, assume che, intesa come risarcibile la lesione della salute, sia allora risarcibile
anche la perdita della vita, che comprende e presuppone necessariamente il primo bene.
Sotto un profilo temporale, ancora, la perdita della vita comporterebbe necessariamente prima, per
quanto anche solo di un istante, la lesione della salute.
Il ventennio del danno da perdita della vita: dalla Consulta del 1994 a oggi
E vediamo ora di ripercorrere, come perfettamente e nel dettaglio hanno fatto le due pronunzie in
commento, l’ iter giurisprudenziale del danno da perdita della vita, giunto alla odierna, decisiva tappa del
rinvio alle Sezioni Unite.
Nella scia di una propria risalente giurisprudenza (Cass. civ., Sez. Un., n. 3475/1925), la Suprema Corte
aveva da tempo affermato il principio di diritto della irrisarcibilità per via ereditaria del danno da morte
immediata.
Detto principio, come è noto, era stato espressamente posto a fondamento di una decisione della Consulta
(Corte Costituzionale 27 ottobre 1994, n. 372) che aveva escluso, con riferimento agli artt. 2 e 32 della
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 39
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
Costituzione, profili di illegittimità costituzionale dell’art. 2043 c.c. in relazione al c.d. “danno biologico da
morte”, in dipendenza del limite strutturale della responsabilità civile, nella quale sia l’oggetto del
risarcimento che la liquidazione del danno devono riferirsi non alla lesione per se stessa, ma alle
conseguenti perdite a carico della persona offesa.
Il diniego al ristoro del danno tanatologico era stato deciso sulla base del rilievo che oggetto di
risarcimento può essere solo la « perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva » ,
laddove la morte immediata non è invero una « perdita » a carico « della persona offesa » , in quanto la
stessa è « non più in vita » .
Sulla scia di un simile presupposto, la Corte Costituzionale aveva dunque affermato il principio in base al
quale, diversamente dalla lesione del diritto alla salute, la lesione immediata del diritto alla vita (senza
una fase intermedia di malattia) non può configurare una perdita (e cioè una diminuzione o privazione di
un valore personale) a carico della vittima ormai non più in vita, onde è da escludere che un diritto al
risarcimento del cd. “danno biologico da morte” entri nel patrimonio dell’offeso deceduto e sia, quindi,
trasmissibile ai congiunti in qualità di eredi.
All’esito di detta affermazione, andò dunque rafforzandosi anche in Cassazione l’orientamento ai sensi del
quale nessuna forma di risarcimento, neppure per equivalente, fosse concepibile per la perdita del bene
della vita.
Ma una simile negazione indusse al contempo la giurisprudenza ad ammettere la ristorabilità di altri e
diversi “beni”: di qui, l’affermazione della risarcibilità, a certe condizioni, del c.d. “danno biologico
terminale”, da un lato, e del c.d. “danno morale terminale” (o catastrofale, o catastrofico) dall’altro.
L’espressione “ danno terminale ” identifica, nella fattispecie, la lesione dell’integrità psicofisica patita
dalla vittima di un illecito, deceduta a una certa distanza di tempo dall’evento.
Trattasi di un pregiudizio non patrimoniale, contenente i caratteri di un danno biologico “speciale”,
dall’entità e intensità tale da condurre a morte un soggetto in un limitato, sia pure apprezzabile, lasso di
tempo.
Maggiore intensità dettata dal fatto che l’aggressione subita dalla salute dell’individuo incide anche sulla
possibilità di essa di recuperare, in tutto o in parte, le funzionalità perdute: la salute danneggiata, in
sintesi, non solo non recupera (cioè non migliora) né si stabilizza, ma addirittura degrada verso la morte.
Ma allora non può trattarsi di un danno meramente biologico, nella sua accezione “statica”, bensì di un
pregiudizio che, in taluni casi, include in sé le peculiarità di un intenso danno psichico, e nel quale, in ogni
caso, il minus esistenziale che accompagna la residua vita della vittima è decisamente più grave della
lesione all’integrità psicofisica in sé e per sé considerata.
Quanto al danno catastrofico, esso è anche definito “danno da lucida agonia”: l’espressione racchiude in
sé lo stato di profonda e intensa afflizione vissuto, in caso di morte non istantanea, dalla vittima principale
di un evento illecito letale, la quale abbia, per un apprezzabile lasso di tempo, atteso lucidamente e
coscientemente l’estinzione della propria esistenza.
Trattasi ancora di un pregiudizio non patrimoniale, insito nelle lesioni patite dalla vittima primaria
dell’illecito, e rappresentato da talune pronunce quale ipotesi di danno morale particolarmente grave, in
quanto connaturato a una situazione di sofferenza particolarmente acuta, patita dal soggetto cosciente
dell’approssimarsi della fine.
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 40
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
Alcuni giudici di merito, al contrario, hanno piuttosto descritto tale pregiudizio quale stato di sofferenza
“esistenziale” del danneggiato, come tale risarcibile in favore degli eredi del de cuis in quanto rientrante
nel limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento di danno.
Un pregiudizio, dunque, «certamente connotato da uno spiccato effetto privativo: nella indiscutibile
incidenza sulla qualità della vita, della capacità di relazionarsi, secondo parametri di normalità, con il
contesto familiare e sociale (…). Al certo effetto spiccatamente privativo dal punto di vista della
concorrenzialità sociale, del diritto di vivere spiegando tutte le proprie energie (…), si aggiunge qualcosa
di più. Si tratta della consapevolezza di una ingiusta condanna a morte, una lenta inutile agonia; un
danno, dunque, definibile come danno da agonia» (così Tribunale di Venezia, Sez. III, 6 dicembre 2004).
Tale voce di danno, allora, si porrebbe come autonoma persino rispetto al danno morale: la vittima
primaria, infatti, non soltanto soffre, ai sensi dell’art. 2059 c.c., le dolorose conseguenze dell’evento
illecito, bensì convive con la consapevolezza della morte, tanto imminente, quanto evitabile.
Nel 2008 poi le Sezioni Unite, chiamate con le note Sentenze di San Martino a dare risposta a un coacervo
di quesiti posti dall’ordinanza di rimessione n. 4712 del 2008 e inerenti alla complessa materia della
liquidazione del danno non patrimoniale, fecero il punto in ordine all’orientamento interpretativo maturato
(in particolare nella giurisprudenza di legittimità) in argomento, pervenendo ad ammettere la risarcibilità
del danno subito dalla persona danneggiata, rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della
fine, allorquando la morte segua “dopo breve tempo” dall’evento dannoso, atteso che la vittima soffre una
“sofferenza psichica... di massima intensità”, pur se di “durata contenuta”, in ragione del limitato
intervallo di tempo tra lesioni e morte.
Le Sezioni Unite facevano riferimento, appunto, al cd. danno catastrofale, quale particolare espressione
del danno morale, ammettendo la risarcibilità della «sofferenza psichica, di massima intensità anche se di
durata contenuta, nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo», quale «danno morale inteso
nella sua nuova più ampia accezione», altrimenti indicato come danno da lucida agonia o catastrofale o
catastrofico.
Successivamente alle pronunce del 2008, come ben rammentato dalla richiamata ordinanza n.
5056/2014, sul tema del danno da morte immediata (in relazione al quale le Sentenze di San Martino
avevano escluso la possibilità di rimeditare il costante indirizzo giurisprudenziale della Corte in assenza di
un argomentato dissenso), la sentenza n. 19133/2011 della Cassazione affermò poi il principio secondo
cui, quando all’estrema gravità delle lesioni segua, dopo un intervallo di tempo brevissimo, la morte, non
può essere risarcito il danno biologico terminale connesso alla perdita della vita come massima
espressione del bene salute, ma esclusivamente il danno morale, dal primo ontologicamente distinto,
fondato sull’intensa sofferenza d’animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguito
al sinistro.
Normativa di riferimento
Costituzione: artt. 2, 32;
Codice Civile: art. 2059;
Proposta di legge 28 maggio 2013, n. 1063: art. 2 (che prevederebbe l’introduzione, tra le disp. att. c.c.,
dell’art. 84 bis)
Quanto al danno tanatologico, invece, quanto meno nelle Corti di merito si iniziò ad affacciare
nuovamente l’ipotesi della risarcibilità del danno da perdita della vita (tra le pronunce, una del Tribunale
di Venezia datata 15 giugno 2009, e una del Tribunale di Ravenna, 9 settembre 2009, che seguivano
quelle depositate precedentemente all’arresto delle Sezioni Unite, ossia: Tribunale di Roma 24 maggio
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 41
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
1988; App. Roma 4 giugno 1992; Tribunale di Civitavecchia 26 febbraio 1996; Tribunale di Foggia 28
giugno 2002; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 14 gennaio 2003; Tribunale di Terni 20 aprile 2005;
Tribunale di Venezia 15 marzo 2004; ancora Tribunale di Terni 4 marzo 2008).
Un giudice di merito, ad esempio (Tribunale di Ravenna 9 settembre 2009), aveva chiarito che il danno
tanatologico «non può essere considerato né un danno morale (sofferenza soggettiva non transeunte), sia
pure assumendo l’ampia accezione di tale voce descrittiva, né un danno biologico (…). Il danno da morte è
invece il danno riportato dalla vittima per la perdita (oggettiva) del bene della vita rilevante ex art. 2059
c.c. come diritto inviolabile della persona».
Come tale, corrisponde a tutti gli effetti a un pregiudizio dai tipici risvolti esistenziali. Infatti «quel che
viene attinto dalla lesione non è il pezzo di una statua o di un manichino, ma un elemento o apparato
costitutivo dell’integrità psicofisica dell’uomo e il suo essere strumento, anche solo potenziale, di
esplicazione di attività vitali, esistenziali» (così Tribunale di Messina 15 luglio 2002).
A giustificazione della piena risarcibilità della loss of life , l’idea che, «essendo la salute di una persona un
bene tutelato nel nostro ordinamento, essendo stata riconosciuta la risarcibilità dei danni arrecati a tale
bene, e costituendo la morte il danno supremo alla salute di una persona, sarebbe illogico e paradossale
non garantire tutela risarcitoria quando la lesione sia stata tanto grave da provocare la soppressione del
bene stesso» (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 14 gennaio 2003).
Il diritto alla vita, infatti, contiene in sé quello alla salute (32 Cost.), sì che il riconoscimento del secondo
impone di attribuire al primo primaria rilevanza costituzionale ( ex art. 2 Cost.) (Tribunale di Terni 4
marzo 2008).
E ancora: «la morte neutralizza la persona, eppertanto esige il risarcimento (…) la privazione della vita
costituisce sicuramente una perdita che obbliga colui che l’ha cagionata a compensarla: la circostanza che
il relativo diritto di credito non possa essere azionato da parte della vittima fa sorgere esclusivamente il
problema risolto dalle regole successorie di individuare il soggetto che potrà farlo, ma non può impedire il
riconoscimento della risarcibilità della situazione soggettiva lesa (la vita appunto)» (Tribunale di Terni 4
marzo 2008).
Secondo tale corrente ermeneutica, dunque, l’argomento in virtù del quale nessuna perdita può verificarsi
a carico di un soggetto che ormai non è più in vita era, per certi versi, ricollegabile al pensiero epicureo
secondo cui «…quando ci siamo noi non c’è la morte, quando c’è la morte non ci siamo più noi. La morte
quindi è nulla, per i vivi come per i morti: perché per i vivi essa non c’è ancora, mentre per quanto
riguarda i morti, sono essi stessi a non esserci» (Epicuro, Lettera a Meneco ) e conduce, di fatto,
all’inammissibile rischio (paradossale e incostituzionale) di punire più gravemente la lesione aggravata
dalla morte rispetto alla morte immediata e diretta, ossia «di negare agli eredi di un evento letale quel
risarcimento assicurato in presenza di altro meno grave, perché produttivo di lesioni, cui segua a distanza
di tempo il decesso della vittima primaria. In termini più chiari (…) uccidere è più conveniente che ferire»
(così Tribunale di Venezia, Sez. III, 15 marzo 2004).
Al contrario, si era ritenuto che non potessero residuare ostacoli all’ammissibilità del risarcimento del
danno da perdita della vita «se si tiene conto che attraverso il risarcimento dei danni la responsabilità
civile attua e rafforza la sua funzione di prevenzione e autoregolamentazione del comportamento dei
consociati: generare un danno non conviene perché la condotta lesiva obbliga al risarcimento (…) se il
risarcimento del danno assolve a una funzione sanzionatoria, non si vede davvero perché la violazione più
grave non debba postulare la sanzione più grave e, invece, giustifichi, con riferimento al soggetto leso,
l’assenza di ogni sanzione» (così Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 14 gennaio 2003).
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 42
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
In Cassazione, invece, nonostante tali spunti provenienti dalla giurisprudenza di merito, si continuava a
denegarne il ristoro.
Più precisamente, pur riconoscendosi che, in una virtuale scala gerarchica, il diritto alla vita è sicuramente
il primo tra tutti i diritti inviolabili dell’essere umano, e nel sottolineare come esso risulti « in ogni contesto
e con le più variegate modalità » tutelato, se ne escludeva invero la ristorabilità in favore dello stesso
soggetto che la vita abbia perso, appunto morendo all’esito di lesioni inferte da terzi.
Non veniva infatti considerata giuridicamente concepibile l’ipotesi che da un soggetto che muore potesse
venire acquisito un diritto derivante dal fatto stesso della sua morte («chi non è più non può acquistare un
diritto che gli deriverebbe dal non essere più»), essendo « logicamente inconfigurabile » la stessa
funzione del risarcimento che, nel diritto civile, non ha nel nostro ordinamento natura sanzionatoria bensì
riparatoria o consolatoria.
E allora, se queste sono le premesse, cosa ha spinto la Cassazione a cambiare rotta tanto radicalmente?
La considerazione che «il risultato ermeneutico raggiunto dal prevalente orientamento giurisprudenziale
appare non del tutto rispondente all’effettivo sentire sociale nell’attuale momento storico», e che «negare
alla vittima il ristoro per la perdita della vita significa determinare una situazione effettuale che in realtà
rimorde alla coscienza sociale».
In particolare, si osserva che muovendo dalla considerazione della morte quale massima lesione del bene
salute, si è progressivamente segnalata, nella giurisprudenza di merito e in dottrina, l’incongruenza di
un’interpretazione che riconosceva ristorabile la compromissione anche lieve della integrità psicofisica e la
negava viceversa quando essa raggiunge appunto la massima espressione.
Di qui, lentamente ma inesorabilmente, si è giunti ad argomentare come la perdita della vita, bene
supremo dell’uomo e oggetto di primaria tutela da parte dell’ordinamento, non potesse rimanere priva di
conseguenze anche sul piano civilistico, e che il ristoro del danno tanatologico dovesse pertanto costituire
una «ontologica e imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni-conseguenza»,
contrariamente dunque a quanto argomentato, ad esempio, dalle stesse Sentenze di San Martino, che nel
2008 espressamente ribadivano la irrisarcibilità di qualsivoglia danno evento.
Segnalata dunque l’ontologica diversità dell’oggetto del “bene” vita, si è poi automaticamente giunti a
ritenerne ristorabile la perdita in favore della vittima che la subisce, restando di fatto irrilevanti sia il
presupposto della permanenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo successivo al danno evento, che
il criterio dell’intensità della sofferenza della vittima per la cosciente e lucida percezione dell’ineluttabile
sopraggiungere della propria fine.
Danno tanatologico: determinazione del quantum risarcibile e prova del danno
In attesa del responso delle Sezioni Unite in merito, allo stato il danno tanatologico è dunque risarcibile.
Ebbene, l’orientamento dettato lo scorso gennaio dalla Cassazione appare in sintonia con quanto previsto
in una recente proposta di legge (n. 1063 del 28 maggio 2013, attualmente in esame alla Commissione
Giustizia della Camera dei Deputati), la quale anticipa l’inserimento, tra le disposizioni di attuazione del
c.c., dell’articolo 84 bis.�160;
Tale norma prevederebbe, ai commi 2 e 3, l’introduzione per legge, nel nostro ordinamento, della figura
(tanto discussa) del danno tanatologico. Nelle intenzioni dei firmatari della Proposta, ciò «metterebbe fine
a ogni tipo di diatriba giurisprudenziale sulla configurabilità o no di tale danno»; soprattutto, «metterebbe
fine alla cavillosa individuazione, da parte dei giudici, di un tempo minimo, tra la lesione e la morte, per
poter riconoscere un risarcimento al danneggiato».
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 43
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
Così si ovvierebbe al paradosso, attualmente sussistente, «secondo cui il danneggiante che abbia leso e
ucciso nello stesso momento il danneggiato non è tenuto ad alcun risarcimento nei confronti di
quest’ultimo: tale paradosso sarebbe completamente superato introducendo un evidente elemento di
maggiore giustizia sociale».
Peraltro, se è vero che il riconoscimento, ivi previsto, della figura del danno da perdita della vita, appare
in perfetta sintonia con l’orientamento espresso dalla Suprema Corte con la n. 1361/2014, decisive
appaiono, al contrario, le differenze quanto alla potenziale determinazione del quantum da risarcire e
quanto alle stesse modalità di risarcimento.
Secondo la proposta di legge, infatti, il danno tanatologico (danno tipicamente non patrimoniale) sarebbe
risarcibile utilizzando, ai fini della determinazione degli importi, le tabelle milanesi pensate per la
determinazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute, per giunta con una
(francamente incomprensibile) previsione di decurtazione degli importi all’80%.
Peraltro, laddove la menomazione accertata incida, nel periodo intercorso tra la lesione e la morte, in
maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, tale danno non patrimoniale dovrebbe
essere liquidato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato, con l’aumento del 50%.
La Corte di legittimità, invece, dice cose diverse (e francamente più in linea con le aspettative dei familiari
delle vittime), ossia: a) che il bene della vita e quello della salute sono ontologicamente diversi; b) che, in
particolare, l’autonomia del bene vita rispetto al bene salute/integrità psicofisica impone di individuare un
sistema di quantificazione particolare, e specifico, diverso da quello dettato per il danno biologico (sinora,
invece, quando la giurisprudenza aveva fatto riferimento alla lesione del bene della vita in sé considerato,
ai fini liquidatori si erano utilizzati, rispettivamente, o il criterio tabellare riferito a un soggetto con
invalidità pari al 100%, o l’indennizzo previsto per i parenti delle vittime del disastro del Cermis dalla
legge n. 497/1999); c) che, pertanto, il danno da perdita della vita non può essere liquidato tramite
l’utilizzo delle tabelle milanesi, che si occupano invece della lesione di un bene (la salute) appunto diverso
dalla vita stessa, e dunque deve essere rimesso alla valutazione equitativa del giudice, il quale, al
contempo, dovrà determinare gli importi attenendosi ai criteri della equità, della congruità e della
proporzionalità dei medesimi alla portata dell’evento dannoso: no, dunque, a risarcimenti troppo
contenuti, per non dire irrisori.
Questi, più nel dettaglio, i principi indicati sulla questione dalla Cassazione: 1) il danno da perdita della
vita è imprescindibilmente rimesso alla valutazione equitativa del giudice; 2) non essendo, infatti, esso
contemplato dalle Tabelle di Milano, è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice di merito
l’individuazione dei criteri di relativa valutazione che consentano di pervenire alla liquidazione di un ristoro
equo, nel significato delineato dalla giurisprudenza di legittimità, non apparendo pertanto idonea una
soluzione di carattere meramente soggettivo, né la determinazione di un ammontare uguale per tutti, a
prescindere cioè dalla relativa personalizzazione, in considerazione in particolare dell’età, delle condizioni
di salute e delle speranze di vita futura, dell’attività svolta, delle condizioni personali e familiari della
vittima.
Approfondimenti dottrinali
Bonetta, «Danno non patrimoniale da omicidio doloso: il quantum», in Danno e Resp., 2005, 1, 84 ss.;
Caputi, «Chi muore giace e chi vive (non) si dà pace: la (quasi) irrisarcibilità iure haereditatis del danno
tanatologico», in Danno e Resp., 2004, 12, 1215 ss.;
Caso, «Incommensurabilità (e, dunque, azzeramento) del “valore della vita”: verso il tramonto del
modello restrittivo di risarcimento del danno da morte», in Danno e Resp., 2001, 11, 1017 ss.;
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 44
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
Dimartino, «Sul danno “tanatologico”», in Danno e Resp., 2005, 10, 995 ss.;
Foffa, «Danno biologico terminale: istruzioni per l’uso», in Danno e Resp., 2004, 12, 1218 ss.;
Foffa, «Il danno tanatologico: l’opinione di Torino», in Danno e Resp., 2005, 10, 999 ss.;
Russo, «Danno da morte o danno tanatologico: la parola all’avvocato», in www.diritto24.ilsole24ore.com;
Russo, «Il risarcimento del danno da perdita della vita», in www.diritto24.ilsole24ore.com;
Russo, «Danno tanatologico, la parola passa alle Sezioni Unite», in www.quotidianogiuridico.it;
Tomaselli, «Sul danno tanatologico: riflessioni e prospettive», in Dir. Famiglia, 2008, 4, 2128;
Trapuzzano, «Il danno non patrimoniale da morte», in Giur. Merito, 2012, 4, 1002 ss.;
Tuozzo, «Lesioni mortali e spatium vivendi: il c.d. danno terminale», in La Responsabilità Civile, 2006, 5,
405 ss.;
Valore, «Nesso di causalità civile e danno tanatologico», in Corriere del Merito, 2008, 7, 809 ss.;
Viola, I danni derivanti da morte, 2005, 127 ss.
Per ciò che attiene, invece, i profili probatori dei c.d. “danni da morte” (da intendersi nel senso delle tre
distinte voci sin qui esaminate: danno tanatologico, biologico terminale e catastrofico), l’accertamento del
nesso di causalità tra il comportamento del danneggiante e il fatto lesivo è aspetto fondamentale nelle
cause di risarcimento per danno da morte, al fine di ottenere il ristoro, anche iure haereditario , dei
pregiudizi patiti dalle vittime, primarie e non, di un evento illecito dall’esito letale.
Varie tipologie di illecito, extracontrattuale e non, possono, come accennato, condurre alla morte di una
persona, con un ventaglio di ipotesi, tra quelle esaminate, che va dal sinistro stradale, alla responsabilità
sanitaria, all’infortunio sul lavoro e persino all’omicidio doloso.
Se, quanto alla prima fattispecie, spetta come noto agli eredi della vittima dimostrare la condotta di guida
imprudente o negligente dell’investitore, e dunque la sua responsabilità nella causazione dell’incidente, in
ipotesi di infortunio sul lavoro dall’esito letale incombe invece sul datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087
c.c., l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare la lesione all’integrità
fisica del dipendente.
Anche nei casi di responsabilità sanitaria l’onere probatorio degli attori è ridotto alla dimostrazione del
contratto relativo alla prestazione sanitaria e del danno assunto, nonché all’allegazione dell’inadempienza
dei convenuti (ad esempio, un intervento chirurgico errato o una ritardata esecuzione dell’intervento
medesimo), con onere per la struttura sanitaria di fornire eventualmente la prova che tale inadempimento
non vi sia stato.
Il giudice, in ogni caso, è tenuto ad accertare se l’evento sia ricollegabile a omissione (causalità omissiva:
per esempio, in una causa instaurata innanzi a un giudice umbro, il mancato rispetto del divieto,
comminato dal medico di una lavoratrice, di esposizione di quest’ultima alle radiazioni ionizzanti), nel
senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l’agente avesse posto in essere la
condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi.
L’accertamento della patologia sviluppata e del nesso causale tra questa e l’evento illecito è argomento
solitamente rimesso a un consulente tecnico (un medico legale) nominato d’ufficio dal giudice.
Per ciò che concerne il profilo esistenziale dei danni da morte, la giurisprudenza richiede una specifica
dimostrazione, anche per presunzioni, dell’incidenza della lesione de qua su diritti soggettivi assoluti e
interessi altri della persona di indubbia rilevanza costituzionale.
Ciò vale, in particolare, per i casi di danno terminale e di danno catastrofico c.d. “da agonia”, nei quali si
dovrà dimostrare l’impatto di un evento tanto grave, oltre che sul piano dell’integrità fisica, sulla sfera
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 45
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
giuridica della vittima primaria, risarcibile poi iure haereditario : tra gli effetti ipotizzabili, un pregiudizio
della concorrenzialità sociale e del diritto di vivere in piena salute, spiegando tutte le proprie energie,
aggiunto alla consapevolezza dell’avvicinarsi di una morte tanto ingiusta quanto evitabile.
Quanto ai casi di danno tanatologico, poi, gli attori che intendano fare richiesta di ristoro dovranno
mettere in rilievo il recentissimo orientamento dei giudici di legittimità volto a riconoscere un diritto al
risarcimento da perdita della vita, evidenziando altresì come sia lo stesso legislatore, nazionale e
comunitario, a imporne il relativo risarcimento.
Il diritto alla vita, infatti, è tutelato giuridicamente, e dunque una sua lesione andrebbe necessariamente
risarcita, stante il dettato degli artt. 2 e 32 della Costituzione, nonché, a livello comunitario, della
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del
1950.
Anche sotto il profilo del danno morale, infine, la prova viene solitamente raggiunta mediante
presunzione; tale pregiudizio, in ogni caso, non può essere considerato in re ipsa , bensì va inteso quale
conseguenza presumibile della compromissione della salute della vittima, sino all’esito letale.
Chiarito che chi intenda chiedere il risarcimento iure haereditario dei danni da morte deve provare
anzitutto il nesso causale tra l’evento illecito e i danni lamentati, a tal fine l’attore o il ricorrente non può
prescindere anzitutto, all’atto dell’iscrizione della causa a ruolo, da una allegazione, meticolosa e precisa,
di ogni documento utile a comprendere la dinamica dell’accaduto (solo a titolo esemplificativo, nelle cause
aventi a oggetto un sinistro stradale, fondamentale risulterà anzitutto la produzione del verbale
dell’Autorità intervenuta).
La prova del danno biologico patito risulta necessaria ai fini del calcolo e della conseguente liquidazione
del danno terminale.
A tal fine, è fondamentale l’allegazione di tutta la documentazione medica di cui si è in possesso: verbali
di accesso al Pronto Soccorso, copia della cartella clinica, certificazioni attestanti il decorso della malattia
ed esami clinici o strumentali cui la vittima primaria è stata sottoposta; non secondaria importanza riveste
la produzione di tutta la documentazione di carattere medico (come, ad esempio, cartelle cliniche, referti
e perizie).
Tali attestati verranno accuratamente vagliati e valutati dal medico legale che inevitabilmente verrà
nominato dal magistrato e che eseguirà la consulenza tecnica richiesta.
Valutato il danno non patrimoniale di tipo biologico patito dalla vittima prima della morte,
conseguentemente potrà essere valutata anche la risarcibilità di pregiudizi non patrimoniali di diversa
natura (morale/esistenziale) patiti dalla vittima, e racchiusi entro l’etichetta “danno catastrofico”.
L’agonia subita dalla vittima primaria del fatto lesivo, rimasta lucida e cosciente sino alla morte, e dunque
consapevole dell’imminenza della sua fine, potrà essere provata tramite presunzioni e anche a mezzo di
prova testimoniale.
In caso di morte sopraggiunta dopo lungo tempo, poi anche l’allegazione di una perizia sulla vittima
eseguita da professionisti diversi dal medico legale, quali ad esempio lo psicologo o lo psichiatra forense,
potrà risultare essenziale al fine di consentire al giudice una corretta e consapevole decisione in punto di
risarcimento (tanto sull’ an , tanto sul quantum ).
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 46
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
Quanto, infine, al ristoro del danno tanatologico (ossia, il danno da morte immediata), la permanente
compromissione delle attività realizzatrici dell’individuo e la definitiva lesione di interessi e diritti di rango
costituzionale ( in primis la perdita stessa della vita) che conseguono al decesso della vittima primaria
potranno essere giudicate risarcibili alla stregua della impostazione ermeneutica in commento, favorevole
come detto al ristoro del pregiudizio non patrimoniale connesso alla perdita della vita.
Anche una corretta e completa indicazione delle normative nazionali e comunitarie sul punto, come pure il
richiamo, nell’atto, di un congruo numero di altri precedenti giurisprudenziali favorevoli a tale
orientamento potrà influire sull’esito della controversia.
Considerazioni conclusive
Il risarcimento iure hereditario e iure proprio del danno non patrimoniale, patito dalla vittima diretta di un
illecito dall’esito letale, ha rappresentato uno degli argomenti più dibattuti nella giurisprudenza degli ultimi
trent’anni. Più in generale, il ristoro del danno conseguente alla perdita della vita del danneggiato poi
deceduto, nonché la trasmissibilità del suo credito risarcitorio, rappresentano tematiche tanto delicate ed
importanti da avere suscitato l’interesse e le prese di posizione, spesso contrastanti, di Consulta, Corte di
Cassazione e giudici di merito. La netta presa di posizione in favore della risarcibilità del danno da perdita
della vita, operata dalla Suprema Corte (in contrasto con ogni suo stesso precedente) con la citata
sentenza n. 1361/2014, ha inevitabilmente (e giustamente) indotto i medesimi giudici di legittimità a
rinviare la questione alle Sezioni Unite per porre la parola fine ad un tema così complesso.
la SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE
DANNO TANATOLOGICO: LA DECISIONE SPETTA ALLE SEZIONI UNITE
Cassazione civ., Sez. III, 4 marzo 2014, n. 5056
Il contrasto di giurisprudenza generatosi in punto di risarcibilità del c.d. “danno tanatologico” (o “danno da
perdita della vita”), nonché la concorrente particolare importanza della questione richiede la rimessione
degli atti del procedimento al Primo Presidente perché valuti l’esigenza di investire le Sezioni Unite della
Suprema Corte, al fine di definire e precisare per imprescindibili ragioni di certezza del diritto il quadro
della risarcibilità del danno non patrimoniale già delineato nel 2008, alla stregua degli ulteriori contributi
di riflessione, tra loro discordanti, offerti dalla sezione semplice sul tema del diritto della risarcibilità iure
haereditario del danno da morte immediata.
FAVOREVOLI AL DANNO TANATOLOGICO
Cassazione civ., Sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361
Costituisce danno non patrimoniale il c.d. “danno tanatologico” da perdita della vita, quale bene supremo
dell’individuo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile garantito in via primaria da parte
dell’ordinamento.
Il danno da perdita della vita è altro e diverso, in ragione del diverso bene tutelato, dal danno alla salute,
e si differenzia dal danno biologico terminale e dal danno morale terminale (o catastrofale o catastrofico)
della vittima, rilevando ex se nella sua oggettività di perdita del principale bene dell’uomo costituito dalla
vita, a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia, e dovendo essere ristorato anche in
caso di morte cd. immediata o istantanea, senza che assumano pertanto al riguardo rilievo la persistenza
in vita all’esito del danno evento da cui la morte derivi né l’intensità della sofferenza interiore patita dalla
vittima in ragione della cosciente e lucida percezione dell’ineluttabile sopraggiungere della propria fine.
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 47
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
Il diritto al ristoro del danno da perdita della vita si acquisisce dalla vittima istantaneamente al momento
della lesione mortale, e quindi anteriormente all’ exitus , costituendo ontologica, imprescindibile eccezione
al principio dell’irrisarcibilità del danno-evento e della risarcibilità dei soli danni-conseguenza, giacché la
morte ha per conseguenza la perdita non già solo di qualcosa bensì di tutto; non solamente di uno dei
molteplici beni, ma del bene supremo della vita; non già di qualche effetto o conseguenza, bensì di tutti
gli effetti e conseguenze, di tutto ciò di cui consta (va) la vita della (di quella determinata) vittima e che
avrebbe continuato a dispiegarsi in tutti i molteplici effetti suoi propri se l’illecito non ne avesse causato la
soppressione.
Il ristoro del danno da perdita della vita ha funzione compensativa, e il relativo diritto (o ragione di
credito) è trasmissibile iure haereditatis . Il danno da perdita della vita è imprescindibilmente rimesso alla
valutazione equitativa del giudice; non essendo il danno da perdita della vita della vittima contemplato
dalle Tabelle di Milano, è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice di merito l’individuazione dei
criteri di relativa valutazione che consentano di pervenire alla liquidazione di un ristoro equo, nel
significato delineato dalla giurisprudenza di legittimità.
Tribunale di Ravenna 9 settembre 2009
Il danno tanatologico non può essere considerato né un danno morale (sofferenza soggettiva non
transeunte), sia pure assumendo l’ampia accezione di tale voce descrittiva, né un danno biologico. Il
danno da morte è invece il danno riportato dalla vittima per la perdita (oggettiva) del bene della vita
rilevante ex art. 2059 c.c. come diritto inviolabile della persona. (www.altalex.com)
Tribunale di Terni 4 marzo 2008
Il diritto alla vita contiene in sé quello alla salute (32 Cost.), sì che il riconoscimento del secondo impone
di attribuire al primo primaria rilevanza costituzionale ( ex art. 2 Cost.). La morte neutralizza la persona, e
ciò esige un risarcimento. La privazione della vita, in particolare, costituisce sicuramente una perdita che
obbliga colui che l’ha cagionata a compensarla: la circostanza che il relativo diritto di credito non possa
essere azionato da parte della vittima fa sorgere esclusivamente il problema risolto dalle regole
successorie di individuare il soggetto che potrà farlo, ma non può impedire il riconoscimento della
risarcibilità della situazione soggettiva lesa (la vita appunto). (Corriere del Merito, 2008, 7, 908)
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 14 gennaio 2003
Il danno da perdita della vita deve essere risarcito. Infatti, essendo la salute di una persona un bene
tutelato nel nostro ordinamento, essendo stata riconosciuta la risarcibilità dei danni arrecati a tale bene, e
costituendo la morte il danno supremo alla salute di una persona, sarebbe illogico e paradossale non
garantire tutela risarcitoria quando la lesione sia stata tanto grave da provocare la soppressione del bene
stesso. (Giur.it., 2004, 496)
CONTRARIE AL DANNO TANATOLOGICO
Tribunale di Bari, Sez. III, 16 febbraio 2014
Non è risarcibile il danno tanatologico da perdita del diritto alla vita, fatto valere iure successionis dagli
eredi del de cuius , per l’impossibilità tecnica di configurare l’acquisizione di un diritto risarcitorio
derivante dalla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del titolare, e da questo fruibile
solo in natura. Invero, posto che finché il soggetto è in vita, non vi è lesione del suo diritto alla vita,
mentre, sopravvenuto il decesso, il morto, in quanto privo di capacità giuridica, non è in condizione di
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 48
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
acquistare alcun diritto, il risarcimento finirebbe per assumere, in casi siffatti, un’anomala funzione
punitiva, particolarmente percepibile laddove il risarcimento dovesse essere erogato a eredi diversi dai
congiunti o, in mancanza di successibili, addirittura allo Stato. (www.iusexplorer.it)
Tribunale di Avezzano 15 dicembre 2011, n. 616
Quando la morte è causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato acquisisce (e
quindi trasferisce agli eredi) soltanto il diritto al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea e
per il tempo di permanenza in vita. Così operando non si crea una nuova categoria di danno alla persona,
posta a cavallo tra il danno tanatologico (da escludersi) e il danno biologico, ma, sempre rimanendo in
quest’ultimo, e cioè con riferimento al solo periodo di tempo in cui il soggetto leso è rimasto in vita,
occorre provvedere alla personalizzazione dei valori monetari espressi dalle tabelle per l’inabilità assoluta,
aumentandoli secondo apprezzamento equitativo, con riferimento alla peculiarità del caso concreto di un
danno alla salute, così intenso e grave da condurre il soggetto verso la morte. (www.iusexplorer.it)
Tribunale di Messina 15 luglio 2002
Il danno tanatologico non è risarcibile. Infatti, per subire un danno occorre essere in vita, prevenendo la
morte l´insorgere di qualsiasi pregiudizio consistente in perdite subite. Il soggetto in capo al quale
dovrebbe maturare il diritto al risarcimento del danno (pur in astratto esistente) perde la capacità
giuridica, e dunque in radice la possibilità di rendersi titolare del diritto medesimo, nel momento stesso in
cui si perfeziona la fattispecie in questione, ovvero con il decesso. (in Viola , I danni derivanti da morte,
2005, Halley, 127)
Per le sentenze di Cassazione si rinvia a: Lex 24 (www.lex24.ilsole24ore.com).
la PRATICA
IL CASO CONCRETO
Cassazione civ., Sez. III, ordinanza 4 marzo 2014, n. 5056
X, Y e Z, con W, nel convenire in giudizio dinanzi al Tribunale di <…> Tizio e la compagnia assicurativa
Caia, avevano chiesto il risarcimento del danno conseguente alla morte del proprio congiunto, Sempronio,
deceduto a seguito di un incidente stradale.
Il decesso (avvenuto a distanza di tre ore) doveva ritenersi pressoché contemporaneo alla collisione dei
veicoli condotti, rispettivamente, dal Sempronio e dal Tizio. L’adito Tribunale, ascritta la responsabilità del
sinistro a entrambi i conducenti (nella misura del 30% al Sempronio e del 70% al Tizio), aveva, tra l’altro,
negato il risarcimento per la voce di danno biologico c.d. iure haereditario .
La Corte di Appello di <…>, investita dell’impugnazione degli attori in prime cure , aveva confermato in
parte qua la sentenza, uniformandosi al principio di diritto, più volte affermato da questo giudice di
legittimità, secondo il quale non è risarcibile a titolo ereditario il danno biologico in caso di morte
sopraggiunta nell’immediatezza come conseguenza del fatto illecito.
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 49
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
Con il quinto motivo dell’odierno ricorso che lamenta violazione e/o falsa e in ogni caso erronea
applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2043 c.c. e 32 della Costituzione gli eredi di
Sempronio chiedono a questa Corte la cassazione del capo di sentenza che ha rigettato la domanda di
risarcimento di tale voce di danno. Detto quinto motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: dica
la Corte se sia legittimo o non negare il risarcimento del danno biologico richiesto iure haereditario dagli
stretti congiunti della vittima allorquando la vittima stessa sia immediatamente deceduta a seguito delle
gravi lesioni riportate in un incidente stradale.
La soluzione accolta dalla Suprema Corte
Il Collegio, preso atto del contrasto di giurisprudenza generatosi sul punto della risarcibilità iure
haereditario del danno non patrimoniale da morte immediata, reso ancora più evidente a seguito della ora
citata pronuncia n. 1361/2014, e tenuto conto della particolare importanza della questione, ha deciso di
rimettere gli atti del procedimento al Primo Presidente per valutare l’esigenza di investire sull’argomento
le Sezioni Unite della Corte di legittimità.
Con la richiamata sentenza, depositata lo scorso 23 gennaio 2014, la Cassazione aveva infatti affermato il
principio secondo il quale deve ritenersi risarcibile iure haereditario il danno da perdita della vita
immediatamente conseguente alle lesioni riportate a seguito di un incidente stradale.
L’ordinanza, così intendendo riassumere le conclusioni cui la pronuncia n. 1361 era pervenuta, ha
evidenziato come essa, dopo un lungo excursus sul panorama dottrinario e giurisprudenziale di merito,
fosse giunta, dunque, ad accogliere a sua volta la tesi favorevole alla risarcibilità del danno tanatologico,
evidenziando l’ontologica diversità del bene “vita” rispetto al bene “salute”, e concludendo con
l’affermazione secondo cui la risarcibilità del danno da perdita della vita «costituisce realtà ontologica e
imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni conseguenza».
Di qui, la rimessione degli atti alle Sezioni Unite per la parola definitiva sull’annoso argomento.
RASSEGNA LEGISLATIVA (classificata per argomento)
AGEVOLAZIONI
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCADECRETO 3 febbraio 2014
(G.U n. 101 del 3-5-2014)
Ammissione di progetti di cooperazione internazionale al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla
ricerca del programma ARTEMIS - progetto MBAT. (Decreto n. 293). (14A03387)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 3 aprile 2014 (G.U. n. 107 del 10-5-2014)
Ripartizione delle risorse, per l'anno 2014, relativo agli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni
complessive di cui agli artt. 17-bis e successivi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. (14A03608)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, COMUNICATO
(G.U. n. 110 del 14-5-2014)
Integrazione dell'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese
localizzate nella Zona Franca Urbana dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. (14A03635)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 10 febbraio
2014 (G.U. n. 111 del 15-5-2014)
Modifica dei decreti 12 dicembre 2012 e 25 settembre 2013, relativi a progetti autonomi gia' ammessi al
finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 418). (14A03670)
AMBIENTE
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 50
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 24 aprile
2014 (G.U. n. 99 del 30-4-2014)
Disciplina delle modalita' di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonche'
specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto
legislativo n. 152 del 2006.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 2014 (G.U. n. 105 del 85-2014)
Approvazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo
1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 89. (14A03637)
ASSICURAZIONI
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PROVVEDIMENTO 15 aprile 2014 (G.U.
n.97 del 28-4-2014)
Modifiche ed integrazioni dei regolamenti ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, n. 36 del 31 gennaio 2011, n.
15 del 20 febbraio 2008, e alla tabella allegata al regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.
(Provvedimento n. 17). (14A03314)
ATTI INTERNAZIONALI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI COMUNICATO (G.U. n. 118 del 23-5-2014)
Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n.
1), nonche' atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del
Presidente della Repubblica (Tabella n. 2). (14A03390) (Suppl. Ordinario n. 41)
BANCHE
BANCA D'ITALIA PROVVEDIMENTO 21 gennaio 2014 (G.U. n. 103 del 6-5-2014)
Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB,
degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM. (14A03352) (Suppl. Straordinario n. 6)
LEGGE 12 maggio 2014, n. 75 (G.U. n. 109 del 13-5-2014)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti
per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza della Banca d'Italia. (14G00085)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 marzo 2014, n. 25 (G.U. n. 109 del 13-5-2014)
Testo del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del 14 marzo
2014), coordinato con la legge di conversione 12 maggio 2014, n. 75 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1 ), recante: «Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attivita' di
vigilanza della Banca d'Italia.». (14A03677)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO DECRETO 5 maggio 2014
(G.U. n. 111 del 15-5-2014)
Definizione del perimetro di gruppo bancario. (14A03716)
BANCA D'ITALIA COMUNICATO (G.U. n. 111 del 15-5-2014)
Aggiornamento della circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 - Disposizioni di vigilanza per le banche
(14A03700)
CARCERI
LEGGE 28 aprile 2014, n. 67 (G.U. n. 100 del 2-5-2014)
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio.
Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli
irreperibili. (14G00070)
CONTRATTI DI SVILUPPO
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 51
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 14 febbraio 2014 (G.U. n. 97 del 28-42014)
Attuazione dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia di riforma della
disciplina relativa ai Contratti di sviluppo. (14A03242)
CONTRATTI PUBBLICI
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DELIBERA 5 marzo 2014 (G.U. n. 113 del 17-5-2014)
Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2014.
(14A03745)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE,
DELIBERA 23 aprile 2014 (G.U. n. 113 del 17-5-2014)
Rendiconto finanziario per l'esercizio 2013. (Delibera n. 18). (14A03746)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DETERMINA 23 aprile 2014 (G.U. n. 114 del 19-5-2014)
Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni contenute nell'articolo 38, comma 1, lett. a), del decreto
legislativo n. 163/2006 afferenti alle procedure di concordato preventivo a seguito dell'entrata in vigore
dell'articolo 186-bis della legge fallimentare (concordato con continuita' aziendale). (Determina n. 3).
(14A03724)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DETERMINA 23 aprile 2014 (G.U. n. 114 del 19-5-2014)
Procedure da utilizzare dalle S.O.A. (Societa' Organismi di Attestazione), per l'esercizio della loro attivita'
di attestazione. (Determina n. 4). (14A03725)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURECOMUNICATO (G.U. n. 115 del 20-5-2014)
Indicazioni sulle comunicazioni di cui all'articolo 74, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010, recante:
«Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE"». (14A03804)
DIRITTO D’AUTORE
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI COMUNICATO (G.U. n. 99 del 30-4-2014)
Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito - pubblicazione semestrale ex
articolo 47 del Regolamento per l'esecuzione della legge n. 633/41, come modificato dal DPR n. 275/07.
(14A03005)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 2014 (G.U. n. 102 del 55-2014)
Riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e
successive modificazioni. (14A03401)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E
L'EDITORIA COMUNICATO (G.U. n. 117 del 22-5-2014)
Comunicato relativo al decreto di riordino del diritto connesso al diritto d'autore (14A03839)
ENTI LOCALI
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO INTESA 20 febbraio 2014 (G.U. n. 116 del 21-5-2014)
Intesa sulla modifica dell'Accordo Multiregionale (A.M.) per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP
(Fondo europeo per la pesca) nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013. (Rep. Atti n. 21/CSR).
(14A03775)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 19 maggio 2014 (G.U. n. 117 del 225-2014)
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 52
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai
sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. (14A03894)
ETICHETTATURA
DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2014, n. 69 (G.U. n. 103 del 6-5-2014)
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE,
nonche' del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto
concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari. (14G00080)
FINANZA PUBBLICA
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 13 gennaio 2014 (G.U. n. 99 del 304-2014)
Fissazione di un limite alla misura del tasso d'interesse annuo posticipato, di cui all'articolo 3 del decreto
22 novembre 1985, da corrispondere sulle anticipazioni tecniche dei tesorieri o cassieri degli enti ed
organismi pubblici assoggettati al sistema di tesoreria unica. (14A03417)
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 del 30-4-2014)
Ulteriore differimento dal 30 aprile al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2014 degli enti locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (14A03550)
CAMERA DEI DEPUTATIDECRETO 30 aprile 2014 (G.U n. 101 del 3-5-2014)
Nomina dei membri del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio. (14A03579)
LEGGE 2 maggio 2014, n. 68 (G.U. n. 102 del 5-5-2014)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni
urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle
istituzioni scolastiche. (14G00082)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. 16 (G.U. n. 102 del 5-5-2014)
Testo del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 54 del 6 marzo
2014), coordinato con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale
alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la
funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». (14A03580)
RETTIFICHE ERRATA-CORRIGE (G.U. n. 102 del 5-5-2014)
Comunicato relativo al decreto 30 aprile 2014 della Camera dei deputati, recante: «Nomina dei membri
del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio.». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 101 del 3 maggio 2014). (14A03591)
CORTE DEI CONTI DELIBERA 15 aprile 2014 (G.U. n. 105 del 8-5-2014)
Linee guida per la relazione del Presidente della Regione, per l'anno 2013, sulla regolarita' della gestione,
sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012. (Delibera n.
9/SEZAUT/2014/INPR). (14A03409) (Suppl. Ordinario n. 38)
CORTE DEI CONTI DELIBERA 15 aprile 2014 (G.U. n. 105 del 8-5-2014)
Linee guida per le relazioni dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni, per l'anno 2014, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla
legge n. 213/2012. (Delibera n. 10/SEZAUT/2014/INPR). (14A03410) (Suppl. Ordinario n. 38)
CORTE DEI CONTI DELIBERA 15 aprile 2014 (G.U. n. 105 del 8-5-2014)
Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico finanziaria degli Enti locali per
l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della
gestione 2013. (Delibera n. 11/SEZAUT/2014/INPR). (14A03411) (Suppl. Ordinario n. 38)
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 8 maggio 2014 (G.U. n. 111 del 15-5-2014)
Certificazione relativa al concorso delle provincie e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica.
(14A03675)
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 53
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2014 (G.U. n. 114 del 195-2014)
Ripartizione dell'IRPEF a diretta gestione Statale per la quota dell'otto per mille - anno 2013. (14A03778)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SEGRETARIATO GENERALE - DIPARTIMENTO PER
IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNICATO (G.U. n. 114 del 19-5-2014)
Avviso relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2014, concernente la
ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2013. (14A03777)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE COMUNICATO (G.U. n. 114 del 19-5-2014)
Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 2014 - Situazione del bilancio dello Stato e situazione
trimestrale dei debiti pubblici (14A03361) (Suppl. Straordinario n. 7)
CORTE DEI CONTI DELIBERA 15 aprile 2014 (G.U. n. 121 del 27-5-2014)
Linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale sul bilancio di
esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria
2006), e dell'art. 1, comma 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213 . (Delibera n. 13/SEZAUT/2014/INPR). (14A03848)
FINANZIAMENTI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEDECRETO 17 marzo 2014 (G.U. n. 112 del 16-52014)
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il
programma annuale 2012 del Fondo per le frontiere esterne - periodo 2007-2013. (Decreto n. 23/2014).
(14A03688) Pag. 11 DECRETO 29 aprile 2014 Integrazione finanziamento a carico del Fondo di
rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione
Coesione delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna. (Decreto n. 24/2014). (14A03689)
FONDI PENSIONE
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERA 16 aprile 2014 (G.U. n. 103 del
6-5-2014)
Determinazione della misura, dei termini e delle modalita' di versamento del contributo dovuto alla COVIP
da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 65,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (14A03427)
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERA 7 maggio 2014 (G.U. n. 114 del
19-5-2014)
Modifiche al Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche
complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalita' giuridica,
alle fusioni e cessioni e all'attivita' transfrontaliera, di cui alla delibera 15 luglio 2010. (14A03736)
GIUSTIZIA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 28 aprile 2014 (G.U. n. 115 del 20-5-2014)
Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Civitanova Marche. (14A03807) Pag. 26
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 5 maggio 2014 (G.U. n. 115 del 20-5-2014)
Cessazione del funzionamento dell'archivio notarile sussidiario di Locri. (14A03806)
IMMOBILI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 14 febbraio 2014 (G.U. n. 108 del 125-2014)
Modalita' di documentazione dell'indispensabilita' e dell'indilazionabilita' delle operazioni di acquisto di
immobili, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (14A03625)
LAVORO
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 54
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2014 (G.U. n. 98 del
29-4-2014)
Modalita' di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro nel periodo
1º gennaio - 31 dicembre 2014. (14A03369)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIDECRETO 21 febbraio 2014 (G.U n. 101
del 3-5-2014)
Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2014.
(14A03388)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALICOMUNICATO (G.U. n. 106 del 9-52014)
Individuazione, secondo criteri di semplicita' e comprensibilita', delle informazioni da trasmettere
all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni
industriali, nonche' nei casi di ampliamento e di ristrutturazione di quelli esistenti. (14A03607)
LEGGE 16 maggio 2014, n. 78 (G.U. n. 114 del 19-5-2014)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni
urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle
imprese. (14G00089)
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 15 maggio 2014 (G.U. n. 114 del 19-5-2014)
Differimento dei termini di presentazione della certificazione relativa alla richiesta del contributo erariale
per l'aspettativa sindacale concessa al personale dipendente. (14A03849)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34 (G.U. n. 114 del 19-5-2014)
Testo del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo
2014), coordinato con la legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione
degli adempimenti a carico delle imprese.". (14A03891)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO (G.U. n. 116 del 21-52014)
Approvazione della delibera n. 13/14/DIST adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale
di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 29 gennaio 2014. (14A03808)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 18 febbraio 2014 (G.U. n. 118
del 23-5-2014)
Determinazione per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 delle prestazioni ASpI e mini ASpI da liquidarsi in
funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione in attuazione dell'articolo 2, comma 27, della legge 28
giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 79412). (14A03871)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO (G.U. n. 119 del 24-52014)
Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 1/2014 adottata dal Consiglio di indirizzo
generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) in data
14 febbraio 2014. (14A03865)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 29 novembre 2013 (G.U. n.
120 del 26-5-2014)
Individuazione dei requisiti e delle modalita' per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del
collocamento della gente di mare alle Agenzie per il lavoro. (14A03880)
MAGISTRATURA
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DECRETO 2 aprile 2014 (G.U. n. 100 del 2-52014)
Votazioni per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura. (14A03551)
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DELIBERA 29 aprile 2014 (G.U. n. 100 del 2-52014)
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 55
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
Convocazione delle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.
(14A03552)
MUTUI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE COMUNICATO (G.U. n. 102 del 5-5-2014) (G.U.
n. 102 del 5-5-2014)
Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello
Stato di importo pari o inferiore a € 51.645.689,91, ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23
dicembre 1998, n. 448. (14A03581)
OPERE PUBBLICHE
DECRETO-LEGGE 12 maggio 2014, n. 73 (G.U. n. 108 del 12-5-2014)
Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche. (14G00086)
AVVISO DI RETTIFICA (G.U. n. 110 del 14-5-2014)
Comunicato relativo al decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante: "Misure urgenti di proroga di
Commissari per il completamento di opere pubbliche.". (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 108 del 12 maggio 2014). (14A03792)
PIANO CASA
LEGGE 23 maggio 2014, n. 80 (G.U. n. 121 del 27-5-2014)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti
per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. (14G00092)
TESTI COORDINATI E AGGIORNATI TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014,
n. 47 (G.U. n. 121 del 27-5-2014)
Testo del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo
2014), coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1 ), recante: "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per
Expo 2015.". (14A04075)
PRIVACY
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELIBERA 3 aprile 2014 (G.U. n. 103 del
6-5-2014)
Modifiche al regolamento n. 2/2000 in materia di dotazione organica. (Provvedimento n. 169).
(14A03403)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PROVVEDIMENTO 17 aprile 2014 (G.U. n.
103 del 6-5-2014)
Provvedimento per promuovere la revisione del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi
informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei
pagamenti. (Provvedimento n. 203). (14A03422)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI COMUNICATO (G.U. n. 118 del 23-52014)
Avvio della consultazione su «linee guida in tema di riconoscimento biometrico e firma grafometrica».
(14A03870)
PROCESSO TELEMATCO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROVVEDIMENTO 16 aprile 2014 (G.U. n. 99 del 30-4-2014)
Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21
febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo
civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei
principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi
dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22
febbraio 2010, n. 24. (14A03457)
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 56
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 24 aprile 2014 (G.U. n.
102 del 5-5-2014)
Attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. (Ordinanza n. 165). (14A03450)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO (G.U. n. 112 del 16-5-2014)
Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni
sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza per il triennio 2013 - 2015. (14A03683)
SALUTE
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 23 dicembre 2013 (G.U. n. 103 del 6-5-2014)
Nuove modalita' per l'iscrizione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro nel Repertorio dei dispositivi
medici e per gli adempimenti relativi alla registrazione dei fabbricanti e dei mandatari di dispositivi
medico-diagnostici in vitro. (14A03402)
MINISTERO DELLA SALUTE, DECRETO 22 aprile 2014 (G.U. n. 110 del 14-5-2014)
Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso
le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate. (14A03696)
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 7 maggio 2014 (G.U. n. 119 del 24-5-2014)
Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 8.1 della
Farmacopea europea 8^ edizione. (14A03889)
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 8 maggio 2014 (G.U. n. 119 del 24-5-2014)
Rettifica al decreto 21 febbraio 2014, recante: «Aggiornamento degli allegati A e B del decreto 15
novembre 2013 concernente l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla vendita
dei medicinali previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 21 dicembre 1993, n. 537».
(14A03840)
STUPEFACENTI
LEGGE 16 maggio 2014, n. 79 (G.U. n. 115 del 20-5-2014)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni
urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, nonche' di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. (14G00090)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 36 (G.U. n. 115 del 20-5-2014)
Testo del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 67 del 21 marzo
2014), coordinato con la legge di conversione 16 maggio 2014, n. 79 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale
alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' di impiego di medicinali.». (14A03883)
TRASPORTI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIDECRETO 4 aprile 2014 (G.U. n. 97 del
28-4-2014)
Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con
ferrovie ed altre linee di trasporto. (14A03304)
DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2014, n. 70 (G.U. n. 103 del 6-5-2014)
Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai
diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. (14G00081)
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 57
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
LEGGE 23 aprile 2014, n. 71 (G.U. n. 104 del 7-5-2014)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a
Roma il 30 gennaio 2012. (14G00083)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2014, n. 72 (G.U. n.
105 del 8-5-2014)
Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
(14G00084)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - COMITATO DI COORDINAMENTO PER
L'ALTA SORVEGLIANZA GRANDI OPERE COMUNICATO (G.U. n. 107 del 10-5-2014)
Terza edizione delle Linee-Guida per i controlli antimafia di cui all'articolo 3-quinquies del decreto-legge
25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, inerente la realizzazione
delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015. (Deliberazione del 14 aprile
2014). (14A03661)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 20 settembre 2013 (G.U. n.
115 del 20-5-2014)
Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della
carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi.
(14A03779)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 19 febbraio 2014 (G.U. n.
118 del 23-5-2014)
Modifiche al decreto 3 ottobre 2012 relativo all'approvazione del programma di edilizia scolastica in
attuazione della risoluzione parlamentare 2 agosto 2012, AC 8-00143 delle Commissioni V e VII della
Camera dei Deputati. (14A03838) Pag. 4 DECRETO 31 marzo 2014 Norme di attuazione delle
disposizioni contenute nella direttiva 2013/8/UE della Commissione che modifica, al fine di adeguarne le
disposizioni tecniche, la direttiva 2009/144/CE relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori
agricoli o forestali a ruote. (14A03830)
.
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 58
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
FOCUS:
La voluntary disclosure
Il Focus ha il compito di offrire al lettore un quadro completo su “La voluntary disclosure” e
consente al professionista di prendere visione delle questioni più interessanti relative tema
analizzato.
Premessa d’autore
La disciplina in materia di voluntary disclosure.
a cura di Gianluigi Fino e Pierangelo Fino – Studio Fino Dottori Commercialisti ed Avvocati
Consultando il sito della Camera dei Deputati, si apprende che il 1° aprile 2014, la VI
Commissione
Finanze ha avviato l'esame delle proposte di legge A.C. 2247 Causi e 2248 Capezzone, in materia di
"voluntary
disclosure",
ossia
di
procedure
di
collaborazione
volontaria
del
contribuente
con
l'Amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero. Come
correttamente rilevato dall’Ordine degli Avvocati di Roma, l’introduzione di una voluntary disclosure in
Italia prende le mosse da una raccomandazione dell’OCSE del settembre 2010, in cui sono analizzati gli
offshore voluntary disclosure programmes previsti da trentanove paesi. La necessità di introdurre una
voluntary disclosure è stata rilevata anche dalla Commissione Europea, con particolare riferimento alla
Comunicazione al Parlamento e al Consiglio n. 722 del 6 dicembre 2012, relativa al piano d'azione per
rafforzare la battaglia contro la frode e l'evasione fiscale.
Si attende a breve, dunque, un provvedimento del Legislatore atto a dettare un’organica disciplina della
materia, la quale, peraltro, è già stata oggetto d’interesse del D.L. 28 gennaio 2014 n. 4 (Disposizioni
urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e
contributivi). Sulla scorta delle previsioni ivi contenute, infatti, il Legislatore intendeva inserire alcune
norme nel testo del Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e
valori) per disciplinare la procedura del rientro dei capitali dall’estero. In particolare, come si legge nella
relazione ai lavori dell’Assemblea della Camera, l’art. 1 del D.L. 4/2014, introduceva nel D.L. 28 giugno
1990, n. 167, che si occupa di monitoraggio fiscale, gli articoli da 5-quater a 5-septies con lo scopo di
contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell’allocazione fittizia della residenza
fiscale all’estero e nell’illecito trasferimento o detenzione all’estero di attività che producono reddito. In
sintesi, i soggetti detentori all’estero di attività e beni non dichiarati all’Erario, avrebbero potuto sanare la
propria posizione pagando, in un’unica soluzione, imposte e sanzioni (queste ultime in misura ridotta); per
effetto della volontaria collaborazione sarebbe stata garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 59
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
relativi agli obblighi dichiarativi e il pagamento in misura ridotta delle summenzionate sanzioni tributarie.
La procedura non poteva essere utilizzata, tuttavia, se la richiesta di accesso veniva presentata dopo che
l’autore aveva avuto conoscenza dell’inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per
violazioni tributarie. La procedura operava per le violazioni dichiarative commesse sino al 31 dicembre
2013, con possibilità di esperire la procedura fino al 30 settembre 2015. Tuttavia, tale riforma non ha
passato l’esame parlamentare, tant’è che è stata soppressa dalla Commissione Finanze, e trasformata in
una proposta di legge d’iniziativa parlamentare. Se, da un lato, non vi è dubbio che la materia in discorso,
anche in considerazione degli interessi coinvolti e dal bisogno di liquidità da parte dello Stato, susciti
notevole interesse nell’opinione pubblica, dall’altro lato è sempre più impellente la necessità di
semplificare la disciplina di riferimento. Infatti, chi oggi volesse approfondire il tema del rientro dei capitali
detenuti all’estero, sarebbe costretto a districarsi in un numero considerevole di Leggi, Decreti Legge e
Decreti Legislativi susseguitisi in materia, i quali sono stati oggetto di abrogazioni, modifiche e correzioni
da parte del Legislatore. Sotto altro profilo, la necessità di una disciplina organica della materia trapela,
inoltre, dal dato riguardante gli accordi intervenuti con il fisco nel vigore del D.L. 28 gennaio 2014 n. 4.
Nel corso delle poche settimane in cui la disciplina del Voluntary Disclosure è stata in vigore, infatti, la
procedura ha sortito i primi effetti, portando una cinquantina di soggetti a intraprendere la strada dell’auto
denuncia.
In considerazione delle audizioni svolte in sede di conversione del D.L. 4/2014, nonché delle proposte di
Legge attualmente in esame alla Camera, sembrerebbe lecito aspettarsi numerosi punti in comune tra la
disciplina che il Legislatore si accinge a dettare in materia e l’abrogato articolo 1 del citato Decreto. In
particolare, la procedura ivi prevista dovrebbe essere simile. In buona sostanza, originariamente era
previsto che chi voleva intraprendere la procedura di auto denuncia al fisco avrebbe dovuto:
a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita
richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche
indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la
ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o
utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione
della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli
obblighi di dichiarazione;
b) versare in unica soluzione le somme dovute, in base all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 15
del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le
somme dovute in base all'accertamento con adesione, entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle
somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la
violazione degli obblighi di dichiarazione, entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 60
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, senza avvalersi della compensazione
prevista dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La collaborazione volontaria non era
ammessa qualora la richiesta fosse presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di
dichiarazione, avesse avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque
attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie. La
preclusione operava anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo
periodo, fosse stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti
nel reato. Come correttamente rilevato nell’articolo di Piazza “Sanabili le irregolarità del quadro RW” (Il
Sole - 24 Ore, 25 gennaio 2014, pag. 4), trattandosi di violazioni relative al modulo RW, la procedura di
voluntary disclosure riguarda solo le persone fisiche, le società semplici e i soggetti ad esse equiparati e
gli enti non commerciali, compresi i trust residenti.
A livello sanzionatorio, l’abrogato articolo 1 del D.L. 4/2014 prevedeva la riduzione, nella misura pari alla
metà del minimo edittale, delle sanzioni dovute per la mancata compilazione del predetto modulo RW,
qualora:
a) le attività estere fossero trasferite in Italia o in Stati UE e in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo che consentono un effettivo scambio d’informazioni con l’Italia inclusi nella white list
di cui al D.M. 4 settembre 1996;
b) ovvero le attività trasferite in Italia o nei Stati richiamati alla precedente lett. a) erano ivi detenute;
c) ovvero l’autore delle violazioni degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, fermi restando gli
obblighi previsti dall’art. 5-quater, comma 1, rilasciasse all’intermediario finanziario estero presso cui
erano detenute le attività, un’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane tutti i dati
concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria, allegata copia di tale autorizzazione,
controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.
Inoltre, la procedura di voluntary disclosure avrebbe determinato l’esclusione della punibilità per i delitti di
cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 74/2000 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), in tema di dichiarazione
infedele e omessa dichiarazione 1.
1
In particolare, ai sensi del citato articolo 4, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette
imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando,
congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è
superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire
quattro miliardi. Il successivo articolo 5, stabilisce che è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte,
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 61
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
La procedura di collaborazione volontaria prevedeva, inoltre, la diminuzione fino alla metà delle pene
previste per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Con riferimento alle prime, le norme
tributarie prevedono la reclusione da un anno e sei mesi fino a sei anni per chiunque che, al fine di
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi
fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine
di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Quanto alle seconde, ovvero le dichiarazioni
fraudolente perpetrate mediante artifici, è prevista la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni per
chiunque che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa
rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad
ostacolarne l'accertamento, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta
milioni;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi
indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire tre miliardi.
Sulla scia di quanto si apprende dalle informazioni divulgate direttamente dalla Camera dei Deputati,
l'A.C. 2248, attualmente in esame della Commissione Finanze, seppure sostanzialmente riproduca il
contenuto dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 4 del 2014 in materia di procedure di collaborazione
volontaria, apporta tuttavia alcune modifiche, che recepiscono i rilievi e le osservazioni formulate dai
soggetti sentiti durante il ciclo di audizioni svolto presso la VI Commissione della Camera dei Deputati, in
occasione dell'esame del D. L. 4/2014 (in particolare, sono stati ascoltati i pareri del Centro Studi
dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il Comando generale della Guardia di Finanza, il Prof. Andrea
Giovanardi, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Dr. Attilio Befera, l'Unione Fiduciaria S.p.A., l'Unione
Nazionale Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili).
Tra le più rilevanti modifiche si segnalano le seguenti:
- per perfezionare la procedura di disclosure, l'A.C. 2248 prevede che il richiedente versi il 50 per cento di
quanto accertato dall'amministrazione fiscale (oltre alle sanzioni), anziché l'intero ammontare delle
imposte dovute in base all'attività di accertamento; il versamento può essere ripartito in tre rate
quando l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire centocinquanta milioni. Ai fini della
disposizione prevista dal comma 1, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del
termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 62
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
trimestrali, anziché in un'unica soluzione. Tuttavia si decade dal beneficio della voluntary disclosure nel
caso di mancato pagamento anche di una sola rata;
- la proposta esenta esplicitamente i professionisti e i relativi consulenti, i quali assistono il contribuente
nella procedura di collaborazione volontaria, dagli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, ai fini
della normativa antiriciclaggio; tale esenzione opera limitatamente all’esame della posizione giuridica del
cliente e all’assistenza nell’intera procedura, mentre rimangono fermi tutti gli altri obblighi previsti dalla
stessa
disciplina
antiriciclaggio. Anche gli
intermediari
finanziari
coinvolti
in
una
procedura
di
collaborazione volontaria sono esenti dall'obbligo di segnalare operazioni sospette qualora, dopo aver
acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi da quelli
contenuti nella documentazione acquisita;
- per quanto concerne gli effetti penali, l'A.C. 2248 estende ad ulteriori fattispecie di reato la non
punibilità derivante dalla voluntary disclosure; la causa di non punibilità opera in favore di tutti i soggetti
che hanno commesso il reato;
- l'adesione alle procedure dovrebbe inoltre abbreviare i termini per l'accertamento fiscale (ai fini delle
imposte sui redditi e dell'IVA) da quattro a due anni, ovvero da cinque a tre anni per l'omessa
presentazione della dichiarazione o per la dichiarazione nulla.
*Sotto altro profilo, allo stato resta un nodo complicato da sbrogliare, ovvero quello della definizione del
ruolo assunto dalle banche e dai professionisti nella procedura di rientro dei capitali dall’estero. Al
riguardo, il Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano, Dr. Gaetano Ruta, rileva che
“[…] l’esperienza giudiziaria di questi anni insegna come dietro un comportamento illecito del contribuente
vi sia sempre il contributo di un terzo “qualificato”. Quanto più complessa è l’operazione di occultamento
di ricchezza ed il volume che si intende sottrarre al prelievo fiscale, tanto più rilevante sarà la
collaborazione del terzo. Il “tipo criminale” che entra in gioco è, in senso lato, quello dell’esperto, che si
declina secondo varie figure professionali in ambito giuridico ed economico / finanziario: avvocati, notai,
commercialisti, promotori finanziari, solo per citare alcuni dei più ricorrenti casi tra i professionisti, ovvero
società di intermediazione finanziaria, banche e compagnie di assicurazione tra i soggetti giuridici più
frequentemente coinvolti. Vengono in rilievo, in definitiva, collaudate figure professionali, il cui esercizio è
piegato da taluni a fini illeciti”. Il Sostituto Procuratore ritiene che le proposte di Legge, al vaglio della
Commissione Finanze, non forniscano un’esaustiva risposta all’interrogativo e sprona il Legislatore ad
adoperarsi in tal senso. In particolare, prosegue il Dr. Ruta, è necessario che vengano chiariti i contorni
dell’eventuale responsabilità penale dei predetti terzi qualificati, posto che “[…] la distinzione, adombrata
nella proposta Capezzone e volta a circoscrivere la responsabilità penale di cui all’art. 5 septies (esibizione
di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero) al solo soggetto che perfeziona la procedura di
collaborazione volontaria rischia di alimentare equivoci tra gli operatori, perché non esclude in alcun modo
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 63
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
la possibilità del concorso di persone. Ugualmente incerta l’interpretazione dell’art. 5 quater commi 5 e 6.
Più comprensibile il comma 5, laddove esenta il professionista dall’obbligo di segnalazione dell’operazione
sospetta (di certo, tuttavia, preclude la prosecuzione o qualsivoglia contributo al perfezionamento
dell’operazione, dalla quale il professionista si deve astenere). Davvero incomprensibile il richiamo, nel
comma 6, all’esonero per gli intermediari dalla segnalazione di operazione sospetta qualora “dopo avere
acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli
contenuti nella documentazione stessa”: formulazione poco chiara che di certo non aiuta a tracciare
confini precisi di responsabilità”.
Si rimane dunque in attesa dell’evoluzione normativa della materia.
***
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Circolare 31 gennaio 2014, prot. n. DT 8624
Decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4 contenente disposizioni urgenti in materia di emersione e
rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e
contributiva e di materia di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi:
applicazione degli obblighi antiriciclaggio.
ANTIRICICLAGGIO - VOLUNTARY DISCLOSURE - CAPTALI NON DICHIARATI DETENUTI
ALL'ESTERO
Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 23 del 29 gennaio 2014 è stato pubblicato il decreto legge 28
gennaio 2014, n. 4 che prevede, tra le altre, disposizioni finalizzate a incrementare il contrasto
all’evasione fiscale e l’efficienza dell’amministrazione finanziaria. Il provvedimento stabilisce, in
particolare, talune norme di disciplina della procedura di cosiddetta voluntary disclosure, basata su una
richiesta spontanea del contribuente all’Amministrazione fiscale, per la regolarizzazione di capitali non
dichiarati
e
detenuti
all’estero.
L’approvazione delle norme sulla voluntary disclosure non ha alcun impatto sull’applicazione delle sanzioni
e dei presidi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di contrasto del
riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. A riguardo, si sottolinea che le esimenti previste dal decreto
legge operano unicamente sul piano fiscale. Ne consegue che, a fini di prevenzione del riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo, l’applicazione delle predette norme non vale, in alcun modo, a qualificare di
per sé come lecite le risorse o le attività, oggetto di volontaria emersione, illegalmente detenute o stabilite
all’estero. Anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco, che beneficiano della speciale
procedura disegnata dal decreto legge in oggetto, resta, pertanto, immutato l’obbligo di attivare le
procedure di adeguata verifica della clientela, incluso l’obbligo di identificazione del titolare effettivo e
l’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, nel caso di elevato rischio di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Ciò, anche con riferimento alle fattispecie di rimpatrio di capitali
e beni detenuti in paesi individuati dal GAFI come ad alto rischio e/o non cooperativi ovvero con lacune
strategiche nei loro sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Del pari immutati restano gli obblighi di registrazione e di segnalazione di eventuali operazioni sospette,
secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 231/07.
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 64
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
***
Guida ai Controlli Fiscali 1.3.2014 - n. 3 - p. 14
"Voluntary disclosure" rientro di capitali dall'estero
di Chiametti Guido
Agevolazioni forti per chi fa emergere somme detenute all'estero.
Imposta piena con interessi, sanzioni amministrative e penali ridotte.
Alcune sanzioni penali eliminate.
DEFINIZIONE, NO SCUDO, NO CONDONO
Definire l'istituto del "voluntary disclosure" non è facile dal momento che lo stesso non è un condono
fiscale, né tanto meno uno scudo mascherato, ma può essere definito lo strumento, così come oggi va
interpretato, che permette di far rientrare capitali esteri illeciti, che a loro volta erano stati frutto di
evasione (1), con un accertamento su richiesta.
Tutto questo ha come scopo principale di portare nella Penisola i beni illegalmente esportati e nelle
modalità migliori, in modo da rendere tali capitali "utili per il nostro Paese".
Tale istituto rientra in un percorso di contrasto all'evasione stimolato dall'Ocse, e sempre più suggerito
dalle banche estere da quando il Gafi (2), vale a dire il dipartimento del G7 che si occupa di lotta al
riciclaggio, ha equiparato i reati tributari (ovunque commessi) fra quelli considerati causa di riciclaggio.
Nel nostro Paese è pure presente Ucifi (3) - Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali.
Insomma, scopo principale di tutto questo è il rientro di somme che si trovano da parecchio tempo e
magari sono anche passate di mano, per effetto successorio, senza scontare il dovuto carico fiscale.
I soggetti che possono beneficiare sono:
•
•
•
persone fisiche;
società semplici ed equiparate;
enti non commerciali;
Sono escluse le società ed enti commerciali.
Al riguardo abbiamo il decreto legge di venerdì 24 gennaio 2014, n. 4 (4) che è un provvedimento ad hoc
del governo per i rientri di capitali dall'estero e "su altre materie di altro tipo"; come già detto tale
meccanismo non fa parte di un condono camuffato, poiché sulle somme rimpatriate saranno dovute le
imposte evase, nei periodi ancora accertabili ai sensi dell'art. 43, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (5),
tenendo conto del raddoppio dei termini in cui le attività siano state detenute in "paradisi fiscali" (6). Il
meccanismo del rientro deve essere preceduto da una denuncia con la quale l'Amministrazione, esaminata
la "storia" dell'attività di emersione (che inizialmente è anonima) con il professionista incaricato dal
contribuente stesso, va a determinare la base imponibile da sottoporre a tassazione che comunica poi
all'interessato con l'avviso di accertamento.
Il contribuente con la propria autodenuncia che andrà a presentare all'Agenzia delle Entrate, indicherà
tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente
o per interposta persona. Fornirà i documenti e le informazioni utili per la ricostruzione dei redditi che
servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo, a qualunque titolo,
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 65
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
relativamente ai periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i
termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione del Modulo
RW.
Ciò comincerà con un'intensa attività di due diligence documentale. Occorre dapprima un tavolo di lavoro
fra il funzionario del Fisco e il consulente del contribuente. Nel caso specifico non è che sulle somme del
rimpatrio (no questions asked) va calcolata la percentuale a carico del contribuente, a titolo di imposta, su
quanto entrato dall'estero; la voluntary disclosure non è equiparabile a un condono, né ad uno scudo, ma
si basa sul principio che, a seguito dell'autodenuncia, il contribuente deve pagare le imposte che avrebbe
dovuto corrispondere nei periodi d'imposta ancora aperti se avesse detenuto le disponibilità estere "in
chiaro, vale a dire in Italia". Il grande vantaggio del rientro volontario di capitali dall'estero, vale a dire
per chi si autodenuncia, consiste:
•
•
in uno sconto sulle sanzioni;
parziale punibilità penale;
di converso, le imposte e gli interessi saranno dovuti in misura piena.
Tenuto conto dell'importanza dell'istituto, il decreto legge che il Governo ha emanato non è perfetto al
cento per cento, perché nulla deve essere rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione alla quale il
contribuente si autodenuncia, ma solo in base alla norma.
Siamo in attesa del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate; altre migliori modifiche
potranno essere apportate in sede di conversione del decreto stesso.
Come già sopra ribadito, occorre che il contribuente sia pienamente convinto del proprio operato, in
quanto spetta a lui il primo passo (con l'ausilio del proprio professionista) attraverso lo strumento
dell'autodenuncia.
Quest'ultimo atto ha "valenza confessoria" in quanto sarà il contribuente a riconoscere con la propria
ammissione un fatto illecito compiuto in tempi remoti, dando pieno riconoscimento ad un proprio
comportamento di cui ora è pentito.
Il contribuente in tal modo porta a conoscenza di terzi, in particolare dell'Amministrazione finanziaria, ciò
che da parecchio tempo, in alcuni casi anche per decenni o più, aveva tenuto nascosto ed amministrato
con il solo istituto bancario estero, depositi anche di cospicua entità, talvolta tenuti pure all'insaputa degli
stessi familiari. E' questo forse l'ultimo campanello d'allarme che viene concesso al contribuente,
procedura che gli consente di mettersi in regola, in modo definitivo con il fisco, dando anche più
tranquillità ai propri sonni futuri.
CONTROLLI FISCALI
Condizione necessaria per poter esperire il rientro dei capitali dall'estero è il fatto che il contribuente non
sia già stato raggiunto da una qualsiasi attività di accertamento o di ispezione (senza ombra di dubbio
anche l'invio di un semplice questionario può ostacolare il beneficio degli sconti da compliance fiscale).
Come ben si vede, il contribuente che è intenzionato alla spontaneità dell'adesione al programma di
voluntary disclosure, per le annualità che vuol regolarizzare, al momento della propria decisione, non deve
essere disturbato dal Fisco, vale a dire, non deve essere:
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 66
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
•
•
•
www.lex24.ilsole24ore.com
raggiunto da "invito a comparire" o da "questionari";
destinatario di avvisi di accertamento, generali (7) o parziali (8);
oggetto di controlli o ispezioni da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate o da militari della
Guardia di finanza.
A giudizio di chi scrive, il contribuente può aver ricevuto anche cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 36-bis,
D.P.R. 600/1973 (controllo della dichiarazione dei redditi) e questo fatto non pregiudica il buon esito
dell'emersione volontaria. In buona sostanza, per tale procedura non deve sussistere contenzioso
tributario aperto o contestazione fiscale di qualsiasi genere.
CARICO FISCALE
Come già detto, sono a carico del contribuente le imposte e gli interessi; vengono invece ridotte le
sanzioni amministrative e escluso in parte ciò che è sanzionabile in campo penale.
Può beneficiare di quanto sopra, l'autore delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale, commesse fino
al 31 dicembre 2013, relativamente alle attività estere rilevanti detenute al 31 dicembre 2012 o prima di
questa data.
Quindi, riguarderà solo persone fisiche, società semplici ed equiparate ed enti non commerciali, compresi i
trust residenti; non le società ed enti commerciali. Riguarderà le omissioni sui periodi d'imposta
precedenti alla data sopra citata, e precedenti, per i quali non siano scaduti i termini di accertamento o la
contestazione della violazione degli obblighi sul Modulo RW. Poiché la procedura va avviata entro il 30
settembre 2015, il contribuente potrà ravvedere eventuali omissioni commesse in Unico 2014. Bisognerà
porre attenzione sulla decadenza dei termini d'accertamento.
IMPOSTE da PAGARE
Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile sulla quale calcolare le relative imposte (Irpef
) bisognerà vedere la tipologia dell'investimento di cui la disponibilità estera consiste. Ad esempio, si
potrebbe trattare di immobili, natanti, titoli, azioni, obbligazioni, fondi di investimento, denaro, opere
d'arte e quant'altro. A seconda della loro tipologia, gli assets sopra elencati potrebbero essere
assoggettati a prelievi di diversa misura, la cui tassazione in base a percentuale di aliquota nelle annualità
de quibus, può essere cambiata con il corso degli anni. Quindi, ci si augura che le istruzioni al
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che saranno emanate, siano precise e
particolareggiate per ogni categoria di bene (denaro o altro) al fine di facilitare il conteggio delle imposte
che il contribuente andrà a versare.
Occorrerà che la tassazione sia delineata in modo esplicito e circostanziata, anno per anno, per non creare
"contenzioso su contenzioso" e per non complicare la vita al cittadino contribuente. Le imposte saranno
calcolate singolarmente per tutte le annualità in cui l'Amministrazione può ancora procedere
all'accertamento.
Il pagamento delle stesse dovrà essere eseguito in un'unica soluzione e il contribuente non potrà avvalersi
né di rateazione né di compensazione.
Il contribuente, in caso contrario (non accettazione delle contestazioni od omesso versamento di tutto o in
parte delle somme) decade dai benefici sanzionatori (tributari e penali).
INTERESSI
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 67
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
All'ammontare delle imposte dovranno essere conteggiati gli interessi, come per le altre tassazioni, con
l'avvertenza che il tasso da utilizzare é cambiato con il passare degli anni.
Tali interessi dovranno essere calcolati ratione temporis partendo dalla data in cui le imposte si dovevano
effettivamente versare fino al giorno in cui le stesse saranno corrisposte.
SANZIONI
Ragionamento a parte deve essere fatto per le sanzioni. Vi sono due tipi di violazioni collegate all'omessa
dichiarazione di disponibilità all'estero. La prima è la mancata esposizione in se stessa, cioè l'omessa
indicazione della disponibilità nel Modulo RW del Modello Unico di ogni anno interessato
indipendentemente dal se, o meno, la disponibilità abbia prodotto reddito imponibile.
La seconda riguarda invece il mancato pagamento di imposte in Italia sul reddito generato dalla
disponibilità, reddito che peraltro è meramente eventuale, le sanzioni che vertono violazione dell'obbligo
dichiarativo, sono state oggetto di riduzione con la legge europea 2013.
L'aspetto premiale a favore del contribuente in voluntary varia in relazione all'eventualità che le attività
finanziarie vengano trasferite in Italia o in Stati membri Ue e in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia. Se tale eventualità si
realizzerà, allora lo "sconto" sulle sanzioni raggiungerà:
•
•
la metà del minimo edittale (50%);
in caso contrario, le sanzioni saranno determinate nella misura edittale ridotta di un quarto (75%).
Non possiamo spingerci oltre nel campo delle sanzioni, in quanto le istruzioni e il provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle Entrate che andranno a regolare dettagliatamente la complicata materia
sanzionatoria, dovranno essere chiare e quindi ora non sono note. Non va dimenticato che nel caso in
esame, si è in presenza di violazioni "seriali" ripetibili per più anni, tenendo presente che la disponibilità
finanziaria o di capitali é stata detenuta all'estero per più anni (e questo vale per la quasi totalità dei casi).
Va ricordato che quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi,
dovrebbe essere tenuto conto della ripetitività del fatto.
Ci si augura che il contribuente animato da buoni propositi per il rimpatrio di capitali e per la sua
regolarizzazione, non sia costretto, insieme al consulente di fiducia, a scoraggiarsi dell'ammontare elevato
delle imposte e sanzioni che andrà a corrispondere.
Ed è per questo che è necessario per il contribuente, desideroso di regolarizzare la propria posizione con il
Fisco italiano, avere norme chiare e precise per il carico fiscale e per l'aspetto sanzionatorio che andrà a
sopportare, senza disorientamenti fra quelle attualmente in vigore.
SCONTO sulle SANZIONI PENALI
Sono maturi i tempi per cui ci sia un'intesa franca e sicura fra Fisco e contribuente. Dal testo del decreto
legge emerge chiara la volontà di incentivare l'emersione sgombrando il campo da eventuali rischi al fine
di ottenere una collaborazione piena e totale con l'Amministrazione finanziaria.
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 68
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
Quindi verranno neutralizzati i reati fiscali, ad eccezione della frode; ebbene viene meno l'applicazione
dell'art. 4 (9) "Dichiarazione Infedele" del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e art. 5 (10) "Omessa
dichiarazione". Restano fuori dalla "sanatoria " i fatti di frode fiscale di cui all'art. 2 (11) e all'art. 3 (12),
sempre del decreto legislativo sopra citato, vale a dire l'uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti o comunque altri artifici fraudolenti, fatti per i quali le pene vengono comunque ridotte alla
metà.
Tale emersione impedirà di sequestrare somme a garanzia dell'imposta evasa. Ci si augura che il
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di prossima emanazione, così come preannunciato
dal decreto legge, preveda in modo molto chiaro le modalità di presentazione dell'istanza, contenendo
anche modulo di autodenuncia, completo di istruzioni.
COMUNICAZIONE di CONCLUSIONE alla COMPETENTE AUTORITA' GIUDIZIARIA
Secondo il paradigma del decreto 4/2014, il comma 3 dell'unico articolo dedicato alla collaborazione
volontaria, spetta all'Ufficio comunicare all'autorità giudiziaria competente per territorio, le conclusioni
della procedura di emersione di capitali dall'estero.
Condizione necessaria perché ciò si verifichi, sta nel fatto che il contribuente deve corrispondere nei
termini di legge (entro 60 giorni) il pagamento di quanto dovuto, vale a dire: imposte, interessi e
sanzioni. In tale segnalazione sarà evidenziato il fatto che la procedura della voluntary disclosure è giunta
a termine avendo il contribuente corrisposto tutto quanto dovuto all'Erario per le annualità emerse.
Seppur non scritto, nel testo del decreto legge in esame, si ricava il fatto che se l'Ufficio è tenuto a
segnalare la conclusione della procedura, vi è anche la fase iniziale che è quella in cui, sempre dallo stesso
Ufficio parte la segnalazione di inizio, sempre diretta all'autorità giudiziaria, informando che il contribuente
si è avvalso dell'istituto del rientro dei capitali.
Il fatto che la competente Procura della Repubblica venga a conoscenza dei reati, a suo tempo commessi
dal contribuente, non può che andare a scoraggiare la già tintennante idea di regolarizzare quanto a suo
tempo aveva clandestinamente fatto espatriare in modo illecito.
E se il contribuente non paga? La Procura della Repubblica è a conoscenza di un fatto illecito, e quali
saranno le conseguenze? Rimarrà tutto fermo?
Staremo a vedere come si evolveranno i fatti.
EMERSIONE VALIDA per gli ANNI FUTURI
Il rientro di tali capitali può dare una mano al contribuente che per esempio negli anni futuri dovrà
giustificare di aver sopportato alcune spese, qualora lo stesso venisse raggiunto da un avviso di
accertamento di cui all'art. 38, co. 4, D.P.R. 600/1973 (redditometro).
Tale emersione è sempre opponibile negli accertamenti con il redditometro.
Qualora successivamente, vale a dire negli anni futuri a quelli attuali, l'Ufficio rettifichi l'imponibile del
contribuente e se questi ha regolarizzato la propria posizione fiscale con l'istituto del voluntary disclosure,
potrà opporre tale strumento, giustificando gli incrementi patrimoniali accertati con il rientro di capitali
dall'estero.
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 69
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
Se il contribuente sarà in futuro disturbato dal Fisco, potrà documentare già in fase precontenzioso, vale a
dire "in sede di inizio di accessi, ispezioni e verifiche (...) compresi gli inviti e le richieste, disciplinati dagli
articoli 51, comma 2 del D.P.R. 633/72 e art. 32 del D.P.R. 600/73", di aver posseduto capitali che gli
hanno permesso di affrontare spese e di fare acquisti. S e il contribuente sarà in grado di documentare
anche quanto rimpatriato dall'estero, questo andrà a suo giovamento, davanti ad un redditometro o
avviso di accertamento sintetico.
Staremo a vedere come si comporterà l'Ufficio.
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
Perché la voluntary disclosure possa portare in tempi brevi i risultati auspicati, sarebbe forse bene
prendere in considerazione la rapida emanazione del provvedimento fermo restando il principio di fondo
che il contribuente, diversamente da quanto avvenne con gli "scudi", deve pagare le imposte come se
avesse detenuto "in chiaro" le disponibilità estere. Questo istituto può diventare uno strumento di
compliance fiscale a lungo termine, che consente la regolarizzazione entro una finestra temporale che si
chiuderà al 30 settembre 2015, atteso che per tale data saranno operativi quasi tutti gli accordi
automatici di scambio di informazioni fiscali tra Stati. Forse il contribuente dovrà meditare seriamente in
quanto, iniziati gli accertamenti con i Paesi collaborativi, questo percorso non sarà più fattibile. Forse
potrebbe essere l'ultima chiamata!
_____
(1) Evasione fiscale (tax evasion) fatto illecito compiuto dal contribuente che si sottrae illegalmente al
pagamento del tributo, in tutto (evasione totale) o in parte, facendo ricorso alla frode, all'occultazione del
reddito, alla simulazione di passività fittizie e al contrabbando. Si estingue dall'elusione fiscale, che invece
consiste in un comportamento del contribuente teso a evitare o ridurre il pagamento dei tributi senza
violare la legge. A seconda della sua gravità, la legge italiana considera l'evasione fiscale reato o illecito
civile e, pertanto, la punisce o con le sanzioni previste dal diritto penale (arresto e/o ammenda) o con le
sanzioni che si applicano specificatamente all'illecito civile (pena pecuniaria, sovrattassa, chiusura di un
esercizio commerciale).
(2) Gafi - Gruppo d'azione finanziaria internazionale (Gafi) o Financial Action Task Force (Fatf) è un
organismo intergovernativo, sorto nel 1989 in occasione del G7 di Parigi, il cui scopo è la promozione di
politiche per il contrasto del riciclaggio di denaro di origine illecita, del finanziamento al terrorismo e del
finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Il Segretariato del Gafi è ospitato
presso l'Ocse e ha come scopo quello di realizzare strumenti giuridici che possono concretamente
contrastare l'utilizzo del sistema finanziario e a questo scopo ha approntato, nel 1990, 40
Raccomandazioni, di cui si aggiungono 9 Raccomandazioni Speciali, revisionate dapprima nel 1996 e
successivamente nel 2003 e aggiornate nel 2012. Tali raccomandazioni, riconosciute e ratificate oltre che
dai Paesi membri, anche da numerosi organismi internazionali, costituiscono un corpus di riferimento per
le legislazioni nazionali dei Paesi membri (attualmente 34). Si preoccupa di monitorare, attraverso un
processo di valutazione reciproca, l'implementazione dei presidi (normativi e organizzativi) antiriciclaggio
e di contrasto al finanziamento al terrorismo e di verificare l'efficacia degli stessi nelle giurisdizioni
aderenti. Il Gafi elabora standard riconosciuti a livello internazionale per il contrasto delle attività
finanziarie illecite, analizza le tecniche e l'evoluzione di questi fenomeni, valuta e monitora i sistemi
nazionali. Individua inoltre i paesi con problemi strategici nei loro sistemi di prevenzione e contrasto del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, così da fornire al settore finanziario elementi utili per le loro
analisi di rischio.
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 70
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
(3) Ucifi - Protagonista del progetto Voluntary Disclosure è l'Ucifi, (Ufficio Contrasto Illeciti Finanziari
Internazionali) che sta mettendo a punto la procedura che dovrà essere seguita dai contribuenti che non
avendo più la possibilità o la convenienza a mantenere all'estero patrimoni o reddito esportati illegalmente
e sui quali dunque sono state evase le imposte di competenza, vorranno mettersi in regola. Una necessità,
più che un'opportunità, visto il nuovo clima di contrasto ai paradisi fiscali e all'evasione internazionale che
si è venuto a creare negli ultimi anni e i nuovi strumenti che in sede bilaterale e multilaterale si stanno
costruendo.
Basti pensare all'atteggiamento del tutto nuovo di un paese come la Svizzera, pese simbolo di quello che
era il segreto bancario. L'Ucifi diventerà il centro di eccellenza al quale le direzioni locali potranno
rivolgersi per dubbi interpretativi, o anche l'ufficio competente delle pratiche in questione.
Il procedimento di regolarizzazione, verterà nel fatto che in una prima fase i professionisti, dopo aver
effettuato le verifiche antiriciclaggio, saranno ammessi a chiedere chiarimenti preliminari all'Ucifi, in modo
da avere tutti gli elementi tecnici per consigliare i propri assistiti, salvaguardandone l'anonimato.
Anonimato che verrà meno, ovviamente, quando si deciderà di firmare l'autodenuncia. In questa seconda
fase, l'amministrazione finanziaria valuterà la domanda alla luce di una serie di requisiti soggettivi ed
oggettivi. La confessione del contribuente dovrà essere tempestiva (cioè la potranno esercitare solo coloro
che non hanno ancora subito verifiche o ricevuto questionari), piena e veritiera.
(4) Decreto 24 gennaio 2014 recante disposizioni urgenti in materia di rinvio di termini relativi ad
adempimenti tributari e contributivi, di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre
disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva.
(5) Art. 43, D.P.R. 600/1973: "Termini per l'accertamento. 1. Gli avvisi di accertamento devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione. 3. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo
331 del Codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata
commessa la violazione".
(6) Paradisi fiscali (tax haven) Espressione con cui si indica un luogo o un Paese dove il prelievo fiscale a
cui è assoggettato il contribuente è di modesta entità o addirittura nullo. I principali motivi che spingono
un Paese a porre in essere regimi fiscali caratterizzati da una bassa pressione fiscale impositiva risiedono
nella volontà di attrarre capitale dall'estero, incentivare gli investimenti e favorire così il proprio sviluppo
economico. In generale tali stati sono, inoltre, dotati di una struttura politica ed economica stabile, di una
legislazione che favorisce la conduzione degli affari senza intralci burocratici e di uno sviluppato ed
efficiente sistema bancario. Tutti elementi questi che attraggono molto gli investitori e particolarmente
quelli che operano in Stati caratterizzati da alta fiscalità. Nell'ambito degli Stati a bassa fiscalità è possibile
distinguere: quelli ove l'imposizione fiscale è quasi inesistente, i cosiddetti zero haven, come le isole
Cayman e le Isole Vergini britanniche, quelli ove le agevolazioni fiscali sono applicate solo su base
territoriale circoscritta, le cosiddette zone offshore, e quelli che accordano vantaggi fiscali solo a società
che appartengono a determinati settori economici come quello assicurativo, bancario ecc. Vi sono, infine,
le cosiddette free zone (zone franche) caratterizzate, non solo da esoneri doganali, ma anche da incentivi
fiscali e finanziari.
(7) Accertamenti generali Gli accertamenti generali possono essere di tre tipi: analitico, quando l'Ufficio,
sebbene la dichiarazione sia incompleta o infedele, è in grado di determinare analiticamente il maggior
reddito conseguito o le indebite detrazioni effettuate dal contribuente; sintetico, cui si ricorre quando il
reddito accertabile determinato in base agli elementi indicatori di capacità contributiva si discosti da quello
dichiarato per almeno di un quarto e tali scostamenti si verifichino per oltre due periodi d'imposta;
d'ufficio, quando la dichiarazione del contribuente manchi del tutto.
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 71
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
(8) Di cui all'art. 41-bis, D.P.R. 600/1973.
(9) Art. 4: "Dichiarazione infedele. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da
uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle
dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo
od elementi passivi fittizi, quando congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a una
delle singole imposte, a euro cinquantamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti
all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a
euro due milioni".
(10) Art. 5: "Omessa dichiarazione. E' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, ai fini di
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle
dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte a euro trentamila. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si
considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non
sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto i delitti previsti dagli articoli 2,
3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo".
(11) Art. 2: "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui
redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in
una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera
commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o
documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti
dell'amministrazione finanziaria".
(12) Art. 3: "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito
con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e
avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni
annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi
passivi fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle
singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti
all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a
euro un milione".
Norme e Tributi
***
Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi 5.3.2014 - p.13
La collaborazione volontaria «attenua» il rischio penale
di Iorio Antonio
I reati tributari giocano un ruolo abbastanza determinante anche nella collaborazione volontaria
recentemente introdotta con il dl n. 4/2014. Si tratta della possibilità di regolarizzare attività e
investimenti esteri non dichiarati in passato da parte di contribuenti italiani. A fronte di tale
regolarizzazione, sono previsti benefici in termini di riduzione delle sanzioni tributarie previste ed anche
per le violazioni commesse costituenti reato.
La nuova normativa
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 72
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
La nuova normativa prevede in particolare:
- l'esclusione della punibilità per i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del dlgs 74/2000: dichiarazione infedele e
omessa presentazione della dichiarazione;
- la riduzione delle pene fino alla metà per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del dlgs 74/2000 e cioè a dire
dichiarazione fraudolenta rispettivamente mediante utilizzo di fatture false e con altri artifici.
Circa la dichiarazione infedele e l'omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi
e/o dell'Iva, giova ricordare che esse scattavano, fino al 17 settembre 2011, al superamento
rispettivamente di 103.291,38 euro e di 77.468,53 euro di imposta evasa. Da tale data invece le soglie
sono sensibilmente diminuite: per la dichiarazione infedele il riferimento è di 50mila euro, per l'omessa
dichiarazione di 30mila euro.
Reati più gravi
Per quanto concerne, poi, i più gravi reati di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di false fatture e
di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, viene introdotta la sola diminuzione delle pena fino a
metà. La previsione della punibilità per queste ultime due condotte sanzionate con la reclusione da 1 anno
e sei mesi a sei anni, ancorchè ridotte con un abbattimento a metà della pena, deve far ben ponderare la
decisione di avvalersi dell'istituto in questione in quanto, una volta presentata la richiesta alle Entrate, non
vi è possibilità di ripensamenti. Vi è infatti da considerare che, secondo l'orientamento di molte procure, in
presenza di un contribuente obbligato alla tenuta delle scritture contabili, la circostanza di aver
occultato/trasferito le somme all'estero (soprattutto se tramite soggetto interposto) ovvero acquisito
fittiziamente la residenza/sede all'estero, rappresenta proprio quegli artifici idonei ad ostacolare
l'accertamento necessario per configurare la più grave condotta di dichiarazione fraudolenta, rispetto a
quella di dichiarazione infedele.
In queste ipotesi, alla comunicazione che deve obbligatoriamente fare l'Agenzia alla procura per la
procedura di collaborazione volontaria, potrebbe conseguire un'incriminazione per dichiarazione
fraudolenta mediante altri artifici che, per quanto attenuata, resta comunque delitto.
Concomitanza di attenuanti
In ogni caso, si ritiene che l'attenuante di riduzione a metà della pena, possa concorrere con l'altra
attenuante prevista dall'articolo 13 del dlgs 74/2000 secondo cui, ove si provvede, prima dell'apertura del
dibattimento, all'estinzione del debito tributario, anche mediante le procedure di adesione, si beneficia
della riduzione di un terzo (fino al 17 settembre 2011 della metà) della pena. Poichè la collaborazione
volontaria presuppone proprio l'acquiescenza e/o l'adesione all'accertamento, si dovrebbe verificare un
doppio abbattimento della pena. Fino alla metà per essersi avvalsi della collaborazione volontaria e fino a
un terzo (per le violazioni commesse fino al 17 settembre 2011 fino alla metà) per aver estinto il debito
tributario.
Sotto la lente
IL REATO INTERESSATO
- Dichiarazione fraudolenta con uso di fatture false Pena base: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni
- Dichiarazione fraudolenta con uso di fatture false inferiori a 154.937,07 euro (commessa fino al
17/9/2011)
Pena base: reclusione da 6 mesi a 2 anni
IL BENEFICIO
Diminuzione fino a metà della pena
IL REATO INTERESSATO
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quando congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 73
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
- con riferimento a una singola imposta - a 30mila euro (fino al 17/9/2011 a 77.468,53 euro;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi fittizi, è superiore al 5% di quelli dichiarati, ovvero è superiore a 1 milione di euro (fino al
17/9/2011 a 1.549.370,70 euro)
Pena base: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni
IL BENEFICIO
Diminuzione fino a metà della pena
IL REATO INTERESSATO
- Infedele dichiarazione quando congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a una singola imposta, a 50.000 euro (fino al 17/9/2011 a
103.291,38 euro; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche
mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 10% di quelli dichiarati, ovvero è superiore a
2 milioni di euro (fino al 17/9/2011 a 2.065.827,60 euro)
Pena base: reclusione da 1 anno a 3 anni
IL BENEFICIO
Esclusione della punibilità
IL REATO INTERESSATO
- Omessa presentazione della dichiarazione quando l'imposta evasa è superiore a 30mila euro (fino al
17/9/2011 a 77.468,53 euro).
Pena base: reclusione da 1 anno a 3 anni
IL BENEFICIO
Esclusione della punibilità
Norme e Tributi
Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi 13.3.2014 - p.31
Rientro capitali, spunta il bonus del 50%
di Galimberti Alessandro
Mentre l'Italia continua a ripensare le strategie per il rientro dei capitali – con l'abbandono del Dl 4/14 e il
deposito, ieri, del secondo Ddl sul tema, sullo sfondo la perdurante assenza di un trattato bilaterale con
Berna – la Svizzera accelera ancora sulla strada della trasparenza bancaria, funzionale alla sua
aspirazione di uscire dallo status di paese black. Svizzera che, tra l'altro, si avvia a qualificare come reato
prodromico al riciclaggio l'evasione fiscale se supera un limite soglia (300mila franchi).
Voluntary, il Ddl Capezzone
Numerosi e "mirati" gli interventi del presidente della Commissione finanze nella sua proposta di legge
sulla voluntary disclosure, affondata martedì con il Dl 4/14. Le imposte dovute non sono più integrali,
come nella versione originale, ma vengono dimezzate, salve le sanzioni sul monitoraggio fiscale. Il
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 74
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
pagamento, poi, può essere rateizzato. Nella depenalizzazione da "disclosure volontaria" entrano, oltre
alla omessa o infedele dichiarazione, anche i reati di frode in dichiarazione «con altri artifici» (articolo 3
del Dlgs 74/2000), mentre l'utilizzo di fatture o documenti per operazioni inesistenti (articolo 2) rimane
reato, ma con pena ridotta fino alla metà. Il Ddl Capezzone recepisce in toto le richieste delle categorie sul
ruolo del professionista e degli intermediari in materia di segnalazioni antiriciclaggio (esenzione totale
nell'ambito della procedura di voluntary disclosure). Infine, cade l'effetto domino delle voluntary,
considerato che le sanzioni da monitoraggio fiscale colpiscono solo il dichiarante e non eventuali terzi.
Svizzera, addio anonimato
Ieri il Consiglio degli Stati – l'equivalente del senato – ha approvato i provvedimenti sollecitati dal Gafi sui
pagamenti in contanti e sull'anonimato della titolarità di azioni. In particolare salta l'anonimato per i
detentori di azioni non quotate e al portatore se la partecipazione raggiunge o supera il 25% del capitale
azioni o dei diritti di voto. Contestualmente la Camera alta ha fissato i limiti per i pagamenti in contanti a
100mila franchi (circa 82mila euro al cambio di ieri) – limite altissimo se paragonato a quello in vigore in
Italia, 999,99 euro, ma che segna comunque una importante svolta culturale - e infine, non ultimo per
importanza, ha stabilito un giro di vite sull'evasione fiscale. Accogliendo l'invito del governo, la soglia oltre
cui l'evasione diventa "spia" di riciclaggio, reato punibile con tre anni di reclusione, sarà di 300mila franchi
(circa 256mila euro). La norma si applicherà anche ai contribuenti esteri in difetto con la propria
amministrazione fiscale. Il ministro delle Finanze, Eveline Widmer-Schlumpf, ha sottolineato la necessità
di adeguare la legislazione elvetica contro il riciclaggio per poter partecipare al prossimo esame tra pari ("
Peer Review") del Global Forum. Le nuove disposizioni dovrebbero entrare in vigore già verso la metà del
2015, ha ricordato la ministra.
La strada verso la trasparenza non finisce qui. Il senato di Berna (si veda il Sole 24 Ore dell'8 marzo) tra
pochi giorni segnerà un altro capitolo nell'allineamento alle politiche del Forum globale per la trasparenza
fiscale, votando una normativa a favore di tutti gli Stati esteri sulle "rogatorie raggruppate", accettando
che, almeno in casi eccezionali, i contribuenti esteri non verranno più informati in anticipo dalle autorità
svizzere.
Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi 14.3.2014 - p.21
Tutele per i rientri già fatti
di Galimberti Alessandro
Nella transizione della voluntary disclosure dei capitali occultati all'estero – dal decreto legge 4/14,
abbandonato, ai futuri Ddl – spunta la tutela dell'affidamento di chi ha già aderito (la procedura è attiva,
in prassi dal luglio scorso) e torna in pista il reato di autoriciclaggio.
Sul primo versante il sottosegretario Enrico Zanetti ha confermato che sono una sessantina le
contrattazioni già in corso con l'Ucifi «istanze di regolarizzazione già presentate – ha detto il
sottosegretario – e per le quali si apre quindi il problema delle conseguenze dello stralcio» dell'articolo 1
del Dl 4/14. « La sostanziale marginalità del numero dei casi – ha aggiunto – non rende meno spinosa la
questione, posto che si tratta di una questione di serietà delle istituzioni nel legiferare». Secondo Zanetti
si troverà una soluzione in tempo utile (il Dl scade tra 15 giorni) da portare alla Camera.
E intanto riemerge dalle pieghe dei lavori parlamentari il reato di autoriciclaggio, tanto funzionale alla lotta
al nero da essere già entrato nelle bozze del Dl voluntary, salvo uscirne la notte precedente la
pubblicazione. Il procuratore aggiunto di Milano, coordinatore del gruppo di studio del ministero della
Giustizia, al termine dell'audizione alla commissione senatoriale ha dichiarato di aver « trovato un
ambiente favorevole all'idea di introdurre il reato di autoriciclaggio: la sensazione è che culturalmente
l'idea sia passata, dopo una battaglia di anni, e la cosa auspicabile è che questo avvenga il primo
possibile». « Abbiamo fatto il punto sulle varie proposte sull'autoriciclaggio, ma soprattutto sulla necessità
di introdurre questa norma per contrastare la criminalità economica e stimolare il rientro dei capitali
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 75
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
dall'estero», ha riferito Greco, ricordando che «l'avevamo già inserita, con il precedente Governo, proprio
nel disegno di legge sulla voluntary disclosure, perché ritengo sia una norma importante che si
accompagna a un provvedimento come quello».
Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi 18.3.2014 - p.35
Zanetti: «Salvare le domande di voluntary»
Fare salve le domande già arrivate per la voluntary disclosure. È la richiesta avanzata ieri dal
sottosegretario all'Economia, Enrico Zanetti, dopo lo stralcio delle norme sul rientro dei capitali nell'iter di
conversione del Dl 4/2014. « Siccome questo provvedimento aveva già attivato delle aspettative, tanto
che sono alcune decine le istanze che sono state presentate, il Governo - sottolinea Zanetti - invita il
relatore, il comitato dei nove, la Commissione a valutare la previsione di una norma transitoria che faccia
salvi gli effetti per coloro che hanno presentato domande». Il sottosegretario è intervenuto in Aula alla
Camera alla conclusione della discussione generale sul provvedimento, che contiene tra l'altro misure
fiscali in favore delle aree colpite da alluvioni. Zanetti sollecita un intervento in attesa «dell'approvazione
di una eventuale nuova disciplina» sul rientro dei patrimoni, già annunciata dalla commissione Finanze di
Montecitorio «e in questo - assicura il sottosegretario - il Governo è pronto a dare tutta la collaborazione
alla Commissione».
Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi 2.4.2014 - p.40
Rientro capitali, si tratta sui reati
di Galimberti Alessandro
Mentre da Atene – sessione informale dell'Ecofin - il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, esternava
per la prima volta sul rientro dei capitali («non sarà un condono ma un meccanismo basato sull'adesione
volontaria, niente a che fare con l'idea o l'apertura della possibilità di condono»), a Roma la Camera ha
aperto ufficialmente ieri pomeriggio l'iter legislativo delle proposte di legge della "nuova" voluntary
disclosure. La commissione Finanze ha radicato i due progetti depositati (C. 2247 Causi e C. 2248
Capezzone, si veda da ultimo Il Sole 24 Ore del 29 marzo) rinnovando l'incarico al relatore del dl 4/2014,
Giovanni Sanga e rinviando alla prossima settimana l'inizio della discussione sui testi.
Intanto, parallelamente, il mondo professionale continua a produrre suggerimenti e proposte di modifica
al vecchio dl 4/14 decaduto lunedì, giudicato poco appetibile per le sanzioni e comunque a elevato rischio
di interferenze penali, sia per il dichiarante sia per i professionisti/intermediari.
Non a caso Uncat (avvocati tributaristi) nel fine settimana scorso ha rilanciato l'ipotesi di prevedere che,
con la voluntary disclosure, si «estingua» il reato fiscale presupposto, invece della semplice «non
punibilità» avvallata dalla stessa proposta Capezzone. La differenza non è solo terminologica, perché la
«estinzione» del reato fiscale renderebbe improcedibili le eventuali condotte di riciclaggio, schermando il
contribuente (e il suo professionista/intermediario) dal rischio di incriminazione. Proprio per la sua portata
di salvacondotto omnibus, la questione appare destinata a diventare dirimente nel dibattito legislativo,
tantopiù alla luce dell'accordo (o meglio dire, dell'impegno del Governo) di dare presto i natali al reato di
autoriciclaggio.
Il tema dell'estinzione di molti – ovviamente non tutti – i reati presupposto è al centro anche della
proposta di un gruppo trasversale di giuristi/tributaristi che ipotizzano la cancellazione dell'obbligo di
segnalazione – da parte dell'Ucifi – di «alcuna notizia criminis» all'epilogo della procedura di emersione
volontaria.
Altra priorità per i professionisti e per gli intermediari è l'irrilevanza penale delle condotte collegate alla
regolarizzazione delle violazioni sugli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW). In sostanza ciò che il
professionista/intermediario fa nell'ambito dell'emersione è scriminato, nei limiti, ovviamente, di alcuni
reati presupposto: si andrebbe dall'evasione e frode fiscale, alla truffa allo Stato, all'appropriazione
indebita e a un ventaglio di reati societari "normalmente" prodromici (articoli 2621 fino a 2635).
Sullo sfondo di tutte queste proposte correttive, torna ancora una volta – già sollecitato dalle prime
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 76
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
audizioni parlamentari di inizio marzo – la richiesta di rimuovere l'obbligo di segnalazioni antiriciclaggio a
carico dei professionisti/intermediari per tutte le operazioni di regolarizzazione.
In sintesi
01 | VIA AL DDL
Disco verde ufficiale ieri dalla Camera all'iter legislativo delle proposte di legge della "nuova" voluntary
disclosure. La commissione Finanze ha radicato i due progetti depositati affidando l'incarico a Giovanni
Sanga, relatore del Dl 4/2014. La prossima settimana prenderà il via la discussione sui testi
02 | I PROFESSIONISTI
Dal versante del mondo professionale arrivano continui suggerimenti e proposte di modifica al vecchio Dl
4/2014 decaduto lunedì, giudicato - tra l'altro - a elevato rischio di interferenze penali
03 | " STOP" AL RICICLAGGIO
Uncat (avvocati tributaristi) ha rilanciato l'ipotesi di prevedere che con la voluntary disclosure si
"estingua" il reato fiscale presupposto, in vece della semplice "non punibilità" avallata dalla stessa
proposta Capezzone
04 | IRRILEVANZA PENALE
Altra priorità per i professionisti e per gli intermediari è l'irrilevanza penale delle condotte collegate alla
regolarizzazione delle violazioni sugli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW). Sullo sfondo torna la
richiesta di rimuovere l'obbligo di segnalazioni antiriciclaggio.
***
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 77
Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
www.lex24.ilsole24ore.com
Per continuare la trattazione sul focus “La voluntary disclosure”, La invitiamo a “navigare” su
DIRITTO24 alla ricerca di sentenze, commenti, rassegne di giurisprudenza.
Nasce Diritto24, il compagno di lavoro più utile per i professionisti del diritto
www.diritto24.ilsole24ore.com
Diritto24 è il portale del Sole 24 ORE dedicato al mondo del diritto.
In un unico sito, subito “a portata di click” e liberamente disponibile, il sistema informativo ricco di news, primi piani
su novità e temi di interesse, sentenze integrali annotate, rassegne di giurisprudenza, provvedimenti
pubblicati in Gazzetta Ufficiale, panoramica dei lavori parlamentari, informazioni dagli Ordini e
Associazioni di categoria, servizi ed utilities quali la directory degli studi legali Avvocati24, il calcolo del danno
biologico ed altro ancora.
Il cuore del flusso informativo è rappresentato dai prodotti del Gruppo 24 Ore più diffusi nel mercato legale, primi tra
tutti Lex24 (la banca dati giuridica per l’informazione e la formazione del professionista legale) e Guida al Diritto (il
settimanale giuridico), che sono presenti all’interno del portale popolandone anche le singole sezioni. A disposizione
del professionista, dunque, un innovativo strumento di lavoro preziosissimo per il quotidiano aggiornamento che
si integra con la documentazione e gli approfondimenti della banca dati giuridica Lex24 e l’attualità, i commenti, i
focus e i dossier di Guida al Diritto. Ed inoltre la possibilità di seguire il ritmo delle sentenze del giorno e delle novità
di diritto attraverso Facebook e Twitter e Google+ e LinkedIn.
Informativa legale
I contenuti della newsletter sono presenti nella banca dati giuridica LEX24 (www.lex24.ilsole24ore.com)
AVVISO - Per tutti i contenuti presenti in Lex24 sono stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa del diritto d'autore e sui diritti connessi.
Ogni diritto sui contenuti messi a disposizione dell'abbonato o dell'utente finale è riservato ai sensi della vigente normativa sul diritto d'autore.
I contenuti della banca dati non possono, né totalmente né in parte essere copiati, riprodotti, trasferiti, scaricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi
modo senza preventivo consenso in forma scritta de Il Sole 24 ORE S.p.A., salva la possibilità di utilizzarli unicamente a scopo personale.
Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 174 bis e 174 ter della legge n. 633/1941.
Nessuna responsabilità e/o eccezione potrà essere sollevata nei confronti de Il Sole 24 ORE S.p.A. per eventuali danni e/o eventi che dovessero
insorgere nel corso della presente fornitura e che siano derivanti, direttamente e/o indirettamente, e/o comunque connessi alle violazioni e/o semplici
inosservanze agli obblighi e condizioni di legge poste a carico del Cliente e/o comunque oggettivamente non dipendenti da Il Sole 24 ORE S.p.A.
medesimo.
(C) Copyright Il Sole 24 Ore S.p.A. Tutti i diritti sono riservati
N. 5 maggio 2014 - Pagina | 78