Ottobre 2012 - Consiglio di Stato

Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica
ARTICOLI
SOMMARIO - N° 10 – OTTOBRE 2012
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA:
CORTI SUPERIORI
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA:
CORTI DI MERITO
www.lex24.ilsole24ore.com
pag. 2
pag. 4
Compensi professionali
Il mutamento degli importi in corso d'opera cambia
l'equilibrio contrattuale concordato
di E. Sacchettini
pag. 18
Contratti pubblici
NOTIZIE FLASH
pag. 6
ARTICOLI
pag. 17
RASSEGNA LEGISLATIVA
pag. 30
FOCUS
pag. 40
Il principio di tassatività e le modalità di presentazione
delle offerte
di Stefano Cassamagnaghi
pag. 21
Immobili
Certificazione energetica e valore di mercato degli edifici
residenziali
di Stefano Bellintani
pag. 23
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
CORTI SUPERIORI – CIVILE
Morte di un inquilino - Responsabilità
Cass. 10 ottobre 2012, n. 40050
Contratti
Sequestro
Contratti - Preliminare di locazione - Genericità Mancanza del corrispettivo - Nullità.
Cass. 11 ottobre 2012, n. 17324
pag. 2
Responsabilità medica
Responsabilità medica - Risarcimento del danno Onere della prova.
Cass. 9 ottobre 2012, n. 17143
pag. 2
Separazione e Divorzio
Separazione - Assegno di mantenimento - Giudice
del divorzio
Cass. 11 ottobre 2012, n. 17370
pag. 2
Assegno di divorzio - Diminuita capacità economica
dell'ex coniuge - Riduzione
Cass. 10 ottobre 2012, n. 17301
pag. 2
Successioni
pag. 3
Sequestro - Legale indagato - Sequestro
documentazione corpo del reato - Legittimità.
Cass. 9 ottobre 2012, n. 39837
pag. 3
CORTI DI MERITO
Osservatorio sul merito:
Speciale giustizia amministrativa
pag. 4
RASSEGNA LEGISLATIVA
La rassegna dei provvedimenti legislativi di
maggiore interesse pubblicati nel periodo di
riferimento, classificati per argomento
pag. 30
Successione - Disposizione testamentaria - Erede Legatario - Distinzione - Azione di riduzione
Cass. 10 ottobre 2012, n. 17266
pag. 3
CORTI SUPERIORI – PENALE
Bancarotta per dissipazione
Bancarotta per dissipazione - Diversa ricostruzione
del fatto - Obbligo al rinvio degli atti al pm.
Cass. 11.10.2012, n. 40195
pag. 3
FOCUS
L’approfondimento, curato dalla Redazione di
Lex24, sulle tematiche giuridiche di maggiore
interesse.
In questo numero: “Decreto ingiuntivo: casi
pratici”
pag. 40
Condominio
Condominio - Impianto elettrico non a norma –
La presente newsletter è stata chiusa in Redazione
in data 24.10.2012
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RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
CORTI SUPERIORI – CIVILE
Contratti
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 11 ottobre 2012, n. 17324
Contratti - Preliminare di locazione - Genericità - Mancanza del corrispettivo - Nullità.
È correttamente qualificato nullo per indeterminabilità dell'oggetto - e non vi è quindi inadempimento
delle obbligazioni che vi si vorrebbero ricollegare, tale da fondare un diritto al risarcimento - il contratto
con cui una parte si impegni genericamente a stipulare un futuro contratto di concessione del godimento
di locali genericamente indicati come necessari per lo svolgimento di un'attività, quando sia prospettato,
in primo luogo, alternativamente che tanto possa avvenire con o senza corrispettivo e, soprattutto,
quando manchi la descrizione dei beni, l'indicazione della durata e, per il caso di contratto oneroso, il
corrispettivo del godimento. Non può peraltro giovare la considerazione di manifestazioni di volontà di una
od entrambe le parti anteriori al contratto, se non trasfuse nel suo tenore letterale con apprezzabile grado
di concretezza, ovvero del quadro normativo di riferimento, ove da esso non si ricavino con analoga
concretezza i detti elementi essenziali.
Responsabilità medica
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 9 ottobre 2012, n. 17143
Responsabilità medica - Risarcimento del danno - Onere della prova.
In tema di responsabilità medica, sul paziente incombe soltanto l'onere di dimostrare il mancato
raggiungimento del risultato, mentre il medico, per giustificarsi dalla presunta colpa, dovrà provare la
corretta esecuzione della prestazione. Quindi, il danneggiato è tenuto a provare il contratto e ad allegare
la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta
improntata alla dovuta diligenza; mentre al debitore, presunta la colpa, incombe l'onere di provare che
l'inesattezza della prestazione dipende da causa a lui non imputabile, e cioè la prova del fatto impeditivo.
L'inadempimento del medico, tuttavia, non può essere desunto ipso facto dal mancato risultato utile avuto
di mira dal cliente, ma deve essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività
professionale.
Separazione e Divorzio
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 11 ottobre 2012, n. 17370
Separazione - Assegno di mantenimento - Giudice del divorzio.
L'assegno va rapportato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma indice di tale tenore di vita
può essere l'attuale disparità reddituale dei coniugi e le decisioni economiche prese in sede di separazione
non vincolano il giudice del divorzio.
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 10 ottobre 2012, n. 17301
Assegno di divorzio - Diminuita capacità economica dell'ex coniuge - Riduzione.
L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio, ex art. 5 L. Div., si articola in due fasi: 1) esistenza del
diritto in astratto (in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni
oggettive raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, con ciò
confermando la natura assistenziale dell'assegno di divorzio) e determinazione quantitativa delle somme
sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura
dell'assegno; 2) determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale
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dei criteri indicati nell'art. 5, c. 6, della L. 1/12/1970, n. 898, come modificato dalla L. 6/03/1987, n. 14,
art. 10 - e cioè delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed
economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di
quello comune, del reddito di entrambi, valutando tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata
del matrimonio - che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata
in astratto; e possono, in ipotesi estreme, valere anche ad azzerarla quando la conservazione del tenore
di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione.
Con riguardo alla quantificazione dell'assegno di divorzio, se è vero il Giudice non è tenuto ad utilizzare
tutti i suddetti criteri, purché ne dia adeguata giustificazione, anche in relazione alle deduzioni e alle
richieste delle parti, dovrà in ogni caso valutarne l'influenza sulla misura dell'assegno stesso. Posto quanto
sopra, il peggioramento delle condizioni economico-patrimoniali dell'ex marito, rispetto al passato,
determina una riduzione dell'assegno divorzile in favore dell'ex moglie.
Successioni
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile , Sentenza 10 ottobre 2012, n. 17266
Successione - Disposizione testamentaria - Erede - Legatario - Distinzione - Azione di riduzione
In materia di distinzione tra erede e legatario, a fini dell'esercizio dell'azione di riduzione, l'assegnazione
di beni determinati deve interpretarsi (ai sensi dell'art. 588 del c.c.), come disposizione ereditaria
(institutio ex re certa), qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in
una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve
interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni. Questa indagine però è
riservata al giudice di merito, in quanto si risolve in un apprezzamento di fatto, ed è quindi incensurabile
in sede di legittimità se conseguentemente motivato.
CORTI SUPERIORI – PENALE
Bancarotta per dissipazione
Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 11 ottobre 2012, n. 40195
Bancarotta per dissipazione - Diversa ricostruzione del fatto - Obbligo al rinvio degli atti al pm.
È illegittima la condanna per bancarotta semplice e fraudolenta di un soggetto che dilapidi il patrimonio
societario al gioco d'azzardo, come previsto nel capo di imputazione, se poi nell'apparato motivazionale il
giudice ritenga che l'apprensione dei fondi della società abbia avuto una finalità diversa dalla dissipazione
al casinò o al pagamento dei debiti di gioco, al punto da non costituire più una “dissipazione” – come
previsto dal Pm - ma una “distrazione”. In un simile caso, la corretta statuizione da assumere non è la
conferma del giudizio di colpevolezza in ordine al reato contestato, ma la trasmissione degli atti al Pm in
ottemperanza all'art. 521, c.p.p., per tutti quei casi in cui il fatto è diverso da come descritto dal decreto
che dispone il giudizio.
Condominio
Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 10 ottobre 2012, n. 40050
Condominio - Impianto elettrico non a norma - Morte di un inquilino - Responsabilità
Il proprietario di casa e l'amministratore - anche soltanto di fatto - rispondono penalmente della morte
dell'inquilino rimasto fulminato per l'assenza di “salvavita “all'interno dell'abitazione.
Sequestro
Corte di Cassazione, Sezione 2 penale, Sentenza 9 ottobre 2012, n. 39837
Sequestro - Legale indagato - Sequestro documentazione corpo del reato - Legittimità.
È legittimo il sequestro presso lo studio dell'avvocato indagato di tutti quegli atti, anche difensivi, che
costituiscono il corpo del reato o strettamente connessi all'affare illecito.
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OSSERVATORIO SUL MERITO:
Speciale giustizia amministrativa
CACCIA
TAR Umbria – Perugia - Sezione 1 - Sentenza n. 385 del 21 settembre 2012
Calendario venatorio - Prescrizione - Caccia al cinghiale in forma collettiva - Esclusione
dell'esercizio di altre forme di caccia nella medesima giornata - Legittimità - Carenza di
contrasto con la disposizione normativa ex art. 18, L. n. 157 del 1992.
(L. 11.02.1992, n. 157, art. 18).
La disposizione del calendario venatorio nella parte in cui esclude la possibilità di esercitare altre forme di
caccia nella stessa giornata nel caso in cui venga esercitata la caccia al cinghiale in forma collettiva, non
contrasta con la previsione di cui all'art. 18, comma quinto, L. n. 157 del 1992 che determina in numero
non superiore a tre le giornate di caccia settimanali, ferma restando la potestà delle Regioni di consentirne
la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività
venatoria è in ogni caso sospeso. L'iscrizione dei cacciatori nelle squadre organizzate per la caccia al
cinghiale non preclude, dunque, al cacciatore l'esercizio dell'attività venatoria in forma individuale nel
numero massimo delle giornate, essendo sempre possibile l'esercizio di siffatta attività in forma
individuale per un giorno alla settimana fermo restando l'esercizio in forma collettiva per le altre due
giornate.
CONCORSI PUBBLICI
TAR Basilicata - Potenza, Sezione 1 - Sentenza n. 437 del 21 settembre 2012
Concorsi pubblici - Termine per l'impugnazione degli atti di concorso - Decorrenza - Rilevanza
del provvedimento di approvazione della graduatoria - Ratio.
(D.Lgs. 30.03.2001, n. 165).
Nei concorsi a posti di pubblico impiego, il termine per l'impugnazione degli atti di concorso decorre dalla
data di conoscenza del relativo esito, che si fa coincidere col provvedimento di approvazione della
graduatoria. Ed infatti, solo da detto atto può scaturire la lesione attuale della posizione degli interessati e
la sua conoscenza reca in sé tutti gli elementi che consentono all'interessato di percepirne la portata
lesiva.
DINIEGO DI ACCESSO
TAR Lombardia Milano, Sezione 3 - Sentenza n. 2463 del 4 ottobre 2012
Accesso - Istanza - Sussistenza dell'interesse - Diniego - Motivazione - Esistenza di elementi
riservati di natura commerciale - Istante - Dichiarata soddisfazione del proprio interesse con
l'oscuramento dei dati predetti - Diniego amministrativo - Illegittimità.
(L. 07.08.1990, n. 241).
E' illegittimo il diniego di accesso agli atti amministrativi, la cui conoscenza si riveli necessaria al fine di
difendere interessi giuridicamente rilevanti dell'istante, anche mediante la proposizione di azioni
giurisdizionali, avente fondamento sulla ritenuta sussistenza di elementi riservati, di natura commerciale,
relativi a singoli soggetti, qualora l'istante abbia chiaramente comunicato all'Amministrazione interessata
che interesse conoscitivo vantato potrebbe essere soddisfatto anche con la oscurazione dei dati, contenuti
nei documenti richiesti, che consentano la individuazione di soggetti terzi. Tale specifico accorgimento,
invero, deve intendersi di per sé idoneo a scongiurare qualsiasi rischio di lesione della riservatezza
dedotta dall'Amministrazione.
ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
TAR Calabria Catanzaro, Sezione 2 - Sentenza n. 962 del 21 settembre 2012
Esame di abilitazione alla professione di avvocato - Provvedimenti della commissione
esaminatrice - Inidoneità delle prove scritte e non ammissione alla prova orale - Motivazione -
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Sufficienza dei voti numerici in base ai criteri predeterminati - Non necessità di ulteriori
spiegazioni e chiarimenti.
(R.D. 22.01.1934, n. 37; L. 07.08.1990, n. 241, art. 3).
I provvedimenti della commissione esaminatrice, con cui è rilevata l'inidoneità delle prove scritte e non si
è ammessi alla prova orale degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, anche dopo l'entrata in
vigore dell'art. 3, della L. n. 241 del 1990, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati qualora si
fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni
e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione.
PROCEDIMENTO DI AUTOTUTELA
TAR Calabria – Catanzaro, Sezione 2 - Sentenza n. 963 del 21 settembre 2012
Provvedimenti di autotutela - Discrezionalità - Necessità della preventiva comunicazione di avvio del
procedimento ai soggetti contemplati dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990 - Caso di specie - Fondatezza
della censura di illegittimità degli atti impugnati per mancata comunicazione di avvio del procedimento Ricorrente - Soggetto nei cui confronti produce effetti il provvedimento di annullamento in autotutela Annullamento degli atti gravati.
(L. 07.08.1990, n. 241, art. 7).
I provvedimenti di autotutela, anche in ragione della discrezionalità che li caratterizza, devono essere
necessariamente preceduti da comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti contemplati dall'art. 7
della legge n. 241 del 1990. Ciò detto, è fondata la censura sollevata dal ricorrente di illegittimità degli
atti impugnati per il mancato invio di comunicazione di avvio del procedimento, essendo quest'ultimo il
soggetto nei cui confronti il provvedimento di annullamento in autotutela è destinato a produrre effetti
diretti. Ne consegue l'illegittimità degli atti impugnati che devono, pertanto, essere annullati.
RIFIUTI
TAR Basilicata – Potenza, Sezione 1 - Sentenza n. 457 del 4 ottobre 2012
Rifiuti - Art. 14 del D.Lgs. n. 285 del 1992 - Responsabilità oggettiva del gestore della strada Non necessità di un previo accertamento del dolo o della colpa dello stesso - Autore
dell'abbandono dei rifiuti - Ricerca rinviata alla fase successiva della rivalsa da parte dell'ente
gestore.
(D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, art. 14).
La disposizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 285 del 1992 individua una responsabilità oggettiva del
gestore della strada e, quindi, una strutturazione della responsabilità che non richiede il previo
accertamento del dolo o colpa dello stesso. Analogamente, non è richiesta la previa ricerca dell'autore
dell'abbandono dei rifiuti che è rinviata, per così dire, alla fase successiva della rivalsa da parte dell'ente
gestore.
TAR Sardegna Cagliari, Sezione 2 - Sentenza n. 801 del 14 settembre 2012
Tassa rimozione rifiuti solidi - Determinazione - Esercizio di un potere autoritativo - Legittimità
dei criteri di carattere generale deputati alla commisurazione dei relativi importi - Controversia
- Giurisdizione del Giudice Amministrativo.
(D.Lgs. 05.02.1997, n. 22).
In materia di determinazione delle tariffe della TARSU, quale esercizio di un potere autoritativo, rientra
nella giurisdizione del Giudice Amministrativo la controversia vertente non sulla spettanza o meno
dell'obbligo tributario in ragione dei suoi presupposti contributivi bensì, esclusivamente, sulla legittimità
dei criteri di carattere generale deputati alla commisurazione dei relativi importi, esteriorizzati, per quanto
innanzi, in un atto di carattere autoritativo.
TAR Sardegna Cagliari, Sezione 2 - Sentenza n. 803 del 20 settembre 2012
Smaltimento dei rifiuti urbani - Debenza o meno - Controversie - Giurisdizione del Giudice
Tributario - Contestazione della pretesa azionata dall'ente territoriale nell'an e nel quantum Carenza di contestazione degli atti autoritativi presupposti.
(D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, art. 2).
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Appartengono alla giurisdizione del Giudice Tributario le controversie relative alla debenza o meno del
canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, secondo periodo, D.Lgs.
n. 546 del 1992, tra le quali deve certamente annoverarsi quella avente ad oggetto il rapporto tributario
tra il privato e l'Ente locale, nonché, nello specifico, la stessa sussistenza dell'obbligazione tributaria della
parte ricorrente. Qualora, dunque, l'oggetto del ricorso, nel quale si sostanzia la pretesa del ricorrente,
tende ad accertare se malgrado la proposta di auto smaltimento avanzata, esso sia tenuto o meno, in
tutto o in parte, al pagamento della tassa sui rifiuti, la controversia va devoluta alla cognizione delle
Commissioni tributarie, in quanto concernente la contestazione da parte del contribuente, nell'an e nel
quantum, della pretesa azionata dall'ente territoriale, e dunque la specifica obbligazione tributaria ad essi
riferibile, senza investire direttamente i cosiddetti atti autoritativi presupposti (regolamento e tariffa), con
riferimento ai quali la competenza giurisdizionale spetta, in via principale, al Giudice Amministrativo.
NOTIZIE FLASH
Fondo occupazione donne e giovani, pubblicato il decreto attuativo
È stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 17 ottobre 2012 n. 243 il decreto 5 ottobre 2012 del
ministero del Lavoro e delle politiche sociali “Attuazione dell'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione
del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi
dell'occupazione giovanile e delle donne”.
Nuove regole per la vendita di prodotti pirotecnici
È stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 17 ottobre 2012 n. 243 il decreto legislativo 25 settembre
2012 n. 177 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, concernente l'attuazione
della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici”. L’entrata in vigore
del provvedimento è fissata per il 1 novembre 2012.
“PATTO PER LA GIUSTIZIA”: Severino, task force di avvocati contro l’arretrato civile e penale
Una task force per affrontare l'arretrato civile e penale. L'entrata in servizio nel giro di qualche mese di
600 nuovi magistrati e a breve di 40 nuovi dirigenti in ambito amministrativo nel comparto giustizia.
Reinternalizzazione dei servizi giudiziari ora appaltati esternamente - come stenotipia, fonoregistrazione,
verbalizzazione, consulenza e notifica - con un risparmio stimato in almeno 700 milioni di euro. Gara unica
per il servizio di intercettazioni attraverso un appalto nazionale. Sono le principali misure discusse oggi
nell'incontro al ministero della Giustizia tra il Guardasigilli, Paola Severino, e una delegazione del Patto per
la giustizia, il cartello di cui fanno parte le rappresentanze di avvocati (Oua), magistrati (Anm), e dei
dirigenti e lavoratori della Giustizia (Uilpa-Uidag, Flp, Fp-Cgil, Rdb, Cub, Associazione Dirigenti Giustizia,
Associazione Magistrati Corte dei Conti, Anma, Conma, Associazione Avvocati e Procuratori dello Stato).
"Abbiamo registrato da parte del ministro disponibilità e apertura su molte proposte: gestire e aggredire
l'arretrato; affrontare il nodo delle risorse, seppure in un momento di ristrettezze; di avviare una più seria
digitalizzazione degli uffici", ha affermato al termine del tavolo il presidente dell'Anm, Rodolfo Sabelli.
"È stato un buon inizio: la prima volta che un ministro incontra il Patto. L'incontro è durato un paio d'ore,
Severino ha parlato per una cinquantina di minuti", ha sottolineato Maurizio De Tilla, presidente dell'Oua,
l'Organismo unitario dell'avvocatura.
L'assunzione dei nuovi 600 magistrati è conseguenza di concorsi già effettuati, mentre per i "40 dirigenti
amministrativi, vincitori di concorsi già espletati, serve solo il via libera della Funzione pubblica", ha
spiegato Renato Romano, presidente dell'Associazione dirigenti giustizia.
"Accanto ai magistrati e ai dirigenti, serve il personale", ha aggiunto Nino Nasone, segretario generale
della Uil Giustizia, suggerendo di utilizzare in prima battuta "il Dpef 2010-2013, varato dal governo
Berlusconi, che già prevedeva 3.000 assunzioni nel settore giustizia con una copertura finanziaria di 114
milioni derivante dall'aumento del contributo unificato".
N. 10 – Ottobre 2012 - Pagina | 6
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Quanto alla task force per l'arretrato, "dovrà essere formata con l'impiego di avvocati selezionati scelti in
base alla preparazione e alla suddivisione per materia, e verificata la loro incompatibilità", ha spiegato De
Tilla. Nonostante l'esito positivo dell'incontro, l'Oua conferma lo sciopero e la manifestazione a Roma
indetti per il 23 ottobre contro la riforma sulla media-conciliazione, il taglio dei tribunali, l'ordinamento
forense.
All’avvocatura di Stato il contenzioso col consiglio regionale ligure
È stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 15 ottobre 2012 n. 241 il comunicato del consiglio
regionale assemblea legislativa della Liguria “Affidamento alla sezione regionale della Liguria
dell'avvocatura distrettuale dello Stato (sede di Genova) del patrocinio organico ai sensi dell'articolo 10
della legge 3 aprile 1979, n. 103 (modifiche all'ordinamento dell'avvocatura dello Stato) e dell'articolo 3,
comma 2, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (disposizioni sull'autonomia del Consiglio Regionale
- assemblea legislativa della Liguria). Per le cause che investono il Consiglio regionale della Liguria,
dunque, il patrocinio organico è affidato all'Avvocatura distrettuale dello Stato.
LEGGE DI STABILITA’ – Aumento del contributo unificato e tetto agli onorari
Nel pacchetto stabilità, varato dal Consiglio dei ministri il 10 ottobre, sono state inserite importanti novità
in tema di giustizia
CONTRIBUTO UNIFICATO
Quando l'impugnazione, anche se proposta in via incidentale, è respinta integralmente oppure dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Un obbligo
che, precisa la disposizione, nasce al momento del deposito del provvedimento del giudice che ha
accertato i presupposti per infliggere l’aumento.
ONERI DEL SOCCOMBENTE
Sempre sul piano dei costi della giustizia, la manovre pone un argine alle condanne sulle parcelle
sproporzionate rispetto al valore della controversia, precisando che i compensi (ove non sono però
comprese le spese, ma solo gli onorari) liquidati dai giudici, e messi a carico della parte soccombente (ex
art. 91 cpc), non possono essere superiori all’importo della causa promossa.
Altre novità per il comparto della giustizia riguardano il varo di tariffe forfettarie per le intercettazioni
telefoniche e il premio agli uffici giudiziari più virtuosi
Csm, pubblicato il rendiconto 2011
È stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 15 ottobre 2012 n. 241 il comunicato del Consiglio
superiore della magistratura “Rendiconto finanziario relativo ai risultati della gestione per l'anno 2011”. Il
rendiconto è stato approvato dall'assemblea plenaria nella seduta del 25 luglio 2012.
AVVOCATI CASERTANO: Continua la protesta contro il taglio dei tribunali
Il taglio dei tribunali previsto dal recente decreto legislativo provocherà conflitti di competenze tra autorità
giudiziarie e ritardi nella celebrazione dei processi "tali da pregiudicare l'obiettivo di recupero, di efficienza
e di razionalità che persegue". L’allarme è stato lanciato dagli avvocati di Santa Maria Capua Vetere, nel
Casertano, in agitazione permanente a causa del decreto legislativo finalizzato a ridisegnare la geografia
giudiziaria italiana che li ha portati, da oltre quattro mesi, ad astenersi dal presenziare numerosi
importanti procedimenti giudiziari che ora sono anche a rischio. Oggi con le toghe addosso si sono recati
dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere fino alla sede della Provincia di Caserta dove da questa mattina
è iniziata la seduta del Consiglio. "Considerata la grave situazione che verrà a determinarsi - scrive in una
nota il presidente della Camera Penale Angelo Raucci - con l'attuazione del decreto legislativo,
l'avvocatura avverte la forte esigenza di un confronto aperto sulle soluzioni da assumere a tutela delle
motivazioni della protesta".
N. 10 – Ottobre 2012 - Pagina | 7
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OMPENSI PROFESSIONALI [DM n. 140/2012]: Corte di Cassazione, SS.UU. Civili, n. 17405 del
12 ottobre 2012
La Corte di Cassazione SS.UU. Civili - n. 17405 del 12 ottobre 2012 si è pronunciata a favore
dell'applicazione retroattiva del DM n.140/12 sui compensi professionali, a ogni successiva liquidazione
delle spese processuali.
Secondo i Giudici di legittimità il principio che i nuovi parametri per la liquidazione delle spese legali
giudiziali si devono “applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento
successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un
professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale,
ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora
erano in vigore le tariffe professionali abrogate”.
DECRETO CRESCITA - I chiarimenti sulla responsabilità solidale dell'appaltatore
Lo scorso 12 agosto è entrato in vigore l’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd.
decreto crescita) – convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – che, sostituendo
integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, ha modificato la disciplina in materia di
responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.
La disposizione, in estrema sintesi, prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il
versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore
aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito
del contratto.
La norma esclude tale responsabilità se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione
attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati
correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto
dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti
abilitati.
La disposizione prevede, inoltre, che sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il
pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della predetta
documentazione.
ANTITRUST: L'AGCM sanziona cartello nel mercato delle barriere stradali
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato sette aziende per complessivi 37.317.565
euro.
L’istruttoria, avviata a seguito di una segnalazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di
Finanza, ha accertato un’intesa finalizzata alla ripartizione del mercato e alla fissazione dei prezzi.
In particolare, l'AGCM ha deliberato che 7 imprese aderenti al consorzio Comast (Consorzio Manufatti
Stradali Metallici in liquidazione), oggi sciolto, hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza
nel mercato delle barriere stradali e autostradali.
Firma elettronica, nuove regole per la sicurezza
È stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 10 ottobre 2012 n. 237 il decreto del presidente del
Consiglio dei ministri 19 luglio 2012 “Definizione dei termini di validità delle autocertificazioni circa la
rispondenza dei dispositivi automatici di firma ai requisiti di sicurezza di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003, e dei termini per la sostituzione dei dispositivi automatici di firma”.
Pubblicato il Dl taglia spese negli enti locali
È stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 10 ottobre 2012 n. 237, il decreto legge 10 ottobre 2012,
n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. L’entrata in vigore del
provvedimento è fissata per oggi.
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MI: Legge di stabilità, nuovo schiaffo per i magistrati
''Gli interventi contenuti nella Legge di stabilità sono un nuovo schiaffo per i magistrati. Non solo si
continua con la logica dei tagli lineari, ma si procede senza attendere il giudizio della Corte costituzionale
che deve ancora esprimersi sulla legittimità di un simile intervento''. Lo sottolinea Cosimo Maria Ferri,
Segretario generale di Magistratura Indipendente.
Sul merito -aggiunge- non deve passare sotto traccia l'iniquità delle misure adottate né la mancata
previsione di incentivi per i magistrati, per il personale amministrativo e per gli uffici giudiziari. Il Governo,
ancora una volta, palesa la sua volontà di incidere sulle retribuzioni e, così facendo, di colpire i magistrati
nella loro indipendenza economica''.
''In tutto questo, l'Anm ha dimostrato la propria incapacità di agire e di assumere una linea chiara a difesa
della Magistratura appiattendosi, invece, sulle posizioni governative. Magistratura Indipendente -conclude
Ferri- segnala la gravità della situazione e chiede che venga al più presto convocata un'assemblea
straordinaria per proclamare lo sciopero e per chiedere formalmente le dimissioni della Giunta la cui
azione sindacale ha proseguito, senza soluzione di continuità, la politica fallimentare della precedente
Giunta''.
AGENZIA DEL TERRITORIO: Classamento degli immobili di interesse culturale
E' stata pubblicata la circolare n. 5/2012 della Direzione centrale Catasto e cartografia, con cui l'Agenzia
del Territorio precisa che il riconoscimento dell’interesse culturale di un immobile e il conseguente
regime vincolistico non influisce sul classamento del bene.
In particolare, la categoria catastale va attribuita valutando lla destinazione di ciascuna unità immobiliare,
sulla base delle sue caratteristiche specifiche e del contesto territoriale e urbanistico in cui è inserita.
IMU CHIESA: Dopo il parere del Cds il Governo corre ai ripari
Dopo la bocciatura del Consiglio di stato del 4 ottobre scorso il governo corre ai ripari e promette che “il
quadro regolatorio, sia primario che secondario, sarà completamente definito in tempo”. Insomma, anche
gli immobili della chiesa a destinazione mista pagheranno l’Imu per il periodo di imposta che decorre dal
1° gennaio 2013 con “pieno adeguamento al diritto comunitario e con la determinazione delle situazioni
assoggettabili alla imposta in questione”.
Dunque, spiega un comunicato di Palazzo Chigi, “preso atto dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato sullo
schema di regolamento ministeriale relativo all’applicazione dell’esenzione dall’Imu per gli immobili
utilizzati con modalità non commerciali (per il caso di utilizzazione mista “indistinta”), il Governo ha
ritenuto di intervenire integrando la norma primaria, nel punto in cui autorizza l’intervento regolamentare,
inserendo anche i requisiti che devono avere le attività per essere definite come non commerciali”.
Pertanto ,“le linee guida definiranno le modalità e le procedure della dichiarazione e gli elementi rilevanti
per quantificare il rapporto proporzionale tra attività commerciali e non. Definiranno inoltre i requisiti, sia
generali che di settore, per poter qualificare come svolte con modalità non commerciali le attività di vario
tipo (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive)”.
SANATORIA IMMIGRATI - I chiarimenti dell’Avvocatura sulle prove della presenza in Italia
Avvocatura dello Stato, parere 4 ottobre 2012
Secondo la previsione contenuta nell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 109/2012 - dal 15 settembre al
15 ottobre 2012 - i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, nonché i
datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno di lungo periodo che, al 9 agosto 2012,
occupano irregolarmente, da almeno tre mesi, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo
ininterrotto, almeno dalla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente, possono procedere alla
regolarizzazione dei suddetti soggetti, attraverso una dichiarazione di emersione.
La presenza dovrà essere attestata da certificazioni rilasciate da “organismi pubblici”
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La ratio sottesa all'adozione del più ampio termine "organismi pubblici" è proprio quella di includervi anche
soggetti, pubblici o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o
un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico.
Di seguito l'elenco incluso nella nota dell'Avvocatura di Stato:
- certificazione medica proveniente da struttura pubblica
- certificato di iscrizione scolastica del figlio minore
- tessere nominative dei mezzi pubblici
- multe, sanzioni amministrative e stradali di ogni genere
- schede telefoniche di operatori italiani
- certificazione firmata da un centro di accoglienza o di ricovero.
STUDI PROFESSIONALI, al via gli aumenti retributivi per i dipendenti
Al via gli aumenti retributivi per i dipendenti degli studi professionali. In base a quanto disposto dall’art.
122 del CCNL Studi Professionali del 29 novembre 2011, dal 1° ottobre 2012 scattano i nuovi importi da
corrispondere a titolo di minimi retributivi ai dipendenti degli Studi Professionali.
Per i quadri l’aumento previsto è di 21,17 euro, pari a 1.988,63 euro mensili; per gli impiegati di primo
livello la busta paga cresce di 18,74 euro (1.759,81 €); per il secondo livello l’incremento è pari a 16,32
euro (1.532,85 €); per il livello terzo super il nuovo importo sale a 1.421,79 euro (+15,14 €); per il terzo
livello l’aumento è di 15 euro (1.408,87 €).
Gli aumenti retributivi sono a cadenze semestrali, e dunque il prossimo incremento salariale è previsto in
corrispondenza del 1° aprile 2013. I minimi tabellari stabiliti dal CCNL Studi Professionali sono fissati in
ottemperanza ai criteri contenuti nell’Accordo Interconfederale sulla Riforma degli Assetti Contrattuali
siglato da Confprofessioni in data 20 gennaio 2009.
Credito al consumo, pubblicato il decreto con le modifiche
È stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 2 ottobre 2012 n. 230 il decreto legislativo 19 settembre
2012 n. 169 “Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante
attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del
titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli
agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L’entrata in vigore del provvedimento è prevista per il
prossimo 17 ottobre.
LEGGE DI STABILITÀ: Anf, i processi diventano un lusso per pochi
«Non occorre essere grandi economisti per constatare che con il Ddl Stabilità il Governo Monti si accanisce
sui cittadini sia tramite la stretta delle detrazionifiscali sia per quel che riguarda il settore della giustizia,
con l'ennesimo giro di vite alla giustizia civile: così fare un processo diventerà un lusso per pochi». Lo
dichiara il segretario generale dell'Associazione nazionale forense, Ester Perifano, rilevando che «non
bastava la norma, il nuovo articolo 348 del codice di procedura civile che di fatto sopprime il secondo
grado di giudizio e che si è guadagnato giustamente il nome di appellicidio, adesso il Governo si è persino
spinto a prevedere una multa per il solo fatto che si possa ‘osare’ proporre appello, e che questo venga
respinto».
«Il presupposto inaccettabile - continua Perifano - è che il giudice non sbaglia mai, mentre il cittadino non
può nemmeno tentare di ottenere giustizia. La magistratura assuma una posizione di ferma critica nei
confronti di norme che rendono sempre meno democratico il nostro Paese. A tutto ciò - lamenta il leader
dell'Anf - va aggiunto il fatto che il contributo unificato aumenta per la
terza volta in meno di un anno, così compromettendo fortemente il diritto di difesa che la Costituzione
prevede, inviolabile, all'articolo 24. Solo i ricchi potranno ottenere la tutela dei loro diritti, e questo è
inaccettabile poiché mina nelle fondamenta regole antiche e condivise. Queste nuove misure, inattese,
inducono a rivedere le aperture che pure l'avvocatura aveva fatto al ministro della Giustizia, accettando di
confrontarsi su temi importanti come la riforma del corso di laurea e dell'accesso alla professione. Se non
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vi saranno consistenti modifiche alle proposte formulate dal Governo, il dialogo appena riallacciato dovrà,
per forza di cose,
interrompersi immediatamente».
Quanto alla manifestazione dell'avvocatura del 23 ottobre, Perifano spiega che «pur condividendo le
ragioni di fondo che l'hanno ispirata, suscitano perplessità innanzi tutto le modalità di protesta prescelte,
poiché il ricorso alla piazza non è proprio della categoria degli avvocati. Tutti i provvedimenti scaturiti
dalla azione del Governo nell'ultimo anno non ci trovano d’accordo, a partire dalla conciliazione
obbligatoria, ma occorre avere la consapevolezza che non verranno ritirati o modificati, vista l'attuale
situazione politica e, di certo, non ricorrendo a questi strumenti di pressione. Soprattutto ciò non accadrà
- conclude - per effetto di un corteo o di un'ulteriore astensione, come del resto confermano i mancati
risultati delle numerose astensioni degli ultimi tempi».
RIFORMA FORNERO - La cessazione del rapporto di lavoro va comunicata entro 5 giorni
Con nota di protocollo n. 18273 del 12 ottobre, la direzione generale per l'attività ispettiva del ministero
del lavoro fornisce chiarimenti in ordine all'obbligo di comunicare al Centro per l'impiego la cessazione del
rapporto di lavoro nei casi disciplinati dalla riforma fornero, ovvero:
- nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (art.1, comma 40),
- nei licenziamenti disciplinari (art. 1, comma 41)
- nella procedura di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto (art. 4, commi
16-22).
In particolare viene chiarito che la suddetta comunicazione di interruzione del rapporto di lavoro deve
essere inoltrata sempre "entro i cinque giorni successivi", indipendentemente dal fatto che il licenziamento
produca un effetto dalla data di avvio della nuova procedura di conciliazione.
Abuso d’ufficio al medico che invita alla visita post-operatoria nello studio privato
L'oggetto del contratto d'opera che regola il rapporto paziente-struttura ospedaliera - e dunque l'esito
chirurgico nella sua globalità - risulta supportato economicamente dallo stesso paziente con il versamento
del ticket, senza necessità di ricorrere all'ambulatorio privato del chirurgo, al quale compete l'obbligo di
"concludere" l'intervento professionale nella sede naturale, ospedaliera, e senza ulteriori esborsi economici
non dovuti, a meno che sia lo stesso paziente che opti, "re cognita", per tale soluzione, volendo che
l’autore della visita post-operatoria sia lo stesso medico che ha praticato l’intervento.
In altre parole il chirurgo è tenuto a definire il "rapporto terapeutico" con il paziente all'interno della
struttura ospedaliera in quanto la visita "post-operatoria" è parte integrante dell'accordo negoziale per cui
è stato versato il ticket.
Ad affermarlo è la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40824 depositata
ieri, nella quale ha confermato la condanna per abuso d'ufficio a carico del professionista che,
contravvenendo alle regole della disciplina intramuraria e al codice deontologico, aveva fissato i controlli
post operatori presso il suo studio privato, senza debitamente avvertire i pazienti della possibilità di visita
post-operatoria all’interno della struttura ospedaliera pubblica sede dell’intervento.
A parere della Corte, poi, nel caso di specie non si è trattato di "scelta volontaria dei pazienti", posto che
non risulta affatto che gli stessi siano stati informati del loro diritto di essere visitati, senza aggravi
economici ulteriori, all'interno della struttura pubblica nella quale era stato praticato l'intervento
chirurgico.
SANATORIA IMMIGRATI: Riccardi, recuperati 135 milioni e dato dignità a 134.576 persone
''Abbiamo recuperato 135 milioni di euro. E nelle casse dell'Inps ne finiranno 75 milioni in più, solo per il
settore dei lavoratori domestici. Ma soprattutto abbiamo resi felici, dandogli una dignità, 134.576
immigrati''. In un'intervista al 'Corriere della Sera', il ministro per la Cooperazione internazionale e
l'Integrazione, Andrea Riccardi, traccia un bilancio positivo della regolarizzazione appena conclusa.
Il ministro mette in guardia chi non ne ha approfittato: ''Ora - avverte - la finestra è chiusa. Saremo molto
severi con chi non si è messo in regola''. ''Io stesso – ribadisce - solleciterò maggiori controlli contro
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questa Italia che pascola nell'illegalità, che non paga le tasse e non mette in regola gli immigrati ma
neanche i nostri giovani. Il lavoro nero è una piaga - conclude Riccardi - la legge va applicata con
durezza''.
ANTIRICICLAGGIO: Dal 17 ottobre 2012 entrano in vigore le nuove regole sull'obbligo di
astensione per banche e professionisti
Il comma 1-bis dell''art. 23 (Obbligo di astensione) del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290) inserito dall'art. 27, D.Lgs 13.08.2010, n. 141, così come
modificato dall'art. 18, D.Lgs 19.09.2012, n. 169, con decorrenza dal 17.10.2012 prevede l'obbligo di
astenersi per intermediari o professionisti dall'instaurare o proseguire un rapporto o una prestazione
quando non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 -Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290 Supplemento Ordinario n. 268
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della
direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. [Antiriciclaggio]
TITOLO II Degli obblighi - Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela - Sezione I Disposizioni di
carattere generale
Articolo 23 - Obbligo di astensione
1. Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di
adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono
instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine
al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una
segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III.
1-bis. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti
continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le
persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità
finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario
indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla
controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di
adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1. (4)
2. Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai
sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo
6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le
operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del
terrorismo. (2)
3. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto
ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa
ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi
dell'articolo 41. (3)
4. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 13, non sono obbligati ad
applicare il comma 1 nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei
compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale
procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento. (1)
----(1) Il presente comma è stato così rinumerato dall'art. 12, comma 1, lett. a) D.Lgs. 25.09.2009, n. 151
con decorrenza dal 04.11.2009.
(2) Il presente comma così come rinumerato dall'art. 12, comma 1, lett. a) D.Lgs. 25.09.2009, n. 151,
poi sostituito dal citato art. 12, comma 1, lett. b), è stato poi così modificato dall'art. 27, D.Lgs
13.08.2010, n. 141, così come modificato dall'art. 18, D.Lgs 19.09.2012, n. 169, con decorrenza dal
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17.10.2012. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Prima di effettuare la segnalazione di operazione
sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di
sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si
astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il
finanziamento del terrorismo."
(3) Il presente comma così come rinumerato dall'art. 12, comma 1, lett. a) D.Lgs. 25.09.2009, n. 151 è
stato così modificato dal citato art. 12, comma 1, lett. c) , con decorrenza dal 04.11.2009. Si riporta di
seguito il testo previgente: "3. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di
legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o
l'astensione possa ostacolare le indagini, gli enti e le persone soggetti al presente decreto informano la
UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione."
(4) Il presente comma è stato inserito dall'art. 27, D.Lgs 13.08.2010, n. 141, così come modificato
dall'art. 18, D.Lgs 19.09.2012, n. 169, con decorrenza dal 17.10.2012.
DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA VIA FACEBOOK: frasi offensive sul profilo Facebook e dirette
all' ex datore di lavoro
Il Tribunale di Livorno, in data 1 ottobre 2012, ha pronunciato sentenza di condanna nei confronti di una
donna per diffamazione a mezzo stampa (comma 3 dell'articolo 595 c.p.) , per aver scritto frasi offensive
sul proprio profilo Facebook, e rivolte al proprio ex datore di lavoro.
Il tribunale di Livorno, dando vita ad un nuovo orientamento nella giurisprudenza di merito, ha deciso di
condannare la donna per “diffamazione” con l’aggravante del “mezzo stampa” poichè l'insulto all'ex datore
di lavoro (che l'aveva licenziata) è avvento sul proprio profilo Facebook.
La donna, beneficiando dello sconto di pena derivante dall'accesso al rito abbreviato, è stata condannata a
pagare un risarcimento di 3000 euro alla persona offesa, più le spese processuali.
LANZAROTE - In Gazzetta le modifiche al codice penale e al codice di procedura penale
È stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” dell’8 ottobre 2012 n. 235, la legge 1 ottobre 2012 n. 172
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo
sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento
dell'ordinamento interno". L’entrata in vigore del provvedimento è fissata per il prossimo 23 ottobre 2012.
Il provvedimento inasprisce le pene per lo sfruttamento e l’induzione alla prostituzione minorile, introduce
due nuove figure di reato, l’istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia [art. 414-bis c.p.] e
l’adescamento di minorenni [art. 609-undecies c.p.] e contempla una circostanza attenuante nei confronti
del concorrente che si adoperi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori
ovvero aiuti l’autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di prove per la individuazione, la cattura dei
concorrenti [art. 600-septies.1], le pene accessorie [art. 600-septies.2] e le Circostanze aggravanti [art.
602-ter].
Alcune modifiche al codice penale impattano sull’ambito di operatività degli artt. 24-ter e 25-quinquies del
Dlgs 231/2001.
Oltre alle numerose modifiche sia al codice penale che al codice di procedura penale sono altresì previste
modifiche al codice delle leggi antimafia, alla legge sull’ordinamento penitenziario, a Criminalità
organizzata e mafiosa, in materia di confisca e, per quanto attiene l’ammissione al gratuito patrocinio e a
spese di giustizia.
Convenzione di Lanzarote sui minori, pubblicata la legge
È stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” dell’8 ottobre 2012 n. 235, la legge 1 ottobre 2012 n. 172
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo
sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento
dell'ordinamento interno". L’entrata in vigore del provvedimento è fissata per il prossimo 23 ottobre 2012.
DELEGA FISCALE: Cnf, abuso del diritto: sanzioni solo al passaggio in giudicato della sentenza
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Irrilevanza penale dei comportamenti elusivi comunque conformi alle norme ed effettiva applicazione
delle sanzioni solo al passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato l'abuso del diritto. Sono
queste le richieste di modifica alla delega fiscale (AC 5291, in discussione oggi e domani in commissione
finanze della Camera), avanzate dalla commissione per la problematiche fiscali del Consiglio nazionale
forense, coordinata da Antonio Damascelli.
L'avvocatura, spiega una nota del Cnf, condivide sostanzialmente il testo dell'articolo 5 (disciplina
dell'abuso del diritto) pur esprimendo qualche preoccupazione per un istituto che si presta ad una attività
interpretativa da parte di magistratura e amministrazione, che potrebbe rivelarsi debordante per il
contribuente.
Per questo, la commissione del Cnf propone alcune modifiche per ristabilire l'equilibrio tra la lotta
all'evasione e la giuste garanzie per il contribuente. Da una parte chiede di escludere la rilevanza penale
della condotta abusiva che discende pur sempre dall'applicazione di norme di legge; altrimenti si
tratterebbe di una disposizione irragionevole posta la netta distinzione tra le conseguenze tributarie e
quelle penali di un comportamento economico.
In secondo luogo, la commissione chiede che le sanzioni eventualmente disposte nel procedimento
tributario per abuso del diritto divengano effettive dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Una norma di garanzia per il contribuente, con un occhio al testo unico delle imposte (Dpr 600/'73) che
sul punto, pur essendo oggetto di proposta di modifica, attualmente sposta al momento della decisione
di primo grado la riscossione non solo della sanzione ma anche del tributo (art. 37 bis).
Circa le proposte per favorire la lotta all'evasione, la commissione ricorda che ''il Cnf ha più volte
avanzato ai ministeri competenti la proposta di rendere detraibili le spese legali sostenute dei cittadini,
così come avviene per le spese mediche. Senza ricevere alcuna risposta''.
CDM: Semplificazioni bis, stop al “silenzio rifiuto” in edilizia
Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella giornata di ieri le nuove misure sulla semplificazione a favore
dei cittadini e delle imprese proposte dal ministro per la Pa, di concerto con il ministro dello Sviluppo
economico.
“Le semplificazioni - si legge in un comunicato del governo - intervengono sul lavoro e la previdenza,
sulle infrastrutture, i beni culturali e l’edilizia, sulla privacy, sull’ambiente e sull’agricoltura”. “Il nuovo
provvedimento - prosegue la nota - in materia di semplificazione rappresenta un proseguimento dell’opera
intrapresa con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. “Semplifica Italia”) e darà un importante
contributo al rispetto degli impegni assunti a livello comunitari per la riduzione degli oneri amministrativi
gravanti su cittadini e imprese”.
Più sicurezza e meno carte
Il primo intervento è “più sicurezza e meno carte”. Vengono semplificati d’intesa con il Ministero del
Lavoro esclusivamente adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro, senza toccare gli aspetti
sostanziali della disciplina, la cui effettività viene anzi rafforzata. Nelle disposizioni vi è un largo utilizzo,
sull’esempio delle migliori esperienze internazionali, di modelli standard, di modelli e procedure
semplificate (da adottare sentite Regioni e parti sociali) nonché l’allungamento dei termini di apertura
delle dogane per facilitare il disbrigo delle pratiche per l’import/export.
Si rende più facile da parte delle imprese il corretto adempimento degli obblighi sostanziali Nello stesso
tempo si agevola il controllo da parte degli organi di vigilanza e la partecipazione dei lavoratori e delle loro
rappresentanze.
L’adozione di modelli e procedure semplificati consentirà di incidere in modo consistente su costi per i
cittadini stimati in 3,7 miliardi i cui risparmi potranno essere quantificati in sede attuativa. Riducendo gli
adempimenti formali si liberano risorse per la tutela effettiva della sicurezza.
Tutela del paesaggio ed edilizia
Un importante intervento riguarda la tutela del paesaggio e l’edilizia. In particolare sul permesso di
costruire si prevede la certezza dei tempi di conclusione del procedimento. La norma elimina il silenzio
rifiuto previsto per il rilascio del permesso di costruire nei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali: il provvedimento dovrà essere sempre espresso in base ai principi stabiliti dalla
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legge n. 241 del 1990. Inoltre per quanto riguarda l’autorizzazione paesaggistica, al fine di assicurare la
certezza dei tempi di conclusione del procedimento, si prevede l’obbligo dell'amministrazione competente,
una volta decorso il termine, ridotto a 45 giorni per l’espressione del parere da parte del soprintendente,
di provvedere sulla domanda di autorizzazione.
In materia di tutela ambientale si prevede un complesso di norme predisposte dal ministero dell’Ambiente
per semplificare una serie di procedimenti nel pieno rispetto degli standard comunitari al fine di
assicurarne l’accelerazione, fermi restando i livelli di tutela.
Semplificazioni per i cittadini
Infine, alcuni utili interventi per rendere la vita più semplice per i cittadini. Procedure più semplici: cambio
di residenza e dichiarazione per la tassa dei rifiuti nello stesso contesto. Si evitano ai cittadini inutili
peregrinazioni tra gli uffici e si previene l’evasione tributaria. Rilascio, su richiesta del diretto interessato,
da parte degli Atenei, delle certificazioni dei titoli di studio anche in lingua
TAR LOMBARIDIA: la posizione sui diritti e onorari degli avvocati
Il Tar della Lombardia-Brescia (ordinanza n.1528 del 10 settembre 2012), ha preso posizione dopo
l'emanazione del decreto ministeriale sui parametri (n.140 in Gazzetta ufficiale del 22 agosto 2012) con il
quale è venuta meno la distinzione tra diritti e onorari.
Il TAR ha precisato che il dm sui parametri entra in vigore dal giorno successivo alla propria
pubblicazione e trova applicazione a tutte le liquidazioni eseguite dopo la propria entrata in vigore.
Il Cnf ha fatto presente al ministero della giustizia l’anomalia che concerne la mancata considerazione del
rimborso delle spese generali, chiedendo di reintrodurre la voce di compenso fissato al 12,5%.
CGUE: Confermato il presidente, ricambio parziale dei giudici
Vassilios Skouris è stato riconfermato nelle sue funzioni di Presidente della Corte di giustizia dell’Unione
europea per il periodo dal 9 ottobre 2012 al 6 ottobre 2015. Ad eleggerlo sono stati i giudici della Corte
appena rinnovati per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2012 e il 6 ottobre 2018, dai governi degli Stati
membri.
Siederanno nuovamente sugli scranni di Lussemburgo: Alexander Arabadjiev, George Arestis, Maria
Berger, Jean-Claude Bonichot, Anthony Borg Barthet, Carl Gustav Fernlund, Egidijus Jarašiūnas, Egils
Levits, Jiří Malenovský, Alexandra Prechal, Antonio Tizzano e Thomas von Danwitz.
Nominati giudici anche José Luís da Cruz Vilaça, in sostituzione di José Narciso da Cunha Rodrigues, e
Christopher Vajda, in sostituzione di Konrad Schiemann.
Rinnovati i mandati di avvocato generale presso la Corte di giustizia di Yves Bot e Paolo Mengozzi.
Nominato avvocato generale presso la Corte di giustizia Melchior Wathelet, in sostituzione di Ján Mazák.
Nominato giudice presso il Tribunale (per il periodo compreso tra il 22 settembre 2012 e 31 agosto 2013)
Eugène Buttigieg, in sostituzione di Ena Cremona.
Sono cessati dalle funzioni, invece, José Narciso da Cunha Rodrigues, Ján Mazák, Konrad Schiemann e
della sig.ra Ena Cremona.
DDL CORRUZIONE: Vietti, per il Csm le criticità sono sulla prescrizione
Le "criticità" che il Csm si prepara a mettere nero su bianco nel parere al Ddl anticorruzione riguardano in
particolare gli effetti delle nuove norme "sotto il profilo della prescrizione", un problema che però "non è di
questa legge ma è di carattere generale". "Il quadro non funziona", ma "effetti e ricadute non sono
addebitabili a questa legge, semmai alla Cirielli". Lo ha spiegato il vicepresidente del Csm Michele Vietti
che, a margine di un convegno in Cassazione, ha ridimensionato la portata del documento a cui sta
lavorando l'organo di autogoverno dei magistrati. Un parere, ha ripetuto, che "sarà sostanzialmente
positivo con criticità che si appuntano, in particolare, sugli effetti del Ddl sotto il profilo della prescrizione".
"Qualunque intervento si faccia sulle fattispecie di reato - ha sottolineato Vietti - ci riporta al problema
generale della prescrizione, su cui tante volte il Csm ha richiamato la necessità di un intervento. Non è
tanto che il Csm dica che non va bene la legge anticorruzione, quanto che questa si inserisca in quel
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contesto relativo alla prescrizione". Un contesto in cui "la prognosi di morte precoce di un processo - ha
concluso Vietti - è troppo spesso ricorrente".
La precisazione arriva a seguito della pubblicazione da parte del quotidiano 'Repubblica' di un documento
che il Consiglio superiore della magistratura si accingerebbe a votare lunedì che conterebbe delle critiche
punto per punto al provvedimento del governo sulla corruzione a cominciare dalla riforma delle pene per il
reato di corruzione che, si legge, comporta un "rischio di far lavorare a vuoto il sistema". Nel documento,
inoltre, si parla di "un passo indietro incoerente" sulla concussione per induzione a causa delle pene
troppo lievi. Per Vietti però è un documento vecchio.
Contributi al cinema, pubblicati i decreti
Sono stati pubblicati sul supplemento ordinario n. 195 alla “Gazzetta Ufficiale” del 20 ottobre 2012 n. 246
i decreti del ministero per i Beni e le Attività culturali per il sostegno al cinema. In particolare, tre decreti
con data 22 marzo recanti modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione
cinematografica; modalità tecniche per il sostegno all'esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche;
modalità e tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala
dalle opere cinematografiche. E il decreto 18 aprile 2012 recante composizione e attività della
Commissione per la cinematografia, nonché modalità di valutazione dell'interesse culturale delle opere
cinematografiche.
GIUSTIZIA: Una settimana in Commissione alla Camera
La II Commissione Giustizia, in sede referente, ha concluso con modifiche l’esame del progetto di legge
recante Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per
messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (C. 5019-bis Governo e abb. - rel. Costa, PdL; Ferranti,
PD), conferendo il mandato ai relatori a riferire in Assemblea.
È poi proseguito l’esame delle proposte di legge C. 2807 Di Pietro e C. 4631 Concia recanti Modifiche alla
legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia (rel. Palomba, IdV).
In sede consultiva, ha espresso parere favorevole con condizione sulla proposta di legge C. 5361 Valducci
recante Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di
veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente, (rel. Contento, PdL), alla IX
Commissione Trasporti.
Ha espresso parere favorevole anche sul disegno di legge C. 5521, recante ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul
trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012 (rel. Rossomando, PD), alla III
Commissione Affari esteri.
Parere favorevole sul disegno di legge C. 5457 Governo, approvato dal Senato, recante Norme per la
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione
dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (rel. Cavallaro, PD) e ha espresso parere favorevole sul
disegno di legge C. 5458 Governo, approvato dal Senato, recante Norme per la regolazione dei rapporti
tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
(rel. Cavallaro, PD), alla I Commissione Affari costituzionali.
In sede di atti dell’Unione Europea, ha proseguito l’esame congiunto della proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)
(COM(2012)11 finale) della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di
sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati (COM(2012)10 final) (rel. Contento, PdL).
La Commissione ha svolto, inoltre, le seguenti interrogazioni: 5-07132 M. Turco, richieste di rogatoria
internazionale nei confronti dello Stato Città del Vaticano; 5-07139 M. Turco, rogatorie nei confronti dello
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Stato Città del Vaticano riguardanti il caso Banco Ambrosiano; 5-07140 M. Turco, collaborazione da parte
dello Stato Città del Vaticano nei confronti dell’autorità giudiziaria italiana; 5-07426 Bernardini, nomina
definitiva del provveditore dell’amministrazione penitenziaria della Regione Calabria; 5-07386 Bernardini,
sistemazione dei detenuti del penitenziario di Ferrara e condizioni della struttura in seguito al recente
terremoto in Emilia Romagna; 5-07346 Bernardini, decesso di un detenuto del carcere di Genova Marassi
CARCERI: Ministri Severino e Profumo sottoscrivono un protocollo per l’istruzione
Un programma speciale per assicurare l'istruzione e la formazione all'interno degli istituti penitenziari,
quale elemento fondamentale del trattamento dei condannati ed internati. Lo sottoscrivono, martedì 23
ottobre 2012 alle 9, presso l'istituto penale per minorenni di Roma Casal Del Marmo, i ministri della
Giustizia, Paola Severino, e dell'Istruzione, Università e Ricerca, Francesco Profumo.
Il protocollo, che viene siglato alla presenza dei capi dei dipartimenti per la giustizia minorile, Caterina
Chinnici, e dell'amministrazione penitenziaria, Giovanni Tamburino, nonché di rappresentanti di
Confindustria e della fondazione De Sanctis, punta a promuovere e sostenere lo sviluppo di un sistema
integrato di istruzione e formazione professionale, favorendo l'acquisizione e il recupero di abilità e
competenze individuali dei soggetti in esecuzione di pena nonché l'aggiornamento di insegnanti ed
educatori che prestano servizio negli istituti penitenziari. L'intesa, che avrà la durata di tre anni, sarà
realizzata in collaborazione con le regioni e gli enti locali e il coinvolgimento di enti, fondazioni e
associazioni di volontariato.
La cerimonia della firma sarà allietata dai canti dei ragazzi del coro delle scuole di Napoli, coadiuvati dalla
presenza di cinque ospiti dell'Ipm di Nisida, nonché dalla degustazione di un piccolo rinfresco con prodotti
realizzati nel laboratorio pizzeria dell'istituto minorile romano.
MEDIACONCILIAZIONE: Cnf, bene la decisione della Consulta
“Il Cnf esprime soddisfazione per la decisione della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata la
illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28
nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Va dato ampio riconoscimento ai
colleghi che per primi hanno individuato la strada del ricorso in sede giudiziaria. Da parte sua il Cnf ha
sostenuto le motivazioni del ricorso con una memoria a firma di Massimo Luciani, depositata alla Corte”. È
quanto si legge in una nota del Consiglio nazionale forense.
“Il Cnf ha sin dal principio sottolineato che la previsione del passaggio obbligatorio dalla mediazione come
condizione, per di più onerosa, per adire il giudice non solo rendeva oltremodo difficoltoso l'accesso alla
giustizia da parte dei cittadini; ma era una previsione anomala con riguardo alla natura propria di un
istituto che risulta tanto più efficace quanto basato sulla reale volontà delle parti. Il Cnf rileva che
l'efficienza della giustizia è un obiettivo che è condiviso dall'Avvocatura ma occorre che le soluzioni
giuridiche in concreto individuate rispettino i diritti dei cittadini e i principi dell'ordinamento”, conclude la
nota.
Esodati, arriva la copertura per altri 3494 lavoratori e spunta un nuova tassa
È stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 24 ottobre 2012 n. 249 il decreto 2 ottobre 2012 del
ministero del Lavoro e delle Politiche sociali “Concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito in favore di lavoratori rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 12, comma 5-bis del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
La disposizione prevede il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della
contribuzione figurativa, in favore di 3494 lavoratori che, nell'anno 2012, non rientrano nel contingente di
10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle
prestazioni di tutela del reddito. Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità non superiore al
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periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di
decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decretolegge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di
quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge.
Verso un contributo di solidarietà del 3% sui redditi oltre 150mila euro
In arrivo un contributo di solidarietà del 3% sui redditi oltre i 150mila euro l'anno. Lo prevede un
emendamento al Ddl stabilità approvato ieri dalla commissione Lavoro della Camera, contro il parere del
governo e che ora dovrà passare al vaglio della commissione di merito, cioè la Bilancio.
La misura, insieme all'aumento delle accise sulle sigarette (se le risorse dovessero essere insufficienti) è
prevista a copertura degli interventi sugli esodati votati dalla stessa commissione Lavoro. Nel testo
inoltre, si stabilisce che nel Fondo da 100 milioni di euro per gli esodati introdotto nel Ddl stabilità
confluiscano tutte le risorse stanziate per i lavoratori esodati, che ammontano a 9 miliardi di euro.
Per "finanziare" il paracadute degli esodati negli anni 2013 e 2014, si legge nel testo dell'emendamento,
"a decorrere dal primo gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 sul reddito di importo superiore a
150mila euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente il predetto
importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 150mila euro rilevano anche i trattamenti
pensionistici".
ARTICOLI TRATTI DALLE RIVISTE GIURIDICHE DE IL GRUPPO 24 ORE
COMPENSI PROFESSIONALI
Guida al Diritto, 13.10.2012 - n. 41 - p.27, Il mutamento degli importi in corso d'opera cambia
l'equilibrio contrattuale concordato, di Sacchettini E.
Ed eccoci al primo impatto dell'entrata in scena dei famigerati parametri ministeriali di determinazione dei
compensi professionali. Come ormai consueto in tanti altri settori d'innovazione normativa, fra le tante
problematiche che questi parametri suscitano, si comincia dalla norma finale recata dal Dm 20 luglio 2012
n. 140, dall'articolo 41, sulla sua entrata in vigore.
Dal vecchio al nuovo si registra una radicale riduzione dei compensi, addirittura con azzeramento dei
diritti di procuratore, nonostante che i prezzi in otto anni siano vorticosamente saliti, e allora quale delle
due normative applicare per le prestazioni già eseguite, quella abrogata o la nuova? Un problema di non
facile soluzione, e le prime decisioni in argomento optano per la seconda soluzione, che però non può non
sfociare nell'immancabile dubbio d'incostituzionalità del nuovo bizzarro apparato, come prontamente
denunciato a opera del tribunale di Cremona con ordinanza 13 settembre 2012.
Applicabilità dei nuovi parametri nelle cause in corso - A norma dell'articolo 41 del decreto del
ministro per la Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (pubblicato su «Guida al Diritto» n. 37/2012, pag. 14) le
nuove disposizioni devono trovare applicazione alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, ossia
dal 23 agosto 2012. Ma la questione non è semplice, come osserva il tribunale di Termini Imerese nel
verbale di udienza con sentenza contestuale 17 settembre 2012, ex articolo 281-sexies del Cpc: occorre
difatti vedere come regolarsi nella liquidazione delle spese di soccombenza nelle procedure iniziate
anteriormente a tale data, ma definite successivamente.
E il problema non attiene soltanto alla diminuzione, da ogni parte denunciata, dei nuovi compensi rispetto
alla tariffazione risalente al Dm 8 aprile 2004 n. 127 (in dossier n. 5/2004 di «Guida al Diritto») ma anche
al conglobamento - o meglio in pratica all'eliminazione - dei diritti, o funzioni, di procuratore conseguente
all'applicazione dei parametri.
Tanto per capirsi, d'ora in poi il giudice non potrebbe neanche cavarsela con l'applicazione di una
liquidazione degli onorari che s'inquadrasse in una somma approssimativamente conforme - fra minimi e
massimi - sia nel nuovo che nel vecchio regime: la mutilazione dei diritti di procuratore presuppone una
presa di posizione in ordine all'applicabilità o meno ratione temporis del nuovo regime.
E questi primi precedenti ritengono tutti applicabile lo ius superveniens anche alle vecchie cause (cioè a
tutte) seppur pendenti da anni (e, non è un'ipotesi peregrina) da lustri o perfino da decenni.
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La sentenza di Termini Imerese - La sentenza 17 settembre 2012 del tribunale di Termini Imerese non
si nasconde che tale impostazione cozzi con il rilievo che il contratto di prestazione d'opera professionale
sia stato concluso nella vigenza della precedente normativa, osservando tuttavia che l'oggetto di tale
contratto si presenta connaturato da una sua genetica, naturale, indeterminatezza, giacché l'esatta
prestazione non può concretamente essere individuata dalle parti al momento della sua conclusione, a
causa della compresenza di un numero rilevante di variabili-incognite, destinate a svelarsi soltanto in
corso d'opera, tanto più nell'ipotesi del mandato difensivo, il cui espletamento è correlato a eventi
oggettivamente imprevedibili e difficilmente preventivabili, quali sono la condotta processuale della
controparte o l'esito dell'attività processuale: la determinazione concreta del compenso spettante al
professionista, fatti salvi diversi accordi stretti all'atto della conclusione del contratto, e per i quali
opportunamente l'articolo 2233, comma 3, del Cc impone la forma scritta a pena di nullità, potrà avvenire
solo al termine dell'esecuzione della prestazione professionale e in base ai parametri (un tempo le tariffe,
oggi gli usi o l'equità del giudice) vigenti a tale data. E ciò in considerazione del carattere unitario
dell'attività difensiva, che non è parcellizzabile nei singoli atti o nelle singole fasi pur previste - continua il
tribunale di Temini Imerese - conformemente a quanto indicato dalla Corte di cassazione, in occasione
della successione nel tempo delle previgenti tariffe professionali (sezione III, 19 dicembre 2008 n. 29880,
sezione III, 11 marzo 2005 n. 5426).
La pronucia del Tar di Brescia - Alla medesima conclusione giunge la sezione staccata di Brescia del
tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza 4 settembre 2012, nel liquidare le
spettanze del difensore nella procedura di cosiddetta legalizzazione del cittadino straniero irregolarmente
presente sul territorio nazionale, a seguito di sentenza di cessazione della materia del contendere: ai sensi
del predetto articolo 41 del Dm, esso si applica a tutte le liquidazioni eseguite dopo la propria entrata in
vigore e, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 7 il Dm, stesso è comunque applicabile in via analogica a
tutti i casi di liquidazione del compenso di professionisti, nella specie dell'avvocato, e impone una
liquidazione onnicomprensiva, facendo quindi venir meno la pregressa distinzione fra diritti e onorari.
Nella liquidazione dello speciale procedimento considerato il Tar ha avuto riguardo alla complessità della
questione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Dm, ulteriormente riducendo il compenso del 50% nel
caso di sentenze di rito, ai sensi dell'articolo 10, diminuendo ulteriormente il compenso al di sotto dei
minimi in casi in cui (ex articolo 1, comma 7, del Dm) la causa sia di minima complessità.
Ma non siamo ancora in fondo: in ogni caso, osserva il Tar, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Dm il
compenso da esso previsto è indicativo, e può essere diminuito.
Tirate le somme, pur considerata la causa di valore indeterminabile, è stato reputato equo il compenso di
mille euro, senza riconoscere le spese reclamate, in quanto non documentate, ricordandosi che la notifica
a favore degli ammessi al gratuito patrocinio è gratuita.
Il tribunale di Varese - Il tribunale di Varese - che già si era affannato a trovare una soluzione interinale
per la liquidazione degli onorari allorché il Dl 24 gennaio 2012 n. 1 (prima della conversione in legge 24
marzo 2012 n. 27) si era limitato sprovvedutamente ad abrogare il sistema delle tariffe (si veda «Guida al
Diritto»n. 8/2012, pag. 26) - con decreto 17 settembre 2012 n. 1252 opta anch'esso per l'applicabilità del
regolamento recato dal Dm ai processi pendenti: quale parametro di riferimento, non sarebbe dunque il
momento in cui si è conclusa l'attività del professionista (momento statico) ma il momento in cui il giudice
deve provvedere a liquidare il compenso (momento dinamico).
Ciò vuol dire che è irrilevante - ad avviso del tribunale di Varese - il referente temporale che fa da sfondo
all'attività compiuta e rileva, invece, la data storica vigente al momento dell'attività giudizialeprocedimentale di quantificazione del compenso spettante.
Nei decreti ingiuntivi - Nel predetto decreto 17 settembre 2012 n. 1252 il tribunale di Varese tratta
della liquidazione delle spese nei decreti ingiuntivi, ritenendo doversi all'uopo attingere al bacino della
tabella A allegata al regolamento del Dm che prevede criteriad hoc per il procedimento per ingiunzione: il
compenso è regolato per scaglioni, secondo il valore della causa, con l'introduzione di una forbice (tra un
minimo e un massimo). E la liquidazione complessiva comprende:
1) costo fisso variabile in ragione dello scaglione (Contributo Unificato);
2) costo fisso invariabile per le spese diverse dal C.U. (euro 8,00);
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3) compenso (unica voce corrispondente alle vecchie voci di onorari e diritti). Non è, invece, dovuta la
vecchia voce del rimborso forfetario (ex articolo 15 delle Tariffe) - espunta - e il compenso va liquidato
unitariamente, essendo stata rimossa la vecchia distinzione tra onorari e diritti.
Tanto per orientarsi, in un decreto ingiuntivo per euro 18.015,84 il compenso dovuto è stato ritenuto
oscillare tra euro 400 ed euro 2.000 e quindi liquidato in euro 800,00, con l'aggiunta delle spese vive
documentate (euro 8,00, oltre euro 103,00 per contributo unificato).
La tesi contraria: applicabilità delle vecchie tariffe alle prestazioni effettuate - Dall'analisi dei
precedenti finora esaminati - cui si aggiunge l'ordinanza di remissione alla Consulta del tribunale di
Cremona 13 settembre 2012 di cui infra - sembra dunque emergere un coro sulla caducazione delle
vechie tariffe anche per tutte le prestazioni finora effettuate, con la conseguente non indifferente
rimozione dei diritti di procuratore, pur se in linea teorica già maturati. Ma esce fuori dal coro la voce
dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense (dossier n. 7/2012) ad avviso del quale le vecchie tariffe,
pur formalmente abrogate, resteranno applicabili anche dopo il termine del periodo transitorio
limitatamente ai diritti per le prestazioni rese prima della loro abrogazione, giusta l'insegnamento della
Corte di cassazione secondo cui «il giudice, quando liquida le spese processuali e, in particolare, i diritti di
procuratore e gli onorari dell'avvocato, deve tenere conto che i primi sono regolati dalla tariffa in vigore al
momento del compimento dei singoli atti, mentre per i secondi vige la tariffa in vigore al momento in cui
l'opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, deve applicare quella
sotto la cui vigenza la prestazione o l'attività difensiva si è esaurita» (Cassazione 8160/2001).
Quanto sopra in base all'assorbente argomentazione che «gli onorari di avvocato, in considerazione del
carattere unitario dell'attività difensiva, devono essere liquidati in base alla tariffa in vigore nel momento
in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico
professionale» (Cassazione 1010/1996; 6275/1988).
L'ordinanza di Cremona sospetta l'incostituzionalità della normativa "a monte" - Con l'ordinanza
13 settembre 2012 il tribunale di Cremona prende il toro per le corna: dà per scontato che l'abolizione
delle precedenti tariffe con l'entrata in vigore del Dm 20 luglio 2012 n. 140 (su «Guida al Diritto» n.
37/2012, pag. 14) abbia efficacia retroattiva, ma per evidenziare l'astrusità del sistema così instaurato
attacca la normativa "a monte" costituita dall'articolo 9 del Dl 24 gennaio 2012 n. 1 (su «Guida al Diritto»
n. 7/2012, pag. 46) convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (si veda inserto 7 di «Guida al Diritto» n.
16/2012, pag. XXV) evidenziandone le incongruenze, che giungono all'irragionevolezza, oltre agli aspetti
di incostituzionalità, anche in relazione all'articolo 6 del Cedu, all'articolo 5, comma IV, e all'articolo 296
del trattato Ue, all'articolo 6 del trattato Ue e alla Carta dei diritti dell'unione firmata a Nizza nel 2000 (su
«Guida al Diritto» n. 47/2000, pag. 102) pure richiamata dall'articolo 6 del trattato Ue.
L'abrogazione delle tariffe disposta con l'articolo 9 del Dl 1/2012e la conseguente introduzione dei
parametri di cui al Dm 20 luglio 2012 n. 140 appare al tribunale di Cremona in particolare contrastare con
gli articoli 3, 24 e 117 della Costituzione per i contratti già conclusi in epoca precedente e tuttora in fase
di esecuzione. Difatti il mutamento dei compensi in corso d'opera si traduce in un mutamento
dell'equilibrio contrattuale a suo tempo concordato tra le parti a dispetto delle valutazioni di convenienza
dalle stesse condotte al momento della stipulazione, quando invece, in passato, era sempre stato pacifico
che le nuove tariffe che via via entravano in vigore si sarebbero applicate solo ed esclusivamente agli
adempimenti successivi.
Il sillogismo fatto-norma-effetto - Ad avviso del tribunale di Cremona non va visto quale aspetto
significativo il punto terminale della prestazione professionale - a differenza dall'impostazione del tribunale
di Termini Imerese di cui sopra si è detto - giacché il diritto e la misura del compenso del professionista
sorgono e si determinano nel momento stesso del compimento delle singole attivita, sicché la fattispecie
giuridica, con il compimento del singolo adempimento, si è già perfezionata e l'effetto (il diritto e la misura
del compenso) si è già prodotto in favore del professionista, secondo il noto sillogismo fatto-normaeffetto. Da qui il successivo intervento normativo retroattivo su quell'effetto non solo scalfisce un diritto
quesito, ma viene pure ad alterare arbitrariamente gli effetti di una fattispecie esaurita, a danno
necessariamente di una delle parti.
E la disparità di situazioni conseguenti all'applicazione dello ius superveniens salta agli occhi, prendendo
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ad esempio il caso in cui due avvocati abbiano posto in essere il medesimo adempimento in una stessa
data: uno ha conseguito il dovuto nella misura prevista dalle vecchie tariffe ove l'abbia richiesto prima
dell'abrogazione, mentre il secondo si vedrebbe liquidato un compenso differente e mediamente più basso
ove abbia, come di consueto atteso la fine del giudizio.
Argomentazione questa che appare la più convincente, anche perché le altre - seppure in gran parte
comunque condivisibili - si esauriscono però in una critica alla scelta del legislatore che, in quanto tale,
non sembra potere approdare a una declaratoria d'incostituzionalità della normativa.
D'altronde può anche osservarsi che il giudice può pronunciare la condanna alle spese della parte
soccombente soltanto alla fine del giudizio, a norma dell'articolo 91 del Cpc e la liquidazione dovrebbe
servire a lasciare indenne la parte vittoriosa degli oneri del giudizio: se, come sembra, la liquidazione
viene attuata sulla base di un parametro ridotto rispetto a quanto precedentemente disposto ope
legis evidentmente ne viene a soffrire proprio la parte che aveva ragione ad agire o resistere nel giudizio.
Da qui l'assurdità di un sistema normativo che genera ingiustizia.
CONTRATTI PUBBLICI
Il principio di tassatività e le modalità di presentazione delle offerte, Stefano Cassamagnaghi,
Partner Studio Legale Rucellai & Raffaelli
Con una recente pronuncia il Tar Friuli Venezia Giulia ha statuito la illegittimità dell’ esclusione dalla gara
di un operatore economico che aveva presentato la propria offerta secondo “modalità” differenti da quelle
previste dal bando di gara, facendo applicazione dell’art. 46, comma 1-bis del Codice dei Contratti
Pubblici. Nel caso concreto l’esclusione dalla gara era stata determinata dal fatto che il concorrente aveva
inviato l’offerta a mezzo corriere espresso, laddove la modalità prevista dalla lex specialis era, a pena di
esclusione, esclusivamente “ a mezzo posta raccomandata”1.
La sentenza, pur risolvendo una questione di portata marginale, costituisce l’occasione per riflettere sul
principio di tassatività delle cause di esclusione in relazione agli adempimenti imposti ai concorrenti per la
presentazione delle offerte.
L’art. 46 bis, comma 1, oltre a legittimare l’esclusione dalla gara nei casi di incertezza assoluta sul
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, di non integrità del plico o di irregolarità tali da far ritenere in
concreto sussistere una violazione del principio di segretezza delle offerte, prevede l’ipotesi di “mancato
adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di
legge vigenti”.
In relazione a tale ipotesi, afferente alle “prescrizioni”2, il dibattito è tuttora aperto.
Mentre possono ritenersi senza dubbio legittime le clausole dei bandi che prevedono l’esclusione del
concorrente a fronte di prescrizioni la cui violazione è sanzionata espressamente in tal senso da una
1
Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I- sentenza 28 settembre 2012, n.356 “A seguito dell’entrata in vigore
dell’art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici, aggiunto dall’art.4, comma 2, lett. d), del
decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge
12 luglio 2011, n.106, che ha introdotto il principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare di
appalto, deve ritenersi illegittima l’esclusione di una ditta da una gara di appalto che sia motivata con
riferimento al fatto che ha presentato la propria offerta secondo modalità diverse da quelle indicate dal
bando e, segnatamente, a mezzo corriere espresso, laddove la modalità consentita secondo la lex
specialis era, a pena di esclusione, esclusivamente “ a mezzo posta raccomandate o posta raccomandata
1 a mezzo del servizio postale”; tale circostanza, infatti, non costituisce, in base alla richiamata norma di
legge,una clausola di esclusione dalla gara”.
2
Si osserva, dal punto di vista testuale, che la norma nella sua formulazione utilizza il termine
“prescrizione”, riferendosi così all’insieme di norme che prescrivono adempimenti atti a garantire una
corretta valutazione del concorrente e dell’offerta.
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norma di legge3, più complesse sono invece le ipotesi in cui la stazione appaltante escluda dalla gara un
concorrente per aver violato una previsione del bando alla quale non si accompagni una espressa
comminatoria a pena di esclusione nella normativa di riferimento4.
Il primo orientamento, autorevolmente sostenuto da Ad. Plen n. 21/2012, ritiene che l’esclusione dalle
gare possa essere disposta, oltre che nei casi in cui disposizioni del codice o del regolamento la prevedano
espressamente, anche nei casi in cui dette disposizioni impongano adempimenti doverosi ai concorrenti o
candidati, o dettino norme di divieto, pur senza prevedere una espressa sanzione di esclusione. Tale
posizione è ripresa dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici la quale, nell’ambito della
consultazione sui “bandi-tipo”, aggiunge il più generico riferimento ad ogni “adempimento necessario ad
assicurare il corretto svolgimento del confronto concorrenziale”.
Tuttavia, anche dopo il pronunciamento della Plenaria, non sono mancate sentenze di segno contrario,
quali, ad esempio, TAR Toscana, Sez. I, 6 settembre 2012, n. 1536 secondo cui: “[le stazioni appaltanti]…
non solo non possono prevedere, nella legge di gara, adempimenti non stabiliti dalla legge o dal
regolamento attuativo del codice, ma nemmeno possono munire di sanzione escludente la violazione di
alcuno di tali adempimenti se tale sanzione non sia prevista dalle fonti suddette. Diversamente opinando,
laddove le stazioni appaltanti sanzionassero con l’esclusione un adempimento pur previsto, ma con norma
non escludente, dalla legge o dal regolamento ne risulterebbero violati il principio di tassatività delle cause
di esclusione indicato dalla rubrica stessa dell’articolo e il divieto per la stazione appaltante di prevedere
prescrizioni escludenti nella legge di gara”.
Per quanto riguarda in particolare le modalità di presentazione delle offerte, viene in rilievo l’art. 55 del
d.lgs. 163/2006 il quale, al comma 5 (per le procedure aperte) e al comma 6 (per le procedure ristrette),
stabilisce che gli operatori economici “presentano” le proprie offerte nel rispetto delle “modalità e dei
termini fissati dal bando di gara (o lettera di invito)”.
Tale disposizione, letta in combinato disposto con l’art. 46 comma 1-bis del Codice dei Contratti Pubblici,
pone alcune questioni.
Se si aderisse alla tesi secondo cui le uniche ipotesi di esclusione che il bando può legittimamente
prevedere siano quelle per le quali la legge commina “espressamente” la sanzione espulsiva, i concorrenti
non potrebbero essere esclusi per la violazione delle modalità (ed anche dei termini!) di presentazione
delle offerte.
Al contempo, qualora si volesse condividere l’orientamento secondo cui la stazione appaltante può
legittimamente escludere un concorrente che abbia disatteso un adempimento doveroso o una norma di
divieto, non si può non considerare che il citato art. 55 d.lgs. 163/2006 si esprime in maniera equivoca in
termini di doverosità della prescrizione.
Ma anche a voler ricavare dal verbo “presentano” una sufficiente indicazione di doverosità, rimane il fatto
che i commi 5 e 6 dell’art. 55 sono disposizioni aperte, che conferiscono una vera e propria “delega in
bianco” alle stazioni appaltanti in ordine alle modalità di presentazione dell’offerta.
La citata sentenza del TAR Friuli - Venezia Giulia, resa in forma semplificata, ha affermato che l’invio
dell’offerta con modalità diverse da quelle prescritte (corriere, anziché raccomandata) non rientra tra le
ipotesi tassative di esclusione di cui all’art. 46, comma 1 bis, del Codice dei Contratti Pubblici, senza
specificare tuttavia la ratio della decisione.
Al di là del caso concreto - per il quale non si può dubitare della correttezza sostanziale della decisione del
TAR - rimane dunque non affrontato il problema teorico di fondo, relativo all’effettiva portata del principio
di tassatività.
Ad esempio: la mancata presentazione dell’impegno del fideiussore ai sensi dell’art. 75, comma 8, Codice
dei contratti pubblici.
4
Ad esempio: errata o mancata presentazione della cauzione provvisoria, ex art. 75 del Codice dei
contratti pubblici.
3
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Si tratta ovviamente di un tema di carattere generale, ma il caso delle modalità di presentazione
dell’offerta, la cui determinazione è rimessa dal Codice dei Contratti Pubblici integralmente alla stazione
appaltante, rivela in maniera chiara la necessità di stabilire in maniera chiara i confini di tale principio.
Qualora si consolidi l’orientamento manifestato dalla Plenaria, il principio di tassatività non potrà
considerarsi strettamente tale sotto il profilo logico-giuridico, lasciandosi aperto il campo a valutazioni
sostanzialistiche. Ciò sembra peraltro trovare conferma nell’art. 64, comma 4 bis, del Codice, ove si
ammette che le stazioni appaltanti possano derogare, sulla base di espressa motivazione nella delibera a
contrarre, ai bandi – tipo che verranno predisposti dall’Autorità di Viglianza chiamata ad indicare le cause
tassative di esclusione di cui all’articolo 46, comma 1 bis.
In questa prospettiva, e tenuto conto che in svariate pronunce in materia si fa riferimento alla
rispondenza o meno della prescrizione disattesa all’interesse dell’amministrazione, rimangono da definire
quali siano gli interessi sostanziali che possano legittimare l’introduzione nella lex specialis di particolari
modalità di presentazione dell’offerta.
Da un lato si potrebbe ritenere che, in assenza di una stringente indicazione normativa in termini di
doverosità, la violazione della modalità di presentazione dell’offerta consente l’esclusione solo ove si
ricada in una delle ipotesi di cui alla seconda parte della comma 1 bis dell’art. 46 (incertezza assoluta sul
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, ecc.). In tal senso si è di recente pronunciato il TAR Campania,
Napoli5 in un caso in cui il concorrente aveva omesso di indicare l’oggetto della procedura di gara
sull’involucro esterno dei plichi contenenti l’offerta, ritenendo illegittima l’esclusione in quanto non
comportante “incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta” né influente sul principio
di segretezza delle offerte.
Dall’altro, si potrebbe invece far riferimento, in maniera più estensiva, ai principi generali in materia di
affidamento di contratti pubblici quali riassunti all’art. 2, comma 1, del Codice, con il necessario
temperamento del principio della par condicio alla luce di quello di tassatività.
La sintesi non è agevole e la difficoltà di individuare gli interessi sostanziali effettivamente meritevoli di
tutela è probabilmente la ragione per cui l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nonostante sia ormai
decorso quasi un anno e mezzo dall’entrata in vigore del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, non ha ancora
provveduto ad adottare i “bandi – tipo”. Tuttavia si auspica che la relativa adozione avvenga celermente
in modo da garantire maggiore certezza agli operatori economici e diminuire il contenzioso in materia di
appalti.
IMMOBILI
Diritto e Pratica Amministrativa, 1.10.2012 - n. 10 - p.28, Certificazione energetica e valore di
mercato degli edifici residenziali, di Bellintani Stefano
Valutare quale differenziale di costo possa passare tra edifici di diversa “classe” e dunque quale
valorizzazione possa derivare da interventi di riqualificazione energetica, costituisce una questione ancora
poco indagata.
In un mercato immobiliare sempre più competitivo (e in difficoltà) come quello odierno, caratterizzato da
una domanda sempre più esigente, informata e sensibile (particolarmente al risparmio delle fonti di
energia), l'aspetto qualitativo del costruito, connaturato alla tematica della certificazione energetica,
potrebbe rappresentare un'opportunità di differenziazione non trascurabile. In tal senso non si devono
tralasciare, da una parte le cogenze ex lege che già oggi riguardano l'edilizia e che verosimilmente sempre
più la riguarderanno in futuro (particolarmente a livello nazionale e comunitario), dall'altra le opportunità
(abbattimento oneri di urbanizzazione, sgravi fiscali, possibilità di volumetrie aggiuntive, Piano casa ecc.),
variamente offerte dagli enti, finalizzate a indurre una maggiore sensibilità al risparmio energetico e
dunque a realizzazioni sempre più “eco-sostenibili”. In una simile cornice, valutare quale differenziale di
costo possa passare tra edifici di diversa “classe” e dunque quale valorizzazione possa derivare da
5
SEZ. I - sentenza 8 ottobre 2012 n. 4026.
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interventi di riqualificazione energetica, costituisce una questione ancora poco indagata; eppure potrebbe
trattarsi della chiave di volta per valutare e orientare al meglio gli investimenti.
Stabilire la differenza di valore, a parità di condizioni (localizzazione, destinazione d'uso, consistenza,
finiture ecc.), tra un edificio di “classe A” e uno di “classe B” piuttosto che di “classe C” oppure quale
valorizzazione possa derivare da interventi di riqualificazione (costi) finalizzati a migliorare la classe
energetica di un immobile, costituisce un'impresa senz'altro difficoltosa. La questione sta nello stimare
quale sia in concreto il riflesso economico della prestazione energetica di un edificio sul suo valore di
mercato; questione particolarmente difficile, appunto, poiché va inquadrata in un contesto che potremmo
definire ancora embrionale, o quasi, come quello della fase odierna, in cui manca un numero di esperienze
e dati, almeno sufficiente (database), tale da consentire l'individuazione di reali benchmark a consuntivo.
A questa considerazione va aggiunta la limitata trasparenza “caratteristica” del mercato immobiliare
italiano: un mercato che, inevitabilmente, risulta differenziato territorialmente, ovvero fortemente
influenzato dalla localizzazione, dalle peculiarità del contesto locale (e sociale), dalle caratteristiche
intrinseche ed estrinseche del manufatto edilizio, nonché dagli andamenti dell'economia alle diverse scale.
Accanto a ciò occorre tuttavia evidenziare come, benché l'ambito della valutazione immobiliare comprenda
una quota di soggettività estimativa non sempre trascurabile e non eludibile, rispetto solo a pochi anni fa,
soprattutto grazie all'apporto degli operatori internazionali e alla maturazione del cosiddetto settore del
“real estate”, si cominci a riscontrare una sempre maggiore diffusione di best practice(ampiamente
condivise dal mercato internazionale) che conducono a un'attività della valutazione immobiliare sempre
più trasparente e “standardizzata”. E se ciò è vero per molti segmenti del mercato, per quanto attiene agli
edifici residenziali bisogna riconoscere che si registra ancora una forte resistenza al cambiamento ovvero
la permanenza di approcci valutativi “meno oggettivi” e tutt'altro che standardizzati.
Qualità energetica del manufatto edilizio e investimento immobiliare
Il mercato immobiliare, un tempo caratterizzato da una domanda prettamente quantitativa, oggi si
connota per una domanda sostanzialmente qualitativa in tutti i settori: dalla residenza, al terziario, al
commerciale, al ricettivo, al produttivo. Una qualità che si esprime attraverso le condizioni di comfort
offerte, ovvero il microclima ambientale, l'illuminazione, la maggiore o minor presenza di verde ecc.,
senza tralasciare i materiali utilizzati e il progetto architettonico, la possibilità di avere costi gestionali
ridotti e “gestibili” (supervisione-controllo), una dotazione “minimale” di impianti e apparati tecnologici,
quando non di veri e propri automatismi (building automation, domotica).
Tab. 1: Le caratteristiche tecniche e prestazionali delle tipologie edilizie
Tipologia edifici
A torre
In linea
Villetta
monofamiliare
A schiera
Volume lordo riscaldato V (mc)
13.321
5.755
3.238
588
Superficie interna che delimita il
volume S (m2)
4.325
2.935
2.093
437
Superficie vetrata (m2)
415
270
66
16
Rapporto S/V
0.32
0.51
0.65
0.78
3.431
1.631
863
149
Superficie copertura (m )
505
480
484
81
Cd reale (W/mcK)
0.40
0.52
0,61
0.69
Fabbisogno di calore involucro
(kWh/m2 anno)
90.5
101.6
132.4
144.9
Superficie netta riscaldata (m2)
2
In particolare, l'odierno dibattito architettonico conduce a una continua ricerca di soluzioni “verdi” e
sostenibili, sempre più improntate al risparmio energetico. Praticamente, oggi, potremmo dire che non
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esistono nuovi progetti che in un qualche modo trascurino questo aspetto; quantomeno nell'ambito delle
nuove realizzazioni, la questione costituisce ormai un mustsostanzialmente irrinunciabile. Il concetto della
qualità di un manufatto edilizio riguarda dunque da vicino anche il tema della certificazione energetica;
anzi, si potrebbe affermare il contrario, ovvero che il concetto stesso di qualità è insito e ne costituisce un
concreto presupposto: un edificio che è in grado di garantire un elevato livello di comfort termoigrometrico (termico e di umidità relativa), abbattendo le dispersioni energetiche, è verosimilmente un
manufatto ben costruito, con “buoni” materiali e “a regola d'arte”, ben coibentato e ben progettato.
Inquadrando il tema in questi termini, la certificazione energetica può costituire un'espressione del grado
di qualità di un edificio (oggettiva, in un qualche modo quantificabile) e più precisamente degli edifici
residenziali, sui quali concentreremo maggiormente la nostra attenzione.
Se quanto detto fin qui è plausibile, potremmo anzitutto affermare che è lecito attendersi che la
certificazione finirà con l'influenzare non marginalmente il valore di mercato degli immobili; in particolare,
il suo impatto sulla determinazione del valore avrà un immediato riflesso in termini di:
- maggior trasparenza del mercato immobiliare derivante dall'informazione oggettiva, su caratteristiche e
spese energetiche dell'immobile, ad acquirenti e locatari di immobili;
- maggior affidabilità delle informazioni relative ai costi di conduzione e gestione dell'immobile;
- quantificazione e riconoscimento degli investimenti effettuati;
- impatto della certificazione sul valore di vendita e sulla redditività dell'immobile.
Benché l'estimo immobiliare non ricomprenda ancora in modo compiuto valutazioni in merito all'efficienza
energetica dei manufatti edilizi, occorre ricordare che dal 1° gennaio 2012 sussiste l'obbligo d'indicare
l'indice di prestazione energetica degli immobili in tutti gli annunci commerciali di vendita. Questa novità
introduce un parametro oggettivo dei criteri costruttivi dell'immobile che si traducono nel relativo
fabbisogno annuo di energia e che, di fatto, sollevano una questione non secondaria che chiama gli
intermediari immobiliari a una attenta riflessione sul rapporto tra certificazione energetica, flusso sul
prezzo degli immobili e proprio ruolo professionale.
Effettivamente, per la prima volta, viene introdotta nella valutazione degli immobili una variabile diversa
da tutte quelle a cui ci si era abituati nell'estimo tradizionale: zona, vetustà, stato di conservazione, taglio
interno, orientamento, finiture, ecc. L'agente immobiliare si trova così nella posizione, da una parte, di
valorizzare l'immobile che gli è stato affidato per la vendita e, dall'altra, di consigliare per il meglio
l'acquirente. In tal senso è d'uopo ricordare che l'attestato di certificazione energetica è richiesto alla
firma del rogito e del contratto di locazione, quindi a “giochi fatti” (come da Dlgs n. 28/2011), quando il
preliminare è stato già concluso e il prezzo deciso dalle parti. Ma pare ormai chiaro che man mano che la
cultura dell'efficienza energetica prenderà piede, la certificazione energetica influirà sempre più sulla
valutazione dell'immobile (anche se va riconosciuto che la variabile più importante resta sempre la
location). Quanto meno, si può ragionevolmente prevedere che quando la totalità degli annunci riporterà il
“bollino verde”, una classe elevata (A, B) potrà determinare quel valore aggiunto utile a evitare
il repricing verso il basso che molti operatori pongono come condizione per la ri-partenza del mercato. In
altre parole, l'efficienza energetica potrebbe diventare lo strumento per salvaguardare il valore del proprio
investimento immobiliare.
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Tab. 2: La quantificazione dei divari di costo energetico rispetto alla classe A
Classe
2
kWh/m necessari
Costodel kWh
Costo della
gestione
energetica
dell'edificio
Divario
rispettoalla
classe A
Euro
Euro m2
Euro m2
A
30
0,15
4,50
-
B
50
0,15
7,50
3,00
C
70
0,15
10,50
6,00
D
90
0,15
13,50
9,00
E
120
0,15
18,00
13,50
F
160
0,15
24,00
19,50
G
> 160
0,15
> 24,00
> 19,50
Classi energetiche e valori di mercato
Posto che la classificazione energetica degli edifici non risulta ancora adeguatamente considerata dai
valutatori, appare opportuno cercare di verificare quale possa essere la differenza di valore che passa fra
edifici collocati nelle diverse classi di prestazione energetica (classe A, B, C, D, E, F, G), cercando di
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determinare il differenziale attribuibile a un edificio con un certo grado di dispersione termica (consumo di
energia), rispetto a un altro immobile avente le stesse caratteristiche ubicazionali, di destinazione,
consistenza, finitura ecc., ma collocabile in una classe inferiore di prestazione energetica.
Dato che l'obbligo riguardante gli annunci immobiliari è tutto sommato recente e, soprattutto, dato che il
numero di quelli in regola appare assolutamente minoritario (malgrado la legge), i dati a consuntivo sono
ancora pochi per poter costituire solidibenchmark di riferimento per il mercato. In questa fase, in cui si
cominciano ad avere i primi riscontri reali, diverse fonti stimano che, in media, un appartamento
ristrutturato e in classe C (nella maggior parte dei casi la massima ottenibile per un usato, a costi
d'intervento “non proibitivi”) dovrebbe presentare un delta costo pari al 10% in più rispetto a uno in
classe G o F (le due classi nettamente più rappresentative del patrimonio italiano). Se poi si raffronta la
stessa tipologia di appartamento con uno di classe A, la variazione di prezzo dovrebbe salire fino al 30%.
Secondo queste stime i differenziali di costo risulterebbero dunque tutt'altro che trascurabili. A ciò va
quanto meno aggiunto, doverosamente, che a raggiungere la classe A sono in genere le abitazioni di
nuova costruzione. E sul valore di queste ultime incidono differenti parametri rispetto al mercato
dell'usato.
In definitiva: fatto salvo quanto detto fino a ora, è possibile quantificare concretamente la valorizzazione
immobiliare in termini energetici? In particolare: è possibile farlo oggi, preventivamente,ex ante ossia
prima che il volume di dati ci consenta di trarre conclusioni concrete, ex post (a transazioni avvenute), a
consuntivo?
Tab. 3: La quantificazione del divario di valore unitario degli edifici collocabili nelle classi
superiori alla “A”
classe A
-
-
classe B
euro/m
2
classe C
euro/m2
-
3,00: 0,03
euro/m
2
100
euro/m2
6,00: 0,03
euro/m2
200
classe D
euro/m2
9,00: 0,03
euro/m2
300
classe E
euro/m2
13,50: 0,03
euro/m2
450
classe F
euro/m
2
19,50: 0,03
euro/m
2
650
classe G
euro/m2
>19,50: 0,03
euro/m2
> 650
“Value for money” e riqualificazione energetica degli edifici
Prima di provare a dare una risposta alla domanda, appare utile interporre la questione già accennata
“dell'usato” e porsi un altro quesito: per gli edifici italiani già esistenti, è sempre “vantaggioso” puntare
alla classe A? Come si sottendeva, esistono delle resistenze “strutturali” che nella maggior parte dei casi,
se non a fronte di rilevanti investimenti di riqualificazione, determinano l'impossibilità di raggiungere il
massimo grado di certificazione. Il ragionamento, dunque, va inquadrato in termini più puntuali di
rapporto costi/benefici. Per fare ciò ci avvarremo di uno studio condotto da Arpa Lombardia finalizzato a
valutare, sotto il profilo tecnico-economico, gli interventi di riqualificazione energetica. L'analisi si è
concentrata sul confronto tra i diversi effetti ottenuti dagli interventi sull'involucro edilizio, rispetto a un
edificio campione, focalizzando l'attenzione su diversi tipi di edifici residenziali:
- edificio a torre (di 8 piani, composto da 32 appartamenti);
- edificio in linea (di 4 piani, composto da 16 appartamenti);
- villetta pluri-familiare o a schiera (composta da 6 appartamenti);
- villetta monofamiliare.
Per valutare i sovraccosti degli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche (installazione di
cappotto in facciata), si sono effettuate delle simulazioni che hanno portato a migliorare man mano il
livello di coibentazione, con l'obiettivo di raggiungere le diverse soglie di qualità energetica (da quella
base fino alla classe A).
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Il passaggio da una classe all'altra concerne un miglioramento delle caratteristiche dell'isolamento termico
delle pareti che definiscono l'involucro, ivi compresi i serramenti. Confrontando i dati dei risultati deriva
con evidenza che per la tipologia “villette a schiera” risulta più difficile raggiungere livelli più elevati di
qualità energetica, essendo maggiore il rapporto tra la superficie disperdente e il volume riscaldato. Se a
titolo di esempio consideriamo le murature esterne, per raggiungere la classe A nelle “villette a schiera”
occorrono 28 cm di isolante, mentre per la tipologia “edificio in linea” ne bastano 16.
La simulazione mostra anzitutto come risulti maggiormente difficile raggiungere livelli più elevati di qualità
energetica laddove maggiore è il rapporto tra la superficie disperdente e il volume riscaldato (si tratta del
cosiddetto “Rapporto di forma”). Pertanto occorre richiamare il concetto di “unicità ” del bene immobiliare,
sottolineando come le peculiarità di ciascun edificio possano determinare variazioni non sempre limitate e
trascurabili. L'analisi economica considera i costi aggiuntivi relativi ai diversi interventi necessari per
raggiungere le classi obiettivo, partendo dalla situazione di base. Nello specifico, i costi relativi ai singoli
elementi edilizi sono stati desunti dal listino della Camera di commercio industria e artigianato di Milano
oppure direttamente dalle aziende. Si è partiti da un costo base di costruzione di circa 1.000 €/mq,
mentre per quanto concerne l'aspetto economico e le prestazioni degli isolanti si è fatto riferimento all'Anit
(Associazione nazionale per l'isolamento termico e acustico). I dati puntuali, ricavati per via analitica,
hanno consentito di elaborare delle curve che evidenziano come i sovraccosti aumentino bruscamente
quando ci si avvicina alla classe massima.
In altre parole, si evidenzia la penalizzazione delle tipologie edilizie meno compatte, nelle quali è maggiore
il rapporto tra superficie disperdente dell'involucro e volume riscaldato. In particolare appare evidente
come, a fronte di investimenti tutto sommato limitati (sovra-costi globali, espressi in percentuale sul
valore-base di costruzione di 1.000 €/mq, necessari per portare le tipologie dalla qualità base alle diverse
classi di fabbisogno energetico), si riescano a conseguire riduzioni assolutamente interessanti e
significative. In estrema sintesi, da tutto ciò deriva come un'attenta valutazione delle caratteristiche
dell'immobile (sempre consigliabile), nei casi d'interventi per la riqualificazione energetica consenta di
valutare efficacemente fino a che punto ci si può spingere, in quanto a costi da sostenere, in funzione
dell'obiettivo che si può e/o si vuole raggiungere.
Il “valore” della certificazione energetica degli edifici
Tornando alla domanda rimasta in sospeso, il nodo ancora da sciogliere è quello della effettiva
valorizzazione economica dell'immobile “certificato”. Per redimere la questione in termini di valutazione
“preventiva” ex ante, è possibile fare riferimento a una simulazione (G. Turola) che considera i
differenziali di costo riconducibili alle diverse classi e in particolare alla loro proiezione nel tempo.
Prescindendo da considerazioni circa le oscillazioni di costo dei combustibili (comunque in salita nel tempo,
specie nell'ultimo periodo), occorre anzitutto stimare un costo unitario del kWh, diverso a seconda della
fonte da cui è tratta l'energia impiegata.
In termini meramente strumentali all'esercizio, potremmo assumere un costo ipotetico-medio del kWh
elettrico, in Italia (derivante dalle diverse fonti: elettricità, gas metano, gasolio, per utenze domestiche
ossia per potenze limitate - Iva compresa), pari a 0,11 euro kWh. A questo dato di costo occorre poi
aggiungere quelli della manutenzione, dell'ammortamento, della gestione ecc., nonché degli impianti che
utilizzano l'energia. In questo modo è possibile derivare una ipotesi di 0,15 euro kW/h (costo medio del
riscaldamento, condizionamento, della ventilazione ecc.).
Si deve tener conto che il riscaldamento invernale si attua utilizzando prevalentemente energia tratta da
gas o da gasolio, mentre il condizionamento estivo è per la quasi totalità alimentato con energia elettrica.
Inoltre bisogna ribadire la premessa del ragionamento: il costo dell'energia varia di continuo così come
varia l'efficienza delle soluzioni tecnologiche/impiantistiche adottate che, a parità di combustibile
utilizzato, sono in grado di produrre maggiori o minori quantità equivalenti di energia elettrica. In altri
termini il nostro ragionamento porta con sé, gioco forza, il presupposto di un'approssimazione che tuttavia
non fa venir meno la validità dell'impostazione metodologica.
Posto che, indipendentemente dalla classificazione energetica degli edifici, si assume in circa 0,15 euro il
costo medio del kWh derivabile dalle diverse fonti energetiche (il costo medio necessario per garantire le
condizioni di comfort-benessere termico estate/inverno all'interno degli ambienti), risulta possibile
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calcolare i maggiori costi di gestione degli immobili collocabili nelle diverse classi, con riferimento al metro
quadrato di superficie.
Tab. 4: Differenziale di valore unitario delle unità immobiliari in funzione della classificazione
energetica
Unità immobiliari
attribuibili alla classe
Differenza di consumi
in kWh/m2annui
rispetto alla media
Maggiore/minore
costo di
gestione/m2/anno
Maggiore/minore
valore unitario (r =
0,03)
Euro m2
Euro m2
A
-90
-13,50
450,00
B
-70
-10,50
350,00
C
-50
-7,50
250,00
D
-30
-4,50
150,00
E
-
0,00
0,00
F
40
6,00
-200,00
G
> 40
> 6,00
> -200,00
A maggior costo di gestione deve corrispondere un minor valore unitario dell'edificio, computabile sulla
base della capitalizzazione del divario di costo, al tasso di rendimento medio-netto dell'immobile. Assunto
un tasso pari al 3%, si ottiene il divario in termini di minor valore unitario dei fabbricati collocabili nelle
classi superiori alla “A”.
Poiché le mercuriali disponibili (listini), relative a una generica piazza, indicano il valore medio delle unità
immobiliari riferibile alla caratteristica più frequente delle unità stesse, se si suppone che le costruzioni
esistenti siano per esempio collocabili, di massima, in classe “E” (ipotesi “ottimistica”), utilizzando i dati
esposti in precedenza si otterrà il prospetto riportato nella tabella 4, da cui emerge il maggior/minor
valore unitario delle unità immobiliari in relazione alla loro classificazione energetica.
Il divario può risultare non particolarmente rilevante per immobili ubicati nelle grandi città che assumono
valori unitari molto elevati, ma è certamente sensibile per le unità di costo relativamente contenute (cioè
in periferia), incidendo sull'apprezzamento delle stesse, come si può vedere, con percentuali di tutto
rispetto.
I computi esposti possono rivelarsi utili sia per la valutazione ponderata delle unità immobiliari che
presentano caratteristiche di prestazioni energetiche superiori o inferiori a quelle medie locali (comportanti
dunque un incremento ovvero un decremento del valore medio rilevato dalle mercuriali), ma anche,
all'opposto, per verificare la convenienza ad apportare modifiche agli impianti esistenti, ovvero ad alcune
parti edilizie (per esempio ai serramenti esterni), allo scopo di poter collocare l'unità immobiliare in una
classe di prestazione energetica superiore, incrementandone il valore.
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RASSEGNA LEGISLATIVA (classificata per argomento)
AGEVOLAZIONI
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 2 ottobre 2012 (G.U. n. 239 del 12-102012)
Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della
concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese. (12A10869)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 9 agosto 2012 (G.U. n. 241 del 15-102012)
Attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge n. 83/2012 recante «Moratoria delle rate di finanziamento
dovute dalle imprese concessionarie delle agevolazioni dei FIT». (12A10866)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 25 luglio 2012 (G.U. n. 243 del 17-102012)
Modifica del decreto 3 dicembre 2008 recante l'approvazione dello schema di atto di liquidazione a saldo e
conguaglio per iniziative agevolate dalla legge n. 488/1992. (12A11097)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2012 (G.U. n. 245 del 1910-2012)
Autorizzazione ad assumere unita' di personale in favore di vari Enti di ricerca, ai sensi dell'art. 66,
comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' a
bandire procedure di reclutamento ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni - Enea ed altri. (12A11069)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 10 ottobre 2012 (G.U. n. 245 del 1910-2012)
Revoca dei contributi statali concessi per gli anni 2009, 2010 e 2011 con i decreti 25 febbraio 2010 e 9
giugno 2010, ai sensi all'art. 13, comma 3-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (12A11141)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 10 ottobre 2012 (G.U. n. 245 del 1910-2012)
Riassegnazione dei contributi statali di cui all'art. 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risultati revocati nel corso
dell'anno 2011. Individuazione degli enti beneficiari e delle relative modalita' di erogazione. (12A11142)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2012 (G.U. n. 246 del 2010-2012)
Autorizzazione ad assumere unita' di personale in favore di vari Enti di ricerca, ai sensi dell'articolo 66,
comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni - INGV ed
altri. (12A11113)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DELIBERA 11 luglio
2012 (G.U. n. 247 del 22-10-2012)
Fondo per lo sviluppo e la coesione. Riprogrammazione delle risorse regionali residue 2007-2013
(Mezzogiorno). (Delibera n. 78/2012). (12A11168)
AMBIENTE
LEGGE 4 ottobre 2012, n. 171 (G.U. n. 234 del 6-10-2012)
Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il
risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della citta' di Taranto. (12G0194)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 agosto 2012, n. 129 (G.U. n. 234 del 6-10-2012)
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 184 dell'8 agosto 2012), convertito, senza modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171 (in questa
stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la
riqualificazione del territorio della citta' di Taranto.». (12A10744)
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ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2012 (G.U. n. 226 del
27-9-2012)
Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione
di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi
dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. (12A10139)
AUTOCERTIFICAZIONI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 2012 (G.U. n. 237 del 1010-2012)
Definizione dei termini di validita' delle autocertificazioni circa la rispondenza dei dispositivi automatici di
firma ai requisiti di sicurezza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003, e
dei termini per la sostituzione dei dispositivi automatici di firma. (12A10720)
AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2012, n. 168 (G.U. n. 228
del 29-9-2012)
Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, la
sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112.
(12G0185)
BANCHE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 25 settembre 2012 (G.U. n. 228 del
29-9-2012)
Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi
globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. (12A10361)
DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 2012, n. 169 (G.U. n. 230 del 2-10-2012)
Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della
direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo V del
testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in
attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. (12G0190)
BANCA D'ITALIA, PROVVEDIMENTO 18 settembre 2012 (G.U. n. 234 del 6-10-2012)
Disposizioni in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio. (12A10515)
BANCA D'ITALIA, COMUNICATO (G.U. n. 234 del 6-10-2012)
Istruzioni per l'applicazione del Regolamento CE 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi
all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi e sui pagamenti di copertura. (12A10514)
BANCA D'ITALIA, COMUNICATO (G.U. n. 239 del 12-10-2012)
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari
e clienti. Guide pratiche sul conto corrente e sul mutuo (12A10751) (Suppl. Ordinario n. 191)
BANCA D'ITALIA, PROVVEDIMENTO 2 ottobre 2012 (G.U. n. 244 del 18-10-2012)
Modifiche al Provvedimento del 16 dicembre 2009, recante disposizioni in materia di raccolta di
informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero.
(12A11067) (Suppl. Ordinario n. 193)
BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, DECRETO 22 marzo 2012 (G.U. n. 246 del
20-10-2012)
Decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali recante modalita' tecniche per il sostegno alla
produzione ed alla distribuzione cinematografica. (12A10642) (Suppl. Ordinario n. 195)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, DECRETO 22 marzo 2012 (G.U. n. 246 del
20-10-2012)
Decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali recante modalita' tecniche per il sostegno all'esercizio
e alle industrie tecniche cinematografiche. (12A10643) (Suppl. Ordinario n. 195)
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, DECRETO 22 marzo 2012 (G.U. n. 246 del
20-10-2012)
Decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali recante modalita' tecniche di erogazione e
monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche.
(12A10644) (Suppl. Ordinario n. 195)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, DECRETO 18 aprile 2012 (G.U. n. 246 del
20-10-2012)
Decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali recante composizione e attivita' della Commissione
per la cinematografia, nonche' modalita' di valutazione dell'interesse culturale delle opere
cinematografiche. (12A10645) (Suppl. Ordinario n. 195)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, DECRETO 31 agosto 2012 (G.U. n. 248 del
23-10-2012)
Emanazione della Tabella delle Istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato,
per il triennio 2012-2014. (12A11190)
CINQUE PER MILLE DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2012 (G.U. n. 239 del 1210-2012)
Differimento, per il solo anno finanziario 2012, dei termini della procedura di riparto della quota del cinque
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del contribuente, alla
finalita' del finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici, stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012. (12A10905)
COMUNICAZIONI
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, DELIBERAZIONE 13 settembre 2012
(G.U. n. 225 del 26-9-2012)
Consultazione pubblica concernente l'identificazione e l'analisi del mercato dei servizi di terminazione sms:
definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed
eventuale imposizione di obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 420/12/CONS). (12A10099)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, DELIBERAZIONE 13 settembre 2012
(G.U. n. 225 del 26-9-2012)
Consultazione pubblica relativa alla definizione dei prezzi per l'anno 2012 dei servizi di terminazione su
rete fissa offerti in modalita' tdm dagli operatori alternativi notificati. (Deliberazione n. 421/12/CONS).
(12A10111)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, DELIBERAZIONE 20 settembre 2012
(G.U. n. 238 del 11-10-2012)
Consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente le modalita' e i criteri di svolgimento
della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva
europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120. (Deliberazione n. 430/12/CONS). (12A10736)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, DELIBERAZIONE 20 settembre 2012
(G.U. n. 238 del 11-10-2012)
Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3246/2012 del 30 maggio 2012 relativa alla delibera
n. 731/09/CONS recante «Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che
detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra
quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)». (Deliberazione n. 429/12/CONS). (12A10737)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, DELIBERAZIONE 4 ottobre 2012 (G.U.
n. 245 del 19-10-2012)
Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante il nuovo piano di numerazione automatica
dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalita' di attribuzione dei numeri
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ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica
digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo. (Deliberazione n. 442/12/CONS). (12A11070)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, DELIBERA 18 ottobre 2012
Modifiche ed integrazioni al Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale
dell'Autorita'. (Delibera n. 477/12/CONS). (12A11363)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, DELIBERA 4 ottobre 2012 (G.U. n. 248
del 23-10-2012)
Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del sistema integrato delle comunicazioni
(SIC), per l'anno 2010. (Delibera n. 441/12/CONS). (12A11189)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, DELIBERA 4 ottobre 2012 (G.U. n. 248
del 23-10-2012)
Costituzione del tavolo tecnico per l'adozione della disciplina di dettaglio sugli accorgimenti tecnici da
adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai
fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico,
mentale o morale ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e
integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, come modificato dal decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 120. (Delibera n. 224/12/CSP). (12A11197)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, DELIBERA 4 ottobre 2012 (G.U. n. 248
del 23-10-2012)
Modifica ed integrazione del Regolamento in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di televoto di
cui alla delibera n. 38/11/CONS. (Delibera n. 443/12/CONS). (12A11362)
CONTRATTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 9 agosto 2012 (G.U. n. 241 del 15-102012)
Modifiche al decreto 14 dicembre 2009, recante la disciplina dei contratti di innovazione tecnologica.
(12A10865)
CROCE ROSSA
DECRETO LEGISLATIVO 28 settembre 2012, n. 178 (G.U. n. 245 del 19-10-2012)
Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4
novembre 2010, n. 183. (12G0202)
DECRETO SVILUPPO BIS
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (G.U. n. 245 del 19-10-2012)
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201) (Suppl. Ordinario n. 194)
DOMICILIO
MINISTERO DELL'INTERNO, DECRETO 3 maggio 2012 (G.U. n. 231 del 3-10-2012)
Importo dell'onere posto a carico dell'interessato per ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio.
(12A10296)
EDILIZIA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DELIBERAZIONE 11
luglio 2012 (G.U. n. 232 del 4-10-2012)
Piano nazionale di edilizia abitativa. Accordi di programma fra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e le regioni Friuli - Venezia Giulia, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano (D.P.C.M. 16
luglio 2009).(Deliberazione n. 77/2012). (12A10558)
ENERGIA
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 28 giugno 2012 (G.U. n. 231 del 3-102012)
Proroga dei termini di cui al decreto 23 giugno 2011, ai fini della risoluzione anticipata delle convenzioni
Cip6 per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia. (12A10297)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2012 (G.U. n. 231 del 310-2012)
Individuazione delle funzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al
controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (12A10321)
ENTI LOCALI
DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2012, n. 170 (G.U. n. 231 del 3-10-2012)
Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme
di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di accesso negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano. (12G0191)
MINISTERO DELL'INTERNO, DECRETO 10 ottobre 2012 (G.U. n. 242 del 16-10-2012)
Modalita' e termini per il riparto dei contributi spettanti, a decorrere dall'anno 2013, ai comuni scaturenti
da procedure di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi. (12A11066)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, PROTOCOLLO DI INTESA 4 ottobre 2012 (G.U.
n. 249 del 24-10-2012)
Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante criteri
e modalita' di attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione
nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. (12A11299)
EVASIONI FISCALI
LEGGE 31 agosto 2012, n. 166 (G.U. n. 227 del 28-9-2012)
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo
della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire
le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010. (12G0189) (Suppl. Ordinario n. 187)
EVENTI SISMICI
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 20 settembre 2012 (G.U.
n. 225 del 26-9-2012)
Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro delle amministrazioni pubbliche
competenti per via ordinaria nelle iniziative del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine all'emergenza post-sismica connessa agli eventi sismici
verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (12A10177)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DECRETO 9 agosto 2012 (G.U. n. 242
del 16-10-2012)
Determinazione del costo di intervento per gli anni 2010 e 2011 per la ricostruzione degli edifici privati
danneggiati dagli eventi sismici 1980/81, 1982. (12A10913)
FESTIVITA' EBRAICHE
MINISTERO DELL'INTERNO, COMUNICATO (G.U. n. 232 del 4-10-2012)
Comunicato relativo al calendario delle festivita' ebraiche, per l'anno 2013 (12A10317)
FORZE ARMATE
MINISTERO DELLA DIFESA , DECRETO 25 luglio 2012, n. 162 (G.U. n. 224 del 25-9-2012)
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Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni
distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai
sensi dell'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (12G0183) (Suppl.
Ordinario n. 186)
GIUSTIZIA
MINISTERO DELLA DIFESA, DECRETO 27 luglio 2012 (G.U. n. 239 del 12-10-2012)
Provvidenze in favore dei grandi invalidi, per l'anno 2012. (12A10753)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 1 ottobre 2012 (G.U. n. 239 del 12-10-2012)
Proroga dei termini per il mancato funzionamento degli uffici amministrativi (Segreterie della Presidenza,
Segreteria del personale, Ufficio del funzionario delegato, Ufficio contabilita') della Corte di Appello di
Firenze. (12A10859)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 1 ottobre 2012 (G.U. n. 239 del 12-10-2012)
Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Mineo. (12A10860)
LAVORO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, COMUNICATO (G.U. n. 225 del 26-92012)
Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 4/2012 e n. 5/2012 adottate dal consiglio di
indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica in data
23 febbraio 2012. (12A10006)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, COMUNICATO (G.U. n. 225 del 26-92012)
Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 22/2012 adottata dal consiglio di
amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale in data 16 aprile 2012.
(12A10007)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DECRETO 5 ottobre 2012 (G.U. n. 243
del 17-10-2012)
Attuazione dell'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione del Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle
donne. (12A10916)
LEGGE 1 ottobre 2012, n. 178 (G.U. n. 244 del 18-10-2012)
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli
ordigni bellici. (12G0200)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DECRETO 25 settembre 2012 (G.U. n.
244 del 18-10-2012)
Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Reggio Emilia.
(12A10640)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DECRETO 24 settembre 2012 2012
(G.U. n. 245 del 19-10-2012)
Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in
liquidazione coatta amministrativa. (Decreto n. 68157). (12A11080)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, COMUNICATO (G.U. n. 246 del 20-102012)
Approvazione della delibera adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 8 giugno 2012. (12A11147)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DECRETO 12 marzo 2012, n. 180 (G.U.
n. 247 del 22-10-2012)
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Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del Fondo di solidarieta' per il
sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale
dipendente dalle imprese del credito, approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile
2000, n. 158. (12G0193)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DECRETO 2 ottobre 2012 (G.U. n. 249
del 24-10-2012)
Concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore di lavoratori rientranti nelle
previsioni di cui all'articolo 12, comma 5-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12A11220)
LEGGE DI CONTABILITA' E DI FINANZA PUBBLICA
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, COMUNICATO (G.U. n. 227 del 28-9-2012)
Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e di finanza
pubblica). (12A10257)
LEGGE DI STABILITA’ 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 31 luglio 2012 (G.U. n. 233 del 5-102012)
Pagamento di fitti, censi, canoni, livelli e simili, da parte delle amministrazioni statali, adottato ai sensi
dell'articolo 4, comma 46, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' 2012). (12A10621)
LOCAZIONI
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, COMUNICATO (G.U. n. 244 del 18-10-2012)
Indice dei prezzi al consumo, relativi al mese di settembre 2012, per le famiglie di operai e impiegati che
si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica). (12A11068)
MILITARI
MINISTERO DELLA DIFESA, DECRETO 7 agosto 2012 (G.U. n. 230 del 2-10-2012)
Aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, a decorrere dal 1° luglio 2012, agli allievi
delle scuole militari. (12A10289)
NAVIGAZIONE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DECRETO 21 giugno 2012 2012 (G.U.
n. 225 del 26-9-2012)
Equiparazione di un velivolo privato ad aeromobile di Stato, ai sensi dell'articolo 746 del codice della
navigazione. (12A10100)
NOTAI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA , COMUNICATO (G.U. n. 227 del 28-9-2012)
Estratto del decreto 26 settembre 2012 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per
l'assegnazione di posti notarili vacanti pubblicati nell'avviso del 31 maggio 2012, contenente i decreti di
trasferimento dei notai risultati vincitori. (12A10337)
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 2 ottobre 2012 (G.U. n. 238 del 1110-2012)
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Estensione dell'invio delle comunicazioni alle parti processuali mediante Posta Elettronica Certificata, di cui
all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, anche alle regioni:
Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Valle d'Aosta. (12A10648)
PRODOTTI PIROTECNICI
DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 177 (G.U. n. 243 del 17-10-2012)
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, concernente l'attuazione della
direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici. (12G0199)
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
COMUNICATO (G.U. n. 247 del 22-10-2012)
Accordo per l'adesione da parte del personale del comparto delle agenzie fiscali al Fondo nazionale di
previdenza complementare per i lavoratori dei Ministeri, enti pubblici non economici, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ENAC E CNEL (SIRIO). (12A11172)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
COMUNICATO (G.U. n. 247 del 22-10-2012)
Accordo per l'adesione da parte della dirigenza delle agenzie fiscali (Area VI) al Fondo nazionale di
previdenza complementare per i lavoratori dei Ministeri, enti pubblici non economici, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ENAC E CNEL (SIRIO). (12A11173)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
COMUNICATO (G.U. n. 247 del 22-10-2012)
Accordo di integrazione all'accordo istitutivo del Fondo nazionale di previdenza complementare per i
lavoratori dei Ministeri, enti pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ENAC e CNEL.
(12A11174)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO 2012 (G.U. n. 248 del 23-10-2012)
Accordo per l'adesione da parte del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione al Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori dei Ministeri, enti
pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enac e Cnel (Sirio). (12A11202)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO 2012 (G.U. n. 248 del 23-10-2012)
Accordo per l'adesione da parte del personale del comparto delle Universita' al Fondo nazionale di
previdenza complementare per i lavoratori dei Ministeri, enti pubblici non economici, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Enac e Cnel (Sirio). (12A11211)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO 2012 (G.U. n. 248 del 23-10-2012)
Accordo per l'adesione da parte della dirigenza delle Universita' e istituzioni ed enti di ricerca e
sperimentazione (area VII) al Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori dei Ministeri,
enti pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enac e Cnel (Sirio). (12A11212)
RETE ELETTRICA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, COMUNICATO (G.U. n. 242 del 16-10-2012)
Avviso di approvazione del «Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2011»
(12A10914)
RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA,
DECRETO 9 luglio 2012 G.U. n. 239 del 12-10-2012)
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Modalita' di riscossione dei contributi dovuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura a favore dell'ARAN ai sensi dell'articolo 46, comma 8, lettera A) del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. (12A10861)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA,
DECRETO 25 luglio 2012 G.U. n. 239 del 12-10-2012)
Modalita' di riscossione dei contributi dovuti dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura
(CRA) a favore dell'ARAN ai sensi dell'articolo 46, comma 8, lettera A) del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. (12A10862)
SALUTE
LEGGE 19 settembre 2012, n. 167 (G.U. n. 227 del 28-9-2012)
Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi.
(12G0184)
MINISTERO DELLA SALUTE, DECRETO 18 luglio 2012 (G.U. n. 233 del 5-10-2012)
Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, recante recepimento della
direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, in attuazione della direttiva della
Commissione europea 2011/100/UE. (12A10561)
MINISTERO DELLA SALUTE, DECRETO 7 agosto 2012 (G.U. n. 237 del 10-10-2012)
Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilita' di
soggetti interessati. (12A10721
MINISTERO DELLA SALUTE, COMUNICATO (G.U. n. 238 del 11-10-2012)
Certificabilita' dei bilanci degli enti del SSN (12A10562)
MINISTERO DELLA SALUTE, DECRETO 4 settembre 2012 (G.U. n. 241 del 15-10-2012)
Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2012. (12A10906)
MINISTERO DELLA SALUTE , DECRETO 23 maggio 2012 (G.U. n. 247 del 22-10-2012)
Determinazione del numero globale di medici specialisti da formare nel triennio 2011/2014 ed
assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2011/2012. (12A11164)
MINISTERO DELLA SALUTE, DECRETO 6 agosto 2012 (G.U. n. 247 del 22-10-2012)
Modifiche al decreto 31 luglio 2007, recante «Istituzione del flusso informativo delle prestazioni
farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto», come modificato dal decreto 13 novembre
2008. (12A11175)
MINISTERO DELLA SALUTE, ORDINANZA 28 settembre 2012 (G.U. n. 248 del 23-10-2012)
Divieto di vendita ai minori di anni 16 di sigarette elettroniche con presenza di nicotina. (12A11292)
SCUOLA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2012, n. 175 (G.U. n. 242 del 16-102012)
Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Presidente della
Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata
il 28 giugno 2012. (12G0197)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2012, n. 176 (G.U. n. 242 del 16-102012)
Esecuzione dell'intesa sulle indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
del secondo ciclo di istruzione e nei persorsi di istruzione e formazione professionale firmata il 28 giugno
2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Presidente della Conferenza
episcopale italiana. (12G0198)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2012 (G.U. n. 247 del
22-10-2012)
Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento per n. 11.542 docenti e personale educativo in favore
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015.
(12A11196)
N. 10 – Ottobre 2012 - Pagina | 38
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SPENDIG REVIEW
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, COMUNICATO (G.U. n. 230 del 2-10-2012)
Comunicato relativo al testo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione
7 agosto 2012, n. 135, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.».
(12A10543)
TRASPORTI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DECRETO 18 luglio 2012 (G.U. n. 232
del 4-10-2012)
Recepimento della direttiva 2011/87/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011,
che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l'applicazione a trattori a carreggiata stretta di
fasi entro cui fissare i limiti di emissione. (12A10497)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DECRETO 18 luglio 2012 (G.U. n. 232
del 4-10-2012)
Recepimento della direttiva 2011/72/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011,
che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda le disposizioni per i trattori immessi sul mercato
in regime di flessibilita'. (12A10508)
TUTELA DEI MINORI
LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 (G.U. n. 235 del 08-10-2012)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo
sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento
dell'ordinamento interno. (12G0192)
USURA
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE , DECRETO 26 settembre 2012 (G.U. n. 228 del
29-9-2012)
Determinazione dei tassi effettivi globali medi, relativamente al trimestre 1° aprile 2012 - 30 giugno
2012, in applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2012. (Legge 7 marzo 1996, n. 108). (12A10362)
N. 10 – Ottobre 2012 - Pagina | 39
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FOCUS:
"Decreto ingiuntivo: casi pratici"
Il Focus, curato dalla Redazione di Lex24, ha il compito di offrire al lettore casi pratici riguardanti la
disciplina del procedimento monitorio.
La selezione ragionata dei principali articoli delle riviste de Il GRUPPO 24 ORE (Guida al Diritto e
Ventiquattrore Avvocato) consente al professionista di prendere visione delle questioni più interessanti
relative al recupero del credito,.
Selezione ragionata delle riviste giuridiche de Il GRUPPO 24 ORE
Guida al Diritto, 1.9.2012 - n. 7 - p.78, La devoluzione all'organismo delle due cause si
inserisce nel tracciato indicato dalla riforma, di Soldati Nicola
L'ordinanza del tribunale di Verona del 12 gennaio 2012 n. 7113 prende in considerazione una fattispecie
fino a oggi, in vero, scarsamente esaminata in giurisprudenza riguardante la possibilità, ovvero l'obbligo,
di mediazione in relazione alle domande presentate dal convenuto in giudizio in una causa accessoria,
arrivando fino a ritenere che possa essere «estremamente opportuno» sottoporre al tentativo di
mediazione anche domande riconvenzionali che ratione materiae non sarebbero sottoposte al pregiudiziale
tentativo di mediazione di cui all'articolo 5, comma 1, del Dlgs n. 28 del 2010.
Di talché il tribunale di Verona ha affermato che nell'ipotesi di pluralità di domande avvinte dal vincolo
dell'accessorietà ex articolo31 del Cpc, alcune soltanto delle quali soggette a mediazione obbligatoria, al
fine di rendere utile il ricorso alla mediazione è estremamente opportuno che le parti vi devolvano tutta la
controversia.
Il caso - Nella fattispecie in esame la parte ricorrente, con due separati ricorsi
per decreto ingiuntivo aveva, con il primo, richiesto il pagamento di una somma di denaro a titolo di
corrispettivo per forniture di autovetture e parti di ricambio in esecuzione del contratto di concessione di
vendita e, con il secondo, la restituzione di insegne luminose oggetto di autonomo contratto di comodato
che identificavano la ingiunta come concessionaria auto e officina autorizzata della ricorrente.
A entrambi i ricorsi per decreto ingiuntivo si era opposta l'ingiunta, proponendo domanda riconvenzione
avente a oggetto il risarcimento dei danni causati dal comportamento della ricorrente sulla base delle
medesime argomentazioni.
Costituitasi in giudizio la ricorrente, eccepiva in relazione al decreto ingiuntivo per consegna
l'improcedibilità della domanda, essendo la stessa sottoposta a tentativo obbligatorio di mediazione
avente ad oggetto un contratto di comodato.
Alla prima udienza di comparizione, su concorde richiesta delle parti, i due giudizi venivano riuniti e la
difesa di parte opponente non prendeva posizione sull'eccezione di improcedibilità della domanda relativa
al contratto di comodato proposta dalla ricorrente.
A fronte dell'eccezione di mediazione sollevata, il giudice con una puntuale e precisa motivazione
rimetteva le parti in mediazione su tutti i rapporti dedotti in causa e assegnava alle stesse termine di
quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per presentare la domanda di mediazione e, al fine di
evitare una asimmetria processuale dei due procedimenti così riuniti, invitava le parti a svolgere il
tentativo di mediazione sul giudizio riunito anche se solo una parte delle domande in essa contenute per
legge avrebbe dovuto essere sottoposta al preventivo obbligo di mediazione.
Mediazione obbligatoria e delegata nelle cause accessorie - A quanto consta, alla luce dei precedenti editi,
l'arresto del giudice di Verona è il primo a occuparsi delle sorti del tentativo obbligatorio di mediazione a
seguito della riunione di due cause di cui una accessoria all'altra, facendo ricorso contemporaneamente
alla mediazione obbligatoria e alla mediazione delegata.
N. 10 – Ottobre 2012 - Pagina | 40
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Nel caso in esame, il tribunale ha correttamente rilevato come solo una delle due controversie riunite, la
seconda relativa al contratto di comodato, rientrasse tra quelle per le quali l'articolo 5, comma 1, del Dlgs
n. 28 del 2010 prevede il preventivo esperimento del procedimento di mediazione a pena di
improcedibilità della domanda viepiù ritenendo che il legislatore avesse inteso prevedere il suddetto
presupposto processuale per qualsiasi controversia in materia di comodato, a prescindere, quindi, dalla
natura del bene oggetto di esso.
Tuttavia, a seguito della riunione di due cause, di cui una sola sottoposta al tentativo obbligatorio di
mediazione, al fine di consentire lo svolgimento di tale tentativo, dal punto di vista processuale, sarebbe
stato necessario separare la controversia accessoria, ai sensi dell'articolo 31 del Cpc, riguardante il
contratto di comodato da quella riguardante il contratto di concessione di vendita.
Per fare ciò sarebbe stato necessario revocare il decreto ingiuntivo opposto, ma un simile effetto avrebbe
potuto essere prodotto solo con sentenza, eventualità questa che avrebbe complicato l'iter del giudizio,
poiché, se il procedimento di mediazione non si fosse concluso positivamente, parte convenuta sarebbe
stata costretta a promuovere un nuovo giudizio relativo al contratto di comodato.
Proprio per evitare una simile eventualità e, al contempo, per favorire appieno la prospettiva conciliativa
propria del procedimento di mediazione, il tribunale di Verona ha ritenuto fosse estremamente opportuno
che a esso le parti devolvessero entrambe le controversie riunite grazie alla possibilità di mediazione
delegata offerta al giudice dal secondo comma dell'articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010, stante la stretta
connessione, non solo giuridica ma anche fattuale, esistente tra la controversia relativa al contratto di
concessione di vendita e di quella relativa al contratto di comodato.
Le conclusioni - L'ordinanza in esame, come evidenziato, pone l'accento su di un punto non ancora
esplorato in giurisprudenza in relazione al tentativo di mediazione a seguito di riunione di cause di cui una
accessoria, ai sensi dell'articolo 31 del Cpc, nell'ipotesi in cui solo una delle controversie abbia a oggetto
una materia che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Dlgs n. 28 del 2010 deve essere sottoposta al
preventivo tentativo di mediazione.
La soluzione fornita appare indubbiamente di grande pregio perché in grado di consentire alle parti una
composizione della controversia in sede di mediazione, coniugando mediazione obbligatoria e mediazione
delegata, istituti che, in quanto tali, erano stati disegnati dal legislatore per fare fronte a diverse
fattispecie, che però, nel caso in esame, vengono utilizzati in uno dal tribunale di Verona al fine di
consentire un'unitaria trattazione della lite.
Altresì, anche se nel caso di specie l'ordinanza non si è soffermata sul punto, giovi evidenziare la
complessità processuale della questione dedotta in giudizio a fronte della sospensione dell'obbligo di
mediazione in caso di ricorso per decreto ingiuntivo, sospensione che obbliga le parti al tentativo di
mediazione dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione
del decreto ingiuntivo opposto.
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Ventiquattrore Avvocato, 1.9.2012 - n. 9 - p.9, Il fallimento del condomino, di Cusmai Raffaele,
Tosatti Caterina
la QUESTIONE
Quali sono le conseguenze, per la gestione condominiale, del fallimento di un condomino? Cosa accade in
relazione agli oneri condominiali inerenti l'immobile del fallito? Quali sono i rapporti con la Curatela?
l'APPROFONDIMENTO
Il fallimento del condomino: ambito e adempimenti
La Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, modificato da ultimo dal D.Lgs. 12 settembre 2007,
n. 169, in vigore dal 1° gennaio 2008, di seguito L.F.) si apre con una norma che ne circoscrive l' ambito
applicativo. Gli artt. 1 e 5 L.F. richiedono la qualità di “imprenditore” del soggetto di cui si tratta, persona
fisica o giuridica e lo “stato di insolvenza” o “decozione”.
E' “imprenditore” chi esercita attività economica commerciale in modo professionale e organizzato per la
produzione o lo scambio di beni e/o servizi (art. 2082 c.c.).
Sono conseguentemente esclusi dall'applicazione della disciplina citata l'imprenditore agricolo, gli artigiani
e le piccole società commerciali, anche se titolari di impresa e gli enti pubblici (per espressa previsione
dell'art. 1 L.F.).
Inoltre, gli imprenditori commerciali sono soggetti al fallimento, ma soltanto coloro che rientrino nei
parametri di cui all'art. 1, comma 2, L.F.:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio
dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a
euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di
fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo
non superiore a euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro cinquecentomila.
Infine, pur rientrando nei parametri, l'imprenditore può proporre istanza di concordato preventivo
(art. 160 L.F.) oppure concludere un accordo di ristrutturazione del debito (art. 182 bis L.F.), onde evitare
il fallimento. Quanto allo “stato di insolvenza”, dopo vari oscillamenti dovuti alla carenza di una norma
descrittiva della fattispecie, la giurisprudenza (v. infra) si é attestata sulla seguente definizione:
l'incapacità dell'impresa di fare fronte alle obbligazioni assunte con mezzi patrimoniali regolari e nei tempi
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previsti, a prescindere dalle ragioni di tale circostanza oppure dall'eccedenza delle attività rispetto alle
passività nello stato patrimoniale dell'impresa medesima.
Il fallimento può interessare il condominio sotto diversi aspetti: come si evidenzierà nella presente
trattazione, non soltanto il condomino fallito proprietario di immobile sito in condominio, ma anche il
conduttore commerciale o l'impresa familiare sottoposti a fallimento presentano aspetti di rilevanza e
contiguità con la materia condominiale.
Il recupero del credito: fase stragiudiziale e contenziosa
Una volta rilevata la morosità, l'amministrazione condominiale, deputata alla raccolta delle contribuzioni
presso i singoli (art. 1130 c.c.), avvia la procedura di recupero del credito. Solitamente, in seguito all'invio
di lettera di costituzione in mora, allo spirare del termine concesso per lo spontaneo adempimento, il
creditore avvia la procedura giudiziale di recupero, volta ad acquisire un titolo esecutivo oppure, ove ne
sia già in possesso, avanza senz'altro in via coattiva, iniziando l'esecuzione forzata sui beni del debitore. »
altrettanto frequente, per la natura dei crediti condominiali e del documento che li racchiude (bilancio o
rendiconto o riparto provvisorio), che l'organo di gestione del condominio avvii procedimento monitorio ai
sensi degli artt. 633 e 642 c.p.c. e 63 disp. att. c.c., il bilancio approvato sostiene l'emissione
di decretoingiuntivo provvisoriamente esecutivo: inoltre, sulla scorta deldecreto ingiuntivo ottenuto, il
condominio istante può richiedere l'iscrizione di ipoteca giudiziale sul bene immobile di proprietà del
debitore, a garanzia del proprio credito (artt. 655 c.p.c. e 2818, comma 2 c.c.).
E' frequente nella prassi che il condominio apprenda del fallimento del condomino o debitore soltanto a
dichiarazione di fallimento intervenuta: ove possibile, sarebbe preferibile monitorare gli inadempimenti del
condomino passibile di fallimento, non soltanto per “prevenire”, cercando di recuperare la maggior quota
debitoria quando ancora non opera lo spossessamento dei beni e la par condicio creditorum, ma anche per
valutare se avanzare l'istanza di fallimento oppure tentare di acquisire un privilegio sui beni del debitore o
una diversa garanzia (ipoteca, pegno, fideiussione ecc.).
Non anticipando qui quanto verrà trattato appresso, é opportuno osservare che, ai sensi dell'art. 47 L.F., il
fallito, ove incapace di provvedere, potrebbe vantare un diritto reale d'abitazione sull'immobile sito in
condominio e di sua proprietà, sebbene questo, per effetto della procedura concorsuale, sia passato nella
disponibilità della Curatela: la Curatela, ove il fallito non possa affrontare nemmeno il pagamento degli
oneri condominiali ordinari, deve subentrare facendosene carico - a titolo di spese per la conservazione
dell'immobile parte della massa attiva (art. 111 L.F.).
Tuttavia, mentre, come si vedrà, é controverso che tutti gli oneri ordinari siano imputabili alla Curatela e
alla massa passiva, l'art.46 L.F., elencando una serie di beni e crediti del fallito non interessati dallo
spossessamento concede un margine alle azioni individuali. Per la natura e la - verosimile - consistenza
delle somme di cui si tratta, non é ipotizzabile una pronta e completa soddisfazione del condominio sulla
scorta delle stesse che, peraltro, potrebbero in alcuni casi coincidere con “beni e crediti impignorabili”, ove
si confronti l'art. 46 L.F. con gli artt. 514, 515 e 545 c.p.c.: l'unica vera garanzia, per il condominio,
rimane dunque l'immobile sito nell'edificio e l'insinuazione al passivo.
La procedura concorsuale: crediti pre e post dichiarazione di fallimento
Crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 e 51 L.F., dalla data della sentenza che dichiara il fallimento
- aprendo la fase di liquidazione concorsuale dei creditori - sono precluse le azioni individuali dei creditori
sui beni del fallito. Il condominio che vanti uncredito verso il fallito relativo a oneri venuti a scadenza nel
periodo precedente la dichiarazione di fallimento dovrà concorrere, insieme agli altri creditori, alla
ripartizione dell'eventuale massa attiva del fallimento, senza poter avviare iniziative solitarie. Il
condominio dovrà pertanto proporre un'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, cioé chiedendo al
Giudice delegato di essere ammesso, nel concorso con gli altri creditori del fallito, alla ripartizione del
ricavato riveniente dalla massa attiva della procedura (beni e crediti del fallito) o delle somme già liquide
presenti nel patrimonio del soggetto sottoposto a curatela.
Non é necessario che il condominio sia in possesso di un titolo esecutivo: ciò sia in ragione del fatto che
gli artt. 55 e 59 L.F.prevedono che i debiti pecuniari e non si considerano scaduti alla data di dichiarazione
del fallimento, sia perché, in virtù dell'art. 52 L.F. sul concorso dei creditori, anche coloro che possano
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vantare un privilegio o un diritto di prelazione verso i beni del fallito devono soggiacere all'accertamento
del proprio credito da parte del Tribunale fallimentare - salvo l'unico vantaggio di poter essere ammessi
alla vendita del bene su cui grava il diritto di preferenza da parte del Giudice delegato, una volta che
il credito sia stato ammesso al passivo (artt. 53 e ss L.F.), per cui se il condominio ha ottenuto, come
visto sopra, un'ipoteca giudiziale o altra garanzia sui beni del fallito, avrà diritto a soddisfarsi insieme al
ceto dei privilegiati.
Normativa di riferimento
Codice civile: artt. 1118, 1123, 2082, 2083 e 2195 c.c. e 63 disp. att. c.c.; R.D. 16 marzo 1942, n.
267; D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5; D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
Il decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio e divenuto esecutivo per mancata opposizione nei termini
del debitore, poi fallito (40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, se scaduti prima della data della
sentenza di fallimento) può essere ammesso al passivo fallimentare, anche se la formula esecutiva é stata
apposta in epoca successiva al deposito della sentenza di fallimento, poiché “ildecreto di esecutorietà del
provvedimento monitorio, che ne sancisce formalmente l'autorità di giudicato sostanziale, ha efficacia
retroattiva di modo tale che i suoi effetti decorrono sino al momento anteriore alla dichiarazione di
fallimento” (v. sentenza Tribunale di Palermo 10 aprile 2009): in altre parole, ove il condominio abbia
avviato un procedimento monitorio avverso il fallito, ciò che rileva é che il decreto ingiuntivo sia emesso e
notificato con congruo anticipo rispetto alla data in cui la sentenza di fallimento esplica i suoi effetti
(artt. 16, comma 2 e 17, comma 2 L.F.: per i terzi, dall'iscrizione del provvedimento nel Registro delle
Imprese della sede legale dell'imprenditore).
Crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento
I crediti di natura condominiale maturati dopo la data della sentenza dichiarativa di fallimento possono
essere riscossi dall'amministrazione del condominio tramite la procedura concorsuale. Ai sensi dell'art.
111 bis L.F., inserito dal D.Lgs. n. 5/2006 e dell'art. 111, comma 2, L.F. gli oneri condominiali
appartengono ai “crediti prededucibili”, che vengono soddisfatti con preferenza, in ragione di capitale,
spese e interessi, con il ricavato della liquidazione del patrimonio del fallito e anche al di fuori del
procedimento di riparto ove essi (i) siano sorti in corso di procedura (ii) siano liquidi, esigibili e non
contestati per collocazione e ammontare e (iii) se l'attivo realizzato é presumibilmente sufficiente a
soddisfare tutti i titolari di credito prededucibile.
Per detti crediti l'amministrazione condominiale dovrà adottare determinati accorgimenti:
- oneri gravanti su immobile, sito in condominio, non abitato dal fallito e dalla famiglia: sarà opportuno
curare la cessazione o, quantomeno, la drastica riduzione delle spese ordinarie (ad es., riscaldamento) le
quali dovranno temporaneamente essere sostenute dai condomini, sia a titolo di ripartizione in base al
criterio generale dei millesimi di proprietà, sia tramite il meccanismo del “fondo speciale” (previsto
dall'art. 1135 c.c. per lavori straordinari, ma ammesso da dottrina e giurisprudenza anche per far fronte a
esigenze contingenti e impreviste, quale quella di specie);
- oneri gravanti su immobile, sito in condominio, abitato dal fallito e dalla famiglia: (art. 47 L.F.) come fa
osservare attenta dottrina (TERZAGO) e come rileva la giurisprudenza di merito, non sussiste un onere
automatico a carico della procedura circa l'inserimento degli oneri nella massa passiva da soddisfare:
mentre infatti gli oneri 'ordinari', dovuti alla gestione comune e ai servizi, sono ritenuti come spese
personali del fallito in quanto soggetto che utilizza e trae godimento dall'immobile abitato, le spese dovute
a interventi o acquisti straordinari vengono generalmente ammesse alla prededuzione, in quanto attinenti
alla conservazione dell'immobile, anche e soprattutto in vista della vendita del medesimo;
- corrispondenza diretta al fallito : tutta la corrispondenza tra il condominio e il fallito dovrà essere
indirizzata e recapitata presso il Curatore (art. 48 L.F.), affinché questi possa esercitare i diritti previsti in
capo al condomino, nonché prendere visione dei bilanci e delle spese gravanti sullo stesso.
L'istanza di insinuazione al passivo potrà essere “tempestiva” (art.93 L.F.) o “tardiva” (art. 101 L.F.).
Approfondimenti dottrinali
- AVIGLIANO, «Recupero delle spese condominiali dovute dal condomino fallito»
in Diritto24, www.diritto24.ilsole24ore.com;
- CIRLA, «Il fallito salda le spese comuni», in Il Sole 24 Ore, 5 marzo 2007, 49;
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- DAMIAN, «Condominio e fallimento», in Archivio Locazioni e Condominio, n. 2/2007;
- DI PAOLA, Il Fallimento - Percorsi giurisprudenziali, Giuffré, 2012;
- REDIVO, «Il punto su - Le conseguenze del fallimento nel condominio e nella locazione», in Immobili &
Diritto, n. 10/2008, 112;
- REZZONICO-TUCCI, «Cassa o competenza? Il rendiconto condominiale», in Le Guide del Consulente
Immobiliare, n. 2/2011, 61;
- TERZAGO, Il Condominio, a cura di Celeste-Salciarini, Giuffré, 2010.
L'istanza tempestiva di cui all'art. 93 L.F. é presentata con ricorso al Tribunale fallimentare da depositare
sino a 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo: gli elementi necessari dell'atto
di insinuazione sono elencati dall'art. 93, comma 1, nn. 1-5, L.F., per un esempio del quale si rinvia in
calce alla presente (v. La Pratica). Poiché ´il ricorso può essere sottoscritto dalla parte personalmente e
spedito in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purché sia possibile fornire la prova della
ricezione" (art. 93, comma 2, L.F.), l'amministratore condominiale potrà provvedere a collazionare
l'istanza in proprio, senza la necessità che il ricorso sia sottoscritto da un legale.
Ove non sia possibile presentare istanza nei termini (per la mancata conoscenza della procedura o disguidi
nelle comunicazioni del Curatore), il condominio creditore potrà presentare istanza tardiva, la quale
comunque, per poter essere ammessa, non deve pervenire al Tribunale fallimentare oltre i 12 mesi dal
deposito deldecreto di esecutività dello stato passivo (salvo proroga, per curatele di particolare
complessità, a 18 mesi a cura del Tribunale con la sentenza che dichiara il fallimento, art. 101, comma 1,
L.F.).
Fattispecie particolari
Coniuge fallito, in comunione legale dei beni, impresa familiare
Il condominio potrebbe doversi confrontare con (i) il fallimento dell'impresa familiare, con sede in
immobile sito in condominio oppure (ii) con il fallimento di un coniuge che si trovi in comunione dei beni
con l'altro.
E' ormai pacifico in giurisprudenza che, nel caso (i), unico soggetto passibile di fallimento sia il titolare
(responsabile unico e illimitato rispetto alle perdite, ai sensi dell'art. 230 bis c.c.):
il recupero delcredito seguirà, quindi, il fallimento del titolare del'impresa.
Peraltro, l'impresa gestita da entrambi i coniugi (art. 177, lett. dc.c.) fa assumere a entrambi la qualità di
imprenditori e, pertanto, li assoggetta alla procedura concorsuale, con conseguenze simili. Nel caso (ii), in
base alla regola generale sulla solidarietà nel pagamento delle obbligazioni pecuniarie (art. 1292 c.c.), il
condominio potrà richiedere l'intero ammontare del credito a uno solo dei coniugi e, pertanto, la divisione
del bene immobile di cui si tratta, per poter renderne liquido il valore e ripartirne il ricavato. Attenta
dottrina fa osservare che l'insinuazione nella procedura concorsuale a carico del coniuge fallito potrebbe
rivelarsi più rapida e vantaggiosa di un'esecuzione individuale sull'altro coniuge, posto che, ai sensi dei
novellati artt. 24 L.F. e 181 disp. att. c.c., il Curatore, autorizzato dal Giudice delegato, può optare per la
vendita della quota indivisa di proprietà oppure per lo scioglimento della comunione, ma senza necessità
di disporre e curare la vendita all'incanto. La divisione potrà venire condotta presso il medesimo Tribunale
fallimentare e il Giudice delegato assumerà le vesti del relatore, posto che il giudizio divisorio dovrà
svolgersi nelle forme del procedimento camerale (artt. 737 e ss c.p.c.) (artt.24, 105 e 107 L.F., modificati
dal D.Lgs. n. 5/2006).
Fallimento del conduttore di immobile di proprietà comune
L'immobile di proprietà comune a tutti i condomini viene condotto in locazione da impresa che fallisce.
L'art. 80, comma 3, L.F. dispone che, in caso di fallimento del conduttore, il Curatore ha facoltà di
recesso ad nutum, dietro indennizzo del locatore che deve essere “equo” in ragione dell'anticipato
scioglimento dell'accordo e che, ove le parti non si accordino, viene liquidato dal Giudice delegato, previa
loro audizione. Inoltre, i crediti vantati verso il conduttore fallito da parte del condominio locatore sono
prededucibili e godono del privilegio di cui all'art. 2764 c.c.
Istanza di fallimento proposta dall'amministrazione avverso il condomino moroso
L'amministrazione, in virtù dell'onere di rendiconto annuale imposto per legge, può verificare in modo
costante e puntuale la morosità del condomino e, pertanto, in casi di “sofferenza” particolarmente
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accentuati, potrebbe essere costretta a valutare se proporre o meno istanza di fallimento, ovviamente in
presenza dei requisiti sopra evidenziati (art. 1, comma 2, lett. a-c, L.F).
Ciò premesso, la legittimazione attiva, cioé la titolarità della promozione dell'istanza, spetta
all'amministratore, in quanto si ritiene che rientri nel generale potere assegnatogli dall'art. 1130 c.c., n. 3)
(riscossione dei contributi), trattandosi di azione volta ad avviare una procedura di recupero forzoso delle
somme dovute.
Crediti residui ovvero come recuperare le poste escluse dal passivo fallimentare
Nella prassi quotidiana delle procedure concorsuali, destinata ad aumentare a fronte dell'attuale periodo di
crisi economica globale e trasversale, é frequente che la massa attiva del soggetto fallito non riesca a
soddisfare i creditori.
Nel caso dei crediti di condominio, acquista rilievo il fatto che gli oneri condominiali continuino ad
aumentare progressivamente in ragione del decorso del tempo (oneri ordinari) oppure degli interventi e
servizi di volta in volta deliberati dall'assemblea dei condomini (oneri straordinari).
In caso di esito incapiente del fallimento, l'amministrazione condominiale potrebbe valutare ulteriori e
diverse azioni esecutive.
Ad esempio, ove l'immobile sito in condominio, di proprietà del fallito, venga alienato quale cespite della
massa attiva, il condominio potrà rivolgersi all'acquirente e chiedere il pagamento, ai sensi dell'art. 63
disp. att. c.c., degli oneri condominiali imputabili all'anno in corso ed a quello precedente: é opportuno
chiarire che per “anno in corso e precedente” occorre adottare, come parametro di riferimento, la data
del decreto di trasferimento della proprietà dell'immobile in capo all'aggiudicatario (argomento ex
artt. 108 L.F. e 586 c.p.c.), mentre a nulla rileva il provvedimento di aggiudicazione. In caso invece di
conduttore fallito, il recupero potrebbe essere ancora più oneroso: il condominio dovrà attendere la
liquidazione della massa attiva e sperare che il realizzo sia sufficiente alla soddisfazione di tutti i ceti
creditori, salve unicamente le facoltà concesse ai creditori privilegiati in virtù degli artt. 2764 c.c. e 80 L.F.
Inoltre, ove il Curatore opti per il recesso dal contratto di locazione, il condominio ben potrà far
subentrare un nuovo conduttore, così ricominciando a percepire i canoni, mentre per il debito pregresso,
non rimarrà che attendere l'esito della procedura concorsuale.
Nel caso di coniugi in comunione dei beni, di cui uno solo sia stato dichiarato fallito, si possono dare
diverse ipotesi: ad esempio, ove il fallimento, nella persona del Curatore, opti per lo scioglimento della
comunione sull'immobile sito in condominio e di proprietà pro indiviso dei coniugi, il condominio, pur
sempre insinuato nella procedura, potrebbe attendere l'esito della liquidazione della comunione al fine,
successivamente, di avviare azione esecutiva verso la quota da liquidare al coniuge non fallito: inoltre, il
condominio potrebbe sottoporre a esecuzione forzata i beni e i crediti del coniuge non fallito (patrimonio
personale, crediti da lavoro, conti correnti bancari ecc.).
Considerazioni conclusive
Il fallimento del condomino può provocare un impatto rilevante sulla situazione patrimoniale del
condominio. Proprio per questo risulta esiziale il ruolo dell'amministrazione che, avendo la facoltà di
monitorare l'andamento dei pagamenti del condomino, é altresì capace di anticiparne una certa
'sofferenza', così da poter proporre prontamente istanza di fallimento o insinuazione tempestiva nel
fallimento già dichiarato.
Il recupero del credito seguirà sorti differenti a seconda del rapporto in base al quale il condomino fallito é
debitore del condominio (proprietà di unità, conduzione in locazione di appartamento
condominiale, status di comunione legale dei beni ecc.): all'uopo, é opportuno valutare la possibilità di
soddisfazione dei crediti condominiali su altri cespiti, non ricaduti nella massa attiva fallimentare oppure di
titolarità di terzi coobbligati con il fallito nel pagamento degli oneri condominiali.
la SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE
AMBITO OGGETTIVO DEL FALLIMENTO - STATO DI INSOLVENZA
Cassazione civ., Sez. I, 27 febbraio 2008, n. 5215
Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, la verifica, ex art. 5 L.F., dello stato
d'insolvenza dell'imprenditore commerciale esige la prova di una situazione d'impotenza, strutturale e
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non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate
nel loro complesso, in quanto già scadute all'epoca della predetta dichiarazione e ragionevolmente certe;
ne consegue, quanto ai debiti, che il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel
frattempo formato, ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo
riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il Giudice dell'opposizione
ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno
considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto nell'attitudine a
essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda
compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento.
AMBITO SOGGETTIVO DEL FALLIMENTO - QUALITÀ DI IMPRENDITORE
Cassazione civ., Sez. I, 28 maggio 2010, n. 13086
Il nuovo art. 1 L.F., introdotto dal D.Lgs. n. 169/2007 e in vigore anche per le curatele pendenti alla
data di efficacia del 1° gennaio 2008, privilegiando il criterio quantitativo rispetto alle categorie dei
fallibili, pone termine alla querelle circa la nozione di “piccolo imprenditore”, posto che non é più una
questione di qualità soggettive circa la dimensione dell'impresa, quanto piuttosto di superamento o
meno dei parametri normativamente fissati dalla disposizione in parola.
Cassazione civ., Sez. III, 19 giugno 2008, n. 2912
La nozione dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 c.c., va intesa in senso oggettivo, dovendosi
riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile a un dato
obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo
giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore
a esercitare la sua attività e dovendo essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale
dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere
considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti. Peraltro, ai fini
dell'industrialità dell'attività svolta (art. 2195 comma 1 c.c.), per integrare il fine di lucro é sufficiente
l'idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio; né a escludere tale finalità é
sufficiente la qualità di congregazione religiosa dell'ente.
AMMISSIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE
Cassazione civ., Sez. II, 30 giugno 2011, n. 14446
Il giudice del merito investito del potere di decidere l'opposizione allo stato passivo correttamente
ammette le somme al riparto, accogliendo l'opposizione, ove le stesse risultino dai bilanci regolarmente
approvati e non impugnati o annullati, mentre sono da escludere tutte le poste delle quali il condominio
opponente non abbia fornito la prova.(massima dell'autore)
Tribunale di Napoli, Sez. VII, 10 aprile 2009
é ammissibile al passivo fallimentare il credito vantato in base a decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo
per mancata opposizione del debitore (poi fallito) nei termini, a prescindere dalla circostanza che la
formula esecutiva sia stata apposta in epoca successiva al deposito della sentenza dichiarativa del
fallimento, poiché il decreto di esecutorietà del provvedimento monitorio, che ne sancisce formalmente
l'autorità di giudicato sostanziale, ha efficacia retroattiva di modo tale che i suoi effetti decorrono sino a
momento anteriore alla dichiarazione di fallimento.(massima dell'autore, sentenza pubblicata su
www.altalex.com)
Tribunale di Palermo, Sez. IV, 4 marzo 2009, n. 1118
Il condominio che, a mezzo di insinuazione tardiva al passivo fallimentare, richieda il pagamento degli
oneri condominiali ordinari e straordinari dovuti dal fallito e maturati successivamente alla dichiarazione
di fallimento, deve fornire la prova di aver regolarmente inviato al Curatore fallimentare formale
convocazione per la partecipazione all'assemblea che ha approvato i bilanci nei quali sono stati esposti
gli oneri di cui pretende il pagamento. (Lex 24)
CREDITI PREDEDUCIBILI
Tribunale di Roma 16 giugno 1999
Le spese inerenti il godimento dell'immobile, adibito a casa del fallito, compresi gli oneri condominiali
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relativi alla gestione ordinaria e ai servizi comuni, per il periodo successivo alla dichiarazione di
fallimento, sino a quando l'immobile é da lui abitato, non rientrano tra i debiti contratti per
l'amministrazione della procedura e non devono, perciò, soddisfarsi in prededuzione, ma rimangono a
esclusivo carico del fallito. (massima dell'autore del capitolo in TERZAGO, «Il Condominio», a cura di
CELESTE-SALCIARINI, Giuffré, 2010, 485)
Tribunale di Roma 11 gennaio 1992
Gli oneri di gestione straordinaria dell'immobile adibito a casa del fallito per il periodo successivo alla
dichiarazione del fallimento e sino a quando costui abita l'immobile sono a carico della massa e vanno
soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'art.111 L.F. (massima dell'autore del capitolo in TERZAGO, «Il
Condominio», a cura di CELESTE-SALCIARINI, Giuffré, 2010, 485)
FONDO SPECIALE
Corte d'Appello di Napoli 13 gennaio 2012, n. 57
L'art. 1135, n. 4), c.c. consente all'assemblea di costituire fondi speciali, con destinazione vincolata,
funzionali a sostenere spese straordinarie. La contabilità del “fondo cassa” segue quanto stabilito per il
rendiconto annuale, per cui non é richiesta una forma rigorosa, bastando l'intelligibilità della stessa con
riferimento ad entrate, uscite e quote di ripartizione. Il '“fondo cassa” va poi distinto dall'“avanzo di
cassa”, che, generato puramente e semplicemente dalla differenza tra entrate e uscite di un determinato
esercizio, soltanto una volta prodottosi potrà essere successivamente destinato, con delibera ad hoc d ,
a “fondo cassa”. (massima dell'autore, Lex 24)
Per le sentenze di Cassazione si rinvia a: Lex 24 (www.lex24.ilsole24ore.com).
la PRATICA
FAC-SIMILE
ISTANZA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE EX ART. 93 L.F.
TRIBUNALE DI <...>
Sezione Fallimentare
Nel fallimento n. <...> del <...>, G. del. Dott. <...>, Curatore <...>, per la curatela di Alfa s.r.l., in
persona del legale rappresentante pro temporecorrente in <...> pendente nella fase di: esame stato
passivo, udienza fissata al <...>
Il Condominio <...>, C.F. <...>, in persona dell'Amministratore pro tempore, Sig. <...>, rappresentato
dal medesimo [oppure: rappresentato e difeso dall'Avv. <...> del Foro di <...> (C.F. <...>; PEC <...>),
giusto mandato a margine del presente atto] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso
sito in <...> alla Via <...> [oppure: ed elettivamente domiciliato presso la persona e nello studio del
medesimo in <...> alla Via <...>],
premesso
- che, l'amministrazione del Condominio <...> in data <...> riceveva comunicazione del Curatore <...>,
con cui si dava atto della dichiarazione di fallimento della Alfa s.r.l. e della fissazione dell'udienza di esame
dello stato passivo per il giorno <...>, dinnanzi l'intestato Giudice, come da copia che si allega;
- che il Condominio <...> é creditore verso Alfa s.r.l. della somma di euro <...> (in lettere/<...>), dovuta
a oneri e ratei condominiali, di natura ordinaria/straordinaria, maturata durante il corso degli esercizi
<...>, con riferimento all'immobile di proprietà della medesima società sito nell'edificio condominiale alla
Scala <...>, interno <...>;
- [ove l'istanza sia fondata sui bilanci approvati] che il Condominio <...> ha regolarmente approvato i
bilanci preventivi e consuntivi, con relativi riparti, dai quali risulta la morosità gravante sull'immobile di
proprietà di Alfa s.r.l., come da copie conformi allegate e ha altresì provveduto a costituire in mora la
debitrice con lettera raccomandata a.r. del <...>, nonché a invitarla in varie occasioni allo spontaneo
adempimento del proprio debito, come da copie della corrispondenza intercorsa che si producono;
- [ove l'istanza sia fondata su decreto ingiuntivo]che il Condominio <...> ha ottenuto decretoingiuntivo n.
<...>/<...> presso il Tribunale di <...> avverso la Alfa s.r.l., relativo al pagamento delle somme
evidenziate: tale D.I., provvisoriamente esecutivo, é stato notificato in data <...>, unitamente ad atto di
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precetto /tale D.I. é divenuto provvisoriamente esecutivo per mancata opposizione e la formula é stata
apposta in data <...>, come da originale che si deposita;
- [ove il condominio possa vantare un privilegio] che, in virtù del D.I. citato/altro titolo, in data <...>
veniva iscritta ipoteca giudiziale a favore dell'istante e contro Alfa s.r.l., a garanzia del credito ingiunto e
delle ulteriori somme annesse, come da allegata certificazione;
- che, pertanto, in base a quanto esposto, il Condominio <...> vanta un credito liquido, esigibile e non
contestato nel suo ammontare e posizione nei confronti della Alfa s.r.l. fallita, [ove presente] nonché un
diritto di essere preferito agli altri creditori concorrenti in sede di liquidazione della massa attiva e di
riparto del ricavato, ai sensi degli artt. 53 e 54 R.D. 267/1942 s.m.i.;
- che il Condominio dichiara, ai sensi dell'art. 93, 1° comma, n. 5), R.D. n. 267/1942 s.m.i., di voler
ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni di cancelleria e inerenti la procedura fallimentare, anche a
cura del Curatore nominato, ai seguenti recapiti: fax: <...>; e-mail/PEC: <...>;
Tutto ciò premesso, l'istante, rappresentato e domiciliato come in epigrafe,
ricorre
all'Ill.mo Tribunale intestato affinché, verificate le condizioni di tempestività della presente istanza, nonché
le caratteristiche dei crediti vantati verso la società Alfa a r. l. fallita, nonché ogni altra questione inerente
la domanda svolta, Voglia:
- ammettere il Condominio <...> in persona dell'Amministratore p.t. al passivo fallimentare in ragione
della somma di Euro <...> (in lettere/...), sulla scorta delle motivazioni fornite in premessa e, per
l'effetto, ammettere il medesimo istante alla partecipazione alla procedura e ripartizione della massa
attiva da liquidare;
- ammettere il Condominio <...> in persona dell'Amministratore p.t. alla prelazione sul prezzo dell'oggetto
del privilegio vantato dall'istante, in virtù di ipoteca giudiziale iscritta il <...>, ai sensi dell'art. 54 R.D. n.
267/1942 s.m.i. nonché alle eventuali ripartizioni prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati.
Ci si riserva sin d'ora di proporre istanza di ammissione in prededuzione, ai sensi degli artt. 111 e 111 bis
i R.D. 267/1942 s.m.i., circa gli oneri e i ratei condominiali maturandi dal deposito della presente istanza
in poi.
Si producono:
1) - N) <...>
Si dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come da ultimo modificato dalla Legge n. 183/2011, il
contributo unificato non va assolto per le istanze di insinuazione al passivo tempestive.
Lì, <...>
Condominio <...>
L'amministratore pro tempore
[se l'istanza é presentata senza assistenza legale]
Avv. <...>
[se l'istanza é presentata con assistenza legale]
Ventiquattrore Avvocato, 1.5.2012 - n. 5 - p.8, Separazione: recupero delle spese accessorie
per i figli, di Cracco Lorenza, Fedrigoni Clarissa
la QUESTIONE
Cosa si intende per spese accessorie al mantenimento dei figli? » necessario che tali spese
siano sempre previamente concordate tra i genitori? Il provvedimento giudiziale che statuisce
il contributo di mantenimento del genitore non collocatario é titolo esecutivo per
il recupero coattivo delle spese straordinarie? In quali casi, ai fini del recupero forzoso delle
spese accessorie, é necessario ricorrere al procedimento monitorio?
l'APPROFONDIMENTO
Il tramonto della nozione generica di “spese straordinarie”
Il codice civile non contiene una espressa disciplina in materia di “spese straordinarie”. L'articolo 155,
comma 2, c.c. si limita a stabilire la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al
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mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, senza alcuna distinzione in merito
all'ordinarietà o straordinarietà delle spese necessarie al loro sostentamento. La portata e il contenuto
della locuzione “spese straordinarie” sono frutto di un'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale la cui
evoluzione, a seguito dell'introduzione del regime dell'affido condiviso e della sua prassi applicativa,
sembra aver oggi portato al superamento stesso della nozione generica e imprecisa di “spese
straordinarie”, per l'introduzione del concetto più chiaro e circostanziato di “spese accessorie”.
Normativa di riferimento
Codice civile: artt. 147, 148, 155; Codice di procedura civile: artt. 474, 708; Legge 1° dicembre
1970, n. 898: art. 6.
Per lungo tempo con il termine “spese straordinarie” si é inteso indicare tutte quelle spese ulteriori
rispetto agli oneri più strettamente attinenti al mantenimento quotidiano della prole, assolto dall'assegno
perequativo mensile a carico del genitore non collocatario o non affidatario.
Spese riguardanti aspetti tra loro diversificati, ma per lo più attinenti alla sfera scolastica, sportiva, ludicoricreativa e medico-sanitaria dei figli.
La “straordinarietà” di tali spese é stata rinvenuta, sia in dottrina che in giurisprudenza, nell'essere tali
esborsi connessi a necessità filiali “occasionali” o “imprevedibili”, non quantificabili ex ante, o perché
legate a contingenze sopravvenute e imprevedibili, anche nell'entità, o perché non rientranti nella
consuetudine di vita dei figli avuto riguardo al livello sociale del nucleo familiare.
Il criterio utilizzato per l'individuazione concreta di dette spese é stato quello della verifica “a contrario”o
“per esclusione”, rispetto alle spese già ricomprese nell'assegno mensile, diretto a coprire esigenze di vita
di natura “ordinaria” come quelle alimentari, di igiene personale, vestiario, ricreative, nonché quelle per
regali, spostamenti urbani e acquisto di libri (cfr. Cassazione 19 luglio 1999, n. 7672).
Sotto il profilo dell'occasionalità, in dottrina é stato rilevato che le spese straordinarie «a differenza
dell'assegno, non vengono erogate in misura fissa e corrente ogni mese, con una destinazione generica al
mantenimento, ma solo a richiesta a copertura di singoli e determinati esborsi» (cfr. NAPOLITANORUSSO,
«Ascolto del minore e provvedimenti relativi alla prole», in A A .VV., Le prassi giudiziali nelle cause di
separazione e divorzio, Torino, 2007, 66).
Le spese straordinarie secondo la giurisprudenza
La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha tentato più volte di fornire un'enucleazione organica
delle “spese straordinarie”.
Sono state ricomprese in detta nozione: le spese mediche non coperte dal SSN, le spese relative
all'istruzione (tasse scolastiche, tasse universitarie, libri, corsi di specializzazione, lezioni di sostegno per
carenze scolastiche) (cfr. Cass. 19 luglio 1999 n. 7672), le spese per la cultura e lo sport (cfr. Cassazione
22 agosto 2006 n. 18242), le spese relative a un intervento odontoiatrico non urgente e con finalità
meramente estetiche (cfr.Cassazione 17 dicembre 2007 n. 26570), le spese per le cure odontoiatriche che
importino l'estrazione di elementi dentari, o per trattamenti psicoterapeutici, ovvero relative all'acquisto di
occhiali da vista, quelle per un improvviso e necessario intervento chirurgico, le spese di custodia della
figlia minore (cfr. Tribunale di Genova 12 gennaio 2008, in www.famigliaegiustizia.it), i costi di viaggio per
gli studenti fuori sede, l'acquisto di un personal computer (cfr. Tribunale di Modena 1° dicembre 2005, n.
2051, inwww.giuraemilia.it, Tribunale di Lamezia Terme 10 maggio 2004, inCorti calabresi, 2005, 251), le
spese per medicinali necessari per fronteggiare situazioni che non rientrano nella normale gestione di vita
quotidiana del figlio (cfr. Cass. 25 luglio 1992, n. 8995), ovvero, di libri e strumenti di alto prezzo, o costi
per viaggi all'estero, anch'essi per motivi di studio o di perfezionamento (cfr. Tribunale di Pisa, 20 febbraio
2010, in Dir. Famiglia, 2010, 2, 776,Cass. 12 dicembre 2003, n. 19040).
Le spese ordinarie secondo la giurisprudenza
Sono state ritenute “ordinarie”: le spese alimentari, di igiene personale, vestiario, ricreative, nonché
quelle per regali, spostamenti urbani e acquisto di libri.
Con particolare riguardo a quelle sanitarie, sono da ritenersi ordinarie quelle relative a una normale visita
pediatrica di controllo o all'acquisto di medicinali da banco (Trib. civ. Catania, Sez. I, 4 dicembre 2008,
proc. n. 12225/06 R.G.), le spese per la baby-sitter (cfr. Cassazione 26 marzo 2004 n. 6074, Cassazione
28 aprile 2004 n. 8099, Corte d'Appello di Napoli 13 luglio 2007, in www. minoriefamiglia.it).
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Le spese sulle quali la giurisprudenza ha posizioni contrastanti
Controversa é la classificazione delle spese relative alla mensa scolastica, ritenuta da alcune pronunce di
merito una spesa da considerarsi “ordinaria” e da intendersi ricompresa nell'assegno mensile (cfr. Trib.
Genova 13 settembre 2006) e in altre decisione ritenuta un costo ulteriore rispetto al contributo fisso
periodico (cfr. Trib. Monza, Sez. IV, 4 febbraio 2008, Trib. Monza, Sez. IV, 5 maggio 2008). Anche in
relazione alle spese sportive non vi é unicità di vedute, posto che parte della giurisprudenza le ritiene
comunque rientranti in un concetto di mantenimento “ordinario” nella misura in cui le stesse fossero già
sostenute dalla famiglia al momento della separazione (cfr. Cass. n. 12461/2008). Così come alcune
pronunce distinguono il concetto di straordinarietà della spesa in ragione della particolare onerosità della
stessa avuto riguardo al tenore di vita della famiglia.
Nella recente elaborazione del concetto di “mantenimento dei figli”, si é andata tuttavia progressivamente
affermando l'idea secondo la quale il mantenimento “ordinario” della prole impone ai genitori di far fronte
a una molteplicità di esigenze, che attengono non solo al sostentamento dei figli, come quelle alimentari,
e abitative, ma anche a ulteriori ambiti, quali quello scolastico, sportivo, sanitario e sociale (tra le
altre, Cassazione 16 maggio 2008 n. 12461) afferenti anch'essi a un concetto “ordinario” di
mantenimento.
Tale osservazione origina da un'attenta analisi dell'applicazione pratica del regime dell'affido condiviso. é
infatti sempre più frequente, nella prassi, la distinzione della partecipazione di ciascun genitore a singole
voci di spesa, ovvero la statuizione di una contribuzione al mantenimento in forma diretta. Si assiste
inoltre a una crescente e generalizzata esigenza di chiarezza nell'individuazione delle “sfere di
competenza” di ciascun genitore, anche al fine di ovviare alle problematiche nascenti dal difetto di
consenso all'adozione delle c.d. “spese straordinarie” che, vigente l'affido condiviso, comporta non
indifferenti problemi nel loro successivo recupero da parte del genitore che le ha sostenute.
Le c.d. spese accessorie
La nozione indeterminata di “spese straordinarie” appare quindi oggi sostituita dal preferibile riferimento
alle “spese accessorie” al mantenimento della prole, da intendersi come ulteriori e integrative rispetto alla
quota ordinaria stabilita a carico del genitore non collocatario o non affidatario.
Tali spese, a loro volta, potranno ritenersi “ordinarie”, nella misura in cui risultano preesistenti al
momento della separazione dei genitori, connotandosi in termini di normalità rispetto alle consuetudini di
vita della prole e pertanto rientranti nel loro “ordinario mantenimento”.
Saranno invece da considerarsi “straordinarie” quelle spese caratterizzate dai requisiti della occasionalità e
imprevedibilità della loro insorgenza sia con riferimento all'imponderabilità del loro verificarsi, sia della
loro entità risultando particolarmente onerose rispetto alla consuetudine di vita riferita al livello sociale del
nucleo familiare.
Tale distinzione sembra avere trovato un piano riconoscimento dalla Corte di Cassazione la quale, con la
sentenza n. 11316/2011, ha posto un importante nuovo criterio per l'individuazione concreta delle spese
“accessorie” distinguendo tra quelle “ordinarie”, suscettibili di recupero immediato in virtù del
provvedimento che statuisce il contributo di mantenimento, e quelle “straordinarie”, per il cui rimborso é
tuttora necessario il ricorso al procedimento di ingiunzione (v. infra).
I protocolli per il processo di famiglia
Presso alcuni Tribunali italiani, di concerto tra tutti gli operatori della materia familiare, e in particolare
dalla collaborazione tra magistrati e avvocati, si é addivenuti alla redazione di protocolli di intesa che
contemplano anche la disciplina delle spese accessorie.
Il “Protocollo per il Processo di Famiglia” in vigore presso il Tribunale di Verona, siglato in data 13 febbraio
2009 (cfr.www.ordineavvocati.vr.it), prevede alla sez. III punto B): «1) é auspicabile che i difensori delle
parti non si limitino ad utilizzare il termine “spese straordinarie” e provvedano, invece, a indicare in modo
dettagliato quali siano le ulteriori spese, rispetto al contributo fisso mensile, che i coniugi dovranno
corrispondere pro quota (es. spese mediche e/o specialistiche non coperte dal SSN, spese per l'iscrizione
scolastica, acquisto libri e materiali scolastici, gite scolastiche, corsi di lingua e/o sportivi, centri estivi
ecc.).
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2) Dette spese potranno meglio essere precisate, sempre osservando le indicazioni di cui al punto
precedente, suddividendole in medico-sanitarie, scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche.
3) é, altresì, auspicabile che siano indicate le modalità del pagamento fra i coniugi e specificato che, nel
caso di spese medico-sanitarie, esse non necessitano di essere previamente concordate qualora urgenti,
fermo restando il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
4) é infine auspicabile che le indicazioni di cui ai precedenti punti siano osservate sia dai difensori nella
predisposizione delle condizioni concordate fra i coniugi nei casi di separazione consensuale e di divorzio
congiunto, ovvero nelle richieste conclusive delle cause giudiziali, sia dal Presidente nell'emanazione dei
provvedimenti temporanei e urgenti, sia dal Giudice estensore nelle sentenze o nei provvedimenti
conclusivi dei procedimenti ex art. 710 c.p.c. e/o ex art. 9, legge n. 898/1970.
5) Qualora si manifestasse l'opportunità di evitare, in tema di ripartizione delle spese, un'eccessiva
conflittualità tra le parti, il Giudice potrà quantificare forfettariamente l'entità di tali spese da porre in tutto
o in parte a carico della parte onerata».
Allineati al “Protocollo per il Processo di Famiglia” in vigore presso il Tribunale di Verona, sono il
“Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio” del Tribunale di Milano (cfr. www.
ordineavvocatimilano.it) e il “Protocollo per i Giudizi di Separazione Divorzio e relative modifiche” siglato il
6 maggio 2011 in vigore presso il Tribunale di Firenze (cfr. www.ordineavvocati.renze.it).
Affido condiviso e “previo accordo” dei genitori sulle spese accessorie
Con l'applicazione del regime dell'affido condiviso, é stato posto in dubbio il presupposto del previo
accordo tra i genitori, anche in assenza di un'espressa pattuizione in tal senso.
La risposta al quesito é questione di non poco momento se si ha riguardo al fatto che la necessità o meno
del previo accordo tra i genitori rileva in maniera determinante al momento del recupero forzoso delle
spese straordinarie, che potrebbe venire paralizzato dall'opposizione del mancato previo consenso alla
spesa sostenuta.
In Dottrina e in Giurisprudenza é consolidato l'orientamento secondo il quale la nozione di “spese
straordinarie” non coincide con quella di “decisioni di maggiore interesse”, le quali, ai sensi degli artt. 155,
comma 3, c.c. e 6, comma 4, legge n. 898/1970, devono essere adottate da entrambi i genitori. Le scelte
di maggiore interesse, destinate a incidere significativamente sulla vita, sull'istruzione e sui valori guida
nell'educazione dei figli, ovvero relativamente alla loro salute, possono, infatti, non accompagnarsi ad
alcuna spesa di rilievo, come nel caso delle determinazioni relative all'educazione religiosa dei minori. Al
contrario, la particolare onerosità di un esborso può trovare fondamento in decisioni (viaggi all'estero o
necessarie terapie mediche), non rilevanti nella vita e nella formazione della prole, al punto da richiedere
il consenso di entrambi i genitori (Cassazione 5 maggio 1999 n. 4459).
Le spese straordinarie che implicano decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere sempre
concordate tra i genitori.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, tuttavia, «il diritto di concordare la decisione di maggiore
interesse per i figli non attribuisce al genitore non convivente un diritto indiscriminato di veto sulla
proposta avanzata dall'altro genitore (ad esempio, a proposito della scelta della scuola), ma significa che
lo stesso dovrà esprimere validi motivi di dissenso da tale scelta e, in caso di mancato accordo, potrà
ricorrere al giudice» (cfr. Cassazione 28 gennaio 2009 n. 2182).
Le spese straordinarie che non coincidono con scelte di maggiore interesse per i figli devono anch'esse
essere previamente comunicate e concertate tra i genitori?
La risposta dipende dal regime di affido della prole. La Cassazione ha precisato che il genitore non
affidatario deve intervenire e concorrere solo nelle scelte straordinarie di maggior interesse, c.d. di
indirizzo, sicché, con riferimento alle decisioni sulle spese di carattere straordinario che non coincidono
con quelle di maggior interesse, egli non ha diritto di interloquire (cfr. Cass. 12 aprile 2010 n. 8676).
Il genitore affidatario potrà quindi decidere autonomamente sulla determinazione delle spese
straordinarie, senza la necessità di accordarsi preventivamente con l'altro genitore o di richiedere il suo
parere.
Diversamente, nell'ipotesi dell'affido condiviso, appare quantomeno opportuna, in ossequio alla ratio della
novella, una previa comunicazione e condivisione delle spese “straordinarie” relative alla prole. Nella
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prassi, tuttavia, spesso risulta di complessa attuazione acquisire il previo consenso dell'altro genitore
rispetto a spese che esulano la potestà ordinaria, e soprattutto ottenere in seguito il loro rimborso, al
quale potrà facilmente essere opposta la mancata previa consultazione, ovvero il mancato consenso
dell'altro genitore.
Tale meccanismo, invero, nel tempo sembra aver prestato il fianco a interpretazioni strumentali,
all'elusione della contribuzione al pagamento delle spese straordinarie da parte del genitore non
collocatario, con evidenti illegittime conseguenze proprio sotto il profilo della difficoltà del loro recupero da
parte del genitore che ha sostenuto la spesa. Si pensi all'ipotesi dell'acquisto di materiale didattico
suppletivo per attività extrascolastiche o per una gita scolastica o ricreativa, ovvero le spese conseguenti
a un consulto specialistico (FLORIO).
Per ovviare a tale difficoltà, la Suprema Corte, con la recente sentenza n. 11316/2011, come già
accennato, é giunta a introdurre la categoria delle spese accessorie “ordinarie”, suscettibili di essere
rimborsate anche se assunte su unilaterale iniziativa del genitore collocatario.
Spese accessorie “straordinarie”: recupero attraverso il procedimento di ingiunzione
L'art. 474 c.p.c. prevede che l'esecuzione forzata possa avere luogo unicamente in virtù di un titolo
esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Come abbiamo visto, non esiste per le spese straordinarie un'elencazione normativa tassativa, sicché la
loro definizione necessita di un accertamento caso per caso.
Il provvedimento giudiziario con cui viene posto a carico di un genitore l'obbligo di contribuire, in una
determinata misura, alle spese straordinarie relative ai figli non integra pertanto una previsione che
corrisponde ai predetti requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, rappresentando una sorta di previsione
generica di condanna in futuro insuscettibile di per sé sola di esecuzione (Cassazione 28 maggio 2008 n.
14133).
La Corte di Cassazione, con sentenza 28 gennaio 2008, n. 1758, ha quindi stabilito che qualora il genitore
onerato di un siffatto obbligo di contribuzione alle spese straordinarie non paghi, sia pure pro quota, le
spese straordinarie relative ai figli, ai fini delrecupero delle predette é necessario azionare un ulteriore
intervento del giudice, volto ad accertare l'avveramento dell'evento futuro e incerto cui é subordinata
l'efficacia della condanna, ossia l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la
relativa entità, non suscettibili di essere desunte sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima
pronuncia (Cass. civ., Sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1758, nello stesso senso Cass. 30 novembre 2007, n.
25010, Cass. 20 gennaio 2006, n. 1203).
Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, confermato anche in una recentissima pronuncia di
legittimità (Cass. 24 febbraio 2011, n. 4543), si fonda sull'assunto della genericità contenuta nel
provvedimento giudiziale emesso in sede di separazione o divorzio, in punto spese straordinarie, da cui
consegue che il presupposto dell'obbligo costituito dall'esborso da parte del genitore avente diritto al
rimborso é futuro e incerto sia nell'an che nel quantum, poiché subordinato all'effettiva sopravvenienza
degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (Trib. Palermo, Sez. I, 9 marzo 2009, n.
1178, inGuida dir., 2010, 1, 5).
In giurisprudenza é stato in particolare evidenziato che «l'obbligo per il marito di corrispondere alla moglie
il 50% delle spese scolastiche sostenute per il figlio costituisce un obbligo che, disciplinando spese future
non suscettibili di esatta determinazione, non costituisce titolo esecutivo per le somme medesime. Il
coniuge che abbia sostenuto tale spesa può, sulla base dell'obbligo generico statuito nel verbale di
separazione, proporre autonoma domanda giudiziale (anche in via monitoria) diretta a determinare
l'esatta entità dell'obbligo e a formare un titolo esecutivo azionabile nei confronti del coniuge
inadempiente» (Trib. Milano, 24 gennaio 2006, in Giustizia a Milano, 2006, 3, 23). Ai fini
del recupero delle spese accessorie per i figli non contenute nell'assegno di mantenimento periodico, sarà
quindi necessario ricorrere al procedimento di cognizione ovvero di ingiunzione, sempreché delle spese
straordinarie possa essere provato per iscritto il loro esatto ammontare.
La pretesa azionata per il recupero di dette spese, in sede ordinaria o in sede monitoria, diretta al
conseguimento di un titolo esecutivo da utilizzare esecutivamente, ha per oggetto l'accertamento del
pagamento sostenuto dal genitore istante e l'inadempimento da parte del genitore obbligato. Occorrerà, in
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particolare, accertare se gli importi di cui l'istante chiede la restituzione, possano qualificarsi come “spese
straordinarie”, e se, trattandosi di spese comportanti decisioni di maggiore interesse per la prole, ovvero
di decisioni straordinarie manente il regime dell'affido condiviso, sussista l'accordo dell'altro genitore.
Diversamente opinando, nell'ipotesi in cui per l'esecuzione coattiva potesse essere utilizzato sic et
simpliciter il provvedimento giudiziale che statuisce l'obbligo di pagamento delle predette spese,
risulterebbe di fatto compromessa la garanzia di giustizia che dovrebbe assistere l'esecuzione coattiva nei
confronti del genitore che si ritiene obbligato al rimborso, il quale ben potrebbe avere diritto di opporsi
validamente alla restituzione degli importi sostenuti a titolo di “spese straordinarie”.
é stato osservato, infatti, che il genitore non affidatario o non collocatario si potrebbe veder di fatto
esposto ai capricci dei figli, ai quali magari il coniuge affidatario o collocatario non abbia saputo opporsi,
senza alcuna remora educativa e, dunque, anche in misura maggiore rispetto all'effettiva capacità
economica della famiglia. In questo caso il coniuge richiesto potrebbe legittimamente rifiutarsi di pagare la
propria quota, per lo meno nella parte che superi il limite di quanto sarebbe stato necessario per l'acquisto
di beni di livello adeguato alla fascia socio-economica di appartenenza della famiglia (NARDI,
«Sull'inidoneità del provvedimento di separazione a valere come titolo esecutivo in ordine alle spese
straordinarie per il mantenimento della prole», inGiust. civ., 2010, 4, 1002).
Approfondimenti dottrinali
- CAMPAGNOLI, «Divorzio, spese scolastiche, azionabilità del titolo esecutivo», in Famiglia e diritto, 89/2008, 815 ss.;
- DE MARZO, «Spese straordinarie nell'interesse dei figli e consenso del genitore non affidatario», in Il
corriere giuridico, 9/1999, 1105 e 1106;
- FLORIO, «Aspetti economici nella crisi della famiglia. Le spese straordinarie», in Famiglia e diritto,
10/2010, 890 ss.;
- GALLUZZO, «Il principio che prevede la partecipazione paritaria non é considerato inderogabile»,
in Famiglia e minori, 7/2011, 33;
- GIORGETTI, «Efficacia del provvedimento presidenziale ex art. 708 c.p.c.», in Famiglia e diritto,
7/2011, 692 ss.;
- GIUSTI, «Le spese straordinarie per il mantenimento dei .gli non autosufficienti ed esecutività
dell'ordinanza emessa in sede di separazione o divorzio», in Giur. merito, 2011, 4, 995;
- NARDI, «Sull'inidoneità del provvedimento di separazione a valere come titolo esecutivo in ordine alle
spese straordinarie per il mantenimento della prole», in Giust. civ., 2010, 4, 1002;
- PADALINO, «Accordo necessario solo per scelte importanti», in Famiglia e minori, 3/2009, inserto n.
3, 12;
- PADALINO, «Sempre decisivo il requisito dell'imprevedibilità», in Famiglia e minori, 3/2009, inserto n.
3, 3;
- PADALINO, «Un credito indeterminato esclude l'esecutività», in Famiglia e minori, 3/2009, inserto n.
3, 14;
- PALEARI, «Spese per teatro e nuoto della .glia: sì al decreto ingiuntivo a carico dell'ex coniuge»,
in Diritto e giustizia, 2011, 138;
- VACCARO, «Il genitore obbligato può sempre contestare la legittimità degli esborsi», inFamiglia e
minori, 8/2011, 58.
Così, nell'ipotesi di scelte “di maggiore interesse dei figli”, il coniuge obbligato al rimborso potrebbe avere
della valide argomentazioni per opporre e sostenere il proprio dissenso. Così come nell'ipotesi dell'affido
condiviso, in cui vige una maggiore attenzione in ordine alla previa concertazione tra i genitori, sarebbe
lecita l'opposizione per la mancata anteriore comunicazione e il mancato raggiungimento dell'accordo in
ordine alle stesse, soprattutto laddove conseguono esborsi superiori ai limiti del tenore socio-economico
della famiglia.
L'oggetto del procedimento di cognizione, ovvero del procedimento monitorio, per l'utilizzo del quale vi é
maggiore favore soprattutto in termini di speditezza e celerità nell'ottenimento del relativo titolo, esula
dall'indagine relativa alla legittimità ovvero ai presupposti o al contenuto delle condizioni di separazione e
divorzio che statuiscono l'obbligazione di pagamento, che si intendono per date e presupposte.
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La competenza in ordine a dette controversie, pertanto, va determinata in ragione del valore della causa
secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversie del tutto diverse da quelle concernenti la modifica
delle condizioni della separazione, rientranti nella competenza funzionale del tribunale. La domanda di
valore inferiore a euro 5.000,00, quindi, varrà a radicare la competenza del Giudice di Pace, ai sensi
dell'articolo 7 c.p.c., così come l'eventuale giudizio di opposizione. L'orientamento della Suprema Corte é
consolidato in tal senso: «la competenza in ordine alla controversia avente a oggetto l'adempimento delle
obbligazioni assunte dal coniuge in sede di separazione consensuale (ma evidentemente il principio vale
anche per l'adempimento delle obbligazioni imposte con i provvedimenti presidenziali o la sentenza di
separazione giudiziale) circa il pagamento delle spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge
affidatario, va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari» (Cassazione 17
dicembre 2007, n. 26570; in senso conforme Cassazione 22 agosto 2006, n. 18240).
Corte di Cassazione, sentenza n. 11316/2011: spese accessorie “ordinarie” e
loro recupero coattivo immediato
La Corte di Cassazione con sentenza n. 11316/2011, innovando l'orientamento pregresso sancito con la
pronuncia n. 1758/2008, da cui ha espressamente preso le distanze, ha stabilito che per il recupero delle
spese mediche e scolastiche ordinarie é possibile procedere sulla base del provvedimento giudiziale che
statuisce il relativo obbligo, senza necessità di ottenere un nuovo titolo esecutivo. Per comprendere le
ragioni e la portata del principio di diritto contenuto in tale decisione, appare opportuno ripercorrere i
principali passaggi del testo motivazionale.
L'efficacia esecutiva del titolo che statuisce l'obbligo delle spese accessorie
La Suprema Corte procede dall'assunto secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di
condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse,
richiedere ex novo un altro titolo (quale il decretoingiuntivo) contro il medesimo debitore per lo stesso
titolo e lo stesso oggetto, benché all'imprescindibile condizione che l'oggetto della condanna sia
idoneamente delimitato e quantificato (Cass. 10 settembre 2004, n. 18248; Cass. 30 giugno 2006, n.
15084), o, a tutto concedere, delimitabile o quantificabile in forza di elementi idoneamente indicati nel
titolo stesso e all'esito di operazioni meramente materiali o aritmetiche (tra le molte: Cass. 8 luglio 1977
n. 3050; Cass. 1° giugno 2005 n. 11677; Cass. 2 aprile 2009 n. 8067; Cass. 30 novembre 2010 n.
24242; Cass. 5 febbraio 2011 n. 2816).
é consolidato infatti da tempo nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto per il quale:
«nell'ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto
non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, cosicché, in assenza di un vero e proprio
contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali
parti del provvedimento, da interpretare in base all'unica statuizione che, in realtà, esso contiene»
(così Cassazione 14 febbraio 2007 n. 3336).
Pertanto, laddove nella previsione giudiziale siano state già indicate delle somme (espressamente
determinate ovvero determinabili in base a un semplice calcolo aritmetico), non si potrà ricorrere al
procedimento di ingiunzione, potendosi avvalere del provvedimento medesimo come titolo esecutivo. I
requisiti della certezza e della liquidità del titolo risultano infatti assolti laddove si consideri che può
definirsi certo il diritto soggettivo, non soltanto quando il suo contenuto sia precisamente determinato, ma
anche quando esso sia facilmente determinabile alla stregua degli elementi indicati nella sentenza che lo
accerta in modo definitivo.
Mentre il requisito della liquidità risulta assolto anche laddove alla determinazione del credito possa
pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi contenuti nel
titolo fatto valere, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati
assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo,
perché così presupposti dalle parti e pertanto acquisiti al processo, sia pure per implicito. (cfr. GIUSTI ,
«Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli non autosufficienti ed esecutività dell'ordinanza
emessa in sede di separazione o divorzio», in Giur. Merito, 2011, 4, 995. Per tutti, Cass. 14 marzo 2008,
n. 6885; Cass. 2 agosto 2001 n. 10608; Cass., Sez. Un., 5 febbraio 1997 n. 1082; Cass. 22 aprile 1993 n.
476; Cass. 26 gennaio 1987 n. 714).
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La necessità dell'acquisizione di un nuovo titolo esecutivo in ragione dell'incertezza e illiquidità
della previsione relativa alle spese accessorie
La Corte di Cassazione richiama quindi il proprio precedente e consolidato orientamento secondo il quale il
provvedimento giudiziario con cui in sede di separazione personale si stabilisca, ai sensi dell'art. 155 c.c.,
comma 2, quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore affidatario paghi, sia
pure pro quota, le spese straordinarie (senza altra specificazione) relative ai figli, richiede, nell'ipotesi di
non spontanea attuazione da parte dell'obbligato e al fine di legittimare l'esecuzione forzata, stante il
disposto dell'art. 474 comma 1, c.p.c., un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare
l'avveramento dell'evento futuro e incerto cui é subordinata l'efficacia della condanna, ossia l'effettiva
sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere
desunte sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia (Cass. 28 gennaio 2008, n.
1758).
Le ragioni di effettività della tutela del titolare del credito per spese accessorie
Ciò premesso, i giudici di legittimità sottolineano come tale principio possa soccombere in considerazione
della necessità, altrettanto meritevole di riconoscimento, di apprestare garanzia a evidenti «minimali
esigenze di effettività della tutela del titolare del particolare credito alimentare», necessità che porta a
escludere l'applicazione di tale rigorosa conclusione con riferimento alle spese mediche e scolastiche
ordinarie, in sé sole considerate (quali quelle per cui pacificamente é causa nel caso di specie e con
esclusione quindi di spese “straordinarie” intese in senso residuale e onnicomprensivo) e opportunamente
documentate, perché il titolo esecutivo originario riguarda un credito comunque certo ab origine,
oggettivamente determinabile e liquidabile sulla base di criteri oggettivi».
La definizione delle spese mediche e scolastiche come “spese accessorie ordinarie“ in base alle
nozioni di comune esperienza
Osserva la Suprema Corte che la contribuzione alle spese mediche e scolastiche ordinarie non si riferisce a
fatti meramente eventuali, né a fatti o eventi qualificabili come straordinari, vale a dire come imprevedibili
e ipotetici.
Il principio richiamato é quello contenuto all'art. 148 c.c. il quale prevede il dovere generalissimo di
mantenere, istruire ed educare la prole, il quale implica come “normale”, secondo nozioni di comune
esperienza, la necessità di esborsi costanti per l'istruzione, atteso che anche quella pubblica li richiede in
misura sempre più notevole in rapporto al grado della scuola o istituzione superiore o universitaria
frequentata.
Così come rientra nel novero degli eventi classificabili quali statisticamente ordinari o frequenti pure la
necessità di esborsi, di cui é variabile effettivamente soltanto la misura e l'entità in rapporto allo stato di
piena salute, per prestazioni mediche, generiche o specialistiche, attesa la normalità del ricorso a queste
ultime, anche solo per controlli periodici o di routine.
Afferma dunque la Corte che: «La contribuzione del genitore é quindi riferita, per le spese meramente
mediche e scolastiche (e non anche per quelle genericamente indicate come straordinarie e comunque
diverse e ulteriori), a eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi e a esborsi da
ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum».
Determinazione del “quantum” sulla base di documentazionedi spesa rilasciata da strutture
pubbliche, altri soggetti indicatinel titolo o concordate tra i genitori
Al fine di superare l'ostacolo dell'indeterminatezza del quantum, il Collegio giunge ad affermare che le
spese mediche e scolastiche potranno ritenersi determinate anche sotto tale profilo, nella misura in cui
siano giustificate da una «documentazione di spesa rilasciata da strutture pubbliche - attesa la natura
della funzione da esse esercitata e la particolare attendibilità da riconoscersi, in via di principio e
impregiudicata la possibilità di una loro contestazione, ai documenti da esse rilasciati - o da altri soggetti
che siano specificamente indicati nel titolo o concordati preventivamente tra i coniugi». Si ritiene, in
particolare, che una tale modalità operativa (determinazione del quantum sulla base di documentazione
rilasciata da strutture pubbliche o altri soggetti specificamente indicati nel titolo o concordati tra i coniugi)
corrisponda - anche in tal caso per nozioni di comune esperienza - a criteri di ordinaria frequenza
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statistica, e può prendersi a base quale implicito elemento il quale, benché estrinseco al titolo, viene dallo
stesso presupposto, e sia quindi idoneo a completarne il comando.
Necessità di un nuovo titolo esecutivo solo per le spese effettivamente straordinarie,
oggettivamente incerte
Secondo la Cassazione, quindi, la conclusione rigorosa di cui alla sentenza n. 1758 del 2008, relativa della
necessità di un indefinito reiterato e ulteriore ricorso al giudice della cognizione per la formazione di una
pluralità di nuovi titoli esecutivi, va temperata e mantenuta ferma con riferimento alle sole spese
effettivamente straordinarie e diverse da quelle medico-sanitarie e scolastiche, siccome riguardanti eventi
il cui accadimento sia oggettivamente incerto.
Al contrario, il provvedimento con cui in sede di separazione o divorzio si stabilisca, ai sensi dell'art. 155,
comma 2, c.c. quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi,
sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli, costituisce esso stesso titolo
esecutivo e non richiede, nell'ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte dell'obbligato e al fine di
legittimare l'esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, qualora il genitore creditore possa
allegare e opportunamente documentare l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal
titolo e la relativa entità.
A tutela del genitore richiesto del rimborso, rimane pur sempre il diritto di contestare - ex post e in sede
di opposizione all'esecuzione, dopo l'intimazione del precetto o l'inizio dell'espropriazione - la sussistenza
del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle
modalità di individuazione dei bisogni del minore.
La sentenza n. 11316/2011 rappresenta un arresto giurisprudenziale di estremo rilievo. Con tale decisione
la Corte di Cassazione, infatti, é giunta a distinguere, con una vera e propria opera ermeneutica, le “spese
accessorie ordinarie” all'assegno mensile, che si rinvengono in tutti quegli oneri che già rappresentano
parte del mantenimento dei figli minori al momento della separazione, e le “spese accessorie
straordinarie”, ovverosia quelle spese ulteriori non rientranti nelle consuetudini di vita già acquisite dalla
prole, che i genitori dovranno, caso per caso, discutere e concordare. Nella misura in cui già durante la
convivenza matrimoniale i figli frequentavano una determinata scuola, o un determinato sport, o erano
soliti effettuare visite mediche, o assumere specifici farmaci, dovrà intendersi che per dette spese esisteva
già un accordo tra i genitori anche in ordine alla congruità dei relativi costi ritenuti compatibili con le
disponibilità familiari, le abitudini e il tenore di vita che essi hanno inteso garantire ai figli.
La Suprema Corte, consentendo il recupero immediato di dette spese, tutela il diritto dei minori di
conservare, anche successivamente alla separazione, le medesime consuetudini e attività svolte in
precedenza, scongiurando il rischio di una loro interruzione a causa del ritardo o dell'inadempimento del
genitore onerato.
Diversamente accadrà per l'ipotesi di spese mediche, scolastiche o sportive, “nuove” mai sostenute in
precedenza, che implichino una valutazione di opportunità anche in termini di costi. In tal caso, prima
della loro assunzione, sarà necessario il raggiungimento di un previo accordo tra i genitori, requisito che
dovrà essere accertato in sede monitoria, unitamente alla natura delle spese sostenute e al quantum delle
stesse per il recupero delle quali, non potendosi ritenere richiamate o presupposte dal provvedimento
giudiziale, sarà necessario acquisire un nuovo titolo esecutivo.
Considerazioni conclusive
Per il recupero delle “spese accessorie ordinarie”, intendendosi per tali le spese mediche e scolastiche già
sostenute dai genitori nel corso della convivenza matrimoniale, nel cui concetto sono da ricomprendersi
anche le spese per attività sportive, in virtù della recente pronuncia della Corte di Cassazione, n.
11316/2011, é possibile azionare in via esecutiva il provvedimento giudiziale che statuisce sul
mantenimento.
Per le “spese accessorie straordinarie”, intendendosi per tali le spese mediche, scolastiche o sportive, mai
sostenute dai genitori in precedenza, che implichino una valutazione di opportunità anche in termini di
costi, e il raggiungimento di un previo accordo in ordine alla loro assunzione, sarà necessario ottenere un
nuovo titolo esecutivo mediante il ricorso al procedimento di ingiunzione, ovvero di cognizione ordinario.
la SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE
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ESECUZIONE FORZATA PER RECUPERO DI SPESE MEDICHE E SCOLASTICHE ORDINARIE
Cassazione civ., Sez. III, 23 maggio 2011, n. 11316
Ai fini dell'esecuzione forzata, il provvedimento giudiziario con cui viene stabilito in sede di separazione
personale come contribuire al mantenimento dei figli richiede, nel caso in cui il genitore affidatario non
provveda alle spese straordinarie relative ai figli, un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare
l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, siccome
riguardanti eventi il cui accadimento risulta oggettivamente incerto; al contrario, il provvedimento con cui
in sede di separazione si stabilisce, ai sensi dell'art. 155, comma 2, c.c., quale modo di contribuire al
mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e
scolastiche ordinarie relative ai figli, costituisce esso stesso titolo esecutivo e non richiede, nell'ipotesi di
non spontanea ottemperanza da parte dell'obbligato e al .ne di legittimare l'esecuzione forzata, un
ulteriore intervento del giudice, qualora il genitore creditore possa allegare e opportunamente
documentare l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità e
impregiudicato, comunque, il diritto dell'altro genitore di contestare - ex post e in sede di opposizione
all'esecuzione, dopo l'intimazione del precetto o l'inizio dell'espropriazione - la sussistenza del diritto
di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di
individuazione dei bisogni del minore.
INTERPRETAZIONE DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE CHE STATUISCE SULLE SPESE
STRAORDINARIE: EFFICACIA ESECUTIVA
Cassazione civ., Sez. I, 27 aprile 2011, n. 9376
Nell'ordinario giudizio di cognizione, l'esatto contenuto della pronuncia va individuato non alla stregua del
solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela
l'effettiva volontà del giudice. Pertanto, il preventivo accordo tra i genitori in merito alle spese
straordinarie dei figli, contenuto in separata scrittura, diventa vincolante anche se viene richiamato solo
nelle motivazioni - e non nel dispositivo - della sentenza.
Tribunale di Piacenza 2 febbraio 2010, n. 82
Quanto alla natura di titolo esecutivo dei provvedimenti provvisori emessi nell'ambito del giudizio di
separazione, occorre distinguere: in particolare, essi assumono detta efficacia solo allorquando, così come
prescritto dall'art. 474, comma 1, c.p.c., risultano relativi a crediti certi, liquidi ed esigibili, come nel caso
di indicazione di una specifica somma, determinata o determinabile nel suo ammontare, a titolo di
mantenimento mensile. In assenza di tali parametri, così come accade nel caso di generica condanna alla
rifusione delle spese straordinarie non si é in presenza di un titolo esecutivo, con la conseguenza che é
onere di colui che assume essere creditore richiedere la formazione di un titolo esecutivo per accertare
l'effettiva entità del credito. (Giur. merito, 2011, 4, 992)
Tribunale di Roma, Sez. IV, 15 gennaio 2009
In tema di separazione consensuale omologata il precetto che un coniuge intimi all'altro per il recupero di
spese straordinarie, sulla base del provvedimento di omologazione, può in linea di principio valere come
titolo esecutivo (senza necessità di precostituire undecreto ingiuntivo), ma solo se le somme richieste
abbiano i requisiti della certezza e della liquidità. (Giust.civ., 2010, 4, I, 1001)
NECESSITÀ DI ACQUISIZIONE DI UN NUOVO TITOLO ESECUTIVO PER IL RECUPERO DELLE
SPESE STRAORDINARIE
Cassazione civ., Sez. I., 24 febbraio 2011, n. 4543
Le spese straordinarie relative ai minori, genericamente considerate nell'ordinanza del Presidente del
tribunale ex art. 708 c.p.c., non sono autonomamente garantite da ef.cacia esecutiva, ma necessitano di
un titolo esecutivo ad hoc.
Tribunale di Palermo, Sez. I, 9 marzo 2009, n. 1178
In materia di separazione personale e conseguente obbligo di mantenimento dei figli non
economicamente autosufficienti, la previsione del rimborso pro quotadelle spese straordinarie relative alla
prole da parte del genitore non affidatario, non assume i caratteri di un valido titolo esecutivo, in quanto
il presupposto dell'obbligo - costituito dall'esborso da parte del genitore avente diritto al rimborso - é
futuro e incerto sia nell'an che nel quantum, poiché subordinato all'effettiva sopravvenienza degli specifici
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esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità.
Rilevato pertanto che tale rimborso non può acquistare efficacia esecutiva se non successivamente al
necessario preventivo accertamento giudiziale del credito, deve ritenersi illegittima l'azione esecutiva
intrapresa dal coniuge affidatario nei confronti dell'altro prima dell'accertamento giudiziale relativo alla
quota parte di spese straordinarie da questi dovute. (Guida al diritto, 2010, 1, 57)
Cassazione civ., Sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1758
In materia di assegno di mantenimento, nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese
straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al .ne di legittimare l'esecuzione forzata, occorre adire
nuovamente il giudice affinché accerti l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal
titolo e la relativa entità.
SPESE STRAORDINARIE E SCELTE DI MAGGIORE INTERESSE PER LA PROLE
Cassazione civ., Sez. I, 26 settembre 2011, n. 19607
Non é configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione di concertazione preventiva
con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di soggiorno negli
USA per la frequentazione di corsi di lingua inglese da parte di uno studente universitario di lingue)
costituente decisione “di maggiore interesse” per il figlio, sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non
affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Cassazione civ., Sez. I, 12 aprile 2010, n. 8676
Ai sensi dell'art. 6, comma 4, legge n. 898/1970, l'esercizio della potestà genitoriale é affidato in via
esclusiva al coniuge affidatario e comprende anche le decisioni sui “costi” di carattere straordinario, che
non necessariamente coincidono con quelle di maggiore interesse. Il genitore non affidatario non ha
diritto di interloquire sulle spese straordinarie, a meno che non attengano in concreto a questioni di
particolare interesse.
Cassazione civ., Sez. I, 28 gennaio 2009, n. 2182
In tema di separazione personale dei coniugi, poiché l'art. 155 c.c., nel testo in vigore prima della
modifica apportata con la legge n. 54 del 2006, consente al coniuge non affidatario di intervenire
nell'interesse dei figli soltanto con riguardo alle “decisioni di maggiore interesse”, non é configurabile a
carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione con l'altro coniuge sulla
determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior
interesse per i figli; tuttavia, tale principio non é inderogabile, essendo sempre possibile che il giudice, ai
sensi dei commi 2 e 3 della norma citata, determini, oltre che la misura, anche i modi con i quali il
coniuge non affidatario contribuisce al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in
linea di principio dalla legge.
Cassazione civ., Sez. I, 5 maggio 1999, n. 4459
Il concetto di “spese straordinarie” é ben distinto dalla nozione “decisioni di maggiore interesse” per i figli
(che, a norma dell'art. 6, comma 4, legge n. 898 del 1970, vanno adottate da entrambi i genitori anche
allorché il genitore affidatario abbia l'esercizio esclusivo della potestà sugli stessi).
Pertanto, il provvedimento con il quale il tribunale, nel determinare il modo e la misura con cui il genitore
non affidatario deve contribuire al mantenimento dei figli, ponga a carico di detto genitore l'intero importo
delle spese straordinarie, adeguatamente documentate, sostenute dall'altro coniuge nell'interesse dei
figli, deve considerarsi legittimo qualora, pur escludendo un obbligo di concertazione con il padre in
ordine alle predette spese, non lo estrometta dalle decisioni di maggiore interesse per i figli, in quanto,
per le erogazioni involgenti siffatte decisioni resta salvo il diritto del padre di concorrere ad assumerle.
INDIVIDUAZIONE DELLE C.D. “SPESE STRAORDINARIE”
Tribunale di Prato 22 novembre 2011
In tema di assegno di mantenimento per il figlio naturale, le spese straordinarie non si prestano a una
elencazione specifica e predeterminata da parte del giudice, ma vanno individuate ragionando per principi
distinguendo il concetto di mantenimento da quello di alimenti. (Diritto & Giustizia 20 dicembre 2011)
Tribunale minorenni di Bari 6 ottobre 2010
Il criterio della proporzione dell'assegno di mantenimento per la prole rispetto alla situazione reddituale
dei genitori non costituisce l'unico parametro per la sua determinazione, occorrendo innanzitutto chiedersi
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quale sia la somma necessaria a garantire il soddisfacimento dei bisogni del figlio, come enucleati negli
artt. 147-148 c.c., e tenuto conto dei parametri di cui all'art. 155, comma 4, c.c.
Si ritiene poi, quanto alle spese straordinarie, che esse comprendano le spese mediche e di istruzione, sol
quando non rientrino nella normalità della vita del minore. Si parla dunque di spese straordinarie quando
trascendano le ordinarie esigenze di vita del minore. Al .ne di semplificare i rapporti, si preferisce tener
conto, nella determinazione globale dell'assegno di mantenimento, di tutte le spese che caratterizzano la
normale vita del figlio, sicché, rendendo l'assegno onnicomprensivo, si possa limitare l'occasione di
conflittualità. (Giurisprudenzabarese.it 2010)
Tribunale di Pisa 20 febbraio 2010
Ritenuto che le spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento, l'educazione e la formazione anche
lavorativa dei figli sono categorie prive di fondamento normativo e di distinzione ex artt. 155 c.c. e 6 l.
div. perché sviluppatesi nella prassi, trovando ingresso negli accordi tra coniugi o nei provvedimenti
giudiziali al .ne di adeguare l'importo dei contributi a ogni genitore a eventuali esigenze sopravvenute e
imprevedibili circa l'an, il quantum e il “quando” e in quanto tali insuscettibili di una compiuta valutazione
preventiva; e ritenuto, altresì, che é la disciplina di ogni singolo caso concreto che può qualificare come
ordinarie o come straordinarie spese che, in altri contesti, assumono un carattere e un valore diversi, il
criterio economico é, di regola, l'unico utilizzabile, con riferimento anche alla prevedibilità delle spese,
mentre non può riconoscersi carattere straordinario ai costi delle tasse scolastiche e delle rette in collegio,
fermo restando che l'acquisto, per motivi di studio, di libri e strumenti di alto prezzo, o i costi per viaggi
all'estero, anch'essi per motivi di studio o di perfezionamento, possono considerarsi, se imprevedibili al
momento degli accordi tra i genitori o dei provvedimenti giudiziali, spese straordinarie. (Dir.famiglia,
2010, 2, 776)
Tribunale di Messina, Sez. I, 14 giugno 2005
Il contributo di mantenimento della prole é la rata mensile di contributo annuale, e pertanto copre anche
quelle spese che pur non essendo correnti ogni mese possono ritenersi ragionevolmente prevedibili in un
determinato assetto di vita. Esso é determinato in misura tale da contemperare le contrapposte necessità
dell'obbligato e dei beneficiati in regime di normalità. Spese straordinarie sono quindi le spese inerenti al
mantenimento, all'istruzione o all'educazione dei figli, rese necessarie da avvenimenti o scelte che
trascendono le loro normali e prevedibili esigenze di vita quotidiana, così come anche valutate dal
giudicante al momento in cui stabilisce la misura dell'assegno di mantenimento. (Giurisprudenza locale Messina, 2005)
INAMMISSIBILITÀ DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO FORFETTARIO
Corte d'Appello di Napoli 6 giugno 2008, n. 2201
L'assegno concesso al coniuge per il mantenimento dei figli minori non può avere natura forfettaria, nel
senso di includere, comunque, anche eventuali spese straordinarie.
Talune di queste spese, infatti, possono essere imprevedibili ma anche imponderabili tanto che il fatto che
vengano incluse comunque nell'assegno di mantenimento così come é stato quantificato, potrebbe
determinare una compressione dei diritti del minore a vedere soddisfatte tutte quelle particolari esigenze
che possono inaspettatamente presentarsi nel corso della vita e che necessitano di interventi economici
straordinari. (Guida al diritto, 2008, 43, 57)
Tribunale di Firenze 27 settembre 2006
Fermo restando che le spese straordinarie per l'allevamento, l'istruzione, l'educazione e l'avviamento al
lavoro dei figli vanno separatamente suddivise tra i genitori, é inopportuno, tuttavia, che tali spese
vadano incluse nel contributo fisso mensile gravante su ciascuno dei genitori per il mantenimento della
prole, essendo tali spese difficilmente quantificabili preventivamente e soggette a variazioni anche
sensibili: il loro inserimento preventivo e forfettario nel contributo parentale mensile di base potrebbe,
pertanto, rivelarsi dannoso sia per ciascun genitore, sia per la prole. (Dir. famiglia 2007, 4, 1709)
Per le sentenze di Cassazione si rinvia a: Lex 24 & Repertorio 24 (www.lex24.ilsole24ore.com).
la PRATICA
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FAC-SIMILE
GIUDICE DI PACE DI <...>
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVOPROVVISORIAMENTE ESECUTIVO
La signora <...>, nata a <...> il <...> e residente in <...>, Via <...>, C.F.:<...>, rappresentata e difesa
dall'avv. <...> fax n. <...>, PEC: <...> con studio in <...>, via <...> ed elettivamente domiciliata
presso il predetto studio legale, giusta mandato a margine del presente atto
Premesso
1) che in data <...>, la signora <...> contraeva matrimonio con il signor <...>, CF: <...>, nato il giorno
<...> in <...> e residente in <...> Via <...>;
2) che dal loro matrimonio sono nate le figlie <...>, a <...>, in data <...>, e <...> a <...>, in data
<...>;
3) che con ricorso depositato in data <...> la signora <...> chiedeva al Tribunale ordinario di <...> la
pronuncia della separazione personale dei coniugi;
4) che con ordinanza di data <...> il Presidente del Tribunale poneva a carico del signor <...> un
assegno di euro <...> al mese a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori, oltre al
50% delle spese straordinarie delle minori, “mediche, scolastiche, sportive e ricreative” (cfr. <...>);
5) che, a far data dall'udienza presidenziale tenutasi il <...>, il Padre non ha mai contribuito al
pagamento delle spese straordinarie per le Figlie e vani sono stati i solleciti inoltrati dalla moglie
(cfr. doc. n.);
6) che la madre vanta un credito nei confronti del padre, pari a complessivi euro <...>, come si evince
dal seguente prospetto:
Spese dentistiche euro <...>
(doc. n. )
Tasse scolastiche euro <...>
(doc. n. )
Scuola danza euro <...>
(doc. n. )
Libri e Spese scolastiche euro <...>
(doc. n. )
Spese mediche euro <...>
(doc. n. )
TOTALE euro <...>: 2 = euro <...>
7) per quanto appena sopra, l'odierna Ricorrente, chiede che l'Ill.mo Giudice di Pace di <...> Voglia
concedere la provvisoria esecutorietà dell'emanando decreto ingiuntivo, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.642 c.p.c.;
tutto ciò premesso la signora <...>, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata
chiede
che l'Intestato Giudice di Pace di <...>, letto il ricorso che precede, visti gli artt. 633 e 642 c.p.c., voglia
ingiungere mediante decreto al signor <...>, CF: <...>, nato il giorno <...> in <...> e residente in
<...>, Via <...>, di pagare immediatamente in favore della ricorrente, signora <...>, residente in <...>,
Via <...>, la somma di euro <...>, oltre agli interessi legali da ogni singola scadenza al saldo effettivo,
oltre a spese, diritti e onorari del presente ricorso, al 12,5% di spese generali, C.P.A. e IVA come per
legge, rivalutazione monetaria.
Si allegano in copia i documenti seguenti:
1) verbale e ordinanza presidenziale di data <...>;
2) spese dentistiche <...>
3) tasse scolastiche <...>
4) retta scuola danza <...>
5) libri e spese scolastiche <...>
6) spese mediche <...>
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7) lettera di data <...> da signora <...> a signor <...>
8) diffida di data <...> da avv. <...> a signor <...>
luogo e data <...>
Avv. <...>
le SEGNALAZIONI
In tema di separazione e divorzio:
• AVIGLIANO, «Assegno di divorzio “una tantum” e pensione di reversibilità», in Ventiquattrore Avvocato, n. 4/2012,
8 e 18.
• PIETRASANTA, «Separazione e divorzio: consulenza tecnica d'ufficio», in Ventiquattrore Avvocato, n. 3/2012, 8 e
18;
• AVIGLIANO, «Assegnazione della casa familiare», inVentiquattrore Avvocato, n. 1/2012, 8 e 20.
• PINI, «Separazione e divorzio delle coppie internazionali», inVentiquattrore Avvocato, n. 9/2011, 8 e 18.
• MARINO, «Separazione e divorzio: verifica dei redditi», inVentiquattrore Avvocato, n. 7-8/2011, 8 e 18.
In tema di minori:
• CRACCO, «Collocamento del minore nell'affido bigenitoriale», in Ventiquattrore Avvocato, n. 12/2011, 8 e 18.
• AVIGLIANO, «Coppia di fatto in crisi: affidamento dei figli», in Ventiquattrore Avvocato, n. 6/2011, 8 e 18;
• PIETRASANTA, «Amministrazione dei beni dei figli minori», in Ventiquattrore Avvocato, n. 5/2011, 8 e 18;
• CALABRESE, «Pronuncia di decadenza dalla potestà genitoriale», in Ventiquattrore Avvocato, n. 4/2011, 8 e 18.
Ventiquattrore Avvocato, 1.2.2012 - n. 2 - p.13, Controversie di famiglia: misure coercitive , di
Cecchella Claudio, Maffei Sara
la QUESTIONE
In un ambito in cui la prestazione obbligata non è surrogabile con un'attività giuridica
dell'ufficio esecutivo, come si può coartare l'attività dell'obbligato e quindi costringerlo con
misure coercitive? Qual è il procedimento da utilizzare per risolvere le controversie che
possono nascere circa l'interpretazione o l'attuazione dei provvedimenti giudiziali assunti in
materia di potestà o affidamento dei figli minori?
l'APPROFONDIMENTO
Controversie di famiglia: ambito di applicazione dell'art. 709 terc.p.c.
Non potendo trascurare uno dei più delicati terreni dai quali nascono molteplici controversie, la tutela del
minore e in particolare del suo affidamento e della potestà, il Legislatore con la legge 8 febbraio 2006, n.
54 ha introdotto nel nostro ordinamento una disposizione che è l' art. 709 ter c.p.c. Il dettato che ne
discende delinea una disciplina che non è di semplice lettura e che ha permesso lo sviluppo di diverse
opinioni sui punti che non chiarisce. La norma ha un' ampia portata applicativa dato che può esser
utilizzata almeno in tre sedi: 1) in caso di separazione personaledei coniugi (anche in virtù della sua
dislocazione nel codice) 2) nell'ipotesi di procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio così come nel caso della nullità dello stesso 3) nei procedimenti che si occupano di figli minori
di genitori non coniugati . Da ciò si possono desumere almeno due conseguenze. In primis che l'istituto si
applica alla presenza di qualsivoglia rapporto di filiazione e non è invece utilizzabile qualora sia
manchevole il riferimento alla prole minore (o maggiorenne portatrice di handicap). Secondariamente, poi,
che questo procedimento è presentabile 1) in via principale autonoma secondo l'art. 710 c.p.c. e l'art. 9
della legge 1° dicembre 1970, n. 898 2) in via principale qualora sia utilizzato con la domanda volta a
ottenere una modifica delle condizioni di separazione o divorzio 3) in via incidentale quando si versi in
un'ipotesi di crisi matrimoniale e altresì di procedimenti riguardanti figli di genitori non coniugati.
Normativa di riferimento
Codice civile: artt. 146, 148, 156, 261, 342 bis, 2818; Legge 1° dicembre 1970, n. 898; Legge 26
novembre 1990, n. 353;Codice di procedura civile: artt. 148, 474, 614 bis, 624, 645,
669 octies, 669 quaterdecies, 703, 708, 709, 710, 709 ter,189 disp.att. c.p.c.; Codice penale: art. 570.
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È importante tenere presente che con l'introduzione dell'art. 709ter c.p.c. il Legislatore del 2006 non ha
disegnato un nuovo e ulteriore procedimento esecutivo. Si tratta infatti, come ben chiarisce la lettera della
norma, di un giudizio volto a trovare quella “soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine
all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento” che sola può condurre a
un'attuazione, volontaria o forzata, dei provvedimenti che si occupano del tema. Compresa
l'inadeguatezza delle forme tradizionali dell'esecuzione forzata il Legislatore del 2006 ha fornito il
giudice della cognizione distrumenti maggiormente idonei qualora ci si trovi di fronte a un caso
concreto in cui si ha necessità di avere dalla controparte una prestazione obbligata non surrogabile.
La competenza
In tema di competenza , stando alla lettera della norma, il Legislatore ha inteso dare almeno tre
indicazioni . In primis che qualora sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o volto a occuparsi
della nullità del matrimonio, la competenza spetta al giudice che conosce quel procedimento. In secondo
luogo che qualora ci si trovi d'innanzi a una domanda proposta ex art. 710 c.p.c. il tribunale della
residenza del figlio minore è investito della relativa competenza. Infine, così come ribadito e rafforzato
dalla sentenza della Corte di Cassazione civ., Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8362, che in caso di controversia in
relazione ai figli naturali la competenza spetti al tribunale dei minorenni e non a quello ordinario. Ciò
permette di ricordare e di evidenziare l'illogica scelta del nostro sistema che non consente ai figli naturali
di avvalersi della bifasicità di procedimento di fronte a un giudice ordinario, così come avviene per i figli
legittimi, ma li mantiene in un rito camerale. Tornando alla tematica della competenza è da ritenere che
qualora si versi in pendenza di appello questa spetta al collegio della Corte. Infine anche di fronte alla
Corte di Cassazione si ha una competenza residuale della Corte di Appello.
Il procedimento
L'art. 709 ter c.p.c. stabilisce quale sia il giudice dotato della competenza per decidere in relazione alla
modalità di affidamento dei figli o sulle liti nate per quanto concerne l'esercizio della potestà sui figli.
Contemporaneamente la norma attribuisce a questa stessa autorità giudiziaria il potere di valutare le
violazioni che un genitore compie avverso il provvedimento che disciplina l'affidamento .
L'art. 709 ter c.p.c. infatti, è tutto volto ad assicurare il rispetto del provvedimento di affidamento dei figli
anche senza che sia in corso una controversia tra i genitori sul punto. È sufficiente che uno dei genitori
abbia compiuto delle violazioni rispetto al provvedimento di affidamento dei figli affinché il giudice
possa modificare i provvedimenti in vigore e anche adottare quelle misure coercitive che sono elencate dal
secondo comma della norma in maniera analitica. Ciò detto è d'uopo passare a un'analisi dei vari aspetti
tecnici e applicativi del procedimento così come è delineato dall'art. 709 ter c.p.c. La legittimazione ,
attiva e passiva, nel procedimento spetta ai genitori. Unica ipotesi per la quale è pensabile la nomina di un
curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. si presenta qualora ci si occupi di domande di risarcimento
danno a favore della prole; la ratio sta nell'evitare che queste siano occasione di strumentalizzare in
qualche modo il minore da parte di uno dei due genitori. Il secondo comma dell'art. 709 ter c.p.c.enuncia
a chiare lettere la forma della domanda introduttiva di questo procedimento: il ricorso , sottoscritto dal
difensore il cui contenuto è desumibile, stante l'assenza di una norma ad hoc, dall'art. 125 c.p.c. Vi è la
possibilità di depositare il suddetto ricorso in cancelleria o direttamente in udienza, nel qual caso il giudice
dovrà concedere alla controparte presente un congruo termine per il deposito di eventuali memorie
difensive. Dato che non esiste una norma che depone in senso contrario è corretto ritenere che la
domanda introduttiva del giudizio in questo procedimento è soggetta all' onere del patrocinio ai sensi
dell'art. 82
c.p.c. Il giudice a questo punto è tenuto a instaurare il contraddittorio secondo il modus consueto che si
utilizza nei procedimenti proposti con ricorso. Dunque si avrà che in seguito al deposito in cancelleria
dell'atto introduttivo, con un decreto il giudice fisserà l'udienza di comparizione. Il genitore convenuto
riceverà personalmente la notifica del suddetto decreto e del ricorso. Ottenuta l'instaurazione del
contraddittorio il giudice potrà procedere all'adozione dei provvedimenti opportuni al fine di risolvere la
controversia. I poteri del giudice risultano maggioriqualora dal contrasto tra i genitori discendano
“graviinadempienze ” o atti tali da produrre “pregiudizio al minore ”. In queste ipotesi il giudice potrà
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modificare i provvedimenti che sono già in vigore e congiuntamente assumere misure specifiche.
Chiaramente qualora fosse necessario è pacifico ritenere che il giudice possa svolgere attività istruttoria.
I provvedimenti del giudice
Spostando adesso l'attenzione sulle singole misure previste ai nn. 1 4, comma 2, dell'art.709 ter c.p.c. è
importante ricordare subito come queste possano essere assunte anche cumulativamente. La prima di
queste consiste nell' ammonizione del genitore inadempiente . L'ipotesi del n.1 finisce così per essere una
sorta di deterrente psicologico che dovrebbe portare il genitore che si è reso inadempiente a cessare
questa condotta e soprattutto a evitare di porre ancora in atto quel tipo di comportamento. Va subito
detto che l'efficacia pratica di tale misura è piuttosto scarsa. I nn. 2 e 3 prevedono la possibilità di
condannare il genitore inadempiente al pagamento di una somma come risarcimento danni nei confronti
dell'altro coniuge o del figlio minore. Ovviamente l'adozione di questo tipo di provvedimento necessita di
un'adeguata attività istruttoria che la preceda. Infine, il n.4, costruito seguendo il modello francese
della astreinte, rappresenta una misura coercitiva di natura patrimoniale che rientra nella categoria dei
provvedimenti che portano a una esecuzione indiretta . La particolarità della scelta del nostro Legislatore,
rispetto a quelle prese in altri ordinamenti, risiede nel carattere piuttosto pubblicistico della misura stessa.
Per quanto riguarda l'impugnazione che si può proporre contro questi provvedimenti la norma si esprime
nel senso che questi sono “impugnabili nei modi ordinari”. Secondo quanto espresso dalla Corte di
Cassazione nella sentenza 5 febbraio 2008, n. 2753 ciò deve essere interpretato nel senso di utilizzare il
mezzo d'impugnazione idoneo a seconda del tipo di provvedimento che è stato assunto dal giudice. Ciò
permette di mettere in luce come l'art.709 ter c.p.c. da un punto di vista processuale rappresenti una
norma adattabile tanto al rito quanto alla fase del procedimento in cui entra in gioco. Infatti, non è
specificata dall'articolo la forma del processo e dunque si potrà utilizzare quella del momento processuale
in cui viene proposta l'istanza. Argomento analogo vale in tema d'impugnazione di quei provvedimenti che
il giudice può adottare ai sensi dell'art.709 terc.p.c.
Approfondimenti dottrinali
- Graziosi, I processi di separazione e divorzio, Giappichelli, 2011;
- Luiso, Diritto processuale civile, IV, Giuffrè, 2009.
Le ulteriori risposte dell'ordinamento
L'art. 709 ter c.p.c. deve infine esser messo in relazione con le altre norme che l'ordinamento ha
predisposto al fine di risolvere il problema della tutela esecutiva in un ambito delicato come le
controversie di famiglia laddove la prestazione obbligata non è surrogabile. In primis l' art. 614 bis
c.p.c. recentemente introdotto dalla riforma sulla razionalizzazione del processo, la legge 18 giugno 2009,
n. 69. Questo articolo è mosso dallo spirito di favorire l' adempimento di tutti quegli obblighi di fare
infungibile e di non fare che sono comunque e inevitabilmente legati alla condotta del debitore tanto che il
creditore non ha mezzi di esecuzioni in danno. Così la norma prevede una misura coercitiva di tipo
pecuniario , su modello delle astreintes francesi, che il giudice su richiesta di parte può fissare e che
l'obbligato deve per ogni successiva inosservanza o violazione o anche per ogni ritardo. Il provvedimento
di condanna che il giudice emette ai sensi di questa norma costituisce titolo esecutivo per ogni
inosservanza e violazione. Spetta al giudice laquantificazione della somma dovuta tenuto conto del valore
della lite, del danno, quantificato o prevedibile e di qualunque altra circostanza utile. È una norma prevista
in generale per l'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare ma che di certo tocca anche il terreno
delle controversie di famiglia proprio in virtù delle caratteristiche delle prestazioni che lo interessano.
Ancora è importante ricordare che vi sono alcune misure che il Legislatore ha previsto a tutela dei crediti
di mantenimento . Tra queste alcune sono dettate dal diritto sostanziale. Sono tali in primo luogo ex art.
156 c.c. ed ex art. 8 legge 1° dicembre 1970, n. 898 l' iscrizione ipotecaria che il giudice può produrre
come effetto con la sua sola sentenza. Per quanto riguarda i figli naturali questo tipo di tutela viene
portata avanti facendo riferimento all'art. 2818 c.c. Ancora attraverso la sentenza il giudice, d'ufficio, può
imporre al coniuge diprestare idonea garanzia reale o personale se vi è il pericolo che si sottragga
all'adempimento. In questo caso l'obbligato può reagire solo attraverso le forme dell'impugnazione o della
modifica e revoca purché vi sia stato un mutamento delle circostanze o giustificati motivi sopravvenuti. Un
ruolo decisamente importante alla luce della loro efficacia è rivestito poi in particolare da altri due istituti:
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1) la cessione coatta del credito vantato dall'obbligato verso terzi 2) il sequestro di beni dell'obbligato .
Infine solo un cenno per ricordare e criticare l'esistenza di una tutela in sede penale prevista per
l'esecuzione dei provvedimenti che riguardano appunto i crediti di mantenimento. In particolare
l'art. 12 sextiesdella legge 1° dicembre 1970, n. 898 introdotto a seguito dellalegge 6 marzo 1987, n.
74 sancisce che al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto si applicano le
pene previste dall'art. 570 c.p. Non si può non notare come unatutela penale del contributo al
mantenimento violi la necessità di effettività che è una caratteristica, come si è cercato di sottolineare in
questo lavoro, davvero primaria nel settore delle controversie di famiglia.
La cessione coatta del credito vantato dall'obbligato verso terzi
L'istituto che costituisce il più efficace mezzo di tutela è quello della cessione coatta del credito vantato
dall'obbligato verso terzi o la surrogazione nella prestazione periodica e continuativa da parte di un terzo .
La disciplina sul punto regola in maniera diversa questo stesso fenomeno qualora si esplichi nel processo
per separazione o al di fuori delle ipotesi della crisi familiare o nel procedimento di divorzio. L'art. 156
c.c. al comma 4 nel disciplinare l'istituto per il procedimento di separazione stabilisce che in caso di
inadempienza il giudice può ordinare a terzi tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di
denaro all'obbligato che una parte di esse sia direttamente versata agli aventi diritto. La Corte
Costituzionale è intervenuta con la sentenza 31 maggio 1983, n. 144 prima e con la sentenza 19 gennaio
1987, n. 5 dopo sancendo rispettivamente l'illegittimità di questo comma in quanto non prevedeva
l'applicazione dell'istituto a favore dei figli dei coniugi consensualmente separati e ai coniugi separati
consensualmente. Ancora la Corte Costituzionale con la sentenza 6 luglio 1994, n. 278 ha dichiarato
l'illegittimità del medesimo comma giacché non era prevista la possibilità che il giudice istruttore potesse
adottare nel corso della causa di separazione il provvedimento di ordinare ai terzi debitori del coniuge
obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto. L'importanza
dell'istituto si ravvisa con maggiore evidenza se si pensa alla problematica, prima accennata, posta
nell'ambito oggetto di analisi dalla tutela esecutiva nelle forme del libro III che necessita, ex art.474
c.p.c , un diritto certo, liquido ed esigibile. Nel terreno sul quale ci muoviamo invece è classico riscontrare
ipotesi diprestazioni future e necessariamente continuative per le quali risulta davvero poco adeguata una
ripetizione di esecuzioni per tutelare la parte ogni volta che si verifica la scadenza della prestazione e
l'inadempimento. Grazie a questo istituto si realizza la fattispecie per cui l'ordine del giudice disciplina per
il futuro la situazione che per il resto è in toto assimilabile alla cessione delcredito. Coerentemente alla
previsione del diritto sostanziale non è coinvolto all'interno del procedimento il terzo ceduto , che però
conserva le eccezioni di cui disponeva nei confronti dell'originario creditore e che può sempre
contestare an e quantum del creditocon i mezzi ordinari (processo di cognizione o opposizione
all'esecuzione). La disciplina è analoga in quella seconda ipotesi, sopra delineata, ovvero quando l'istituto
spiega i suoi effetti al di fuori della crisi familiare ex art. 148 c.c. Mi sembrerebbe da ritenere proprio
questa la disciplina valevole anche per l'ipotesi di un figlio naturale concepito nel contesto di una famiglia
di fatto. Nel regolamentare il concorso agli oneri il Legislatore stabilisce una serie di fasi per cui, qualora si
verifichi un inadempimento rispetto a quei doveri verso i figli che l'art. 147 c.c. elenca, il presidente del
tribunale dopo aver sentito l'inadempiente e aver assunto informazioni, può, qualora vi sia un'istanza in
tal senso, ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato sia versata direttamente all'altro
coniuge o comunque a chi occupandosi del mantenimento, dell'istruzione e dell'educazione della prole ne
sopporta le spese. Giunti a questo punto taledecreto , che costituisce titolo esecutivo , viene notificato a
tutti gli interessati e ovviamente al terzo debitore che ha 20 giorni , come le altre parti, per proporre
un'opposizione (su modello di quella regolata dall'art. 645 c.p.c. per quanto riguarda il decretoingiuntivo).
Questa forma con la quale il terzo e le parti possono fare opposizione e la scelta di un termine di 20 giorni
implicano tempi di reazione estremamente ridotti, trascorsi i quali viene a crearsi giudicato circa
l'esistenza del credito ceduto così come stabilito nel decreto del presidente del tribunale. A conclusione il
terzo debitore e le parti possono decidere di utilizzare le forme del processo ordinario per chiedere
modifica e revoca di questo provvedimento ma solo qualora vi siano circostanze o fatti sopravvenuti tali
da superare il limite del giudicato. Infine l'applicazione dell'istituto al procedimento di divorzio semplifica
ulteriormente la procedura tanto da escludere qualunque intervento del giudice e da legittimare la parte
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che ha diritto a costituire la conseguenza derivante dalla surrogazione nel creditosu un piano
stragiudiziale . L'art. 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, infatti, stabilisce che il coniuge cui spetta la
corresponsione periodica dell'assegno mette in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del
coniuge obbligato e inadempiente. Trascorsi trenta giorni l'avente diritto può notificare il provvedimento in
cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente delle somme di denaro
al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al
coniuge inadempiente. Degno di nota il dato per cui l'istituto in ambito divorzile concerne esclusivamente
un soggetto obbligato a far fronte periodicamente alla sua obbligazione con una somma di denaro come
può essere ad esempio il datore di lavoro. Inoltre qualora il terzo cui è stato notificato il provvedimento
non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle
somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898. Possono porsi delle problematiche in relazione alle esigenze postulate dal concorso e dal principio
della par condicio creditorum, difficilmente arginabili alla luce dell'attuale disciplina.
Il sequestro di beni dell'obbligato
Si può infine analizzare il sequestro dei beni dell'obbligato , istituto nato a tutela del mantenimento del
coniuge e divenuto applicabile alla tutela del figlio legittimo, a seguito di interventi della Corte
Costituzionale, e del figlio naturale alla luce dell'art.261 c.c. Volgendo lo sguardo all'ipotesi di questo
sequestro così come è regolata all'interno del procedimento di separazione personale è da evidenziare
subito come al di la del nomen non vi sia affatto coincidenza con l'istituto del sequestro conservativo .In
primis quanto ai presupposti dato che in quest'ambito la norma non fa riferimento al periculum concreto
ma ritiene bastevole l'istanza di parte e l' inadempimento (art. 156 c.c.). Ma anche in relazione
al fumus dato che nel momento in cui il giudice concede questa misura vi è stata una cognizione
sommaria o piena e dunque non può replicare un accertamento che è già stato compiuto.
Secondariamente poi spicca come differenza rispetto al sequestro conservativo il fatto che questo
sequestro a tutela delcredito di mantenimento resta valido ed efficace anche qualora non vi sia un
successivo giudizio di merito . Anche la ratiodell'istituto in realtà si allontana dalla logica prevalentemente
conservativa per avvicinarsi a quel sistema di coercizione mediante esecuzione indiretta, in questo senso
Cassazione civ., Sez. I, 12 maggio 1998, n. 4776. Questo è confermato anche dal dato che il sequestro è
vincolato esclusivamente a parte del patrimonio in un'ottica sanzionatorio coercitiva e non conservativa.
In quella stessa pronuncia la Corte di Cassazione si sofferma sul presupposto che la legge individua
dell'inadempimento precisando che rientra in questa nozione, oltre all'adempimento dell'obbligo di
mantenimento ogni violazione a esso connessa. Ciò detto, non si può non ricordare l'opera della Corte
Costituzionale , la quale con molteplici pronunce ha esteso l'ambito di applicazione del sequestro che il
giudice può disporre a tutela del credito di mantenimento in molteplici direzioni. In primis a quanto
stabilito durante la separazione consensuale (sentenza 31 maggio 1983, n. 144), secondariamente a
quanto deciso nel provvedimento emesso dal presidente nella fase sommaria, e infine a favore del figlio
naturale. Infatti, con la sentenza 18 aprile 1997, n. 99 la Corte Costituzionale ha ampliato l'ambito di
applicazione dell'istituto nell'ultimo dei sensi sopra ricordati con un importante adattamento alla lettera ed
ai principi della nostra Carta fondamentale. Questo stesso sequestro assume connotati distinti alla luce
della disciplina contenuta all'art. 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, ovvero sia quella dettata in
relazione al procedimento di divorzio. In questa sede il sequestro potrebbe andare a colpire l'intero
patrimonio e ciò anche qualora non vi fosse un inadempimento rispetto all'accertamento del contributo.
Bisogna però almeno pensare che qualora non vi sia stato un inadempimento vi sia quantomeno il pericolo
che ciò accada, in un'accezione quasi cautelare. I caratteri appena descritti deporrebbero a favore di
un'interpretazione che ravvisi forti somiglianze con l'istituto del sequestro conservativo, ma, dato che ciò
sarebbe un dato fortemente irrazionale per il sistema, in ragione del fatto che gli interessi sottesi sono
assimilabili a quelli presenti nell'ipotesi su vista di sequestro in sede di separazione, sembra più corretto
ritenere che anche in questo caso la logica dominante sia quelle coercitiva e sanzionatoria.
Considerazioni conclusive
Qualora si versi in una situazione in cui si ha la necessità di ottenere dalla controparte una prestazione
obbligata non surrogabile sono diversi gli strumenti cui si può rifarsi. Vi sono le specifiche misure
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coercitive per tutelare il diritto al mantenimento , penso agli artt. 146, 148 e 156 c.c. Vi è la possibilità di
un provvedimento che generalizza la tutela concedendo una misura coercitiva a contenuto pecuniario utile
ogni volta che il provvedimento di condanna ha a oggetto un fare infungibile o un non fare, è l'ipotesi
dell'art. 614 bis c.p.c. Ma soprattutto vi è il procedimento individuato dall' art. 709 ter c.p.c.utile per far
osservare un provvedimento di affidamento dei figli a fronte di violazioni o inadempienze
indipendentemente dall'esistenza di una controversia tra i genitori.
la SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE
MISURE A TUTELA DEI CREDITI DI MANTENIMENTO
Tribunale di Trento 8 febbraio 2011
Il disposto normativo di cui all'art. 614 bis c.p.c., introdotto dalla legge n. 69 del 2009, in tema di
attuazione
degli obblighi di fare infungibile o di non fare, consente al giudice di fissare con il provvedimento di
condanna, su istanza di parte e salva l'ipotesi in cui la misura appaia manifestamente iniqua, una misura
di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo
nella esecuzione del provvedimento medesimo. La norma in analisi, in particolare, individua la
propriaratio nella esistenza di una serie di obbligazioni difacere, caratterizzate dalla presenza di un nucleo
di incoercibilità della prestazione, vale a dire da una quota di prestazione non attuabile mediante i mezzi
di esecuzione forzata previsti dall'ordinamento, richiedendosi una non surrogabile attività di collaborazione
o cooperazione ad opera del soggetto obbligato o di un soggetto terzo (fattispecie avete a oggetto la
mancata ottemperanza all'ordine di rilascio dell'immobile).
Cassazione civ., Sez. I, 6 novembre 2006, n. 23668
In tema di separazione personale dei coniugi, l'art.156, sesto comma, c.c., nell'attribuire al giudice, in
caso di inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai
terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte
di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula una valutazione di opportunità che
prescinde da qualsiasi comparazione tra le ragioni poste a fondamento della richiesta avanzata da questi
ultimi e quelle addotte a giustificazione del ritardo nell'adempimento, implicando esclusivamente un
apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e
le regolarità del futuro adempimento, e quindi a frustrare le finalità proprie dell'assegno di mantenimento.
Cassazione civ., Sez. I, 26 maggio 2004, n. 10124
Il riconoscimento del figlio naturale comporta l'assunzione di tutti i diritti e doveri propri della
procreazione legittima, ivi compreso l'obbligo di mantenimento, che, per il suo carattere essenzialmente
patrimoniale, esula dallo stretto contenuto della potestà genitoriale, e in relazione al quale, pertanto, non
rileva, come, invece, avviene con riguardo a quest'ultima, a norma dell'art. 317bis c.c., la circostanza che
i genitori siano o no conviventi, incombendo detto obbligo su entrambi, in quanto nascente dal fatto
stesso della procreazione. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui al mantenimento abbia provveduto
integralmente o comunque al di là delle proprie sostanze uno soltanto dei genitori, a lui spetta il diritto di
agire in regresso, per il recupero della quota del genitore inadempiente, secondo le regole generali del
rapporto tra condebitori solidali, come si desume, dall'art. 148 c.c., richiamato dall'art. 261 c.c., che
prevede l'azione giudiziaria contro il genitore inadempiente, e senza, pertanto, che sia configurabile un
caso di gestione di affari altrui. L'obbligo in esame, non avendo natura alimentare, e decorrendo dalla
nascita, dalla stessa data deve essere rimborsato pro quota.
Cassazione civ. 29 novembre 1985, n. 5948
Il sequestro ai sensi dell'art. 146 c.c. ha una funzione coercitiva e sanzionatoria diretta a far cessare
l'allontanamento ingiustificato del coniuge; esso è concesso esclusivamente per garantire l'adempimento
degli obblighi di contribuire previsti dagli artt. 143 e 147 c.c. e non può mai essere autorizzato allo scopo
di garantire l'adempimento degli obblighi di mantenimento nascenti dalla sentenza di separazione in
quanto presuppone una situazione anteriore a un qualsiasi provvedimento o atto che legittimi la
cessazione della convivenza ed è destinato a perdere efficacia a seguito di proposizione di domanda di
separazione, che realizza una giusta causa di allontanamento.
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LA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA POTESTÀ
Cassazione civ., Sez. I, 22 ottobre 2010, n. 21718
I provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., in quanto meramente sanzionatori, e, dunque,
privi del carattere della decisorietà, non sono impugnabili con ricorso per Cassazione. Ne consegue la
declaratoria di inammissibilità dei relativi motivi di gravame.
I provvedimenti resi ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.attinenti all'esercizio della potestà genitoriale e alle
modalità di affidamento, nonché quelli consistenti in sanzioni al comportamento dei genitori, esaurita la
fase del reclamo, non sono ricorribili per cassazione, pur coinvolgendo diritti fondamentali dell'individuo.
Essi, infatti, non hanno contenuto decisorio e attengono piuttosto al controllo esterno della potestà;
inoltre, tali provvedimenti non hanno carattere di definitività, potendo essere sempre riproposte le
questioni con successivo ricorso.
Per le sentenze di Cassazione si rinvia a: Lex 24 & Repertorio 24 (www.lex24.ilsole24ore.com)
la PRATICA
IL CASO CONCRETO
Tizia, nonostante il provvedimento presidenziale ex art. 708 c.p.c., che stabilisce l'esercizio del diritto di
visita del padre ai figli nei pomeriggi dei giorni di martedì e giovedì e un fine settimana sì e uno no,
nell'ultimo anno impedisce di fatto (attraverso vari stratagemmi ingiustificati dalle reali esigenze dei
minori) il regolare svolgimento delle frequentazioni dei figli con il padre Caio. Tutto ciò provoca una
costante difficoltà nelle relazioni padre figli tale da pregiudicare un sereno rapporto tra gli stessi. Caio,
nonostante vari sollecitazioni alla moglie di interrompere tale condotta, capisce che deve ricorrere ad
assistenza giudiziale. L'avvocato di Caio redige istanza ex art. 709 ter.
FAC SIMILE
ATTO DI RICORSO EX ART. 709 TER C.P.C.
I sottoscritti sigg:
avanti il Tribunale di <...>
nel procedimento n. <...>
promosso da
<...>, rappresentato e difeso dall' Avv. <...>
contro
<...> rappresentato e difeso dall' Avv. <...>
In punto: procedimento per separazione giudiziale dei coniugi G.I. dott. <...> (se il ricorso viene
presentato dopo la formazione del giudicato sulla separazione, esso andrà presentato nelle forme di cui
all'art. 710 c.p.c., avanti il Tribunale in composizione collegiale e in camera di consiglio).
Il Sig. <...> nato a <...> il <...> e residente a <...> via <...> n. <...> rappresentato e difeso dall' Avv.
<...> del Foro di <...> per procura apposta in calce al (a margine del) ricorso introduttivo (comparsa di
risposta):
premesso
che a seguito di ordinanza presidenziale datata <...> sono stati emessi i seguenti provvedimenti
provvisori nei confronti dei figli minori <...>;
che recentemente sono sorte contestazioni tra i genitori circa le modalità di esercizio dell'affidamento
condiviso e in particolare il convenuto non ha adempiuto all'obbligo di <...> (circa le modalità di esercizio
della potestà)
che trattasi di grave inadempimento agli obblighi connessi all'affidamento e/o di una condotta che arreca
pregiudizio ai minori, in quanto <...>;
che, di conseguenza, è necessario, anzitutto, modificare il regime di affido, nel senso che va disposto
l'affido <...>;
che inoltre la controparte inadempiente va sanzionata con un ammonimento (con la condanna al
pagamento di una sanzione pecuniaria di euro <...>. In favore della Cassa delle ammende/al risarcimento
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dei danni subiti dai figli minori, dal coniuge, da liquidare in euro <...>).
chiede
che il G.I. voglia emettere i seguenti provvedimenti:
modifica dell'ordinanza presidenziale datata <...> disporre l'affidamento <...> dei figli <...>, con facoltà
della controparte di vederli e tenerli con sé <...>;
dare i provvedimenti più opportuni per la soluzione della controversia in ordine all'esercizio della potestà;
accertato il grave inadempimento della controparte in relazione agli obblighi collegati all'affidamento dei
figli minori (il pregiudizio ai minori arrecato dalla condotta della controparte), sanzionare il Sig. <...> con
un ammonimento ( condannare la controparte al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro <...> in
favore della Cassa delle ammende/al risarcimento dei danni subiti dai figli minori, dal coniuge, da
liquidarsi in euro <...>);
con vittoria di spese da liquidarsi all'esito del giudizio di merito.
Si producono i seguenti documenti: <...>
In via istruttoria, si chiede che sui fatti sopra esposti vengano assunti a sommarie informazioni i Sig.ri
<...>.
Luogo data <...>
Firma del difensore <...>
le SEGNALAZIONI
In tema di minori:
• Cracco, «Collocamento del minore nell'affido bigenitoriale», in Ventiquattrore Avvocato, n. 12/2011, 8 e
18.
• Avigliano, «Coppia di fatto in crisi: affidamento dei figli», in Ventiquattrore Avvocato, n. 6/2011, 8 e
18;
• Pietrasanta, «Amministrazione dei beni dei figli minori», in Ventiquattrore Avvocato, n. 5/2011, 8 e
18;
• Calabrese, «Pronuncia di decadenza dalla potestà genitoriale», in Ventiquattrore Avvocato, n. 4/2011,
8 e 18;
• Cracco, «L'affidamento monogenitoriale dopo la Riforma del 2006», in Ventiquattrore Avvocato,n.
3/2011, 8 e 18. In tema diprocesso civile:
• Napoleoni, «Sanatoria del mandato difensivo nullo», in Ventiquattrore Avvocato, 1/2012, 15 e 93;
• Cecchella Oortolani, «Adesione del terzo all'azione di classe», in Ventiquattrore Avvocato,
12/2011, 14 e 84;
• Cecchella Zanda, «Modifica e precisazione delle domande», in Ventiquattrore Avvocato,
10/2011, 13 e 74;
• Pulidori, «Legalità e regolarità della conciliazione e sua omologa», in Ventiquattrore Avvocato, 9/2011,
14 e 81;
• Bernini Mengali, «Conciliazione fallita: effetti della condotta delle parti», in
Ventiquattrore Avvocato, 6/2011, 14 e 83;
• Bernini, «Il motivo specifico in appello», in VentiquattroreAvvocato, 5/2011, 13 e 79;
• Cerri, «La domanda di mediazione: forma ed effetti», in Ventiquattrore Avvocato, 3/2011, 14 e 83;
• Cecchella, «La mediazione dopo la Riforma del 2010», in Ventiquattrore Avvocato, 3/2011, 116;
• Bernini, «Contraddittorio e poteri officiosi del giudice», in Ventiquattrore Avvocato,11/2010, 68.
• Cecchella, Diritto processuale civile, Il Sole 24 Ore, 2010.
Guida al Diritto, 21.1.2012 - n. 4 - p.104, Normativa ad hoc per i procedimenti pendenti
La complessa e delicata vicenda - sebbene, come appena accennato, avesse già ricevuto un suo singolare
e davvero peculiare accomodamento (in definitiva, alla luce dell'episodio ora succintamente ricordato, non
si può dubitare che il concetto di «fonti del diritto» sia tutt'altro che univoco, potendosi talvolta
ricomprendere al suo interno perfino gli editoriali apparsi sui quotidiani e sulle riviste giuridiche) - ora, con
la legge 29 dicembre 2011 n. 218, è definitivamente e positivamente conclusa.
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Considerazioni generali - Non si può non plaudire a questo intervento legislativo, che finalmente riporta
certezza in materia, incidendo non soltanto sulla disciplina dei termini di comparizione e costituzione nei
giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche dettando un'assai opportuna disciplina transitoria
per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore, cioè il quindicesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» n. 4 del 5 gennaio 2012, vale a dire il 20 gennaio 2012.
La disciplina transitoria - Come appena anticipato, l'articolo 2 contiene una norma di interpretazione
autentica applicabile ai «procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».
Per tali devono intendersi tutti i procedimenti monitori i cui ricorsi introduttivi ex articolo 638 del
Cpc siano stati depositati in cancelleria prima del 20 gennaio 2012. In proposito, infatti, vale precisare che
la circostanza che il procedimento d'ingiunzione presenti una struttura bifasica non esclude, ma anzi
impone di concludere che la fase meramente eventuale di opposizione costituisca comunque la
prosecuzione della fase necessaria per la concessione del decreto ingiuntivo.
Questa conclusione, peraltro, è confermata dalla più recente giurisprudenza delle sezioni Unite della Corte
di cassazione che ha avuto occasione di affermare che il comma 3 dell'articolo 643 del Cpc (ai sensi del
quale: «La notificazione - del ricorso e deldecreto ingiuntivo - determina la pendenza della lite») deve
interpretarsi nel senso che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a
seguito della notifica delricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del
deposito del ricorso (così Cassazione civile, sezioni Unite, 1° ottobre 2007 n. 20596).
Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 218 del 2011, nei procedimenti pendenti alla data del 20 gennaio
2012, «l'articolo165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione
del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo,
solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui
all'articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice».
Questa previsione, come è immediatamente chiaro, conferma quella che si è visto essere la consolidata e
risalente giurisprudenza della Suprema corte sul tema del termine per la costituzione in giudizio
dell'opponente a decreto ingiuntivo.
La contestatissima «precisazione» contenuta nell'obiter dictumdella sentenza n. 19246 del 2010, viene
quindi completamente e radicalmente vanificata, anche - diversamente dalle indicazioni fornite nei due
editoriali del direttore dell'ufficio del massimario e del ruolo presso la Suprema corte di cassazione relativamente alle opposizioni proposte dopo la data del 9 settembre 2010 di pubblicazione della decisione
delle sezioni Unite.
La scelta compiuta dal legislatore è assai apprezzabile per due concorrenti ragioni:
1) da un lato, si deve escludere che un obiter dictum di una sentenza delle sezioni Unite della Corte di
cassazione possa spiegare alcuna efficacia: come si evince chiaramente dall'articolo363 del Cpc,
presupposto irrinunciabile per riconoscere efficacia vincolante ai principi di diritto enunciati dalla Suprema
corte è che questa sia formalmente investita della questione con un ricorso, anche inammissibile, ma
proposto vuoi dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, vuoi dalle parti. Questa limitazione è
essenziale per evitare che il Supremo collegio perda i tratti essenziali dell'organo giurisdizionale, finendo
con l'invadere le prerogative del legislatore (se per assurdo si svincolasse la Suprema corte dal principio
della domanda, le si consentirebbe di pronunciare principi di diritto non soltanto d'ufficio, ma anche su
qualsiasi materia e argomento!);
2) dall'altro lato, nonostante nella specie la famigerata sentenza n. 19246 abbia de facto ricevuto una
pubblicità superiore a quella riservata a molte disposizioni contenute in leggi dello Stato, non si può
pretendere la tempestiva ed effettiva conoscenza della pronuncia da parte di tutti coloro che hanno
proposto opposizione a decreto ingiuntivo dopo il 9 settembre 2010.
Soppressione della possibilità della dimidiazione dei termini di comparizione - L'articolo 1 della legge n.
218 del 2011, applicabile a tutti i procedimenti di ingiunzione il cui ricorso sia stato depositato dopo il 20
gennaio 2012, come inizialmente anticipato, sopprime la possibilità per l'opponente di ridurre a metà i
termini di comparizione ex articolo 163-bis.
Di conseguenza l'opponente dovrà sempre concedere al convenuto opposto termine a comparire di almeno
90 giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione, salvo soltanto le seguenti due ipotesi:
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1) innanzitutto, ove, ex articolo 163-bis, comma 2, del Cpc, trattandosi di causa di pronta spedizione, su
istanza dell'opponente, il presidente del tribunale, con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle
copie della citazione non abbrevi fino alla metà il termine;
2) in secondo luogo, qualora si tratti di causa di competenza del giudice di pace: ai sensi dell'articolo 318,
comma 2, del Cpc, infatti, «Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 (cioè della citazione) e
quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163bis, ridotti alla metà».
Pur incidendo direttamente soltanto sui termini di comparizione, lalegge n. 218 del 2011 risolve alla radice
la questione relativa ai termini di costituzione dell'opponente: essendo imposta sempre la necessità di
concedere il termine «ordinario» a comparire di 90 giorni, l'opponente ha sempre onere di costituirsi entro
10 giorni dalla notificazione, salvo unicamente il caso in cui abbia ottenuto espressa autorizzazione alla
riduzione del termine ex articolo 163-bis, comma 2, citato (nell'altra ipotesi sopra richiamata in cui i
termini a comparire sono ridotti alla metà, cioè nei procedimenti di opposizione al decreto ingiuntivo di
competenza del giudice di pace, vale ricordare che, ai sensi dell'articolo 319 del Cpc, le parti possono
costituirsi anche in udienza).
Conclusioni sulla possibilità di procedere alla costituzione in giudizio con la sola cosiddetta velina dell'atto
- Come già accennato a più riprese, la legge n. 218 del 2011 deve essere accolta con soddisfazione perché
risolve in via definitiva una questione assai delicata.
Ma deve segnalarsi che la rilevanza e l'urgenza del problema sono destinate a perdere importanza alla
luce dell'insegnamento ormai costante delle Corti non soltanto costituzionale, ma anche di cassazione,
secondo cui in ogni processo è da ritenersi possibile la costituzione in giudizio attraverso il deposito non
dell'originale dell'atto giudiziario corredato con la relazione di notificazione, bensì della cosiddetta velina,
cioè della copia dell'atto, accompagnata dalla ricevuta della richiesta di notificazione presentata all'ufficiale
giudiziario, potendo provvedersi al deposito dell'originale nella prima udienza di comparizione.
Nell'ufficio giudiziario ideale, in cui l'ufficio notifiche è contiguo o comunque non distante dalla cancelleria
presso cui provvedere alla costituzione, dunque, sarebbe possibile, immediatamente dopo aver chiesto la
notificazione dell'atto, provvedere alla costituzione in giudizio, attraverso il deposito di copia dell'atto di
cui si è appena chiesta la notificazione.
Questa soluzione, peraltro, oltre a essere espressamente stabilita (ancorché soltanto per le notificazioni a
mezzo del servizio postale) dal comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 novembre 1982 n. 890, è
perfettamente coerente:
•
sia con il principio della cosiddetta scissione temporale del perfezionamento della notificazione, ora
enunciato apertis verbisdall'articolo 149, comma 3, del Cpc, in virtù del quale «La notifica si
perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario
e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto», sicché non
può impedirsi a chi abbia chiesto la notificazione di costituirsi anche prima del perfezionamento
della notificazione per il destinatario;
•
sia con le esigenze proprie dello svolgimento del processo: soltanto in sede di prima udienza e
soltanto qualora il convenuto non si sia né costituito né sia comparso, il giudice è chiamato a
verificare la regolarità dell'avvenuta notificazione dell'atto giudiziario.
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Ulteriori approfondimenti per gli abbonati di Lex24
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Guida al Diritto, 5.2.2011 - n. 6 - p.73, Con l'applicazione del principio di apparenza assicurate
maggiori garanzie ai cittadini, di Castro Sandro
Guida al Diritto, 5.11.2011 - n. 44 - p.6, Se la parte non presenta nei termini il tentativo
l'opposizione al decreto diventerà improcedibile, di Marinaro Marco
Guida al Diritto, 1.2.2009 - n. 1 - p.54, La notificazione del provvedimento - Opposizione
all'ingiunzione di pagamento (Modello F)
Guida al Diritto, 8.10.2011 - n. 40 - p.107, Niente appello solo ricorso in Cassazione
di Giovanbattista Tona
Ventiquattrore Avvocato, 1.12.2010 - n. 12 - p.92, Opposizione a decreto ingiuntivo: termine di
costituzione per l'opponente, di Fantetti Francesca Romana
Guida al Diritto, 1.2.2009 - n. 1 - p.60, La notificazione del provvedimento - L'efficacia
dell'ingiunzione non opposta: la forza esecutiva
Guida al Diritto, 3.1.2009 - n. 1 - p.79, La mancata o ritardata costituzione in giudizio non basta
per rendere esecutivo il provvedimento, di Piselli Mario
Ventiquattrore Avvocato, 6.11.2006 - n. 11 - p.64, L'esecutività "inaudita altera parte" del decreto
ingiuntivo: presupposti e rimedi
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Ventiquattrore Avvocato, 13.3.2006 - n. 3 - p.36, Rimedi contro le ordinanze di concessione o
sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, di Tognoni Gianni
Ventiquattrore Avvocato, 6.2.2006 - n. 2 - p.62, La chiamata di terzo da parte dell'opponente a
decreto ingiuntivo, di Baldacci Michele
Ventiquattrore Avvocato, 13.1.2006 - n. 1 - p.61, Procedimento d'ingiunzione e azione di
accertamento negativo del credito innanzi a giudici diversi, di D'Alessandro Elena
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