Diritto tributario internazionale e dell’UE FATCA: FFI or NFFE? That is the question Lars Schlichting Avvocato, LL.M. Partner presso KPMG SA Gli attori sul mercato finanziario hanno la necessità di conoscere il loro FATCA Status. Questa sfida si rileva ad oggi complessa 1. L’attuazione della FATCA in Svizzera Il 17 gennaio 2013 è stata pubblicata l’attesa versione finale del “Foreign Account Tax Compliance Act”, meglio conosciuta come FATCA Final Regulations (di seguito FATCA). Questa legge americana extraterritoriale suddivide tutte le persone giuridiche non statunitensi in due categorie: i Foreign Financial Institutions (di seguito FFI) e le Non Financial Foreign Entities (di seguito NFFE). Gli FFI dovranno aderire al programma, registrarsi presso l’Internal Revenue Service (di seguito IRS) e identificare i soggetti fiscali statunitensi (le US Persons)[1]. Diversi Stati hanno iniziato o terminato delle negoziazioni con gli Stati Uniti d’America (di seguito USA) al fine di concludere un accordo bilaterale sull’implementazione della FATCA, i cosiddetti Intergovernmental Agreement (di seguito IGA). Esistono due modelli di IGA: ◆ ◆ nel Modello I gli FFI trasmetteranno le informazioni sulle US Persons tramite le loro autorità nazionali e non sono chiamati a concludere un accordo con l’autorità fiscale americana; nel Modello II invece gli FFI, ad eccezione dei Non Reporting FFI, dovranno sottoscrivere un accordo con l’IRS e trasmettere le informazioni direttamente all’autorità fiscale statunitense. La Svizzera ha optato per il Modello II (di seguito IGA CH-US) e in data 27 settembre 2013 ha adottato la Legge federale sull’attuazione dell’Accordo FATCA tra la Svizzera e gli USA (di seguito Legge FATCA)[2]. Gli obblighi degli FFI svizzeri nei confronti dell’IRS sono così retti dal diritto statunitense applicabile, salvo espressa disposizione contraria prevista nell’IGA CH-US. Ne consegue che agli FFI svizzeri si applicano le seguenti norme: i) Legge FATCA; ii) l’IGA CH-US (non ancora ratificato e solo a titolo facoltativo); iii) la FATCA. L’esistenza di due basi legali differenti (l’IGA CH-US e la FATCA) crea delle difficoltà di interpretazione che complicano ulterior- mente una situazione di per sé già intricata. La Legge FATCA prevede l’obbligo per ogni FFI svizzero, salve poche eccezioni indicate all’articolo 4 capoverso 2 Legge FATCA, di iscriversi nel registro dell’IRS. Il termine ultimo di iscrizione previsto nell’IGA CH-US è il 1. luglio 2014[3]. Un’omissione a tale obbligo di registrazione è punito penalmente con una multa fino a 250’000 franchi. È pertanto necessario che gli attori del mercato finanziario conoscano il loro FATCA Status, e in particolare determinino se sono degli FFI, soggetti all’obbligo di registrazione, o delle NFFE, non soggette a tale obbligo. Con il presente contributo si cercherà di rispondere a questo quesito. 2. La definizione di FFI Ai sensi dell’IGA CH-US, a cui la FATCA[4] rimanda nella definizione di FFI, l’espressione FFI designa un ente di deposito, un ente di custodia, una società d’investimento o una compagnia assicurativa specifica[5]. 2.1. L’ente di deposito L’ente di deposito è qualsiasi entità che riceve depositi nel corso ordinario di un’attività bancaria o di un’attività economica analoga[6]. Ne consegue pertanto che non soltanto le banche debitamente autorizzate sono soggetti alla FATCA, ma anche tutte quelle entità che ai sensi della legislazione svizzera sono esonerati da un’autorizzazione in applicazione dell’articolo 3a dell’Ordinanza sulle banche, come ad esempio i commercianti di valori mobiliari o le casse di risparmio dei datori di lavoro. 2.2. L’ente di custodia L’ente di custodia è qualsiasi entità che come parte essenziale della propria attività economica detiene valori patrimoniali per conto di terzi[7]. Questa ampia descrizione comprende tutte quelle società che detengono a titolo fiduciario valori per conto di terzi. Si tratta in modo particolare delle società fiduciarie attive in ambito finanziario. Vi sono tuttavia altre attività che potrebbero ricadere in questo campo, come ad esempio la gestione di cassette di sicurezza, la detenzione di conti metallo come pure la mera società di sede, essendo il suo unico scopo la detenzione di averi per conto dell’azionista avente diritto 11 12 Novità fiscali / n.10 / ottobre 2013 economico, ad esclusione di ogni altra attività. Questa ampia definizione di ente di custodia viene tuttavia limitata dalla necessità di detenere i valori patrimoniali per conto di terzi quale parte essenziale della propria attività economica. Per essere tale i proventi lordi attribuibili all’attività di custodia devono essere pari o superiori al 20% dei proventi lordi in un dato periodo. La FATCA descrive nel dettaglio quali sono i ricavi da attività di custodia che rientrano nel calcolo del 20%[8]. 2.3. La società d’investimento Viene definita come società d’investimento qualsiasi entità la cui attività economica consiste in uno o più delle seguenti mansioni o operazioni per conto o a nome di terzi (oppure che è gestita da un’entità che svolge tali attività)[9]: ◆ ◆ ◆ compravendita di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, derivati, eccetera); valuta estera; contratti sui tassi di cambio, sui tassi d’interesse e sugli indici; valori mobiliari; o futures su materie prime; gestione individuale e collettiva di portafogli; oppure altra modalità d’investimento o gestione di fondi o di denaro per conto di terzi. ge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (di seguito LRD). Ne consegue che una società di sede o un trust gestito direttamente dall’avente diritto economico (dunque non a titolo fiduciario) e che non è soggetto alla LRD, non è neppure soggetto alla FATCA secondo le regole degli accordi IGA. La definizione indicata nella FATCA è tuttavia divergente da quella prevista nell’IGA[10]. Da una parte la FATCA non fa alcun riferimento alle Raccomandazioni del GAFI, dall’altra introduce una soglia del 50% dei proventi lordi da attività di compravendita, gestione, eccetera per essere riconosciuta come FFI. Inoltre la definizione di cui alla FATCA include anche le società i cui proventi lordi sono principalmente attribuibili a attività di investimento o di trading ma è gestita da una società terza, come pure le società che fungono come un investimento collettivo di capitale. Questo contesto complica la situazione, ritenuto che la stessa società potrebbe essere considerata come un NFFE ai sensi dell’IGA, ma come un FFI ai sensi della FATCA. È il caso in particolare delle società di sede o dei trusts gestiti dall’avente diritto economico. In questo caso, ritenuto che lo Status FATCA dipende anche dal luogo in cui sono depositati i suoi averi, potrebbe avere due Status differenti qualora avesse un conto in un Paese che ha sottoscritto un IGA e uno in un Paese che soggiace direttamente alla FATCA. Questa definizione deve essere interpretata in maniera coerente con la terminologia simile impiegata nella definizione di “istituto finanziario” nelle Raccomandazioni del GAFI. Rammentiamo che ai sensi delle Raccomandazioni del GAFI il termine “istituto finanziario” si riferisce ad ogni persona fisica o giuridica che conduce quale attività economica uno o più delle seguenti attività in nome o per conto di un cliente: ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ acceptance of deposits and other repayable funds from the public; lending; financial leasing; money or value transfer services; issuing and managing means of payment (e.g. credit and debit cards, cheques, traveller’s cheques, money orders and bankers’ drafts, electronic money); financial guarantees and commitments; trading in: (a) money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, derivatives etc.); (b) foreign exchange; (c) exchange, interest rate and index instruments; (d) transferable securities; (e) commodity futures trading; participation in securities issues and the provision of financial services related to such issues; individual and collective portfolio management; safekeeping and administration of cash or liquid securities on behalf of other persons; otherwise investing, administering or managing funds or money on behalf of other persons; underwriting and placement of life insurance and other investment related insurance; money and currency changing. La definizione di società d’investimento prevista nell’IGA è da una parte molto ampia, dall’altra esclude tutte quelle fattispecie che non sono intermediari finanziari ai sensi delle Raccomandazioni GAFI e dunque di riflesso anche della Leg- 2.4. La compagnia assicurativa specifica L’espressione compagnia assicurativa specifica include qualsiasi compagnia assicurativa (o holding) che rilascia contratti assicurativi con valore di riscatto o contratti assicurativi di rendita, o che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione a tale contratto[11]. 3. La definizione di NFFE Ai sensi dell’IGA CH-US una NFFE indica un’entità non statunitense, che non sia un FFI in base alla definizione contenuta nella FATCA, e comprende qualsiasi entità non statunitense, che sia costituita ai sensi del diritto svizzero o del diritto di un’altra giurisdizione partner e non sia un istituto finanziario[12]. Per giurisdizione partner si deve intendere uno Stato che ha concluso un IGA con gli USA. Ne consegue che ogni entità che non risulta essere un FFI è da considerarsi come una NFFE. Le NFFE sono inoltre suddivise in due ulteriori categorie, le active e le passive NFFE. Le active NFFE sono società per cui meno del Novità fiscali / n.10 / ottobre 2013 50% dei proventi è generato da redditi passivi (dividendi, interessi, eccetera); oppure quotate in borsa; oppure controllate da enti governativi, eccetera[13]. Una passive NFFE indica qualsiasi NFFE che non sia né una NFFE attiva né una società di persone estera né un trust estero con l’obbligo di trattenuta alla fonte conformemente alle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense[14]. 4. Alcune casistiche Quanto sopra riportato indica la difficoltà, nel determinare lo Status FATCA delle singole società. Di seguito si vogliono riportare alcuni esempi di casi particolari. Una determinazione specifica dello Status FATCA è tuttavia possibile unicamente caso per caso, ritenute le variabili da prendere in considerazione (luogo di incorporazione società, luogo di apertura del conto, esistenza o meno di un IGA). 4.1. Società di sede Una grande discussione attualmente in corso è legata alle passive NFFE. Benché la FATCA non dica nulla al riguardo, la parte introduttiva dell'IGA CH-US riporta la seguente affermazione: “passive entities that are not professionally managed are generally treated as passive NFFEs rather than as FFIs”. Questa dichiarazione attualmente complica l’interpretazione dello Status FATCA di entità quali società di sede, fondazioni, eccetera che sono gestite da terzi, ad esempio da società fiduciarie, gestori patrimoniali, banche, eccetera. Sembrerebbe infatti che queste entità, per i Paesi che applicano direttamente la FATCA, siano da considerare come degli FFI, mentre per i Paesi IGA possono essere considerate delle passive NFFE, almeno se non sono da considerare come degli intermediari finanziari ai sensi delle Raccomandazioni del GAFI. Ritenuto l’assoggettamento alle norme sul riciclaggio di denaro dell’attività svolta per conto di terzi tramite questi veicoli, la tendenza odierna è quella di ritenere questi veicoli come degli FFI. 4.2. Trust La situazione dei trusts è alquanto particolare e complessa. L’IGA non si esprime in merito. Ai sensi della FATCA, il trust potrà essere considerato come una passive NFFE o un FFI a dipendenza della costruzione scelta (gestione individuale, gestione professionale)[15]. Di regola si può affermare che un trust gestito in maniera professionale, ad esempio da una trustee company, è da considerare come un FFI[16]. 4.3. Fondi Non soltanto i gestori di fondi, ma anche i fondi stessi possono essere considerati come FFI essendo questi gestiti professionalmente dai gestori di fondi[17]. Tuttavia, per i fondi di giurisdizioni che non hanno concluso un IGA, se il fondo non ottiene più del 50% dei suoi ricavi da attività di trading o da investimenti, esso non sarà considerato come un FFI secondo la normativa FATCA[18]. Un fondo immobiliare potrebbe pertanto non ricadere nella categoria di FFI. Per i fondi svizzeri invece sono previste delle norme specifiche nell’IGA CH-US[19] che permettono in molti casi di riconoscere i fondi come un Registered Deemed-Compliant FFI con un mero obbligo di registrazione presso l’IRS. 4.4. Investment advisor Tecnicamente un investment advisor non dovrebbe essere una FFI, ritenuto che egli non effettua alcuna delle attività descritte nel termine “società di investimento”, ma si limita a fornire dei consigli al gestore del fondo, quest’ultimo da considerarsi come un FFI. Tuttavia la FATCA indica espressamente un esempio secondo cui anche un investment advisor che ottiene più del 50% dei suoi ricavi dall’attività di advisor per un fondo sia da considerarsi come un FFI[20]. 5. Gli obblighi dei FFI e delle passive NFFE secondo l’IGA CH-US L’importanza della valutazione del corretto Status FATCA deriva dai differenti obblighi a cui sono sottoposte le FFI e le passive NFFE, e alle conseguenze in caso di mancato adempimento. Come già precedentemente indicato, tutte le FFI svizzere, ad eccezione di quelle elencate all’articolo 4 capoverso 2 Legge FATCA, dovranno registrarsi presso l’IRS. Osserviamo tuttavia che in data 19 agosto 2013 il Dipartimento del Tesoro americano ha aggiornato i modelli di IGA, incluso il Modello II. Ai sensi del nuovo allegato II al Modello IGA II, i gestori patrimoniali e gli investment advisors sono considerati come dei Certified DeemedCompliant FFI e non più come dei Registered Deemed-Compliant FFI. In questo caso anche questi intermediari non dovrebbero registrarsi presso l’IRS. Tuttavia, il modello sottoscritto dalla Svizzera non prevede questa facilitazione. Gli ulteriori obblighi a cui sono soggetti gli FFI dipendono dallo Status di Reporting FFI o Non Reporting FFI. I Reporting FFI, oltre a registrarsi, dovranno sottoscrivere con l’IRS un accordo mediante il quale si obbligano, sotto responsabilità personale del firmatario, ad identificare i conti detenuti da US Persons. I Reporting FFI dovranno poi richiedere ai titolari di questi conti una dichiarazione irrevocabile che permetta loro di trasmettere all’IRS le informazioni riguardanti questi conti. Se non ricevono tale dichiarazione i Reporting FFI dovranno trasmettere all’IRS delle informazioni aggregate tali da permettere all’IRS di presentare all’autorità svizzera una domanda raggruppata riguardo ai conti in oggetto. Tra gli altri obblighi dei Reporting FFI citiamo la necessità di identificare tutti gli FFI loro clienti, per assicurarsi che questi applichino il programma FATCA. Ai clienti FFI che non si registrano all’IRS dovrà essere prelevata un’imposta alla fonte del 30%. Al contrario, le passive NFFE do- 13 14 Novità fiscali / n.10 / ottobre 2013 vranno limitarsi a certificare di non essere detenute da una US Person in una misura superiore al 10%. Esse potranno fornire tale prova ad esempio sottoscrivendo un formulario W8-BEN. 6. Conclusione La FATCA avrà un impatto importante su tutti gli attori dei mercati finanziari, e non soltanto sulle banche, società di sede, trusts, fondazioni, fondi d’investimento, investment manager, gestori patrimoniali, società fiduciarie, ma anche le società che detengono per conto di terzi valori patrimoniali devono stabilire per tempo il loro FATCA Status per stabilire quali obblighi incombono loro. Per tutte quelle entità che accerteranno un loro FFI Status il lavoro non sarà terminato, poiché dovranno ancora identificare se sono considerati dei Reporting FFI (e dunque soggetti a tutti i doveri stabiliti nell’IGA e nella FATCA) o dei Non Reporting FFI (con un mero obbligo di registrazione). [1] Per una definizione di US Person vedi Schlichting Lars, La compliance nella strategia del denaro pulito e nell’implementazione degli accordi Rubik e della FATCA, in: RtiD II-2012, pagina 751 e seguenti, in particolare pagina 762. [2] Foglio federale 2013 2643 (si veda: http:// w w w . a d m i n . c h / o p c / i t / f e d e r a l - g a z e tte/2013/2643.pdf [26.10.2013]). Il progetto è stato approvato in data 27 settembre 2013. Nel frattempo tuttavia è stato creato un comitato che intende promuovere un referendum contro questa legge. [3] IRS Notice 2013-43. Elenco delle fonti fotografiche: http://cdn.tropicaldaily.com/wp-content/uploads/2012/10/fatca-irs.jpg [26.10.2013] http://images.nzz.ch/app.php/eos/v2/image/view/643/-/text/inset/2f2e 788c/1.18061514.1365584512.jpg [26.10.2013] [4] § 1471-5(d) FATCA. [5] Articolo 2 capoverso 1 (7) IGA CH-US. [6] Articolo 2 capoverso 1 (10) IGA CH-US. [7] Articolo 2 capoverso 1 (9) IGA CH-US. [8] § 1471-5(e)(3)(ii) FATCA. [9] Articolo 2 capoverso 1 (11) IGA CH-US. [10] La definizione di cui all’articolo 2 capoverso 1 (11) IGA CH-US è ripresa nella FATCA al § 1471-5(e)(4)(i)(A), ma non comprende le categorie di cui ai § 1471-5(e)(4)(i)(B) e 1471-5(e)(4)(i) (C) FATCA. [11] Articolo 2 capoverso 1 (12) IGA CH-US. [12] Allegato I, VI.B.2, IGA CH-US, vedi anche § 1471-1(74) FATCA. [13] Allegato I, VI.B.4, IGA CH-US in relazione con § 1472-1(c)(1)(iv) FATCA. [14] Allegato I, VI.B.3, IGA CH-US. [15] § 1471-5(e)(4)(v) FATCA, Example 1. [16] § 1471-5(e)(4)(v) FATCA, Example 2. [17] § 1471-5(e)(4)(i)(B) FATCA. [18] Allegato II, II.C, IGA CH-US. [19] § 1471-5(e)(4)(i)(B) FATCA. [20] In tal senso che le Guidance Notes dell’HMRC concerning the Implementation of International Tax Compliance (United States of America).
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