ESTRATTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Il testo integrale è a disposizione presso gli sportelli della @DESC_NAG_BANCA@) Polizza collettiva n. @DESCRIZIONE_01@ stipulata tra la @DESC_NAG_ENTE@ e Assimoco Vita S.p.A. Polizza collettiva n. @DESCRIZIONE_02@ stipulata tra la @DESC_NAG_ENTE@ e Assimoco S.p.A. 1. ASSICURATO: la persona fisica titolare di un prestito personale o i rappresentanti legali di una società di persone firmatari del contratto di finanziamento con età, alla data di adesione, compresa tra 18 e 65 anni e che abbiano aderito al Programma Assicurativo mediante specifica sottoscrizione della relativa clausola. Nel caso di contitolari del contratto di finanziamento si considera assicurato esclusivamente il primo firmatario del contratto / dichiarazione di buono stato di salute e di pieno impiego. 2. ASSICURATORE: per le garanzie Invalidità Permanente Totale (IPT), Malattia Grave (MG), Inabilità Temporanea Totale (ITT), Perdita Involontaria d’Impiego (PII), Assimoco S.p.A. con sede in Segrate (MI) – 20090 – Palazzo Giotto – Via Cassanese 224; per la garanzia Decesso (D), Assimoco Vita S.p.A. con sede in Segrate (MI) – 20090 – Palazzo Giotto – Via Cassanese 224. 3. CONTRAENTE: la Banca erogatrice del prestito personale / contratto di finanziamento. 4. BENEFICIARIO: Beneficiario è la Banca erogatrice del prestito personale / contratto di finanziamento; gli importi versati dall’Assicuratore alla Banca verranno da quest’ultima computati a credito dell’Assicurato al fine di estinguere o ridurre il suo debito. In caso di rimborso anticipato del prestito da parte dell’Assicurato, e fino al termine del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto, beneficiario delle prestazioni assicurative è l’Assicurato stesso o, per la garanzia Decesso (D), i suoi eredi legittimi o testamentari. 5. DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE (salvo quanto indicato nel seguente punto 8. CARENZA): le garanzie decorrono dalle ore 24.00 della data di erogazione del prestito personale o, nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso (preammortamento), 30 giorni prima della scadenza della prima rata di rimborso del prestito personale e rimangono in vigore per tutta la sua durata, a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. In caso di rimborso anticipato del prestito personale e/o in caso di disdetta delle Convenzioni sopra indicate da parte del Contraente o dell’Assicuratore, le garanzie rimangono in vigore fino al termine del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto e la prestazione, in caso di sinistro, viene calcolata con riferimento a questo piano iniziale. Le garanzie cessano in caso di decesso dell’Assicurato, nonché al pagamento da parte dell’Assicuratore di una prestazione nell’ambito delle garanzie IPT e MG. 6. GARANZIE (l’IPT, l’ITT e la MG sono valide senza limiti territoriali ma devono essere certificate da un medico che eserciti nell'Unione Europea; il RO deve avvenire in una struttura ospedaliera dell’Unione Europea; la PII è valida solo sul territorio dello Stato Italiano e il contratto di lavoro deve essere regolamentato dalla legge italiana): In caso di Decesso (D) o di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell'Assicurato a seguito di infortunio o malattia, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del prestito personale alla data del D o del riconoscimento dell’IPT. Il D deve avvenire prima del compimento del 70° anno di età dell’Assicurato. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n° 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, prima Ver.01.002 - PER IL CLIENTE - Estratto condizioni di assicurazione - 1/1 del compimento del 65° anno di età dell’Assicurato, dopo un periodo di inabilità lavorativa totale di almeno 12 mesi consecutivi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi consecutivi dalla data dell’evento in caso d’infortunio. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della prima constatazione della malattia o alla data dell’evento in caso d’infortunio, esercitare una professione di lavoro ed interromperla totalmente dietro prescrizione medica. SOLO PER CHI NON ESERCITA ALCUNA ATTIVITA’ LAVORATIVA CHE PRODUCA REDDITO: In caso di diagnosi, fatta all’Assicurato, di una delle Malattie Gravi (MG) elencate di seguito, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del prestito personale alla data della prima diagnosi della MG. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della prima diagnosi della MG, non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito e non aver compiuto il 65° anno di età. Per MG si intende esclusivamente una delle seguenti malattie gravi garantite, o le condizioni che implicano uno dei seguenti interventi chirurgici garantiti: cancro (eccetto la leucemia linfocitica cronica, i cancri non invasivi in situ, tutti i cancri della pelle ed i tumori in presenza del virus H.I.V.); ictus (eccetto attacchi ischemici transitori); infarto; insufficienza renale cronica; intervento chirurgico da malattia dell'arteria coronaria (eccetto qualsiasi intervento non chirurgico, come l’angioplastica della cavità o interventi attraverso tecniche laser); trapianto dei principali organi (cuore, polmone, fegato, pancreas o midollo osseo). SOLO PER I LAVORATORI AUTONOMI, DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO O ATIPICI NON ELIGIBILI ALLA GARANZIA PII: In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) dell’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, con durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta), l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del prestito personale dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. La franchigia è di 60 giorni e si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’inabilità, interrompere totalmente la propria attività lavorativa dietro prescrizione medica, prima del compimento del 65° anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché: il capitale residuo risulti pari a zero; siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 36 per più periodi di ITT distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l’età di quiescenza, avvenga il riconoscimento dell’IPT. Per i lavoratori atipici, assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata massima della prestazione non potrà in ogni caso superare la durata residua del contratto di lavoro in vigore alla data del sinistro. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo, ma per contro, la massima durata d’indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. SOLO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO O ATIPICI ELIGIBILI ALLA GARANZIA PII: In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n° 604/1966 art. 3) che abbia comportato un periodo d’inattività lavorativa di almeno 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta), l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del prestito personale dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo d’inattività comprovato. La franchigia è di 60 giorni e si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia, è necessario, alla data della notifica del licenziamento: non aver compiuto il 65° anno di età; esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con contratto di Ver.01.002 - PER IL CLIENTE - Estratto condizioni di assicurazione - 2/2 lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge. Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché: il capitale residuo risulti pari a zero; siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità per più interruzioni di lavoro differenti); intervenga un pensionamento o prepensionamento si raggiunga l’età di quiescenza, avvenga il riconoscimento dell’IPT. SOLO PER I LAVORATORI AUTONOMI, DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO O ATIPICI NON ELIGIBILI ALLA GARANZIA PII: In caso di Ricovero Ospedaliero (RO) dell’Assicurato con durata superiore a 7 giorni consecutivi di ricovero (franchigia assoluta), l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del prestito personale dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data del RO, esercitare una professione di lavoro autonomo, dipendente del settore pubblico o atipica secondo le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi, prima del compimento del 65° anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché: il capitale residuo risulti pari a zero; siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 36 per più periodi di ITT distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l’età di quiescenza. Per i lavoratori atipici, assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata massima della prestazione non potrà in ogni caso superare la durata residua del contratto di lavoro in vigore alla data del sinistro. 7. LIMITAZIONI: la prestazione massima pagabile ad Assicurato, qualunque sia il numero dei prestiti personali di cui è titolare, è di Euro 31.000,00 in caso di D, IPT o MG e di Euro 1.700,00 al mese in caso di ITT, PII o RO. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall’ambito della prestazione pagabile. 8. CARENZA: non sono garantite le malattie gravi diagnosticate e/o i licenziamenti notificati durante i primi 90 giorni dalla data di decorrenza delle garanzie. 9. PREMIO: l’importo del premio unico assicurativo è incluso nell’importo totale del prestito personale / contratto di finanziamento erogato dalla Banca Contraente, e viene corrisposto all’Assicuratore in via anticipata per il tramite della Contraente medesima mediante trattenuta sull’importo finanziato. 10. ESCLUSIONI: Per D, IPT, MG, ITT e RO, le conseguenze: di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di decorrenza delle garanzie; dell’uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico; di un’affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all’AIDS; di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; di guerra o insurrezione; di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l’Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale); di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'Assicurato vi abbia preso parte attiva; di tutti i rischi nucleari; di ogni affezione psichica (salvo il caso in cui si sia reso necessario un ricovero ospedaliero di almeno 15 giorni consecutivi); di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate; le malattie gravi che siano state diagnosticate o si siano manifestate, o gli interventi chirurgici che siano stati intrapresi o richiesti prima della data di decorrenza delle garanzie o durante il periodo di carenza; le malattie gravi od interventi chirurgici conseguenti a qualsiasi condizione fisica dell’Assicurato conosciuta prima della data di decorrenza delle garanzie. Solo per PII: i licenziamenti notificati prima della data di decorrenza delle garanzie o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; i licenziamenti tra congiunti, ascendenti o discendenti; le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni - anticipate o alla loro scadenza - dei contratti di lavoro a Ver.01.002 - PER IL CLIENTE - Estratto condizioni di assicurazione - 3/3 tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim; il raggiungimento dell’età di quiescenza o dell’età necessaria per l’erogazione della pensione di anzianità o di vecchiaia, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento; ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di una nuova occupazione; le disoccupazioni parziali; le situazioni di disoccupazione che diano luogo all’indennizzo da parte della cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria. 11. DENUNCIA DI SINISTRO: tutti i sinistri devono essere tempestivamente denunciati alla Banca erogatrice del prestito personale / contratto di finanziamento utilizzando gli appositi moduli prestampati forniti dalla Banca medesima. Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta entro i termini di legge (art. 2952 c.c.). L’Assicuratore si riserva la facoltà di far sottoporre l’Assicurato ad accertamenti medici e di richiedere tutta la documentazione che ritiene necessaria per la corretta valutazione del sinistro (le pratiche verranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta). 12. DEFINIZIONI: Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente riscontrabili. Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Invalidità Permanente Totale: perdita definitiva ed irrimediabile, in misura totale della capacità fisica dell’assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. Inabilità Temporanea Totale: perdita temporanea, in misura totale, della capacità fisica dell’Assicurato, di attendere alle sue abituali occupazioni. Ricovero Ospedaliero: degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in Istituto di cura. Istituto di cura: struttura sanitaria a gestione pubblica o privata, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità alle prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, case di riposo, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona ai fini puramente estetici, dietetici, fisioterapici, riabilitativi. Ver.01.002 - PER IL CLIENTE - Estratto condizioni di assicurazione - 4/4
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