Appendice n. 2 ATTI LEGISLATIVI Proposta di legge n. 52 del 15 marzo 2013 presentata dal deputato Edmondo Cirielli Atti Parlamentari Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 52 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato CIRIELLI Disposizioni per il censimento e la bonifica dell'amianto nonché in materia di benefìci per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto o che hanno contratto malattie derivanti da tale esposizione Presentata il 15 marzo 2013 ONOREVOLI COLLEGHI ! — La vicenda tragica e drammatica dell'amianto e delle vittime che ha mietuto e che mieterà per ancora molti anni e per la quale il picco è previsto tra il 2020 e il 2025, come recentemente emerso in seguito alla sentenza del tribunale di Torino n, 565 del 2012, impone di insistere sui temi della prevenzione primaria, che presuppone non già e non tanto la diagnosi precoce, quanto la bonifica, e cioè la rimozione integrale del materiale cancerogeno dai luoghi di lavoro e dai luoghi di vita, e la relativa mappatura e con essa la tracciatura del rifiuto, anche al fine di interdire le attività delle ecomafie. L'Osservatorio nazionale sull'amianto ha fatto emergere un sostanziale incremento delle patologie asbesto correlate anche tra i militari, e non solo quelli della Marina militare, e ciò perché per molto, troppo tempo l'amianto è stato utilizzato a dismisura, senza proteggere adeguatamente i lavoratori esposti. La Corte di cassazione, sezione penale IV, sentenza n. 5117 del 1° febbraio 2008, così recita: « Come è noto, l'inalazione da amianto (il cui uso è stato vietato in assoluto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257) è ritenuta, da ben oltre i tempi citati, di grande lesività della salute (...) e la malattia da inalazione da amianto, ovvero l'asbestosi (conosciuta fin dai primi del '900 e inserita nelle malattie professionali dalla legge 12 aprile 1943, n. 455), è ritenuta conseguenza diretta, potenzialmente mortale, e comunque sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita se non altro per le patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad essa correlate ». Atti Parlamentari XVII LEGISLATURA Camera dei Deputati — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — Se dunque il rischio morbigeno legato all'esposizione all'amianto è oggetto di pronuncia della giurisprudenza e se la Carta costituzionale afferma che il diritto alla salute è anche interesse della collettività (articolo 32) e che l'iniziativa economica, pubblica e privata, è ispirata da fini sociali e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (articolo 41, secondo comma, della Costituzione), con tutela del lavoro e dell'esistenza libera e dignitosa di tutti coloro che hanno il diritto e dovere di lavorare (articoli 35, 36 e 4 della Costituzione), non si può non ritenere sussistente il diritto-dovere al lavoro salubre, sul quale si fonda la presente proposta di legge. Nel silenzio del legislatore italiano, le istituzioni dell'Unione europea sono già intervenute con la direttiva 83/477/CEE « Direttiva del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/107/CEE) » - del 19 settembre 1983, fissando al 1° gennaio 1987 il termine per il recepimento delle norme da parte degli Stati membri. Solo dopo la procedura di infrazione n. 240 del 1989, definita con la decisione di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 dicembre 1990, la direttiva era stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 277 del 1991 (ora abrogato), a seguito del quale era stata approvata la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto », con la quale venivano stabilite delle provvidenze in favore dei lavoratori che fossero rimasti esposti all'amianto, che potevano accedere preventivamente al trattamento pensionistico per un periodo pari al 50 per cento di dimostrata qualificata esposizione, purché fosse stata almeno decennale (articolo 13, comma 8), oppure senza alcuna limitazione per coloro che avessero contratto patologie asbesto correlate (articolo 13, comma 7). 52 DOCUMENTI La Corte costituzionale prima (sentenza n. 5 del 2000), la Corte di cassazione dopo (sentenza n. 4913 del 2001) e, ancora, la Corte costituzionale (sentenza n. 127 del 2002) hanno stabilito che il beneficio contributivo altro non è che un indennizzo per il danno che le fibre di amianto comunque arrecano alla salute, in relazione al precetto di cui all'articolo 38 della Costituzione e al richiamato inadempimento degli obblighi costituzionali ed europei, con una soluzione che, tenendo conto della capacità di produrre danni in relazione al tempo di esposizione, consente una maggiorazione dell'anzianità contributiva per tutti i dipendenti che siano stati esposti all'amianto per più di * dieci anni - in attuazione dei princìpi di solidarietà di cui è espressione il citato articolo 38 della Costituzione - in funzione compensativa dell'obiettiva pericolosita dell'attività lavorativa. Il legislatore è intervenuto ancora e più volte, prima con l'articolo 47 del decretolegge n. 269 del 2003, convcrtito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, che ha ridotto la misura previdenziale al 25 per cento, utile soltanto per l'entità della prestazione e con un termine di decadenza al 15 giugno 2005, sia con l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007, con i quali per i siti oggetto di atto di indirizzo ministeriale il beneficio amianto, con il coefficiente 1,5 utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione, veniva riconosciuto fino all'inizio delle bonifiche al 2 ottobre 2003. La nuova direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ma soprattutto le norme di cui agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza e di cui all'articolo 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata ai sensi della legge n. 848 del 1955, ora a pieno titolo norme di diritto comunitario, in forza dell'articolo 6 del nuovo Trattato di Lisbona, e l'articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vietano ogni forma di discriminazione, e specificamente Camera dei Deputati — 52 Atti Parlamentari XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — in materia di retribuzione, cui sono ricomprese, nella giurisprudenza internazionale ed europea, le prestazioni previdenziali (nel concetto giuridico di retribuzione sono contemplate anche le prestazioni pensionistiche). Al fine di adeguare le norme interne a quelle del diritto europeo e internazionale si presenta la proposta di legge: agli atti di indirizzo ministeriale, per le province autonome di Trento e di Bolzano, e per le regioni a statuto speciale, devono essere parificati gli atti equipollenti del presidente e dell'assessore competente per il lavoro delle stesse province autonome e delle regioni a statuto speciale. Si deve istituire anche un registro dei tumori da amianto, che non siano mesoteliomi, perché ora esiste solo quello dei mesoteliomi (circa 1.200 ogni anno), perché coloro che muoiono sono molti di più (in linea con quanto già stabilito dall'articolo 17 della citata direttiva 83/ 477/CEE, che faceva riferimento anche ai casi di asbestosi e non solo a quelli di mesotelioma). DOCUMENTI La proposta di legge, inoltre, vieta ogni forma di esposizione e prevede un'assistenza adeguata per i malati. Le misure previste comporteranno minori spese per prestazioni mediche, previdenziali ed assistenziali nel futuro, perché, se continua l'esposizione, i malati saranno destinati ad aumentare ed è questa una tendenza che deve essere invertita. La presente proposta di legge indica, altresì, termini specifici e tassativi per eseguire e portare a termine la mappatura delle zone del territorio nazionale interessate della presenza di amianto e la bonifica, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 93 del 2001 e del relativo regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 101 del 2003, atteso che l'assenza di un termine finale rischia di prorogare sine die la bonifica e di esporre a rischio cittadini e lavoratori, con maggior rischio di insorgenza di malattie e con lesione della pubblica incolumità, nonché con maggiori oneri sociali e sanitari. Atti Parlamentari — 4 — XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Segnalazione dell'amianto e termine per il censirnento). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la presenza di amianto, in qualunque luogo, deve essere segnalata con un'etichetta chiara e visibile, recante l'indicazione che trattasi di amianto e il simbolo del teschio raffigurante la morte. 2. La mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, deve essere ultimata e portata a termine entro il 10 gennaio 2015, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101. ART. 2. (Riduzione del rìschio di esposizione all'amianto e termine per la bonifica). 1. È fatto obbligo di diminuire progressivamente il rischio di esposizione all'amianto attraverso la sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente non contenenti amianto e altre sostanze cancerogene. 2. Gli interventi di bonifica previsti dall'articolo 20 della legge 23 gennaio 2001, n. 93, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, devono essere realizzati entro il 1° gennaio 2020. 3. I rifiuti costituiti dall'amianto devono essere tracciati ed è istituito, presso ogni regione e provincia autonoma, un Camera dei Deputati — 52 — DOCUMENTI Atti Parlamentari — 5 XVII LEGISLATURA — Camera dei Deputati — 52 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — registro che reca l'indicazione della loro destinazione finale. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è vietata l'esposizione professionale e ambientale all'amianto. In caso di presenza dell'amianto si deve procedere alla sua bonifica immediata. ART. 3. (Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo I della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto). 1. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente: « 5. I lavoratori esposti all'amianto e i lavoratori ex esposti che intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per gli addetti alle bonifiche o per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1, non è fissato nessun termine per la presentazione della relativa domanda ». 2. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dagli eventuali atti equipollenti che i presidenti e gli assessori competenti per il lavoro delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni a statuto speciale possono emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ». DOCUMENTI Atti Parlamentari Camera dei Deputati — 52 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI ART. 4. (Maggiorazioni contributive per il personale militare). 1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che nel corso dell'attività di servizio prestata nelle installazioni o a bordo di naviglio dello Stato sono stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con il coefficiente pari all'I,5 del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. ART. 5. (Maggiorazioni contributive per il personale militare affetto da patologie asbesto correlate), 1. Al personale di cui all'articolo 4 della presente legge per il quale è stata accertata, da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera e), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una malattia professionale asbesto correlata si applica d'ufficio, senza limiti di tempo e in deroga all'articolo \2-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nella misura di 1,5 del periodo di esposizione all'amianto, accertabile dal curriculum ovvero dall'estratto del foslio matricolare. ART. 6. (Istituzione del Registro nazionale dei lavori esposti all'amianto e dei casi accertati di patologie asbesto correlate). 1. È istituito, d'intesa con le regioni, presso il Ministero della salute, il Registro nazionale dei lavoratori esposti all'amianto i Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 52 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI e dei casi accertati di patologie asbesto correlate, costituito dai dati comunicati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle associazioni delle vittime dell'amianto, nonché dai dati rilevati dai registri dei tumori. ART. 7. (Modifiche all'articolo 150 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di rendita di passaggio). 1. All'articolo 150 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma: 1) dopo le parole: « o di asbestosi » sono inserite le seguenti: « ovvero da patologie tumorali derivanti dall'esposizione all'amianto »; 2) le parole: « per il periodo di un anno » sono sostituite dalle seguenti: « per tutto il periodo di durata della patologia »; b) al quinto comma, le parole: « La rendita di passaggio può essere concessa una seconda volta, entro il termine massimo di dieci anni dalla sua cessazione, e nei limiti di durata e di misura fissati dai precedenti commi, » sono sostituite dalle seguenti: « La rendita di passaggio può essere sempre concessa senza nessun limite ». ART. 8. (Copertura finanziaria). 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. foosooooaadz.1, OO'l 3° Proposta di legge n. 1336 del 16 luglio 2013 presentata dal deputato Federico D’Incà e da altri 83 deputati del Movimento 5 Stelle Atti Parlamentari Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1366 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI D'INCÀ, ZOLEZZI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, SEGONI, TERZONI, TOFALO, AGOSTTNELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CATALANO, CECCONI, CHEMEENTI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, COZZOLINO, GRIPPA, CURRO, DA VILLA, DADONE, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DI BATTISTA, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'UVA, FERRARESI, FICO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, CRISTTAN IANNUZZI, L'ABBATE, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PISANO, RIZZO, PAOLO NICOLO ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TONINELLI, TURCO, VACCA, VALLASCAS, VIGNARGLI, VILLAROSA Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, per la bonifica dell'amianto e dei materiali contenenti amianto nei locali pubblici o aperti al pubblico, per la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente, nonché in materia di eguaglianza nell'accesso ai benefìci previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto Presentata il 16 luglio 2013 ONOREVOLI COLLEGHI ! — È obiettivo di ognuno di noi mantenere alta l'attenzione sul tema dell'amianto anche nella presente leaislatura. La lotta alle patologie correlate all'esposizione delle fibre di amianto, così come il riconoscimento di aiuti e di prestazioni in favore dei lavoratori che hanno Atti Parlamentari XVII LEGISLATURA Camera dei Depurati — 1366 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI contratto specifiche patologie ad esso correlate non possono seguire la sorte temporale di una legislatura: è urgente dare delle risposte efficaci a chi le aspetta da anni. I dati nazionali legati alla pericolosità dell'amianto, a oltre venti anni dall'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che ha sancito il divieto di estrazione, commercializzazione e produzione di amianto, sono ancora drammatici: l'Ufficio internazionale del lavoro calcola che i casi di morte dovuti all'asbesto, patologia correlata all'esposizione all'amianto, sono circa 120.000 all'anno. La presente proposta di legge si prefigge, con il recepimento della direttiva 2009/148/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto, di ridurre il rischio per l'incolumità e per la salute pubbliche conseguente alla presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro. Le vicende giudiziarie e sanitarie strettamente correlate con le progressive acquisizioni scientifiche legate al riconoscimento della pericoiosità dell'esposizione all'amianto o a materiali contenenti amianto risalgono all'inizio del novecento. Già il tribunale di Torino, con una sentenza del 1908, che aveva definito la causa iscritta al n. 1197/1906, promossa dalla società anonima The British Asbestos company Limited contro l'avvocato Carlo Pich, aveva rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto che « le acquisizioni del Congresso internazionale di Milano sulle malattie professionali in cui venne riconosciuto che fra le attività più pericolose sulla mortalità dei lavoratori vi sono quelle indicate col nome di polverose e fra queste in prima linea quelle in cui si sollevano polveri minerali e tra le polveri minerali le più pericolose sono quelle provenienti da sostanze silicee come l'amianto perché ledono le vie respiratorie quando non giungono fino al polmone ». Come precisato dalla Corte di cassazione (sezione penale IV, sentenza n. 5117 del 1° febbraio 2008), « II Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, articoli 19 e 21, oggetto di contestazione agli imputati, rientrano nella prima categoria, limitandosi a dettare le regole di condotta in termini generali in relazione alla astratta possibilità del verificarsi di eventi dannosi, anche di quelli ignoti al legislatore dell'epoca, essendo già riconosciuta l'idoneità dell'amianto a provocare gravi patologie. Com'è noto, l'inalazione da amianto (il cui uso è stato vietato in assoluto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257) è ritenuta, da ben oltre i tempi citati, di grande lesività della salute (se ne fa cenno nel regio decreto 14 giugno 1909, n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri per donne e fanciulli ed esistono precedenti giurisprudenziali risalenti al 1906) e la malattia da inalazione da amianto, ovvero l'asbestosi (conosciuta fin dai primi del '900 ed inserita nelle malattie professionali dalla legge 12 aprile 1943, n. 455), è ritenuta conseguenza diretta, potenzialmente mortale, e comunque sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita se non altro per le patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad essa correlate ». Il rischio derivante dell'amianto è dunque noto al legislatore italiano per effetto del regio decreto n. 442 del 1909, cui fecero seguito il regolamento di cui al decreto legislativo 6 agosto 1916, n. 1136, e la tabella di cui al regio decreto n. 1720 del 1936, e se la Carta costituzionale afferma che il diritto alla salute è anche interesse della collettività (articolo 32) e che l'iniziativa economica, pubblica e privata, è ispirata da fini sociali e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (articolo 41, secondo comma), con tutela del lavoro e dell'esistenza libera e dignitosa di tutti coloro che hanno il diritto e il dovere di lavorare (articoli 35, 36 e 4), non si può non ritenere sussistente il diritto-dovere al lavoro salubre (nell'accezione meglio illustrata in « Patologie ambientali e lavorative MCS amianto e giustizia » Ezio Bonanni Giancarlo Ugazio; edizioni Minerva medica, Torino, gennaio 2011), sul quale si fonda la presente proposta di legge, che Atti Parlamentari 3 - Camera dei Deputati — 1366 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI mira a metterlo ai bando effettivamente ed efficacemente, disponendo il divieto di esposizione, con l'obbligo di bonifica e di rimozione dai luoghi di vita e di lavoro. Già il nostro Paese è stato lungamente inadempiente, tanto che dovettero intervenire le istituzioni europee, in quanto non aveva recepito la direttiva 83/4777 CEE, « Sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione ad amianto durante il lavoro », entro il termine del 1° gennaio 1987, cui seguì la procedura di infrazione n. 240/89, che fu definita con ia decisione di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 dicembre 1990 e che reca il seguente tenore letterale: « (...) la Corte dichiara e statuisce: 1) La Repubblica italiana, non adottando nei termini prescritti i provvedimenti, diversi da quelli relativi alle attività estrattive dell'amianto, necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 settembre 1983, 83/477/CEE, sulla tutela dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione all'amianto durante il lavoro, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE (...) ». La stessa Corte di giustizia dichiarava la seguente motivazione: « 1. Con atto depositato nella cancelleria della Corte di giustizia il 31 luglio 1989, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, a norma dell'articolo 169 del Trattato CEE, un ricorso mirante a far dichiarare che la Repubblica italiana, non adottando entro i termini prescritti i provvedimenti, diversi da quelli inerenti alle attività estrattive dell'amianto, necessari per dare attuazione nell'ordinamento giuridico interno alla direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione all'amianto durante il lavoro è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE. 2. L'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 83/477/CEE, già citata, dispone che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessaric per conformarsi alla direttiva stessa anteriormente al 1° aennaio 1987 e che informano immediatamente la Commissione. Esso precisa inoltre che, per quanto riguarda le attività estrattive dell'amianto, la data del 1° gennaio 1987 è rinviata ai 1° gennaio 1990. A norma del paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nell'ambito disciplinato dalla direttiva. 3. Non avendo ricevuto entro i termini prescritti alcuna comunicazione da parte della Repubblica italiana per quanto riguarda i provvedimenti di attuazione della direttiva, la Commissione le ha inviato una lettera di diffida il 16 novembre 1987, sollecitando la presentazione delle difese in merito al termine di due mesi. La risposta fornita dalla Repubblica italiana il 5 febbraio 1988 non è stata ritenuta sufficiente dalla Commissione che, dopo avere adottato il 18 gennaio 1989 un parere motivato, rimasto senza seguito, ha introdotto il presente ricorso. 4. Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo sono riportati in proseguo solo nei limiti necessari per comprendere il ragionamento della Corte. 5. La Repubblica italiana, pur ammettendo sostanzialmente che non sono stati ancora adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione della direttiva nel proprio ordinamento, osserva che la normativa italiana contiene attualmente varie disposizioni volte a garantire la tutela della salute dei lavoratori e che, inoltre, il governo italiano ha promosso un'iniziativa specifica con la quale è stata chiesta al Parlamento una delega legislativa allo scopo di adottare le norme necessarie per attuare, mediante decreto del Presidente della Repubblica, le numerose direttive in materia di sanità e di tutela dei lavoratori, tra i quali rientra la direttiva in questione. Nella fase orale, essa ha precisato che detta iniziativa è sfociata nella legge n. 112, promulgata e pubblicata il 30 luglio 1990, ma osserva che è necessario un certo tempo per dare attuazione alla direttiva in questione. Affi Parlamentari XVII LEGISLATURA — - 4 Camera dei Deputati — 1366 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 6. Si deve ricordare a questo proposito, che secondo la costante giurisprudenza, uno Stato membro non può recepire disposizioni, pratiche o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti dalle direttive. 7. Occorre constatare che la Repubblica italiana, non adottando nei termini prescritti i provvedimenti, diversi da quelli relativi alle attività estrattive dell'amianto, necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 settembre 1983, 83/477/CEE, sulla tutela dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione dell'amianto durante il lavoro, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE ». Così finalmente la direttiva trovò recepimento con il decreto legislativo n. 277 del 1991 e fu promulgata la legge n. 257 del 1992, con la quale venivano stabilite delle provvidenze in favore dei lavoratori che fossero rimasti esposti all'amianto e che potevano accedere preventivamente al trattamento pensionistico per un periodo pari al 50 per cento di dimostrata qualificata esposizione, purché fosse stata decennale (articolo 13, comma 8), oppure senza alcuna limitazione per coloro che avessero contratto patologie asbesto correlate (articolo 13, comma 7). La Corte costituzionale prima (sentenza n. 5 del 2000), la Corte di cassazione dopo (sentenza n. 4913 del 2001), e ancora la Corte costituzionale (sentenza n. 127 del 2002), hanno stabilito che il beneficio contributivo altro non è che un indennizzo per il danno che le fibre di amianto (come precisato nell'opera già citata di Bonanni e Ugazio) comunque arrecano alla salute, in relazione al precetto di cui all'articolo 38 della Costituzione e al richiamato inadempimento degli obblighi costituzionali ed europei, con una soluzione che, tenendo conto della capacità di produrre danni in relazione al tempo di esposizione, consente una maggiorazione dell'anzianità contributiva per tutti i dipendenti che siano stati esposti all'amianto per più di dieci anni, in attuazione dei princìpi di solidarietà di cui è espressione il citato articolo 38 della Costituzione - in funzione compensativa dell'obiettiva pericolosita dell'attività lavorativa (Cassazione sezione lavoro, sentenza n. 4913 del 2001, e con stessa formulazione finale Corte costituzionale, sentenza n. 127 del 2002 e corte d'appello di Perugia, sentenza n. 441 del 2008, passata in giudicato). In Italia l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) secondo il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e le tabelle delle malattie professionali, aggiornate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2008, riconosce come causate dall'esposizione ad asbesto le seguenti patologie: a) placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda (J92); b) mcsotelioma pleurico (c45.0); e) mesotelioma pericardico (c45.2); d) mesotelioma peritoneale (c45.1); e) mesotelioma della tunica vaginale e del testicolo (c45.7); f) carcinoma polmonare (c34); g) asbestosi (jól). Per tali patologie, dunque, il nesso di causalità si presume e l'onere della prova è a carico dell'INAIL ove non ritenesse di non doverle indennizzare; nella lista relativa alle malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità trova ingresso il tumore della laringe e nella lista relativa alle malattie la cui origine lavorativa è possibile trovano ingresso i tumori gastroenterici. In Italia il riconoscimento delle malattie causate dall'amianto nelle liste delle malattie professionali asbesto-correlate risale per l'asbestosi al 1943, per il cancro al polmone e per il mesotelioma al 1994, e per le placche pleuriche soltanto al 2008, dei quali si presume il nesso causale, con onere della prova per escluderne l'inden- Atti Parlamentari XVII LEGISLATURA Camera dei Deputati — 1366 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — nizzabilità a carico dell'ente assistenziale, mentre per le altre patologie, dopo il definitivo superamento del sistema tabellare, vale quello complementare di onere della prova a carico del prestatore d'opera al fine di ottenere l'indennizzabilità « anche per le malattie sia comunque provata la causa dì lavoro », e ciò per effetto dell'intervento della Corte costituzionale, prima con la sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988 e dopo con la sentenza n. 206 del 25 febbraio 1988 che ha dichiarato illegittime costituzionalmente le norme del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 che disponevano in senso contrario. Il legislatore è intervenuto ancora e più volte, prima con l'articolo 47, del decretolegge n. 269 del 2003, convcrtito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, che ha ridotto la misura previdenziale al 25 per cento, utile soltanto per l'entità della prestazione e con un termine di decadenza fissato al 15 giugno 2005, che nel caso di specie deve essere prorogato ad un anno dalla data del recepimento della direttiva europea, e poi con l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007, con i quali per i siti oggetto di atto di indirizzo ministeriale il beneficio con il coefficiente di 1,5 utile per maturare anticipatamente iì diritto a pensione era riconosciuto fino all'inizio delle bonifiche o al 2 ottobre 2003. Nella disposizione si fa riferimento alle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dall'allora Ministero del lavoro e della previdenza sociale, solo che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con l'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008, aveva stabilito che il beneficio riguardava i lavoratori che « hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria attività lavorativa, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonìfica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti DOCUMENTI indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992 ». Successivamente, le associazioni e singoli lavoratori, con l'assistenza dell'avvocato Ezio Bonanni, ricorrevano al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, il quale, con sentenza n. 5750 del 2009, « per questo motivo il tribunale amministrativo regionale per il Lazio sezione terza-bis definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 marzo 2008 e l'atto di cui alla nota INAIL - Direzione centrale prestazioni - ufficio III n. 60002 del 19 maggio 2008 nelle parti e secondo le modalità in motivazione indicate ». La motivazione della sentenza reca testualmente: « 10. Va invece accolta la doglianza con la quale i ricorrenti lamentano infine che la regione Friuli Venezia Giulia, la cui Associazione esposti amianto è appunto ricorrente unitamente agli altri soggetti in epigrafe indicati, è tra le regioni più colpite di Italia per numero di vittime da amianto, come dimostra la documentazione dell'autorità portuale di Trieste e dell'azienda servizi sanitari n. 1 triestina, mentre risulta assente nel provvedimento INAIL, come è completamente assente il Lazio, la regione Piemonte per gli stabilimenti eternit e le cave di Balangero e Casale Monferrato. Ma in particolare per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia il decreto ministeriale e l'atto dell'INAIL impugnati sono in conflitto anche con lo statuto regionale e con la legge regionale n. 22 del 2001 che all'articolo 3 reca il registro degli esposti, con i relativi siti inquinati e che in quanto tali dovrebbero essere contemplati nel provvedimento ministeriale ed in quello dell'INAIL. In particolare la norma ora citata stabilisce che: « 1. La Regione istituisce un Registro regionale degli esposti e un Registro regionale dei mesotcliomi e delle Atti Parlamentari XVII LEGISLATURA Camera dei Deputati — 1366 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — altre neoplasie correlatali all'esposizione all'amianto. (...) 5. Si intendono per esposti tutte le persone che a diverso titolo, in maniera diretta o indiretta, siano state o risultino tuttora esposte all'amianto, con particolare riguardo a un'accurata anamnesi lavorativa della persona come principalmente ricavabile dal libretto di lavoro e in applicazione dei criteri forniti dalla letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza ». Ora il livello regionale di tutela dei predetti lavoratori appare intaccato dal regolamento statale e delle istruzioni dell'INAIL nelle parti poste sopra in evidenza, dal momento che i lavoratori esposti all'amianto negli stabilimenti del Friuli Venezia Giulia pur facenti parte di atti di indirizzo, per l'interpretazione restrittiva delle norme di cui all'articolo 1, commi 20 e 21, della legge statale offerta dall'amministrazione è come se perdessero o si vedessero circoscritto inopinatamente il livello nazionale di tutela e tutto ciò per mezzo di una norma secondaria di attuazione della legge statale. Ancora una volta in base al principio di gerarchla delle fonti il potere regolamentare deve trovare un espresso fondamento legislativo, in assenza del quale deve ritenersi preclusa la possibilità, per la fonte secondaria, di intervenire per colmare, in matene disciplinate dalla legge, eventuali lacune lasciate dalla legislazione regionale o statale (Consiglio di Stato, sezione VI, 3 ottobre 2007, n. 5095) oppure incidere proprio sulla legislazione regionale che disciplina la fattispecie. Anche dopo la riforma dei titolo V della Costituzione, infatti, la legislazione regionale ed anche quella delle regioni a statuto speciale come è il Friuli Venezia Giulia fa sempre parte delle cosiddette fonti primarie, seppure del tipo sub primario, mentre i regolamenti appartengono ai tipo di fonti secondarie, che quindi devono essere resi compatibili con le prime. Può discutersi che la norma regionale in questione e sopra riportata possa a sua volta essere divenuta incompatibile con la lesislazione statale di cui alla lesse DOCUMENTI n. 247 del 2007, perché è precedente a quest'ultima, ma anche in quel caso di certo non spetta alla potestà regolamentare dell'amministrazione statale di adeguarla alla fonte sovraordinata (Consiglio di Stato, n. 5095/2007 citata) quanto piuttosto alla potestà normativa regionale. 11. Il ricorso va pertanto accolto e per l'effetto va annullato nel decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 marzo 2008 ed in particolare nell'articolo 1, lettera b), l'espressione « nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992; » e nell'atto di cui alla nota INAIL - Direzione centrale prestazioni - ufficio III n. 60002 del 19 maggio 2008 ed in particolare a quarto capoverso l'espressione « nei reparti per i quali i predetti atti di indirizzo riconoscano l'esposizione protratta fino a tutto il 1992 », il quinto capoverso e l'elenco di cui all'allegato 3 nella parte in cui non prevede l'applicazione dei benefìci di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 nei confronti di lavoratori i cui stabilimenti siano ricompresi in altrettanti atti di indirizzo che recano date di esposizione entro il 1992 ». La nuova direttiva europea, ma soprattutto le norme di cui agli articoli 20 e 21 della Carta di Nizza, e di cui all'articolo 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955), ora a pieno titolo norme di diritto europeo, in forza dell'articolo 6 del nuovo Trattato di Lisbona, nonché l'articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), vietano ogni forma di discriminazione, e specificamente in materia di retribuzione, cui sono ricomprese, nella giurisprudenza internazionale ed europea, le prestazioni previdenziali (nel concetto giuridico di retribuzione sono contemplate anche le prestazioni pensionistiche, secondo una nozione onnicomprensiva, rispetto alle quali è fatto obbligo di eguaglianza e di Atti Parlamentari XVII LEGISLATURA Camera dei Deputati — 1366 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — divieto di discriminazione, articolo 157 TFUE), cocrentemente con la direttiva 797 7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che vietava qualsiasi diversità di trattamento che non trovasse giustificazione in obiettivi diversi presupposti della fattispecie. La Corte di giustizia delle Comunità europee con decisione del 29 novembre 2001 nella causa C-366/99, successivamente con decisione del 13 dicembre 2001, nella causa C-206/2000, e in ultimo con decisione del 13 novembre 2008, nella causa C-46/2007, aveva ribadito il principio di eguaglianza e di non discriminazione anche in materia dì accesso e di determinazione degli importi della prestazione pensionistica, ripudiandone ogni diversa regolamentazione come contraria al diritto europeo. Con quest'ultima sentenza, la Corte di giustizia, nel definire la causa C-46/2007, aveva condannato la Repubblica italiana per violazione dell'alierà 141 dell'alierà Trattato istitutivo delle Comunità europea (TCE), ora articolo 157 del TFUE, in quanto le norme del pubblico impiego stabilivano una diversa età pensionabile degli uomini e delle donne, rispettivamente di sessantacinque e di sessanta anni, e soprattutto perché la pensione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), tenendo conto della media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni e dei contributi corrispondentemente versati, deve essere qualificata come retribuzione. L'eguaglianza nelle prestazioni pensionistiche per identiche situazioni presuppone l'identità delle medesime, anche nelle modalità di accesso, proprio perché sono a pieno titolo delle prestazioni retributive, e coerentemente con le precedenti pronunce, già quella del 29 novembre 2001, nella causa C-366/99, nella quale veniva formalmente applicato il principio sancito nella direttiva 79/77 CEE e dall'articolo 141 del TCE, che si traduce nel princìpio di uguaglianza e di non discriminazione in ordine ai diritto alla maturazione e all'entità della prestazione pensionistica, per effetto di maggiorazioni dell'anzianità contributiva. Nello stabilire l'entità delle retribuzioni (nozione DOCUMENTI di cui all'articolo 141 del TCE, ora articolo 157 del TFUE), l'eguaglianza sostanziale impone di corrispondere indennità dirette a compensare svantaggi professionali per i dipendenti pubblici donne. Al fine di adeguare le norme interne a quelle del diritto europeo e internazionale, nel rispetto della gerarchla delle fonti che le pone al vertice, si presenta la proposta di legge, con la quale, insieme al recepimento della direttiva 200971487CE, si propone anche di formulare con forza di atto legislativo la tesi del TAR del Lazio, in piena conformità con i princìpi richiamati e con il principio di uguaglianza formale e sostanziale e di non discriminazione proprio anche della Carta costituzionale: agli atti di indirizzo ministeriale, per le province autonome di Trento e di Bolzano, e per le regioni a statuto speciale, devono essere parificati gli atti equipollenti, anche legislativi, del presidente e dell'assessore al lavoro delle stesse province autonome e regioni a statuto speciale. La proposta di legge, quindi, nel recepire la direttiva, proroga i termini per coloro che, alla data del 2 ottobre 2003, non avevano ancora acquisito il diritto ai benefìci di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 (dunque al di fuori della deroga di cui all'articolo 47, comma 6-bìs, del decreto-legge n. 269 del 2003, convcrtito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e all'articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003, rispetto ai quali non c'è decadenza dopo il 15 giugno 2005) a un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, oltre a rimuovere ogni forma di discriminazione e di diverso trattamento non giustificato né giustificabile in danno dei lavoratori delle province autonome e delle regioni a statuto speciale. La presente proposta di legge stabilisce altresì termini specifici e tassativi per eseguire e per portare a termine la mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, nonché la bonifica, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 93 del 2001 e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del ter- Camera dei Deputati — 1366 Atti Parlamentari XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ritorio e del mare n. 101 del 2003, atteso che l'assenza di termine finale rischia di prorogare sine die la bonifica e di esporre a rischio cittadini e lavoratori, con maggior rischio di insorgenza di malattie e lesione della pubblica incolumità e con massiori oneri sociali e sa- — DOCUMENTI nitari; stabilisce, inoltre, i termini perentori per la decontaminazione dei luoghi di lavoro e per il divieto di esposizione all'amianto, da applicare subito nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, e, a partire dal 2020, anche nei luoghi di lavoro. Atti Parlamentari — 9 XVII LEGISLATURA — DISEGNI — Camera dei Deputati — 1366 DI LEGGE E RELAZIONI PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Obbligo di bonifica dei locali pubblici e aperti al pubblico). 1. Nei locali pubblici e aperti al pubblico, compresi scuole e ospedali, è fatto obbligo alle amministrazioni competenti e ai proprietari privati di provvedere alla bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto entro il 1° gennaio 2020. 2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita, a titolo di colpa, se il fatto non costituisce più grave reato, con la pena della reclusione non inferiore a dodici mesi. ART. 2. (Obbligo di bonifica nei luoghi di lavoro). 1. Nei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono, o possono essere, esposti alla polvere proveniente da amianto o da materiali contenenti amianto ivi presente, il datore di lavoro, indipendentemente dalla concentrazione di amianto in sospensione e dal periodo di esposizione del lavoratore, deve provvedere alla bonifica di tali materiali entro il 1° gennaio 2020. 2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita, se il fatto non costituisce più grave reato, con la pena della reclusione non inferiore a un anno. ART. 3. Nell'ambito delle operazioni di bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto di cui agli articoli 1 e 2, gli interventi di rimozione di coperture, tettoie e altri rivestimenti di immobili su edifici esistenti sono eseguiti in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione e riparazione delle opere stesse e — DOCUMENTI i Parlamentari — IO — Camera dei Deputati — 1366 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI delle loro pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano i lavori e per le persone presenti nell'edificio e nelle immediate vicinanze ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e in particolare dall'articolo 115, dello stesso decreto n. 81 del 2008, e successive modificazioni. 2. Per le coperture installate a seguito di sostituzione di opere contenenti amianto sono utilizzati materiali idonei al loro recupero e al loro riciclo in caso di successiva rimozione. ART. 4. (Riduzione dei rischio dì esposizione all'amianto e termine per la bonifica). 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 1 e 2, è fatto obbligo di diminuire progressivamente il rischio di esposizione all'amianto attraverso la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente non contenenti amianto e altre sostanze cancerogene, con divieto assoluto di esposizione. 2. Gli interventi di bonifica di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, devono essere portati a termine entro il 1° gennaio 2020. ART. 5. (Individuazione e termine per il censimento dell'amianto). 1. Entro il 1° gennaio 2015, la presenza di amianto, in qualunque luogo, deve essere evidenziata con l'apposizione di un'etichetta chiara e visibile recante l'indicazione della presenza di amianto e il simbolo del teschio raffigurante la morte. 2. La mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, deve essere Camera dei Deputati — 1366 Atti Parlamentari XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — ultimata e portata a termine entro il 1° gennaio 2015, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101. ART. 6. (Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto). 1. I lavoratori esposti all'amianto e i lavoratori ex esposti che intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli addetti alle bonifiche o per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convcrtito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato nessun termine per la presentazione della relativa domanda. 2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato. ART. 7. (Collocazione in pensione dei lavoratori affetti da patologie asbesto correlate). 1. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. DOCUMENTI Atti Parlamentari — 12 XVII LEGISLATURA — — Camera dei Deputati — 1366 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 2. Restano fermi i benefìci previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbestocorrelate. ART. 8. (Equiparazione degli atti ministeriali di indirizzo agli atti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Balzano}. \ Ai fini del conseguimento dei benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) ai lavoratori che hanno presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, entro il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo emanati in materia, nel citato periodo, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o nelle aziende interessate dagli atti equipollenti emanati in materia dai presidenti e dagli assessori competenti per il lavoro delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. L'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. ARI. 9. (Maggiorazioni contributive per il personale militare). 1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, compresi l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Depurati — 1366 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI finanza, che nel corso dell'attività di servizio prestata nelle installazioni o a bordo di naviglio dello Stato sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con un coefficiente pari ali'1,5 del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. ART. 10. (Maggiorazioni contributive per il personale militare affetto da patologie asbestocorrelate). \ Al personale di cui all'articolo 9 per il quale è stata accertata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera e), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una malattia professionale asbesto-correlata, si applica d'ufficio, senza limiti di tempo e in deroga all'articolo \2-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nella misura dell'1,5 per cento del periodo di esposizione all'amianto, accertato dal curriculum ovvero dall'estratto del foglio matricolare. ART. 11. (Istituzione del Registro nazionale dei lavoratori esposti all'amianto e dei casi accertati di patologie asbesto-correlate). 1. È istituito, d'intesa con le regioni, il Registro nazionale dei lavoratori esposti all'amianto e dei casi accertati di patologie asbesto-correlate, realizzato mediante la raccolta e l'analisi dei dati rilevati a livello Atti Parlamentari — 14 XVII LEGISLATURA — DISEGNI Camera dei Deputati — 1366 DI LEGGE E RELAZIONI — territoriale, dei dati contenuti nei registri tumori e dei dati rilevati delle associazioni delle vittime dell'amianto. ART. 12. (Modifiche all'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). 1. All'articolo \6-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma seguente: — 1 è inserito il « I-bis. Per gli interventi di cui alla lettera I) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, anche su capannoni agricoli e strutture montane, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare »; b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: « , fatte eccezione per i lavori di bonifica dall'amianto, di cui al comma \-bis, per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti ». ART. 13. (Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto). 1. I lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente dei necessari controlli sanitari ai fini della diagnosi precoce e, in caso di patologia ai trattamenti sanitari specifici. DOCUMENTI Atti Parlamentari XVII LEGISLATURA — 15 — Camera dei Deputati — 1366 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — 2. L'attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1 è affidata ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e i relativi oneri sono posti a carico deìl'INAIL. 3. I dati e le informazioni acquisiti dall'INAIL nell'attività di accertamento e certificazione dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché nell'attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1 del presente articolo, sono trasmessi al registro di esposizione di cui all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e al registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati, istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308, nonché ai centri di raccolta dati regionali ove esistenti. 4. I dati di cui al comma 3 del presente articolo sono iscritti nel libretto sanitario personale di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, tenuta e aggiornata dal medico competente e consegnata in copia all'interessato. 5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalia data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1. 6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. 7. La decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento dei benefìci per l'esposizione all'amianto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni, e dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, determina solo DOCUMENTI Atti Parlamentari — 16 XVII LEGISLATURA — DISEGNI — Camera dei Deputati — 1366 DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI l'inammissibilità della domanda e la perdita dei ratei pregressi, fermo restando il diritto al conseguimento dei medesimi benefìci per il futuro. 8. Le domande per il commissariamento dei benefìci per l'esposizione all'amianto per le quali sono decorsi tre anni e trecento giorni, anche in seguito a rigetto dell'azione giudiziaria per decadenza di cui al comma 7, possono essere ripresentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Il lavoratore può agire in giudizio per l'accertamento dei benefìci per l'esposizione all'amianto anche in costanza di rapporto di lavoro. 10. Ai lavoratori ex esposti all'amianto, compresi i militari, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che si ammalano di una patologia correlata all'amianto successivamente al pensionamento è riconosciuto il beneficio previsto dall'articolo 13, comma 7, della medesima legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni. 11. In caso di decesso per malattia professionale di un lavoratore ex esposto all'amianto, il diritto alla rendita del suddetto superstite decorre, ai fini della prescrizione, da quando i titolari del diritto hanno avuto conoscenza del diritto medesimo. 12. Il diritto ai benefìci contributivi è riconosciuto anche ai lavoratori esposti o ex esposti all'amianto che sono stati collocati in pensione prima dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257. ART. 14. (Fondo per il risanamento dei locali pubblici e aperti al pubblico). 1. Per l'attuazione della bonifica dei locali pubblici e aperti al pubblico di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo. La dotazione del fondo è stabilita in 100 Atti Parlamentari XVII LEGISLATURA — DISEGNI 17 - Camera dei Deputati — 1366 DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI milioni di euro annui per gli anni dal 2014 al 2019. 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. Disegno di legge n. 1268 del 29 gennaio 2014 presentato dalla senatrice Ivana Simeoni e da altri 10 senatori del Movimento 5 Stelle Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1268 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori SIMEONI, VACCIANO, TAVERNA, Maurizio ROMANI, BENCINI, CAPPELLETTI, BATTISTA, FATTORI, PUGLIA, BULGARELLI e BOCCHINO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2014 Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, nonché modifica all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 TIPOGRAFIA DEL SENATO Atti parlamentari XVII Senato della Repubblica - N. 1268 LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. - L'amianto è con- lavoratori dell' amianto e in particolare siderato la sostanza killer del XX secolo. Cooke segnalava il decesso di una donna La nocività dell'amianto è dato cono- per fibrosi polmonare dopo circa venti anni sciuto sin dagli inizi del secolo scorso, di lavoro a contatto con ramiamo. Nel 1926 l'ispettorato del lavoro francese come si può evincere dalla bibliografìa, sottolineava, a seguito di una indagine, che non soltanto scientifica, in materia. L'asbesto, classificato nel gruppo 1 dal- nell'arco di cinque anni, dal L890 al 1895, FInternational agency for research on can- vi erano stati cinquanta morti tra i lavoratori cer (IARC) (cancerogeno certo per l'uomo) di una filatura e tessitura di amianto di Calvados (Hoffman: Mortality from respiratoty viene considerato nocivo per l'inalazione. disease in dusty trades, Washington, U.S. Le principali patologìe correlate all'asbeBureau of labor 1918; Cooke: Fibrosis of sto sono: asbestosi (cioè una progressiva thè lung dite for thè inalation of asbestos ed inarrestabile fibrosi del polmone), danni pleurici (placche ed ispessimenti), tumori dust, 1924; Aurìbault: Note sur l'hygiène primitivi pleurici (mesoteliomi) - non esi- et la sécurité des ouvriers dans le filatures stono altre sostanze, oltre le fibre di et tissages d'amiante, 1926). È proprio a Cooke che si deve la nascita amianto, idonee a causare nell'uomo l'insordel termine «asbestosi polmonare» in seguito genza di tali patologie, - tumori epiteliali alla scoperta dei corpuscoli dì asbesto ripolmonari (vi è una correlazione certa tra l'insorgere di tali patologie e l'esposizione scontrati negli affetti da tale patologia. all'amianto) e ancora tumori laringei, gastroTra il 1928 ed il 1935 in Inghilterra e negli U.S.A. vennero effettuate indagini statiintestinali, renali, del sistema linfoemopoiestiche nell'ambito di attività lavorative tico e ovaricì. Analizzando la letteratura scientifica, già dove vi era una regolare esposizione all'adal 1906 H. Montague Murray, medico del mianto. È di quegli anni (1933) l'approvaCharing Cross Hospital di Londra, affer- zione in Inghilterra di un regolamento rimava di aver notato una grave insufficienza guardante il controllo dei rischi nella lavorarespiratoria in un lavoratore dipendente di zione dell'asbesto (Asbesto industìy regulauna fabbrica di asbesto in qualità di carda- tion). tore, confermata dalla successiva autopsia Contemporaneamente (1935) negli U.S.A. che aveva evidenziato la presenza di pro- i collaboratori della Metropolitan Life Insùfonde alterazioni di tipo sclerotico nei pol- rance Company. sottolineavano che ben moni . Il medico metteva in correlazione due terzi dei centoventisei operai che lavoratale patologia proprio con la presenza di pol- vano in ambienti con presenza di amianto rivere di amianto presente nell'ambiente di la- sultavano affetti da asbestosi. Anche in Itavoro (Mitrray: Report of department commi- lia, erano a quel tempo già noti gli effetti tee on compensation for industriai disease. nocivi. Londra 1907). Vigliani, nel 1939, pubblica una indagine Gli studiosi, nel 1918 e nel 1924, eviden- condotta sulla realtà della zona torinese. Adziavano alterazioni radiologiche del torace in dirittura, rende noto l'autore, che il primo Senato della Repubblica - N. 1268 Atti parlamentari XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI caso di asbestosi diagnosticato in Italia, oggetto di tesi all'Università degli Studi di Torino nel 1910, era relativo ad un lavoratore di una piccola manifattura tessile di amianto a Noia Canavese. Sempre lo stesso Vigliani condusse uno studio sui cicli produttivi e sugli ambienti di lavoro di quattro manifatture di amianto e di una industria di materiale di attrito: su 442 operai delle quattro aziende ben settantasei erano affetti da asbestosi e le forme più gravi furono riscontrate in lavoratori esposti a concentrazioni ambientali di amianto superiori a 200 particelle per centimetro cubico. Se ne può concludere che alla fine degli anni Sessanta nel mondo scientifico erano note da almeno venti anni gli effetti negativi dell'uso dell'amianto, anche a livello di piccole industrie e a prescindere dalla tipologia di produzione e di trasformazione di tale materiale. Per altro, si tratta di conoscenze diffuse attraverso la pubblicazione dell'Ente Nazionale di Propaganda per la Prevenzione degli Infortuni e recepite dalla legge 12 aprile 1943, n. 455. Nel contempo venivano condotti studi in merito alla eziologia del tumore polmonare che evidenziarono un sicuro nesso eziologico tra asbestosi e tumore polmonare, Tra questi deve ricordarsi lo studio di Doli (Mortality frum lung cancer in asbestos \vorkers. Br. J. Ind. Med. 1955) e quello di Rombola in Italia (Asbestosi e carcinoma polmonare in una filatrice di amianto, Med. Lav. 1955). Negli stessi anni, inoltre vi fu ampia diffusione di pubblicazioni inerenti i casi di malattie da polvere di amianto (Molfìno e Zannini: Malattie da polveri dei lavoratori dei porti, Folia Medica 1956; Vecchione: indagine igienico sanitaria in un moderno stabilimento per la lavorazione dei manufatti in fibro cemento e affini, Folia Medica 1960). Infine, è da sottolineare che l'assicurazione contro Tasbestosi è divenuta obbligatoria con la eia citata lecse n. 455 del 1943. Dalla panoramica degli studi sopra effettuata, emerge che nel mondo scientifico e in particolare in quello italiano in ordine al problema della prevenzione degli infortuni (sia sotto il profilo della prevedibilità ed evitabilità delle patologie, sia sotto il profilo causale) vi era un'ampia documentazione e diffusione del legame eziologico esistente tra asbesto e asbestosi o altre gravi patologie polmonari. Pertanto, in conclusione, dalle leggi scientifiche e statistiche emerge il dato certo che più alto è il livello di esposizione all'amianto, maggiori sono le probabilità che si verifichi una delle patologie tipiche provocate dall'amianto. L'inalazione di polvere di amianto può dunque provocare malattie croniche dei polmoni o tumori della pleura e agisce anche a distanza di decenni, ed è per questo che soltanto oggi è possibile iniziare a contare le reali vittime dell'esposizione da amianto nell'ordine dei 2000 morti e circa 6000 parti lese. Ci sono crisi ambientali celatami, che esplodono, uccidono e fanno notizia, e ci sono catastrofi silenziose, che mietono vittime e contaminano l'aria anno dopo anno, in silenzio, e Veternit è tra queste. Tanto in voga fino agli anni '80 da prendere il nome dell'azienda produttrice, la miscela amianto-cemento era nelle case di tutti gli italiani, nei tetti, nei tubi, nelle vernici. L'amianto è fuori legge dal 1992 e la Eternit, sigillata dal 1986, è stata chiamata davanti ai giudici di Torino con l'accusa di aver ucciso 2000 persone (morti per amianto alla media di 55 all'anno) e di averne fatte ammalare almeno il doppio. Dai dati ufficiali del CNR si apprende che nelle città italiane vi sarebbero almeno 32 milioni di tonnellate di amianto da smaltire: ben 500 chili per abitante, due miliardi e mezzo di metri quadrati di coperture in eternit, pari alla superfìcie di una città di 60 mila abitanti, fatta di solo amianto. Una giungla di miliardi di fibre che, sino a quando non verranno smaltite, continue- Ani parlamentari XVII - 4- Senato della Repubblica - N. 1268 LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ranno ad essere una bomba sulla quale l'Italia siede inconsapevole ed inerte: una situazione che provocherebbe la morte di circa 3.000 persone ogni anno per malattie correlate all'esposizione all'asbesto, e tra queste almeno 1.200 casi di mesotelioma, una forma di cancro per il quale finora non è stata trovata una cura. Le nuove vittime sono i lavoratori comuni, i cosiddetti ignari dell'esposizione ambientale. Molti di loro non hanno lavorato direttamente l'amianto, ma quest'ultimo stava, ed in molti casi non è ancora stato rimosso, dove si guadagnavano da vivere o dove vivevano e vivono: nelle onduline, nei capannoni, nei camini, nei cassoni per l'acqua, nelle coibentazioni selvagge che andrebbero asportate e sepolte. L'articolo 1 del presente disegno di legge si propone di fissare anzitutto, nelle more della normativa attuale, termini specifici e tassativi per eseguire e portare a termine una nuova mappatura delle zone del territorio nazionale interessate della presenza di amianto, al fine di poter poi procedere alla bonifica. Infatti l'assenza di un termine finale è certamente uno degli elementi cui va imputata la sostanziale mancata applicazione della attuale normativa (che già prevedeva la mappatura del territorio) con la conseguenza di un rinvio sine die delle bonifiche, e quindi di esporre ancora cittadini e lavoratori al rischio di insorgenza di malattie, con maggiori oneri sociali e sanitari. L'articolo 2 stabilisce un'apposita segnaletica obbligatoria volta a segnalare la presenza di amianto. L'articolo 3 modifica invece l'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 326. una disposizione che è intervenuta pesantemente nella delicata materia allo scopo dichiarato di ribaltare l'edificio interpretativo che (pur fra tantissimi ostacoli) era stato eretto a sostegno dell'applicazione dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 252. Più che una modifica della precedente disciplina l'articolo 47 ha infatti operato la sostanziale abrogazione dei benefici previdenziali. L'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 esclude infatti dall'erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva tutti coloro che non hanno prodotto domanda di certificazione all'INAIL entro il 15 giugno 2005. La norma si pone, in primo luogo, in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, in quanto del tutto irragionevolmente riserva un trattamento deteriore - in riferimento alla tutela del bene della salute - a soggetti che si sono trovati in situazione uguali, se non peggiori, rispetto alla esposizione all'amianto. La norma stessa violerebbe, altresì, l'articolo 32 della Costituzione, in quanto, pur riconoscendo la pericolosità di una determinata attività produttiva, compenserebbe l'esposizione della salute al rischio di lesione soltanto in favore di alcuni soggetti e non di altri, mentre la salute è un bene che merita incondizionata tutela per ciascun individuo. La norma stessa violerebbe, inoltre, l'articolo 38 della Costituzione sotto il profilo secondo cui la garanzia della tutela previdenziale in caso di infortunio o di invalidità (riconosciuta dal secondo comma della citata disposizione costituzionale) imporrebbe l'attribuzione generalizzata del beneficio in argomento a tutti coloro che siano stati esposti all'amianto (alle richieste condizioni). L'articolo 3 del presente disegno di legge, nel recepire la direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, intende prorogare i termini per coloro che, alla data del 2 ottobre 2003, non avevano ancora acquisito il diritto ai benefìci di cui all'articolo 13. comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, (dunque al di fuori della deroga di cui all'articolo 47, comma 6-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, rispetto ai quali non c'è decadenza Atti parlamentari XVII - 5- Senato della Repubblica - N. 1268 LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI dopo il 15 giugno 2005) ad otto mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, oltre a rimuovere ogni forma di discriminazione e di diverso trattamento non giustificato né giustificabile in danno dei lavoratori delle province autonome e delle regioni a statuto speciale. Gli articoli 4 e 5 prevedono poi l'erogazione gratuita di prestazioni sanitarie per i soggetti esposti all'amianto. Si tratta di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in DOCUMENTI caso di manifestazione grave delle malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico. Inoltre, con il presente disegno di legge si aggiungono nuove norme in materia di decadenza dall'azione giudiziaria, a favore dei lavoratori. L'articolo 6, in fine, sempre per recepire la direttiva 2009/148/CE, modifica il codice penale introducendo una specifica circostanza aggravante. Atti parlamentari - 6- XVII Senato della Repubblica - N. 1268 LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto) 1. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad effettuare una nuova mappatura delle zone dei rispettivi tenitori interessati dalla presenza di amianto, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviano, ad ogni singola scuola, ospedale, ufficio pubblico, caserma, palestra o comunque luogo al quale sia consentito l'accesso al pubblico un'apposita documentazione per la segnalazione della presenza di amianto, certa o presunta. Tale documentazione deve essere restituita obbligatoriamente, anche in caso di non presenza di amianto, entro sessanta giorni dalla sua ricezione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pongono in essere tutte le opportune iniziative al fine di assicurare la completa esecuzione della mappatura, prevedendo, in particolare, apposite sanzioni a carico dei soggetti responsabili delle singole strutture in caso di mancata segnalazione. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il con- Atti parlamentari -1 - XVII Senato della Repubblica - N. 1268 LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI tenuto della documentazione di cui al comma 2. 4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i dati raccolti in base alla mappatura di cui al comma 2 sono inseriti nel Sistema Informativo Territoriale (SIT) e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero della salute e delle Agenzie regionali per l'ambiente. Art. 2. (Segnaletica) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la presenza di amianto, in qualunque luogo, deve essere indicata in maniera chiara e visibile, da un'apposita segnaletica recante l'indicazione «amianto» e corredata con il simbolo del teschio. Art. 3. (Modifica al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) 1. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente: «5. I lavoratori esposti all'amianto e i lavoratori già esposti che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per gli addetti alle bonifiche o per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1, non è fissato Atti parlamentari - 8- XVII Senato della Repubblica - M. 1268 LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI alcun termine per la presentazione della relativa domanda». Art. 4. (Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti e già esposti ali'amianto) 1. I soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata e tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di patologie correlabili all'amianto, di servizi sanitari di assistenza specifica, mirata al sostegno della persona malata e a rendere più efficace l'intervento terapeutico. 2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate dairiNAIL e affidate ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali. 3. I dati e le informazioni acquisiti dall'INAIL nell'attività di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 1, confluiscono nel registro di esposizione di cui all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e nel registro nazionale dei casi dì mesotelioma asbesto-correlati, istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308, nonché nei centri di raccolta dati regionali ove esistenti. 4. I dati raccolti in applicazione del comma 3 sono iscritti nel libretto sanitario di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25. comma 1. lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, tenuta e aggiornata dal medico competente e consegnata in copia all'interessato. Atti parlamentari - 9- XVII Senato della Repubblica - N. 1268 LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 5. Con decreto del Ministro del lavoro e, delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 1. 6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Art. 5. (Monitoraggio sanitario e diagnosi precoce) 1. Ai cittadini residenti in comuni interessati da grave inquinamento da amianto è riconosciuto il diritto alla fruizione gratuita delle forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce, di cui al comma 1 dell'articolo 4. Art. 6. (Modifica al codice penale) 1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero: «\\-sexies. l'avere commesso il fatto in violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia dell'impiego dell'amianto». Art. 7. (Copertura finanziaria) 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge determinati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2. 2. Fermo restando quanto previsto dall'artìcolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-lesge 6 luglio 2012, n. 95. convcrtito. Atti parlamentari XVII - 10 - Senato della Repubblica - N. 1268 LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 277 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Atti di sindacato ispettivo effettuati dai deputati del Movimento 5 Stelle nel corso della 17ª legislatura Attività svolte alla Camera dai Deputati del Movimento 5 Stelle in merito alle problematiche dell’Amianto in collaborazione con L’ONA Onlus “Osservatorio Nazionale sull’Amianto”, associazione di utilità sociale, costituita nell’anno 2008 e presente in tutte le Regioni Italiane, sia con sedi territoriali, sia con la presenza di nuclei di volontari, che del tutto gratuitamente, si adoperano per interdire le condotte dannose e pericolose, e per prestare assistenza fisica, morale, legale, medico legale e sanitaria, grazie al presidente e avvocato Ezio Bonanni, in favore di tutti i cittadini che ne avessero la necessità, ovvero per quelle persone che hanno un concreto rischio di ammalarsi o purtroppo hanno già visto manifestarsi patologie asbesto correlate all’amianto. (Report elaborato dalla Segretaria Generale del Gruppo Movimento 5 Stelle presso la Camera dei Deputati) Proposta di Legge C.1366 - 17ª Legislatura On. Federico D'Inca' (M5S) e altri Presentato alla Camera il 17 settembre 2013: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, per la bonifica dell'amianto e dei materiali contenenti amianto nei locali pubblici o aperti al pubblico, per la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente, nonché in materia di eguaglianza nell'accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto16 luglio 2013: Sintesi del contenuto della presente PDL: La presente proposta di legge si prefigge, con il recepimento della direttiva 2009/148/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l’esposizione all’amianto, di ridurre il rischio per l’incolumità e per la salute pubbliche conseguente alla presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro. Nella sua articolazione sono interessati vari aspetti legati alle problematiche dell’amianto e le sue previsioni investono diversi ambiti ad esso collegati. In particolare le legge prevede che: -Nei locali pubblici e aperti al pubblico, compresi scuole e ospedali, sia fatto obbligo alle amministrazioni competenti e ai proprietari privati di provvedere alla bonifica dell’amianto o dei materiali contenenti amianto entro il 1° gennaio 2020. -Nei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono, o possono essere, esposti alla polvere proveniente da amianto o da materiali contenenti amianto ivi presente, il datore di lavoro, indipendentemente dalla concentrazione di amianto in sospensione e dal periodo di esposizione del lavoratore, deve provvedere alla bonifica di tali materiali entro il 1° gennaio 2020. -Nell’ambito delle operazioni di bonifica dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, gli interventi di rimozione di coperture, tettoie e altri rivestimenti di immobili su edifici esistenti sono eseguiti in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione e riparazione delle opere stesse e delle loro pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano i lavori e per le persone presenti nell’edificio e nelle immediate vicinanze. -Sia fatto obbligo di diminuire progressivamente il rischio di esposizione all’amianto attraverso la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente non contenenti amianto e altre sostanze cancerogene, con divieto assoluto di esposizione. -Entro il 1° gennaio 2015, la presenza di amianto, in qualunque luogo, deve essere evidenziata con l’apposizione di un’etichetta chiara e visibile recante l’indicazione della presenza di amianto e il simbolo del teschio raffigurante la morte, e che entro tale data debba essere terminata la mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto. -Siano riaperti i termini di richiesta dei benefici previdenziali ai lavoratori esposti ed ex esposti all’amianto che intendono ottenerne il riconoscimento ai sensi del comma 1 dell’articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, potendo presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. - Per gli addetti alle bonifiche o per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici, non è fissato nessun termine per la presentazione della relativa domanda. - I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell’articolo 13, comma 7, legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo - Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, compresi l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, che nel corso dell’attività di servizio prestata nelle installazioni o a bordo di naviglio dello Stato sono stati esposti all’amianto per oltre dieci anni abbiano maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all’1,5 del periodo di esposizione, lo stesso vale per la stessa tipologia di soggetti a cui sia stata diagnosticata una patologia professionale -L’istituzione del “Registro Nazionale dei Lavoratori Esposti all’Amianto” e dei casi accertati di patologie asbestocorrelate, realizzato mediante la raccolta e l’analisi dei dati rilevati a livello territoriale, dei dati contenuti nei registri tumori e dei dati rilevati delle associazioni delle vittime dell’amianto. La rimozione dell’amianto da edifici privati e che tali spese siano detraibili in quanto, interventi di recupero del patrimonio edilizio, nella misura del 72%. -I lavoratori esposti ed ex esposti all’amianto abbiano diritto a fruire gratuitamente dei necessari controlli sanitari ai fini della diagnosi precoce e, in caso di patologia ai trattamenti sanitari specifici. -Per l’attuazione della bonifica dei locali pubblici e aperti al pubblico di cui all’articolo 1, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo. La dotazione del fondo è stabilita in 100 milioni di euro, fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del MEF. Proposta di Legge C.1538 - 17ª Legislatura On. Eleonora Bechis (M5S) Presentato alla Camera il 12 agosto 2013: Da assegnare Disposizioni concernenti l'estensione dei benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto nonché modifiche all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto Mozione 1-00286 Mercoledì 8 gennaio 2014, seduta n. 147 Presentata una mozione, che in riferimento al (disegno di legge Atto Senato n. 8, «Norme a tutela dei lavoratori, dei cittadini e dell'ambiente dall'amianto, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di amianto»), che rappresenta in effetti un evidente miglioramento delle norme che oggi regolano il fenomeno, impegni il Governo a: - - - - - predisporre un tavolo di confronto con INPS ed INAIL per individuare i ripetuti comportamenti distorsivi dello spirito e della lettera delle norme già vigenti da parte degli enti, al fine della compiuta tutela giuridicolegale dei soggetti esposti e delle loro famiglie; convocare i soggetti variamente investiti già dalla legge vigente di competenze dirette e indirette in materia di amianto (enti territoriali, INPS, INAIL, ASL, sindacati), al fine di dare inizio ad un compiuto «censimento» di tutti i lavoratori civitavecchiesi e del circondario loro malgrado coinvolti nel fenomeno e delle loro famiglie, nonché di tutte le patologie asbesto-correlate, con particolare riferimento ai bambini; convocare i rappresentanti delle aziende (ENEL, Ferrovie, Ente porto, indotto e altro) che hanno per anni utilizzato amianto nel proprio ciclo produttivo e devono oggi essere maggiormente impegnate nella definitiva bonifica dei rispettivi impianti già ai sensi della citata legge n. 257 del 1992, acquisendo precisa e certa conoscenza della situazione circa la persistente presenza dell'inquinante negli ambienti di lavoro; provvedere senza ulteriori indugi alla individuazione dei moltissimi edifici pubblici contenenti amianto ed alla loro definitiva bonifica; a fornire maggiore informazione alla cittadinanza circa i rischi legati alla presenza di materiali contenenti amianto negli edifici privati, incentivandone la rapida bonifica; provvedere alla creazione di una apposita task-force pubblica, mediante il ricorso alle aziende già istituzionalmente impegnate nella tutela ambientale del territorio, organizzando specifici corsi di formazione delle maestranze per il trattamento dei materiali contenenti amianto. Interrogazione a risposta scritta 4-03778 In data 4 marzo 2014, presentata un’interrogazione a risposta scritta al ministro competente in considerazione del fatto che: L'esposizione alle polveri contenute nelle fibre d'amianto è all'origine di gravi patologie dell'apparato respiratorio, come l'asbestosi, i tumori della pleura (il mesotelioma pleurico) e il carcinoma polmonare, e di neoplasie che colpiscono anche altri organi; I rischi per la salute dei cittadini non riguardano – esclusivamente – i lavoratori, e i loro famigliari, coinvolti nella produzione e nella lavorazione dell'amianto, ma anche tutte le persone che, per periodi significativi, possono essere state esposte alle polveri contenute nelle fibre d'amianto, usate comunemente per la coibentazione degli edifici, per la produzione di tegole, tubazioni, vernici e canne fumarie; E che varie disposizioni di legge come: La legge 23 marzo 2001, n. 93, all'articolo 20, che autorizza una spesa di 14 miliardi di lire, per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale; Il decreto ministeriale del 18 marzo 2003, n. 101, è stato emanato il regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, con il quale si è provveduto, non solo, a definire i criteri e gli strumenti per la realizzazione della citata mappatura, ma anche a individuare i soggetti competenti, e a determinare i criteri e le modalità per l'accesso al finanziamento previsto; Lo stesso decreto ministeriale del 18 marzo 2003, n. 101, all'articolo 3, stabilisce che la mappatura delle zone interessate dalla presenza dell'amianto deve assicurare – avvalendosi di Sistemi informatici impostati su base territoriale – la gestione anagrafica dei punti, dei dati del sito e dei monitoraggi effettuati, le rappresentazioni geografiche della diffusione territoriale dei siti con presenza di amianto e la georeferenziazione dei siti; Nel piano nazionale amianto, all'interno della sezione dedicata «Macroarea tutela ambientale» viene richiamato l'obiettivo generale del Piano stesso: «migliorare la tutela della salute e la qualità degli ambienti di vita e di lavoro in relazione al rischio rappresentato dall'esposizione ad amianto»; Per quanto concerne lo stato di avanzamento delle attività prevista dalla legge n. 93 del 2001, nel piano sono state evidenziate la mappatura di circa 34.000 siti interessati dalla presenza di amianto in 19 regioni e la mancata trasmissione di dati da parte della Calabria e della Sicilia. E’ stato chiesto al Ministro se sia a conoscenza del mancato adempimento, da parte della Calabria e della Sicilia, dell'obbligo di trasmettere i risultati della mappatura; Se e in quale modo intenda procedere all'acquisizione dei risultati della mappatura delle zone del territorio nazionale, comprese all'interno dei confini della regione Calabria e della regione siciliana, interessate dalla presenza di amianto; Se le somme di euro 251.155,26 e di euro 362.844,85, ripartite rispettivamente a beneficio della Calabria e della Sicilia per il triennio 2000-2002, siano state effettivamente assegnate alle due regioni citate, e se ne sia stato documentato l'impiego con le modalità previste dal citato articolo 5 del decreto ministeriale 101 del 2013; Interrogazione a risposta scritta 4-03745 Mercoledì 26 febbraio 2014, seduta n. 180 E’ stata presentata un’ interrogazione a risposta scritta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della difesa, per far chiarezza in merito ad un’istanza di due ex dipendenti del Ministero della difesa per sollecitare l’Inail a fornire risposte adeguate ai diretti interessati sullo stato di attuazione della procedura prevista dal decreto interministeriale del 27 ottobre 2004 n. 295, il quale stabilisce che i lavoratori che ritengono di essere stati esposti all'amianto, per periodi lavorativi non inferiori a 10 anni possono richiedere all'INAIL il rilascio del certificato di esposizione all'amianto utile al riconoscimento dei benefìci previdenziali, previsti dal decreto; Visto che l'INAIL prevede che la trattazione della domanda è subordinata alla presentazione del curriculum lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed attuale ad una delle attività lavorative, indicate all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto; E considerato che i dipendenti suddetti, dal 2009 hanno consegnato i curriculum lavorativi all'INAIL nelle rispettive sedi di competenza (Tuscolano e Velletri) rilasciati dalla commissione specificatamente istituita dal Ministero della difesa, dove risulta l'adibizione in modo diretto ed abituale alle attività lavorative che comportano la manipolazione di manufatti contenenti amianto, per oltre 10 anni; tuttavia i lavoratori citati hanno singolarmente preso contatti con i rispettivi responsabili del procedimento presso l'INAIL, a quanto consta agli interroganti, senza esito positivo per la pratica; Si è chiesto al Ministro, vista la manifesta inadempienza da parte dell'Istituto ha causato gravi conseguenze economiche ai suddetti lavoratori, che potrebbero essere costretti ad intraprendere azioni legali nei confronti dell'INAIL, di intervenire affinchè si chiariscano i motivi per i quali ad oggi l'INAIL non abbia fornito risposte adeguate ai diretti interessati sullo stato di attuazione della procedura. Interrogazione a risposta scritta 4-03011 Giovedì 19 dicembre 2013, seduta n. 141 — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In considerazione del fatto che secondo un'indagine compiuta dall'Osservatorio nazionale amianto risulterebbero esistere circa 2.400 scuole con amianto (con circa 30.000 alunni, e 20.000 dipendenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rimasti esposti a fibre cancerogene); Il dipartimento igiene del lavoro dell'INAIL, nel factsheet edizione 2012 «Amianto nelle scuole» indica che «il rischio di esposizione all'amianto permane, poiché la maggior parte di questi materiali sono situati soprattutto in edifici pubblici e nelle scuole»; La legge n. 257 del 1992 ha affidato a ciascuna regione il compito di predisporre piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto; La legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, nonché il decreto 31 dicembre 2012, n. 111878 del Ministro dell'economia e delle finanze, ai capitoli 7545, 7625, 7645 e 7785 individuano risorse per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole statali; E che con la legge 9 agosto 2013 n. 98 «decreto del Fare», per l'anno 2014 è stata autorizzata la spesa di 150 milioni di euro, sulla base di un plafond assegnato alle singole regioni, per la riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto; Si è chiesto ai Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto sopra descritto; Se e quali iniziative intendano intraprendere a tutela della salute degli scolari e della salute pubblica; Se e quali azioni intendano intraprendere al fine di favorire la mappatura degli edifici pubblici e privati contenenti amianto, a partire da quelli scolastici e dalle strutture sanitarie e garantire il monitoraggio delle fibre di amianto disperse nell'aria; Se intendano promuovere un tavolo permanente di lavoro che definisca un progetto integrato per l'amianto, che metta in sinergia i saperi scientifici della medicina, della ricerca e della farmacologia, le competenze tecniche, le istituzioni dello Stato e gli enti del territorio, le risorse materiali, le risorse immateriali e, naturalmente, le risorse finanziarie necessarie, per arrivare alla definizione e all'adozione di un testo unico sull'amianto; Se e quali azioni intendano intraprendere al fine di costituire un elenco nazionale delle scuole a rischio di sicurezza; Se e quali azioni intendano intraprendere affinché venga applicato nelle scuole il decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni, «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; Se e quali azioni intendano intraprendere per una campagna nazionale di interventi strutturali per la bonifica dall'amianto e quali misure intendano adottare per la gestione del materiale di rifiuto risultante dalle opere di bonifica, che non pregiudichi la salute e provochi ulteriori danni alla popolazione; Se e quali azioni intendano intraprendere affinché venga istituito l'osservatorio nazionale tumori, con una sezione legata anche alle malattie professionali. Interrogazione a risposta scritta 4-02441 Giovedì 7 novembre 2013, seduta n. 113 E’ stato presentato ai Ministri dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il caso del signor Daniele Mario Zanetti che ha lavorato alla GIORINOX SPA di Lumezzane dal 1976 al 2001 (anno in cui è andato in pensione), ed è morto dopo 4 cicli di chemioterapia e 26 cicli di radio, il 27 giugno 2012, di mesotelioma pleurico, malattia dovuta all'esposizione all'amianto; La società in questione, verso la fine degli anni ottanta immetteva sul mercato un nuovo tipo di pentola denominata «a doppio fondo» poiché con un fondo aggiuntivo di alluminio che veniva saldato con una saldo brasatrice che veniva equipaggiata di dischi di isolamento termico in amianto, ma per contenere i costi la Giorinox, , decise di lavorare l'amianto internamente all'azienda, ricavando i dischi da lastre rettangolari di amianto, motivo per cui il signor Daniele Mario Zanetti risulterà l'unico ammalato di mesotelioma a Lumezzane, anche se vi erano tantissime altre aziende che producevano prodotti identici; La ditta non si preoccupa di fornire ai lavoratori interessati il giusto equipaggiamento antinfortunistico né di dotare i macchinari di aspiratori o di prevedere la lavorazione in umido (già prevista in aziende come la Eternit, visto che le operazioni di tornitura sono le più pericolose perché generano moltissima polvere); Dai fatti si desume che nessuno informò i dipendenti del reale rischio che stavano correndo manipolando quel minerale; Nel ’92 l'amianto viene bandito e la Giorinox inizialmente si adegua, ma l'operaio Daniele Mario Zanetti, con il surrogato, non può raggiungere le prestazioni dei dischi composti da amianto, così il titolare riesce a reperire delle nuove lastre che serviranno per continuare la vecchia lavorazione per diversi anni; In base a tali fatti, si è chiesto ai Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, accertata la gravità della situazione, se non ritengano opportuno intervenire al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro da parte della GIORINOX SPA di Lumezzane; Di quali elementi disponga il Governo in relazione a quanto esposto in premessa e se si intendano assumere le iniziative di competenza, qualora non ne siano già state avviate, per addivenire a un rapido accertamento di eventuali danni causati e per stanziare specifiche risorse idonee allo scopo di porre in sicurezza l'area dove venivano gettati i rifiuti di amianto al fine di tutelare l'ambiente e il diritto alla salute della popolazione circostante; Quali provvedimenti si intendano adottare al fine di tutelare i diritti dei cittadini e salvaguardare la loro salute in materia di protezione da sostanze tossiche e pericolose, in particolare nell'ambito lavorativo; Quali iniziative urgenti si vogliano intraprendere per consentire e incentivare il monitoraggio dei casi di tumori nella zona interessata dalla ditta, mediante la creazione di appositi registri, che possano consentire di predisporre efficaci politiche di prevenzione e di lotta alla malattia stessa. (4-02441) Interrogazione a risposta scritta Al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che: All'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 639 del 1970 I e II comma si prevede che: «Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione»; Il decorso del termine triennale incide soltanto sull'azione giudiziaria volta al conseguimento delle prestazione, che, in tal caso diviene inammissibile per l'avvenuta decadenza; Tuttavia, in materia previdenziale, al lavoratore viene riconosciuta la facoltà di poter ripresentare una nuova domanda amministrativa finalizzata ad ottenere la prestazione previdenziale, e, nell'ipotesi di mancato accoglimento, ricorrere, nuovamente, in giudizio sempre nel rispetto del termine triennale; L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 639 del 1970 è stato modificato ed interpretato dall'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991 n. 166, e dall'articolo 4 del decreto-legge 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992 n. 438; Le modifiche legislative hanno previsto che il decorso del termine triennale comporti oltre alla decadenza della domanda processuale anche la perdita dei ratei pregressi, ossia delle somme maturate prima della domanda giudiziale. In ogni caso, persiste la facoltà di ottenere i ratei successivi conseguibili per effetto di nuova domanda amministrativa; Per i lavoratori esposti all'amianto, nell'applicazione della norma, la giurisprudenza ha perseguito una via restrittiva con l'introduzione di una decadenza tombale non prevista dal nostro ordinamento; Attraverso l'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 639 del 70 come successivamente modificato, che ha risvolti meramente processuali, è inciso su un diritto sostanziale e costituzionalmente garantito dei lavoratori i quali, decorso il termine decadenziale di tre anni, perderanno definitivamente il diritto alla contribuzione per esposizione all'amianto (ratei pregressi e ratei futuri). Non potranno ripresentare ulteriore domanda in via amministrativa, ed in tal caso, il ricorso in sede giudiziale gli verrà inevitabilmente rigettato; L'articolo 38, comma 1, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, disposizioni urgenti per la stabilizzazione economica (manovra economica 2) aggiunge all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, un sesto comma: «Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte»; Anche con l'introduzione di questa norma non sono cessate le dispute interpretative sulla disciplina della decadenza amianto; La giurisprudenza delle sezioni unite dal 2006 al 2009, concordava nel ritenere che i benefici per l'amianto non erano soggetti a decadenza alcuna in quanto costituivano un adeguamento successivo della liquidazione della pensione; Nel corso degli anni, tuttavia, l'orientamento prevalente della Cassazione (Sezioni semplici), pur in contrasto con la giurisprudenza delle sezioni unite (sent. n. 12720/09), a partire dalla sentenza n. 12685/08 tende all'applicazione di un regime ad hoc non previsto da alcuna norma (Gfr. Cass. n. 14475/2012: Cass. n. 6382/2012, Cass. N. 4695/2012, Cass. n. 3605/2012, Cass. n. 1629/2012, Cass. n. 12052/2011, Cass. n. 8926/2011, Cass. n. 7138/2011), secondo tali decisioni poiché non si tratta di rivalutare l'ammontare di singoli ratei, bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria, non vi è ragione alcuna che giustifichi la non applicabilità delle disposizioni legislative sulla decadenza; Esistono, alla luce di ciò, posizioni e trattamenti differenti per i lavoratori che hanno introdotto un ricorso per il riconoscimento dei benefici previdenziali conseguenti all'esposizione ultradecennale all'amianto, facendo così sospettare una lesione di un diritto costituzionalmente garantito (articolo 4 e 38 della Costituzione), a tutela della posizione previdenziale dei lavoratori come diritto irrinunciabile, imprescrittibile e non suscettibile a decadenza; Si ha il forte sospetto che attraverso un escamotage si finisca per tutelare la posizione dell'ente previdenziale, INPS, anziché quella dei lavoratori che esercitano un loro diritto –: se i Ministri interrogati: a) Ritengano necessaria la predisposizione di una norma di interpretazione autentica dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 639 del 1970 (come modificato) che permetta di individuare in modo chiaro e definitivo la questione della decadenza dai benefici previdenziali per la categoria dei lavoratori esposti all'amianto; b) Ritengano necessari interventi innovativi e/o correttivi della normativa stessa. (4-01289) Interrogazione a risposta scritta Al Ministro della difesa, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute Per sapere – premesso che: il 7 agosto 2013 il quotidiano on line «Huffington Post.it» pubblicava un articolo dal quale si veniva a conoscenza che: «La flotta di elicotteri delle nostre forze armate è a rischio contaminazione: innumerevoli modelli attualmente in dotazione a Esercito, Marina, Aviazione e Carabinieri sarebbero in pratica scatole volanti piene di amianto». E questa situazione andrebbe avanti da oltre quindici anni, nel silenzio più assoluto delle autorità. E ciò che si scopre leggendo una recentissima quanto conflittuale corrispondenza fra il Ministero della salute e l'azienda che li ha fabbricati, l'Agusta Westland. In tale carteggio, è la stessa azienda a definire gli apparecchi «inquinati». da tale documentazione risulta evidente, come già dopo il 1992 (anno della legge che bandisce l'impiego dell'amianto), la controllata di Finmeccanica avesse debitamente, e dettagliatamente, provveduto a informare la Difesa su quali e quanti modelli di velivoli da loro prodotti contenessero asbesto, in quali e quante parti delle rispettive carlinghe. Si legge, infatti, in proposito, che nella lettera del 6 giugno 2013 inviata dall'Agusta Westland al Segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti «Sin dal 1996 abbiamo trasmesso l'elenco di tutti i materiali “pericolosi” presenti sui nostri elicotteri», ossia quanto scritto nella loro lettera del 6 giugno 2013 inviata dall'Agusta Westland al segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti, a dimostrazione del fatto che il Ministero semplicemente non poteva non sapere; dall'articolo si apprendeva, inoltre, che il Ministero della difesa, pur essendo a conoscenza della gravissima situazione, non avrebbe mai provveduto alla bonifica degli elicotteri contenenti amianto, né tantomeno avrebbe informato (circostanza gravissima) gli equipaggi dei notevoli rischi cui erano giornalmente sottoposti durante l'orario di lavoro, violando in tal modo, quanto stabilito dagli articoli 32 e 117 della Costituzione; Si è chiesto quali misure il Ministro della difesa abbia assunto a tutela dell'ambiente e del diritto alla salute del personale civile e militare della difesa sia nella loro attività operativa che manutentiva, in relazione alla necessità di predisporre aggiuntive azioni e misure di protezione per il personale della difesa così come annunciato dal Ministro competente il 20 ottobre 2013; Se risulti, ai Ministri interrogati per le rispettive competenze, che per le attività lavorative che comportano per i lavoratori, un'esposizione da amianto, sia stato redatto un documento di valutazione dei rischi al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare nonché il controllo dell'esposizione ai sensi del combinato disposto degli articoli 249 e 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» ed in relazione all'osservanza delle linee guida ministeriali per il corretto smaltimento dell'amianto e dei materiali e rifiuti contenenti amianto. (5-01767) Interrogazione a risposta scritta Al Ministro della difesa Partendo da varie pubblicazioni su diversi organi di stampa, dall’Huffington Post, Dagospia, Il Fatto Quotidiano ed altre importanti testate giornalistiche, che denunciavano la questione della presenza a tutt'oggi dell'amianto sugli elicotteri militari; Viste anche le dichiarazioni dell’allora Ministro Mario Mauro, e le dichiarazioni dei responsabili e dei vertici della società Agusta Westland, che ha reso noto con lettera del suo Amministratore delegato al Ministro della difesa, che «allo stato attuale, gli elicotteri delle Forze armate e dei Corpi dello Stato sono stati “bonificati”, in accordo a prescrizioni tecniche emesse da Agusta e con piani di intervento coordinati con i vari enti, per quanto riguarda i componenti che rappresentavano un pericolo maggiore per il personale e per l'ambiente, ovvero le pastiglie dei freni delle ruote del carrello di atterraggio (di gran lunga le più pericolose) e quelle del freno rotore (per le quali si sta operando sugli ultimi elicotteri)»; redigendo anche note tecniche per «fornire elementi a supporto dell'impiego dell'incapsulante per materiale contenente amianto potenzialmente presente in varie guarnizioni installate in elicotteri in zona baia motori»; Si è interrogati i Ministri competenti, al fine di richiedere un elenco dettagliato dei componenti contenenti amianto e quelli sospetti di contenerlo suddividendosi in friabili e compatti per ogni modello di elicottero ancora in servizio; Di sapere dove si trovino detti materiali presenti a bordo nei singoli modelli degli elicotteri; Quali siano le procedure di prevenzione del rischio adottate per tutto il personale che a qualunque titolo opera su detti mezzi aerei (piloti, equipaggio, manutentori di qualsiasi professionalità) nonché i contenuti del documento di valutazione dei rischi per le mansioni sopra elencate; Se non intenda rendere noti, anche fornendo la relativa documentazione, gli attestati di formazione, informazione e addestramento relativi alla protezione dal rischio amianto del personale operante a qualunque titolo sugli elicotteri in uso alle forze armate; Quale sia la metodologia seguita per la valutazione del rischio ed in particolare per il monitoraggio delle fibre che possono disperdersi durante le operazioni di qualunque natura effettuate sugli elicotteri; Quali siano i risultati delle indagini eventualmente già effettuate e quale sia il metodo analitico seguito, ed il nominativo dei laboratori incaricati di effettuarli; Quale siano le ditte che hanno effettuato i lavori di bonifica sugli elicotteri in uso alle Forze armate; Se intenda rendere noti, anche formando la relativa documentazione, l'elenco dei componenti contenenti amianto eventualmente presenti nei magazzini ricambi dei reparti che ospitano gli elicotteri in questione, i piani dei lavori di bonifica ex articolo 256 decreto legislativo n. 81 del 2008 inclusi i piani delle bonifiche effettuate da Agusta Westland e i formulari dei rifiuti oggetto delle opere di bonifica effettuate negli anni 2012-2013. Se non intenda altresì rendere noti, anche fornendo la relativa documentazione le relazioni redatte ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 257 del 1992 ed inviate alle aziende sanitarie competenti territorialmente ed alle regioni dall'entrata in vigore della legge 257 ad oggi, i piani dei lavori di bonifica ex articolo 34 del decreto-legislativo n. 277 del 1991, e successive modificazioni e i formulari dei rifiuti oggetto di smaltimento dei componenti. (5-01298) Ordine del Giorno 9/01885-A/034 Venerdì 31 gennaio 2014, seduta n. 164 Atto Camera 9/1885-A/34 Premesso che: I dati epidemiologici dei registri mesoteliomi regionali continuano a fornire dati preziosi in merito all'esposizione all'amianto della popolazione. La filiera di gestione e messa in sicurezza dell'amianto in Italia non è ancora stata ottimizzata; Nelle aree limitrofe all'Ilva di Taranto in particolare sono stati segnalati tassi standardizzati di mortalità di 4 volte superiori alla media nazionale per tumori maligni della pleura correlati all'amianto; E’ necessario tenere alta l'attenzione su questi temi, per cui non è accettabile l'indebolimento della sorveglianza epidemiologica, che contribuisce a certificare la riduzione dell'esposizione della popolazione, Si impegna il Governo A valutare l'efficacia dei registri mesoteliomi regionali su tutto il territorio nazionale e a intraprendere eventuali iniziative di potenziamento degli stessi. Ordine del Giorno 9/01458/112 Mercoledì 7 agosto 2013, seduta n. 67 La Camera, premesso che: Il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti contiene all'articolo 11 disposizioni relative alla rimozione dei materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici o derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati nelle aree dell'Emilia colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; Nel corso dell’iter parlamentare per la conversione in legge del decreto, sono state introdotte al Senato ulteriori disposizioni finalizzate alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell’eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei comuni della Valle del Belice indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, impegna il Governo Nell'ambito dell'attuale programmazione, ad elaborare un programma di interventi, cronologicamente definito, finalizzato a provvedere alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell’eternit su tutto il territorio nazionale, a partire da quelle aree geografiche interessate da crolli ed eventuali demolizioni ed abbattimenti. 9/1458/112. (Testo modificato nel corso della seduta) Ordine del Giorno 9/01248-AR/016 Mercoledì 24 luglio 2013, seduta n. 59 Atto Camera 9/1248-A-R/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Premesso che in sede di esame di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, l'articolo 32, reca disposizioni per la semplificazione di adempimenti formali in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; Considerato che a distanza di anni non sono ancora state fornite risposte certe a quei lavoratori che loro malgrado si sono trovati sottoposti ad esercitare la loro attività lavorativa a stretto contatto con l'amianto; Ritenuto che valga la pena di ricordare come la diretta conseguenza della detta esposizione è il così detto «mesotelioma maligno», una forma rara di cancro che ha origine nel mesotelio, la membrana che riveste e protegge la maggior parte degli organi interni del corpo. Il mesotelio è costituito da due strati, uno che circonda l'organo stesso, e l'altro che forma un rivestimento a sacco interno ad esso. Tra questi due strati si produce normalmente una piccola quantità di liquido, per lubrificare i movimenti degli organi protetti. Quando le normali cellule del mesotelio vanno fuori controllo e si moltiplicano rapidamente, si parla di mesotelioma. La forma più comune di mesotelioma è il mesotelioma «pleurico», che si genera nel rivestimento dei polmoni. Altre forme sono il mesotelioma «peritoneale», che riguarda il rivestimento della cavità addominale, e il mesotelioma «pericardiaco», che riguarda il rivestimento del cuore; l'esposizione può essere lavorativa, per gli operatori impegnati nella produzione e nell'utilizzo industriale di amianto e derivati, o paraoccupazionale, per l'uso dei relativi manufatti. L'esposizione può essere anche non professionale, cioè correlata all'uso dei manufatti per scopi non lavorativi e naturale, nei rari casi di esposizione in locazioni geologiche a polveri di origine naturale, non di cava. L'incidenza di questa neoplasia appare in crescita in tutto il mondo con circa 2,2 casi per milione di abitanti; essendo fortemente correlata all'uso industriale dell'amianto, attualmente vietato da 20 anni (1992) ed in fase di eliminazione in alcuni paesi, ed essendo la patologia ad alta latenza temporale (il periodo di incubazione è di circa 30 anni), si prevede un livello costante di incidentalità della malattia in Italia fino al 2020 (cioè circa 30 anni dopo il 1992), ed una successiva decrescita; il mesotelioma è quasi sempre provocato dall'esposizione alla fibra di amianto. Molte persone vi sono state esposte nella vita militare; altre a causa del loro lavoro; altri ancora, secondariamente, attraverso il contatto con gli operai esposti. A causa della sua latenza, il cancro potrebbe non manifestarsi per 20-50 anni, e oltre, dopo l'esposizione, impegna il Governo A valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative tese a rafforzare la tutela del diritto al risarcimento di quanti sono stati uccisi o resi invalidi dal proprio lavoro a contatto con l'amianto ed a prevedere in favore di questi lavoratori la possibilità di derogare all'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 2011 ai fini dell'accesso al prepensionamento previsto dalla legge n. 257 del 1992. Proposta di risoluzione n. 7/00335 dell’ 8 aprile 2014, presentata dall’onorevole Alberto Zolezzi alla VIII Commissione Permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) ATTO CAMERA RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00335 Dati di presentazione dell'atto Legislatura: 17 Seduta di annuncio: 207 del 08/04/2014 Firmatari Primo firmatario: ZOLEZZI ALBERTO Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE Data firma: 08/04/2014 Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma D'INCA' FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2014 DI MAIO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2014 BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2014 DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2014 DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2014 MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2014 MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2014 SEGONI SAMUELE MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2014 TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2014 PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2014 PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2014 Commissione assegnataria Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE) Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Stato iter: IN CORSO Atto Camera Risoluzione in commissione 7-00335 presentato da ZOLEZZI Alberto testo di Martedì 8 aprile 2014, seduta n. 207 La VI e VIII Commissione, premesso che la lotta alle patologie correlate all'esposizione delle fibre di amianto deve proseguire ed è urgente dare delle risposte efficaci a chi le aspetta da anni; i dati nazionali legati alla pericolosità dell'amianto, a oltre venti anni dall'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che ha sancito il divieto di estrazione, commercializzazione e produzione di amianto, sono ancora drammatici: l'Ufficio internazionale del lavoro calcola che i casi di morte dovuti all'asbesto, patologia correlata all'esposizione all'amianto, sono circa 120.000 all'anno. A livello nazionale sono stimati dall'Osservatorio nazionale amianto (ONA) in circa 1.500 all'anno i casi di mesotelioma (per i diversi organi colpiti), e in circa 3.000 i casi di neoplasie polmonari asbesto correlate, per un totale di circa 5.000 decessi per patologie asbesto correlate, comprendendo le fibrosi polmonari e le altre patologie asbesto correlate; è necessario, anche in linea con il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto, di ridurre il rischio per l'incolumità e per la salute pubbliche conseguente alla presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro; le vicende giudiziarie e sanitarie strettamente correlate con le progressive acquisizioni scientifiche legate al riconoscimento della pericolosità dell'esposizione all'amianto o a materiali contenenti amianto risalgono all'inizio del novecento. Già il tribunale di Torino, con una sentenza del 1908, che aveva definito la causa iscritta al n. 1197/1906, promossa dalla società anonima The British Asbestos company Limited contro l'avvocato Carlo Pich, aveva rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto che «Le acquisizioni del Congresso internazionale di Milano sulle malattie professionali in cui venne riconosciuto che fra le attività più pericolose sulla mortalità dei lavoratori vi sono quelle indicate col nome di polverose e fra queste in prima linea quelle in cui si sollevano polveri minerali e tra le polveri minerali le più pericolose sono quelle provenienti da sostanze silicee come l'amianto perché ledono le vie respiratorie quando non giungono fino al polmone»; com’è noto, l'inalazione da amianto (il cui uso è stato vietato in assoluto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257) è ritenuta, da ben oltre i tempi citati, di grande lesività della salute (se ne fa cenno nel regio decreto 14 giugno 1909, n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri per donne e fanciulli ed esistono precedenti giurisprudenziali risalenti al 1906) e la malattia da inalazione da amianto, ovvero l'asbestosi (conosciuta fin dai primi del ’900 ed inserita nelle malattie professionali dalla legge 12 aprile 1943, n. 455), è ritenuta conseguenza diretta, potenzialmente mortale, e comunque sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita se non altro per le patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad essa correlate; già il nostro Paese è stato lungamente inadempiente, tanto che dovettero intervenire le istituzioni europee, in quanto l'Italia non aveva recepito la direttiva 83/477/CEE, «Sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione ad amianto durante il lavoro», entro il termine del 1o gennaio 1987, cui seguì la procedura di infrazione n. 240/89, che fu definita con la decisione di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 dicembre 1990 e che reca il seguente tenore letterale: «(...) la Corte dichiara e statuisce: 1) La Repubblica italiana, non adottando nei termini prescritti i provvedimenti, diversi da quelli relativi alle attività estrattive dell'amianto, necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 settembre 1983, 83/477/CEE, sulla tutela dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione all'amianto durante il lavoro, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE (...)»; l'ultima «Conferenza governativa sull'amianto e le patologie asbesto correlate: stato dell'arte e prospettive» che si è svolta a Venezia dal 22 al 24 novembre 2012 ha fatto emergere fra l'altro la presenza di oltre 40 mila siti con presenza di amianto in Italia, di cui 400 a rischio molto alto; la ricognizione sullo stato di attuazione della legge 257 ha evidenziato un'omogeneità nazionale di non attuazione: mancano linee guida in molte regioni, la progressione delle bonifiche è di circa l'1 per cento all'anno dell'amianto presente in Italia nel 1992 (si parla del solo smaltimento legale), e con il ritmo che si è tenuto in questi vent'anni si ritiene che siano necessari ancora almeno 60 anni di lavoro. Dati decisamente approssimativi se si pensa che Sicilia e Calabria non avevano comunicato alcun dato al momento della conferenza di Venezia e che gli utilizzatori indiretti di amianto nelle attività produttive non redigono sistematicamente la relazione annuale. Mancano ancora dati di mappatura dell'amianto nelle scuole per oltre la metà della regioni italiane e ciò non è accettabile se si pensa che le patologie asbesto correlate hanno una latenza prolungata e che potrebbero colpire in particolare le fasce di minore età. Per quanto riguarda la mappatura si segnala che esistono sistemi di individuazione dell'amianto visibile dall'alto anche a costi decisamente bassi. Si segnala che i Centri Operativi Regionali (COR) afferenti al Registro nazionale mesoteliomi hanno subìto un depotenziamento che determina la riduzione delle informazioni ottenute da parte degli esposti e che non consente di compilare un registro degli esposti, aggravando la carenza generale di dati in merito ai siti e alle attività produttive contaminate e impedendo la corretta sorveglianza epidemiologica; è da rilevare che oltre l'80 per cento delle circa 440 mila tonnellate di amianto smaltite negli ultimi anni in Italia è stata spedita all'estero, con costi aggiuntivi e incremento dei rischi durante il trasporto. Il costo medio di smaltimento dell'amianto è di 900 euro a tonnellata se esportato (550 per la rimozione, 250 per il conferimento in discarica e 100 euro per il trasporto). L'individuazione di siti regionali compatibili con lo smaltimento che rispondano a criteri di idoneità geologica, paesaggistica e ambientale potrebbe portare a una bonifica a «kilometri zero», che dovrebbe passare naturalmente per il coinvolgimento delle popolazioni interessate anche in merito alla necessità di riduzione del rischio in relazione al progressivo deterioramento dei materiali contenenti amianto presenti in tutto il Paese e garantendo la massima trasparenza dei dati dei controlli dell'inquinamento delle matrici ambientali circostanti gli impianti, coinvolgendo personale di età prossima alla pensione negli impianti stessi per i già citati dati di latenza dello sviluppo di patologie; il piano nazionale amianto del Governo Monti, scaturito anche dalla Conferenza di Venezia, seppur contenga buoni spunti, deve ancora essere approvato dalla Conferenza Stato/regioni ed è bloccato al Ministero dell'economia e delle finanze per la mancanza di coperture; stante l'urgenza che l'attuale Governo attui i provvedimenti necessari a far fronte a questo tema; nel corso della recente seconda conferenza internazionale dell'Osservatorio nazionale amianto (ONA onlus) tenutasi nell'aula dei gruppi della Camera il 20 marzo 2014, dove è stata data voce alle Istituzioni, alle associazioni di esposti, ai cittadini e a eminenti scienziati, è emersa oltretutto la necessità di un piano amianto alternativo a quello governativo, che miri in maniera più decisa alla prevenzione primaria, alla ricerca scientifica, alla interdizione dei crimini ambientali lesivi della dignità e dell'incolumità della persona, e che attraverso la valorizzazione delle associazioni e delle autonomie locali possa permettere di affrontare e risolvere questo enorme problema; è necessario che, in linea con il piano governativo e i piani delle associazioni di esposti all'amianto, siano stabiliti altresì termini specifici e tassativi per eseguire e per portare a termine la mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, nonché la bonifica, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 93 del 2001 e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 101 del 2003, atteso che l'assenza di termine finale rischia di prorogare sine die gli interventi di bonifica e di esporre a rischio cittadini e lavoratori, con maggior rischio di insorgenza di malattie e lesione della pubblica incolumità e con maggiori oneri sociali e sanitari; è urgente stabilire, inoltre, i termini perentori per la decontaminazione dei luoghi di lavoro in ambito civile e militare, e per il divieto di esposizione all'amianto, impegna il Governo: a verificare, d'intesa con le regioni, che entro il 30 giugno 2015 sia eseguita la mappatura dell'amianto contenuto nelle scuole, per tutte le regioni italiane, e si proceda entro il 1ogennaio 2020 alla rimozione dello stesso; a verificare che sia terminata la mappatura dell'amianto in tutti gli altri locali pubblici e aperti al pubblico entro il 31 dicembre 2016; a fare in modo che le amministrazioni competenti e i proprietari privati provvedano alla bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto entro il 1o gennaio 2020, anche assumendo iniziative normative per introdurre nel codice penale, specifiche fattispecie di reato che puniscano la violazione di tali obblighi e prevedendo l'inasprimento delle sanzioni per fattispecie penali già vigenti; a verificare, d'intesa con le Regioni, che sia terminata la mappatura dell'amianto nei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono, o possono essere, esposti alla polvere proveniente da amianto o da materiali contenenti amianto ivi presente, e a verificare in particolare la presenza di amianto dispersibile in ciascuna attività professionale civile e militare entro il 31 dicembre 2015, verificando, altresì, che il datore di lavoro, indipendentemente dalla concentrazione di amianto in sospensione e dal periodo di esposizione del lavoratore, provveda alla bonifica di tali materiali entro il 1o gennaio 2020, anche utilizzando fondi propri del finanziamento dello specifico settore, anche assumendo iniziative per introdurre nel codice penale, specifiche fattispecie di reato che puniscano la violazione di tali obblighi o prevedendo l'inasprimento delle sanzioni per fattispecie penali già vigenti; ad assumere iniziative affinché per le coperture installate a seguito di sostituzione di opere contenenti amianto siano utilizzati materiali idonei al loro recupero e al loro riciclo in caso di successiva rimozione e ad obbligare la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente non contenenti amianto e altre sostanze cancerogene, con divieto assoluto di esposizione; ad assumere iniziative affinché entro il 1o gennaio 2015, la presenza di amianto, in qualunque luogo, sia evidenziata con l'apposizione di un'etichetta chiara e visibile recante l'indicazione della presenza di amianto e il simbolo del teschio raffigurante la morte; a verificare per quanto di competenza l'effettiva emanazione di linee guida regionali che comprendano l'informatizzazione dei processi di bonifica, la georeferenziazione e l'individuazione di siti idonei allo stoccaggio dell'amianto in ciascuna regione italiana entro il 1o gennaio 2015, in un'ottica di filiera corta di gestione, di riduzione del rischio e dei costi; a determinare la sicurezza delle varie tipologie di siti di stoccaggio proposti, a partire da quelli che consentano una minore dispersione in qualsiasi elemento (ad esempio gallerie stradali o ferroviarie dismesse); a verificare i sistemi di tracciabilità dell'amianto, determinando con precisione quantitativi e costi dello smaltimento estero, al fine anche di consentire investimenti nazionali per la messa in sicurezza dell'amianto, che stimolino a uno smaltimento sostenibile; a determinare un prezziario nazionale sulle singole tipologie di opere di bonifica; a predisporre misure di defiscalizzazione per gli interventi di rimozione dell'amianto dagli edifici privati; a prevedere per gli interventi eseguiti entro il 31 dicembre 2019, anche su capannoni agricoli e strutture montane che dall'imposta lorda si detragga un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare; a individuare forme di incentivazione e sostegno selettive e mirate finalizzate agli interventi di rimozione dell'amianto, anche contestualmente alla realizzazione di pannelli fotovoltaici, garantendo l'accesso a tali forme di finanziamento anche alle imprese; a prorogare, stabilizzandole, le detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico che riguardano la bonifica dell'amianto; a prevedere in via prioritaria, le attività di bonifica nei siti ad alto rischio in contesto urbano quali scuole, caserme ed ospedali attraverso specifiche risorse allocate in un apposito fondo statale gestito dai Ministeri della salute, dell'ambiente e del lavoro così come indicato anche nel Piano nazionale amianto del Ministero della salute. (7-00335) «Zolezzi, D'Incà, Luigi Di Maio, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Pisano, Pesco». Resoconto stenografico della seduta del 7 maggio 2014 della VIII Commissione Permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) Mercoledì 7 maggio 2014 - 42 - Commissioni riunite VI e Vili VI (Finanze) e Vili (Ambiente, territorio e lavori pubblici) RISOLUZIONI: Sull'ordine dei lavori 7-00204 Braga: Misure per il contrasto al disagio abitativo e per favorire l'accesso all'abitazione. 7-00283 Daga: Misure per il contrasto al disagio abitativo e per favorire l'accesso all'abitazione. 7-00344 Lavagne: Misure per il contrasto al disagio abitativo e per favorire l'accesso all'abitazione (Discussione congiunta e rinvio) 7-00203 Ballai: Iniziative per la bonifica dei siti inquinati dall'amianto. 7-00335 Zolezzi: Iniziative per la bonifica dei siti inquinati dall'amianto. 7-00354 Lavagne: Iniziative per la bonifica dei siti inquinati dall'amianto (Discussione congiunta e rinvio) RISOLUZIONI Mercoledì 7 maggio 2014. — Presidenza del presidente della Vili Commissione Ermete REALACCL La seduta comincia alle 15.30. Sull'ordine dei lavori. Alessandro BRATTI (PD) invita il presidente dell'VIII Commissione a sollecitare il Governo a riferire in Commissione sullo stato di attuazione del decreto-legge « Terra dei fuochi » approvato nei mesi scorsi. In via esemplificativa fa notare come tale decreto preveda l'istituzione di un tavolo tecnico con rappresentanti del Ministero dell'Agricoltura e del Ministero dell'ambiente per determinare la soglia minima di inquinamento dei terreni. Ermete REALACCI, presidente, nel rassicurare che sarà sua cura rappresentare al Governo la richiesta formulata dall'ono- 42 42 44 revole Bratti, fa notare come a oggi molte parti del decreto-legge « Terra dei fuochi » non siano state ancora attuate. Richiama a tale proposto le disposizioni sullo screening sanitario e quello sul divieto di coltivazione dei terreni agricoli. Massimiliano MANFREDI (PD) si associa alla richiesta di chiarimenti formulata dall'onorevole Bratti, sottolineando come, con riferimento al divieto di coltivazione dei terreni agricoli, sia stata recentemente emanata una direttiva ministeriale che amplia l'area di indagine rendendo così necessario passare ora dalla fase del monitoraggio a quella dell'eventuale applicazione del divieto di coltivazione. 7-00204 Braga: Misure per il contrasto al disagio abitativo e per favorire l'accesso all'abitazione. 7-00283 Daga: Misure per il contrasto al disagio abitativo e per favorire l'accesso all'abitazione. 7-00344 Lavagne: Misure per il contrasto al disagio abitativo e per favorire l'accesso all'abitazione. (Discussione congiunta e rinvio). Mercoledì 7 maggio 2014 - 43 - Le Commissioni iniziano la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo. Ermete REALACCI, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, di procedere alla discussione congiunta delle risoluzioni in titolo vertendo su un'identica materia. Formula peraltro l'auspicio che possa giungersi comunque alla predisposizione di un testo unificato. Le Commissioni concordano. Chiara BRAGA (PD), nell'evidenziare come la risoluzione a sua prima firma fosse stata predisposta prima dell'emanazione del decreto-legge n. 47 del 2014 recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, attualmente all'esame del Senato, fa notare come alcune questioni prese in considerazione nell'atto di indirizzo vengano espressamente affrontate nel richiamato decretolegge. Propone pertanto di avviare nella seduta odierna la discussione delie risoluzioni in titolo rinviando comunque la deliberazione aduna fase successiva alla conversione del decreto-legge n. 47 del 2014 in modo da poter, da una parte, individuare le questioni sollevate dalle risoluzioni che trovano soluzione nel decreto-legge convcrtito e, dall'altra, verificare quali ulteriori questioni debbano essere oggetto di futuri impegni del Governo. Federica DAGA (M5S) evidenzia come l'articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014 non risolva affatto i problemi sollevati dall'atto di indirizzo da lei presentato. In particolare, denuncia il fatto che il decreto-legge si pone inaccettabilmente contro quei cittadini che, non essendo in grado per ragioni economiche e sociali di esercitare il diritto alla casa sancito dalla Costituzione, cercano con altri mezzi, comprese le occupazioni, di dare attuazione al dettato costituzionale. Allo stesso modo, considera inaccettabili le misure del decreto-legge che consentono di estromettere gli inquilini delle case popolari situati nei centri storici delle città, trasferendoli in immobili di periferia, allo scopo di cedere gli indicati alloggi di pregio anche Commissioni riunite VI e Vili a terzi che non abbiano titolo per accedere agli alloggi di edilizia popolare. Denuncia, inoltre, il fatto che il decreto-legge n. 47 del 2014 non risolve affatto il grave problema degli sfratti, a partire da quelli in continuo aumento per morosità e per mancato pagamento alle banche delle rate dei mutui. Ribadisce, infine, che a suo avviso, ed è questo il punto centrale della propria risoluzione, lo Stato ha il dovere di dare risposta alla gravissima emergenza casa in atto, mettendo in campo politiche efficaci per la realizzazione e l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale e, nell'immediato, acquisendo e trasformando in alloggi sociali quella parte del patrimonio edilizio privato rimasto invenduto a causa della crisi economica. Conclude, quindi, accogliendo l'invito del presidente Realacci a verificare le possibilità di predisporre un testo unificato delle risoluzioni in titolo, segnalando, tuttavia, l'esigenza che le questioni da lei testé prospettate possano rimanere al centro della futura discussione delle Commissioni. Ileana Cathia PIAZZONI (SEL) condivide la proposta del Presidente Realacci e della collega Braga di discutere congiuntamente le risoluzioni, nonché la tempistica prospettata. Passando quindi al merito della risoluzione n. 7-00344, di cui è cofirmataria, sottolinea come essa affronti anche la problematica determinata dalla recente sentenza della Corte costituzionale la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 23 del 2011 che prevedevano notevoli vantaggi per l'inquilino che procedesse alla registrazione di contratti d'affitto di immobili precedentemente non registrati, in particolare per quanto riguarda la durata del contratto e la riduzione del relativo canone annuo. Ritiene quindi che anche su tale aspetto, nonché sugli altri oggetto della risoluzione, occorra comprendere quale sarà la riformulazione del decreto-legge n. 47 del 2014, recante misure per l'emergenza abitativa, all'esito dell'esame in prima lettura del provvedimento, attualmente in corso al Senato. Mercoledì 7 maggio 2014 - 44 - A tale proposito sottolinea come il giudizio del suo gruppo sull'attuale testo del predetto decreto-legge sia negativo, sia in quanto il provvedimento risulti carente sotto molti aspetti, sui quali sarebbe stato necessario un confronto con il Parlamento e con i soggetti interessati, sia in quanto molte delle scelte assunte dal Governo con tale intervento legislativo appaiono profondamente sbagliate. Ritiene quindi che la Camera debba essere posta nelle condizioni di apportare ulteriori modifiche al testo del decreto - legge, temendo che, in caso contrario, ben difficilmente sarà possibile intervenire su tali questioni con la necessaria urgenza. Ermete REALACCI, presidente, alla luce del dibattito svolto, ritiene che sia opportuno rinviare il seguito della discussione delle risoluzioni in titolo a un momento successivo a quello della conversione in legge del decreto-legge n. 47 del 2014. Nel ringraziare, inoltre, i presentatori delle tre risoluzioni per la disponibilità manifestata, rinnova loro l'invito a verificare, anche informalmente, sulla base delle indicazioni provenienti da tutti i gruppi parlamentari, la possibilità di addivenire alla stesura di un testo condiviso da sottoporre all'approvazione delle Commissioni. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. 7-00203 Dalla!: Iniziative per la bonifica dei siti inquinati dall'amianto. 7-00335 Zolezzi: Iniziative per la bonifica dei siti inquinati dall'amianto. 7-00354 Lavagne: Iniziative per la bonifica dei siti inquinati dall'amianto. (Discussione congiunta e rinvio). Le Commissioni iniziano la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo. Ermete REALACCI, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, di proce- Commissioni riunite VI e Vili dere alla discussione congiunta delle risoluzioni in titolo vertendo su un'identica materia. Le Commissioni concordano. Luigi DALLA! (PD), segnala, anzitutto, il dato positivo rappresentato dal fatto che le tre risoluzioni in discussione sono ispirate a principi e obiettivi comuni e condivisibili. Con particolare riferimento alla risoluzione di cui è primo firmatario, sottolinea che, oltre a fare il punto sulla situazione, essa affronta sia le questioni relative alla bonifica dei siti inquinati e allo smaltimento dell'amianto sia quelle relative alle misure da mettere in campo per ridare forza al piano nazionale amianto e per incentivare gli investimenti e gli interventi privati di rimozione dell'amianto dagli edifici, a partire dalla definitiva stabilizzazione delle agevolazioni fiscali previste per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli immobili (cosiddetto ecobonus). Conclude, quindi, richiamando le Commissioni alla necessità di procedere in tempi rapidi alla conclusione della discussione sulle risoluzioni in titolo, anche in considerazione delia gravita della situazione in atto e del perdurare di un fenomeno inaccettabile oltre che onerosissimo di trasferimento all'estero di gran parte dell'amianto rimosso dagli edifici pubblici e privati. Alberto ZOLEZZI (M5S) esprime condivisione per molte delle considerazioni svolte dal collega Dallai. Aggiunge, inoltre, che un ulteriore motivo di intervento per le Commissioni è dato dall'inaccettabile numero di decessi provocati ogni anno dall'esposizione all'amianto, circa 5 mila, e dall'ancor più elevato numero di patologie e di invalidità provocate da questo grave fenomeno. Sottolinea, inoltre, come rappresenti un serio problema il fatto che alcune delle discariche autorizzate esistenti sul territorio nazionale, peraltro inadeguate per numero e per dotazione impiantistica, siano gravate di procedimenti giudiziali conseguenti a fenomeni di Mercoledì 7 maggio 2014 - 45 - illegalità, tanto da determinare di fatto un sostanziale blocco delle attività di stoccaggio e di smaltimento dell'amianto rimosso dagli edifici. Ritiene che per tale motivo le Commissioni devono dare una chiara indicazione al Governo circa l'urgenza di riattivare e di potenziare gli strumenti e i meccanismi deputati alla mappatura dei siti inquinati, alla rimozione dell'amianto in essi presente, a partire dai locali pubblici e dagli edifici scolastici, e allo smaltimento dell'amianto rimosso, anche per porre termine all'inaccettabile fenomeno dell'abbandono incontrollato e illegale di tale materiale e ai rischi gravissimi che questo comporta sul piano ambientale e della salute dei cittadini. Fabio LAVAGNO (SEL) illustrando la propria risoluzione n. 7-00354, rileva innanzitutto come, a vent'anni dalla legge n. 257 del 1992, che ha messo al bando l'amianto vietandone l'estrazione, l'importazione ed il commercio, l'obiettivo ottimale sarebbe quello di realizzare un nuovo e complessivo intervento normativo sulla materia. Ritiene peraltro che, in termini più realistici, si debba puntare in questa fase ad attuare quanto previsto dalle norme già vigenti, le quali risultano tuttora in larga parte inattuate. Ricorda infatti che il Piano nazionale amianto definito nella Conferenza governativa di Venezia del novembre 2012, nel quale sono elencate una serie di obiettivi tra cui la tutela della salute, la tutela dell'ambiente, nonché aspetti di sicurezza del lavoro e previdenziali, nonostante sia stato varato dal Governo Monti nel marzo 2013, deve ancora passare al vaglio della Conferenza Statoregioni. Ritiene pertanto ormai improcrastinabile avviare la realizzazione del citato Piano nazionale, e invita il Governo a provvedere al relativo finanziamento, attraverso un adeguato programma dì interventi finalizzati a sviluppare, in primo luogo, puntuali censimenti regionali dei siti contaminati. In tale contesto, cita il caso emblematico della Regione Piemonte la quale, pur essendo una delle più colpite Commissioni ritmile VI e Vili dal problema della presenza di amianto negli edifici, non ha ancora realizzato il relativo censimento, sottolineando quindi come sia necessario effettuare le operazioni del censimento medesimo su tutto il territorio nazionale, così da poter stimare in modo non approssimativo il numero delle vittime dell'amianto e dei siti contaminati. Ritiene inoltre prioritario rendere operativo il Fondo nazionale per il risanamento degli edifici, istituito dalla legge finanziaria per il 2008 per sostenere gli interventi diretti a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici, il quale non è mai stato reso operativo per mancanza di risorse, nonché assumere iniziative per incrementare le risorse assegnate al Fondo per le vittime dell'amianto per garantire benefici, oltre che ai lavoratori colpiti da patologie asbesto-correlate, anche a tutti quei cittadini che siano stati esposti all'agente patogeno. Con particolare riferimento agli interventi di bonifica nelle scuole, sottolinea come gli stessi siano rallentati anche a causa delle esigue risorse su cui possono contare gli enti locali. Invita pertanto il Governo a procedere all'assunzione di tutte le iniziative, anche normative, per la completa bonifica dall'amianto negli edifici pubblici, recuperando a tal fine le risorse già stanziate e i fondi europei a ciò destinati, ed escludendo le spese per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'amianto dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno per gli enti locali. Fa notare che la risoluzione chiede inoltre al Governo di assumere iniziative per definire disposizioni di carattere strutturale volte a stabilizzare il regime delle detrazioni fiscali attualmente previste per gli interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto dagli edifici, anche valutando l'opportunità di incrementare le vigenti percentuali di detraibilità, in considerazione dei positivi riflessi di tali misure sull'economia del Paese. Evidenzia quindi come la risoluzione non si concentri sugli ulteriori aspetti Mercoledì 7 maggio 2014 - relativi alla problematica dello smaltimento dell'amianto, ritenendo che sulla stessa si ponga prima di tutto una questione da affrontare in termini culturali, attraverso un'azione volta a far conoscere all'opinione pubblica i reali rischi connessi alla presenza di impianti per lo smaltimento dell'amianto, evidenziando a tale proposito come le discariche per lo smaltimento dell'amianto, se correttamente gestite e sottoposte a controlli pubblici, comportino rischi per la salute molto minori di quelli connessi ai procedimenti per lo smaltimento di altri materiali. Cristina BARGERO (PD) dichiara di volere sottoscrivere la risoluzione presentata dal collega Ballai. 46 - Commissioni riunite VI e Vili bito. A suo avviso, infatti, le questioni più urgenti da affrontare sono quelle relative al miglioramento del quadro normativo esistente e, soprattutto, del rafforzamento delle misure indispensabili per ridurre in modo significativo i rischi per l'ambiente e per la salute dei cittadini conseguenti alla presenza di amianto negli edifici e nei luoghi di lavoro. Segnala, inoltre, la questione, a suo avviso, importante derivante dal fatto che le attività di smaltimento dell'amianto, in quanto rifiuto speciale, non sono soggette ai vincoli territoriali esistenti per i rifiuti urbani e che per questa ragione è forse opportuno prendere in considerazione, anche sotto il profilo finanziario, l'ipotesi di realizzazione di impianti di ambito interregionale. Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendo Alessandro BRATTI (PD) ringrazia i per una precisazione, rileva che il suo colleghi che hanno presentato le risoluriferimento ai fenomeni di illegalità è da zioni in titolo per l'iniziativa assunta, di cui condivide pienamente lo spirito e le intendersi principalmente come indicativo finalità. Chiede quindi di valutare l'oppor- di un ulteriore fattore di blocco delle tunità di svolgere un breve ciclo di audi- attività di bonifica dei siti inquinati e di zioni dei soggetti maggiormente interessati, smaltimento dell'amianto, convenendo sul a partire dalPINAEL, al fine di acquisire fatto che anche le discariche, se a norma elementi di conoscenza e proposte utili e correttamente gestite, possono essere anche per la definizione di un testo con- uno strumento positivo. Aggiunge, inoltre, diviso delle risoluzioni. Al tempo stesso, che a fronte del mancato assolvimento da ritiene utile che le Commissioni concen- parte di molte regioni degli obblighi di trino l'attenzione sui profili ambientali e censimento dei siti inquinati e di realizsulle misure finanziarie e fiscali a sostegno zazione degli impianti di smaltimento deldelle politiche di rimozione e di smalti- l'amianto rimosso, la soluzione prospettata mento dell'amianto, piuttosto che sui pro- dal collega Carrescia di impianti di ambito fili sanitari, senza nulla togliere alla gra- sovraregionale debba essere attentamente vita delle conseguenze sulla salute dei valutata. cittadini derivanti dall'esposizione alLuigi DALLAI (PD) si associa a quanto l'amianto o a materiali contenenti amianto. Sottolinea, infine, l'esigenza di detto dal collega Carrescia sull'opportunità approfondire la riflessione sul tema spe- che la discussione delle Commissioni resti cifico dei siti e degli impianti per lo incentrata, come già avvenuto in occasione stoccaggio e lo smaltimento dell'amianto della comune discussione sull'ecobonus, rimosso, dato che, a suo avviso, una seria sui profili più propriamente ambientali e politica in questo settore non può eludere fiscali posti dalle risoluzioni in titolo. il tema della dotazione impiantistica su tutto il territorio nazionale. Claudia MANNINO (M5S) condivide la richiesta avanzata dal collega Bratti di Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritiene svolgere alcune audizioni dei soggetti magfuorviante porre l'accento, come ha fatto il giormente interessati. Al tempo stesso, sotcollega Zolezzi nel suo intervento, sul tema tolinea l'esigenza fondamentale che le dell'illegalità, pure presente in questo am- Commissioni concludano in tempi rapidis- Mercoledì 7 maggio 2014 - simi la discussione delle risoluzioni in esame. Nel segnalare, inoltre, la gravita del fatto che molte regioni non hanno ancora eseguito la mappatura dell'amianto contenuto nei luoghi di lavoro e negli edifici pubblici, a partire dalle scuole, chiede che sia posto a disposizione delle Commissioni un quadro conoscitivo il più esaustivo possibile sulla situazione esistente sul tutto il territorio nazionale. Ermete REALACCI, presidente, fa presente che, d'intesa fra le presidenze, la richiesta di audizioni avanzata da alcuni deputati sarà sottoposta agli uffici di presidenza delle Commissioni. Quanto alla richiesta avanzata dalla deputata Mannino 47 - Commissioni riunite VI e VII! di porre a disposizione delle Commissioni un quadro conoscitivo sull'attuale situazione, ritiene che essa potrebbe senz'altro essere rivolta ai Ministeri competenti, in vista del prosieguo della discussione sulle risoluzioni in titolo. Conclude, quindi, formulando l'auspicio che i presentatori, anche grazie al contributo proveniente da tutti i gruppi parlamentari, possano addivenire alla predisposizione di un testo unificato delle loro risoluzioni da sottoporre all'approvazione delle Commissioni. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. La seduta termina alle 16.25. Legge della Regione Sicilia n. 10 del 29 aprile 2014 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 19 del 9 maggio 2014 (n. 15) REPUBBLICA ITALIANA Anno 68° - Numero 19 GA ZZET TA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA PARTE PRIMA Palermo - Venerdì, 9 maggio 2014 SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI’ Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2, l. n. 662/96 - Filiale di Palermo DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) [email protected] LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI LEGGE 29 aprile 2014, n. 10. Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 2 LEGGE 6 maggio 2014, n. 11. Disposizioni in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione. Anticipazione finanziaria a Riscossione Sicilia S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8 2 Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 19 del 9-5-2014 (n. 15) LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI LEGGE 29 aprile 2014, n. 10. Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto. REGIONE SICILIANA L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalità 1. La Regione, ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto, in attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale Amianto 2013, del Piano sanitario regionale ed in coerenza con le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, del D.P.R. 8 agosto 1994 e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, adotta iniziative volte alla costante prevenzione primaria e secondaria ed al risanamento ambientale rispetto all’inquinamento da fibre di amianto. Art. 2. Obiettivi 1. Costituiscono obiettivi della presente legge: a) la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dai rischi connessi con l’esposizione all’amianto mediante ogni mirata ed efficace azione di prevenzione; b) la mappatura, la bonifica ed il recupero di tutti i siti, impianti, edifici e manufatti presenti nel territorio regionale in cui sia rilevata la presenza di amianto; c) il sostegno alle persone affette da malattie derivanti dall’esposizione alle fibre di amianto; d) la ricerca e la sperimentazione in materia di prevenzione, diagnosi e cura di patologie asbesto correlate nonché in materia di risanamento dei siti contaminati; e) la promozione collettiva di iniziative, informative ed educative, volte alla riduzione del rischio sanitario da amianto per la popolazione; f) la eliminazione di ogni fattore di rischio indotto dall’amianto in tutto il territorio regionale. Art. 3. Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile 1. Nell’ambito del Dipartimento regionale della protezione civile è istituito l’Ufficio amianto che ha i seguenti compiti: a) coordinare efficacemente le procedure di competenza dei singoli rami di amministrazione regionale, dell’A.R.P.A., delle aziende del Servizio sanitario regionale e degli enti locali; b) verificare, ove occorra, l’impiego ottimale delle risorse economiche vincolate in materia di amianto delle singole amministrazioni territorialmente competenti e sollecitare l’utilizzo di quelle non ancora impiegate; c) completare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il censimento e la mappatura della presenza di amianto nel territorio regionale, avuto riguardo al grado di pericolosità del rischio sanitario ed ambientale esistente, secondo le direttive comunitarie e statali in materia di censimento e ricognizione del rischio derivante dalla presenza di amianto; d) conseguire l’obiettivo, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, della totale rimozione di ogni manufatto in cemento amianto dal territorio regionale, nel rispetto delle norme vigenti sulla corretta procedura di asportazione, trasporto e stoccaggio dell’amianto, con conferimento dell’amianto rimosso, inquinante o potenzialmente inquinante, presso l’impianto regionale di trasformazione di cui all’articolo 14. 2. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati, in numero massimo di dodici unità, i componenti dell’Ufficio amianto. Con il medesimo decreto il Presidente della Regione conferisce ad un dirigente dell’Amministrazione regionale, individuato tra i componenti dell’Ufficio, l’incarico di coordinarne le attività con l’obbligo di relazionare semestralmente al Presidente della Regione ed alle competenti Commissioni legislative dell’Assemblea regionale siciliana in ordine all’attività svolta, al cronoprogramma delle iniziative in essere ed al grado di conseguimento degli obiettivi per cui è istituito l’Ufficio. Per lo svolgimento della propria attività l’Ufficio si avvale del personale amministrativo e dei locali individuati con proprio provvedimento dal Segretario generale della Presidenza della Regione. 3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa la “Commissione regionale amianto” istituita con decreto interassessoriale n. 02285 del 28 novembre 2013 in ottemperanza alla delibera della Giunta regionale n. 246 dell’11 luglio 2013. Art. 4. Iniziative della Regione 1. L’Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 promuove, coordina e realizza, entro i termini indicati, le seguenti iniziative: a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la ridefinizione ed aggiornamento, secondo le direttive del Piano nazionale amianto 2013 e le prescrizioni di cui all’articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modifiche ed integrazioni, del “Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto” approvato con decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 1995. Il nuovo “Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto” ha una validità quinquennale ed è emanato con decreto del Presidente della Regione previo parere delle competenti commissioni legislative dell’Assemblea regionale siciliana; b) entro 60 giorni dall’emanazione del nuovo “Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”, la definizione e notifica delle linee guida per la redazione, in ogni comune, del “Piano comunale amianto” finalizzato alla concreta attuazione territoriale di tutte le misure previste dalla vigente normativa efficaci per prevenire o eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto. I comuni provvedono entro tre mesi Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 19 del 9-5-2014 (n. 15) dalla comunicazione delle linee guida ad adottare il proprio “Piano comunale amianto” che, entro 30 giorni dall’adozione, è trasmesso all’Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile. I comuni, inoltre, provvedono a rendicontare annualmente al suddetto Ufficio i risultati conseguiti. La non osservanza dei termini perentori predetti comporta una riduzione percentuale, nella misura stabilita dall’Ufficio amianto, delle risorse assegnate ai comuni in materia di amianto e comunque non inferiore al 40 per cento di quelle spettanti; c) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la redazione di un portale informativo inserito nel sito web della Presidenza della Regione ed il cui contenuto deve essere diffuso prioritariamente nelle scuole di ogni ordine e grado, negli ospedali pubblici e privati, nei porti ed aeroporti, nelle caserme ed in tutte le imprese pubbliche e private operanti nel territorio regionale, in particolare per ciò che concerne le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previsti dalla normativa vigente in materia, la pericolosità dell’amianto, le procedure di rimozione, la prevenzione e tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro; d) la tempestiva comunicazione ai competenti ministeri dei dati annuali ai sensi dell’articolo 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257 nonché la mappatura dei siti interessati dalla presenza, anche naturale, di amianto ai sensi e con la copertura finanziaria previsti dalla legge 23 marzo 2001, n. 93 e dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2003, n. 101; e) il trattamento, aggregazione e classificazione dei dati derivanti dall’attività di censimento dei siti contaminati secondo le indicazioni del nuovo “Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto” di cui alla lettera a); f) il monitoraggio, in collaborazione con le Aziende sanitarie provinciali, dei siti pubblici o ad utilizzo pubblico con maggior rischio sanitario per la popolazione; g) il coinvolgimento di tutti i cittadini, anche in forma associata, sulle problematiche relative alla presenza ed alla contaminazione dell’amianto; h) la promozione delle azioni di sostegno, economico, sanitario e psicologico ai soggetti affetti da patologie asbesto-correlate o esposti alle fibre di amianto. 2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell’Assessore per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, sono definiti i criteri di premialità per gli enti e i soggetti pubblici e privati che adottano interventi utili alla prevenzione, individuazione e risanamento di siti, impianti, edifici e manufatti contenenti amianto. Art. 5. Monitoraggio del rischio e delle patologie correlati all’amianto 3 2. Presso l’Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile è istituito il Registro pubblico degli edifici, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei siti con presenza certa o con conclamata contaminazione da amianto con obbligo di indicare il tipo, la quantità ed il livello di conservazione dell’amianto nonché il grado di rischio sanitario da dispersione delle fibre e la priorità della relativa bonifica. In tale registro confluiscono tutti i dati relativi, comunicati e censiti dal Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, dall’A.R.P.A., dalle Aziende sanitarie provinciali e dagli enti locali nonché il censimento dei centri di stoccaggio/deposito dell’amianto. 3. Tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, a darne comunicazione alla A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto. 4. Sono altresì obbligati alla comunicazione di cui al comma 3, entro gli stessi termini, tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e smaltimento dell’amianto. 5. Nel caso in cui l’amianto sia in condizioni di deterioramento tali da rappresentare grave rischio per la salute pubblica, i soggetti proprietari sono tenuti ad attuare, con urgenza, gli interventi previsti dal decreto ministeriale 6 settembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 15, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257. 7. Per agevolare il censimento dell’amianto ogni Comune può inviare a famiglie ed imprese aventi sede legale nel proprio territorio un apposito modulo da restituire, debitamente compilato, entro 30 giorni, all’ente locale il quale è tenuto a segnalare all’A.R.P.A. territorialmente competente tutti i dati rilevati circa la presenza di amianto nel proprio territorio. Il modulo relativo deve essere conforme a quello standard vigente secondo la normativa di settore e deve essere reso disponibile nel sito web del Comune anche ai fini della comunicazione dei dati che famiglie ed imprese potranno inviare on line all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ente locale. 8. Per i medici che effettuano la diagnosi di patologie derivanti dall’amianto è confermato l’obbligo di segnalazione al registro regionale dei mesoteliomi maligni ai sensi dell’articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché il referto all’autorità giudiziaria. 9. Presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è istituito il Registro dei lavoratori esposti all’amianto, con l’obbligo di indicare in quali siti svolgono o hanno svolto la loro attività lavorativa, con le mansioni e i periodi di riferimento nonchè l’ insorgenza di eventuali patologie asbesto correlate. 10. L’iscrizione al Registro dei lavoratori esposti all’amianto costituisce il presupposto per il rilascio della certificazione di esposizione, che è atto pubblico, utile per le diverse finalità previste dall’ordinamento giuridico vigente. 11. Dall’attuazione del presente articolo non possono scaturire nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 1. Il Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed Osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute coordina, su scala regionale, la raccolta trimestrale dei dati provinciali dei soggetti esposti ed ex esposti all’amianto. Inoltre sulla base dei dati del Registro regionale dei mesoteliomi, istituito con decreto assessoriale 24 giugno 1998 e potenziato con decreto assessoriale 24 novembre 2003, in ottemperanza al D.P.C.M. 10 dicembre Art. 6. 2002, n. 308, redige un report annuale, diffuso dal sito web Riunione regionale sull’amianto dell’Assessorato, evidenziante l’andamento del fenomeno 1. Con cadenza semestrale l’Ufficio amianto del Diparpatologico correlato con la contaminazione da amianto in ogni ambito del territorio regionale. timento regionale della protezione civile di concerto con 4 Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 19 del 9-5-2014 (n. 15) l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, l’Assessore regionale per la salute e l’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità promuove la realizzazione di una riunione regionale sull’amianto vertente sulla verifica dello stato di attuazione della legislazione in materia, sull’andamento epidemiologico delle patologie asbesto correlate e sulla loro prevenzione, sul censimento dei siti contaminati da amianto e sulla loro bonifica nonché sui processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto e sull’informazione generalizzata circa i rischi sanitari derivanti dall’amianto. 2. Copia della relazione finale della riunione regionale sull’amianto è trasmessa alla sede regionale dall’I.N.A.I.L. ed alle competenti Commissioni legislative dell’Assemblea regionale siciliana che possono esprimere indirizzi programmatici per attivare interventi del governo volti a superare le criticità di settore eventualmente rilevate. Dall’attuazione del presente articolo non possono scaturire nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. goli o associati, finalizzato alla rimozione, trasporto, stoccaggio e conferimento all’impianto di trasformazione di cui all’articolo 14 dei manufatti in amianto presenti nei siti, negli impianti, negli edifici e nei mezzi, pubblici e privati. I comuni provvedono in conseguenza secondo le direttive del proprio “Piano comunale amianto” sotto la vigilanza dell’Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile. 2. Per i siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, si applica l’articolo 36 bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Art. 11. Programmi di prevenzione e di informazione 1. In ottemperanza alle finalità di cui al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, nonché per eliminare la mobilità passiva extraregionale in materia di accertamenti sanitari per patologie asbesto correlate, è istituito presso l’Ospedale “E. Muscatello” di Augusta il Centro di riferimento regionale per la cura e la diagnosi, anche precoce, delle patologie derivanti dall’amianto. 2. L’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa è autorizzata a dotare l’Ospedale “E. Muscatello” di tutto il supporto tecnologico necessario ed a rimodularne la pianta organica al fine di assicurare la piena e continua operatività del Centro di riferimento regionale sia ai fini diagnostici che terapeutici, con invarianza di oneri per la medesima Azienda sanitaria. 1. L’ Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile, in collaborazione con le Aziende sanitarie provinciali, con le Facoltà di medicina e chirurgia delle Università siciliane, con i rappresentanti dei medici di medicina generale e con l’INAIL, predispone programmi pluriennali di efficace prevenzione dal rischio amianto destinati agli ambienti di vita e di lavoro e definisce, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il protocollo sanitario regionale standardizzato per gli accertamenti sanitari in materia di amianto. 2. L’Assessorato regionale della salute emana, in base alle risultanze del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, specifici programmi di intervento, sorveglianza periodica e prevenzione destinati anche ai soggetti esposti o ex esposti all’amianto ed a particolari ambiti territoriali caratterizzati da notevole presenza di amianto come Priolo, Biancavilla, San Filippo del Mela, Milazzo, Gela. 3. L’Assessorato regionale della salute predispone un piano biennale per la informazione della popolazione sulle patologie asbesto correlate, sulla normativa vigente in materia di inquinamento da amianto e sugli obblighi relativi. A tal fine sono realizzati, a titolo gratuito, dall’Ufficio stampa della Presidenza della Regione specifici programmi radiotelevisivi ed inserti giornalistici da diffondere gratuitamente con quotidiani o periodici stampati e diffusi in Sicilia. Art. 9. Laboratori Art. 12. Contributi delle associazioni 1. I laboratori pubblici e privati che svolgono attività di analisi sull’amianto devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa statale e comunitaria in materia, compresa la disciplina del necessario accreditamento dall’ente certificatore riconosciuto dallo Stato e devono adempiere agli specifici programmi di controllo di qualità per le analisi di amianto nell’aria ed in campioni massivi previsti dall’allegato 5 del decreto ministeriale 14 maggio 1996. Con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è definito il “Tariffario regionale amianto” per le attività di competenza dei laboratori. 1. L’Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile e gli Assessorati regionali competenti in materia valorizzano e riconoscono il ruolo collaborativo delle associazioni di volontari contro l’amianto e delle associazioni di vittime dell’amianto con personalità giuridica riconosciuta dallo Stato ed iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che partecipano o promuovono, senza oneri finanziari a carico della Regione, iniziative volte al conseguimento di risultati utili ed efficaci nell’ambito della tutela del territorio e della salute dal rischio amianto. Le stesse associazioni possono contribuire, a titolo gratuito, alle attività dei comuni, dell’A.R.P.A. e delle Aziende sanitarie provinciali in materia di amianto. Art. 7. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto) Art. 8. Centro di riferimento regionale Art. 10. Interventi di bonifica Art. 13. Vigilanza e sanzioni 1. L’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità emana, entro 30 giorni dall’adozione del 1. Ferme restando le competenze attribuite dalla Piano regionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), vigente legislazione statale, le funzioni di vigilanza e conun bando per la concessione di contributi ai comuni, sin- trollo sugli adempimenti previsti dalla presente legge sono Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 19 del 9-5-2014 (n. 15) assicurate dall’Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile di concerto con l’A.R.P.A., le Aziende sanitarie provinciali e la polizia municipale territorialmente competente. 2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 4. Le sanzioni amministrative riscosse e le economie derivanti dalle decurtazioni comminate confluiscono in un apposito fondo destinato al finanziamento della rimozione e smaltimento dell’amianto con priorità per i manufatti di competenza degli enti locali. Art. 14. Impianto regionale di trasformazione dell’amianto 1. L’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, con decreto da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina in coerenza con la normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti speciali i requisiti per autorizzare la realizzazione, prioritariamente in una delle aree a rischio ambientale del territorio regionale, di un impianto di trasformazione dell’amianto in sostanza inerte da attivare a servizio di tutti gli ambiti territoriali. L’impianto di trasformazione dell’amianto è realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 15. Clausola valutativa 1. L’Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile acquisite tutte le informazioni necessarie dagli Assessorati regionali per la salute, per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, per il territorio e l’ambiente, per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, e dai comuni, trasmette ogni due anni, entro il 30 aprile, una relazione pubblica alle competenti Commissioni legislative dell’Assemblea regionale siciliana con la quale chiarisce i costi sostenuti ed i risultati ottenuti in attuazione della presente legge per ciò che concerne la prevenzione e tutela della salute, la bonifica, smaltimento e trattamento dell’amianto proveniente dai siti, impianti, edifici e mezzi, pubblici e privati, il sostegno alla ricerca medica e scientifica ed ai programmi di informazione e coinvolgimento delle comunità locali interessate nonché le criticità emerse in attuazione della presente legge. 2. Tutti i destinatari o beneficiari pubblici o privati degli interventi di cui alla presente legge, sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie e ricognitive finalizzate alla relazione di cui al comma precedente. Art. 16. Clausola finanziaria 1. Per le finalità di cui all’articolo 3 è autorizzata la spesa di 21 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2014 e di 27 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016 cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016. 2. Per le finalità dell’articolo 7 è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014 la spesa di 200 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001. 5 3. Per le finalità dell’articolo 10 è autorizzata per l’esercizio finanziario 2014 la spesa di 10.000 migliaia di euro cui si provvede con le risorse della linea di intervento B5 del P.A.C. Nuove azioni regionali. 4. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 11 è autorizzata la spesa di 150 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2014, di 300 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016, cui si provvede mediante l’utilizzo di parte delle risorse allocate nell’UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704 del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016. 5. Per le finalità di cui all’articolo 14 è autorizzata la spesa di 10.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2014 cui si provvede con le risorse della linea di intervento B5 del P.A.C. Nuove azioni regionali. Art. 17. Entrata in vigore 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 29 aprile 2014. CROCETTA Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro Assessore regionale per la salute Assessore regionale per il territorio e l’ambiente CALLERI BRUNO BORSELLINO SGARLATA NOTE Avvertenza: Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo. Note all’art. 1, comma 1: – La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 aprile 1992, n. 87, S.O. – Il D.P.R. 8 agosto 1994, recante “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 ottobre 1994, n. 251. – Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2008, n. 101, S.O. Nota all’art. 3, comma 3: Il decreto interassessoriale n. 02285 del 28 novembre 2013, recante “Istituzione della commissione regionale amianto (Delib. G.R. 11 luglio 2013, n. 246).” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 10 gennaio 2014, n. 2. Note all’art. 4, comma 1, lett. a): – L’articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.” così dispone: «Piani regionali e delle province autonome. – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 6, comma 5, piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. 6 Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 19 del 9-5-2014 (n. 15) 2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l’altro: a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell’amianto; b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica; c) la predisposizione di programmi per dismettere l’attività estrattiva dell’amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti; d) l’individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l’attività di smaltimento dei rifiuti di amianto; e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio; f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto; g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all’amianto; h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell’amianto e di bonifica delle aree interessate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi; i) l’assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge; l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti. 3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 , e successive modificazioni e integrazioni. 4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro dell’ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.». – Il decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 1995, recante “Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 2 marzo 1996, n. 10. Note all’art. 4, comma 1, lett. d): – L’articolo 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.” così dispone: «Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica. – 1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell’impresa, una relazione che indichi: a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell’attività di smaltimento o di bonifica; b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all’amianto alle quali sono stati sottoposti; c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente. 2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all’articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità. 3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell’impresa svolte nell’ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.». – La legge 23 marzo 2001, n. 93, recante “Disposizioni in campo ambientale.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 aprile 2001, n. 79. – Il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2003, n. 101, recante “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 maggio 2003, n. 106. Note all’art. 5, comma 1: – Il decreto assessoriale 24 giugno 1998, recante “Istituzione del registro regionale siciliano dei mesoteliomi.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 settembre 1998, n. 48. – Il decreto assessoriale 24 novembre 2003, recante “Individuazione della struttura del Centro operativo regionale della Regione Siciliana.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 12 dicembre 2003, n. 54. – Il D.P.C.M. 10 dicembre 2002, n. 308, recante “Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del D.Lgs. n. 277 del 1991.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 febbraio 2003, n. 31. Nota all’art. 5, comma 5: Il decreto ministeriale 6 settembre 1994, recante “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 settembre 1994, n. 220, S.O. Nota all’art. 5, comma 6: L’articolo 15 della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.” così dispone: «Sanzioni. – 1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all’articolo 3, nonché l’inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell’articolo 1, sono punite con l’ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni. 2. Per l’inosservanza degli obblighi concernenti l’adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni. 3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 12, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni. 4. Per l’inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall’articolo 9, comma 1, e dall’articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni. 5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.». Nota all’art. 5, comma 8: L’articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.” così dispone: «Registrazione dei tumori. In vigore dal 20 agosto 2009. – 1. L’ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all’articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati, nell’ambito delle rispettive attività istituzionali, dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale di statistica, dall’Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al presente comma altresì integrano i flussi informativi di cui all’articolo 8. 2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all’ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni. 3. Presso l’ISPESL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente dedicate: a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM); b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS); c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologica riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 19 del 9-5-2014 (n. 15) dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali. 4. L’ISPESL rende disponibili al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’INAIL ed alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale. 5. I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con le regioni e province autonome.». Nota all’art. 8, comma 1: L’articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale.” così dispone: «Finalizzazione delle risorse finanziarie. – 1. Le risorse finanziarie disponibili annualmente per il Servizio sanitario regionale previste dalla normativa nazionale e regionale ed in coerenza con le strategie e gli obiettivi del Piano sanitario regionale, sono determinate e destinate dall’Assessore regionale per la sanità: a) alle Aziende del Servizio sanitario regionale previa negoziazione con i direttori generali, tenuto conto dei criteri e dei parametri correlati alle attività proprie delle medesime, alla complessità della casistica e delle prestazioni erogate, all’appropriatezza e qualità dei ricoveri, alla produttività delle stesse Aziende, alla popolazione residente, alla mobilità attiva e passiva, nonché tenendo conto di criteri di perequazione finalizzati ad assicurare l’erogazione uniforme, efficace, appropriata ed omogenea dei Livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio regionale e dei meccanismi di remunerazione previsti dall’articolo 25, comma 1, lettera f); b) ai programmi interaziendali di razionalizzazione e qualificazione dell’offerta, proposti dalle Aziende del Servizio sanitario regionale, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera e), nonché ai programmi definiti negli atti di programmazione regionale; c) al fabbisogno della rete dell’emergenza-urgenza sanitaria ed a programmi di interesse generale, gestiti, anche in modo diretto, dalla Regione; d) ai programmi di attività per funzioni obbligatorie non valutabili a prestazione o per specifici progetti funzionali nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2; e) al fondo di investimento per la manutenzione e il rinnovo del patrimonio delle aziende del servizio sanitario regionale; f) al fabbisogno necessario per l’espletamento dell’attività assistenziale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli ospedali classificati e, fino alla scadenza degli accordi vigenti, delle sperimentazioni gestionali; g) al fabbisogno del Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia per l’espletamento delle attività di rispettiva competenza; h) al soddisfacimento delle necessità derivanti dalla tutela della salute per le emergenze zootecniche dalla tutela sanitaria per i cittadini immigrati extracomunitari e dalle esigenze di protezione della salute nelle aree industriali a rischio; per queste ultime sono individuate, con decreto dell’Assessore regionale per la sanità, le prescrizioni in materia di prevenzione individuale e collettiva, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria per le patologie derivanti dagli insediamenti industriali e le specifiche risorse. 2. I programmi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 sono attuati previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana. 3. Nel quadro della riorganizzazione delle Aziende sanitarie continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 10 relativamente all’attivazione di nuove unità operative complesse in discipline oncologiche e radioterapiche nei distretti ospedalieri e nelle Aziende ospedaliere ricadenti nelle zone classificate ad alto rischio ambientale.». Nota all’art. 9, comma 1: L’allegato 5 del decreto ministeriale 14 maggio 1996, recante “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto».” contiene i “Requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attività analitiche sull’amianto” ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 1996, n. 251, S.O. Nota all’art. 10, comma 2: L’articolo 36 bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese.” così dispone: 7 «Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale. In vigore dal 12 agosto 2012. – 1. All’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) l’insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie»; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto». 2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le regioni interessate, è effettuata la ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo. 3. Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all’esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale. 4. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». LAVORI PREPARATORI D.D.L. n. 381 “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto”. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Digiacomo, Assenza, Caputo, Federico, Firetto e Fontana il 9 maggio 2013. Trasmesso alla Commissione Sanità il 14 maggio 2013. D.D.L. n. 3 “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto”. Iniziativa parlamentare : presentato dal deputato Federico il 13 dicembre 2012. Trasmesso alla Commissione Sanita’ il 28 dicembre 2012. D.D.L. n. 306 “Norme in materia di prevenzione e lotta del rischio amianto”. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Gianni il 14 marzo 2013. Trasmesso alla Commissione Sanità il 4 aprile 2013. D.D.L. n. 346 “Provvedimenti in favore dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto”. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Assenza, Caputo, Cascio, D’Asero, Falcone, Fontana, Germanà, Vinciullo il 4 aprile 2013. Trasmesso alla Commissione Sanità il 9 aprile 2013. Abbinato dalla Commissione nella seduta n. 28 del 14 maggio 2013. Trasmesso alla Commissione Bilancio (II) il 16 maggio 2013. Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 28 del 14 maggio 2013, n. 29 del 15 maggio 2013, n. 31 del 22 maggio 2013, n. 39 del 26 giugno 2013 e n. 64 del 4 dicembre 2013. Esitato per l’Aula nella seduta n. 64 del 4 dicembre 2013. Rinviato, a seguito della decisione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo del 22 gennaio 2014, dalla Presidenza dell’ARS in Commissione Bilancio nella seduta d’Aula n. 122 del 23 gennaio 2014. Parere espresso Commissione Bilancio nella seduta n. 114 del 19 febbraio 2014. Relatore: Cascio Salvatore. Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 140 del 18 marzo 2014, n. 143 del 25 marzo 2014 e n. 144 del 26 marzo 2014. Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 144 del 26 marzo 2014. (2014.14.846)102 Proposta di legge della Regione Lazio n. 24 del 9 maggio 2013 presentata dall’on. Fabrizio Santori Lettera inviata dall’ONA a tutti i parlamentari OSSERVATORIO NAZIONALE SULL’AMIANTO Presidenza Nazionale Via Crescenzio, n. 2, 00193 - Roma tel. 331/9806771 E-mail: mail: [email protected] All’on. Presidente della Camera dei Deputati All’on. Presidente del Senato della Repubblica Agli on. Componenti della Camera dei Deputati Agli on. Componenti del Senato della Repubblica Invito a partecipare alla Seconda Conferenza Internazionale dell’ONA Onlus (nel corso della quale verrà presentato il Piano Nazionale Amianto dell’ONA Onlus) che si terrà il 20 marzo 2014 - a partire dalle ore 9,00 presso l’Auletta dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati e il successivo 21 marzo 2014 presso la Sala Tirreno della Regione Lazio. Signor nor Presidente della Camera, Camera Signor Presidente del Senato, Onorevoli Componenti delle Assemblee Parlamentari, con la presente ci pregiamo invitarVi a partecipare e ad esprimere la Vostra autorevole opinione nell’ambito della seconda conferenza internazionale dell’ONA Onlus, che si terrà a partire dal 20 marzo arzo 2014 presso l’Auletta dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati e il successivo 21 marzo 2014 presso la Sala Sala Tirreno della Regione Lazio (e alla quale interverranno, tra gli altri il prof. Ronald Gordon, Direttore del Mount Sinai School of Medicine di New York, il prof. Morando Soffritti, Direttore Scientifico dell’Istituto Ramazzini, il prof. Giancarlo Ugazio, il prof. Pietro Sartorelli, il prof. Gaetano Veneto, il dott. Maurizio Ascione, Magistrato, il dott. Sergio Dini, Magistrato). La nostra ostra Associazione è rappresentativa delle vittime dell’amianto, e persegue le finalità proprie della tutela della salute (art. 32 della Costituzione) e dell’ambiente (artt. 9 e 117 della Costituzione), attraverso la prevenzione primaria, che presuppone l’assenza assenza di esposizione ad agenti patogeni (anche con decontaminazione degli ambienti di vita e di lavoro). Nel corso della conferenza verrà ripercorsa l’epopea del movimento operaio e delle vittime dell’amianto che attraverso la loro mobilitazione hanno ottenuto, ottenuto, dopo la prima legge n. 445 del 1943, che riconosceva l’asbestosi come patologia di origine professionale e quindi indennizzabile, la messa al bando del minerale con la l. 257 del 1992, sconfiggendo le lobby assassine, che hanno contaminato il territorio torio nazionale con oltre 30 milioni di tonnellate di materiali con amianto. Lettera ai parlamentari 10.02.2014 Rimane ancora sul tappeto il problema relativo alla contaminazione di ampi territori e alla presenza del minerale in molti siti lavorativi, con il perdurare del rischio morbigeno, che si somma a quello relativo alle precedenti esposizioni. Nel nostro Paese, ogni anno, si ammalano più di 5.000 persone per patologie asbesto correlate e molte di loro, purtroppo, non ce la fanno a sopravvivere, e questa pandemia non costituisce soltanto un’emergenza sanitaria, ma anche sociale e morale, ed impone, oltre alla presa di coscienza, una più efficace azione nell’ambito e nell’ottica della prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Il problema della decontaminazione dei luoghi di vita e di lavoro non è di semplice risoluzione e impone innanzitutto di inertizzare questi materiali, aggredendone la struttura microcristallina, per renderli definitivamente innocui, perché la semplice dismissione in discarica, con il trascorrere del tempo porta alla contaminazione del terreno e delle falde acquifere. La soluzione adottata in Italia, ed ancora caldeggiata da più parti, anche autorevoli, è quella dello stoccaggio di tali materiali in discarica, mettendo, non solo in senso figurato ma anche in senso reale, il problema sotto il tappeto, costituendo una ipoteca per le future generazioni. Il ricorso alla discarica evidenzia anche al presente significative criticità, in primo luogo in termini di requisiti di sicurezza degli impianti, con riferimento sia alla loro ubicazione in un territorio come quello italiano ad alto rischio sismico ed idrogeologico sia alla loro capacità di evitare la dispersione delle fibre nelle acque di falda sia al processo autorizzativo che spesso consente di allocare questi rifiuti, classificati come pericolosi, nelle discariche per rifiuti non pericolosi, quindi collocate a distanza più ravvicinate ai centri abitati e realizzate con minori accorgimenti. Queste criticità evidenziano la necessità di evitare il ricorso alla deroga per l’accettazione di rifiuti contenenti amianto (friabile e/o compatto) ove le strutture non fossero progettate a questo fine, perché eventuali irregolarità pregiudicherebbero interessi e diritti di rilievo costituzionale. Il ricorso sistematico alla discarica presenta aspetti significativi anche dal punto di vista economico: da un lato, nel durante, in quanto ingenera una concorrenza sui prezzi basata appunto sui minori costi di gestione (e conseguenti rischi per la collettività) derivanti dal non sempre puntuale rispetto delle norme, e si auspica che in ogni Regione ci sia almeno una discarica appositamente predisposta per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto sia esso in matrice friabile o in matrice compatta. Dall’altro lato, in prospettiva, in quanto ingenera aspettative di rendite di posizione, non solo da parte dei proprietari delle cave dismesse o in corso di dismissione, ma anche da parte di altri portatori di interesse quali, ad esempio, gli industriali interessati ad avviare lucrose bonifiche (ovviamente a carico della collettività) delle discariche stesse nel momento che ne venga sancita l’estrema pericolosità oppure personaggi dai profili inquietanti. Appare singolare che il Piano Nazionale Amianto sia stato approvato nel Consiglio dei Ministri del 22.03.2013 quando il Governo era da tempo sfiduciato e con l’opzione delle discariche, mentre invece il Parlamento Europeo, con la Risoluzione 2012/2065(INI) approvata nella seduta del 14 Marzo 2013, suggerisce di optare per la inertizzazione, con la quale modificare definitivamente la struttura microcristallina del minerale. Nel nostro Paese non esistono impianti di inertizzazione, anche se le norme del DM 248 del 2004 lo consentirebbero, e ciò in quanto, a distanza di circa dieci anni, non sono stati emanati alcuni decreti attuativi o circolari tecniche, che non determinano costi per la Pubblica Lettera ai parlamentari 10.02.2014 Amministrazione, ma che sono indispensabili per rendere possibile la realizzazione di questi impianti. Sul lato della politica industriale, va rilevato come, a fronte di un’intensa attività di ricerca e sviluppo che ha portato alla registrazione di ben 35 brevetti diversi, nessun grande gruppo italiano si è fatto carico dell’effettiva implementazione industriale di tali processi, lasciati quindi a livello di studi di laboratorio o, al massimo, di impianti pilota: eppure, nella vicina Francia, un impianto del genere è operativo fin dal 1997 e attraverso il quale si inertizzano migliaia di tonnellate di amianto ogni anno. Per quanto a nostra conoscenza, esistono nel nostro Paese da un lato imprenditori capaci e interessati e dall’altro possessori di know how che, nel giusto quadro normativo di sicurezza e regolamentazione e nell’ambito di procedure di incentivazione non necessariamente economica, sono disposti a intraprendere questa strada dell’inertizzazione, abbandonando a se stessa la fola che “tutto è in via sperimentale” e dimostrando che effettivamente è possibile iniziare a mettere la parola fine alle tragiche conseguenze dell’uso dissennato, nefasto e criminale dell’amianto. E’ per questo che nel segnalare il metodo Inertam, come da scheda allegata, e nel richiamare i principi dell’economia sociale di mercato (nei termini evidenziati dall’Avv. Ezio Bonanni nella relazione “Amianto tra scienza e diritto” - cfr. incontro di studio svoltosi il 18.07.2013 presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa -) e valorizzando la fulgida tradizione autonomistica, secondo l’intuizione e il pensiero di Don Luigi Sturzo, ci permettiamo invitare le SS.VV. a partecipare alla prossima conferenza internazionale dell’ONA Onlus “Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza”, che si terrà a partire dal prossimo 20.03.2014 presso l’Auletta dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, e il giorno successivo presso la Sala Tirreno della Regione Lazio, e in attesa di un cortese cenno di riscontro, porgono, con gli ossequi e con l’augurio di un buon lavoro, i più distinti saluti. Confidando in un riscontro alla presente porgono, con gli ossequi, i più distinti saluti. Roma, 10 Febbraio 2014 Il Segretario Generale ONA Onlus Dott. Michele Rucco Il Presidente Nazionale ONA Onlus Avv. Ezio Bonanni Schede di sintesi allegate: n. 1 Presentazione dell’Osservatorio Nazionale sull’Amianto - ONA Onlus n. 2 Lo smaltimento dei Rifiuti Contenenti Amianto; n. 3 Le discariche che accettano Rifiuti Contenenti Amianto; n. 4 I criteri per la ubicazione delle discariche; n. 5 I trattamenti di vetrificazione dell’amianto; n. 6 Le previsioni del Piano Nazionale Amianto; n. 7 La Risoluzione del Parlamento Europeo; n. 8 Relazione dell’Avv. Ezio Bonanni. Lettera ai parlamentari 10.02.2014 Scheda 1 Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus L'Osservatorio Nazionale sull’Amianto - ONA Onlus è nato nell’agosto 2008 al fine di raccogliere la sofferenza, il disagio e le difficoltà dei lavoratori esposti e vittime dell’amianto e di altri agenti patogeni, e dei loro familiari, troppo spesso lasciati soli ad affrontare le conseguenze di quello che non potrà mai essere definito, per sua natura, un “problema privato”. L’iniziativa, promossa dalla Libera Università Telematica Arti e Scienze Moderne, ha progressivamente aggregato intorno a sé lavoratori esposti all’amianto, familiari delle vittime, professionisti, tra i quali medici, ingegneri, avvocati, ricercatori, e semplici cittadini: persone che hanno a cuore i principi fondamentali di tutela della vita, della sua dignità, sul presupposto che solo l’integrità psicofisica e la salubrità dell’ambiente rendono fruibili tutti gli altri diritti e possono salvaguardare la stessa esistenza del genere umano. Oggi l’Osservatorio annovera migliaia di soci sostenitori, che prestano il loro contributo di idee e di lavoro, a titolo volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto; molti di loro sono personalità rappresentative delle istituzioni a tutti i livelli (sindaci, consiglieri comunali, provinciali e regionali, deputati e senatori) espressione di tutte le formazioni politiche presenti nella società italiana, in armonia con il carattere apartitico e scevro da ideologie dell’Associazione. E’ presente in tutte le Regioni italiane attraverso i propri Comitati, che sono in grado di assicurare la più ampia partecipazione democratica e di perseguire le finalità dell’Osservatorio in modo diretto ed immediato, dando risposte specifiche alle modalità particolari con cui gli obiettivi di tutela della salute, dell’ambiente e dei diritti si manifestano e si concretizzano nel rispettivo ambito di operatività. Può contare sul supporto di un Comitato Tecnico Scientifico di cui fanno parte insigni professori universitari e affermati professionisti e intrattiene rapporti di collaborazione con Università, Agenzie ed Istituzioni di tutto il mondo. Gli scopi, i contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia. L’Associazione si propone di: · promuovere e tutelare la salute in ogni ambito di esplicazione della vita umana, attraverso la prevenzione primaria, che si sostanzia della completa rimozione di tutti i cancerogeni dagli ambienti di vita e di lavoro, e attraverso la prevenzione secondaria, cioè la diagnosi precoce; · rappresentare, tutelare, assistere moralmente e materialmente i lavoratori ed i cittadini esposti ad amianto, ad altri patogeni e ad altri rischi professionali; · tutelare i diritti costituzionalmente garantiti a ogni persona, con particolare riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori, e alle persone che, loro malgrado, sono Per una riflessione sullo smaltimento dell’amianto Gennaio 2014 Scheda 1 Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus escluse, emarginate e discriminate a causa di ragioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari. L’amianto e gli altri agenti patogeni, che per la loro dissennata utilizzazione e per la loro pervasività sono fonte di perenni lesioni all’ambiente e alla salute, hanno determinato il filo conduttore di tutte le attività dell’Associazione che concretamente agisce: · a fianco delle Istituzioni locali e nazionali nella costruzione di un contesto normativo in cui il bando dell’amianto e degli altri agenti tossici patogeni sia dotato di effettività; · a fianco della Magistratura, nella sua azione di individuazione e di repressione dei reati contro la salute e contro l’ambiente, e nella sua azione per il ristoro dei danni causati ai singoli e alle comunità, secondo il principio “chi inquina paga”; · a fianco delle strutture mediche, con l’obiettivo di potenziare gli interventi di prevenzione primaria, di prevenzione secondaria, di conoscenza e di informazione sugli effetti degli agenti tossici patogeni; · a fianco ed insieme alle altre Associazioni che perseguono valori e principi coincidenti con i propri, con le quali intende agire in sinergia per la tutela dell’ambiente, della salute, dei diritti dei cittadini e dei lavoratori, perseguendo insieme tutte le possibili iniziative di sviluppo. L’Associazione ha come simbolo, quale evoluzione dell'originario logo costituito dalla cosmologia etrusca, il guerriero etrusco, tratto da un bassorilievo rinvenuto nelle rovine di Vetulonia, che porta uno scudo decorato con un glifo che raffigura il "fiore della vita". Il significato del fiore della vita, ricorrente nella geometria sacra, si identifica con la ruota del sole, con la salute, con il benessere e con la sacralità della vita; ogni molecola della vita corrisponde a questo schema: quindi il guerriero è la metafora della difesa della vita, e della sua sacralità, dal male che viene provocato dall'amianto e dagli altri patogeni. Da questo simbolo è stato estrapolato, per l’uso corrente, lo scudo, che si qualifica quindi come sintesi dell’essenza di ogni individuo, della lotta del bene contro il male, della verità contro la menzogna, della giustizia contro l’ingiustizia. Questo profondo significato etico, che si sostanza nella lotta alla religione del profitto in favore della religione dell’uomo, è stata apprezzato anche dal Santo Padre Benedetto XVI, che il 27 Aprile 2011, in occasione della Giornata mondiale delle vittime dell’amianto, ha esortato l’Osservatorio Nazionale sull’Amianto a proseguire la sua “importante attività a difesa dell’ambiente e della salute pubblica”. Per una riflessione sullo smaltimento dell’amianto Gennaio 2014 Scheda 1 Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus L'Osservatorio Nazionale sull’Amianto - ONA Onlus è una Associazione di utilità sociale, iscritta all’Anagrafe delle ONLUS della Direzione Regionale Lazio dell’Agenzia delle Entrate con prot. 79949 del 6 Dicembre 2010; è accreditato dal Ministero della Salute nell’Elenco in rete del volontariato della salute; è iscritto al n. 1525 del Registro dell’Associazionismo della Regione Lazio, giusta determina n. B00688 del 26 febbraio 2013; è iscritto al n. 852 dell’Albo delle Associazioni della Provincia di Roma, giusta determina n. 1849 del 22 aprile 2013; è iscritto nell’Albo delle Associazioni del Comune di Roma, giusto provvedimento in corso di emanazione. Di seguito riferimenti e strutture: Presidente Avv. Ezio Bonanni 0773.663593 – 335.8304686 [email protected] Segretario Generale Dott. Michele Rucco 340.2553965 [email protected] Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus Via Crescenzio, 2 – 00193 - Roma 0773.663593 - 331.9806771 http://osservatorioamianto.com [email protected] Notiziario sull’amianto www.onanotiziarioamianto.it/ [email protected] Servizio gratuito di consulenza legale Direttore Avv. Ezio Bonanni [email protected] Dipartimento Patologie Ambientali Direttore Prof. Giancarlo Ugazio [email protected] Dipartimento Ricerca e Cura del Mesotelioma Direttore Prof. Luciano Mutti 338.6836453 [email protected] http://www.gime.it/ Ambulatorio Oncologico online ONA Onlus Direttore Dott. Roberto Valenza [email protected] Ufficio Stampa Dott. Gianni Avvantaggiato 329.6183220 [email protected] Per una riflessione sullo smaltimento dell’amianto Gennaio 2014 Scheda 2 Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus Lo smaltimento dei RCA - Rifiuti Contenenti Amianto. Le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti sono sottoposte alle disposizioni generali di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”. Le norme in merito alla classificazione dei rifiuti stabiliscono che un rifiuto deve essere classificato come pericoloso qualora contenga “una sostanza riconosciuta come cancerogena (Categorie 1 o 2) in concentrazione ≥ 0,1%”. Poiché l’amianto è una sostanza di Categoria 1, tutti i rifiuti che ne contengono concentrazioni maggiori allo 0,1% devono essere classificati come pericolosi. I MCA - Materiali Contenenti Amianto, ab origine, hanno concentrazioni variabili tra il 10% ed il 98% di sostanza pericolosa, quindi, nel momento in cui essi divengono rifiuti, e cioè “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”, devono essere classificati come rifiuti speciali pericolosi. I RCA sono sottoposti anche alla disciplina speciale del D.M. 29 luglio 2004, n. 248, emanato dal Ministero dell’Ambiente di concerto con i Ministeri della Salute e delle Attività Produttive, “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”. La normativa prevede che i RCA possono essere conferiti in: 1. discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata; 2. discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata, quando: • si tratti dei rifiuti individuati dal CER - Codice Europeo dei Rifiuti 17.06.05* (materiali da costruzioni contenenti amianto); • si tratti delle altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi del D.M. 248 del 29 luglio 2004, finalizzati al contenimento del potenziale inquinante. Poiché in Italia non esistono, al momento, impianti in esercizio di trattamento dei RCA di cui alla Tabella 1 del D.M. n. 248 del 29 luglio 2004, solo i “Materiali da costruzione contenenti amianto” classificati con il CER 17.06.05*, possono essere conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi, mentre le restanti tipologie di RCA, devono essere tutte smaltite in discariche per rifiuti pericolosi. LO SMALTIMENTO IN DISCARICA: Il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", prevede che le discariche che accettano rifiuti contenenti amianto possono essere autorizzate anche allo smaltimento di altre tipologie di rifiuti purché lo smaltimento dell'amianto avvenga in una porzione distinta e destinata esclusivamente a tale scopo. Le discariche devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedono la realizzazione di settori o trincee e le coltivazioni devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare frantumazione dei rifiuti contenenti amianto. Per una riflessione sullo smaltimento dell’amianto Gennaio 2014 Scheda 2 Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus Entro la giornata di conferimento deve essere assicurata la ricopertura del rifiuto con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore. Il terreno e gli eventuali materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Inoltre la messa in opera della copertura giornaliera deve consentire una livellazione dello strato giornaliero. LO SMALTIMENTO MEDIANTE TRATTAMENTO: Il D. Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 definisce trattamento: “i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza”. Il Decreto 29 luglio 2004, n. 248 definisce 2 categorie di trattamento per i RCA: • Trattamenti che riducono il rilascio di fibre dei RCA senza modificare la struttura cristallochimica dell'amianto o modificandola in modo parziale: i RCA rimangono rifiuti e vengono avviati allo smaltimento in discarica (nel rispetto dei requisiti previsti); • Trattamenti che modificano completamente la struttura cristallochimica dell'amianto, facendo sì che perda la morfologia fibrosa e, con essa, le caratteristiche di pericolosità: i RCA perdono la qualifica di rifiuto e vengono avviati al riutilizzo come materia prima (nel rispetto dei requisiti previsti). I PROCESSI DI TRATTAMENTO PER LA TOTALE TRASFORMAZIONE CRISTALLOCHIMICA DELL'AMIANTO individuati dal predetto D.M. 248/2004 sono i seguenti: • Modificazione chimica: la struttura dei RCA viene modificata chimicamente mediante reagenti e precipitazione di sali insolubili; • Modificazione meccanochimica: la struttura cristallina viene distrutta meccanicamente; • Litificazione: i RCA vengono sottoposti a fusione alla temperatura di ca. 1.3001.450°C e successivo lento raffreddamento con cristallizzazione di minerali silicatici e ossidi di ferro; • Vetrificazione: i RCA vengono sottoposti a fusione con additivi vari a 1.300-1.600 °C, raffreddamento rapido e produzione di materiale vetroso; • Vetroceramizzazione: i RCA vengono sottoposti ad un processo di cristallizzazione controllata del materiale precedentemente vetrificato; • Litizzazione Pirolitica: viene aggiunta argilla e si sottopone il tutto a fusione in forno per argilla; • Produzione di clinker: i RCA vengono sottoposti a fusione con calcare ed argilla; • Ceramizzazione: cottura dei RCA a temperature superiori a 700 °C. Il materiale risultante dai suddetti trattamenti deve soddisfare i requisiti dei prodotti sostitutivi dell'amianto (All. 2 del D.M. 12.02.1997): assenza di fibre di amianto all’esame con SEM – Microscopio Elettronico a Scansione; assenza in concentrazione totale ≥ 0,1% di sostanze cancerogene di categoria 1 o 2; non deve dar luogo a rifiuti pericolosi e per i materiali con abito fibroso (lunghezza/diametro ≥ 3 micron) deve Per una riflessione sullo smaltimento dell’amianto Gennaio 2014 Scheda 2 Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus avere un contenuto di fibre con diametro geometrico medio < 3 micron inferiore al 20%. Quindi, il trattamento finalizzato al riutilizzo dell’amianto come materia prima (detto anche “inertizzazione”) può avvenire mediante processi chimici, meccano-chimici e termici che determinino in modo sistematico e completo la distruzione della forma cristallina originaria, anche senza modificare la composizione chimica del minerale, rendendolo del tutto privo di pericolosità a causa della soppressione dell’originaria struttura fibrosa. Secondo il censimento svolto da AssoAmianto e presentato al Convegno ISS del 12.12.2013, in materia di inertizzazione dell’amianto sono stati rilevati: • n. 35 brevetti registrati presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di cui 34 registrati da soggetti italiani con inventori italiani; • n. 13 brevetti registrati da soggetti italiani presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti. Relativamente alla implementazione industriale delle diverse tecniche si evidenzia quanto segue: • • • Trattamenti chimici: le due applicazioni più note utilizzano come agenti di attacco l’acido fluoridrico e la soda caustica, reagenti chimici pericolosi; pur concepite e brevettate negli anni Novanta, non hanno mai superato la fase di impianto pilota per cui si può ritenere che sostanzialmente siano state abbandonate. Trattamenti meccano chimici: tra questi, i processi di macinazione ad alta energia (ultramacinazione) sono stati ampiamente studiati alla scala di laboratorio in Italia; in Giappone sono disponibili unità mobili di ultramacinazione alla scala reale di piccola e media capacità (1-10 t/d). Trattamenti termici: la famiglia dei trattamenti termici è molto articolata; è anche quella dove si concentrano le maggiori esperienze applicative e dove si riscontra uno dei pochi (se non l’unico) impianto di inertizzazione in regolare esercizio a livello europeo, precisamente lo stabilimento della francese INERTAM in produzione dal 1997. In Italia esistono anche diverse proposte di trattamenti termici, ma sono tutte alla fase di laboratorio o di impianto pilota, con l’unica eccezione di un impianto mobile di inertizzazione implementato dall’azienda Aspireco a servizio di una bonifica ambientale ad Arborea (OR), che ha operato nel periodo 2006-2011 e poi è stato dismesso. Quindi, non vi è ancora nessun impianto industriale attivo a scala nazionale. Ciò sembrerebbe determinato da una norma non sufficientemente specifica, che necessiterebbe di ulteriori decreti applicativi in grado di definire: • le Amministrazioni pubbliche incaricate del rilascio delle autorizzazioni, • gli Organi di Vigilanza deputati al controllo, • le metodologie e le procedure di campionamento ed analisi dei materiali frutto del processo di inertizzazione, • le metodologie e le procedure di campionamento ed analisi delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo) da monitorare e con quali modalità, nelle aree in cui tali impianti verranno collocati. Per una riflessione sullo smaltimento dell’amianto Gennaio 2014 Scheda 3 Osservatorio Nazionale sull͛Amianto ʹ ONA Onlus Le discariche che accettano Rifiuti Contenenti Amianto. L͛INAIL ʹ DIPIA (Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici) ha effettuato una mappatura delle discariche che in Italia accettano RCA - Rifiuti Contenenti Amianto, secondo la quale: Al 30 Giugno 2013 sono presenti in Italia (Figura 1): ͻ 42 discariche non in esercizio; ͻ 6 discariche sospese o con lotti con l͛accettazione di RCA sospesa; ͻ 6 discariche in attesa di autorizzazione; ͻ 19 discariche in esercizio. Queste 19 discariche sono così distribuite sul territorio nazionale: ͻ 4 discariche in Toscana; ͻ 3 discariche in Piemonte; ͻ 2 discariche in Basilicata, Emilia Romagna e Sardegna; ͻ 1 discarica in Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Provincia Autonoma di Bolzano e Puglia; ͻ 0 (zero) in Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Provincia Autonoma di Trento, Sicilia, Umbria, Valle D͛Aosta e Veneto. La loro tipologia è la seguente: ͻ 1 è una discarica per rifiuti pericolosi; ͻ 1 è una discarica che accetta sia rifiuti pericolosi che non pericolosi in celle distinte ma è dedicata solo al SIN - Sito d͛Interesse Nazionale di Casale Monferrato; ͻ 1 è una discarica per rifiuti non pericolosi dedicata esclusivamente ai RCA; ͻ 16 sono discariche per rifiuti non pericolosi con cella dedicata ai RCA. Questa situazione, secondo l͛INAIL-DIPIA, presenta significative criticità: 1. Presenza di autorizzazioni anomale: 7 discariche in esercizio (delle 16 con lotto dedicato ad amianto), classificate come discariche per rifiuti non pericolosi, sono state autorizzate ad accettare dalle competenti Autorità Regionali e/o Provinciali, CER pericolosi contenenti amianto, diversi dai ͞Materiali da costruzione contenenti amianto͟ classificati con il CER 17.06.05*; accettano quindi oltre a RCA in matrice compatta, anche RCA in matrice friabile. 2. Mancanza dei requisiti di sicurezza: la maggior parte degli impianti oggi non in esercizio sono discariche Ex 2A (cioè, discariche per rifiuti inerti, con deroga ad accettare rifiuti in cemento amianto), che, essendo state progettate per accogliere rifiuti inerti, non posseggono i requisiti di sicurezza previsti dalla norma europea per la tipologia di discariche che accettano RCA (Direttiva 1999/31/CE recepita dal D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003). Non risultando opportunamente impermeabilizzate e dotate di sistemi di captazione, possono costituire una fonte di pericolo per l͛ambiente circostante. 3. Metodologie di coltivazione non sempre appropriate: Infatti delle19 discariche in esercizio: Per una riflessione sullo smaltimento dell͛amianto Gennaio 2014 Scheda 3 Osservatorio Nazionale sull͛Amianto ʹ ONA Onlus a. 11 discariche effettuano la coltivazione dei RCA in una o più celle dedicate esclusivamente all'amianto, ben distinte ed in aree separate dagli altri rifiuti accettati dall'impianto di discarica; b. 2 discariche effettuano la coltivazione dei RCA non in una o più celle dedicate esclusivamente all'amianto, ma insieme ad altre tipologie di rifiuti; c. 6 discariche effettuano la coltivazione dei RCA in piccole celle/porzioni dell'impianto di discarica dedicate solo ai RCA che risultano inserite in aree ove vengono posizionate anche altre tipologie di rifiuti e sono create di volta in volta a seconda delle richieste di mercato. Questo fa si che sia in direzione orizzontale che verticale si possano riscontrare piccole celle dedicate a RCA inglobate in altre tipologie di rifiuti. In conclusione, delle 19 discariche in esercizio al 30 Giugno 2013, solo 2 sono discariche per rifiuti pericolosi (ma una può ricevere solo i rifiuti provenienti dal SIN di Casale Monferrato). In Italia, quindi, è presente una sola discarica per rifiuti pericolosi in grado di accettare da tutto il territorio nazionale RCA in matrice friabile. ANALISI DELLA VOLUMETRIA Complessivamente in Italia nel 2012 sono stati smaltiti in discariche autorizzate circa 265.000 mc di Rifiuti Contenenti Amianto (precisamente, 264.938 mc); di questi, la volumetria maggiore è stata smaltita nell͛Italia del Nord (123.274 mc pari a circa il 47%); il maggior quantitativo è stato smaltito in Toscana (77.124 mc, pari ad oltre il 29% del totale nazionale), che sopravanza di oltre 20.000 mc la volumetria smaltita in Piemonte (57.032 mc) e in Lombardia (52.502 mc) e di oltre 40.000 mc quella smaltita in Abruzzo (35.114 mc). Le discariche presenti nelle rimanenti altre Regioni hanno smaltito complessivamente 43.166 mc, pari a poco più del 16% del totale nazionale. Prendendo in considerazione le volumetrie residue al 30 giugno 2013, cioè le possibilità future di smaltimento dei RCA, suddivise fra discariche che accettano RCA da tutto il territorio italiano e di discariche che accettano RCA solo dalla propria Regione, la situazione è la seguente (Figura 2): Regione Abruzzo Basilicata Bolzano (Provincia aut.) Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Liguria Lombardia* Marche Piemonte Puglia Sardegna Toscana Totale Discariche 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 4 Per una riflessione sullo smaltimento dell͛amianto mc di provenienza Nazionale Locale 155.000 5.056 1.800 41.875 58.805 13.000 552.098* 1.000 82.336 30.500 1.300 309.894 1.148.602 26.498 2.004.197 423.567 Gennaio 2014 Scheda 3 Osservatorio Nazionale sull͛Amianto ʹ ONA Onlus Pur considerando la volumetria (indicata con *) delle due discariche della Lombardia che attualmente sono sospese, le tre discariche della Toscana che accettano RCA provenienti da tutto il territorio nazionale rappresentano il 57 % della volumetria residua in Italia. Per l͛evidente importanza che rivestono le discariche presenti nella Regione Toscana, si riportano di seguito il dettaglio dell͛analisi svolta al riguardo dall͛INAIL-DIPIA, la quale evidenzia che delle quattro discariche presenti in Toscana (per altro concentrate nelle provincie di Pisa e Lucca, territori a rischio idrogeologico con frane ed alluvioni): ͻ tutte e 4 sono discariche per rifiuti non pericolosi con cella dedicata all͛amianto che accettano RCA purché stabili e non reattivi; ͻ 2 (la n. 6 e la n. 8) classificate come discariche per rifiuti non pericolosi, risultano autorizzate dalle competenti Autorità Regionali/Provinciali ad accettare RCA pericolosi; ͻ 1 (la n. 5) effettua la coltivazione in celle ove i RCA vengono abbancati insieme ad altre tipologie di rifiuti, con approvazione della Provincia; ͻ 1 (la n. 6) viene coltivata a strati, e laddove vi sia necessità di smaltire RCA, viene creata una piccola cella dedicata a RCA, tra gli altri rifiuti. Ciò comporta che sia in direzione orizzontale che verticale si possano riscontrare piccole celle dedicate a RCA inglobate in altre tipologie di rifiuti. ALCUNE CONSIDERAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO Dai dati esposti è possibile evidenziare ove potrebbero essere smaltiti i RCA prodotti da ogni Regione: se all͛interno della Regione medesima nel caso in cui esista un impianto in esercizio con capacità volumetrica sufficiente, oppure se debbano essere trasportati in altre Regioni; anche se tali indicazioni potrebbero essere utilizzate al fine di minimizzare i costi dei trasporti dei RCA, occorre tener presente che la destinazione finale dei medesimi è anche influenzata dal prezzo di conferimento applicato da ogni singola discarica e dalle differenti tasse regionali richieste. I prezzi medi rilevati dallo studio citato oscillano dai 174 Φ/ton per le coperture in cemento amianto ai 220 Φ/ton per canne fumarie, tubazioni e pluviali, serbatoi e cassoni; risultando questi prezzi piuttosto alti rispetto agli altri paesi europei (ad esempio, lo smaltimento in una discarica in Germania ha costi, escluso il trasporto tra i 30 e i 45 Φ/ton), spesso i RCA prodotti dal nostro paese vengono, nel migliore dei casi, smaltiti all͛estero. Per una riflessione sullo smaltimento dell͛amianto Gennaio 2014 Mappatura delle discariche che accettano in Italia i Rifiuti Contenenti Amianto e loro capacità di smaltimento passate, presenti e future Figura 3: Mappa con il numero complessivo di discariche per RCA al 30.06.2013 25 Gruppo Amianto ed Aree ex-Estrattive Minerarie Figura 16: Volumetrie residue per RCA a scatola regionale 70 INAIL DIPIA Scheda 4 Osservatorio Nazionale sull͛Amianto ʹ ONA Onlus I criteri per la ubicazione delle discariche. LE PREVISIONI LEGISLATIVE Con riferimento agli impianti di smaltimento dei rifiuti, ivi comprese quindi le discariche, l͛Unione Europea, tenendo conto degli orientamenti di politica internazionale sanciti dalla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 e al fine di ridurre il più possibile il rischio ambientale derivante dalla movimentazione dei rifiuti, ha elaborato e reso cogenti i principi di prossimità e di autosufficienza a livello comunitario e nazionale, cui gli Stati membri devono necessariamente uniformarsi. I criteri per la corretta ubicazione delle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, sono dettati, in Italia, dal Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante ͞Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti͟. Il D.Lgs 36/2003 identifica, nell͛ Allegato 1 ʹ ͞ Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica͟, i criteri per l͛ubicazione delle discariche, a seconda che si tratti di impianti per rifiuti inerti ovvero per rifiuti pericolosi e non pericolosi. Per ambedue tali impianti vengono indicati come siti non idonei: - i bacini idrografici, gli habitat naturali e seminaturali, i territori sottoposti a tutela culturale e ambientale, le zone di rispetto per la tutela delle acque, le aree a rischio sismico di 1° categoria, le aree interessate da attività vulcanica, le aree interessate da processi geologici quali erosioni e frane, le aree esondabili ed alluvionabili; e, per i siti potenzialmente idonei ad ospitare gli impianti di discarica dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, richiede la valutazione delle condizioni locali di accettabilità in relazione: - alla distanza dai centri abitati, alla fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, ferrovie, cimiteri, aree militari, alla collocazione in aree a rischio sismico di 2° categoria, alla presenza di aree agricole o di produzione di prodotti agricoli o alimentari ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta, alla presenza di rilevanti beni storici, artistici o archeologici. Inoltre, prevede che ͞Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti.͟ Per una riflessione sullo smaltimento dell͛amianto Gennaio 2014 Scheda 4 Osservatorio Nazionale sull͛Amianto ʹ ONA Onlus IL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO ITALIANO Fonti: ISPRA ʹ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile Ministero dell͛Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Il territorio italiano, per la sua conformazione geologica e geomorfologica, caratterizzata da un͛orografia complessa, e per la sua geologicamente ͞giovane͟ età, che lo rende soggetto a intensi processi morfogenetici che ne modellano in modo sostanziale il paesaggio, si caratterizza per significativi fenomeni di dissesto legati al rischio idrogeologico-idraulico, con manifestazioni diffuse in modo capillare. Nell͛accezione comune, il termine dissesto idrogeologico viene usato per definire i fenomeni e i danni reali o potenziali causati dalle acque in generale, siano esse superficiali, in forma liquida o solida, o sotterranee. Le manifestazioni più tipiche dei fenomeni idrogeologici sono frane, alluvioni, erosioni costiere, subsidenze e valanghe. Il rischio idrogeologico è inoltre fortemente condizionato anche dall͛azione dell͛uomo, che ha sicuramente aggravato il dissesto ed ha aumentato l͛esposizione ai fenomeni e, quindi, il rischio stesso. Gli studi svolti dal Ministero dell͛Ambiente secondo quanto disposto dal DL 180/1998, recante ͞Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico͟, hanno consentito l͛individuazione e la perimetrazione delle aree ad alta criticità idrogeologica (Figura 3) e la Classificazione dei Comuni Italiani in base al Livello di Attenzione per il Rischio Idrogeologico, suddividendoli nelle classi di rischio Molto Elevato, Elevato, Medio, Basso, Non classificabile (Figura 4). Secondo tale Classificazione: 6.633 Comuni, pari al 81,9 % dei Comuni Italiani, ricadono in aree classificate a potenziale rischio idrogeologico, ed interessano una superficie di 29.517 kmq. 5.581 Comuni, pari al 68,9% dei Comuni Italiani, sono classificati a potenziale rischio Molto Elevato ed Elevato. 5 Regioni (Calabria, Molise, Basilicata, Umbria, Valle d͛Aosta) e la Provincia Autonoma di Trento hanno il 100% dei Comuni a rischio idrogeologico. 4 Regioni (Marche, Liguria, Lazio e Toscana) hanno il 99% dei Comuni a rischio idrogeologico. Per una riflessione sullo smaltimento dell͛amianto Gennaio 2014 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (riferimento: Ordinanza PCM del 28 aprile 2006 n.3519, All.1b) espressa in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi (Vs30> 800 m/s; cat.A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005) < 0.025 g 0.025 - 0.050 0.050 - 0.075 0.075 - 0.100 0.100 - 0.125 0.125 - 0.150 0.150 - 0.175 0.175 - 0.200 0.200 - 0.225 0.225 - 0.250 0.250 - 0.275 0.275 - 0.300 Po Sa S U A F P Pa Le sigle individuano isole per le quali è necessaria una valutazione ad hoc 0 Pe Elaborazione: aprile 2004 50 100 150 km Presidenza del Consiglio dei Ministri < Double-click to enter map title > Dipartimento della protezione civile Ufficio rischio sismico e vulcanico Classificazione sismica al 2012 Recepimento da parte delle Regioni e delle Province autonome dell'Ordinanza PCM 20 marzo 2003, n. 3274. Atti di recepimento al 31 marzo 2010. Abruzzo: DGR 29/3/03, n. 438. Basilicata: DCR 19/11/03, n. 731. Calabria: DGR 10/2/04, n. 47. Campania: DGR 7/11/02, n. 5447. Emilia Romagna: DGR 21/7/03, n. 1435. Friuli Venezia Giulia: DGR 6/5/2010, n. 845. Lazio: DGR 22/5/09, n. 387. Liguria: DGR 24/10/08, n. 1308. Lombardia: DGR 7/11/03, n. 14964. Marche: DGR 29/7/03, n. 1046. Molise: LR 20/5/04, n. 13. Piemonte: DGR 19/01/10, n. 13058-790. Puglia: DGR 2/3/04, n. 153. Sardegna: DGR 30/3/04, n. 15/31. Sicilia: DGR 19/12/03, n. 408. Toscana: DGR 16/6/03, n. 604. Trentino Alto Adige: Bolzano, DGP 6/11/06, n. 4047; Trento, DGP 23/10/03, n. 2813. Umbria: DGR 18/6/03, n. 852. Veneto: DCR 3/12/03, n. 67. Valle d'Aosta: DGR 30/12/03, n. 5130. AUSTRIA Zone sismiche (livello di pericolosità) SVIZZERA 1 1-2A BOLZANO ! 2 2A SLOVENIA 2A-2B 2B TRIESTE AOSTA 2A-3A-3B ! ! 2B-3A VENEZIA MILANO ! ! 3 CROAZIA 3s TORINO ! 3A 3A-3B BOSNIA 3B ERZEGOVINA 3-4 BOLOGNA ! GENOVA ! 4 MARE LIGURE ! ANCONA FIRENZE ! PERUGIA ! ! L'AQUILA ROMA MARE ADRIATICO ! CAMPOBASSO ! BARI ! ! NAPOLI POTENZA ! MARE TIRRENO MARE IONIO CAGLIARI CATANZARO ! ! PALERMO ! TUNISIA ALGERIA MALTA 0 100 kilometri FB 2012 Scheda 5 Osservatorio Nazionale sull͛Amianto ʹ ONA Onlus I trattamenti di vetrificazione dell͛amianto. I TRATTAMENTI DI VETRIFICAZIONE Questi trattamenti modificano il rifiuto di amianto mediante fusione ad alta temperatura, fino ad un massimo di 1.600°C, che permette di distruggere totalmente le fibre di amianto, la cui temperatura di fusione varia, a seconda del tipo, da 1.200°C a 1.500°C. Queste temperature sono ottenute solitamente mediante torcia al plasma di grande potenza (4000°C/6000°C). Il trattamento termico può venir coadiuvato o meno con l͛aggiunta di additivi fondenti o che forniscono silice (compresi altri rifiuti) in relazione alle caratteristiche del rifiuto di partenza (in particolare se proveniente da coibentazioni). In presenza di fondenti è possibile operare a temperature più basse (800-1.300°C). Il prodotto finale è una scoria fusa o vetrificata costituita principalmente da ossido di silicio (silice) o di alluminio che, nel contempo, ha modificato la struttura chimicocristallina dell͛amianto inglobandolo in una matrice simile al vetro, all͛ossidiana o al basalto (da 1 tonnellata di amianto si ottengono 850 kg di massa vetrosa e 10 kg di ceneri secondarie da smaltire). Il prodotto finale, inerte, può essere utilizzato quale additivo per la produzione di materiali vetroceramici, per la costruzione di strade o massicciate ferroviarie, in alcuni casi anche per la produzione di altre fibre minerali (lana di roccia). L͛IMPIANTO INERTAM Il trattamento di vetrificazione è utilizzato dall͛impianto della ditta Inertam/Europlasma (ora di proprietà di EDF), operativo dal 1997 a Morcenx, nel Dipartimento francese delle Landes. In Francia esistono altri due impianti analoghi (Cenon, per rifiuti urbani; Saint Paul Les Durance, per rifiuti radioattivi), mentre il Giappone è il paese che conta il maggior numero di impianti di questo genere utilizzati per diverse tipologie di rifiuti. Nell͛impianto di Morcenx viene utilizzata una torcia al plasma ad arco trasferito che ha una capacità di trattamento di 10.000 tonnellate/anno. La piattaforma può funzionare 24 ore su 24. Lo schema principale dell'installazione è il seguente: L͛alimentazione elettrica è assicurata da una cabina da 5500 V; una ulteriore cabina contiene tutti i sistemi di sicurezza e di controllo ed è collegata con il gruppo elettrogeno di soccorso. I rifiuti devono arrivare all͛impianto in contenitori omologati (mini-bag, big-bag, fusti metallici) per il carico diretto, senza manipolazione, del forno attraverso un sistema automatico di immissione dei colli, con pesatura e controllo della quantità di materiale introdotto nel forno. La zona di fusione è costituita da un forno dove l͛alta temperatura è assicurata da una torcia al plasma: si tratta di una torcia costituita da due elettrodi tubolari tra cui scocca Per una riflessione sullo smaltimento dell͛amianto Gennaio 2014 Scheda 5 Osservatorio Nazionale sull͛Amianto ʹ ONA Onlus un arco elettrico che riceve da un apposito sistema di alimentazione il gas plasmogeno (aria, monossido di carbonio, idrogeno, elio, ossigeno, idrocarburi e miscele di gas: in sostanza aria naturale in pressione). La temperatura ottenuta, nel punto di contatto dell͛arco, è di 4000-6000°C, mentre la potenza della torcia è di 1750 KW di cui 1435 KW termici restituibili. L͛alta temperatura determina la fusione dei materiali in virtù del trasferimento del calore prodotto dall͛arco ai rifiuti immessi nella camera. Alla fine del ciclo di fusione si procede alla colatura in siviere all͛aria o direttamente in acqua, oppure in sistemi di filatura e/o estrusione. La colatura in acqua trasforma il fuso in un materiale granulare mentre il raffreddamento in siviere determina un solidificato simile ad un mattone di vetro inerte. Con i sistemi di filatura o di estrusione si possono ottenere dei materiali fibrosi simili alla fibra di vetro. L͛impianto è dotato di un sistema di trattamento dei fumi costituito da una camera di postcombustione unita al forno che assicura una combustione totale dei gas contenuti nei fumi e/o prodotti di pirolisi: è strutturata in modo da garantire un tempo di transito minimo di 2 secondi ad una temperatura di 1200°C. I fumi in uscita dalla post-combustione vengono raffreddati, fino al punto di rugiada (170 °C), per aggiunta di acqua vaporizzata; quindi trasferiti in una apposita torre di neutralizzazione che trasforma gli eventuali acidi in sali di sodio che, a loro volta, vengono captati dal filtro di uscita, evitando emissioni acide. Il filtraggio delle polveri e dei metalli pesanti avviene in due tempi: un filtraggio primario attraverso un elettrolito, un filtraggio secondario mediante 8 batterie di filtri in parallelo ad alta efficienza; un camino di 18 metri con un ventilatore aspirante completa l'impianto, che in pratica è dotato di un sistema di abbattimento fumi analogo a quello di un tradizionale impianto di incenerimento rifiuti. Risultati: la trasformazione delle fibre è totale, non c'è alcuna traccia di amianto nel prodotto di fusione. In più non c'è nessun inquinamento da fibre nei fumi, sia nell'installazione che nelle vicinanze. Le analisi delle polveri e il conteggio delle fibre sono effettuate regolarmente in tutti i punti dell'installazione da Enti esterni. Le emissioni gassose sono permanentemente sotto controllo e soddisfano le esigenze della legislazione europea. Bilancio globale: per una tonnellata di rifiuti trattati entrati in forno si ottengono: 85% prodotti di fusione, 14% di gas, 1% di ceneri secondarie. Il prodotto vetrificato finale (commercialmente noto come Cofalite) rappresenta solo il 40% in massa dei RCA trattati, è sostanzialmente un basalto e viene utilizzato come inerte nella realizzazione di opere edili. Per una riflessione sullo smaltimento dell͛amianto Gennaio 2014 Scheda 6 Osservatorio Nazionale sull͛Amianto ʹ ONA Onlus Le previsioni del Piano Nazionale Amianto. Dalla Seconda Conferenza Governativa sul tema «Amianto e patologie correlate: stato dell͛arte e prospettive», tenutasi a Venezia dal 22 al 24 novembre 2012 è scaturito il Piano Nazionale Amianto (PNA) «Linee di intervento per un͛azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali», approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 marzo 2013, attualmente al vaglio della Conferenza Stato-Regioni. Il Piano Nazionale Amianto ͞contiene la descrizione degli obiettivi e delle principali linee di attività che guideranno l͛azione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione della materia nei prossimi anni͟, nelle tre macroaree d͛intervento individuate: Tutela della salute, Tutela ambientale, Sicurezza sul lavoro e tutela previdenziale. Macroarea Tutela ambientale, curata dal Ministero dell͛ambiente. PREMESSA: E͛, inoltre, necessario affrontare il problema della corretta gestione in sicurezza delle ingenti quantità di rifiuti prodotti. Al riguardo, la drammatica carenza di siti di smaltimento sul territorio nazionale pone, con forza, un duplice ordine di priorità. Da un lato è necessario promuovere la ricerca e la sperimentazione di metodi alternativi allo smaltimento in discarica, anche in considerazione del fatto che eventuali tecniche di recupero in sicurezza di tali materiali possono comportare decisivi risparmi di risorse finanziarie pubbliche in conseguenza della riduzione dei costi di smaltimento. Dall͛altro è necessario superare le lacune della Pianificazione Regionale e le difficoltà che a livello territoriale e nazionale ostacolano o, quantomeno, rallentano la realizzazione di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti. Le azioni da avviare e attuare per affrontare in modo efficace tali problemi sono: ͙. promuovere la ricerca su nuove tecniche per lo smaltimento dell͛amianto, che assicurino un miglior rapporto costi efficacia rispetto agli attuali metodi. SUB-OBIETTIVO 3 - INDIVIDUAZIONE DEI SITI DI SMALTIMENTO. ͙ è emerso che, sul territorio nazionale, a fronte del fabbisogno di smaltimento si registra una grave insufficienza nell͛offerta di discariche per amianto e materiali contenenti amianto. ͙. Occorre un intervento legislativo volto a favorire l͛autorizzazione di nuovi siti dedicati allo smaltimento, anche mediante l͛impiego di cave e miniere dismesse, oltretutto incentivando la riqualificazione di dette aree. ͙ Si dovrà favorire la realizzazione di detti impianti in modo tale da assicurare su tutto il territorio interessato un sistema adeguato di smaltimento in conformità ai principi comunitari. ͙ SUB-OBIETTIVO 4 - RICERCA DI BASE ED APPLICATA. ͙. sviluppo delle tecniche di inertizzazione/vetrificazione; ͙ ͙ si segnala che in relazione all͛efficacia dei ͞Trattamenti che modificano completamente la struttura cristallo-chimica dell͛amianto͟ e che quindi ne annullano la pericolosità di cui al D.M. 29 luglio 2004, n.248, devono essere emanati i relativi decreti applicativi. Allo stato non esistono sul territorio nazionale impianti operativi di tale tipologia. Per una riflessione sullo smaltimento dell͛amianto Gennaio 2014 Scheda 7 Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus La Risoluzione del Parlamento Europeo 2012/2065(INI) del 14 marzo 2013 - «Minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente». Il Parlamento Europeo, con il voto favorevole di 558 deputati su 614, … E. considerando che il conferimento dei rifiuti di amianto in discarica non sembrerebbe il sistema più sicuro per eliminare definitivamente il rilascio di fibre di amianto nell'ambiente (in particolare nell'aria e nelle acque di falda) e che pertanto risulterebbe di gran lunga preferibile optare per impianti di inertizzazione dell'amianto; F. considerando che la realizzazione di discariche di rifiuti di amianto è una soluzione solo provvisoria del problema, che così viene lasciato alle future generazioni, essendo la fibra di amianto pressoché indistruttibile nel tempo; … 14. invita la Commissione a promuovere in tutto il territorio dell'Unione la realizzazione di centri di trattamento e inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto, prevedendo la graduale cessazione di ogni conferimento in discarica di questi rifiuti; … 21. invita la UE a … elaborare … programmi di finanziamento per … la costruzione di impianti per la distruzione dell’amianto e dei materiali di risulta contenenti amianto …; … 32. sottolinea che, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti di amianto devono essere adottate misure – con il consenso dei cittadini interessati – volte a promuovere e sostenere tanto la ricerca nell'ambito delle alternative ecocompatibili quanto le tecnologie che se ne avvalgono, nonché a garantire procedimenti quali l’inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto, ai fini dell’inattivazione delle fibre di amianto attivo e della loro conversione in materiali che non mettono a repentaglio la salute pubblica; 33. invita la Commissione e gli Stati Membri a … garantire che qualsiasi rifiuto contenente amianto, indipendentemente dal contenuto di fibre, sia classificato come rifiuto pericoloso …; sottolinea che tali rifiuti devono essere smaltiti esclusivamente in specifiche discariche per rifiuti pericolosi … o, previa autorizzazione, trattati in appositi impianti, testati e sicuri, di trattamento e inertizzazione, e che la popolazione interessata deve essere informata al riguardo; … Per una riflessione sullo smaltimento dell’amianto Gennaio 2014 Sintesi della evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle normative nazionali in materia di amianto e le prospettive di un nuovo approccio risolutivo del problema Avv. Ezio Bonanni Patrocinante in Cassazione Via Crescenzio, n. 2, 00193 - Roma; tel. 0773-663593; fax. 0773-470660 e-mail: [email protected] ; www.eziobonanni.it Intervento al Convegno "Amianto tra scienza e diritto" , Scuola Superiore Sant'Anna Pisa µ 18 luglio 2013 Ñ Risalire dalle prime fonti scientifiche, tecniche e normative, che facevano emergere in modo incontrovertibile, fin dalla fine del XIX secolo, la capacità dell'amianto di ledere la salute umana e l'ambiente, per giungere fino alle ult ime acquisizio ni e pronunce giurisprudenziali, e quindi ad un approdo che permetta di risolvere il problema, conciliando le different i posizio ni in campo, troppo spesso contrastanti, perché alcune delle quali non sono sempre nobili, è un dovere prima che giuridico, etico e morale. Con il presente lavoro ci si propone di illustrare i termini e le modalità con cui perseguire questo risultato. La legge n. 80 del 17.03.1898 (G.U. n. 175 del 31.03.1898) e dall'art. 7 del R.G. (G.U. n. 148 del 26.06.1899), hanno sancito l'o bbligo dell'adozione dei presidi d i protezione individuale per la difesa dalle polveri, quindi hanno enfatizzato il ruolo ÈdellÑ approccio protezionisticoŠ che non agisce eliminando, o almeno riducendo quasi a zero, il rischio esterno ma interviene amplificando il ruolo primario di protezione attiva da parte del ÈSoggettoŠ oggetto del danno. La giurisprudenza più recente, al contrario, ha esaltato "l'approccio prevenzionistico", dichiarando legitt imo il sequestro finalizzato ad impedire la perpetrazione di un'attività «priva di qualsivoglia forma di cautela o di misura precauzionale funzionale alla sicurezza e all' incolu ' mità dei lavoratori impiegati» ed ha stabilito che "è legittimo il sequestro preventivo dell' i'intera struttura aziendale ne l caso in cui serva a impedire la prosecuzione del reato" (Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21.03.2013) 24.04.2013, n. 18603). Sussistono dunque due estremi, rispetto ai quali occorre domandarsi: esiste un punto dell'arco dell'evo luzio ne scient ifica, tecnica e normat iva che consenta di individuare una soluzione conciliativa dei due contrastanti interessi, rispettivamente rappresentati da un lato dal "Profitto" a tutti i costi, privo di qualsiasi tratto di sensibilità ed attenzione umana, e dallÑaltro dalla protezione della salute dei lavoratori, che è un dovere costituzionale prioritario per qualsiasi Imprenditore? "L'Organizzazione è, soprattutto, una struttura sociale. nell'insieme degli individui che ne fanno parte. Il suo scopo deve perciò essere quello di valorizzare i punti di forza degli individui e rendere irrilevanti le loro debolezze "(Peter F. Drucker 1993), e "l'unica fonte di vantaggio competitivo sostenibile è imparare più velocemente della concorrenza, focalizzandosi su alcune competenze distintive in cui si raggiunge l'eccellenza" sostiene Pagani (1999), con lo Stato e le altre istituzioni che disegnino il quadro e dettino le regole, e siano capaci di essere arbitri imparziali ed autonomi. Ñ 1 Sono questi i principi fo ndant i della "Organizzazione basata sulla conoscenza" di G. Iacono (Ed. F.Angeli -2002), con i dovuti correttivi, che siano capaci di salvaguardare la dignità della persona umana e i suoi inalienabili diritti, per assicurare uno sviluppo globale ed armonico. Per tali ragioni, anche se si volesse prescindere dal dettato della Dottrina Cristiana "Ama il Prossimo Tuo come te stesso", oggi più che mai, l'interesse prioritario di u n Imprenditore illuminato e lungimirante, dovrebbe essere rappresentato dalla protezione del vero patrimonio imprenditoriale: cioè il "Personale" con le co mpetenze, capacità, conoscenze ed abilità possedute e che riesce a mettere in campo: E' questa la vera ricchezza di un'azienda. Sono queste le leve che garant iscono il vero vantaggio compet it ivo rispetto ai "Competitors". Non già le dimensioni dei fabbricat i, la sofisticazione delle tecnologie e degli impianti, che da sole possono solo costituire un contenitore vuoto. Ñ Per costruire un nuovo patrimonio di competenze avanzate sono necessari decenni, per distruggerlo è sufficiente poco tempo, ci si augura allora che, ammesso che esista come la realtà purtroppo dimostra, si assottigli, o possa essere emarginata dal mercato, la categoria degli Imprenditori "Stupidi", cioè persona che causa un danno ad un'altra persona o gruppo di persone senza nel contempo realizzare alcun vantaggio per sé od addirittura subendo una perdita, e prevalga la categoria degli Imprenditori "Intelligent i", persona che compie un'azione dalla quale ottiene un vantaggio e nello stesso tempo procura un vantaggio anche ad altri ( secondo la classificazione di M. Cipolla), anche grazie ad uno Stato arbitro forte ed indipendente, e l'abbattimento di ogni forma d i monopolio. Le quattro categorie di persone • • • • Sprovveduti: Persone che con il loro agire danneggiano se stesse mentre producono un vantaggio per qualcun altro. Intelligenti: Persone le cui azioni avvantaggiano loro e anche gli altri. Banditi: Persone che agiscono in modo da trarne vantaggio ma danneggiare gli altri. Stupidi: Persone che agiscono in modo da causare un danno a unÑaltra persona o gruppo di persone senza realizzare alcun vantaggio per sé o addirittura subendo un danno. Se questa selezione non avviene per il prevalere dei sani valori, intrinseci al DNA dell'uomo purtroppo sempre più obnubilato dalla fame del profitto, c'è da augurarsi che s i realizzi non attraverso un massiccio utilizzo in chiave repressivo-sanzionatoria del diritto penale (come avvenuto, tardivamente, per il caso Eternit, con la condanna di Stephan Schmidheiny a 18 anni di reclusione, o per il caso Ilva), bensì attraverso un nuovo e diverso approccio di co mposizione degli interessi, secondo i principi dell'econo mia sociale di mercato, con le pubblichi istituzioni, arbitri imparziali ed autonomi, capaci di disegnare un quadro chiaro e coerente, di regole stringenti ed efficaci, che dovranno essere fatte rispettare in modo efficiente, con adeguate sanzioni in caso di inadempimento, in coerenza con i valori costituzionali (artt. 2, 3, 32, 35, 36 e 41, II comma). In attesa che l'evo luzio ne tecnico-giuridico-normat iva possa raggiungere questo approdo, si impone un coraggioso atto transattivo che governi la transizione che si sta vivendo, per proteggere fin da subito quello che comunemente è ritenuto "l'anello più 2 debo le" della catena imprenditoriale, mentre in realtà è il fattore aziendale più prezioso che ogni Datore di lavoro Intelligente deve saper proteggere:"la Risorsa Umana", intesa ne l senso etimologico della parola cioè sorgente dalla quale sgorga la ricchezza di una qualsiasi Azienda. Ñ Se veramente tale visione divenisse realtà, e guidasse le pubbliche istituzioni, e tutti gli apparati dello Stato e degli altri ent i, nell'esercizio delle rispettive funzio ni, evidentemente non staremmo qui a dibatterci nel tortuoso percorso del labirinto giurisprudenziale che di seguito andiamo ad analizzare, e si potrebbe risolvere il problema amianto nel nostro paese (e nel resto d'Europa), con la prospettiva di salvare decine d i migliaia di vite umane, invece dest inate a soccombere per l'immo bilismo delle pubbliche istituzioni e per la incapacità di approcciare a proposte costruttive e moderne dei vari interlocutori. Il Tribunale di Torino (proc. n. 1197/1906), rigettava la domanda risarcitoria di Bender e Martiny e The British Asbestos Company Limited nei confronti dell'Avv. Carlo Pich e del gerente Arturo Mariani, redattori de ÈIl progresso del Canavese e delle Valli di SturaŠ , edito a Ciriè, poiché negli artico li non c'era nulla di falso in quanto quella dell'amianto è "fra le industrie pericolose [ý ] le particelle [ý ] vengono a ledere le vie delli apparati respiratorii, [ý ] fino al polmone, predisponendole allo sviluppo della tubercolosi, facilitandone la diffusione aumentandone la gravità" . La decisio ne venne confermata con la Sentenza n. 334 del 28.05.1907 della Corte di Appello di Torino, poiché Èla lavorazione di qualsiasi materia che sprigioni delle polveri [...] aspirate dall'operaio, sia dannosa alla salute, potendo produrre con facilità dei malanni, è cognizione pratica a tutti comune, come è cognizione facilmente apprezzabile da ogni persona dotata di elementare cultura, che l'aspirazione del pulviscolo di materie minerali silicee come quelle dell'amianto [...] può essere maggiormente nociva, in quanto le microscopiche molecole volatilizzate siano aghiformi od almeno filiformi ma di certa durezza e così pungenti e meglio proclivi a produrre delle lesioni ed alterazioni sulle delicatissime membrane mucose dell'apparato respiratorioŠ. Il regio decreto 442 del 14.06.1909 includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi. Benedetto Croce, in data 11.06.22 presentò al Senato del Regno la proposta di legge n. 778 "per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico" , che "civiltà moderna si sentì il bisogno di difenderle, per il bene di tutti ý che danno all'uomo entusiasmi spirituali così puri e sono in realtà ispiratrici di opere eccelse". Il Regolamento generale per l'igiene del lavoro (R.D. n.530 del 14/4/1927, Approvazione del regolamento generale per l'igiene del lavoro, G.U. 25/4/1927 n. 95) ha dettato norme di prevenzio ne e protezione e per le po lveri all'art. 17 per disporne l'aspirazio ne e limitarne la diffusio ne nell'ambiente e la protezione degli operai anche con dispositivi individuali. La convenzione n. 18 del 19.05.1925, ratificata con R.d.l. 1792 del 04.12.33 (G.U. 10.01.1934) estendeva l'assicurazio ne sociale anche alle malattie professionali, che così venivano indennizzate, e la convenzione n. 19 del 19.05.25, ratificata con L. n.2795 del 29/12/1927 (G.U. n.38 del 15/5/1928), ne sanciva il riconoscimento anche ai lavoratori stranieri, unitamente agli infortuni sul lavoro, coerentemente alla raccomandazione n. 24 del 19.05.1925 emanata dall'Organizzazio ne Internazio nale del Lavoro, avente ad oggetto l'indennizzo della malattie pro fessio nali (L'assurance-maladie - BIT, L'assurance-maladie, n. 4, Genève 1925). "EÑý certo ed incontestabile che l'integrità personale dell'uomo e la sua salute (sommi beni che trascendono dalla sfera dell'individuo per assurgere ad importanza sociale, come necessaria premessa della conservazione e del miglioramento della specie) sono protette non soltanto dal contratto, ma altresì da numerose leggi di pulizia sanitaria e perfino dal Codice Penale" (Corte di Cassazio ne Civile, Sentenza n. 2107 de l 28.04.1936, pubblicata il 17.06.1936), e "le forme assicurative predisposte per garantire Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 3 gli operai contro talune malattie professionali tassativamente elencate, non dispensano i datori di lavoro dall'obbligo contrattuale di usare la dovuta diligenza nella propria azienda, per evitare danni ai lavoratori (anche se compresi nella previdenza assicurativa), adottando tutti i mezzi protettivi prescritti o suggeriti dalla tecnica e dalla scienza. Il dovere di prevenzione, che l'art. 17 r.d. 14 aprile 1927, n. 530, sull'igiene del lavoro, impone per il lavoro che si svolga in locali chiusi va' osservato in tutti quei casi in cui il luogo di lavoro, pur non essendo completamente chiuso, non sia tale da permettere comodamente e senza pericolo la uscita dei vapori e di qualsiasi materia nociva" : la colpa risiede nell'assenza di "aspiratori" in "locali non perfettamente chiusi" e di "maschere per i lavoratori" e nella negligenza e imprudenza rispetto all'"allarme dato dagli scienziati" sulla pericolosità delle polveri (Cass. Sent. n. 682 del 20.01.1941, pubblicata il 10.03.1941, Soc. acciaierie elettr. c. Panceri); po iché per le "malattie professionali non garantite da assicurazione obbligatoria il datore di lavoro non può esimersi da responsabilità se l'evento dannoso si sia prodotto per sua colpa" (Corte di Cassazio ne, Sentenza 17.01.1941, Soc. off. elettroferro Tallero c. Massara), né può costituire un esonero il fatto che Ègli operai non avevano mai denunziato disturbi [ý ] perché la silicosi insidia insensibilmente lÑorganismo del lavoratore fino alle manifestazioni gravi che causano l'incapacità al lavoro sicché il lavoratore non è in grado di accorgersene in precedenzaŠ , poiché l'art. 2 del r.d. 530 del 1927, "prescrive al datore di lavoro di avvertire preventivamente il lavoratore del pericolo, di indicargli i mezzi di prevenzione adatti" e l'art. 17 "prescrive l'aspirazione della polvere immediatamente vicino al luogo ove viene prodotta" (Corte di Cassazio ne, II^ Sezione Civile, Sentenza n. 686 del 17.01.1941), cui corrisponde la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. (r.d. 16.03.1942, n. 262), con la quale si impone all'imprenditore di "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" . Il 25.01.1943 il Ministro delle Corporazioni presentava presso la Camera il disegno di legge n. 2262 per "l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed asbestosi" , "scopo 1. proteggere ý in sede di prevenzione tecnica ý i lavoratori, tracciando e imponendo agli imprenditori un piano razionale e completo di prevenzione; 2. tutelare la salute dei lavoratori entrando con decisione nel settore delle malattie polmonari" , con l'indennizzo per i lavoratori, che fu approvato con la l. 455 de l 12.04.1943. La Costituzione della Repubblica Italiana del 01.01.1948, "tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, interesse della collettività" (art. 32). La raccomandazione ILO n. 97 del 04.06.1953, e le norme costituzionali sono contraddette dalla circo lare n. 91 del 14.09.1961 il Ministero dell'Interno, Direzio ne Generale, Serviz i Ant incendi, che consiglia l'ut ilizzo di intonaco di amianto, per proteggere contro il fuoco i fabbricat i a struttura in acciaio dest inat i ad uso civile. L'amianto, fino ad allora ut ilizzato in maniera marginale e limitata, divenne paradossalmente di uso comune fino ad essere impiegato in oltre 3000 applicazioni, nei siti lavorativi, e in edilizia, senza alcun limite di soglia. Anche se Selikoff aveva sottolineato la sinergia moltiplicativa tra fumo e amianto già dal 1978, in Italia né i datori di lavoro né il Monopolio di Stato in ordine al tabacco hanno messo in guardia contro di essa le persone che sono o sono state esposte all'amianto. La Direttiva 477/83/CEE, "sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto durante il lavoro", non fu recepita, e la Repubblica Italiana venne condannata dalla Corte di Giustizia con la decisione del 13.12.90 (in seguito alla procedura di infrazione n. 240/89 promossa dalla Commissione Europea). Soltanto con le norme di cui agli artt. 24 e 31 del D.L.vo 277/1991 e con la l. 257/92 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) ci fu una effettiva svolta legislativa, pur nella loro sostanziale e perdurante disapplicazione, tanto che il Pretore di Torino con Sentenza del 05.05.1995 riconosceva il nesso causale tra la violazione delle norme di prevenzione e il Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 4 mesotelio ma pleurico insorto in seguito all'inalazio ne di fibre di amianto e successivamente sempre il Pretore di Torino, con la Sentenza 3308/98 (Giudice Dott. Vincenzo Ciocchetti), nell'accogliere la domanda di accredito contribut ivo in favore di u n lavoratore esposto all'amianto al quale l'ente previdenziale aveva rigettato la richiesta, affermava: "Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? Nullo ý " (Dante, Purgatorio, XVI, 96-98), richiamando altresì il gran numero di patologie asbesto correlate, per le quali ogni anno perdono la vita soltanto in Italia non meno di 5.000 persone. Ñ Ñ La Corte di Appello di Torino, con Sentenza del 03.06.2013, ha confermato la condanna di Stephan Schmidheiny per le ipotesi di reato che gli erano state contestate, portando la pena a 18 anni di reclusione, e pendono innanzi a diversi uffici giudiziari decine e decine di procedimenti penali che vedono sul banco degli imputati, a vario titolo, amministratori, titolari delle posizioni di garanzia, con le società chiamate ad assumere la responsabilità civile del loro operato. Sono altresì pendenti migliaia di procedimenti civili per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, delle vittime e dei loro familiari, anche per i danni direttamente subiti, per lesione alla salute dei congiunti. L'INAIL indennizza soltanto il danno bio logico e il danno patrimo niale per diminuite capacità di lavoro, con franchigia, e con il D.M. 09.04.2008, sono state aggiornate le tabelle, e sono quindi considerate malattie asbesto correlate con presunzione di origine professionale: a) le placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda; b) il mesotelioma pleurico; c) il mesotelioma pericardico; d) il mesotelioma peritoneale; e) il mesotelioma della tunica vaginale del testicolo; f) il carcinoma polmo nare; g) l'asbestosi; h) la fibrosi po lmo nare, "associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio" (art. 4, l. 780/75). Il tumore alla laringe (c32) è inserito nella II lista, quella relativa alle malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità, mentre i tumori gastro-enterici (c15 c20), nella III lista, quella relativa alle malattie la cui origine lavorativa è possibile. Il sistema tabellare è stato così definitivamente superato, e quindi si è affermato il principio complementare dell'o nere della prova a carico del prestatore d'opera che può ottenere l'indennizzo Èanche per le malattie sia comunque provata la causa di lavoroŠ (Corte Costituzionale, Sentenze n. 179 del 18.02.88, e n. 206 del 25.02.88). Per queste ultime, la cui origine professionale è ritenuta solo probabile e/o possibile, e per le altre patologie di sospetta origine professionale per esposizione a polveri e fibre di amianto, non sussiste la presunzione legale di origine, e il lavoratore, ove ritenga di volerne ottenere il riconoscimento della natura professionale deve dimostrare il nesso causale (debole o debolissimo, o al più sul principio del più probabile che non), che invece per quelle inserite nelle tabelle si presume. Le vittime primarie possono chiedere il risarcimento dei danni differenziali e complementari, rispetto a quanto indennizzato dall'INPS, direttamente al datore di lavoro e personalmente ai titolari delle posizioni di garanzia, e anche i loro familiari possono domandare il risarcimento dei danni direttamente sofferti, e in caso di decesso dei loro congiunt i, l'integrale risarcimento anche iure hereditario. Ogni anno in Italia si contano circa 5.000 nuovi decessi per patologie asbesto correlate e, purtroppo, il trend è in aumento, e nella migliore delle ipotesi è destinato a rimanere invariato per decenni, anche perché con la l. 257/92, avente ad oggetto "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", non è stato codificato un chiaro obbligo di bonifica degli ambienti di vita e di lavoro, che ancora a distanza di più di 20 5 anni dalla sua entrata in vigore, rimangono in larga parte contaminati, con il decorso del tempo che favorisce l'aerodispersio ne delle fibre, anche dai materiali co mpatti, quindi co n prolungamento dei tempi di esposizione di coloro che lo sono stati già nel passato e con una platea di nuovi esposti, comunque a rischio, in assenza di una soglia al di sotto della quale il medesimo può ritenersi nullo (come confermato dall'undicesimo considerando della direttiva 148/09/CE e da tutti i più autorevoli scienziati). Solo la prevenzione primaria, con la bonifica e la messa in sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, rispetto al rischio amianto e di tutti gli altri agenti cancerogeni, così rimosso alla radice, nella più autentica trasposizione ed applicazione del precetto di cui all'art. 32 della Costituzione, tutela effettivamente la salute e con essa ogni altro diritto della persona, ed è in grado di preservare l'ambiente, donando lo integro alle future generazio ni, e l'essere umano, la dignità del singo lo, unico e sempre diverso, come creatura di Dio, dotata di dignità spirituale e soprannaturale, centro dell'ordine economico, sociale, politico, insieme alla sua famiglia, come insegna il Cattolicesimo liberale: perciò l'uo mo ha diritto alla salute, alla salubrità dell'ambiente, alla vita religiosa, al lavoro, alla famiglia, all'uso dei beni materiali, alla proprietà, al giusto salario, alla libertà, alla partecipazione alla vita dello Stato, all'istruzione, alla collaborazione nella produzione della ricchezza e il lavoro deve essere visto "nel quadro più ampio di un disegno divino" e del rispetto dei diritti fondamentali, utile ai "singoli alla realizzazione dello scopo fo ndamentale della loro vita", mentre "l'impegno dell'occupazio ne di tutte le forze disponibili è un dovere centrale dell'azione degli uomini di governo, politici, dirigenti sindacali ed imprenditori" (Giovanni Paolo II) e le "le autorità responsabili" sono preposte perché mettano mano ai provvedimenti necessari a garantire ai lavoratori la giusta retribuzione e la stabilità (Giovanni Paolo II) e lo Stato deve essere una società organizzata, dove è garantita la convivenza civile, le giuste libertà individuali e sociali e la giustizia, nel perseguimento del bene comune, dell'intera comunità e non di un gruppo a detrimento delle legitt ime esigenze degli altri, e rispettando la libertà dell'individuo, che non sussiste ove gli venga negata la salute, e di più ove venga posto davanti all'inaccettabile dilemma di decidere se mantenere il lavoro e ammalarsi, oppure tutelare la salute e rimanere disoccupato e quindi privo dei mezzi di sussistenza per lui e per la sua famiglia e negata la sua dignità, che nel lavoro ha il suo punto di massima espressione. Occorre evitare ogni forma di esposizione a polveri e fibre di amianto e ad altri cancerogeni, proprio perché non ci sono limiti al di sotto dei quali il rischio si annulli, e poiché anche una dose, picco la, straordinariamente picco la, può cagionare l'insorgenza de l mesotelioma (Selikoff "Asbestos and disease" del 1978, nel quale egli afferma testualmente "the trigger dose may be small, in some cases e xtraordinarily so" µ Selikoff, Abestos and Disease, Accademy Press 1978, Relationships µ second criterion, p. 162) e perché il processo cancerogeno è il risultato della sommatoria di diverse esposizioni, che agiscono in sinergia e potenziano il loro effetto (facendo aumentare il rischio di insorgenza della patologia e comunque abbreviando i tempi di latenza, e quindi le aspettative di vite della vittima - Mutti ed altri). Ñ Ñ La vita umana, la tutela della salute e dell'ambiente, sono riassunte nella pro fondit à del Mistero dell'Incarnazio ne, come Giovanni ebbe modo di scrivere nel Pro logo del suo Vangelo: «E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità» (1, 14) e la nascita di Gesù attua l'Incarnazio ne del Verbo Eterno, consustanziale al Padre: il Verbo che prima era presso Dio, per mezzo del quale è venuto in essere tutto ciò che esiste; il Verbo nel quale era la vita, vita che era la luce degli uomini (cf. 1, 1-5), anche del Figlio unigenito, Dio da Dio, come l'apostolo Paolo ricorda che fu«generato prima di ogni creatura» (Col 1, 15). Dio crea il mondo per mezzo del Verbo. Il Verbo che è l'eterna 6 Sapienza, il Pensiero e l'Immagine sostanziale di Dio, «irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza» (Eb1, 3), ha generato eternamente ed eternamente amato dal Padre, come Dio da Dio e Luce da Luce, è il principio e l'archetipo di tutte le cose da Dio create nel tempo, 4.[ý ] Cristo, Figlio consustanziale al Padre, ed è quindi rivela il disegno di Dio nei riguardi di tutta la creazione e, in particolare, nei riguardi dell'uomo, «svela ... pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione». Gli mostra questa vocazione rivelando il mistero del Padre e del suo amore. «Immagine del Dio invisibile», Cristo è l'uomo perfetto che ha restituito ai figli di Adamo la somiglianza con Dio deformata dal peccato. Nella sua natura umana, immune da ogni peccato ed assunta nella Persona divina del Verbo, la natura comune ad ogni essere umano viene elevata ad altissima dignità: «Con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo. Ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con mente d'uomo, ha agito con volontà d'uomo, ha amato con cuore d'uomo. Nascendo da Maria vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché nel peccato». L'Osservatorio Nazionale Amianto è chiamato a perseguire laicamente l'assunzio ne di coscienza e di responsabilità, che possa contribuire alla costituzione di un testo unico e di un nuovo piano nazionale amianto, che nel riaffermare i principi e i valori costituzionali ed ordina mentali, possa contribuire a risolvere il problema trasformandolo in una risorsa, determinando cioè una modernizzazione della struttura produttiva nazionale (ed europea) che determini per ciò stesso la rimozione di tutti i materiali di amianto, ed allo stesso tempo aumenti la produttività e la competitività della Nazione, coniugando le esigenze dell'econo mia con il dovere del rispetto dei dirit ti fondamentali della persona umana: s i verrebbe così a realizzare l'annullamento di qualsiasi esposizio ne ad amianto e a qualsias i altro cancerogeno che possa essere dannosa per la salute e per l'ambiente, insieme ad u n efficace programma di ricerca per la sconfitta delle classiche patologie asbesto correlate, tra le quali il mesotelioma, il tumore polmonare e le altre forme di patologie neoplastiche, che il minerale è in grado di provocare, e comunque il progressivo azzeramento per effetto dell'assenza di future esposizioni dannose alla salute, in uno alla ritrovata efficienza e competitività del nostro sistema produttivo che purtroppo è stagnante e in recessione anche in seguito a politiche di ipertassazione per sostenere inutile spesa pubblica, frutto di scelte politico-istituzionali del tutto errate, che hanno determinato pregiudizio sia agli imprenditori che ai lavoratori. La filosofia che sta alla base e che ha guidato coloro che hanno utilizzato amianto è quella del profitto, una sorta di religione del profitto (che si innesta in politiche protezionistiche, spesso fondate sulla moltiplicazione del debito pubblico, che impone poi alta tassazione, e quindi una forma di espropriazione nei confronti di chi lavora) e in favore di pochi, mentre ai molti vengono imposti veri e propri sacrifici umani, contrari alla parola di Gesù, che nel suo più grande comandamento: "Amerai il signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, e con tutta la tua mente. E il secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profet i" (Matteo 23, 34-40), perché la legge è pratica dell'amore (Mt 5,22-26; 5, 28-32; 5,34-37; 5,39-42; 5,44-48), palesemente contraddetto dalla legislazione e della prassi ancora oggi non co mpletamente venuta meno nell'ottica di una economia che non t iene conto dei valori etici e sociali. Le esposizioni morbigene ad amianto e ad altri cancerogeni impongono di richiamare la legge, che si traduce nel divieto di uccidere: è quindi inaccettabile, non solo umanamente e cristianamente, ma anche giuridicamente, perseguire una miope politica che non tenga conto di uno sviluppo economico che sia oltre che ecocompatibile, soprattutto rispettoso della dignità della persona umana, e dei suoi inalienabili diritti, secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa e del pensiero di Don Luigi Sturzo del rispetto 7 dei principi di libertà, uguaglianza, solidarietà, democrazia e stato di diritto, che ha guidato i Padri nobili d'Europa e del nostro Stato, e che impone una profonda riflessio ne e un impegno comune e condiviso che possa trasformare in un'ottica lungimirante il problema amianto in un'occasio ne con la quale, nell'ambito della modernizzazio ne del sistema industriale italiano, anche attraverso strumenti finanziari comunitari ed internazionali, e di cooperazione, con l'ammodernamento del sistema produttivo nazionale (anche attraverso l'applicazio ne dei principi dell'econo mia sociale di mercato) ed europeo, determinare la definit iva rimozio ne e/o messa in sicurezza dell'amianto nei luoghi di lavoro e di vita: i principi dell'economia sociale di mercato vennero richiamat i nel Trattato di unificazio ne delle due Germanie, e in meno di vent i anni, l'economia co llettivist ica della Germania dell'Est, ispirata dalle concezioni econo miche leniniste, nella quale i cittadini erano in uno stato di povertà estrema, e l'organizzazio ne produttiva asso lutamente ant iquata, si è trasformata, creando lo stesso benessere della Repubblica Federale Tedesca, e trasformandosi nella loco motiva dell'Europa. Questa terza via (Röpke), che prevede la modernizzazione delle strutture industriali del paese (anche con l'ut ilizzo della leva fiscale, con detrazioni delle spese per investimenti, che necessariamente porterebbero, con il rinnovamento delle strutture, alla rimozione dell'amianto), presuppone contemporaneamente e necessariamente la composizione della conflittualità legata al diritto delle vittime a vedersi risarciti tutti i danni (evitando l'incertezza ed il dispendio di tempo ed energie in lunghe azio ni giudiziarie) e ciò anche attraverso la costituzione di una agenzia europea o nazionale, che ristori del pregiudizio, anche delle vittime ambientali e non lavorative, riducendo l'area d i conflittualità e di applicazione del diritto penale ai soli casi di dolo (e tenendo conto che a questo punto il danno si è già verificato - l'esposizio ne già c'è stata, le malattie sono già in essere, e in alcuni casi purtroppo già con esito infausto) è doveroso proteggere le vittime, che sono ulteriormente penalizzate dalla burocrazia e dal prolungarsi dei processi, oltre ogni termine ragionevole, tanto che l'Italia è il fanalino di coda, e più vo lte condannata in ambito europeo ed internazionale per le inefficienze della sua giustizia, dovute alla scarsità di mezzi e di risorse, e dalle caratteristiche di lungo latenza e di particolare aggressività di queste patologie, in linea con quanto il Sommo Pontefice Benedetto XVI, ha avuto modo di affermare all'udienza generale del 27.04.2011, quando ebbe modo di esortare i rappresentant i dell'Osservatorio Nazionale Amianto e dell'Associazio ne Vitt ime Amianto Nazionale Italiana "a proseguire la loro importante attività a difesa dell'ambiente e della salute pubblica". 8 Sintesi del Piano Nazionale Amianto dell’Osservatore Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus OSSERVATORIO NAZIONALE SULL’AMIANTO Presidenza Nazionale Via Crescenzio, n. 2, 00193 - Roma tel. 331/9806771 E-mail: [email protected] Oggetto: Operatività del Piano Nazionale Amianto dell’ONA Onlus. Il Piano Nazionale Amianto dell’ONA Onlus, presentato in occasione della seconda conferenza internazionale sull’amianto che si è tenuta a Roma il 20 e 21 marzo u.s., è operativo, attraverso i dipartimenti, che valorizzando le energie personali e morali dei cittadini e degli associati, costituiscono il punto di riferimento e il centro di assistenza, innanzi alla incapacità dello Stato centrale e delle altre istituzioni ad affrontare e risolvere il problema dell’amianto. Il background: in Italia, secondo stime dell’ONA, ci sono ancora 34 milioni di tonnellate di materiali in amianto compatto, e alcuni milioni di tonnellate di materiali in amianto friabile, e fino ad ora le bonifiche ne hanno permesso la rimozione di soli circa 500.000 tonnellate, e cioè meno del 2%. Con questo ritmo occorreranno circa 100 anni per le bonifiche, ed intanto proseguiranno le esposizioni. Poiché non c’è una soglia al di sotto della quale non c’è rischio, e qualsiasi esposizione è dannosa alla salute, è evidente che in assenza di bonifica continueremo ad assistere a nuovi casi di patologie asbesto correlate. Ogni anno sono circa 5.000 i decessi per patologie asbesto correlate. Sul fronte giudiziario, l’Associazione ha sollecitato la tutela giudiziaria delle vittime e dei familiari e l’interdizione delle condotte dannose e pericolose per l’ambiente e per la salute. Il piano nazionale amianto dell’ONA Onlus e le direttrici operative. Il piano nazionale amianto dell’ONA Onlus costituisce l’esempio di organizzazione dei cittadini, che volontariamente realizzano quelle finalità di solidarietà sociale fatte proprie dalla nostra Costituzione, e patrimonio della Dottrina Sociale della Chiesa, che traduce esattamente le finalità dell’Associazione. Sintesi piano nazionale amianto 23.04.2014 La direttrice di azione finalizzata alla realizzazione della prevenzione primaria si è dotata del Dipartimento bonifica e decontaminazione dei siti ambientali e lavorativi, e quindi del portale http://www.guardianazionaleamianto.it/, che a partire dal 1° maggio avrà il diverso indirizzo http://www.onaguardianazionaleamianto.it/, per realizzare la mappatura, e per aggregare una vera e propria Guardia Nazionale Ambientale, per tutelare l’ambiente e quindi la salute, e per realizzare le bonifiche anche attraverso progetti nei quali coinvolgere altre associazioni e le istituzioni, anche sovranazionali. Finalità: a. la prevenzione primaria, costituita dalla bonifica dei siti contaminati, coniugata con il rinnovamento infrastrutturale e dell’impiantistica industriale, ove, attraverso la leva fiscale, si possano detrarre tutte le spese, con un sistema di finanziamento che contempli l’intervento della cassa depositi e prestiti, e l’utilizzo dei fondi strutturali europei, con il coinvolgimento dell’imprenditoria privata, e degli istituti di ricerca, e delle associazioni, in modo da valorizzare quella sussidiarietà e quella capacità delle istituzioni locali a costituire il volano per un rilancio della produzione nazionale, secondo i principi di economia sociale di mercato, e di un progresso che valorizzi la dimensione etica dell’economia, con precise regole dettate dallo Stato, che rimane arbitro della loro applicazione, e che è chiamato ad intervenire soltanto per reprimere le deviazioni e correggere eventuali storture del libero mercato, e per attuare i principi sociali della Carta Costituzionale. Non può essere condivisa la soluzione dell’utilizzo delle discariche, specialmente se in cave abbandonate, in quanto non sono adatte per l’amianto friabile e perché costituiscono soltanto una situazione tampone, in contrasto con ciò che ci impone l’Europa, che privilegia, correttamente, i sistemi di inertizzazione, capaci di modificare la struttura microcristallina dell’amianto, e lo rendono così definitivamente innocuo. La direttrice di azione di tutela della salute, attraverso la valorizzazione di medici che volontariamente e gratuitamente studiano, approfondiscono, ricercano nuove frontiere per la cura, oltre a dedicarsi alla terapia di coloro che hanno già contratto le patologie asbesto correlate. b. ricerca scientifica, diagnosi precoce (prevenzione secondaria), e terapie e cure delle patologie asbesto correlate. Il piano nazionale amianto che il Governo Monti ha approvato, e che il Governi Renzi vorrebbe attuare, che però le Regioni hanno già bocciato, minimizza i termini dell’epidemia in corso, poiché fa riferimento ad una stima di circa 1.000 decessi l’anno, per mesotelioma pleurico Sintesi piano nazionale amianto 23.04.2014 (pag. 9), ma sorvola su tutti gli altri mesoteliomi (peritoneale, alla tunica vaginale del testicolo, pericardico), sul tumore al polmone, che sono riconosciute come tali anche dall’INAIL, e su tutte le altre patologie per le quali in ogni caso non può essere disconosciuto il ruolo concausale dell’esposizione ad amianto, e sulle patologie non neoplastiche, quale l’asbestosi, che sono comunque mortali, e che portano il totale delle vittime a superare il numero di 5.000 decessi l’anno. Questo dato di fatto incontrovertibile deve portare alla istituzione di un centro di ricerca, terapia e cura delle patologie asbesto correlate nel nostro paese, in grado di intervenire con la loro diagnosi precoce, con la terapia più efficace, e con la sperimentazione ed applicazione di nuove metodologie. La direttrice di azione di interdizione delle condotte dannose e pericolose e di repressione dei crimini ambientali (prevenzione terziaria). c. Quanto alla prevenzione terziaria e alla giustizia per le vittime dell’amianto. Anche la semplice esposizione alle polveri e fibre di amianto è dannosa per l’organismo umano, in quanto le fibre invadono tutti gli organi, attraverso il torrente sanguigno e le ghiandole linfatiche, oltre che per contiguità intrapleurica, e perché persistendo nelle cellule determinano danni meccanici e lesioni precancerose, sino alla degenerazione tumorale. La legge 257 del 1992 ha previsto dei benefici contributivi, che più esatto sarebbe definire risarcimenti contributivi per i lavoratori esposti ad amianto, che prevedono il loro prepensionamento, compensativo delle minori aspettative di vita. Tuttavia, l’INAIL e l’INPS, palleggiandosi le relative competenze, hanno determinato una sostanziale disapplicazione di queste norme che ha generato un enorme contenzioso ancora in corso. L’INAIL considera asbesto correlate le seguenti patologie: a) Placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda (j92); b) Mesotelioma pleurico (c45.0); c) Mesotelioma pericardico (c45.2); d) Mesotelioma peritoneale (c45.1); e) Mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7); f) Tumore polmonare (c34); g) Asbestosi (j61). per le quali, dunque, il nesso di causalità si presume e l’onere della prova è a carico dell’INAIL ove non ritenesse di non doverle indennizzare, e nella lista II^, quella relativa alle Sintesi piano nazionale amianto 23.04.2014 malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità trova ingresso il tumore della laringe (c32) e nella lista III^, quella relativa alle malattie la cui origine lavorativa è possibile trovano ingresso i tumori gastro-enterici (c15 - c20), mentre per le altre patologie, dopo il definitivo superamento del sistema tabellare, vale il principio complementare dell’onere della prova a carico del prestatore d’opera che può ottenere l’indennizzo “anche per le malattie sia comunque provata la causa di lavoro” (Corte Costituzionale, Sentenze n. 179 del 18.02.88, e n. 206 del 25.02.88). L’elenco delle patologie che l’INAIL indennizza presumendone l’origine professionale come asbesto correlate deve essere aggiornato con tutte le altre patologie, come peraltro impone l’art. 10 del D.Lgs. 38/2000. Anche le indagini epidemiologiche non possono essere limitate solo ai casi di mesotelioma, che sono circa 1.500 ogni anno nel nostro paese, ma è necessario che contemplino anche le altre patologie tumorali asbesto correlate, affinché possano rendere il quadro esatto della epidemia in corso, così da determinare le necessarie misure, non solo di sanità pubblica, ma anche di bonifica e di repressione penale. I dati statistici ci disegnano un quadro caratterizzato da pochi processi penali istruiti a carico dei responsabili delle migliaia di morti per patologie asbesto correlate, nel quale il caso Eternit costituisce piuttosto l’eccezione, che la regola, e non è ammissibile, né condivisibile, che l’intera problematica amianto venga circoscritta a pochi siti, come si vorrebbe suggerire a pag. 28 del piano nazionale amianto del Governo Monti. E’ necessaria anche una Superprocura Nazionale composta da magistrati specializzati. Sintesi piano nazionale amianto 23.04.2014
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