CONCETTO DI PREVIDENZA SOCIALE La previdenza sociale è un ramo della legislazione sociale che ha come fine la tutela del lavoratore (e dei familiari a suo carico) dai rischi conseguenti alla menomazione o alla perdita della sua capacità lavorativa a causa di eventi predeterminati (naturali o connessi al lavoro prestato). Sorta storicamente in relazione alle condizioni di bisogno dei lavoratori subordinati, la tutela previdenziale è stata poi gradualmente estesa a tutti i produttori di reddito da lavoro PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE lL sistema di previdenza sociale in senso lato presenta un assetto dicotomico. Alla previdenza sociale (in senso stretto), connotata da una vocazione mutualistica aperta ad una solidarietà interna al mondo del lavoro, si contrappone l’assistenza sociale, a vocazione universalistica e solidaristica, basata sul principio di finanziamento ad integrale carico dello Stato e dall’ugualitarismo di prestazioni finalizzate alla liberazione dai bisogni socialmente rilevanti. Dunque, mentre la prima è “autofinanziata”, mediante il versamento di contributi, la seconda prescinde da qualsivoglia erogazione, ed è finanziata dallo Stato. IL PRINCIPIO DI AUTOMATICITA’ DELLE PRESTAZIONI Secondo questo principio, il lavoratore ha diritto al pagamento delle prestazioni previdenziali dovute anche se il datore di lavoro non ha corrisposto le somme spettanti all’ Istituto Previdenziale a titolo di contributi, purché il diritto al pagamento della contribuzione sia ancora possibile: purché, in altri termini, il diritto medesimo non sia prescritto. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe. IL PRINCIPIO DI INDIFFERENZA Secondo tale principio, le prestazioni sono dovute per tutti gli eventi verificatisi in presenza di rischio lavorativo o aggravato dal lavoro, o al lavoro comunque collegabile in modo diretto o indiretto, esclusi in ogni caso il rischio generico e il rischio elettivo. Le prestazioni sono dovute anche se l'incombenza lavorativa svolta al momento del sinistro non rientri tra quelle che abbiano determinato l'inclusione del lavoratore tra le persone assicurate, purché la suddetta incombenza venga svolta nell'interesse dell'azienda. E' dunque sufficiente che la condotta del lavoratore infortunato sia inerente all'esecuzione di un lavoro di interesse aziendale, posta in essere in connessione con lo svolgimento del lavoro. IL SISTEMA RETRIBUTIVO E’ il metodo di calcolo della pensione che si basa sul numero degli anni di contribuzione accreditati e sulla media delle ultime retribuzioni percepite. In questo sistema, l'anzianità contributiva è data dal numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria o volontaria, comprese tra la data di inizio dell'assicurazione e quella di decorrenza della pensione. L’aliquota di rendimento è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite di 40.083 euro annui, per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all'80%. I lavoratori con più di 18 anni di contributi al 31/12/95 fruiscono del calcolo retributivo sino al 31/12/2011, quelli con meno di 18 anni fruiscono del retributivo sino al 31/12/95, mentre gli assicurati a partire dall’1/1/96 hanno il sistema di calcolo interamente contributivo IL SISTEMA CONTRIBUTIVO Ai fini del calcolo della pensione col sistema contributivo occorre individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati; calcolare i contributi di ogni anno sulla base di una aliquota; applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione. Per i dipendenti viene applicata l'aliquota del 33% ESISTE UNA DIFFERENZA TRA 'FONDO PENSIONE' E 'FORMA PENSIONISTICA'? Sì, la 'forma pensionistica' è il programma o piano pensionistico stabilito da una fonte istitutiva, mentre il 'fondo pensione' è l'ente attraverso cui il programma trova concreta attuazione Il DURC Si tratta di una certificazione che attesta la regolarità dell'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente (vedi capitoli successivi per una trattazione più approfondita) L’ASSEGNO SOCIALE L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale (prescinde dal versamento di contributi) riconosciuta ai cittadini italiani con reddito pari a zero o di modesto importo che abbiano 65 anni di età. A tal fine sono equiparati ai cittadini italiani I cittadini di uno Stato dell'Unione Europea, e gli extracomunitari dotati di permesso di soggiorno, se residenti in Italia da almeno 10 anni. L’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE L'assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge. L’ANF spetta ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto. La prestazione è calcolata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (esempio: nuclei monoparentali o con componenti inabili). L’importo dell’assegno è pubblicato annualmente dall’Inps in tabelle di validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente L'assegno viene pagato: dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione; direttamente dall'Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali. Il pagamento effettuato direttamente dall’INPS è disposto tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN. LA DOMANDA DI ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE Deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto: al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni. all’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali, attraverso uno dei seguenti canali: WEB – Contact Center – Patronati –Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni. Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale) QUAL E’ LO SCOPO DELLA CIG o CIGO, E A QUANTO AMMONTA L’INDENNITA’ L'integrazione salariale ordinaria (Cassa Integrazione Guadagni ) è’ un istituto previsto in caso di contrazione o sospensione dell'attività lavorativa produttiva, per eventi che non pongono in dubbio la ripresa della normale attività produttiva, inerenti alla attività produttiva stessa o determinati da forza maggiore o fortuiti. In queste situazioni viene versata dall’Inps un’indennità pari all’80% dello stipendio che il lavoratore avrebbe ottenuto per le ore di lavoro che non ha potuto effettuare, tenuto conto dei limiti dell’orario stabilito dai contratti collettivi, e comunque per non oltre le 40 ore settimanali. Di anno in anno viene stabilito comunque un limite massimo mensile dell’assegno. Oltre a sostenere il reddito del beneficiario, obiettivo di questo strumento è anche quello di mantenere presso le aziende i lavoratori già specializzati e di sollevare le aziende stesse, in temporanea difficoltà, dal costo del personale momentaneamente non utilizzato che può essere riammesso al lavoro, una volta superato il periodo di crisi. A CHI SPETTA LA CIGO? La CIGO è destinata a operai, impiegati e quadri, nonché a titolari di un contratto di inserimento, di un contratto di solidarietà, soci di cooperative di produzione e lavoro, che lavorano presso aziende industriali in genere, imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti. La CIG è attivabile: nel settore industriale (ivi comprese le lavorazioni accessorie direttamente connesse)ed edile nelle società cooperative che svolgono attività industriali o similari QUANTO DURA LA CIG? Il trattamento di CIGO può durare: 3 mesi consecutivi (prorogabile fino a un massimo di 12 mesi in determinate circostanze) 12 mesi in due anni se applicato in modo non continuativo COME SI RICHIEDE LA CIG? La domanda va presentata alla sede INPS dove ha sede l’unità produttiva che viene interessata dalla riduzione o dalla sospensione dell’attività e può essere ripresentata se, al termine della fruizione del periodo massimo, l’attività è nel frattempo ripresa per almeno 52 settimane. Da giugno 2010 l’INPS ha attivato un servizio di invio telematico delle domande di autorizzazione alla CIGO. DURANTE LA CIG SI MATURANO CONTRIBUTI? Si,l’Inps accredita contributi figurativi QUAL E’ LO SCOPO DELLA CIGS La cassa integrazione guadagni straordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione A CHI SPETTA LA CIGS? Spetta agli operai, impiegati e quadri, in caso di ristrutturazione, di riorganizzazione, di conversione, di crisi aziendale e nei casi di procedure concorsuali, delle: ndustriali anche edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia; esse devono avere occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda; trasporto e agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro; COME SI RICHIEDE LA CIGS? La domanda deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. La domanda deve contenere il programma di risanamento che l'impresa intende attuare, il progetto di ristrutturazione o riconversione aziendale, il conto economico e la situazione patrimoniale dell'ultimo triennio DURATA DELLA CIGS La Cassa integrazione straordinaria dura al massimo 4 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, r i casi di procedure esecutive concorsuali. Gli interventi ordinari e straordinari non possono nel complesso superare 36 mesi in un quinquennio. IMPORTO DELLA CIGS Corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. L'importo del trattamento ordinario non può però superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno (per il 2012 è di € 931,28 (meno riduzione 5,84% = 876,89 €) ed è elevato ad € 1.119,32 (meno riduzione 5,84% = 1.053,95 €) in caso di retribuzione mensile superiore ad € 2.014,77. Nel settore edile e lapideo, quando la CIG è stata determinata da eventi metereologici, il limite è incrementato del 20% QUALI SONO LE ORE DI CIGS NON INTEGRABILI? Sono escluse dall'integrazione: ncata prestazione per cause che comportano un trattamento economico a carico dell'azienda, quali: per tutti i lavoratori i periodi di ferie; per i lavoratori retribuiti non in misura fissa le festività nazionali del 25 aprile, del 1º maggio e del 2 giugno, le festività infrasettimanali (1º gennaio, 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 15 agosto, 1º novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, ricorrenza del S. Patrono) cadenti nelle prime due settimane di sospensione; in caso di riduzione di orario il trattamento per festività è sempre a carico dell'azienda; i di assenza per malattia e per gravidanza e puerperio (INPS circ. n. 625/1980); comportano il diritto ad un trattamento economico a carico dell'azienda, ad es. permessi non retribuiti, aspettativa (art. 3,D.Lgs. Lgt. n.788/1945); ttività in cui il lavoratore si dedichi ad altre attività remunerate (art. 3, D.Lgs.Lgt. n.788/1945). CIGS E CONTRIBUTI La retribuzione che viene accreditata figurativamente per i periodi di sospensione (CIG a zero ore) è quella lorda presa a base per il calcolo delle integrazioni salariali anche nelle ipotesi in cui sia applicabile il massimale mensile. Per i periodi di CIG ad orario ridotto l’importo figurativo da riconoscere è pari alla differenza fra la retribuzione lorda spettante in costanza di normale attività lavorativa e la parziale retribuzione corrisposta ed assoggettata a contribuzione. L’accredito figurativo non viene effettuato per le settimane intere di calendario nelle quali il lavoratore in integrazione salariale beneficia delle ferie in quanto, per tali periodi, la retribuzione e la relativa contribuzione è a carico del datore di lavoro. I periodi di integrazione salariale sono equiparati alla contribuzione effettiva e, come tali, sono utili a perfezionare il diritto ed a determinare le misura delle pensioni, compresa la pensione anticipata. IL TRATTAMENTO DI MOBILITA’A CHI SPETTA Spetta ai lavoratori licenziati da imprese (anche coop. di lavoro) con più di 15 dipendenti che hanno versato all’Inps un contributo dello 0,30% sul totale delle retribuzioni erogate. Il lavoratore per poter beneficare dell’indennità deve avere i seguenti requisiti: )iscrizione nelle liste di mobilità regionali )anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui almeno 6 effettivamente lavorati ) presentare apposita domanda al Centro per l’impiego entro 68 gg. dalla cessazione del rapporto di lavoro )dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a corso di riqualificazione professionale La durata va da un minimo di 12 a un massimo di 36 mesi per le aziende non ubicate nel Mezzogiorno, mentre per quelle ivi ubicate va da un minimo di 24 a un massimo di 48 mesi (a seconda dell’età-inferiore a 40 anni-da 40 a 50-over 50). Il trattamento di mobilità, ex L.92/2012, sarà sostituito dall’Aspi gradualmente, sino al 2017, dopodichè sarà definitivamente abolito. A QUANTO AMMONTA IL TRATTAMENTO DI MOBILITA’? Spetta nella misura dell'80% della retribuzione teorica lorda spettante, che comprende le sole voci fisse che compongono la busta paga. Per i primi dodici mesi, è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, detratta una aliquota contributiva del 5.84%. Dal 13° mese è pari all'80% dell'importo lordo corrisposto nel primo anno. L'indennità che non può superare i massimali stabiliti annualmente. L'importo dell'indennità non può mai essere superiore all'importo della retribuzione percepita durante il rapporto di lavoro. I CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ I contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di: mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi, art. 1 legge 863/84); favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi art. 2 legge 863/84). Questa tipologia ha avuto, però, scarsissima applicazione. La legge prevede due tipologie di contratti di solidarietà: 1. TIPO A - contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1 legge n. 863/84); 2. TIPO B - contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (art. 5 comma 5 legge n. 236/93). QUAL E’ LA RATIO DELL’ASPI l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), ha la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione. Tale nuova assicurazione – che sostituisce la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria – si caratterizza per l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati, per l’aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto, nonché per un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive. In particolare, l’ASpI eroga un trattamento di sostegno al reddito in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2013, sostituendo le preesistenti indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali e l’indennità di disoccupazione speciale edile nonché, dal 1° gennaio 2017, l’indennità di mobilità di cui all’art.7 legge n. 223/91. QUALI SONO I REQUISITI PER ACCEDERE ALL’ASPI? ----essere in stato di disoccupazione contribuzione (52 settimane) nel biennio precedente re cessato per dimissioni o per risoluzione consensuale (tranne le casistiche di giusta causa) A QUANTO AMMONTA L’ASPI? L'indennità sarà pari al 75% della retribuzione mensile media del biennio fino al limite retributivo di 1.180 €, cui si andrà a sommare il 25% dell'eccedenza. L'importo in pagamento non potrà comunque essere superiore al limite massimo della indennità di cassa integrazione: per il 2013 tale limite é pari a 1.152,90 €. Data un’ ASpI erogata ipoteticamente nel 2013, ad un lavoratore con una retribuzione media nel biennio pari a 2.100 €, come procedo per calcolare l’indennità? ribuzione fino a 1.180 = 75% di 1.180 = 885 € manenza = 25% di 2.100 – 1180 = 25% di 920 = 230€ in pagamento sarà pari a 885 + 230 = 1.115 € Essendo tale importo inferiore al massimale, sarà pagato interamente. In caso contrario, sarebbe stato messo in pagamento l'importo - tetto di 1.152,90 €. Sull'indennità in argomento non è previsto il prelievo contributivo del 5,84% come avveniva in caso di pagamento di mobilità e di Cig. ASPI E LAVORO AUTONOMO/A PROGETTO/ACCESSORIO In caso di lavoro autonomo o a progetto, la norma prevede l'obbligo di comunicare all'Inps, entro 1 mese, l'avvio dell'attività e il reddito presunto. Se il reddito derivante dall'attività sarà inferiore al limite utile ai fini della conservazione dell'iscrizione al Centro per l'Impiego, l'Inps ridurrà il trattamento di una misura pari all'80% del reddito da lavoro autonomo, rapportato al periodo che intercorre tra l'inizio dell'attività e la fine dell'indennità, o la fine dell'anno, se antecedente. I previgenti limiti di reddito di 8.000 € per collaborazioni a progetto e 4.800 € riferiti a lavoro autonomo sono stati abrogati e sono sostituiti da tetti stabiliti a livello regionale. In caso di lavoro accessorio, permane anche per il 2014 la possibilità di cumulare importi fino a 3.000 € netti circa (4.000 € circa lordi). CHE COSA SOSTITUISCE LA MINI ASPI? L'indennità di disoccupazione mini ASpI nasce come alternativa all' abrogata indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti ed è stata introdotta per i lavoratori che, svolgendo attività stagionali o precarie, non potrebbero raggiungere i requisiti necessaria all'ASpI ordinaria. I requisiti per l'indennità di disoccupazione mini ASpI sono: o 13 settimane di contribuzione dovuta o versata negli ultimi 12 mesi; anche in questo caso opera il minimale di retribuzione settimanale di cui alla legge 638/83. Rispetto alla precedente disoccupazione con requisiti ridotti i cambiamenti più importanti sono: i essere disoccupati al momento della percezione dell'emolumento. La misura della prestazione è calcolata in base a quanto previsto per l'indennità ASpI Diversa è la durata del periodo di percezione, infatti è erogata, mensilmente, per la metà delle settimane di contribuzione accreditate negli ultimi 12 mesi. I CONTRIBUTI FIGURATIVI In alcuni periodi in cui il lavoratore non può svolgere la normale attività lavorativa (per malattia, maternità, disoccupazione, cassa integrazione ecc.), viene meno, per il datore di lavoro, l’obbligo di versare i relativi contributi previdenziali. Per garantire comunque ai lavoratori la copertura assicurativa e il diritto alla pensione, la legge prevede che l’Inps accrediti dei contributi assicurativo dei lavoratori: tali contributi sono chiamati figurativi sul conto I contributi figurativi sono dunque contributi “fittizi” (cioè non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore) che vengono accreditati dall’Inps sul conto assicurativo del lavoratore per periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa, e di conseguenza non c’è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro. La legge individua le ipotesi nelle quali i contributi figurativi, possono essere accreditati, d’ufficio o su domanda del lavoratore, senza alcun costo per l’assicurato. Per tale motivo si differenziano dai contributi da riscatto (che coprono altri periodi: corso legale di laurea, lavoro all’estero ecc.) i quali sono, invece, a carico del lavoratore. QUALI SONO I PERIODI COPERTI DA CONTRIBUTI FIGURATIVI Si ha diritto all’accredito dei contributi figurativi per i seguenti periodi: attività svolta da lavoratori invalidi ia COME SI CALCOLANO I CONTRIBUTI FIGURATIVI Accreditare la contribuzione figurativa significa attribuire al periodo di interruzione dell’attività lavorativa un numero di contributi: al periodo da riconoscere; Il valore dei contributi da accreditare al lavoratore, di norma, si ottiene prendendo in considerazione la media delle retribuzioni percepite nello stesso anno solare in cui si collocano i periodi di interruzione o riduzione dell’attività. Sono escluse dal calcolo le retribuzioni percepite in forma ridotta per uno degli eventi che danno diritto all’accredito figurativo o per i periodi di Cassa integrazione guadagni. Se nell’anno solare non risultano retribuzioni, il valore da attribuire ai contributi figurativi è calcolato sulle retribuzioni dell’anno precedente. LA CONTRAZIONE A norma dell'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge n. 638, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, è pari a quello delle settimane in cui si è svolta la prestazione lavorativa, semprechè risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ogni settimana una retribuzione pari al 30% (40% dal 1° gennaio 1989) dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato. Posto che l'importo mensile del trattamento minimo nell'anno 2014 è pari ad euro 500,88, per tale anno il minimale retributivo per l'accredito di una settimana è pari ad euro 200,35, e il minimale retributivo annuo è pari a euro 10.418,20 Quindi se il lavoratore ha percepito una retribuzione annua, comprensiva dell'indennità di disponibilità, pari a 7.000,00 euro, il numero di contributi settimanali da accreditare è pari a 35 (7.000,00:200,35= 34,93). DEFINIZIONE DI PENSIONE La pensione è la finalità delle assicurazioni sociali, ossia quello di fornire un servizio pubblico agli iscritti all'AGO o sue forme sostitutive o esclusive, quindi su base obbligatoria, per le esigenze di vita, in caso di vecchiaia, invalidita' o nel caso dei superstiti di pensionati (reversibilità, indiretta) previste dall'art. 38 della Costituzione. In Italia gli enti o istituti predisposti per la sua erogazione sono correntemente detti "enti previdenziali" e comprendono l'INPS e le casse professionali. Le pensioni sono finanziate con le imposte ossia attraverso i contributi previdenziali ed altri trasferimenti di risorse fiscali dal bilancio statale attraverso quindi la solidarietà intragenerazionale e intergenerazionale IL CALCOLO RETRIBUTIVO Abolito dall’1.1.2012 dal DL 201/2011 (cd. Riforma Monti-Fornero),era il sistema di calcolo legato alle retribuzioni degli ultimi anni di attività lavorativa. butiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 10 anni per i lavoratori autonomi. anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per i lavoratori autonomi Fruiscono del metodo retributivo sino al 31.12.2011 i lavoratori con oltre 18 anni di contributi maturati entro il 31.12.95, sino al 31.12.95 i lavoratori aventi meno di 18 anni alla stessa data; gli altri periodi devono essere tutti calcolati con il metodo contributivo. IL SISTEMA MISTO DI PENSIONE E’ il sistema di calcolo utilizzato per coloro che al 31 dicembre 1995 hanno un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. L’importo della pensione è calcolato sulla base sia del sistema contributivo (per gli anni successivi al 1995), sia di quello retributivo (per gli anni fino al 1995). L’OPZIONE CONTRIBUTIVA PER LA PENSIONE Si tratta di una norma sperimentale , eventualmente prorogabile entro il 2015. Le donne possono, attualmente sino al 31.12.2015 (anche se la circolare 37/2012 Inps parrebbe restringere il campo al 31.12.14) scegliere di ritirarsi dal lavoro con i requisiti validi fino al 31 dicembre 2010 e cioè: - 57 anni di età e 35 di contributi per le dipendenti; - 58 anni di età e 35 di contributi per le autonome. (ora 57 anni+3 mesi e 58+3 mesi, per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita) l calcolo della pensione con il sistema contributivo LA RIFORMA DELLE PENSIONI MONTI FORNERO DL 201/2011 Dal 2012 la riforma previdenziale impone un sistema fondato su due pilastri: la “nuova” pensione di vecchiaia e la pensione anticipata, mentre anzianità e quote non esistono più. turate a decorrere da tale data vengono calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo, che si basa sui contributi versati durante la vita lavorativa. Si distingue dal sistema di calcolo retributivo, che invece si basa sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa. Pertanto, tutti i lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con il calcolo retributivo (più vantaggiosa) avranno una pensione calcolata con entrambi i sistemi di calcolo: retributivo fino al 31 dicembre 2011, contributivo dal 1° gennaio 2012 icembre 2011 valgono le vecchie disposizioni di legge. Il lavoratore ha la possibilità di ottenere la certificazione del diritto da richiedere all’Ente previdenziale di appartenenza. Detta certificazione ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto. vengono cancellate. La pensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti di pensionamento. Le finestre “mobili” restano, in ogni caso, per i “lavoratori usurati”, cioè gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA Requisiti: - lavoratrici dipendenti iscritte all’Assicurazione Generale Obbligatoria e forme sostitutive: si partiva nel 2012 con 62 anni di età, con aumento progressivo fino al raggiungimento dei 66 anni nel 2018; - lavoratrici autonome e lavoratrici iscritte alla gestione separata: si partiva nel 2012 con 63 anni e 6 mesi, con aumento progressivo fino al raggiungimento dei 66 anni nel 2018; - lavoratrici del pubblico, lavoratori del pubblico e del privato: 66 anni di età. eve aggiungere anche l’adeguamento alla speranza di vita. Il primo adeguamento è avvenuto nel 2013 ed è pari a 3 mesi. Dopo i primi due adeguamenti triennali, 2013 e 2016, a partire dal 2019 l’adeguamento alla speranza di vita sarà biennale. Nel 2021 viene stabilito che l’età per la pensione di vecchiaia dovrà essere almeno pari a 67 anni. la pensione di vecchiaia, fermo restando quello anagrafico, è l’aver versato contributi per un minimo di 20 anni. LA PENSIONE ANTICIPATA La pensione anticipata è una strumento previdenziale che sostituisce la pensione di anzianità. Si consente sostanzialmente al lavoratore che non ha raggiunto l'età per ottenere la pensione di vecchiaia, ma che ha versato un elevato numero di contributi di ottenere una pensione. Si tratta di uno strumento introdotto con la riforma delle pensioni Monti-Fornero nel 2011. La pensione anticipata consiste in una prestazione patrimoniale costituita dal versamento mensile di una somma di denaro da parte dell’INPS in favore di un lavoratore che, pur non avendo raggiunto i requisiti di età previsti per ottenere la pensione di vecchiaia, ha comunque versato contributi per un numero di anni elevato. I lavoratori, pur non avendo raggiunto l’età per ottenere la pensione di vecchiaia, devono avere versato un numero minimo di contributi. Per gli uomini: 42 anni e 1 mese 42 anni e 5 mesi per l’anno 2013 42 anni e 6 mesi per l’anno 2014 e 2015 42 anni e 6 mesi per l’anno 2016. N.B. questi limiti sono comunque soggetti all’adeguamento basato sui criteri di aspettativa di vita. (In pratica sono destinati ad aumentare in funzione dell’incremento della speranza di vita rilevata dal Ministero). Per le donne 41 anni e 1 mese 41 anni e 5 mesi per l’anno 2013 41 anni e 6 mesi per l’anno 2014 e 2015 41 anni e 6 mesi per l’anno 2016. N.B. Anche questi limiti sono comunque soggetti all’adeguamento basato sui criteri di aspettativa di vita. Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto all’età di 62 anni. La percentuale annuale è aumentata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Viene poi prevista una disciplina speciale per i soggetti che vantano il primo accredito contributivo a decorrere dal 1.1.1996. Per questi lavoratori è anche possibile accedere alla pensione anticipata a condizione che: abbiano compiuto in 63 anni di età abbiano versato almeno 20 anni di contributi effettivi, ovverosia si conteggia la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo l’importo della prima rata di pensione non sia inferiore ad un importo minimo pari a 2,8 volte l’ammontare mensile dell’assegno sociale
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