55 7 gennaio 2015 Legge di stabilità 2015 In questo numero: Gli interventi previdenziali La Camera ha approvato invia definitiva la legge di stabilità per l’anno 2015 (legge 190/2014). Il testo, uscito dai passaggi parlamentari è parecchio diverso da quello in entrata sul quale avevamo scritto nella NL n°47 del 29 ottobre 2014. Il testo della legge, come sempre avviene se approvata con la fiducia, è un articolo unico con più di 700 commi, quindi di non facile lettura. Questa prima parte dell’articolo è dedicata ad alcuni aspetti previdenziali della legge, la seconda parte (che pubblicheremo settimana prossima) sarà dedicata agli interventi sui Patronati. Cancellate le penalizzazioni per le pensioni anticipate (ex anzianità) (comma 113) ottenute prima dei 62 anni di età, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015. La riduzione percentuale del trattamento pensionistico non trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Seppur limitata al periodo transitorio (decorrenze dal 2015 al 2017), ricordiamo che la cancellazione delle penalizzazioni era un obiettivo della CGIL, contenuta anche nei documenti congressuali. Pensioni: limitazione della quota contributiva (comma 707708-709). Ai trattamenti pensionistici, compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge e a decorrere dal Gennaio 2015, è prevista una limitazione della quota contributiva nei confronti di quei lavoratori che, grazie a elevate retribuzioni, riescono a accedere a un Segue a pag.2 Legge di stabilità 2015: gli interventi previdenziali pag.1-2 Aspi, Mini-Aspi e pensione: circolare INPS 180/2014 pag.3-4 Assegni Familiari e quote di maggiorazione 2015: circolare INPS 181/2014 pag.4 Notizie in breve: circolari e messaggi Inps pag.5 Cancellata la riduzione percentuale sulle Anticipate ante 62 anni con dec.2015 e fino ai requisiti maturati entro 2017 trattamento pensionistico di importo superiore rispetto a quello calcolato con le vecchie regole. In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non potrà eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del Dl 201/2011. Amianto: i commi 112, 115, 116 e 117 riguardano problematiche connesse alla validità delle certificazioni INAIL di esposizione all’amianto a suo tempo annullate; all’estensione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto anche ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata; al riconoscimento delle maggiorazioni dell’anzianità contributiva previste per i lavoratori esposti ad amianto (certificata da INAIL) e dipendenti da imprese che hanno cessato l’attività; alla salvaguardia pensionistica per gli ex lavoratori dipendenti di imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica e che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati. Bonus bebè (comma 125) per ogni figlio nato o adottato dal 2015 al 2017 concesso un assegno annuo di 960 euro erogato su base mensile a decorrere dalla data di nascita o di adozione. L’assegno è corrisposto, a domanda, dall’INPS, fino al compimento del terzo anno d’età ovvero dal terzo anno di ingresso nella famiglia a seguito dell’adozione. La condizione per il diritto è che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui. Nel caso di ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno è raddoppiato. Per l’attuazione sarà necessaria l’emanazione, entro 30 gg dalla data di 2 entrata in vigore della presente Legge, di un Decreto interministeriale. Fondi pensione (comma 91, 92, 93): Sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, la tassazione dell’11,50 percento è incrementata al 20 percento. Incrementata anche la tassazione della rivalutazione del TFR dal 11% al 17%. La maggiore imposta verrà in parte restituita come credito d’imposta, dal 2016, nel caso di investimenti a medio e a lungo termine per finanziare interventi mirati ad esempio sul welfare o alla riqualificazione degli immobili. Per l'attuazione dei commi da 91 a 93 è prevista la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Bonus 80 euro (commi 12-15 e comma 27). Nel 2015 Il bonus Irpef di 80 euro in busta paga diventa strutturale. Le condizioni sono le stesse del 2014, ne hanno diritto i lavoratori con un reddito compreso tra gli 8.145 euro e i 24mila euro, l’importo di 960 euro annui è fisso se il reddito complessivo non è superiore a 24mila euro, decresce una volta superato il limite fino ad azzerarsi a 26mila euro. Il Governo, diversamente da quanto annunciato, non ha esteso il bonus ad altre platee (come pensionati o le partite Iva). T.F.R. mensile in busta paga (comma 26) Dal 1º marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti privati, esclusi i domestici e agricoli, con rapporto di lavoro da almeno 6 mesi con il medesimo datore di lavoro, possono esplicitamente richiedere di percepire in busta paga, la quota maturanda di TFR, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare. La manifestazione di volontà, se esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. Prevista la tassazione ordinaria e la non imponibilità ai fini previdenziali della parte ad integrazione della retribuzione. Per l’attuazione del presente comma è prevista l’emanazione di un DPR entro 30gg dall’entrata in vigore della legge. INCA INFormazione – N.55 Aspi, MiniAspi e Pensione Circolare INPS 180 del 23 dicembre 2014 Dal 1° gennaio 2013, tra le ipotesi di decadenza dalle indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, l’art. 2, comma 40, della legge n. 92 del 2012 ha espressamente previsto il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. Come si ricorderà, la precedente norma, legge 19 luglio 1993, n. 236, prevedeva l’incompatibilità della disoccupazione ordinaria e di quella speciale, con i trattamenti pensionistici diretti. La decadenza dalla fruizione o il non accesso all’indennità di disoccupazione ordinaria (DS) operava dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia o di anzianità. successivo a quello di perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, prima decorrenza utile della prestazione pensionistica. Perfezionamento dei requisiti per la pensione anticipata con età inferiore ai 62 anni di età. Inps, evidentemente, non ha ancora registrato che la legge di stabilità 2015, definitivamente approvata, ha previsto l’eliminazione della riduzione percentuale per il periodo transitorio, quindi fino ai requisiti maturati al 31.12.2017. Nella circolare infatti INPS distingue ancora i casi di chi avrà la riduzione percentuale e di chi invece ne sarà esentato: i soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni, quindi con la riduzione percentuale del trattamento pensionistico, potranno continuare a fruire delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI fino al compimento di 62 anni di età in assenza di domanda di pensione anticipata (questa disposizione dovrebbe valere per i requisiti perfezionati dal 1.1.2018- n.d.r.). Se invece nonostante la riduzione percentuale, la domanda di pensione venga comunque presentata, scatterà il diniego o la decadenza delle indennità Aspi o MiniAspi. Soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni e che non avranno alcuna riduzione percentuale dell’importo. Questa fattispecie si applica, viste le modifiche della LdS 2015, a tutti i lavoratori che matureranno i requisiti entro il 31.12.2017. Saranno respinte le domande di ASpI e mini ASpI per le quali la fruizione delle indennità dovrebbe decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del requisito contributivo senza la riduzione percentuale della pensione anticipata. Allo stesso modo i lavoratori decadono dalla fruizione delle indennità ASpI e mini-ASpI dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del requisito contributivo. Due concetti, requisiti e decorrenza dei trattamenti pensionistici, ovviamente diversi e nel merito Inps, ha chiesto chiarimenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con la presente circolare da conto della risposta ministeriale. Perfezionamento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato con età pari o superiore a 62 anni. Il lavoratore – al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato - non può accedere alle indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI, ovvero, decade dalle predette prestazioni in corso di fruizione. Saranno quindi respinte le domande di indennità di ASpI e mini ASpI per le quali la fruizione delle indennità dovrebbe decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, prima decorrenza utile della prestazione pensionistica. Allo steso modo, chi invece percepisce l’indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI decade dalla fruizione delle indennità dal primo giorno del mese 3 segue a pag.4 INCA INFormazione – N.55 Lavoratori a cui si applicano ancora i requisiti pensionistici e i regimi di decorrenza previgenti la legge 214/2011, quindi: beneficiari delle salvaguardie pensionistiche soggetti che hanno perfezionato i requisiti entro il 31.12.2011 chi richiede l’opzione donna con decorrenza entro il 2015 chi accede alla pensione in totalizzazione non vedenti (art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 503 del 1992) invalidi in misura non inferiore all’80% (art. 1, comma 8, del decreto legislativo n. 503 del 1992 ) Questi, raggiunti i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità, decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI dalla data di apertura della finestra di accesso. Così come saranno respinte le domande di ASpI e mini ASpI per le quali la fruizione delle indennità dovrebbe decorrere successivamente alla prima decorrenza utile della prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità (data di apertura della finestra di accesso). Valutazione ai fini pensionistici della contribuzione figurativa accreditata per la fruizione delle indennità mensili di ASpI e mini–ASpI. Come previsto per la contribuzione figurativa da disoccupazione ordinaria, anche la contribuzione figurativa riconosciuta per i periodi di fruizione delle indennità di ASpI e mini-ASpI è utile ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata, ma non anche ai fini del requisito dei 35 anni di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di anzianità. (il link alla circolare è nel titolo). INPS circ.181/2014 maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi. Hanno diritto agli Assegni Famigliari (AF) e alle quote di maggiorazione sulla pensione le categorie di lavoratori escluse dalla normativa degli assegni al nucleo familiare (ANF): coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti (AF) e pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (quote di maggiorazione di pensione).Gli importi delle prestazioni sono: Euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati; Euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati; Euro 1,21 mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati; I limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico familiare e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari, per l’anno 2015, sono i seguenti: Euro 707,54 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato; Euro 1.238,19 per due genitori ed equiparati. Verificato il carico familiare dei soggetti per cui si richiedono gli assegni o le quote di maggiorazione, l’effettiva erogazione della prestazione, nelle misure sopra riportate, è determinata dal non superamento dei limiti di reddito familiare e dalla quantità e dalla qualità dei componenti la famiglia. Allegate alla circolare sono riportate le 4 tabelle da applicarsi alle varie situazioni (il link alla circolare è nel titolo). Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione 2015 Dal 1° gennaio 2015 rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di 4 INCA INFormazione – N.55 Notizie in breve Messaggi e Circolari INPS Circolare n. 167 del 12 dicembre 2014, estese, dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e contratti di solidarietà (art. 16, comma 1 DL 149/2013 conv. con mod. dalla L. 13/2014 – D.I. 81401 del 22 aprile 2014 – D.M. 82762 del 27 giugno 2014). Le integrazioni salariali straordinarie per CIGS (L. 223/91) o contratto di solidarietà (art. 1L. 863/84) possono essere concesse, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai lavoratori dipendenti dei partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, che abbiano un’anzianità lavorativa presso i medesimi di almeno 90 giorni alla data della domanda al Ministero. Non è applicabile la disciplina riguardante la mobilità. Messaggio n° 9611 del 12 dicembre 2014. Inps comunica che, a seguito del monitoraggio, i contingenti di 17.710 unità (prima salvaguardia cd dei 65.000) e di 1.600 unità (seconda salvaguardia cd dei 55.000) relativi ai lavoratori percettori di assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà per il sostegno al reddito (esempio i lavoratori bancari in scivolo) , risultano esauriti con l’ultima decorrenza utile al 1 gennaio 2015 (cessazione rapporto di lavoro alla data del 31.12.2014). L’attività di monitoraggio proseguirà comunque mensilmente al fine di tener conto delle eventuali disponibilità che si dovessero verificare nei plafond assegnati, con aggiornamento dei dati relativi. Messaggio n. 9616 del 12 dicembre 2014 INPS informa che, a causa delle difficoltà insorte nel contesto dell’operazione di modifica delle deleghe RID sprovviste della clausola ad importo fisso, tutte le rate non pagate, per il versamento dei contributi da riscatto, ricongiunzione e rendite vitalizie, per i mesi da dicembre 2013 a novembre 2014, potranno essere versate entro e non oltre il 28 febbraio 2015 (le rate versate in ritardo nel suddetto intervallo temporale saranno quindi da considerare come tempestivamente e regolarmente versate). Con una successiva comunicazione, l’Istituto fornirà alle strutture territoriali l’elenco contenente i nominativi dei soggetti interessati affinché siano contattati (telefonicamente, per posta elettronica o cartacea) ed informati della possibilità di effettuare i pagamenti mancanti entro il termine stabilito. Circolare 179 del 23 dicembre 2014 La presente circolare disciplina l’applicazione del regime telematico esclusivo per la presentazione delle seguenti domande di ricongiunzione: nel fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell’art. 1 della legge n. 29/1979; nel Fondo quiescenza Poste e nel Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979; dei periodi assicurativi per i liberi professionisti ai sensi dell’art. 1 della legge n. 45/1990 A far data dal 16.03.2015, la presentazione delle domande di ricongiunzione dovrà avvenire esclusivamente in via telematica; fino al 15.03.2015 è previsto un periodo transitorio, durante il quale tali domande potranno essere presentate sia attraverso la consueta modalità, in formato cartaceo, sia nella modalità telematica. Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova, 22 – 20123 Milano (MI) Tel. 02-26254333 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 5 INCA INFormazione – N.55
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