n° 55 del 7 gennaio 2015

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7 gennaio 2015
Legge di stabilità 2015
In questo numero:
Gli interventi previdenziali
La Camera ha approvato invia definitiva la legge di stabilità
per l’anno 2015 (legge 190/2014).
Il testo, uscito dai passaggi parlamentari è parecchio diverso
da quello in entrata sul quale avevamo scritto nella NL n°47
del 29 ottobre 2014.
Il testo della legge, come sempre avviene se approvata
con la fiducia, è un articolo unico con più di 700 commi,
quindi di non facile lettura.
Questa prima parte dell’articolo è dedicata ad alcuni
aspetti previdenziali della legge, la seconda parte (che
pubblicheremo settimana prossima) sarà dedicata agli
interventi sui Patronati.
Cancellate le penalizzazioni per le pensioni anticipate (ex
anzianità) (comma 113) ottenute prima dei 62 anni di età, con
effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio
2015. La riduzione percentuale del trattamento pensionistico non
trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il
previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre
2017. Seppur limitata al periodo transitorio (decorrenze dal 2015
al 2017), ricordiamo che la cancellazione delle penalizzazioni era
un obiettivo della CGIL, contenuta anche nei documenti
congressuali.
Pensioni: limitazione della quota contributiva (comma 707708-709). Ai trattamenti pensionistici, compresi quelli già
liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge e
a decorrere dal Gennaio 2015, è prevista una limitazione
della quota contributiva nei confronti di quei lavoratori che,
grazie a elevate retribuzioni, riescono a accedere a un
Segue a pag.2
Legge di stabilità 2015:
gli interventi
previdenziali
pag.1-2
Aspi, Mini-Aspi e
pensione: circolare INPS
180/2014
pag.3-4
Assegni Familiari e
quote di maggiorazione
2015: circolare INPS
181/2014
pag.4
Notizie in breve:
circolari e messaggi Inps
pag.5
Cancellata la riduzione percentuale sulle Anticipate ante
62 anni con dec.2015 e fino ai requisiti maturati entro 2017
trattamento pensionistico di importo superiore
rispetto a quello calcolato con le vecchie
regole. In ogni caso, l’importo complessivo del
trattamento pensionistico non potrà
eccedere quello che sarebbe stato liquidato
con l’applicazione delle regole di calcolo
vigenti prima della data di entrata in vigore
del Dl 201/2011.
Amianto: i commi 112, 115, 116 e 117
riguardano problematiche connesse




alla validità delle certificazioni INAIL di
esposizione all’amianto a suo tempo
annullate;
all’estensione delle prestazioni del Fondo
per le vittime dell'amianto anche ai malati
di mesotelioma che abbiano contratto la
patologia, o per esposizione familiare a
lavoratori impiegati nella lavorazione
dell'amianto ovvero per esposizione
ambientale comprovata;
al riconoscimento delle maggiorazioni
dell’anzianità contributiva previste per i
lavoratori esposti ad amianto (certificata da
INAIL) e dipendenti da imprese che hanno
cessato l’attività;
alla salvaguardia pensionistica per gli ex
lavoratori dipendenti di imprese che hanno
svolto attività di scoibentazione e bonifica e
che hanno cessato il loro rapporto di lavoro
per effetto della chiusura, dismissione o
fallimento dell'impresa presso cui erano
occupati.
Bonus bebè (comma 125)
per ogni figlio nato o adottato dal 2015 al
2017 concesso un assegno annuo di 960 euro
erogato su base mensile a decorrere dalla
data di nascita o di adozione. L’assegno è
corrisposto, a domanda, dall’INPS, fino al
compimento del terzo anno d’età ovvero dal
terzo anno di ingresso nella famiglia a seguito
dell’adozione.
La condizione per il diritto è che il nucleo
familiare di appartenenza del genitore
richiedente l'assegno sia in una condizione
economica corrispondente a un valore
dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro
annui.
Nel caso di ISEE non superiore a 7.000 euro
annui, l'importo dell'assegno è raddoppiato.
Per l’attuazione sarà necessaria
l’emanazione, entro 30 gg dalla data di
2
entrata in vigore della presente Legge, di un
Decreto interministeriale.
Fondi pensione (comma 91, 92, 93):
Sul risultato netto maturato in ciascun periodo
di imposta, la tassazione dell’11,50 percento è
incrementata al 20 percento. Incrementata
anche la tassazione della rivalutazione del TFR
dal 11% al 17%.
La maggiore imposta verrà in parte restituita
come credito d’imposta, dal 2016, nel caso di
investimenti a medio e a lungo termine per
finanziare interventi mirati ad esempio sul
welfare o alla riqualificazione degli immobili.
Per l'attuazione dei commi da 91 a 93 è
prevista la spesa di 80 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2016.
Bonus 80 euro (commi 12-15 e comma
27). Nel 2015 Il bonus Irpef di 80 euro in
busta paga diventa strutturale. Le
condizioni sono le stesse del 2014, ne
hanno diritto i lavoratori con un reddito
compreso tra gli 8.145 euro e i 24mila euro,
l’importo di 960 euro annui è fisso se il
reddito complessivo non è superiore a
24mila euro, decresce una volta superato
il limite fino ad azzerarsi a 26mila euro.
Il Governo, diversamente da quanto
annunciato, non ha esteso il bonus ad
altre platee (come pensionati o le partite
Iva).
T.F.R. mensile in busta paga (comma 26)
Dal 1º marzo 2015 al 30 giugno 2018, i
lavoratori dipendenti privati, esclusi i domestici
e agricoli, con rapporto di lavoro da almeno 6
mesi con il medesimo datore di lavoro,
possono esplicitamente richiedere di
percepire in busta paga, la quota maturanda
di TFR, compresa quella eventualmente
destinata ad una forma pensionistica
complementare.
La manifestazione di volontà, se esercitata, è
irrevocabile fino al 30 giugno 2018.
Prevista la tassazione ordinaria e la non
imponibilità ai fini previdenziali della parte ad
integrazione della retribuzione.
Per l’attuazione del presente comma è
prevista l’emanazione di un DPR entro 30gg
dall’entrata in vigore della legge.
INCA INFormazione – N.55
Aspi, MiniAspi e
Pensione
Circolare INPS 180 del 23
dicembre 2014
Dal 1° gennaio 2013, tra le ipotesi di
decadenza dalle indennità di
disoccupazione ASpI o mini-ASpI, l’art. 2,
comma 40, della legge n. 92 del 2012 ha
espressamente previsto il raggiungimento
dei requisiti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato.
Come si ricorderà, la precedente norma,
legge 19 luglio 1993, n. 236, prevedeva
l’incompatibilità della disoccupazione
ordinaria e di quella speciale, con i
trattamenti pensionistici diretti. La
decadenza dalla fruizione o il non
accesso all’indennità di disoccupazione
ordinaria (DS) operava dalla data di
decorrenza della pensione di vecchiaia o
di anzianità.
successivo a quello di perfezionamento
dei requisiti per la pensione di vecchiaia o
anticipata, prima decorrenza utile della
prestazione pensionistica.
Perfezionamento dei requisiti per la
pensione anticipata con età inferiore ai
62 anni di età.
Inps, evidentemente, non ha ancora
registrato che la legge di stabilità 2015,
definitivamente approvata, ha previsto
l’eliminazione della riduzione percentuale
per il periodo transitorio, quindi fino ai
requisiti maturati al 31.12.2017. Nella
circolare infatti INPS distingue ancora i casi
di chi avrà la riduzione percentuale e di
chi invece ne sarà esentato:

i soggetti che perfezionano il requisito
contributivo per la pensione anticipata
con età inferiore a 62 anni, quindi con
la riduzione percentuale del
trattamento pensionistico, potranno
continuare a fruire delle indennità di
disoccupazione ASpI e mini-ASpI fino al
compimento di 62 anni di età in
assenza di domanda di pensione
anticipata (questa disposizione
dovrebbe valere per i requisiti
perfezionati dal 1.1.2018- n.d.r.).
Se invece nonostante la riduzione
percentuale, la domanda di pensione
venga comunque presentata, scatterà
il diniego o la decadenza delle
indennità Aspi o MiniAspi.

Soggetti che perfezionano il requisito
contributivo per la pensione anticipata
con età inferiore a 62 anni e che non
avranno alcuna riduzione percentuale
dell’importo. Questa fattispecie si
applica, viste le modifiche della LdS
2015, a tutti i lavoratori che
matureranno i requisiti entro il
31.12.2017.
Saranno respinte le domande di ASpI e
mini ASpI per le quali la fruizione delle
indennità dovrebbe decorrere dal
primo giorno del mese successivo a
quello di perfezionamento del requisito
contributivo senza la riduzione
percentuale della pensione anticipata.
Allo stesso modo i lavoratori decadono
dalla fruizione delle indennità ASpI e
mini-ASpI dal primo giorno del mese
successivo a quello di perfezionamento
del requisito contributivo.
Due concetti, requisiti e decorrenza dei
trattamenti pensionistici, ovviamente
diversi e nel merito Inps, ha chiesto
chiarimenti al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e con la presente
circolare da conto della risposta
ministeriale.
Perfezionamento dei requisiti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato
con età pari o superiore a 62 anni.
Il lavoratore – al raggiungimento dei
requisiti per il pensionamento di vecchiaia
o anticipato - non può accedere alle
indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI, ovvero, decade dalle predette
prestazioni in corso di fruizione.
Saranno quindi respinte le domande di
indennità di ASpI e mini ASpI per le quali la
fruizione delle indennità dovrebbe
decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello di perfezionamento
dei requisiti per la pensione di vecchiaia o
anticipata, prima decorrenza utile della
prestazione pensionistica.
Allo steso modo, chi invece percepisce
l’indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI decade dalla fruizione delle
indennità dal primo giorno del mese
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segue a pag.4
INCA INFormazione – N.55
Lavoratori a cui si applicano ancora i
requisiti pensionistici e i regimi di
decorrenza previgenti la legge
214/2011, quindi:






beneficiari delle salvaguardie
pensionistiche
soggetti che hanno perfezionato i
requisiti entro il 31.12.2011
chi richiede l’opzione donna con
decorrenza entro il 2015
chi accede alla pensione in
totalizzazione
non vedenti (art. 1, comma 6, del
decreto legislativo n. 503 del 1992)
invalidi in misura non inferiore all’80% (art.
1, comma 8, del decreto legislativo n.
503 del 1992 )
Questi, raggiunti i requisiti per il
pensionamento di vecchiaia o di
anzianità, decadono dalla fruizione delle
indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI dalla data di apertura della finestra di
accesso.
Così come saranno respinte le domande
di ASpI e mini ASpI per le quali la fruizione
delle indennità dovrebbe decorrere
successivamente alla prima decorrenza
utile della prestazione pensionistica di
vecchiaia o di anzianità (data di apertura
della finestra di accesso).
Valutazione ai fini pensionistici della
contribuzione figurativa accreditata per la
fruizione delle indennità mensili di ASpI e
mini–ASpI.
Come previsto per la contribuzione figurativa
da disoccupazione ordinaria, anche la
contribuzione figurativa riconosciuta per i
periodi di fruizione delle indennità di ASpI e
mini-ASpI è utile ai fini del diritto e della misura
della pensione anticipata, ma non anche ai
fini del requisito dei 35 anni di contribuzione
richiesto per il diritto alla pensione di anzianità.
(il link alla circolare è nel titolo).
INPS circ.181/2014
maggiorazione di pensione, sia i limiti di
reddito mensili per l'accertamento del
carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.
Hanno diritto agli Assegni Famigliari (AF)
e alle quote di maggiorazione sulla
pensione le categorie di lavoratori
escluse dalla normativa degli assegni al
nucleo familiare (ANF): coltivatori diretti,
coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti
(AF) e pensionati delle gestioni speciali
per i lavoratori autonomi (quote di
maggiorazione di pensione).Gli importi
delle prestazioni sono:



Euro 8,18 mensili spettanti ai
coltivatori diretti, coloni, mezzadri per
i figli ed equiparati;
Euro 10,21 mensili spettanti ai
pensionati delle gestioni speciali per i
lavoratori autonomi e ai piccoli
coltivatori diretti per il coniuge e i figli
ed equiparati;
Euro 1,21 mensili spettanti ai piccoli
coltivatori diretti per i genitori ed
equiparati;
I limiti di reddito mensili da considerare
ai fini dell’accertamento del carico
familiare e quindi del riconoscimento del
diritto agli assegni familiari, per l’anno
2015, sono i seguenti:


Euro 707,54 per il coniuge, per un
genitore, per ciascun figlio od
equiparato;
Euro 1.238,19 per due genitori ed
equiparati.
Verificato il carico familiare dei soggetti per
cui si richiedono gli assegni o le quote di
maggiorazione, l’effettiva erogazione della
prestazione, nelle misure sopra riportate, è
determinata dal non superamento dei limiti
di reddito familiare e dalla quantità e dalla
qualità dei componenti la famiglia. Allegate
alla circolare sono riportate le 4 tabelle da
applicarsi alle varie situazioni (il link alla
circolare è nel titolo).
Assegni familiari e quote di
maggiorazione di pensione 2015
Dal 1° gennaio 2015 rivalutati sia i limiti di
reddito familiare ai fini della cessazione o
riduzione della corresponsione degli
assegni familiari e delle quote di
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INCA INFormazione – N.55
Notizie in breve
Messaggi e Circolari INPS
Circolare n. 167 del 12 dicembre 2014,
estese, dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai
movimenti politici le disposizioni in materia di
trattamento straordinario di integrazione
salariale e contratti di solidarietà (art. 16,
comma 1 DL 149/2013 conv. con mod.
dalla L. 13/2014 – D.I. 81401 del 22 aprile
2014 – D.M. 82762 del 27 giugno 2014).
Le integrazioni salariali straordinarie per
CIGS (L. 223/91) o contratto di solidarietà
(art. 1L. 863/84) possono essere concesse, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, ai lavoratori
dipendenti dei partiti e i movimenti politici e
le loro rispettive articolazioni e sezioni
territoriali, che abbiano un’anzianità
lavorativa presso i medesimi di almeno 90
giorni alla data della domanda al Ministero.
Non è applicabile la disciplina riguardante
la mobilità.
Messaggio n° 9611 del 12 dicembre 2014.
Inps comunica che, a seguito del
monitoraggio, i contingenti di 17.710 unità
(prima salvaguardia cd dei 65.000) e di
1.600 unità (seconda salvaguardia cd dei
55.000) relativi ai lavoratori percettori di
assegni straordinari erogati dai Fondi di
solidarietà per il sostegno al reddito
(esempio i lavoratori bancari in scivolo) ,
risultano esauriti con l’ultima decorrenza
utile al 1 gennaio 2015 (cessazione rapporto
di lavoro alla data del 31.12.2014).
L’attività di monitoraggio proseguirà
comunque mensilmente al fine di tener
conto delle eventuali disponibilità che si
dovessero verificare nei plafond assegnati,
con aggiornamento dei dati relativi.
Messaggio n. 9616 del 12 dicembre 2014
INPS informa che, a causa delle difficoltà
insorte nel contesto dell’operazione di
modifica delle deleghe RID sprovviste della
clausola ad importo fisso, tutte le rate non
pagate, per il versamento dei contributi da
riscatto, ricongiunzione e rendite
vitalizie, per i mesi da dicembre 2013 a
novembre 2014, potranno essere versate
entro e non oltre il 28 febbraio 2015 (le rate
versate in ritardo nel suddetto intervallo
temporale saranno quindi da considerare
come tempestivamente e regolarmente
versate).
Con una successiva comunicazione,
l’Istituto fornirà alle strutture territoriali
l’elenco contenente i nominativi dei
soggetti interessati affinché siano contattati
(telefonicamente, per posta elettronica o
cartacea) ed informati della possibilità di
effettuare i pagamenti mancanti entro il
termine stabilito.
Circolare 179 del 23 dicembre 2014 La
presente circolare disciplina l’applicazione
del regime telematico esclusivo per la
presentazione delle seguenti domande di
ricongiunzione:



nel fondo pensioni lavoratori dipendenti
dell’assicurazione generale obbligatoria
ai sensi dell’art. 1 della legge n. 29/1979;
nel Fondo quiescenza Poste e nel Fondo
Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. ai
sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979;
dei periodi assicurativi per i liberi
professionisti ai sensi dell’art. 1 della
legge n. 45/1990
A far data dal 16.03.2015, la presentazione
delle domande di ricongiunzione dovrà
avvenire esclusivamente in via telematica;
fino al 15.03.2015 è previsto un periodo
transitorio, durante il quale tali domande
potranno essere presentate sia attraverso la
consueta modalità, in formato cartaceo, sia
nella modalità telematica.
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22 – 20123 Milano (MI)
Tel. 02-26254333
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
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