Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 2014 VERBALE N. 5 (seduta n. 719) Il giorno 4 febbraio 2014 nei locali della sede di Via Solferino n. 15 in Roma, è riunito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per discutere il seguente ordine del giorno: 1. Relazione del Presidente. 2. Istanze preliminari. 3. Procedimenti disciplinari: audizioni ore 12,00 e 12,30 (Consiglieri Montagna e Aiello). 4. Incompatibilità: audizione ore 17,30 (Consigliere Alberghina). 5. Approvazione del verbale relativo alla seduta del 28 gennaio 2014. Presenti: Mario CAVALLARO, Presidente Michele ANCONA, Vice Presidente Massimo SCUFFI, Consigliere Fausto ALBERGHINA, Consigliere Alfredo MONTAGNA, Consigliere Santi CONSOLO, Consigliere Lucio DI NOSSE, Consigliere Lucia PICONE, Consigliere Giuseppe CARACCIOLO, Consigliere Lorella FREGNANI, Consigliere Barbara DE DONNO, Consigliere Giuliana PASSERO, Consigliere Domenico AIELLO, Consigliere Assenti: Giuseppe SAVOCA, Vice Presidente Giuseppe DI MARTINO, Consigliere 1 La seduta ha inizio alle ore 11,20. Preso atto della regolare costituzione assume la Presidenza il Presidente Mario CAVALLARO e con funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Angela DELLO IACONO. Sul primo punto all’ordine del giorno:Relazione del Presidente. Il PRESIDENTE comunica che l’audizione al Senato è stata rinviata alla data del 4 marzo 2014, alle ore 14,30 e che andrà una delegazione del Consiglio. Evidenzia che la settimana prossima l’11.02.2014, alle ore 11,00, il Vice Ministro Casero verrà in visita al Consiglio. Il PRESIDENTE fa presente di aver avuto un incontro con il Capo del Dipartimento delle Finanze del MEF Dott.ssa Lapecorella e che domani è fissato un incontro congiunto con il Vice Ministro Casero, il Capo del Dipartimento delle Finanze del MEF Dott.ssa Lapecorella, il Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria del MEF Dott. Sirianni. A detto incontro sarà accompagnato dal Segretario Generale del CPGT. Evidenzia, altresì, che si è in attesa di ricevere risposta alle richieste di incontro formulate alla Presidenza del Consiglio ed al Presidente della Repubblica. Sul quinto punto all’ordine del giorno: Approvazione del verbale relativo alla seduta del 28 gennaio 2014. Il PRESIDENTE fa presente che è stato distribuito il verbale relativo alla seduta del 28 gennaio 2014 e che, se non ci sono osservazioni, si intenderà approvato. Il Consigliere CONSOLO, il Consigliere DE DONNO ed il Consigliere AIELLO formulano emendamenti, rispettivamente, alle pagine 4 e 9. Il Consiglio, recepiti gli emendamenti approva il verbale n. 4 relativo alla seduta del 28 gennaio 2014. Sul secondo punto all’ordine del giorno: Istanze preliminari. Il PRESIDENTE fa presente che la C.T.R. della Lombardia, con nota del 3.02.2014, in deroga ai termini previsti nella Risoluzione consiliare n. 7/2013, richiede un differimento della data di celebrazione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario della C.T.R. Lombardia dal 15/03/2014 (data precedentemente comunicata a codesto onorevole Consiglio con propria nota del 11/12/2013) al 22/03/2014, al fine di garantire al Presidente f.f. appena insediato il tempo necessario per una adeguata organizzazione delle incombenze connesse all'importante e prestigioso evento di cui sopra. Il Consiglio delibera di accogliere la richiesta. Il Consigliere CARACCIOLO fa presente che si potrebbe già implementare il Sito del CPGT per una maggiore accessibilità da parte dei giudici tributari e per la trasparenza dei lavori del Consiglio, con l’inserimento degli ordini del giorno e dei verbali delle sedute. 2 Il PRESIDENTE fa presente che nulla osta a detta iniziativa ma preliminarmente è necessario predisporre un Regolamento ad hoc poiché vi è da tener conto dei dati sensibili, pertanto, una volta approvata la regolamentazione, si potrà decidere il contenuto e le modalità di inserimento degli atti del Consiglio nel sito. Il PRESIDENTE chiede ai Presidenti delle Commissioni se oggi vi sono istanze preliminari. Il Consigliere PICONE fa presente che vi sono tre proposte di delibera della Commissione Contenzioso relative ai Dottori . Il Consigliere MONTAGNA fa presente che vi sono sei provvedimenti della Commissione Disciplina relativi al rinvio di audizioni - fissate dal precedente Consiglio nelle due prossime settimane ma nel tardo pomeriggio - per procedimenti disciplinari e di decadenza che vengono differiti di una settimana ed anticipati come orario nella mattinata. Il Consiglio accoglie la richiesta ed il PRESIDENTE dispone che le citata istanza siano trattate immediatamente. Il Consigliere CARACCIOLO ritiene che le audizioni, come avviene al CSM, dovrebbero avvenire davanti la Commissione Disciplina e che il Regolamento per il procedimento disciplinare dovrebbe essere modificato. Il Consigliere MONTAGNA evidenzia che pur condividendo la necessità di emendare il Regolamento per il procedimento disciplinare in qualche parte, ritiene che l’audizione debba essere celebrata innanzi al Plenum, a garanzia del diritto di difesa dell’incolpato, poiché l’istruttoria è condotta dalla Commissione Disciplina, non esistendo nell’ambito del CPGT una Sezione Disciplina. Il Vice Presidente ANCONA ed il Consigliere CONSOLO condividono l’esigenza di garantire la terzietà del giudice e la tutela del diritto di difesa dell’incolpato celebrando l’audizione davanti al Plenum. Ufficio VII – Contenzioso: ricorsi. Il Consigliere PICONE relaziona anche in sostituzione del Consigliere Di Martino assente. Delibera n. 140/2014: Il Consigliere PICONE relaziona in ordine all’Avv. Rosa AVOLIO, giudice della C.T.P. di Salerno. Il Consiglio, visto il ricorso proposto dall’Avv. AVOLIO al TAR Lazio, avverso la delibera di decadenza disposta dal Consiglio nella seduta del 16.4.2000 e che il TAR Lazio, con sentenza n. 11401, depositata il 20.10.2004, rigettava il ricorso presentato dall'interessata; visto il successivo ricorso presentato dall’interessata per l’annullamento, previa sospensiva, sia della citata sentenza del giudice di prime cure che di una serie di delibere consiliari, nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti (M.E.F. e C.P.G.T.) oltre che alla reintegrazione in forma specifica della predetta nelle funzioni di giudice della C.T.P. di Salerno, anche al risarcimento dei danni subiti per effetto dei provvedimenti impugnati; ritenuto che nelle more del giudizio di secondo 3 grado, la ricorrente Rosa AVOLIO decedeva in data 18.02.2011, mentre l’appello medesimo, veniva dichiarato perento dal Consiglio di Stato con n. 2012 del 23.09.2011; ritenuto che le Signore Monica NATALE e Federica NATALE, in qualità di eredi di Rosa AVOLIO, notificavano, all'Avvocatura dello Stato, ricorso del 16.03.2012 per la prosecuzione dei processo e contestuale istanza di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 1 D.Lgs n. 104/2010; ritenuto che il Ministero dell' Economia e delle Finanze e il Consiglio di Presidenza si costituivano nel giudizio proposto da Monica NATALE e Federica NATALE; preso atto che il Consiglio di Stato con sentenza n. 5569 del 29 gennaio 2013, depositata il 22 novembre 2013, ha accolto l'avverso appello, in relazione al primo e al terzo motivo (sub lett. a) e c) dell'esposizione in fatto, con la conseguente riforma della sentenza impugnata, disponendo l'accoglimento della domanda di condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno; delibera di prendere atto della citata sentenza n. 5569/13 del Consiglio di Stato; di trasmettere, la presente delibera insieme alla sentenza in argomento, agli Uffici Status e Compensi del CPGT, per gli urgenti provvedimenti di propria competenza. Delibera n. 141/2014: Il Consigliere FREGNANI relaziona in ordine al Dott. Alberto ALBANESE, giudice della C.T.P. di Napoli. Il Consiglio, premesso che il dottor ALBANESE Alberto, giudice presso la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, aveva presentato ricorso al T.A.R. Lazio per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera consiliare n. 2230 del 17 settembre riguardante un concorso interno, ritenendosi leso dalla disposizione del bando che lo escludeva dal concorso in quanto in possesso solo di laurea equipollente e non di quelle tassativamente richieste; che, successivamente, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e il Ministero dell' Economia e delle Finanze si costituivano in giudizio, rappresentati e difesi dall' Avvocatura Generale dello Stato; preso dell' ordinanza n. 4945 del 17 dicembre 2013 con la quale il TAR Lazio ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente, rinviando le parti alla pubblica udienza del 22 ottobre 2014 per l'esame di merito della controversia e disposto, nel contempo, l'esecuzione dell' ordinanza stessa a carico dell' Amministrazione; vista la nota della Commissione Contenzioso n. 1046 del 29 gennaio 2014, con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato è stata invitata a proporre ricorso in appello al Consiglio di Stato, avverso la citata ordinanza n. 4945/2013 del TAR Lazio, con la richiesta della totale riforma e sospensione della sua esecuzione; condivise le argomentazioni esposte nella citata nota della Commissione Contenzioso; delibera di approvare quanto è stato disposto con la nota presidenziale sopra citata, nonché di ratificarne il contenuto. Delibera n. 142/2014: Il Consigliere PICONE relaziona in ordine al Dott. Francesco CASTELLANO, Presidente della C.T.R. del Friuli Venezia Giulia. 4 Il Consiglio, premesso che il dottor Francesco CASTELLANO, Presidente della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, presentava, in data 16 dicembre 2013, domanda di partecipazione all' interpello, indetto con delibera n, 2667 del 29 ottobre 2013, per la copertura dei posti vacanti di Presidente di Commissione presso le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, chiedendo di essere nominato Presidente della Commissione Tributaria Regionale dell' Emilia Romagna, visto il ricorso proposto il 23 dicembre 2013 dal dottor CASTELLANO al TAR Lazio, contro il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e il Ministero dell' Economia e delle Finanze, per I' annullamento, previa sospensiva dell' esecutività, della delibera consiliare n. 2667 del 29 ottobre 2013, limitatamente alla parte riguardante l'interpello relativo alla Commissione Tributaria Regionale dell' Emilia Romagna; considerato che il ricorrente, precedentemente, aveva presentato due istanze di autotutela con le quali aveva chiesto l’anticipo al 28 dicembre 2013 della data di chiusura della procedura concorsuale, eccependo che il termine "lungo" fissato per la presentazione delle domande di partecipazione lo penalizzava per perdita di chance, in quanto, dodici giorni prima della scadenza del termine, avrebbe compiuto 72 anni, con la conseguente esclusione dalla prova selettiva per superato limite di età, preso atto che la Commissione Concorsi, non ha ravvisato alcun aspetto di illegittimità nella previsione del termine fissato per la data di scadenza delle domande di partecipazione all'interpello, ritenendo insussistenti le doglianze espresse dal dottor Castellano; ritenute le ragioni esposte dal ricorrente infondate e non condivisibili; visto l’allegato rapporto, predisposto dall' Ufficio Contenzioso di questo Consiglio, e condivise le argomentazioni in punto di fatto e di diritto in esso esposte; considerato che la scadenza per la costituzione avanti al TAR era il 25 gennaio 2014 e dato che solo in data 22 gennaio 2014 era stato trasmesso, via e mail, dall' Avvocatura dello Stato il citato ricorso, non notificato al Consiglio né mai prima pervenuto, si è provveduto, per l’urgenza, il giorno successivo 23 gennaio, a inviare, con lettera direttoriale, all' Avvocatura Generale dello Stato, il richiesto rapporto nonché la documentazione necessaria ai fini della difesa in giudizio, delibera di approvare quanto è stato disposto con la nota direttoriale sopra citata, nonché di ratificarne il contenuto. Il Consigliere CONSOLO si astiene in ordine alla delibera n. 142/2014. Ufficio VI – Provvedimenti disciplinari e di decadenza: rinvio audizioni. Il Consigliere ALBERGHINA relaziona in ordine al Dott. Il Consiglio, attesa l’istanza di rinvio formulata dal Dott. delibera di rinviare l’audizione per il procedimento disciplinare alla seduta del 18.02.2014, alle ore 11,45. Il Consigliere CONSOLO relaziona in ordine al Dott. Il Consiglio, attese le esigenze connesse all’organizzazione della nuova consiliatura, delibera di rinviare l’audizione per il procedimento disciplinare alla seduta del 18.02.2014, alle ore 11,30. 5 Il Consigliere MONTAGNA relaziona in ordine al Dott. Il Consiglio, attese le esigenze connesse all’organizzazione della nuova consiliatura, delibera di rinviare l’audizione per il procedimento disciplinare e l’audizione per il procedimento di sospensione provvisoria, rispettivamente, alla seduta del 18.02.2014, alle ore 12,00 ed alle ore 12,15. Il Consigliere AIELLO relaziona in ordine alla Dott.ssa Il Consiglio, attese le esigenze connesse all’organizzazione della nuova consiliatura, delibera di rinviare l’audizione per il procedimento disciplinare alla seduta del 4.03.2014, alle ore 11,45. Delibera n. 143/2014: Il Consigliere ALBERGHINA relaziona in ordine alla Dott.ssa Il Consiglio, visto la delibera consiliare n. 167/2013 del 22 gennaio 2013, con la quale la dott.ssa , giudice della Commissione tributaria provinciale di Bologna, veniva convocata, per la seduta del giorno 23 maggio 2013, alle ore 17,00, presso i locali del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in relazione al procedimento di decadenza dall'incarico ricoperto, avviato nei suoi confronti con delibera consiliare n. del 27 giugno 2012; rilevato che la seduta in argomento, rinviata in un primo momento al 17 settembre 2013, veniva poi differita al 18 febbraio 2014, come da verbale consiliare n. 23 del 17 settembre 2013; considerato che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria tenuto conto delle esigenze connesse all'organizzazione della nuova consiliatura, ha disposto il rinvio della discussione del procedimento innanzi menzionato; ritenuto, pertanto, che debba essere fissata una nuova data per la convocazione della dott.ssa in relazione al procedimento di decadenza a suo carico. Il PRESIDENTE fa presente che è stata apportata una modifica al calendario delle sedute per il mese di aprile, calendarizzando la seduta del 1° aprile 2014, in sostituzione di quella prevista per il 29 aprile 2014 che, pertanto, viene eliminata. Il Consiglio approva. (Allegato A). Sul terzo punto all’ordine del giorno: Procedimenti disciplinari: audizioni ore 12,00 e 12,30 (Consiglieri Montagna e Aiello). Viene introdotto il Dott. che dichiara: Sono Stefano giudice della C.T.P. di Pisa. Il Consigliere MONTAGNA riassume i capi di incolpazione richiamando la delibera consiliare del 19 novembre 2013, relativa al procedimento di sospensione provvisoria dall’incarico di giudice. Il relatore si riporta, altresì, al contenuto della memoria difensiva prodotta dall’incolpato. Il Dott. a.d.r.: integro quanto già riferito dal relatore evidenziando che il Comune dove attualmente esercito le mie funzioni a suo tempo è stato informato della pendenza del 6 giudizio, ma detta circostanza non è stata ritenuta dirimente rispetto alla nomina che mi è stata conferita di Segretario Generale ed ugualmente, mediante PEC, ho informato immediatamente la Commissione tributaria della pendenza del giudizio. Sono trascorsi tre anni nei quali ho continuato a svolgere le mie funzioni con correttezza e professionalità e fuori dall’ambito in cui l’imputazione è sorta. A.d.r.: per quanto concerne il fumus evidenzio che l’incarico di Direttore Generale mi è stato conferito il 29.12.2009 con decorrenza dall’1.01.2010, con atto del Sindaco sulla base del T.U. degli Enti locali il quale non prevede come atto presupposto alcun provvedimento di Organo collegiale, pertanto, tutta l’accusa cerca di dimostrare l’abuso di ufficio sul fatto che detta nomina è stata conseguita a seguito di una delibera emanata dalla Giunta il 29.12.2009 di riorganizzazione generale dell’Ente che è del tutto in conferente rispetto alla nomina a Direttore Generale. A mio avviso, si vuole strumentalmente togliere dignità all’atto con il quale sono state assegnate le funzioni di Direttore Generale. A.d.r.: le funzioni sono cosa differente dall’incarico. La Direzione Generale poteva essere affidata ad un Soggetto esterno che il Sindaco sceglieva e con un contratto a tempo determinato. La legge stabilisce che queste funzioni di Direttore Generale potessero essere conferite al Segretario Generale. La legge finanziaria è entrata in vigore il 1°gennaio 2010 ed ha soppresso la figura del Direttore Generale. Nell’interpretazione dottrinale si è ritenuto che l’incarico di Direttore Generale è stato soppresso ma non la facoltà da parte del Sindaco di conferire tali funzioni al Segretario Generale. Ciò è confermato anche da un parere espresso dalla Corte dei Conti sezione Lombardia la quale ha ritenuto che fosse soppressa la figura ma non l’affidabilità delle funzioni. La norma transitoria avrebbe avuto un effetto dirimente poiché in un successivo decreto convertito nel marzo 2010 si leggeva che “sono fatti salvi tutti gli incarichi posti in essere fino alla data di conversione del decreto (25.3.10)”, pertanto, nel caso di specie, l’incarico è stato fatto salvo dalla legge. A.d.r.: per quanto concerne la mobilità volontaria per l’attribuzione dell’incarico di Responsabile del Servizio Stampa è stata fatta confusione tra concorsi pubblici per l’accesso dall’esterno al Pubblico Impiego e selezioni di mobilità per il passaggio da un Ente all’altro all’interno del Pubblico Impiego. La diversità delle discipline si desume anche dalla designazione per le impugnazioni del giudice ordinario nel primo caso e del giudice amministrativo nel secondo. Nella fattispecie si ritiene che si sia violata la Costituzione ma la questione atteneva alla mobilità in bando di mobilità è stato predisposto sulla base del Regolamento comunale che era vigente già da dieci anni, anche perchè lo stesso GUP ha prosciolto gli altri due membri della Commissione, pertanto, il lavoro della Commissione è stato giudicato regolare. 7 A.d.r.: il bando è stato oggetto di contestazione per il punteggio minimale assegnato alla residenza nel Comune e la concorrente che è stata assunta possedeva tale requisito, detto requisito era già previsto nel Regolamento dieci anni prima ed è presente presso la maggior parte dei Regolamenti degli Enti locali, il colloquio è previsto nelle procedure di mobilità e la valutazione è discrezionale e nel caso in parola è emerso un giudizio di parità, pertanto è stato confermato l’esito della valutazione dei titoli. La Procura ha ipotizzato che il Soggetto che è stato assunto non avesse i titoli, mentre i titoli occorrenti erano il possesso della laurea e l’iscrizione all’Albo dei Giornalisti. La laurea era generica. La Procura è andata anche a studiare quali fossero i titoli per poter dirigere l’URP. La Funzione Pubblica, al riguardo, stabilisce il possesso della Laurea in Scienza delle Comunicazione o assimilabile - che non significa equipollenza - pertanto, l’assimilazione comporta una discrezionalità da parte dell’Ente. A.d.r.: ribadisco che le accuse sono infondate e che in questi tre anni ho continuato a svolgere con correttezza le mie funzioni anche come giudice tributario. Alle ore 12,20, lascia la seduta il Dott. A questo punto il Consiglio si riunisce in Camera di Consiglio per deliberare mentre si allontanano i Segretari verbalizzanti. Alle ore 12,40, rientrano i Segretari verbalizzanti mentre si allontana il Vice Presidente ANCONA. Il Consigliere AIELLO relaziona in ordine al procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. , giudice della C.T.P. di Foggia, convocato in data odierna e non comparso, il quale chiede un rinvio per nominare un nuovo difensore in sostituzione del Dott. Michele Ancona, neo componente del CPGT. Il Consiglio delibera di rinviare l’audizione del Dott. alla seduta del 18 marzo 2014, alle ore 12,15. La seduta è sospesa alle ore 12,45. La seduta riprende alle ore 15,25. Presenti: Mario CAVALLARO, Presidente Michele ANCONA, Vice Presidente Massimo SCUFFI, Consigliere Fausto ALBERGHINA, Consigliere Alfredo MONTAGNA, Consigliere Santi CONSOLO, Consigliere Lucio DI NOSSE, Consigliere Lucia PICONE, Consigliere Giuseppe CARACCIOLO, Consigliere 8 Lorella FREGNANI, Consigliere Giuseppe DI MARTINO, Consigliere Barbara DE DONNO, Consigliere Giuliana PASSERO, Consigliere Domenico AIELLO, Consigliere Assenti: Giuseppe SAVOCA, Vice Presidente Sul quarto punto all’ordine del giorno: Incompatibilità: audizione ore 17,30 (Consigliere Alberghina). Viene introdotto il Dott. Sono che dichiara: giudice della C.T.R. del Molise. Il Consigliere ALBERGHINA riassume le ragioni della convocazione richiamando la delibera del CPGT , di apertura del procedimento di decadenza per l’accertamento della eventuale sussistenza di cause di incompatibilità e riportandosi al contenuto della memoria difensiva prodotta dall’interessato. Il Dott. a.d.r: nel confermare quanto riferito dal relatore in ordine alla mia memoria difensiva, evidenzio che avevo già comunicato che mio fratello non ha mai rappresentato in giudizio davanti le Commissioni tributarie poiché è un Ufficiale esattoriale per Equitalia Centro, mentre io opero come magistrato nel distretto del Molise dove opera Equitalia Sud. Sono giudice del lavoro e anche come giudice ordinario non ho mai avuto problemi occupandomi talvolta di cartelle esattoriali. A.d.r.: in ogni caso se mi dovesse capitare una notifica da parte di mio fratello, mi asterrei. Alle ore 15,35, lascia la seduta il Dott. Il Consiglio sentito il relatore, esaminati gli atti, delibera l’archiviazione del procedimento di accertamento della eventuale sussistenza di cause di incompatibilità aperto nei confronti del Dott. giudice della Commissione tributaria regionale del Molise e delega il Consigliere ALBERGHINA a redigere il relativo provvedimento. Il Consigliere CONSOLO fa presente che vi sono delle ulteriori istanze preliminari urgenti della Commissione Status da sottoporre all’approvazione del Plenum. Il Consiglio accoglie la richiesta ed il PRESIDENTE dispone che le citata istanza siano trattate immediatamente. Alle ore 15,45, si allontanano dalla seduta per riunirsi con la Commissione Concorsi, il Vice Presidente ANCONA ed i Consiglieri MONTAGNA, PICONE e PASSERO. Ufficio I – Status dei giudici tributari. Il Consigliere AIELLO relaziona anche in sostituzione del Consigliere Montagna assente. 9 Delibera n. 144/2014: Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, sentito il Consigliere CONSOLO, visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31/12/2013, registrato il 9/01/2014, di costituzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che decreta la nomina dei seguenti consiglieri proclamati eletti : Dott. Michele ANCONA; Avv. Lorella FREGNANI; Dott. Alfredo MONTAGNA; Dott. Santi CONSOLO; Dott. Massimo SCUFFI; Avv. Giuliana PASSERO; Dott. Giuseppe CARACCIOLO; Dott. Giuseppe SAVOCA; Dott. Giuseppe DI MARTINO; Avv Lucia PICONE; Dott. Lucio DI NOSSE; Avv. Domenico AIELLO; Prof. Barbara DE DONNO; Prof. Avv. Fausto ALBERGHINA; Avv Mario CAVALLARO; visto il verbale n. 3 della seduta del 22/01/2014 d'insediamento dei consiglieri proclamati eletti in data 23/06/2013, dall'Ufficio Elettorale Centrale, nonché dei consiglieri eletti in data 18/09/2013 dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati; visto l'art. 6 comma 4 del Regolamento interno, delibera che i Consiglieri ANCONA Michele nato a Martina Franca (TA) il 15/12/1956 e Presidente di sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia; FREGNANI Lorella nata a Ferrara (FE) il 25/08/1960 e giudice della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara; MONTAGNA Alfredo nato a Napoli (NA) il 12/02/1951 e Presidente di sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto; CONSOLO Santi nato a Gangi (PA) il 4/09/1951 e giudice della Commissione Tributaria Regionale della Calabria; SCUFFI Massimo nato a Genova (GE) il 20/08/1948 e Presidente di sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano; PASSERO Giuliana nata a Torino (TO) l'11/06/1963 e giudice della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte; CARACCIOLO Giuseppe nato a Lecce (LE) il 13/08/1957, Vice Presidente di sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto e applicato in via esclusiva presso la Commissione Tributaria Regionale della Puglia; SAVOCA Giuseppe nato a Messina (ME) l'1/05/1945 e Presidente di sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia; DI MARTINO Giuseppe nato a Teramo (TE) il 12/08/1961 e giudice della Commissione Tributaria Provinciale di Roma; PICONE Lucia nata a Campobasso (CB) l'11/12/1954 e giudice della Commissione Tributaria Regionale del Molise; DI NOSSE Lucio nato a Frattamaggiore (NA) il 16/05/1952 e Presidente di sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta; sono esonerati dalle funzioni di componenti tributari presso le Commissioni di appartenenza dalla data di insediamento del 22/01/2014 e fino alla data di permanenza in carica presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Si comunichi: per opportuna conoscenza al Consiglio Superiore della Magistratura ed alle Commissioni Tributarie di appartenenza. Delibera n. 145/2014: Il Consigliere CONSOLO relaziona in ordine alla C.T.R. dell’Abruzzo. Il Consiglio, vista la comunicazione del 23/12/2013, del Presidente f.f. della CTR dell'Abruzzo, con la quale trasmetteva le istanze dei partecipanti all'interpello 10 Presidente di Commissione dott. Tullio MOFFA, Vice Presidente di sezione dott. Mario PACES e Vice Presidente di sezione dott. Tito CODAGNONE; considerato che il Vice Presidente di sezione dott. Mario PACES ed il Vice Presidente di sezione dott. Tito CODAGNONE dichiarano di partecipare per il posto di Presidente di sezione applicato e che la loro candidatura può essere presa in considerazione solo in assenza di candidati con la carica almeno di Presidente di sezione; considerato che il Presidente di sezione dott. Tullio MOFFA risulta già applicato presso la CTP di Pescara con l'incarico di PC f.f., fino alla data del 30 gennaio 2014; ritenuto, pertanto, opportuno procedere, in esito all'interpello in oggetto, prorogare l'applicazione del dott. Tullio MOFFA per ulteriori 6 mesi, o minor periodo in caso di presa di possesso del Presidente nominato a seguito delle procedure concorsuali in atto, con decorrenza dal 31 gennaio 2014; delibera la proroga dell'applicazione temporanea del Presidente di Commissione della CTP di Chieti, dott. Tullio MOFFA alla CTP di Pescara con la carica di Presidente di sezione e con le funzioni di Presidente di Commissione facente funzioni, per un periodo di ulteriori 6 mesi o anticipatamente alla data di copertura del posto messo a concorso ed in via di definizione di Presidente di Commissione o di sezione, ferme restando le funzioni svolte anche presso la Commissione di appartenenza. Delibera n. 146/2014: Il Consigliere CONSOLO relaziona in ordine al dott. , giudice della C.T.P. di Savona. Il Consiglio, vista la nota del 19/12/2013, con la quale il Presidente della VI Commissione ufficio disciplina di questo Consiglio di Presidenza, comunica, la scadenza della sanzione disciplinare della sospensione dalle funzioni per un periodo di quattro mesi a decorrere dal 2 agosto 2013, ed il reinserimento nei collegi del dott. Salvatore IDDA, giudice della Commissione Tributaria Provinciale di Savona, a far data dal 2 dicembre 2013; vista la nota del 28/11/2013 del Presidente di Commissione della Commissione Tributaria Provinciale di Savona, con la quale comunica di aver provveduto al reinserimento nei collegi del dott. Salvatore IDDA, a far data dal 2 dicembre 2013, per avvenuta scadenza del periodo di sospensione; delibera di prenderne atto. Delibera n. 147/2014: Il Consigliere CONSOLO relaziona in ordine all’Avv. Giovanna BASSO, vice presidente di sezione della C.T.P. di Messina. Il Consiglio, richiamata la delibera Consiliare n. 1916 del 23 luglio 2013, con la quale veniva disposta l'applicazione temporanea presso la CTP di Catania, del Vice Presidente di sezione della CTP di Messina Avv. Giovanna Basso, che ha continuato ad esercitare le funzioni anche presso la CTP di appartenenza, per il periodo di ulteriori 6 mesi fino al 31 gennaio 2014; vista la nota successivamente pervenuta, del Presidente della CTP di Catania, che per sopperire alla carenza di Vice Presidenti di sezione presso la CTP di Catania segnala, al fine di una ulteriore richiesta di proroga, la prossima scadenza del 31 gennaio 2014 dell'applicazione dell'Avv. Giovanna Basso; la definizione dei concorsi banditi per n. 17 posti di Presidente di sezione, 11 oltre che di Vice Presidenti di sezione e di giudici tributari, in considerazione della grave carenza in atto esistente della componente giudicante, in particolare, per quanto attiene ai Presidenti di sezione, e di Vice Presidenti, e che al riguardo, il predetto Vice Presidente di sezione è vincitore di concorso nella medesima qualifica presso la CTP di Catania; considerata opportuna la continuità nelle funzioni del Vice Presidente di sezione Avv. Giovanna Basso presso la CTP di Catania, contestualmente all'attività giurisdizionale da espletare anche presso la CTP di Messina (Commissione Tributaria di appartenenza); delibera la proroga dell'applicazione con decorrenza dal 12 febbraio 2014, dell'Avv. Giovanna Basso Vice Presidente di sezione della CTP di Messina, alla CTP di Catania, per il periodo di 12 mesi, o inferiore, al perfezionamento in qualità di vincitore di concorso in qualità di Presidente di sezione presso la CTP di Catania, fermo restando l'attività giurisdizionale da espletare anche presso la Commissione Tributaria Provinciale di appartenenza. Delibera n. 148/2014: Il Consigliere CONSOLO relaziona in ordine al Dott. al Dott. Vincenzo MADDALO, vice presidente della C.T.P. di Vibo Valentia. Il Consiglio, vista la nota del 24/10/2013, con la quale il Presidente f.f. della CTP di Lecce, a seguito dell'istanza prodotta dal Vice Presidente della CTP di Vibo Valentia dott. Vincenzo Maddalo, chiedeva un applicazione temporanea del medesimo, stante l'insufficienza numerica del personale giudicante presso la CTP di Lecce, anche in considerazione del fatto che per l'anno 2014 sarebbero cessati 2 Presidenti di sezione tra cui il Presidente f.f. della CTP e la vacanza di 2 Vice Presidenti, ed in considerazione della ulteriore circostanza della presentazione eccezionale di migliaia di ricorsi relativi a revisione di classamento catastale nella città di Lecce; visto il D.M. 11/4/2008 che prevede per la CTP di Lecce, 5 sezioni e 30 componenti e che allo stato attuale presso la citata CTP vi sono 22 membri giudicanti, con carenza di 2 Presidenti di sezione, 2 Vice Presidenti di sezione e 4 Giudici tributari, nelle more della definizione delle procedure concorsuali in atto per l'assegnazione di 1 Presidente di sezione, di 1 Vice Presidente di sezione e di n. 3 giudici tributari; tenuto conto presso detta Commissione risulta temporaneamente applicato il giudice tributario dott. Guido Domenico e che pertanto i posti cui sopperire nell'immediato per tale qualifica sono n. 3; constatato che presso la CTP di Vibo Valentia vi è un organico di 11 giudici e che il D.M. 11/04 /2008 prevede 3 sezioni, mentre al momento ve ne sono solo 2 attive mancando il Presidente di Commissione, n. 3 Presidenti di sezione e n. 1 Vice Presidente di sezione non considerando il Vice Presidente di sezione applicato dott. Bruto Gariani, della CTP di Catanzaro); considerato che i pareri favorevoli pervenuti, del Presidente f.f. della CTR della Calabria, con nota del 7 gennaio 2014, e del Presidente f.f. della CTP di Vibo Valentia con nota del 2/12/ 2013, unitamente all'istanza allegata del Vice Presidente di sezione dott. Vincenzo Maddalo, per essere applicato temporaneamente alla CTP di Lecce, non trovano corrispondenza con la situazione 12 dell'organico riscontrato presso la CTP di Vibo Valentia e, in particolare, con la carenza delle figure apicali e con la necessità di avere quale applicato da altra Commissione il Vice Presidente di sezione dott. Bruto Gariani; ritenuto, pertanto, che per poter valutare la possibilità di applicazione temporanea ad altra Commissione del Vice Presidente di sezione dott. Vincenzo Maddalo occorre attendere la definitiva assunzione delle funzioni dei vincitori del concorso presso la CTP di Vibo Valentia; valutato che, nelle more di procedure concorsuali, per far fronte alla carenza di figure apicali necessarie al funzionamento della CTP di Vibo Valentia si ritiene necessario effettuare un interpello regionale per la disponibilità di n. 3 Presidenti di sezione presso la richiamata Commissione Tributaria; considerato che la legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012 , n. 16), con l'art. 4, commi 39-bis e 40, ha istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, abrogando, coerentemente, la lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che obbligava i giudici tributari a risiedere nella Regione della Commissione Tributaria di appartenenza, preso atto, quindi, che a partire dalla entrata in vigore della richiamata normativa le applicazioni dei componenti delle Commissioni possono essere disposte su tutto il territorio nazionale, dando tuttavia la precedenza, a quelli in servizio nelle Commissioni ubicate nella regione cui appartiene la CT Provinciale o Regionale di applicazione, e che solo in mancanza di copertura dei posti da parte dei medesimi, possono essere presi in considerazione tramite interpello nazionale, i componenti provenienti da altre regioni (che saranno valutati secondo l'anzianità di servizio antecedente l'entrata in vigore delle nuove Commissioni Tributarie (01/04/1996) e a parità di condizioni dei medesimi, la maggiore anzianità anagrafica; delibera per quanto in motivazione, di non accogliere la richiesta di applicazione alla CTP di Lecce del doti Vincenzo Maddalo, Vice Presidente di sezione della CTP di Vibo Valentia; di delegare il Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Puglia ad interpellare le Commissioni Tributarie della Regione, nei termini di cui in premessa, invitandolo, a conclusione della procedura, a comunicare i partecipanti all'interpello e segnalando direttamente i 2 Presidenti di sezione, i 2 Vice Presidenti di sezione e i 3 giudici tributari ritenuti idonei ad essere applicati temporaneamente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, fermo restando l'espletamento dell'attività giurisdizionale anche presso le CTP di origine; di delegare il Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Calabria ad interpellare le Commissioni Tributarie della Regione, nei termini di cui in premessa invitandolo, a conclusione della procedura, a comunicare i partecipanti all'interpello e segnalando direttamente i 3 Presidenti di sezione ritenuti idonei ad essere applicati temporaneamente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia, fermo restando l'espletamento dell'attività giurisdizionale anche presso le CTP di origine. 13 Il Consigliere CARACCIOLO in relazione alla delibera n. 148/14, esprime voto contrario. Delibera n. 149/2014: Il Consigliere CONSOLO relaziona in ordine al Dott. Presidente f.f. della C.T.P. di Agrigento. Il Consiglio, vista la nota datata 9 gennaio 2014, del Presidente f.f. della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con la quale esprime parere favorevole alla richiesta di applicazione del Presidente f.f. della CTP di Agrigento, dott. Luigi Birritteri alla CTP di Roma, Commissione presso la quale il medesimo, è risultato vincitore di concorso a Presidente di sezione ed è in attesa di nomina; preso atto che a partire dalla entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012 , n. 16), con l'art. 4, commi 39-bis e 40, le applicazioni dei componenti delle Commissioni possono essere disposte su tutto il territorio nazionale, dando tuttavia la precedenza, a quelli in servizio nelle Commissioni ubicate nella regione cui appartiene la CT Provinciale o Regionale di applicazione, e che solo in mancanza di copertura dei posti da parte dei medesimi, possono essere presi in considerazione i componenti provenienti da altre regioni; rilevato tra l'altro, che presso la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento si è in attesa della definizione dei concorsi in svolgimento per 3 posti di Presidente di sezione e 3 di Vice Presidente di sezione, ( concorso n. 65 del 3/8/2011 e interpello- concorso); ritenuto che il Presidente f.f. della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia abbia opportunamente valutato l'attuale situazione degli organici della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento e l'esigenza di servizio in base anche ai carichi di lavoro; visto il parere favorevole del Presidente f.f. della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, previa valutazione positiva del Presidente della CTP di Roma; delibera di invitare il Presidente f.f. della Commissione Tributaria Provinciale di Roma a provvedere all'adempimento su richiamato, invitando anche il Presidente f.f della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ad esprimere il proprio parere sull'applicazione di che trattasi. Il Consiglio all’unanimità delibera che pratiche con oggetto similare a quest’ultima trattate siano direttamente esitate in Commissioni trattandosi di attività istruttoria endo- procedimentale. Delibera n. 150/2014: Il Consigliere AIELLO relaziona in ordine alla C.T.P. di Vicenza. Il Consiglio, premesso che con delibera Consiliare n. 2298 del 24/9/2013, venivano applicati temporaneamente alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza 4 giudici tributari e precisamente: i dott.ri Bruno Pierobon, Giovanni Zarantonello e Pietro Albertin della CTP di Padova e Domenico lannitti della CTP Belluno, per il periodo di 6 mesi, a decorrere dal mese di settembre 2013 e con le medesime qualifiche, fermo restando le funzioni giurisdizionali da svolgere presso la Commissione di appartenenza, e comunque fino alla copertura dei posti assegnati a seguito della procedura concorsuale per interpello in atto; vista la nota n. 59 del 15/1//2014, con la quale il Presidente f.f. della CTP di Vicenza, in considerazione 14 dell'approssimarsi della scadenza delle applicazioni richiamate (marzo 2014), ne chiede la proroga, stante la situazione di carenza degli organici che verrà ad assottigliarsi durante l'anno corrente rispetto al carico di lavoro esistente; constatata la nota del 23 /1/2014 con la quale il Presidente f.f della CTR del Veneto esprime parere favorevole alle proroghe delle applicazioni in argomento, delibera di prorogare le applicazioni dei giudici tributari dott.ri Giovanni Zarantonello, Bruno Pierobon, e Pietro Albertin della CTP di Padova e Domenico lannitti della CTP Belluno per il periodo di ulteriori 6 mesi, fermo restando le funzioni giurisdizionali da svolgere presso la Commissione di appartenenza e comunque per un minor periodo in caso di copertura dei posti assegnati a seguito della procedura concorsuale in via di definizione; di comunicare anche l'eventuale data del rientro dei medesimi giudici presso la CTP di Padova, in caso di nuove nomine per la definizione della procedura concorsuale o per scadenza naturale. Delibera n. 151/2014: Il Consigliere AIELLO relaziona in ordine alla C.T.P. di Verona. Il Consiglio, richiamata la delibera Consiliare n. 2804 del 12 novembre 2013, con la quale veniva invitato il Presidente f.f. della Commissione Tributaria Regionale del Veneto ad indire un interpello per la disponibilità di 1 Presidente di sezione e di 5 giudici tributari, per l'applicazione temporanea e non esclusiva presso la CTP di Verona, al fine dell'andamento regolare dei processi nelle more della definizione dei concorsi in atto; rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base regionale, il Presidente attuale f.f. della CTR Veneto, effettuando le valutazione delle esigenze delle Commissioni di provenienza, ha trasmesso la nota del 7/1/2014, con la quale comunica l'esito della procedura e l'elenco dei candidati alla applicazione temporanea di due giudici tributari, il dott. Luigi Quer giudice tributario della CTP di Treviso e del dott. Bruno Pierobon giudice tributario della CTP di Padova; considerato inoltre, che il numero dei Presidenti di sezione candidati alla applicazione presso la CTP di Verona, è risultato in eccedenza per il posto disponibile, e che pertanto si è proceduto tra i Presidenti di sezione dott. Sabino Giarrusso, Presidente di sezione della CTP di Vicenza dal 23/10/1989, ed il dott. Bruno Bazzotti, Presidente di sezione della CTP Treviso dal 17/10/1983, a valutare i criteri di precedenza secondo l'anzianità di servizio nella medesima qualifica, dall'entrata in vigore delle nuove Commissioni Tributarie 1/4/1996 ( risoluzione Consiliare n. 4 del 17/7/2012); rilevato che secondo i suddetti criteri, colui che ha i requisiti per l'applicazione di che trattasi è il dott. Bruno Bazzotti Presidente di sezione della CTP Treviso; tenuto conto che con le suddette applicazioni temporanee, si soddisfano in parte le esigenze di organico di giudici tributari per la CTP Verona, in attesa della definizione del concorso bandito per la copertura di 5 posti di giudice tributario; rilevato, infine, che l'interpello regionale risulta andato deserto per quanto alla necessità di 3 giudici tributari e si rende, pertanto, necessario procedere ad altro interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea di tali figure professionali, da effettuarsi con separata delibera e 15 mediante pubblicazione sul sito internet del Consiglio di Presidenza; delibera l'applicazione temporanea non esclusiva alla Commissione Tributaria Provinciale di Verona del dott. Bruno Bazzotti Presidente di sezione della CTP Treviso, del dott. Luigi Quer giudice tributario della CTP di Treviso e del dott. Bruno Pierobon giudice tributario della CTP di Padova, a decorrere dal 18 febbraio 2014 e per il periodo di 12 mesi, o inferiore in caso di copertura dei posti a seguito di procedura concorsuale, con la medesima qualifica e fermo restando l'attività giurisdizionale da svolgere anche presso le CTP di appartenenza. Delibera n. 152/2014: Il Consigliere AIELLO relaziona in ordine alla C.T.P. di Verona. Il Consiglio, richiamata la delibera Consiliare n. 2804 del 12 novembre 2013, con la quale veniva invitato il Presidente f.f. della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, ad indire un interpello per la disponibilità di 1 Presidente di sezione e di 5 giudici tributari per l'applicazione temporanea presso la CTP di Verona, al fine dell'andamento regolare dei processi, nelle more della definizione dei concorsi in atto; considerato che in esito alla procedura di interpello su base regionale, effettuata dal Presidente f.f. della CTR Veneto, sono stati applicati temporaneamente, alla CTP di Verona, con delibera Consiliare a parte, il dott. Bruno Bazzotti, Presidente di sezione della CTP di Treviso e i dott.ri Luigi Quer, giudice tributario della CTP di Treviso e Bruno Pierobon giudice tributario della CTP di Padova; rilevato che l'interpello regionale per quanto alla necessità di 3 giudici tributari risulta andato deserto, e si rende pertanto necessario procedere ad altro interpello in sede nazionale, per la disponibilità all'applicazione temporanea di tali figure professionali, da effettuarsi a cura del Consiglio di Presidenza e mediante pubblicazione della presente delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza; preso atto, quindi, che a partire dalla entrata in vigore della richiamata normativa le applicazioni dei componenti delle Commissioni possono essere disposte su tutto il territorio nazionale, dando tuttavia la precedenza, a quelli in servizio nelle Commissioni ubicate nella Regione cui appartiene la CT Provinciale o Regionale di applicazione, e che solo in mancanza di copertura dei posti da parte dei medesimi, possono essere presi in considerazione i componenti provenienti da altre regioni; ritenuto inoltre necessario che i partecipanti all'interpello alleghino alla istanza, a pena di esclusione, il nulla osta del Presidente della Commissione di organica appartenenza ed il parere del Presidente della relativa CTR, oltre alla dichiarazione, con riferimento alla sede di applicazione, della assenza di incompatibilità di cui all'art. 8, comma I-bis, d.lgs. n. 545/92; delibera di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale, per la copertura dei residuali posti di 3 giudici tributari per l'applicazione temporanea presso la CTP di Verona per il periodo di 12 mesi, o inferiore in caso di copertura dei posti a seguito di definizione di procedura concorsuale. Delibera n. 153/2014: Il Consigliere DI NOSSE relaziona in ordine alla Dott.ssa giudice della C.T.P. di Napoli. Il Consiglio, vista la nota della segreteria della Commissione 16 Tributaria Provinciale di Napoli datata 15/1/2014, con la quale si inoltra, con parere favorevole del Presidente f.f. della CTP di Napoli, l'istanza indirizzata anche al Presidente della CTP di Napoli, e al Presidente della CTP di Taranto, di trasferimento, o in subordine di applicazione in via esclusiva alla CTP di Taranto, del giudice tributario della CTP di Napoli dott.ssa Pina Montanaro, magistrato ordinario con funzioni di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce Sezione Distaccata di Taranto; considerato che la legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012 , n. 16), con l'art. 4, commi 39-bis e 40, ha istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, preso atto, quindi, che a partire dalla entrata in vigore della richiamata normativa le applicazioni temporanee dei componenti delle Commissioni possono essere disposte su tutto il territorio nazionale, dando tuttavia la precedenza, a quelli in servizio nelle Commissioni ubicate nella regione cui appartiene la CT Provinciale o Regionale di applicazione, e che solo in mancanza di copertura dei posti da parte dei medesimi, possono essere presi in considerazione i componenti provenienti da altre regioni; considerato che il richiamato giudice chiede l'applicazione ai sensi dell'art. 33 c.5 della Legge 104 per le condizioni di salute della madre; vista la documentazione datata 12/12/2013 allegata, della Commissione medica per l'accertamento dell'Handicap, trasmessa dal predetto giudice; considerati che i gravi motivi di salute esposti e documentati, risultano meritevoli di positiva valutazione e di adozione in via straordinaria del provvedimento richiesto, atteso anche che l'interessata ha documentato essere l'unico familiare in grado di prestare la necessaria assistenza; ritenuto che la richiesta di applicazione della dott.ssa Pina Montanaro, giudice tributario della CTP di Napoli può essere accolta in via esclusiva per il periodo di 12 mesi, alla CTP di Taranto o per un periodo inferiore, in caso di raggiungimento della capienza di organico a seguito di procedure concorsuali; delibera di applicare in via esclusiva la dott.ssa Pina Montanaro giudice tributario della CTP di Napoli alla CTP di Taranto, per il periodo di 12 mesi o inferiore in caso di raggiungimento della capienza di organico e con decorrenza dal 17/2/2014, di invitare il Presidente della CTP di Taranto, a comunicare la data relativa al rientro presso la Commissione di origine, appena terminato il periodo concesso o inferiore, nel caso di raggiungimento della capienza di organico. Delibera n. 154/2014: Il Consigliere AIELLO relaziona in ordine alla C.T.R. dell’Abruzzo. Il Consiglio, richiamata la delibera Consiliare n. 2811 del 12 novembre 2013 , con la quale veniva invitato il Presidente f.f. della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, ad indire un interpello per l'applicazione temporanea presso la CTP di L' Aquila, di 1 Presidente di sezione ( anche come Presidente di Commissione f.f.) e di 2 Vice Presidenti di sezione, al fine dell'andamento regolare delle attività delle sezioni, nelle more della definizione dei concorsi in atto; riscontrato in realtà, che l'applicazione in questione necessita di n. 3 Presidenti di 17 sezione e n. 2 Vice Presidenti di sezione, in quanto l'organico attuale è di 1 Presidente di sezione e di 2 Vice Presidenti di sezione, rispetto al D.M. 11/4/2008 che prevede 4 sezioni con 4 Presidenti di sezione e 4 Vice Presidenti di sezione; vista la nota datata 17 dicembre 2013, del Presidente f.f. della CTR Abruzzo, con la quale ha comunicato che l'interpello regionale per quanto alla necessità di 1 Presidente di sezione e di 2 Vice Presidenti di sezione risulta andato deserto, e si rende, pertanto necessario procedere ad altro interpello in sede nazionale, per la disponibilità all'applicazione temporanea di n. 3 Presidenti di sezione e di n. 2 Vice Presidenti di sezione, da effettuarsi a cura del Consiglio di Presidenza e mediante pubblicazione della presente delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza; considerato che la legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012 , n. 16), con l'art. 4, commi 39bis e 40, ha istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, preso atto, quindi, che a partire dalla entrata in vigore della richiamata normativa le applicazioni dei componenti delle Commissioni possono essere disposte su tutto il territorio nazionale, dando tuttavia la precedenza, a quelli in servizio nelle Commissioni ubicate nella Regione cui appartiene la CT Provinciale o Regionale di applicazione, e che solo in mancanza di copertura dei posti da parte dei medesimi, possono essere presi in considerazione i componenti provenienti da altre regioni; ritenuto inoltre necessario che i partecipanti all'interpello alleghino alla istanza, a pena di esclusione, il nulla osta del Presidente della Commissione di organica appartenenza ed il parere del Presidente della relativa CTR, oltre alla dichiarazione, con riferimento alla sede di applicazione, della assenza di incompatibilità di cui all'art. 8, comma I-bis, d.lgs. n. 545/92; delibera di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale, per la copertura dei posti di 3 Presidenti di sezione e di n. 2 Vice Presidenti di sezione per l'applicazione temporanea presso la CTP di L' Aquila per il periodo di 12 mesi, o inferiore in caso di copertura dei posti a seguito di definizione di procedura concorsuale. Il Consigliere CARACCIOLO evidenzia che è opportuno interloquire al più preso con il MEF in ordine al notevole ritardo dell’iter di perfezionamento dei decreti di nomina dei giudici tributari che impongono al Consiglio di dover sopperire alle carenze di organico con le applicazioni, cercando di individuare le responsabilità, poiché per i procedimenti amministrativi è previsto il rispetto dei termini. Il Consigliere DI MARTINO pur condividendo le osservazioni del Consigliere CARACCIOLO, ritiene che come primo approccio del neo CPGT con il MEF, sarebbe opportuno chiedere una maggiore collaborazione evidenziano l’urgenza dell’espletamento delle nomine. Il PRESIDENTE fa presente che nel prossimo incontro che avrà anche con il Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria del MEF Dott. Sirianni, farà presente detta questione, 18 chiedendo una sorta di procedimentalizzazione e stabilendo una tempistica per la definizione delle nomine. Il Consigliere CONSOLO ed il Consigliere DI NOSSE condividono l’idea del Presidente CAVALLARO. Delibera n. 155/2014: Il Consigliere AIELLO relaziona in ordine al Dott Roberto Maria CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE, giudice della C.T.P. di Napoli. Il Consiglio, vista la nota del 3/01/2014, con la quale il giudice tributario della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli dott. Roberto Maria CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE nominato con DPR n. 19658 del 6/12/2012, ha chiesto una sospensione dall'attività giurisdizionale presso la suddetta Commissione Tributaria, a partire dal mese di gennaio 2014, essendo stato designato far parte del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le professioni legali ed il CSM, allo stato, considera il suddetto incarico incompatibile con l'esercizio delle funzioni di giudice tributario; considerato che la designazione a far parte del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le professioni legali, è successiva alla nomina di giudice tributario e che pertanto tale nomina non può essere assimilata alle cariche elettive previste dall'art. 8, lettere a) e b) del 1° comma del D.Lgs. n. 545 del 31 dicembre 1992; visto l'art. 24, lettera C, del citato D.Lgs. n. 545/92; delibera di rigettare la richiesta di sospensione del dott. Roberto Maria CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE dall'incarico di giudice tributario della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. La seduta è tolta alle ore 16,55. 19
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