II Lunedì 3 Novembre 2014 STUDI & CARRIERE Preoccupa soprattutto il possibile abuso della fattispecie penale per ipotesi minime Falso in bilancio, avvocati spaccati sul suo ripristino Pagine a cura di FEDERICO UNNIA che fare. Bisogna saper di- be il rischio – scongiurato giudice la valutazione sulla duzione della fattispecie stinguere e l’ordinamento dall’intervento norrilevanza pena- penale è invece Emilio giuridico deve sforzarsi di mativo del 2003 le della falsità, Battaglia, partner dello che sussiste ove studio Cms. «Credo che oglio portare ad distinguere, onde evitare – di processi coml’esposizione di l’inasprimento del reato di a p p r o v a z i o n e che la sanzioni penali per plessi e dall’esito i n f o r m a z i o n i falso in bilancio, nell’attuaentro fine anno falso in bilancio si abbat- incerto, aventi ad false o l’omis- le momento storico, non si l e n o r m e s u l tano sulle nostre imprese oggetto per esemsione di infor- innesti nel solco delle ricontrasto alla criminalità sane, che talvolta possono pio contestazioni anche commette- di falsità relative mazioni dovu- forme di cui tanto si parla, economica, ossia re errori, lascian- a fondi rischi o a te siano poste quanto piuttosto in quello la reintroduzione do magari impu- valori immateriali i n e s s e r e « i n di una cultura eccessivadel falso in binita le imprese come l’avviamenmodo concreta- mente sanzionatoria e anlancio, l’introdumafiose che, dal to. Decisamente m e n t e i d o n e o ti-industriale che non può zione di autoriciloro punto di vi- migliorato il tead indurre in che danneggiare la crescita claggio e confisca sta, errori non ne sto dell’art. 25-ter inganno i de- delle imprese che operano per sproporzione, Ciro Pellegrino d.lgs. n. 231/01». commettono». stinatari» sulla nel nostro Paese» attacca e l’istituzione di Secondo Ciro «Nella proposta situazione eco- Battaglia. una giornata degovernativa sem- Pellegrino, parter dello nomica, patrimo«Il ritorno alla dicata alle vittibra prevista, di Studio Legale Pellegri- niale o finanziapenalizzazione me della mafia». regola, la perse- no, «sembra si torni alla ria della società del falso in biQuesto l’impegno guibilità d’ufficio, disciplina pre-2002, con la o del gruppo cui lancio, così come preso pochi giorErmanno Cappa così da rafforzare previsione di due ipotesi appartiene. In proposta, anni fa dal guardail contrasto a re- delittuose corrispondenti. tal modo, spetta drebbe a colpire sigilli Andrea in maniera ecOrlando nel suo interven- ati che, come la corruzione L’eliminazione delle soglie al giudice, quale cessiva le impres o g to a «Contromafie», gli stati o quelli tributari, sono so- d i p u n i b i l i t à , vente occultati la procedibilità se non quotate, getto generali dell’antida false comu- d’ufficio, nonché in cui il danno chiamafia organizzati nicazioni socia- il prolungamenalla trasparenza mato dall’associazione li», commenta il to dei termini di dell’informaziod a l Libera di don Ciotpenalista Carlo prescrizione mine societaria e nostro ti, che si sono svolB a c c a r e d d a rano a facilitare alla integrità dei orditi a Roma. Francesco Manara Boy. «Giudico l ’ a c c e r t a m e n t o mercati dovrebn a Ma sul falso in positiva l’eli- delle condotte in be rilevare sotto mento bilancio, fattispeminazione del- sede giudiziaria. ad applicare la il profilo essenzialmente cie reintrodotta le cause di non legge, l’apprez- fiscale. D’altronde non è dal governo nel ddl Il legislatore, punibilità, ma riformulando la zamento in meri- difficile immaginare che le presentato questa non di quelle re- fattispecie in terto all’offensività novità che la riforma proestate intitolato Emilio Battaglia lative alle poste mini di reato di della condotta di pone di introdurre, tra cui «Misure volte a Carlo valutative, che pericolo concreto, la eliminazione delle cause falsità». rafforzare il conBaccaredda Boy riattualizzereb- anziché di danno, rimette al Contrario alla reintro- di non punibilità, l’aggravatrasto alla crimimento del trattamento sannalità organizzata zionatorio nonché la persee ai patrimoni illeciti», gli guibilità d’ufficio del reato, avvocati esprimono qualche legittimerebbe una sorta di perplessità. penalizzazione a tappeto, senzialmente pubblicistici, tra cui, in «In linea di principio Il Consiglio dei Ministri ha messo mano che avrebbe indubbie riperparticolare, quello della compiutezza e l’inasprimento dell’impianal delicato tema del falso in bilancio precussioni non soltanto sulla veridicità delle comunicazioni sociali. to sanzionatorio in materia sentando, lo scorso 29 agosto, un corposo efficienza del sistema giudiLa proposta incide anche sul regime deldi falso in bilancio, non può disegno di legge initolato «Misure volte ziario, andando ad intasare le sanzioni pecuniarie previste in capo che essere salutato favoa rafforzare il contrasto alla criminalità i Tribunali, in primis le Proall’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 revolmente, per la ragione organizzata e ai patrimoni illeciti» che cure, ma anche e soprattutche verrebbero anch’esse inasprite. obiettiva di rappresentare prevede al suo interno anche la nuova to sulla ripresa economica» Il dato più ecclatante della riforma è un fattore di contrasto all’ilfigura del reato di autoriciclaggio. conclude. sicuramente l’eliminazione di tutte le legalità economica e per la Il Governo interviene sulla struttura Per Francesco Manara, esclusioni di punibilità previste negli ragione politica di confericomplessiva di tale reato che da conpartner del dipartimento artt. 2621 e 2622 del codice re all’Italia un elemento di travvenzione tornerebbe ad corporate di Pavia e Ancivile. Infatti, ad oggi, il falso reputazione internazionale» essere un’ipotesi di delitto saldo, «il recupero di «efin bilancio è escluso in tutti spiega Ermanno Cappa, con conseguente inasprifettività repressiva» che il quei casi in cui le falsità o le name partner dello Studio mento delle sanzionati apConsiglio dei Ministri si è omissioni determinino una vaLegale Cappa & Associaplicabili (reclusione fi no a posto quale obiettivo della riazione del risultato econoti, che aggiunge: «Il falso in 6 anni per le non quotate e riforma sul falso in bilancio mico della società, quotata e bilancio costituisce un illefino a 8 per le quotate, senza appare un lodevole tentatinon, non superiore al 5% o una cito odioso, che mina la creconsiderare le aggravanti), vo di dare una nuova cenvariazione del patrimonio netdibilità stessa del sistema allungamento dei termini di tralità al tema della trato non superiore all’1%. Sono economico, non v’è dubbio prescrizione ed applicabilità sparenza. L’introduzione di previste esclusioni di punibiche vada severamente pudelle norme in materia di inun sistema meno tollerante lità in tutti quei casi in cui è nito; tuttavia, il principio tercettazioni, procedibilità sul falso in bilancio tuttavia possibile dimostrare la scardeve fare i conti con una d’ufficio. non può costituire, se consisa rilevanza della alterazione atavica criticità: la circoLo schema della proposta di Andrea Orlando derato singolarmente, uno della rappresentazione contastanza, cioè, che le norme riforma (che prevedrebbe strumento sufficiente per bile. Infatti, se attualmente le di contrasto all’illegalità due fattispecie di reato, l’una risolvere un problema che società non quotate sono punite, a titoeconomica finiscono talvolper le società non quotate e l’altra per oggi si manifesta ad ogni lo di contravvenzione, con un minimo di ta per abbattersi su soggetti le società quotate, di contenuto pressolivello con conseguenze di 100 e un massimo di 150 quote, la rifori quali, con la vera illegaliché analogo) si propone poi di eliminare vario tipo. Per raggiungere ma propone una sanzione compresa tra tà economica, poco hanno a dagli elementi costitutivi del reato qualquesto obiettivo sarà ne200 e 400 quote mentre, per le società siasi riferimento al danno patrimoniale cessario uno sforzo ulterioquotate, la sanzione arriverebbe ad un derivato dal falso ed alla «volontà di Supplemento a cura re. Far sì che l’applicaziomassimo di 600 quote, più di quelle preingannare i soci o il pubblico. Il reato si di ROBERTO MILIACCA ne delle norme sul falso in viste per il reato di aggiotaggio (i.e. 500 configurerebbe con la semplice [email protected] bilancio avvenga in modo quote). Senza contare che la sanzione, ta di falso, con un chiaro ritorno ad una e GIANNI MACHEDA costante e rigoroso e che nei casi più gravi, potrebbe aumentare concezione della normativa sul falso in a tale scopo siano messe a sino ad un terzo. bilancio quale presidio di interessi [email protected] disposizione della giustizia «V Ecco cosa prevede il ddl del governo STUDI & CARRIERE Lunedì 3 Novembre 2014 III Non viene contestato l’obiettivo di trasparenza perseguito Luca Basilio Marcello Elia le risorse e gli strumenti utili in tal senso. Solo così sarà possibile affermare nella coscienza collettiva il necessario grado di certezza circa l’applicazione delle norme in questione; una certezza che dovrebbe auspicabilmente fungere da elemento propulsivo di un cambiamento che abbia l’obiettivo di formare un terreno solido sul quale le nostre imprese possano trasparentemente fondare la loro concorrenza». «Pare del tutto ragionevole la scelta del Governo di rivitalizzare un reato che nasconde spesso realtà criminali particolarmente insidiose, che vivono grazie alla formazione di fondi neri», commenta il penalista Marcello Elia. «La disciplina oggi vigente, grazie anche alla prescrizione breve delle contravvenzioni, aveva reso il falso in bilancio sostanzialmente disapplicato, tanto da non rinvenirsi, nei repertori di giurisprudenza, precedenti che abbiano ad oggetto episodi di false comunicazioni sociali, se non abbinati al ben più grave delitto di bancarotta. Tuttavia, il testo del nuovo disegno di legge anti-corruzione lascia una davvero eccessiva discrezionalità agli inquirenti e agli organi giudicanti (oltre ad essere contraria al principio di tassatività della norma penale). È l’ipotizzata non punibilità del fatto qualora le falsità o le omissioni non determinino un’alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica a suscitare perplessità, dal momento che non vengono previsti i parametri a cui fare riferimento (se non una soglia al di sotto della quale la condotta non costituisce reato). Tale carenza sommata alla procedibilità d’ufficio (fatta eccezione per le società più piccole) e alla previsione di sanzioni davvero eccessive ed immotivate, apre potenzialmente le porte alla punibilità di ipotesi di falso in bilancio lievi o addirittura bagatellari». Di opinione diversa Luca Basilio, of counsel responsabile del team di diritto penale dell’economia dello studio Simmons & Simmons, secondo il quale, sebbene non sia ancora disponibile un articolato preciso delle novità che si vor- Stefano Morri rebbero introdurre sul falso in bilancio, «la reintroduzione in sé di una fattispecie penale in questa materia è salutata positivamente». «Alcune indicazioni e auspici in tal senso emergevano persino dal recente rapporto sullo stato della normativa in tema di anticorruzione presentata alcuni mesi or sono dalla Commissione europea. Ciò detto, reputo positiva questa linea di sviluppo della disciplina dal momento che ritengo sia interesse di tutti gli imprenditori che operano nella legalità, e del sistema concorrenziale di un paese, poter contare su strumenti informativi, quali sono i bilanci delle imprese, chiari e ALESSANDRO SOLIDORO, ODCEC DI MILANO fedeli, punendo chi ne stravolga il contenuto. Aggiungo che punire penalmente il falso in bilancio costituisce un elemento che dovrebbe aiutare a ricreare le condizioni di fiducia e di attrattività a livello nazionale e internazionale in un momento economicamente non facile». Secondo Stefano Morri, fondatore dello studio Morri Cornelli e Associati, «ci si chiede come gli investitori stranieri potrebbero percepire questo ritorno al passato e, in particolare, come potrebbero interpre- tare questa chiara sfiducia sulla capacità del mercato di esercitare un controllo più efficiente rispetto a quello penale. Da non trascurare poi i possibili effetti sulla capacità del mercato italiano di trattenere figure manageriali di valore, considerato il rischio penale complessivo per chi redige un bilancio e per chi ne esercita il controllo. In tal senso, il giudizio definitivo sulla riforma dipenderà anche dalla permanenza delle ipotesi di esclusione di punibilità nei casi di alterazioni di scarsa rilevanza». PIETRO MARIA TANTALO, NCTM L’impresa deve redigere dei bilanci veritieri No alle valutazioni dicrezionali Sono fortemente perplesso sul disegno di legge, che presuppone una circostanza non vera», dice Alessandro Solidoro, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano. «Ovvero che in Italia manchi una normativa relativa al falso in bilancio. In realtà una normativa esiste e presuppone il superamento di soglia di significatività. Il falso è tale quando «grave». La nuova norma con applicazione indistinta lascia ad una giurisprudenza tutta da formarsi stabilire cosa è penalmente rilevante e cosa lo è meno, non potendo evidentemente essere tutto rilevante. Le imprese sono comunque chiamate alla redazione di bilanci veritieri. Il rischio per gli imprenditori e per i consiglieri di amministrazione è vedersi condannati per rettifiche a Alessandro bilanci che non hanno comportato Solidoro alcuna informazione concretamente mendace per i soci, i creditori, i terzi in generale. Sono certo che il nuovo Cndcec sarà portavoce delle criticità che ho prima sintetizzato. I punti su cui fare leva sono: significatività del falso, definizione delle dolosità del comportamento, pieno riconoscimento degli standard professionali per la rendicontazione contabile Il rispetto delle regole di trasparenza e la tutela della libera concorrenza rappresentano due principi irrinunciabili per essere competitivi sui mercati internazionali», dice Pietro Maria Tantalo, partner di Nctm. «Le modifiche del 2002 e la derubricazione del reato di falso in bilancio a mera contravvenzione avevano minato alla base l’affidamento dei terzi circa l’andamento delle società, con Pietro Maria gravi ricadute di ordine economico e Tantalo reputazionale. Alla luce di tali considerazioni, deve essere certamente accolto con favore l’intervento del Governo con un ddl che ripristina la risposta punitiva dello Stato, inasprendo le sanzioni sia in relazione all’art. 2621 c.c. che al 2622 c.c. Sono da considerare in modo altrettanto positivo le scelte tecniche operate dal Governo volte a restringere notevolmente l’area della procedibilità a querela (necessaria solo per le piccole società) a favore di quella d’ufficio. Suscita, invece, qualche perplessità l’introduzione di uno spazio di valutazione discrezionale, in relazione all’ipotesi di non punibilità, in merito alla esigenza di determinazione della «sensibilità dell’alterazione», circostanza che potrebbe rendere incerto il perimetro applicativo della norma. SALVATORE PINO, GULOTTA VARISCHI PINO & ASSOCIATI LUCA TROYER, TROYER BAGLIONI & ASSOCIATI Situazioni diverse vanno Sarebbe meglio far trattate diversamente funzionare la giustizia L’intervento legislativo è assai severo e capace di sortire effetti invasivi per le imprese. È pur vero che l’attuale sistema normativo è certamente frastagliato e presenta sacche di scarsa effettività», commenta Salvatore Pino, partner dello Studio legale Gulotta Varischi Pino & Associati. «Tuttavia, il ddl rischia di appiattire sul medesimo piano sanzionatorio condotte di gravità e offensività ogSalvatore Pino gettivamente diverse tra loro. Oltre l’inasprimento delle sanzioni penali e patrimoniali colpisce l’ipotizzata previsione di una procedibiltà d’ufficio per la quasi totalità dei casi, nonché la cancellazione di quelle condizioni che oggi consentono di evitare la punizione di alterazioni inidonee a recare un effettivo pregiudizio al bene tutelato. Se fosse approvato il testo in esame, chiunque, in primo luogo l’Autorità giudiziaria, ma anche il concorrente dell’impresa, potrebbe sollecitare l’insorgenza di un’indagine per falso in bilancio indipendentemente dalla sussistenza di un danno effettivo a suo carico. Trovo curiosa una distinzione fondata sui limiti previsti dalla legge fallimentare: tali limiti spesso si valutano facendo riferimento proprio a quelle comunicazioni sociali oggetto di alterazione nel falso in bilancio. L’idea di fondo della novella legislativa parrebbe quella, lodevole, di rimettere al centro la trasparenza dei bilanci come valore fondamentale, da presidiare mediante una seria e grave sanzione penale», dice Luca Troyer, fondatore dello Studio legale Troyer Baglioni & Associati. «In questo quadro non mancano delle possibili criticità, tutte da valutare, rispetto alla «presa penale» della disposizione, sia quanto alle condotte che potranno essere punite, sia in ordine alla sua applicazione concreta. Da un canto, infatti, vi potrebbe essere il rischio di punire, con pene anche draconiane, condotte dotate di scarsa portata decettiva o legate a valutazioni estimative per definiLuca Troyer zione caratterizzate da profili di opinabilità, dall’altro permangono dubbi sulla capacità in concreto del reato di trovare riscontro nelle aule di giustizia, visto il sostanziale fallimento di entrambi i modelli di falso in bilancio più sopra richiamati. Credo che nell’attuale momento occorrerebbe puntare più sul funzionamento del sistema giustizia che sull’inasprimento del quadro sanzionatorio in materia di diritto penale dell’economia.
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