03/11/2014 Falso in bilancio, avvocati spaccati sul suo ripristino

II
Lunedì 3 Novembre 2014
STUDI & CARRIERE
Preoccupa soprattutto il possibile abuso della fattispecie penale per ipotesi minime
Falso in bilancio, avvocati
spaccati sul suo ripristino
Pagine a cura
di FEDERICO UNNIA
che fare. Bisogna saper di- be il rischio – scongiurato giudice la valutazione sulla duzione della fattispecie
stinguere e l’ordinamento dall’intervento norrilevanza pena- penale è invece Emilio
giuridico deve sforzarsi di mativo del 2003
le della falsità, Battaglia, partner dello
che sussiste ove studio Cms. «Credo che
oglio portare ad distinguere, onde evitare – di processi coml’esposizione di l’inasprimento del reato di
a p p r o v a z i o n e che la sanzioni penali per plessi e dall’esito
i n f o r m a z i o n i falso in bilancio, nell’attuaentro fine anno falso in bilancio si abbat- incerto, aventi ad
false o l’omis- le momento storico, non si
l e n o r m e s u l tano sulle nostre imprese oggetto per esemsione di infor- innesti nel solco delle ricontrasto alla criminalità sane, che talvolta possono pio contestazioni
anche commette- di falsità relative
mazioni dovu- forme di cui tanto si parla,
economica, ossia
re errori, lascian- a fondi rischi o a
te siano poste quanto piuttosto in quello
la reintroduzione
do magari impu- valori immateriali
i n e s s e r e « i n di una cultura eccessivadel falso in binita le imprese come l’avviamenmodo concreta- mente sanzionatoria e anlancio, l’introdumafiose che, dal to. Decisamente
m e n t e i d o n e o ti-industriale che non può
zione di autoriciloro punto di vi- migliorato il tead indurre in che danneggiare la crescita
claggio e confisca
sta, errori non ne sto dell’art. 25-ter
inganno i de- delle imprese che operano
per sproporzione,
Ciro Pellegrino
d.lgs. n. 231/01».
commettono».
stinatari» sulla nel nostro Paese» attacca
e l’istituzione di
Secondo Ciro
«Nella proposta
situazione eco- Battaglia.
una giornata degovernativa sem- Pellegrino, parter dello nomica, patrimo«Il ritorno alla
dicata alle vittibra prevista, di Studio Legale Pellegri- niale o finanziapenalizzazione
me della mafia».
regola, la perse- no, «sembra si torni alla ria della società
del falso in biQuesto l’impegno
guibilità d’ufficio, disciplina pre-2002, con la o del gruppo cui
lancio, così come
preso pochi giorErmanno
Cappa
così da rafforzare previsione di due ipotesi appartiene. In
proposta, anni fa dal guardail contrasto a re- delittuose corrispondenti. tal modo, spetta
drebbe a colpire
sigilli Andrea
in maniera ecOrlando nel suo interven- ati che, come la corruzione L’eliminazione delle soglie al giudice, quale
cessiva le impres o g to a «Contromafie», gli stati o quelli tributari, sono so- d i p u n i b i l i t à ,
vente occultati la procedibilità
se non quotate,
getto
generali dell’antida false comu- d’ufficio, nonché
in cui il danno
chiamafia organizzati
nicazioni socia- il prolungamenalla trasparenza
mato
dall’associazione
li», commenta il to dei termini di
dell’informaziod a l
Libera di don Ciotpenalista Carlo prescrizione mine societaria e
nostro
ti, che si sono svolB a c c a r e d d a rano a facilitare
alla integrità dei
orditi a Roma.
Francesco Manara
Boy. «Giudico l ’ a c c e r t a m e n t o
mercati dovrebn a Ma sul falso in
positiva l’eli- delle condotte in
be rilevare sotto
mento
bilancio, fattispeminazione del- sede giudiziaria.
ad applicare la il profilo essenzialmente
cie reintrodotta
le cause di non
legge, l’apprez- fiscale. D’altronde non è
dal governo nel ddl
Il legislatore,
punibilità, ma riformulando la
zamento in meri- difficile immaginare che le
presentato questa
non di quelle re- fattispecie in terto all’offensività novità che la riforma proestate intitolato
Emilio
Battaglia
lative alle poste mini di reato di
della condotta di pone di introdurre, tra cui
«Misure volte a
Carlo
valutative, che pericolo concreto,
la eliminazione delle cause
falsità».
rafforzare il conBaccaredda
Boy
riattualizzereb- anziché di danno, rimette al
Contrario alla reintro- di non punibilità, l’aggravatrasto alla crimimento del trattamento sannalità organizzata
zionatorio nonché la persee ai patrimoni illeciti», gli
guibilità d’ufficio del reato,
avvocati esprimono qualche
legittimerebbe una sorta di
perplessità.
penalizzazione a tappeto,
senzialmente pubblicistici, tra cui, in
«In linea di principio
Il Consiglio dei Ministri ha messo mano
che avrebbe indubbie riperparticolare, quello della compiutezza e
l’inasprimento dell’impianal delicato tema del falso in bilancio precussioni non soltanto sulla
veridicità delle comunicazioni sociali.
to sanzionatorio in materia
sentando, lo scorso 29 agosto, un corposo
efficienza del sistema giudiLa proposta incide anche sul regime deldi falso in bilancio, non può
disegno di legge initolato «Misure volte
ziario, andando ad intasare
le sanzioni pecuniarie previste in capo
che essere salutato favoa rafforzare il contrasto alla criminalità
i Tribunali, in primis le Proall’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001
revolmente, per la ragione
organizzata e ai patrimoni illeciti» che
cure, ma anche e soprattutche verrebbero anch’esse inasprite.
obiettiva di rappresentare
prevede al suo interno anche la nuova
to sulla ripresa economica»
Il dato più ecclatante della riforma è
un fattore di contrasto all’ilfigura del reato di autoriciclaggio.
conclude.
sicuramente l’eliminazione di tutte le
legalità economica e per la
Il Governo interviene sulla struttura
Per Francesco Manara,
esclusioni di punibilità previste negli
ragione politica di confericomplessiva di tale reato che da conpartner del dipartimento
artt. 2621 e 2622 del codice
re all’Italia un elemento di
travvenzione tornerebbe ad
corporate di Pavia e Ancivile. Infatti, ad oggi, il falso
reputazione internazionale»
essere un’ipotesi di delitto
saldo, «il recupero di «efin bilancio è escluso in tutti
spiega Ermanno Cappa,
con conseguente inasprifettività repressiva» che il
quei casi in cui le falsità o le
name partner dello Studio
mento delle sanzionati apConsiglio dei Ministri si è
omissioni determinino una vaLegale Cappa & Associaplicabili (reclusione fi no a
posto quale obiettivo della
riazione del risultato econoti, che aggiunge: «Il falso in
6 anni per le non quotate e
riforma sul falso in bilancio
mico della società, quotata e
bilancio costituisce un illefino a 8 per le quotate, senza
appare un lodevole tentatinon, non superiore al 5% o una
cito odioso, che mina la creconsiderare le aggravanti),
vo di dare una nuova cenvariazione del patrimonio netdibilità stessa del sistema
allungamento dei termini di
tralità al tema della trato non superiore all’1%. Sono
economico, non v’è dubbio
prescrizione ed applicabilità
sparenza. L’introduzione di
previste esclusioni di punibiche vada severamente pudelle norme in materia di inun sistema meno tollerante
lità in tutti quei casi in cui è
nito; tuttavia, il principio
tercettazioni, procedibilità
sul falso in bilancio tuttavia
possibile dimostrare la scardeve fare i conti con una
d’ufficio.
non può costituire, se consisa rilevanza della alterazione
atavica criticità: la circoLo schema della proposta di
Andrea Orlando
derato singolarmente, uno
della rappresentazione contastanza, cioè, che le norme
riforma (che prevedrebbe
strumento sufficiente per
bile. Infatti, se attualmente le
di contrasto all’illegalità
due fattispecie di reato, l’una
risolvere un problema che
società non quotate sono punite, a titoeconomica finiscono talvolper le società non quotate e l’altra per
oggi si manifesta ad ogni
lo di contravvenzione, con un minimo di
ta per abbattersi su soggetti
le società quotate, di contenuto pressolivello con conseguenze di
100 e un massimo di 150 quote, la rifori quali, con la vera illegaliché analogo) si propone poi di eliminare
vario tipo. Per raggiungere
ma propone una sanzione compresa tra
tà economica, poco hanno a
dagli elementi costitutivi del reato qualquesto obiettivo sarà ne200 e 400 quote mentre, per le società
siasi riferimento al danno patrimoniale
cessario uno sforzo ulterioquotate, la sanzione arriverebbe ad un
derivato dal falso ed alla «volontà di
Supplemento a cura
re. Far sì che l’applicaziomassimo di 600 quote, più di quelle preingannare i soci o il pubblico. Il reato si
di ROBERTO MILIACCA
ne delle norme sul falso in
viste per il reato di aggiotaggio (i.e. 500
configurerebbe con la semplice [email protected]
bilancio avvenga in modo
quote). Senza contare che la sanzione,
ta di falso, con un chiaro ritorno ad una
e GIANNI MACHEDA
costante e rigoroso e che
nei casi più gravi, potrebbe aumentare
concezione della normativa sul falso in
a tale scopo siano messe a
sino
ad
un
terzo.
bilancio
quale
presidio
di
interessi
[email protected]
disposizione della giustizia
«V
Ecco cosa prevede il ddl del governo
STUDI & CARRIERE
Lunedì 3 Novembre 2014
III
Non viene contestato l’obiettivo di trasparenza perseguito
Luca Basilio
Marcello Elia
le risorse e gli strumenti
utili in tal senso. Solo così
sarà possibile affermare
nella coscienza collettiva
il necessario grado di certezza circa l’applicazione
delle norme in questione;
una certezza che dovrebbe
auspicabilmente fungere
da elemento propulsivo di
un cambiamento che abbia
l’obiettivo di formare un
terreno solido sul quale
le nostre imprese possano
trasparentemente fondare
la loro concorrenza».
«Pare del tutto ragionevole la scelta del Governo
di rivitalizzare un reato
che nasconde spesso realtà criminali particolarmente insidiose, che vivono grazie alla formazione
di fondi neri», commenta il
penalista Marcello Elia.
«La disciplina oggi vigente,
grazie anche alla prescrizione breve delle contravvenzioni, aveva reso il falso
in bilancio sostanzialmente
disapplicato, tanto da non
rinvenirsi, nei repertori di
giurisprudenza, precedenti
che abbiano ad oggetto episodi di false comunicazioni sociali, se non abbinati
al ben più grave delitto di
bancarotta.
Tuttavia, il testo del
nuovo disegno di legge
anti-corruzione lascia una
davvero eccessiva discrezionalità agli inquirenti
e agli organi giudicanti
(oltre ad essere contraria
al principio di tassatività della norma penale). È
l’ipotizzata non punibilità
del fatto qualora le falsità
o le omissioni non determinino un’alterazione sensibile della rappresentazione
della situazione economica
a suscitare perplessità, dal
momento che non vengono
previsti i parametri a cui
fare riferimento (se non
una soglia al di sotto della
quale la condotta non costituisce reato). Tale carenza
sommata alla procedibilità d’ufficio (fatta eccezione
per le società più piccole) e
alla previsione di sanzioni
davvero eccessive ed immotivate, apre potenzialmente le porte alla punibilità di
ipotesi di falso in bilancio
lievi o addirittura bagatellari».
Di opinione diversa Luca
Basilio, of counsel responsabile del team di diritto
penale dell’economia dello
studio Simmons & Simmons, secondo il quale,
sebbene non sia ancora disponibile un articolato preciso delle novità che si vor-
Stefano Morri
rebbero introdurre sul falso
in bilancio, «la reintroduzione in sé di una fattispecie
penale in questa materia
è salutata positivamente».
«Alcune indicazioni e auspici in tal senso emergevano persino dal recente
rapporto sullo stato della
normativa in tema di anticorruzione presentata
alcuni mesi or sono dalla
Commissione europea.
Ciò detto, reputo positiva questa linea di
sviluppo della disciplina
dal momento che ritengo
sia interesse di tutti gli
imprenditori che operano
nella legalità, e del sistema
concorrenziale di un paese,
poter contare su strumenti
informativi, quali sono i bilanci delle imprese, chiari e
ALESSANDRO SOLIDORO, ODCEC DI MILANO
fedeli, punendo chi ne stravolga il contenuto.
Aggiungo che punire penalmente il falso in bilancio
costituisce un elemento che
dovrebbe aiutare a ricreare
le condizioni di fiducia e di
attrattività a livello nazionale e internazionale in un
momento economicamente
non facile».
Secondo Stefano Morri,
fondatore dello studio Morri Cornelli e Associati, «ci
si chiede come gli investitori stranieri potrebbero
percepire questo ritorno al
passato e, in particolare,
come potrebbero interpre-
tare questa chiara sfiducia
sulla capacità del mercato
di esercitare un controllo più efficiente rispetto a
quello penale. Da non trascurare poi i possibili effetti
sulla capacità del mercato
italiano di trattenere figure
manageriali di valore, considerato il rischio penale
complessivo per chi redige un bilancio e per chi ne
esercita il controllo. In tal
senso, il giudizio definitivo
sulla riforma dipenderà anche dalla permanenza delle
ipotesi di esclusione di punibilità nei casi di alterazioni di scarsa rilevanza».
PIETRO MARIA TANTALO, NCTM
L’impresa deve redigere
dei bilanci veritieri
No alle valutazioni
dicrezionali
Sono fortemente perplesso sul disegno di legge, che presuppone una circostanza non vera», dice Alessandro Solidoro, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Milano. «Ovvero che in Italia
manchi una normativa relativa al falso in bilancio. In
realtà una normativa esiste e presuppone il superamento
di soglia di significatività. Il falso è tale
quando «grave». La nuova norma con
applicazione indistinta lascia ad una
giurisprudenza tutta da formarsi
stabilire cosa è penalmente rilevante
e cosa lo è meno, non potendo evidentemente essere tutto rilevante.
Le imprese sono comunque chiamate alla redazione di bilanci veritieri.
Il rischio per gli imprenditori e per
i consiglieri di amministrazione è
vedersi condannati per rettifiche a
Alessandro
bilanci che non hanno comportato
Solidoro
alcuna informazione concretamente
mendace per i soci, i creditori, i terzi
in generale. Sono certo che il nuovo Cndcec sarà portavoce
delle criticità che ho prima sintetizzato. I punti su cui fare
leva sono: significatività del falso, definizione delle dolosità del comportamento, pieno riconoscimento degli standard professionali per la rendicontazione contabile
Il rispetto delle regole di trasparenza
e la tutela della libera concorrenza
rappresentano due principi irrinunciabili per essere competitivi sui
mercati internazionali», dice Pietro
Maria Tantalo, partner di Nctm.
«Le modifiche del 2002 e la derubricazione del reato di falso in bilancio
a mera contravvenzione avevano minato alla base l’affidamento dei terzi
circa l’andamento delle società, con
Pietro Maria
gravi ricadute di ordine economico e
Tantalo
reputazionale. Alla luce di tali considerazioni, deve essere certamente accolto con favore l’intervento del Governo con un ddl che ripristina la risposta
punitiva dello Stato, inasprendo le sanzioni sia in relazione
all’art. 2621 c.c. che al 2622 c.c.
Sono da considerare in modo altrettanto positivo le scelte
tecniche operate dal Governo volte a restringere notevolmente l’area della procedibilità a querela (necessaria solo
per le piccole società) a favore di quella d’ufficio. Suscita,
invece, qualche perplessità l’introduzione di uno spazio di
valutazione discrezionale, in relazione all’ipotesi di non
punibilità, in merito alla esigenza di determinazione della
«sensibilità dell’alterazione», circostanza che potrebbe rendere incerto il perimetro applicativo della norma.
SALVATORE PINO, GULOTTA VARISCHI PINO & ASSOCIATI
LUCA TROYER, TROYER BAGLIONI & ASSOCIATI
Situazioni diverse vanno
Sarebbe meglio far
trattate diversamente
funzionare la giustizia
L’intervento legislativo è assai severo
e capace di sortire effetti invasivi per
le imprese. È pur vero che l’attuale
sistema normativo è certamente frastagliato e presenta sacche di scarsa
effettività», commenta Salvatore
Pino, partner dello Studio legale
Gulotta Varischi Pino & Associati. «Tuttavia, il ddl rischia di appiattire sul medesimo piano sanzionatorio
condotte di gravità e offensività ogSalvatore Pino
gettivamente diverse tra loro. Oltre
l’inasprimento delle sanzioni penali
e patrimoniali colpisce l’ipotizzata previsione di una procedibiltà d’ufficio per la quasi totalità dei casi, nonché la
cancellazione di quelle condizioni che oggi consentono di
evitare la punizione di alterazioni inidonee a recare un effettivo pregiudizio al bene tutelato. Se fosse approvato il testo
in esame, chiunque, in primo luogo l’Autorità giudiziaria,
ma anche il concorrente dell’impresa, potrebbe sollecitare
l’insorgenza di un’indagine per falso in bilancio indipendentemente dalla sussistenza di un danno effettivo a suo
carico. Trovo curiosa una distinzione fondata sui limiti previsti dalla legge fallimentare: tali limiti spesso si valutano
facendo riferimento proprio a quelle comunicazioni sociali
oggetto di alterazione nel falso in bilancio.
L’idea di fondo della novella legislativa parrebbe
quella, lodevole, di rimettere al centro la trasparenza
dei bilanci come valore fondamentale, da presidiare
mediante una seria e grave sanzione penale», dice
Luca Troyer, fondatore dello Studio legale Troyer
Baglioni & Associati. «In questo
quadro non mancano delle possibili
criticità, tutte da valutare, rispetto
alla «presa penale» della disposizione, sia quanto alle condotte che potranno essere punite, sia in ordine
alla sua applicazione concreta. Da
un canto, infatti, vi potrebbe essere
il rischio di punire, con pene anche draconiane, condotte dotate di
scarsa portata decettiva o legate a
valutazioni estimative per definiLuca Troyer
zione caratterizzate da profili di
opinabilità, dall’altro permangono
dubbi sulla capacità in concreto del reato di trovare
riscontro nelle aule di giustizia, visto il sostanziale
fallimento di entrambi i modelli di falso in bilancio più
sopra richiamati. Credo che nell’attuale momento occorrerebbe puntare più sul funzionamento del sistema
giustizia che sull’inasprimento del quadro sanzionatorio in materia di diritto penale dell’economia.