Il Concordato preventivo Le responsabilità degli organi sociali nella crisi d’impresa e le azioni di responsabilità Busto Arsizio, 6 ottobre 2014 Intervento a cura di: rag. Eleonora De Palma Studio Associato De Palma & Clementi Nel convegno 27 maggio è stato esaminato che: Il Concordato preventivo - la conseguenza più rilevante della riduzione del patrimonio sociale sia il venir meno della continuità aziendale (art. 2423bis CC) che conclama lo stato di crisi; - l’accertamento del manifestarsi dello stato di crisi e l’adozione dei provvedimenti utili per il superamento o per la soluzione di tale stato compete a: Amministratori Sindaci vigilano sull’andamento della gestione sociale Revisori accertano se il bilancio presenta il quadro fedele della gestione economica, patrimoniale e finanziaria della società. DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI (O DEGLI ORGANI DI CONTROLLO) a loro compete il dovere di comporre la crisi Il Concordato preventivo trascurando questo compito incorrono nell’imputazione del reato di bancarotta semplice Art. 217 l.f in particolare quando abbiano: - compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; - aggravato il dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del fallimento; - non abbiano soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare. AL CONCLAMARSI DELLO STATI DI CRISI gli amministratori devono necessariamente valutare la richiesta di fallimento? Il Concordato preventivo AL MANIFESTARSI DELLA CRISI DI IMPRESA gli amministratori devono adottare soluzioni che tutelino la società (e quindi i soci) o i creditori sociali, in ogni caso essi devono: 1. tenere un comportamento conservativo; 2. osservare principi di corretta amministrazione, richiamando le norme che regolano i rapporti fra società appartenenti al medesimo gruppo (valido anche il richiamo ai comportamenti dei sindaci ex art. 2403 C.C.) 3. valutare con rigore l’adeguatezza organizzativa, contabile e finanziaria (con obbligo di controllo da parte dei sindaci) Dalla dottrina e dalla tecnica professionale AL MANIFESTARSI DELLO STATO DI CRISI Il Concordato preventivo gli amministratori devono tracciare la discontinuità strutturale, adottando soluzioni spesso diametralmente opposte a quelle perseguite nella gestione precedente la crisi ◊ strutturare un business plan innovativo ◊ affrontare riduzioni di personale ◊ applicare drastiche riduzioni di costi Cause di scioglimento: Il Concordato preventivo Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie; 2484 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività c.c. dell'assemblea; 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter; 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473; 6) per deliberazione dell'assemblea; 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. Il Concordato preventivo La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili. Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, 2484 nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data c.c. dell'iscrizione della relativa deliberazione. Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma. Poteri degli amministratori: Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il 2486 potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione C.C. dell'integrità e del valore del patrimoni. L’azione sociale di responsabilità attribuisce alla società il diritto di agire nei confronti dei suoi amministratori per il risarcimento del Il Concordato preventivo 2486 C.C. pregiudizio che gli stessi, violando con dolo o colpa i propri doveri giuridici, abbiano arrecato al patrimonio sociale, in termini di lucro cessante o di danno emergente. L’azione dei creditori sociali consiste nel diritto dei creditori della società di agire nei confronti degli amministratori della stessa che, violando i doveri di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, lo abbiano, per l’effetto, danneggiato in modo da renderlo insufficiente al completo soddisfacimento dei crediti, per ottenere il risarcimento dei danni conseguentemente subiti per non aver ricevuto la prestazione dovuta dalla società debitrice. L’azione dei soci e dei terzi direttamente danneggiati, infine, spetta al socio o al terzo (che può anche essere un creditore sociale) che abbia subito un danno diretto al proprio patrimonio, e cioè non per mero riflesso del danno arrecato al patrimonio sociale, in conseguenza dell’inadempimento commesso con dolo o colpa da parte degli amministratori ai doveri previsti a loro carico dalla legge o dall’atto costitutivo nonché, secondo alcuni, ai doveri di diritto comune. L’azione sociale e l’azione dei soci e dei terzi direttamente danneggio sociale. Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma. Il Concordato preventivo Riduzione o perdita del capitale della società in crisi: Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo Art. e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter 182 sexies del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società' per riduzione o perdita del capitale L.F. sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile. Il Concordato preventivo AZIONI DI RESPONSABILITÀ E LORO CARATTERISTICHE Azioni Riferimenti normativi L’azione sociale di responsabilità attribuisce alla società il diritto di agire nei confronti dei suoi amministratori per il risarcimento del pregiudizio che gli stessi abbiano determinato al patrimonio sociale, violando sia con dolo che con colpa i propri doveri di corretta amministrazione. Il danno arrecato può riferirsi al lucro cessante od al danno emergente. Tale azione è regolamentata in modo differente a seconda che riguardi l’organo amministrativo di una s.r.l. o di una s.p.a., in base a diversi fattori: Spa (artt. 2392, 2393 e 2395 C.C.) Srl (artt. 2476, commi 3 e 6 C.C.) a) La misura della diligenza prevista b) La legittimazione La legittimazione del Collegio Sindacale sembrerebbe estendersi sia alle srl che alle spa, anche se, con la novella del 2003, che – avendo introdotto il sindacato a favore di ciascun socio - sembrava essere escluso il sindacato da parte del CS nelle srl, ma buona parte della dottrina ritiene che nelle srl di maggiori dimensioni dove la nomina del CS sia obbligatoria, l’organo di controllo sia legittimato ad incardinare l’azione sociale di responsabilità. Solo per le s.p.a. Nelle srl è estesa a ciascun socio Nelle spa è riservata ad una minoranza qualificata c) Condizioni e forme per la rinunzia all’azione e per le transazioni -Delibera espressa oltre all’inesistenza del voto contrario di una minoranza qualificata -Consenso, anche non assembleare, di una maggioranza qualificata dei soci e comunque assenza di voto contrario di una minoranza qualificata. Per le s.p.a.–art. 2393 CC Per le s.r.l. – art. 2476, comma 4 C.C. d) Il temine per l’esercizio dell’azione Solo per lo s.p.a. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica e) Possibilità di agire contro i soci che abbiano intenzionalmente Solo per s.r.l. – art. acconsentito all’illecito 2476 comma 7 C.C. Azioni Il Concordato preventivo f) Forme di esonero dalla responsabilità dell’amministratore dissenziente g) Previsione di agire informati e dovere di intervento operoso, che deve contraddistinguere l’operato degli amministratori L’azione dei creditori sociali consiste nel diritto dei creditori della società di agire nei confronti degli amministratori della stessa che, violando i doveri di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, lo abbiano danneggiato in modo da renderlo insufficiente al completo soddisfacimento dei crediti, per ottenere il risarcimento dei danni conseguentemente subiti per non aver ricevuto la prestazione dovuta dalla società debitrice. I soci e i creditori sociali possono agire contro gli amministratori per i danni subiti in caso di tardivo e/o ritardato accertamento delle condizioni per lo scioglimento e/o per il compimento da parte degli amministratori stessi di atti pregiudizievoli al mantenimento dell’integrità e/o del valore del patrimonio I soci della società e dei creditori sociali possono agire contro gli amministratori per danno di abuso dell’attività di direzione e coordinamento nei gruppi di società azione contro i sindaci, l’amministratore di fatto ed i liquidatori Riferimenti normativi S.p.a–art. 2393 C.C. S.r.l–art. 2476 c. 3 C.C. Solo per s.p.a. S.p.a. – art. 2394 C.C. applicabile per analogia anche alle s.r.l. artt. 2485 e 2486 C.C. art. 2497 C.C. artt. 2407 – 2489 C.C. L’azione dei soci e dei terzi direttamente danneggiati, infine, spetta Art. 2395 al socio o al terzo (che può anche essere un creditore sociale) che abbia subito un danno diretto al proprio patrimonio, e ciò in conseguenza al danno arrecato al patrimonio sociale, in conseguenza dell’inadempimento commesso con dolo o colpa da parte degli amministratori ai doveri previsti a loro carico dalla legge o dall’atto costitutivo nonché, secondo alcuni, ai doveri di diritto comune. LE AZIONI NELLE PRECEDURE CONCORSUALI Il Concordato preventivo L’azione sociale e quella dei creditori sociali sono promosse da: a) dal Curatore Nel fallimento b) dal Commissario Liquidatore Nella Liquidazione coatta amministrativa c) dal Commissario straordinario Nell’amministrazione controllata Le azioni dei soci e dei terzi direttamente danneggiati sono proposte dai danneggiati che sono gli unici soggetti legittimati. Il problema della legittimazione si pone, in modo ancora controverso, in tema di azione sociale e dei creditori sociali nel Concordato Preventivo, con particolare riguardo: a) se ed a chi spetti la legittimazione ad incardinare le azioni b) le condizioni sostanziali e procedurali a cui si subordinano le azioni Il Concordato preventivo CONCORDATO CON GARANZIA Nella situazione previgente si riteneva che, con l’ammissione a c.p., la società mantenesse la legittimazione a proseguire le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, in quanto la società non era privata della gestione ed amministrazione del proprio patrimonio e gli organi sociali mantenevano la loro autonomia, seppur subordinata alla vigilanza del C.G. La società incardinava le azioni senza necessità di autorizzazioni ex art. 167 L.F.. L’autorizzazione restava comunque necessaria per la rinunzia e la transazioni delle azioni promosse. La situazione restava immutata a seguito dell’omologa del concordato. CONCORDATO CON CESSIONE O MISTO Il Concordato preventivo Nel concordato con cessione di tutti i beni presenti nel patrimonio sociale, e di quelli sopravvenuti, all’esistenza di eventuali cause di responsabilità contro gli amministratori conseguiva il trasferimento della legittimazione al Commissario Giudiziale, nominato con l’omologa. Il medesimo C.G. era legittimato ad intraprendere eventuali nuove azioni. Il tema ha avuto però una modesta rilevanza pratica in quanto, seppure l’ammissione a c.p. non preservava gli amministratori da eventuali azioni di responsabilità (che restavano esperibili), per pervenire all’ammissione a c.p. era necessario il rispetto di due condizioni: meritevolezza del debitore; regolare tenuta della contabilità negli due anni precedenti la presentazione della domanda. Il Concordato preventivo L’esame preliminare sull’esistenza di questi due requisiti e quindi l’inesistenza di fatti illeciti commessi dagli amministratori (ad es: ritardo nell’assunzione di decisioni al manifestarsi dello stato di crisi) ed irregolarità nella tenuta della contabilità nel biennio precedente riduceva a casi veramente residuali la possibilità di continuare azioni in corso o esperire nuove azioni di responsabilità nel corso del concordato preventivo, anche successivamente all’omologa. In questi rari casi, comunque, non era controverso: a) che legittimata a proseguire od esperire le azioni nel corso del concordato con garanzia fosse la società, senza necessità di autorizzazione ex art. 167 LF se non per la rinuncia e le transazioni; b) nel concordato con cessione (ricomprendendo nei beni ceduti anche il credito riveniente dall’azione di responsabilità) il soggetto legittimato a proseguire od intentare le azioni era il liquidatore giudiziale. CONCORDATO PREVENTIVO DOPO LA NOVELLA La nuova struttura del c.p. manifesta tre differenze rilevanti rispetto alla normativa previgente: il venir meno del requisito della meritevolezza; il venir meno del requisito necessario della regolare tenuta della contabilità nel biennio precedente; Il Concordato preventivo il venir meno dell’obbligatorietà di conferire tutti i beni e/o crediti sociali. Nel caso in cui il Piano Concordatario comprenda la cessione e/o il trasferimento dell’azione di responsabilità sociale, si manifesterà: la legittimazione della società, con le regole ordinarie senza autorizzazione ex art. 167 LF, prima dell’omologazione del c.p.; la legittimazione del Liquidatore Giudiziale post omologa. CONCORDATO PREVENTIVO DOPO LA NOVELLA Il Concordato preventivo Qualora l’azione venga intrapresa, e non continuata, in seguito all’omologa del c.p., è controverso se sia necessaria l’autorizzazione di un organo sociale a ciò abilitato (assemblea dei soci, decisione dei soci, collegio sindacale). Aderendo alla posizione di chi ritiene indispensabile l’autorizzazione dell’assemblea (o dei sindaci) si ha di conseguenza che – qualora tale autorizzazione non venga concessa – si dovrà pervenire alla revoca del concordato, essendo stata offerta una attività (il credito derivante dall’esercizio dell’azione) di fatto non realizzabile. Il Concordato preventivo Piano non comprendente la cessione delle azioni di responsabilità E’ evidente che, qualora la società abbia deliberato l’azione di responsabilità sociale nei confronti di amministratori ancora in carica, gli stessi amministratori – nell’assumere la delibera di cui all’art. 152 LF – possano approvare un Piano che non comprenda la cessione delle azioni di responsabilità sociale. Ovviamente la domanda di per sé è ammissibile, in quanto il nuovo impianto del c.p. non richiede la messa a disposizione di tutti i beni e/o crediti, ma anche solo di parte di questi. Il Tribunale avrà la possibilità di verifica dei requisiti di ammissione (in fase di ammissione, nel corso della procedura ed in fase di omologa) che la decisione di presentazione della domanda sia stata validamente e quindi non viziata da conflitti di interesse fortemente incidenti. A tale risultato il Tribunale potrà pervenire: i) invitando la debitrice ex art. 162 LF c. 1 a produrre un atto deliberativo conforme, ii) dichiarando non ammissibile la domanda ex art. 162 LF, 2 c., ovvero iii) revocando ex art. 173 L.F. l’ammissione a c.p. o non omologando il c.p. per mancanza di validi presupposti. Piano di concordato comprendente la cessione dell’azione sociale In questi casi potranno riscontrarsi due diverse ipotesi di legittimazione: Il Concordato preventivo della società, che esperirà le azioni con le regole ordinarie, senza autorizzazione ex art. 167 l.f. prima dell’omologazione del concordato preventivo; del Liquidatore Giudiziale, a seguito dell’omologa. Il Concordato preventivo Piano di concordato con trasferimento della titolarità dell’azione sociale Per concludere l’argomento, è necessario esaminare alcuni casi ulteriori dove l’azione di responsabilità è trasferita direttamente a terzi, come nel caso di: a) Concordato che preveda la cessione delle azioni ad un terzo assuntore; b) La scissione o la fusione della debitrice con la creazione di nuovi soggetti giuridici a cui venga trasferita anche l’esercizio delle azioni tra cui l’azione di responsabilità sociale, o c) La cessione diretta di beni e/o diritti a favore della comunione dei creditori. In tutte queste situazioni i soggetti cessionari saranno direttamente legittimati all’esercizio od alla prosecuzione delle azioni promuovibili dalla debitrice, senza alcuna necessità di autorizzazioni neppure per rinunziarvi o transigere. L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ DEI CREDITORI SOCIALI Se l’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali si surroga all’azione sociale Il Concordato preventivo la società (e quindi i creditori sociali in surroga) deve essere risarcita del danno subito dal patrimonio sociale a causa dell’illecita azione degli amministratori se l’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali si configura come un’azione autonoma dei creditori, che sono stati direttamente danneggiati dagli illeciti degli amministratori i creditori possono essere soddisfatti nel limite del danno subito e quindi solo qualora essi non siano destinatari della percentuale del proprio credito prevista dal Piano E’ necessario tenere conto che: il c.p. ha un effetto remissorio e che – per tanto – risulta difficile pensare che il creditore sociale, che abbia approvato il Piano, possa poi agire contro gli amministratori a causa della falcidia subita dal suo credito; esistono almeno due fasi per comprendere a chi spettino tali azioni: Il Concordato preventivo tra l’ammissione l’omologa fra omologa del esecuzione del c.p. al c.p. c.p. e Si ritiene che le azioni restino nella disponibilità dei creditori ed In questa fase, non si può non osservare che, anche se il creditore incardinasse l’azione, essa si estinguerebbe con l’esecuzione del concordato, che lo priverebbe dello status di creditore, ovvero che – se non si pervenisse all’esecuzione del c.p. – si arriverebbe alla dichiarazione di fallimento e la legittimazione si trasferirebbe al Curatore. ART. 173 LEGGE FALLIMENTALE Il Concordato preventivo E’ da segnalarsi la significativa portata dell’art. 173 L.F. in tema di accertamento, nel corso del concordato, di illeciti commessi dagli amministratori (e consentiti dai sindaci) e della conseguente dichiarazione di fallimento della società. E’ determinante comprendere il significato e la portata “dell’accertamento dell’atto in frode” che il Commissario Giudiziale deve svolgere: la Cassazione (Cass. 13817/11) afferma che l'atto in frode, per avere rilievo ai fini della revoca dell'ammissione, “deve essere 'accertato' dal commissario giudiziale e quindi dallo stesso 'scoperto' essendo prima ignorato dagli organi della procedura e dai creditori, non potendosi certo attribuire al termine 'accerta' il significato di 'trova conferma di quanto già enunciato' nella domanda' in ordine a determinati eventi” Il Concordato preventivo Il tema delicato che si pone è che una interpretazione estensiva dell’art. 173 LF possa di fatto reintrodurre il requisito della meritevolezza, che il legislatore ha escluso con la novella del 2006 Il Tribunale di Milano, con sentenza del 19 luglio 2007 ha affermato che “L'abolizione, ai fini della ammissione al concordato preventivo, del requisito della meritevolezza dell'imprenditore non comporta l'abrogazione implicita dell'art. 173 l. fall., né, dunque, l'indifferenza della vicenda concordataria di fronte a violazioni del dovere di correttezza così gravi come quelle delineate dalla norma in discorso. Tale disposizione costituisce, infatti, un'applicazione del principio della buona fede che deve costituire il modello di comportamento del debitore nell'adempimento delle obbligazioni e che trova fondamento costituzionale negli inderogabili doveri di solidarietà sociale tutelati dall'art. 2 della Costituzione. Tale conclusione trova conferma nel fatto che il legislatore, una volta introdotta la riforma del 2005, non ha poi espunto la norma dal sistema concorsuale in occasione della novella organica del 2006, sicché si deve presumere che la permanenza di tale disposizione sia frutto di una precisa scelta che preclude ogni interpretazione volta ad affermarne l'abrogazione implicita”. Sempre il Tribunale di Milano (Sentenza 25 ottobre 2007) precisa quali debbano essere i limiti del potere accertativo del Commissario Giudiziale, affinché il tribunale possa esercitare il Il Concordato preventivo potere di arresto della procedura di cui all'art. 173, ult. comma l. fall., e quindi rigetti la domanda di omologazione all'esito di una valutazione di non fattibilità del piano che prescinda da opposizioni presentate da altri soggetti, devono sussistere due condizioni: che il peggioramento delle prospettive di attuazione del piano concordatario deve essersi verificato in epoca successiva alla approvazione della proposta da parte dei creditori (in tali casi è necessario tutelare l'interesse dei creditori pregiudicati dal fatto di essersi espressi in relazione ad una proposta non più valida ed attuale); che lo scostamento dalle prospettive di realizzazione della proposta, rispetto a quelle sulle quali si è imperniata l'approvazione, deve essere significativo e non di scarsa rilevanza.” Il Concordato preventivo Ancora il Tribunale Milano con Sentenza del 24/11/2011 definisce – a mio avviso – le caratteriste che gli atti in frode compiuti dagli Amministratori debbano avere per riverberare una efficacia sulla tenuta stessa del concordato preventivo; la sentenza afferma che: “Gli atti in frode antecedenti alla presentazione del ricorso per ammissione al concordato preventivo rilevanti ai fini dell'art. 173 l.f. sono quelli che per collocazione temporale e valore, presentino una concreta efficienza causale rispetto alla situazione di dissesto dell'impresa; di conseguenza, non ogni atto depauperativo del patrimonio compiuto nella vita dell'impresa dà luogo alla revoca del concordato preventivo, ma soltanto quelli che abbiano determinato o abbiano concorso a determinare le dimensioni conclusive del dissesto e quindi presentino una incidenza attuale sulla posizione dei creditori, sotto il profilo della significativa alterazione delle loro possibilità di soddisfacimento”. Il Concordato preventivo Ancora il Tribunale Milano con Sentenza del 24/11/2011 definisce – a mio avviso – le caratteriste che gli atti in frode compiuti dagli Amministratori debbano avere per riverberare una efficacia sulla tenuta stessa del concordato preventivo; la sentenza afferma che: “Gli atti in frode antecedenti alla presentazione del ricorso per ammissione al concordato preventivo rilevanti ai fini dell'art. 173 l.f. sono quelli che per collocazione temporale e valore, presentino una concreta efficienza causale rispetto alla situazione di dissesto dell'impresa; di conseguenza, non ogni atto depauperativo del patrimonio compiuto nella vita dell'impresa dà luogo alla revoca del concordato preventivo, ma soltanto quelli che abbiano determinato o abbiano concorso a determinare le dimensioni conclusive del dissesto e quindi presentino una incidenza attuale sulla posizione dei creditori, sotto il profilo della significativa alterazione delle loro possibilità di soddisfacimento”. Il Concordato preventivo Illuminante l’intervento della Corte di Cassazione che con la citata sentenza 23/6/2011 n. 13817 afferma: “Le condotte del debitore anteriori alla presentazione della domanda di concordato vengono in evidenza ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura solo se rivestono una valenza decettiva, tali da potere pregiudicare la formazione di un consenso informato e non quando si tratti di comportamento chiaramente individuati e resi noti ai creditori”. Secondo la Cassazione “può in conclusione osservarsi che nessun intervento sul patrimonio del debitore è di per sé qualificabile come atto in frode ma solo l'attività del preponente il concordato volta ad occultarlo in modo da poter alterare la percezione dei creditori circa la reale situazione del debitore influenzando il loro giudizio, - ogni diversa interpretazione attribuendo alla disposizione in esame una connotazione di incomprensibile ed incongruo fossile normativo del tutto incompatibile con la nuova disciplina in quanto reintrodurrebbe, in sostanza, il requisito, apertamente ripudiato dal legislatore, della meritevolezza da valutarsi da parte del debitore”. Il Concordato preventivo Da ultimo la sentenza della Corte d'appello di Torino 21/5/2013 che chiarifica come segue: “Non danno luogo alla revoca della procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'articolo 173, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), scelte gestionali pregiudizievoli ai creditori o penalmente rilevanti che siano state poste in essere prima dell'ammissione alla procedura e che siano state rese palesi ai creditori con informazioni idonee a metterli in condizione di valutare appieno la proposta concordataria. La nozione di atto in frode che assume rilievo quale presupposto per la revoca della procedura richiede, infatti, che la condotta del debitore sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, tali cioè che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta” Il Concordato preventivo DOPO L’OMOLOGA DEL CONCORDATO: Successivamente all’omologa del concordato, legittimati alla richiesta di annullamento del concordato sembrano essere esclusivamente i creditori, entro un anno dall’ultimo adempimento previsto dal piano concordatario. Il richiamo effettuato dall’art. 186 agli art. 137 e 138 L.F. (con la sostituzione de il Commissario giudiziale al Curatore) lascia aperta – a mio avviso – la porta ad un intervento del Tribunale, su istanza del Commissario Giudiziale, quando si scopra che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Art. 186 Il Concordato preventivo Risoluzione e annullamento del concordato Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. Il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale. Art. 137 Il Concordato preventivo Risoluzione del concordato Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione. Si applicano le disposizioni dell’articolo 15 in quanto compatibili. Al procedimento è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. La sentenza è reclamabile ai sensi dell’articolo 18. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell’articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato. Art. 138 Il Concordato preventivo Annullamento del concordato Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell’articolo 137. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell’articolo 18. Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. Concordato preventivo Grazie per l’attenzione! Intervento a cura di: rag. Eleonora De Palma Studio Associato De Palma & Clementi
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