IMPOSTE E TASSE IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SOMMARIO Art. 23 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 - D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 - L. 23.06.2014, n. 89 L. 27.12.2013, n. 147 - DPCM 19.02.2014 - BCE Comunicato 4.09.2014 - L. 24.10.2013, n. 124 - D.P.C.M. 22.01.2013 L. 24.12.2012, n. 228 - BCE Comunicato 7.11.2013 - L. 28.10.2013, n. 124 - D.P.C.M. 22.01.2013 - L. 24.12.2012, n. 228 D.L. 10.10.2012, n. 174 - L. 1.8.2012, n. 122 - D.M. 1.06.2012 - L. 26.04.2012, n. 44 - D.P.C.M. 23.03.2012 - L. 24.02.2012, n. 14 D.M. 21.11.2011 - L. 12.11.2011, n. 183 - L. 14.09.2011, n. 148 - L. 15.07.2011, n. 111 - Provv. Ag. Entrate 29.7.2011, n. 97156 D.M. 3.06.2011 - D. Lgs. 6.05.2011, n. 68 - L. 30.12.2010, n. 238 - D.M. 3.12.2010 - L. 13.12.2010, n. 220 D.P.R. 10.11.1997, n. 445 - L. 8.08.1995, n. 335 - L. 23.05.1997, n. 135 - L. 24.12.2007, n. 244 - L. 29.11.2007, n. 222 D. Lgs. 2.09.1997, n. 314 - D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 - D. Lgs. 28.09.1998, n. 360 - D.L. 19.09.1992, n. 384 C.M. 23.12.1997, n. 326/E - L. 4.08.2006, n. 248 - L. 27.12.2006, n. 296 - D.L. 3.10.2006, n. 262 - D.L. 2.07.2007, n. 81 D.L. 1.10.2007, n. 159 conv. in L. 29.11.2007, n. 222 - D.L. 25.06.2008, n. 112 D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. L. 28.01.2009, n. 2 - L. 22.12.2008, n. 203 - Circ. Ag. Entrate 17.04.2007, n. 21/E Circ. Ag. Entrate 9.01.2008, n. 1/E - Circ. Ag. Entrate 5.03.2008, n. 15/E - Circ. Ag. Entrate 22.10.2008, n. 59/E Circ. Ag. Entrate 11.07.2008, n. 49/E - Ris. Ag. Entrate 19.11.2008, n. 448/E - Ris. Ag. Entrate 29.03.2010, n. 26/E Ris. Ag. Entrate 28.05.2010, n. 46/E - Ris. Ag. Entrate 17.08.2010, n. 83/E - Circ. Ag. Entrate 27.09.2010, n. 47/E e 48/E Circ. Ag. Entrate 14.02.2011, n. 3/E - Circ. Ag. Entrate 10.05.2011, n. 19/E - Circ. Ag. Entrate 13.05.2011, n. 20/E Circ. Ag. Entrate 28.07.2011, n. 36/E - Circ. Ag. Entrate 5.08.2011, n. 41/E - Ris. Ag. Entrate 27.12.2011, n. 131/E Comunicato MEF 18.07.2012, n. 98 - Circ. Ag. Entrate 1.06.2012, n. 19/E - Circ. Ag. Entrate 4.05.2012, n. 14/E Ris. Ag. Entrate 9.01.2012, n. 4/E - Circ. Ag. Entrate 28.02.2012, n. 4/E - Circ. Ag. Entrate 28.02.2012, n. 3/E Ris. Ag. Entrate 8.07.2013, n. 48/E - Circ. Ag. Entrate 9.05.2013, n. 13/E - Circ. Ag. Entrate 2.05.2013, n. 12/E C.M. Lavoro 3.04.2013, n. 15 - Int. M.L. 1.07.2013, n. 21 - Circ. Ag. Entrate 30.04.2013, n. 11/E Ris. Ag. Entrate 8.07.2013, n. 48 - Circ. Ag. Entrate 9.05.2013, n. 13/E - Circ. Ag. Entrate 2.05.2013, n. 12/E C.M. Lavoro 15/2013 - Int. Min. Lavoro 21/2013 - Circ. Ag. Entrate 11/E/2013 - Circ. Ag. Entrate 21.05.2014, n. 11/E Circ. Ag. Entrate 28.04.2014, n. 8/E - Ris. Ag. Entrate 7.05.2014, n. 48/E .IT • SCHEMA DI SINTESI • DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA W .R AT IO Entro il 28.02 di ogni anno il datore di lavoro deve provvedere a effettuare le operazioni di conguaglio fra le imposte dovute dai dipendenti e le ritenute già operate e versate sui redditi corrisposti, rendendo così definitiva la tassazione provvisoria del normale periodo di paga. L’anno 2014 si è caratterizzato per diverse novità; in particolare, si evidenzia quanto segue: .. nuove detrazioni di produzione reddito; .. la gestione della detassazione del salario di produttività; .. il credito di € 80; .. le nuove disposizioni in materia di addizionali regionali e comunali. Nella disamina delle novità di carattere normativo fiscale dovranno essere prese in considerazioni le numerose circolari e risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate. Il lavoratore può comunicare per iscritto al Sostituti d’imposta per redditi di lavoro dipendente datore di lavoro, entro il 12.01 dell’anno o assimilato, che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte in relazione al rapporto di lavoro successivo, di tenere conto anche di altri redditi da lavoro dipendente o assimilato dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa. percepiti, erogati da terzi. W SOGGETTI INTERESSATI W SCHEMA DI SINTESI (+) Imposta dovuta • Sull’ammontare complessivo delle somme e dei valori imponibili corrisposti nel corso dell’anno, entro il 12.01 dell’anno successivo. • Tenendo conto degli oneri deducibili e delle detrazioni d’imposta spettanti al dipendente e applicando le aliquote progressive Irpef. (-) Ritenute operate di paga. (=) Conguaglio Da effettuare a cura del sostituto d’imposta, in relazione a ciascun dipendente. Regola Se il conguaglio è effettuato in gennaio Il conguaglio deve essere effeto febbraio, il versamento delle relative tuato entro il 28.02 dell’anno ritenute è identificato con il codice tributo successivo. 1013 (Mod. F24). Eccezione deve essere effettuato, in ogni caso, nel periodo di paga in cui è intervenuta CALCOLO FISCALE SCADENZE Sulla parte imponibile delle somme e dei valori corrisposti in ciascun periodo In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno, il conguaglio la cessazione del rapporto di lavoro. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 16.12.2014 A T I O N . 1 / 2 0 1 5 - 5 7 3 4 33 IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SCHEMA DI CALCOLO Reddito complessivo lordo - Oneri deducibili (art. 10 Tuir) = Imponibile x Aliquote per scaglioni = Imposta lorda Detrazioni = Imposta netta - Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero = Imposta da versare • Per i soggetti non residenti si considerano solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato. • Imposta netta • Il meccanismo di determinazione dell’imposta netta è strutturato come segue (non spettano le detrazioni per carichi di famiglia, salvo quanto stabilito per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014). .IT • Base imponibile AT IO SOGGETTI NON RESIDENTI ALIQUOTE IRPEF • Imposta netta € € € € € € € € Aliquota 23% 15.000 15.000 28.000 28.000 55.000 55.000 75.000 75.000 27% 38% 41% 43% W W W .R Reddito complessivo Fino a Oltre fino a Oltre fino a Oltre fino a Oltre • Imposta lorda (-) • Altre detrazioni (-) • Detrazioni per oneri [es.: art. 15, c. 1, lett. a), b), g), h), h-bis), i) Tuir] (=) CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 3% • A carico delle persone fisiche con un reddito complessivo lordo annuo superiore a € 300.000,00 è riconosciuto un contributo: .. pari al 3% del reddito complessivo lordo annuo che eccede l’importo di € 300.000,00; .. deducibile ai fini dell’Irpef (e si ritiene delle addizionali regionali e comunali). • Il sostituto d’imposta: .. calcola il contributo di solidarietà del 3%; .. versa il contributo di solidarietà entro il 16 del mese successivo alle operazioni di conguaglio; .. riconosce l’onere deducibile in fase di conguaglio (Circ. Ag. Entrate n. 3/E/2012). Il contributo di solidarietà dovrà essere versato nei termini e secondo le modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute con il codice tributo 1618 (per F24) e 145E (per F24-EP) D.L. 13.8.2011, n. 138 ALIQUOTA PIÙ ELEVATA 34 R A T I O N . 1 / 2 0 1 5 Art. 2, c. 2 D.M. 21.11.2011 Ris. Ag. Entrate 4/E/2012 • Nell’effettuazione delle ritenute il sostituto può, previa richiesta del sostituito, applicare un’aliquota più elevata di quella che deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito. • Questo al fine di evitare che al momento del conguaglio o in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, l’imposta dovuta sia particolarmente elevata. - 5 7 3 4 Aggiornato al 16.12.2014 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IMPOSTE E TASSE IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF • Le Regioni dovranno inoltrate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.01 dell’anno di riferimento i provvedimenti di applicazione dell’addizionale regionale ai fini della pubblicazione sul sito informatico istituzionale; il mancato inserimento comporta l’inapplicabilità di sanzioni e interessi per il sostituto d’imposta che determina l’addizionale con la previgente aliquota. • Per la determinazione dell’aliquota sarà preso a riferimento il domicilio fiscale al 1.01 dell’anno di riferimento (invece del 31.12). Art. 8 D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 Dal 13.12.2014 • Le Regioni possono deliberare che la maggiorazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale all’Irpef, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, sia applicata anche al periodo di imposta al quale si riferisce l’addizionale regionale. • Le Regioni possono maggiorare l’aliquota con provvedimento da pubblicare entro il 31.12 dell’anno precedente quello cui l’addizionale si riferisce (art. 50, c. 3 D. Lgs. 446/1997). • Pertanto, se nel 2014 la Regione delibera una riduzione dell’aliquota, gli effetti si possono produrre sull’addizionale relativa al periodo di imposta 2014. • Se, invece, delibera un aumento della stessa, la disposizione produce effetto, in base alla regola generale, dall’addizionale relativa al periodo di imposta 2015. .IT • Delibere regionali • L’addizionale regionale calcolata in fase di conguaglio deve essere rateizzata nel 2015 in un massimo di 11 rate (10 o 9 se il conguaglio sarà effettuato rispettivamente in gennaio o febbraio). .R AT • Saldo IO Le Regioni a statuto ordinario possono aumentare o diminuire l’addizionale regionale determinata per legge e pari all’1,23% di non più di 0,5 punti percentuali. • L’aliquota dovrà essere disposta con deliberazione da pubblicare sul sito del Ministero delle Finanze (www.finanze.it). • L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della delibera sul sito. • L’aliquota applicabile per la determinazione dell’acconto è quella vigente nell’anno precedente. Art. 8 D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 Dal 13.12.2014 W W ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF W • L’addizionale comunale all’Irpef è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1.01 dell’anno di riferimento. • Saldo • L’aliquota applicabile per la determinazione del saldo è quella vigente nell’anno di riferimento. • Ai fini della determinazione dell’importo a saldo deve essere considerata l’addizionale comunale versata in acconto nell’anno 2014. • L’addizionale comunale a saldo sarà rateizzata nel 2015 in un massimo di 11 rate (10 o 9 se il conguaglio sarà effettuato rispettivamente in gennaio o febbraio). • Delibere comunali • I Comuni possono aumentare l’aliquota dell’addizionale comunale. • I Comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale (art. 11 del Tuir). • La soglia di esenzione di cui al c. 3-bis dell’art. 1 del D. Lgs. 360/1998 è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’Irpef non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo. • Obblighi dei sostituti d’imposta • Applicazione delle aliquote presenti nel sito ministeriale alla data del conguaglio. • Applicazione delle delibere non rispettose dei criteri normativi sopra indicati se pubblicate sul sito ministeriale. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 16.12.2014 A T I O N . 1 / 2 0 1 5 - Ris. n. 1/2001/DF 5 7 3 4 35 IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse CREDITO RENZI (80 EURO) • Per l’anno 2014 è concesso ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato un credito stabilito nella misura di € 80 mensili per un totale di € 640 annuali. • Il credito è dovuto solo ove l’imposta calcolata sui redditi sopra menzionati sia superiore alle detrazioni di cui al c. 1 dell’art. 13 del D.P.R. 917/1986 (ossia quelle collegate alla produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato debitamente rapportate al periodo di lavoro svolto). Condizione essenziale Imposta lorda > detr. produzione reddito Art. 13, c. 1 D.P.R. 917/1986 • Il credito è determinato sulla base di tre fasce collegate al parametro di misurazione (reddito complessivo), come di seguito indicato: .. fino a € 24.000: il credito sarà pari a € 640 (€ 80 al mese da maggio a dicembre); .. oltre € 24.000 e fino a € 26.000: il credito di € 640 sarà ridotto in virtù del rapporto tra l’importo di € 26.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 2.000; .. oltre € 26.000: il credito non è concesso. • La misura così determinata, che dovrà essere rapportata al periodo di lavoro nell’anno, sarà valida solo per 8 mesi (da maggio a dicembre) mentre diverrà strutturale dal 2015 sole ove appositamente previsto (legge Stabilità 2015). CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SANITARIA .IT Durante il conguaglio fiscale sarà determinato il reale importo del credito annuale. • Non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente l’importo dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale (compreso Metasalute dal 2014), in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. • Fasi • Nel limite non sono da computarsi i contributi a carico Circ. azienda per i dirigenti pensionati. n. 95/E/1999 • Versamenti a ONLUS • A decorrere da gennaio 2014, la detrazione è pari al 26%, entro il limite di importo di € 2.065,00. • Detrazioni polizze vita e indennità permanente • Il limite massimo detraibile per il 2014 per tali polizze è pari a: .. € 530,00 (assicurazioni vita / morte / infortuni/ invalidità); .. € 1.291,00 per le sole assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. W DETASSAZIONE PER L’ANNO 2014 W Art. 23 D.P.R. 600/1973 Art. 15 Tuir W .R ONERI DETRAIBILI R A T I O N . 1 / 2 0 1 5 - Art. 12, c. 1 D.L. 102/2013 • Misura dell’ • 10% a titolo di imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali agevolazione e comunali. • Requisito • Presenza degli importi previsti da contrattazione collettiva territoriale o aziendale sottoscritti da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda. • Deposito del contratto collettivo presso la Direzione territoriale del lavoro entro 30 giorni con allegata un’autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato. • Importi detassabili • Retribuzione di produttività: .. voci retributive erogate in esecuzione di contratti, con espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/ efficienza/innovazione; .. voci retributive previste da contratti territoriali e aziendali che prevedano l’attivazione almeno di una misura in almeno tre delle seguenti aree di intervento: a) flessibilità orari di lavoro; b) flessibilità nella distribuzione delle ferie; c) adozione tecnologie innovative; d) fungibilità delle mansioni e integrazioni delle competenze. • Misura massima agevolabile 36 Fino al limite di € 3.615,20 AT IO • Limite • € 3.000,00 • Il reddito di riferimento 2013 non deve essere superiore a € 40.000,00 (reddito di lavoro dipendente al lordo del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva). 5 7 3 4 Aggiornato al 16.12.2014 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata
© Copyright 2024 Paperzz