S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO GLI OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE ANNUALE NEL QUADRO RW DEGLI INVESTIMENTI DETENUTI ALL’ESTERO E DELLE ATTIVITA’ESTERE DI NATURA FINANZIARIA SANDRO BOTTICELLI COMMISSIONE DIRITTO TRIBUTARIO NAZIONALE 27 MARZO 2014 1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RIFERIMENTI NORMATIVI E CIRCOLARI SOGGETTI OBBLIGATI COSA DICHIARARE COME DICHIARARE 2 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RIFERIMENTI NORMATIVI E CIRCOLARI • • • • • • • • • D L 167/1990 conv. in Legge 227/1990 D Legislativo 461/1997 D L 350/2001 conv. in Legge 409/2001 D L 78/2009 conv. in Legge 102/2009 art 13-bis D L 194/2009 art 1 c.3 (e D L 223/2006 art.37 c 25) D L 13 agosto 2011 n. 138 (Manovra Ferragosto) D L 6 dicembre 2011 n. 201 (Salva Italia) D L 2 marzo 2012 n. 16 (Semplificazioni) Legge 6 agosto 2013 n.97 art. 9 (Legge Europea) 3 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO • • • • • • • • Circolare 43/2009 Circolare 48/2009 Circolare 49/2009 Circolari 3-6-11-12/2010 Circolare 45/2010 Circolare 28/2012 Circolari 1 12 15 e 38 del 2013 Provvedimento Dir Ag Entrate prot 2013/151663 del 18 12 2013 • Provvedimento Dir Ag Entrate prot 2014/24663 del 19 02 2014 4 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO SOGGETTI OBBLIGATI • Persone fisiche (anche imprenditori e professionisti) • Enti non commerciali (tra cui Fondazioni, trust ,Casse Previdenza private …) • Società semplici e associazioni equiparate (società agricole e studi associati) • e la novità 2013 : i Titolari effettivi 5 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO COSA DICHIARARE GLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all’estero indipendentemente dalla effettiva produzione in Italia di redditi di fonte estera imponibili nel periodo d’imposta. Queste attività vanno sempre indicate in RW in quando potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia. A titolo esemplificativo, devono essere indicati nel modulo RW gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza), le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia. Devono essere indicati anche gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di un soggetto interposto residente all’estero. 6 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO COSA DICHIARARE LE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. . attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (ad esempio, società estere, entità giuridiche quali fondazioni estere e trust esteri), obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); 7 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO SEGUE contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati; forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero. Devono essere indicate nel quadro RW anche le attività finanziarie italiane detenute all’estero - ad esempio, i titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia, le partecipazioni in soggetti residenti ed altri strumenti finanziari emessi da soggetti residenti - in quanto suscettibili di produrre redditi diversi di natura finanziaria derivanti da attività detenute all’estero. Si ricorda che con la circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002 (risposta 1.28) e la già citata risoluzione n. 134/E del 2002 sono state considerate “detenute all’estero” anche le attività finanziarie italiane detenute per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti. 8 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO SEGUE Vanno altresì riportate le attività e gli investimenti detenuti all’estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere “titolare effettivo” delle predette attività e investimenti nell’accezione contenuta nella normativa sull’antiriciclaggio . Le attività finanziarie detenute all’estero vanno indicate nel quadro RW anche se immesse in cassette di sicurezza. Inoltre, sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti. Per quanto riguarda, invece, le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, va indicata la posizione individuale maturata nel periodo d’imposta come risultante dalla documentazione rilasciata dal fondo. 9 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO COME DICHIARARE Nel quadro RW devono essere riportate le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate all’inizio di ciascun periodo d’imposta ovvero al primo giorno di detenzione (di seguito, “valore iniziale”) e al termine dello stesso ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso (di seguito, “valore finale”), nonché il periodo di possesso. Non vi sono più soglie minime ( 10.000 euro) Il provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 2013/151663 del 18 dicembre 2013 concentra nel nuovo quadro RW sia l’indicazione dei periodi di detenzione delle attività all’estero ( la precedente sezione II del quadro RW) sia le indicazioni delle attività imponibili ai fini IVIE e IVAFE, che sino al 2012 andavano inserite nelle apposite sezioni del quadro RM. I valori delle attività detenute all’estero da indicare in RW sono determinati in base alle regole IVIE/IVAFE , anche per società semplici e enti non commerciali che non sono tenuti al pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE. 10 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Caso 1:Dirigente con benefit in azioni estere: Il dirigente riceve su un conto USA due volte l’anno azioni della casa madre americana, quotate al NYSE, tassate in busta paga come benefit: il 1 luglio 2013 ha ricevuto 3000 azioni a 30.000 euro,(imponibile benefit) , e aveva sul conto 5000 azioni dal 2012, valorizzate secondo la tassazione come benefit nel 2012 per 45.000 euro. 11 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO segue caso 1 Il 24 dicembre 2013 vende 5000 azioni. COME RILEVARE: (Circ. 1 del 15/2/13 pag.27) RW -> rigo 1 valore iniziale ? ; valore finale 5000xquotazione titolo al 30 06 13 x cambio medio mensile Giorni IVAFE 181 RW -> rigo 2 valore iniziale ? Valore finale 8000xquot.titolo al 24 12 13, Giorni IVAFE 177 RW -> rigo 3 valore iniziale ? ; valore finale 3000xquot.titolo al 31 12 13 . Giorni IVAFE 7 (i cambi medi per le quotazioni sono quelli di dicembre 2013) 12 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Segue caso 1 Quadro RT sezione II B RT 41 valore di vendita 5000 az. al netto commissioni convertito al cambio del giorno di vendita RT 42 costo acquisto: 30000 per 3000 az. assegnate nel 2013 +18000 per 2000 azioni da 2012 (LIFO ) I valori di RT e i cambi sono differenti da RW 13 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Caso 2 Stock Option A livello di reddito il T.U.I.R. Art. 51 comma 2,-lettera g-bis stabiliva un regime agevolato che viene definitivamente abrogato dal D L 112/2008, col risultato che “La differenza tra il valore normale dei titoli al momento dell’assegnazione ed il prezzo pagato dal dipendente per l’esercizio dell’opzione è qualificato come reddito da lavoro dipendente “. Se tali diritti riguardano azioni di società estere, si pensi alla multinazionale con sede all’estero che offre S O ai dipendenti della controllata italiana, bisogna compilare il quadro RW e verificare se è dovuta IVAFE. 14 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Segue caso 2 La Circ 38/2013 che fornisce istruzioni sulla compilazione del quadro RW modificato dalla Legge Europea 2013 , ripresa puntualmente nelle istruzioni alla compilazione del mod. RW in Unico 2014, (approvate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2014 , Prot. N. 2014/13940), riprende ,correttamente , l’impostazione della Circ. 49/2009 disponendo che : “i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (cd. stock option), vanno indicati nel quadro RW soltanto nei casi in cui, al termine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante. 15 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Segue caso 2 Se il piano di assegnazione delle stock option prevede che l’assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (cd. vesting period), le stesse non devono essere indicate nel presente quadro fino a quando non sia spirato tale termine, mentre devono essere indicate in ogni caso, quindi, anche nel corso del vesting period, qualora siano cedibili 16 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Segue caso 2 Per quanto riguarda le stock option, devono essere indicati quale valore iniziale il prezzo di esercizio previsto dal piano e quale valore finale il valore corrente del sottostante al termine del periodo di imposta Ricordo per concludere che ai sensi della Circ 28/2012, pag. 21, ( la circolare su IVAFE) l’ Agenzia afferma che : “I titoli o i diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (cd. stock option) sono soggetti all’imposta (IVAFE ) solo nel caso in cui siano cedibili.” 17 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Segue caso 2 Dunque , cosa bisogna fare? La soluzione più ragionevole mi sembra: Indicare S Option per RW solo se • sia già trascorso il vesting period e • se il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente delle azioni sottostanti non indicare in ogni caso alcun importo nella casella IVAFE Indubbiamente è auspicabile un miglior coordinamento delle normative RW e IVAFE , visto che questi adempimenti riguarderanno un buon numero di contribuenti poiché NON esistono più valori “soglia” delle attività al di sotto dei quali non c’è obbligo di compilazione di RW ( i 10.000 euro sino all’anno 2012). 18 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Caso 3 Immobile in Svizzera a disposizione Nel periodo di imposta 2011 andavano compilati Quadro RW sez II, valore pari al costo di acquisto in CHF valorizzato ogni anno al cambio del provvedimento Direttore Agenzia Entrate Quadro RL rigo 12, imponibile ai fini dell’imposta sul reddito federale valorizzato al cambio di dicembre contenuto nel Provvedimento di accertamento dei cambi di dicembre del Direttore dell’Agenzia delle Entrate , con credito imposta per imposta federale diretta pagata in via definitiva in quadro CR Quadro RM sez. XV : valore costo acquisto con cambio RW, deducendo »Imposta sulla sostanza delle Persone Fisiche» e se prevista nel Cantone «Imposta Immobiliare» pagata Nel periodo di imposta 2012, restano quadro RW e quadro RM sez XV-A , ma non si compila più il Quadro RL in forza dell’alternativa IRPEF-IVIE: Circ 12 del 3 maggio 2013, ribadita da Circ. 13/2013 nel periodo di imposta 2013 si compila il nuovo quadro RW ai fini del monitoraggio e ai fini IVIE , con valore inziale e finale determinato come sopra e con le detrazioni spettanti e non si compila, come per il 2012, il quadro RL. -> Problema : rilevazione spese incrementative ? 19 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Immobile in Francia Locato Valore locativo catastale presunto : 2 = base imponibile Tax Foncier da cui Base imponibile Tax Foncier x 160 (coefficiente IMU) =base imponibile IVIE oppure ,se più conveniente, prendere come base imponibile il Costo di Acquisto x 0,76% (0,40) = IVIE, da indicare nel Quadro RM sez XV-A col. 4, e scomputare a col.5 Tax Foncier pagata nel 2012 nel 2013 l’immobile va indicato in RW al valore imponibile ai fini IVIE con rilevazione del reddito da locazione nel quadro RL rigo 12, al netto spese sostenute (Ris. DRE Lombardia) e con credito di imposta per le imposte pagate in Francia 20 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Rilevazione delle attività del Titolare effettivo Mentre per il titolare effettivo di società situate in paesi White list gli obblighi dichiarativi in RW riguardano il valore nominale della partecipazione e ai fini IVAFE il pagamento su detto valore, ( ->sostanziale continuità con gli anni precedenti, pag. 12 Circ.38/2013 ) Il titolare effettivo di partecipazioni in società nwl o in enti non societari (-> approccio look through) cosa deve fare e quali riflessi ai fini IVIE e IVAFE? -> compilare un rigo per ciascuna società e il valore complessivo ai fini RW , compilando e tenendo a disposizione il prospetto di dettaglio richiesto dalla circ. 38 /2013 e dalle istruzioni a pag. 35. -> ai fini IVAFE pagare sulla partecipazione personale 21 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO PER FINIRE Le difficoltà pratiche nella compilazione dell’RW 2013 richiedono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e «buone pratiche» condivise da Agenzia e professionisti 22
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