Gli obblighi di dichiarazione annuale nel quadro RW degli

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GLI OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE ANNUALE
NEL QUADRO RW DEGLI INVESTIMENTI
DETENUTI ALL’ESTERO E DELLE
ATTIVITA’ESTERE DI NATURA FINANZIARIA
SANDRO BOTTICELLI
COMMISSIONE DIRITTO TRIBUTARIO NAZIONALE
27 MARZO 2014
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RIFERIMENTI NORMATIVI E CIRCOLARI
SOGGETTI OBBLIGATI
COSA DICHIARARE
COME DICHIARARE
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RIFERIMENTI NORMATIVI E CIRCOLARI
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D L 167/1990 conv. in Legge 227/1990
D Legislativo 461/1997
D L 350/2001 conv. in Legge 409/2001
D L 78/2009 conv. in Legge 102/2009 art 13-bis
D L 194/2009 art 1 c.3 (e D L 223/2006 art.37 c 25)
D L 13 agosto 2011 n. 138 (Manovra Ferragosto)
D L 6 dicembre 2011 n. 201 (Salva Italia)
D L 2 marzo 2012 n. 16 (Semplificazioni)
Legge 6 agosto 2013 n.97 art. 9 (Legge Europea)
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Circolare 43/2009
Circolare 48/2009
Circolare 49/2009
Circolari 3-6-11-12/2010
Circolare 45/2010
Circolare 28/2012
Circolari 1 12 15 e 38 del 2013
Provvedimento Dir Ag Entrate prot
2013/151663 del 18 12 2013
• Provvedimento Dir Ag Entrate prot 2014/24663
del 19 02 2014
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SOGGETTI OBBLIGATI
• Persone fisiche (anche imprenditori e
professionisti)
• Enti
non
commerciali
(tra
cui
Fondazioni, trust ,Casse Previdenza
private …)
• Società
semplici
e associazioni
equiparate (società agricole e studi
associati)
• e la novità 2013 : i Titolari effettivi
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COSA DICHIARARE
GLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI
Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all’estero
indipendentemente dalla effettiva produzione in Italia di redditi di fonte
estera imponibili nel periodo d’imposta.
Queste attività vanno sempre indicate in RW in quando potenzialmente
produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.
A titolo esemplificativo, devono essere indicati nel modulo RW gli immobili
situati all’estero o i diritti reali immobiliari o quote di essi (ad esempio,
comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si
trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette
di sicurezza), le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili
detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non
essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in
Italia.
Devono essere indicati anche gli immobili ubicati in Italia posseduti per il
tramite di un soggetto interposto residente all’estero.
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COSA DICHIARARE
LE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA
Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano
redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
. attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui,
partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (ad
esempio, società estere, entità giuridiche quali fondazioni estere e trust
esteri), obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli
equiparati emessi all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati
di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri),
valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero
indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti
di stipendi, di pensione o di compensi);
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SEGUE
 contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui,
finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione
estere;
 contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello
Stato;
 metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero;
 diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari
assimilati;
 forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di
diritto estero.
Devono essere indicate nel quadro RW anche le attività finanziarie italiane detenute
all’estero - ad esempio, i titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia, le partecipazioni
in soggetti residenti ed altri strumenti finanziari emessi da soggetti residenti - in
quanto suscettibili di produrre redditi diversi di natura finanziaria derivanti da attività
detenute all’estero. Si ricorda che con la circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002
(risposta 1.28) e la già citata risoluzione n. 134/E del 2002 sono state considerate
“detenute all’estero” anche le attività finanziarie italiane detenute per il tramite di
fiduciarie estere o soggetti esteri interposti.
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SEGUE
Vanno altresì riportate le attività e gli investimenti detenuti all’estero per il
tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché
in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il
contribuente risulti essere “titolare effettivo” delle predette attività e
investimenti nell’accezione contenuta nella normativa sull’antiriciclaggio .
Le attività finanziarie detenute all’estero vanno indicate nel quadro RW
anche se immesse in cassette di sicurezza. Inoltre, sono soggette al
medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di
fuori del circuito degli intermediari residenti. Per quanto riguarda, invece,
le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed
enti di diritto estero, va indicata la posizione individuale maturata nel
periodo d’imposta come risultante dalla documentazione rilasciata dal
fondo.
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COME DICHIARARE
Nel quadro RW devono essere riportate le consistenze degli
investimenti e delle attività valorizzate all’inizio di ciascun periodo
d’imposta ovvero al primo giorno di detenzione (di seguito, “valore
iniziale”) e al termine dello stesso ovvero al termine del periodo di
detenzione nello stesso (di seguito, “valore finale”), nonché il
periodo di possesso. Non vi sono più soglie minime ( 10.000 euro)
Il provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate prot. 2013/151663 del 18 dicembre 2013 concentra nel
nuovo quadro RW sia l’indicazione dei periodi di detenzione delle
attività all’estero ( la precedente sezione II del quadro RW) sia le
indicazioni delle attività imponibili ai fini IVIE e IVAFE, che sino al
2012 andavano inserite nelle apposite sezioni del quadro RM. I
valori delle attività detenute all’estero da indicare in RW sono
determinati in base alle regole IVIE/IVAFE , anche per società
semplici e enti non commerciali che non sono tenuti al pagamento
dell’IVIE e dell’IVAFE.
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Caso 1:Dirigente con benefit in azioni
estere:
Il dirigente riceve su un conto USA due
volte l’anno azioni della casa madre
americana, quotate al NYSE, tassate in
busta paga come benefit: il 1 luglio 2013
ha ricevuto 3000 azioni a 30.000
euro,(imponibile benefit) , e aveva sul
conto 5000 azioni dal 2012, valorizzate
secondo la tassazione come benefit nel
2012 per 45.000 euro.
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segue caso 1
Il 24 dicembre 2013 vende 5000 azioni.
COME RILEVARE: (Circ. 1 del 15/2/13 pag.27)
RW -> rigo 1 valore iniziale ? ; valore finale
5000xquotazione titolo al 30 06 13 x cambio
medio mensile
Giorni IVAFE 181
RW -> rigo 2 valore iniziale ? Valore finale
8000xquot.titolo al 24 12 13, Giorni IVAFE 177
RW -> rigo 3 valore iniziale ? ; valore finale
3000xquot.titolo al 31 12 13 . Giorni IVAFE 7 (i
cambi medi per le quotazioni sono quelli di
dicembre 2013)
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Segue caso 1
Quadro RT sezione II B
RT 41 valore di vendita 5000 az. al netto
commissioni convertito al cambio del
giorno di vendita
RT 42 costo acquisto: 30000 per 3000 az.
assegnate nel 2013 +18000 per 2000
azioni da 2012 (LIFO )
I valori di RT e i cambi sono differenti da
RW
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Caso 2 Stock Option
A livello di reddito il T.U.I.R. Art. 51 comma 2,-lettera g-bis
stabiliva un regime agevolato che viene definitivamente
abrogato dal D L 112/2008, col risultato che “La differenza
tra il valore normale dei titoli al momento dell’assegnazione
ed il prezzo pagato dal dipendente per l’esercizio
dell’opzione è qualificato come reddito da lavoro dipendente
“. Se tali diritti riguardano azioni di società estere, si pensi
alla multinazionale con sede all’estero che offre S O ai
dipendenti della controllata italiana, bisogna compilare il
quadro RW e verificare se è dovuta IVAFE.
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Segue caso 2
La Circ 38/2013 che fornisce istruzioni sulla compilazione del quadro RW
modificato dalla Legge Europea 2013 , ripresa puntualmente nelle
istruzioni alla compilazione del mod. RW in Unico 2014, (approvate con
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio
2014 , Prot. N. 2014/13940), riprende ,correttamente , l’impostazione
della Circ. 49/2009 disponendo che :
“i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la
possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società
estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle
società controllate o controllanti (cd. stock option), vanno indicati nel
quadro RW soltanto nei casi in cui, al termine del periodo d’imposta, il
prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante.
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Segue caso 2
Se il piano di assegnazione delle stock option
prevede che l’assegnatario non possa esercitare
il proprio diritto finché non sia trascorso un
determinato periodo (cd. vesting period), le
stesse non devono essere indicate nel presente
quadro fino a quando non sia spirato tale
termine, mentre devono essere indicate in ogni
caso, quindi, anche nel corso del vesting period,
qualora siano cedibili
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Segue caso 2
Per quanto riguarda le stock option, devono essere indicati quale
valore iniziale il prezzo di esercizio previsto dal piano e quale
valore finale il valore corrente del sottostante al termine del
periodo di imposta
Ricordo per concludere che ai sensi della Circ 28/2012, pag. 21,
( la circolare su IVAFE) l’ Agenzia afferma che :
“I titoli o i diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che
danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni
della società estera con la quale il contribuente intrattiene il
rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (cd.
stock option) sono soggetti all’imposta (IVAFE ) solo nel
caso in cui siano cedibili.”
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Segue caso 2
Dunque , cosa bisogna fare?
La soluzione più ragionevole mi sembra:
Indicare S Option per RW solo se
•
sia già trascorso il vesting period e
•
se il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente delle azioni
sottostanti

non indicare in ogni caso alcun importo nella casella IVAFE
Indubbiamente è auspicabile un miglior coordinamento delle normative
RW e IVAFE , visto che questi adempimenti riguarderanno un buon
numero di contribuenti poiché NON esistono più valori “soglia” delle attività
al di sotto dei quali non c’è obbligo di compilazione di RW ( i 10.000 euro
sino all’anno 2012).
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Caso 3 Immobile in Svizzera a disposizione
Nel periodo di imposta 2011 andavano compilati
Quadro RW sez II, valore pari al costo di acquisto in CHF valorizzato ogni
anno al cambio del provvedimento Direttore Agenzia Entrate
Quadro RL rigo 12, imponibile ai fini dell’imposta sul reddito federale
valorizzato al cambio di dicembre contenuto nel Provvedimento di
accertamento dei cambi di dicembre del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate , con credito imposta per imposta federale diretta pagata in via
definitiva in quadro CR Quadro RM sez. XV : valore costo acquisto con
cambio RW, deducendo »Imposta sulla sostanza delle Persone Fisiche» e
se prevista nel Cantone «Imposta Immobiliare» pagata
Nel periodo di imposta 2012, restano quadro RW e quadro RM sez XV-A ,
ma non si compila più il Quadro RL in forza dell’alternativa IRPEF-IVIE:
Circ 12 del 3 maggio 2013, ribadita da Circ. 13/2013
nel periodo di imposta 2013 si compila il nuovo quadro RW ai fini del
monitoraggio e ai fini IVIE , con valore inziale e finale determinato come
sopra e con le detrazioni spettanti e non si compila, come per il 2012, il
quadro RL. -> Problema : rilevazione spese incrementative ?
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Immobile in Francia Locato
Valore locativo catastale presunto : 2
= base imponibile Tax Foncier da cui
Base imponibile Tax Foncier x 160 (coefficiente IMU) =base
imponibile IVIE oppure ,se più conveniente, prendere come base
imponibile il Costo di Acquisto x 0,76% (0,40) = IVIE, da
indicare nel Quadro RM sez XV-A col. 4, e scomputare a col.5 Tax
Foncier pagata nel 2012
nel 2013 l’immobile va indicato in RW al valore imponibile ai fini
IVIE con rilevazione del reddito da locazione nel quadro RL rigo
12, al netto spese sostenute (Ris. DRE Lombardia) e con credito di
imposta per le imposte pagate in Francia
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Rilevazione delle attività del Titolare
effettivo
Mentre per il titolare effettivo di società situate in paesi White list
gli obblighi dichiarativi in RW riguardano il valore nominale della
partecipazione e ai fini IVAFE il pagamento su detto valore,
( ->sostanziale continuità con gli anni precedenti, pag. 12
Circ.38/2013 )
Il titolare effettivo di partecipazioni in società nwl o in enti non
societari (-> approccio look through) cosa deve fare e quali riflessi
ai fini IVIE e IVAFE?
-> compilare un rigo per ciascuna società e il valore complessivo
ai fini RW , compilando e tenendo a disposizione il prospetto di
dettaglio richiesto dalla circ. 38 /2013 e dalle istruzioni a pag. 35.
-> ai fini IVAFE pagare sulla partecipazione personale
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PER FINIRE
Le difficoltà pratiche nella compilazione
dell’RW 2013 richiedono chiarimenti
da parte dell’Agenzia delle Entrate e
«buone pratiche» condivise da Agenzia e
professionisti
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