UNICO 2014 ODCEC CREMA – 27 giugno 2014 A cura di Giovanni Valcarenghi PROROGHE ALL’ULTIMO MINUTO PROROGHE ALL’ULTIMO MINUTO finalmente! 1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 16 giugno 2014, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore … e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti: a) entro il giorno 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione; b) dal 8 luglio 2014 al 20 agosto 2014, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo PROROGHE ALL’ULTIMO MINUTO finalmente! Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, 1) oltre che ai soggetti che applicano gli studi di settore 2) o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi 3) compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, 4) anche a quelli che partecipano ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1. PROROGHE ALL’ULTIMO MINUTO La proroga trova applicazione per i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 16.6.2014 e, di conseguenza, oltre al versamento del saldo 2013 e dell’acconto 2014 di IRPEF, IRES e IRAP sono da ritenersi differiti anche i versamenti relativi a: • addizionali IRPEF; • saldo IVA per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata; • contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG); • imposta sostitutiva regime nuove iniziative e regime dei minimi; • cedolare secca, acconto del 20% per i redditi a tassazione separata, IVIE / IVAFE per immobili / attività detenuti all’estero dovute dalle persone fisiche che usufruiscono della proroga; • imposte sostitutive per la rivalutazione dei beni d’impresa e per l’eventuale affrancamento del saldo attivo ex Legge n. 147/2013 (verificare applicabilità). I TOTALI DA VERSARE: sezione B Questa parte normalmente non interessa Qui vanno anche gli importi della sezione A Attenzione all’art. 4 del DL 66/2014 • 16 del 6° mese del periodo di imposta • 16 del 9° mese del periodo di imposta • 16 del 12° mese del periodo di imposta 9.334 28.000 MODIFICATE LE ISTRUZIONI VALE LA PROROGA? SOGGETTI ESCLUSI Non possono beneficiare della proroga i soggetti non interessati dagli studi di settore, quali: 1. le persone fisiche “private”; 2. i soggetti tenuti all’applicazione dei parametri; 3. gli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario; 4. i soggetti che hanno conseguito ricavi / compensi di ammontare superiore a € 5.164.569; STUDI DI SETTORE SIGNIFICATO DEGLI INDICI MARGINE PER ADDETTO Margine per addetto non dipendente (Margine/1.000) / (Numero Addetti non Dipendenti) Margine = Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso [(Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi) 1 + Spese per acquisti di servizi Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires) + Altri costi per servizi + Oneri diversi di gestione + Altri componenti negativi - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)]; 1.Se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero. Numero addetti non dipendenti (ditte individuali) = Titolare + numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione Numero addetti non dipendenti (società) = Numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + numero soci amministratori numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. MARGINE PER ADDETTO Margine per addetto non dipendente (Margine/1.000) / (Numero Addetti non Dipendenti) Costo del venduto = Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso) + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR. MARGINE PER ADDETTO Per l’indicatore “Margine per addetto non dipendente”, ai fini della individuazione dei valori soglia che definiscono l’intervallo di coerenza economica, sono state esaminate preliminarmente le relative distribuzioni ventiliche (1) differenziate per gruppo omogeneo e sulla base della territorialità del commercio” a livello comunale (2). 1. Nella terminologia statistica, si definisce “distribuzione ventilica” l’insieme dei valori che suddividono le osservazioni, ordinate per valori crescenti dell’indicatore, in 20 gruppi di uguale numerosità. Il primo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 5% delle osservazioni; il secondo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 10% delle osservazioni, e così via. 2. I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell’apposito Decreto Ministeriale. MARGINE PER ADDETTO Il soggetto risulta coerente se il valore dell’indicatore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui il “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” risulti pari a zero il soggetto viene definito coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile (1) con il Margine maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato (2) il soggetto viene definito coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine minore di zero il soggetto viene definito non coerente. 1. Un indicatore si definisce non calcolabile quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il denominatore è pari a zero e il numeratore è diverso da zero. 2. Un indicatore si definisce indeterminato quando nel rapporto (numeratore diviso denominatore) il numeratore e il denominatore sono entrambi pari a zero. MARGINE PER ADDETTO COPERTURA COSTO BENI Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti = (Margine netto) /( Costi per il godimento di beni di terzi + Ammortamenti). Per l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, il soggetto risulta coerente se l’indicatore assume valore maggiore o uguale a 1. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine netto maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine netto minore di zero il soggetto viene definito non coerente. COPERTURA COSTO BENI Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti = (Margine netto) /( Costi per il godimento di beni di terzi + Ammortamenti). Margine netto = Margine – [(Soglia minima di coerenza dell’indicatore “Margine per addetto non dipendente”) * 1.000 * (Numero addetti non Dipendenti)]; Per l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, il soggetto risulta coerente se l’indicatore assume valore maggiore o uguale a 1. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine netto maggiore di zero o l’indicatore risulti indeterminato il soggetto viene definito coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti non calcolabile con il Margine netto minore di zero il soggetto viene definito non coerente. FORZA LAVORO • • • • nel rigo A05 , il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell’impresa; nel rigo A06, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, alla prestano la loro attività nell’impresa; nel rigo A10, nella prima colonna, il numero dei soci amministratori; nel rigo A11, nella prima colonna, il numero dei soci non amministratori. In tale rigo non devono essere indicati i soci che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci devono essere indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro; QUANTIFICAZIONE FORZA LAVORO Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti: Numero addetti (ditte individuali) = Titolare + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa + numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + numero associati in partecipazione Numero addetti (società) = Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa + numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + numero associati in partecipazione + numero soci amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci. Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari al numero delle giornate retribuite diviso 312. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori non soci e il titolare sono rapportati al numero di mesi di svolgimento dell’attività (“Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12). Il numero addetti non può essere inferiore a (“Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12). IL PESO DELLA FORZA LAVORO STUDIO VG40U STUDI NON REVISIONATI (cambiano correttivi) STUDI NON REVISIONATI (cambiano correttivi) STUDI REVISIONATI (cambia calcolo) STUDI REVISIONATI (cambia calcolo) La nuova funzionalità consente di individuare i dati rilevanti ai fini dell'analisi discriminante della stima, della coerenza e della normalità economica La funzione si attiva cliccando l‘opzione «calcolo che permette di accedere a due videate: • Evidenza discriminante regressione dove vengono selezionati i dati utilizzati per l'analisi di congruità (in verde); • Evidenza coerenza e normalità, dove vengono selezionati i dati per il conteggio degli Indici di coerenza e normalità (in azzurro) IL QUADRO RW IL QUADRO RW NOVITA’ MODULO RW L’art. 9 della legge n. 97/2013 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del Modulo RW riscrivendo integralmente gli art. 4, 5 e 6 del D.L. n. 167/1990. eliminazione della soglia dei 10 mila euro (DEROGA C/C) Adesso si deve segnalare tutto eliminazione delle Sezioni I e III Però il modello è più complesso riduzione delle sanzioni Effetti positivi anche sulla futura VD ampliamento dei soggetti tenuti alla segnalazione Titolare effettivo di società e trust IL QUADRO RW NOVITA’ MODULO RW ATTENZIONE La legge n. 50 del 2014 che ha convertito in legge il D.L. n.4/2014 ha stabilito che “all’articolo 4, comma 3, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 è aggiunto il seguente periodo: “Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 10.000 euro”. Reintrodotto il limite dei 10.000 euro ma esclusivamente per i depositi e i conti correnti bancari Si controlla il valore massimo raggiunto nel corso del periodo di imposta IL QUADRO RW NOVITA’ MODULO RW ATTENZIONE Il provvedimento del 4 aprile 2014 n. 48537 “Modificazioni del modello di dichiarazione “Unico 2014–PF”, e delle relative istruzioni” riporta il seguente paragrafo … IL QUADRO RW VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ CM 38 PUNTO 1.4 42 Valutazione attività Attività/ Vecchio RW (Fino a Unico 2013 FY 2012) – investimento importi superiori a 10.000 € Immobili Fino a Unico 2009 (FY 2008) in RW solo se produttivi di reddito tassabile in Italia. Da Unico 2010 (FY 2009) sempre in RW. Valore: costo storico maggiorato degli oneri accessori (al lordo dell’eventuale finanziamento), in assenza (eventuale?) perizia di stima con valore di mercato (circ. 45/2010). Immobili da donazione • costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal donante; E in caso di successione? Nuovo RW (Unico 2014 - FY 2013) – nessuna soglia minima Si applicano le regole IVIE: 1) costo storico di acquisto, in assenza, valore di mercato. Immobili da donazione o successione • Valore nella dichiarazione di successione o atto di donazione; • in mancanza, costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o donante; • in assenza, valore di mercato. 2) «valore catastale» per gli Stati UE e SEE, in assenza costo di acquisto, in assenza valore di mercato ATTIVITA’ E VALORIZZAZIONE Attività/investimento Vecchio RW (Fino a Unico 2013 FY 2012) – importi superiori a 10.000 € Nuovo RW (Unico 2014 - FY 2013) – nessuna soglia minima Altri beni patrimoniali (yacht, opere d’arte, metalli preziosi) Fino a Unico 2009 (FY 2008) in RW solo se produttivi di reddito tassabile in Italia. Da Unico 2010 (FY 2009) sempre in RW. Valore: costo storico maggiorato degli oneri accessori (al lordo dell’eventuale finanziamento), in assenza (eventuale?) perizia di stima con valore di mercato (circ. 45/2010). • Costo d’acquisto; • in assenza valore di mercato all’inizio di ciascun periodo d’imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso). Conti correnti e libretti di risparmio Saldo al 31.12 Saldo iniziale e giacenza media annua. Se Paesi non collaborativi anche saldo massimo nell’anno (no monitoraggio per conti e depositi con val max 10.000 euro) Altre attività finanziarie Costo storico, in mancanza valore di mercato certificato da (eventuale?) perizia di stima In caso di successione: valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione e per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. In caso di donazione: Valore di acquisto del donante Si applicano le regole IVAFE (valore iniziale e finale). Per le quotate il valore di mercato. Per le altre (in ordine gerarchico): - Valore nominale - Valore di rimborso - Costo di acquisto Testo Si applica il LIFO Il quadro RW IL CONTO CORRENTE 1 Tullio è titolare di un conto corrente in comproprietà col coniuge Maria detenuto in Germania. Il conto corrente ha un saldo al 1° gennaio 2013 di 56.000 euro mentre a giacenza media è di 65.000 euro. Gli interessi attivi corrisposti nel corso del 2013 ammontano a 1.000 euro. Non vi sono soggetti delegati al prelievo. Il quadro RW IL CONTO CORRENTE 2 Tizio ha un potere di prelievo sul conto corrente dei genitori Tullio e Maria dell'esempio precedente. Ala luce dei chiarimenti della C.M. 38/E/2013 egli deve comunque procedere alla segnalazione nel modulo RW del conto corrente estero. Il quadro RW LA PARTECIPAZIONE 1 Caio e Sempronio hanno una partecipazione in una società lussemburghese costituita il 29 marzo 2013 con un capitale sociale complessivo di 50.000 euro e un finanziamento di 40.000 euro cadauno. La compilazione del quadro RW avverrà con le seguenti modalità. Il quadro RW LA PARTECIPAZIONE 2 Caio e Sempronio hanno una partecipazione in una società lussemburghese costituita il 29 marzo 2013 con un capitale sociale complessivo di 50.000 euro e un finanziamento di 40.000 euro cadauno. La compilazione del quadro RW avverrà con le seguenti modalità. finanziamento Il quadro RW L’IMMOBILE 1 Il paese estero determina una base imponibile ai fini catastali per la sua patrimoniale? NO SI Il paese estero determina una base imponibile ai reddituali (reddito medio ordinario). Tuttavia sono presenti dei moltiplicatori locali per determinare la base imponibile della patrimoniale NO Il paese estero determina una base imponibile ai reddituali (reddito medio ordinario). Tuttavia MANCANO moltiplicatori locali per determinare la base imponibile della patrimoniale SI criteri alternativi COSTO STORICO usare questa base imponibile NO manca il reddito medio ordinario La base imponibile secondo la C.M. 28/E/2012 valore di mercato COSTO STORICO reddito medio ordinario per coefficienti italiani NO valore di mercato reddito medio ordinario per coefficienti italiani Il quadro RW L’IMMOBILE 2 Sergio ha un immobile in Francia sfitto. Il costo di acquisto è di 200.000 euro. In Francia ha pagato le seguenti imposte patrimoniali: Tax foncière _____________________ 600 euro Impôt de Solidarité sur la Fortune ____ 800 euro Valore locatizio ___________________2.000 euro Il quadro RW L’IMMOBILE 3 Costo storico 200.000 120 Il quadro RW L’IMMOBILE 4 Giovanni detiene un immobile in Lussemburgo ma esclusivamente in nuda proprietà. La compilazione del modello avverrà con le seguenti modalità.
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