CLUB PREVIDENZA TRATTAMENTI DI MATERNITA' E PATERNITA' CONGEDO PARENTALE (maternità facoltativa) (Art. 32, D. Lgs. n. 151/2001) Lavoratrici e lavoratori dipendenti La disciplina originaria (Legge n. 1204/71) della tutela della maternità, prevedeva per la sola lavoratrice madre il diritto di astenersi dal lavoro trascorso il periodo di astensione obbligatoria, per un periodo di sei mesi, entro il primo anno di vita del bambino. Al padre lavoratore, anche adottivo o affidatario, invece, il diritto di astensione facoltativa e, il relativo trattamento economico, normativo e previdenziale, venivano riconosciuti solo in alternativa alla madre, ovvero quando i figli erano affidati al padre (legge n. 903/77). L'attuale disciplina, invece, in armonia con il diritto comunitario, del quale peraltro costituisce emanazione diretta, ha previsto la facoltà di astensione dal lavoro per entrambi i genitori, (c.d congedo parentale). Il congedo, pertanto, spetta a lavoratrici e lavoratori dipendenti a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. In sostanza anche i padri lavoratori dipendenti hanno un proprio autonomo diritto all’astensione facoltativa, indipendentemente dall’esistenza o meno di un diritto della madre, la quale, pertanto, può essere anche non lavoratrice. Il congedo parentale non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai lavoratori domestici, ai lavoratori a domicilio. Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro. Durata Il congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 8 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: − alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi; − al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi; − − al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre successivi al parto e durante i periodi nei quali beneficia dei riposi giornalieri, e anche se la stessa non lavora. al genitore solo (padre o madre), nei casi di morte o grave infermità dell’altro genitore o di affidamento ad un solo genitore per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi (circ. INPS 8/2003). Il genitore solo che intenda fruire del maggior periodo di congedo parentale deve allegare alla domanda specifica certificazione medica rilasciata da struttura pubblica e comprovante la grave infermità dell’altro. Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso. In caso di parto gemellare o plurigemellare, ha diritto a fruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsti per ciascun figlio. Il genitore che intende avvalersi di ulteriori periodi per la presenza di due o più gemelli deve presentare separate domande. (Messaggio INPS n. 569/2001). Prolungamento del congedo parentale e diritto alternativo ai permessi giornalieri retribuiti. (D. Lgs. n. 151/2001 art. 33; L. n. 104/92, art. 33, comma 1 e 2; L. n. 53/2000, art. 20) La lavoratrice madre o in alternativa il padre, anche adottivi, di minori portatori di handicap in situazioni di gravità accertata hanno diritto entro l’ottavo anno di vita del bambino al prolungamento del congedo parentale fino a tre anni a condizioni che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati o sia richiesta la presenza dai sanitari. In alternativa al prolungamento del periodo di astensione facoltativa fino a tre anni il padre o la madre di bambini portatori di handicap, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Il diritto alla facoltà del prolungamento del periodo di astensione facoltativa, oppure in alternativa di usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, spetta al genitore lavoratore o lavoratrice, anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. Il trattamento economico previsto per il periodo di astensione facoltativa, nei casi di prolungamento del congedo fino a tre anni, per i genitori di bambini portatori di handicap, è corrisposto per tutto il periodo (art. 33 D. Lgs n. 151/2001). Trattamento economico (art. 34, comma 1, D. lgs. n. 151/2001) I genitori naturali, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale: − entro i primi 3 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile; − dai 3 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. I genitori adottivi o affidatari, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile: − entro i 3 anni dall'ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori; − dai 3 anni e un giorno agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del bambino nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia , o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per fruire del congedo parentale, il genitore è semplicemente tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni. (Art.32, D. Lgs. n. 151/2001, art. 3, comma 2, Legge n. 53/2000). L’indennità a carico dell’Istituto è anticipata direttamente dal datore di lavoro in busta paga e chiesta a rimborso tramite la denuncia mensile dei contributi previdenziali (Mod. DM10/2) del mese interessato dall’assenza del lavoratore. Calcolo trattamento economico Durante l’astensione facoltativa spetta alla lavoratrice una indennità giornaliera di maternità pari al 30% della RMG, con l’esclusione degli emolumenti a carattere ultramensile (13ª, 14ª, mensilità aggiuntive). Misura indennità giornaliera Retribuzione lorda del mese precedente l’inizio dell’astensione, compresi gli eventuali straordinari e indennità purchè di competenza del mese ed imponibili ai fini contributivi. Nel caso la lavoratrice usufruisca dell’astensione subito dopo il congedo di maternità, la retribuzione da considerare è quella del periodo mensile o quadrisettimanale scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità (senza ratei). Se invece riprende l’attività lavorativa, anche per un solo giorno, si farà riferimento alla retribuzione relativa a tale periodo ancorchè questo cada nello stesso mese in cui ha avuto inizio il congedo parentale. Qualora la lavoratrice nel periodo di paga precedente quello di inzio del congedo parentale abbia fruito dei riposi giornalieri per allattamento, la RMG utile al calcolo dell’indennità di congedo è determinata tenendo conto sia degli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro in ragione dell’attività lavorativa prestata dalla lavoratrice nel periodo di riferimento sia delle indennità alla stessa erogate per le ore di allattamento fruite nel medesimo periodo (Mess. INPS n. 2781/2012). Se il periodo di paga è settimanale, la retribuzione da considerare è quella relativa alle quattro settimane precedenti l’inizio del congedo. Operai ed apprendisti Tale importo va diviso per il numero delle giornate retribuite (per gli operai mensilizzati è 26) composto da: − giornate effettivamente lavorate; − ferie; − − festività godute; permessi retribuiti. Nel caso di settimana corta si contano anche le seste giornate, calcolate moltiplicando il coefficiente 0,20 per le giornate retribuite. Impiegati ed apprendisti impiegati La retribuzione lorda del mese precedente l’inizio dell’astensione, compresi gli eventuali straordinari e indennità purchè di competenza del mese ed imponibili ai fini contributivi diviso 30. Nel caso in cui non tutte le giornate fossero retribuite, il divisore si otterrà dalla somma di tutte le giornate prestate, esclusi i giorni di riposo settimanale e le festività retribuite. Giornate indennizzate Alla lavoratrice in astensione facoltativa spetta l’indennità giornaliera di maternità a carico INPS per le seguenti giornate: Operai e apprendisti operai - per tutti i giorni lavorativi compresi i sabati. - Sono escluse le domeniche e le festività nazionali. Impiegati e apprendisti impiegati - per tutti i giorni lavorativi compresi i sabati, per le domeniche e le festività cadenti di giorno feriale. - sono escluse solo le festività coincidenti con la domenica Integrazioni datore di lavoro Le festività nazionali ed infrasettimanali 100% operai - 70% impiegati Le festività nazionali coincidenti con la domenica 100% operai e impiegati Nel periodo di astensione facoltativa non tutti i contratti collettivi nazionali prevedono l’obbligo di integrazione da parte del datore di lavoro. La misura di tale integrazione e gli emolumenti su cui è calcolata variano a seconda del contratto collettivo nazionale applicato. Si ricorda, nel caso di integrazioni al 100% della retribuzione, il meccanismo della lordizzazione La maturazione di istituti contrattuali a carattere periodico quali ferie, trattamento di fine rapporto ed altri, può essere sospesa per tutta la durata dell’astensione facoltativa. Il trattamento normativo per il periodo di astensione facoltativa dei genitori I periodi di congedo parentale, così come i periodi di astensione obbligatoria, sono computati nell'anzianità di servizio, ma non producono alcun effetto per la maturazione del diritto alle ferie e alla 13^ mensilità o alla gratifica natalizia (art. 34, c 5, D. Lgs. n. 151/2001). I periodi di congedo parentale sono utili, anche ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità. Rapporti con altri trattamenti previdenziali Malattia → Spetta il trattamento di malattia (Circ. INPS n. 8/2003) Indennità temporanea Inail → Spetta il trattamento di infortunio (Circ. INPS n. 182/1997). Cig → Spetta il trattamento di Cig. Il lavoratore sospeso non può fruire dell’astensione facoltativa. Solidarietà → Spetta il trattamento di facoltativa per i soli periodi di piena attività. Congedo matrimoniale → Spetta il trattamento di congedo matrimoniale (circ. INPS n. 248/1992). Disoccupazione e mobilità → Spetta l’indennità di ASPI o mobilità. E’ legittima la sospensione del congedo parentale nel caso in cui l’interessato chieda di usufruire del congedo straordinario per gravi motivi, in quanto tale ipotesi configura un trattamento di maggior favore sotto il profilo economico per il lavoratore (Interpello Ministero Lav. n. 31/2009). Computo giornate in caso di fruizione frazionata In caso di fruizione del congedo parentale in modo frazionato è necessaria la ripresa effettiva del lavoro tra una frazione e l’altra, ripresa non rinvenibile nelle ferie; ciò non significa, peraltro, che immediatamente dopo una frazione e prima della successiva non possano essere fruiti giorni di ferie. Significa che se le frazioni si susseguono in modo continuativo (ad es.: in caso di settimana corta, dal lunedì al venerdì e così successivamente) oppure sono intervallate soltanto da ferie, i giorni festivi e, in caso di settimana corta, i sabati (anche quelli cadenti subito prima e subito dopo le ferie) sono conteggiati come giorni di congedo parentale (circ. INPS n. 82/2001). Sull'argomento è tornato il messaggio INPS n. 28379/2006, precisando che nell’ipotesi in cui la/il lavoratrice/tore, a seguito di un periodo di congedo parentale, fruisca, immediatamente dopo, di giorni di ferie o malattia, riprendendo quindi l’attività lavorativa, le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta) cadenti tra il su indicato periodo di congedo parentale e le ferie o la malattia non vanno computate in conto congedo parentale. Per maggior chiarezza si faccia riferimento all'esempio seguente riferito a lavoratori con orario contrattuale articolato su cinque giorni (settimana corta) dal lunedì al venerdì: 1^ settimana: Dal Lunedì al Venerdì = congedo parentale 2^ settimana: Dal Lunedì al Venerdì = ferie o malattia 3 ^ settimana: Lunedì = ripresa dell’attività lavorativa In questo caso, le giornate di Sabato e di Domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza non devono essere conteggiati come congedo parentale. Viceversa, allorquando si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale, un periodo di ferie o di malattia ed un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi ed i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo ed immediatamente prima del successivo, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale (v. circ. n. 82/2001, par. 1, ultimo cpv.). A chiarimento si riporta l'esempio che segue, riferito sempre all'ipotesi di settimana corta: 1^ settimana: Dal Lunedì al Venerdì = congedo parentale 2^ settimana: Dal Lunedì al Venerdì = ferie o malattia 3^ settimana: Dal Lunedì al Venerdì = congedo parentale In questo caso, le giornate di Sabato e di Domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza devono essere conteggiate come congedo parentale. Svolgimento di altra attività lavorativa durante la fruizione di congedo parentale Il Ministero del Lavoro ha sottolineato che il congedo parentale risponde alla precipua funzione di assicurare al genitore lavoratore un periodo di assenza dal lavoro finalizzato alla cura del bambino e non può, quindi, essere utilizzato dal lavoratore stesso per intraprendere una nuova attività lavorativa che, ove consentita, finirebbe col sottrarre il lavoratore dalla specifica responsabilità familiare verso la quale il beneficio in esame è orientato. INPS ha pertanto precisato, con la circ. n. 62/2010, che Il lavoratore dipendente che, durante l’assenza dal lavoro per congedo parentale, intraprenda un’altra attività lavorativa (dipendente, parasubordinata o autonoma) non ha diritto all’indennità a titolo di congedo parentale e è tenuto a rimborsare all’INPS l’indennità eventualmente indebitamente percepita (nei periodi di contemporaneo svolgimento della nuova attività lavorativa). L’incompatibilità si configura anche qualora il dipendente intraprenda una nuova attività lavorativa durante periodi di congedo parentale non indennizzabili per superamento dei limiti temporali e reddituali previsti dalla legge (artt. 32 e 34 D. Lgs. 151/2001); in tale ipotesi, infatti, al lavoratore non può essere riconosciuta la copertura figurativa per i periodi di congedo impropriamente utilizzati. L’ipotesi sopra considerata è differente rispetto all’ipotesi in cui il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro a tempo parziale (orizzontale), ed eserciti il diritto al congedo parentale relativamente ad uno dei rapporti di lavoro, proseguendo l’attività nell’altro o negli altri rapporti. In tale caso, infatti, il lavoratore non si avvale dell’assenza per congedo parentale per intraprendere una nuova attività lavorativa, ma si limita a proseguire l’attività o le attività già in essere al momento della richiesta di congedo. Lavoratrici e lavoratori iscritti alla gestione separata Gli iscritti alla gestione separata (Legge 335/95) possono richiedere il congedo parentale a condizione che: − siano iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate e non siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria; − siano iscritti alla gestione separata in qualità di professionisti, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; − possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità; − sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale; − vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Per il riconoscimento del diritto al padre iscritto alla gestione separata occorre che siano state versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’insorgenza delle seguenti situazioni: − morte o grave infermità della madre; − abbandono del figlio; − affidamento esclusivo del bambino al padre; − adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta. Circolare INPS n. 77/2013. Durata Per gli iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati, spetta un’indennità per congedo parentale, per massimo 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino. In caso di adozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. Trattamento economico L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo. Lavoratrici autonome Lavoratrici autonome, che abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Il congedo non spetta al padre lavoratore autonomo. Durata Per Lavoratrici autonome il congedo parentale spetta per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino. In caso di adozione e affidamento sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro 1 anno dall’ingresso del minore nella famiglia. Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino alle condizioni sopra indicate. Importo L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo stesso. Svolgimento di altra attività lavorativa durante la fruizione di congedo parentale I lavoratori iscritti alla Gestione Separata aventi diritto al congedo parentale (lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi presso la P.A. e titolari di assegno di ricerca) e le lavoratrici autonome non possono proseguire l’attività lavorativa nel periodo in cui fruiscono dell’indennità per congedo parentale, né possono intraprendere, durante il periodo medesimo, una nuova attività (sia essa dipendente, parasubordinata o autonoma); anche in tal caso, infatti, l’eventuale trattamento indebitamente concesso a titolo di congedo parentale dovrà essere recuperato. (Circ. INPS n. 62/2010) Domanda Per ottenere l’indennità di congedo parentale per tutte le categorie occorre presentare domanda all’INPS prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto, qualora sia presentata dopo saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Al datore di lavoro o committente la domanda va presentata nei termini previsti dalla legge o dal contratto. La domanda telematica tramite PIN dispositivo o Patronato prevede la compilazione del modello AST/FAC SR23. La domanda telematica prevede la possibilità di allegare documentazione utile per la definizione della domanda (es. provvedimenti di adozione/affidamento). Voucher baby-sitting e asili nido La legge n. 92/2012 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l’apposita pagina “Voucher baby sitting – asili nido” dedicata a quanto disposto dal D. M. 22.12.2012 e dalla successiva Circolare INPS n.48 del 28.03.2013. Frazionamento ad ore congedo parentale L' art. 1, c 339, della L. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), modificando l'art. 32 del T.U sulla maternità e paternità di cui al D. Lgs. n. 151/2001, ha introdotto la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. La disposizione è stata prevista al fine di adeguare la normativa nazionale in materia di congedo parentale alla Direttiva 2010/18/Ue. Il Ministero del Lavoro in risposta all'interpello n. 25/2013 ha chiarito che anche la contrattazione collettiva di II livello (aziendale) può disciplinare le modalità di fruizione del congedo a ore. In assenza di una disciplina dell'istituto a livello contrattuale (nazionale o aziendale) al momento la fruizione su base oraria dei congedi parentali non è possibile. CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO PER IL PADRE (Art. 4, c 24, L. n. 92/2012) L’articolo 4, c 24, lettera a) della L. n. 92/2012 ha istituito un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo (due giorni), alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre, lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, ovvero entro e non oltre il quinto mese dall'ingresso in famiglia o dall'ingresso in Italia (rispettivamente per adozioni e affidamenti nazionali o internazionali) del figlio. La concessione rappresenta un passo avanti significativo in un percorso di sensibilizzazione del mercato del lavoro verso le politiche di conciliazione di lavoro e famiglia. La L. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, per favorire una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia, ha previsto alcune modifiche al D. Lgs. 151/2001 e l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio, in linea con quanto già disposto in altri Paesi e con la direttiva 2010/18/UE. In Italia non esistevano, infatti, ancora disposizioni normative in tal senso; alcune aziende sensibili a questi temi concedevano ai propri dipendenti il congedo di paternità ma solo sulla base di specifici accordi collettivi di lavoro o sotto forma di benefit destinato al personale. Il Decreto Interministeriale 22.12.2012 attua la disposizione prevista dalla legge di riforma del mercato del lavoro introducendo, in via sperimentale, per gli anni 2013-2015, il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo del padre dipendente, oltre a forme di contributi economici alla madre (voucher per baby sitter e asili nido), finalizzati a favorirne il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo. La riforma del lavoro introduce una novità epocale in materia di congedo parentale. Infatti, ai sensi dell'art. 28 T.U., gli eventi legati al riconoscimento del congedo di paternità sono limitati e tutti di portata negativa rispetto all’evento in sé della nascita del bambino. La citata L. 92/2012 fissa due principi in materia, peraltro sperimentali, attesa la loro valenza limitata, al momento, al 31 dicembre 2015: − con il primo si stabilisce che il padre lavoratore dipendente, entro i primi 5 mesi dalla nascita del figlio, ha l’ «obbligo» di astenersi dal lavoro per un periodo di 1 giorno; − con il secondo si prevede che, entro il medesimo arco temporale, il genitore «può» astenersi per un ulteriore periodo di 2 giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Il D.M. 22 dicembre 2012 disciplina le modalità di fruizione del giorno di congedo obbligatorio per il padre e dei due giorni di congedo facoltativo da fruire in alternativa alla madre. Per i giorni di congedo è garantita al padre lavoratore una indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione. Specifica, poi, il decreto che i congedi non possono essere frazionati per ore, ma devono essere fruiti in soluzione unica. Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il decreto ministeriale estende dalla ristretta ipotesi della «nascita del bambino» anche a quelle ad essa assimilate ed ugualmente tutelate dalla legge, come l’affido e l’adozione. Le misure previste sono operative in relazione alle nascite, o eventi assimilati, avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013. Alla luce di quanto disposto dall’art.1, commi 7 e 8 della L. n. 92/2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che la normativa non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sino all’approvazione di apposita normativa che, su iniziativa del Ministro per la PA, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Dichiarazione ex art. 4, comma 24, lettera a) della Legge 28 giugno 2012, n. 92 La sottoscritta ……………………………………nata a ………………………………….(……) il ……………..(gg/mm/aaaa) e residente in …....................................………………………….(……) , via/piazza………………………………………………………n…….., ai sensi dell’art. 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012 n. 92 e dell’art. 1, comma 3, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2012 (pubblicato in GU n. 37 del 13 febbraio 2013) che prevedono la possibilità per il padre di fruire di uno o due giorni, anche continuativi, di congedo facoltativo in sostituzione della madre, DICHIARA di non fruire di n……..giorno/i del proprio congedo di maternità, relativo al minore……….nato a ………………………(…….) il ………..(gg/mm/aaaa) in favore del padre………………………………nato a ……………..(……) il (gg/mm/aaaa) e residente in…………………………….(….) via/piazza ……………………………………….. n………. impegnandosi pertanto ad anticipare il termine finale del proprio congedo post-partum per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. Data …………………… Firma …………………………. Questo congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre. Si precisa che il congedo facoltativo dovrà essere fruito dal padre comunque entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di un equivalente periodo (uno o due giorni). Il congedo facoltativo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità (ad es. lavoratrice autonoma). Compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito Il congedo obbligatorio per il padre e quello facoltativo sono fruibili in costanza di rapporto di lavoro nonché nelle ipotesi descritte dall’art. 24 del D. Lgs. n. 151/2001. In particolare, entrambi i congedi possono essere richiesti anche durante il periodo indennizzato per indennità di disoccupazione (ASpI) e mini ASpI, nel periodo transitorio durante la percezione dell’indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni con le stesse modalità previste nel sopra menzionato art. 24 D.Lgs. n.151/2001 con riferimento ai periodi di congedo di maternità. Di conseguenza, in tali periodi, analogamente a quanto previsto in materia di congedo di maternità, è prevalente l’indennità per la fruizione dei congedi in argomento, di cui all’art. 4, comma 24, lett. a) della citata L. n. 92/2012, rispetto alle altre prestazioni a sostegno del reddito, che sono, pertanto, incumulabili. In entrambi i congedi sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare (ANF). Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, ad un'indennità giornaliera, a carico dell'INPS, pari al 100% della retribuzione. Al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del D. Lgs. n. 151/2001. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata, fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS, come previsto per l’indennità di maternità in generale (msg. INPS n.18529/2010 e msg. INPS n.28997/2010). Con il Messaggio n. 6499/2013 l'INPS ha comunicato le modalità operative per il conguaglio della indennità anticipate al lavoratore e per l’esposizione delle giornate di congedo nel flusso Uniemens. Nei casi di pagamento a conguaglio, ai sensi dell’art. 3 DM 22.12.2012, per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS, in attesa della reingegnerizzazione delle procedure informatiche, le domande relative a queste prestazioni sperimentali possono essere presentate dai padri lavoratori, direttamente o per il tramite del patronato, alle strutture territoriali dell’Istituto, con il Modello Cong. Padre SR136 appositamente predisposto, contenete le informazioni necessarie ai fini dell’erogazione delle prestazioni stesse. Il pagamento diretto opera per i lavoratori stagionali, gli operai agricoli, i lavoratori dello spettacolo saltuari o a termine, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori disoccupati o sospesi. Con il Messaggio INPS n. 12129/2013 sono state fornite le prime indicazioni per la gestione della domanda nei casi di pagamento diretto della prestazione da parte di INPS. Con apposito messaggio verrà data immediata comunicazione della conclusione di questa modalità provvisoria di invio della domanda relativa a queste prestazioni e dell’avvio dei canali tradizionali di trasmissione ovvero: - WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it Servizi on line); - Contact Center integrato – n. 803164; - Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla circolare INPS n. 40/2013. ACCREDITO DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI DURANTE ASTENSIONE OBBLIGATORIA, CONGEDI PARENTALI, PERMESSI GIORNALIERI E MALATTIA BAMBINO I contributi figurativi sono contributi “fittizi”, cioè non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore, che vengono accreditati dall’INPS sul conto assicurativo del lavoratore per periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa e di conseguenza non c’è stato il versamento dei contributi obbligatori. La legge individua le ipotesi nelle quali i contributi figurativi, possono essere accreditati, d’ufficio o su domanda del lavoratore, senza alcun costo per l’assicurato. Di seguito, verranno presi in considerazione tutti i contributi figurativi accreditati dall’INPS nell’estratto conto della lavoratrice (ma anche del padre in alcuni casi) per l’astensione obbligatoria, facoltativa, l’allattamento, la malattia del bambino e tutti i periodi legati alla nascita di un figlio. Congedo per maternità durante il rapporto di lavoro Il D. Lgs. n. 564/1996 prevede che per l’accredito figurativo, sia riguardo al periodo di astensione obbligatoria che quella facoltativa, non viene più richiesta alcuna anzianità pregressa. l periodo di assenza della lavoratrice per astensione obbligatoria è tutelato dalla legge e la lavoratrice, oltre a ricevere la normale retribuzione attraverso l’indennità di maternità dall’INPS, riceve l’accredito dei contributi figurativi nel proprio estratto conto previdenziale. Periodi accreditabili. Premesso che possono essere accreditati figurativamente periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, la normativa INPS prevede diverse modalità di accredito dei periodi, dipendenti dalla data in cui è avvenuto l’evento della nascita del bambino: - se l’evento è avvenuto prima del 17 gennaio 1972 i periodi possono essere accreditati, ma l’INPS distingue sulla base del settore di occupazione della lavoratrice. Per le lavoratrici del settore industria, vengono accreditati i 3 mesi precedenti la data presunta del parto e le 8 settimane successive al parto per complessive 21 settimane. Se si tratta di lavoratrici degli altri settori vengono accreditate le 6 settimane precedenti la data presunta del parto e le 8 settimane successive al parto. - Se l’evento della nascita è avvenuto dal 18 gennaio 1972 al 31 dicembre 1999 possono essere accreditati i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi al parto, sempre per complessive 22 settimane; - dal 1 gennaio 2000 (data di nascita) INPS prevede la facoltà di fruire dell’assenza obbligatoria per maternità e quindi ottenere l’accredito dei contributi figurativi per il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi al parto per un ammontare complessivo di 22 settimane accreditabili. Questo se il medico specialista del servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) o il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestano che la permanenza in attività non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. E’ accreditabile figurativamente anche il periodo intercorrente fra la data presunta e la data effettiva del parto. Nascita con parto prematuro Nel caso in cui il parto si sia verificato prima della data presunta e quindi sia prematuro, i giorni di astensione obbligatoria non fruiti prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria spettante dopo il parto. Il periodo complessivo non può comunque essere superiore a 5 mesi. Ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa non c’è differenza. Contributi utili ai fini del diritto e della misura I contributi accreditati per astensione obbligatoria, sono utili ai fini del diritto alla pensione, sia di vecchiaia che anticipata, e per il calcolo della pensione stessa. Sono inoltre utili anche per il diritto e per la misura dell’indennità di disoccupazione ASPI. Non sono utili per il diritto alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi essendo considerati periodo neutro. INPS procede all'accredito dei contributi quando il rapporto di lavoro è in essere alla data di inizio dell’astensione stessa e a quella del parto. Pertanto, l’astensione obbligatoria è solo una fase di sospensione e deve sussistere, nei mesi precedenti e successivi, sia il rapporto di lavoro che la relativa contribuzione AGO all’INPS. In caso contrario, non si applica la normativa relativa all’accredito dei contributi per la gravidanza durante il rapporto di lavoro ma quella relativa alla maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Retribuzione figurativa Oltre alle settimane di contribuzione figurativa, che sono utili al calcolo degli anni e mesi di contributi necessari per ottenere il diritto alla pensione, viene accreditata anche la connessa retribuzione figurativa, determinante ai fini della misura della pensione, cioè del computo dell’assegno pensionistico. Nel caso in cui alla lavoratrice, nel periodo di accredito figurativo per astensione obbligatoria, non sia stata erogata alcuna retribuzione o sia stata erogata una retribuzione ridotta viene attribuita una corrispondente retribuzione calcolata sulla base della retribuzione intera che sarebbe spettata alla lavoratrice durante l’anno in cui si è verificato l’evento o, nell’ipotesi che in tale anno non abbia percepito alcuna retribuzione intera, a quella percepita nell’anno precedente l’evento. Congedo di maternità fuori dal rapporto di lavoro Possono essere accreditati, a domanda, i contributi figurativi, per la durata corrispondente a quella dell’astensione obbligatoria, anche per i periodi maternità che si sono verificati al di fuori di un rapporto di lavoro, indipendentemente dal periodo in cui si è verificato l’evento e dalla circostanza che lo stesso si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro. Con la Circolare n. 102/2002 INPS ha dato le disposizioni applicative e di riconoscimento di tale accredito figurativo. La possibilità di accredito dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro è stata introdotta dall’art. 14, c 3, D. Lgs. n. 503/92. Inizialmente era limitata agli eventi verificati successivamente al 1.1.1994 e alla condizione che l’assicurato potesse far valere 5 anni di contributi versati per effettiva attività lavorativa (Circ. 167/1995). Il D. Lgs. n. 151/2001 ha disposto: − all’art. 86, c 2 lett. j), l’annullamento della norma prevista dall’art. 14, c 3, D.Lvo n. 503/92; − all’art. 25, c 2, la possibilità di riconoscere "figurativamente" i periodi di maternità intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 5 anni di contributi versati per attività lavorativa subordinata. Pertanto, per ottenere l’accredito dei contributi figurativi è indispensabile che siano stati versati almeno 260 contributi settimanali effettivi, 5 anni di contribuzione, nell’arco di tutta la vita assicurativa e il requisito richiesto deve essere già stato raggiunto alla data di presentazione della domanda (Circ. 61/2003). INPS con Messaggio n.6726/2005 ha precisato che se prima e dopo l’evento il soggetto può vantare soltanto contribuzione versata in relazione ad attività autonoma, anche se titolare del requisito dei 5 anni versati in costanza di lavoro subordinato non ha titolo all’accredito. Per il perfezionamento dei 5 anni di contribuzione, richiesti per ottenere l’accredito, devono essere considerati tutti: - i periodi in cui vi è stata corresponsione di retribuzione assoggettata al pagamento dei contributi anche senza effettiva prestazione di lavoro (ferie, malattia retribuita, ecc.); - i contributi accreditati per attività lavorativa subordinata, compresi quelli versati per lavoro domestico; - unicamente i contributi versati in Italia, non potendo il requisito essere perfezionato con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in paesi legati all'Italia dalla regolamentazione comunitaria ovvero da accordi internazionali di sicurezza sociale (Msg. 4837/2004). - non è considerata utile la contribuzione versata in una o più gestione speciale dei lavoratori autonomi degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e mezzadri (Msg. 6726/2005). Sussistendo tutti i requisiti richiesti il numero di settimane da accreditare per i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità verificatasi fuori dal rapporto di lavoro è pari a n. 22 (due mesi precedenti e tre successivi al parto) indipendente dalla tipologia di lavoro svolto prima o dopo l’evento (circ. n.100/2008 e msg. n.8762/2009). Hanno diritto all’accredito le lavoratrici: - dipendenti; - domestiche; - agricole; - iscritte alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'AGO; - iscritti ai Fondi Elettrici, Telefonici, Dazio, Trasporti, Volo e Ferrovieri. L’art. 2, c 504, della L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008), stabilisce che la facoltà di accredito e riscatto dei periodi di maternità prevista dagli art. 25 e 35 del D. Lgs. n.151/2001 spetta a coloro che alla data del 27.04.2001 (data di entrata in vigore del decreto legislativo) risultino iscritti in servizio anche se non prestano attività lavorativa. Si precisa che per l’AGO l’iscritto in servizio è il soggetto di condizione attiva che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.151/2001 non sia titolare di trattamento pensionistico. La facoltà di accredito o riscatto è preclusa a tutti coloro che alla predetta data del 27.04.2001 risultano pensionati, salvo si tratti di soggetti titolari di assegno di invalidità o di pensione di invalidità (circ. n.100/2008). La documentazione necessaria per il riconoscimento della contribuzione Alla domanda da presentare all’INPS va allegato il certificato anagrafico con la data di nascita del bambino e i dati anagrafici della madre (certificato per riassunto dell’atto di nascita). Può essere allegata, in alternativa, anche una dichiarazione sostitutiva di certificazione (cioè autocertificazione) in sostituzione del certificato anagrafico. La nascita di un figlio in un paese diverso dall’Italia non preclude l’accesso alla contribuzione figurativa riguardante l’astensione obbligatoria per la madre che possiede i requisiti contributivi richiesti, cioè i cinque anni di contribuzione (Msg. 4837/2004). Non si può procedere, invece, all’accredito dei contributi figurativi se i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria si collocano temporalmente in periodi di attività lavorativa svolta in uno Stato convenzionato, in tal caso devono essere applicate le specifiche disposizioni previste in materia di sovrapposizione di periodi dalle singole normative internazionali. Le iscritte a fondi speciali Le disposizioni si applicano anche per gli iscritti ai Fondi Speciali o agli iscritti ai soppressi Fondi titolari di posizioni assicurative gestite in evidenza separata nel F.P.L.D. In particolare per gli iscritti al soppresso Fondo Autoferrotranviari e all’INPDAI, i periodi che si collocano anteriormente alla soppressione dovranno essere riconosciuti nel F.P.L.D. (circ. n.100 del 14.11.2008). Il diritto all’accredito e al riscatto è infatti riconosciuto prescindendo dalla collocazione dell’evento e dal fatto che in maniera antecedente o successiva al periodo di maternità oggetto di domanda sia stata svolta dalla lavoratrice un’attività in settori che prevedevano o non prevedevano l’accredito figurativo o il riscatto per maternità. E’ importante a tal fine solo un requisito, che è quello già descritto della contribuzione di almeno 5 anni nella vita lavorativa della richiedente. Condizioni per l’accredito della contribuzione figurativa L'accredito può essere effettuato: − − − se il periodo non è coperto da altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto); se il periodo da accreditare è coperto da contribuzione figurativa per disoccupazione. In questo caso si deve procedere a modificare il "titolo" dell’accredito tenendo conto che i contributi figurativi per maternità, contrariamente a quelli per disoccupazione, sono utili per perfezionare il diritto alla pensione di anzianità (Circ. 61 del 26.3.2003); in presenza di contributi sia da lavoro dipendente sia da lavoro autonomo a condizione che risultino accreditati almeno 5 anni di contributi per attività lavorativa subordinata. Efficacia I contributi figurativi accreditati per i periodi di maternità, con astensione obbligatoria, senza un rapporto di lavoro in corso per la lavoratrice sono utili per il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche determinate con il sistema di calcolo retributivo e misto. Per la sola pensione di vecchiaia determinata con il calcolo contributivo non possono essere utilizzati i contributi figurativi a qualsiasi titolo accreditati per determinare il requisito contributivo minimo previsto dalla legge per l’accesso alla pensione. Retribuzione figurativa Ai fini del calcolo della pensione rivestono particolare importanza non tanto i periodi di contributi figurativi accreditati quanto la misura della retribuzione figurativa attribuita dall’INPS. Quest'ultima è determinata: - per gli anni di vigenza del sistema di versamento a mezzo marche sul valore I.V.S. corrispondente alle retribuzioni a suo tempo corrisposte; - utilizzando i dati esposti sulla certificazione annuale rilasciata dal datore di lavoro (mod. 01/M, fino al 1998 e mod. CUD a partire dal 1999). I dati sono rilevabili dall’archivio centrale delle posizioni assicurative (ARPA), dall’archivio centrale dei lavoratori dipendenti (HYDRA), dall’archivio delle denunce mensili (E MENS) ovvero dalla documentazione presentata dal lavoratore per i periodi per i quali non risultano ancora pervenute le denunce dell’azienda. L’importo del valore retributivo da accreditare per ciascuna settimana figurativa, calcolato ai sensi dell’art. 8 della L. n. 155/1981 è pari alla retribuzione media settimanale "piena" determinata dal quoziente delle differenze tra: − le "competenze correnti", indicate sul mod. CUD, con esclusione, quindi, degli emolumenti corrisposti nell’anno a titolo di "Altre competenze" e le eventuali "Retribuzioni ridotte" indicate nel riquadro "Sezione contribuzione figurativa" del modello CUD; − le "settimane retribuite" e le eventuali "settimane a retribuzione ridotta" indicate nella citata Sezione (circ. 137/1987). Ai fini pensionistici la retribuzione attribuita ai contributi figurativi deve essere rivalutata per il coefficiente relativo all’anno preso a base per il calcolo se calcolata con riferimento ad un anno diverso da quello in cui si è verificato l’evento. Astensione facoltativa – congedo parentale Sono accreditabili a domanda i periodi di astensione facoltativa dal lavoro che si sono verificati dopo l’astensione obbligatoria. Tali periodi sono utili: - per il diritto e per la misura di tutte le pensioni; - per il diritto e per la misura dell'indennità di disoccupazione ASPI. Non sono utili per il diritto alla prosecuzione volontaria (periodo neutro). I periodi da accreditare figurativamente in corrispondenza dell’astensione facoltativa dal lavoro per maternità variano in relazione alla collocazione temporale dell’evento. Il periodo da riconoscere figurativamente si deve collocare nell’ambito di un rapporto di lavoro per il quale sussista l’obbligo del versamento dei contributi nell’AGO. I periodi corrispondenti all’astensione facoltativa per periodi relativi a maternità che si è verificata al di fuori di un rapporto di lavoro, a prescindere dal periodo in cui si è verificato l’evento e dalla circostanza che lo stesso si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro, non sono accreditabili ma sono riscattabili nella misura massima di 5 anni, sempre a condizione che vengano fatti valere almeno 5 anni di contribuzione obbligatoria (Circolare n. 61/2003). I periodi di congedo parentale (art. 35, c 2, D. Lgs n. 151/2001), successivi al compimento di tre anni del bambino, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa solo parzialmente, con l'attribuzione come valore retributivo del 200% del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento. Il lavoratore ha la facoltà di integrare la contribuzione accreditata figurativamente con riscatto da effettuarsi nei modi previsti dell'art. 13 della L. n. 1338/1962, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria. Presentazione della domanda e documentazione Se il periodo è anteriore all'invio dell'Uniemens alla domanda deve essere allegata la dichiarazione del datore di lavoro attestante il periodo esatto di astensione facoltativa ovvero, in mancanza della dichiarazione del datore di lavoro, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di notorietà. Riposi orari per allattamento del bambino Oltre ai periodi relativi all’astensione obbligatoria, viene tutelato dalla legge anche il periodo relativo all’allattamento, per il quale vengono concessi i riposi orari. Per le ore di allattamento, che siano due o un'ora al giorno, la legge prevede la copertura con contribuzione figurativa, ma solo per i periodi successivi al 28 marzo 2000, cioè dopo l’entrata in vigore della Legge n. 53/2000 che ha integrato la normativa già in vigore. Il T. U. sulla maternità e della paternità, ha previsto che hanno diritto ai riposi orari per all’allattamento, e quindi al relativo accredito contributivo: − la madre naturale; − il padre naturale, nei casi previsti e in alternativa alla madre; − i genitori adottivi o affidatari. Accredito dei contributi figurativi per l’allattamento Il datore di lavoro comunica, tramite Uniemens, le assenze su base settimanale, distinte per anno solare avendo cura di sommare le ore di riposo fruite dalla lavoratrice o dal lavoratore nel periodo interessato, di dividere il totale delle ore di riposo per il numero delle ore settimanali di lavoro previste dal contratto e di arrotondare per eccesso il risultato ottenuto. Per ogni settimana accreditata figurativamente viene attribuita una corrispondente retribuzione “convenzionale” calcolata sulla base del 200% del valore massimo dell'assegno sociale previsto nell’anno in cui si è verificato l’evento e attribuita in misura proporzionale alla settimane accreditate. Il valore figurativo attribuito ad ogni settimana accreditata sarà, pertanto, pari a 1/52 del 200% dell’assegno sociale. Nell’anno 2014 il valore massimo dell’assegno sociale è di € 5.818,93 (€ 447,61 al mese) e quindi la retribuzione convenzionale è calcolata sul doppio cioè su € 11.637,86. Pertanto, vengono attribuiti 223,80 euro per ogni settimana. L’integrazione del valore figurativo tramite onere di riscatto E’ possibile per la lavoratrice richiedere un'integrazione del valore figurativo dell’allattamento, al fine di ottenere un accredito maggiore attraverso il pagamento di un onere di riscatto. L’onere di riscatto, come per il calcolo nei casi di contributi da riscatto, è determinato in relazione al numero dei contributi settimanali accreditati alla data del 31 dicembre 1995. Se il sistema di calcolo è quello retributivo (cioè con almeno 18 anni di contributi prima di tale data), si deve determinare un doppio importo di pensione. Il primo importo della pensione è quello della pensione teorica maturata alla data di presentazione della domanda di riscatto sulla base della contribuzione accreditata, compresi i contributi figurativi ai quali è attribuita la corrispondente retribuzione, calcolata secondo la L. n. 155/1981. La retribuzione viene calcolata sulla base della media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si collocano i periodi di allattamento. Vanno escluse dal calcolo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che danno diritto all’accredito di contribuzione figurativa (ad es. l’astensione obbligatoria per maternità). Poi come secondo importo della pensione bisogna calcolare l’importo della pensione teorica maturata alla data di presentazione delle domanda compresi i contributi figurativi, oggetto di riscatto, ai quali viene attribuito il valore figurativo determinato sull’importo dell’assegno sociale. Quindi va effettuato il calcolo dell’onere di riscatto sulla differenza dei due importi di pensione, calcolando il valore capitale con i coefficienti in vigore, individuati in relazione all’età, al sesso e all’anzianità contributiva complessiva. L’integrazione del valore figurativo tramite contributi volontari. Oltre che alla possibilità di versare contributi da riscatto, è possibile per la lavoratrice optare anche per la richiesta di pagamento di contribuzione volontaria per l’integrazione del valore figurativo. Quindi in questo caso si accede alla disciplina dei contributi volontari. Tali contributi possono essere versati solo a seguito dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria concessa dall’Inps. L’ente concede tale possibilità in alternativa al riscatto e non richiede particolari requisiti. In questo caso l’importo del contributo settimanale da versare è determinato sulla base della retribuzione media settimanale che risulta dalla differenza tra il valore figurativo determinato ai sensi sempre della L. n. 155/1981, e quindi calcolato sulla base della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, e l’importo della valore figurativo accreditato. Periodo di permesso per malattia del bambino I periodi di permesso per malattia del bambino dal 1.1.2000 sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni, senza alcuna eccezione. Periodi accreditabili Sono accreditabili a domanda ad entrambi i genitori, alternativamente: − per l'intero periodo della malattia attestata dal pediatra, qualunque sia la durata, se il bambino ha età inferiore ai 3 anni; − nel limite di 5 giorni all'anno, per complessivi 10 giorni, se il bambino è di età compresa fra i 3 e gli 8 anni. La malattia del bambino deve essere documentata da apposito certificato rilasciato dal pediatra. Al periodo accreditato figurativamente per malattia del bambino di età inferiore ai 3 anni viene attribuita una corrispondente retribuzione calcolata sulla base della retribuzione effettivamente percepita durante l'anno in cui si è verificato l'evento. Al periodo accreditato figurativamente per malattia del bambino di età compresa fra 3 e 8 anni viene attribuita una corrispondente retribuzione calcolata in misura proporzionale sulla base del 200% del valore massimo dell’assegno sociale previsto nell'anno in cui si è verificato l'evento. E' possibile integrare il valore figurativo mediante il pagamento di: − un onere di riscatto determinato secondo i criteri di cui all’art. 13 della L. n. 1338/1962; − un contributo volontario determinato sulla differenza tra il valore della retribuzione effettivamente percepita e quella accreditata prendendo a base l'assegno sociale. Accrediti figurativi per iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, c 26, L. n. 335/95 La normativa è trattata dalla circolare INPS n. 64/2010. Congedo di maternità e paternità Con circolare n. 137/2007 sono state impartite disposizioni relative all’attuazione delle norme contenute nel D.M. 12 luglio 2007. Tale decreto, attuativo dell’art. 1, c 791 della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ha previsto l’estensione – per le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, le associate in partecipazione e le libere professioniste iscritte alla Gestione separata di cui all'art. 2, c 26, L. n. 335/95 – delle disposizioni di cui agli artt. 16, 17 e 22 del D. Lgs. n. 151/2001. La normativa prevede tra l’altro che “per i periodi di astensione da lavoro per i quali è corrisposta l’indennità di maternità, sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa”. Le esercenti attività libero professionale iscritte alla gestione separata possono accedere all'indennità di maternità a condizione che si astengano effettivamente dall’attività lavorativa nei periodi di cui agli artt. 16 e 17, c 2, lett.a) del D.Lgs. 151/2001 e che la suddetta astensione dal lavoro sia attestata mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il diritto alla contribuzione figurativa è pertanto previsto per tutti i casi per i quali è corrisposta l’indennità di maternità, sia nei casi di congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato), sia in quelli di congedo di paternità. Congedo parentale Inoltre l’art. 1, c 788, della L. n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007) dispone, relativamente alle sole lavoratrici/lavoratori a progetto e categorie assimilate, che a far data dal 1° gennaio 2007 è corrisposta un’indennità per congedo parentale limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino oppure entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (cfr. Circolare n. 137/2007). Per tali categorie di iscritti, i periodi di astensione dall’attività lavorativa per i quali è corrisposta l’indennità per congedo parentale, sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione, secondo quanto disposto dall’art. 35, comma 1, D. Lgs. n. 151/2001. Principi per il calcolo della contribuzione figurativa. Il calcolo della contribuzione figurativa da accreditare va effettuato secondo il principio dettato dall’articolo 8 L. 155/1981, secondo cui il valore dei contributi figurativi dovrà essere calcolato prendendo in esame la retribuzione percepita nello stesso anno solare nel quale è collocato il periodo di astensione o di interdizione dal lavoro da riconoscere al soggetto avente diritto. Qualora nell’anno solare non risulti corrisposta alcuna retribuzione, il valore da accreditare al periodo figurativo sarà calcolato sulle retribuzioni dell’anno solare immediatamente precedente. Tale principio va tuttavia applicato tenendo in considerazione le regole vigenti per l’accredito contributivo nella gestione separata. A tal proposito va ricordato che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo nella Gestione separata, vige il principio di cassa stabilito dall’articolo 2, c 29, L. n. 335/1995. La contribuzione obbligatoria è quindi accreditata mensilmente dall’inizio dell’anno solare cui si riferisce il versamento in favore del lavoratore beneficiario, purché il contributo versato non sia inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito; in tale circostanza i mesi di contribuzione da accreditare sono proporzionalmente ridotti in relazione alla somma versata. In applicazione del citato art. 8 verrà accreditato a ciascuno dei mesi riconosciuti figurativamente un valore “retributivo” medio desunto dai compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria nella gestione separata nell’anno solare interessato dall’evento. Nel caso in cui nell’anno solare non risulti corrisposta alcuna retribuzione, il valore “retributivo” deve essere desunto dai compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria nell’anno precedente. Come sopra ricordato, il reddito preso in considerazione ai fini della contribuzione alla gestione separata è quello annuale valido ai fini dell’IRPEF. A tale proposito appare utile evidenziare che il valore da attribuire al periodo figurativo potrà essere correttamente determinato solo quando risulterà consolidato il reddito dell’anno preso come base di calcolo. Modalità di calcolo Allo scopo di determinare la contribuzione figurativa, il reddito medio di riferimento andrà moltiplicato per il numero dei giorni di fruizione dell’indennità. Il reddito medio di riferimento è pari al reddito conseguito nell’anno di riferimento, rapportato al periodo dell’anno non coperto da indennità di maternità (non computando i periodi antecedenti la prima iscrizione alla gestione separata); sarà cioè calcolato dividendo il relativo importo per il numero dei giorni non coperti dall’indennità. Detto valore medio sarà applicato ad ogni giorno di fruizione dell’indennità. Per i giorni di fruizione dell’indennità che cadono in un anno successivo da quello di riferimento, il reddito medio dovrà essere preventivamente attualizzato all’anno di fruizione, rivalutandolo sulla base dell’indice ISTAT. Ai fini dell’accredito della contribuzione, la remunerazione figurativa sarà accreditata mensilmente, per ogni anno su cui essa incide, a seguito del periodo già coperto da contribuzione effettiva, con le modalità stabilite all’articolo 2, comma 29, della L. n. 335/1995 in relazione al noto “principio di cassa” e con eventuale contrazione proporzionale del periodo riconosciuto ai fini del diritto in caso di retribuzione accreditata inferiore al minimale. Qualora – per il già citato principio di cassa – l’intero anno risulti già coperto da contribuzione effettiva, la contribuzione figurativa per il relativo periodo da coprire andrà sommata, ai soli fini della misura della prestazione, in aggiunta a quella già accreditata. In ogni caso la copertura contributiva figurativa, spettante ai sensi dei citati art. 6, D. M. 12.07.2007 e art. 35, c. 1, D. Lgs. 151/2001, non può essere di durata superiore al periodo di assenza per maternità o per congedo parentale per il quale è corrisposta la relativa indennità. La contribuzione figurativa a copertura dei periodi di astensione dall’attività lavorativa per maternità/paternità e per congedo parentale è accreditata d’ufficio sul conto assicurativo dei lavoratori destinatari. Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147 del 27 dicembre 2013) – Art. 1, Comma 493 - Ulteriori ipotesi di assenze che non danno luogo all’applicazione della riduzione della pensione La Riforma delle Pensioni Monti-Fornero (art. 24, comma 10, D.L. n° 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n° 214/2011), qualora l’acc esso al trattamento pensionistico con i requisiti richiesti per la cd. “pensione anticipata” avvenga prima del compimento dei 62 anni di età, ha previsto delle penalizzazioni sulla quota retributiva dell’importo della pensione, dell'1% per i primi due anni di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto al raggiungimento dei 62 anni di età, e del 2% per ogni anno di anticipo ulteriore. Il Decreto “Milleproroghe” 216/2011 (art. 6, comma 2-quater D.L. n° 216/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 14/2012) ha introdott o una deroga alle penalità di cui sopra, valida per chi raggiunge i requisiti entro il 31 dicembre 2017 senza avere maturato i 62 anni di età. Tale deroga dispone, infatti, che le succitate penalizzazioni “non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria”. La penalizzazione, pertanto, non vale in fase transitoria (ovvero fino al 2017), ma solo per i lavoratori che avevano l’anzianità contributiva derivante esclusivamente da «prestazione effettiva di lavoro». La L. 92/2012, come novellata dalla L. n. 14/2012, indicava esplicitamente che sono considerati assimilati a prestazione effettiva di lavoro la maternità obbligatoria, la malattia, l’infortunio, la cassa integrazione ordinaria e il servizio militare: tutti gli altri istituti, non essendo citati, erano da considerarsi esclusi. Tale formulazione - con l’esplicito riferimento alla “prestazione effettiva di lavoro” ed alle specifiche fattispecie ad essa ricondotte - escludeva, dunque, dalla deroga situazioni quali: − i periodi di congedo parentale (astensione facoltativa per maternità); − − − − − − − i periodi di mobilità, di cassa integrazione straordinaria o in deroga, di disoccupazione; i permessi previsti dalla L. n° 104/1992; l'astensione dal lavoro per donazione di sangue e di emocomponenti; le giornate di sciopero; i permessi retribuiti per motivi familiari e lutto; i permessi per motivi di studio; le aspettative senza assegni a qualsiasi titolo. Quindi, i giorni di permesso di cui sopra, spesso anche interamente retribuiti, sono utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo, ma non evitano la penalizzazione prevista in caso di “pensione anticipata” con età anagrafica inferiore ai 62 anni di età (e comunque con maturazione dei requisiti entro il 2017). Le lavoratrici ed i lavoratori interessati da tali fruizioni dovrebbero, pertanto, prolungare l'attività lavorativa, e quindi ritardare il pensionamento, di un numero di giornate di lavoro equivalente a quelle “perdute” per l’esercizio dei diritti sopra citati. Non è corretto affermare, quindi, che gli istituti che prevedono una copertura contributiva figurativa (cioè non collegata ad una effettiva prestazione di servizio), non risultano più utili alla maturazione dell'anzianità contributiva necessaria per maturare il diritto a pensione. A partire dal 1° gennaio 2018 la norma opererà a re gime e quindi la penalizzazione si applicherà comunque. Le molte polemiche hanno portato a includere fra i periodi contributivi utili quelli connessi alla fruizione di permessi per donazione di sangue e a congedi parentali con l’art. 4 bis del D.L. 101/2013 conv. in Legge con modificazioni n. 125/2013. Nella Legge di Stabilità 2014, infine, vengono equiparati ai periodi di prestazione effettiva di lavoro i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Infatti il comma 493 dell’articolo unico prevede che le giornate dedicate dai lavoratori ai congedi e permessi concessi per l’assistenza di familiari invalidi devono essere computate ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva per l’accesso alla pensione anticipata.
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