COMUNE DI FINALE EMILIA PROVINCIA DI MODENA DETERMINAZIONE N. 295 DEL 26/05/2014 PROPOSTA N. 90 Centro di Responsabilità: Servizi alla Persona Servizio: Servizio Gestioni Sociali OGGETTO CONCESSIONE ASSEGNI AL NUCLEO NUMEROSO E DI MATERNITA' AI SENSI DELLA L. 448/93 ART. 65/66. PERIODO DAL 03/03/2014 AL 26/05/2014. IL RESPONSABILE Lì 26/05/2014 F.to ROBERTO ALEOTTI REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 1402 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per sette giorni interi e consecutivi, dal 22/08/2014 al 29/08/2014. Finale Emilia, lì 22/08/2014 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE F.to FABIO MATTIOLI COPIA E' copia conforme all'originale. Finale Emilia, _______________ IL RESPONSABILE ROBERTO ALEOTTI DETERMINAZIONE NR. 295 DEL 26/05/2014 OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNI AL NUCLEO NUMEROSO E DI MATERNITA' AI SENSI DELLA L. 448/93 ART. 65/66. PERIODO DAL 03/03/2014 AL 26/05/2014. IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI Visti • gli articoli 65 (“Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli a carico”) e 66 (“Assegno di maternità”) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”; • la Legge comunitaria nr. 97 del 6 Agosto 2013 (G.U. del 20/08/2013) in vigore dal 4/9/2013 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" la quale all’art. 13 (“Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Procedura di infrazione 2013/4009”) prevede che, in presenza di ulteriori requisiti previsti dalla legge che danno diritto al trattamento, nullaosta alla concessione dell’ANF, di cui all’art. 65 della Legge n. 448/98, da parte dei Comuni, anche ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo; • il DPCM n. 452 del 21/12/2000 ad oggetto “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’articolo 49 (“Riduzione oneri sociali e tutela della maternità”), della Legge 22/12/1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della Legge 23/12/1998, n. 448”, modificato ed integrato dal DPCM n. 337 del 25/05/2001 “Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 Dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori”, il quale prevede che: - i cittadini che intendono richiedere l’attribuzione degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della Legge n. 448/99, devono presentare domanda al Comune di residenza; - gli assegni per il nucleo familiare e di maternità siano concessi come provvedimento del Comune, alle condizioni e nella misura stabilita, rispettivamente, dagli articoli 65 e 66 della Legge nonché dal regolamento stesso; - il Comune di residenza del richiedente è considerato “ente erogatore” agli effetti della disciplina prevista dall’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998 modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 130 del 03/05/2000; - al pagamento degli assegni concessi dai Comuni provvede l’INPS, attraverso le proprie strutture; - i Comuni trasmettono all’INPS, secondo specifiche fornite dallo stesso Istituto, per via telematica l’elenco dei beneficiari ed i dati necessari al pagamento dell’assegno, l’importo da pagare, semestrale per l’assegno al nucleo familiare e totale per l’assegno di maternità ed il periodo di riferimento per il quale deve essere corrisposto l’assegno; Visto • • il Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Rivalutazione per l’anno 2013 della misura degli assegni e dei requisiti economici ai sensi dell’ art. 65 comma 4, della legge 23/12/1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell’articolo 74 del Decreto Legislativo 26/03/2001, n. 151 (assegno di maternità)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20/02/2013; il Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Rivalutazione per l’anno 2014 della misura degli assegni e dei requisiti economici ai sensi dell’ art. 65 comma 4, della legge 23/12/1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell’articolo 74 DETERMINAZIONE NR. 295 DEL 26/05/2014 del Decreto Legislativo 26/03/2001, n. 151 (assegno di maternità)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20/02/2014; Ritenuto di dover provvedere alla concessione degli assegni di cui agli art. 65 e 66 della Legge 23/12/1998, n. 448 e art. 13 Legge comunitaria nr. 97 del 6 Agosto 2013), presentata dai cittadini residenti a Finale Emilia; Considerato: - che nel periodo 03/03/2014 – 26/05/2014: sono pervenute nr. 4 domande relative a richieste di assegni di maternità riguardanti l’anno 2014, da concedere, in quanto le richiedenti sono in possesso dei requisiti previsti per Legge; - nr. 1 domanda pervenuta, relativa a richiesta di assegno di maternità riguardante l’anno 2013, da concedere, in quanto la richiedente è in possesso dei requisiti previsti per Legge; - che nel medesimo periodo sono pervenute nr. 45 domande relative ad assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori riguardante l’anno 2014 di cui nr. 41 da concedere, in quanto i richiedenti sono in possesso dei requisiti previsti per Legge ; - nr. 1 in sospeso in quanto i richiedenti sono in attesa di documentazione ISEE aggiornata ai redditi 2013; - nr. 3 non accolte, in quanto i richiedenti non sono in possesso dei requisiti previsti per Legge; Considerato altresì - che la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate è stata affidata ai CAF; Vista l’istruttoria predisposta dall’ Ufficio Servizi Sociali, e la relativa documentazione agli atti presso l’ufficio, attraverso la quale è stato redatto l’elenco dei richiedenti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento e che sono stati ammessi alla concessione degli assegni di maternità e degli assegni per nuclei familiari con almeno tre figli minori, specificato nell’allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; Visti -la Legge 07/08/1990, n. 241; -il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; -lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi; -gli atti d’ufficio; DETERMINA : di concedere gli assegni di maternità e gli assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori relativi all’anno 2013 e all’anno 2014, per l’importo a fianco di ognuno dei beneficiari (nominativi omessi ai sensi del D.Lgs. 33/2013, art. 26, comma 4) generalizzati nell’allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto, e di provvedere alla relativa trasmissione per via telematica all’INPS per la liquidazione. IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Dott. Roberto Aleotti
© Copyright 2024 Paperzz