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Comune di Majano
Provincia di Udine
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA CONFORME
ANNO 2014 N. 204
OGGETTO:DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 67 DEL 14.03.2013. PRESA D'ATTO
IMPROCEDIBILITA'.
L'anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 30 del mese di Ottobre alle ore 17:30, nella sala comunale si
è riunita la Giunta Comunale.Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
Paladin Raffaella
Sindaco
Presente
Molinaro Lieto
Vice Sindaco
Presente
De Sabbata Elisa Giulia
Assessore
Contardo Silvia
Assessore
Presente
Pezzali Giorgio
Assessore
Presente
Assente
Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Daniela Peresson.Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa Raffaella Paladin nella sua qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 67 del 14.03.2013, avente ad oggetto “Articolo 5 della
Convenzione concernente la cessione di aree in zona P.I.P. Risoluzione unilaterale” e riguardante i lotti
della zona P.I.P. ceduto in proprietà alla ditta “ DE SABBATA COSTRUZIONI SRL”;
RICORDATO che la citata deliberazione, assunta immediatamente dopo lo scadere del termine assegnato
alla ditta concessionaria per adempiere agli accordi negoziali, a fronte delle premesse ivi contenute,
stabiliva di:
- procedere alla risoluzione unilaterale, per colpa del Cessionario, dell’ atto di cessione, essendosi
verificata una causa esposta all’ art. 5 lett. b) della menzionata convenzione, facendo rientrare in
piena disponibilità del Comune di Majano i terreni costituenti i lotti oggetto del contratto, con
restituzione al Cessionario delle somme già incamerate, decurtate delle spese, tasse e di 2/5 del
valore a titolo di penale, con precisazione che la rimessa sarà procrastinata sino alla data di
riassegnazione dell’area interessata dalla costruzione;
- fare salvo che eventuali opere realizzate dal Cessionario verranno parimenti indennizzate dal
Comune di Majano sulla base di stima peritale redatta da un tecnico designato dal Comune, pure
decurtata delle spese, tasse e di 2/5 del valore a titolo di penale, con precisazione che la rimessa
sarà procrastinata sino alla data di riassegnazione dell’area interessata dalla costruzione.
PRESO ATTO, come emerge dalla relazione del responsabile dell’Area tecnica acquisita agli atti, che:
- la ditta, in data 27.06.2012, è stata posta in concordato preventivo ex artt. 160 e ss. Legge
Fallimentare (Regio Decreto n. 267 del 16/03/1942). Nella proposta concordataria i terreni di cui
sopra sono stati posti a garanzia del pagamento dei creditori e in data 16.11.2012 il Tribunale di
Udine ha omologato il concordato preventivo nominando un Commissario liquidatore Giudiziale;
- il liquidatore giudiziale, con nota del 07.05.2014, con riferimento ai contenuti dell'art. 5 della
Convenzione fra il Comune e la ditta posta il liquidazione (che prevede la retrocessione del bene a
favore del Comune), e del contenuto della citata deliberazione giuntale n. 67/2013, ha rappresentato
la propria posizione in merito, ed in particolare, l’inopponibilità a terzi della clausola di risoluzione
unilaterale per inadempimento con conseguente retrocessione dei beni ceduti e la conseguente
inapplicabilità del disposto della citata deliberazione n. 67/2013 intervenuta dopo la domanda di
concordato preventivo (27.06.2012) e l’omologazione dello stesso (16.11.2012);
APPRESO
- che è dibattuta, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la natura giuridica della procedura diretta
all’assegnazione di aree ricomprese in un piano per insediamenti produttivi, con un filone
interpretativo che propende per considerarla interamente pubblicistica e un altro che, viceversa, la
considera scissa in due fasi distinte, la prima a valenza pubblicistica (il cui momento determinante
si conclude con l’atto di trasferimento del lotto) e la seconda, di natura negoziale e quindi
privatistica (che ha inizio con tale atto di assegnazione e termina con la compiuta realizzazione dei
lavori di costruzione);
- che, dagli approfondimenti effettuati, anche mediante richiesta di parere al Servizio consulenza enti
locali, la tesi interpretativa più corretta, tra le due sopra citate, appare la seconda;
- che naturale conseguenza di tale chiave interpretativa è l’accettazione che anche
l’Amministrazione, nella fase negoziale, può agire unicamente con strumenti civilistici per la
regolazione dei rapporti e l’esecuzione delle obbligazioni;
- che, conseguentemente, la clausola risolutiva di cui all’art. 5 della convenzione di concessione,
debba intendersi come clausola risolutiva espressa, la quale, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile,
comporta la risoluzione del contratto unicamente dopo che il venditore comunica all’altra parte la
volontà di avvalersene;
- che, riportando la tesi sopra delineata al caso concreto, tale comunicazione, se intervenuta in tempi
posteriori rispetto all’omologazione della procedura di concordato preventivo, è da considerarsi
inopponibile.
UDITO in merito il Segretario comunale, che comunica di condividere le risultanze degli
approfondimenti effettuati;
RITENUTO pertanto di prendere atto che le decisioni assunte con la propria deliberazione n. 67 del
14.03.2013 sono da considerarsi improcedibili in quanto intervenute successivamente alla domanda di
concordato preventivo (27.06.2012) e all’omologazione dello stesso (16.11.2012);
RITENUTO doveroso precisare, tuttavia, che la citata deliberazione giuntale non avrebbe potuto essere
comunque emanata in tempi precedenti rispetto alla domanda di concordato preventivo (27.06.2012) e
anche all'omologazione dello stesso (16.11.2012), in quanto, con la delibera del Consiglio Comunale n. 73
del 28.11.2008, veniva autorizzata la proroga al concessionario per il completamento dei lavori di
costruzione del capannone a tutto il 26.01.2013;
EVIDENZIATO che l’interesse pubblico di aver infrastrutturato un ambito del proprio territorio al fine di
renderlo fruibile per la costruzione di attività produttive non viene meno in quanto l’area, ad oggi, risulta
inserita in zona urbanistica omogenea D3 nella quale rimangono invariati i parametri edilizi e le
destinazioni d’uso previste dal previgente PIP (di fatto decaduto con la variante n. 10 al PRGC), cui,
qualsivoglia futuro proprietario dovrà assoggettarsi;
ACQUISITI:
ßil parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica,
reso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
ßil parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario
Comunale, nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui
all'articolo 97, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con voto unanime reso per alzata di mano,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nella premessa narrativa del presente atto, che qui si intendono interamente
riportate:
-
di prender atto dell’improcedibilità delle decisioni assunte con la propria deliberazione n. 67 del
14.03.2013;
di demandare al responsabile dell’Area tecnica l’assunzione degli atti di gestione conseguenti alla
presente deliberazione.
Attesa l’urgenza di provvedere in merito, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive
modifiche.-
----- PARERE TECNICO ----In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.Il Responsabile
F.to Dott.ssa Daniela Peresson
----- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ----In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.Il Responsabile
F.to Dott.ssa Ombretta Zanor
----- PARERE SEGRETARIO COMUNALE ----In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime parere
favorevole, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.Il Segretario comunale
F.to Dott.ssa Daniela Peresson
Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Il Segretario comunale
F.to Dott.ssa Raffaella Paladin
F.to Dott.ssa Daniela Peresson
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il 04/11/2014 e vi rimarrà affissa per 15
giorni consecutivi fino al 19/11/2014.Majano, lì 04/11/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Francesca Lizzi
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04/11/2014 al
19/11/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.Majano, lì 20/11/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e s.m.i., la presente deliberazione è stata
comunicata ai capigruppo consiliari in data 04/11/2014 con protocollo n. 16565.ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
Il provvedimento diventa esecutivo dal 30/10/2014.La deliberazione non è soggetta a controllo.Il Responsabile dell’esecutività
F.to Francesca Lizzi
Copia conforme all’atto esistente presso questi Uffici.-
Comune di Majano – Deliberazione n. 204 del 30/10/2014
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Majano, lì 04/11/2014
Il Responsabile dell’esecutività
Francesca Lizzi