Comune di Majano Provincia di Udine VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COPIA CONFORME ANNO 2014 N. 204 OGGETTO:DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 67 DEL 14.03.2013. PRESA D'ATTO IMPROCEDIBILITA'. L'anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 30 del mese di Ottobre alle ore 17:30, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.Fatto l'appello nominale risultano: Presente/Assente Paladin Raffaella Sindaco Presente Molinaro Lieto Vice Sindaco Presente De Sabbata Elisa Giulia Assessore Contardo Silvia Assessore Presente Pezzali Giorgio Assessore Presente Assente Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Daniela Peresson.Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa Raffaella Paladin nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: LA GIUNTA COMUNALE RICHIAMATA la propria deliberazione n. 67 del 14.03.2013, avente ad oggetto “Articolo 5 della Convenzione concernente la cessione di aree in zona P.I.P. Risoluzione unilaterale” e riguardante i lotti della zona P.I.P. ceduto in proprietà alla ditta “ DE SABBATA COSTRUZIONI SRL”; RICORDATO che la citata deliberazione, assunta immediatamente dopo lo scadere del termine assegnato alla ditta concessionaria per adempiere agli accordi negoziali, a fronte delle premesse ivi contenute, stabiliva di: - procedere alla risoluzione unilaterale, per colpa del Cessionario, dell’ atto di cessione, essendosi verificata una causa esposta all’ art. 5 lett. b) della menzionata convenzione, facendo rientrare in piena disponibilità del Comune di Majano i terreni costituenti i lotti oggetto del contratto, con restituzione al Cessionario delle somme già incamerate, decurtate delle spese, tasse e di 2/5 del valore a titolo di penale, con precisazione che la rimessa sarà procrastinata sino alla data di riassegnazione dell’area interessata dalla costruzione; - fare salvo che eventuali opere realizzate dal Cessionario verranno parimenti indennizzate dal Comune di Majano sulla base di stima peritale redatta da un tecnico designato dal Comune, pure decurtata delle spese, tasse e di 2/5 del valore a titolo di penale, con precisazione che la rimessa sarà procrastinata sino alla data di riassegnazione dell’area interessata dalla costruzione. PRESO ATTO, come emerge dalla relazione del responsabile dell’Area tecnica acquisita agli atti, che: - la ditta, in data 27.06.2012, è stata posta in concordato preventivo ex artt. 160 e ss. Legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267 del 16/03/1942). Nella proposta concordataria i terreni di cui sopra sono stati posti a garanzia del pagamento dei creditori e in data 16.11.2012 il Tribunale di Udine ha omologato il concordato preventivo nominando un Commissario liquidatore Giudiziale; - il liquidatore giudiziale, con nota del 07.05.2014, con riferimento ai contenuti dell'art. 5 della Convenzione fra il Comune e la ditta posta il liquidazione (che prevede la retrocessione del bene a favore del Comune), e del contenuto della citata deliberazione giuntale n. 67/2013, ha rappresentato la propria posizione in merito, ed in particolare, l’inopponibilità a terzi della clausola di risoluzione unilaterale per inadempimento con conseguente retrocessione dei beni ceduti e la conseguente inapplicabilità del disposto della citata deliberazione n. 67/2013 intervenuta dopo la domanda di concordato preventivo (27.06.2012) e l’omologazione dello stesso (16.11.2012); APPRESO - che è dibattuta, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la natura giuridica della procedura diretta all’assegnazione di aree ricomprese in un piano per insediamenti produttivi, con un filone interpretativo che propende per considerarla interamente pubblicistica e un altro che, viceversa, la considera scissa in due fasi distinte, la prima a valenza pubblicistica (il cui momento determinante si conclude con l’atto di trasferimento del lotto) e la seconda, di natura negoziale e quindi privatistica (che ha inizio con tale atto di assegnazione e termina con la compiuta realizzazione dei lavori di costruzione); - che, dagli approfondimenti effettuati, anche mediante richiesta di parere al Servizio consulenza enti locali, la tesi interpretativa più corretta, tra le due sopra citate, appare la seconda; - che naturale conseguenza di tale chiave interpretativa è l’accettazione che anche l’Amministrazione, nella fase negoziale, può agire unicamente con strumenti civilistici per la regolazione dei rapporti e l’esecuzione delle obbligazioni; - che, conseguentemente, la clausola risolutiva di cui all’art. 5 della convenzione di concessione, debba intendersi come clausola risolutiva espressa, la quale, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, comporta la risoluzione del contratto unicamente dopo che il venditore comunica all’altra parte la volontà di avvalersene; - che, riportando la tesi sopra delineata al caso concreto, tale comunicazione, se intervenuta in tempi posteriori rispetto all’omologazione della procedura di concordato preventivo, è da considerarsi inopponibile. UDITO in merito il Segretario comunale, che comunica di condividere le risultanze degli approfondimenti effettuati; RITENUTO pertanto di prendere atto che le decisioni assunte con la propria deliberazione n. 67 del 14.03.2013 sono da considerarsi improcedibili in quanto intervenute successivamente alla domanda di concordato preventivo (27.06.2012) e all’omologazione dello stesso (16.11.2012); RITENUTO doveroso precisare, tuttavia, che la citata deliberazione giuntale non avrebbe potuto essere comunque emanata in tempi precedenti rispetto alla domanda di concordato preventivo (27.06.2012) e anche all'omologazione dello stesso (16.11.2012), in quanto, con la delibera del Consiglio Comunale n. 73 del 28.11.2008, veniva autorizzata la proroga al concessionario per il completamento dei lavori di costruzione del capannone a tutto il 26.01.2013; EVIDENZIATO che l’interesse pubblico di aver infrastrutturato un ambito del proprio territorio al fine di renderlo fruibile per la costruzione di attività produttive non viene meno in quanto l’area, ad oggi, risulta inserita in zona urbanistica omogenea D3 nella quale rimangono invariati i parametri edilizi e le destinazioni d’uso previste dal previgente PIP (di fatto decaduto con la variante n. 10 al PRGC), cui, qualsivoglia futuro proprietario dovrà assoggettarsi; ACQUISITI: ßil parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; ßil parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Comunale, nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'articolo 97, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; Con voto unanime reso per alzata di mano, DELIBERA per le motivazioni contenute nella premessa narrativa del presente atto, che qui si intendono interamente riportate: - di prender atto dell’improcedibilità delle decisioni assunte con la propria deliberazione n. 67 del 14.03.2013; di demandare al responsabile dell’Area tecnica l’assunzione degli atti di gestione conseguenti alla presente deliberazione. Attesa l’urgenza di provvedere in merito, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche.- ----- PARERE TECNICO ----In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.Il Responsabile F.to Dott.ssa Daniela Peresson ----- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ----In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.Il Responsabile F.to Dott.ssa Ombretta Zanor ----- PARERE SEGRETARIO COMUNALE ----In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime parere favorevole, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.Il Segretario comunale F.to Dott.ssa Daniela Peresson Letto, confermato e sottoscritto, Il Presidente Il Segretario comunale F.to Dott.ssa Raffaella Paladin F.to Dott.ssa Daniela Peresson ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il 04/11/2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 19/11/2014.Majano, lì 04/11/2014 Il Responsabile della Pubblicazione F.to Francesca Lizzi ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04/11/2014 al 19/11/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.Majano, lì 20/11/2014 Il Responsabile della Pubblicazione F.to COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO Ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e s.m.i., la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data 04/11/2014 con protocollo n. 16565.ATTESTATO DI ESECUTIVITA` Il provvedimento diventa esecutivo dal 30/10/2014.La deliberazione non è soggetta a controllo.Il Responsabile dell’esecutività F.to Francesca Lizzi Copia conforme all’atto esistente presso questi Uffici.- Comune di Majano – Deliberazione n. 204 del 30/10/2014 5 Majano, lì 04/11/2014 Il Responsabile dell’esecutività Francesca Lizzi
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