DELIBERAZIONE N° 209 COMUNE DI VILLACIDRO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO ___________ VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Oggetto: Controversia Telecom Italia S.P.A./Comune di Villacidro/Impresa Delogu Giuseppino Piero nanti il Tribunale Civile di Cagliari. Approvazione accordo transattivo con il terzo. L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì SEDICI del mese di DICEMBRE alle ore 13,00 nel Comune di VILLACIDRO, nella sede Comunale, si è adunata la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. Presiede l’adunanza il Sindaco PANI TERESA MARIA Sono presenti i Sigg. Assessori: SOLLAI ERBI’ CURRIDORI MELONI CASU MURGIA MUSCAS GARAU FEDERICO GIOVANNI ANTONIO FRANCESCA ANTONIO ALESSANDRA CARLO ADRIANO LUCA - assente ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. REMO ORTU 1 LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: con atto prot. n. 13629, notificato in data 24.06.2009, Telecom Italia S.p.a. citava il Comune di Villacidro nanti il Tribunale Civile di Cagliari, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal danneggiamento di un cavo telefonico durante i lavori di scavo per la realizzazione di una condotta di acque bianche nella locale via Nazionale; con Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 27.10.2009, l’Ente si costituiva in giudizio, conferendo l’incarico di patrocinio legale all’Avv. Valeria Cau, con studio professionale in via Cugia n. 34, Cagliari; in data 10.11.2009, nella comparsa di costituzione e risposta, il Comune di Villacidro rappresentato dal legale incaricato, rigettava in toto le ragioni della Telecom S.p.a. per l’inosservanza da parte dell’attrice delle prescrizioni normative in materia di posizionamento e segnalazione dei cavi telefonici, chiedendo al Tribunale l’autorizzazione alla chiamata in causa dell’impresa individuale Delogu Giuseppino Piero, aggiudicatario per l’Ente di un servizio di “nolo macchine e movimento terra” e che eseguì materialmente i lavori di scavo, quale responsabile in via subordinata rispetto a Telecom Italia S.p.a. del danneggiamento de quo; Dato atto che con provvedimento depositato in data 11.11.2009, notificato il 24.11.2009, il giudice designato presso il Tribunale di Cagliari, differiva l’udienza di prima comparizione autorizzando la chiamata in causa del terzo, senza mai rilevare, nonostante richiestogli, la tardività della chiamata stessa, aderendo all’interpretazione scaturente dal combinato disposto del nuovo articolo 183, primo comma, del codice di procedura civile e dall’articolo 167, secondo e terzo comma del codice di procedura civile, per la quale non sarebbe più necessario, per la chiamata del terzo, rispettare il termine dei venti giorni dalla udienza di prima comparizione; Vista la nota, prot. n. 23249 del 29.10.2014, con la quale l’avvocato Valeria Cau ha comunicato al Comune che il nuovo giudice istruttore ha sottolineato all’udienza del 19.06.2014 la non condivisione dell’interpretazione operata dal primo giudice, intendendo al contrario condannare il Comune alla refusione delle spese in favore del terzo per non essere stato chiamato in causa nel termine dei venti giorni sopra citato; Preso atto che il legale incaricato, nella sopra citata nota, ha comunicato all’Ente che il terzo chiamato sarebbe disponibile a rinunciare all’azione a fronte del riconoscimento da parte del Comune delle spese quantificate in € 1.200,00 oltre accessori, mentre “il rischio che il giudice condanni il Comune ad una somma di gran lunga superiore, alla luce dell’attività difensiva svolta fino ad ora, è di gran lunga quasi certezza. Pertanto, suggerirei l’accettazione della proposta del terzo al fine di non esporre il Comune a esborsi maggiori”; Ritenuto opportuno conformare la propria azione al parere espresso dal legale incaricato del patrocinio legale dell’Ente nella controversia in oggetto; Dato atto che la spesa complessiva da sostenere sarebbe di € 1.750,94 di cui netti € 1.200,00 per competenze legali, oltre a € 180,00 per spese generali al 15%, € 55,20 per cassa avvocati al 4% ed € 315,74 per iva al 22%; Atteso che : - la transazione è un contratto regolato dagli artt. 1965 e 1976 del c.c., con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro; -la transazione produce tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato; Richiamata la nota prot. n. 23489 del 03.11.2014, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Contenzioso ha comunicato al Segretario Generale in qualità di Responsabile per la 2 prevenzione della corruzione, il sorgere di un proprio obbligo di astensione in merito alla procedura in esame per il manifestarsi di una situazione di potenziale conflitto di interessi contemplata dall’articolo 11 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Villacidro e dal punto 3.0 della Parte II del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione; Preso atto che, sentito il Sindaco, all’espressione del parere di regolarità tecnica sul presente atto in sostituzione del sopra citato Responsabile, provvederà il Segretario Generale; Visti: lo Statuto Comunale; il D.Lgs 267/2000 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; Acquisiti: il parere di regolarità tecnica reso dal Segretario Generale ex art. 49 comma 1, del D. Lgs n° 267/2000; il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs n° 267/2000; il parere favorevole del Revisore dei conti, verbale n° 6 del 15/12/2014; Con voti unanimi espressi per alzata di mano; DELIBERA Di approvare la transazione, il cui schema sarà redatto dall’avvocato di fiducia dell’Ente, Avv. Valeria Cau, da sottoscrivere tra il Comune di Villacidro e il rappresentante legale dell’impresa individuale Delogu Giuseppino Piero, avente quale contenuto la corresponsione da parte dell’Ente della somma di € 1.750,94 a fronte della rinuncia alla prosecuzione del giudizio da parte della citata impresa individuale e a tacitazione piena e definitiva di ogni sua pretesa in merito alla causa de quo; Di demandare al Segretario Generale la sottoscrizione dell’atto di transazione nella forma della scrittura privata, nonché l’assunzione dell’impegno di spesa e la successiva liquidazione; Di dare atto che alla spesa di complessivi € 1.750,94 si farà fronte mediante imputazione sul Capitolo 1717 del Bilancio di previsione per l’anno 2014; Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n°267/2000. 3 PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO 18/08/2000 N. 267 Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE IL SEGRETARIO GENERALE F.TO: DOTT. R. ORTU Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO F.TO: Dott.ssa G. CURRELI ______________________________________________________________ Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE F.TO: TERESA MARIA PANI ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) F.TO: DOTT. REMO ORTU CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune il giorno 17/12/2014 dove resterà per 15 giorni consecutivi e La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 267/2000); cioè sino al 01/01/2015 IL SEGRETARIO GENERALE Villacidro, lì 17.12.2014 IL SEGRETARIO GENERALE F.TO: DOTT. REMO ORTU 4 F.TO: DOTT. REMO ORTU
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