Deliberazione Giunta Comunale n. 209 del 16.12.2014

DELIBERAZIONE N°
209
COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
___________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Controversia Telecom Italia S.P.A./Comune di Villacidro/Impresa Delogu
Giuseppino Piero nanti il Tribunale Civile di Cagliari. Approvazione accordo
transattivo con il terzo.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì SEDICI del mese di DICEMBRE
alle ore 13,00 nel Comune di VILLACIDRO, nella sede Comunale, si è adunata la
GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco PANI TERESA MARIA
Sono presenti i Sigg. Assessori:
SOLLAI
ERBI’
CURRIDORI
MELONI
CASU
MURGIA
MUSCAS
GARAU
FEDERICO
GIOVANNI ANTONIO
FRANCESCA
ANTONIO
ALESSANDRA
CARLO
ADRIANO
LUCA
- assente
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. REMO ORTU
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
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con atto prot. n. 13629, notificato in data 24.06.2009, Telecom Italia S.p.a. citava il Comune
di Villacidro nanti il Tribunale Civile di Cagliari, al fine di ottenere il risarcimento dei danni
derivanti dal danneggiamento di un cavo telefonico durante i lavori di scavo per la
realizzazione di una condotta di acque bianche nella locale via Nazionale;
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 27.10.2009, l’Ente si costituiva in
giudizio, conferendo l’incarico di patrocinio legale all’Avv. Valeria Cau, con studio
professionale in via Cugia n. 34, Cagliari;
in data 10.11.2009, nella comparsa di costituzione e risposta, il Comune di Villacidro
rappresentato dal legale incaricato, rigettava in toto le ragioni della Telecom S.p.a. per
l’inosservanza da parte dell’attrice delle prescrizioni normative in materia di posizionamento
e segnalazione dei cavi telefonici, chiedendo al Tribunale l’autorizzazione alla chiamata in
causa dell’impresa individuale Delogu Giuseppino Piero, aggiudicatario per l’Ente di un
servizio di “nolo macchine e movimento terra” e che eseguì materialmente i lavori di scavo,
quale responsabile in via subordinata rispetto a Telecom Italia S.p.a. del danneggiamento
de quo;
Dato atto che con provvedimento depositato in data 11.11.2009, notificato il 24.11.2009, il
giudice designato presso il Tribunale di Cagliari, differiva l’udienza di prima comparizione
autorizzando la chiamata in causa del terzo, senza mai rilevare, nonostante richiestogli, la
tardività della chiamata stessa, aderendo all’interpretazione scaturente dal combinato disposto
del nuovo articolo 183, primo comma, del codice di procedura civile e dall’articolo 167, secondo
e terzo comma del codice di procedura civile, per la quale non sarebbe più necessario, per la
chiamata del terzo, rispettare il termine dei venti giorni dalla udienza di prima comparizione;
Vista la nota, prot. n. 23249 del 29.10.2014, con la quale l’avvocato Valeria Cau ha comunicato
al Comune che il nuovo giudice istruttore ha sottolineato all’udienza del 19.06.2014 la non
condivisione dell’interpretazione operata dal primo giudice, intendendo al contrario condannare
il Comune alla refusione delle spese in favore del terzo per non essere stato chiamato in causa
nel termine dei venti giorni sopra citato;
Preso atto che il legale incaricato, nella sopra citata nota, ha comunicato all’Ente che il terzo
chiamato sarebbe disponibile a rinunciare all’azione a fronte del riconoscimento da parte del
Comune delle spese quantificate in € 1.200,00 oltre accessori, mentre “il rischio che il giudice
condanni il Comune ad una somma di gran lunga superiore, alla luce dell’attività difensiva
svolta fino ad ora, è di gran lunga quasi certezza. Pertanto, suggerirei l’accettazione della
proposta del terzo al fine di non esporre il Comune a esborsi maggiori”;
Ritenuto opportuno conformare la propria azione al parere espresso dal legale incaricato del
patrocinio legale dell’Ente nella controversia in oggetto;
Dato atto che la spesa complessiva da sostenere sarebbe di € 1.750,94 di cui netti € 1.200,00
per competenze legali, oltre a € 180,00 per spese generali al 15%, € 55,20 per cassa avvocati
al 4% ed € 315,74 per iva al 22%;
Atteso che :
-
la transazione è un contratto regolato dagli artt. 1965 e 1976 del c.c., con il quale le parti,
facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono
una lite che può sorgere tra loro;
-la transazione produce tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato;
Richiamata la nota prot. n. 23489 del 03.11.2014, con la quale il Responsabile dell’Ufficio
Contenzioso ha comunicato al Segretario Generale in qualità di Responsabile per la
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prevenzione della corruzione, il sorgere di un proprio obbligo di astensione in merito alla
procedura in esame per il manifestarsi di una situazione di potenziale conflitto di interessi
contemplata dall’articolo 11 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Villacidro e dal punto 3.0 della Parte II del vigente Piano triennale per la prevenzione della
corruzione;
Preso atto che, sentito il Sindaco, all’espressione del parere di regolarità tecnica sul presente
atto in sostituzione del sopra citato Responsabile, provvederà il Segretario Generale;
Visti:
 lo Statuto Comunale;
 il D.Lgs 267/2000 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Acquisiti:
 il parere di regolarità tecnica reso dal Segretario Generale ex art. 49 comma 1, del D.
Lgs n° 267/2000;
 il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico –
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs n° 267/2000;
 il parere favorevole del Revisore dei conti, verbale n° 6 del 15/12/2014;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare la transazione, il cui schema sarà redatto dall’avvocato di fiducia dell’Ente, Avv.
Valeria Cau, da sottoscrivere tra il Comune di Villacidro e il rappresentante legale dell’impresa
individuale Delogu Giuseppino Piero, avente quale contenuto la corresponsione da parte
dell’Ente della somma di € 1.750,94 a fronte della rinuncia alla prosecuzione del giudizio da
parte della citata impresa individuale e a tacitazione piena e definitiva di ogni sua pretesa in
merito alla causa de quo;
Di demandare al Segretario Generale la sottoscrizione dell’atto di transazione nella forma della
scrittura privata, nonché l’assunzione dell’impegno di spesa e la successiva liquidazione;
Di dare atto che alla spesa di complessivi € 1.750,94 si farà fronte mediante imputazione sul
Capitolo 1717 del Bilancio di previsione per l’anno 2014;
Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n°267/2000.
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PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO
18/08/2000 N. 267
Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: DOTT. R. ORTU
Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO: Dott.ssa G. CURRELI
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: TERESA MARIA PANI
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diverrà
esecutiva dopo il decimo giorno dalla data
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134,
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000)
F.TO: DOTT. REMO ORTU
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
il giorno
17/12/2014
dove resterà per 15 giorni consecutivi e

La presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente eseguibile (ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n°
267/2000);
cioè sino al
01/01/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
Villacidro, lì 17.12.2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: DOTT. REMO ORTU
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F.TO: DOTT. REMO ORTU