SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. Roma, 5 marzo 2014 A TUTTE LE OP – AOP SOCIE Prot.: 197 Loro Sedi Oggetto: Prospetti riassuntivi nuovo Regolamento OCM unica e Sviluppo Rurale Con la presente facciamo seguito alla nostra nota del 23 dicembre 2013 (rif. Prot. 1106) con la quale vi abbiamo comunicato la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione n. L.347 dei “nuovi regolamenti riguardanti la riforma della PAC per il periodo 2014-2020”. A riguardo, al fine di facilitare l’esame dei documenti in questione, abbiamo ritenuto opportuno elaborare due prospetti che, a nostro avviso, rappresentano un valido strumento in grado di fornirvi un quadro generale in ordine alle principali variazioni introdotte dal nuovo Regolamento sull’OCM unica (Reg. Ue n.1308/2013) e sullo Sviluppo Rurale (Reg. Ue n.1305/2013). I documenti in questione contengono le principali variazioni normative sul tema delle Organizzazioni di Produttori nel comparto dell’OCM e dello Sviluppo Rurale, introdotte per il periodo di programmazione 2014-2020 con l’adozione dei due Regolamenti comunitari succitati. Nel restare a disposizione per i chiarimenti del caso, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. UNIONE NAZIONALE TRA LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI AGRUMARI E DI FRUTTA IN GUSCIO 00187 ROMA - Via XX Settembre, 4 - Tel. 06.424521 - Fax 06.47822822 e-mail: [email protected] - www.unaproa.com CF/PI 04827491004 REA 806246 Principali variazioni normative concernenti il tema delle Organizzazioni di produttori nel Regolamento (Ue) n.1308/13 Fondi di esercizio (Articolo 32 Reg. 1308/13 - ex articolo 103 ter Reg. CE 1234/07) Programmi operativi (Articolo 33 Reg. 1308/13 - ex articolo 103 quater Reg. CE 1234/07) REGOLAMENTO n. 1308/2013 Commento 1. Le organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli e/o le loro associazioni possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato: a) con contributi finanziari: i) degli aderenti all'organizzazione di produttori e/o dell'organizzazione stessa oppure ii) delle associazioni di organizzazioni di produttori attraverso gli aderenti a tali associazioni; b) con un aiuto finanziario dell'Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori o alle loro associazioni, nel caso in cui queste presentino, gestiscano e attuino un programma operativo o un programma operativo parziale, alle condizioni adottate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 37 e atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 38. 2. I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati presentati agli Stati membri e da essi approvati. Il nuovo Reg. 1308/13 introduce con l'articolo 32 la possibilità anche per le AOP di costituire un fondo di esercizio. Per le OP il fondo di esercizio sarà finanziato con contributi degli aderenti, dall’OP stessa e/o con un aiuto finanziario dell’Unione, mentre per le AOP il fondo di esercizio potrà essere finanziato, anche mediante i "contributi delle AOP attraverso gli aderenti a tali Associazioni" e con un aiuto finanziario dell’Unione. 1. I programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli hanno una durata minima di tre anni e massima di cinque anni. Essi perseguono almeno due degli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), o due dei seguenti obiettivi: a) pianificazione della produzione, compresi la stima e il monitoraggio della produzione e del consumo; b) miglioramento della qualità dei prodotti, freschi o trasformati; c) incremento del valore commerciale dei prodotti; d) promozione dei prodotti, freschi o trasformati; e) misure ambientali, in particolare quelle relative all'acqua, e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica; f) prevenzione e gestione delle crisi. I programmi operativi sono presentati per approvazione agli Stati membri. 2. Le associazioni di organizzazioni di produttori possono altresì presentare un programma operativo totale o parziale, composto da azioni identificate, ma non realizzate, dalle organizzazioni aderenti nel quadro dei loro programmi operativi. I programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori sono sottoposti alle stesse regole a cui sono sottoposti i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e sono esaminati con i programmi operativi delle organizzazioni aderenti. A tal fine, gli Stati membri assicurano che: a) le misure dei programmi operativi di un'associazione di organizzazioni di produttori siano interamente finanziate dai contributi delle organizzazioni aderenti all'associazione e che tali risorse siano prelevate dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti; b) le azioni e la partecipazione finanziaria corrispondente siano identificate nel programma operativo di ciascuna organizzazione aderente; c) non vi sia doppio finanziamento 3. La prevenzione e la gestione delle crisi di cui al paragrafo1, primo comma, lettera f), consistono nel prevenire e nell'affrontare le crisi sui mercati degli ortofrutticoli e, in tale contesto, comprendono le seguenti misure: a) investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato; b) iniziative di formazione e scambio di buone prassi; c) promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi; d) sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione; e) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dall'autorità competente dello Stato membro; f) ritiri dal mercato; g) raccolta prima della maturazione ("raccolta verde") o mancata raccolta degli ortofrutticoli; h) assicurazione del raccolto. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie. I contratti di assicurazione debbono esigere che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi. Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi di cui al quinto comma, totalizzano al massimo un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo. Le organizzazioni di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi. In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma operativo ed essere così ammissibile all'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 34. Le attività specifiche nell'ambito della prevenzione e della gestione delle crisi possono essere finanziate con questo tipo di mutui, direttamente, o in entrambi i modi. 4. Ai fini della presente sezione si intende per: a) "raccolta verde", la raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo; b) "mancata raccolta", l'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato e risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità. La distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie non è considerata mancata raccolta. 5. Gli Stati membri garantiscono che: a) i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali, o b) almeno il 10 % della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali. Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 28, comma 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Qualora almeno l'80 % dei soci produttori di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico- ambientali identici in virtù dell'articolo 28, comma 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, ciascuno di tali impegni conta come un'azione ambientale ai sensi della lettera a) del presente Nel paragrafo 1 dell'articolo 33 del nuovo Reg. 1308/13 sono inseriti nuovi obiettivi, oltre ad un particolare riferimento anche ai prodotti trasformati. E' stato inserito il paragrafo 2 (interamente di nuova costituzione) che fa riferimento ai "programmi operativi delle AOP". Nel paragrafo 3 sono invece previste alcune "nuove misure di prevenzione della crisi". Il nuovo regolamento 1308/13 introduce il paragrafo 4 è interamente dedicato alla specificazione delle definizioni di " raccolta verde" e "mancara raccolta ". Il paragrafo 5 rimane pressochè invariato, ad eccezione dell'inserimento della parola "climatico". dell'articolo 28, comma 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, ciascuno di tali impegni conta come un'azione ambientale ai sensi della lettera a) del presente comma. Il sostegno alle azioni ambientali di cui alla sopra citata lettera a) copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione. Aiuto finanziario dell'Unione (Articolo 34 Reg. 1308/13 - ex articolo 103 quinquies Reg. CE 1234/07) Aiuto finanziario nazionale (Articolo 35 Reg. 1308/13 - ex articolo 103 sexies Reg. CE 1234/07) Disciplina nazionale e strategia nazionale applicabili ai programmi operativi (Articolo 36 Reg. 1308/13 - ex articolo 103 septies Reg. CE 1234/07) 1. L'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all'articolo 32,paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50 % della spesa effettivamente sostenuta. 2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 4,1 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori. Tuttavia, nel caso delle organizzazioni di produttori tale percentuale può essere portata al 4,6 % del valore della produzione commercializzata a condizione che la porzione eccedente il 4,1 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi. Nel caso di associazioni di organizzazioni di produttori, tale percentuale può essere aumentata fino al 4,7 % del valore della produzione commercializzata, a condizione che la porzione eccedente il 4,1 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi attuate dall'associazione di organizzazioni di produttori per conto dei suoi aderenti. 3. Su richiesta di un'organizzazione di produttori, il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 60 % per un programma operativo o parte di esso, se il programma soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) è presentato da più organizzazioni di produttori dell'Unione che partecipano, in Stati membri diversi, ad azioni transnazionali; b) è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano ad azioni svolte a livello interprofessionale; c) riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ( 1 ); d) è il primo programma operativo presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta risultante dalla fusione tra due organizzazioni di produttori riconosciute; e) è il primo programma operativo presentato da un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta; f) è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20 % della produzione ortofrutticola; g) è presentato da un'organizzazione di produttori di una delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 TFUE. 4. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 100 % in caso di ritiri dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5 % della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi: a) distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a tal fine autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza, oppure b) distribuzione gratuita ai seguenti enti: istituti di pena, scuole, istituti di cui all'articolo 22, colonie di vacanze, ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari perché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività. Il paragrafo 2 dell'articolo 34 prevede anche il riferimento alle AOP. Viene specificato che: "Nel caso di associazioni di organizzazioni di produttori, tale percentuale può essere aumentata fino al 4,7 % del valore della produzione commercializzata, a condizione che la porzione eccedente il 4,1 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi attuate dall'associazione di organizzazioni di produttori per conto dei suoi aderenti." il paragrafo 3, che prevede l'incremento al 60% dell'aiuto di cui al paragrafo 1, alla lettera d) è stato integrato come segue: è il primo programma operativo presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta risultante dalla fusione tra due organizzazioni di produttori riconosciute. Il paragrafo 4 lettera b) prevede l'inserimento degli "istituti di cui all'articolo 22" tra gli enti beneficiari del prodotto della distribuzione gratuita. 1. Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso la Commissione può adottare atti di esecuzione che autorizzino gli Stati membri che presentino una richiesta debitamente giustificata a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 % dei contributi finanziari di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a). Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. 2. Nelle regioni degli Stati membri in cui le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le associazioni e organizzazioni di produttori di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 commercializzano meno del 15 % del valore della produzione ortofrutticola delle stesse regioni e qualora detta produzione rappresenti almeno il 15 % della produzione agricola totale delle medesime regioni, l'aiuto finanziario nazionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere rimborsato dall'Unione su richiesta dello Stato membro interessato. La Commissione adotta atti di esecuzione in merito a tale rimborso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. Nel paragrafo 1 viene prevista la possibilità che la Commisione possa adottare atti di esecuzione. Il paragrafo 2 dell'articolo 35 del nuovo Reg.1308/13 è stato integrato come segue: "Nelle regioni degli Stati membri in cui le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le associazioni e organizzazioni di produttori di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ......" 1. Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale contenente condizioni generali relative alle azioni ambientali di cui all'articolo 33, paragrafo 5. Tale disciplina prescrive, in particolare, che tali azioni soddisfino i requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare quelli di cui all'articolo 3 di detto regolamento. Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può richiederne la modifica entro tre mesi dalla trasmissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, qualora constati che il progetto non contribuisce al raggiungimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 191 TFUE e nel settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente. Anche gli investimenti in singole aziende sostenuti dai programmi operativi sono compatibili con i suddetti obiettivi. 2. Ogni Stato membro elabora una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. La strategia include i seguenti elementi: a) analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza e potenziale di sviluppo; b) giustificazione delle priorità adottate; c) obiettivi e strumenti dei programmi operativi e indicatori di rendimento; d) valutazione dei programmi operativi; e) obblighi di comunicazione a carico delle organizzazioni di produttori. Nella strategia nazionale è incorporata anche la disciplina nazionale di cui al paragrafo 1. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli Stati membri che non annoverano organizzazioni di produttori riconosciute. Il paragrafo 1 dell'articolo 36 rispetto all'articolo 103 sempties è stato così integrato: "Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può richiederne la modifica entro tre mesi dalla trasmissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, comma 2 o paragrafo 3, qualora rilevi che il progetto non contribuisce al raggiungimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 191 TFUE e nel settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente". Organizzazioni di produttori (Articolo 152 Reg. 1308/13 - ex articolo 122 Reg. CE 1234/07) Statuto delle Organizzazioni di produttori (Articolo 153 Reg. 1308/13 - ex articolo 125 bis Reg. CE 1234/07) Riconoscimento delle organizzazioni di produttori (Articolo 154 Reg. 1308/13 - ex articolo 125 ter Reg. CE 1234/07) 1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di produttori che: a) sono costituite e controllate a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2; b) sono costituite su iniziativa dei produttori; c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi: i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità; ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta; iii) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione; iv) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato; v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale; vi) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale; vii) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità; viii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici; ix) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione; x) gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all'articolo 31, paragrafo 2 lettera e) del presente Regolamento, e all'articolo 36 del Regolamento UE n. 1305/13; xi) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi. 2 Un'organizzazione di produttori riconosciuta in virtù del paragrafo 1 può continuare ad essere riconosciuta se effettua la commercializzazione di prodotti di cui al codice NC ex 2208 diversi da quelli compresi nell’allegato I dei trattati purché la quota di tali prodotti non superi il 49 % del valore totale della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori e che detti prodotti non beneficino di misure di sostegno dell'Unione. Per le organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo tali prodotti non valgono per il calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2. L'articolo 152 che disciplina il tema delle "Organizzazioni di produttori" è stato rimodulato ed integrato come di seguito riportato. Nel paragrafo 1 lettera a) è stato inserito l'esplicito riferimento al controllo democratico. Il paragrafo 1 prevede che gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le OP che: "a) sono costituite e controllate a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, comma 2;" In ordine alla lettera c) i punti ii) e iii) sono stati integrati come segue: ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta; iii) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione; Inoltre sono inseriti altri obiettivi per le Organizzazioni di produttori, previsti dalle lettere iv) v) vi) viii) ix) x) xi) di nuova costituzione. E' insertito inoltre ex-novo il paragrafo 2, il quale prevede che: "Un'organizzazione di produttori riconosciuta in virtù del paragrafo 1 può continuare ad essere riconosciuta se effettua la commercializzazione di prodotti di cui al codice NC ex 2208 diversi da quelli compresi nell’allegato I dei trattati purché la quota di tali prodotti non superi il 49 % del valore totale della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori e che detti prodotti non beneficino di misure di sostegno dell'Unione. Per le organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo tali prodotti non valgono per il calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2." 1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi: a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall’organizzazione di produttori; b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda; tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse; c) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici. 2. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti: a) procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle regole di cui al paragrafo 1, lettera a); b) l’imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell’organizzazione di produttori; c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese; d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori; e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno; f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell’organizzazione. Nelle lettera b del paragrafo 1 dell'Articolo 153, (articolo dedicato agli obblighi a carico delle organizzazioni di produttori previsti nello statuto) è inserita la deroga di seguito riportata: "b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda; tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree Nel paragrafo 2 è inserita geografiche diverse; la lettera a) con il quale è peviesto che lo statuto di un'OP contenga altresì disposizioni concernenti: a) procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle regole di cui al comma 1, lettera a); Inoltre alla lettera e) è riportata una condizione che non era prevista nel Reg. 1234/07 (ma definita solo nel Regolamento di esecuzione UE n. 543/2011) la quale prevede che il periodo minimo di adesione non può essere inferiore ad 1 anno. 1. Qualora uno Stato riconosca un'organizzazione di produttori, l'organizzazione di produttori che chiede tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che: a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettere a), b) e c); b) abbia un numero minimo di membri o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro; c) offra sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e, se del caso, di concentrazione dell'offerta; d) abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente comma. 2. Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152. 3. Le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 possono continuare ad esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 1° gennaio 2015. 4. Gli Stati membri: a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede; b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni di produttori riconosciute rispettino il presente capo; c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato; d) notificano alla Commissione, una volta all'anno e non più tardi del 31 marzo, ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente Nell'articolo 154 del nuovo Reg. 1308/13 è stata inserita la lettera d) del paragrafo 1, ed i paragrafi 2 e 3. In ordine al paragrafo 4, è previsto che gli Stati membri possono decidere sulla concessione del riconoscimento entro 4 mesi e non 3 come previsto dal Reg. 1234/07 (lettera a paragrafo 4). Inoltre viene esplicitamente definito che "la domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede". La lettera b) del paragrafo 4 prevede inoltre che: I controlli degli Stati membri sono ad intervalli stabiliti e non più regolari come in precedenza previsto nel Reg.1234/07. Il nuovo articolo 155 prevede una parziale modifica ed integrazione di quanto in precedenza disciplinato dall'articolo 125 quinquies Reg.1234/07. Ora è definito che:"Gli Stati membri possono consentire a un'organizzazione di produttori riconosciuta o a un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta, ivi compreso alle consociate, nei settori specificati dalla Commissione conformemente all'articolo 173, comma 1, lettera f), di esternalizzare una qualsiasi delle proprie attività, eccezion fatta per la produzione, purché l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori rimanga L'articolo 156 del nuovo Regolamento, modifica in parte la struttura del precedente articolo 125 quater del Regolmanto 1234/07. Nel secondo comma è inserito al riferimento all'articolo 173 che disciplina la materia dei "poteri delegati". Esternalizzazione (Articolo 155 Reg. 1308/13 - ex articolo 125 quinquies Reg. CE 1234/07) Gli Stati membri possono consentire a un'organizzazione di produttori riconosciuta o a un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta, ivi compreso alle consociate, nei settori specificati dalla Commissione conformemente all'articolo 173, paragrafo 1, lettera f), di esternalizzare una qualsiasi delle proprie attività, eccezion fatta per la produzione, purché l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori rimanga responsabile dell'esecuzione dell'attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale finalizzato allo svolgimento di tale attività. Associazioni di organizzazioni di produttori (Articolo 156 Reg. 1308/13 ex articolo 125 quater Reg. CE 1234/07) 1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le associazioni di organizzazioni di produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute. Fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 173, le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori. Riconoscimento obbligatorio (Articolo 159 Reg. 1308/13 di nuova costituzione) In deroga agli articoli da 152 a 158, gli Stati membri riconoscono, su richiesta: a) le organizzazioni di produttori: i) nel settore ortofrutticolo, relativamente a uno o più prodotti freschi di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione, ii) nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, iii) nel settore della bachicoltura, iv) nel settore del luppolo. b) le organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola nonchè nel settore del tabacco Nel nuovo Reg. 1308/13 è stato inserito ex-novo l'articolo 159, che disciplina il tema del "riconoscimento obbligatorio" in deroga a quanto previsto dagli articoli 152 a 158. Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo (Articolo 160 Reg. 1308/13 di nuova costituzione) Nel settore ortofrutticolo le organizzazioni di produttori perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii). Lo statuto di un’organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti di vendere tutta la loro produzione per il tramite dell’organizzazione di produttori. Si ritiene che le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche, nell'ambito delle loro competenze. Nel nuovo Reg. 1308/13 è stato inserito l'articolo 160 che fa riferimento alle Organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo N.B. in rosso sono riportate le integrazioni del nuovo Regolamento n. 1308/13 rispetto al precedente Regolamento CE 1234/07 Principali variazioni normative concernenti il tema delle Organizzazioni di produttori nel Reg. 1305/13 REGOLAMENTO n. 1698/2005 Considerando 21 Regolamento 1305/13 Complementarietà, coerenza e conformità - ex articolo 5 Regolamento 1698/05 Non sono presenti "considerando" che fanno riferimento alle Organizzazioni di Produttori Articolo 5 (Reg. 1698/05) “Abrogato” Complementarietà, coerenza e conformità 1. Il Fondo opera in complementarietà con gli interventi nazionali, regionali e locali intesi ad attuare le priorità comunitarie. 2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza degli interventi del Fondo e degli Stati membri con le attività, le politiche e le priorità della Comunità. In particolare, il sostegno da parte del FEASR deve essere coerente con gli obiettivi della coesione economica e sociale e con quelli dello strumento comunitario di sostegno alla pesca. 3. Tale coerenza è fornita dagli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 9, dai piani strategici nazionali di cui all'articolo 11, dai programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 15 e dalla relazione della Commissione di cui all'articolo 14. 4. Nel quadro delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra il sostegno da parte dei vari Fondi: FESR, FSE, FC, strumento comunitario di sostegno alla pesca e gli interventi della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari comunitari. 5. È assicurata anche la coerenza con le misure finanziate dal Fondo uropeo agricolo di garanzia. 6. Il sostegno previsto dal presente regolamento non è concesso in alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in virtù delle organizzazioni omuni di mercato, fatte salve eventuali eccezioni da definirsi in onformità delle procedure di cui all'articolo 90, paragrafo 2. 7. Gli Stati membri garantiscono che le operazioni finanziate dal FEASR siano conformi al trattato e al diritto derivato. REGOLAMENTO n. 1305/2013 Considerando 21: Le associazioni e le organizzazioni di produttori consentono agli agricoltori di affrontare insieme le sfide poste dall'inasprirsi della concorrenza e dalla necessità di consolidare gli sbocchi di mercato a valle per lo smercio dei loro prodotti, anche sui mercati locali. La costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori dovrebbe essere pertanto incoraggiata. Per garantire che le limitate risorse finanziarie siano utilizzate al meglio, il sostegno dovrebbe essere limitato alle sole associazioni e organizzazioni di produttori che si qualificano come PMI. Gli Stati membri hanno la possibilità di dare priorità alle associazioni e organizzazioni di produttori relative ai prodotti di qualità di cui alle misure sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi del presente regolamento. Per assicurare che l'associazione o l'organizzazione di produttori diventi un'entità vitale, la concessione di un sostegno da parte dello Stato membro dovrebbe essere subordinata alla presentazione di un piano aziendale. Affinché il sostegno non si trasformi in aiuto al funzionamento ma conservi la sua funzione d'incentivo, occorre limitarne la durata ad un massimo di cinque anni a decorrere dalla data di riconoscimento dell'associazione o dell'organizzazione di produttori in base al suo piano aziendale. Abrogato NOTE Nel nuovoo Regolamento sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR è stato inserito uno spercifo considerando dedicato al tema delle Associazioni e delle Organizzazioni di Produttori. Tale disposizione incentiva la costituzione di OP, ed individua alcuni criteri per l'efficiente allocazione delle limitate risorse a disposizione. Il Reg. 1698/05 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR, dedicava l'articolo 5 al tema della complementarietà tra fondi. Nel paragrafo 6 veniva specificato che: "Il sostegno previsto dal presente regolamento non è concesso in alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in virtù delle organizzazioni omuni di mercato, fatte salve eventuali eccezioni da definirsi in onformità delle procedure di cui all'articolo 90, paragrafo 2" . Tale disposizione ha generato implicazioni pratiche a livello nazionale, in alcuni casi, problematiche. Nel Regolamento 1305/13 questo articolo è stato abrogato. A tal proposito, le disposizioni nazionali avranno un ruolo fondamentale per l'individuazione di un criterio incentrato su principi di coerenza e complementarietà tra fondi in linea con le disposizioni comunitarie. Priorità dell'Unione in materia di Sviluppo Rurale - Articolo 5 Regolamento 1305/13 - Il periodo di programmazione 2007/2013 si fondava su 4 assi in materia di Sviluppo Rurale, per il periodo di programmazione 2014/2020 essi sono stati sostituiti da 6 Priorità dell'Unione in materia di Siluppo Rurale. Articolo 5 (Reg. 1305/13) Priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del QSC: 1) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: a) stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali; b) rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali; c) incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale; 2) potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: a) migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività; b) favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale; 3) promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: a) migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali; b) sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali; 4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa; b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi; c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi; 5) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura; b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare; c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia; d) ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura; e) promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale; 6) adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: a) favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione; b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali; c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali. Tutte le priorità suelencate contribuiscono alla realizzazione di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. I programmi possono riguardare meno di sei priorità se giustificato in base all'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi ("analisi SWOT") e a una valutazione ex ante. Ciascun programma riguarderà almeno quattro priorità. Quando uno Stato membro presenta un programma nazionale e una serie di programmi regionali, quello nazionale può riguardare meno di quattro priorità. Altri aspetti specifici possono essere inclusi nei programmi al fine di perseguire una delle priorità, se ciò è giustificato e misurabile. L'articolo 5 del nuovo Regolamento 1305/13 riporta le 6 "Priorità dell'unione in materia di sviluppo rurale". La terza priorità è particolarmente rilevante per le Organizzazioni di produttori. Essa evidenzia l'importanza delle associazioni e delle organizzazioni di produttori per il miglioramento della competitività dei produttori primari attraverso la loro migliore integrazione di quest'ultimi nella filiera agroalimentare. In particolare, il paragrafo 3 dell'articolo 5 del nuovo Regolamento incentiva la "promozione dell'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: a) migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali; b) sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali;" Ammodernamento delle Aziende agricole / Investimenti in Immobilizzazioni materiali Articolo 26 (Reg. 1698/05) Ammodernamento delle aziende agricole. 1. Il sostegno di cui all'articolo 20 lettera b), punto i), è concesso agli agricoltori per investimenti materiali e/o immateriali che: a) migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola; b) siano conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato. Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. In tal caso, all'azienda agricola può essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti, affinché la stessa possa conformarsi ad esso. Nel caso di giovani agricoltori beneficiari del sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto ii), detto sostegno può essere concesso per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti, se specificati nel piano aziendale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c). La proroga entro cui occorre conformarsi al requisito non può superare i 36 mesi dalla data di insediamento. 2. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato I. Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori Articolo 35 (Reg. 1698/05) Associazioni di produttori. 1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera d), punto ii), è inteso a favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo di associazioni di produttori aventi come finalità: a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato; b) la commercializzazione collettiva dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso; c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti. 2. Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione di produttori. Esso è calcolato sulla base della produzione annua commercializzata dall'associazione, limitatamente ai massimali fissati nell'allegato I. 3. Il sostegno è concesso alle associazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri interessati entro il 31 dicembre 2013. Articolo 17 (Reg. 1305/13) Investimenti in immobilizzazioni materiali 1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che: a) migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola; b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I; c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; oppure d) siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico - ambientali perseguiti dal presente regolamento, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma. 2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a) concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori. Nel caso degli investimenti destinati a sostenere la ristrutturazione delle aziende agricole, gli Stati membri indirizzano il sostegno alle aziende secondo l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale "potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste". 3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) è limitato alle aliquote di sostegno massime indicate nell'allegato II. Per i giovani agricoltori, dette aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate per gli investimenti collettivi, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori, e per i progetti integrati che prevedono un sostegno a titolo di più misure, per gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32, per gli investimenti collegati agli interventi di cui agli articoli 28 e 29 e per gli interventi finanziati nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, nei limiti delle aliquote di sostegno di cui all'allegato II. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90 %. 4. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere c) e d) è soggetto alle aliquote di sostegno indicate nell'allegato II. 5. Il sostegno può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda, per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tale sostegno può essere fornito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento. 6. Qualora il diritto dell'Unione imponga agli agricoltori nuovi obblighi, il sostegno può essere concesso per investimenti effettuati al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda agricola. L'articolo 17 intitolato "Investimenti in Immobilizzazioni materiali" rispetto al precedente articolo 26 del Reg.1698/05 "ammodernamento delle aziende agricole" risulta fortemente ampliato. E' stato inserito l'esplicito riferimento alle "associazioni di produttori" come beneficiari della misura. Nel paragrafo 2, è infatti previsto che: "Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a) è concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori. " Nel paragrafo 1 sono state aggiunte nell'elenco, altre finalità che possono essere assolte dagli investimenti (investimenti che: riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli....,riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo ....etc); il paragrafo 2, nel secondo comma, fa riferimento agli "investimenti destinati a sostenere la ristrutturazione delle aziende agricole "; il paragrafo 3 individua le aliquote massime di sostegno per investimenti di cui alla lettera a) e b): "Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a) e B) è limitato alle aliquote di sostegno massime indicate nell'allegato II" . Inoltre, "Per i giovani agricoltori, dette aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate.... ." "Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90 %". Il paragrafo 4, definisce il limite massimo delle aliquote per gli investimenti previsti nella lettara c) e d): "il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere c) e d) è soggetto ad aliquote di sostegno indicate nell'allegato II ". Il paragrafo 5 specifica che "Il sostegno può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda, per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tale sostegno può essere fornito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento ". Infine il paragrafo 6 specifica che "Qualora il diritto dell'Unione imponga agli agricoltori nuovi obblighi, il sostegno può essere concesso per investimenti effettuati al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda agricola " Articolo 27 (Reg.1305/13) Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori 1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale aventi come finalità: a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali associazioni o organizzazioni alle esigenze del mercato; b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso; c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti, nonché d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi. 2. Il sostegno è concesso alle associazioni e organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle associazioni e organizzazioni di produttori che sono PMI. Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori, lo Stato membro verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati. 3. Il sostegno è concesso sulla base di un piano aziendale sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per un periodo che non supera i cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori ed è decrescente. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione o organizzazione. Gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale. Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare il sostegno da erogare alle associazioni o organizzazioni di produttori in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci Nell'articolo 27 intitolato "Costituzione di associazioni e di organizzazioni di produttori" è inserito l'esplicito riferimento al concetto di "Organizzazioni di produttori", mentre nel Reg. 1698/2005 erano citate solo le "Associazioni di produttori". Tra le finalità delle associazioni e delle OP (paragrafo 1, articolo 27), è stata aggiunta la lettera d): "altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi ". Il paragrafo 2 dell'articolo 27 ha integrato quanto in precedenza previsto dal paragrafo 3 del Reg. 1698/2005, mentre il nuovo paragrafo 3 ha in parte modificato ed integrato il precedente paragrafo 2 del Reg.1698/05 (come evidenziato in rosso nella cella a sinistra). Il paragrafo 3 prosegue inoltre definendo che: Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare il sostegno da erogare alle associazioni o organizzazioni di produttori in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i tre anni precedenti la loro adesione. Per le associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato. Nel paragrafo 4 viene definito che "il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I" Infine, nel paragrafo 5 è specificato che "Gli Stati membri possono mantenere il sostegno alla costituzione di associazioni di produttori anche dopo il loro riconoscimento in quanto organizzazioni di produttori alle condizioni specificate nel regolamento (UE) n. 1308/2013 ( 1 )." organizzazioni di produttori in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i tre anni precedenti la loro adesione. Per le associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato. 4. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I. 5. Gli Stati membri possono mantenere il sostegno alla costituzione di associazioni di produttori anche dopo il loro riconoscimento in quanto organizzazioni di produttori alle condizioni specificate nel regolamento (UE) n. 1308/2013 ( 1 ). Cooperazione Articolo 65 (Reg. 1698/05) Cooperazione. 1. Il sostegno di cui all'articolo 63, lettera b), è concesso per la realizzazione di progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale. Per «cooperazione interterritoriale» si intende la cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro. Per «cooperazione transnazionale» si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri e con territori di paesi terzi. 2. Sono ammissibili al finanziamento unicamente le spese relative ai territori situati nella Comunità. 3. L'articolo 64 si applica anche ai progetti di cooperazione. Articolo 35 (Reg.1305/13) Cooperazione 1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso al fine di incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti e in particolare: a) rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare nell'Unione, e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali; b) la creazione di poli e di reti; c) la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56. 2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare i seguenti aspetti: a) progetti pilota; b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale; c) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale; d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali; e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali; f) azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi; g) approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli; h) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali; i) attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 19, del regolamento (UE) n. 1303/2013, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale; j) stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti; k) diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare. 3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività. Il sostegno per gli interventi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), può essere concesso anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.IT L 347/516 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013 4. I risultati dei progetti pilota di cui al paragrafo 2, lettera a), e degli interventi di cui al paragrafo 2, lettera b), realizzati da singoli operatori secondo il disposto del paragrafo 3 sono divulgati. 5. Sono sovvenzionabili nell'ambito della presente misura i seguenti elementi di costo inerenti alle forme di cooperazione di cui al paragrafo 1: a) il costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013; b) il costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56. Nel caso dei poli, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri; c) i costi di esercizio della cooperazione; d) i costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di costi diretti di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami; e) i costi delle attività promozionali. 6. In caso di attuazione di un piano aziendale o di un piano ambientale o di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, o di una strategia di sviluppo, gli Stati membri possono erogare il sostegno sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, oppure finanziare soltanto i costi di cooperazione e ricorrere ad altre misure o ad altri fondi dell'Unione per sovvenzionare i progetti. L'articolo 35 del nuovo Reg.1305/2013 è dedicato al tema della "Cooperazione". Rispetto all'articolo n.65 del precedente Reg. 1698/05 esso è completamente rimodulato ed integrato. Il paragrafo 1 inizia con il definire che "il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso al fine di incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti " ed individua un elenco con le principali finalità di tale sostegno. il paragrafo 2 definisce in particolare quali sono gli aspetti che riguardano la cooperazione (es. progetti pilota; sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie etc ), dopo il paragrafo n. 3 e n.4 (sempre di nuova costituzione) il paragrafo 5 fornisce un elenco con gli elementi di costo , inerenti alle forme di cooprazione, che sono sovvenzionabili nell'ambito della misura. Il paragrafo 6 fa riferimento a casi particolari "di attuazione di un piano aziendale o di un piano ambientale o di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, o di una strategia di sviluppo..... ". Il paragrafo 7 specifica che "Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione tra soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi" , mentre il paragrafo 8 che "Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati ." Per quanto concerne il tema della complementarietà tra le misure, il paragrafo 9 definisce che "La cooperazione di cui alla presente misura può essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione diversi dal FEASR sullo stesso territorio. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali ". Infine, il paragrafo 10 al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati in merito fondi dell'Unione per sovvenzionare i progetti. Qualora il sostegno sia versato in forma di importo globale e il progetto attuato rientri in un tipo contemplato da un'altra misura del presente regolamento, si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno. 7. Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione tra soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi. 8. Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati. 9. La cooperazione di cui alla presente misura può essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione diversi dal FEASR sullo stesso territorio. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali. 10. Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 per specificare le caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali che possono beneficiare del sostegno, nonché le condizioni per la concessione di quest'ultimo a favore dei tipi di interventi elencati al paragrafo 2 del presente articolo. N.B: In rosso sono riportate le principali integrazioni/variazioni tra il Regolamento 1698/05 ed il nuovo Regolamento 1305/13
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