Circolare 24 marzo 2014 n. ACIU.2014.161

AREA COORDINAMENTO
Ufficio Rapporti Finanziari
Via Salandra, 13 – 00187 Roma
Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.770
Prot. N. ACIU.2014.161
(CITARE NELLA RISPOSTA)
Roma li. 24 marzo 2014
All’
Organismo Pagatore AGEA
Via Palestro, 81
00185 ROMA
All’
AVEPA
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
All’
AGREA
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
All’
Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
All’
ARTEA
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
All’
ARPEA
Via Bogino, 23
10123 Torino
All’
APPAG Trento
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
All’
OPPAB
Via Crispi, 15
39100 Bolzano
All’
ARCEA
Via E.Molè
88100 Catanzaro
Al
Centro Assistenza Agricola Coldiretti
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
E p.c.
2
Al
C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
Al
C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
Al
CAA Copagri S.r.l.
Via Calabria, 32
00187 ROMA
Al
CAA LiberiAgricoltori
Via Dessiè 2
00199 ROMA
Al
Coordinamento CAA AIPO
Via Alberico II, 35
00193 ROMA
Al
Coordinamento CAA Liberi
Professionisti
Via Carlo Alberto, 30
10123 TORINO
Al
Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell’Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
Alla
Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
A
SIN S.p.A.
Via Salandra, 13
00187 ROMA
OGGETTO: Riforma della politica agricola comune. Base di calcolo per gli aiuti, le riduzioni e
le esclusioni per gli aiuti zootecnici di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009, attuato dal DM
29 luglio 2009 e per i titoli speciali di cui all’art. 44 del Reg. (CE) n. 73/2009
1. Premessa
A seguito delle osservazioni e delle indicazioni ricevute dai Servizi della Commissione, da
ultimo in occasione della riunione bilaterale tenutasi a Bruxelles il 20 giugno 2013 in relazione
all'indagine NAC/2011/006/IT, si rende necessario apportare delle modifiche all’attuale procedura
di calcolo degli esiti per gli aiuti zootecnici.
Pertanto, le disposizioni della presente circolare sostituiscono quelle contenute nella
circolare AGEA prot. n. ACIU.2011.477 del 16 giugno 2011, con decorrenza dalla campagna 2012.
La presente circolare illustra analiticamente le regole che consentono di verificare
l’ammissibilità dei capi per ciascun regime di intervento, la determinazione dell’esito (Titolo IV del
Reg. (CE) n. 1122/2009) relativo agli aiuti zootecnici e le eventuali riduzioni ed esclusioni da
applicare.
In particolare, si fa riferimento ai seguenti regimi di sostegno specifico per il miglioramento
della qualità previsto dall’art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 e dal DM 20 luglio 2009, istituiti a
partire dalla campagna 2010:
 miglioramento della qualità delle carni bovine (art. 3, DM 29 luglio 2009);
 miglioramento della qualità delle carni ovicaprine (art. 4, DM 29 luglio 2009).
La necessità di adempiere ai controlli previsti dal SIGC nell’ambito del settore zootecnico in
maniera omogenea sull’intero territorio nazionale comporta la necessità della condivisione, tra gli
Organismi pagatori e l’Organismo di Coordinamento AGEA, delle regole interpretative della
normativa comunitaria.
2. Riferimenti normativi
Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e successive modifiche e
integrazioni, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori
nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, n. 247/2006, n. 378/2007 e abroga il
Reg. (CE) n. 1782/2003;
Regolamento (CE) N. 1122/2009 della Commissione del 30 ottobre 2009 e successive modifiche e
integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009 per quanto riguarda la
condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi
di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del
Reg. (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per
il settore vitivinicolo;
3
Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000
che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura
delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, che abroga il Reg. (CE) n. 820/1997;
Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003 che stabilisce modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e
registrazione dei bovini;
Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 e successive modifiche e
integrazioni, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie
ovina e caprina e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;
Decreto Mipaaf del 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni per
l'attuazione dell'articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/2009;
Circolare AGEA prot. n. ACIU.2010.203 del 17 marzo 2010 e successive modifiche e
integrazioni relativa alla riforma della politica agricola comune, modalità e condizioni per l’accesso
agli aiuti di cui all’art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009, attuato dal DM 29 luglio 2009.
3. Identificazione e registrazione degli animali
I premi previsti dai regimi di aiuto per i bovini e richiedibili nella domanda unica di
pagamento possono essere concessi soltanto per animali debitamente identificati e registrati a norma
del Reg. (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che
istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle
carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio.
Nel caso in cui il sostegno specifico di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 sia concesso a
titolo di pagamento per superficie o per animale è opportuno, nella misura del possibile, che si
applichino mutatis mutandis le disposizioni relative alle riduzioni e alle esclusioni applicabili a tali
pagamenti.
Qualora uno Stato membro opti per i vari regimi di aiuto per i bovini, poiché l'esatta
identificazione e registrazione dei bovini costituisce una condizione di ammissibilità a norma
dell'art. 117 del Reg. (CE) n. 73/2009, deve essere garantito che gli aiuti comunitari siano concessi
soltanto per bovini debitamente identificati e registrati.
I controlli devono essere effettuati anche in relazione a bovini che non sono stati ancora
oggetto di una domanda di aiuto ma potrebbero esserlo, in quanto spesso, a causa dell'assetto di
alcuni dei regimi di aiuto per i bovini, questi animali formano oggetto di una domanda di aiuto
quando non si trovano più nell'azienda.
4
3.1 Banca Dati Nazionale Anagrafe Zootecnica
3.1.1. Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "Giuseppe Caporale" è un
Ente Sanitario di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale e amministrativa, che opera come
strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni Abruzzo e Molise, garantendo ai Servizi
veterinari pubblici le prestazioni analitiche e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie
all'espletamento delle funzioni in materia di Sanità Pubblica Veterinaria.
L'Istituto offre servizi ad alto valore aggiunto ed elevato contenuto di conoscenza e
innovazione nei settori della Sanità animale, della Sanità Pubblica Veterinaria e della tutela
dell'ambiente, per la salvaguardia della salute degli animali e dell'uomo.
Sulla scorta dell'esperienza acquisita, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la
Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite (FAO) e l'Organizzazione Mondiale della
Sanità Animale (OIE) hanno affidato all'Istituto il ruolo di Centro di Collaborazione e Laboratorio
di Referenza in specifici ambiti di attività.
La gestione della Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica ha un riflesso non solo sul
territorio italiano, ma anche in campo internazionale in relazione ai diversi ruoli che l'Istituto ricopre
all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE): Laboratorio di Referenza OIE
per la Pleuropolmonite Contagiosa Bovina (PPCB), per le Brucellosi, per la Bluetongue, per la West
Nile Disease e Centro di Collaborazione OIE per la Formazione Veterinaria, l'Epidemiologia, la
Sicurezza degli Alimenti e il Benessere Animale.
3.1.2
Banca Dati Certificata
La Decisione della Commissione (2006/132/CE) del 13 febbraio 2006 riconosce il carattere
pienamente operativo della base dati italiana per i bovini, conformemente alle disposizioni del Reg.
(CE) n. 1760/2000, a decorrere dal 1 aprile 2006.
Per le richieste relative agli animali, AGEA usufruisce delle informazioni controllate e
certificate fornite dalla Banca dati Nazionale (BDN). Si avvale, infatti, della facoltà dettata dall’art.
16, comma 3, capitolo II, del Reg. (CE) n. 796/2004 relativa all’utilizzo dei dati contenuti nella
banca dati informatizzata dei bovini ai fini della domanda di aiuto, ripresa nell’art. 16, comma 3, del
Reg. (CE) n. 1122/2009.
Per chiarezza si riporta l’intero passaggio:
«3. Gli Stati membri possono decidere che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1
non debbano figurare nella domanda di aiuto se esse sono già state comunicate all'autorità
competente.
In particolare, gli Stati membri possono introdurre procedure che permettano di utilizzare i
dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini ai fini della domanda di aiuto, purché tale
banca dati offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione
dei regimi di aiuto in questione. Tali procedure possono consistere in un sistema che consenta
all'agricoltore di chiedere l'aiuto per tutti gli animali che, a una data fissata dallo Stato membro,
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siano ammissibili all'aiuto sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini.
In tal caso, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che:
a) in conformità alle disposizioni che si applicano al regime di aiuto in questione, le date di
inizio e fine dei relativi periodi di detenzione siano chiaramente definite e siano note
all'agricoltore;
b) l'agricoltore sia a conoscenza del fatto che ogni animale potenzialmente ammissibile che
non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione
dei bovini sarà considerato alla stregua di un animale per il quale sono state riscontrate
irregolarità ai sensi dell'articolo 65 del presente regolamento. »
Non è necessario, quindi, dichiarare i capi animali nella domanda unica di pagamento,
potendo verificare direttamente in BDN la consistenza aziendale nel periodo di osservazione.
L’art. 69 del Reg. (CE) n. 1122/2009 dispone che per quanto riguarda i pagamenti da erogare
per il sostegno specifico, gli Stati membri stabiliscano riduzioni ed esclusioni equivalenti a quelle
stabilite nel titolo IV (BASE DI CALCOLO PER GLI AIUTI, LE RIDUZIONI E LE
ESCLUSIONI) e sottolinea che, in relazione ai pagamenti per animale, si applicano mutatis
mutandis le disposizioni stabilite nel titolo stesso.
I capi accertati da BDN, per ciascuna tipologia di premio, sono successivamente sottoposti ai
controlli amministrativi ed ai controlli in loco.
In particolare, le sanzioni amministrative derivano dai riscontri dei servizi veterinari nelle
previste verifiche di conformità al sistema di I&R delle aziende.
4. Calcolo dell’esito
Il calcolo dell’esito, per ciascuna richiesta di aiuto, viene effettuato a valle dei controlli
amministrativi ed oggettivi.
4.1 Calcolo dell’esito nell’ambito del sostegno specifico per il miglioramento della
qualità delle carni bovine (art. 3, DM 29 luglio 2009)
I capi richiedibili all’aiuto sono ricavati dalla BDN al 31 dicembre di ogni anno, secondo i
criteri già individuati nell’ambito del documento WEB_SERVICE_AGEA, pubblicato nel sito
istituzionale BDN.
4.1.1 Controllo in loco
Il controllo in loco viene eseguito nell’anno solare cui la campagna si riferisce.
I capi potenzialmente ammissbili all’aiuto che nel corso del controllo aziendale siano rilevati
in anomalia rispetto al sistema di Identificazione e registrazione (I&R), vengono rapportati al
numero totale dei capi ammissibili al premio; sulla base della percentuale che ne deriva vengono
applicate, per tutte le richieste di sostegno specifico riguardanti i premi bovini, le sanzioni previste
dal Reg. (CE) n. 1122/2009.
6
Nel caso in cui, nel corso del controllo aziendale, venga constatata l’assenza del registro
aziendale o si rilevino gravi carenze nella sua tenuta, è prevista l’esclusione totale dell’allevamento
dal pagamento dei premi zootecnici.
Sulla base di quanto riportato nell’art. 63 dello stesso Regolamento, così come modificato
dal Reg. (UE) n. 1368/2011, si applicano le seguenti disposizioni:
a) un bovino che abbia perso uno dei marchi auricolari viene considerato come identificato,
purché risulti tale, chiaramente e individualmente, da tutti gli altri elementi del sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini;
b) se un solo bovino dell’azienda ha perso entrambi i marchi auricolari, l’animale si considera
accertato purché sia comunque possibile identificarlo per mezzo del registro, del passaporto
degli animali, della banca dati o con altri mezzi previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e purché
l’allevatore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio
alla situazione prima dell’annuncio del controllo in loco;
c) se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli
animali, l’animale in questione è considerato come non accertato solo se tali inesattezze sono
rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell’arco dei 24 mesi. In tutti gli
altri casi, gli animali in questione sono considerati come non accertati dopo la prima
constatazione di irregolarità.
Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell’adempimento degli obblighi sanitari,
quali ad esempio:
- assenza del registro aziendale,
- utilizzo di sostanze vietate nell’allevamento,
- assenza totale di marchiatura dei capi,
è disposta l’esclusione totale dell’allevamento dal pagamento del premio e l’irregolarità viene
considerata come intenzionale.
4.1.2 Controllo amministrativo
I capi potenzialmente ammissibili all’aiuto riscontrati in anomalia nell’Anagrafe Bovina a
seguito di controlli eseguiti dai SS.VV. rispetto ai requisiti previsti dal sistema di Identificazione e
registrazione (I&R) vengono rapportati al numero totale dei capi ammissibili al premio come
specificato al successivo paragrafo 4.1.3; sulla base della percentuale che ne deriva vengono
applicate, per tutti gli interventi riguardanti i premi bovini, le sanzioni previste dal Reg. (CE) n.
1122/2009.
La segnalazione dell’Anagrafe relativa all’assenza del registro aziendale od a gravi carenze
nella sua tenuta comporta l’esclusione totale dell’allevamento dal pagamento dei premi zootecnici.
Le segnalazioni dell’Anagrafe bovina rispetto all’uso di sostanze illecite negli allevamenti
comporta la sospensione dell'azienda dal pagamento del sostegno specifico fino a definizione del
procedimento.
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4.1.3 Metodo di calcolo
Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini è ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che
danno luogo al pagamento del premio, secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1122/2009.
L’art. 16, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1122/2009 stabilisce che:
«[…omississ…] gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che:
[…omississ…]
b) l'agricoltore sia a conoscenza del fatto che ogni animale potenzialmente ammissibile che
non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione
dei bovini sarà considerato alla stregua di un animale per il quale sono state riscontrate
irregolarità ai sensi dell'articolo 65 del presente regolamento».
L’art. 63, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1122/2009 specifica che “se il numero di animali
dichiarati in una domanda di aiuto supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli
amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto è calcolato in base al numero di animali
accertati”.
La percentuale di riduzione si calcola, secondo le indicazioni dell’art. 65, paragrafo 3, del
Reg. (CE) n. 1122/2009 nel modo seguente:
il numero dei bovini potenzialmente ammissibili nell'ambito di tutti i regimi di aiuto per i bovini nel
periodo di erogazione del premio in questione per i quali sono state riscontrate irregolarità è diviso
per il totale dei capi ammissibili al premio diminuiti dei capi anomali (tra i soli capi potenzialmente
ammissibili) relativamente al periodo di erogazione del premio in questione.
A seguito dell’applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del Reg. (CE) n.
1122/2009, gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o
registrati nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sono considerati animali per i
quali sono state riscontrate irregolarità.
L’art. 65, comma 1, del Reg. (CE) n. 1122/2009, stabilisce che quando si riscontri una
differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati a norma dell'art. 63,
paragrafo 3, del medesimo Regolamento, in relazione ad una domanda di aiuto nell'ambito dei
regimi di aiuto per i bovini, l'importo totale dell'aiuto cui l'agricoltore avrebbe diritto nell'ambito di
tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto:
a) se le irregolarità riguardano non più di tre animali
I. della percentuale di riduzione determinata come sopra specificato;
b) se le irregolarità riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto cui l'agricoltore ha
diritto nell'ambito di uno dei regimi di aiuto per il periodo di erogazione del premio in
questione è ridotto come segue:
I. della percentuale di riduzione determinata come sopra specificato, se essa non è
superiore al 10% o
II. di due volte la percentuale della percentuale di riduzione determinata come sopra
specificato, se essa è superiore al 10% ma non al 20%.
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Se la percentuale di riduzione determinata è superiore al 20%, l'aiuto cui l'agricoltore
avrebbe avuto diritto nell'ambito dei suddetti regimi non è concesso per il periodo di erogazione del
premio in questione.
Inoltre, se la percentuale di riduzione determinata è superiore al 50%, l'agricoltore è
nuovamente escluso dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il
numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'art. 63, paragrafo 3,
del Reg. (CE) n. 1122/2009.
Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'art. 5 ter del Reg. (CE) n. 885/2006.
Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso
dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.
4.1.4 Irregolarità intenzionali
Se le differenze fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in
conformità all'art. 63, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1122/2009, sono dovute a irregolarità commesse
intenzionalmente, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto, nell'ambito del regime o dei regimi
di aiuto in questione per i bovini non è concesso per il periodo di erogazione del premio in
questione.
Se la percentuale determinata è superiore al 20%, l'agricoltore è nuovamente escluso dal
beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e
il numero di animali accertati.
Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'art. 5 ter del Reg. (CE) n. 885/2006.
Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso
dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.
A titolo riepilogativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo:
Irregolarità Percentuale di
EFFETTO
riscontrate riduzione
determinata
Percentuale di Applicazione della percentuale di riduzione determinata
Fino a 3 capi riduzione
determinata
Fino al 10%
Applicazione della percentuale di riduzione determinata
Oltre 3 capi
Oltre il 10% e Applicazione del doppio della percentuale di riduzione determinata
fino al 20%
9
Irregolarità Percentuale di
EFFETTO
riscontrate riduzione
determinata
Oltre il 20% e Esclusione dal pagamento
fino al 50%
L'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per
un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali
dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'art. 63,
paragrafo 3. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma
dell'art. 5 ter del Reg. (CE) n. 885/2006 (gli Stati membri
Oltre il 50%
deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario,
accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri
pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati
dall’Organismo pagatore incaricato di recuperare il debito).
Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del
suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno
dell'accertamento, il saldo restante viene annullato
Irregolarità
Esclusione dal pagamento
intenzionale Fino al 20%
riscontrata
Oltre il 20%
L'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per
un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali
dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'art. 63,
paragrafo 3. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma
dell'art. 5 ter del Reg. (CE) n. 885/2006 (gli Stati membri
deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario,
accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri
pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati
dall’organismo pagatore incaricato di recuperare il debito).
Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del
suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno
dell'accertamento, il saldo restante viene annullato
Qualora sussistano esiti diversi nell’ambito dei controlli amministrativi ed oggettivi si
applica l’esito meno favorevole.
Percentuale di riduzione = Capi anomali / (Capi ammissibili a premio – capi anomali)*100
esempio 1: (scostamento < 10%)
Totale dei capi ammissibili a premio = 100
Totale capi potenzialmente ammissibili e irregolari a controllo oggettivo = 7
Totale capi accertati = (100 – 7) = 93
10
Esito tecnico controllo: 7/(100-7) = 7,53%
Percentuale di riduzione: 7,53%
Decurtazione da applicare = 7,53%
Classificabile come:
non riscontrato: 7,53%
sanzionato: 0
esempio 2: (scostamento > 10%)
Totale dei capi ammissibili a premio = 100
Totale capi potenzialmente ammissibili e irregolari a controllo oggettivo = 12
Totale capi accertati = (100 – 12) = 88
Esito tecnico controllo: 12/(100-12) = 13,64%
Percentuale di riduzione: 13,64 * 2 = 27,28%
Decurtazione da applicare = 13,64 * 2 = 27,28 %
Classificabile come:
non riscontrato: 13,64%
sanzionato: 13,64%
esempio 3: (scostamento > 10%)
Totale dei capi ammissibili a premio = 20
Totale capi potenzialmente ammissibili e irregolari a controllo oggettivo = 6
Totale capi accertati = (20 – 6) = 14
Esito tecnico controllo: 6/(20-6) = 42,85%
Percentuale di riduzione (da applicare al totale capi potenzialmente ammissibili al netto dei
controlli amministrativi): 100%
Decurtazione da applicare = 100 %
Classificabile come:
non riscontrato: 42,85%
sanzionato: 57,15%
Sanzione pluriennale = Capi ammissibili a premio – capi accertati = 20-14 = 6
Aiuto richiesto
vitelli da primipare
n. capi
n. capi
q.tà non
potenzialmente ammissibili riscontrata
ammissibili da al netto dei
BDN
controlli
amministrat
ivi
(a)
(b)
(e) = (b * D)
2
2
11
0,86
q.tà
sanzionata
n. capi
accertati
capi sui
quali
applicare la
sanzione
pluriennale
(f) = (b - e)
(i) = (a * H)
(l) = (a - i)
1,14
1,40
0,60
vitelli da pluripare
vitelli
duplice
attitudine
2
2
0,86
1,14
1,40
0,60
3
2
0,86
1,14
2,10
0,90
10
10
4,29
5,71
7,00
3,00
3
3
1,29
1,71
2,10
0,90
20
19
8,16
10,84
14,00
totale
Capi irregolari a controllo oggettivo (c )
Percentuale di riduzione (D) = Capi anomali (c ) / (Capi ammissibili a premio (a) – capi
6,00
bovini macellati
etichettatura
bovini macellati IGP
anomali (c ))*100
Capi accertati (G) = Capi ammissibili per aiuto (a ) - Capi irregolari a controllo oggettivo (c )
Percentuale di riduzione (H) = totale capi ammissibili (B) / Capi accertati (G)
6
42,86
14
0,7
L’art. 65, paragrafo 4, del Reg. (CE) n. 1122/2009 stabilisce che “Se la percentuale
determinata a norma del paragrafo 3 del presente articolo è superiore al 20%, l'agricoltore è
nuovamente escluso dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il
numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 63,
paragrafo 3. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento
(CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo
nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene
azzerato”.
Le irregolarità riscontrate dal Servizio Sanitario nazionale (SSN) sono oggetto di apposita
fornitura agli Organismi pagatori da parte di Agea Coordinamento ed in generale si applicano solo
qualora non siano state sanate nei termini prescritti dal SSN (art. 4, comma 2, D.lgs. 29 gennaio
2004 n. 58).
Qualora in BDN, in corrispondenza dell'irregolarità riscontrata, non sia riportato il numero
dei capi in anomalia, si assume come anomalo un capo.
4.2 Calcolo dell’esito nell’ambito del sostegno specifico per il miglioramento della
qualità delle carni ovicaprine (art. 4, DM 29 luglio 2009)
I capi richiedibili all’aiuto sono ricavati dalla BDN al 31 dicembre di ogni anno, secondo i
criteri già individuati nell’ambito del documento WEB_SERVICE_AGEA, pubblicato nel sito
istituzionale BDN.
4.2.1 Controllo in loco
Il controllo in loco viene eseguito nell’anno solare cui la campagna si riferisce.
I capi potenzialmente ammissibili all’aiuto che nel corso del controllo aziendale siano
rilevati in anomalia rispetto al sistema di Identificazione e registrazione (I&R), vengono rapportati
al numero totale dei capi ammissibili al premio desunto dalla BDN; sulla base della percentuale che
12
ne deriva vengono applicate, per tutti gli interventi riguardanti i premi ovicaprini, le sanzioni
previste dal Reg. (CE) n. 1122/2009.
Nel caso in cui, nel corso del controllo aziendale, venga constatata l’assenza del registro
aziendale o si rilevino gravi carenze nella sua tenuta, è prevista l’esclusione totale dell’allevamento
dal pagamento dei premi zootecnici.
Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell’adempimento degli obblighi sanitari, è
disposta l’esclusione totale dell’allevamento dal pagamento del premio e l’irregolarità viene
considerata come intenzionale.
4.2.2 Controllo amministrativo
I capi potenzialmente ammissibili all’aiuto segnalati in anomalia nell’Anagrafe ovicaprina a
seguito di controlli eseguiti dai SS.VV. rispetto ai requisiti previsti dal sistema di Identificazione e
registrazione (I&R) vengono rapportati al numero dei capi accertati e sulla base della percentuale
che ne deriva vengono applicate, per tutti gli interventi riguardanti i premi ovicaprini, le sanzioni
previste dal Reg. (CE) n. 1122/2009.
La segnalazione dell’Anagrafe relativa all’assenza del registro aziendale o a gravi carenze
nella sua tenuta comporta l’esclusione totale dell’allevamento dal pagamento dei premi zootecnici.
Le segnalazioni dell’Anagrafe ovicaprina rispetto all’uso di sostanze illecite negli
allevamenti comporta la sospensione dell'azienda dal pagamento del sostegno specifico fino a
definizione del procedimento.
4.2.3 Metodo di calcolo
L’art. 66, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1122/2009 stabilisce che, qualora si riscontri una
differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati a norma dell'art. 63,
paragrafo 3, del medesimo Regolamento, in relazione ad una domanda di aiuto nell'ambito del
regime di aiuto per gli ovini e i caprini, si applica, mutatis mutandis, il disposto dell'art. 65,
paragrafi 2, 3 e 4, del Reg. (CE) n. 1122/2009, a partire dal primo animale per il quale sono state
riscontrate irregolarità.
Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di
identificazione e di registrazione degli ovicaprini è ripartita proporzionalmente tra il numero dei
capi che danno luogo al pagamento del premio, secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n.
1122/2009.
Si applica il medesimo metodo di calcolo illustrato al precedente paragrafo 4.1.3.
Le sanzioni si applicano solo qualora non siano state sanate nei termini prescritti dal SSN
(art. 4, comma 2, D.lgs. 29 gennaio 2004 n. 58), quindi tutte le irregolarità fornite dal SSN devono
essere prese in considerazione a meno che non si tratti di una prescrizione con esito positivo della
verifica successiva.
Qualora in BDN, in corrispondenza dell'irregolarità riscontrata non sia riportato il numero
dei capi in anomalia, si assume come anomalo un capo.
13
A titolo riepilogativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo dal
primo animale sul quale sono state riscontrate irregolarità:
Irregolarità Percentuale di
riscontrate riduzione
determinata
Fino al 10%
EFFETTO
Applicazione della percentuale di riduzione determinata
Oltre il 10% e Applicazione del doppio della percentuale di riduzione determinata
fino al 20%
Oltre il 20% e Esclusione dal pagamento
fino al 50%
L'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per
un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali
dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'art. 63,
paragrafo 3. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma
dell'art. 5 ter del Reg. (CE) n. 885/2006 (gli Stati membri
Oltre il 50%
deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario,
accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri
pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati
dall’organismo pagatore incaricato di recuperare il debito).
Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del
suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno
dell'accertamento, il saldo restante viene annullato
Irregolarità
intenzionale Fino al 20%
riscontrata
Esclusione dal pagamento
14
Irregolarità Percentuale di
riscontrate riduzione
determinata
Oltre il 20%
EFFETTO
L'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per
un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali
dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'art. 63,
paragrafo 3. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma
dell'art. 5 ter del Reg. (CE) n. 885/2006 (gli Stati membri
deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario,
accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri
pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati
dall’organismo pagatore incaricato di recuperare il debito).
Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del
suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno
dell'accertamento, il saldo restante viene annullato
Nel caso di esiti diversi nell’ambito dei controlli amministrativi ed oggettivi si applica l’esito
meno favorevole.
esempio 1: Controlli oggettivi (scostamento < 10%)
Totale dei capi ammissibili a premio = 90
Totale capi potenzialmente ammissibili e irregolari a controllo oggettivo = 7
Totale capi accertati = (90 – 7) = 83
Esito tecnico controllo: 7/(90-7) = 8,43%
Decurtazione da applicare = 8,43%
Classificabile come:
non riscontrato: 8,43%
sanzionato: 0
esempio 2: Controlli oggettivi (scostamento > 10%)
Totale dei capi ammissibili a premio = 90
Totale capi potenzialmente ammissibili e irregolari a controllo oggettivo = 12
Totale capi accertati = (90-12)= 78
Esito tecnico controllo: 12/(90-12) = 15,38 %
Decurtazione da applicare = 15,38 * 2 =30,76%
Classificabile come:
non riscontrato: 15,38%
sanzionato: 15,38%
esempio 3: Controlli amministrativi
Totale dei capi ammissibili a premio = 110
15
Totale capi potenzialmente ammissibili e irregolari a controllo BDN = 7
Totale capi accertati = (110 – 7) = 103
Esito tecnico controllo: 7/(110-7) = 6,79%
Percentuale di riduzione : 6,79%
Decurtazione da applicare = 6,79%
Classificabile come:
non riscontrato: 6,79%
sanzionato: 0
4.3 Calcolo dell’esito nell’ambito del regime unico di pagamento per i titoli speciali (art.
44, Reg. (CE) n. 73/2009)
Il calcolo dell’esito nell’ambito dei Diritti all’aiuto (titoli) speciali si avvale dei dati rilevati
dall’anagrafe zootecnica (BDN), sia per i capi bovini sia per i capi ovicaprini.
Il mancato raggiungimento del livello minimo del 50% dell’attività agricola dell’azienda,
espresso in UBA, secondo quanto previsto dall’art. 44 del Reg. (CE) 73/2009, comporta la non
ammissibilità all’aiuto relativamente ai diritti all’aiuto (titoli) speciali, fatte salve le circostanze
eccezionali, debitamente comprovate da documentazione giustificativa e verificate
dall’Amministrazione. In quest’ultimo caso, l’impegno del mantenimento del 50% dell’attività
zootecnica del triennio viene rideterminato in funzione dei diritti all’aiuto (titoli) effettivamente
richiesti nella domanda unica.
I capi richiedibili all’aiuto sono ricavati dalla BDN al 31 dicembre di ogni anno, secondo i
criteri già individuati nell’ambito del documento WEB_SERVICE_AGEA, pubblicato nel sito
istituzionale BDN.
4.3.1 Controllo in loco
Il controllo in loco viene eseguito nell’anno solare cui la campagna si riferisce.
I capi rilevati in occasione del controllo in azienda, in anomalia rispetto al sistema di
Identificazione e registrazione (I&R), sono rapportati al numero totale dei capi presenti
nell’allevamento alla data del controllo stesso.
La percentuale che ne deriva viene portata in detrazione delle UBA riscontrate
nell’allevamento.
Se, in occasione del controllo aziendale, viene constatata l’assenza del registro aziendale o
gravi carenze nella sua tenuta, la percentuale di abbattimento delle UBA riscontrate
nell’allevamento è pari al 100%.
Nel caso in cui un produttore possieda due allevamenti, uno bovino ed uno ovino, entrambi a
campione, si determinano due esiti distinti che influenzeranno il calcolo delle UBA dei rispettivi
allevamenti.
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Esempio
Produttore con un allevamento bovini con 110 UBA riscontrate da BDN ed un allevamento
ovini con 10 UBA calcolate.
L’esito del controllo oggettivo è di assoluta concordanza per gli ovini e con un verbale
bovini con i seguenti dati:
Capi irregolari al controllo oggettivo: 15
Capi presenti in stalla al momento del controllo oggettivo: 100
Esito ai fini del calcolo UBA detenute: 15/ 100 = 15%
UBA calcolate ai fini della verifica del 50% dell’attività agricola: 110 * (1 – 0,15) = 93,5
UBA bovini.
Le UBA totali per il produttore calcolate sono 10 (ovini) + 93,5 (bovini) = 103,5.
Non si applica, successivamente, l’art. 65, comma 2, del Reg. (CE) n. 1122/2009, che
prevede il raddoppio della percentuale di abbattimento se questa è compresa tra il 10% ed il 20% e
l’esclusione del pagamento se questa è maggiore del 20%.
Il mancato raggiungimento del livello minimo del 50% dell’attività agricola dell’azienda,
espresso in UBA, secondo quanto previsto dall’art. 49 del Reg. (CE) n. 73/2009, comporta il totale
blocco del pagamento, fatte salve le circostanze eccezionali, debitamente comprovate da
documentazione giustificativa e verificate dall’Amministrazione.
5. Tabella di riepilogo: Esito ed effetti nella determinazione delle sanzioni
Percentuale di riduzione = Capi anomali / (Capi ammissibili a premio – capi anomali)*100
ESITO
%
SCOSTAME
NTO
fino a 3 capi
In tolleranza
oltre 3 capi e
(0 - 10]
oltre 3 capi e
(10 - 20]
SANZIONE
QUANTITA’ PLURIENNALE:
SANZIONATA
N. CAPI
EFFETTO
QUANTITA’
NON
RISCONTRATA
Applicazione della
percentuale di
riduzione
determinata
Applicazione della
percentuale di
riduzione
determinata
Applicazione del
doppio della
percentuale di
riduzione
determinata
Percentuale di
riduzione
0
0
Percentuale di
riduzione
0
0
Percentuale di
riduzione
Percentuale di
riduzione
0
17
Fuori
tolleranza
oltre 3 capi e
(20 - 50]
Esclusione dal
pagamento
Percentuale di
riduzione
oltre 3 capi e
> 50
Esclusione dal
pagamento e
sanzione
pluriennale
Esclusione dal
pagamento
Percentuale di
riduzione
Esclusione dal
pagamento e
sanzione
pluriennale
Percentuale di
riduzione
Fino a 20
Fuori
tolleranza per
intenzionalità
Oltre 20
Percentuale di
riduzione
100 % –
0
percentuale di
riduzione
100 % –
Capi ammissibili a
percentuale di
premio – capi
riduzione
anomali
100 % –
0
percentuale di
riduzione
100 % –
Capi ammissibili a
percentuale di
premio – capi
riduzione
anomali
IL DIRETTORE DELL’AREA COORDINAMENTO
Dr. Francesco Martinelli
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