Regolamento sulle Infrastrutture del Mercato Europeo (EMIR) Avv. Emiliano Conio Avv. Giuliano Marzi Convegno, 20 novembre 2013 “Il sistema finanziario a prova di EMIR” Assiom Forex - Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” Freshfields Bruckhaus Deringer LLP Indice (1) Parte I 1.1 Preambolo 1.2 Ambito di applicazione EMIR 1.3 Classificazioni 1.4 Determinazione della condizione di CNF-/CNF+ 1.5 Hedging Test 1.6 Obbligo di compensazione 1.7 Obbligo di segnalazione 1.8 Obblighi di mitigazione del rischio - Intro 1.8.1 Conferma tempestiva 1.8.2 Riconciliazione del portafoglio 1.8.3 Compressione del portafoglio 1.8.4 Risoluzione delle controversie 1.8.5 Quadro d’insieme 1 Indice (2) 1.9 Esenzioni per operazioni infragruppo 1.9.1 Esenzione dall’obbligo di compensazione 1.9.2 Esenzione dallo scambio di garanzie 1.10 Sanzioni Parte II 2.1 Verifica status delle CNF 2.2 Protocolli/Documentazione ISDA 2.3 Operazioni di cartolarizzazione 2.4 Obblighi di segnalazione Parte III 3 Scadenze 2 PARTE I (1.1) - Preambolo 2008: La crisi di Bear Stearns, il collasso di Lehman Brothers e il salvataggio di AIG hanno dimostrato la necessità di rinforzare il quadro della vigilanza del settore finanziario 2009: G20 di Pittsburgh: - Entro la fine del 2012 tutti i contratti derivati OTC standard dovranno essere compensati per il tramite di una controparte centrale (CCP) e tutti i contratti derivati OTC dovranno essere segnalati a repertori di dati sulle negoziazioni (TRs) - Obiettivi principali: promuovere la trasparenza nei mercati dei derivati, mitigare i rischi sistemici e tutelarsi contro gli abusi del mercato 2010: creazione del Sistema Europeo delle Autorità di Vigilanza Finanziarie (EBA, ESMA, EIOPA) 2012: EMIR (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni) Iniziative concomitanti: CRD IV, Piani di Risanamento e Risoluzione ecc. 3 PARTE I (1.2) - Ambito di applicazione EMIR • Soggettivo – a quali soggetti si applica: - Controparti Centrali - Repertori dati - Membri aderenti al sistema di compensazione - Controparti finanziarie - Nei limiti previsti, controparti non finanziarie • Oggettivo – che cosa impone: - Compensazione centralizzata per determinate categorie di derivati OTC - Tecniche di mitigazione del rischio per derivati OTC non compensati a livello centralizzato - Segnalazioni ai Repertori Dati - Requisiti organizzativi, prudenziali e di gestione a carico delle Controparti Centrali - Requisiti a carico dei Repertori Dati, compreso l’obbligo di rendere alcuni dati disponibili al pubblico ed alle autorità competenti 4 PARTE I (1.3) - Classificazioni La classificazione è importante poiché individua quali obblighi si applichino La “Controparte Non Finanziaria” in derivati che supera la soglia è trattata analogamente ad una Controparte Finanziaria. 3 ampie categorie: • Controparti Finanziarie (“CF”) • Controparti Non Finanziarie (“CNF”) - Al di sotto di ciascuna soglia (“CNF-”) - Al di sopra di una qualunque soglia (“CNF+”) • Entità di Paesi Terzi (“EPT”) suddivise in: - Equivalenti a CF - Equivalenti a CNF- Equivalenti a CNF+ 5 PARTE I (1.4) - Determinazione della condizione di CNF/CNF+(1) Fase 1 • Suddividere tutti i derivati di tutte le CNF appartenenti al medesimo “gruppo” nelle seguenti categorie: - Crediti - Azioni - Tassi d’interesse - Tassi di Cambio - Materie Prime / Altro Fase 2 • Stabilire quali siano i derivati della CNF e di altre CNF del gruppo “per i quali non sia oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della CNF o del gruppo” (Hedging Test) 6 PARTE I - Determinazione della condizione di CNF/CNF+(2) Fase 3 • Se il nozionale dei derivati che non superano l’Hedging Test in una categoria è superiore alla soglia prevista per tale categoria si tratterà di una CNF+ per tutti i derivati (anche se, in relazione a questi, l’Hedging Test sia stato superato) Categoria del derivato Soglia nozionale (in EUR) Crediti 1 miliardo Azioni 1 miliardo Tassi d’interesse 3 miliardi Tassi di cambio 3 miliardi Materie Prime/Altro 3 miliardi 7 PARTE I (1.5) - Hedging Test: Come funziona? (1) Interpretazione ESMA (poi tradotta nel Regolamento delegato 149/2013) • Hedging Test soddisfatto qualora un derivato (anche congiuntamente ad altri derivati): - copre i rischi derivanti dalla potenziale variazione del valore delle attività, servizi, fattori di produzione, prodotti, materie prime o passività che, nel corso normale dell’attività, la CNF o il suo gruppo possiede, produce, fabbrica, ecc. ovvero di cui prevede ragionevolmente il possesso, la produzione, ecc. - copre i rischi derivanti dal potenziale impatto indiretto sul valore delle attività, servizi, fattori di produzione ecc. (v. elenco sopra) dovuto alla fluttuazione di tassi di interesse, inflazione, tassi di cambio o rischio di credito; - si qualifica come contratto di copertura ai sensi dei principi IFRS 8 PARTE I - Hedging Test: Come funziona? (2) • Uso di portafoglio di copertura? ESMA: potrebbe mancare un collegamento diretto tra un OTC e lo specifico rischio oggetto di copertura • Derivati infragruppo che non superano l’Hedging Test: doppia contabilizzazione? - Sì, secondo l’ESMA, se il derivato è tra due controparti non finanziarie si considera il valore per entrambe le parti (nozionale x 2) - se una delle parti è una CF, si considera solo il nozionale della CNF • Contabilizzazione di derivati infragruppo e corrispondente derivato esterno: - se il derivato interno ha finalità di copertura, si considera di copertura anche quello stipulato dalla trading company del gruppo con soggetto esterno - se il derivato interno non ha finalità di copertura, il valore nozionale da considerare è “triplo”: es. 100 tra A e B (trading company) riferito ad A; 100 tra A e B riferito a B; 100 tra B e C riferito a B 9 PARTE I (1.6) - Obbligo di compensazione (1) Come individuare i derivati OTC oggetto di compensazione? Processo ascendente • Le CCP costituite in UE/SEE hanno avuto 6 mesi per presentare la domanda di autorizzazione ai sensi dell’EMIR (i.e. fino al 15 settembre 2013) • Le NCA hanno 6 mesi decorrenti dalla data della domanda completa per stabilire se concedere o meno l’autorizzazione alla CCP (i.e. fino al 15 marzo 2014) • Le CCP di paesi terzi hanno avuto 6 mesi per presentare la domanda di riconoscimento ai sensi del regolamento EMIR. L’ESMA ha 6 mesi per stabilire se concedere o no l’autorizzazione alla CCP a seguito della domanda completa (es., 15 marzo 2014) • Entro 6 mesi dall’autorizzazione da parte delle NCA (i.e. non più tardi del 15 settembre 2014), ESMA indice consultazioni pubbliche + consultazioni con CESR ed emana bozze di RTS sui derivati oggetto di compensazione e sulla data di decorrenza dell’obbligo di compensazione (periodo di phase-in da stabilirsi) 10 PARTE I - Obbligo di compensazione (2) Processo discendente Di propria iniziativa, successivamente alle consultazioni pubbliche e consultazioni con il CESR, ESMA comunica alla Commissione Europea le classi di derivati OTC che saranno oggetto di compensazione secondo i seguenti criteri: 1. standardizzazione dei termini contrattuali e delle procedure operative (documentazione legale comune, termini e conferme di prassi, elaborazione post-negoziazione automatizzata ecc.) 2. volume e liquidità della rispettiva categoria di OTC 3. disponibilità di informazioni che siano eque, affidabili e generalmente accettate per la determinazione del prezzo 11 PARTE I - Obbligo di compensazione (3) • Si applica ai: - Derivati assoggettati all’obbligo che siano sottoscritti o novati: 1. successivamente alla data di efficacia dell’obbligazione di compensazione, o 2. successivamente alla data di notifica di un’autorizzazione all’ESMA (prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di compensazione) nel caso in cui i contratti abbiano una scadenza residua minima (da stabilirsi da parte di ESMA) - Derivati fra: CF CF CF CNF+ CNF+ CNF+ Si applica se uno di questi è una EPT che sarebbe CF o CNF+ (se la EPT fosse costituita in UE) • Si applica anche tra due EPT se: - entrambe le EPT sarebbero CF o CNF+ e - il contratto ha un effetto diretto, rilevante e prevedibile in UE, o - obbligo di compensazione necessario o opportuno per evitare l’elusione di EMIR 12 PARTE I - Obbligo di compensazione (4) • Non si applica ai derivati con CNF- (quale che sia la natura della controparte) - Ma pressione commerciale a compensare a causa dei requisiti di capitale/margine per i derivati OTC non compensati? • CNF diviene soggetta all’Obbligazione di Compensazione se la media mobile a 30 giorni lavorativi > Soglia - notifica a ESMA e a NCA - tutti i derivati interessati devono essere compensati entro 4 mesi dalla data in cui diventa obbligata • CNF cessa di essere soggetta all’obbligazione di compensazione se la media mobile a 30 giorni lavorativi < Soglia 13 PARTE I (1.7) - Obbligo di segnalazione (1) • Si applica a tutte le controparti (anche CNF-) • È ad ampio spettro - 59 campi di compilare - attenuato per le CNF- in quanto non è richiesta la compilazione di taluni campi (es. garanzie reali e mark-to-market / mark-to-model) • comporta autodichiarazione della propria posizione CNF+/- ogni volta che viene sottoscritta un’operazione (o in caso di modifica o cessazione del contratto) • Importante raccogliere i dati ora in quanto la segnalazione riguarda i contratti: - in essere al 16 agosto 2012 e ancora in essere alla data di inizio delle segnalazioni 90 gg. dopo la data di inizio delle segnalazioni per la categoria di derivati - i derivati in essere al 16 agosto 2012 chiusi prima della data di inizio delle segnalazioni 3 anni alla data di inizio delle segnalazioni 14 PARTE I - Obbligo di segnalazione (2) • Prospetto in 2 parti per i derivati OTC - Tabella 1 (informazioni relative alle controparti) - Tabella 2 (dettagli relativi al contratto derivato, i Dati Comuni) • Le parti possono delegare le segnalazioni - sviluppo di servizio bancario in tale senso? - delega a terzi? • Le parti devono trovare un accordo sui Dati Comuni prima della presentazione • La segnalazione deve avvenire entro il giorno lavorativo che segue la conclusione/modifica/risoluzione del contratto • Obbligo di conservazione dei dati per almeno 5 anni dopo la cessazione dei contratti 15 PARTE I (1.8) - Obblighi di mitigazione del rischio: Intro • Conferma tempestiva delle negoziazioni - Per via telematica se possibile • Processi formalizzati solidi, resilienti e controllabili per - la riconciliazione dei portafogli e la gestione dei rischi associati - la compressione dei portafogli - l’individuazione di controversie tra le parti e la loro risoluzione, e - il monitoraggio del valore dei contratti in essere • Per CF e CNF+ - mark-to-market giornaliero (o mark-to-model ove consentito) - Procedure di gestione del rischio che prevedano di uno scambio di garanzie tempestivo, accurato e con adeguata segregazione per i derivati OTC sottoscritti dopo il 16 agosto 2012 (per le CF) o dopo il superamento della soglia (per le CNF+) • Le CF devono dotarsi di capitale adeguato e proporzionato per gestire il rischio non coperto da un adeguato scambio di garanzie 16 PARTE I (1.8.1) - Obblighi di mitigazione del rischio Conferma tempestiva Conferma tempestiva Giorni lavorativi successivi alla stipula Al 31 Al 31 Dal 31 agosto agosto agosto 2013 2014 2014 • CNF- il più presto possibile e con mezzi elettronici (ove disponibili) e - in ogni caso CDS e swap su tassi di interesse 5 3 2 Altro 7 4 2 17 PARTE I - Obblighi di mitigazione del rischio Conferma tempestiva (2) Conferma tempestiva Giorni lavorativi successivi alla stipula Fino al Dal 28 28 febbraio febbraio 2014 2014 • CF e CNF+ - il più presto possibile e con mezzi elettronici (ove disponibili) e - in ogni caso CDS e swap su tassi di interesse 2 1 Giorni lavorativi successivi alla stipula Al 31 Al 31 Dal 31 agosto agosto agosto 2013 2014 2014 Altro 3 2 1 18 PARTE I (1.8.2) - Obblighi di mitigazione del rischio Riconciliazione del portafoglio • Modalità di riconciliazione da convenirsi per iscritto (o con mezzi elettronici equivalenti) con ciascuna controparte prima della conclusione del contratto • La riconciliazione riguarda i “termini essenziali” del contratto • Si può ricorrere a “terzi qualificati” • Frequenza come segue: - CF e CNF+: - Quotidiana, almeno 500 contratti - Settimanale, tra 51 e 499 contratti - Trimestrale, al di sotto dei 51 contratti - CNF-: - Trimestrale, oltre 100 contratti - Annuale, in ogni altro caso 19 PARTE I (1.8.3) - Obblighi di mitigazione del rischio Compressione del portafoglio • Si applica a: - CF e - CNF - con oltre 500 contratti OTC (non compensati) con una controparte • Obbligo di prevedere procedure per vagliare l’opportunità e, se del caso procedere, almeno due volte l’anno alla compressione dei portafogli • In caso di mancata compressione, occorre assicurarsi di poter spiegare i motivi in modo ragionevole all’autorità competente 20 PARTE I (1.8.4) - Obblighi di mitigazione del rischio Meccanismi di risoluzione delle controversie • Sono necessarie procedure e processi dettagliati per: - Individuazione, registrazione e monitoraggio delle controversie su: - Riconoscimento del contratto - Valore del contratto - Scambio delle garanzie - Valore della controversia - Durata della controversia • Procedure specifiche per controversie di durata superiore a 5 giorni lavorativi • CF devono segnalare le controversie di valore superiore a € 15 mn. pendenti per oltre 15 giorni lavorativi 21 PARTE I (1.8.5) – Quadro d’insieme Obbligo CF CNF+ CNF- EPT Clearing Sì, se il contratto è con CF, CNF+ o con EPT che si qualifica Sì, se il contratto è con CF, CNF+ o con EPT che si qualifica No Sì, se la EPT sarebbe stata una CF o una CNF+ se stabilita nella UE e il contratto è: Sì Sì Sì Conferma tempestiva -con una CF o CNF+ - con un’altra EPT che sarebbe stata una CF o una CNF+ se stabilita nella UE e il contratto ha un effetto rilevante e prevedibile nella UE o l’obbligo è necessario o opportuno per evitare l’elusione di EMIR Sì, se il contratto è: - tra due EPT a condizione che il contratto abbia un effetto rilevante e prevedibile nella UE o l’obbligo è necessario o opportuno per evitare l’elusione di EMIR - con una CF, CNF- o CNF+, a seconda dei casi Riconciliazione Sì Sì Sì Sì, come sopra per le conferme tempestive Compressione Sì Sì Sì Sì, come sopra per le conferme tempestive Risoluzione di controversie Sì Sì Sì Sì, come sopra per le conferme tempestive Mark-tomarket/Markto-model Sì Sì No Sì, se la EPT sarebbe stata una CF o una CNF+ se stabilita nella UE e il contratto è: -tra due EPT a condizione che il contratto abbia un effetto rilevante e prevedibile nella UE o l’obbligo è necessario o opportuno per evitare l’elusione di EMIR - con una CF, CNF- o CNF+, a seconda dei casi Scambio di garanzie Sì Sì No Sì, come sopra per il mark-to-market Capitale Sì No No Sì, come sopra per il mark-to-market (ma solo per una EPT che sarebbe stata CF) Segnalazione Sì Sì Sì Non chiaro (probabilmente “No”) 22 PARTE I (1.9) – Esenzioni per operazioni infragruppo: quando un’operazione si considera “infragruppo” • • In relazione a una CNF: derivato con altra controparte dello stesso gruppo se: - entrambe incluse nello stesso consolidamento e assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo rischi; - controparte UE o, se extra UE, la Commissione abbia adottato un atto di esecuzione con dichiarazione di equivalenza In relazione a una CF: a) derivato tra una CF UE (o EPT in Paese “equivalente”) e controparte “qualificata” (v. sotto) + stesso consolidamento + procedure centralizzate b) derivato con una controparte di gruppo “qualificata” (CF, società di partecipazione finanziaria, istituto finanziario o impresa di servizi ausiliari) + adesione a medesimo “sistema di tutela istituzionale” (accordo a garanzia di liquidità) c) derivato tra enti creditizi collegati a stesso organismo centrale d) derivato con CNF dello stesso gruppo se soddisfatti requisiti sopra (per CNF) 23 PARTE I (1.9.1) - Esenzione dall’obbligo di compensazione per operazioni infragruppo • L’obbligo di compensazione non si applica alle “operazioni infragruppo” alle seguenti condizioni: - se entrambe in UE, previa notifica (con anticipo di 30 gg.) alle rispettive NCA (procedura di silenzio-assenso) - se una parte è una TCE, previa autorizzazione da parte della NCA competente per la parte UE (entro 30 gg. dalla notifica) 24 PARTE I (1.9.2) - Esenzione in tutto o in parte da scambio di garanzie per operazioni infragruppo (1) 1) Controparti nello stesso Stato membro + non sussistono impedimenti di diritto o di fatto che ostacolino il rapido trasferimento di fondi o il rimborso delle passività 2) Controparti in Stati membri diversi (v. slide 23, (a)(b)(c)) previa decisione favorevole di entrambe le autorità competenti (30 gg.) + procedure di gestione dei rischi adeguate + non sussistono impedimenti 3) CNF in Stati membri diversi previa comunicazione alle NCA se procedure di gestione dei rischi adeguate + non sussistono impedimenti. Una delle NCA potrebbe obiettare entro 3 mesi ma l’esenzione nel frattempo resta valida 25 PARTE I - Esenzione in tutto o in parte da scambio di garanzie per operazioni infragruppo (2) 4) Controparte UE (v. slide 23, (a)(b)(c)(d)) e controparte EPT previa decisione positiva dell’autorità responsabile vigilanza UE se procedure di gestione dei rischi adeguate + non sussistono impedimenti 5) CNF UE e controparte EPT previa comunicazione alla NCA UE se procedure di gestione dei rischi adeguate + non sussistono impedimenti. La NCA potrebbe obiettare entro 3 mesi ma l’esenzione nel frattempo resta valida 6) CNF UE e controparte CF UE in Stati membri diversi previa decisione positiva dell’autorità responsabile vigilanza CF se procedure di gestione dei rischi adeguate + non sussistono impedimenti. Notifica alla NCA da parte dell’autorità responsabile vigilanza CF 26 PARTE I (1.10) – Sanzioni per violazione delle previsioni EMIR • Nuovo articolo 193-quater del Testo Unico della Finanza • Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25.000 a Euro 250.000 a carico di - soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione - soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle CCP, CF, CNF e sedi di negoziazione • Sanzionate le violazioni delle seguenti disposizioni di EMIR: - Titolo II (Compensazione, Segnalazione e Attenuazione dei rischi) - Titolo III (Autorizzazione e Vigilanza delle CCP) - Titolo IV (Requisiti delle CCP) - Titolo V (Accordi di Interoperabilità) • Non si applica il pagamento in misura ridotta (es. in caso di pagamento tempestivo ex legge n. 689 1981) 27 PARTE II (2.1) – Verifica status delle CNF - le CNF sono obbligate a determinare autonomamente il proprio status - le CF possono fare affidamento sulle dichiarazioni delle CNF (salvo che le CF dispongano di informazioni comprovanti la non correttezza delle dichiarazioni) - ISDA Non Financial Counterparty Representation Protocol - piuttosto complicato - testo favorevole alle banche - E-mail/lettera di conferma “for information purposes” - più conveniente per le CNF- (no representation) - EMIR Counterparty Classification Tool on ISDA Amend 28 PARTE II (2.2) – Protocolli/Documentazione ISDA • Linguaggio standard per conferma tempestiva • ISDA 2013 EMIR Portfolio Reconciliation, Dispute Resolution and Disclosure Protocol • ISDA Standard Amendment Agreement – 2013 EMIR Portfolio Reconiciliation, Dispute Resolution and Disclosure Form 29 Parte II (2.3) – Operazioni di cartolarizzazione • Documento AFME (Association for Financial Markets in Europe): - la SPV è tipicamente una CNF - la tipologia di derivati (normalmente IRS, FX – entrambi con soglia di 3 miliardi di Euro) sarà assoggettata a clearing (es. sufficientemente standardizzato)? - hedging test: - hedging tipicamente di copertura - soglia difficilmente superabile in operazioni “one off” (anche perché l’obbligo si applica ai contratti futuri stipulati dopo il superamento della soglia) - verificare che la SPV non sia parte di un gruppo in cui sono presenti altre CNF (i cui derivati devono essere conteggiati) - Obbligo di segnalazione ai TRs: verrebbe tipicamente delegato alla controparte 30 Parte II (2.4) – Obblighi di segnalazione • Potenzialmente delicati sotto un profilo commerciale • Ci sono precedenti? • Segnalazione alla Consob di operazioni non confermate - se in essere per più di 5 giorni lavorativi - su base mensile (ESMA precisa che la NCA potrebbe richiedere la segnalazione con frequenza maggiore ) • Segnalazione alla Consob di controversie - relative al derivato OTC, alla sua valutazione o al collateral - pendenti per almeno 15 giorni lavorativi - vertenti su un importo superiore a 15 milioni di Euro Nota: in caso di succursali (branches) italiane di CF UE, ESMA ha precisato che la segnalazione deve essere effettuata all’autorità competente della casa madre. 31 Parte III (3) - Scadenze (1) EMIR: entrato in vigore il 16 agosto 2012 Norme Tecniche di Regolamentazione I sei Regolamenti Delegati della Commissione contenenti le NTR sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 23 febbraio 2013 e sono entrati in vigore il 15 marzo 2013 Compensazione • Non più tardi di settembre 2014 ESMA individuerà – in una bozza di Norme Tecniche di Regolamentazione da approvarsi da parte della Commissione Europea (1-3 mesi) e non emendata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio (1-3 mesi) – i derivati OTC soggetti all’obbligo di compensazione, e la data in cui tale obbligo di compensazione entrerà in vigore • ESMA stima che la prima CCP possa essere autorizzata alla fine di quest’anno. Se così fosse, ESMA potrebbe emanare le NTR (di cui sopra) entro giugno 2014 32 Parte III - Scadenze (2) Segnalazioni ai repertori dati • I primi 4 repertori dati sono stati autorizzati il 7 novembre 2013, con effetti dal 14 novembre (inizio reporting il 12 febbraio 2014) • l’autorizzazione riguarda tutte le categorie di derivati • I 4 repertori dati autorizzati sono: DTCC Derivatives Repository Ltd. (UK), Krajowy Depozyt Wartosciowych (PL), Regis-TR S.A. (Lux) e UnaVista Ltd (UK) • ESMA sta valutando l’autorizzazione di altri repertori dati Mitigazione del rischio • Conferma puntuale: 15 marzo 2013 • Mark-to-market/Mark-to-model: 15 marzo 2013 • Riconciliazione dei contratti: 15 settembre 2013 (ESMA: per le CF e le CNF+, la prima riconciliazione su base trimestrale entro il 15 dicembre 2013) • Compressione del portafoglio: 15 settembre 2013 • Procedure per la risoluzione delle controversie: 15 settembre 2013 33 Parte III - Scadenze (3) Norme recentemente finalizzate e norme in corso di elaborazione A. da ESMA (articolo 11, comma 14, Regolamento EMIR): RTS sui contratti che abbiano un effetto diretto, sostanziale e prevedibile all’interno dell’Unione Europea e misure contro la violazione delle norme EMIR (rapporto finale rilasciato il 15 novembre u.s.) B. da ESA (ESMA/EBA/EIOPA), con riguardo a derivati OTC non compensati dalle Controparti Centrali (articolo 11, comma 15 – Regolamento EMIR): • RTS sulle procedure di gestione dei rischi di cui le CF e CNF+ devono dotarsi per uno scambio di garanzie tempestivo, accurato e con adeguata segregazione • RTS sul capitale adeguato e proporzionato che le Controparti Finanziarie devono avere per gestire il rischio non coperto da un appropriato scambio di garanzie • RTS sulle procedure che le controparti e le autorità competenti devono adottare al momento dell’applicazione delle esenzioni infragruppo da scambio di garanzie • RTS su ciò che deve essere considerato un’assenza di impedimenti pratici o giuridici al rapido trasferimento di fondi propri o al rimborso delle passività tra controparti (per qualificarsi come esenzione infragruppo da scambio di garanzie) 34 Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi né un esame esaustivo, né un parere legale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici in ordine alle singole fattispecie. © Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 2013 35
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