Statuto sociale - Coop Adriatica

statuto e
regolamentII
LA COOP SEI TU
INDICE
LO STATUTO SOCIALE
La Missione Di Coop Adriatica
4
TITOLO X
Soci finanziatori ed altri strumenti
finanziari
TITOLO I
Costituzione, sede, durata e oggetto
5
TITOLO XI
Commissione Etica
38
TITOLO II
Soci
9
TITOLO XII
Controversie
39
TITOLO XIII
Disposizioni generali
39
TITOLO XIV
Disposizioni transitorie
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IL REGOLAMENTO INTERNO
41
TITOLO I
Modalità e strumenti della
partecipazione sociale
42
TITOLO III
Capitale Sociale - Gestione Sociale
Bilancio
15
TITOLO IV
Requisiti mutualistici
19
TITOLO V
Assemblee
20
37
TITOLO VI
Organizzazione della partecipazione
sociale
27
TITOLO II
Elezione alle cariche sociali
51
TITOLO VII
Consiglio di Amministrazione
30
TITOLO III
Attivita’ Integrative
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TITOLO VIII
Collegio Sindacale
34
TITOLO IV
Disposizioni varie
56
TITOLO IX
Revisione legale dei conti
36
IL REGOLAMENTO PER ACQUISTO E
TRASFERIMENTO DI QUOTE PROPRIE 57
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statuto e
regolament
LO STATUTO SOCIALE DI COOP ADrIATICA
APPROVATO
DALL ’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
14 DICEMBRE 2013
LO STATUTO SOCIALE
LA MISSIONE DI COOP ADRIATICA
1) Fornire ai soci i prodotti e i servizi più
convenienti, sicuri e adatti al loro benessere, favorire l’educazione ai consumi.
2) Sviluppare la democrazia cooperativa
ed incrementare il patrimonio sociale.
3) Valorizzare il lavoro e l’impegno dei dipendenti.
4) Realizzare lo sviluppo e l’innovazione
dell’impresa. Ispirare ogni rapporto di
mercato ai principi di trasparenza ed
equità.
5) Realizzare la strategia della Sostenibilità per contribuire a migliorare gli
ambienti fisici ed umani in cui la Cooperativa opera. Contribuire allo sviluppo socio economico dei territori in cui
opera.
6) Rafforzare il ruolo del Movimento Cooperativo.
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TITOLO I · Costituzione, sede, durata e oggetto
Articolo 1 DENOMINAZIONE, SEDE
E’ costituita, con sede in Castenaso (Bologna), una Società Cooperativa di consumatori sotto la denominazione di “COOP ADRIATICA” Società Cooperativa a responsabilità limitata.
La Cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici, senza fini di
speculazione privata, previsti dall’art. 45 della Costituzione.
La Cooperativa aderisce, accettandone gli statuti, alla Lega Nazionale delle Cooperative
e Mutue ed alla Associazione Nazionale delle Cooperative dei Consumatori ed alle loro
strutture periferiche.
Articolo 2 SCOPO, OGGETTO
La Società si propone, in conformità ai principi accolti dall’Alleanza Cooperativa Internazionale, di cooperare attivamente in tutti i modi possibili con gli altri enti cooperativi su scala
locale, nazionale ed internazionale per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci
e della collettività, ispirandosi ai criteri della sostenibilità e ai principi fissati dalla missione
sociale, in coerenza con gli scopi previsti dallo statuto.
La Cooperativa, applicando i principi di mutualità, intende perseguire in specie e senza
finalità speculative i seguenti scopi:
a assolvere la funzione sociale di difesa del bilancio familiare dei soci e dei non soci, fornendo loro beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili ed orientando
i consumatori nell’acquisto di prodotti che offrano maggiori garanzie di qualità/sicurezza e di prezzo evitando gli sprechi nei consumi;
b sviluppare lo spirito di solidarietà dei consumatori soci e non, delle loro famiglie e dei
lavoratori anche tramite l’organizzazione del tempo libero e la promozione ed organizzazione di attività e servizi culturali, ricreativi e socialmente utili;
c tutelare gli interessi dei consumatori, la loro salute e sicurezza anche accrescendone e
migliorandone l’informazione e l’educazione attraverso apposite iniziative, promuovendo altresì iniziative volte a soluzioni mutualistiche nell’ambito della sanità e dell’assi5
LO STATUTO SOCIALE
stenza;
d contribuire alla difesa dell’ambiente promuovendo e sostenendo iniziative in tal senso,
improntando il proprio agire al rispetto di quanto previsto dalle norme in materia di
prevenzione degli inquinamenti e dalla legislazione ambientale applicabile alle attività
aziendali;
e promuovere e favorire il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione, anche a livello internazionale;
f sostenere e favorire lo sviluppo di un sempre maggiore spirito di previdenza dei soci e
tutelare il loro risparmio, promuovendo iniziative atte alla fruizione da parte dei soci di
servizi di natura assicurativa e finanziaria;
g promuovere lo sviluppo dello scambio mutualistico verso nuovi bisogni di consumo dei
soci, come, a titolo esemplificativo, quello dei carburanti, dell’energia ed altre utilities
e delle comunicazioni, offrendo servizi ed attività che consentano ai consumatori soci e
non soci di ottenere beni e prestazioni di buona qualità alle migliori condizioni possibili,
nel pieno rispetto dell’ambiente e dello sviluppo delle fonti rinnovabili;
h intervenire a sostegno dei Paesi in via di sviluppo anche attraverso la promozione del
commercio equo e solidale nonchè delle categorie sociali bisognose;
i sostenere iniziative di difesa e tutela della legalità.
Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra la Cooperativa si propone di realizzare le
seguenti attività:
1 l’acquisto per la vendita al dettaglio a soci e non soci di generi alimentari e non, raggiungendo accordi con i fornitori per il rispetto di standard di qualità e sicurezza dei
prodotti;
2 la correlata promozione di una idonea attività di controllo di detta qualità e sicurezza
dei prodotti in vendita nonchè di tutela dell’ambiente avvalendosi di laboratori interni ed
esterni;
3 la produzione, manipolazione e trasformazione dei generi di consumo, merci, prodotti e
articoli di qualsiasi natura e tipo;
4 l’organizzazione dei servizi e l’erogazione ai consumatori soci e non soci delle relative
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prestazioni, mediante impianto e gestione di moderni punti di vendita, fissi o ambulanti,
trattorie, mense, impianti di distribuzione di carburante, farmacie, magazzini, laboratori e strutture per la diretta conservazione, produzione, manipolazione e trasformazione
dei generi di consumo, merci, prodotti ed articoli necessari all’approvvigionamento ed
assortimento delle gestioni sociali;
5 l’organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione, capaci di rispondere adeguatamente alle esigenze dei consumatori soci e non soci, mediante la
gestione diretta o indiretta di società aventi natura e caratteristiche ausiliari e di supporto alla vendita al dettaglio di generi alimentari e non, anche mediante l’ausilio di
mezzi informatici e/o di telefonia mobile, nonché la vendita al dettaglio di carburanti e/o
la prestazione di servizi in ambito energetico;
6 la promozione e la realizzazione di iniziative specifiche che favoriscano l’informazione,
l’educazione igienico-sanitario-alimentare del consumatore e la qualificazione dei consumi, la tutela della salute, anche mediante la promozione di iniziative mutualistiche
in ambito sanitario ed assistenziale, attraverso la salvaguardia dell’ambiente, nonchè il
sostegno di iniziative ricreative, sportive e culturali e di attività particolarmente rivolte
ai giovani;
7 l’organizzazione di iniziative di carattere turistico, come viaggi e soggiorni, mediante la
gestione diretta o indiretta di agenzie di viaggi, impianti ricettivi, come case di vacanza,
campeggi, villaggi, alberghi, trattorie, tavole calde, bar e simili;
8 la vendita all’ingrosso - usando i magazzini per il rifornimento dei suoi esercizi - ad
altre Cooperative di consumatori socie nonché a società purché controllate da essa
stessa o dalle predette Cooperative socie, nonché ad altre imprese di vendita al dettaglio, socie o terze;
9 l’istituzione di una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni. E’ pertanto rigorosamente
vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico, tranne che con gli strumenti finanziari di
7
LO STATUTO SOCIALE
cui al successivo titolo X, in quanto previsti dallo statuto della Cooperativa;
10 la promozione e il coordinamento di servizi volti a soddisfare le esigenze dei soci, oltre
che tutelarne gli interessi, relativamente al mercato assicurativo, previdenziale e degli
strumenti di natura finanziaria; l’organizzazione di servizi accessori e complementari
alla distribuzione tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’esercizio di attività di intermediazione assicurativa nonché, nei limiti consentiti dalla legge, di attività
di agente in attività finanziaria, di intermediazione di prodotti bancari e finanziari ed
altresì delle altre attività che la legge consente agli intermediari assicurativi.
In relazione all’attività mutualistica e agli interessi dei soci, nel rispetto del principio della
parità di trattamento, la Cooperativa prevede di:
1 effettuare vantaggiose offerte riservate esclusivamente ai soci ;
2 ripartire i ristorni secondo criteri stabiliti dal successivo art. 13;
3 assicurare una idonea informazione sull’attività sociale ed attivare la partecipazione
democratica dei soci alla vita della Cooperativa;
4 diffondere e rafforzare i principi della mutualità e solidarietà Cooperativa.
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di
natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie ed utili
alla realizzazione degli scopi sociali e all’espletamento dell’oggetto sociale e, comunque,
sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, come ad esempio, per sola indicazione esemplificativa: acquisire interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma,
in altre imprese, costituire società di qualsiasi tipo, comprese società per azioni, società
a responsabilità limitata o società cooperative ai sensi di legge, partecipare ad un gruppo
cooperativo paritetico ai sensi dell’art. 2545 septies C.C., contrarre mutui ipotecari passivi;
concedere prestiti anche ipotecari, beni in leasing, avalli cambiari e fidejussioni, dare adesione ad altri enti ed organismi economici, anche se a responsabilità sussidiaria o multipla
e anche con scopi consortili e fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento
cooperativo, agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito e l’assicurazione, a
coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative, mutualistiche, di promozione
cooperativa, consorziarsi anche senza creazione di uffici con attività esterna, ad altre Coo8
perative di consumatori per il coordinamento delle attività comuni, mettere a disposizione
di altre Cooperative di consumatori, anche assumendo incarico o funzione di loro commissionaria, le proprie capacità ed attrezzature di approvvigionamento e acquisto, partecipare
alla temporanea gestione di attività di altre Cooperative, affidare, qualora si renda necessario, la gestione parziale o totale delle proprie attività ad altre Cooperative, partecipare,
anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare i principi
delle mutualità e della solidarietà.
Sono espressamente escluse le attività che formano oggetto di riserva a norma delle vigenti leggi.
La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, opera prevalentemente nei confronti dei soci.
Fermo restando quanto sopra, la cooperativa potrà svolgere la propria attività anche nei
confronti di soggetti diversi dai soci.
Articolo 3 Durata
La Cooperativa ha la durata fino al 30 giugno del 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria.
TITOLO II · Soci
Articolo 4 Requisiti dei soci
I motivi ideali, sociali, economici e gli obiettivi nuovi che guidano la Cooperazione di Consumo nell’assolvimento della sua funzione di interesse pubblico, in difesa dei consumatori,
impegnano i soci a divenire i protagonisti ed i realizzatori della politica economica e sociale
della Cooperativa.
Gli artt. 29, 30, 31, 32, 33 e 34 prevedono, a tale scopo, le forme articolate di partecipazione
del socio alla vita della Cooperativa.
Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore a quello previsto dalla legge.
Possono essere soci:
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LO STATUTO SOCIALE
a tutti i consumatori aventi capacità di agire, senza distinzione di sesso, di razza, di religione o di opinioni politiche, a qualsiasi mestiere, arte o professione appartengano;
b associazioni, società con o senza personalità giuridica, imprese individuali, enti pubblici
e privati i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.
Non possono divenire soci coloro che svolgono in proprio o hanno interessenze in attività
identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa e con essa concorrenziali, che siano
suscettibili, per dimensioni e caratteristiche, di configurare un rapporto di concorrenza effettiva con la Cooperativa e di conflittualità con gli interessi e le finalità sociali della stessa.
Non potranno essere ammessi soggetti che siano già stati esclusi da soci della Cooperativa
o che abbiano esercitato il recesso per più di due volte nel corso degli ultimi 36 mesi. La
Cooperativa, trascorsi cinque anni dalla esclusione potrà rivalutare eventuali domande di
riammissione a socio, sulla base della gravità del motivo della esclusione e dell’eventuale
superamento delle cause che vi avevano dato luogo.
Articolo 5 Ammissione nuovi soci
L’aspirante socio persona fisica dovrà presentare domanda scritta di ammissione, corredata da una copia di un documento di riconoscimento, contenente le seguenti indicazioni:
a cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio se diverso dalla residenza, cittadinanza, codice fiscale o codice identificativo equipollente, estremi di un documento d’identità;
b effettiva attività di lavoro esercitata;
c ammontare della quota che intende sottoscrivere entro i limiti stabiliti dalla legge;
d impegno ad osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate
dagli organi sociali;
e la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta
nell’art. 47 del presente statuto;
La domanda di ammissione dell’aspirante socio non persona fisica, di cui alla lettera b) del
precedente articolo 4 dovrà: (i) essere sottoscritta dal legale rappresentante o da chi ne ha
i poteri, (ii) contenere, oltre alle indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma preceden10
te, anche quelle della rispettiva denominazione, sede ed attività esercitata; (iii) contenere
l’accettazione dello Statuto e l’ammontare della quota che si intende sottoscrivere, nonché
essere corredata da idonea documentazione attestante il mancato svolgimento di attività
identiche o affini a quelle svolte dalla Cooperativa e con essa concorrenziali e la sussistenza dei poteri del soggetto che formula la domanda di ammissione in nome e per conto
della società (iv) essere corredata da estratto della deliberazione dell’organo competente a
richiedere l’ammissione o da documentazione equipollente, dalla quale risulti la decisione
di richiedere l’ammissione unitamente all’accettazione dello statuto della Cooperativa e
all’ammontare della quota che si intende sottoscrivere.
Ogni aspirante socio, sia esso persona fisica o non persona fisica, contestualmente alla domanda di ammissione dovrà provvedere al versamento anticipato della quota che intende
sottoscrivere.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata la conformità della domanda con quanto previsto
nei commi precedenti, l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 4 e la inesistenza delle cause di
incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda di ammissione.
L’ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.
A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al
soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all’annotazione nel libro dei soci .
Contrariamente, la delibera di rigetto, adeguatamente motivata, dovrà essere comunicata entro sessanta giorni all’interessato, che potrà, entro i sessanta giorni successivi alla
comunicazione, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea. Quest’ultima, se non
appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte nella prima adunanza successiva.
Nel caso in cui l’Assemblea esprima voto favorevole all’accoglimento della domanda, il
Consiglio di Amministrazione si conforma alla decisione Assembleare ed ammette l’aspirante socio.
Qualora l’Assemblea si esprima anch’essa per la reiezione della domanda, o qualora sia
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LO STATUTO SOCIALE
decorso inutilmente il termine di sessanta giorni per chiedere che l’Assemblea si pronunci
sulla domanda di ammissione, dovrà essere restituita all’interessato la somma da questi
anticipata unitamente alla domanda di ammissione.
Nella relazione al bilancio il Consiglio di Amministrazione espone le determinazioni assunte in tema di ammissione di nuovi soci, illustrandone le ragioni.
Articolo 6 Obblighi dei soci
I soci sono obbligati:
a al versamento immediato sia della quota inizialmente sottoscritta - essendo la Cooperativa autorizzata a trattenere a tale titolo la somma versata dall’aspirante socio unitamente alla domanda di ammissione, sia delle successive eventuali sottoscrizioni di
aumento;
b all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente
adottate dagli organi sociali;
c a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo ed eventuale sottoposizione
a procedura di fallimento;
Inoltre sono tenuti a partecipare all’attività sociale ed a frequentare abitualmente i negozi
della Cooperativa.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci coincide con la residenza dagli
stessi dichiarata nella domanda di ammissione a socio o successivamente comunicata in
variazione.
Articolo 7 Perdita della qualità di socio
Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per recesso, esclusione, per causa di morte o per scioglimento, se il socio è persona giuridica o
comunque soggetto diverso da persona fisica.
Articolo 8 Recesso
Il recesso è ammesso, oltre che nei casi di legge:
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a per il dissenso del socio dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell’oggetto sociale;
b quando il socio trasferisce la sua residenza fuori del territorio nel quale si esplica l’attività sociale, oppure quando la Cooperativa trasferisca la propria attività fuori dell’ambito nel quale possa correntemente esplicarsi il rapporto sociale;
c per la perdita dei requisiti per l’ammissione;
d per l’impossibilità del socio a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
e per gravi, comprovati motivi.
Il recesso non può essere parziale. Il socio ha l’onere di comunicare la dichiarazione di recesso alla Cooperativa con lettera raccomandata; entro sessanta giorni dalla sua ricezione,
il Consiglio di Amministrazione la accoglie se verifica la sussistenza dei presupposti per
recedere; qualora invece ne riscontri l’insussistenza, il Consiglio non accoglie il recesso,
dandone immediata comunicazione all’interessato, il quale può attivare il procedimento arbitrale entro sessanta giorni dal ricevimento. La dichiarazione di recesso sarà annotata sul
libro dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto, sia per quanto
riguarda il rapporto sociale sia il rapporto mutualistico tra socio e Cooperativa, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Articolo 9 Esclusione
L’esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci:
a interdetti che abbiano subito una condanna penale che comporti l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità prevista dal precedente articolo 4; inabilitati o sottoposti ad amministrazione
di sostegno, se non assistiti dai soggetti appositamente individuati a tale scopo dalle
norme di legge,
b che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto o dei regolamenti od alle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
c che, senza giustificato motivo, e pur dopo formale diffida, non eseguano entro il ter13
LO STATUTO SOCIALE
mine loro fissato dal Consiglio di Amministrazione i versamenti previsti dall’art. 6 dello
statuto o il pagamento di altri loro eventuali debiti verso la Cooperativa per qualsiasi
titolo, tra cui quelli generati in sede di pagamenti non andati a buon fine;
d che commettano fatti lesivi dei diritti della Cooperativa o che arrechino danni morali o
reputazionali alla stessa in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo; in particolare ed a titolo esemplificativo, saranno considerati tali in ragione della gravità dell’evento o della
sua reiterazione, i comportamenti di accaparramento delle merci da parte dei soci, in
quanto tali condotte rechino pregiudizio al diritto di tutti i consumatori soci e non soci di
poter usufruire delle offerte commerciali, e le condotte di taccheggio, furto, sottrazione
dei beni esposti alla vendita;
e che, trattandosi dei soci di cui alla lettera b) dell’articolo 4, abbiano deliberato il proprio
scioglimento o si trovino in stato di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa o
soggetti ad altre procedure concorsuali o liquidatorie;
f che non abbiano comunicato il cambio di indirizzo rendendosi irreperibili per un periodo
superiore a dodici mesi; sarà considerato irreperibile il socio qualora sia restituita al
mittente, perché il destinatario risulta sconosciuto all’indirizzo indicato, qualunque comunicazione inviata a mezzo posta all’indirizzo risultante dalla domanda di ammissione
a socio o a quello da ultimo comunicato dal socio alla Cooperativa;
g che svolgano o tentino di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.
Lo scioglimento del rapporto sociale e del rapporto mutualistico nei confronti del socio
escluso ha effetto con l’annotazione del provvedimento nel libro soci.
Articolo 10 Controversie in materia di recesso ed esclusione
Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai
soci interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro le predette deliberazioni i soci possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione, attivare il procedimento
arbitrale.
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Articolo 11 Diritti conseguenti a recesso, esclusione, morte del socio
I soci receduti o esclusi o gli eredi di quelli deceduti, hanno diritto al rimborso delle quote
di capitale effettivamente versate ed eventualmente rivalutate.
Gli eredi del socio defunto che siano provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Cooperativa, potranno fare richiesta di subentrare nella quota del socio deceduto; in caso di pluralità
di eredi i soci dovranno nominare un rappresentante comune, salvo che la cooperativa consenta la divisione della quota tra i soci.
Il rimborso avviene sulla base del bilancio di esercizio in cui i fatti risolutivi del rapporto si
sono verificati, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di
ogni proprio eventuale credito.
Il pagamento deve essere corrisposto entro centottanta giorni dalla data di approvazione
del bilancio ed il relativo diritto si prescrive decorsi cinque anni dalla medesima data.
Le quote non rimborsate e per cui sia maturata prescrizione saranno accantonate nel fondo di riserva indivisibile.
I soci receduti o esclusi possono essere riammessi alla Cooperativa nei limiti di quanto
previsto al precedente art. 4.
Nella domanda di eventuale riammissione dovrà essere espressamente dichiarato il superamento delle cause del precedente recesso o della esclusione.
TITOLO III · Capitale Sociale, Gestione Sociale, Bilancio
Articolo 12 Capitale sociale, quota, trasferimento della quota
Il capitale sociale è variabile ed illimitato ed è costituito dall’ammontare complessivo delle
quote sottoscritte e versate dai soci.
Le quote sono sempre nominative; esse non possono essere sottoposte ad esecuzione da
parte di terzi, a pegno o altro vincolo a favore di terzi, con effetto verso la Cooperativa durante la vita della medesima.
La quota di ciascun socio, persona fisica, non potrà essere inferiore al limite minimo e
superiore al limite massimo stabilito dalla legge.
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LO STATUTO SOCIALE
Le quote possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa, previa autorizzazione del
Consiglio di Amministrazione, ad altri soci od anche a persone che, possedendo i requisisti
prescritti per l’ammissione, presentino domanda di ammissione a socio.
Il socio che intende procedervi deve darne comunicazione con lettera raccomandata al
Consiglio di Amministrazione, che deve comunicare la propria decisione all’interessato entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la quota e la
società deve iscrivere il nuovo socio che abbia i requisiti necessari.
Avverso il provvedimento motivato di diniego comunicato entro sessanta giorni dalla richiesta, il socio potrà attivare entro sessanta giorni il procedimento arbitrale.
L’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione è condizionata, per la cessione ad altri
soci, all’accertamento che le quote dei soci cessionari non abbiano a superare, per effetto
della cessione, l’ammontare massimo stabilito dalla legge, e, per la cessione ad aspiranti
soci, alla deliberazione di ammissione dei medesimi, previo accertamento del possesso dei
requisiti e della inesistenza delle cause di incompatibilità rispettivamente indicati nell’art. 4.
Articolo 13 Ristorno
L’Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la restituzione,
a titolo di ristorno, di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per gli acquisti di beni
effettuati nell’anno; i ristorni potranno essere ripartiti tra i soci, sia in ragione del volume
degli acquisti effettuati, sia in ragione della qualità dello scambio mutualistico; l’Assemblea della Cooperativa potrà stabilire, anche con un apposito Regolamento, quali siano i
parametri significativi di qualità dello scambio mutualistico rilevanti ai fini della distribuzione del ristorno, identificandoli, ad esempio, nelle caratteristiche dei beni acquistati o in
specifiche merceologie, ovvero considerando altri elementi significativi del rapporto tra il
socio e la cooperativa.
Allo stesso modo e con le stesse condizioni e limiti, la suddetta delibera Assembleare può
operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente comma operato
dagli amministratori in sede di predisposizione del progetto di bilancio.
La Cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi
16
all’attività svolta con i soci.
Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l’avanzo
di gestione - misurabile dal risultato della gestione ordinaria - che la Cooperativa ha conseguito nell’anno dall’attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate. L’Assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in tutto o in parte, mediante l’aumento
proporzionale della singola quota fermo il limite massimo di valore previsto dalla legge.
Qualora la quota di ristorno non venga ritirata dal socio entro il termine stabilito dall’Assemblea, sarà destinata ad aumento della quota sociale del medesimo socio.
Articolo 14 Bilancio
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve
essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla
chiusura dell’esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed
all’oggetto della Cooperativa, entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione
sulla gestione.
Gli amministratori nella relazione sulla gestione – ed i sindaci nella loro relazione ex art.
2429 C.C. - indicano i criteri seguiti nella gestione sociale in funzione delle finalità statutarie ed in particolare per il conseguimento dello scopo mutualistico.
Gli amministratori nella nota integrativa – ed i sindaci nella loro relazione ex art. 2429
C.C. - hanno l’onere di documentare la condizione di prevalenza cioè lo svolgimento della attività della Cooperativa prevalentemente in favore dei soci consumatori, evidenziando
contabilmente che i ricavi dalle vendite dei beni ai soci sono superiori al 50% del totale dei
ricavi delle vendite ai sensi dell’art. 2425 C.C., primo comma, punto A1.
Articolo 15 Destinazione degli utili
L’Assemblea che approva il bilancio delibera sugli utili annuali destinandoli:
a non meno del trenta per cento alla riserva legale;
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LO STATUTO SOCIALE
b ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti ai sensi dell’art. 11 Legge 31 Gennaio 1992 n. 59 nella misura di Legge;
c la parte restante potrà essere destinata a discrezione dell’Assemblea come segue:
1 una quota per dividendo del capitale sociale in misura non eccedente i limiti di legge
per il mantenimento delle agevolazioni fiscali;
2 una quota di aumento gratuito del capitale sociale effettuato ai sensi dell’art. 7, Legge 59/92.
3 una quota ripartita a titolo di ristorno fra i soci secondo le condizioni e le modalità
previste dal precedente articolo 13;
4 una quota alla riserva straordinaria, nei limiti degli utili distribuibili, la cui destinazione sarà, nei limiti e alle condizioni di legge, l’impiego per l’acquisto delle quote proprie.
L’Assemblea può deliberare che il dividendo di cui alla lettera c) punto 1 venga destinato,
in tutto o in parte, ad aumento della quota sociale sino al limite massimo stabilito dalla
legge; che in deroga a quanto previsto ai precedenti commi, ferma restando comunque la
destinazione di cui alle lettere a) e b), la totalità dei residui attivi venga devoluta alla riserva
straordinaria o ad ogni altra riserva prevista dalla legge.
Articolo 16 Acquisto quote proprie
L’Assemblea ordinaria può costituire – utilizzando anche in parte la quota degli utili distribuibili di cui al precedente art. 15. c.1 - un fondo di riserva per l’acquisto delle quote
proprie il cui ammontare complessivo non può mai essere superiore alla somma del valore
nominale, comprensivo delle eventuali rivalutazioni gratuite, nonché dell’eventuale ristorno di cui al precedente art. 13, delle quote delle quali è ammesso l’acquisto. L’acquisto di
quote proprie è disciplinato da apposito Regolamento approvato dall’ Assemblea Ordinaria
dei soci.
Alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dall’apposito Regolamento, gli amministratori possono acquistare quote, e non frazioni di esse, della Cooperativa. L’acquisto può avere luogo solo per un prezzo pari al valore nominale delle quote
comprensivo delle eventuali rivalutazioni gratuite, nonché dell’eventuale ristorno di cui al
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precedente art. 13 e comunque nei limiti dell’ammontare del fondo di riserva di cui al comma precedente. Le quote della Cooperativa, di proprietà della medesima, non attribuiscono
il diritto di voto, fino a quando non vengano cedute a terzi.
TITOLO IV · Requisiti mutualistici
Articolo 17 Divieto di distribuire dividendi
E’ vietata la distribuzione dei dividendi in misura superiore al limite massimo di legge per
il mantenimento delle agevolazioni fiscali.
Articolo 18 Divieto di remunerazione di strumenti finanziari
E’ vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in
misura superiore al limite massimo di legge per il mantenimento delle agevolazioni fiscali.
Articolo 19 Divieto di distribuzione di riserve
E’ vietata la ripartizione delle riserve fra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all’atto del suo scioglimento anche ai fini e per gli effetti di cui
all’art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904.
Articolo 20 Obbligo di devoluzione
In caso di scioglimento della Cooperativa, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
capitale sociale effettivamente versato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere
devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione.
Le clausole mutualistiche di cui al presente articolo e di cui ai precedenti artt. 17, 18, e 19
sono inderogabili e devono essere di fatto osservate; la loro modifica o soppressione è deliberata dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza di due terzi
dei voti dei soci presenti o rappresentati.
19
LO STATUTO SOCIALE
TITOLO V · Assemblee
Articolo 21 Convocazione
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Ricorrendo i casi previsti dalla legge le Assemblee sono altresì generali e separate.
L’Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.
La loro convocazione deve essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione mediante
avviso contenente:
a l’elenco delle materie da trattare;
b il luogo nel territorio nazionale in cui si terrà la riunione;
c la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, la quale ultima dovrà tenersi
almeno ventiquattro ore dopo la prima.
Verificandosi la condizione prevista dal successivo art. 26, l’avviso di convocazione deve
contenere altresì l’indicazione del luogo in cui si svolgeranno le singole Assemblee separate ed il luogo in cui si svolgerà l’Assemblea generale, la data e l’ora della prima e della
seconda convocazione, delle une e dell’altra Assemblea.
L’avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana oppure sul quotidiano “la Repubblica” almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione.
Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta ad una delle forme
di convocazione obbligatorie stabilite nel precedente comma, usare qualunque altra forma
di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle Assemblee.
Articolo 22 Competenza
L’Assemblea ordinaria:
1 approva il bilancio;
2 nomina e revoca gli amministratori;
3 nomina altresì i componenti della Commissione Elettorale che formerà la lista degli
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amministratori da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
4 nomina e revoca i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso ad essi spettante;
5 conferisce l’incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale, al soggetto al quale
è demandato la revisione legale dei conti, provvede alla sua revoca e determina il compenso ad esso spettante;
6 determina la misura del compenso da corrispondersi agli amministratori per la loro
attività collegiale;
7 approva i regolamenti previsti nel presente statuto;
8 approva, con le maggioranze previste per l’Assemblea Straordinaria, i regolamenti che
determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la
società e i soci;
9 delibera sull’azione di responsabilità contro gli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
10 delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.
Essa deve essere convocata:
a) almeno una volta all’anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale o nell’eventuale termine successivo, secondo quanto previsto nel precedente
art. 14;
b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
c) dal Collegio Sindacale nei casi previsti dall’art. 2406 del C.C.;
d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il dieci per cento dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta
ovvero di due terzi dei Consigli delle Zone, limitatamente alle materie di loro competenza. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali
l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base
di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L’Assemblea è straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare: sulle modificazioni
21
LO STATUTO SOCIALE
dell’atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata della società, sul suo scioglimento e sulla nomina, la revoca e la indicazione dei poteri dei liquidatori e su ogni altra
materia attribuita dalla legge alla sua competenza ad eccezione delle seguenti materie
espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis C.C.; l’istituzione o la
soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la
rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il
trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
In tutti gli altri casi l’Assemblea è ordinaria.
Articolo 23 Quorum costitutivi e deliberativi
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria e l’Assemblea straordinaria sono regolarmente costituite, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi
diritto al voto. Esse deliberano validamente a maggioranza assoluta dei voti.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria e l’Assemblea straordinaria sono regolarmente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto
al voto. Esse deliberano validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o
rappresentati, su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.
E’ fatta salva la deliberazione dell’Assemblea straordinaria sull’anticipato scioglimento e
sulla liquidazione della società, per la quale occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, od il voto favorevole dei tre quinti dei presenti
o rappresentanti aventi diritto al voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea generale non conformi alla legge o al presente statuto
possono essere impugnate ai sensi dell’art. 2377 C.C. dagli amministratori, dal Collegio
Sindacale nonché dai soci assenti, dissenzienti od astenuti purché rappresentino almeno il
cinque per cento dei soci.
Le deliberazioni dell’Assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell’art. 2377
C.C. anche dai soci assenti e dissenzienti nelle Assemblee separate quando, senza i voti
espressi dai delegati nelle Assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la
22
maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.
Le deliberazioni delle Assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle dell’Assemblea generale a cui sono preordinate.
Articolo 24 Intervento, Voto
Per le votazioni si procederà con voto palese mediante il sistema per alzata di mano o per
alzata o seduta di persona. Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultano iscritti
nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
Ogni socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della quota posseduta.
Ad ogni Ente socio è attribuito un solo voto, se la quota versata non supera il massimo stabilito dalla legge per i soci persone fisiche, e n. cinque voti se la quota versata, qualunque
sia il suo ammontare, superi questo limite.
Articolo 25 Rappresentanza
Il socio persona fisica può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro socio, avente diritto
di voto mediante delega scritta: ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque
soci con deleghe separate per ognuno di essi.
Le deleghe devono essere menzionate nel processo verbale dell’Assemblea e conservate
fra gli atti sociali. Le deleghe non devono essere lette in Assemblea, neppure se vi sia una
espressa richiesta.
La delega non può essere rilasciata in bianco ma deve contenere il nome del rappresentante e di un sostituto, che può sostituire il primo solo quando sia impossibilitato a presenziare
all’Assemblea; non possono essere delegati gli amministratori, i sindaci della Cooperativa
o di società da essa controllate nè gli altri soggetti indicati all’art. 2372 C.C..
La delega è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.
Gli Enti partecipano alle Assemblee a mezzo dei loro legali rappresentanti i quali, previa
deliberazione consiliare (in caso di organo amministrativo collegiale), possono a loro volta
conferire apposita delega sia al legale rappresentante o al delegato di altro Ente socio,
23
LO STATUTO SOCIALE
sia ad un altro socio persona fisica. La delega, con unito un estratto della deliberazione
consiliare (se necessaria ai sensi di quanto precede) dell’Ente di provenienza, dovrà essere
consegnata al Presidente dell’Assemblea e dovrà essere conservata agli atti della società.
Gli organi di tutela e rappresentanza della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e
dell’Associazione Nazionale delle Cooperative dei Consumatori e i loro organismi provinciali e regionali possono assistere, con propri rappresentanti, ai lavori delle Assemblee,
senza diritto di voto.
Articolo 26 Assemblee separate
Verificandosi le condizioni previste dall’art. 2540 C.C., l’Assemblea generale deve essere
preceduta dalle Assemblee separate tenute nell’ambito dei Distretti.
Qualora ai Distretti faccia capo un numero elevato di soci residenti in un ampio territorio,
il Consiglio di Amministrazione può convocare più Assemblee separate nell’ambito del Distretto medesimo, nelle località sede di servizi o di attività della Cooperativa, che abbiano
iscritto un numero di almeno duecento soci aventi diritto al voto; in ogni caso, si dovrà far
sì che venga tenuta almeno un’Assemblea separata in ogni Zona.
Per tale convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:
a le Assemblee separate devono essere convocate con le modalità previste dall’art. 21;
b le date di convocazione per le singole Assemblee separate potranno essere diverse per
ognuna di esse, comunque, la data dell’ultima deve precedere di almeno otto giorni
quella fissata per la convocazione dell’Assemblea generale;
c nell’avviso dovrà essere esplicitamente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell’Assemblea
generale e per eleggere i delegati che parteciperanno a quell’Assemblea. Le formalità
di convocazione, di costituzione e di deliberazione delle Assemblee separate sono quelle previste negli articoli precedenti del presente statuto, in quanto compatibili.
Ogni socio può farsi rappresentare alle Assemblee solo da un altro socio che abbia diritto
di partecipare in quell’Assemblea.
Qualora nel Distretto si tengano più Assemblee separate, il socio ha diritto di parteciparvi
24
e di intervenirvi, mentre il medesimo potrà esprimere il proprio diritto di voto in una sola
di esse.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, uno degli amministratori
appositamente designato dallo stesso potranno assistere a ciascuna Assemblea separata,
senza diritto di voto.
Ogni Assemblea separata elegge al proprio interno i delegati per l’Assemblea Generale,
garantendo la proporzionale rappresentanza delle minoranze da essa espressa.
I delegati, devono essere soci; il numero dei delegati sarà stabilito secondo un criterio proporzionale rispetto ai soci presenti o rappresentati, da fissare in un intervallo di rapporto
compreso tra 40 a 120 soci presenti o rappresentati per delegato da nominare; la misura di
tale proporzione – entro il suddetto intervallo - verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione insieme con la convocazione dell’Assemblea, in relazione al numero dei soci della
cooperativa e tenendo conto dell’esigenza di consentire un’adeguata rappresentanza della
base sociale.
I processi verbali delle Assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all’unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza
e di astensione per ogni deliberazione presa.
L’Assemblea generale è costituita dai delegati delle Assemblee separate, i quali rappresentano il numero dei soci in esse presenti o rappresentati. I delegati all’Assemblea generale
sono strettamente vincolati ad esprimere per ogni deliberazione da adottare il loro voto
secondo il mandato ricevuto rispettivamente ed in misura proporzionale dalla maggioranza
e dalla minoranza dell’Assemblea separata che li ha eletti.
Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati delle Assemblee separate
condiziona la validità dell’Assemblea generale in prima convocazione o in seconda convocazione.
Per ogni deliberazione dell’Assemblea generale il computo dei voti sarà fatto tenendo conto
dei voti di ciascuna deliberazione dell’Assemblea separata risultanti dai verbali, sottoscritti
dal Presidente e dal segretario. Solo nel caso in cui all’Assemblea generale il conteggio
dei voti, validamente espressi nelle Assemblee separate portasse alla parità di pronuncia25
LO STATUTO SOCIALE
menti favorevoli o contrari, al fine di determinare una maggioranza sulle deliberazioni in
oggetto, i delegati potranno considerarsi sciolti dal vincolo del mandato avuto.
Articolo 27 Presidenza dell’Assemblea
L’Assemblea in sede ordinaria e in sede straordinaria è presieduta dal Presidente eletto
dall’Assemblea stessa.
L’Assemblea nomina un segretario anche nella persona di un impiegato non socio, e due o
più scrutatori fra i soci intervenuti; le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto
dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori.
Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei soci presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio che funge da
segretario della medesima.
Articolo 28 Commissione elettorale
La Commissione Elettorale è un organo di emanazione Assembleare, è composta da soci
della Cooperativa e resta in carica per un triennio.
Il suo compito è di presentare la lista dei nuovi amministratori, la lista della Commissione
Etica e la lista del Collegio Sindacale da sottoporre al voto dell’ Assemblea.
La Commissione Elettorale provvede a sostituire mediante cooptazione i suoi componenti
che cessino per qualunque motivo; il commissario cosi nominato dura in carica sino alla
prima Assemblea successiva.
Il numero dei componenti, le modalità di funzionamento ed i criteri ai quali dovrà attenersi
nella scelta verranno stabiliti dall’Assemblea nel regolamento, salve le limitazioni poste nel
successivo ad. 35, comma 2°, del presente statuto.
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TITOLO VI · Organizzazione della partecipazione sociale
Articolo 29 Zone e Distretti
La Cooperativa, per favorire e promuovere la partecipazione dei soci alla vita associativa,
istituisce apposite istanze organizzative che, mettendosi in rapporto con gli organi istituzionali della cooperativa, possano contribuire all’indirizzo della sua attività in sintonia con
le esigenze e la volontà del corpo sociale: tali istanze organizzative sono le Zone, i Distretti
ed il Forum della rappresentanza sociale.
I soci della Cooperativa sono riuniti in Zone, la cui disciplina è prevista nel Regolamento.
La Zona opera attraverso l’Assemblea ed il Consiglio di Zona ed il Presidente di Zona; essa
assolve alle proprie funzioni nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento.
Le Zone sono raggruppate in Distretti, che sono un’ulteriore articolazione dell’ organizzazione sociale dei soci, le cui funzioni sono anch’esse previste e disciplinate dal Regolamento.
I Presidenti delle Zone e dei Distretti si riuniscono nel Forum della rappresentanza sociale,
con le prerogative e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
Articolo 30 Finalità
Attraverso le Zone ed i Distretti i soci perseguono gli obiettivi e tendono a realizzare i principi propri della cooperazione, secondo quanto stabilito dall’art. 2 del presente statuto. La
organizzazione dei soci per Zone e Distretti ha inoltre lo scopo:
a di mantenere vivo e consolidare tra i soci il vincolo associativo proprio dell’organizzazione cooperativa;
b di instaurare e consolidare i rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la
collettività dei soci;
c di sollecitare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci alla vita dell’impresa cooperativa, in particolare per quanto attiene alla definizione delle politiche sociali e del bilancio di sostenibilità;
d di contribuire alla divulgazione dell’idea della mutualità cooperativa;
27
LO STATUTO SOCIALE
e di facilitare la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee separate e la discussione
delle materie da esse trattate.
Articolo 31 Composizione delle Zone
Ciascuna Zona comprende soci in numero non inferiore a diecimila, residenti nel territorio
delimitato dal Consiglio di Amministrazione.
Qualora il numero dei soci scenda al di sotto di diecimila unità, è facoltà del Consiglio di
Amministrazione di incorporare la Zona in un’altra tra le più vicine.
Articolo 32 Libro delle adunanze
Per ogni Zona deve essere tenuto il libro delle adunanze delle Assemblee, sul quale dovranno essere trascritti i verbali delle Assemblee separate di cui all’art. 2540 C.C., anche
se redatti per atto pubblico.
Articolo 33 Assemblea di Zona
L’Assemblea di Zona è convocata per la trattazione delle materie di interesse sociale e per
esprimere pareri o per sottoporre proposte al Consiglio di Amministrazione, in relazione
all’attività d’impresa nella località di competenza della Zona stessa.
Qualora la Zona sia composta da un numero elevato di soci, il Consiglio di Zona può convocare più Assemblee nell’ambito della Zona medesima, nelle località sedi di servizi o di
attività della Cooperativa.
La data e l’ordine del giorno dell’Assemblea sono fissati dal Presidente del Consiglio di
Zona. Qualora la richiesta provenga dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in considerazione dell’importanza e dell’urgenza degli argomenti da discutere, il Presidente del
consiglio di Zona deve comunque convocare l’Assemblea, entro otto giorni dalla richiesta.
La convocazione viene fatta con avviso affisso almeno otto giorni prima della data di prima
convocazione nei punti vendita presenti nel territorio della Zona.
Hanno diritto di assistere all’Assemblea e di partecipare alla sua discussione anche i membri o i delegati del Consiglio di Amministrazione, ancorché non appartenenti alla Zona, e gli
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organi di rappresentanza e tutela della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e dell’Associazione Nazionale delle Cooperative dei Consumatori e delle loro strutture periferiche.
Articolo 34 Consiglio di zona
Ogni Zona è diretta da un Consiglio di Zona.
I compiti del Consiglio, l’ordinamento e il funzionamento, il metodo di elezione e il numero
dei suoi componenti sono disciplinati da apposito regolamento, approvato dall’Assemblea
dei soci.
Le attività della Zona sono coordinate dal Presidente del Consiglio di Zona; il Regolamento
definisce le modalità di nomina ed i compiti dello stesso.
Articolo 34 Bis I Distretti
Il Consiglio di Amministrazione determina l’ulteriore ambito dei Distretti, nei quali sono
raggruppate più Zone, secondo criteri di omogeneità territoriale.
I Distretti hanno la funzione di coordinare le attività delle Zone e di rappresentarne le istanze sia all’interno della organizzazione istituzionale della cooperativa, sia nei rapporti sul
territorio di competenza.
Essi sono presieduti da un Presidente del Distretto, di cui il Regolamento stabilisce modalità di nomina e funzioni.
Articolo 34 Ter Forum della rappresentanza sociale
Il Forum della rappresentanza sociale è la riunione dei Presidenti delle Zone e dei distretti.
Esso ha funzioni consultive e propositive secondo quanto sarà meglio disciplinato dal Regolamento, che ne determinerà anche le regole di funzionamento; ha, altresì, la prerogativa di cui al successivo art. 37.
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LO STATUTO SOCIALE
TITOLO VII · Consiglio di Amministrazione
Articolo 35 Nomina, Composizione, Durata
Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri, da determinarsi
dall’Assemblea e comunque non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque.
Gli amministratori sono eletti tra i soci cooperatori, tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, che siano iscritti a libro soci da almeno tre anni, che abbiano versato la quota sottoscritta e che non abbiano comunque debiti verso la Cooperativa; alla loro
elezione si procede secondo il criterio di lista, secondo i criteri di presentazione fissati dal
Regolamento, che stabilisce le modalità di presentazione delle liste e la loro composizione.
Il mandato degli amministratori ha durata di tre esercizi e scade alla data dell’Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; gli
amministratori sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi, computandosi a
tali effetti i soli mandati di tre esercizi ciascuno.
Tale limite può essere straordinariamente derogato dall’Assemblea in relazione alla nomina di singoli amministratori, ove per specifiche e obiettive circostanze si debba ritenere tale
deroga opportuna nell’interesse della società; la deroga potrà essere deliberata sulla base
di una proposta della Commissione Elettorale, espressamente motivata in tal senso, che
sul punto si deve esprimere con una maggioranza favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.
Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di svolgere le attività di cui all’art.
2390 comma 1 C.C., gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero,
complessità ed onerosità dell’impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l’espletamento delle funzioni amministrative.
Entro trenta giorni i consiglieri nominati procedono all’accettazione della carica, cui consegue l’iscrizione nel registro delle imprese.
Articolo 36 Amministratori delegati
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo interno il Presidente e il Vice Presidente.
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Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte
delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori oppure ad un Comitato Esecutivo
composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di amministratori fissato dal
Consiglio di Amministrazione, dettando nel contempo contenuti, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega, ferma restando la possibilità di impartire direttive o di avocare
a sé operazioni pur rientranti nella delega.
Una speciale delega può essere prevista per gli amministratori Presidenti di Distretto.
Gli Amministratori con poteri delegati dovranno rendere conto del loro operato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre che al Consiglio di Amministrazione.
Non possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione, oltre le materie previste
dall’art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le
decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
Articolo 37 Riunioni
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, almeno una volta ogni bimestre ed è convocato dal Presidente, il quale coordina i lavori
del Consiglio e provvede affinché vengano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle
materie all’ordine del giorno. Si riunisce altresì tutte le volte che il Presidente lo ritenga
necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto degli amministratori o dal Forum della rappresentanza sociale con decisione di 2/3 dei suoi componenti,
i quali dovranno indicare nella richiesta le materie da trattare.
L’avviso di convocazione contenente gli argomenti da porre all’ordine del giorno va spedito
anche ai sindaci effettivi non meno di due giorni prima dell’adunanza.
E’ comunicato per lettera e, nei casi urgenti, può essere trasmesso a mezzo di messo, di
telegramma o in via telematica, in modo che amministratori e sindaci effettivi siano informati della riunione almeno un giorno prima.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese, per voto palese, a maggioranza assoluta dei voti degli
amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
31
LO STATUTO SOCIALE
Nelle deliberazioni concernenti l’ammissione di nuovi soci, il recesso, l’esclusione e il trasferimento della quota la presenza dei componenti alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; il Consiglio, con apposita delibera, può estendere tale
facoltà ad altre materie.
Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audio-video conferenza o in
sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
a che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che
provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta
la riunione in detto luogo;
b che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti,
regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c che sia consentito al soggetto verbalizzante ed a tutti gli intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d che sia consentito agli intervenuti di riconoscere ed identificare tutti gli altri, ascoltare
gli interventi, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
e che siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i
luoghi audio-video collegati a cura della società.
Articolo 38 Competenza
Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva di tutti i poteri per la gestione
della Cooperativa; gli spetta fra l’altro, a titolo esemplificativo:
a curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b redigere i bilanci e indicare specificamente nella relazione sulla gestione sociale, i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con i caratteri cooperativi della società, ai sensi dell’art. 2 comma 1°, legge 31 gennaio 1992, n. 59;
c documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio;
d illustrare, nella relazione al bilancio, le determinazioni assunte nell’ammissione di
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nuovi soci e le relative ragioni;
e compilare i regolamenti previsti dal presente statuto, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
f deliberare su tutti gli atti ed i contratti nei quali la Cooperativa assume obbligazioni nei
confronti dei terzi per la gestione sociale. A titolo esemplificativo può stipulare mutui
ipotecari delegando di volta in volta il Presidente o altro dei propri membri per l’esecuzione delle formalità necessarie; deliberare l’assunzione delle interessenze, delle
partecipazioni, delle adesioni ad Enti, ad associazioni ed a consorzi; deliberare sull’istituzione di succursali, agenzie, negozi, magazzini di deposito, di distribuzione e simili e
comunque su tutti gli atti necessari al conseguimento dell’oggetto sociale, nonché su
tutti gli atti e le operazioni di cui all’art. 2 del presente statuto;
g autorizzare il conferimento di procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall’art. 39 del presente statuto;
nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni;
conferire deleghe al personale definendo l’ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i
compiti e le responsabilità che ne conseguono;
h assumere e licenziare il personale fissandone le mansioni e le retribuzioni;
i deliberare circa l’ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;
l determinare, previo parere del Collegio Sindacale, la remunerazione, i compensi e il
rimborso spese degli amministratori investiti di particolari cariche o di incarichi sociali
continuativi;
m provvedere, ai sensi dell’art. 2386 C.C., alla sostituzione dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso dell’esercizio, sulla base delle candidature presentate dalla
Commissione Elettorale.
Al Consiglio di Amministrazione sono delegati i poteri di deliberare sulle materie di cui agli
art. 152, 161, 187, e 214 della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), in sostituzione
dell’Assemblea straordinaria dei soci.
Delibera, inoltre, per espressa previsione del presente statuto, sulla fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis C.C., sull’istituzione o la soppressione di sedi seconda33
LO STATUTO SOCIALE
rie, sulla indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società,
sugli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, sul trasferimento della sede
sociale nel territorio nazionale.
Articolo 39 Rappresentanza
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.
Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,
pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque
grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare, anche mediante
procura notarile, i poteri a lui attribuiti con delibera consiliare, in tutto o in parte, ad uno o
più amministratori, o a terzi, nonché ad impiegati della Cooperativa; può altresì, sempre
previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, rilasciare procure ai Presidenti di
Zona per il compimento di specifici atti connessi al loro incarico.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice
Presidente.
Articolo 40 Direttori generali
Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, anche tra non
soci, determinandone i compiti, i poteri e la retribuzione.
TITOLO VIII · Collegio Sindacale
Articolo 41 Nomina, composizione, durata
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea.
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Almeno un componente effettivo ed un supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; se i rimanenti non
sono iscritti nel predetto registro devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali
individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in
materie economiche o giuridiche.
Il Presidente del Collegio è nominato dall’Assemblea.
I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione dei sindaci
per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio viene ricostituito.
I sindaci sono rieleggibili.
Il loro emolumento per il triennio è determinato dalla Assemblea all’atto della nomina.
Ferme restando le cause di ineleggibilità e decadenza di legge, i sindaci non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell’impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l’espletamento delle loro funzioni.
Articolo 42 Competenza, riunioni
Il Collegio Sindacale, che ha le attribuzioni ed i doveri stabiliti dalla legge, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei
sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci devono, inoltre, assistere
alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
Il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione, vigila sull’osservanza delle leggi e del
presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo funzionamento.
I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezioni e di controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quant’altro stabilito dalla
legge.
Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell’apposito libro.
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LO STATUTO SOCIALE
TITOLO IX · Revisione legale dei conti
Articolo 43 Incarico, durata, revoca
La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’Assemblea della Cooperativa, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce
l’incarico, che ha la durata prevista dalla legge, e determina il corrispettivo spettante al
revisore o alla società di revisione per l’intero periodo.
La revoca può essere disposta per giusta causa da parte dell’Assemblea che provvede contestualmente a conferire l’incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione
legale secondo le modalità di cui al precedente comma. Non costituisce giusta causa di
revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di
revisione.
Articolo 44 Funzioni di revisione legale dei conti
Il soggetto cui è attribuito la funzione di revisione legale dei conti, svolta in conformità ai
principi di revisione conformi a quelli emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e raccomandati da Consob, fino all’adozione dei principi di
revisione di cui all’art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:
a verifica periodicamente la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
b verifica altresì se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle
norme che li disciplinano;
c esprime un giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato con apposita relazione.
Il soggetto che esercita la revisione legale dei conti può chiedere al Consiglio di Amministrazione documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni. Il Collegio
Sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.
36
TITOLO X · Soci finanziatori ed altri strumenti finanziari
Articolo 45 Soci finanziatori ed altri strumenti finanziari
Ferme restando le disposizioni dei precedenti titoli II e IV, la Cooperativa può:
a ai sensi dell’art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, ammettere soci sovventori, ai
quali può essere attribuito sino ad un quinto dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati nelle Assemblee; ciascun socio sovventore può esprimere non più
di cinque voti. Ai soci sovventori è riservata la nomina di amministratori e sindaci, anche
supplenti, in misura non eccedente un quinto.
b Emettere azioni di partecipazione cooperativa, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 31
gennaio 1992 n. 59.
c Ai sensi dell’art. 2410 e seguenti C.C., emettere, con delibera del Consiglio di Amministrazione, obbligazioni nei limiti del capitale versato e delle riserve risultanti dall’ultimo
bilancio approvato. La delibera altresì dispone l’importo complessivo dell’emissione, il
numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario, le modalità di circolazione, rendimento, corresponsione degli interessi e di rimborso al termine stabilito per
la scadenza.
d Emettere, con delibera dell’Assemblea straordinaria, gli strumenti finanziari di cui
all’art. 2526 C.C., determinandone contenuto e modalità di emissione e sottoscrizione;
ai soci finanziatori che li sottoscriveranno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai soci cooperatori, escluse quelle sui requisiti di ammissione, sulle cause
di incompatibilità e sulle condizioni di trasferimento.
La delibera Assembleare stabilisce l’importo dell’emissione delle azioni o degli strumenti
finanziari destinati ai soci finanziatori e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei
soci sulle azioni o sugli strumenti finanziari emessi, anche autorizzando il Consiglio di Amministrazione ad escluderlo o limitarlo, in conformità a quanto previsto dagli artt. 2441 e
2524 C.C.
I conferimenti dei soci finanziatori, imputati ad una specifica sezione del capitale sociale
della Cooperativa, sono rappresentati da azioni nominative o da strumenti finanziari, di
37
LO STATUTO SOCIALE
valore non inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento, trasferibili soltanto con
il consenso del Consiglio di Amministrazione, che può indicare un acquirente diverso da
quello proposto e non gradito: il Consiglio si pronuncia entro sessanta giorni dalla comunicazione di trasferimento, decorsi i quali senza che riceva alcuna comunicazione, l’interessato può comunque trasferire il titolo.
Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili entro il limite
massimo di due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione del capitale sociale
dei soci cooperatori deliberata dall’Assemblea ordinaria; gli utili sono corrisposti anche se
l’Assemblea non remuneri il capitale sociale dei cooperatori. A ciascun socio finanziatore
può essere attribuito un massimo di cinque voti, indipendentemente dal numero delle azioni sottoscritte; all’insieme dei soci finanziatori può attribuirsi un numero di voti comunque
non superiore al massimo previsto per legge.
Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, emettere obbligazioni, nei limiti e con le forme previste dalla legge.
TITOLO XI · Commissione Etica
Articolo 46 Commissione Etica
L’Assemblea nomina una Commissione Etica la quale può essere composta da tre a sette
membri soci e non soci.
La Commissione Etica ha il compito di diffondere e far valere i principi e i doveri contenuti
nel Codice Etico della Cooperativa.
La Commissione dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili entro il limite dei
tre mandati consecutivi.
Nella sua prima seduta la Commissione elegge tra i suoi membri il Presidente.
38
TITOLO XII · Controversie
Articolo 47 Conciliazione ed arbitrato
Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere Assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi
comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un
tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione
della Camera di Commercio di Bologna.
Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo,
entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto
in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna da n. 3 arbitri nominati dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale.
Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera Assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I
soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.
TITOLO XIII · Disposizioni generali
Articolo 48 Scioglimento
Nel caso si verifichi una causa di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese.
Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo
scioglimento della stessa, l’Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni
dell’atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:
a il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di
liquidatori;
39
b la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della
società;
c i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori.
Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione
della società.
La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell’Assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano
concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di
recedere.
Articolo 49 Legge applicabile
Alla Cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile ed in
quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.
TITOLO XIV · Disposizioni transitorie
Articolo 50 Disposizioni transitorie
Con riferimento al limite massimo di tre mandati consecutivi introdotto nell’art. 46 con
riferimento alla Commissione Etica, si stabilisce, che a tale fine la decorrenza del primo
mandato di cui tenere conto per il calcolo dei limiti di rinnovo è quella della nomina che
avverrà con l’Assemblea che si terrà a giugno 2014.
40
statuto e
IL rEGOLAmENTO INTErNO DI COOP ADrIATICA
APPROVATO
DALL ’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
14 DICEMBRE 2013
39
IL REGOLAMENTO INTERNO
TITOLO I · MODALITA’ E STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE
Articolo 1 Gli strumenti della partecipazione sociale
La cooperativa, per favorire e promuovere la partecipazione dei soci alla vita associativa,
istituisce apposite istanze organizzative che, mettendosi in rapporto con gli organi istituzionali della cooperativa medesima, possano contribuire all’indirizzo della sua attività in
sintonia con le esigenze e la volontà del corpo sociale, nonché del territorio in cui la cooperativa stessa svolge la propria attività economica.
Tali strumenti hanno anche la funzione essenziale di formare nuovi quadri sociali della
cooperativa, attraverso l’esercizio concreto della partecipazione e la valorizzazione delle
competenze, agevolando i percorsi di inserimento di nuovi amministratori ed il ricambio
generazionale nella sua direzione.
Gli strumenti della partecipazione sociale istituiti dalla cooperativa sono le Zone, i Distretti
ed il Forum della rappresentanza sociale.
Articolo 2 Le Zone
Le zone costituiscono un’articolazione sociale di Coop Adriatica nel territorio; vengono costituite e delimitate con delibera del Consiglio di Amministrazione. Compiti e funzioni delle
Zone si ispirano ai principi e alla missione previsti dall’art.2 dello Statuto della Cooperativa. Ciascuna zona si articola in circoscrizioni sociali, aventi come riferimento uno o più
punti vendita. In ciascuna zona opera un Consiglio di Zona composto dai rappresentanti
eletti dai soci.
Articolo 3 Scopi delle zone
Le Zone e i relativi Consigli hanno i seguenti scopi:
a consolidare tra i soci il vincolo associativo sulla base dei valori e dei principi di mutualità
e solidarietà propri della Cooperazione; promuovere l’adesione di nuovi soci;
b per il tramite dei Presidenti di Distretto favorire i rapporti tra il Consiglio di Amministrazione e il corpo sociale, sia in ambito istituzionale che attraverso la promozione di
iniziative e attività che incentivino la partecipazione dei soci alla vita e alle scelte della
Cooperativa, a partire dalle assemblee di Bilancio.
c promuovere attività di formazione per i rappresentanti dei soci e dei soci che prestano
42
d
e
f
g
h
i
l
attività volontaria in iniziative di utilità sociale promosse e/o sostenute dalla Cooperativa; diffondere la cultura della sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa;
promuovere la conoscenza e la corretta applicazione del Codice Etico;
promuovere e sostenere l’aggregazione di soci e non soci, anche al fine di organizzare
attività di volontariato e di utilità sociale, nell’ambito delle strategie e degli obiettivi propri della cooperativa e sulla base delle indicazioni contenute nel Bilancio di Sostenibilità;
formulare, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, pareri consultivi in merito a
scelte aziendali;
definire e realizzare programmi di attività che, in coerenza con le indicazioni e le priorità
del Sistema Coop e della Cooperativa, favoriscano la partecipazione e il coinvolgimento
dei soci e dei cittadini - consumatori nel territorio;
favorire l’ascolto dei soci e dei cittadini - consumatori, anche al fine di trasferirne esigenze e domande al Consiglio di Amministrazione e più in generale alle diverse funzioni
aziendali;
definire e realizzare specifiche iniziative di informazione ed educazione ad un consumo
responsabile e consapevole, alla tutela della salute e alla salvaguardia dell’ambiente;
promuovere e sviluppare nel territorio iniziative in collaborazione con istituzioni locali,
organizzazioni sociali e culturali impegnate nella tutela dei diritti del cittadino/consumatore;
favorire il risparmio sociale con particolare riferimento alla promozione della raccolta
del prestito limitata ai soli soci.
Articolo 4 Numero e dimensioni delle Zone
Le dimensioni delle Zone e il loro numero sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione
della Cooperativa, sulla base di:
a distribuzione dei soci sul territorio;
b quantità, dimensione e dislocazione delle strutture di vendita;
c caratteristiche sociali e culturali del territorio di residenza dei soci.
Articolo 5 Il Consiglio di Zona
Il Consiglio di Zona (artt. 29 e 34 dello Statuto Sociale) è l’organo di rappresentanza dei
soci nel territorio. La composizione numerica di ciascuno dei Consigli di Zona è stabilita
43
IL REGOLAMENTO INTERNO
dal Consiglio di Amministrazione in occasione della convocazione delle elezioni per il loro
rinnovo ed è costituita da un minimo di 11 e un massimo di 25 soci. Tale composizione è
determinata in funzione del numero dei soci, del numero dei punti vendita e dell’ampiezza
territoriale che caratterizzano ciascuna Zona. Nel numero dei componenti è compreso il
Presidente di Zona, che viene eletto con le modalità previste dal successivo art. 7.
Il Consiglio di Zona è eletto mediante il voto diretto e segreto dei soci, espresso per iscritto
sulle schede predisposte da depositarsi in apposite urne collocate nei punti vendita.
Il Consiglio di Amministrazione, al fine di favorire la rappresentanza territoriale della base
sociale, provvede a suddividere il territorio di ciascuna zona in circoscrizioni sociali, aventi
come riferimento uno o più punti vendita della Cooperativa, assegnando ad ogni circoscrizione il numero di Consiglieri di Zona da eleggere.
I soci appartenenti alla zona possono votare presso uno qualsiasi dei punti vendita presenti
nella zona stessa dove sia allestito il seggio.
Il Consiglio di Zona rimane in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
I componenti del Consiglio di Zona che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre
adunanze consecutive del Consiglio, decadono automaticamente dall’incarico.
Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più componenti, i rimanenti provvedono alla cooptazione su base circoscrizionale dei soci candidati non eletti, in relazione al
numero di voti ottenuti. I componenti cooptati restano in carica fino alla fine del mandato.
Se nel Consiglio di Zona viene meno la maggioranza dei componenti, i Consiglieri rimasti
provvedono, di intesa con la Commissione Elettorale, ad attivare le procedure per il rinnovo
dell’intero Consiglio di Zona, ad eccezione del Presidente. Il nuovo Consiglio rimane in
carica fino alla scadenza del mandato originario.
Articolo 6 Autocandidatura ed elezione dei Consiglieri di Zona
I soci che intendono candidarsi come Consiglieri di Zona, consapevoli del Codice Etico e
della Missione Cooperativa, devono presentare la propria candidatura alla Cooperativa che
la inoltrerà al Consiglio di Zona uscente, specificando la circoscrizione sociale prescelta,
entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Zona uscente potrà - a suo insindacabile giudizio - limitare il numero della
candidature, unicamente nel caso in cui queste superino di quattro volte il numero dei
Consiglieri da eleggere.
44
La Commissione Elettorale definisce il regolamento elettorale e le modalità di pubblicizzazione delle candidature, che saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Zona uscente, con l’assistenza obbligatoria della Commissione Elettorale,
provvede a garantire la regolarità dello svolgimento delle procedure di voto in ogni punto
vendita e dei relativi verbali. Saranno nominati Consiglieri i soci che per ciascuna circoscrizione sociale avranno ottenuto il maggior numero di voti espressi nelle forme e con le
modalità indicate nell’articolo precedente.
Nel caso di parità di voti ottenuti saranno eletti Consiglieri i soci con maggiore anzianità di
adesione sociale.
Ciascun socio potrà esprimere un massimo di -due- preferenze indipendentemente dal
numero dei Consiglieri da eleggere.
Articolo 7 Presidente del Consiglio di Zona
Il Presidente del Consiglio di Zona sovrintende alle attività della Zona, coordinando ed indirizzando le attività del Consiglio di Zona, in stretto raccordo con il responsabile della zona
soci di cui al successivo art. 11, mantenendo un rapporto costante con i soci della zona e
svolgendo un ruolo di rappresentanza delle istanze di questi ultimi.
Ai sensi dell’art. 39 dello Statuto Sociale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione
della Cooperativa il Presidente di quest’ultimo può attribuire al Presidente del Consiglio di
Zona poteri collegati al ruolo e all’attività della Zona mediante procura speciale.
In tal caso, il Presidente del Consiglio di Zona dovrà rendere conto del suo operato agli
Amministratori e al Presidente del Consiglio di Amministrazione in via diretta.
Articolo 8 Elezione del Presidente del Consiglio di Zona
Il Presidente del Consiglio di Zona viene eletto con voto segreto e diretto dei soci, espresso
per iscritto sulle schede appositamente predisposte per le elezioni, da depositarsi nelle
urne collocate nei punti vendita. Il Presidente del Consiglio di Zona rimane in carica per tre
anni ed è rieleggibile per un massimo di tre volte consecutive.
I candidati per l’elezione a Presidente di Zona devono essere Soci della Cooperativa da
almeno tre esercizi sociali.
All’elezione si perviene esclusivamente sulla base delle candidature presentate alla Commissione Elettorale (artt. 22 e 28 dello Statuto).
45
IL REGOLAMENTO INTERNO
La Commissione Elettorale non può sottoporre al voto dei soci più di tre candidature per
ciascuna zona.
Le decisioni della Commissione Elettorale sono insindacabili. Eventuali ricorsi possono essere presentati in sede di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto stabilito dall’art 47
dello Statuto.
Il Consiglio di Zona, entro le prime due sedute, elegge al proprio interno un Vice Presidente; tutti i consiglieri sono eleggibili alla vicepresidenza; risulta eletto il consigliere che
ottiene la maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio di Zona. La proposta del Vice
Presidente viene avanzata dal Presidente, sentito il parere non vincolante della Commissione Elettorale.
Se nel corso del mandato il Presidente viene a trovarsi in situazioni che gli impediscono di
fatto lo svolgimento delle sue funzioni, queste vengono assunte dal Vice Presidente.
Trascorsi sei mesi, perdurando l’impedimento del Presidente, questi decade dall’incarico.
Il Presidente può altresì essere revocato, ricorrendo gravi e comprovati motivi, con deliberazione motivata del Consiglio di Zona, che delibera in questo caso con la maggioranza
dei 2/3 dei suoi componenti. Contro la deliberazione il Presidente revocato può ricorrere al
Consiglio di Amministrazione, che delibera in proposito in maniera insindacabile.
Nel caso di cessazione del Presidente di Zona, per decadenza, dimissioni o revoca, il Consiglio di Zona, sentito il parere non vincolante della Commissione Elettorale, elegge, nell’ambito dei propri componenti in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per
la carica di Presidente di Zona, un nuovo Presidente. Se nessuno dei Consiglieri di Zona
in carica possiede i requisiti richiesti, si procederà allo svolgimento di una nuova elezione
diretta del Presidente da parte dei soci, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
Il Presidente di Zona così eletto durerà in carica per il tempo residuo del mandato del Presidente sostituito.
I candidati a Presidente di Zona sono inseriti anche nella lista per la elezione del Consiglio
di Zona.
Articolo 9 Funzionamento del Consiglio
Il Consiglio di Zona è convocato dal Presidente (o dal vice quando questi e’ chiamato a svolgere le funzioni di Presidente), indicativamente ogni due mesi, o quando questi lo ritenga
46
necessario.
Il Consiglio di Zona è altresì convocato quando ne faccia domanda almeno un quinto dei
suoi componenti, previa indicazione dell’ordine del giorno. Il Consiglio di Zona può essere
riunito anche su istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione. L’avviso di convocazione, contenente gli argomenti da trattare, è recapitato a ciascun consigliere, almeno
due giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera o telegramma o mezzo
telematico. Le riunioni del Consiglio di Zona sono valide quando intervenga la maggioranza
dei componenti in carica. Le deliberazioni sono valide quando assunte dalla maggioranza
assoluta dei Consiglieri presenti alla riunione.
Le votazioni sono regolate con i medesimi criteri previsti dall’art. 37 dello Statuto Sociale.
Le deliberazioni sono trascritte nell’apposito libro verbale da tenersi a cura di un segretario
sotto la responsabilità del Presidente.
Articolo 10 Funzioni del Consiglio di Zona
Al Consiglio di Zona sono attribuiti i seguenti compiti:
a sviluppare tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi della Zona, come
indicati dall’art. 3 del Regolamento;
b definire i criteri per l’utilizzo del preventivo di spesa assegnato annualmente per realizzare nel territorio gli obiettivi definiti dalla Cooperativa e indicati nel Bilancio di Sostenibilità;
c esprimere i pareri obbligatori richiesti dal Consiglio di Amministrazione a norma del
successivo art. 12;
d concorrere alla formazione del Bilancio di Sostenibilità;
e avanzare suggerimenti e proposte al Consiglio di Amministrazione attraverso il Forum
della rappresentanza sociale.
Articolo 11 Attribuzioni proprie del Consiglio di Zona
Il Consiglio di Zona, si avvale del supporto di personale della Cooperativa, e in particolare
del responsabile della zona soci, per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal programma di attività, nonché per la gestione del preventivo di spesa assegnato annualmente
dal Consiglio di Amministrazione. Il responsabile della zona soci ha la responsabilità della
gestione e del controllo del preventivo di spesa, del cui impiego il Consiglio di Zona dovrà
47
IL REGOLAMENTO INTERNO
annualmente dare conto al Consiglio di Amministrazione.
Articolo 12 Consultazione obbligatoria del Consiglio di Zona da parte del Consiglio di
Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, attraverso i Presidenti di Distretto, deve consultare preventivamente il Consiglio di Zona territorialmente competente:
a nella determinazione della percentuale di ristorno da assegnare ai soci;
b nella definizione dei programmi di apertura di punti vendita che riguardano il territorio
del Consiglio di Zona;
c nelle decisioni che riguardano la chiusura di punti vendita e l’introduzione o la soppressione del servizio di prestito sociale nell’ambito del territorio di competenza del
Consiglio di Zona;
d nella definizione delle linee del Bilancio Preventivo di Sostenibilità della Cooperativa e
delle politiche sociali della Cooperativa;
e nella modifica degli ambiti territoriali della Zona e nella determinazione delle circoscrizioni sociali.
Il Consiglio di Zona deve riunirsi per discutere delle materie che gli vengono sottoposte dal
Consiglio di Amministrazione, attraverso i Presidenti di Distretto.
Il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Presidente di Distretto, deve discutere
del parere espresso dal Consiglio di Zona, pur non essendone vincolato. Il Consiglio di
Amministrazione sarà libero da tali obblighi nel caso in cui il Consiglio di Zona, ancorché
regolarmente convocato, non si sia riunito o non abbia reso il proprio parere.
Articolo 13 I Distretti
I Distretti sono un’articolazione sociale di Coop Adriatica nel territorio, comprendendo
all’interno della propria area di competenza più Zone. Il Consiglio di Amministrazione li
istituisce con propria delibera, determinandone il numero e la dimensione territoriale.
Articolo 14 Funzione dei Distretti
I Distretti svolgono una funzione di coordinamento ed indirizzo dell’attività delle Zone ricomprese nel territorio di riferimento di ciascuno di essi.
In particolare, i Distretti svolgono un’attività di supporto alle Zone, favorendo la circola48
zione tra esse delle varie esperienze, un’armonica pianificazione delle attività delle Zone,
garantendo il rapporto con le realtà istituzionali ed associative del territorio.
Essi assicurano altresì una sintesi ed un raccordo continuativo delle attività delle Zone con
il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.
Articolo 15 Il Presidente del Distretto
Il Presidente del Distretto assicura con continuità lo svolgimento delle funzioni proprie del
Distretto.
Allo scopo, il Presidente del Distretto riunisce periodicamente i Presidenti delle Zone, in
accordo con i responsabili delle zone soci, partecipa di diritto alle riunioni dei Consigli di
Zona; può convocare, previo concerto con i Presidenti di Zona, i Consigli di Zona del Distretto, per riunirli anche congiuntamente; svolge ogni altra attività reputata utile ad assicurare un effettivo svolgimento delle sue funzioni di coordinamento ed indirizzo.
In considerazione della sua particolare funzione di rappresentanza dei soci, dello stretto
legame con il territorio e della diretta conoscenza dei problemi locali, il Presidente del
Distretto è di diritto inserito nella lista dei componenti per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, formata dalla Commissione Elettorale.
Ai sensi dell’art. 36 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa
può delegare al Presidente del Distretto poteri collegati al ruolo e all’attività del Distretto.
In tal caso, il Presidente del Distretto dovrà rendere conto del suo operato agli Amministratori e al Presidente del Consiglio di Amministrazione in via diretta.
Articolo 16 Elezione del Presidente del Distretto
Il Presidente del Distretto viene eletto con le stesse modalità previste dal precedente articolo 8 per l’elezione del Presidente del Consiglio di Zona; la durata della sua carica è di un
triennio ed è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi.
La cessazione, per qualunque motivo, dalla carica dalla carica di Consigliere di Amministrazione è causa di decadenza dall’incarico di Presidente del Distretto.
Possono essere nominati Presidente del Distretto preferenzialmente soggetti che abbiano
svolto in precedenza almeno un pieno mandato triennale di Presidente del Consiglio di
Zona o di Consigliere di Zona.
Le candidature a Presidente di Distretto e a Presidente di Zona sono tra loro incompatibi49
IL REGOLAMENTO INTERNO
li; nel caso di doppia candidatura, spetta alla Commissione Elettorale dichiarare quale si
considera decaduta.
Nel caso di cessazione del Presidente di Distretto nel corso del mandato, per iniziativa e
su proposta della Commissione Elettorale, si svolgerà una seduta congiunta dei Consigli
di Zona che fanno parte del territorio di competenza del medesimo Distretto per eleggere,
tra i Presidenti di Zona in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per la
carica di Presidente di Distretto , un nuovo Presidente del Distretto. Se nessuno dei Presidenti di Zona in carica possiede i requisiti richiesti, si procederà allo svolgimento di una
nuova elezione diretta del Presidente da parte dei soci, secondo le modalità stabilite dal
presente regolamento.
Il nuovo Presidente del Distretto, così nominato, verrà cooptato in Consiglio di Amministrazione su indicazione della Commissione Elettorale e durerà in carica per il tempo residuo
del mandato del Presidente sostituito.
Articolo 17 Forum della rappresentanza sociale
Il Forum della rappresentanza sociale è la riunione dei Presidenti delle Zone e dei Presidenti dei Distretti.
Il Forum della rappresentanza sociale discute, raccoglie istanze provenienti dalla base associativa e dai consumatori, formula pareri, elabora proposte od istanze, con particolare
riferimento alle tematiche relative allo scambio mutualistico.
Il Forum della rappresentanza sociale è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno
due volte l’anno, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio di
sostenibilità e del budget.
La convocazione del Forum della rappresentanza sociale deve essere disposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ove ne faccia congiuntamente richiesta un terzo dei
suoi componenti, indicando gli specifici argomenti da trattare.
Su richiesta dei componenti del Forum e d’intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Forum della rappresentanza sociale può svolgere incontri con i Direttori
della Cooperativa, con Dirigenti delle Associazioni di rappresentanza della cooperazione o,
altresì, invitando soggetti esperti portatori di conoscenze qualificate, su temi specifici, di
interesse strategico, al fine di accrescere il profilo mutualistico e partecipativo della con50
duzione della società.
Con deliberazione dei due terzi dei suoi componenti, può indicare materie od argomenti
che devono essere trattati dal Consiglio di Amministrazione.
TITOLO II · ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI
Articolo 18 Elezione degli Amministratori
Nella nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Commissione Etica, si segue il criterio della votazione sulla base di una o più liste; non sono quindi
ammessi voti su singoli candidati.
Articolo 19 La Commissione Elettorale
La Commissione Elettorale è un organismo di diretta emanazione dell’Assemblea dei soci,
che la elegge ai sensi dell’art. 22, punto 3, dello Statuto Sociale. Il suo compito è di formare la lista dei nuovi Amministratori da sottoporre al voto dell’Assemblea e di formulare le
candidature a Presidente del Consiglio di Zona e Presidente di Distretto da sottoporre al
voto dei soci. E’ inoltre chiamata a definire la lista per la elezione della Commissione Etica
e del Collegio sindacale.
La Commissione Elettorale provvede a sostituire mediante cooptazione i suoi componenti
che cessino per qualunque motivo; il commissario cosi nominato dura in carica sino alla
prima Assemblea successiva.
Articolo 20 Composizione della Commissione Elettorale
La Commissione Elettorale è così composta da:
• quattro rappresentanti le grandi aree territoriali della Cooperativa (Bologna, Romagna,
Veneto, Marche/Abruzzo);
• due rappresentanti delle organizzazioni di Legacoop delle aree storiche della Cooperativa (Bologna e Ravenna);
• un rappresentante dell’Associazione delle Cooperative di Consumatori del Distretto
Adriatico (Accda), con funzione di Presidente della Commissione.
I rappresentanti le quattro grandi aree territoriali sono indicati da una Assemblea congiun51
IL REGOLAMENTO INTERNO
ta dei Consigli di Zona facenti capo a ciascuna grande area.
Le indicazioni possono riguardare tutti i Soci (persone fisiche e mandatari degli enti soci,
con la sola esclusione dei soci che hanno in essere un rapporto di lavoro dipendente con la
Cooperativa o con Società Controllate) che sono in regola con quanto previsto dall’art. 2382
C.C. a proposito di ineleggibilità e decadenza della carica di Amministratore, che sono Soci
ininterrottamente da almeno 3 anni.
La carica di componente la Commissione Elettorale è incompatibile con altre cariche elettive della Cooperativa (Consigliere di Amministrazione, componente la Commissione Etica
e Collegio Sindacale, Presidente di Distretto, Consigliere e Presidente di Zona); i componenti della Commissione Elettorale non possono essere candidati ad una di queste cariche.
I componenti della Commissione Elettorale non possono essere nominati per più di tre
mandati consecutivi.
Articolo 21 Funzionamento della Commissione Elettorale
Il mandato della Commissione Elettorale è triennale e i suoi componenti possono essere
rieletti. Nella sua prima seduta si procede alla nomina del Presidente e di un Vice Presidente.
La Commissione Elettorale viene convocata seguendo le stesse modalità stabilite per i
Consigli di Zona.
Le riunioni della Commissione sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei 2/3 dei presenti.
Articolo 22 Vincoli e mandati della Commissione Elettorale
Nella scelta delle candidature a Presidente del Consiglio di Zona e di Presidente di Distretto, nonché degli Amministratori, la Commissione Elettorale dovrà tenere conto, oltre che
della rappresentatività territoriale e di altri requisiti o particolari competenze che facciano
ritenere il soggetto idoneo all’incarico, anche dei seguenti specifici criteri.
Per i candidati a Presidente di Zona e Presidente di Distretto (oltre a quanto sopra previsto
in relazione a tali incarichi) si acquisisce la seguente documentazione:
a il curriculum di Cooperatore ed informazioni sulla effettività della partecipazione allo
scambio mutualistico, propria o dei propri conviventi, con la Cooperativa;
b le esperienze di amministratore in Società cooperative e/o dell’economia sociale;
52
c le esperienze di pubblico amministratore (enti e istituzioni locali, Consorzi pubblici, enti
di secondo grado, ecc);
d le esperienze di direzione in organismi associativi, di rappresentanza economica e sindacale, ecc;
e le esperienze in associazioni con scopi sociali, del volontariato e delle organizzazioni
non profit, nonché in imprese sociali;
f l’attività svolta negli organismi di rappresentanza sociale della Cooperativa.
Per la scelta degli Amministratori si acquisisce la seguente documentazione:
a le esperienze professionali e di direzione in imprese e società, preferibilmente Cooperative e/o dell’economia sociale;
b le esperienze come Amministratore e/o membro del Collegio Sindacale preferibilmente di Società Cooperative e/o dell’economia sociale;
c le esperienze maturate nella direzione di organizzazioni sociali e del non profit.
d le esperienze di pubblico amministratore (enti e istituzioni locali, Consorzi pubblici, enti
di secondo grado, ecc);
e le esperienze di direzione in organismi associativi, di rappresentanza economica e sindacale, ecc;
E’ necessario inoltre che i candidati godano dei diritti ex art. 2382 C.C.
Ciascun socio, purché in regola con le norme statutarie, può presentare la propria candidatura alle cariche sociali, indirizzandola alla Commissione Elettorale.
Tutte le candidature dovranno contenere in allegato un dettagliato curriculum.
La Commissione Elettorale provvede a definire e a rendere noti i termini per la presentazione delle candidature, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Nella compilazione della lista degli Amministratori, la Commissione Elettorale è vincolata
al solo obbligo di inserire tutti i nominativi dei Presidenti dei Distretti , già eletti secondo le
modalità specificamente previste. Per questo motivo, le elezioni dei Presidenti dei Distretti,
insieme a quelle e dei Consigli di Zona e dei relativi Presidenti precedono le assemblee
separate che hanno all’ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali.
Nella formazione della lista degli Amministratori, fermo il suddetto vincolo relativo ai Presidenti dei Distretti, la Commissione dovrà comunque tener conto dell’esigenza di realizzare un’equilibrata rappresentanza di genere, delle diverse realtà territoriali, senza trascurare l’esigenza di favorire il ricambio generazionale.
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IL REGOLAMENTO INTERNO
Articolo 23 Le liste degli Amministratori
La Commissione Elettorale deve comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione la lista per il rinnovo del Consiglio stesso, almeno quindici giorni prima della data
fissata per lo svolgimento della prima delle Assemblee separate dei soci. Qualora la Commissione Elettorale non adempia a tale obbligo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a
presentare una propria lista da sottoporre al voto delle Assemblee dei Soci.
Entro il termine – previsto a pena di decadenza - di dieci giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso di convocazione della data fissata per lo svolgimento della prima delle
assemblee separate dei soci, possono essere proposte liste alternative per la elezione del
Consiglio di Amministrazione, facendole pervenire, corredate delle firme dei sottoscrittori
e della accettazione e dei curricula dei candidati, presso la sede sociale; la lista dovrà
anche indicare il socio referente cui indirizzare le comunicazioni che si rendessero eventualmente necessarie.
La eventuale presentazione di una lista diversa da quella presentata dalla Commissione Elettorale deve essere effettuata – mediante la sua sottoscrizione - da almeno tremila
soci, aventi un’anzianità di associazione alla cooperativa di almeno tre anni, in regola con
il versamento della quota sociale e privi di debiti verso la cooperativa; i proponenti della
lista dovranno essere associati alla cooperativa in tutte le Zone in cui è suddiviso il suo
territorio, così che da ogni Zona provengano un numero di sottoscrittori minimo ottenuto
suddividendo tremila per il numero delle Zone.
Le liste dovranno essere composte da un numero di candidati pari ai consiglieri da eleggere; i candidati dovranno, oltre a quelli di legge, di statuto e di Regolamento di Governance,
essere dotati dei requisiti previsti dal precedente art. 22. La composizione delle liste dovrà
altresì essere effettuata in modo che i candidati garantiscano un’adeguata rappresentanza
territoriale e di genere, fermo restando il necessario collegamento con la rappresentanza
sociale ed i suoi strumenti, quali previsti dal presente Regolamento: in particolare, ogni lista diversa da quella presentata dalla Commissione Elettorale dovrà comunque contenere
quali candidati tutti i Presidenti dei Distretti , già eletti secondo le modalità specificamente
previste dal presente Regolamento.
La Commissione Elettorale esamina, prima della data fissata per la prima delle assemblee
separate, le liste presentate dai soci, verificandone la regolarità ed ammissibilità ed ammettendo al voto dell’Assemblea solo quelle che siano state presentate rispettando tutti i
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requisiti sostanziali e formali previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente Regolamento.
In presenza di più liste per la elezione del Consiglio di Amministrazione, esse saranno sottoposte al voto delle assemblee nel seguente ordine:
- la prima sarà la lista della Commissione Elettorale o del Consiglio di Amministrazione
uscente;
- le altre, secondo una disposizione decrescente definita in relazione al numero dei soci
che hanno sottoscritto la presentazione di ciascuna lista.
TITOLO III · ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Articolo 24 Iniziative di aggregazione e volontariato
Come definito dal precedente art. 2 comma c, tra gli obiettivi della Cooperativa e dei Consigli di Zona, c’è la promozione e il sostegno di iniziative di aggregazione tra soci e non soci
anche al fine di organizzare attività di volontariato e di utilità sociale, in collaborazione con
soggetti, enti e istituzioni presenti sul territorio. Tali iniziative e i gruppi che si formano
in questi ambiti fanno riferimento alle zone e alle strutture della Cooperativa, anche in
funzione del mantenimento della necessaria coerenza tra la loro azione e i principi della
Cooperativa, nonché agli obiettivi definiti dal Bilancio di Sostenibilità.
La Cooperativa favorisce il loro formarsi, promuovendoli e sostenendoli in quanto valorizzano il patrimonio di relazioni sul territorio e nelle comunità locali, sviluppano esperienze di
volontariato e di solidarietà verso persone che hanno bisogno e vivono situazioni di disagio.
Questi gruppi non sono organi della Cooperativa.
Articolo 25
In relazione al precedente articolo, la Cooperativa opera per promuovere e valorizzare il
contributo di quei soci che, insieme a quanti sono eletti come rappresentanti sociali nei
consigli di zona, si impegnano e prestano attività volontaria in favore di iniziative promosse
e/o sostenute dalla Cooperativa.
Trattandosi di contributi importanti per la diffusione dei valori cooperativi e per la realizzazione degli obiettivi sociali della Cooperativa, essa ne valorizza l’impegno nell’ambito della
propria iniziativa, creando occasioni di incontro e di coinvolgimento nel territorio e a livello
dei Consigli di Zona.
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IL REGOLAMENTO INTERNO
Articolo 26 Consulta sociale
La Cooperativa riunisce annualmente la Consulta sociale, con il compito di discutere le
linee del Bilancio preventivo di sostenibilità e le proposte relative alle politiche sociali di
Coop Adriatica per l’anno successivo.
Alla Consulta partecipano una rappresentanza dei Consigli di Zona e dei soci che prestano
attività volontaria in iniziative di utilità sociale promosse e/o sostenute dalla Cooperativa,
il Consiglio di Amministrazione, la Commissione Etica, i Presidenti di Zona, il Collegio Sindacale, i dirigenti della Cooperativa
La Consulta Sociale è convocata dal Presidente della Cooperativa, che la presiede.
TITOLO IV · DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 27 Deliberazioni degli organi sociali
Tutte le deliberazioni degli organi sociali vengono effettuate con il voto palese dei partecipanti.
Articolo 28 Indennità ai componenti del Consiglio di Zona
Il Consiglio di Amministrazione può stabilire una indennità per coloro che rivestano la carica di Presidente di Distretto, Presidente di Zona o consigliere nei Consigli di Zona; può
altresì determinare gratifiche di altra natura, desumendole dal budget annuo di ogni Zona
di competenza ovvero predeterminandoli a parte.
Articolo 29 Norme transitorie
In considerazione della riorganizzazione della struttura sociale, il limite di tre mandati previsto dall’art. 8 per la rieleggibilità dei Presidenti di Zona, ridecorre dall’approvazione del
regolamento intervenuta con l’Assemblea Generale del 18 dicembre 2010, anche per coloro
che abbiano svolto funzioni di Presidente nel vigore del precedente Regolamento.
Con riferimento al limite massimo di tre mandati consecutivi introdotto nell’art. 20 del presente Regolamento con riferimento alla Commissione Elettorale, si stabilisce, che a tale
fine la decorrenza del primo mandato di cui tenere conto per il calcolo dei limiti di rinnovo
è quella della nomina avvenuta con l’Assemblea del 15 giugno 2013.
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statuto e
regolament
IL REGOLAMENTO PER ACQUISTO E
TRASFERIMENTO DI QUOTE PROPRIE
APPROVATO
DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
25 OTTOBRE 2013
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TRASFERIMENTO DI QUOTE PROPRIE
In esecuzione di quanto previsto dall’art. 2522 del Codice Civile nonché degli Artt. 15 e 16 dello
Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione può acquistare quote sociali dai soci che ne
fanno espressa richiesta con le modalità di seguito specificate.
Articolo 1 – Il Socio dovrà presentare a punto vendita apposita domanda specificando la propria
volontà di vendere la quota sociale. La cessione delle quote, così come il rimborso delle quote
ai Soci receduti, esclude ogni diritto all’eventuale dividendo o rivalutazione della quota o alla
somma di ristorno sulla spesa relativa e di competenza dell’esercizio in corso al momento
della domanda.
Articolo 2 – Le richieste di vendita presentate da gennaio a giugno e comunque entro il mese in
cui l’Assemblea approva il bilancio di esercizio verranno liquidate dal mese immediatamente
successivo all’approvazione del Bilancio, previa delibera di norma mensile del Consiglio di
Amministrazione. Tale decorrenza viene stabilita al fine di accreditare correttamente l’eventuale dividendo, la rivalutazione delle quote o le somme a ristorno sulla spesa dell’esercizio
precedente stabiliti dall’assemblea che approva il bilancio.
Articolo 3 – Le richieste di vendita presentate a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Bilancio dell’esercizio precedente vengono liquidate entro il mese di gennaio
dell’anno successivo a quello di presentazione delle domande stesse, previa delibera di norma
mensile del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 4 – L’acquisto delle quote da parte della Cooperativa dai soci che ne fanno richiesta
avverrà al valore nominale.
Articolo 5 – La cooperativa potrà vendere anche in parte le quote proprie a coloro che fanno
richiesta di ammissione a soci e vengono ammessi con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. La vendita ai nuovi soci avverrà per quote pari al controvalore di euro 25, ovvero
alla quota sottoscritta in fase di ammissione, nei limiti fissati dall’art. 5 dello Statuto Sociale.
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statuto e
regolament
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regolamento
IL
IL rEGOLAmENTO
rEGOLAmENTO INTErNO
INTErNO
Quesiti,
suggerimenti,
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IlFiloDirettodi
CoopAdriaticaèa
tuadisposizione,gratis,
dalunedìavenerdì
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Oppurescriviuna
e-maila:
[email protected]
sito internet:
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MOD. 1104/14
statuto e
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