IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI: NOVITÀ 2014 REGISTRO SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI • Ordinaria 9% • Prima casa 2% • Terreni agricoli 12% • Minimo 1.000 euro • Ipotecarie e catastali 50+ 50 euro • Assorbiti altri tributi • Soppressione agevolazioni • Fisse da 168 a 200 euro a) Legislazione lacunosa e stratificata b) Studio CNN 1011-2013/T c) Circolare 2/E/2014 - Valore non vincolante - Insanzionabilità del comportamento conforme ALIQUOTA ORDINARIA • Impianto precedente (1/3/7/8) oggi 9% • Applicazione a quali tipi di atto: uguale • (Norma) • Base imponibile: uguale PREZZO - VALORE • (Norma) • Non è agevolazione - Interpellanza parlamentare - Circolare - Applicazione: corte costituzionale 6/2014 ha esteso il p/v anche agli acquisti in sede di espropriazione forzata/pubblico incanto CASO 1 Vendita di appartamento (es. al mare, in montagna) per il quale non ricorrono le condizioni “prima casa” per un prezzo di € 200.000 e un valore catastale di € 100.000 IMPOSTA DI REGISTRO 9% = 9000 euro IMPOSTA IPOTECARIA = 50 euro IMPOSTA CATASTALE = 50 euro BOLLO = 0 TASSA IPOTECARIA = 0 CASO 2 Vendita di ufficio (categoria A/10) per un prezzo di € 200.000 (non è applicabile il meccanismo del prezzo valore) IMPOSTA DI REGISTRO 9% = 18000 euro IMPOSTA IPOTECARIA = 50 euro IMPOSTA CATASTALE = 50 euro BOLLO = 0 TASSA IPOTECARIA = 0 CASO 3 Vendita di appartamento di lusso per un prezzo di € 2.000.000 e un valore catastale di € 1.000.000 IMPOSTA DI REGISTRO 9% = 90.000 euro IMPOSTA IPOTECARIA = 50 euro IMPOSTA CATASTALE = 50 euro Differenza con “abitazione principale” ai fini imposte dirette IRPEF in tema di detrazione interessi passivi (il contribuente o suoi familiari dimorano abitualmente) PRIMA CASA IVA: rimasto il riferimento al D.M. del 1969 (200/240 mq) IRPEF in tema di oneri deducibili (la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale o i suoi familiari dimorano abitualmente) PER IMPOSTA DI REGISTRO SONO AGEVOLABILI • Le abitazioni di tipo civile (A/2) • Le abitazioni di tipo economico (A/3) • Le abitazioni di popolare (A/4) • Le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5) • Le abitazioni di tipo rurale (A/6) • Le abitazioni in villini (A/7) • Le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11) PERTINENZE C/2 (magazzini/depositi) • C/6 (box auto) • C/7 (tettoie) una per categoria e anche con atto separato Altre pertinenze (es. lastrico solare): Favorevole Cassazione Abitazioni in corso di costruzione (cat. F/3)? sì se: a. Presentano in fieri le caratteristiche delle abitazioni agevolabili e, b. Per dichiarazione dell’acquirente, nel proseguo dei lavori non vengano eseguite opere che comportino l’accatastamento in categorie non agevolabili PERTINENZE • Le abitazioni di tipo signorile (A/1) • Le abitazioni in ville (A/8) • I castelli e i palazzi di eminenti pregi artistici e storici (A/9) • Tutti quelli che rientrano in categorie catastali diverse da quelle previste per gli immobili abitativi (salvo possano essere ricompresi tra le pertinenze dell’abitazione) tra cui: - A/10 (uffici) - B (da 1 a 8) si tratta di strutture di uso collettivo (es. Scuole, biblioteche) - C/1 (negozi); C/2 (magazzini non pertinenziali); C/3 (laboratori); - C/4 (locali per esercizi sportivi); C/5 (stabilimenti balneari); - C/6 (autorimesse non pertinenziali); C/7 (tettoie non pertinenziali); - D (da 1 a 10) che comprende immobili a destinazione speciale (opifici, alberghi, istituti di credito…); - E (da 1 a 9) immobili ad uso pubblico/interesse collettivo (stazioni ferroviarie, porti, aeroporti) CASO 4 Vendita di una “prima casa” per un prezzo di € 200.000 e prezzo valore di € 100.000 IMPOSTA DI REGISTRO 2% = 2.000 euro IMPOSTA IPOTECARIA = 50 euro IMPOSTA CATASTALE = 50 euro CREDITO DI IMPOSTA PRESUPPOSTI a) Alienazione immobile acquisito con agevolazioni b) Acquisto entro un anno di altra abitazione “non di lusso” EFFETTI NON SOLO non sanzione per decadenza MA deduzione dal registro nuovo del registro vecchio ? Agevolazione soppressa? NO “Non di lusso” secondo quali parametri? Registro Catasto IVA mq CASO 5 Acquisto di abitazione “prima casa” in data 1° dicembre 2010 per il quale è stata applicata l’imposta di registro per € 900. Vendita di detta abitazione il 1 febbraio 2014 e riacquisto di altra abitazione “prima casa” per la quale è dovuta l’imposta di registro pari a € 1.300 • CREDITO IMPOSTA PARI AD EURO 900 • IMPOSTA DI REGISTRO DA CORRISPONDERE PER IL NUOVO ACQUISTO: 400 EURO CASO 5-BIS Acquisto di abitazione “prima casa” in data 1° dicembre 2010 per il quale è stata applicata l’imposta di registro per euro 400. Vendita di detta abitazione il 1° febbraio 2014 e riacquisto di altra abitazione “prima casa” per la quale è dovuta l’imposta di registro pari ad euro 900 (da arrotondare al minimo di euro 1000). • CREDITO IMPOSTA PARI AD € 400 • IMPOSTA DI REGISTRO DA CORRISPONDERE PER IL NUOVO ACQUISTO: 600 EURO ALIQUOTA MAGGIORATA - Terreni agricoli - Classificati agricoli secondo il cdu (CNN) Dubbio sulla riferibilità del rinvio delle disposizioni accessorie al 1° comma e non al comma (aggiunto) dove si trovano i terreni (CNN e implicitamente la circolare) 1000 MINIMO / 50 + 50 / ASSORBIMENTO AGEVOLAZIONI SOPPRESSE • Immobili di interesse storico e artistico • Società immobiliari di rivendita • Pup • Stato ed enti territoriali (circ. Ipocatastali 50 + 50 o nulla per stato) • Onlus • Immobili siti all’estero Prima casa e prezzo valore? Circ. sì, CNN no • IAP (ma resta salva la PPC) AGEVOLAZIONI SOPPRESSE • Piani di recupero (articolo 5 della legge 22 aprile 1982 n. 168) • Compendio unico nei territori delle comunità montane e non (articolo 5 bis della legge 31 dicembre 1994 n. 97 e art. 5 bis del D.Lgs. 228/2001) • Giovani agricoltori (art. 14 comma 5 della legge 441/1998) • Fondi rustici da parte di cooperative e società forestali (art. 7 comma 4 lettera b legge 984/1977) • Immobili dello stato, enti previdenziali pubblici, regioni, enti locali o loro consorzi a favore di fondi di investimento immobiliare (art. 9 comma 2 dl 25 settembre 2001 n. 351 convertito in legge 23 novembre 2001 n. 410) • Da comuni a fondazioni o a società di cartolarizzazione o ad associazioni riconosciute (art. 1 comma 275 legge 311/2004) • Piani di insediamento produttivo e per l’edilizia economico popolare (articolo 32 D.P.R. 601/1972) – contro CNN • Convenzioni di lottizzazione o di urbanizzazione e per gli atti d’obbligo (legge 27 gennaio 1977 n. 10) – contro CNN PPC: INTRODUZIONE • Agevolazione espressamente fatta salva con modifica del quarto comma dell'art. 10 D.Lgs. N. 23/2011 (introdotta nella legge di stabilità 2014) • Vecchia normativa completa (imposta fissa di registro, imposta fissa ipotecaria, imposta catastale 1%, no bollo, sì tasse ipotecarie) • Bollo comunque esente per art. 21 della tabella allegata al D.P.R. 642/1972 CASO 6 Acquisto di terreno agricolo per il prezzo di € 100.000 a favore di imprenditore agricolo professionale con i requisiti ppc • Imposta di registro: 200 euro • Imposta ipotecaria: 200 euro • Imposta catastale: 1.000 euro • Tassa ipotecaria: 90 euro • No bollo CASO 6-BIS Acquisto di terreno agricolo per il prezzo di € 100.000 a favore di imprenditore agricolo professionale senza i requisiti ppc (ad es. in quanto non iscritto nella relativa gestione previdenziale INPS) • Imposta di registro: 12.000 euro • Imposta ipotecaria: 50 euro • Imposta catastale: 50 euro • No Tassa ipotecaria • No bollo PPC: SOGGETTI • Coldiretto iscritto gestione previdenziale • IAP iscritto gestione previdenziale • Società di coltivazione diretta • Aspirante IAP o società coldiretta entro 24 mesi PPC: OGGETTO • Qualifica di agricolo: cdu • Pertinenze (es. Fabbricati con qualunque destinazione compatibile con l’esercizio dell’attività agricola: fabbricati destinati ad abitazione del coltivatore, fabbricati per ricovero bestiame, fabbricati per ricovero e custodia dei prodotti) • Diritti acquistabili? Comproprietà enfiteusi usufrutto uso superficie servitù nuda proprietà (come confermato da Cass. 26394/2005) • Fondo affittato a terzi? No PPC: ULTERIORI REQUISITI Decadenza in caso di alienazione ma eccezione per l'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo) ALTRE AGEVOLAZIONI SOPPRESSE SE QUALIFICABILI COME "ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE" Al fine di stabilire se esse siano da ritenersi soppresse 3 criteri (AE2014): • Salve se non si sostanziano in una riduzione di aliquote, nella previsione di una imposta fissa o nell’esenzione dall’imposta di registro; • Salve le previsioni normative particolari che hanno un‘applicazione ampia la cui riferibilità ai trasferimenti immobiliari è solo eventuale e prescinde dalla natura onerosa e gratuita; • La salve se non riconducibili ad “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di immobili, compresi la rinuncia, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi” MEDIAZIONE Articolo 17 del D.Lgs. 28/2010 Entro 50.000 euro: esente, paga solo l’eccedenza SEPARAZIONE E DIVORZIO • Art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74: per atti e documenti esenzione bollo, registro e altre tasse • Cost. 2003/202: anche separazione e non solo divorzio • Cass. + Circ.: Anche a favore dei figli (a condizione sia funzionale e indispensabile) • Mancata decadenza prima casa per adempimento con immobile agli obblighi CONCILIAZIONE Art. 9 comma 9 L.488/1999 (entro i 51.645,69 euro) FONDI IMMOBILIARI • Art. 8 comma 1 bis D.L. 351/2001 - pluralità di immobili prevalentemente locati = conferimento di azienda (no iva - solo fisse) • Art. 35, comma 10-ter, del D.L. 223/2006 - cessioni di immobili strumentali che rientrano nel campo di applicazione IVA di cui siano parte fondi immobiliari chiusi (come cedente o come acquirente): aliquote a ½ per ipotecarie e catastali (registro comunque fissa per alternatività, non agevolata) FONDI IMMOBILIARI Altri apporti a fondi immobiliari chiusi: 1. Imponibili IVA: registro fissa (alternatività) 2. Non imponibili IVA: art. 9, comma 1, del D.L. 351/2000 prevede registro fissa. EXPO 2015 Rimane, adottata sulla base di un accordo internazionale, esenzione da imposte di registro, ipotecarie, catastali e bollo per gli atti, transazioni e operazioni finanziarie relativi ai terreni, fabbricati e aree fabbricabili necessari all’organizzatore per la realizzazione dell’expo Milano 2015. RIORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI • Art. 1, comma 737, della legge di stabilità per il 2014 - Trasferimento gratuiti di beni di qualsiasi natura (esclusi quindi i conferimenti in società ma compresi i conferimenti in associazioni e fondazioni che però non rientrino già nelle agevolazioni di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 346/1990); - Nell’ambito di operazioni di riorganizzazione; - Tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa (di natura politica, sindacale, religiosa, assistenziale o culturale) • Agevolazione: imposte registro, ipotecaria e catastali fisse nella misura di 200 euro ciascuna Esempio Circ.: Accorpamento di unità territoriali di federazioni di categoria. Si pensi ad una associazione religiosa su base nazionale composta da una pluralità di associazioni religiose (non riconosciute) a base regionale ciascuna con un immobile di proprietà adibito a sede. Qualora, in vista di una riorganizzazione, si decidesse di concentrare il patrimonio immobiliare delle singole associate regionali nella associazione nazionale il trasferimento gratuito degli immobili dalle prime a favore della associazione nazionale sarebbe assoggettato ad una tassazione di complessivi euro 600 (anziché all’8% di imposta di donazione, il 2% di imposta ipotecaria e l’1% di imposta catastale). ASSORBIMENTO "Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto o i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta ". ATTO CONDIZIONATO Art. 27 del D.P.R. 131/1986 CASO ATTO CONDIZIONATO • Imposta di registro in misura fissa di € 200 • Imposta di bollo nella misura di € 155 • Imposta ipotecaria nella misura di € 200 • Tassa ipotecaria di € 35 CASO ATTO DI VERIFICATA CONDIZIONE (NON NOTARILE) • Quando la condizione si verifica, l’avveramento dovrà essere denunciato ex articolo 19 del TUR (con il cosiddetto modello 2) entro venti giorni dall’evento; • L’ufficio del registro provvederà poi entro i sessanta giorni successivi a riscuotere la differenza tra imposta dovuta e imposta pagata. • In mancanza di denuncia è dovuta una sanzione amministrativa dal 120 al 240 % dell’imposta dovuta. CASO ATTO DI VERIFICATA CONDIZIONE (NOTARILE) • L’avveramento potrà anche essere formalizzato in un atto pubblico ricognitivo (cfr. risoluzione 7/2014) che però per avere funzione sostitutiva del modello 2 dovrà essere presentato per la registrazione entro 20 giorni dall’avveramento. • Tale atto ricognitivo sarà assoggettato ad imposta di registro in misura fissa; sull’atto a cui l’avveramento si riferisce l’ufficio provvederà a liquidare l’ulteriore imposta di registro (pari alla differenza tra quella già versata e quella dovuta) oltre alle imposte alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di € 50. • Poiché peraltro l’atto di avveramento può considerarsi “direttamente conseguente”, la sua annotazione e la correlata voltura catastale saranno esenti da imposta di bollo tasse ipotecarie e tributi speciali catastali. RISERVA DI PROPRIETÀ Art. 27 del D.P.R. 131/1986: la vendita con riserva della proprietà è parificata agli atti aventi effetti traslativi immediati Tuttavia gli atti con cui si dà atto dell’avvenuto pagamento e del conseguente trasferimento del diritto sotto il profilo civilistico, possono essere considerati “direttamente conseguenti” all’atto di compravendita. per cui sia l’atto che le relative formalità saranno esenti da bollo, tasse ipotecarie e tributi speciali catastali ferma restando l’imposta dovuta sulla quietanza e l’imposta ipotecaria fissa di € 50 PERMUTA (ENTRAMBI I BENI A REGISTRO) • Base imponibile: il bene che determina maggiore imposta (43 co.1 b) T.U.) • Registro: ordinaria • Ipotecaria: 50 (una sola, per Circ.) • Catastale: 50 (una sola, per Circ.) • Bollo, tasse ipotecarie e tributi speciali catastali: esenti PERMUTA (UNO IVA, UNO REGISTRO) Secondo circolare (tesi discutibile) • Base imponibile: ciascuno il suo • Registro: ordinaria + fissa 200 • Ipotecaria: 50 + 200 (o 3%, se strumentale) • Catastale: 50 + 200 (o 1%, se strumentale) • Bollo: 230 • Tasse ipotecarie: 90 • Tributi speciali catastali PERMUTA (ENTRAMBI IVA) Secondo circolare (tesi discutibile) • Base imponibile: valore normale • Registro: 200 (o 3%, se strumentale) + 200 (o 3%, se strumentale) • Ipotecaria: 200 (o 1%, se strumentale) + 200 (o 1%, se strumentale) • Bollo: 230 • Tasse ipotecarie: 90 • Tributi speciali catastali DIVISIONE Secondo l’Agenzia delle Entrate, la divisione con conguaglio superiore al 5% sconterà: • Imposta di registro con l’aliquota dell’1% sul valore della massa divisa, oltre all’imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna; • L’imposta di registro in relazione al conguaglio che non potrà essere inferiore a 1000 euro; saranno inoltre dovute le imposte ipotecarie e catastali nella misura di 50 euro ciascuna; • Saranno poi dovute l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali. CNN di diverso avviso ATTI SOCIETARI • Art. 4 tariffa b) e c) rimangono fisse • Co. 1 a) conferimenti immobiliari • D) assegnazioni immobiliari • Rinvio alle “aliquote” cioè alla tassazione complessivamente intesa (sia CNN che circ.) • Bollo invece rimane • Altre “agevolazioni”: nota IV art 4 (conferimenti in soc. UE): rimane in vigore (conferma AE) in quanto non agevolazione ma norma di coordinamento CASO Conferimento di abitazione da 1.000.000 di valore reale e 500.000 di valore catastale da un privato in srl • Registro: 90.000 • Ipotecaria: 50 • Catastale: 50 • Bollo: 156 (e non 300) CASO Conferimento di negozio da 1.000.000 (destinato specificamente all’esercizio di attività commerciale e non suscettibile di altra destinazione senza radicale trasformazione) da un privato in srl • Registro: 40.000 • Ipotecaria: 20.000 • Catastale 10.000 • Bollo: 300 CASO Conferimento di negozio da 1.000.000 da società a società (con IVA) • Registro: 200 • Ipotecaria: 30.000 • Catastale: 10.000 • Bollo: 300 IMPOSTE FISSE A 200 EURO Entrata in vigore 1/1/2014 Ai sensi del comma 3 dello stesso art. 10, tale innalzamento avrà effetto "dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data ". Registrazione data certa: formazione / non data certa: formalità Ma trascrizione (e volture?) dal momento della formalità comunque Dichiarazioni di successione? Momento della morte? DONAZIONI • Prima casa: innalzamento delle fisse da 168 a 200 • Prima casa: quale “abitazione non di lusso” rinvio art. 1 nota II bis? D.M. 69 (200 o 240 mq) o classificazione catastale? • Secondo circ.: Classificazione catastale (A2…A7) CASO Donazione di prima casa da papà a figlio, con donazioni precedenti di 900.000, valore reale 400.000, valore catastale 200.000 • Registro: 4.000 • Ipotecaria: 200 • Catastale: 200 AZIENDE Articolo 23 del D.P.R. 131/1986 Quando una disposizione ha ad oggetto beni e diritti per i quali sono previste aliquote diverse si applica l’aliquota più elevata salvo che per i singoli beni e diritti siano previsti corrispettivi distinti. CASO Cessione d’azienda con fabbricati. Base imponibile 1.000.000 euro di cui: • 100.000 per crediti • 300.000 per mobili e avviamento • 600.000 per immobili - 0,50% sui crediti= 500 euro - 3% su mobili e avviamento= 9.000 euro - 9% + 50+50 sugli immobili= 54.100 - Niente bollo e niente tassa ipotecaria - Totale 63.600 CASO Conferimento d’azienda, a prescindere dal valore. Continua ad essere soggetto alle imposte fisse, non “agevolazione” • Registro: 200 • Ipotecaria: 200 • Catastale: 200 • Bollo: 230 • Tassa ipotecaria: 90
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