26 I M P O S T E E TA S S E Sabato 22 Febbraio 2014 Il piano di manutenzione (con un occhio alla crisi) nel provvedimento delle Entrate Restyling di 68 studi di settore Coinvolti notai, tassisti, psicologi e autotrasportatori DI ANDREA BONGI evisione in vista per ben 68 studi settore. Al restyling, fra gli altri, lo studio di settore degli studi notarili, quello degli psicologi, dei tassisti e degli autotrasportatori. Il programma delle manutenzioni straordinarie e l’elenco dettagliato dei modelli che verranno aggiornati e rivisti sulla base della revisione triennale prevista dalla legge n. 168/1998, è contenuto nel provvedimento firmato ieri dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Attilio Befera. L’obiettivo che si prefigge la revisione triennale degli studi di settore è quello di mantenere la capacità di questi strumenti induttivi di accertamento di rappresentare, per quanto possibile, la realtà economica dei settori ai quali si riferiscono. Obiettivo reso sempre più difficile dal persistere delle turbolenze dei mercati di riferimento dovute alla crisi economico finanziaria in atto ormai da diversi anni e che il fisco cerca di sterilizzare attraverso l’utilizzo dei cosiddetti correttivi anticrisi. I 68 studi di settore oggetto di manutenzione straordinaria si renderanno applicabili per R In pillole • Le modifiche modifiche in programma per 68 st studi di di settore applicabili a partire dal periodo d’imposta 2014 hanno l’obiettivo di mantenere nel medio periodo la capacità degli studi di rappresentare la realtà economica cui si riferiscono. La legge n. 146/1998 prevede, infatti, che questi strumenti siano rivisti, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore o dalla loro ultima revisione. • Dei 68 studi da sottoporre a revisione, 18 sono relativi al settore delle manifatture, 16 al settore dei servizi, 6 ad attività professionali e 28 al commercio. Da segnalare l’evoluzione dello studio VM32U che potrà riguardare anche l’attività di «Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato» mentre lo studio VM16U potrà toccare anche il «Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini». le attività di accertamento con decorrenza dal periodo d’imposta 2014. Il processo di revisione al quale verranno sottoposti gli studi di settore indicati nel citato provvedimento potrebbe far emergere anche l’opportunità di procedere ad accorpamenti tra studi diversi o a veri e propri trasferimenti di uno o più codici di attività da uno studio di settore ad un altro. Tutto ciò potrà avvenire se nel corso delle attività di analisi effettuate dalla società per gli studi di settore, dovessero emergere dati ed elementi tali da dover ricorrere a tali modifiche strutturali. In casi come quelli sopra esaminati infatti lo studio di settore che uscirà dal processo di revisione sarà diverso da quello precedente perché risultato della fusione di più attività economiche prima elaborate distintamente o perché, al contrario, avrà inglobato al suo interno codici attività prima non misurati. Il provvedimento di ieri indica già alcuni studi di settore per i quali potrebbero essere necessarie modifiche di natura strutturale. In particolare il riferimento è alla evoluzione dello studio VM32U che potrà riguardare anche l’attività di commercio al dettaglio di mobimobi li usati e oggetti di antiquariato nonché allo studio di settore VM16U che potrà interessare anche il commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini. Ovviamente il processo di revisione al quale verranno sottoposti gli studi di settore per l’anno 2014 ha già ottenuto il via libera dalla commissione degli esperti nella riunione del 28 novembre 2013. Dei 68 studi da sottoporre a revisione, 18 sono relativi al settore delle manifatture, 16 al settore dei servizi, 6 ad attività professionali e 28 al commercio. Fra i vari com- parti spiccano per rilevanza e per numero di contribuenti interessati studi di settore come quello degli altri studi medici specialistici e poliambulatori (UG57U), quello delle riparazioni meccaniche di autoveicoli e carrozzerie (VG31U), quello dei parrucchieri (VG34U) e dei servizi degli istituti di bellezza (VG33U) nonché dei ristoranti (VG36U). Con il provvedimento firmato ieri da Attilio Befera prende dunque il via la stagione 2014 degli studi di settore. Tenuto conto della congiuntura economica che ha caratterizzato il periodo d’imposta 2014 non si può non ipotizzare la necessità di ricorrere anche per quest’anno ai correttivi congiunturali. In loro assenza infatti le variabili di calcolo del software Gerico non sarebbero in grado di misurare adeguatamente le condizioni di normalità economica che anche per il 20123, purtroppo, sono rappresentate da una generalizzata situazione di crisi e di debolezza economica. © Riproduzione riservata Il provvedimento sul sito www.italiaoggi.it/documenti Sentenza della Commissione tributaria Lazio CONSOLIDATO/ Circolare sul disconoscimento Rendita catastale non retroattiva DI L ENZO DI GIACOMO a rendita catastale attribuita dall’ufficio può produrre effetti nei confronti del contribuente solo dopo la comunicazione al destinatario e pertanto non retroattivamente. Quanto precede è contenuto nella sent. n. 664/2014 della Ctr di Roma da cui emerge che l’atto con cui viene comunicata l’applicazione retroattiva della rendita catastale è nullo, nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto del contribuente.. L’art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000 ha stabilito che la rendita attribuita decorre dalla data di notificazione all’interessato e dalla medesima data decorre anche il termine per l’impugnazione. Pertanto n caso di attribuzione e conseguente notifica di nuova rendita nasce la questione della sua decorrenza che ha trovato soluzione con la predetta norma secondo cui non è più sufficiente la comunicazione ma la sua notificazione: dalla data di effettuazione della notifica decorre il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso contro l’attribuzione della rendita. Nella fattispecie in esame il contribuente ha proposto ricorso avverso l’accertamento in rettifica dell’Ici emesso dal comune e la Ctp lo ha respinto. Lo stesso contribuente ha proposto appello eccependo l’omessa notifica da parte dell’ente locale del provvedimento di variazione della rendita catastale e la non retroattività della rendita attribuita. I giudici della Ctr hanno accolto le doglianze del contribuente affermando che la rendita catastale attribuita dall’ufficio «può produrre effetti nei confronti del contribuente solo successivamente alla sua comunicazione al destinatario e, quindi, non retroattivamente». Quanto sopra trova rispondenza nei principi sanciti dallo Statuto del contribuente e nel principio generale secondo cui deve riconoscersi al contribuente il diritto a conoscere un atto che determina effetti nella propria sfera giuridica. Pertanto l’atto di variazione della rendita catastale emesso dal comune è stato ritenuto illegittimo in quanto prevedeva l’applicazione retroattiva della rendita catastale modificata dall’ufficio nel 1999 e notificata al contribuente sette anni dopo, con richiesta di pagamento della differenza di imposta accertata. Tale orientamento è suffragato dalla Suprema corte secondo cui la modificazione o attribuzione definitiva di rendita catastale è efficace solo a partire dalla notificazione del relativo atto, con conseguente nullità degli accertamenti e liquidazione relativi a periodi di imposta anteriori alla notifica dell’atto di modificazione della rendita (Cass. n. 3233/2005). 114111098121100105098105054051 Versamenti riversati alle singole società D isconoscimento del consolidato nazionale con riattribuzione alle singole società dei versamenti effettuati dalla consolidante. Attribuzione anche dei componenti negativi come perdite e interessi passivi ma solo a condizione che la pretesa del fisco venga definita attraverso l’accertamento con adesione. Sono questi i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 3/E di ieri sugli effetti dell’inefficacia o dell’interruzione del regime di tassazione di gruppo per l’insieme delle società coinvolte nel consolidato. In sede di adesione, pertanto, sarà possibile attribuire alle società del gruppo i versamenti effettuati dalla consolidante e rideterminare così le imposte da recuperare a tassazione a causa del venir meno della fiscal unit. I versamenti validi sono attribuiti in sede di adesione. Nel documento di prassi, si legge in una nota delle Entrate, viene specificato che, a seguito di un accertamento con cui l’Agenzia ha disconosciuto l’efficacia dell’opzione del consolidato, sarà possibile attribuire in sede di adesione alle società del gruppo i versamenti effettuati dalla consolidante e rideterminare così l’imposta accertata. L’imposta dovuta dalle singole società sarà pertanto solo la quota parte non effettivamente versata caso per caso, dopo l’individuazione durante il contraddittorio della quota di versamenti da attribuire alle singole società accertate. Quando sono dovute le sanzioni. Sull’imposta oggetto di definizione, risultante dalla differenza tra l’imposta accertata e i versamenti attribuiti alla singola società accertata, sono in ogni caso dovuti gli interessi e la sanzione prevista per omesso versamento, pari al 30% dell’imposta non versata. Nel caso in cui invece non sia dovuta nessuna imposta ulteriore dalla consolidata, la sanzione contestata sarà esclusivamente quella per la violazione formale prevista dall’art. 8, comma 1, del dlgs n. 471/1997, che va da 258 a 2.065 euro. Ulteriori effetti del venir meno dell’opzione. La circolare chiarisce che anche gli altri elementi, come crediti, perdite, eccedenze d’imposta e interessi passivi, potranno essere riconosciuti e riattribuiti, in corso di definizione della pretesa o a seguito della stessa, alle società che li avevano trasferiti alla consolidante, a patto che non siano stati già validamente utilizzati nell’ambito della tassazione di gruppo.
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