UDINE 10 GENNAIO 2014 IMPOSTE INDIRETTE 2014 Relatore Raffaele Trabace Imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo, tasse ipotecarie, tributi catastali dal 1° gennaio 2014 Le nuove disposizioni sono contenute nell’art. 10, D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dal D.L. n. 104/2013, conv. in L. n. 128/2013, nonché nell’art. 1, comma 609, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che riformulano l’art. 1 della Tariffa Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Testo Unico Imposta di Registro, prevedendo: = tre aliquote di imposta di registro, una del 9% per i trasferimenti a titolo oneroso di immobili in genere, una del 2% per i trasferimenti di case di abitazione, escluse quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, alle condizioni “prima casa” di cui alla Nota II-bis) allo stesso art. 1, una del 12% per i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale; = un’imposta di registro minima per i trasferimenti di cui sopra di Euro 1.000,00; = per gli atti assoggettati all'imposta di cui sopra e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti: l’esenzione: - dall'imposta di bollo - dalle tasse ipotecarie - dai tributi catastali 1 UDINE 10 GENNAIO 2014 IMPOSTE INDIRETTE 2014 Relatore Raffaele Trabace l’assoggettamento: - alle imposte ipotecaria e catastale nella misura di Euro 50 per ciascuna; l’elevazione: a Euro 200 dell’importo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 Le agevolazioni varie, previste dalla Tariffa del T.U.R e da leggi speciali, vengono: “SOPPRESSE” ad eccezione: - delle agevolazioni cd “prima casa” di cui sopra - delle agevolazioni cd PPC, “salvate” ad opera del comma 608 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2014 Secondo il CNN - AREA SCIENTIFICA – SETTORE STUDI TRIBUTARI: “La soppressione non dovrebbe riguardare, invece, quelle disposizioni aventi un ambito più ampio, funzionali a particolari “istituti” o al perseguimento di determinati fini o interessi rispetto ai quali il trasferimento di beni non costituisce l’oggetto dei regimi di favore e che potrebbero trovare applicazione anche (ma non solo) rispetto ai trasferimenti immobiliari, a prescindere dalla loro natura onerosa o gratuita. Ad esempio l’esenzione per gli accordi che trovano causa nella separazione o nel divorzio di cui all’art. 19 l. n. 74/1987, e quella per gli accordi di mediazione di cui all’art. 17 d.lgs. n. 28/2010 (e conciliazione giudiziale, conciliazione in fase pre dibattimentale). Si potrebbe poi provare a ragionare in questi termini anche con riguardo all’art. 20 della legge Bucalossi ed all’art. 32 D.P.R. n. 601/1973.” 2 UDINE 10 GENNAIO 2014 IMPOSTE INDIRETTE 2014 Relatore Raffaele Trabace TESTO UNICO IMPOSTA DI REGISTRO D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ALLEGATO A – TARIFFA Parte Prima – Atti soggetti a registrazione in termine fisso Art. 1 1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi ……………………………………………………… 9 per cento Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) ……………………………………………………………………………… 2 per cento Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale …………………………………………………………………………….. 12 per cento Note: 3 UDINE 10 GENNAIO 2014 IMPOSTE INDIRETTE 2014 Relatore Raffaele Trabace II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare; c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 29 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legge 24 luglio 1992, n. 4 UDINE 10 GENNAIO 2014 IMPOSTE INDIRETTE 2014 Relatore Raffaele Trabace 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'articolo 16 del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. 2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) dei comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. 4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. 5 UDINE 10 GENNAIO 2014 IMPOSTE INDIRETTE 2014 Relatore Raffaele Trabace LE NUOVE DISPOSIZIONI IN DETTAGLIO Registro – misura minima. L’imposta di registro proporzionale prevista dalla Tariffa Parte Prima del T.U.R., non può essere inferiore a Euro 1.000. Registro – imposta fissa. L'importo dell’imposta di registro stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200. (Es. atti soggetti a Iva) Ipotecaria e catastale. Gli atti soggetti all’imposta di registro proporzionale prevista dalla Tariffa Parte Prima del T.U.R. scontano le imposte ipotecaria e catastale nella misura di Euro 50 per ciascuna. Ferma restando la misura di Euro 50 per gli atti di trasferimento previsti dalla “Tariffa”, l'importo delle imposte ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da altre disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200 per ciascuna. Es.: Per i trasferimenti che fruiscono dell’aliquota di registro “prima casa”, le ipotecarie e catastali sono di Euro 50 per ciascuna. Per i trasferimenti di terreni agricoli che fruiscono delle agevolazioni PPC, l’ipotecaria è di Euro 200. Per i trasferimenti soggetti a Iva di fabbricati abitativi le ipotecarie e catastali sono di Euro 200 ciascuna. Bollo – tasse ipotecarie – tributi speciali catastali. Gli atti soggetti all’imposta di registro prevista dalla “Tariffa” sono esenti dall’imposta di bollo (Euro 230), dalla tassa ipotecaria (Euro 35) e dai tributi speciali catastali (Euro 55). 6 UDINE 10 GENNAIO 2014 IMPOSTE INDIRETTE 2014 Relatore Raffaele Trabace Agevolazioni – abrogazione. Ai sensi del comma 4 dell’art. 10, D.lgs. n. 23/2011, in relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 10 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali. Riferendosi le norme di cui sopra ai trasferimenti a titolo oneroso, restano pertanto in vigore tutte le agevolazioni disciplinate da vigenti disposizioni in ordine ai trasferimenti a titolo gratuito. Agevolazioni prima casa. Le agevolazioni cd “prima casa” si applicano ai trasferimenti aventi ad oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Le nuove disposizioni, mentre non contengono, come in precedenza, il riferimento alle “case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969”, tuttavia mantengono in vita, ai fini della agevolabilità dei trasferimenti, le condizioni di cui alla Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa del T.U.R., Nota che continua a far riferimento per quanto attiene al requisito oggettivo alle “case di abitazione non di lusso”. Si potrebbe pertanto ritenere che, mentre le case ricomprese nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 siano in ogni caso escluse dall’agevolazione, per le case delle altre categorie, invece, l’agevolabilità resti condizionata alla verifica della non lussuosità delle stesse secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969. In senso contrario CNN - AREA SCIENTIFICA – SETTORE STUDI TRIBUTARI: “D’altro canto, a ben vedere, il requisito oggettivo per l’applicazione dell’aliquota ridotta per l’acquisto della cd. prima casa è definito nel testo dell’art. 1 della tariffa, che rinvia alla nota II-bis solo per l’individuazione delle condizioni per l’accesso al beneficio. E si potrebbe anche ritenere che se prima della modifica in esame la qualifica di “non di 7 UDINE 10 GENNAIO 2014 IMPOSTE INDIRETTE 2014 Relatore Raffaele Trabace lusso”, di cui all’art. 1 della tariffa, era legata alle caratteristiche del d.m. 2 agosto 1969, a seguito dell’art. 10 d.lgs. n. 23/2011 la definizione degli immobili “non di lusso”, richiamata dalla nota II-bis, sia riferita alla classificazione catastale degli stessi.” Credito di imposta “prima casa”. La disciplina del credito d'imposta di cui alla legge n. 448/1998 è collegata a quella che agevola gli acquisti della "prima casa" alle condizioni di cui alla Nota II-bis). Pertanto si deve ritenere che, restando in vita quest'ultima agevolazione, resta in vigore anche i "benefici" ad essa connessi, quale appunto quello del credito d'imposta. In proposito, con riferimento all'imposta minima di Euro 1.000, va rilevato inoltre che la nuova disposizione determina in tale misura l'imposta "dovuta" non quella da "versare". Conseguentemente, continuando ad applicarsi la disciplina del credito di imposta, potrebbe accadere che, a seguito dell'utilizzo del credito, l'imposta di registro da versare possa essere di importo inferiore a Euro 1000, o in alcuni casi, come per il passato, anche pari a zero. Prezzo-valore. Resta in vigore il prezzo-valore, atteso che tale meccanismo, in quanto strumento per la determinazione della base imponibile, non può in nessun caso essere qualificato come “agevolazione”. Tanto risulta confermato dalla vigenza attuale, in quanto non modificata dalla novella, della disposizione di cui al comma 5-bis dell’art. 52 del T.U.R., che continuerà a precludere il potere di rettifica dell’ufficio relativamente alle cessioni di immobili a destinazione abitativa e relative pertinenze effettuate nei confronti di soggetti “privati”, il cui valore sia determinato con i criteri di rivalutazione catastale di cui al comma 4 del medesimo art. 52 del T.U.R. Terreni agricoli - Piccola proprietà contadina. Le agevolazioni PPC, scadute il 31 dicembre 2009, furono riscritte dall’art. 2, comma 4-bis della legge 26 febbraio 2010, n. 25, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (c.d. decreto mille proroghe), pubblicata nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2010, suppl. ord. n. 39: “(…) gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di 8 UDINE 10 GENNAIO 2014 IMPOSTE INDIRETTE 2014 Relatore Raffaele Trabace registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento. (…)” Con effetto dal 28 febbraio 2010 fino al 31 dicembre 2010. In conseguenza della soppressione nel testo del comma 4-bis del D.L. n. 194/2009, conv. in legge n. 25/2010, di cui sopra, delle parole «e fino al 31 dicembre 2010», soppressione disposta dall’art. 1, comma 41, legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011), le agevolazioni fiscali della PPC erano diventate agevolazioni a regime. I benefici PPC sono fatti salvi dall’art. 1, comma 608 della Legge di stabilità 2014, che così dispone: “All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25». 9 UDINE 10 GENNAIO 2014 IMPOSTE INDIRETTE 2014 Relatore Raffaele Trabace CESSIONI DA “PRIVATO” TABELLA TASSAZIONI 1. FABBRICATI Imposte Ordinarie (acquirente: qualsiasi soggetto) Registro: 9% Ipotecaria: Euro 50 Catastale: Euro 50 “prima casa” (acquirente: privato) Registro: 2% Ipotecaria: Euro 50 Catastale: Euro 50 2. TERRENI 2.1. Non agricoli Imposte Registro: 9% Catastale: Euro 50 Ipotecaria: Euro 50 10 UDINE 10 GENNAIO 2014 IMPOSTE INDIRETTE 2014 Relatore Raffaele Trabace 2.2. Agricoli 2.2.1. Acquirente non coltivatore diretto/Iap Registro: 12 % Ipotecaria: Euro 50 Catastale: Euro 50 2.2.2. Acquirente coltivatore diretto/Iap che non invoca i benefici PPC Registro: 9 % Ipotecaria: Euro 50 Catastale: Euro 50 Nota Alle cessioni di cui sopra ai punti 1, 2.1., 2.2.1. e 2.2.2., soggette all’imposta di registro proporzionale disciplinata dall’art. 1, Tariffa Parte Prima, T.U.R., si applica una imposta minima di Euro 1.000. Le stesse cessioni sono esenti: dall’ imposta di bollo di Euro 230; dalla tassa ipotecaria di Euro 35; dai tributi catastali di Euro 55. 2.2.3. Acquirente coltivatore diretto/Iap che invoca i benefici PPC Registro: Euro 200 Ipotecaria: Euro 200 Catastale: 1% Bollo: esente Tassa ipotecaria: 35 Tributi catastali: 55 11 UDINE 10 GENNAIO 2014 IMPOSTE INDIRETTE 2014 Relatore Raffaele Trabace CESSIONI DA IMPRESA NOVITA’ E CONFERME Registro – ipotecaria – catastale. Per gli atti soggetti a Iva, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 dalle disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato a euro 200. Ipotecaria e catastale. Gli atti soggetti all’imposta di registro proporzionale prevista dalla Tariffa Parte Prima, T.U.R. (cessioni esenti di fabbricati abitativi) scontano le imposte ipotecaria e catastale nella misura di Euro 50 per ciascuna. Cessioni di fabbricati abitativi. Ai sensi dell’art. 40 del T.U.R. le cessioni esenti di cui all’art. 10, comma primo, n. 8-bis) del d.P.R. n. 633/1972 non si considerano soggette all’imposta sul valore aggiunto e pertanto alle stesse si applica l’imposta di registro proporzionale, in misura ordinaria o ridotta, sussistendo le condizioni “prima casa”, rispettivamente del 9% e del 2%, con importo minimo di Euro 1.000, e, conseguentemente, come sopra evidenziato, si rendono applicabili le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di Euro 50 per ciascuna. Cessioni di fabbricati strumentali per natura. In base al medesimo art. 40 del T.U.R., le cessioni di fabbricati strumentali per natura, invece, sia quelle imponibili sia quelle esenti, continuano a considerarsi operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto e pertanto alle stesse si applicano in ogni caso l’imposta di registro in misura fissa di Euro 200. Conseguentemente, non applicandosi a queste ultime cessioni l’imposta proporzionale del 9% e delle connesse ipotecarie e catastali fisse di Euro 50, alle stesse cessioni continuano a rendersi applicabili le imposte ipotecaria e catastale cd rinforzate, rispettivamente del 3% e dell’1%. Nel contempo restano in vigore come in precedenza le riduzioni a metà di queste ultime imposte per i trasferimenti di cui siano parti “fondi immobiliari chiusi”. Imposta di bollo – tasse ipotecarie – tributi catastali. In ambito Iva fruiscono dell’esenzione dall’imposta di bollo, dalle tasse ipotecarie e dai tributi speciali catastali, soltanto le cessioni esenti di fabbricati abitativi, in quanto soggette alle imposte di registro previste dalla “Tariffa” del T.U.R. 12 UDINE 10 GENNAIO 2014 IMPOSTE INDIRETTE 2014 Relatore Raffaele Trabace CESSIONI DA IMPRESA 1. FABBRICATI A DESTINAZIONE ABITATIVA E RELATIVE PERTINENZE [Fabbricati a destinazione abitativa: categoria catastale A (esclusa A/10) ] TABELLA TASSAZIONI 1.1. Cessioni Cessioni di fabbricati a destinazione abitativa e relative pertinenze effettuate, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito interventi di recupero, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento. Imposte Ordinarie (cessionario: qualsiasi soggetto) I.V.A.: Sì (10% o 22%) Registro: Euro 200 Ipotecaria: Euro 200 Catastale: Euro 200 “prima casa” (cessionario: privato) I.V.A.: 4% Registro: Euro 200 Ipotecaria: Euro 200 Catastale: Euro 200 13 UDINE 10 GENNAIO 2014 IMPOSTE INDIRETTE 2014 Relatore Raffaele Trabace 1.2. Cessioni a) di fabbricati a destinazione abitativa e relative pertinenze effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito interventi di recupero oltre cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento; b) di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008; per entrambe le fattispecie, in presenza nel relativo atto di opzione per l’imposizione espressamente manifestata dalla parte cedente. Cessionario privato Imposte ordinarie I.V.A.: sì (10% o 22%) Registro: Euro 200 Ipotecaria: Euro 200 Catastale: Euro 200 “prima casa” I.V.A.: 4% Registro: Euro 200 Ipotecaria: Euro 200 Catastale: Euro 200 1.3. 14 UDINE 10 GENNAIO 2014 IMPOSTE INDIRETTE 2014 Relatore Raffaele Trabace Cessioni a) di fabbricati a destinazione abitativa e relative pertinenze effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito interventi di recupero oltre cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento; b) di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008; per entrambe le fattispecie, in presenza nel relativo atto di opzione per l’imposizione espressamente manifestata dalla parte cedente. Cessionario Impresa in genere Imposte I.V.A.: sì (10% o 22%) Registro: Euro 200 Ipotecaria: Euro 200 Catastale: Euro 200 Reverse Charge. Alle cessioni, soggette a Iva a seguito dell’esercizio dell’opzione per l’imposizione, effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta si applica il meccanismo dell’inversione contabile. Nota Alle cessioni di cui sopra, punti 1.1., 1.2. e 1.3, si applicano: l’imposta di bollo di Euro 230; la tassa ipotecaria di Euro 35; i diritti catastali di Euro 55. 1.4. 15 UDINE 10 GENNAIO 2014 IMPOSTE INDIRETTE 2014 Relatore Raffaele Trabace Cessioni a) di fabbricati a destinazione abitativa effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito interventi di recupero oltre cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento; in assenza nel relativo atto di opzione per l’imposizione espressamente manifestata dalla parte cedente; b) di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, in assenza nel relativo atto di opzione per l’imposizione espressamente manifestata dalla parte cedente; c) di fabbricati a destinazione abitativa, diversi da quelli di cui sub b), effettuate da imprese diverse da quelle di costruzione/recupero. Imposte Ordinarie (qualsiasi soggetto) I.V.A.: esente Registro: 9% Ipotecaria: Euro 50 Catastale: Euro 50 “prima casa” (privato) I.V.A.: esente Registro: 2% Ipotecaria: Euro 50 Catastale: Euro 50 Nota Le cessioni di cui sopra al punto 1.4., in quanto soggette all’imposta di registro proporzionale di cui all’art. 1 della Tariffa Parte Prima, T.U.R., sono esenti: dall’imposta di bollo di Euro 230, dalla tassa ipotecaria di Euro 35; dai diritti catastali di Euro 55. 16 UDINE 10 GENNAIO 2014 IMPOSTE INDIRETTE 2014 Relatore Raffaele Trabace 2. FABBRICATI STRUMENTALI PER NATURA E RELATIVE PERTINENZE [ Fabbricati strumentali per natura: categorie catastali B, C, D, E e A/10] TABELLA TASSAZIONI 2.1. Cessioni Effettuate da imprese di costruzione o di recupero entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento. Cessionario Qualsiasi soggetto Imposte I.V.A.: sì (10% o 22%) Registro: 200 Ipotecaria: 3% Catastale: 1% 2.2. Cessioni Effettuate: – da imprese di costruzione o di recupero oltre cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento; – da imprese diverse da quelle di costruzione o di recupero; 17 UDINE 10 GENNAIO 2014 IMPOSTE INDIRETTE 2014 Relatore Raffaele Trabace per entrambe le fattispecie, in presenza nel relativo atto di opzione per l’imposizione espressamente manifestata dalla parte cedente. Cessionario Privato Imposte I.V.A.: sì (10% o 22%) Registro: Euro 200 Ipotecaria: 3% Catastale: 1% 2.3. Cessioni Effettuate: – da imprese di costruzione o di recupero oltre cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento; – da imprese diverse da quelle di costruzione o di recupero; per entrambe le fattispecie, in presenza nel relativo atto di opzione per l’imposizione espressamente manifestata dalla parte cedente. Cessionario Impresa in genere Imposte I.V.A.: sì (10% o 21%) Registro: Euro 200 Ipotecaria: 3% Catastale: 1% 18 UDINE 10 GENNAIO 2014 IMPOSTE INDIRETTE 2014 Relatore Raffaele Trabace Reverse Charge. Alle cessioni, soggette a Iva a seguito dell’esercizio dell’opzione per l’imposizione, effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta si applica il meccanismo dell’inversione contabile. 2.4. Cessioni Effettuate: – da imprese di costruzione o di recupero oltre cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento; – da imprese diverse da quelle di costruzione o di recupero; per entrambe le fattispecie, in assenza nel relativo atto di opzione per l’imposizione espressamente manifestata dalla parte cedente. Cessionario Qualsiasi soggetto Imposte I.V.A.: esente Registro: fissa Ipotecaria: 3% Catastale: 1% Nota Le cessioni di cui sopra ai punti 2.1., 2.2., 2.3. e 2.4. sono soggette: all’imposta di bollo di Euro 230; alla tassa ipotecaria di Euro 35; ai diritti catastali di Euro 55. 19 UDINE 10 GENNAIO 2014 IMPOSTE INDIRETTE 2014 Relatore Raffaele Trabace 3. TERRENI TABELLA TASSAZIONI 3.1. TERRENI SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA Imposte I.V.A.: sì (22%) Registro: Euro 200 Catastale: Euro 200 Ipotecaria: Euro 200 Nota Alle cessioni di cui sopra al punto 3.1. si applicano: l’imposta di bollo di Euro 230; la tassa ipotecaria di Euro 35; i diritti catastali di Euro 55. 3.2. TERRENI NON SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA 3.2.1. Terreni non agricoli Imposte 20 UDINE 10 GENNAIO 2014 IMPOSTE INDIRETTE 2014 Relatore Raffaele Trabace Registro: 9 % Ipotecaria: Euro 50 Catastale: Euro 50 3.2.2. Terreni agricoli Acquirente non coltivatore diretto/Iap Registro: 12 % Ipotecaria: Euro 50 Catastale: Euro 50 Acquirente coltivatore diretto/Iap che non invoca i benefici PPC Registro: 9 % Ipotecaria: Euro 50 Catastale: Euro 50 Nota Alle cessioni di terreni di cui sopra, in quanto soggette all’imposta di registro proporzionale di cui all’art. 1, Tariffa Parte Prima, T.U.R. non si applicano: l’imposta di bollo di Euro 230; la tassa ipotecaria di Euro 35; i tributi catastali di Euro 55. Acquirente coltivatore diretto/Iap che invoca i benefici PPC Registro: Euro 200 Ipotecaria: Euro 200 Catastale: 1% Bollo: esente Tassa ipotecaria: 35 Tributi catastali: 55 21 UDINE 10 GENNAIO 2014 IMPOSTE INDIRETTE 2014 Relatore Raffaele Trabace 4. ALIQUOTE IVA 4.1. Aliquota 4% Si applica alle cessioni di case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2.8.1969, pubblicato nella G.U. n. 218 del 27.8.1969, ancorché non ultimate, in presenza delle condizioni per l’applicazione dei benefici cd “prima casa”, di cui alla Nota II-bis) all’art. 1, tariffa, parte prima del T.U.R. Nota: La disposizione non è stata modificata dalla novella. 4.2. Aliquota 10% Si applica: – alle cessioni, effettuate da imprese costruttrici, di case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2.0.1969, ancorché non ultimate, qualora non ricorrano le condizioni per l’applicazione dei benefici cd “prima casa”; – alle cessioni, effettuate da imprese costruttrici, di fabbricati o porzioni di fabbricati, diverse dalle case di abitazione, ancorché non ultimati, aventi le caratteristiche di cui alla legge n. 408/1949, cd“legge Tupini”, cioè a condizione che ricorrano simultaneamente le seguenti proporzioni: almeno il 51% della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni; non più del 25% della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata a negozi; 22 UDINE 10 GENNAIO 2014 IMPOSTE INDIRETTE 2014 Relatore Raffaele Trabace – alle cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero, di cui all’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, effettuate dalle imprese che hanno realizzato gli interventi. 4.3. Aliquota 22% Si applica alle cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, di case di abitazione aventi caratteristiche di lusso e in genere alle cessioni di immobili per le quali non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle aliquote del 4% e del 10%. ***************** 2 GENNAIO 2014 23
© Copyright 2024 Paperzz