Danno morale ha piena autonomia ontologica

Danno morale ha piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico
Cassazione civile, sez. III, sentenza 14.05.2014 n. 10524
La Terza Sezione della Cassazione interviene sul delicato tema della
risarcibilità iure hereditario del danno biologico e del danno morale terminale, e con l'occasione giunge
ad asserire un principio generale che si distacca nettamente dagli orientamenti espressi nel 2008 dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con le note Sentenze di San Martino, ed in virtù del quale il danno
morale configurerebbe una autonoma ipotesi di danno non patrimoniale, risarcibile al verificarsi di
determinati presupposti e dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico.
Sommario
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Il fatto
La decisione
Esito del ricorso
Precedenti giurisprudenziali
Riferimenti normativi
Il fatto
I genitori e la sorella di un giovane motociclista, coinvolto in un drammatico incidente stradale e
deceduto ventinove giorni dopo il sinistro, adivano le vie legali per ottenere il risarcimento iure
hereditario dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza della perdita del loro congiunto. Le Corti
di merito, pur riconoscendo la fondatezza della domanda ed il diritto dei richiedenti al conseguente
ristoro dei danni patiti, nulla risarcivano, in particolare, a titolo di danno biologico terminale, giudicando
troppo breve il lasso di tempo intercorso dal momento dell’incidente al giorno del decesso. Su impulso
della Suprema Corte, che disponeva sul punto la rimessione della causa ad altra sezione della Corte di
appello, il giudice di secondo grado ordinava a questo punto, in favore dei ricorrenti, la liquidazione di un
importo pari a circa 20.000 euro a titolo di danno biologico iure hereditatis. Gli eredi della vittima però
ricorrevano nuovamente in Cassazione, contestando gli importi risarciti dai giudici territoriali a tale
titolo ed il mancato ristoro di una somma a titolo di danno morale iure hereditatis.
La decisione
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, condannando la parte ricorrente alla refusione delle
spese di lite.
In particolare, sono stati giudicati infondati i due motivi del ricorso avanzato dai familiari dell’uomo
deceduto nel sinistro, vertenti, il primo, su una pretesa non corretta liquidazione del danno biologico
iure hereditatis, e il secondo sul mancato riconoscimento in favore degli eredi del danno morale iure
hereditatis.
Esaminiamo entrambe le argomentazioni, partendo dalla prima. Del tutto corretto appare, a giudizio di
chi scrive, il primo ricorso in Cassazione avanzato dai congiunti del giovane deceduto, atteso che, per
ragioni francamente incomprensibili, la corte territoriale aveva del tutto omesso di riconoscere ai
familiari del motociclista il ristoro a titolo di danno biologico terminale, nonostante la giovane vittima
fosse rimasta in vita per ben ventinove giorni dal momento del sinistro.
Tutto il dibattito giurisprudenziale e dottrinale, infatti, si è sempre, unicamente, incentrato sulla
risarcibilità o meno:
a) del cosiddetto danno tanatologico (o danno da morte immediata), e dunque del danno da perdita
della vita (intesa come bene in tutto diverso da quello della salute, ed in quanto tale quale valore
supremo da tutelare, più della salute medesima, a prescindere dal lasso di tempo eventualmente
intercorso tra l’evento illecito e la morte della vittima).
A tal proposito, infatti, proprio recentemente la Suprema Corte è tornata alla ribalta con una pronuncia
(la n. 1361/2014) con la quale, in assoluta controtendenza rispetto ai propri stessi precedenti, ha
riconosciuto la risarcibilità del danno tanatologico, da liquidarsi in via equitativa (atteso che le tabelle
milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale sono state pensate e realizzate per risarcire il
danno alla salute, bene appunto differente da quello da perdita della vita, e pertanto le stesse non
sarebbero utilizzabili per la quantificazione del danno da morte), peraltro inducendo la terza sezione
della Cassazione, a distanza di circa un mese dal deposito della pronuncia ora citata, dal depositare una
ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite (la n. 5056/2014) per porre la parola fine al dibattito;
b) del danno morale terminale, che la giurisprudenza da sempre ritiene non risarcibile in virtù di illogici
automatismi, ma soltanto allorquando sia fornita piena dimostrazione del fatto che, tra il momento
dell’evento illecito e la morte del danneggiato, questi sia rimasto lucidamente cosciente e, dunque,
consapevole dell’approssimarsi della propria fine: tale circostanza, in sintesi, rappresenterebbe
indubbiamente la prova della sofferenza patita dalla vittima primaria e giustificherebbe il ristoro
concesso agli eredi iure hereditario.
Nella fattispecie ora in commento, invece, la Corte di appello interpellata, senza le opportune
motivazioni ed in modo illogico, aveva negato proprio persino la risarcibilità del danno biologico
terminale, nonostante il giovane poi deceduto fosse rimasto in vita per circa un mese dal momento del
terribile incidente stradale che lo aveva visto coinvolto.
Corretto, pertanto, il ricorso in Cassazione, e la conseguente rimessione della causa ad altra sezione
della corte territoriale, la quale, effettivamente, aveva poi provveduto al pagamento in favore dei
ricorrenti, iure hereditatis, di un importo pari circa a ventimila euro proprio a titolo di danno biologico
terminale.
Il secondo ricorso, successivo alla liquidazione ora citata, ha giudicato invece infondato il motivo
avanzato dagli eredi della vittima atto a contestare i criteri di liquidazione della suddetta posta di
danno non patrimoniale, ritenendo non condivisibili le argomentazioni avanzate dalla difesa dei
ricorrenti (in sintesi, errata e/o contraddittoria liquidazione degli importi in virtù di una scorretta
adozione del principio della personalizzazione dei criteri tabellari e di una illogica applicazione del
criterio equitativo).
Nel respingere le richieste, la Corte di legittimità ha ritenuto corretto il procedimento di liquidazione
operato nella fattispecie dalla corte di appello, attenutasi perfettamente al compito, assegnatole dagli
ermellini, di valutare la consistenza concreta del danno biologico subito dalla vittima del sinistro nei
giorni terminali della sua vita, provvedendo alla personalizzazione dei valori monetari espressi dalle
tabelle per l’inabilità assoluta, ed aumentandoli secondo il proprio apprezzamento equitativo, con
riferimento alla peculiarità del caso concreto.
I giudici territoriali, si legge in sentenza, hanno in conclusione ritenuto «di poter contemperare l’equo
riconoscimento della grave intensità del danno biologico terminale con il quadro generale del
risarcimento gabellare personalizzato», valutazione questa giudicata congrua e non censurabile.
Decisamente più interessante, a giudizio di chi commenta, le motivazioni della sentenza a
giustificazione del rigetto della domanda concernente il risarcimento del danno morale iure hereditatis.
La Corte di appello, chiamata a confermare o meno il ristoro dei danni non patrimoniali riconosciuti ai
congiunti della vittima al termine del primo grado di giudizio, aveva espressamente affermato di
ritenere non meritevole di accoglimento l’ulteriore richiesta di liquidazione di un importo a titolo di
danno morale sofferto dal de cuius, in quanto mai avanzata dai ricorrenti nelle precedenti fasi del
giudizio.
Ad avviso di questi ultimi, al contrario, la domanda di risarcimento del danno morale terminale patito dal
congiunto era stata formulata sin dal primo grado, «dovendosi tale voce di danno considerare associata,
de plano, alla richiesta di danno biologico terminale, quale quota accessoria dello stesso».
Ebbene, la Suprema Corte ha giudicato infondato tale assunto. Ma, sorprendentemente, per dare
sostegno al proprio diniego, è giunta ad articolare un principio, nitido ed inequivocabile, che segna
l’ennesimo “sgretolamento” dei rigidi assiomi enunciati dalle Sezioni Unite nel 2008 con le cosiddette
Sentenze di San Martino (nn. 26972-26975): «il danno morale configura una autonoma ipotesi di danno
non patrimoniale, risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, dotato di piena autonomia
ontologica rispetto al danno biologico», e non costituisce dunque un accessorio del danno biologico, per
cui, anche nella fattispecie, tale voce di danno non poteva affatto considerarsi automaticamente
associata alla richiesta di danno biologico terminale.
Autonomia ontologica del danno morale, dunque: eppure, le citate sentenze della Suprema Corte
avevano espressamente affermato il contrario, ossia che il danno non patrimoniale rappresenta una
categoria unica, non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie, prive di autonomia ontologica e
variamente etichettate, e tale perentoria asserzione aveva spinto incauti e frettolosi commentatori a
ritenere ormai “defunte” figure di danno alla persona in realtà imprescindibili nel panorama risarcitorio
quali il danno morale ed il danno esistenziale.
La verità è che l’autonomia e la risarcibilità di tutte le voci di danno non patrimoniale, ivi compresi il
danno morale ed esistenziale, non sono in effetti mai state messe seriamente in discussione.
Sono proprio gli orientamenti più recenti della Suprema Corte a fornire nuova linfa a ciascuna delle tre
componenti del danno non patrimoniale risarcibile, confermando, nella sostanza, la bontà e correttezza
di un impianto risarcitorio composto da più voci (ivi compresa, appunto, quella del danno morale e del
esistenziale) le quali, solo se complessivamente considerate, sono capaci di assicurare alla vittima
dell’illecito il ristoro integrale del danno alla persona.
Possiamo segnalare, ad esempio, la sentenza n. 20292/2012, con cui la Suprema Corte, riesaminata la
vexata quaestio dell’aspetto risarcitorio del danno non patrimoniale, e ripercorrendone le tappe
storiche, si è soffermata, in particolare proprio sullo spinoso tema della risarcibilità dei danni morali ed
esistenziali in caso di assenza di danno biologico, fornendo risposta affermativa.
Si legge infatti in sentenza: «Ma quid iuris qualora (come nella specie) un danno biologico manchi del
tutto, e il diritto costituzionalmente protetto (quello che le sentenze del 2003 definirono, con
terminologia di più ampio respiro, in termini di “valore” e/o “interesse”) risulti diverso da quello di cui
all’art. 32 della Costituzione, sia cioè, altro dal diritto alla salute (che il costituente, non a caso, ebbe
cura di non definire inviolabile – al pari della libertà, della corrispondenza e del domicilio – bensì
fondamentale)?».
Ebbene, asserisce la Suprema Corte, in tutti quei casi si potrà pur sempre continuare a risarcire il
danno morale soggettivo ed il danno esistenziale, ove e se debitamente provati; una volta identificata la
lesione di una «situazione soggettiva protetta a livello costituzionale», la configurabilità di un danno
morale soggettivo e di un danno esistenziale da risarcire non potrà mai essere esclusa, purchè il giudice
di merito operi «una rigorosa analisi ed una conseguentemente rigorosa valutazione tanto dell’aspetto
interiore del danno (la sofferenza morale) quanto del suo impatto modificativo in pejus con la vita
quotidiana (il danno esistenziale)».
Il “dolore interiore” e la “alterazione della vita quotidiana”, in via riassuntiva, sono dunque
perfettamente identificabili, secondo la Corte di legittimità, quali danni non patrimoniali diversi tra loro
e diversi dal danno biologico, «e perciò solo entrambi autonomamente risarcibili», ovviamente «se, e
solo se, rigorosamente provati caso per caso, al di là di sommarie ed impredicabili generalizzazioni».
Tante altre successive pronunce, sino alla numero 1361/2014 sopra citata, hanno replicato tale
orientamento: in conclusione, allora, occorre verificare cosa sia effettivamente e davvero cambiato in
materia di danni non patrimoniali.
Certo è che, contrariamente a quanto poteva apparire prima facie all’indomani della lettura delle
sentenze delle Sezioni Unite del 2008, e per richiamare il brillante commento a caldo di Paolo Cendon,
‘a nuttata’ pare passata molto più velocemente del previsto.
Esito del ricorso
Rigetto della domanda.
Precedenti giurisprudenziali
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Cassazione Civile,
Cassazione Civile,
Cassazione Civile,
Cassazione Civile,
sentenza n. 1361/2014;
ordinanza n. 5056/2014;
sentenza n. 3549/2004;
sentenza n. 20292/2012.
Riferimenti normativi
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Codice civile, artt. 2043, 2059;
Costituzione, artt, 2, 32.
(Altalex, 25 giugno 2014. Nota di Paolo Russo tratta da Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer)
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 19 febbraio - 14 maggio 2014, n. 10524
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto - Presidente Dott. PETTI Giovanni B. - Consigliere Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 12634/2008 proposto da:
D.M.G., D.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio
dell'avvocato BARBATO ADRIANO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ACONE
ANTONIO giusta procura in calce;
- ricorrenti contro
FONDIARIA SAI SPA (OMISSIS), in persona del suo procuratore Dott. C.I., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato PERILLI
MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBOTTI LUCIANA,
PENCO FELICE giusta procura in calce;
- controricorrente e contro
L.R.L.;
- intimato avverso la sentenza n. 840/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/03/2007
R.G.N. 1168/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D'AMICO;
udito l'Avvocato ADRIANO BARBATO;
udito l'Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. In data (OMISSIS), alle ore 19 circa, si verificò, nel comune di Como, un sinistro stradale tra il
motociclo condotto da D.F. e la vettura condotta dal proprietario L.R. L., assicurato con la FondiariaSai.
A seguito delle lesioni riportate il giovane F., nato il (OMISSIS), morì il (OMISSIS).
2. Con atto di citazione del 30 aprile 1991 D.C., T. N. in D. e D.M.G., rispettivamente genitori e sorella di
D.F., convennero in giudizio la Sai e L. R.L. per sentir dichiarare la responsabilità di quest'ultimo nel
sinistro per cui è causa e, conseguentemente, condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni,
morali, materiali, patrimoniali e biologico, oltre accessori.
3. Il Tribunale di Como, con sentenza n. 1284/1996, depositata il 6 agosto 1996, ritenne che il sinistro
de quo si era verificato per colpa concorrente del L.R. e del D., rispettivamente nella misura di tre
quarti ed un quarto e liquidò, alla data della sentenza, per danno morale a favore dei genitori,
complessivamente L. 200.000.000 e L. 50.000.000 alla sorella oltre L. 23.000.000 per danni alla moto e
spese funerarie non contestate; ancora, in via equitativa, L. 157.000.000 per mancato guadagno
provocato dal ritardato pagamento; quindi, detratto l'importo già versato dall'ente assicuratore a
titolo di provvisionale di L. 130.000.000 ed operata la riduzione della somma finale di L. 300.000.000 di
un quarto, a titolo di concorso di responsabilità, condannò i convenuti in solido al pagamento a favore
degli attori della somma di L. 225.000.000, oltre interessi legali, dalla sentenza, e spese di causa.
In accoglimento della domanda di rivalsa dell'ente assicuratore, condannò il L.R. a rimborsare alla SAI
s.p.a. tutte le somme che sarebbero state erogate per il sinistro.
4. La Corte d'Appello, successivamente adita dai parenti della vittima per la riforma della sentenza di
primo grado, con sentenza n. 2337/1999, depositata il 17/9/1999, ribadì il ritenuto concorso di
responsabilità del de cuius nella produzione del sinistro e confermò sia la ritenuta insussistenza di
prova del danno biologico iure proprio, sofferto dagli appellanti; sia la non configurabilità di un danno
biologico trasmissibile iure hereditatis, attesa la breve distanza di tempo tra l'evento lesivo e la morte;
sia la infondatezza della pretesa di un danno patrimoniale da lucro cessante.
Riconobbe tuttavia, a titolo di danno morale, il maggior importo, computato alla data della decisione di
primo grado, di L. 250.000.000 per i genitori e di L. 70.000.000 per la sorella.
5. Avverso tale sentenza proposero ricorso per cassazione D. C., T.N. in D. e D.M.G..
6. La Suprema Corte cassò la sola statuizione che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno
biologico iure hereditatis, censurando la Corte di merito per non aver ritenuto che durante il breve
periodo di sopravvivenza dal sinistro, ventinove giorni, vi era stato in ogni caso un danno biologico
apprezzabile della vittima e dispose la rimessione ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per
la valutazione, alla luce dei principi esplicitati, della "consistenza concreta del danno biologico subito dal
giovane D. F. nei 29 giorni terminali della sua vita ed il cui risarcimento spetta agli eredi".
7. Con atto di citazione del 7 marzo 2005 D.C. e D. M.G., quest'ultima in proprio e quale tutrice della
madre interdicenda, T.N. in D., riassunsero davanti alla Corte d'Appello di Milano il giudizio in sede di
rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione nei confronti di L.R.L. e Fondiaria - S.A.I. spa.
8. La Corte d'appello di Milano condannò gli appellati L.R. L. e Fondiaria - Sai al pagamento, in favore di
D.C. e di D.M.G., quest'ultima in proprio e quale tutrice provvisoria della madre interdicenda T.N. in D.,
dell'importo di Euro 19.575,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
9. Propongono ricorso per cassazione D.C. e D.M. G., in proprio e quale tutrice provvisoria della madre
interdicenda, T.N. in D..
Gli stessi presentano memoria.
Resiste con controricorso la Fondiaria - Sai. Non svolge attività difensiva L.R.L..
Motivi della decisione
10. Con A) si verte "in merito alla liquidazione del danno biologico iure hereditatis operata dalla Corte
d'appello di Milano; con A1) si denuncia infedele esecuzione da parte del giudice di rinvio dei compiti
affidatigli dalla Suprema Corte con la precedente pronuncia di annullamento e rinvio".
Sostengono i ricorrenti che il giudice del rinvio non ha operato una corretta applicazione del principio di
diritto affermato da questa Corte, laddove, da un lato, non ha applicato il criterio equitativo c.d. puro;
dall'altro ha violato il principio della necessaria personalizzazione dei criteri tabellari, conformandoli
alla peculiarità del caso concreto, attraverso l'esercizio del potere equitativo, giungendo a liquidare un
importo irrisorio a fronte del principio affermato dalla Suprema Corte.
Con A2), si denuncia: "omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza della
Corte d'appello di Milano sotto il profilo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5".
Ritengono i ricorrenti che la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria in quanto, in un
primo momento, il giudice ha affermato di voler decidere equitativamente l'importo spettante e di
voler applicare il cosiddetto criterio equitativo puro; dopodichè si è discostata da tale criterio
affermando di adottare un criterio tabellare personalizzato, ma i cui criteri di personalizzazione non
sono stati esplicitati, non essendovi traccia, nella sentenza impugnata, sia delle ragioni attinenti alla
specifica controversia oggetto di causa, sia dell'asserita personalizzazione in virtù della quale il giudice
a quo è pervenuto alla liquidazione contenuta in sentenza.
Proseguono i ricorrenti che il Giudice ha quantificato, per il danno iure hereditatis l'importo di Euro
900,00 al dì, comprensivo di interessi e rivalutazione, senza specificare quale criterio egli abbia
adottato per giungere a tale decisione e non ha fornito elementi utili a scindere la diverse voci per
effettuare i dovuti controlli e comprendere quale sia la somma effettivamente spettante per gli
interessi e la rivalutazione.
Con A3), si denuncia: "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt.
2043, 2056 e 1223 c.c., e di ogni altra norma o principio in materia di quantificazione del danno
biologico terminale sotto il profilo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3".
Secondo parte ricorrente la Corte d'appello non avrebbe potuto limitarsi alla mera applicazione dei
valori tabellari e, così facendo, ha violato le norme giuridiche che presiedono ad una corretta
applicazione del danno biologico terminale. Applicando tali norme, infatti, il danno subito da D.F.
avrebbe dovuto essere quantificato in Euro 92.800,00, oltre accessori.
Con A4) si denuncia: "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt.
2056 e 1226 c.c., sotto il profilo di cui all'art. 30 c.p.c., n. 3, in ordine alla valutazione equitativa del
danno".
Sostengono i ricorrenti che, anche in quest'ultima ipotesi, è necessario che, nonostante si verta in un
campo di discrezionalità, il giudice debba indicare i criteri che egli ha seguito per determinare l'entità
del danno e ciò per evitare che la decisione sia arbitraria e sottratta a qualsiasi controllo.
Nel caso di specie la Corte territoriale, proseguono i ricorrenti, non ha spiegato le ragioni per le quali
ha ritenuto di dover applicare l'importo di Euro 900,00 al giorno, comprensive di interessi e
rivalutazione, senza che poi sia neppure possibile scindere le diverse voci per effettuare i dovuti
controlli e comprendere quale sia la somma effettivamente spettante a titolo di danno biologico, non
potendosi certo ritenere motivazione sufficiente ed esaustiva il mero riferimento ad una pronuncia
della Cassazione.
Tutti i motivi, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, sono
infondati.
La denuncia del mancato rispetto da parte del giudice di rinvio del decisum della sentenza di cassazione
concreta infatti denuncia di error in procedendo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per aver operato il
giudice stesso in ambito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri di decisione, per la cui
verifica la Corte di cassazione ha tutti i poteri del giudice del fatto in relazione alla ricostruzione dei
contenuti della sentenza rescindente, la quale va equiparata al giudicato, partecipando della qualità dei
comandi giuridici, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere assimilata, per l'intrinseca
natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche (Cass., 25 marzo 2005,
n. 6461).
Nel caso in esame la Corte d'appello di Milano, alle pp. 6 e 7 dell'impugnata sentenza, si è attenuta ai
criteri enunciati da questa Corte nella decisione del 23 febbraio 2004, n. 3549, la quale aveva stabilito
che il giudice di rinvio doveva valutare la consistenza concreta del danno biologico, subito da D. F. nei
29 giorni terminali della sua vita, ed il cui risarcimento spettava agli eredi, provvedendo alla
personalizzazione dei valori monetari espressi dalle tabelle per inabilità assoluta, aumentandoli secondo
il suo prudente apprezzamento equitativo, con riferimento alla peculiarità del caso concreto.
La Corte di rinvio ha ritenuto di poter contemperare l'equo riconoscimento della grave intensità del
danno biologico terminale con il quadro generale del risarcimento tabellare personalizzato.
Il ricorrente non ha svolto alcuna censura nei confronti dei criteri ermeneutici adottati dalla Corte
d'appello in sede di rinvio, ma ha soltanto denunciato che quest'ultima ha liquidato una somma inferiore
a quella da lui pretesa per il danno terminale.
B) verte "in merito al mancato riconoscimento del danno morale iure hereditatis; B1) denuncia Omesso
e/o insufficiente esame degli atti processuali e delle domande svolte nei precedenti gradi di giudizio,
riflettendosi detto vizio anche in un vizio di motivazione (in termini di incongruità e/o illogicità della
medesima), giacchè la pronuncia gravata risulta affetta da evidente contrasto con le risultanze testuali
ricavabili dagli atti processuali, ai sensi di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5".
Lamenta parte ricorrente che la Corte d'appello si è limitata ad affermare che "non merita ingresso la
ulteriore richiesta di liquidazione di un importo a titolo di danno morale sofferto dal de cuius, poichè
(...) richiesta mai avanzata nelle precedenti fasi del giudizio e solo per la prima volta dagli appellanti in
sede di rinvio".
Ad avviso dei ricorrenti, invece, la domanda di risarcimento del danno morale terminale subito da D.F. è
stata da loro formulata sin dal primo grado di giudizio, dovendosi tale voce di danno considerare
associata, de plano, alla richiesta di danno biologico terminale, quale quota accessoria dello stesso.
L'accoglimento sul punto del ricorso per cassazione avrebbe consentito di escludere la formazione di
giudicato con riguardo alla domanda risarcitoria de qua, anche relativamente alla voce del danno morale.
Con B2) si lamenta "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32 Cost., artt. 2043, 2056 e 2059 c.c.,
sotto il profilo di cui all'art. 30 c.p.c., n. 3)".
Sostengono i ricorrenti che la Corte d'appello è giunta alle sue conclusioni estraniandosi dalla
fattispecie oggetto di causa e quindi in violazione delle norme di diritto che presiedono al
riconoscimento del danno biologico cosiddetto terminale.
I motivi, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Secondo questa Corte infatti il danno morale configura una autonoma ipotesi di danno non patrimoniale,
risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, dotato di piena autonomia ontologica rispetto al
danno biologico, per cui la specifica richiesta di quest'ultimo non può essere interpretata come
riferibile anche al primo (Cass., 6 luglio 2006, n. 15358).
E' del resto pacifico che il giudizio di rinvio costituisce, ai sensi dell'art. 394 c.p.c., un giudizio a
carattere chiuso, essendo inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non
siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia
espressi o impliciti nella sentenza di annullamento; tale preclusione investe non solo le questioni
espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di
diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della
sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via
astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa (Cass., 12 gennaio 2010, n. 327).
Emerge inoltre dall'impugnata sentenza che nelle precedenti fasi del giudizio il danno morale da perdita
della vita non è stato richiesto e comunque, come si è visto, il danno morale non costituisce un
accessorio del danno biologico.
In questo giudizio il risarcimento del danno morale non era previsto nella sentenza di questa Corte n.
3549 del 23 febbraio 2049 che ha rinviato alla Corte d'appello di Milano solo per il risarcimento del
danno biologico e non del danno morale "puro".
Peraltro, i ricorrenti, in violazione del principio di autosufficienza, non dicono dove e come hanno
proposto la domanda dichiarata nuova dalla suddetta Corte milanese.
Con C) di deduce "in merito alla liquidazione di interessi e rivalutazione monetaria"; C1) verte sulla
"omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 5".
Sostengono i ricorrenti che l'impugnata sentenza è altresì censurabile nella parte in cui ha operato una
erronea liquidazione degli interessi e rivalutazione sulle somme riconosciute a titolo di danno biologico
terminale. Non si comprende in particolare, secondo i D., come siano stati calcolati, ed in quale misura,
gli interessi legali e la rivalutazione monetaria; nè è chiaro il momento a decorrere dal quale sono stati
computati detti importi e fino a quale momento siano stati computati. Le incertezze diventano ancora
più rilevanti laddove, nel dispositivo della sentenza impugnata, la Corte d'appello condanna gli appellati
al pagamento, in favore degli appellanti, "dell'importo di Euro 19.575,00 oltre interessi legali dalla data
della sentenza al saldo".
Per tali ragioni, proseguono i ricorrenti, nella suddetta sentenza è ravvisabile una omessa motivazione in
merito alle ragioni per le quali gli interessi e la rivalutazione non siano stati liquidati dalla data
dell'evento al saldo, nonchè alla misura degli stessi.
Ed è altresì evidente una insanabile contraddizione della pronuncia in esame nella parte in cui, nel
dispositivo della medesima "sparisce", senza che alcuna motivazione sia stata resa al riguardo, la
condanna alla rivalutazione monetaria.
Con C2) si denuncia "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1219, 1222 e 1223 c.c., sotto il
profilo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3".
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
"Vero che il responsabile di un incidente stradale, condannato al risarcimento del danno, deve
corrispondere al danneggiato, gli interessi e la rivalutazione dal giorno del fatto fino al girono
dell'effettivo pagamento ?".
I motivi sono inammissibili.
Secondo l'art. 366 bis c.p.c. - introdotto dal Decreto 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, - infatti, i motivi di
ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo ivi descritto e, in particolare, nei
casi previsti dall'art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la
formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5,
l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione
al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Il quesito di cui all'art. 366 bis c.p.c., rappresentando la congiunzione fra la risoluzione del caso
specifico e l'enunciazione del principio generale, non può esaurirsi nella mera enunciazione di una regola
astratta, ma deve presentare uno specifico collegamento con la fattispecie concreta, nel senso che
deve raccordare la prima alla seconda ed alla decisione impugnata, di cui deve indicare la discrasia con
riferimento alle specifiche premesse di fatto, essendo evidente che una medesima affermazione può
essere esatta in relazione a determinati presupposti ed errata rispetto ad altri. Deve pertanto
ritenersi inammissibile il ricorso che contenga quesiti di carattere generale ed astratto, privi di
qualunque indicazione sul tipo della controversia, sugli argomenti addotti dal giudice a quo e sulle ragioni
per le quali non dovrebbero essere condivisi (Cass. civ., Sez. Unite, 14 gennaio 2009, n. 565).
Il quesito di diritto che, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., la parte ha l'onere di formulare espressamente
nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logicogiuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, poichè la norma di cui all'art.
366 bis c.p.c., è finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere - in base alla
sola sua lettura - l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito
medesimo enunciando una regula iuris. (Cass. Sez. Unite, 5 febbraio 2008, n. 2658).
Nella fattispecie la formulazione del motivo (ex art. 360 c.p.c., n. 3), per cui è chiesta la cassazione
della sentenza, non soddisfa i requisiti stabiliti dall'art. 366 bis c.p.c., poichè il principio generale
enunciato dal ricorrente è corretto, ma il quesito è incompleto, non indicando i punti di riferimento
necessari alla corretta liquidazione del danno da parte del giudice di merito.
Quanto al preteso vizio motivazionale, manca il momento di sintesi o quesito di fatto, a norma dell'art.
366 bis c.p.c..
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio
di cassazione che si liquidano come in dispositivo in favore di Fondiaria-Sai.
In assenza di attività difensiva di L.R.L. non si dispone per le spese del giudizio di cassazione relative a
quest'ultimo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che
liquida in Euro 6.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, a favore di
Fondiaria- Sai. Nulla dispone per le spese a carico di L.R.L..
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2014.
( da www.altalex.it )