www.lavoropiu.info Cassazione Civile, sentenza 23 luglio 2014, n. 16710 Svolgimento del processo Con sentenza pubblicata 22 settembre 2011 la Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Spoleto dell' 11 marzo 2008, ha determinato il £ 824,74 l'importo dovuto dalla Autotrasporti 2000 s.r.l. a P.G. a titolo di lavoro straordinario, ed ha conseguentemente condannato la stessa società al pagamento in favore di detto lavoratore della complessiva somma di € 1.167,86. La Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta in appello da Autotrasporti 2000 costituita da una consulenza tecnica di parte e da una relazione redatta in occasione di diverso giudizio analogo a quello in questione, ed ha poi ritenuto che l'indennità di trasferta, concordata in misura notevolmente superiore a quella prevista dal CCNL di categoria, avesse natura anche retributiva, oltre che indennitaria, e comprendesse, quindi, anche il compenso per il lavoro straordinario. Il P. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi. Resiste la Autotrasporti 2000 s.r.l. con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 437, comma 2 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ. In particolare si deduce che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto ammissibile la produzione in appello di una relazione e di una consulenza tecnica redatta in altro procedimento. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione delle previsioni di cui agli artt. 2107, 2108 e 2697 cod. civ. e degli artt. 11 bis comma 5°, 18 comma 3° e 19 comma 6° CCNL Trasporti (applicabile ratione temporis al rapporto per cui è causa) e, comunque, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al riconoscimento della sussistenza di un patto di conglobamento teso a ricomprendere nella c.d. indennità di trasferta anche il compenso per il lavoro straordinario del lavoratore, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo. In mancanza della prova di un patto di conglobamento, la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro ad un determinato titolo, come, nel caso di specie, l'indennità di trasferta, deve imputarsi a tale titolo corrispondente, con conseguente non ascrivibilità degli eventuali trattamenti superiori ai minimi contrattuali ad altri istituti accessori. La Corte territoriale, nel far ricorso all'opposto principio della presunzione ha operato un'errata interpretazione del principio di diritto, affermato da questa Suprema Corte nei suoi precedenti, secondo il quale non è valido il patto di conglobamento di tutte le voci retributive in una somma complessiva da erogarsi mensilmente, senza che sia specificato l'importo da erogare per ciascuna voce retributiva, in quanto il patto di conglobamento in una determinata indennità di compensi ulteriormente dovuti al prestatore di lavoro subordinato per legge o per contratto (quali il compenso per lavoro straordinario) può essere ammesso solo se dal patto stesso risultino gli specifici titoli cui è riferibile il compenso in questione, poiché solo in tal caso si rende superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria o di diversa indennità specificamente indicata e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto (cfr. Cass. n. 8097/2002; Cass. n. 10395/1998; Cass. n. 7696/1996). La sentenza impugnata deve dunque essere cassata in relazione al secondo motivo accolto con rinvio ad altra Corte d'appello che si adeguerà al principio di diritto sopra indicato e provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio. P.Q.M. 1 Giuffrè Editore © Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati www.lavoropiu.info La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Firenze. 2 Giuffrè Editore © Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati
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