OIC i2 - Consolidamento e trasparenza fiscale

PRINCIPI CONTABILI
OIC I2
OIC I2 
CONSOLIDAMENTO E TRASPARENZA
FISCALE
OIC I2
Principi nazionali
L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) con il Documento Interpretativo 2 ha inteso fornire chiarimenti sui principali impatti pratici derivanti dai due istituti opzionali introdotti dal D.Lgs 344/2003 (in attuazione della legge delega per la riforma
fiscale N.80/2003): il consolidato fiscale e la trasparenza fiscale. Sia il consolidato fiscale che la trasparenza fiscale modificano infatti sostanzialmente il precedente meccanismo di tassazione delle società di capitali e l’obbiettivo del documento
OIC è quello di coordinare gli spetti normativi di questi due nuovi istituti con la disciplina generale in materia di bilancio in
riferimento agli effetti contabili derivanti dal loro utilizzo.
Pur in maniera diversa, i due nuovi istituti trasferiscono l’obbligo fiscale di liquidazione e versamento dell’imposta (IRES)
dal soggetto produttore del reddito al socio, con effetti sulle valutazioni ed appostazioni da porre in essere in sede di predisposizione del bilancio.
 Scopo
ASPETTI
PRINCIPALI
DEL DOCUMENTO
INTERPRETATIVO  Riforma
fiscale
Consolidato
 fiscale
nazionale
FINALITÀ
Consolidato

mondiale

Trasparenza
fiscale

Fornire i riferimenti contabili atti alla corretta rappresentazione in bilancio degli
effetti fiscali dell’applicazione del consolidato e della trasparenza.
Il D. Lgs. 344/2003, in ordine all’esigenza di evitare duplicazioni di prelievo
sugli imponibili societari, ha di fatto eliminato il meccanismo del credito di im
posta con l’introduzione del sistema della “partecipation exemption” (PEX) ed il
riconoscimento dell’esclusione dei dividendi dalla base imponibile.

Oltre alla “PEX”, la riforma fiscale ha introdotto il consolidato fiscale (nazionale
e mondiale) e la tassazione per trasparenza.

Consentire ai gruppi di imprese la compensazione dei redditi determinando una
sola base imponibile.
Il sistema è opzionale e quindi è necessaria l’opzione congiunta di ogni società
consolidata e della società consolidante ed il consolidamento è integrale, nel sen
so che imponibili e perdite devono essere assunti per intero (indipendentemente
dalle quote di partecipazione).
Alla società controllante in Italia vengono imputati per trasparenza (indipendentemente dalla distribuzione di utili) i redditi e le perdite delle controllate estere,

ricalcolati in base alle regole fiscali nazionali, in proporzione alla quota di partecipazione complessiva direttamente o indirettamente posseduta.
Consente alle società di capitali partecipate da altre società di capitali (o da un
ristretto numero di soci persone fisiche) di imputare il reddito complessivo pro
dotto direttamente in capo a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi.
Rati9628
È un regime opzionale con durata triennale rinnovabile a scadenza che comporta
 l’assolvimento dell’Ires attraverso il consolidamento proporzionale in capo al
socio del reddito della trasparente.
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PRINCIPI CONTABILI
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CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE

VANTAGGI
SOGGETTI
AMMESSI
CAUSE DI
ESCLUSIONE
Il principale vantaggio è la compensazione dei redditi e delle perdite prodotti all’interno del gruppo e quindi una più rapida compensazione delle perdite fiscali.
Offre anche altri conseguenti vantaggi (ed in certe situazioni svantaggi quali, ad esempio, l’esclusione completa dalla formazione del reddito di gruppo dei dividendi distribuiti all’interno del pe rimetro di consolidamento), una maggiore possibilità di utilizzo di imposte pagate all’estero (che
potrebbe però tramutarsi in rallentamento del recupero in caso di risultato consolidato negativo e
società estera in utile), ecc.
 Controllante
I soggetti Ires residenti o non residenti (purchè residenti in paesi con cui è
in vigore l’accordo contro la doppia imposizione ed esercitino nel territorio

dello stato una stabile organizzazione, il cui patrimonio includa le partecipazioni nelle società oggetto di consolidamento).
 Controllata
 Le società di capitali residenti nel territorio dello Stato.

Sono esclusi i soggetti sottoposti a fallimento e liquidazione coatta, le partecipate che hanno optato
per il regime di tassazione per trasparenza, le società che fruiscono di riduzioni dell’aliquota Ires.
Possono optare per il consolidato fiscale solo gruppi di imprese in cui la controllante detiene un
diritto all’utile per più del 50%; questo sin dall’inizio di ogni esercizio del periodo di consolidaDEFINIZIONE
mento e tenendo conto dell’effetto demoltiplicatore in caso di catena di società.
DI GRUPPO

Se la controllante controlla una società al 60% e questa ne controlla un’altra
E PERIMETRO DI
Effetto
all’80% la controllante non può consolidare quest’ultima, essendo la percenCONSOLIDAMENTO
demoltiplicatore
tuale di possesso ridotta al 48%.
 L’opzione vincola le società per 3 anni.
 La stessa società può esercitare l’opzione solo come consolidante ovvero solo come consolidata.
ESERCIZIO
DELL’OPZIONE
• L’efficacia dell’opzione è subordinata alla contemporanea sussistenza delle condizioni seguenti:
.. identità degli esercizi sociali di tutte le società;
.. esercizio congiunto dell’opzione (da parte di consolidate e consolidante);

.. elezione di domicilio delle consolidate presso la consolidante;
.. comunicazione dell’avvenuto esercizio congiunto dell’opzione da parte della consolidante (in
via telematica) all’Agenzia delle Entrate entro i termini stabiliti.

Calcolo di un’unica base imponibile in capo alla controllante attraverso la somma degli imponibili
di tutte le società.
DETERMINAZIONE
DELLA BASE
 La controllante determina in apposita dichiarazione, il reddito complessivo globale del gruppo.
IMPONIBILE
Trattandosi di consolidato integrale i redditi delle controllate vengono assunti per intero, pre
scindendo dalla percentuale di possesso che in esse detiene la controllante.

Le perdite preesistenti l’avvio della tassazione consolidata possono essere utilizzate solo dalle
singole società che le hanno prodotte.
Rati9628
DISCIPLINA DELLE  Le perdite fiscali conseguite durante il periodo di consolidamento sono acquisite al consolidato.
PERDITE FISCALI
Le perdite fiscali del consolidato (risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato) possoNELLA TASSAZIONE

no essere riportate a nuovo dalla consolidante.
DI GRUPPO

2
Al termine del consolidato le perdite residue restano nella disponibilità della consolidante (salvo
diversa modalità stabilita sin dal momento di esercizio dell’opzione).
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OBBLIGHI DELLE
CONSOLIDATE
OBBLIGHI
E DIRITTI
DELLA
CONSOLIDANTE
Ogni società deve presentare all’Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione dei redditi (ma senza liquidare
 l’imposta) e deve darne copia alla controllante.
• Durante il periodo del consolidamento alla consolidante spetta:
.. presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato;
.. versare saldi ed acconti di imposta;
 .. riportare a nuovo le perdite fiscali di gruppo;
.. il rimborso o riporto a nuovo dell’unica eccedenza di imposta;
.. beneficiare del credito per le imposte pagate all’estero.
NEUTRALITÀ PER
I TRASFERIMENTI
INFRAGRUPPO
In pratica la società cedente non subisce tassaLe società che aderiscono al consolidato fiscale possozione di eventuali plusvalenze e la cessionaria
no usufruire del regime di neutralità fiscale per scam bi infragruppo di beni (diversi da quelli suscettibili di  assume il bene al costo fiscale (attuando così la
sospensione della tassazione e la continuità dei
produrre ricavi).
valori fiscali).
IMPOSTE PAGATE
ALL’ESTERO
 spetta in tale sede il recupero delle stesse attraverso il meccanismo del credito di imposta.
Le imposte pagate all’estero dalle singole società consolidate rappresentano imposte pagate dal consolidato e
È previsto il meccanismo di riallineamento dei valori fiscali ai valori civili ex art. 128 del Tuir.
RIALLINEAMENTO
DEI VALORI FISCALI
AI VALORI CIVILI
INTERRUZIONE
DELLA TASSAZIONE
DI GRUPPO PRIMA
DEL TRIENNIO
E MANCATO
RINNOVO
ALLA SCADENZA
NATURALE
ACCERTAMENTO
E RESPONSABILITÀ
NORMA
ANTIELUSIVA
Tavola riepilogativa

Si tratta di un meccanismo correttivo volto ad evitare che, nel passaggio da un sistema che ammetteva la
svalutazione delle partecipazioni ad un sistema che prevede comunque la possibilità, attraverso la tassazione di gruppo e la tassazione per trasparenza, di recepire i risultati conseguiti dalle controllate, possa
succedere che gli stessi costi concorrano più volte alla riduzione del reddito imponibile.
• In generale l’interruzione anticipata del consolidato si verifica al venir meno di uno o più requisiti di accesso:
.. perdita del requisito di controllo;
.. fruizione di aliquote Ires ridotte;
.. fallimento, ecc.;
.. liquidazione giudiziale;
 .. trasformazione in società non soggetta ad Ires o in soggetto non avente la natura giuridica richiesta dalla
normativa Tuir sul consolidato;
.. trasferimento all’estero;
.. fusione con una società non inclusa nella tassazione di gruppo;
.. opzione della consolidante per la tassazione di gruppo con altre società in qualità di controllata.
Il verificarsi di una causa interruttiva in capo ad una
Conseguentemente controllata e controllante
società consolidata retroagisce, ai fini dell’esclusione
 dall’imponibile consolidato del reddito prodotto dalla  dovranno operare tutte le necessarie integrazioni in materia di versamenti, ecc.
stessa, all’inizio dell’esercizio.
• La disciplina è stata sostanzialmente modificata passando da un sistema che distribuiva le responsabilità alle
singole società ad un sistema che prevede:
.. responsabilità diretta della consolidante in ordine a: fedeltà del reddito complessivo dichiarato, liquidazione dell’imposta ed esattezza dei versamenti e responsabilità solidale per le sanzioni irrogate in via

diretta alla consolidata;
.. responsabilità solidale della consolidata in ordine a maggior imposta accertata a livello consolidato (riferibile ad una rettifica al suo reddito imponibile) e responsabilità diretta in ordine a sanzioni per violazioni
riscontrate a livello di consolidato e riferibili al reddito imponibile della stessa.
La normativa antielusiva generale è stata integrata includendo la fattispecie elusiva relativa all’istituto del
 consolidato.
Consolidato mondiale
Il consolidamento fiscale mondiale è un sistema opzionale, irrevocabile dalla controllante per almeno 5 esercizi.
Differenza
col consolidato
nazionale
• Le principali differenze con il consolidamento nazionale riguardano:
.. l’opzione che è esercitabile solo dalla controllante residente di grado più elevato (senza opzione bilaterale con
la controllata);
.. l’opzione vale per più esercizi (5);
.. l’opzione vale per tutte le controllate (nel consolidato nazionale solo per quelle che esercitano l’opzione);
.. il consolidamento degli imponibili riguarda solo le percentuali di controllo e non gli interi imponibili come
per il consolidato nazionale (consolidamento integrale).
Rati9628
Durata dell’opzione
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PRINCIPI CONTABILI
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Accordi
 tra società
partecipanti
Tali accordi possono prevedere la riL’impatto sulla contabilità dipende dagli accordi
partizione degli eventuali benefici fiintervenuti tra le società con il contratto di conscali in modo differenziato a seconda
 solidamento in riferimento alle somme versate e  delle diverse situazioni e della compercepite in contropartita di vantaggi e svantaggi
posizione del capitale sociale delle
relativi al regime di tassazione consolidata.
diverse entità partecipanti.
Contabilizzazione dell’Ires corrente di propria competenza con addebito del conto economico
 ed accredito di “debiti tributari”.
In caso di attribuzione di imponibili, addebito di “crediti verso controllate” ed accredito di
 “debiti tributari”.
Contabilizzazioni
 per la società
consolidante
In caso di cessione di perdite fiscali; addebito di “debiti tributari “con accredito di “debiti verso controllate” (se il contratto prevede l’immediato riconoscimento del beneficio fiscale alla
controllata) oppure addebito di “debiti tributari” con accredito di “fondo imposte da consoli dato fiscale” (se il riconoscimento del beneficio è rinviato al conseguimento di futuri redditi
della controllata) e per il bilancio consolidato accredito del “fondo imposte da consolidato”
con accredito di “imposte correnti” (per il risparmio di imposta conseguito immediatamente
dal gruppo).
Le società consolidate procedono alla rilevazione delle compensazioni, determinando l’impo-
 sta (teorica) sul proprio imponibile trasferito alla consolidante.
In caso di cessione di redditi imponibili, addebito di “imposte correnti” con accredito di
Contabilizzazioni
 per le società
consolidate
 “debiti verso controllante”.
In caso di cessione di perdite fiscali, addebito di “credito verso controllante” con accredito
 di “imposte correnti da consolidato” (se previsto il riconoscimento immediato del beneficio
fiscale alla controllata).
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EFFETTI
SUL
BILANCIO
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In caso di trasferimento di ritenute/eccedenze Ires/acconti sarà necessario nel primo anno
 postare la scrittura di addebito a “credito verso controllante” con addebito “crediti tributari”.
 Casistica
• La casistica delle scritture contabili dipenderà sia dalla composizione del gruppo di consolidamento che da quanto previsto dal contratto; quindi, per esempio:
.. gruppo composto da società con imponibili positivi;
.. gruppo composto da società con imponibile positivo ed altre con perdite;
.. contratto che prevede il riconoscimento alla controllata del beneficio derivante dalla cessione di perdite fiscali con effetto immediato o regolamento finanziario successivo;
.. presenza di perdite eccedenti;
.. presenza di perdite relative agli esercizi precedenti all’inizio della tassazione di gruppo
utilizzabili solo dalle società che le hanno generate;
.. presenza di imposte differite attive in precedenza non rilevate dalle controllate poiché

prive del requisito della ragionevole certezza del recupero che potrebbe però verificarsi
grazie all’entrata nella tassazione di gruppo;
.. utilizzazione di acconti di imposta e imposte a credito preesistenti;
.. elisione della quota imponibile di dividendi con possibilità di allocazione del beneficio alla
società ricevente i dividendi o mantenimento del beneficio in capo alla controllante ultima;
.. elisione della quota imponibile attribuibile al pro-rata patrimoniale (rettifica di consolidamento relativa alla quota di interessi passivi eventualmente non deducibili per rideterminazione su base consolidata);
.. elisione della quota imponibile attribuibile a cessioni infragruppo in regime di neutralità
fiscale.
Relazione
 sulla gestione
Anche se il codice civile non prevede una specifica informativa in riferimento al consolidato
fiscale è opportuno che nella relazione sulla gestione vengano indicate l’adesione al regi me di consolidato, le motivazioni, le opportunità e gli eventuali rischi connessi all’esercizio
dell’opzione.
 Nota integrativa
 del contratto, impegni, effetti sul bilancio, ecc.
Mentre in nota integrativa si riporteranno per controllante e controllata: condizioni e termini
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TRASPARENZA FISCALE
• Società partecipata e soci partecipanti residenti nel
Tali requisiti devono sussistere dal primo giorno
territorio dello stato.
del periodo di imposta della partecipata in cui si
SOGGETTI AMMESSI  • Società partecipanti con percentuale di diritto di  esercita l’opzione e permanere sino al termine del
voto e partecipazione agli utili non inferiore al 10%
triennio anche in caso di mutamento della compae non superiore al 50%.
gine sociale per ingresso di nuovi soci.
Assoggettamento a procedure concorsuali e adesione
CAUSE
DI ESCLUSIONE
 al consolidato fiscale sia come controllata sia come 
ESERCIZIO
DELL’OPZIONE
• Le caratteristiche principali sono:
.. opzione vincolante per 3 periodi di imposta;
.. esercizio unanime dell’opzione da parte di soci e partecipata;
 .. comunicazione scritta (raccomandata con ricevuta di ritorno) dell’esercizio dell’opzione alla partecipata
da parte dei soci;
.. comunicazione (in via telematica) all’Agenzia delle Entrate da parte della sola partecipata;
.. successive comunicazioni (rinnovo, ecc.) all’Agenzia delle Entrate sempre da parte della partecipata.
controllante.
Imputazione
 redditi ai soci
Trattamento
 delle perdite
fiscali
Regime degli utili
 e delle riserve
di utili
FUNZIONAMENTO
Le cause di esclusione si applicano solamente in
riferimento alla società partecipata.
I redditi e le perdite della società trasparente vengono proporzionalmente imputati
ai soci (così come pure ritenute, crediti di imposta, ecc.) che possono ottenere: re cepimento delle perdite della partecipata, esenzione dei dividendi, disapplicazione
del pro-rata patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi (in relazione alla
partecipazione nella trasparente).
Il trattamento delle perdite fiscali sarà diverso in funzione del periodo di formazione e cioè: perdite pregresse della partecipata (che permangono alla stessa per
utilizzazione in diminuzione del suo reddito), perdite pregresse dei soci (utilizza bili anche per compensare redditi a loro imputati per trasparenza dalla partecipata),
perdite fiscali della partecipata durante il periodo di opzione (imputate ai soci
entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società
partecipata).
Come per le perdite fiscali, il trattamento della distribuzione degli utili e delle riserve, dipende dal periodo in cui sono stati prodotti. In sostanza gli utili maturati du rante il periodo di trasparenza, ove distribuiti, non concorrono comunque a formare
il reddito dei soci, mentre la distribuzione di riserve formate con utili di esercizi
precedenti, mantengono il regime ordinario di tassazione.
Adeguamento
Al fine di evitare doppie tassazioni - doppie deduzioni, il costo fiscale della par del costo fiscale
 tecipazione viene aumentato dei redditi imputati ai soci e diminuito delle perdite
della partecipazione
imputate e degli utili distribuiti (fino a concorrenza dei redditi imputati).
Riallineamento
Si tratta della necessità per le società partecipanti di rideterminare il reddito impodel costo fiscale
nibile oggetto di imputazione da parte della società trasparente, quando le parteci della partecipazione  pazioni nella trasparente erano state svalutate fiscalmente nei 10 anni precedenti
ai valori civilistici
l’opzione.
Nel modello UNICO la società partecipata determina il suo reddito secondo le re-
 gole ordinarie mentre la società trasparente determina il reddito da attribuire ai soci
Schema
 riassuntivo
nell’apposito quadro.
La società partecipante indica il reddito/perdita nell’apposito quadro come variazio-
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 ne in aumento/diminuzione.
 Interruzione
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L’interruzione si verifica per la perdita di uno o più requisiti di accesso all’opzione
 di trasparenza (e decorre dall’inizio del periodo in cui si verifica).
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PRINCIPI CONTABILI
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In caso di rettifiche e accertamenti si procede
 con un unico atto (analogamente a quanto pre-  ciascun socio, dell’imposta e delle sanzioni ed interessi
TRASPARENZA
FISCALE PER LE
PERSONE FISICHE
 ristretta base proprietaria seppure a condizioni più restrittive in materia di residenza dei soci, numero dei soci
visto per le società di persone).
e volume dei ricavi.
Casi
 contabili
• La società trasparente deve rilevare in bilancio l’IRES che dovrebbe iscrivere in
via ordinaria. Si tratta dell’IRES relativa all’imponibile fiscale da essa prodotto e
 trasferito ai soci ai solo fini della liquidazione delle imposte.
• Il carico fiscale permarrà nel conto economico della trasparente e transiterà solamente dallo stato patrimoniale dei soci.
Caso di risultato
imponibile
 prodotto
dalla società
trasparente
Quest’ultima addebiterà “imposte correnti” con contropartita accredito “debiti verso soci”; mentre il socio,
 dopo aver rilevato gli effetti per imposte correnti e differite secondo le modalità ordinarie, addebiterà “crediti
verso partecipata” con accredito “debiti tributari”.
Caso di perdita
fiscale subita
 dalla società
trasparente
In (caso di accordo di beneficio subito remunerato alla
trasparente): quest’ultima, dopo aver rilevato il beneficio per imposte differite attive, addebiterà “crediti verso
soci” con contropartita accredito “imposte differite atti ve”; mentre il socio, dopo aver rilevato gli effetti per imposte correnti e differite secondo le modalità ordinarie,
addebiterà “crediti tributari” con contropartita accredito
“debiti verso società partecipata”.
Ovviamente gli effetti sul bilancio deriveranno dalle pattuizioni concordate dalle
parti nel contratto di trasparenza fiscale, nel senso che lo stesso potrebbe prevedere,
per esempio, la remunerazione tardiva in caso di perdite e condizionata all’effet tivo recupero delle stesse in esercizi successivi, oppure ancora che il trasferimento
dell’imponibile (positivo o negativo) della trasparente ai soci sia senza corrispettivo
alcuno, ecc.
EFFETTI
SUL BILANCIO
Rati9628
relativi al reddito imputato per trasparenza.
Si ricorda che possono optare per il regime di trasparenza fiscale anche le società a responsabilità limitata a
Rilevazione
 delle imposte
correnti
6
La società partecipata è responsabile solidalmente, con
ACCERTAMENTO
E RESPONSABILITÀ
Rilevazione
 delle imposte
differite
Si sottolinea in particolare che le imposte differite, sia preesistenti presso la trasparente al momento di attivazione della trasparenza, sia maturate negli esercizi di
 vigenza della trasparenza, devono essere rilevate allo scopo di assicurare il principio
di competenza civilistica dei componenti di reddito.
Rilevazione
 delle imposte
differite
Si sottolinea in particolare che le imposte differite, sia preesistenti presso la trasparente al momento di attivazione della trasparenza, sia maturate negli esercizi di
 vigenza della trasparenza, devono essere rilevate allo scopo di assicurare il principio
di competenza civilistica dei componenti di reddito.
Informazioni
da fornire
nella relazione
 sulla gestione
e nella
nota integrativa
 indicato nella parte precedente sul consolidato fiscale per quanto opportuno indicare
Pur non prevedendo il Codice Civile una specifica informativa si richiama quanto
in nota integrativa e relazione sulla gestione.
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Scritture della società partecipata
Esempio n. 1
A - Rilevazione del rischio della responsabilità solidale
20.06.n
P
P
RISCHI DI REGRESSO
SOCI C/RISCHI DI REGRESSO
a
SU REDDITO TRASFERITO
SU REDDITO TRASFERITO
PER TRASPARENZA
PER TRASPARENZA
Impegno assunto per responsabilità solidale sulle imposte relative al reddito
imputato per trasparenza.
25.000,00
B - Fiscalità differita pregressa della partecipata (2)
30.04.n
E E 22 c)
P C II 4ter
IMPOSTE ANTICIPATE
IMPOSTE ANTICIPATE NON
a
RILEVANTI FISCALMENTE
(oppure: sopravvenienze passive (1))
Storno delle imposte anticipate imputate alle società partecipate.
PB2
E E 22 b)
FONDO IMPOSTE DIFFERITE
2.000,00
30.04.n
IMPOSTE DIFFERITE
DELL’ESERCIZIO NON
RILEVANTI FISCALMENTE
(oppure: sopravvenienze attive (1))
Storno delle imposte differite imputate alle società partecipate.
a
1.000,00
C1 - Acconti, ritenute alla fonte, crediti di imposta: in presenza di contropartita finanziaria
30.04.n
CREDITO VERSO ERARIO
P C II 4bis CREDITO VERSO SOCI
a
Storno credito verso erario per imputazione pro quota a partecipanti.
P C II 4
500,00
C2 - Acconti, ritenute alla fonte, crediti di imposta: senza contropartita
finanziaria
30.04.n
CAPITALE VERSO ERARIO
P C II 4bis SOPRAVVENIENZA PASSIVA(1)
a
Storno credito verso erario per imputazione pro quota a partecipanti.
E E 21
500,00
Scritture delle società partecipanti
Esempio n. 2
A - Fiscalità differita pregressa della partecipata
30.04.n
P C II 4ter
E E 20
IMPOSTE ANTICIPATE
SOPRAVVENIENZE ATTIVE (1)
a
Imputazione pro quota imposte anticipate da società trasparente.
E E 21
PB2
SOPRAVVENIENZE PASSIVE (1)
FONDO IMPOSTE DIFFERITE
a
Imputazione pro quota imposte differite da società trasparente.
1.000,00
30.04.n
500,00
B1 - Acconti, ritenute alla fonte, crediti di imposta: in presenza di contropartita finanziaria
30.04.n
P C II 4bis P D 9
CREDITO VERSO ERARIO
DEBITO VERSO PARTECIPATA
a
Imputazione pro quota credito verso erario da società partecipata.
250,00
B2 - Acconti, ritenute alla fonte, crediti di imposta: senza contropartita
finanziaria
30.04.n
P C II 4bis E E 20
(1)
(2)
Note
CREDITO VERSO ERARIO
SOPRAVVENIENZA ATTIVA (1)
a
Imputazione pro quota credito verso erario da società partecipata.
250,00
Tali poste reddituali non sono fiscalmente rilevanti.
In alternativa allo storno immediato della fiscalità anticipata pregressa della partecipata, che determina una sopravvenienza passiva fiscalmente non deducibile, si potrebbe prospettare un annullamento graduale delle poste interessate alla
fine di ogni singolo periodo, anche in considerazione della possibilità che il regime opzionale decada prima del triennio.
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