20443114 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 829 Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Alfredo Teresi - Presidente - CC - 21/03/2014 Dott. Mario Gentile - Consigliere - R.G.N. 307/2014 Dott. Luca Ramacci - Consigliere - Dott.ssa Chiara Graziosi - Consigliere - Dott. Alessio Scarcella - Consigliere Rel.- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: - RASPA ANTONIO, n. 3/01/1980 a VASTO avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di CHIETI in data 9/10/2013; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite per il ricorrente le conclusioni dell'Avv. A.M. Boschetto - non comparso; L7 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9/10/2013, depositata in data 11/10/2013, il tribunale del riesame di CHIETI rigettava l'istanza di riesame avverso il provvedimento del GIP del medesimo tribunale del 6/09/2012, con cui è stato disposto il sequestro preventivo del lotto C, costituito da n. 6 manufatti abusivi (bungalow) sul presupposto che gli stessi sarebbero stati realizzati su terreno ricadente nel piano regio tratturo in catasto al fgl. 2 ex p.11a 76, all'interno del villaggio turistico "Poseidon beach" sito in San Salvo Marina, SS 16, in assenza di permesso di costruire e di n.o. paesaggistico (artt. 44, lett. c), d. P.R. n. 380/2001 e 181, comma 1, D. Lgs. n. 42/2004). 2. Ha proposto tempestivo ricorso il RASPA, a mezzo del difensore fiduciario procuratore speciale cassazionista, impugnando l'ordinanza predetta e deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce, con il primo, articolato, motivo il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità dei reati di cui all'art. 44, comma primo, lett. c), d.P.R. n. 380/01 e di cui all'art. 181, comma primo, d. Igs. n. 42/04; detto vizio risulterebbe dal testo dell'ordinanza impugnata in confronto ai documenti depositati (bando di concessione, progetti di ristrutturazione e progetti preliminari, verbale di delibera di Giunta e parere del Ministro per i BB.CC .); deduce, inoltre, violazione di legge, sub specie di insussistenza del fatto sotto il profilo oggettivo per inosservanza ed erronea applicazione della Legge reg. Abruzzo n. 35/1986 modificata dalla Legge reg. n. 134/1988, inosservanza ed erronea applicazione del d.P.R. n. 380/01 e della Legge reg. 18/1983, modificata dalla Legge reg. 70/1995; infine, deduce la violazione dell'art. 125 c.p.p. per insussistenza dell'area tratturale attesa l'omessa motivazione sul punto. Il ricorso, in particolare censura i seguenti passaggi motivazionali: a) quanto alla necessità del n.o. archeologico, il collegio avrebbe ritenuto che la realizzazione dei 6 bungalows sarebbe avvenuta in assenza di tale n.o.; il tribunale avrebbe errato, non prendendo in considerazione e, dunque, omettendo di motivare in ordine al provvedimento della sovrintendenza dei BB.CC .; il CTI di cui si discute, infatti, sarebbe stato affidato in gestione alla società amministrata dal ricorrente all'esito di regolare gara con determina 2 dirigenziale n. 67352; in particolare, alla data del marzo 2010, momento della presentazione dell'offerta, per l'area in questione non era operante ed efficacia nessuna norma che vietasse la realizzazione delle strutture sequestrate, utili al potenziamento e miglioramento dell'intera struttura turistico - ricettiva; dalla lettura del provvedimento di adeguamento del c.d. tratturo, approvato il 3/09/2010, si evincerebbe che l'area su cui ricadrebbero i bungalows non sarebbe attraversata dal tratturo, ma insisterebbe sull'area tratturo, ossia su una fascia di terreno che costeggiava il tratturo ormai in totale disuso; ne consegue, pertanto, che il tribunale avrebbe dovuto considerare che la realizzazione dei bungalows non avveniva su area tratturale, rilevando il vizio di omessa motivazione; b) quanto alla necessità del permesso di costruire, la difesa non condivide il ragionamento del tribunale, in quanto la società amministrata dal ricorrente avrebbe inoltrato 1'11/04/2012 un'istanza per il completamento del CTI con la previsione di realizzare il lotto C, in soluzione di continuità con i due lotti già edificati (A e B) con lo scopo di rendere il CTI pienamente agibile per la stagione turistica e che, il comune, a fronte di tale comunicazione, avrebbe recepito sotto il profilo sostanziale e formale il progetto di completamento del CTI con la realizzazione dei bungalows in questione; in altri termini, secondo la difesa del ricorrente, con la delibera di Giunta 15/06/2012, il comune avrebbe preso atto del progetto di cui al lotto C, condizionando l'inizio dei lavori alla sola acquisizione ex post di pareri e n.o., non rilevando alcunché in ordine al permesso di costruire, non necessario perché lo stesso Comune avrebbe già valutato la non necessità di tale titolo abilitativo già in sede di gara (marzo 2010), attesa la conformità di tali opere con le leggi vigenti e con gli strumenti urbanistici, anche paesaggistici, vigenti al momento della presentazione dell'offerta, peraltro espletando anche una funzione istruttoria a seguito della presentazione del progetto nell'aprile 2012. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, l'insussistenza del periculum in mora, sub specie d'insussistenza delle ragioni cautelari ex art. 321 c.p.p. Si duole il ricorrente per aver ritenuto l'ordinanza impugnata sussistente il periculum in mora sulla base della definitività degli impianti e dell'utilizzo per scopi diversi ed irreversibili dell'area tratturale; tale motivazione non sarebbe condivisibile in quanto i sei bungalows insisterebbero su una porzione di terreno ove non risulta esistente alcun tratturo, né di pregio da un punto di vista paesaggistico - naturale; le opere hanno come unico scopo quello di migliorare un complesso turistico ricettivo esistente dal 1996, compatibilmente con lo stato 3 dei luoghi senza alterarne la sua conformazione naturale e paesaggistica; il tratturo sarebbe inesistente e sarebbe solo una previsione di natura cartografica nemmeno indicata nel PRG vigente, sicché l'uso dei sei bungalows non comporterebbe alcun reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio, dovendosi, altresì, aggiungere che le migliorie realizzate o realizzande rimarranno, al termine del contratto, nel patrimonio comunale; non vi sarebbero i requisiti di concretezza ed attualità tali da giustificare l'esistenza del periculum, costituendo la persistente disponibilità del bene un elemento neutro sotto il profilo dell'offensività. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 5. Deve, preliminarmente ricordarsi, che in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità solo per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003 - dep. 10/06/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). 6. Tanto premesso sui limiti del sindacato di questa Corte, ritiene il Collegio che sia evidente l'inammissibilità di ambedue i motivi di ricorso, nella parte in cui censurano l'ordinanza impugnata ritenendola inficiata da un'erronea valutazione degli atti processuali, offrendo una motivazione carente ed illogica in relazione alle doglianze espressamente formulate in sede di riesame sia in termini di fumus che di periculum. Diversamente, a giudizio di questa Corte, a parte la non ricorribilità per vizio di motivazione ex art. 325 cod. proc. pen., il giudice del riesame ha comunque correttamente proceduto alla valutazione critica degli elementi d'accusa, tenendo conto delle critiche proposte dalla difesa della ricorrente nella fase impugnatoria cautelare, applicando correttamente il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il tribunale del riesame non deve instaurare un processo nel 4 processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (v., ex plurimis: Sez. 2, n. 44399 del 27/09/2004 - dep. 12/11/2004, Rosellini ed altro, Rv. 229899). 7. Il motivo con cui si censura, anzitutto, l'ordinanza per violazione di legge è, peraltro, inammissibile per genericità e, comunque, manifestamente infondato. Da un lato, infatti, il ricorrente si limita a riproporre le medesime doglianze già espresse davanti ai giudici del riesame, senza tener conto delle argomentazioni offerte dal giudice collegiale del gravame a confutazione delle originarie censure, apparendo dunque il motivo aspecifico, ossia generico ed indeterminato, in quanto ripropone le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del riesame, risultando tale motivo carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, la quale non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (v. tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Il motivo è, in ogni caso, manifestamente infondato. Ed infatti, i giudici del riesame hanno chiarito le ragioni per le quali non ritennero possibile dar corso alle richieste difensive fondate, quanto alla mancanza del n.o. archeologico, sull'inesistenza del "tratturo" essendo una previsione cartolare e nemmeno indicata nel PRG, con conseguente asserita liceità della realizzazione degli interventi edilizi (bungalows). 7.1. In via preliminare, ai fini di una completa intelligibilità della vicenda in esame, è opportuno precisare i termini fattuali della fattispecie. Antonio Raspa, legale rappresentante della s.r.l. "Villa Raspa", è aggiudicatario dell'affidamento della gestione del Centro Turistico Integrato di San salvo Marina, e, in tale veste, aveva provveduto a predisporre i progetti di potenziamento e di miglioramento della struttura allo scopo di renderla efficiente e fruibile; il medesimo aveva provveduto a presentare il progetto, relativamente al lotto sequestrato per l'installazione dei bungalows, come da offerta di gara e da PRG; il Comune di San Salvo non aveva comunicato alcunché, sicché il ricorrente si era ritenuto legittimato alla realizzazione delle nuove opere; ad opere ultimate il Comune condizionava però l'inizio dei lavori all'acquisizione ex post dei pareri e dei n.o. necessari. 5 Gli interventi edilizi e l'area in sequestro erano stati realizzati sul terreno ricadente nel pieno regio tratturo, in catasto al fg. 2 ex pc 76, sito all'interno del villaggio turistico denominato "Poseidon beach" di San Salvo Marina. Il Gip presso il Tribunale di Vasto, in accoglimento della richiesta del P.M., ravvisando nella condotta del ricorrente, relativa alla realizzazione dei predetti bungalows, i reati di cui agli artt. 44, lett. c) e 181, comma 1, d. Igs. n. 42/2004, disponeva il sequestro preventivo dell'area e dei bungalows ivi realizzati. Il Tribunale del Riesame di Chieti, a seguito di gravame proposto dal Raspa, con l'ordinanza impugnata, respingeva l'istanza di riesame con il sequestro preventivo disposto dal Gip presso il Tribunale di Vasto. Tanto premesso in fatto, va immediatamente evidenziato e ribadito in diritto che, ai fini della verifica della legittimità del provvedimento con il quale è stato ordinato il sequestro prevenivo di un bene pertinente ad uno o più reati è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi. E' sufficiente la presenza del fumus boni juris, ovvero l'ipotizzabilità in astratto della commissione del reato, con conseguente possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato (Giurisprudenza consolidata. V., per tutte: Sez. U, n. 4 del 25/03/1993 - dep. 23/04/1993, Gifuni, Rv. 193117; Sez. U, n. 7 del 23/02/2000 - dep. 04/05/2000, Mariano, Rv. 215840; da ultimo, in senso conforme: Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013 - dep. 14/11/2013, Orsi, Rv. 257383). Non v'è dubbio - come già affermato in precedenza da questa stessa Sezione che vanno sottoposti alla disciplina di cui al d. Igs. n. 42/2004, i cosiddetti "Catturi", che costituiscono la diretta sopravvivenza di strade formatesi in epoca protostorica e che hanno pertanto la duplice valenza di strade destinate al passaggio del bestiame e di testimonianza di passate civiltà (v., in termini, sotto la vigenza dell'abrogato d. Igs. n. 490/99: Sez. 3, n. 29099 del 21/06/2002 dep. 06/08/2002, P.M. in proc. Capuzzi C, Rv. 222109). Ne discende, anzitutto, la configurabilità del fumus delicti, come correttamente evidenziato dal tribunale del riesame, dovendosi peraltro precisare sin d'ora, incidenter tantum, che la corretta qualificazione giuridica consente di sussumere il fatto nell'ipotesi delittuosa prevista dal comma 1-bis dell'art. 181 d. Igs. n. 42/2004 e non in quella contravvenzionale, allo stato contestata. Ed invero, i cosiddetti "Tratturi", secondo quanto ribadito nel D.M. 15/06/76, costituiscono la diretta sopravvivenza di strade formatesi in epoca protostorica in relazione a forme di produzione fondata sulla pastorizia; tali strade sono perdurate nell'uso ininterrotto, attraverso ogni successivo svolgimento storico, come risultante dalle testimonianze archeologiche di insediamenti preromani, di 6 centri urbani di epoca romana, di abitati longobardi e normanni ed infine dalla presenza di centri tuttora esistenti, i quali fino ad epoca recentissima hanno tratto le fondamentali risorse economiche dalla transumanza. I "tratturi", pertanto, hanno una duplice valenza, ossia quali strade destinate al passaggio del bestiame (L. 20/12/1908 n. 746 e successive integrazioni) e quale vestigia e tracce di passate civiltà. La rilevanza in chiave paesaggistica dei tratturi è stata poi ribadita, anzitutto, dal D.M. 20/03/1980 nonché, con specifico riferimento alla regione Abruzzo, dal D.M. 22/12/1983. Non vi è dubbio, dunque, che i tratturi in esame, ricadenti nelle aree sequestrate (a prescindere dalla loro attuale utilizzabilità come strade) - quali espressioni di vestigia e tracce di remote civiltà passate ed in considerazione del rilievo costituzionale dei beni culturali come ribadito nella Legge Costituzionale 18/10/01 n. 3, art. 2 - costituiscono una zona d'interesse archeologico per il loro valore intrinseco, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m), d. Igs. n. 42/2004. La citata disciplina, sotto la rubrica «Aree tutelate per legge», dispone che sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni del Titolo I (Tutela e valorizzazione), PARTE III^ (Beni paesaggistici) del d. Igs. n. 42/04 "m) le zone di interesse archeologico". All'uopo va precisato - secondo un indirizzo giurisprudenziale che questa Corte condivide - che l'individuazione di una zona d'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m), d. Igs. n. 42/2004, non presuppone necessariamente l'avvenuto accertamento dell'interesse archeologico. Le zone di interesse archeologico, come indicate dalla lett. m), del citato art. 142, possono essere individuate per il valore intrinseco, sia da una norma di carattere generale (statale o regionale), sia da strumenti urbanistici previsti dalla legge regionale (v., sul punto: Sez. 3, n. 1066 del 12/05/99, ric. Cattapan, non massimata; in senso conforme: Sez. 3, n. 29099 del 21/06/2002 - dep. 06/08/2002, P.M. in proc. Capuzzi C, Rv. 222109). La individuazione dell'area in sequestro, quale zona di interesse archeologico, comporta anche la sussistenza del vincolo paesaggistico ex lege, in base all'art. 142, comma 1, lett. m), d. Igs. n. 42/2004. Le considerazioni finora svolte, tenuto conto del fatto che trattasi di cognizione limitata al controllo della legittimità di sequestro preventivo, sono assorbenti e determinanti ai fini dell'affermazione della sussistenza del fumus commissi delicti, in relazione ai reati di cui all'impugnata ordinanza. In altri termini, la fattispecie concreta è sussumibile, allo stato degli atti, nei reati contestati al Raspa, con l'opportuna precisazione che l'esatta 7 qualificazione giuridica consente di inquadrare i fatti nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 181, comma 1-bis, d. Igs. n. 42/2004. L'accertamento definitivo degli elementi costitutivi (oggettivi e soggettivi) dei reati ipotizzati nel decreto di sequestro - tenuto conto anche degli strumenti urbanistici vigenti nella zona in esame, come previsti dalla specifica normativa regionale e come attuati dai competenti Organi Amministrativi - costituiscono indagini in punto di fatto, demandate ai giudici di merito, che provvederanno a tali accertamenti nel prosieguo del procedimento. 7.2. Si noti, per completezza, che la questione sollevata dalla difesa, secondo cui i bungalows non insisterebbero sul tratturo ma sull'area "tratturo", oltre a richiedere a questa Corte un (inammissibile) sindacato di merito, è, peraltro, giuridicamente infondata, in quanto il predetto vincolo paesaggistico investe l'area su cui insistono i manufatti abusivi perché soggetta a speciale protezione paesaggistica. In particolare, ciò riguarda la questione per la quale - secondo la difesa - l'approvazione del progetto da parte del Comune sarebbe espressione della non necessità del permesso di costruire, tesi giuridicamente non sostenibile, atteso che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi costruzione edilizia, per la quale è necessario il permesso a costruire, anche l'installazione di un bungalow (Sez. 3, n. 36310 del 16/06/2011 - dep. 06/10/2011, Di Florio e altri, Rv. 251036), come, del resto, correttamente esposte nell'impugnata ordinanza, restando, dunque, sul piano fattuale le obiezioni del ricorrente relative al comportamento successivo dell'Autorità amministrativa, che - come detto nel paragrafo che precede - dovranno essere oggetto di esame nel procedimento di merito. 8. Manifestamente infondato è, infine, a giudizio del Collegio, anche il secondo motivo, con cui il ricorrente censura l'impugnata ordinanza per aver ritenuto sussistente il periculum. L'impugnata ordinanza motiva, sul punto, sottolineando che l'esigenza di sottrarre alla libera disponibilità dell'indagato quanto in sequestro discende, da un lato, dalla definitività degli impianti e, dall'altra, dall'incompatibilità di un utilizzo per scopi diversi ed irreversibili dell'area tratturale. Non v'è dubbio, nel caso in esame, che sussista il periculum. Ed infatti, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, da un lato, la sola esistenza di una struttura abusiva integra il requisito dell'attualità del pericolo indipendentemente dall'essere l'edificazione ultimata o meno, in quanto il rischio di offesa al 8 Pr territorio e all'equilibrio ambientale, a prescindere dall'effettivo danno al paesaggio e dall'incremento del carico urbanistico, perdura in stretta connessione con l'utilizzazione della costruzione ultimata (Sez. 3, n. 42363 del 18/09/2013 - dep. 15/10/2013, Colicchio, Rv. 257526); dall'altro, la sola esistenza di una struttura abusiva integra il requisito dell'attualità del pericolo indipendentemente dall'essere l'edificazione ultimata o meno, in quanto il rischio di offesa al territorio ed all'equilibrio ambientale, a prescindere dall'effettivo danno al paesaggio, perdura in stretta connessione con l'utilizzazione della costruzione ultimata (Sez. 3, n. 24539 del 20/03/2013 - dep. 05/06/2013, Chiantone, Rv. 255560). Perdono, quindi, di spessore argomentativo, risolvendosi in inammissibili censure di fatto, le doglianze difensive circa l'asserita insussistenza dei requisiti di concretezza ed attualità tali da giustificare l'esistenza del periculum, costituendo - a giudizio del ricorrente - la persistente disponibilità del bene un elemento neutro sotto il profilo dell'offensività (così richiamando impropriamente ed implicitamente Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003 - dep. 20/03/2003, P.M.in proc.Innocenti, Rv. 223722, relativa a sequestro preventivo di immobile abusivo, non ricadente in area paesaggisticamente vincolata, laddove, nel caso in esame, gli abusi edilizi ricadono in area paesaggistica e, come detto, la sola esistenza degli interventi edilizi abusivi integra il requisito dell'attualità del pericolo indipendentemente dall'essere l'edificazione ultimata o meno, in quanto il rischio di offesa al territorio ed all'equilibrio ambientale, a prescindere dall'effettivo danno al paesaggio, perdura in stretta connessione con l'utilizzazione della costruzione ultimata). 9. Il ricorso dev'essere, conclusivamente, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, somma che si stima equo fissare, in euro 1000,00 (mille/00). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 marzo 2014 9 .1(.r Il Con lier est. Ale Sc# ella DEPOSITATA IN C AN IL 16 MAG 2014 10
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