REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA

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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Sent. n. sez. 829
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Alfredo Teresi
- Presidente -
CC - 21/03/2014
Dott. Mario Gentile
- Consigliere -
R.G.N. 307/2014
Dott. Luca Ramacci
- Consigliere -
Dott.ssa Chiara Graziosi
- Consigliere -
Dott. Alessio Scarcella
- Consigliere Rel.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- RASPA ANTONIO, n. 3/01/1980 a VASTO
avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di CHIETI in data 9/10/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite per il ricorrente le conclusioni dell'Avv. A.M. Boschetto - non comparso;
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RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9/10/2013, depositata in data 11/10/2013, il tribunale del
riesame di CHIETI rigettava l'istanza di riesame avverso il provvedimento del GIP
del medesimo tribunale del 6/09/2012, con cui è stato disposto il sequestro
preventivo del lotto C, costituito da n. 6 manufatti abusivi (bungalow) sul
presupposto che gli stessi sarebbero stati realizzati su terreno ricadente nel
piano regio tratturo in catasto al fgl. 2 ex p.11a 76, all'interno del villaggio
turistico "Poseidon beach" sito in San Salvo Marina, SS 16, in assenza di
permesso di costruire e di n.o. paesaggistico (artt. 44, lett. c), d. P.R. n.
380/2001 e 181, comma 1, D. Lgs. n. 42/2004).
2. Ha proposto tempestivo ricorso il RASPA, a mezzo del difensore fiduciario procuratore speciale cassazionista, impugnando l'ordinanza predetta e
deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per
la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.
Deduce, con il primo, articolato, motivo il vizio di mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla
configurabilità dei reati di cui all'art. 44, comma primo, lett. c), d.P.R. n. 380/01
e di cui all'art. 181, comma primo, d. Igs. n. 42/04; detto vizio risulterebbe dal
testo dell'ordinanza impugnata in confronto ai documenti depositati (bando di
concessione, progetti di ristrutturazione e progetti preliminari, verbale di delibera
di Giunta e parere del Ministro per i BB.CC .); deduce, inoltre, violazione di legge,
sub specie di insussistenza del fatto sotto il profilo oggettivo per inosservanza ed
erronea applicazione della Legge reg. Abruzzo n. 35/1986 modificata dalla Legge
reg. n. 134/1988, inosservanza ed erronea applicazione del d.P.R. n. 380/01 e
della Legge reg. 18/1983, modificata dalla Legge reg. 70/1995; infine, deduce la
violazione dell'art. 125 c.p.p. per insussistenza dell'area tratturale attesa
l'omessa motivazione sul punto.
Il ricorso, in particolare censura i seguenti passaggi motivazionali:
a) quanto alla necessità del n.o. archeologico, il collegio avrebbe ritenuto che la
realizzazione dei 6 bungalows sarebbe avvenuta in assenza di tale n.o.; il
tribunale avrebbe errato, non prendendo in considerazione e, dunque,
omettendo di motivare in ordine al provvedimento della sovrintendenza dei
BB.CC .; il CTI di cui si discute, infatti, sarebbe stato affidato in gestione alla
società amministrata dal ricorrente all'esito di regolare gara con determina
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dirigenziale n. 67352; in particolare, alla data del marzo 2010, momento della
presentazione dell'offerta, per l'area in questione non era operante ed efficacia
nessuna norma che vietasse la realizzazione delle strutture sequestrate, utili al
potenziamento e miglioramento dell'intera struttura turistico - ricettiva; dalla
lettura del provvedimento di adeguamento del c.d. tratturo, approvato il
3/09/2010, si evincerebbe che l'area su cui ricadrebbero i bungalows non
sarebbe attraversata dal tratturo, ma insisterebbe sull'area tratturo, ossia su una
fascia di terreno che costeggiava il tratturo ormai in totale disuso; ne consegue,
pertanto, che il tribunale avrebbe dovuto considerare che la realizzazione dei
bungalows non avveniva su area tratturale, rilevando il vizio di omessa
motivazione;
b) quanto alla necessità del permesso di costruire, la difesa non condivide il
ragionamento del tribunale, in quanto la società amministrata dal ricorrente
avrebbe inoltrato 1'11/04/2012 un'istanza per il completamento del CTI con la
previsione di realizzare il lotto C, in soluzione di continuità con i due lotti già
edificati (A e B) con lo scopo di rendere il CTI pienamente agibile per la stagione
turistica e che, il comune, a fronte di tale comunicazione, avrebbe recepito sotto
il profilo sostanziale e formale il progetto di completamento del CTI con la
realizzazione dei bungalows in questione; in altri termini, secondo la difesa del
ricorrente, con la delibera di Giunta 15/06/2012, il comune avrebbe preso atto
del progetto di cui al lotto C, condizionando l'inizio dei lavori alla sola
acquisizione ex post di pareri e n.o., non rilevando alcunché in ordine al
permesso di costruire, non necessario perché lo stesso Comune avrebbe già
valutato la non necessità di tale titolo abilitativo già in sede di gara (marzo
2010), attesa la conformità di tali opere con le leggi vigenti e con gli strumenti
urbanistici, anche paesaggistici, vigenti al momento della presentazione
dell'offerta, peraltro espletando anche una funzione istruttoria a seguito della
presentazione del progetto nell'aprile 2012.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, l'insussistenza del periculum in mora, sub
specie d'insussistenza delle ragioni cautelari ex art. 321 c.p.p.
Si duole il ricorrente per aver ritenuto l'ordinanza impugnata sussistente il
periculum in mora sulla base della definitività degli impianti e dell'utilizzo per
scopi diversi ed irreversibili dell'area tratturale; tale motivazione non sarebbe
condivisibile in quanto i sei bungalows insisterebbero su una porzione di terreno
ove non risulta esistente alcun tratturo, né di pregio da un punto di vista
paesaggistico - naturale; le opere hanno come unico scopo quello di migliorare
un complesso turistico ricettivo esistente dal 1996, compatibilmente con lo stato
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dei luoghi senza alterarne la sua conformazione naturale e paesaggistica; il
tratturo sarebbe inesistente e sarebbe solo una previsione di natura cartografica
nemmeno indicata nel PRG vigente, sicché l'uso dei sei bungalows non
comporterebbe alcun reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio,
dovendosi, altresì, aggiungere che le migliorie realizzate o realizzande
rimarranno, al termine del contratto, nel patrimonio comunale; non vi sarebbero
i requisiti di concretezza ed attualità tali da giustificare l'esistenza del periculum,
costituendo la persistente disponibilità del bene un elemento neutro sotto il
profilo dell'offensività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
5.
Deve, preliminarmente ricordarsi, che in sede di ricorso per cassazione
proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen.
ammette il sindacato di legittimità solo per motivi attinenti alla violazione di
legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, la
mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente
apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma
non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità
soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e)
dell'art. 606 stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep.
13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del
28/05/2003 - dep. 10/06/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).
6. Tanto premesso sui limiti del sindacato di questa Corte, ritiene il Collegio che
sia evidente l'inammissibilità di ambedue i motivi di ricorso, nella parte in cui
censurano l'ordinanza impugnata ritenendola inficiata da un'erronea valutazione
degli atti processuali, offrendo una motivazione carente ed illogica in relazione
alle doglianze espressamente formulate in sede di riesame sia in termini di
fumus che di periculum.
Diversamente, a giudizio di questa Corte, a parte la non ricorribilità per vizio di
motivazione ex art. 325 cod. proc. pen., il giudice del riesame ha comunque
correttamente proceduto alla valutazione critica degli elementi d'accusa, tenendo
conto delle critiche proposte dalla difesa della ricorrente nella fase impugnatoria
cautelare, applicando correttamente il principio, più volte affermato da questa
Corte, secondo cui il tribunale del riesame non deve instaurare un processo nel
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processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito
conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed
esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (v.,
ex
plurimis: Sez. 2, n. 44399 del 27/09/2004 - dep. 12/11/2004, Rosellini ed altro,
Rv. 229899).
7. Il motivo con cui si censura, anzitutto, l'ordinanza per violazione di legge è,
peraltro, inammissibile per genericità e, comunque, manifestamente infondato.
Da un lato, infatti, il ricorrente si limita a riproporre le medesime doglianze già
espresse davanti ai giudici del riesame, senza tener conto delle argomentazioni
offerte dal giudice collegiale del gravame a confutazione delle originarie censure,
apparendo dunque il motivo aspecifico, ossia generico ed indeterminato, in
quanto ripropone le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice
del riesame, risultando tale motivo carente della necessaria correlazione tra le
argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell'impugnazione, la quale non può ignorare le affermazioni del provvedimento
censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591,
comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (v. tra le
tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Il motivo è, in ogni caso, manifestamente infondato.
Ed infatti, i giudici del riesame hanno chiarito le ragioni per le quali non ritennero
possibile dar corso alle richieste difensive fondate, quanto alla mancanza del n.o.
archeologico, sull'inesistenza del "tratturo" essendo una previsione cartolare e
nemmeno indicata nel PRG, con conseguente asserita liceità della realizzazione
degli interventi edilizi (bungalows).
7.1. In via preliminare, ai fini di una completa intelligibilità della vicenda in
esame, è opportuno precisare i termini fattuali della fattispecie.
Antonio Raspa, legale rappresentante della s.r.l. "Villa Raspa", è aggiudicatario
dell'affidamento della gestione del Centro Turistico Integrato di San salvo
Marina, e, in tale veste, aveva provveduto a predisporre i progetti di
potenziamento e di miglioramento della struttura allo scopo di renderla efficiente
e fruibile; il medesimo aveva provveduto a presentare il progetto, relativamente
al lotto sequestrato per l'installazione dei bungalows, come da offerta di gara e
da PRG; il Comune di San Salvo non aveva comunicato alcunché, sicché il
ricorrente si era ritenuto legittimato alla realizzazione delle nuove opere; ad
opere ultimate il Comune condizionava però l'inizio dei lavori all'acquisizione ex
post dei pareri e dei n.o. necessari.
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Gli interventi edilizi e l'area in sequestro erano stati realizzati sul terreno
ricadente nel pieno regio tratturo, in catasto al fg. 2 ex pc 76, sito all'interno del
villaggio turistico denominato "Poseidon beach" di San Salvo Marina.
Il Gip presso il Tribunale di Vasto, in accoglimento della richiesta del P.M.,
ravvisando nella condotta del ricorrente, relativa alla realizzazione dei predetti
bungalows, i reati di cui agli artt. 44, lett. c) e 181, comma 1, d. Igs. n. 42/2004,
disponeva il sequestro preventivo dell'area e dei bungalows ivi realizzati.
Il Tribunale del Riesame di Chieti, a seguito di gravame proposto dal Raspa, con
l'ordinanza impugnata, respingeva l'istanza di riesame con il sequestro
preventivo disposto dal Gip presso il Tribunale di Vasto.
Tanto premesso in fatto, va immediatamente evidenziato e ribadito in diritto che,
ai fini della verifica della legittimità del provvedimento con il quale è stato
ordinato il sequestro prevenivo di un bene pertinente ad uno o più reati è
preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla
gravità degli stessi. E' sufficiente la presenza del
fumus boni juris, ovvero
l'ipotizzabilità in astratto della commissione del reato, con conseguente
possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata
ipotesi di reato (Giurisprudenza consolidata. V., per tutte: Sez. U, n. 4 del
25/03/1993 - dep. 23/04/1993, Gifuni, Rv. 193117; Sez. U, n. 7 del 23/02/2000
- dep. 04/05/2000, Mariano, Rv. 215840; da ultimo, in senso conforme: Sez. 6,
n. 45908 del 16/10/2013 - dep. 14/11/2013, Orsi, Rv. 257383).
Non v'è dubbio - come già affermato in precedenza da questa stessa Sezione che vanno sottoposti alla disciplina di cui al d. Igs. n. 42/2004, i cosiddetti
"Catturi", che costituiscono la diretta sopravvivenza di strade formatesi in epoca
protostorica e che hanno pertanto la duplice valenza di strade destinate al
passaggio del bestiame e di testimonianza di passate civiltà (v., in termini, sotto
la vigenza dell'abrogato d. Igs. n. 490/99: Sez. 3, n. 29099 del 21/06/2002 dep. 06/08/2002, P.M. in proc. Capuzzi C, Rv. 222109).
Ne discende, anzitutto, la configurabilità del fumus delicti, come correttamente
evidenziato dal tribunale del riesame, dovendosi peraltro precisare sin d'ora,
incidenter tantum, che la corretta qualificazione giuridica consente di sussumere
il fatto nell'ipotesi delittuosa prevista dal comma 1-bis dell'art. 181 d. Igs. n.
42/2004 e non in quella contravvenzionale, allo stato contestata.
Ed invero, i cosiddetti "Tratturi", secondo quanto ribadito nel D.M. 15/06/76,
costituiscono la diretta sopravvivenza di strade formatesi in epoca protostorica in
relazione a forme di produzione fondata sulla pastorizia; tali strade sono
perdurate nell'uso ininterrotto, attraverso ogni successivo svolgimento storico,
come risultante dalle testimonianze archeologiche di insediamenti preromani, di
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centri urbani di epoca romana, di abitati longobardi e normanni ed infine dalla
presenza di centri tuttora esistenti, i quali fino ad epoca recentissima hanno
tratto le fondamentali risorse economiche dalla transumanza. I "tratturi",
pertanto, hanno una duplice valenza, ossia quali strade destinate al passaggio
del bestiame (L. 20/12/1908 n. 746 e successive integrazioni) e quale vestigia e
tracce di passate civiltà. La rilevanza in chiave paesaggistica dei tratturi è stata
poi ribadita, anzitutto, dal D.M. 20/03/1980 nonché, con specifico riferimento
alla regione Abruzzo, dal D.M. 22/12/1983.
Non vi è dubbio, dunque, che i tratturi in esame, ricadenti nelle aree sequestrate
(a prescindere dalla loro attuale utilizzabilità come strade) - quali espressioni di
vestigia e tracce di remote civiltà passate ed in considerazione del rilievo
costituzionale dei beni culturali come ribadito nella Legge Costituzionale
18/10/01 n. 3, art. 2 - costituiscono una zona d'interesse archeologico per il loro
valore intrinseco, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m), d. Igs. n. 42/2004.
La citata disciplina, sotto la rubrica «Aree tutelate per legge», dispone che sono
comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni del Titolo
I (Tutela e valorizzazione), PARTE III^ (Beni paesaggistici) del d. Igs. n. 42/04
"m) le zone di interesse archeologico".
All'uopo va precisato - secondo un indirizzo giurisprudenziale che questa Corte
condivide - che l'individuazione di una zona d'interesse archeologico, ai sensi
dell'art. 142, comma 1, lett. m), d. Igs. n. 42/2004, non presuppone
necessariamente l'avvenuto accertamento dell'interesse archeologico. Le zone di
interesse archeologico, come indicate dalla lett. m), del citato art. 142, possono
essere individuate per il valore intrinseco, sia da una norma di carattere generale
(statale o regionale), sia da strumenti urbanistici previsti dalla legge regionale
(v., sul punto: Sez. 3, n. 1066 del 12/05/99, ric. Cattapan, non massimata; in
senso conforme: Sez. 3, n. 29099 del 21/06/2002 - dep. 06/08/2002, P.M. in
proc. Capuzzi C, Rv. 222109).
La individuazione dell'area in sequestro, quale zona di interesse archeologico,
comporta anche la sussistenza del vincolo paesaggistico ex lege, in base all'art.
142, comma 1, lett. m), d. Igs. n. 42/2004.
Le considerazioni finora svolte, tenuto conto del fatto che trattasi di cognizione
limitata al controllo della legittimità di sequestro preventivo, sono assorbenti e
determinanti ai fini dell'affermazione della sussistenza del
fumus commissi
delicti, in relazione ai reati di cui all'impugnata ordinanza.
In altri termini, la fattispecie concreta è sussumibile, allo stato degli atti,
nei reati contestati al Raspa, con l'opportuna precisazione che l'esatta
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qualificazione giuridica consente di inquadrare i fatti nell'ipotesi delittuosa di cui
all'art. 181, comma 1-bis, d. Igs. n. 42/2004.
L'accertamento definitivo degli elementi costitutivi (oggettivi e soggettivi) dei
reati ipotizzati nel decreto di sequestro - tenuto conto anche degli strumenti
urbanistici vigenti nella zona in esame, come previsti dalla specifica normativa
regionale e come attuati dai competenti Organi Amministrativi - costituiscono
indagini in punto di fatto, demandate ai giudici di merito, che provvederanno a
tali accertamenti nel prosieguo del procedimento.
7.2. Si noti, per completezza, che la questione sollevata dalla difesa, secondo cui
i bungalows non insisterebbero sul tratturo ma sull'area "tratturo", oltre a
richiedere a questa Corte un (inammissibile) sindacato di merito, è, peraltro,
giuridicamente infondata, in quanto il predetto vincolo paesaggistico investe
l'area su cui insistono i manufatti abusivi perché soggetta a speciale protezione
paesaggistica. In particolare, ciò riguarda la questione per la quale - secondo la
difesa - l'approvazione del progetto da parte del Comune sarebbe espressione
della non necessità del permesso di costruire, tesi giuridicamente non
sostenibile, atteso che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, deve
ritenersi costruzione edilizia, per la quale è necessario il permesso a costruire,
anche l'installazione di un bungalow (Sez. 3, n. 36310 del 16/06/2011 - dep.
06/10/2011, Di Florio e altri, Rv. 251036), come, del resto, correttamente
esposte nell'impugnata ordinanza, restando, dunque, sul piano fattuale le
obiezioni del ricorrente relative al comportamento successivo dell'Autorità
amministrativa, che - come detto nel paragrafo che precede - dovranno essere
oggetto di esame nel procedimento di merito.
8. Manifestamente infondato è, infine, a giudizio del Collegio, anche il secondo
motivo, con cui il ricorrente censura l'impugnata ordinanza per aver ritenuto
sussistente il periculum.
L'impugnata ordinanza motiva, sul punto, sottolineando che l'esigenza di
sottrarre alla libera disponibilità dell'indagato quanto in sequestro discende, da
un lato, dalla definitività degli impianti e, dall'altra, dall'incompatibilità di un
utilizzo per scopi diversi ed irreversibili dell'area tratturale.
Non v'è dubbio, nel caso in esame, che sussista il periculum.
Ed infatti, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di
sequestro preventivo per reati paesaggistici, da un lato, la sola esistenza di una
struttura abusiva integra il requisito dell'attualità del pericolo indipendentemente
dall'essere l'edificazione ultimata o meno, in quanto il rischio di offesa al
8
Pr
territorio e all'equilibrio ambientale, a prescindere dall'effettivo danno al
paesaggio e dall'incremento del carico urbanistico, perdura in stretta
connessione con l'utilizzazione della costruzione ultimata (Sez. 3, n. 42363 del
18/09/2013 - dep. 15/10/2013, Colicchio, Rv. 257526); dall'altro, la sola
esistenza di una struttura abusiva integra il requisito dell'attualità del pericolo
indipendentemente dall'essere l'edificazione ultimata o meno, in quanto il rischio
di offesa al territorio ed all'equilibrio ambientale, a prescindere dall'effettivo
danno al paesaggio, perdura in stretta connessione con l'utilizzazione della
costruzione ultimata (Sez. 3, n. 24539 del 20/03/2013 - dep. 05/06/2013,
Chiantone, Rv. 255560).
Perdono, quindi, di spessore argomentativo, risolvendosi in inammissibili censure
di fatto, le doglianze difensive circa l'asserita insussistenza dei requisiti di
concretezza ed attualità tali da giustificare l'esistenza del periculum, costituendo
- a giudizio del ricorrente - la persistente disponibilità del bene un elemento
neutro sotto il profilo dell'offensività (così richiamando impropriamente ed
implicitamente Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003 - dep. 20/03/2003, P.M.in
proc.Innocenti, Rv. 223722, relativa a sequestro preventivo di immobile abusivo,
non ricadente in area paesaggisticamente vincolata, laddove, nel caso in esame,
gli abusi edilizi ricadono in area paesaggistica e, come detto, la sola esistenza
degli interventi edilizi abusivi integra il requisito dell'attualità del pericolo
indipendentemente dall'essere l'edificazione ultimata o meno, in quanto il rischio
di offesa al territorio ed all'equilibrio ambientale, a prescindere dall'effettivo
danno al paesaggio, perdura in stretta connessione con l'utilizzazione della
costruzione ultimata).
9. Il ricorso dev'essere, conclusivamente, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, pertanto, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma
alla Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, somma che si
stima equo fissare, in euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2014
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