i limiti del controllo del gip sulla richiesta di archiviazione

I LIMITI DEL CONTROLLO DEL GIP SULLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
Corte di cassazione, Sezioni unite, 28 novembre 2013- 30 gennaio 2014 n. 4319
(Pres. Santacroce; Rel. Lombardi; Pm (parz. conf.) Montagna; Ric. Proc. Rep. Trib. Lucca in proc. Leka ed altro).
Giudice -Giudice per le indagini preliminari- Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reatoOrdine rivolto al pubblico ministero di formulare l’imputazione nei confronti dell’indagato o di persona diversa
dall’indagato per reati diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione– Abnormità (Cpp, articoli 335,
408 e segg., 606)
Esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari e costituisce, pertanto, atto abnorme, sia l’ordine di
imputazione coatta ex articolo 409, comma 5, del Cpp nei confronti di persona non indagata, sia il medesimo ordine
riferito all’indagato per fatti diversi da quelli per i quali il pubblico ministero abbia chiesto l’archiviazione.
Anche dopo la precedente decisione delle Sezioni unite 31 maggio 2005, Proc. Rep. Trib. Brindisi in proc. Minervini,
era stata ulteriormente rimessa alle Sezioni unite la questione se fosse o no abnorme il provvedimento con cui il Gip,
investito della richiesta di archiviazione per un determinato reato, ravvisando anche altri reati nei fatti oggetto del
procedimento, a carico dell’indagato o anche a carico di persona diversa dall’indagato, ordini al pubblico ministero di
formulare l’imputazione in riferimento a questi ultimi.
La Corte ha risposto positivamente al quesito, evidenziando che le disposizioni dell’articolo 409 del Cpp, concernenti i
poteri di intervento del Gip sull’esercizio dell’azione penale, devono formare oggetto di interpretazione estremamente
rigorosa, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell’organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa.
Non è quindi in discussione il potere del giudice di effettuare un controllo completo sulle indagini svolte dal pubblico
ministero, ma deve essere chiaro che tale controllo non può trasformarsi nella surroga da parte del giudice del potere di
esercitare l’azione penale, che è esclusivo del pubblico ministero.
In questa prospettiva, come è ovvio, la Corte richiama e ribadisce le conclusioni della sentenza Minervini, laddove si
era affermato essere nel potere del giudice di ordinare l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti non
indagati, per il quale il pubblico ministero non aveva formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione
delle indagini.
Abnorme, piuttosto, secondo la sentenza Minervini, doveva ritenersi il provvedimento ulteriore del giudice di rinvio ad
altra udienza davanti a sè per l'apprezzamento degli esiti di tali indagini: se, infatti, è da riconoscere al Gip, che non
ritenga di accogliere l'archiviazione, per la ravvisata necessità di nuove indagini, il potere di indicarle al pubblico
ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse (articolo 409, comma 4, del Cpp) (secondo la
sentenza Minervini, tale potere può essere esercitato anche nei confronti di una persona diversa da quella indagata dal
pubblico ministero, ed anche in relazione ad un fatto-reato diverso da quello per cui il pubblico ministero ha richiesto
l'archiviazione), non è certo consentito al giudice di "controllarne" gli esiti rinviando ad una successiva udienza
davanti a sé.
La rifissazione della nuova udienza davanti a sé, finalizzata alla verifica degli esiti delle indagini ordinate al pubblico
ministero, finirebbe con il far perdere al giudice la sua posizione di terzietà, facendogli assumere la conduzione delle
indagini, e finirebbe, altresì, con l' invadere la sfera della competenza funzionale del pubblico ministero in tema di
esercizio concreto dell'azione penale: quest'ultimo, all'esito degli accertamenti ritenuti necessari dal giudice terzo, deve
essere posto in grado di valutare autonomamente come proseguire nell'esercizio dell'azione penale, richiedendo
nuovamente l'archiviazione ovvero formulando imputazione con richiesta di giudizio ordinario o speciale senza essere
tenuto alla originaria richiesta di archiviazione (cfr., in linea con le conclusioni delle Sezioni unite Minervini, Sezione
VI, 2 dicembre 2004, Proc. Rep. Trib. Trento in proc. Anderle ed altri).
Con la sentenza Leka la Corte prosegue nel percorso interpretativo dei poteri del Gip in sede di controllo sulla richiesta
di archiviazione.
Dopo essersi ribadito e puntualizzato il potere del giudice di ordinare l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di
persone diverse dall’indagato e, ovviamente, della stessa persona indagata per fatti diversi da quelli per i quali è stata
formulata la richiesta di archiviazione, si è però escluso, esattamente, il potere del giudice di ordinare l’imputazione
coatta.
Il giudice può solo, al massimo, sollecitare lo svolgimento di ulteriori indagini, ma, all’esito, il pubblico ministero è
libero di assumere le proprie libere determinazioni in punto di esercizio dell’azione penale [determinazioni che, poi, nel
caso di archiviazione, saranno nuovamente sottoposte al vaglio del giudice].
L’ordine di imputazione coatta, invece,
risolvendosi in un atto abnorme.
finirebbe non l’invadere la sfera di autonomia del pubblico ministero,
Ma va soggiunto, come esattamente precisato dalla Cassazione, che l’ordine di imputazione coatta finirebbe con il
determinare una lesione anche dei diritti di difesa del soggetto “interessato”, che si troverebbe riguardato da un
provvedimento di esercizio “coatto” dell’azione penale, senza avere avuto la possibilità di partecipare all’udienza
camerale prevista dall’articolo 409 del Cpp.
GIUSEPPE AMATO