Previdenza LE PENSIONI 2014 Gli ultimi aggiornamenti sulla normativa previdenziale Inps Daniela Fiorino C OME AVVIENE OGNI ANNO, l’Inps ha adeguato il tetto di retribuzione pensionabile che nel 2014 sale da 45.530 euro a 46.031 annui. Perequazione automatica delle pensioni Con il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 20 novembre 2013 è stato confermato nella misura del 3% l’aumento definitivo di perequazione automatica per il 2013. Non occorrerà effettuare alcun conguaglio con riferimento al 2013. Per il 2014, invece, la percentuale di aumento è stata fissata in via previsionale all’1,2%. La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), ha modificato i criteri di calcolo della perequazione che, dal 2014, non si effettua più per fasce di importo all’interno del trattamento complessivo, PEREQUAZIONE: IMPORTI E CLASSI DI REDDITO Pensione 2013 ma con l’applicazione di percentuali decrescenti dell’aliquota di aumento dell’1,2%, sulla base dell’importo complessivo dei trattamenti pensionistici percepiti. L’aliquota dell’1,2% si applicherà integralmente ai percettori di pensioni non superiori a tre volte il minimo Inps e cioè non superiori a 1.486,29 euro (vedi tabella a fianco). L’Istituto, avendo applicato in via provvisoria dal gennaio 2014 le disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità che hanno subito poi delle modifiche, dovrà ricalcolare la perequazione sulle pensioni da tre a quattro volte il minimo e su quelle superiori a sei volte il minimo. I requisiti per accedere al pensionamento Pensione di vecchiaia Il requisito anagrafico per tutti gli uomini del settore privato e pubblico e per le donne del settore pubblico è di 66 anni e 3 mesi; per le donne del settore privato è di 62 anni e 3 mesi, se lavoratrici dipendenti, e di 63 anni e 9 mesi, se lavoratrici autonome. Il requisito contributivo minimo è per tutti pari a 20 anni di anzianità. Norma transitoria. I lavoratori dipendenti del settore privato, al compimento di 64 anni e 3 mesi di età, possono accedere al pensionamento se in possesso entro il 31 dicembre 2012 di almeno 35 anni di anzianità contributiva e quota Perequazione Rivalutazione 2014 (€) mensile (€) Salvaguardia Aliquota Perequazione2 fino a1 (€) % %2 fino a 3 volte il minimo 1.486,29 17,84 1.504,13 1,24 1002 fino a 4 volte il minimo 1.981,72 22,59 2.004,31 1,14 952 fino a 5 volte il minimo 2.477,15 22,29 2.499,44 0,90 752 fino a 6 volte il minimo 2.972,58 17,84 2.990,42 0,60 502 oltre 6 volte il minimo 2.972,58 114,27 0,00 0,48 402 1 Le pensioni di poco superiori al limite sono incrementate fino all’importo pari al predetto limite, maggiorato della rivalutazione. 2 Per il solo anno 2014 non è riconosciuta la perequazione sulla fascia di importo superiore a sei volte il trattamento minimo Inps. Nel 2015/16 alle pensioni superiori a sei volte il minimo si applicherà la percentuale del 45% sull’intero ammontare. “96” con almeno 60 anni di età anagrafica, per le lavoratrici almeno 20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età. Pensione di anzianità Il requisito che permette di accedere al pensionamento anticipato per anzianità, indipendentemente dall’età, è pari a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e a 41 anni e 6 mesi per le donne. Pensione di anzianità, con opzione calcolo contributivo L’età anagrafica che dovranno raggiungere le lavoratrici che, avendo maturato almeno 35 anni di anzianità, richiedono la liquidazione della pensione tramite l’applicazione del calcolo contributivo sull’intero importo della stessa, è pari a 57 anni e 3 mesi (se dipendenti private e pubbliche) e 58 anni e 3 mesi (se autonome). Si ricorda che la norma transitoria che permette l’esercizio dell’opzione ha effetto, salvo eventuali future modifiche, fino al 31 dicembre 2015, termine comprensivo della fi- L’Inps, avendo applicato in via provvisoria da gennaio 2014 le disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità che hanno subito delle modifiche, dovrà ricalcolare la perequazione sulle pensioni da tre a quattro volte il minimo e su quelle superiori a sei volte il minimo nestra di decorrenza di 12/18 mesi che, per questa tipologia di pensionamento, non è stata abolita. La data del 31 dicembre 2015, secondo l’interpretazione fornita dalla circolare Inps n. 35 del 14 marzo 2012, dovrebbe intendersi come termine ultimo per la liquidazione del trattamento pensionistico e non come termine entro il quale debbano essere raggiunti i requisiti anagrafico/contributivi, a prescindere dall’apertura della finestra di decorrenza. Tuttavia, entro la suddetta data il governo dovrebbe verificare i risultati della sperimentazione e decidere in merito a un’eventuale proroga della norma (vedi tabella pagina seguente). Ancora sull’età di pensionamento di vecchiaia Il proseguimento dell’attività la- APRILE 2014 41 Previdenza 42 ETÀ DI PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA PER LE LAVORATRICI PRIVATE Riepilogo del graduale innalzamento dell’età pensionabile per le lavoratrici del settore privato: vorativa fino a 70 anni di età è incentivato tramite coefficienti di trasformazione più favorevoli per il calcolo dell’assegno pensionistico. Inoltre, il comma 4 dell’art. 24 della legge 214/2011, chiarisce che l’efficacia dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità. Tuttavia, sono intervenute nel frattempo diverse pronunce di primo grado e di appello secondo cui la previsione dell’art. 24 non può essere interpretata come un diritto assoluto del lavoratore, ma come un’opportunità, che è subordinata all’esistenza di una concorde e durevole volontà del datore di lavoro che può legittimamente intimare un licenziamento ad nutum. Occorrerà quindi attendere gli esiti degli eventuali ricorsi in Cassazione per avere una conferma di tale interpretazione. Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i non vedenti e gli invalidi in misura non inferiore all’80% (in via generale, 60 anni per gli uomini e 55 per le donne se lavoratori dipendenti; 65 anni per gli uomini e 60 per le donne se lavoratori autonomi). per tutti i lavoratori in 20 anni. Tuttavia, per i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 in avanti è posta la condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, salvo il caso in cui il lavoratore sia in possesso del requisito anagrafico di 70 anni di età. L’Inps ha chiarito (circolare n. 16 del 1° febbraio 2013) che il requisito minimo di 20 anni di contribuzione per poter ottenere la pensione di vecchiaia non si applica a coloro che rientrano nelle disposizioni derogatorie previste dalla riforma del sistema previdenziale del 1992 (la cosiddetta riforma Amato), che potranno ottenere il pensionamento anche con un’anzianità contributiva minima di 15 anni, una volta perfezionato il medesimo requisito di età anagrafica previsto per la generalità dei lavoratori. Requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia Il requisito contributivo minimo per poter accedere al pensionamento di vecchiaia è confermato Penalizzazioni sulle pensioni di anzianità Dal 2012 la possibilità di anticipare il pensionamento in base all’anzianità contributiva è mantenuta solo APRILE 2014 Dipendenti Autonome o iscritte alla gestione separata** Dal 2013 62 anni e 3 mesi** 63 anni e 9 mesi** Dal 2014 63 anni e 9 mesi** 64 anni e 9 mesi** Dal 2016 65 anni e 3 mesi** 65 anni e 9 mesi** Dal 2018 66 anni e 3 mesi** 66 anni e 3 mesi** * comprensivo dell’adeguamento Istat 2013 (+3 mesi). ** da adeguare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sulla base dei dati Istat relativi alla speranza di vita. per coloro che raggiungono l’anzianità contributiva massima indipendentemente dall’età anagrafica. Tuttavia, chi utilizzerà prima dei 62 anni di età avrà una penalizzazione sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011 pari all’1% per gli ultimi due anni di anticipo nell’accesso al pensionamento prima dei 62 anni di età e al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. La riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. La suddetta riduzione percentuale non trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, nel caso in cui il requisito derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. La riduzione percentuale non opera per coloro che rientrano nel si- stema contributivo pieno (primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995) per i quali, inoltre, sarà possibile accedere al pensionamento anticipato avendo compiuto 63 anni di età e con almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo), se la pensione mensile non risulta inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Prossimi adeguamenti Tutti i requisiti anagrafici previsti dalla legge 214/2011 e il requisito contributivo per accedere al pensionamento di anzianità saranno soggetti a un adeguamento periodico sulla base delle statistiche elaborate dall’Istat relative alla speranza di vita della popolazione. Come noto, il primo adeguamento, con decorrenza 1° gennaio 2013, è stato pari a tre mesi e i successivi due avranno cadenza triennale (verranno quindi rivisti i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2016 e dal 2019). Si è poi stabilito di accelerare la procedura introducendo la cadenza biennale per gli adeguamenti successivi al 2019. Inoltre, il comma 9 dell’art. 24 della legge 214/2011, contiene una norma per garantire la sostenibilità del sistema, secondo la quale dal 2021 l’età minima pensionabile non potrà essere inferiore a 67 anni, anche nel caso in cui non si arrivasse a tale valore con gli adeguamenti Istat. Anche l’adeguamento dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo passerà dopo il 2019 dalla cadenza triennale a quella biennale. Verranno invece adeguate annualmente le soglie riferite a multipli dell’assegno sociale, come condizione per la liquidazione degli assegni pensionistici per i soggetti con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996. Totalizzazione La totalizzazione dei periodi assicurativi consente, ai lavoratori che nel corso della propria vita hanno svolto attività diverse e sono stati iscritti a più gestioni pensionistiche, di ottenere un’unica pensione sommando i vari periodi contributivi, purché non coincidenti. La totalizzazione è completamente gratuita e può essere chiesta da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, a progetto e liberi professionisti. Il pagamento della pensione è effettuato dall’Inps, ma l’onere rimane a carico delle singole gestioni in relazione alle rispettive quote. Il lavoratore, che non deve essere già titolare di pensione in nessuna delle gestioni a cui è stato iscritto, può richiedere la totalizzazione se possiede almeno 20 anni di contribuzione complessiva e 65 anni e 3 mesi di età, oppure 40 anni e 3 mesi di contributi a prescindere dall’età. L’Inps spiega che i suddetti requisiti non sono stati modificati dalla riforma Fornero e quindi sono soggetti solo all’adeguamento periodico sulla base del meccanismo della speranza di vita (circo- APRILE 2014 43 Previdenza LAVORATORI PARASUBORDINATI: CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA In evidenza le ultime modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014 per l’anno corrente e per il 2015 Anno Collaboratori con altra copertura previdenziale1 Collaboratori titolari di pensione diretta (anzianità o vecchiaia) Collaboratori senza altra copertura previdenziale2 2012 18% 27,72% 2013 20% 27,72% 2014 22% (invece del 21%) 28,72%, 27,72% se titolari di partita iva 2015 23,50% (invece del 22%) 30,72% 2016 24% 31,72% 2017 24% 32,72% 2018 24% 33,72% 1 2 Ovvero, i beneficiari di trattamenti pensionistici diversi dal trattamento anticipato per anzianità o dalla pensione di vecchiaia e coloro che risultano titolari di ulteriori rapporti assicurativi (ad esempio, collaboratori contestualmente impiegati in qualità di lavoratori dipendenti). Comprensivo dello 0,72% per le tutele per la maternità, gli assegni per il nucleo familiare e la malattia. lare 35/2012). Pertanto, alle pensioni totalizzate continua ad applicarsi la vecchia finestra di decorrenza di 18 mesi. Dal 1° gennaio 2012 è stato eliminato il requisito contributivo minimo di tre anni versati in ogni gestione assicurativa, pertanto tutti i periodi contributivi potranno essere totalizzati, sempre che non siano temporalmente coincidenti. Infatti, per il perfezionamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola (rif. punto 44 APRILE 2014 8 della circolare Inps n. 69 del 9 maggio 2006). Per quanto riguarda il sistema di calcolo, le diverse gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione all’anzianità contribuiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse e secondo il sistema di calcolo previsto dal loro ordinamento se si è raggiunto il diritto a un’autonoma pensione, altrimenti si applica il sistema contributivo. Tale sistema si applica inoltre nel caso in cui, tramite la totalizzazione, si consegue il diritto per il pensionamento anticipato per anzianità. L’Inps ha dato disposizioni alle se- di territoriali di liquidare le pensioni in totalizzazione con il sistema di calcolo contributivo, ove più favorevole, a seguito di specifica domanda da parte degli interessati che dovranno essere opportunamente informati di tale possibilità (messaggio 12 ottobre 2012, n. 16583). Cumulo pensione/redditi da lavoro Come è noto, dal 1° gennaio 2009 non sono più previsti limiti alla possibilità di cumulare i redditi da pensione liquidata con il sistema retributivo con quelli da lavoro dipendente e autonomo. In proposito riteniamo utile ribadire che uno dei requisiti per ottenere il pensionamento per i lavoratori dipendenti è quello della cessazione dell’attività lavorativa. Solo successivamente sarà possibile reimpiegarsi come lavoratore dipendente o autonomo e percepire sia il trattamento pensionistico, sia lo stipendio. L’Inps ha precisato che è possibile liquidare la pensione anche se la rioccupazione avviene con lo stesso datore di lavoro (circolare n. 89/2009). Per accertare l’avvenuta interruzione del rapporto di lavoro è necessario verificare che siano state rispettate le formalità conseguenti alla cessazione: dimissioni del lavoratore, comunicazioni e scritture di legge, liquidazione di tutte le competenze economiche. Lavoratori parasubordinati: contributi alla gestione separata Ricordiamo che la legge 92 del 28 giugno 2012 (riforma del mercato del lavoro) e successive modifiche ha previsto un incremento graduale dell’aliquota contributiva per la gestione separata, fino ad arrivare, per i collaboratori senza altra copertura previdenziale, a un’equiparazione dell’aliquota dovuta al Fondo pensione lavoratori dipendenti (vedi tabella pagina a lato). Tali aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conse- guiti dagli iscritti alla gestione separata fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito che per il 2014 è pari a 100.123 euro, mentre il valore relativo al minimale di reddito per il 2014 è stato fissato in 15.526 euro. Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non sia stato raggiunto, ci sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato. Criteri di calcolo della pensione erogata dal Fpld Dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione è calcolata per tutti i lavoratori secondo il sistema contributivo. Per il calcolo della pensione relativamente alle anzianità maturate prima del 1° gennaio 2012 continuano ad applicarsi le precedenti regole: interamente con il sistema retributivo per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano maturato un’anzianità contributiva almeno pari a 18 anni; col sistema misto per chi al 31 dicembre 1995 risultava essere già lavoratore dipendente ma aveva un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni (siste- APRILE 2014 45 Previdenza ma retributivo in ragione degli anni di contribuzione antecedenti il 1996 e sistema contributivo per il restante periodo); interamente col sistema contributivo per chi ha iniziato a contribuire dal 1° gennaio 1996 in avanti. L’introduzione del sistema contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2012 potrebbe rivelarsi meno penalizzante per coloro che continuano l’attività lavorativa dopo aver raggiunto i 40 anni di contributi. Questo perché con il sistema retributivo la contribuzione versata in eccesso veniva utilizzata solo parzialmente ai fini del calcolo della pensione, mentre con il sistema contributivo si terrà conto di tutti i contributi versati. Opzione per il calcolo contributivo Oltre alla norma introdotta in via sperimentale fino al 31 dicembre 1 Gli assicurati con almeno 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995 possono ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo a condizione che abbiano esercitato la facoltà di opzione entro il 1° ottobre 2001 e che possano far valere almeno 5 anni di contributi successivi al 31 dicembre 1995 (circolare Inps n. 181/2001, punto 1). MASSIMALE CONTRIBUTIVO PER GLI ISCRITTI ALL’AGO (Associazione generale obbligatoria) Riepilogo dei massimali annui, base contributiva e pensionabile, per gli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1° gennaio 1996 in avanti e per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Anno Massimale Anno 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 L. 132.000.000 L. 137.148.000 L. 139.480.000 L. 141.991.000 L. 144.263.000 L. 148.014.000 € 78.507 € 80.391 € 82.401 € 84.049 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 per le lavoratrici dipendenti e autonome, è sempre in vigore la norma generale (art. 1, comma 23, legge 335/95) relativa alla possibilità di opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Opzione che può essere esercitata dai lavoratori in possesso di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 19951, potendo far valere almeno 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (cioè dal 1996 in avanti): possibilità confermata dalla circolare Inps n. 35 del 14 marzo 2012. Massimale € € € € € € € € € 85.478 87.188 88.670 91.507 92.147 93.622 96.149 99.034 100.123 Tuttavia, l’Inps ha chiarito che anche se si esercita tale opzione non è applicabile la normativa di miglior favore prevista per i lavoratori che hanno iniziato a contribuire dal 1° gennaio 1996 in avanti, relativamente ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata. Ricordiamo infine che l’opzione per il calcolo con il sistema contributivo non è revocabile, quindi conviene esercitarla al momento del pensionamento, quando si è sicuri di voler operare tale scelta dopo aver fatto le necessarie valutazioni. 䡵 Anche quest’anno Manageritalia sarà alla Gnp – la Giornata nazionale della previdenza che si terrà a Milano dal 14 al 16 maggio – con uno stand dedicato ai Fondi che costituiscono il welfare contrattuale dei dirigenti del terziario. Giovedì 15 alle 14,30 organizzeremo un importante convegno: “WELL FARE & WORK, quale lavoro e welfare per crescere in benessere, produttività e competitività”. Partecipa anche tu, iscriviti sul sito www.giornatanazionaledellaprevidenza.it 46 APRILE 2014
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