Previdenza - Manageritalia

Previdenza
LE PENSIONI
2014
Gli ultimi aggiornamenti
sulla normativa
previdenziale Inps
Daniela Fiorino
C
OME AVVIENE OGNI ANNO, l’Inps ha adeguato il
tetto di retribuzione pensionabile che nel 2014 sale
da 45.530 euro a 46.031 annui.
Perequazione automatica delle pensioni
Con il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 20 novembre 2013 è stato confermato nella misura del 3% l’aumento definitivo di perequazione automatica per il 2013. Non occorrerà effettuare alcun conguaglio con riferimento al 2013. Per il 2014, invece, la percentuale di aumento è stata fissata in via previsionale all’1,2%.
La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), ha modificato i criteri di calcolo della perequazione che, dal 2014, non si effettua più per fasce di importo all’interno del trattamento complessivo,
PEREQUAZIONE: IMPORTI E CLASSI DI REDDITO
Pensione 2013
ma con l’applicazione di percentuali decrescenti dell’aliquota di
aumento dell’1,2%, sulla base dell’importo complessivo dei trattamenti pensionistici percepiti.
L’aliquota dell’1,2% si applicherà
integralmente ai percettori di pensioni non superiori a tre volte il minimo Inps e cioè non superiori a
1.486,29 euro (vedi tabella a fianco).
L’Istituto, avendo applicato in via
provvisoria dal gennaio 2014 le disposizioni contenute nel disegno
di legge di stabilità che hanno subito poi delle modifiche, dovrà ricalcolare la perequazione sulle
pensioni da tre a quattro volte il
minimo e su quelle superiori a sei
volte il minimo.
I requisiti per
accedere al pensionamento
Pensione di vecchiaia
Il requisito anagrafico per tutti gli
uomini del settore privato e pubblico e per le donne del settore
pubblico è di 66 anni e 3 mesi; per
le donne del settore privato è di 62
anni e 3 mesi, se lavoratrici dipendenti, e di 63 anni e 9 mesi, se lavoratrici autonome.
Il requisito contributivo minimo è
per tutti pari a 20 anni di anzianità.
Norma transitoria. I lavoratori dipendenti del settore privato, al
compimento di 64 anni e 3 mesi di
età, possono accedere al pensionamento se in possesso entro il 31 dicembre 2012 di almeno 35 anni di
anzianità contributiva e quota
Perequazione Rivalutazione
2014 (€)
mensile (€)
Salvaguardia Aliquota Perequazione2
fino a1 (€)
%
%2
fino a 3 volte il minimo
1.486,29
17,84
1.504,13
1,24
1002
fino a 4 volte il minimo
1.981,72
22,59
2.004,31
1,14
952
fino a 5 volte il minimo
2.477,15
22,29
2.499,44
0,90
752
fino a 6 volte il minimo
2.972,58
17,84
2.990,42
0,60
502
oltre 6 volte il minimo
2.972,58
114,27
0,00
0,48
402
1
Le pensioni di poco superiori al limite sono incrementate fino all’importo pari al predetto limite, maggiorato della rivalutazione.
2
Per il solo anno 2014 non è riconosciuta la perequazione sulla fascia di importo superiore a sei volte il trattamento minimo Inps. Nel 2015/16 alle pensioni superiori a sei volte il minimo si applicherà la percentuale
del 45% sull’intero ammontare.
“96” con almeno 60 anni di età
anagrafica, per le lavoratrici almeno 20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età.
Pensione di anzianità
Il requisito che permette di accedere al pensionamento anticipato
per anzianità, indipendentemente
dall’età, è pari a 42 anni e 6 mesi
per gli uomini e a 41 anni e 6 mesi per le donne.
Pensione di anzianità, con opzione calcolo contributivo
L’età anagrafica che dovranno
raggiungere le lavoratrici che,
avendo maturato almeno 35 anni
di anzianità, richiedono la liquidazione della pensione tramite
l’applicazione del calcolo contributivo sull’intero importo della
stessa, è pari a 57 anni e 3 mesi (se
dipendenti private e pubbliche) e
58 anni e 3 mesi (se autonome).
Si ricorda che la norma transitoria
che permette l’esercizio dell’opzione ha effetto, salvo eventuali future modifiche, fino al 31 dicembre
2015, termine comprensivo della fi-
L’Inps, avendo applicato in via provvisoria da gennaio 2014
le disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità
che hanno subito delle modifiche, dovrà ricalcolare la perequazione sulle pensioni da tre a quattro volte il minimo
e su quelle superiori a sei volte il minimo
nestra di decorrenza di 12/18 mesi
che, per questa tipologia di pensionamento, non è stata abolita.
La data del 31 dicembre 2015, secondo l’interpretazione fornita dalla circolare Inps n. 35 del 14 marzo
2012, dovrebbe intendersi come termine ultimo per la liquidazione del
trattamento pensionistico e non come termine entro il quale debbano
essere raggiunti i requisiti anagrafico/contributivi, a prescindere dall’apertura della finestra di decorrenza. Tuttavia, entro la suddetta
data il governo dovrebbe verificare
i risultati della sperimentazione e
decidere in merito a un’eventuale
proroga della norma (vedi tabella
pagina seguente).
Ancora sull’età
di pensionamento di vecchiaia
Il proseguimento dell’attività la-
APRILE 2014
41
Previdenza
42
ETÀ DI PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
PER LE LAVORATRICI PRIVATE
Riepilogo del graduale innalzamento dell’età pensionabile per le lavoratrici
del settore privato:
vorativa fino a 70 anni di età è incentivato tramite coefficienti di
trasformazione più favorevoli per
il calcolo dell’assegno pensionistico. Inoltre, il comma 4 dell’art. 24
della legge 214/2011, chiarisce che
l’efficacia dell’art. 18 dello Statuto
dei lavoratori opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.
Tuttavia, sono intervenute nel
frattempo diverse pronunce di
primo grado e di appello secondo
cui la previsione dell’art. 24 non
può essere interpretata come un
diritto assoluto del lavoratore, ma
come un’opportunità, che è subordinata all’esistenza di una concorde e durevole volontà del datore
di lavoro che può legittimamente
intimare un licenziamento ad nutum. Occorrerà quindi attendere
gli esiti degli eventuali ricorsi in
Cassazione per avere una conferma di tale interpretazione.
Nulla è modificato in materia di
età anagrafica e di disciplina delle
decorrenze per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i non vedenti e gli invalidi in misura non inferiore all’80% (in via generale, 60
anni per gli uomini e 55 per le donne se lavoratori dipendenti; 65 anni per gli uomini e 60 per le donne
se lavoratori autonomi).
per tutti i lavoratori in 20 anni.
Tuttavia, per i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1°
gennaio 1996 in avanti è posta la
condizione che l’importo della
pensione risulti non inferiore a
1,5 volte l’importo dell’assegno
sociale, salvo il caso in cui il lavoratore sia in possesso del requisito anagrafico di 70 anni di età.
L’Inps ha chiarito (circolare n. 16 del
1° febbraio 2013) che il requisito minimo di 20 anni di contribuzione
per poter ottenere la pensione di
vecchiaia non si applica a coloro
che rientrano nelle disposizioni derogatorie previste dalla riforma del
sistema previdenziale del 1992 (la
cosiddetta riforma Amato), che potranno ottenere il pensionamento
anche con un’anzianità contributiva minima di 15 anni, una volta perfezionato il medesimo requisito di
età anagrafica previsto per la generalità dei lavoratori.
Requisito contributivo minimo
per la pensione di vecchiaia
Il requisito contributivo minimo
per poter accedere al pensionamento di vecchiaia è confermato
Penalizzazioni
sulle pensioni di anzianità
Dal 2012 la possibilità di anticipare
il pensionamento in base all’anzianità contributiva è mantenuta solo
APRILE 2014
Dipendenti
Autonome o iscritte
alla gestione separata**
Dal 2013
62 anni e 3 mesi**
63 anni e 9 mesi**
Dal 2014
63 anni e 9 mesi**
64 anni e 9 mesi**
Dal 2016
65 anni e 3 mesi**
65 anni e 9 mesi**
Dal 2018
66 anni e 3 mesi**
66 anni e 3 mesi**
*
comprensivo dell’adeguamento Istat 2013 (+3 mesi).
** da adeguare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sulla base dei dati Istat relativi
alla speranza di vita.
per coloro che raggiungono l’anzianità contributiva massima indipendentemente dall’età anagrafica.
Tuttavia, chi utilizzerà prima dei
62 anni di età avrà una penalizzazione sulla quota di trattamento
relativa alle anzianità contributive
maturate al 31 dicembre 2011 pari
all’1% per gli ultimi due anni di
anticipo nell’accesso al pensionamento prima dei 62 anni di età e al
2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. La riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata
secondo il sistema retributivo. La
suddetta riduzione percentuale
non trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il
previsto requisito di anzianità
contributiva entro il 31 dicembre
2017, nel caso in cui il requisito derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo
i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
La riduzione percentuale non opera per coloro che rientrano nel si-
stema contributivo pieno (primo
accredito contributivo successivo
al 31 dicembre 1995) per i quali,
inoltre, sarà possibile accedere al
pensionamento anticipato avendo
compiuto 63 anni di età e con almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo), se la pensione mensile non risulta inferiore
a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.
Prossimi adeguamenti
Tutti i requisiti anagrafici previsti
dalla legge 214/2011 e il requisito
contributivo per accedere al pensionamento di anzianità saranno
soggetti a un adeguamento periodico sulla base delle statistiche elaborate dall’Istat relative alla speranza di vita della popolazione.
Come noto, il primo adeguamento, con decorrenza 1° gennaio
2013, è stato pari a tre mesi e i
successivi due avranno cadenza
triennale (verranno quindi rivisti
i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2016 e dal 2019). Si è poi stabilito di accelerare la procedura
introducendo la cadenza biennale per gli adeguamenti successivi
al 2019. Inoltre, il comma 9 dell’art. 24 della legge 214/2011,
contiene una norma per garantire la sostenibilità del sistema, secondo la quale dal 2021 l’età minima pensionabile non potrà essere inferiore a 67 anni, anche nel
caso in cui non si arrivasse a tale
valore con gli adeguamenti Istat.
Anche l’adeguamento dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo passerà dopo il 2019 dalla
cadenza triennale a quella biennale.
Verranno invece adeguate annualmente le soglie riferite a multipli
dell’assegno sociale, come condizione per la liquidazione degli assegni pensionistici per i soggetti
con primo accredito contributivo
dal 1° gennaio 1996.
Totalizzazione
La totalizzazione dei periodi assicurativi consente, ai lavoratori che
nel corso della propria vita hanno
svolto attività diverse e sono stati
iscritti a più gestioni pensionistiche, di ottenere un’unica pensione
sommando i vari periodi contributivi, purché non coincidenti.
La totalizzazione è completamente gratuita e può essere chiesta da
tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori coordinati e
continuativi, a progetto e liberi
professionisti.
Il pagamento della pensione è effettuato dall’Inps, ma l’onere rimane a carico delle singole gestioni in
relazione alle rispettive quote.
Il lavoratore, che non deve essere
già titolare di pensione in nessuna
delle gestioni a cui è stato iscritto,
può richiedere la totalizzazione se
possiede almeno 20 anni di contribuzione complessiva e 65 anni e 3
mesi di età, oppure 40 anni e 3 mesi di contributi a prescindere dall’età. L’Inps spiega che i suddetti
requisiti non sono stati modificati
dalla riforma Fornero e quindi sono soggetti solo all’adeguamento
periodico sulla base del meccanismo della speranza di vita (circo-
APRILE 2014
43
Previdenza
LAVORATORI PARASUBORDINATI:
CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA
In evidenza le ultime modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014 per l’anno
corrente e per il 2015
Anno
Collaboratori
con altra copertura
previdenziale1
Collaboratori titolari
di pensione diretta
(anzianità o vecchiaia)
Collaboratori
senza altra
copertura previdenziale2
2012
18%
27,72%
2013
20%
27,72%
2014
22%
(invece del 21%)
28,72%, 27,72%
se titolari di partita iva
2015
23,50%
(invece del 22%)
30,72%
2016
24%
31,72%
2017
24%
32,72%
2018
24%
33,72%
1
2
Ovvero, i beneficiari di trattamenti pensionistici diversi dal trattamento anticipato per anzianità o dalla pensione di vecchiaia e coloro che risultano titolari di ulteriori rapporti assicurativi (ad esempio, collaboratori
contestualmente impiegati in qualità di lavoratori dipendenti).
Comprensivo dello 0,72% per le tutele per la maternità, gli assegni per il nucleo familiare e la malattia.
lare 35/2012). Pertanto, alle pensioni totalizzate continua ad applicarsi la vecchia finestra di decorrenza di 18 mesi.
Dal 1° gennaio 2012 è stato eliminato il requisito contributivo minimo di tre anni versati in ogni
gestione assicurativa, pertanto
tutti i periodi contributivi potranno essere totalizzati, sempre che
non siano temporalmente coincidenti. Infatti, per il perfezionamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili
attraverso la totalizzazione, la
contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola (rif. punto
44
APRILE 2014
8 della circolare Inps n. 69 del 9
maggio 2006).
Per quanto riguarda il sistema di
calcolo, le diverse gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in
proporzione all’anzianità contribuiva maturata dal lavoratore in
ciascuna di esse e secondo il sistema di calcolo previsto dal loro ordinamento se si è raggiunto il diritto a un’autonoma pensione, altrimenti si applica il sistema contributivo. Tale sistema si applica
inoltre nel caso in cui, tramite la
totalizzazione, si consegue il diritto per il pensionamento anticipato per anzianità.
L’Inps ha dato disposizioni alle se-
di territoriali di liquidare le pensioni in totalizzazione con il sistema di calcolo contributivo, ove
più favorevole, a seguito di specifica domanda da parte degli interessati che dovranno essere opportunamente informati di tale
possibilità (messaggio 12 ottobre
2012, n. 16583).
Cumulo
pensione/redditi da lavoro
Come è noto, dal 1° gennaio 2009
non sono più previsti limiti alla
possibilità di cumulare i redditi da
pensione liquidata con il sistema
retributivo con quelli da lavoro dipendente e autonomo. In proposito riteniamo utile ribadire che uno
dei requisiti per ottenere il pensionamento per i lavoratori dipendenti è quello della cessazione dell’attività lavorativa. Solo successivamente sarà possibile reimpiegarsi come lavoratore dipendente
o autonomo e percepire sia il trattamento pensionistico, sia lo stipendio.
L’Inps ha precisato che è possibile liquidare la pensione anche se
la rioccupazione avviene con lo
stesso datore di lavoro (circolare
n. 89/2009). Per accertare l’avvenuta interruzione del rapporto di
lavoro è necessario verificare che
siano state rispettate le formalità
conseguenti alla cessazione: dimissioni del lavoratore, comunicazioni e scritture di legge, liquidazione di tutte le competenze
economiche.
Lavoratori parasubordinati:
contributi
alla gestione separata
Ricordiamo che la legge 92 del 28
giugno 2012 (riforma del mercato del lavoro) e successive modifiche ha previsto un incremento
graduale dell’aliquota contributiva per la gestione separata, fino
ad arrivare, per i collaboratori
senza altra copertura previdenziale, a un’equiparazione dell’aliquota dovuta al Fondo pensione lavoratori dipendenti (vedi
tabella pagina a lato).
Tali aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conse-
guiti dagli iscritti alla gestione separata fino al raggiungimento del
massimale annuo di reddito che
per il 2014 è pari a 100.123 euro,
mentre il valore relativo al minimale di reddito per il 2014 è stato
fissato in 15.526 euro. Com’è noto,
qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non sia stato raggiunto, ci sarà una contrazione dei
mesi accreditati in proporzione al
contributo versato.
Criteri di calcolo della
pensione erogata dal Fpld
Dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive
maturate a decorrere da tale data,
la quota di pensione è calcolata
per tutti i lavoratori secondo il sistema contributivo.
Per il calcolo della pensione relativamente alle anzianità maturate
prima del 1° gennaio 2012 continuano ad applicarsi le precedenti
regole: interamente con il sistema
retributivo per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano maturato
un’anzianità contributiva almeno
pari a 18 anni; col sistema misto
per chi al 31 dicembre 1995 risultava essere già lavoratore dipendente ma aveva un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni (siste-
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45
Previdenza
ma retributivo in ragione degli anni di contribuzione antecedenti il
1996 e sistema contributivo per il
restante periodo); interamente col
sistema contributivo per chi ha
iniziato a contribuire dal 1° gennaio 1996 in avanti.
L’introduzione del sistema contributivo a decorrere dal 1° gennaio
2012 potrebbe rivelarsi meno penalizzante per coloro che continuano l’attività lavorativa dopo
aver raggiunto i 40 anni di contributi. Questo perché con il sistema
retributivo la contribuzione versata in eccesso veniva utilizzata solo parzialmente ai fini del calcolo
della pensione, mentre con il sistema contributivo si terrà conto di
tutti i contributi versati.
Opzione
per il calcolo contributivo
Oltre alla norma introdotta in via
sperimentale fino al 31 dicembre
1
Gli assicurati con almeno 18 anni di contributi alla data del 31
dicembre 1995 possono ottenere la liquidazione della pensione
di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo a condizione
che abbiano esercitato la facoltà di opzione entro il 1° ottobre
2001 e che possano far valere almeno 5 anni di contributi successivi al 31 dicembre 1995 (circolare Inps n. 181/2001, punto 1).
MASSIMALE CONTRIBUTIVO
PER GLI ISCRITTI ALL’AGO
(Associazione generale obbligatoria)
Riepilogo dei massimali annui, base contributiva e pensionabile, per gli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1° gennaio 1996 in avanti e per
coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.
Anno
Massimale
Anno
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
L. 132.000.000
L. 137.148.000
L. 139.480.000
L. 141.991.000
L. 144.263.000
L. 148.014.000
€
78.507
€
80.391
€
82.401
€
84.049
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 per le lavoratrici dipendenti e autonome, è sempre in vigore la norma generale (art. 1, comma 23, legge 335/95) relativa alla possibilità di opzione per il calcolo della pensione con il sistema
contributivo. Opzione che può
essere esercitata dai lavoratori in
possesso di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 19951, potendo far valere
almeno 15 anni di contribuzione
di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (cioè dal 1996 in
avanti): possibilità confermata
dalla circolare Inps n. 35 del 14
marzo 2012.
Massimale
€
€
€
€
€
€
€
€
€
85.478
87.188
88.670
91.507
92.147
93.622
96.149
99.034
100.123
Tuttavia, l’Inps ha chiarito che
anche se si esercita tale opzione
non è applicabile la normativa di
miglior favore prevista per i lavoratori che hanno iniziato a contribuire dal 1° gennaio 1996 in
avanti, relativamente ai requisiti
di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata.
Ricordiamo infine che l’opzione
per il calcolo con il sistema contributivo non è revocabile, quindi conviene esercitarla al momento del pensionamento, quando si è sicuri di voler operare tale scelta dopo aver fatto le necessarie valutazioni.
䡵
Anche quest’anno Manageritalia sarà alla Gnp – la Giornata
nazionale della previdenza che si terrà a Milano dal 14 al 16
maggio – con uno stand dedicato ai Fondi che costituiscono il
welfare contrattuale dei dirigenti del terziario.
Giovedì 15 alle 14,30 organizzeremo un importante convegno: “WELL FARE & WORK,
quale lavoro e welfare per crescere in benessere, produttività e competitività”.
Partecipa anche tu, iscriviti sul sito www.giornatanazionaledellaprevidenza.it
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