Giugno 2014 SERVIZIO TECNICO INFORMATIVO MARCATURA CE PRODOTTI DA COSTRUZIONE Il contesto normativo Europeo prevede la Marcatura "CE" dei prodotti da costruzione ai fini di garantire la libera circolazione nell'Unione. 2. Verifica da parte di organismo notificato e successiva certificazione di quanto implementato e prodotto (emissione di un certificato del controllo di produzione). I paesi membri emettono ARMONIZZATE di riferimento. 3. A seguito del suddetto certificato l'azienda costruttrice emette e sottoscrive una dichiarazione di conformità e appone sul prodotto la Marcatura "CE". NORME Nel contesto nazionale la norma di riferimento è la EN 1090-1 la cui applicazione sarà OBBLIGATORIA DAL 01 LUGLIO 2014 per l'immissione sul mercato nazionale ed europeo di materiale da costruzione. LA NORMA EN 1090-1: Esecuzione di strutture di acciaio e alluminio. Parte 1a: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali. Riguarda la valutazione della conformità (progettazione e produzione) dei componenti strutturali in acciaio e alluminio utilizzati per la costruzione di strutture. La possibilità di apporre la Marcatura "CE" consiste in una certificazione il cui iter può essere così sintetizzato: 1. Implementazione di sistema di controllo del processo di produzione e di fabbrica che prevede anche lo svolgimento di prove iniziali di tipo ITT. PROCESSI SPECIALI: La saldatura è il processo speciale più comunemente utilizzato per i prodotti coperti dalla norma EN 1090-1. La qualità del processo deve essere valutata da un organismo di parte terza. Consulimpianti Srl è in grado di implementare il sistema di controllo del processo di produzione di fabbrica e tramite l'organismo notificato IGQ di procedere alla sua certificazione. Per quanto attiene la saldatura la Società Certificazioni e Collaudi Srl è organismo di parte terza. Per chiarimenti e quesiti rivolgersi a Dottoressa Francesca Mosca CESSIONE DI MACCHINA NON SICURA A SCOPO DI RIPARAZIONE PER LA MESSA A NORMA Cassazione penale sez. IV, 1° ottobre 2013 (u.p. 3 maggio 2013), n. 40590 - Pres. Gentile - Est. Grillo - P.M. (Conf.) Montagna - Ric. Albertini In forza dell'art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 81/ 2008, «sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro» (per un quadro della giurisprudenza in proposito v. Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza. Integrato con i commenti al Codice penale (artt- 434, 437, 449, 575, 582, 589, 590), V edizione, Milano, 2013, 245 ss.). Nel caso pervenuto all'esame della Corte Suprema, il rappresentante legale di una s.a.s. vende a una s.r.l. una fresatrice non corrispondente alle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Condannato per la violazione dell'art. 23 D.Lgs. n. 81/2008, sostiene a sua discolpa che «il macchinario ceduto era, in realtà, destinato ad altra società con la specifica - ed unica - finalità di essere assoggettato a riparazione da quella società onde poi essere messo in commercio in condizioni di sicurezza.» Ma il giudice di merito non è d'accordo, in quanto considera «la tesi difensiva non aderente al dettato normativo che postula una tutela anticipata del bene-sicurezza al momento della costruzione e/o vendita, noleggio, concessione in uso del macchinario», e, quindi, «il momento consumativo del reato si perfeziona all'atto di una di dette circostanze (costruzione, vendita ecc.).» La Sez. III premette che «trattasi di una norma non di certo nuova, posto che già in passato esisteva apposita previsione normativa (art. 7, comma 1, D.P.R. n. 547/1955, intitolato "Produzione, vendita e noleggio per il mercato interno"), secondo la quale "sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto [D.P.R. n. 547/1955] la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinati al mercato interno, nonché la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso".» Ricorda che «il successivo art. 6, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 626/1994 (intitolato "Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori") ha, a sua volta, previsto nel comma 2 che «sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza".» Afferma che, «già sotto il vigore del D.Lgs. n. 626/1994 si era posto il problema dei rapporti tra l'art. 7 del menzionato D.P.R. n. 547/1955 e l'art. 6, comma 2, del detto D.Lgs. n. 626/ 1994: problema che la giurisprudenza di questa Corte aveva risolto nel senso di ritenere la disposizione di cui all'art. 7 speciale rispetto all'art. 6 del D.Lgs. n. 626/1994, che aveva una portata più generale intendendo assicurare il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari, mentre la norma di cui al citato D.P.R. prescriveva esclusivamente l'obbligo per il fabbricante o venditore o concedente in uso di rispettare il D.P.R. D.P.R. n. 547/1955», donde «la ritenuta specialità della disposizione di cui all'art. 7 citato, nient'affatto abrogata dalla nuova disciplina del 1994, ma pienamente applicabile.» Ciò premesso, la Sez. III afferma che «il raffronto tra il testo dell'art. 7 D.P.R. n. 547/ 1955 e l'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2008 consente di pervenire agevolmente alla conclusione della continuità normativa, stante l'identità del contenuto precettivo, fermo restando il diverso regime sanzionatorio aumentato nel tempo, ma senza alcuna abrogazione implicita della precedente normativa.» Si chiede poi «se il concetto di vendita come esplicitato nell'art. 23 più volte citato debba interpretarsi in modo assoluto, come divieto di messa in commercio o in circolazione di macchina non a norma, ovvero possa subire un qualche temperamento in chiave derogatoria laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma.» E fornisce una risposta positiva, «a condizione, però, che si accerti in concreto quali siano le condizioni di vendita; i soggetti parte dell'atto e gli obblighi gravanti sia sul venditore che sul diretto destinatario, nonché il ruolo da questi esercitato (se, cioè, autorizzato a mettere a sua volta in circolazione il macchinario una volta riparato, ovvero a riconsegnarlo al venditore che potrà poi venderlo a terzi per un utilizzo sul mercato).» Asserisce che, «se la cessione del macchinario non a norma è effettuata unicamente con il proposito di non metterlo in circolazione ma di affidarlo ad un soggetto (il cessionario) per la riparazione, la previsione normativa non potrà più trovare applicazione.» Considera «un principio di ragionevolezza, non disgiunto da una regola di ordine economico generale, quello che sta alla base della norma, nel senso che, fermo restando che è vietato l'impiego di macchinari non a norma con la conseguenza che una vendita di prodotti di tal fatta è, di regola, vietata stante la conseguenzialità e normalità dell'impiego della macchina nel ciclo produttivo, nell'ottica del passaggio del prodotto industriale alla fase economica successiva (l'utilizzo), laddove quest'ultimo passaggio non vi sia (come nel caso dello stazionamento del macchinario presso una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva mediata tramite il venditore all'origine), non può ritenersi vietata la vendita di un macchinario in quanto avente uno scopo ben circoscritto, senza alcuna previsione di utilizzazione.» E nell'annullare con rinvio la sentenza di condanna, affida al nuovo giudice il compito di «verificare in concreto quali fossero le modalità della vendita e se in effetti la ditta cessionaria svolgesse o meno attività di riparazione e riposizionamento a norma di macchinari non in regola secondo le prescrizioni antinfortunistiche del mercato interno.» ZONE INACCESSIBILI DELLE MACCHINE E OBBLIGHI DI PROTEZIONE Cassazione penale sez. III, 25 marzo 2014 (u.p. 5 marzo 2014), n. 13987 - Pres. Mannino - Est. Graziosi - PM. (Conf.) Izzo - Rie. Scarpellini Condannato per la violazione dell'art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 per avere messo a disposizione dei dipendenti attrezzature di lavoro inadeguate, un datore di lavoro lamenta che il macchinario era conforme alla normativa in materia di sicurezza, in quanto «non debbono essere inoffensive anche quelle parti del macchinario con cui non entrano in contatto gli operai.» La Sez. III replica che «il datore di lavoro ha comunque obbligo di mettere a disposizione dei suoi dipendenti attrezzature adeguate, prevenendone financo le imprudenze e, comunque, altresì salvaguardando terzi (i c.d. "operai di ditte specializzate") che debbano intervenire su queste, e che, «nel caso concreto, non doveva profilarsi una distinzione tra le zone accessibili e le zone inaccessibili.» Spiega che, «in tema di infortuni sul lavoro, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell'infortunio sia a titolo di colpa diretta per non aver negligentemente impedito l'evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio che a titolo di colpa indiretta per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate.» L'IMPORTANZA DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI). La cultura manageriale della sicurezza e l'importanza dei modelli organizzativi. E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 Febbraio 2014 il Decreto Ministeriale 13 Febbraio 2014 nel quale sono state recepite le procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Scopo delle procedure semplificate è quello di fornire alle piccole e medie imprese un sistema aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei reati previsti dall'art. 25-septies, del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 Giugno dell'anno 2001 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ma perchè tutto questo? Perchè adottare in azienda un modello di organizzazione e gestione della salute e della sicurezza? Per ridurre gli infortuni, le malattie professionali e quindi di conseguenza migliorare le performance aziendali, i sistemi di gestione sono uno strumento efficace ed appropriato da spingere e rafforzare. L'adozione di un modello di organizzazione e di gestione ha lo scopo di standardizzare il modus operandi aziendale, di definire modalità operative univoche, condivise e ripetibili nel tempo in modo da poter affrontare e tenere sotto controllo il rischio residuo valutato e classificato nel Documento di Valutazione dei Rischi. Perchè il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico delle società che commettono un reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute del lavoro (art. 25- septies del Decreto). Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è il sistema che l'impresa definisce e adotta per assicurare comportamenti responsabili e rispettosi delle leggi in materia di SSL. Il Modello organizzativo di gestione e controllo consiste in disposizioni , procedure, codici di comportamento, ecc. concepiti in maniera tale da rendere molto bassa la probabilità di commissione di reati in materia di SSL. La legge stabilisce che l'adozione di un modello organizzativo può esimere dalle sanzioni l'azienda che lo adotta. • Sanzioni interdittive - anche fino ad un anno; • Sanzioni pecuniarie (da minino di 25.800 € ad un massimo di 1.549.000 €, sulla base del reato e della gravità della responsabilità dell'azienda); • Confisca del profitto del reato; • Pubblicazione della sentenza. L'adozione del modello organizzativo comporta i seguenti vantaggi: • Riduzione o l'annullamento della sanzione nel caso in cui venga commesso un reato presupposto. Non esistono oggi enti in grado di certificare la bontà di un modello. Tuttavia, esistono varie normative che sono riconosciute valide come la BS OHSAS 18001/2007 (salute e sicurezza sul lavoro) o la linea guida Uni Inail Settembre 2001 per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL). Consulimpianti Srl è in grado di fornirvi tutti gli strumenti necessari per l'implementazione di un sistema di gestione per la sicurezza svolgendo anche il ruolo di organismo di vigilanza. Per chiarimenti e quesiti rivolgersi a Dottoressa Francesca Mosca TELEFONO - FAX - INDIRIZZI E-MAIL Consulimpianti Srl - Certificazioni e Collaudi Srl Per ulteriori informazioni potete rivolgervi ai nostri uffici Consulimpianti Srl Tel. 015/29044 - Fax 015/29142 - [email protected] http://www.consulimpianti.it/ Certificazioni e Collaudi Srl Tel. 015/8353451 – Fax 015/29142 - [email protected] Settori d’interesse Casella posta elettronica Informazioni e perizie asseverate [email protected] Consulenze tecniche generali [email protected] Ambiente sicurezza e verifiche impianti messa a terra [email protected] Ambiente e sicurezza [email protected] Marcatura CE e verifiche impianti messa a terra [email protected] Cantieri edili [email protected] Certificazione qualità e ambientale [email protected] Settore amministrativo [email protected] Segreteria amministrativa [email protected] [email protected] Segreteria tecnica [email protected] [email protected] Attrezzature a pressione [email protected] (Chiara Fila) Attrezzature a pressione e sollevamento [email protected] Verifiche attrezzature a pressione [email protected]
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