Giugno 2014 - Consulimpianti srl

Giugno 2014
SERVIZIO TECNICO INFORMATIVO
MARCATURA CE
PRODOTTI DA COSTRUZIONE
Il contesto normativo Europeo prevede la
Marcatura "CE" dei prodotti da costruzione ai
fini di garantire la libera circolazione
nell'Unione.
2.
Verifica da parte di organismo notificato
e
successiva
certificazione
di
quanto
implementato e
prodotto (emissione di un
certificato del controllo di produzione).
I
paesi
membri
emettono
ARMONIZZATE di riferimento.
3.
A seguito del suddetto certificato
l'azienda costruttrice emette e sottoscrive una
dichiarazione di
conformità e appone sul
prodotto la Marcatura "CE".
NORME
Nel contesto nazionale la norma di riferimento è
la EN 1090-1 la cui applicazione sarà
OBBLIGATORIA DAL 01 LUGLIO 2014 per
l'immissione sul mercato nazionale ed europeo di
materiale da costruzione.
LA NORMA EN 1090-1:
Esecuzione di strutture di acciaio e alluminio.
Parte 1a: Requisiti per la valutazione di
conformità dei componenti strutturali.
Riguarda la valutazione della conformità
(progettazione e produzione) dei componenti
strutturali in acciaio e alluminio utilizzati per la
costruzione di strutture.
La possibilità di apporre la Marcatura "CE"
consiste in una certificazione il cui iter può essere
così sintetizzato:
1.
Implementazione di sistema di controllo
del processo di produzione e di fabbrica che
prevede anche
lo svolgimento di prove
iniziali di tipo ITT.
PROCESSI SPECIALI:
La saldatura è il processo speciale più
comunemente utilizzato per i prodotti coperti
dalla norma EN 1090-1.
La qualità del processo deve essere valutata da
un organismo di parte terza.
Consulimpianti Srl è in grado di implementare il
sistema di controllo del processo di produzione
di fabbrica e tramite l'organismo notificato IGQ
di procedere alla sua certificazione.
Per quanto attiene la saldatura la Società
Certificazioni e Collaudi Srl è organismo di
parte terza.
Per chiarimenti e quesiti rivolgersi a
Dottoressa Francesca Mosca
CESSIONE DI MACCHINA NON SICURA
A SCOPO DI RIPARAZIONE
PER LA MESSA A NORMA
Cassazione penale sez. IV, 1° ottobre 2013 (u.p. 3
maggio 2013), n. 40590 - Pres. Gentile - Est.
Grillo - P.M. (Conf.) Montagna - Ric. Albertini
In forza dell'art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 81/ 2008,
«sono vietati la fabbricazione, la vendita, il
noleggio e la concessione in uso di attrezzature di
lavoro, dispositivi di protezione individuali ed
impianti non rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di
salute e sicurezza sul lavoro» (per un quadro
della giurisprudenza in proposito v. Guariniello,
Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la
giurisprudenza. Integrato con i commenti al
Codice penale (artt- 434, 437, 449, 575, 582, 589,
590), V edizione, Milano, 2013, 245 ss.).
Nel caso pervenuto all'esame della Corte
Suprema, il rappresentante legale di una s.a.s.
vende a una s.r.l. una fresatrice non
corrispondente alle disposizioni in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori. Condannato per
la violazione dell'art. 23 D.Lgs. n. 81/2008,
sostiene a sua discolpa che «il macchinario
ceduto era, in realtà, destinato ad altra società
con la specifica - ed unica - finalità di essere
assoggettato a riparazione da quella società onde
poi essere messo in commercio in condizioni di
sicurezza.» Ma il giudice di merito non è
d'accordo, in quanto considera «la tesi difensiva
non aderente al dettato normativo che postula
una tutela anticipata del bene-sicurezza al
momento della costruzione e/o vendita, noleggio,
concessione in uso del macchinario», e, quindi,
«il momento consumativo del reato si perfeziona
all'atto di una di dette circostanze (costruzione,
vendita ecc.).»
La Sez. III premette che «trattasi di una norma
non di certo nuova, posto che già in passato
esisteva apposita previsione normativa (art. 7,
comma 1, D.P.R. n. 547/1955, intitolato
"Produzione, vendita e noleggio per il mercato
interno"), secondo la quale "sono vietate dalla
data di entrata in vigore del presente decreto
[D.P.R. n. 547/1955] la costruzione, la vendita, il
noleggio e la concessione in uso di macchine, di
parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di
apparecchi in genere, destinati al mercato
interno, nonché la installazione di impianti, che
non siano rispondenti alle norme del decreto
stesso".»
Ricorda che «il successivo art. 6, commi 1 e 2,
D.Lgs. n. 626/1994 (intitolato "Obblighi dei
progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli
installatori") ha, a sua volta, previsto nel comma
2 che «sono vietati la fabbricazione, la vendita, il
noleggio e la concessione in uso di macchine, di
attrezzature di lavoro e di impianti non
rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di sicurezza".»
Afferma che, «già sotto il vigore del D.Lgs. n.
626/1994 si era posto il problema dei rapporti tra
l'art. 7 del menzionato D.P.R. n. 547/1955 e l'art.
6, comma 2, del detto D.Lgs. n. 626/ 1994:
problema che la giurisprudenza di questa Corte
aveva risolto nel senso di ritenere la disposizione
di cui all'art. 7 speciale rispetto all'art. 6 del
D.Lgs. n. 626/1994, che aveva una portata più
generale intendendo assicurare il rispetto di tutte
le norme di legge e regolamentari, mentre la
norma di cui al citato D.P.R. prescriveva
esclusivamente l'obbligo per il fabbricante o
venditore o concedente in uso di rispettare il
D.P.R. D.P.R. n. 547/1955», donde «la ritenuta
specialità della disposizione di cui all'art. 7
citato, nient'affatto abrogata dalla nuova
disciplina del 1994, ma pienamente applicabile.»
Ciò premesso, la Sez. III afferma che «il raffronto
tra il testo dell'art. 7 D.P.R. n. 547/ 1955 e l'art.
23 del D.Lgs. n. 81/2008 consente di pervenire
agevolmente alla conclusione della continuità
normativa, stante l'identità del contenuto
precettivo, fermo restando il diverso regime
sanzionatorio aumentato nel tempo, ma senza
alcuna abrogazione implicita della precedente
normativa.»
Si chiede poi «se il concetto di vendita come
esplicitato nell'art. 23 più volte citato debba
interpretarsi in modo assoluto, come divieto di
messa in commercio o in circolazione di
macchina non a norma, ovvero possa subire un
qualche temperamento in chiave derogatoria
laddove la vendita venga effettuata per un
esclusivo fine riparatorio della macchina in vista
di una futura utilizzazione, una volta ripristinata
e messa a norma.» E fornisce una risposta
positiva, «a condizione, però, che si accerti in
concreto quali siano le condizioni di vendita; i
soggetti parte dell'atto e gli obblighi gravanti sia
sul venditore che sul diretto destinatario, nonché
il ruolo da questi esercitato (se, cioè, autorizzato
a mettere a sua volta in circolazione il
macchinario una volta riparato, ovvero a
riconsegnarlo al venditore che potrà poi venderlo
a terzi per un utilizzo sul mercato).»
Asserisce che, «se la cessione del macchinario
non a norma è effettuata unicamente con il
proposito di non metterlo in circolazione ma di
affidarlo ad un soggetto (il cessionario) per la
riparazione, la previsione normativa non potrà
più trovare applicazione.»
Considera «un principio di ragionevolezza, non
disgiunto da una regola di ordine economico
generale, quello che sta alla base della norma,
nel senso che, fermo restando che è vietato
l'impiego di macchinari non a norma con la
conseguenza che una vendita di prodotti di tal
fatta è, di regola, vietata stante la
conseguenzialità e normalità dell'impiego della
macchina nel ciclo produttivo, nell'ottica del
passaggio del prodotto industriale alla fase
economica successiva (l'utilizzo), laddove
quest'ultimo passaggio non vi sia (come nel caso
dello stazionamento del macchinario presso una
ditta
specializzata
esclusivamente
nella
riparazione per la messa a norma con compiti
ben specificati che inibiscono una utilizzazione
successiva mediata tramite il venditore
all'origine), non può ritenersi vietata la vendita di
un macchinario in quanto avente uno scopo ben
circoscritto, senza alcuna previsione di
utilizzazione.»
E nell'annullare con rinvio la sentenza di
condanna, affida al nuovo giudice il compito di
«verificare in concreto quali fossero le modalità
della vendita e se in effetti la ditta cessionaria
svolgesse o meno attività di riparazione e
riposizionamento a norma di macchinari non in
regola secondo le prescrizioni antinfortunistiche
del mercato interno.»
ZONE INACCESSIBILI DELLE MACCHINE
E OBBLIGHI DI PROTEZIONE
Cassazione penale sez. III, 25 marzo 2014 (u.p. 5
marzo 2014), n. 13987 - Pres. Mannino - Est.
Graziosi - PM. (Conf.) Izzo - Rie. Scarpellini
Condannato per la violazione dell'art. 71, comma
1, D.Lgs. n. 81/2008 per avere messo a
disposizione dei dipendenti attrezzature di lavoro
inadeguate, un datore di lavoro lamenta che il
macchinario era conforme alla normativa in
materia di sicurezza, in quanto «non debbono
essere inoffensive anche quelle parti del
macchinario con cui non entrano in contatto gli
operai.»
La Sez. III replica che «il datore di lavoro ha
comunque obbligo di mettere a disposizione dei
suoi
dipendenti
attrezzature
adeguate,
prevenendone financo le imprudenze e,
comunque, altresì salvaguardando terzi (i c.d.
"operai di ditte specializzate") che debbano
intervenire su queste, e che, «nel caso concreto,
non doveva profilarsi una distinzione tra le zone
accessibili e le zone inaccessibili.»
Spiega che, «in tema di infortuni sul lavoro,
l'errore sulla legittima aspettativa che non si
verifichino condotte imprudenti dei lavoratori
non è invocabile da parte del datore di lavoro, il
quale, per la sua posizione di garanzia, risponde
dell'infortunio sia a titolo di colpa diretta per non
aver negligentemente impedito l'evento lesivo ed
eliminato le condizioni di rischio che a titolo di
colpa indiretta per aver erroneamente invocato a
sua discriminante la responsabilità altrui
qualora le misure di prevenzione siano state
inadeguate.»
L'IMPORTANZA
DEI MODELLI ORGANIZZATIVI
E DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE
Procedure semplificate per l'adozione dei modelli
di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole
e medie imprese (PMI). La cultura manageriale
della sicurezza e l'importanza dei modelli
organizzativi.
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del
24 Febbraio 2014 il Decreto Ministeriale 13
Febbraio 2014 nel quale sono state recepite le
procedure semplificate per l'adozione e la
efficace attuazione dei modelli di organizzazione
e di gestione della sicurezza nelle piccole e medie
imprese.
Scopo delle procedure semplificate è quello di
fornire alle piccole e medie imprese un sistema
aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei
reati previsti dall'art. 25-septies, del Decreto
Legislativo n. 231 dell'8 Giugno dell'anno 2001
in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ma perchè tutto questo? Perchè adottare in
azienda un modello di organizzazione e gestione
della salute e della sicurezza?
Per ridurre gli infortuni, le malattie professionali
e quindi di conseguenza migliorare le
performance aziendali, i sistemi di gestione sono
uno strumento efficace ed appropriato da
spingere e rafforzare. L'adozione di un modello di
organizzazione e di gestione ha lo scopo di
standardizzare il modus operandi aziendale, di
definire modalità operative univoche, condivise e
ripetibili nel tempo in modo da poter affrontare e
tenere sotto controllo il rischio residuo valutato e
classificato nel Documento di Valutazione dei
Rischi.
Perchè il Decreto Legislativo 231/2001 ha
introdotto nell'ordinamento italiano un regime di
responsabilità amministrativa a carico delle
società che commettono un reato in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, reati di omicidio
colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,
commessi con violazione delle norme sulla
sicurezza e sulla salute del lavoro (art. 25- septies
del Decreto).
Il Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo è il sistema che l'impresa definisce e
adotta
per
assicurare
comportamenti
responsabili e rispettosi delle leggi in materia di
SSL.
Il Modello organizzativo di gestione e controllo
consiste in disposizioni , procedure, codici di
comportamento, ecc. concepiti in maniera tale da
rendere molto bassa la probabilità di
commissione di reati in materia di SSL.
La legge stabilisce che l'adozione di un modello
organizzativo può esimere dalle sanzioni
l'azienda che lo adotta.
• Sanzioni interdittive - anche fino ad un anno;
• Sanzioni pecuniarie (da minino di 25.800 €
ad un massimo di 1.549.000 €, sulla base del
reato e della gravità della responsabilità
dell'azienda);
• Confisca del profitto del reato;
• Pubblicazione della sentenza.
L'adozione del modello organizzativo comporta i
seguenti vantaggi:
• Riduzione o l'annullamento della
sanzione nel caso in cui venga commesso
un reato presupposto.
Non esistono oggi enti in grado di certificare la
bontà di un modello. Tuttavia, esistono varie
normative che sono riconosciute valide come la
BS OHSAS 18001/2007 (salute e sicurezza sul
lavoro) o la linea guida Uni Inail Settembre 2001
per un sistema di gestione della salute e sicurezza
sul lavoro (SGSL).
Consulimpianti Srl è in grado di fornirvi tutti gli
strumenti necessari per l'implementazione di un
sistema di gestione per la sicurezza svolgendo
anche il ruolo di organismo di vigilanza.
Per chiarimenti e quesiti rivolgersi a
Dottoressa Francesca Mosca
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Per ulteriori informazioni potete rivolgervi ai nostri uffici
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Informazioni e perizie asseverate
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Consulenze tecniche generali
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Ambiente sicurezza e verifiche impianti messa a
terra
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Ambiente e sicurezza
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Marcatura CE e verifiche impianti messa a terra [email protected]
Cantieri edili
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Certificazione qualità e ambientale
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Settore amministrativo
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Segreteria amministrativa
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Segreteria tecnica
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Attrezzature a pressione
[email protected] (Chiara Fila)
Attrezzature a pressione e sollevamento
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Verifiche attrezzature a pressione
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