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n. 012 - MARZO 2014
PUBBLICATO IL DECRETO MINISTERIALE CHE
RECEPISCE “LE PROCEDURE SEMPLIFICATE
DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE (MOG) DELLA SICUREZZA NELLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE”
IL MOG È ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA SOCIETÀ PER REATI PREVISTI DALL’ART. 25-SEPTIES EX D.LGS
231/01 (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).
Dott. Ing. G. GAETANI
- Direttore Generale Gruppo 2G
Management Consulting
- Esperto di Organizzazioni Aziendali
Complesse
- Progettista di “Modelli 231”
- Componente di Organismi di Vigilanza
per “Modelli 231”
- Responsabile settore di lavoro di
“Ingegneria Forense”
INTRODUZIONE
Finalmente è stato pubblicato sulla G.U.R.I. del 24.02.2014 n. 45
il D.M. del 13.02.2014 (Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali) che recepisce le procedure semplificate per
l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese (PMI) di
cui all’art. 30 co. 5-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. come
approvate dalla Commissione Consultiva nella seduta del
27.11.2013.
Tale documento offre alle PMI (fino a 249 dipendenti), che
vogliono adottare un modello di organizzazione e gestione
della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate,
di natura operativa, utili alla predisposizione e alla efficace
attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire le
conseguenze dei reati previsti dall’art. 25-septies, ex. D.Lgs. 231/01
(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro).
Ai sensi dell’art. 30 del Testo Unico sulla Sicurezza (modelli di
organizzazione e gestione) al co. 5 si indica che: “…in sede di prima
applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti
conformemente alle linee guida UNI-INAIL per un sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28
settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si
presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti
corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e
gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di
cui all’articolo 6…”.
Ma al co. 5-bis dell’art.30 del Testo Unico sulla Sicurezza si precisa
che “…La commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione
e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione per
la sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono
recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali…”
Quindi alla luce delle pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del D.M. 13.02.2014 le procedure semplificate
sono gli strumenti che definiscono alcuni aspetti organizzativi
e le relative modalità applicative per l’adozione e l’efficace
attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute
e sicurezza.
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n. 012 - MARZO 2014
IL D.LGS. 231/01 ED IL RUOLO DEL
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
Il D.Lgs. 231/01, relativo alla “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche priva di personalità giuridica, a norma
dell’Art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300”, ha introdotto il
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (“MODELLO 231”)
come strumento esimente dalla responsabilità dell’ente per reati
commessi da “soggetti apicali” e/o da “soggetti sottoposti”
nell’interesse o vantaggio dell’ente stesso.
Il D. Lgs. 231/01, individuando la responsabilità amministrativa
della Società limitatamente ai reati commessi dai propri
amministratori, dirigenti e dipendenti nell’interesse o a
vantaggio della Società stessa, mira quindi, ad investire tutti gli
operatori economici aziendali di una sorta di funzione di “garanzia”
che sensibilizza gli stessi a prevenire qualsiasi crimine all’interno
dell’esercizio dell’impresa secondo canoni etici e non “contra
legem”.
Gli Artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 prevedono per la Società un
esonero da responsabilità qualora la stessa dimostri che
l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato un
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (“MODELLO
231”) IDONEO A PREVENIRE REATI PRESUPPOSTO tra cui
anche quello relativo all’Art. 25-septies “OMICIDIO COLPOSO O
LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE
DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZA
SUL LAVORO”.
La conformità ai requisiti del D.Lgs. 231/01 non è obbligatoria
ma in caso di reato contestato all’Azienda è l’Azienda stessa
che ha l’obbligo di provare che il reato contestato non sia ad
essa ascrivibile.
In sostanza il regime di responsabilità è inquadrato in base
all’inversione dell’onere della prova. In particolare l’Art. 6 del D.Lgs.
231/01 prevede che se il reato è commesso da “soggetti in
posizione apicale” è necessario che l’Azienda provi che è stato
comunque adottato un “Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo” idoneo a prevenire reati della specie poi verificatasi.
statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e
dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente
responsabili verso la società dei danni derivanti
dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di
attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in
concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso gli
amministratori, fermo quanto disposto dal III comma dell’Art.
2381 Cod. Civ, sono solidalmente responsabili se, essendo a
conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto
potevano per impedirne il compimento o eliminarne o
attenuarne le conseguenze dannose, … ”.
L’Amministratore ha quindi il dovere di verificare l’esposizione al
rischio di commissione reato presupposto, ai sensi del D.Lgs.
231/01, nell’ambito delle attività della società amministrata.
In particolare l’Art. 2381 c.c. individua nell’Amministratore
Delegato una posizione sostanzialmente diversa da quella degli
amministratori senza delega, imponendo ai primi obblighi ben
più pregnanti rispetto ai secondi.
La responsabilità prevista in capo agli organi societari, resta
comunque una responsabilità per colpa e per fatto proprio e
conseguente alla violazione di diversi obblighi, ben differenziati a
seconda che si tratti di organi delegati o di amministratori senza
delega.
L’Art. 2381 del c.c. al co. 5 così recita: “Gli organi delegati curano
che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia
adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa … ”.
Ecco quindi la differenza tra chi ha doveri di adeguatezza
organizzativa attraverso una valutazione d’impresa e chi ha
l’onere di adottare un “Modello di Organizzazione Gestione e
Controllo”.
LA VALUTAZIONE SPETTA ALL’AMMINISTRATORE DELEGATO, L’ADOZIONE SPETTA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
La valutazione dell’adozione o meno del “MODELLO 231” è un
dovere legato alla carica di Amministratore della Società che ha
l’obbligo della cura e della vigilanza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile.
L’Art. 2932 del c.c. recita testualmente: “Gli amministratori
devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo
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È corretto il distinguo operativo in dottrina tra “doveri di
adeguatezza organizzativa “ gravanti sugli amministratori e
onere di adozione del modello organizzativo, quest’ultimo
riferibile esclusivamente all’ente destinatario della normativa.
INTERESSE O VANTAGGIO
NEL CASO DEL REATO IN VIOLAZIONE
DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE
In quest’ottica, la scelta di compliance al D.Lgs. 231/01 rientra nel
più ampio dovere di organizzare in modo adeguato l’impresa
gestita, per cui l’amministratore risponde per aver omesso di
valutare l’opportunità di istituire presidi aziendali per la
prevenzione dei reati presupposto compreso quello relativo
all’Art. 25-septies.
L’Art. 5 (Responsabilità dell’ente) del D.Lgs. 231/01 al co. 1 precisa
che “…L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo
interesse o a suo vantaggio…” [da persone che si configurano
come soggetti “apicali” o da persone “sottoposte alla direzione” degli
apicali].
Per il reato di omicidio colposo aggravato, commesso con
violazione della specifica normativa in materia di prevenzione a
carico del datore di lavoro e del dirigente (Art. 589, co. 2, c.p. e
Art. 55 D. Lgs. N. 81/2008) è stata prevista l’applicazione di una
sanzione pecuniaria in misura pari a 1000 quote. Mentre, per il
reato di omicidio colposo aggravato commesso con violazione
delle altre norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
(Art. 589, co. 2, c.p.), una sanzione pecuniaria in misura non
inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Infine, per il
reato di lesioni personali aggravate commesso con violazione
delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (Art.
590 c.p.) la sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250
quote.
Il D.Lgs. 231/01 all’Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria)
definisce l’importo di una quota da un minimo di € 258,00 ad un
massimo di €1.549,00.
Il numero delle quote è determinato dal giudice tenendo conto
“…della gravità del fatto, del grado della responsabilità
dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le
conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di
ulteriori illeciti…” (Art. 11 co.1).
L’importo della quota “…è fissato sulla base delle condizioni
economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare
l’efficacia delle sanzioni…” (Art. 11 co.2).
Nel caso in esame si tratta inoltre di reati a struttura colposa
ovvero come definito all’Art. 43 co. 3 c.p. “…il delitto è colposo, o
contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non
è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o
imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline…”.
Al co. 2 si precisa che “…L’ente non risponde se le persone
indicate al co. 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o
di terzi…”.
È bene precisare che vengono individuate tre precise condizioni
le quali consentono di collegare sul piano oggettivo il
comportamento delittuoso dell’ente e cioè:
• Il reato deve essere commesso nell’ “interesse” o a
“vantaggio” dell’ente;
• Gli autori del reato devono identificarsi in persone fisiche
qualificate da specifica posizione rivestita all’interno
dell’ente;
• I predetti soggetti non devono avere agito “nell’interesse
esclusivo proprio o di terzi”.
Ma la realizzazione del reato presupposto, in presenza dei criteri
“oggettivi” sopra descritti, non è di per se ancora sufficiente per
fondare la responsabilità dell’ente “…occorre ancora che il fatto –
reato sia anche espressione di una politica aziendale o,
perlomeno, di un deficit di organizzazione, e quindi
“rimproverabile” all’ente…”. [circolare N. 23607 del 19.03.2012
del Comando Generale della Guardia di Finanza].
In questi ultimi due anni ci sono state sentenze che hanno chiarito la
portata dei concetti di “interesse o vantaggio”. Il G.I.P. del
Tribunale di Milano con l’ordinanza del 08.03.2012 così
chiarisce:
“…Non occorre che l’autore delle fattispecie colpose di
omicidio o lesioni abbia voluto cagionare la morte o la lesione
del lavoratore: richiederlo sarebbe assurdo; né occorre che la
morte o le lesioni costituiscano di per se un interesse o un
vantaggio per l’azienda: richiederlo sarebbe ancor più assurdo.
Occorre, invece, che detto autore abbia violato, consapevole di
farlo, le norme di sicurezza e, in tal guisa, cagionato la morte o
le lesioni per la necessità di contenere i costi produttivi, o
risparmiare sulle misure di sicurezza, o accelerare i tempi o i
ritmi di lavoro, aumentare la produttività, o, puramente e
semplicemente, aderire ad una certa politica aziendale, fatta di
omissioni di investimenti in punto di sicurezza…”.
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“…La responsabilità dell’ente è distinta dalla responsabilità
penale dell’autore del reato, in quanto responsabilità di
organizzazione, essa si declina in tre species:
a. RESPONSABILITÀ DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE. Impinge sulla strutturazione interna, che enuclea
livelli di comando diversi a fronte di diverse responsabilità,
in corrispondenza con i singoli snodi in cui l’attività
d’impresa si perculiarizza;
b. RESPONSABILITÀ DI GESTIONE. Riguarda l’attività
economica in movimento, i.e. nel suo esercizio dinamico;
c. RESPONSABILITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA. Completa
il cerchio perché, a fronte della previsione, a priori, di
regole e discipline, è necessario che sussista un apparato
idoneo a verificare che le cose funzionino nel modo in cui
devono (rectius, dovrebbero) funzionare…”.
verificato ex post ed “…anche a prescindere dalla sussistenza
di un profilo di colpevolezza soggettiva in capo all’autore del
reato penale…”. Inoltre, al fine di configurare le responsabilità
dell’ente sarà altresì necessario riscontrare il profilo della
“colpa dell’organizzazione” poiché in sua assenza si
rischierebbe di generare forme surrettizie di responsabilità
oggettiva.
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza del 04.07.2011 ha
condannato due dirigenti in relazione ai reati di lesioni o omicidio
colposo aggravati dal mancato rispetto delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sul lavoro ma ha ritenuto di assolvere la
società in relazione all’illecito amministrativo contestato.
Il Giudice ha adottato la sua decisione sulla base delle seguenti
considerazioni: la società aveva adottato un apposito Modello
ex. D.Lgs. n. 231/01 che prevedeva una serie di regole
procedurali e, dunque, non si era limitata solo agli
adempimenti connessi al rispetto del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non
era emersa alcuna iniziativa intrapresa dalla società rivolta ad
accelerare i tempi o a semplificare le procedure di lavorazione
all’interno dell’impresa, la negligenza e/o l’assenza di vigilanza
sul rispetto delle norme erano da riferire solo alla condotta
posta in essere dai dirigenti, e dunque, si trattava di una
responsabilità circoscritta e indipendente dagli interessi
aziendali, in conseguenza, il reato non poteva dirsi commesso
nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
Il Tribunale di Torino con la sentenza del 10.01.2013 ha chiarito
la portata dei concetti di “interesse o vantaggio” quali presupposti
necessari per la responsabilità della società ai sensi dell’Art. 5 co. 1
del D.Lgs. 231/01.
Nella sentenza l’organo giudicante rileva che “…sono imputabili
agli enti solo quei comportamenti delle persone fisiche
psicologicamente diretti a perseguire un interesse dell’ente…”
restando, quindi, escluse tutta una serie di violazioni derivanti da
imperizia, sottovalutazione dei rischi ed imperfetta esecuzione delle
misure preventive poiché, “...non frutto di esplicite deliberazioni
volitive finalisticamente orientate a soddisfare un interesse
dell’ente…”.
Con riferimento al vantaggio evidenzia invece che “…esso appare
strutturato in termini oggettivi…” ovvero dovrà essere
COLPA DI ORGANIZZAZIONE
ED EFFICACIA ESIMENTE DEL “MODELLO 231”
L’Art. 6 co. 1 del D.Lgs. 231/01 riporta che “…Se il reato è stato
commesso dalle persone indicate nell’Art. 5 co. 1 lettera a)
l’ente non risponde se prova che:
a. L’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato,
prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di
quello verificatosi;…”.
Il legislatore si è premurato di assegnare al Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo il potere di esonero della
responsabilità ma ha anche assunto la cautela di ancorarlo a due
condizioni: idoneità e adeguatezza.
L’IDONEITA’ è relativa alle scelte preventive adottate, alla
completezza delle scelte per la gestione dei rischi, all’efficacia
degli strumenti di controllo in funzione della realtà aziendale.
L’ADEGUATEZZA è relativa al rapporto tra quanto formalizzato
nel “MODELLO 231” e quanto è concretizzato nella realtà
organizzativa e gestionale dell'ente.
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Inoltre il legislatore ha rinunciato a definire prescrizioni
diversificate per tipi di rischi-reato, tipi di organizzazione
nonché settori di attività. Ha altresì rinunciato a specificare i
presupposti minimi di una efficace organizzazione preventiva e
questo sia per impedire definizioni organizzative pratiche sia per
evitare di comprimere le libertà garantite dalla Costituzione Italiana
come quelle di associazione e d’impresa.
sistema di controlli preventivi […] deve prevedere una serie di
protocolli (cioè di regole interne) diretti a programmare la
formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in senso
ovviamente ostativo ai reati da prevenire, in modo da garantire
che i rischi di commissione dei reati siano ridotti ad un livello
accettabile…”.
Nel caso del reato in violazione delle norme antinfortunistiche siamo
in presenza di imputazione colposa e già in sede di analisi del
tipo di reato c’è l’obbligo di verificare la prevedibilità e
l’evitabilità dell’evento.
Si prevengono i reati colposi attraverso la redazione del Codice
Etico (con particolare riferimento ai reati considerati e quindi
espressione della politica aziendale e dalla sua visione anche in
materia di salute e sicurezza sul lavoro), la redazione della
Struttura Organizzativa (compiti e responsabilità in materia di
salute e sicurezza sul lavoro coerenti con lo schema organizzativo
e funzionale dell’azienda) nonché attraverso la pianificazione e
l’attuazione dell’attività di Formazione e addestramento con un
processo di comunicazione e coinvolgimento che interessa sia
il personale interno all’azienda che tutti coloro che all’esterno
operano in nome e per conto della stessa.
Ma questo approccio doveva essere già evidente in sede di
redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi
del D.Lgs. 81/08. Si tratta di passare da una analisi statica ad un
progetto gestionale della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
LE PROCEDURE SEMPLIFICATE
PER L’ADOZIONE DEI MODELLI
DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG)
Quindi il legislatore ha demandato alla Società il compito di
progettare un “MODELLO 231” specifico, formalizzando
procedure comportamentali volte ad evitare concretamente il
verificarsi del rischio reato, o quantomeno, a minimizzarlo fino ad
una soglia “accettabile”.
È bene ricordare che alla luce della concezione normativa della
colpevolezza ciò che conta non è mai quello che si è fatto, ma ciò
che si doveva fare o non si doveva fare: il fatto doloso è un fatto
volontario che non si doveva volere, mentre un fatto
involontario che non si doveva produrre.
L’organizzazione della Società per prevenire i reati colposi deve
quindi essere caratterizzata dalla predisposizione documentale in
cui una parte importante è rappresentata dalla redazione dei
“protocolli”.
L’Art. 6 co. 2b del D.Lgs. 231/01 richiama l’esigenza di
“…prevedere specifici protocolli diretti a programmare la
formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione
ai reati da prevenire…”.
Pertanto è necessario ai fini dell’esimente di legge che tale articolo
sia interpretato ed attuato nel senso dell’ADOZIONE DI UN
SISTEMA ORGANIZZATIVO DI PREVENZIONE descritto dai
PROTOCOLLI che possono assumere ruoli diversi in funzione della
specificità della “società” e dell’ “impresa”.
Si parla cioè di protocolli come PROCESSI AUTORIZZATIVI/DECISIONALI, PROCEDURE APPLICATIVE DI PREVENZIONE, MISURE INIBITORIE/RESTRITTIVE, PRINCIPI COMPORTAMENTALI.
Le procedure semplificate tengono conto in particolare
dell’articolazione della struttura organizzativa in merito alla quale si
considera “..l’eventuale coincidenza tra l’alta direzione (AD), il
datore di lavoro (DL) e l’organo dirigente ai sensi del D.Lgs. 231/01;
l’esistenza o meno di un unico centro decisionale e di
responsabilità; la presenza o meno di dirigenti; la presenza di
soggetti sottoposti all’altrui vigilanza…”.
Le procedure semplificate per l’adozione del MOG nelle piccole e
medie imprese delineano una serie di scelte organizzative
descrivendone le modalità attuative per l’adempimento di tutti gli
obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza di cui all’art. 30 del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Poiché i requisiti essenziale di costituzione del MOG sono quelli
previsti dall’art. 30 co. da 1 a 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., l’adozione
e l’efficace attuazione di un MOG della salute e sicurezza dotato di
tali caratteristiche “…dipendono dalla complessità dell’organizzazione aziendale più che dalla sua dimensione, quindi, le procedure
semplificate dovranno essere attuate tenendo conto di tali
peculiarità…”.
In generale, così come riportato dalla circolare n. 83607 del
19.03.2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza “…il
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I temi affrontati nel documento elaborato dalla commissione
consultiva e approvato con il D.M. del 13.02.2014 sono i seguenti:
• Politica aziendale di salute e sicurezza, obiettivi e piano di
miglioramento;
• Rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a
attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e
biologici (art. 30, co. 1, lett. a) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
• Attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle
misure di prevenzione e protezione conseguenti (art. 30, co. 1
lett. b) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
• Attività di natura organizzativa, quali gestione delle
emergenze e primo soccorso (art. 30, co.1, lett. c) D.Lgs. 81/08
e s.m.i.);
• Gestione appalti;
• Riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
• Attività di sorveglianza sanitaria (art. 30, co. 1, lett. d) D.Lgs.
81/08 e s.m.i.);
• Attività di informazione e formazione dei lavoratori (art. 30,
co. 1, lett. e) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
• Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle
procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei
lavoratori (art. 30, co. 1, lett. f) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
• Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie
per legge (art. 30, co. 1, lett. g) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
• Periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle
procedure adottate (art. 30, co.1, lett. h) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
• Il modello organizzativo e gestionale di cui al co. 1 dell’art. 30
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. deve prevedere idonei sistemi di
registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al
co. 1 (art. 30, co. 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
• Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per
quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e del tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che
assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la
verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio
(art. 30, co. 3, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
• Un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel modello (art. 30, co. 3 D.Lgs.
81/08 e s.m.i.);
• Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo
sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e
sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle
misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello
organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte
violazioni significative delle norme relative alla prevenzione
degli infortuni e dell’igiene del lavoro, ovvero in occasione di
mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al
progresso scientifico e tecnologico (art. 30, co. 4 D.Lgs. 81/08
e s.m.i.)
PROPOSTA OPERATIVA DEL
GRUPPO 2G MANAGEMENT CONSULTING
Il GRUPPO 2G Management Consulting è una “impresa della
conoscenza e di servizi innovativi” che, con i suoi attuali 32
“professional”, opera da 25 anni a supporto di imprese
industriali, commerciali e di servizi.
Le aree di intervento sono costituite da 4 macrotemi (uno di questi è
costituito dai “Sistemi di Gestione dell’Impresa) caratterizzati da
settori consulenziali specifici (tra cui il “MODELLO 231”) che
applicati ad ogni singola impresa costituiscono il progetto di
intervento degli esperti del Gruppo 2G, che operano con
UN’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE PER INTEGRARE LA
VISIONE NORMATIVA E GIURIDICA CON QUELLA AZIENDALE
ED ECONOMICA.
Ad oggi, nell’ambito del “MODELLO 231”, il Gruppo 2G ha
progettato/revisionato decine di modelli ed ha progettato/erogato attività di formazione specifica ai “soggetti apicali” e
ai “soggetti sottoposti” di molte società.
Ha inoltre elaborato modelli secondo OHSAS 18001:2007 e sta
elaborando procedure semplificate per l’adozione di MOG della
sicurezza in una decina di piccole e medie imprese.
Prima di redigere una proposta progettuale ed economica i ns.
esperti del “MOG”, preventivamente e senza alcun impegno
economico e/o operativo, conducono un check up per
individuare tutte le problematiche normative, organizzative e
gestionali, con una analisi complessiva della Società e dell’
impresa.
Al termine del check up verrà illustrata la relazione alla Direzione
Aziendale e solo alla fine di questa ulteriore fase sarà presentata
ufficialmente la proposta tecnico – economica.
Se volete fissare un appuntamento con i
nostri esperti di progettazione del “MOG”
e quindi per un check up gratuito potete
contattare il ns. Ufficio Marketing:
Sig.ra Cristina Gagliardo
Tel. 011 505062 Fax 011 504660
[email protected]
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